Società a responsabilità limitata
Laura Mastrangelo
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Caratteri Distintivi
La S.r.l. è una società di capitali:
1.
Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
2.
Le partecipazioni dei soci sono rappresentate solo da QUOTE
3.
Possono essere emessi TITOLI DI DEBITO (è vietata la collocazione
presso il pubblico dei risparmiatori.
Si costituisce per ATTO PUBBLICO A PENA DI NULLITÀ, può essere
costituita o con contratto o anche con atto unilaterale di un unico socio(s.r.l. a
socio unico),ma è necessario pubblicizzare l’unilateralità per non perdere il
“privilegio” della responsabilità limitata, ed è necessario versare l’intero
capitale sociale.
L’atto costitutivo deve essere registrato a cura del notaio rogante entro 20 gg
presso il REGISTRO IMPRESE del comune ove ha sede la società.
2
Atto costitutivo
art. 2463 c.c.
Deve contenere:
1.
Il cognome e il nome o la denominazione, la data, il luogo di nascita o lo
Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun
socio
2.
La denominazione che deve contenere l’indicazione di società a
responsabilità limitata (ragione sociale)
3.
Il comune ove è posta la sede legale e le eventuali sedi secondarie
4.
L’oggetto sociale
5.
Capitale sociale non inferiore a 10.000 €
6.
La quota di partecipazione di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti
e ai beni conferiti in natura. (persona fisica o giuridica)
7.
La durata
8.
Le norme relative al funzionamento della società indicando quelle
concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
3
9.
Le norme relative al funzionamento della società indicando quelle
concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
10.
Le persone a cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale controllo
contabile (collegio sindacale non è obbligatorio se non si supera un c.s.
di 120.000 €);
11. L’importo globale o comunque approssimativo delle spesi di
costituzione poste a carico della società.
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CASI DI NULLITÀ DELLA SOCIETÀ
Dopo l’iscrizione nel R.I. la nullità della società può essere pronunciata
solo nei seguenti casi:
1.
Mancata stipula dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
2.
Illiceità dell’oggetto sociale
3.
Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione relativa alla
denominazione sociale, ai conferimenti, all’ammontare del capitale
sociale,o all’oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non toglie efficacia agli atti posti in essere
dalla società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dagli obblighi di effettuare i conferimenti sino a
quando non sono soddisfatti i creditori sociali
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Casi di Nullità della Società
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e
di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro imprese
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto a cura
degli amministratori o dei liquidatori nominati con sentenza, nel registro
imprese
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I Conferimenti
(Art. 2464 C.C.)
PER ACQUISTARE LA QUALITA’ DI SOCIO E’
NECESSARIO EFFETTUARE UN CONFERIMENTO
ART. 2464 1° COMMA : il valore del conferimento non può essere
complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale
CAPITALE MINIMO 10.000 €
Qualora nel contratto sociale non venga specificata la natura del
conferimento, la legge detta norme dispositive:
 Devono essere eseguiti in danaro
 al momento della stipula dell’atto devono essere versati
almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l’intero sovrapprezzo,
se si tratta di atto unilaterale è necessario versare il 100 %.
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Patrimonio sociale e Capitale sociale
PATRIMONIO SOCIALE: complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce
continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita
societaria. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso
la redazione del bilancio di esercizio
CAPITALE SOCIALE: è un’entità numerica che esprime il valore in
denaro dei conferimenti, la cui valutazione rientra nell’atto costitutivo.
Il capitale sociale a differenza del patrimonio sociale resta immutato
nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una
variazione (è necessario il consenso di tutti i soci)
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Beni conferibili
Nelle società a responsabilità limitata non sono posti limiti per l’entità
conferibile (art. 2464 c.c.); può essere conferito
ogni bene o servizio suscettibile di valutazione economica
ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale
Qualsiasi prestazione di dare
di fare o di non fare
9
Il versamento del capitale può essere sostituito dalla stipula, per un importo
corrispondente, di una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, e il
socio può sostituire in qualsiasi momento al polizza con il versamento del
corrispondente danaro
Il conferimento può essere costituito sia da singoli beni, ma
anche dal trasferimento in proprietà o in godimento di
un’azienda, dalla prestazione di garanzie (ex. Fidejussioni) a
favore della società
Il codice civile disciplina tre tipi di conferimenti:
•Beni in natura
•Crediti
•Prestazione d’opera
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Conferimento beni in proprietà:
Per il conferimento dei beni in natura il codice rimanda all’Art.
2254 c.c. :la garanzia dovuta al socio e il passaggio dei rischi sono
regolati dalle norme sulla vendita.
Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi.
Sul socio grava anche il rischio del perimento per caso fortuito della
cosa conferita finché la proprietà non sia passata alla società.
Se si tratta di bene determinato, il passaggio di proprietà si ha
contestualmente alla stipula del contratto.
Se si tratta di cose determinate solo nel genere, la proprietà passerà
in capo alla società solo in seguito alla loro specificazione.
Se si ha il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla
società il socio conferente può essere escluso, sempre che la causa non
sia imputabile agli amministratori.
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Conferimento di crediti:
Art. 2255 c.c. il socio risponde dell’insolvenza del debitore nei
limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale di garanzia.
In caso di insolvenza del debitore, il socio risponde ex lege nei
confronti della società, nei limiti del valore conferito. Inoltre dovrà
effettuare il versamento delle spese e corrispondere gli interessi
dovuti.
La mancanza di tali versamenti può portare l’esclusione del socio
Le quote corrispondenti ai beni in natura e ai crediti devono
essere INTEGRALMENTE LIBERATE al momento della
sottoscrizione
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Il socio d’opera:
È socio d’opera colui che presta la propria attività manuale o
intellettuale a favore della società.
Il socio d’opera NON è da considerare come un lavoratore subordinato.
Lo potrà essere ma per prestazioni diverse da quelle che si è obbligato ad
effettuare a titolo di conferimento.
Il compenso per il lavoro oggetto del conferimento sarà rappresentato dalla
partecipazione agli utili.
Per essere socio d’opera è necessario stipulare una polizza
assicurativa e una fidejussione bancaria a garanzia del capitale
sociale. Se l’atto costitutivo lo prevede è possibile sostituire la polizza
o la fidejussione con il versamento a titolo di cauzione
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Stima dei conferimenti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un esperto o di una società di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili.
La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti
conferiti, i criteri di valutazione, l’attestazione che il valore è almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
Deve essere allegato nell’atto costitutivo
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Acquisti successivi alla costituzione
Se la società acquista, nei due anni successivi alla costituzione, beni per un
valore pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, sarà necessario
allegare una perizia di un esperto revisore dei conti.
In questo caso l’acquisto dovrà essere autorizzato con decisione dei soci.
Tali disposizioni non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni
normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che
avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria
o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni sopra citate gli amministratori e
l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati a soci e ai terzi.
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Mancata esecuzione dei conferimenti
art. 2466 c.c.
Se il socio non esegue il versamento dei conferimenti, entro 30 gg dal richiamo
da parte degli amministratori, viene diffidato e considerato moroso.
Se entro 30 gg il socio non ha effettuato il versamento, l’amministratore può:
• Promuovere azioni per l’esecuzione dei conferimenti dovuti
• Vendere agli altri soci, in proporzione della quota già posseduta, la quota del
socio moroso (la quota viene valutata secondo i valori dell’ultimo bilancio
approvato)
• In mancanza di offerte , la quota può anche essere venduta all’incanto
Se la vendita non può avvenire, gli amministratori ESCLUDONO il socio
TRATTENENDO LE SOMME RISCOSSE, con conseguente riduzione del c.s.
IL SOCIO MOROSO NON PUO’ PARTECIPARE ALLE DECISONI DEI SOCI
QUANTO SOPRA CITATO VALE ANCHE NEL CASO IN CUI LE POLIZZE O LE
FIDEJUSSIONI DIVENTINO INEFFICACI, SEMPRE CHE NON VENGANO
SOSTITUITE CON IL VERSAMENTO IN DANARO.
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Le quote sociali
Il capitale è diviso secondo un criterio personale, dato che le quote di
partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni
Il capitale è diviso in base al numero dei soci
Ciascun socio diventa titolare di un’ unica quota di partecipazione
corrispondente alla frazione di capitale da lui sottoscritta .
(ex. 1 quota = 1€ o suoi multipli ; capitale sociale sottoscritto per 10 € =
1 quota di 10 € e non 10 quote da 1€ ).
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Diritti sociali
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta, e se l’atto costitutivo nulla
prevede, la partecipazione dei soci è determinata in misura
proporzionale al conferimento.
Tale regola è ampliamente DEROGABILE dall’autonomia
statutaria,che può prevedere l’attribuzione di particolari diritti
amministrativi e diritti alla distribuzione degli utili (questi ultimi possono
essere modificati solo per volontà di TUTTI i soci).
Una quota potrebbe essere con prestazioni accessorie, un’altra
privilegiata nella distribuzione degli utili, ad un socio potrà essere
riservata l’amministrazione sociale… ecc..
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Principio di non proporzionalità
Di default si prevede la corrispondenza tra valore dei conferimenti e valore delle
quote, all’AUTONOMIA STATUTARIA il legislatore ha concesso il
disancoramento dalla relazione proporzionale.
I diritti amministrativi restano proporzionali al conferimento
Ex: Tizio (giovane e inesperto) e Caio (con grande esperienza
lavorativa) si mettono d’accordo di conferire entrambi 5000 € nella
nuova società a responsabilità limitata, è abbastanza scontato che
Caio faccia “pagare” a Tizio il prezzo di questa sua maggiore
esperienza. Per questo Caio potrebbe ottenere da Tizio nonostante
la parità di valore dei rispettivi conferimenti, di avere nel capitale
sociale di 10.000 € una quota del 70%“confinando” Tizio in un
modesto 30%.
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Comproprietà sociale / pegno
La partecipazione sociale può essere acquistata e sottoscritta da
più soggetti, in questo caso i diritti scaturiti da tale comproprietà
devono essere esercitati da un rappresentate comune.
In caso di pegno o usufrutto della quota, il diritto al voto spetta al creditore
pignoratizio o all’usufruttuario.in caso di sequestro delle quote il voto è
esercitato dal custode
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Trasferimento delle partecipazioni
Le quote sono LIBERAMENTE trasferibili, SALVO CHE L’ATTO
COSTITUTIVO NON DISPONGA DIVERSAMENTE :
INTER
VIVOS
MORTIS
CAUSA
CLAUSOLE CONTRATTUALI APPLICABILI IN CASO DI
TRASFERIBILITA’:
CLAUSOLA DI PRELAZIONE
CLAUSOLA DI GRADIMENTO
CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO
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Intrasferibilità delle quote
INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE
L’ATTO COSTITUTIVO PUO’ LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
PUO’ SUBORDINARE IL TRASFERIMENTO AL GRADIMENTO
DI ORGANI SOCIALI, DI SOCI O DI TERZI, SENZA PREVEDERE
CONDIZIONI O LIMITI – MERO GRADIMENTO- IN QUESTO
CASO I SOCI O GLI EREDI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO
DI RECESSO
In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore ai 2 anni
dalla sottoscrizione della partecipazione prima del quale non si può esercitare
il recesso
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Efficacia e pubblicità del trasferimento della quota
L’efficacia del trasferimento ha effetto dal momento della
Iscrizione nel libro soci
Non è più obbligatorio
L’atto di trasferimento deve essere depositato a cura del notaio rogante entro
30 gg presso il R.I.
L’iscrizione del titolo nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o
dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l’avvenuto deposito
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In caso di trasferimento MORTIS CAUSA, il deposito e
l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per
l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di società per azioni
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Efficacia e pubblicità del trasferimento
Se la quota è venduta con successivi contratti a più persone,quella tra esse che
per prima ha effettuato IN BUONA FEDE l’iscrizione nel registro delle
imprese è preferita alle altre ANCHE SE IL SUO TITOLO è DI DATA
POSTERIORE
Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio, o cambia la
persona del socio unico, gli AMMINISTRATORI devono depositare per
l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenete l’indicazione
del cognome nome o della denominazione (se si tratta di persona giuridica) e
della data e del luogo di nascita, del domicilio o sede del socio unico.
Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, gli AMMINISTRATORI devono
depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel R.I.
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Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora
dovuti (art. 2472)
In caso di cessione della quota l’alienante è obbligato solidalmente l’acquirente
per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci per i
versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la
richiesta al socio moroso (acquirente) è rimasta infruttuosa.
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Efficacia e pubblicità del trasferimento
L’unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità nel
Registro Imprese
ART. 2470 C.C.
Le dichiarazioni di modifica della compagine sociale da socio unico a più soci e
viceversa deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’iscrizione nel libro dei
soci, e deve essere indicata la data di tale iscrizione.
Qualora trascorressero i 30 giorni senza che ciò sia avvenuto la società sarà
sanzionata dallo stesso Registro Imprese
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Espropriazione della quota (art. 2471)
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si
esegue mediante notificazione del debitore e alla società e successiva
Iscrizione nel Registro Imprese. Gli Amministratori devono provvedere
immediatamente all’iscrizione nel LIBRO SOCI
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita della quota stessa la vendita ha luogo
all’INCANTO; ma la vendita è priva di effetto se, entro 10 gg dall’
aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo
Fallimento di un socio.
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Le Decisioni Dei Soci (Art 2479)
RIFORMA:
• - limitazione del principio collegiale;
• - abolizione assemblea straordinaria;
• - limitazione competenze assemblea
• L’atto costitutivo stabilisce:
• MATERIE rimesse alla decisione dei soci (salvo 5 ipotesi inderogabili)
• MODALITA’ di espressione del consenso
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Competenza dei soci
INDEROGABILE:
• 1) Approvazione Bilancio e distribuzione utili;
• 2) Nomina amministratori (se prevista atto cost.)
• 3) Nomina sindaci, Presidente Coll.sindacale o Revisore;
• 4) Modificazioni atto costitutivo ;
• 5) Operazioni che comportano
• sostanziale modificazione dell’oggetto sociale;
• rilevante modificazione dei diritti dei soci
DEROGABILE
– Altre materie loro riservate da atto costitutivo;
– Argomenti sottoposti da uno o più amministratori;
– Argomenti sottoposti da minoranza qualificata (almeno 1/3 capitale soc.)
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Modalita’ di Espressione del Consenso
PROCEDIMENTO:
Assembleare
Extra assembleare
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Procedimento Extra Assembleare:
Opera se:
- l’atto costitutivo lo abilita;
- Non ricorrono casi per il ricorso obbligatorio al sistema assembleare
L’atto costitutivo può consentire assunzione di decisioni:
- mediante consultazione scritta
(manifestazione di volontà espressa dai soci anche in medesimo
documento);
- sulla base di consenso espresso per iscritto
(manifestazione di volontà espressa con documento autonomo in
adesione a proposta predefinita);
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• ATTO COSTITUTIVO deve prevedere:
– Modalità di espressione del consenso;
– Ipotesi in cui il socio si considera astenuto
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Procedimento Assembleare
• Opera necessariamente se:
– Atto costitutivo non abilita il metodo non collegiale;
– Richiesto da uno / più amministratori o da 1/3 capitale
sociale;
– Si modifichi l’atto costitutivo;
– Sostanziale modificazione oggetto sociale / rilevante
modificazione diritti dei soci
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
(disciplina interamente derogabile dall’atto costitutivo)
• FORME DI CONVOCAZIONE:
– Standard: raccomandata spedita almeno 8 gg. prima dell’adunanza
– Opzionali: e-mail, fax, telegramma, ogni mezzo che consente
verifica della ricezione
– domicilio: libro soci
– Termine: modificabile purchè idoneo a consentire partecipazione
– Obiettivo: assicurare tempestiva informazione
• LUOGO DI RIUNIONE:
– Standard: sede sociale
• RAPPRESENTANZA:
– Delega scritta da conservare agli atti della società. Ampia libertà.
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QUORUM ASSEMBLEARE
• COSTITUTIVI
– presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale
sociale
– Atto costitutivo: può elevare / diminuire il quorum legale
• DELIBERATIVI
– maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea;
– voto favorevole di almeno metà capitale sociale (si evita paralisi)
per:
• Modifica atto costitutivo;
• Sostanziale modifica oggetto sociale / rilevante modifica diritti
dei soci;
– 2/3 capitale sociale: introduzione / rimozione clausole
compromissorie
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
- Nominato nell’atto costitutivo
oppure
- Eletto dai presenti
COMPITI:
-
verifica regolarità costituzione;
accertamento identità e legittimazione presenti;
disciplina svolgimento assemblea;
Accertamento risultati votazioni (attività da indicare a
verbale)
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ASSEMBLEA TOTALITARIA
• NOVITA’ introdotta dalla riforma
– Deve essere presente
• L’intero capitale sociale
– Devono presenziare o essere stati informati
• Tutti gli amministratori
• Tutti i sindaci
– Nessuno deve opporsi alla trattazione
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INVALIDITA’ DECISIONI DEI SOCI
(art 2479 ter c.c.)
Sono previste ipotesi di:
• ANNULLABILITA’
• NULLITA’
• Si applicano se compatibili gli artt. 2377 (4-6-7-8 comma), 2378, 2379
bis, 2379 ter e 2434 bis dettati per le S.p.A.
• La nuova disciplina si applica anche alle delibere adottate
anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 6 / 2003, salvo che
l’azione sia già stata proposta.
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ANNULLABILITA’
• DELIBERE ANNULLABILI
– Non assunte in conformità a legge / atto costitutivo;
– Adottate con erroneo computo della maggioranza;
– Partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi
• Interesse proprio o di terzi
• Se la delibera può recare danno alla società
• NON ANNULLABILI
– Partecipazione di non legittimati (se non determinante per
costituzione)
– Voti invalidi / errato conteggio (se non determinanti per delibera);
– Verbale incompleto/inesatto (se è salva la comprensione della
delibera);
– Delibera approvazione bilancio (dopo approvazione bilancio
successivo).
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IMPUGNAZIONE DELIBERA ANNULLABILE
• LEGITTIMATI:
– Soci dissenzienti
– Ciascun amministratore
– Collegio sindacale
– 5% capitale (per impugnare approvazione bilancio)
• TERMINE:
– 3 mesi dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni
» abolito il rinvio alla data di delibera / di iscrizione nel
R.I.
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RIMEDI
IN CASO DI IMPUGNAZIONE
– La delibera impugnata può essere sostituita con altra valida
• Annullamento non più pronunciabile
• il Tribunale provvede su spese e risarcimento di eventuale
danno
– Il Tribunale può assegnare termine (max. 6 mesi) per adozione di
nuova delibera
– La sentenza di accoglimento
• vale verso tutti i soci
• obbliga gli amministratori ad adottare i provvedimenti necessari
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NULLITA’
DELIBERE CARATTERIZZATE DA:
1)
2)
OGGETTO ILLECITO / IMPOSSIBILE
ASSENZA ASSOLUTA DI INFORMAZIONE
- comprende mancata comunicazione preventiva delle ragioni
della delibera
•
TERMINE PER IMPUGNARE:
–
3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci
•
LEGITTIMATI:
–
chiunque vi abbia interesse
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3) MODIFICHE ALL’OGGETTO SOCIALE PREVEDENDO
ATTIVITA’ ILLECITE / IMPOSSIBILI
•
•
TERMINE PER IMPUGNARE: Azione imprescrittibile
LEGITTIMATI: chiunque vi abbia interesse
4) DELIBERE DI AUMENTO / RIDUZ FACOLTATIVA CAPITALE
SOC.
•
TERMINI PER IMPUGNARE:
–
180 gg. da iscrizione delibera nel R.I. oppure:
–
In caso di mancata convocazione:
• 90 gg. da approvazione bilancio dell’esercizio in cui è stata
parzialmente eseguita
–
È fatto salvo il risarcimento del danno.
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SANATORIA NULLITA’
(art. 2479 ter e 2379 bis c.c.)
• MANCATA CONVOCAZIONE
– impugnazione inammissibile per chi anche successivamente abbia
dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea
• MANCANZA DEL VERBALE
– Sanabile mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea
successiva:
• In tal caso la delibera ha effetto dalla data di adozione
– ma sono salvi i diritti dei terzi
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PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE
(artt. 2479 ter e 2378 commi 1-3-4-5 c.c.)
• FORMA:
– Atto di citazione
• IN CASO DI URGENZA:
– Sospensione cautelare esecuzione delibera
• COMPETENZA:
– Tribunale del luogo ove ha sede la società
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Recesso socio (art. 2473)
Il socio può recedere dalla società quando siano adottate determinate delibere o
decisioni che comportano una modifica dell’atto costitutivo e che sono stabilite
dalla legge, e sono considerate
INDEROGABILI
•Cambiamento dell’oggetto sociale
•Cambiamento del tipo di società (trasformazione)
•Trasferimento della sede sociale all’estero
•Fusione, scissione
•Revoca dello stato di liquidazione
•Compimento di operazioni che comportano una modifica dell’oggetto
sociale, e sostanziale modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci
riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili
•Eliminazione di una o più cause di recesso
•Aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione
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L’atto costitutivo può LIMITARE il diritto di recesso per un termine NON
SUPERIORE a 2 ANNI a decorrere dalla costituzione della società o dalla data
di sottoscrizione della quota, qualora nell’A.C. sia inserito:
• Clausola di gradimento (soci , organi sociali o terzi)
• L’intrasferibilità della quota
• Una clausola che preveda l’intrasferibilità della quota (mortis causa)
Il diritto di recesso NON può essere esercitato in due casi, quando la società:
•Decide la revoca della delibera che ha legittimato il recesso
•Decide lo scioglimento della società,quindi l’automatico scioglimento dei
TUTTI i rapporti sociali
Non è previsto alcun termine per l’adozione di queste due decisioni,è possibile
adottarle in qualsiasi momento prima della liquidazione.
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Se la società è stata costituita a tempo INDETERMINATO, il diritto di recesso
può essere esercitato in qualsiasi momento, dando solo un preavviso di almeno
180 giorni, l’atto costitutivo può prevedere un tempo di preavviso maggiore,ma
non può superare 1 anno.
Il socio che recede perde la sua qualità di socio non al momento dell’atto della
dichiarazione di recesso,ma solo a seguito del RIMBORSO DELLA QUOTA
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Rimborso della quota
Il socio che recede ha diritto al rimborso del VALORE della quota determinato
in PROPORZIONE al valore di mercato del patrimonio sociale al momento
della dichiarazione di recesso.
Nella valutazione deve essere considerato anche l’avviamento e il valore
effettivo degli elementi patrimoniali (know-how ed altri beni immateriali).
In caso di DISACCORDO tra i soci la determinazione verrà fatta mediante
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte
più diligente. Tale perizia è impugnabile solo se si dimostra che sia “iniqua” o
“erronea”.
Il rimborso deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del
recesso. Il rimborso può avvenire mediante acquisto della quota dagli altri
soci in maniera proporzionale, o ad un terzo individuato dai medesimi soci .
50
Se né i soci né i terzi acquistano la quota, la società può rimborsaere il socio
receduto mediante l’utilizzo delle RISERVE DISPONIBILI, ciò comporta
l’accrescimento proporzionale delle quote dei soci superstiti, e NON l’acquisto
delle quote da parte della società.
Qualora non vi siano riserve disponibili, sarà necessario effettuare una
RIDUZIONE del Capitale Sociale in misura corrispondente. *
Se non è possibile ridurre il capitale perché si andrebbe al di sotto del minimo
legale, allora si procederà allo SCIOGLIMENTO della società
*
ESECUZIONE DIFFERITA
OPPOSIZIONE DEI CREDITORI,
se accolta determina lo scioglimento
della società a meno che non venga
prestata idonea garanzia, su richiesta
del Tribunale
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Esclusione del socio
L’esclusione del socio può avvenire per legge, nel caso in cui il socio non
adempia ai versamenti della parte di conferimento ancora dovuta, oppure per
espressa previsione dell’atto costitutivo che individua specifiche “giuste
cause” di esclusione.
Il socio può essere escluso quando non versa i conferimenti e la quota non può
essere oggetto di cessione a causa di un divieto di alienazione assoluto.
Gli amministratori devono comunicare l’esclusione al socio e possono
trattenere le somme già versate, salvo il risarcimento di eventuali danni
maggiori.
Il socio può fare OPPOSIZIONE all’esclusione, chiedendo all’AUTORITA’
GIUDIZIARIA l’accertamento dell’esistenza dei presupposti dell’esclusione e
chiedere la sospensione degli effetti con procedimento di urgenza.
Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente alla quota del socio
escluso
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Governance Sr.l
AMMINISTRAZIONE ART. 2475 1° comma
•Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci.
•Amministratori anche non soci
•Amministrazione a tempo indeterminato
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Modelli di amministrazione
Amministrazione unipersonale
Amministrazione pluripersonale
- Collegiale
- Non collegiale
- Amministrazione disgiuntiva
- Amministrazione congiuntiva
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Relazioni amministratori – soci
Art. 2463 c.c. l’atto costitutivo deve indicare le norme relative al
funzionamento della società indicando quelle concernenti
l’amministrazione , la rappresentanza e la ripartizione di
competenze tra soci e amministratori.
Art. 2479 c.c. I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dall’atto costitutivo nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino 1/3 del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Art. 2476 c.c. sono responsabili con gli amministratori in solido i
soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società ,i soci o i terzi.
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Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un
altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei
soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli
utili, decide sull’opposizione.
Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di
evitare un danno alla società.
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Conflitto di interessi
In presenza di un’ amministrazione collegiale è annullabile la decisione
adottata in conflitto di interessi se :
-il voto del consigliere in conflitto è stato determinante
-la decisione cagiona un danno patrimoniale alla società
I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto possono essere annullati
dalla società se il conflitto era conosciuto dal terzo.
Responsabilità amministrazione
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si
estende a coloro che dimostrino di essere esenti da colpa.
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Azione di responsabilità.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio,
il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della
società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi.
CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI
chiaramente collegato all’azione di responsabilità proposta da ogni socio è il
Nuovo potere di controllo che l’art. 2476 gli attribuisce. “ i soci che non
partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione.
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Controllo legale dei conti
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a
quello minimo stabilito per le società per azioni.
Oppure se vengono superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.
Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale si applicano le
disposizione in tema di società per azioni
Se nulla è previsto nell’atto costitutivo il controllo contabile è esercitato dal
collegio sindacale
Il collegio sindacale è obbligatorio se il capitale sociale supera i 120.000 € e i
limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata
Se l’atto costitutivo prevede il controllo contabile, questo può essere affidato al
revisore dei conti o al collegio sindacale se non è previsto diversamente nell’atto
Costitutivo.
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Modifiche dell’atto costitutivo
Le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberate dall’ASSEMBLEA dei SOCI,
il verbale è redatto dal Notaio (non si parla più di assemblea straordinaria)
Aumento del capitale sociale
L’atto costitutivo può prevedere che siano gli amministratori a decidere un
aumento del capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio
La decisone degli amministratori deve essere depositata entro 30 giorni nel RI.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin
quando i soci non hanno eseguito il versamento dell’intero conferimento
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Aumento capitale sociale con conferimenti
Spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle
partecipazioni possedute.
L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento venga attuato mediante offerta
di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso i soci dissenzienti possono
RECEDERE.
la decisone di aumento prevede anche l’eventuale sovrapprezzo e le modalità e i
termini entro il quale può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.(non meno
di 30 gg dalla comunicazione ai soci).
Può essere previsto che la parte di aumento non sottoscritta possa essere
sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l’aumento del capitale non viene integralmente sottoscritto nel termine
stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte solo se la delibera lo prevedeva
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Per i conferimenti in caso di aumento del capitale sociale si seguono le regole
previste al momento della costituzione.
Se nulla è previsto dalla delibera il conferimento si intende effettuato in danaro,
in caso contrario, se vi sono conferimenti di beni crediti e prestazioni d’opera si
seguiranno le regole previste dall’art. 2464 c.c.
se l’aumento è sottoscritto dal SOCIO UNICO il conferimento in danaro deve
essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.
Nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare
per l’iscrizione nel registro delle imprese un attestazione che l’aumento del
capitale è stato eseguito.
La società può aumentare il capitale sociale senza effettuare alcun conferimento
ma imputando a capitale sociale LE RISERVE E GLI ALTRI FONDI iscritti
in bilancio, in tal caso la quota di partecipazione dei soci resta IMMUTATA
(art 2481 ter c.c)
Aumento gratuito
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Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può avere luogo ma non può scendere al di
sotto del LIMITE LEGALE (10.000 €), mediante rimborso ai soci delle quote
pagate o mediante liberazione dall’obbligo di versare i conferimenti mancanti.
La decisone dei soci di ridurre il k può essere eseguita solo dopo 90 gg
dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione, sempre che NESSUN
CREDITORE (anteriore alla delibera di riduzione) abbia fatto opposizione.
Il tribunale quando ritenga infondato il pregiudizio dei creditori opponenti,
dispone che l’esecuzione abbia luogo, sempre che la società abbia prestato
un’idonea garanzia agli opponenti
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Riduzione del capitale sociale per perdite
Quando il capitale risulta diminuito di OLTRE 1/3 a causa di perdite di
esercizio, gli AMMINISTRATORI devono convocare senza indugio
l’assemblea per deliberare sugli opportuni provvedimenti.
Gli amministratori devono effettuare una relazione da depositare presso la sede
legale almeno 8 giorni prima dell’assemblea, tale relazione ha come fine ultimo
quello di rendere i soci edotti sull’eventuale delibera da prendere.
Se ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO la PERDITA NON RISULTA
DIMINUITA A MENO DI 1/3, deve essere convocata l’assemblea per
l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle
perdite accertate.
In mancanza di ciò, gli amministratori (in mancanza il collegio sindacale o il
revisore) devono chiedere AL TRIBUNALE la riduzione del capitale in
ragione delle perdite iscritte a bilancio.
Il tribunale (anche su istanza di qualsiasi interessato) provvede con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto dagli amministratori nel RI
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Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale
Se per la perdita di OLTRE 1/3 DEL CAPITALE sociale, questo si riduce al
di sotto del minimo legale, gli amministratori devono immediatamente
convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e
l’immediata aumento del capitale stesso ad una cifra non inferiore al minimo
stabilito dalla legge (art. 2463 punto 4) c.c.).
In caso di impossibilità di ri-conferire il capitale sociale il legislatore concede
la possibilità di deliberare l’eventuale trasformazione.
IN TUTTI I CASI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER
PERDITE È ESCLUSA OGNI MODIFICAZIONE DELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI SPETTANTI AI SOCI.
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Finanziamento dei soci (art. 2467)
I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società, cioè prestiti o
versamenti che, a differenza dei conferimenti, non vanno ad incrementare il
capitale sociale.
I finanziamenti che sono soggetti alle regole dettate dall’articolo 2467 c.c. sono
quei finanziamenti a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui (anche in relazione all’attività esercitata)
risulta un ECCESSIVO SQUILIBRIO DELL’INDEBITAMENTO
RISPETTO AL PATRIMONIO NETTO, oppure in una situazione finanziaria
della società nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.
Il legislatore ha stabilito che il rimborso del finanziamento del socio è
POSTERGATO rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, e deve essere
restituito se avvenuto NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA
DICHIARAZIONE DEI FALLIMENTO
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Emissione di Titoli di Debito
Le s.r.l. possono emettere TITOLI DI DEBITO solo se ciò è previsto nell’A.C.
e deve essere previsto a quale organo è rilasciata la relativa competenza di
emissione, gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze per deliberare.
I titoli emessi POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLO DA
INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA
PRUDENZIALE A NORMA DELLE LEGGI SPECIALI.
In caso di successiva circolazione chi li trasferisce risponde della solvenza della
società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali,
ovvero soci della stessa società.
La decisione di emissione dei titoli di debito prevede le CONDIZIONI del
prestito, e le MODALITà DI RIMBORSO e deve essere iscritta dagli
amministratori presso il R.I.
La delibera può prevedere che la società possa modificare (previo assenso della
maggioranza dei possessori del titolo) le condizioni e le modalità
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Libri sociali nelle s.r.l. (art. 2478 c.c.)
•Libro soci: devono essere inseriti il nome dei soci, le partecipazioni di
spettanza di ogni socio, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le
variazioni dei soci; NON è PIU’ OBBLIGATORIO
•Libro delle decisioni dei soci: devono essere trascritte le delibere
assembleari anche quelle redatte per atto pubblico, le decisioni dei soci
prese ai sensi dell’art.2479 c.c.
•Libro delle decisioni degli amministratori
•Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati
secondo l’art. 2477 c.c.
I primi tre libri sono tenuti dagli amministratori; l’ultimo a cura del
sindaco o del revisore
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Procedimento di formazione
La formazione del Bilancio spetta agli amministratori i quali una volta
redatto il Bilancio e deliberato in Consiglio, devono comunicarlo al
Collegio Sindacale (se esiste) con la relazione sulla gestione, almeno 30
giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria, la
quale deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
(che non sempre corrisponde con l’anno solare); il termine di 120 giorni
può essere prolungato per un periodo non superiore a 180 giorni, sempre
che sussistano particolari condizioni, e sempre che sia previsto dall’atto
Costitutivo. Il Collegio Sindacale deve riferire all’Assemblea sul
risultato dell’esercizio sociale e fare le dovute osservazioni e le
eventuali proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione.
Il Bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale devono essere depositati presso la sede della società almeno
15 giorni prima della data dell’assemblea, e devono rimanervi finché non
avverrà l’approvazione. I soci possono prenderne visione.
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L’approvazione del Bilancio secondo i quorum stabiliti per
l’assemblea ordinaria non libera gli amministratori e i Sindaci
per le responsabilità insorte nella gestione sociale. Art. 2434 c.c.
Entro trenta giorni dall’approvazione del Bilancio, gli
amministratori devono provvedere alla registrazione presso il
Registro delle Imprese, qualora non vi provvedano sarà
compito del Collegio Sindacale adempiere a tale obbligo. (ad
oggi la registrazione deve avvenire anche mediante spedizione
telematica e quindi non più in cartaceo.)
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Utili – riserve – dividendi
La distribuzione degli utili è stabilita dalla stessa assemblea che approva il bilancio.
Qualora dal bilancio di esercizio risulti un utile i soci possono decidere di provvedere o
meno alla distribuzione dello stesso ai soci.Qualora non approvino la distribuzione, ma il
reinvestimento in società dell’intero ammontare, sarà compito esclusivo degli
amministratori stabilirne la destinazione.
L’utile distribuibile è l’eventuale eccedenza attiva risultante dal
bilancio di esercizio: (ricavi - costi) = utile [se l’attivo è inferiore al
passivo avremo un perdita].
N.B. l’utile non deve per forza derivare da una eccedenza attiva di
denaro incassato dalla società rispetto alle uscite, può esserci utile di
bilancio anche se nella cassa della società mancano le disponibilità
liquide. In questo caso l’Assemblea potrà deliberare ugualmente sulla
distribuzione degli utili ai soci e sarà compito degli amministratori
procurarsi le somme, magari facendo ricorso ai crediti.
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Art. 2430 c.c.: dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva
deve essere reintegrata … se viene diminuita per qualsiasi motivo.
Ex) bilancio al 31.12.02
utile dell’esercizio:15.000,00 €
riserva legale: 750,00 € (15.000,00 x 5%)
utile distribuibile: 14.250,00 €
Funzione e caratteri simili alla riserva legale, presenta la
riserva statutaria.
La differenza sta nel fatto che la riserva statutaria non è imposta dalla legge
bensì dall’atto costitutivo, nel quale viene anche stabilita la quota parte di
utili di esercizio da destinare alla stessa. Come per le riserve legali anche
l’ammontare delle riserve statutarie non è distribuibile tra i soci, ma
essendo una disposizione statutaria, si può aggirare l’ostacolo con una
semplice modifica dell’atto costitutivo, rendendo, in tal modo, possibile la
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distribuzione della somma destinata a tale riserva.
Riserva facoltativa: è quella riserva disposta a discrezione dell’assemblea
che approva il bilancio; della somma accantonata in tale voce di Stato
Patrimoniale la società può liberamente disporre. Quindi può essere
utilizzata per coprire eventuali perdite o per essere distribuita tra i soci.
Altro vincolo alla distribuzione degli utili, oltre alle riserve, è dato
dall’eventuale partecipazione agli utili da parte dei Promotori (art. 2340 c.c.)
dei soci fondatori (art. 2341 c.c.)e degli amministratori (art. 2489 2°comma).
Tali somme sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
deduzione della quota di riserva legale. (art. 2432 c.c.).
DIVIDENDO:
L’utile distribuibile diventa dividendo solo se la maggioranza assembleare
delibera la ripartizione fra i soci.
Al singolo socio non è riconosciuto un diritto individuale alla percezione
dell’utile di bilancio; ogni decisone a riguardo è rimessa all’assemblea
(all’opposto delle società di persone).
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Bilancio in Forma Abbreviata
ART. 2435 bis
La possibilità di redigere il Bilancio in forma abbreviata è data solo alle società
che non hanno emesso titoli negoziati su mercati regolamentati e che per due
esercizi consecutivi non superino almeno uno dei seguenti limiti:
1. TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PARI A 3.125.000,00euro
2. RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONE: 6.250.000,00 euro
3. DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO: 50
Una società anche se rientra nei limiti suddetti può ugualmente redigere il
Bilancio in forma ordinaria.
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Tassazione di utili di società di capitali
Con l’introduzione dell’IRES è stato abolito il credito di imposta, ed è stata
modificata l’intera struttura della tassazione delle società di capitali e dei soci..
La nuova normativa prevede l’imponibilità dei dividendi in capo ai soci,
limitatamente al 40% degli utili percepiti da soci, che siano persone fisiche o
società di persone, e del 5% se sono società di
capitali, o altri enti non soggetti ad IRES.
L’ aliquota IRES è stabilita in misura unica del 33% del reddito complessivo
imponibile. L’IRAP opera come per le società di persone.
La società di capitali che delibera la distribuzione di dividendi deve effettuare
all’atto di pagamento ai soci una ritenuta a titolo d’imposta pari ad:
• 12,5 % a titolo d’imposta su utili relativi ad azioni o quote percepiti da persone
fisiche private residenti in italia (partecipazione non qualificata inferiore al 20%
del capitale sociale)
• 27 € per società esenti da IRES e per soggetti residenti all’estero.
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
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Tassazione per trasparenza
Il reddito della società viene attribuito ai soci indipendentemente dall’effettiva
Percezione in proporzione alle quote.
La scelta della tassazione è irrevocabile per tre esercizi e deve essere comunicata
all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi.
Per quanto riguarda le S.r.l.:
1.
I soci della società devono essere solo persone fisiche
2.
Il numero dei soci non deve essere superiore a 10
3.
I ricavi non devono superare i 10 miliari di vecchie lire
4.
La partecipazione non deve essere posseduta dal socio come
immobilizzazione finanziaria
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Partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale)
Se i dividendi sono percepiti da soggetti diversi da quelli precedentemente
elencati non si
applicherà alcuna ritenuta a titolo di imposta ma il percipiente dovrà includere il
dividendo nella propria dichiarazione dei redditi.
Questa tassazione dovrà essere applicata a tutti i soggetti diversi da quelli
indicanti
precedentemente:
• Persone fisiche private che possiedono una partecipazione qualificata
(superiore al 20% del capitale sociale)
• Persone fisiche imprenditori che possiedono la partecipazioni nell’esercizio
d’impresa
• Società di persone
• Società di capitali
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s.r.l. - dr.ssa Mastrangelo