Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni sindacali Le riforme strutturali di quattro settori La riforma del SSN 1992 (d.lgs. 502) Modificata nel 1998-1999 (L. 418/1998, d.lgs. 229/1999 Sostituisce le USL con le Aziende sanitarie e ospedaliere, affidandole al D.G. La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503) Modificata nel 1995 con L. 335 Verifica nel 2001. In esame nuova delega La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29) La riforma sistema finanziamento regioni autonomie locali 1992 (d.lgs. 504) Modificata con l. 59/1997 e vari d.lgs. tra 1997-2001 (ora d.lgs. 165/2001). Introduce: Modificata nel 1999-2000 (L. 133/1999 e 56/2000) preparatoria modifica costituzionale verso il Il decentramento funzioni statali a Regioni-Autonomie locali preparatorie del FEDERALISMO (L. 18 ottobre 2001 n. 3) Linee strategiche della riforma del pubblico impiego del 1993 Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS. Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Affidata a ciascuna P.A. secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 ( ora d.lgs. 165/2001, tra i quali si ricordano: Separazione tra indirizzo politico e gestione Potere organizzatorio Semplificazione dei procedimenti Direzione per obiettivi Gestione risorse umane con le leve del privato datore di lavoro Trasparenza, qualità dei servizi, rapporti con il cittadino Ruolo di centralità della dirigenza Ruolo di centralità della dirigenza POTERE POLITICO POTERE SINDACALE DIRIGENZA Artt. 4, 5 e 14 del d.lgs. 165/2001 PERSONALE Art. 45 del d.lgs. 165/2001 ed i CCNL Artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001 Le relazioni sindacali Gli aspetti più rilevanti riguardano: soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale definizione comparti ed aree di contrattazione accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei luoghi di lavoro livelli e tipologie di contratti direttive e procedure per la stipulazione contratti diritti e le prerogative sindacali Definizioni generali Diritto sindacale (Giugni, Diritto sindacale 2001) Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato, dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi Segue: Definizioni generali Conflitto industriale Conflitto tra capitale e lavoro, dapprima inquadrato nella lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, cede la propria forza lavoro. In tempi recenti nel concetto sono ricomprese tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità esercitata nell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata essendo l’organizzazione ispirata a modelli gerarchici. Il conflitto può avere dunque valenze politiche ed istituzionali diverse dalla lotta di classe Segue: Definizioni generali Relazioni industriali (sindacali) (Giugni, Diritto sindacale 2001) La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso Segue: Definizioni generali Relazioni industriali (sindacali) La materia delle relazioni sindacali è il contesto normativo dei rapporti fra interessi organizzati nel loro aspetto strutturale non solo logico formale ma anche nei loro effetti sugli equilibri politici, economici e sociali. Nei conflitti sociali tuttavia, l’effettività delle norme valide può essere oggetto di mediazione politica che può indurre a non dare loro applicazione. Perciò il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e la mediazione politica contribuisce a dare al sistema stabilità e continuità. Come nel diritto internazionale la mediazione politica regola il conflitto tra Stati per cui si può anche rinunciare alla effettività di sanzioni Segue: Definizioni generali Regolazione del diritto sindacale nel sistema privato Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 Regolazione del diritto sindacale nel sistema pubblico Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001 Importanza del ruolo della giurisprudenza nell’interpretazione dei principi costituzionali e delle leggi Ordinamento intersindacale = insieme regole poste dai soggetti attori delle relazioni sindacali ed in alcuni casi anche dall’ordinamento statale Segue: Definizioni generali Concertazione Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei contratti Segue: Definizioni generali Regole del conflitto Individuazione dei soggetti legittimati Democrazia sindacale Garantismo collettivo Sindacato movimento Democrazia diretta Sindacato associazione Democrazia partecipativa Tutela legislativa e maggior potere sindacale hanno portato al garantismo. L’irrigidimento del sistema superato con la deregulation: la stessa legge continua a garantire alcune tutele e contemporaneamente demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di integrarla Segue: Definizioni generali Art. 18 Costituzione sulla libertà di associazione Libertà sindacale Art. 39 Costituzione sulla libertà di organizzazione per tutela propri interessi I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti stipulino i CCNL. PARTE NON APPLICATA Sotto profilo strumentale Sotto il profilo teleologico Aggregazione soggetti in forma organizzata titolari libertà sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione Atto diretto alla auto tutela di interessi giuridici connessi con l’attività di lavoro Segue: Definizioni generali Art. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione sindacale prevede ai commi 2, 3 e 4 che: I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.) Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche Segue: Definizioni generali Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero Normativa comunitaria Non vi è comunque una competenza comunitaria Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti Segue: Definizioni generali I principi dello statuto dei lavoratori Tutela libertà e dignità lavoratori (artt. 2, 4, 6, 7, 8) Divieto di costituire sindacati di comodo (art. 17) Effettività della libertà sindacale (artt. 15-16) Legislazione di sostegno alle OO.SS. Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori Nullità atti discriminatori (artt. 15, 16) Libertà di non aderire ad alcun sindacato (art. 15) Cenni storici: dal 1983 al 1993 1983 la legge quadro 93 introduce principio maggiore rappresentatività a livello nazionale ma non definisce i parametri unico criterio la firma dei ccnl immediatamente precedenti tavoli separati individua i comparti 1988 dpr. 395 recepisce l’accordo interconfederale cui si deve la prima definizione dei criteri di misurazione della rappresentatività e….. criteri per distacchi e permessi diritto di assemblea obbligo adozione codici di autoregolamentazione (anticipatori della legislazione sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) Cenni storici: dal 1988 il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica Art. 8 del dpr. 395 affida il compito della rilevazione dati e della misurazione della rappresentatività al dipartimento della funzione pubblica rappresentatività: 5% su criteri 1 o 2 alternativi ma anche presenza 1/3 province e regioni risalgono al 1988 le prime circolari-direttive del dipartimento, ne seguiranno molte altre per la dirigenza la % sale al 6 (il contratto è unico) i criteri: 1 - deleghe 2 - voti negli organismi amm.vi degli enti 3 - diffusione delle deleghe nel territorio (1 e 2 alternativi) problemi di costituzionalità: fonte negoziale applicazione demandata al dipartimento confederazioni: OO.SS. rappresentative in due comparti o presenti al CNEL le confederazioni “rappresentative” sono ammesse in tutte le trattative anche se non hanno organizzazioni che vi aderiscono Il potere discrezionale del Dipartimento F.P. criteri meramente numerici temperati dalle circolari-direttive del dipartimento i sindacati per raggiungere la % si aggregano riconoscimento quindi di un potere discrezionale ne deriva una mobilità sindacale che impone nuovi interventi del dipartimento in corso di trattativa ammissibilità OO.SS. vicine al 5 o 6% o di particolari tipologie di lavoratori regole uguali per la sede decentrata notevole contenzioso a cui si deve la definizione delle specifiche tipologie professionali il compito di misurare la rappresentatività è delle singole amministrazioni si supera il concetto di soglia ne deriva che nelle amministrazioni i soggetti sindacali possono essere diversi da quelli nazionali Cenni storici: dal 1992 al 1995 1992 - i collegati alla finanziaria sospendono la contrattazione collettiva tra il 1994 e il 1995 il dipartimento emana numerosi decreti 1993 - d.lgs. 29 avvia il processo di privatizzazione 1994 - dalla 537 scaturisce il d.pcm 770 che rimane in vigore sino al 1998 l’art. 47 conferma l’impianto precedente sino ad un nuovo accordo protocollo luglio 1993 prevede la costituzione delle RSU la dirigenza è contrattualizzata la individuazione delle OO.SS. rappresentative resta al dipartimento della F.P. la costituzione delle RSU nel pubblico impiego viene sospesa dal TAR Il Referendum del 1995 esito positivo abrogazione art. 19 primo comma dello statuto dei lavoratori (RSA) abrogazione art. 47 del 29 il Consiglio di Stato individua in una fonte normativa, presumibilmente la legge, la fonte abilitata a rivedere il sistema della rappresentatività la legge è la 59 del 1997 e i d.lgs. 396 del 1997 e 80 del 1998 non vale più la regole della presunta maggiore rappresentatività effetti del referendum la Corte Costituzionale sollecita più volte l’intervento del legislatore totale vuoto normativo Il vuoto normativo a livello nazionale dopo referendum la Corte Costituzionale considera illegittima ogni forma di cristallizzazione della rappresentatività il Governo incarica l’Aran l’Aran non ha competenza e non è un datore di lavoro i criteri Aran: in parte uguali ai precedenti, in parte diversi restano uguali le % e la diffusione territoriale è tolto il riferimento ai voti negli organismi amm.vi degli enti il difetto di competenza dell’Aran viene eccepito sparisce il riferimento alle specifiche tipologie professionali ricomprese nella dirigenza l’Aran assume due provvedimenti amministrativi (delibere del 1996) le confederazioni sono ammesse solo se hanno due OO.SS. rappresentative e aderenti nei comparti o nelle aree I criteri provvisori dell’Aran non permettono discrezionalità ne deriva la esclusione di OO.SS. prima rappresentative impugnative al Tar che le accoglie: ammissione con riserva la motivazione non riguarda i criteri ma la circostanza che il secondo biennio non è un contratto autonomo l’Aran propone il regolamento di giurisdizione: la competenza è del G.O. e non del Tar la Cassazione attribuisce la competenza al G.O. non è noto il giudizio finale perché nel frattempo le trattative si sono concluse diverso sarà l’esito del contenzioso che si presenta nel 1998 diversa è la situazione nelle amministrazioni Il livello locale dopo referendum non vi è vuoto normativo è il ccnl che individua i soggetti del secondo livello non essendoci più la previgente disciplina pubblicistica (abrogata dal referendum) vale il nuovo art. 19 dello statuto dei lavoratori: regime privatistico in tal senso si pronuncia la corte costituzionale ne deriva l’affermazione del principio del collegamento negoziale: la stipula del ccnl la rappresentatività è un fatto endosindacale al di fuori di ogni potere discrezionale del datore di lavoro i ccnl 94-97 individuano nelle RSA dei sindacati firmatari del ccnl i soggetti del secondo livello affiancati dai rappresentanti territoriali a garanzia del rispetto del principio del collegamento con il contratto nazionale i sindacati non rappresentativi o non firmatari del ccnl non sono più ammessi alla decentrata: perfetta corrispondenza tra firmatari dei contratti nazionali e sindacati ammessi in sede locale Art.47, 47 bis e 50 d.lgs. 29 (42 e 43 d.lgs. 165) sono fissate le regole e viene istituita l’ARAN ccnl validi se sottoscritti da OO.SS. pari al 51% (voti e deleghe) o 60% voti la materia è interamente disciplinata contrattazione compito di completare nuovo quadro normativo con CCNQ è prevista fase transitoria in attesa elezioni RSU Ammissione con 4% ai ccnl C.I.:.Ammissione con 4% ai ccnl o 10% in sede locale non vale per CCNQ CONTRATTI INTEGRATIVI regola maggior consenso possibile nuovo contenzioso ricorsi respinti (norme non discrezionali) ARAN PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO Servizio Contrattazione 1 Servizio Contrattazione 2 Servizio Contrattazione 3 Servizi Generali L’ARAN ha la rappresentanza negoziale delle P.A. nella stipulazione dei CCNQ E DEI CCNL. Differenze rispetto all’originaria funzione COMPARTI DI CONTRATTAZIONE MINISTERI comitato di settore SCUOLA comitato di settore AZIENDE AUTONOME comitato di settore S. S . N. comitato di settore REGIONI – AUTONOMIE LOCALI comitato di settore UNIVERSITA’ comitato di settore RICERCA comitato di settore ENTI PREVIDENZIALI comitato di settore AGENZIE FISCALI comitato di settore P.C.M. comitato di settore ACCADEMIE – CONS. comitato di settore A R A N AREE DELLA DIRIGENZA Ministeri EE.PP Aziende autonome Area I Ricerca Università P.C.M. Agenzie fiscali Area II Regioni-Autonomie locali Area III Sanità Ruoli SPTA area IV Medico-veterinaria Area V Dirigenza scolastica ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE I COMITATI DI SETTORE SONO COORDINATI DALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTRO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER ATTO DI INDIRIZZO GENERALE DETTO “MADRE” DI TUTTI GLI ATTI DI INDIRIZZO SETTORIALI ACCORDI QUADRO Soggetti perSoggetti stipulazione CCNL ARAN SINDACATI (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) rappresentativi SINDACATI DI CATEGORIA (che raggiungono il 5% al livello nazionale quale media tra il dato associativo ed elettorale) CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN COMPARTI: sindacati che raggiungono 5% MEDIA tra Aree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in mancanza RSU dati elettorali (ottenuti nelle elezioni per RSU in ogni Azienda) dati associativi (dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) ? 4% 5% Richiesto parere al Consiglio Stato La rappresentatività a regime conferma della biennalità dell’accertamento stabilità biennale della delegazione i movimenti associativi avvenuti dopo l’accertamento producono i propri effetti dal biennio successivo ART. 18 CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 autonomia dei singoli contratti (giudice ordinario) Soggetti per stipulazione CCNQ ARAN CONFEDERAZIONI (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) Le delegazioni sindacali operano separatamente per i CCNQ dei comparti o della dirigenza; insieme per le materie trasversali cui aderiscono in ciascun comparto o area, rispettivamente, due organizzazioni di categoria rappresentative secondo le regole indicate nel lucido precedente Il comitato paritetico accertamento dopo la certificazione dei dati comitato paritetico: Aran e sindacati modalità di voto ricostituzione del comitato per ogni accertamento individuati 23 criteri per l’assegnazione di voti e deleghe sindacati non presenti: CNEL Gli accertamenti svolti dall’ARAN 1998–1999 (disciplina transitoria) 4% sulle sole deleghe (le RSU non sono ancora elette) CCNQ del 7 agosto 1998 modificato il 27 gennaio 1999 2000-2001 (disciplina a regime) 5% media voti e deleghe (le RSU sono elette) 5% sulle sole deleghe per la dirigenza (mancano le RSU) il CCNQ regola i distacchi, i permessi, le altre prerogative sindacali, le flessibilità nella fruizione 5% delle sole deleghe nella scuola (le RSU sono elette nel 2000 dopo l’autonomia scolastica) La materia è ormai completamente affidata alle parti 2002-2003 Accertamento 2002-2003 CCNQ del 18 dicembre 2002 Modifica n. minuti cumulati (19 e 28 nella Scuola) Disposizioni particolari per il comparto Scuola: fase transitoria e diversa modulazione, nel periodo della contrattazione integrativa, del cumulo dei permessi(5 gg. a bimestre nel limite di 12 gg. anno) in sede di singola scuola previo accordo tra le parti Validità: quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 Le nuove tavole (distacchi e permessi) entrano in vigore dal giorno successivo a quello di stipulazione del ccnq e hanno valore sino a nuovo accordo Art. 7, comma 3: con esclusione comparto Scuola e nel limite massimo delle flessibilità art. 12 ccnq 7 8 1998 è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito e dell’aspettativa non retribuita 2004-2005 Livelli di contrattazione Livello NAZIONALE (o 1° livello) Livello LOCALE ( o 2° livello) Si svolge in ARAN. Dà luogo a Si svolge in ogni pubblica Amministrazione. Dà luogo a CCNQ CCNL C.I. I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego Tipologie di contratti CCNQ Accordo sulla definizione comparti e aree, propedeutico apertura negoziati Accordi su materie comuni a vari comparti o aree ovvero tra aree e comparti (es. diritti sindacali, telelavoro, lavoro interinale, conciliazione, arbitrato, etc.) CCNL Contrattazione Integrativa Riguarda ogni singolo comparto o area individuata e disciplina relativo rapporto di lavoro e relazioni sindacali Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti del CCNL nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale Differenze con il sistema privato REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE Regole per la contrattazione Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici Esse trattano: La durata (validità) dei contratti L’apertura procedure di negoziazione I soggetti e le relazioni sindacali Certificazione dei contratti Durata dei contratti 4 anni per la parte normativa 2 anni per la parte economica parte normativa 2002-2005 Contratti del prossimo quadriennio: I biennio economico 2002-2003 II biennio economico 2004-2005 Nel SSN: Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione RISORSE Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono Primo biennio Secondo biennio Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Inflazione programmata nel secondo periodo + La possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’inflazione reale nello stesso periodo Le risorse possono essere integrate Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme. Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello Procedure per CCNL singolo comparto o area All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale G O V E R N O COMITATO DI SETTORE (Regioni per SSN) ATTO DI INDIRIZZO (mandato) RISORSE ECONOMICHE INIZIO TRATTATIVA LINEE DI INDIRIZZO: -rapporto di lavoro del personale -diritti e doveri -orari, turni, flessibilità, ecc. Certificazione Preintesa (eventuale) per consultare base lavoratori Ipotesi di ACCORDO COMITATO DI SETTORE La CORTE DEI CONTI per la certificazione si avvale di un nucleo di tre esperti designati dal Dipartimento della Funzione Pubblica su richiesta dell’ARAN GOVERNO CERTIFICAZIONE POSITIVA CORTE DEI CONTI (entro 15 giorni) STIPULAZIONE FINALE DEL CCNL Certificazione non positiva (art. 47 d.lgs. 165/2001) In caso di certificazione non positiva L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’ Assumere iniziative per nuova quantificazione costi Riaprire le trattative Le iniziative sono comunicate a Governo e Corte dei Conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi per nuova quantificazione costi Esaurite le suindicate procedure e, comunque, dopo 40 gg. dalla sigla dell’ipotesi, il Presidente dell’Aran ha mandato a sottoscrivere il CCNL Contenuti del CCNL Disciplina del rapporto di lavoro Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici Regole per la contrattazione integrativa che individuano: - Soggetti - Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione) - Materie - Risorse - Procedure di raffreddamento dei conflitti Da contrattazione decentrata ad integrativa (altri comparti ed aree) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa Risorse nazionali RISORSE INTEGRATIVA F.U.A. Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (dirigenza SSN) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo posizione fondo condizioni lavoro fondo risultato Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (Comparto SSN) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali Fondo fasce, posizioni, etc. fondo condizioni lavoro Fondo produttività SEDI DEL II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE La contrattazione si svolge a livello di singola amministrazione nelle Regioni Autonomie locali Università Aziende sanitarie ed ospedaliere PCM Accademie e conservatori La contrattazione di II livello è articolata sul territorio La contrattazione di II livello è articolata con un sistema misto Ministeri Scuola Agenzie fiscali Ricerca EE.PP. Aziende autonome L’articolazione o meno sul territorio incide sulla composizione trattante di parte sindacale Delegazioni sindacali nelle sedi uniche di contrattazione integrativa (es. Regioni-Autonomie locali o Sanità) La delegazione di parte sindacale è formata da: COMPARTO Componenti OO.SS. firmatarie CCNL DIRIGENZA R.S.U componenti OO.SS. firmatarie CCNL R.S.A CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE: ECCEZIONE PER ENTI MINORI ED IPAB PRIVE DI DIRIGENZA (Comparto Regioni-Autonomie locali) Le eccezioni riguardano: Livello (territoriale e non di ente) La delegazione di parte pubblica La delegazione sindacale Procedure autorizzative Le regole sono stabilite in un protocollo di intesa stipulato tra Anci, Uncem ed 00.SS. firmatarie del CCNL al quale possono aderire gli enti e le OO.SS interessate. Vengono derogate le norme sulla rappresentanza delle RSU non esistendo forme di coordinamento territoriale di queste. Gli atti di indirizzo sono formulati con apposita intesa. Il protocollo può riguardare anche la dirigenza. In tal caso partecipano anche l’UPI e l’Unioncamere Sedi e delegazioni sindacali della contrattazione integrativa nel comparto Ministeri E’ un solo livello anche se articolato in: NAZIONALE (cioè a livello di singola amministrazione) parte sindacale formata dalle OO.SS. firmatarie CCNL (senza confederazioni) Sede centrale o distaccata di Amm.ne centrale o ufficio periferico individuato come sede di contrattazione parte sindacale formata da componenti OO.SS. firmatarie CCNL ed R.S.U conseguenze DIRIGENZA? Ccnl area I rinvia a precedenti Ccnl in attesa apposita sezione Concetto di rappresentatività a livello locale Per le RSU deriva dal risultato elettorale La rappresentatività dei componenti delle OO.SS. firmatarie dei CCNL è nazionale ed è misurata dall’ARAN. Le federazioni di più sindacati sono soggetto unitario NON SONO AMMISSIBILI ALLA C.I.: Sindacati non ammessi al CCNL anche se a livello locale hanno la media del 5% tra dato associativo ed elettorale I sindacati ammessi alle trattative nazionali non firmatari del CCNL Singoli componenti di federazioni sindacali Soggetti sindacali del II livello Sono dirigenti sindacali Componenti delle RSU Componenti delle OO.SS. firmatarie dei CCNL Componenti dei terminali di tipo associativo (rimasti operativi o costituiti dopo le elezioni delle RSU), appartenenti alle OO.SS. rappresentative Componenti organismi statutari non collocati in distacco o aspettativa e non coincidenti con gli altri soggetti Segue: SOGGETTI SINDACALI RAPPRESENTATIVI NEL II LIVELLO RSU COMPONENTI OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL Organismo eletto triennalmente Designati dalle relative OO.SS. Soggetti entrambi necessari nella C.I. Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è demandato alla azienda discendendo la rappresentanza dall’art. 42 del d.lgs. 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali Natura della RSU soggetto sindacale unitario ed elettivo avente natura collegiale alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori (sindacalizzati e non) per natura ricompone al proprio interno non solo il pluralismo sindacale ma dell’intero insieme dei lavoratori assume le proprie posizioni a maggioranza e quindi la posizione del singolo componente non ha rilievo esterno alla RSU principio di maggioranza nella assunzione delle decisioni (maggioranza come pratica sindacale non solo come forma giuridica) indicono le elezioni, congiuntamente o disgiuntamente, le organizzazioni sindacali rappresentative possono partecipare alle elezioni tutti i sindacati RSU durata e composizione triennale (elezioni contestuali in tutti gli enti) numero legale scadenza non prorogabile elettorato attivo e passivo rinnovabile nel triennio nella singola amministrazione incompatibilità ma riportata a scadenza generale regole autodefinite di funzionamento caso decadenza accordo di interpretazione autentica federazioni costituite da più sigle sindacali caso decadenza singoli componenti la partecipazione sindacale alle elezioni è facoltativa RSU Nelle RSU del pubblico impiego possono essere presenti anche eletti su liste di sindacati non rappresentativi (diversità dal privato) Ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali per garantire il collegamento con le scelte negoziali nazionali PROBLEMATICHE SUI SOGGETTI Rapporti interni alla RSU Rapporti tra RSU ed OO.SS. Cambiamento soggetti nel biennio contrattuale. Conseguenze su C.I. OO.SS. costituite da più sindacati. Ammissibilità Orari delle riunioni Tavoli separati tra RSU ed OO.SS. ovvero tra queste Decadenza RSU: conseguenze sulla C.I. (CCNQ 13.2.2001) ? Numero dei partecipanti Sottoscrizione del C.I.: validità. Si applica il 51%? LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL Concertazione Materie tassative fissate dal CCNL Consultazione Materie fissate da leggi, CCNL o altre decise dall’azienda Informazione Materie fissate dal C.I. Partecipazione Commissioni pari opportunità, osservatori La fissazione delle materie dei primi due livelli nel CCNL non limita l’azienda ma la tutela dalle richieste delle OO.SS. invasive dell’organizzazione ed improntate a cogestire. L’obbligo assunto a livello nazionale va rispettato Contrattazione, concertazione, consultazione informazione Contrattazione = Concertazione = Consultazione = Informazione = Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o successiva Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda Regole della contrattazione integrativa Le regole discendono dal d.lgs. 165/2001 e dai CCNL che stabiliscono soggetti, materie, limiti, risorse e livelli di relazioni sindacali I C.I. non possono essere in contrasto con vincoli e limiti posti dai CCNL. Le clausole difformi sono nulle e applicabili. Nullità rilevabile da chiunque vi abbia interesse Le ragioni controllo dei costi rappresentanza nei luoghi di lavoro Differenze con il sistema privato caratterizzato da AUTONOMIA dei C.I. rispetto al CCNL Caratteristiche del contratto integrativo Su tutte le materie demandate, in una unica sessione negoziale, salvo particolare natura materia. Tempi previsti sono indicativi quadriennale per parte normativa Durata biennale per la parte economica, con eventuale cambiamento soggetti come da CCNL Individuazione e utilizzo risorse fondi avviene annualmente in C.I., senza cambiare i criteri del C.I. quadriennale Procedure per il C.I. Esse dovrebbero essere simili a quelle del CCNL e cioè All’organo di Governo dell’amministrazione compete indicare atto indirizzo e risorse La delegazione di parte pubblica dell’amministrazione porta a termine il negoziato con i soggetti indicati dal CCNL L’ipotesi di C.I., corredata della relazione tecnico finanziaria, ricevuto il parere favorevole dell’organo di Governo viene inviata al controllo Collegio dei revisori, o sindacale o nucleo di valutazione o servizio controllo interno per verifica compatibilità economiche (certificazione costi) Rappresentanza e rappresentatività Riflessioni conclusive • • • • • • • • • • • Nel pubblico impiego esiste un forte sistema di relazioni sindacali Trova la sua ragione nella partecipazione delle parti sociali al processo di riforma La fonte negoziale delle relazioni sindacali è regola di autodisciplina Rappresentanza e rappresentatività sono diverse ma interconnesse La rappresentatività deriva dal voto e dalle deleghe La rappresentatività permette la stabilità negoziale Le RSU vivono di vita propria (se nel triennio di vigenza decadono vanno rielette) ma non incidono sulla rappresentatività biennale RSU e Organizzazioni sindacali sono soggetti di pari dignità nel luogo di lavoro Il sistema deriva da un insieme di norme di legge e contrattuali consolidate dalla giurisprudenza Le materie relative ai diritti sindacali non sono disponibili se non nei limiti espressamente previsti dagli accordi quadro La normativa è collocabile sul piano delle fonti allo stesso livello dello Statuto dei diritti dei lavoratori (carattere di specialità del CCNQ sulle prerogative sindacali)