Giorgio Giraudi
Il Parlamento Europeo
Lezione n. 5
Parole chiave:
Inserire testo
Corso di Laurea:
Inserire testo
Insegnamento:
Inserire testo
A.A. 2012-2013
Il Parlamento Europeo. Composizione
Già presente nel Trattato CEE del 1957 come
Assemblea rappresentativa, il Parlamento europeo è
eletto direttamente dal 1979 grazie a elezioni che si
tengono ogni 5 anni in contemporanea in tutti i paesi
membri dell'UE.
Oggi il Parlamento europeo è composto da 736 membri
eletti in rappresentanza dei popoli presenti nei 27 stati
dell'UE. L'elezione avviene in una competizione
elettorale che si tiene in tutta l'UE ma è organizzata
fondamentalmente su base nazionale. Infatti ogni stato
membro ha un preciso numero di rappresentanti
secondo una ripartizione rozzamente proporzionale al
numero
dei
propri
cittadini
che
tende
a
sovrarappresentare in proporzione i paesi più piccoli.
Le candidature sono decise a livello di partiti nazionali e
la competizione è organizzata lungo linee di
contrapposizione/distinzione ideologiche e non statali.
Gli europarlamentari si raggruppano in gruppi politici
che articolano all'interno del PE le famiglie storiche dei
partiti europei (Popolari, Socialisti, Liberali e Comunisti)
più i partiti ambientalisti, i conservatori che non
rientrano nel gruppo dei Popolari e i partiti regionalisti e
euroscettici.
Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (1)
Il Parlamento europeo (PE) è l'istituzione comunitaria
che, in comparazione con le altre, ha maggiormente
aumentato la propria sfera d'azione e influenza dal
1956 al Trattato di Lisbona.
Oggi il PE dispone di un ampio ventaglio di poteri che
possono essere classificati come segue:
POTERI LEGISLATIVI
Il PE, come tutti i parlamenti nazionali, è un legislatore.
Nella procedura ordinaria esso è un co-legislatore che,
su proposta della Commissione, definisce i testi delle
leggi comunitarie. I Trattati prevedono poi la procedura
di approvazione nella quale il PE dispone di un potere di
veto ma non di emendamento nei confronti delle
proposte del Consiglio. Infine esiste una procedura di
consultazione che prevede che il PE esprima un parere
obbligatorio ma non vincolante prima che la proposta
sia approvata dal Consiglio.
In generale, in qualità di legislatore, il PE è più debole
dei parlamenti nazionali in quanto non dispone di un
potere di iniziativa legislativa autonomo e in due
procedure su tre non è in grado di apportare modifiche
ai testi proposti da Commissione e Consiglio.
Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (2). I Lavori parlamentari
Fonte: European Commission, General Report on the Activities of the European Union, 2011: 175
Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (3)
FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PE COME COLEGISLATORE DELCONSIGLIO
Come abbiamo visto il PE è co-legislatore a pieno titolo
nella procedura legislativa ordinaria.
Per valutare il peso reale del PE come legislatore
comunitario bisogna quindi cercare di capire quale sia
la misura del successo degli emendamenti proposti dal
PE, cioè in che misura il PE è in grado di fare accettare
le sua proposta alla Commissione e soprattutto al
Consiglio.
Le analisi empiriche fino ad oggi condotte ci portano ad
affermare che il PE ha un ruolo autonomo importante
nella procedura legislativa ordinaria. Infatti circa il 60%
delle proposte legislative viene concordato in prima
lettura e il 30% in seconda lettura (dove il PE
ripresenta molti degli emendamenti che non sono stati
accolti in prima lettura).
Solo il 10% delle proposte legislative approda alla
procedura di conciliazione e anche in questo caso solo il
17% degli emendamenti presentati è ritirato (Judge ed
Earnshaw 2008).
Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (4)
LA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL
BILANCIO
La funzione di controllo delle finanze è una classica
funzione dei parlamenti. Anche in questo caso il PE è
stato a lungo una parziale eccezione poiché ha avuto
competenza piena di controllo e intervento solo su una
parte delle spese (cd. spese non obbligatorie).
L'UE funziona per cicli settennali di programmazione
finanziaria. Ogni sette anni il Consiglio, su proposta
della Commissione, definisce il quadro generale delle
entrate e delle spese dell'Unione (i Quadri finanziari
pluriennali altrimenti noti come Prospettive finanziarie).
In questa procedura il PE ha ricoperto fino ad ora un
ruolo un po' marginale, ma con il Trattato di Lisbona il
PE ha acquisito un potere di veto poiché è previsto che
il PE debba approvare formalmente il QFP 2014-20
secondo la procedura legislativa di approvazione.
Diversa è la situazione per il controllo dei bilanci
annuali. In questi casi in PE può proporre modifiche ed
emendare le spese oltre che può respingere l'intero
bilancio costringendo l'UE a funzionare con un capacità
di spesa molto limitata (un dodicesimo al mese).
Il Parlamento Europeo. Funzioni e poteri (5)
IL CONTROLLO DEGLI ESECUTIVI
Controllo della Commissione
Il PE elegge il Presidente della Commissione e
successivamente l'intero Collegio. Inoltre il PE ha
storicamente a disposizione la mozione di censura che
può costringere la Commissione a dimettersi.
Altri controlli derivano dal potere del PE di controllare i
bilanci annuali (Artt. 318 e 319 TFUE), di valutare
pubblicamente la Relazione generale annuale che la
Commissione gli sottopone obbligatoriamente (Art. 233
TFUE), di produrre interrogazioni scritte e orali, di
istituire commissioni di inchiesta temporanee con
importanti poteri ispettivi.
Controllo del Consiglio
I poteri di controllo del PE verso il Consiglio sono più
limitati. Innanzitutto nei campi della PESC, PESD e in
parte dell'UEM il PE e solamente consultato o
informato.
Più intenso è il rapporto con la Presidenza di turno del
Consiglio, che si presenta davanti al PE in seduta
plenaria all'inizio e alla fine del proprio semestre di
turno e che gestisce le interrogazioni che il PE indirizza
al Consiglio
Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (1)
Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (2)
LA PRESIDENZA E LE CONFERENZE
Il Presidente del PE è eletto dallo stesso PE e rimane in
carica per metà legislatura, cioè due anni e mezzo
secondo un'idea di rotazione periodica della carica
frutto di un'intesa tra i due gruppi 'storici' maggiori (il
PPE e il PSE).
Il Presidente, insieme ai 14 vicepresidenti eletti,
costituisce l'Ufficio di presidenza del PE che si occupa
della gestione dello stesso PE (Bilancio preventivo,
composizione Segretariato, questioni regolamentari e
procedurali).
Il Presidente, insieme ai presidenti dei gruppi politici, è
anche membro della Conferenza dei presidenti, cioè
dell'organo che definisce il programma di lavoro del PE
(inclusi l'assegnazione dei progetti alle varie
commissioni permanenti del PE, la definizione
preliminare dell'ordine del giorno delle sedute plenarie
e l'autorizzazione delle relazioni di iniziativa del PE).
Completano il quadro delle Conferenze del PE la
Conferenza dei presidenti di commissione (che coordina
i lavori delle commissioni permanenti del PE) e la
Conferenza dei presidenti di delegazione (che riunisce i
presidenti delle 41 delegazioni del PE)
Il Parlamento Europeo. Organizzazione e funzionamento (3)
LE SEDUTE PLENARIE
Se il grosso del drafting legislativo avviene nelle
commissioni permanenti che si trovano a Bruxelles, la
sede storica del PE è a Strasburgo, ed è lì che gli
europarlamentari si ritrovano 12 volte l'anno in seduta
plenaria (e 6 volte l'anno a Bruxelles nelle cd.
miniplenarie).
La necessità di organizzare una complessità interna
enorme (il PE lavoro con 23 lingue ufficiali) richiede
norme rigorose relativamente alla definizione
dell'agenda dei lavori e del tempo disponibile per
ciascun intervento.
La maggior parte del tempo è dedicata all'analisi e alla
votazione delle proposte legislative provenienti dalle
commissioni permanenti, ma esistono altri momenti
ugualmente importanti quali la discussione delle
dichiarazioni periodiche da parte della Commissione e
della Presidenza del Consiglio in carica, dibattiti urgenti
orientati ad adottare tempestive risoluzioni, sessioni
particolarmente rilevanti come quella di bilancio.
Infine è sempre in plenaria che avvengono le risposte
alle interrogazioni svolte dal PE nei confronti della
Commissione e del Consiglio.
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