F. Pastoni
1
Per il biologo che opera in ambito
sanitario
l’obbligo alla formazione
è regolamentato dalle disposizioni
in tema di E.C.M.
(Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99)
entrate in vigore il
1° gennaio 2002
(fase sperimentale)
2
Programma Nazionale ECM
Educazione Continua in Medicina
Il programma ECM è diretto a
fornire a tutti gli operatori
sanitari gli elementi di conoscenza
necessari per mantenersi
professionalmente aggiornati e
competenti.
3
Finalità del Programma ECM
Far sì che tutti gli operatori del settore
sanitario siano, in qualunque ambito della
propria attività, del tutto adeguati a
quanto la continua evoluzione normativa e
tecnica impone.
4
Finalità del Programma ECM
L’esigenza di cui sopra si estende, in
realtà, a qualunque ambito professionale
di interesse per il biologo, ed il principio
dell’E.C.M., assolutamente irrinunciabile
nella realtà attuale, dovrà estendersi
ormai a qualunque altro settore del mondo
del lavoro.
5
La professionalità di un operatore della
Sanità (e degli altri ambiti
considerati) può essere definita da
tre caratteristiche:
1) conoscenze teoriche aggiornate;
2) abilità tecniche;
3) capacità comunicative e relazionali.
6
1° gennaio 2008
Entrata in vigore della “fase a
regime” del Programma Nazionale
E.C.M.
7
Crediti formativi
E.C.M.
rappresentano una misura dell’impegno e del
tempo che ogni operatore della Sanità
dedica annualmente all’aggiornamento ed al
miglioramento del livello qualitativo della
propria professionalità
8
Numero di crediti formativi da
acquisire nella fase a regime
=
anno 2008 : 50 crediti*
anno 2009: 50 crediti
anno 2010 : 50 crediti
* Con un minimo di 30 ed un massimo di 70
9
Principi del Programma
E.C.M.
i crediti formativi devono essere acquisiti
progressivamente, nel corso degli anni, per
seguire efficacemente lo sviluppo tecnico e
scientifico di qualunque disciplina interessata.
L’accumulo di crediti in un breve periodo non
risponde a questo requisito fondamentale
10
Principi del Programma
E.C.M.
per conseguire tale finalità, può essere prevista
soltanto una certa tolleranza nel numero
minimo/massimo di crediti da acquisire nell’anno
11
Le manifestazioni che possono rientrare
nel programma E.C.M. rientrano in due
tipologie:
attività formative
residenziali
attività formative
a distanza
12
Attività formativa residenziale
è la modalità di formazione più tradizionale e
diffusa: per partecipare a questo tipo di
attività l’interessato deve recarsi nella
sede in cui questa viene svolta. Rientrano in
questa tipologia di formazione:
•
•
•
congressi e seminari;
corsi teorico-pratici;
“stages” di formazione pratica, ecc …
13
Attività formativa a distanza
attività per lo più fondata sull’impiego di
supporti informatici che consentono
all’interessato di non spostarsi dalla
propria sede di lavoro
14
Attività formativa a distanza
(FAD)
L’interessato deve quindi superare un test
che comprovi il raggiungimento di un certo
livello di apprendimento
15
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
• Promozione della qualità della vita e della qualità
di sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro;
• Miglioramento della interazione tra salute ed
ambiente e tra salute ed alimentazione;
• Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
degli interventi preventivi diagnostici, clinici e
terapeutici;
16
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
• promozione di una comunicazione corretta ed
efficace;
• gestione del rischio biologico;
• cultura gestionale.
17
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
• cultura etica;
• valutazione critica della scienza biologica moderna.
18
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
• Basi molecolari e genetiche delle malattie;
• Miglioramento dei processi di gestione delle
tecnologie biomediche e delle innovazioni
tecnologiche;
• Sicurezza degli alimenti.
19
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
• Orientamenti innovativi, sotto il profilo tecnologico,
in ambito analitico;
• Strategie e parametri per il controllo della sicurezza
e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro;
20
• Accreditamento e certificazione.
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
• Criteri di qualità nella pratica analitica di
laboratorio;
• Criteri di qualità per la salvaguardia delle risorse e
degli equilibri ambientali, nell’ottica di una più
efficace tutela della salute;
• Principi base per una corretta nutrizione21
Valutazione sugli obiettivi formativi di
interesse generale proposti dal Ministero
della Salute
=
Tali obiettivi si estendono a discipline che non
riguardano esclusivamente l’ambito strettamente
clinico, ma pressochè tutti gli ambiti professionali di
specifico interesse per i biologi.
22
Valutazione sugli obiettivi formativi di
interesse generale proposti dal Ministero
della Salute
=
La scelta di tali obiettivi, ed il loro conseguimento,
appare del tutto funzionale alle esigenze imposte
dalla continua evoluzione normativa e tecnologica che
interessa qualunque disciplina con risvolti tecnicoscientifici.
23
Food and Drug Administration
U.S. Department of Agriculture
U.S. Environmental Protection Agency
Centers for Disease Control and Prevention
“Food Safety from Farm to Table:
A National Food Safety Initiative”
Report to the President
May 1997
24
“While the American food supply is among the
safest in the world, there are still milions of
Americans (*) stricken
By illness every year caused by the food they
consume, and some 9,000 a year die as a
result”.
(*) From 6.5 to 33 millions illnesses in the
United States each year are food-related.
25
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee)
26
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 1
1.La presente direttiva definisce i principi generali per l’esecuzione
del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
2. …si intende per “controllo ufficiale dei prodotti alimentari” …, il
controllo effettuato dalle autorità competenti, della conformità
-dei prodotti alimentari
-degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli
oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in
quanto tali
-dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali
prodotti alimentari,
alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad
assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o proteggere gli
interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti alle informazioni di
27
questi ultimi.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 1
3. L’applicazione della presente direttiva non pregiudica le
disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni
comunitarie più specifiche.
4. La presente direttiva non si applica ai controlli
metrologici.
28
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 4
1.Il controllo si effettua:
a)In modo regolare
b)Nei casi in cui si sospetti la non conformità dei prodotti
2.Il controllo si effettua in maniera proporzionata
all’obiettivo eseguito
3.Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione,
della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della
lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della
distribuzione e del commercio.
29
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 4
4.Il controllo si effettua in generale senza preavviso
5.La componente autoritaria è tenuta in ogni singolo caso a
scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3, quella o
quelle più idonee alla ricerca prevista.
30
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 5
Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente
alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in funzione della ricerca
prevista:
1) Ispezione
2) Prelievo ed analisi di campioni
3) Controllo dell’igiene del personale
4) Esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere
5) Esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa
e dei relativi risultati
31
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 6
Sono sottoposti ad ispezione:
a) Lo stato e l’impiego nelle differenti fasi di cui all’articolo
4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e
relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e
materiali
b) Le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici
e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la
produzione dei prodotti alimentari
32
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Del 14 giugno 1989
Articolo 6
Sono sottoposti ad ispezione:
c) I prodotti semilavorati
d) I prodotti finiti
e) I materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con
i prodotti alimentari
f) I prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione
nonché gli antiparassitari.
33
RACCOMANDAZIONE DELLA
COMMISSIONE
relativa ad un programma coordinato di
controllo ufficiale dei prodotti alimentari
=
Documento tecnico di indirizzo per la attività di
controllo ufficiale in tutti gli Stati della
Commissione Europea
34
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
11 MARZO 1994
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1994
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Aflatossina B1 (in particolare nei prodotti destinati ai
soggetti di più giovane età
Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)
35
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
11 gennaio 1995
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1995
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)
Escherichia coli
Aeromonas sp.
(nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite)
36
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
17 aprile 1996
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1996
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Salmonella sp.
Escherichia coli
O157
Staphylococcus aureus
(nei campioni di carni e prodotti a base di carne essiccati
e fermentati pronti per il consumo)
37
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
8 gennaio 1997
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1997
97/77/CE
La Commissione delle Comunità Europee…………………
RACCOMANDA:
Che nel corso del 1997 gli Stati membri raccolgano campioni ed
effetuino analisi di laboratorio in ordine:
a) alle Aflatossine nelle spezie
b) alla contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone
affette da allergie o ipersensibilità alimentari.
38
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
2 febbraio 1998
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1998
98/133/CE
La Commissione delle Comunità Europee…………………
Ha adottato la presente raccomandazione:
……………………
“Nel corso del 1998 gli Stati membri devono analizzare arachidi e
pistacchi per accertare la presenza di aflatossine………………”
39
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
22 dicembre 1998
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1999
99/26/CE
La Commissione delle Comunità Europee…………………
Ha adottato la presente raccomandazione:
Nel corso del 1999, gli Stati membri prelevano campioni ed effttuano
ispezioni eseguendo analisi di laboratorio per:
-ocratossina A nel caffè
-additivi nei prodotti alimentari
40
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
22 febbraio 2000
relativa ad un programma coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 2000
2000/207/CE
Il programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti
alimentari per il 2000 prevede l’esecuzione di verifiche e controlli
volti ad accertare l’effettiva applicazione negli Stati membri di
alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite
nell’ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:
a) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155……..
Con riferimento al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, il
programma coordinato prevede la verifica dell’applicazione del
sistema HACCP…
41
IGIENE DEGLI
ALIMENTI
(situazione fino al 31 dicembre 2005)
DIRETTIVA 93/43/CEE
recepita in Italia con
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
42
DIRETTIVA 93/43/CEE
Introduce nel diritto
comunitario una filosofia
diversa da quella
preesistente, che pone alla
base della buona qualità degli
alimenti una attività di
controllo preventivo
43
DIRETTIVA 93/43/CEE
Oggetto del controllo non è il prodotto
finito e, come tale, pronto per la
immissione al consumo, bensì le varie
fasi dei procedimenti di produzione,
intesa nel senso tradizionale del
termine, oltre che di
trasformazione, manipolazione,
confezionamento, ecc …
44
DIRETTIVA 93/43/CEE
E’ così possibile evidenziare, in tempo
utile per prendere le opportune
contromisure, gli effetti della
cosiddetta “contaminazione
secondaria” da cui derivano
normalmente consistenti situazioni
di rischio per l’uomo.
45
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario
n. 118
46
D.Lgs. 155/97
Articolo 2
(definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Igiene dei prodotti alimentari
“…..tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e
la salubrità dei prodotti alimentari.
Tali misure interessano……………….
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore”
47
D.Lgs. 155/97
Articolo 2
(definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Industria alimentare
“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro,
che esercita una o più delle seguenti attività:
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore”
48
D.Lgs. 155/97
Articolo 3
(definizioni)
Autocontrollo
1. “Il responsabile dell’industria deve garantire che
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura,
compresa la somministrazione, di prodotti alimentari,
siano effettuati in modo igienico”
49
D.Lgs. 155/97
Articolo 3
(definizioni)
Autocontrollo
2.
“Il responsabile dell’industria alimentare deve
individuare nella propria attività ogni fase che
potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli
alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate
procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti
principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e
dei punti critici HACCP”
50
D.Lgs. 155/97
Articolo 8
(sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato il
responsabile dell’industria alimentare è punito
con:
……..C) la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la
violazione degli obblighi di ritiro dal commercio
previsti dall’articolo 3, comma 4.
51
D.Lgs. 155/97
Articolo 8
(sanzioni)
……………..Il mancato rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, ovvero la violazione dell’obbligo
di ritiro dal commercio previsto dall’art. 3,
comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la
salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari,
con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da
lire seicentomila a lire sessanta milioni.
52
D.Lgs. 155/97
Articolo 9
(Norme transitorie e finali)
Le industrie alimentari devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto entro dodici
mesi dalla data della sua entrata in vigore,
fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree
pubbliche, le quali devono adeguarsi entro
diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione
53
evoluzione normativa e
concettuale
nel settore della igiene
degli alimenti
54
EVOLUZIONE NORMATIVA
E CONCETTUALE IN ATTO
Criteri di qualità
Scelta
volontaria
Obbligo, requisito di
legge (almeno per
settori quali l’igiene
degli alimenti)
55
SIGNIFICATO DI QUESTA
EVOLUZIONE ?
MIGLIORE LIVELLO DI
TUTELA DELLA SALUTE E
GESTIONE DELLE RISORSE
56
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge
quadro in materia di lavori pubblici”, Art. 1
"In attuazione dell‘Articolo 97 della
Costituzione, l'attività amministrativa in materia
di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità, ed uniformarsi a criteri di efficienza e di
efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza
.................."
57
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999
“Legge quadro in materia di lavori
pubblici”, Art. 8
"...i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai principi della
qualità, della professionalità e della
correttezza".
58
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge
quadro in materia di lavori pubblici”, Art. 8
"Agli organismi di attestazione è demandato il
compito di attestare l'esistenza, nei soggetti
qualificati, di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000".
59
Nel 1993 era…
"Procedura per l'inserimento negli elenchi
ufficiali dei laboratori privati di analisi
incaricati di svolgere controlli analitici per
conto di aziende che producono e
commercializzano alimenti e bevande
(autocontrollo)"
60
…e per entrare a far parte degli elenchi
ufficiali, il direttore del laboratorio doveva
attestare, sotto la propria responsabilità, la…
"conformità del laboratorio ai criteri
generali stabiliti dalla norma europea
EN 45001"
Autodichiarazione,
No MQ (1997)
61
Legge n. 526/99, Art. 10
“Delega alle Regioni per l'istituzione di un
elenco dei laboratori di autocontrollo
autorizzati a svolgere analisi chimiche e
microbiologiche nell'ambito del D. Lgs. n.
155/97"
62
EVOLUZIONE IN
AMBITO REGIONALE
Decreto dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Sicilia, 31 marzo 2000
"Individuazione delle industrie alimentari
nei confronti delle quali dovranno
adottarsi le procedure semplificate del
sistema HACCP ed istituzione dell' elenco
regionale dei laboratori di analisi non
annessi alle industrie alimentari"
63
Decreto dell’Assessorato alla Sanità
della Regione Sicilia, Art. 2
"E' istituito l'elenco regionale dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari"
All’allegato 2 sono precisati i criteri e la
documentazione stabiliti per ottenere
l’inserimento nell’elenco stesso
64
Nell’ambito di tale documentazione,
assume un rilievo sostanziale il..
"certificato di conformità alla norma
europea EN 45001 o documento
comprovante che tale certificazione è in
fase di rilascio"
65
Direttiva n. 6220/27 della Regione
Piemonte, 12 aprile 2000
"Autocontrollo nelle industrie alimentari.
Indicazioni a seguito delle modifiche al D.
Lgs. n.155/97"
66
… e, a proposito di “laboratori di
autocontrollo”, la documentazione da fornire
è…
“Fatta salva la possibilità che il Ministero
esprima un diverso orientamento, alla domanda
di iscrizione deve essere allegato il certificato
di conformità ai criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova stabiliti
dalla norma europea EN 45001.............
Il
certificato di conformità deve essere
rilasciato da un organismo di accreditamento
riconosciuto ai sensi della norma EN 45003"
67
Deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio, 1° agosto 2000, n. 1854
“Norme di semplificazione delle procedure
del Sistema HACCP e procedure di
iscrizione dei laboratori di analisi degli
alimenti negli elenchi regionali”
68
Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Umbria, 27 dicembre 2001, n. 1782
“Linee guida per il riconoscimento dei
laboratori non annessi alle industrie
alimentari che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo. D. Lvo 155/1997”
69
Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte, 3 giugno 2002, n. 59-6242
"Istituzione del registro regionale dei
laboratori di analisi che effettuano prove
relative all'autocontrollo per le industrie
alimentari"
…requisito richiesto…
“L' accreditamento secondo le norme EN
45001 o ISO/ IEC 17025"
70
Regolamento Regionale della Lombardia,
21 luglio 2003, n. 14
“Istituzione del registro regionale dei
laboratori che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo delle industrie
alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26
maggio 1997, n. 155, e determinazione dei
requisiti per l’iscrizione nel registro”
…requisito richiesto…
“L' accreditamento secondo
le norme EN 45001 o
ISO/IEC 17025"
71
…si ammetteva la possibilità di presentare
“copia del contratto stipulato con
l’organismo di accreditamento attestante
l’avvio delle procedure finalizzate
all’ottenimento dell’accreditamento”,
fermo restando l’obbligo di produrre il
certificato medesimo
“entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di presentazione della
domanda di iscrizione nel registro”
72
Art. 9 del Regolamento
“Decorsi centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
regolamento, i laboratori che non risultano
iscritti nel registro regionale non possono
effettuare analisi ai fini dell’autocontrollo
previsto dal Decreto Legislativo 26 maggio
1997, n. 155”
73
ACCORDO DEL 17 GIUGNO 2004 TRA IL
MINISTRO DELLA SALUTE, LE
REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
“Requisiti minimi e criteri per il
riconoscimento dei laboratori di analisi non
annessi alle industrie alimentari, ai fini
dell’autocontrollo”
G.U. n. 173, 26 luglio 2004
74
Tale accordo si applica ai…
“Laboratori non annessi alle industrie
alimentari che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo per le
industrie alimentari”,
oltre che
“ai laboratori annessi alle industrie alimentari
che effettuano analisi ai fini dell’ autocontrollo
per conto di altre industrie alimentari facenti
capo a soggetti giuridici diversi”
75
Art. 2 (Criteri generali e requisiti minimi)
I laboratori di cui al comma precedente
devono essere accreditati secondo la
Norma Europea EN 45001, così come
modificata dalla Norma Europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole
prove o gruppi di prove, da un organismo
di accreditamento conforme ai criteri
generali stabiliti dalla Norma Europea
EN 45003
76
Art. 4 (Iscrizione agli elenchi regionali)
2. I laboratori di cui al comma 1 che non
risultano accreditati possono essere iscritti
presentando copia del contratto stipulato con
l’organismo di accreditamento, attestante l’avvio
delle procedure finalizzate all’ottenimento
dell’accreditamento.
In ogni caso l’accreditamento dovrà essere
acquisito entro trentasei mesi dalla data di
iscrizione negli elenchi regionali
77
…E A PROPOSITO DEL
CONTROLLO
UFFICIALE DEGLI
ALIMENTI…
78
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156
"Attuazione delle direttive 93/99/CEE
concernente misure supplementari in merito al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari”.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118
79
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156
Art. 3
"I laboratori ..............che effettuano
analisi ai fini del controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, devono essere
conformi ai criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma europea EN 45001"
80
Decreto 12 maggio 1999
"Designazione dell'organismo responsabile della
valutazione e del riconoscimento dei laboratori
preposti al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari"
Art. 1, punto 2
“Ai fini del riconoscimento............, il responsabile
del laboratorio presenta all'Istituto Superiore di
Sanità apposita domanda corredata della
dichiarazione di conformità alla norma europea EN
45001..........."
81
Decisione della Commissione del 12 agosto
2002
"......a partire dal gennaio 2002 i laboratori
di controllo ufficiale" devono essere
"certificati in base alla ISO 17025"
82
IGIENE DEGLI
ALIMENTI
(situazione a partire dal 1 gennaio 2006)
Entrata in vigore dei nuovi
Regolamenti Europei
83
Regolamento –CE- n. 852/2004
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti
alimentari
84
Regolamento –CE- n. 853/2004
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004
Norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di
origine animale
85
Regolamento –CE- n. 854/2004
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004
Norme specifiche per
l’organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo
umano
86
Evoluzione ulteriore in ambito italiano
D.Lgs. N. 193/07
Introduzione del sistema sanzionatorio
nell’ambito della sicurezza alimentare
87
Grazie per l’attenzione
88
Scarica

Legislazione e deontologia professionale_2