Le riforme della Pubblica
Amministrazione ed il
modello delle relazioni
sindacali
Le riforme strutturali di quattro settori
La riforma del
SSN 1992
(d.lgs. 502)
Modificata nel
1998-1999 (L.
418/1998, d.lgs.
229/1999
Sostituisce le
USL con le
Aziende
sanitarie e
ospedaliere,
affidandole al
D.G.
La riforma della
previdenza del
1992 (d.lgs. 503)
Modificata nel
1995 con
L. 335
Verifica nel
2001. In
esame nuova
delega
La riforma del
pubblico impiego
del 1993
(d.lgs. 29)
La riforma sistema
finanziamento regioni
autonomie locali
1992 (d.lgs. 504)
Modificata con l.
59/1997 e vari
d.lgs. tra
1997-2001 (ora
d.lgs. 165/2001).
Introduce:
Modificata nel
1999-2000 (L.
133/1999 e 56/2000)
preparatoria modifica
costituzionale verso il
Il decentramento
funzioni statali a
Regioni-Autonomie
locali preparatorie
del
FEDERALISMO
(L. 18 ottobre
2001 n. 3)
Linee strategiche della riforma
del pubblico impiego del 1993
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A.
Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel
rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo
sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati
Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti
pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato
Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per
tutti i settori pubblici
Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e
rappresentanza delle OO.SS.
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A.
Affidata a ciascuna P.A. secondo i propri ordinamenti sulla base dei
principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 ( ora d.lgs. 165/2001, tra i quali si
ricordano:
Separazione
tra indirizzo
politico e
gestione
Potere
organizzatorio
Semplificazione dei
procedimenti
Direzione per
obiettivi
Gestione
risorse umane
con le leve del
privato datore
di lavoro
Trasparenza,
qualità dei
servizi,
rapporti con il
cittadino
Ruolo di centralità
della dirigenza
Ruolo di centralità della dirigenza
POTERE
POLITICO
POTERE
SINDACALE
DIRIGENZA
Artt. 4, 5 e
14 del d.lgs.
165/2001
PERSONALE
Art. 45 del d.lgs.
165/2001 ed i CCNL
Artt. 9, 40, 42 e 43
del d.lgs. 165/2001
Le relazioni sindacali
Gli aspetti più rilevanti riguardano:
soggetti negoziali
di parte pubblica
e sindacale
definizione
comparti ed
aree di
contrattazione
accertamento della
rappresentatività e la
rappresentanza nei
luoghi di lavoro
livelli e
tipologie
di
contratti
direttive e
procedure
per la
stipulazione
contratti
diritti e le
prerogative
sindacali
Definizioni generali
Diritto
sindacale
(Giugni,
Diritto
sindacale
2001)
Parte del diritto del lavoro
concernente il sistema di norme
strumentali poste dallo Stato,
dalle organizzazioni lavoratori e
degli imprenditori per
disciplinare, in una economia di
mercato, la dinamica dei conflitti
di interessi derivante
dall’ineguale distribuzione del
potere nei processi produttivi
Segue: Definizioni generali
Conflitto
industriale
Conflitto tra capitale e lavoro, dapprima
inquadrato nella lotta di classe tra chi ha la
proprietà dei mezzi di produzione e chi,
non avendola, cede la propria forza lavoro.
In tempi recenti nel concetto sono
ricomprese tutte le ipotesi di conflitto con
l’autorità esercitata nell’organizzazione del
lavoro, indipendentemente dalla proprietà
pubblica o privata essendo l’organizzazione
ispirata a modelli gerarchici. Il conflitto
può avere dunque valenze politiche ed
istituzionali diverse dalla lotta di classe
Segue: Definizioni generali
Relazioni
industriali
(sindacali)
(Giugni,
Diritto
sindacale
2001)
La disciplina delle relazioni industriali ha
lo stesso oggetto del diritto sindacale,
inquadrato sotto il profilo sociologico. E’
un sottosistema del sistema sociale che
rappresenta l’insieme delle interrelazioni
fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di
lavoro organizzati ed organi pubblici) che
agiscono in un sistema di variabili
economiche, politiche, tecnologiche e
normative dirette a regolare il sistema
produttivo o a creare un sistema di
controllo sullo stesso
Segue: Definizioni generali
Relazioni
industriali
(sindacali)
La materia delle relazioni sindacali è il contesto
normativo dei rapporti fra interessi organizzati nel
loro aspetto strutturale non solo logico formale ma
anche nei loro effetti sugli equilibri politici,
economici e sociali. Nei conflitti sociali tuttavia,
l’effettività delle norme valide può essere oggetto di
mediazione politica che può indurre a non dare loro
applicazione. Perciò il diritto sindacale poggia la
sua effettività sulla costanza del consenso sociale e
la mediazione politica contribuisce a dare al
sistema stabilità e continuità. Come nel diritto
internazionale la mediazione politica regola il
conflitto tra Stati per cui si può anche rinunciare
alla effettività di sanzioni
Segue: Definizioni generali
Regolazione
del diritto
sindacale nel
sistema privato
Artt. 39 e 40 della
Costituzione
Legge 300/1970
Legge 146/1990
Legge 83/2000
Regolazione
del diritto
sindacale nel
sistema
pubblico
Artt. 39 e 40 della
Costituzione
Legge 300/1970
Legge 146/1990
Legge 83/2000
d.lgs. 165/2001
Importanza del
ruolo della
giurisprudenza
nell’interpretazione
dei principi
costituzionali e delle
leggi
Ordinamento intersindacale = insieme regole poste dai soggetti attori delle
relazioni sindacali ed in alcuni casi anche dall’ordinamento statale
Segue: Definizioni generali
Concertazione
Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle
parti sociali come cambiamento della strategia
sindacale in un mutato scenario economico
sociale (globalizzazione, terziarizzazione
dell’economia), strategia che non si basa sulla
sola mobilitazione dei lavoratori avverso la
controparte imprenditoriale ma abbraccia
l’intera politica economica del Governo.
Significato più limitato e diverso quella inserita
nei contratti
Segue: Definizioni generali
Regole del
conflitto
Individuazione
dei soggetti
legittimati
Democrazia
sindacale
Garantismo
collettivo
Sindacato
movimento
Democrazia
diretta
Sindacato
associazione
Democrazia
partecipativa
Tutela legislativa e maggior potere sindacale hanno
portato al garantismo. L’irrigidimento del sistema
superato con la deregulation: la stessa legge
continua a garantire alcune tutele e
contemporaneamente demanda alla contrattazione
collettiva la possibilità di integrarla
Segue: Definizioni generali
Art. 18 Costituzione
sulla libertà di
associazione
Libertà
sindacale
Art. 39
Costituzione
sulla libertà di
organizzazione
per tutela
propri
interessi
I sindacati sono sottoposti a registrazione, il
cui presupposto è la democraticità statuto.
Acquistano così personalità giuridica e in
proporzione ai loro iscritti stipulino i CCNL.
PARTE NON APPLICATA
Sotto profilo
strumentale
Sotto il profilo
teleologico
Aggregazione
soggetti in forma
organizzata
titolari libertà
sindacale. Anche
l’individuo per il
proselitismo nella
fase che precede
l’organizzazione
Atto diretto alla
auto tutela di
interessi
giuridici
connessi con
l’attività di
lavoro
Segue: Definizioni generali
Art. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione
sindacale prevede ai commi 2, 3 e 4 che:
I sindacati sono sottoposti a registrazione, il
cui presupposto è la democraticità statuto.
Acquistano così personalità giuridica e in
proporzione ai loro iscritti possono stipulare i
CCNL
Mancata
realizzazione con
legge ordinaria dei
suddetti principi per
motivi di politica
sindacale (controlli,
rappresentatività,
etc.)
Ciò ha comportato
che: CCNL non
hanno efficacia erga
omnes; normativa
applicabile è quella
civilistica anche se
operano nella P.A.; le
OO.SS. sono
associazioni non
riconosciute ma
comunque soggetto
giuridico, centro di
imputazione
giuridiche
Segue: Definizioni generali
Carta dei diritti
riconosce: libertà di
associazione, livelli di
negoziazione, diritto di
sciopero
Normativa
comunitaria
Non vi è
comunque una
competenza
comunitaria
Gli stati membri regolano la materia dei
diritti sindacali secondo la propria
convenienza. La comunità interviene solo
in caso di garanzie insufficienti
Segue: Definizioni generali
I principi dello statuto dei lavoratori
Tutela libertà e
dignità
lavoratori (artt.
2, 4, 6, 7, 8)
Divieto di costituire
sindacati di comodo
(art. 17)
Effettività della
libertà sindacale
(artt. 15-16)
Legislazione di
sostegno alle
OO.SS.
Divieto di trattamenti
economici collettivi
discriminatori
Nullità atti
discriminatori
(artt. 15, 16)
Libertà di non
aderire ad alcun
sindacato (art. 15)
Cenni storici: dal 1983 al 1993
1983
la legge quadro 93
introduce principio
maggiore rappresentatività
a livello nazionale
ma non definisce
i parametri
unico criterio
la firma dei ccnl
immediatamente
precedenti
tavoli separati
individua i comparti
1988
dpr. 395
recepisce l’accordo
interconfederale
cui si deve la prima definizione dei criteri
di misurazione della rappresentatività
e….. criteri per distacchi e permessi
diritto di assemblea
obbligo adozione codici
di autoregolamentazione
(anticipatori della legislazione
sul diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali)
Cenni storici: dal 1988 il ruolo del Dipartimento
della Funzione Pubblica
Art. 8 del dpr. 395 affida il compito della
rilevazione dati e della misurazione
della rappresentatività al dipartimento
della funzione pubblica
rappresentatività:
5% su criteri 1 o 2 alternativi
ma anche
presenza 1/3 province e regioni
risalgono al 1988 le prime
circolari-direttive del dipartimento,
ne seguiranno molte altre
per la dirigenza la % sale al 6
(il contratto è unico)
i criteri:
1 - deleghe
2 - voti negli organismi amm.vi degli enti
3 - diffusione delle deleghe nel territorio
(1 e 2 alternativi)
problemi di costituzionalità:
fonte negoziale
applicazione demandata al dipartimento
confederazioni:
OO.SS. rappresentative in due comparti
o presenti al CNEL
le confederazioni “rappresentative”
sono ammesse in tutte le trattative
anche se non hanno organizzazioni
che vi aderiscono
Il potere discrezionale del Dipartimento F.P.
criteri meramente numerici
temperati dalle circolari-direttive
del dipartimento
i sindacati per raggiungere la %
si aggregano
riconoscimento quindi di
un potere discrezionale
ne deriva una mobilità sindacale che
impone nuovi interventi
del dipartimento in corso di trattativa
ammissibilità OO.SS. vicine al 5 o 6%
o di particolari tipologie di lavoratori
regole uguali per la sede decentrata
notevole contenzioso a cui si deve
la definizione delle specifiche
tipologie professionali
il compito di misurare la
rappresentatività è delle
singole amministrazioni
si supera il concetto di soglia
ne deriva che nelle amministrazioni
i soggetti sindacali possono essere
diversi da quelli nazionali
Cenni storici: dal 1992 al 1995
1992 - i collegati alla
finanziaria sospendono la
contrattazione collettiva
tra il 1994 e il 1995 il
dipartimento emana
numerosi decreti
1993 - d.lgs. 29 avvia il processo
di privatizzazione
1994 - dalla 537
scaturisce il d.pcm 770 che
rimane in vigore sino al 1998
l’art. 47 conferma l’impianto
precedente sino ad un nuovo
accordo
protocollo luglio 1993 prevede
la costituzione delle RSU
la dirigenza è contrattualizzata
la individuazione delle OO.SS.
rappresentative resta al
dipartimento della F.P.
la costituzione delle RSU
nel pubblico impiego
viene sospesa dal TAR
Il Referendum del 1995
esito positivo
abrogazione art. 19 primo comma
dello statuto dei lavoratori (RSA)
abrogazione art. 47 del 29
il Consiglio di Stato individua in una
fonte normativa, presumibilmente
la legge, la fonte abilitata a rivedere
il sistema della rappresentatività
la legge è la 59 del 1997 e
i d.lgs. 396 del 1997 e 80 del 1998
non vale più la regole della presunta
maggiore rappresentatività
effetti del referendum
la Corte Costituzionale sollecita più
volte l’intervento del legislatore
totale vuoto normativo
Il vuoto normativo a livello nazionale
dopo referendum
la Corte Costituzionale considera
illegittima ogni forma di
cristallizzazione della rappresentatività
il Governo incarica l’Aran
l’Aran non ha competenza
e non è un datore di lavoro
i criteri Aran: in parte uguali ai
precedenti, in parte diversi
restano uguali le % e
la diffusione territoriale
è tolto il riferimento ai voti negli
organismi amm.vi degli enti
il difetto di competenza
dell’Aran viene eccepito
sparisce il riferimento alle specifiche
tipologie professionali
ricomprese nella dirigenza
l’Aran assume due
provvedimenti amministrativi
(delibere del 1996)
le confederazioni sono ammesse
solo se hanno due OO.SS.
rappresentative e aderenti
nei comparti o nelle aree
I criteri provvisori dell’Aran
non permettono discrezionalità
ne deriva la esclusione di OO.SS.
prima rappresentative
impugnative al Tar che le accoglie:
ammissione con riserva
la motivazione non riguarda i
criteri ma la circostanza che
il secondo biennio non è un
contratto autonomo
l’Aran propone il regolamento
di giurisdizione: la competenza è
del G.O. e non del Tar
la Cassazione attribuisce
la competenza al G.O.
non è noto il giudizio finale perché
nel frattempo le trattative si
sono concluse
diverso sarà l’esito del contenzioso
che si presenta nel 1998
diversa è la situazione
nelle amministrazioni
Il livello locale dopo referendum
non vi è vuoto normativo
è il ccnl che individua i soggetti
del secondo livello
non essendoci più la previgente
disciplina pubblicistica (abrogata
dal referendum) vale il nuovo
art. 19 dello statuto dei lavoratori:
regime privatistico
in tal senso si pronuncia la corte
costituzionale
ne deriva l’affermazione del principio
del collegamento negoziale:
la stipula del ccnl
la rappresentatività è un fatto
endosindacale al di fuori di ogni
potere discrezionale
del datore di lavoro
i ccnl 94-97 individuano nelle RSA
dei sindacati firmatari del ccnl
i soggetti del secondo livello
affiancati dai rappresentanti
territoriali a garanzia del rispetto
del principio del collegamento
con il contratto nazionale
i sindacati non rappresentativi
o non firmatari del ccnl
non sono più ammessi alla decentrata:
perfetta corrispondenza tra firmatari
dei contratti nazionali e sindacati
ammessi in sede locale
Art.47, 47 bis e 50 d.lgs. 29 (42 e 43 d.lgs. 165)
sono fissate le regole e
viene istituita l’ARAN
ccnl validi se sottoscritti da
OO.SS. pari al 51% (voti e
deleghe) o 60% voti
la materia è interamente
disciplinata
contrattazione
compito di completare nuovo
quadro normativo con CCNQ
è prevista fase transitoria
in attesa elezioni RSU
Ammissione
con 4% ai
ccnl
C.I.:.Ammissione
con 4% ai ccnl o
10% in sede locale
non vale per
CCNQ
CONTRATTI INTEGRATIVI
regola maggior consenso possibile
nuovo contenzioso
ricorsi respinti
(norme non discrezionali)
ARAN
PRESIDENTE
COMITATO
DIRETTIVO
Servizio
Contrattazione 1
Servizio
Contrattazione 2
Servizio
Contrattazione 3
Servizi Generali
L’ARAN ha la rappresentanza negoziale delle P.A. nella stipulazione dei
CCNQ E DEI CCNL. Differenze rispetto all’originaria funzione
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
MINISTERI
comitato di settore
SCUOLA
comitato di settore
AZIENDE AUTONOME
comitato di settore
S. S . N.
comitato di settore
REGIONI – AUTONOMIE
LOCALI
comitato di settore
UNIVERSITA’
comitato di settore
RICERCA
comitato di settore
ENTI PREVIDENZIALI
comitato di settore
AGENZIE FISCALI
comitato di settore
P.C.M.
comitato di settore
ACCADEMIE – CONS.
comitato di settore
A
R
A
N
AREE DELLA DIRIGENZA
Ministeri
EE.PP
Aziende autonome
Area I
Ricerca
Università
P.C.M.
Agenzie fiscali
Area II
Regioni-Autonomie
locali
Area III
Sanità Ruoli SPTA
area IV
Medico-veterinaria
Area V
Dirigenza scolastica
ORGANISMO DI COORDINAMENTO
DEI COMITATI DI SETTORE
I COMITATI DI SETTORE SONO COORDINATI
DALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO SOTTO
LA DIREZIONE DEL MINISTRO DEL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PER
ATTO DI INDIRIZZO
GENERALE DETTO
“MADRE” DI TUTTI GLI
ATTI DI INDIRIZZO
SETTORIALI
ACCORDI
QUADRO
Soggetti perSoggetti
stipulazione CCNL
ARAN
SINDACATI
(Rappresentanza Pubbliche
Amministrazioni)
rappresentativi
SINDACATI DI CATEGORIA
(che raggiungono il 5% al livello nazionale
quale media tra il dato associativo ed
elettorale)
CONFEDERAZIONI sindacali
cui gli stessi aderiscono
Regole accertamento rappresentatività a livello
nazionale
Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN
COMPARTI: sindacati
che raggiungono
5%
MEDIA
tra
Aree dirigenza:
misurazione solo sul
dato associativo in
mancanza RSU
dati elettorali
(ottenuti nelle elezioni per
RSU in ogni Azienda)
dati associativi
(dipendono dai contributi
lavoratori ai sindacati. Il
pagamento è attestato da
ciascuna P.A.)
?
4%
5%
Richiesto
parere al
Consiglio Stato
La rappresentatività a regime
conferma della biennalità
dell’accertamento
stabilità biennale della
delegazione
i movimenti associativi
avvenuti dopo l’accertamento
producono i propri effetti
dal biennio successivo
ART. 18 CCNQ
DEL 7 AGOSTO
1998
autonomia dei singoli contratti
(giudice ordinario)
Soggetti per stipulazione CCNQ
ARAN
CONFEDERAZIONI
(Rappresentanza Pubbliche
Amministrazioni)
Le delegazioni
sindacali operano
separatamente
per i CCNQ dei
comparti o della
dirigenza;
insieme per le
materie
trasversali
cui aderiscono in ciascun comparto o
area, rispettivamente, due
organizzazioni di categoria
rappresentative secondo le regole
indicate nel lucido precedente
Il comitato paritetico
accertamento dopo la certificazione dei dati
comitato paritetico: Aran e sindacati
modalità di voto
ricostituzione del comitato per ogni accertamento
individuati 23 criteri per l’assegnazione di voti e deleghe
sindacati non presenti: CNEL
Gli accertamenti svolti dall’ARAN
1998–1999
(disciplina transitoria)
4% sulle sole deleghe
(le RSU non sono ancora elette)
CCNQ del 7 agosto 1998
modificato il 27 gennaio 1999
2000-2001
(disciplina a regime)
5% media voti e deleghe
(le RSU sono elette)
5% sulle sole deleghe per la dirigenza
(mancano le RSU)
il CCNQ regola i distacchi, i permessi,
le altre prerogative sindacali,
le flessibilità nella fruizione
5% delle sole deleghe nella scuola
(le RSU sono elette nel 2000
dopo l’autonomia scolastica)
La materia è ormai completamente
affidata alle parti
2002-2003
Accertamento 2002-2003
CCNQ del 18 dicembre 2002
Modifica n. minuti cumulati
(19 e 28 nella Scuola)
Disposizioni particolari per il comparto
Scuola: fase transitoria e diversa
modulazione, nel periodo della
contrattazione integrativa, del cumulo
dei permessi(5 gg. a bimestre nel limite
di 12 gg. anno) in sede di singola scuola
previo accordo tra le parti
Validità:
quadriennio normativo 2002-2005 e
primo biennio economico 2002-2003
Le nuove tavole (distacchi e permessi)
entrano in vigore dal giorno successivo
a quello di stipulazione del ccnq e
hanno valore sino a nuovo accordo
Art. 7, comma 3: con esclusione
comparto Scuola e nel limite massimo
delle flessibilità art. 12 ccnq 7 8 1998 è
consentito che fino al 20% di tali
flessibilità possa effettuarsi il cumulo
del distacco part-time retribuito e
dell’aspettativa non retribuita
2004-2005
Livelli di contrattazione
Livello NAZIONALE
(o 1° livello)
Livello LOCALE
( o 2° livello)
Si svolge in
ARAN. Dà
luogo a
Si svolge in ogni
pubblica
Amministrazione.
Dà luogo a
CCNQ
CCNL
C.I.
I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del
1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego
Tipologie di contratti
CCNQ
Accordo sulla
definizione
comparti e aree,
propedeutico
apertura
negoziati
Accordi su
materie comuni
a vari comparti
o aree ovvero
tra aree e
comparti (es.
diritti sindacali,
telelavoro,
lavoro
interinale,
conciliazione,
arbitrato, etc.)
CCNL
Contrattazione
Integrativa
Riguarda
ogni singolo
comparto o
area
individuata
e disciplina
relativo
rapporto di
lavoro e
relazioni
sindacali
Si svolge sulle
materie, con i
soggetti e nei
limiti del CCNL
nel rispetto dei
vincoli di bilancio
risultanti dagli
strumenti di
programmazione
annuale o
pluriennale
Differenze con il
sistema privato
REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE
Regole per la contrattazione
Le regole del CCNL sono le stesse
per tutti i settori pubblici
Esse trattano:
La durata (validità) dei contratti
L’apertura procedure di negoziazione
I soggetti e le relazioni sindacali
Certificazione dei contratti
Durata dei contratti
4 anni per la parte normativa
2 anni per la parte economica
parte normativa 2002-2005
Contratti del
prossimo
quadriennio:
I biennio economico 2002-2003
II biennio economico 2004-2005
Nel SSN:
Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata
area di contrattazione
RISORSE
Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi
del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono
Primo biennio
Secondo biennio
Tetto di inflazione programmata per quel
periodo calcolata sulla massa salariale di ogni
settore dell’anno precedente il rinnovo
Inflazione programmata nel secondo periodo
+ La possibile differenza tra il tetto di inflazione
programmata del I biennio e l’inflazione reale
nello stesso periodo
Le risorse possono
essere integrate
 Dalla legge finanziaria nazionale per garantire
l’avvio delle riforme.
 Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il
tramite dei comitati di settore per la
contrattazione di II livello
Procedure per CCNL singolo comparto o area
All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale
G
O
V
E
R
N
O
COMITATO DI SETTORE
(Regioni per SSN)
ATTO DI INDIRIZZO
(mandato)
RISORSE
ECONOMICHE
INIZIO
TRATTATIVA
LINEE DI INDIRIZZO:
-rapporto di lavoro del personale
-diritti e doveri
-orari, turni, flessibilità, ecc.
Certificazione
Preintesa (eventuale) per consultare base lavoratori
Ipotesi di ACCORDO
COMITATO DI
SETTORE
La CORTE DEI CONTI
per la certificazione si
avvale di un nucleo di tre
esperti designati dal
Dipartimento della
Funzione Pubblica su
richiesta dell’ARAN
GOVERNO
CERTIFICAZIONE
POSITIVA CORTE DEI
CONTI (entro 15 giorni)
STIPULAZIONE
FINALE DEL CCNL
Certificazione non positiva (art. 47 d.lgs. 165/2001)
In caso di certificazione non positiva
L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’
Assumere iniziative per
nuova quantificazione costi
Riaprire le trattative
Le iniziative sono comunicate a Governo e Corte dei Conti, la
quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei
costi per nuova quantificazione costi
Esaurite le suindicate procedure e, comunque, dopo 40 gg. dalla sigla
dell’ipotesi, il Presidente dell’Aran ha mandato a sottoscrivere il CCNL
Contenuti del CCNL
Disciplina del rapporto di lavoro
Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici
Regole per la contrattazione integrativa
che individuano:
- Soggetti
- Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione,
consultazione, informazione)
- Materie
- Risorse
- Procedure di raffreddamento dei conflitti
Da contrattazione decentrata ad integrativa (altri
comparti ed aree)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali
Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
Risorse
nazionali
RISORSE INTEGRATIVA
F.U.A.
Da contrattazione decentrata a contrattazione
integrativa (dirigenza SSN)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali
Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
RISORSE INTEGRATIVA
Risorse
nazionali
fondo
posizione
fondo
condizioni
lavoro
fondo
risultato
Da contrattazione decentrata a contrattazione
integrativa (Comparto SSN)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali
Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
RISORSE INTEGRATIVA
Risorse
nazionali
Fondo fasce,
posizioni, etc.
fondo
condizioni
lavoro
Fondo
produttività
SEDI DEL II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione si
svolge a livello di singola
amministrazione nelle
Regioni
Autonomie
locali
Università
Aziende
sanitarie ed
ospedaliere
PCM
Accademie e
conservatori
La contrattazione di II
livello è articolata sul
territorio
La contrattazione di II
livello è articolata con
un sistema misto
Ministeri
Scuola
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autonome
L’articolazione o meno sul territorio incide sulla
composizione trattante di parte sindacale
Delegazioni sindacali nelle sedi uniche di
contrattazione integrativa (es. Regioni-Autonomie
locali o Sanità)
La delegazione di parte sindacale
è formata da:
COMPARTO
Componenti
OO.SS.
firmatarie
CCNL
DIRIGENZA
R.S.U
componenti
OO.SS.
firmatarie
CCNL
R.S.A
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO
TERRITORIALE: ECCEZIONE PER ENTI MINORI ED IPAB PRIVE
DI DIRIGENZA (Comparto Regioni-Autonomie locali)
Le eccezioni riguardano:
Livello
(territoriale e
non di ente)
La delegazione di
parte pubblica
La delegazione
sindacale
Procedure
autorizzative
Le regole sono stabilite in un protocollo di intesa stipulato tra Anci,
Uncem ed 00.SS. firmatarie del CCNL al quale possono aderire gli enti e
le OO.SS interessate. Vengono derogate le norme sulla rappresentanza
delle RSU non esistendo forme di coordinamento territoriale di queste.
Gli atti di indirizzo sono formulati con apposita intesa. Il protocollo può
riguardare anche la dirigenza. In tal caso partecipano anche l’UPI e
l’Unioncamere
Sedi e delegazioni sindacali della contrattazione integrativa nel
comparto Ministeri
E’ un solo livello anche se articolato in:
NAZIONALE (cioè a
livello di singola
amministrazione)
parte sindacale
formata dalle OO.SS.
firmatarie CCNL
(senza confederazioni)
Sede centrale o distaccata di Amm.ne centrale
o ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione
parte sindacale
formata da
componenti OO.SS.
firmatarie CCNL ed
R.S.U
conseguenze
DIRIGENZA? Ccnl area I
rinvia a precedenti Ccnl in
attesa apposita sezione
Concetto di rappresentatività a livello locale
Per le RSU
deriva dal
risultato
elettorale
La rappresentatività
dei componenti delle
OO.SS. firmatarie
dei CCNL è
nazionale ed è
misurata
dall’ARAN. Le
federazioni di più
sindacati sono
soggetto unitario
NON SONO
AMMISSIBILI
ALLA C.I.:
Sindacati non ammessi
al CCNL anche se a
livello locale hanno la
media del 5% tra dato
associativo ed elettorale
I sindacati ammessi
alle trattative
nazionali non
firmatari del CCNL
Singoli componenti di federazioni sindacali
Soggetti sindacali del II livello
Sono dirigenti
sindacali
Componenti
delle RSU
Componenti
delle
OO.SS.
firmatarie
dei CCNL
Componenti dei terminali
di tipo associativo (rimasti
operativi o costituiti dopo
le elezioni delle RSU),
appartenenti alle OO.SS.
rappresentative
Componenti organismi statutari
non collocati in distacco o
aspettativa e non coincidenti con
gli altri soggetti
Segue: SOGGETTI SINDACALI
RAPPRESENTATIVI NEL II LIVELLO
RSU
COMPONENTI OO.SS.
FIRMATARIE DEL CCNL
Organismo eletto
triennalmente
Designati dalle relative
OO.SS.
Soggetti entrambi necessari nella C.I.
Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è
demandato alla azienda discendendo la rappresentanza
dall’art. 42 del d.lgs. 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso
demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali
Natura della RSU
soggetto sindacale unitario ed elettivo avente natura collegiale
alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori
(sindacalizzati e non)
per natura ricompone al proprio interno non solo il pluralismo sindacale
ma dell’intero insieme dei lavoratori
assume le proprie posizioni a maggioranza e quindi la posizione del
singolo componente non ha rilievo esterno alla RSU
principio di maggioranza nella assunzione delle decisioni
(maggioranza come pratica sindacale non solo come forma giuridica)
indicono le elezioni, congiuntamente o disgiuntamente, le organizzazioni
sindacali rappresentative
possono partecipare alle elezioni tutti i sindacati
RSU durata e composizione
triennale
(elezioni contestuali in tutti gli enti)
numero legale
scadenza non prorogabile
elettorato attivo e passivo
rinnovabile nel triennio nella
singola amministrazione
incompatibilità
ma riportata a scadenza generale
regole autodefinite di funzionamento
caso decadenza
accordo di interpretazione autentica
federazioni costituite da
più sigle sindacali
caso decadenza singoli componenti
la partecipazione sindacale alle
elezioni è facoltativa
RSU
Nelle RSU del pubblico impiego possono essere
presenti anche eletti su liste
di sindacati non rappresentativi
(diversità dal privato)
Ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza
delle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti nazionali
per garantire il collegamento
con le scelte negoziali nazionali
PROBLEMATICHE SUI SOGGETTI
Rapporti interni alla RSU
Rapporti tra RSU ed
OO.SS.
Cambiamento soggetti nel
biennio contrattuale.
Conseguenze su C.I.
OO.SS. costituite da più
sindacati. Ammissibilità
Orari delle riunioni
Tavoli separati tra RSU ed
OO.SS. ovvero tra queste
Decadenza RSU:
conseguenze sulla C.I.
(CCNQ 13.2.2001)
?
Numero dei partecipanti
Sottoscrizione del
C.I.: validità. Si
applica il 51%?
LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE
AZIENDALE
Contrattazione integrativa
Materie tassative fissate dal CCNL
Concertazione
Materie tassative fissate dal CCNL
Consultazione
Materie fissate da leggi, CCNL o
altre decise dall’azienda
Informazione
Materie fissate dal C.I.
Partecipazione
Commissioni pari opportunità,
osservatori
La fissazione delle materie dei primi due livelli nel CCNL non limita l’azienda
ma la tutela dalle richieste delle OO.SS. invasive dell’organizzazione ed
improntate a cogestire. L’obbligo assunto a livello nazionale va rispettato
Contrattazione, concertazione, consultazione
informazione
Contrattazione
=
Concertazione
=
Consultazione
=
Informazione
=
Attività negoziale che può essere anche a termine
CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE,
SOLO SE CONVENIENTE
Attività non negoziale a termine. Si conclude
con un verbale in cui si registrano posizioni
parti
Attività informale prevista da leggi, CCNL e
azienda
Atti relativi al rapporto di lavoro individuati
dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o
successiva
Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal
CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda
Regole della contrattazione integrativa
Le regole discendono dal d.lgs. 165/2001 e dai CCNL che stabiliscono
soggetti, materie, limiti, risorse e livelli di relazioni sindacali
I C.I. non
possono essere in
contrasto con
vincoli e limiti
posti dai CCNL.
Le clausole
difformi sono
nulle e
applicabili.
Nullità rilevabile
da chiunque vi
abbia interesse
Le ragioni
controllo dei
costi
rappresentanza
nei luoghi di
lavoro
Differenze
con il sistema
privato
caratterizzato
da
AUTONOMIA
dei C.I. rispetto
al CCNL
Caratteristiche del contratto integrativo
Su tutte le materie
demandate, in una
unica sessione
negoziale, salvo
particolare natura
materia. Tempi
previsti sono
indicativi
quadriennale per parte
normativa
Durata
biennale per la parte
economica, con eventuale
cambiamento soggetti
come da CCNL
Individuazione e utilizzo risorse fondi avviene annualmente
in C.I., senza cambiare i criteri del C.I. quadriennale
Procedure per il C.I.
Esse dovrebbero essere simili a
quelle del CCNL e cioè
All’organo di
Governo
dell’amministrazione compete
indicare atto
indirizzo e
risorse
La delegazione di
parte pubblica
dell’amministrazione
porta a termine il
negoziato con i
soggetti indicati dal
CCNL
L’ipotesi di C.I.,
corredata della
relazione tecnico
finanziaria,
ricevuto il parere
favorevole
dell’organo di
Governo viene
inviata al
controllo
Collegio dei
revisori, o
sindacale o
nucleo di
valutazione o
servizio
controllo
interno per
verifica
compatibilità
economiche
(certificazione
costi)
Rappresentanza e rappresentatività
Riflessioni conclusive
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Nel pubblico impiego esiste un forte sistema di relazioni sindacali
Trova la sua ragione nella partecipazione delle parti sociali al processo di riforma
La fonte negoziale delle relazioni sindacali è regola di autodisciplina
Rappresentanza e rappresentatività sono diverse ma interconnesse
La rappresentatività deriva dal voto e dalle deleghe
La rappresentatività permette la stabilità negoziale
Le RSU vivono di vita propria (se nel triennio di vigenza decadono vanno rielette)
ma non incidono sulla rappresentatività biennale
RSU e Organizzazioni sindacali sono soggetti di pari dignità nel luogo di lavoro
Il sistema deriva da un insieme di norme di legge e contrattuali consolidate dalla
giurisprudenza
Le materie relative ai diritti sindacali non sono disponibili se non nei limiti
espressamente previsti dagli accordi quadro
La normativa è collocabile sul piano delle fonti allo stesso livello dello Statuto dei
diritti dei lavoratori (carattere di specialità del CCNQ sulle prerogative sindacali)
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