Giorgio Giraudi Il Parlamento Europeo Lezione n. 5 Parole chiave: Inserire testo Corso di Laurea: Inserire testo Insegnamento: Inserire testo A.A. 2012-2013 Il Parlamento Europeo. Composizione Già presente nel Trattato CEE del 1957 come Assemblea rappresentativa, il Parlamento europeo è eletto direttamente dal 1979 grazie a elezioni che si tengono ogni 5 anni in contemporanea in tutti i paesi membri dell'UE. Oggi il Parlamento europeo è composto da 736 membri eletti in rappresentanza dei popoli presenti nei 27 stati dell'UE. L'elezione avviene in una competizione elettorale che si tiene in tutta l'UE ma è organizzata fondamentalmente su base nazionale. Infatti ogni stato membro ha un preciso numero di rappresentanti secondo una ripartizione rozzamente proporzionale al numero dei propri cittadini che tende a sovrarappresentare in proporzione i paesi più piccoli. Le candidature sono decise a livello di partiti nazionali e la competizione è organizzata lungo linee di contrapposizione/distinzione ideologiche e non statali. Gli europarlamentari si raggruppano in gruppi politici che articolano all'interno del PE le famiglie storiche dei partiti europei (Popolari, Socialisti, Liberali e Comunisti) più i partiti ambientalisti, i conservatori che non rientrano nel gruppo dei Popolari e i partiti regionalisti e euroscettici. Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (1) Il Parlamento europeo (PE) è l'istituzione comunitaria che, in comparazione con le altre, ha maggiormente aumentato la propria sfera d'azione e influenza dal 1956 al Trattato di Lisbona. Oggi il PE dispone di un ampio ventaglio di poteri che possono essere classificati come segue: POTERI LEGISLATIVI Il PE, come tutti i parlamenti nazionali, è un legislatore. Nella procedura ordinaria esso è un co-legislatore che, su proposta della Commissione, definisce i testi delle leggi comunitarie. I Trattati prevedono poi la procedura di approvazione nella quale il PE dispone di un potere di veto ma non di emendamento nei confronti delle proposte del Consiglio. Infine esiste una procedura di consultazione che prevede che il PE esprima un parere obbligatorio ma non vincolante prima che la proposta sia approvata dal Consiglio. In generale, in qualità di legislatore, il PE è più debole dei parlamenti nazionali in quanto non dispone di un potere di iniziativa legislativa autonomo e in due procedure su tre non è in grado di apportare modifiche ai testi proposti da Commissione e Consiglio. Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (2). I Lavori parlamentari Fonte: European Commission, General Report on the Activities of the European Union, 2011: 175 Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (3) FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PE COME COLEGISLATORE DELCONSIGLIO Come abbiamo visto il PE è co-legislatore a pieno titolo nella procedura legislativa ordinaria. Per valutare il peso reale del PE come legislatore comunitario bisogna quindi cercare di capire quale sia la misura del successo degli emendamenti proposti dal PE, cioè in che misura il PE è in grado di fare accettare le sua proposta alla Commissione e soprattutto al Consiglio. Le analisi empiriche fino ad oggi condotte ci portano ad affermare che il PE ha un ruolo autonomo importante nella procedura legislativa ordinaria. Infatti circa il 60% delle proposte legislative viene concordato in prima lettura e il 30% in seconda lettura (dove il PE ripresenta molti degli emendamenti che non sono stati accolti in prima lettura). Solo il 10% delle proposte legislative approda alla procedura di conciliazione e anche in questo caso solo il 17% degli emendamenti presentati è ritirato (Judge ed Earnshaw 2008). Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (4) LA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO La funzione di controllo delle finanze è una classica funzione dei parlamenti. Anche in questo caso il PE è stato a lungo una parziale eccezione poiché ha avuto competenza piena di controllo e intervento solo su una parte delle spese (cd. spese non obbligatorie). L'UE funziona per cicli settennali di programmazione finanziaria. Ogni sette anni il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce il quadro generale delle entrate e delle spese dell'Unione (i Quadri finanziari pluriennali altrimenti noti come Prospettive finanziarie). In questa procedura il PE ha ricoperto fino ad ora un ruolo un po' marginale, ma con il Trattato di Lisbona il PE ha acquisito un potere di veto poiché è previsto che il PE debba approvare formalmente il QFP 2014-20 secondo la procedura legislativa di approvazione. Diversa è la situazione per il controllo dei bilanci annuali. In questi casi in PE può proporre modifiche ed emendare le spese oltre che può respingere l'intero bilancio costringendo l'UE a funzionare con un capacità di spesa molto limitata (un dodicesimo al mese). Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (5) IL CONTROLLO DEGLI ESECUTIVI Controllo della Commissione Il PE elegge il Presidente della Commissione e successivamente l'intero Collegio. Inoltre il PE ha storicamente a disposizione la mozione di censura che può costringere la Commissione a dimettersi. Altri controlli derivano dal potere del PE di controllare i bilanci annuali (Artt. 318 e 319 TFUE), di valutare pubblicamente la Relazione generale annuale che la Commissione gli sottopone obbligatoriamente (Art. 233 TFUE), di produrre interrogazioni scritte e orali, di istituire commissioni di inchiesta temporanee con importanti poteri ispettivi. Controllo del Consiglio I poteri di controllo del PE verso il Consiglio sono più limitati. Innanzitutto nei campi della PESC, PESD e in parte dell'UEM il PE e solamente consultato o informato. Più intenso è il rapporto con la Presidenza di turno del Consiglio, che si presenta davanti al PE in seduta plenaria all'inizio e alla fine del proprio semestre di turno e che gestisce le interrogazioni che il PE indirizza al Consiglio Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (1) Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (2) LA PRESIDENZA E LE CONFERENZE Il Presidente del PE è eletto dallo stesso PE e rimane in carica per metà legislatura, cioè due anni e mezzo secondo un'idea di rotazione periodica della carica frutto di un'intesa tra i due gruppi 'storici' maggiori (il PPE e il PSE). Il Presidente, insieme ai 14 vicepresidenti eletti, costituisce l'Ufficio di presidenza del PE che si occupa della gestione dello stesso PE (Bilancio preventivo, composizione Segretariato, questioni regolamentari e procedurali). Il Presidente, insieme ai presidenti dei gruppi politici, è anche membro della Conferenza dei presidenti, cioè dell'organo che definisce il programma di lavoro del PE (inclusi l'assegnazione dei progetti alle varie commissioni permanenti del PE, la definizione preliminare dell'ordine del giorno delle sedute plenarie e l'autorizzazione delle relazioni di iniziativa del PE). Completano il quadro delle Conferenze del PE la Conferenza dei presidenti di commissione (che coordina i lavori delle commissioni permanenti del PE) e la Conferenza dei presidenti di delegazione (che riunisce i presidenti delle 41 delegazioni del PE) Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (3) LE SEDUTE PLENARIE Se il grosso del drafting legislativo avviene nelle commissioni permanenti che si trovano a Bruxelles, la sede storica del PE è a Strasburgo, ed è lì che gli europarlamentari si ritrovano 12 volte l'anno in seduta plenaria (e 6 volte l'anno a Bruxelles nelle cd. miniplenarie). La necessità di organizzare una complessità interna enorme (il PE lavoro con 23 lingue ufficiali) richiede norme rigorose relativamente alla definizione dell'agenda dei lavori e del tempo disponibile per ciascun intervento. La maggior parte del tempo è dedicata all'analisi e alla votazione delle proposte legislative provenienti dalle commissioni permanenti, ma esistono altri momenti ugualmente importanti quali la discussione delle dichiarazioni periodiche da parte della Commissione e della Presidenza del Consiglio in carica, dibattiti urgenti orientati ad adottare tempestive risoluzioni, sessioni particolarmente rilevanti come quella di bilancio. Infine è sempre in plenaria che avvengono le risposte alle interrogazioni svolte dal PE nei confronti della Commissione e del Consiglio.