Il nuovo regime fiscale
dei contribuenti minimi
Dott. Massimo Cassarotto
FONTI NORMATIVE E CHIARIMENTI DI PRASSI
• Commi da 96 a 117 dell’art. 1 della L. 244/2007 (FINANZIARIA
2008)
• D.M. attuativo del 2.1.2008
• Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n.. 73/E
• Circolare Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n.. 7/E
FINALITÀ DEL NUOVO REGIME
FORNIRE AI “CONTRIBUENTI MINIMI”
UN REGIME FISCALE CARATTERIZZATO
DALL’APPLICAZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA UNICA
E DA UNA ELEVATA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
RECEPENDO E AMPLIFICANDO I TRATTI ESSENZIALI
DEI SEGUENTI REGIMI SEMPLIFICATI
CONTESTUALMENTE ABROGATI
•
C.D. “REGIME DELLE ATTIVITÀ MARGINALI” (ART. 14 DELLA L.
388/2000)
• C.D. “REGIME SUPER SEMPLIFICATO” (CO. DA 165 A 170, ART.
3, L. 662/1996)
• C.D. “REGIME DI FRANCHIGIA IVA” (ART. 32-BIS DEL DPR
633/1972)
NOZIONE DI “CONTRIBUENTE MINIMO”
PERSONA FISICA
esercente attività di impresa oppure arte o professione che
nell’anno precedente
•
•
•
non ha effettuato cessioni all’esportazione
non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro
ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro
(ragguagliati ad anno)
nel triennio precedente
•
ha acquistato beni strumentali (anche mediante appalto, locazione o leasing)
per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro
CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
Ai fini dell’applicabilità del regime dei minimi
non devono essere state compiute
• CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
• OPERAZIONI ASSIMILATE DI CUI AGLI ARTT. 8, 8-BIS E 9 DEL
DPR 633/1972
• OPERAZIONI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO DI
CUI AGLI ARTT. 71 E 72 DEL DPR 633/1972
SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
si tratta in particolare di
•
•
•
spese per prestazioni di lavoro subordinato
spese per prestazioni di lavoro parasubordinato
spese per compensi corrisposti all’associato in partecipazione che
apporta solo lavoro
• spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo
o da suoi familiari (ad eccezione dei compensi corrisposti ai
collaboratori dell’impresa familiare)
• non sono rilevanti le spese per lavoro autonomo occasionale
• erogazione di somme sotto forma di utili di partecipazione agli
associati con apporto costituito da solo lavoro
SOGLIA MASSIMA DI RICAVI O COMPENSI
Non rilevano i ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore o
ai parametri nel caso in cui il contribuente abbia proceduto in tal
senso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
precedente a quello di possibile ingresso nel regime agevolato.
Nel computo del limite di euro 30.000 devono essere inclusi i ricavi di
competenza dell’anno solare 2007 calcolati secondo le regole del
regime prdinario di determinazione del reddito d’impresa e, quindi,
anche nel caso in cui siano incassati nel corso del 2008.
Nel caso in cui un soggetto eserciti contemporaneamente più attività, il
limite di euro 30.000 deve essere riferito alla somma dei ricavi e
compensi relativi alle singole attività.
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 73/e/2007 (§ 2.1) afferma che
• il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è costituito
dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto
(netto IVA) effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA.
Non rileva l’eventuale cessione dei cespiti nel triennio di
osservazione.
• per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si
ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari
al 50% dei relativi corrispettivi
• Ai fini della determinazione del limite di euro 15.000, rilevano anche i
canoni di locazione o di noleggio corrisposti per acquisire la
disponibilità del bene medesimo.
PERSONE FISICHE ESCLUSE A PRIORI DAL REGIME
• SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI REGIMI SPECIALI IVA
(AGRICOLTURA/VENDITA SALI E TABACCHI/EDITORIA/
/AGENZIE DI VIAGGIO/ALTRI REGIMI SPECIALI)
• SOGGETTI NON RESIDENTI
• SOGGETTI CHE COMPRAVENDONO IMMOBILI E VEICOLI
NUOVI
• SOGGETTI CUI SONO ANCHE IMPUTATI REDDITI PER
TRASPARENZA VALE A DIRE CHE ABBIANO PARTECIPAZIONI
IN SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ,
S.R.L. TRASPARENTI.
IL REGIME DEI MINIMI QUALE REGIME NATURALE
LE PERSONE FISICHE
CHE RIENTRANO NELLA NOZIONE DEI “MINIMI”
E PER LE QUALI NON OPERANO CAUSE DI ESCLUSIONE A
PRIORI
SONO NATURALMENTE SOGGETTE
AL REGIME FISCALE SEMPLIFICATO DEI MINIMI
SALVO OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO
MODALITA’ DI INGRESSO NEL REGIME
CONTRIBUENTI CHE AVVIANO L’ATTIVITÀ
• Se presumono di possedere i requisiti lo comunicano nella
dichiarazione di inizio attività
• Ai fini del possesso dei requisiti i ricavi e compensi devono essere
ragguagliati ad anno
• Per chi avvia nuove attività di impresa o lavoro autonomo
permane la possibilità di optare per il regime fiscale di cui all’art. 13
della l. 388/2000 (c.d. “forfettino”)
MODALITA’ DI INGRESSO NEL REGIME
CONTRIBUENTI GIÀ IN ATTIVITÀ
IN QUANTO REGIME NATURALE
NON È NECESSARIO ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE
NÉ PREVENTIVA (CON IL MODELLO DI VARIAZIONE DATI)
NÉ SUCCESSIVA (IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE)
MODALITÀ DI FUORIUSCITA DAL REGIME
VOLONTARIA
• conta il comportamento concludente quale ad esempio
l’applicazione dell’IVA in fattura o esercitando il diritto alla detrazione
dell’imposta
• l’opzione deve comunque essere comunicata nella prima
dichiarazione IVA annuale presentata successivamente alla scelta
• l’opzione è valida per almeno tre anni poi si rinnova di anno in anno
con il comportamento concludente e senza obbligo formale di
comunicazione
• Solo per il primo esercizio di applicazione – periodo d’imposta 2008
– e’ possibile revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto
dal periodo d’imposta 2009
MODALITÀ DI FUORIUSCITA DAL REGIME
PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE
PERDITA DI UNO DEI REQUISITI PER RIENTRARE NELLA
NOZIONE DI “MINIMI”
E/O
SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
A PRIORI
il regime cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo di
imposta successivo
tuttavia nel caso di superamento del limite di ricavi o compensi di
oltre il 50% ossia nel caso di ricavi o compensi oltre 45.000
euro il regime cessa di avere efficacia
già a decorrere dal periodo di imposta stesso
(“fuoriuscita immediata”)
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME
• Modalità di determinazione del reddito e pagamento imposta
sostitutiva del 20%
• Esclusione dall’IVA
• Esclusione dall’IRAP
• Semplificazione degli adempimenti
• Esclusione dagli studi di settore
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito e’ determinato secondo il principio di cassa (anche per il
reddito d’impresa)
Sono inapplicabili le norme del T.U.I.R. che prevedono limitazioni alla
deducibilità dei costi
I contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge devono essere
prioritariamente dedotti dal reddito di impresa o di lav. autonomo e,
se questo non risulta capiente, l’eccedenza e’ deducibile dal reddito
complessivo ai sensi dell’art. 10 del T.U.I.R.
Le spese sono deducibili a condizione che il contribuente dimostri, sulla
base di criteri oggettivi, l’inerenza della spesa alla propria attività
Il valore delle spese complessivamente deducibili e’ al lordo dell’IVA
Nel caso di acquisto di un bene strumentale, l’intero costo sostenuto e’
deducibile dal reddito del periodo in cui e’ avvenuto il pagamento.
Il reddito e’ tassato forfetariamente con un’imposta sostitutiva Irpef ed
addizionali pari al 20%
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ricavi o compensi incassati
–
Spese inerenti sostenute
+
(Plusvalenze – Minusvalenze)
+
(Sopravvenienze attive – Sopravvenienze passive)
–
Contributi previdenziali
=
REDDITO
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%
ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI IVA
L’esclusione implica che
• l’imposta non si applica sulle operazioni attive. Possibilità di rettifica
ex art. 26 DPR 633/72 per fatture emesse con addebito d’imposta.
• l’imposta afferente le operazioni passive non è detraibile
• per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni
per le quali l’imposta è applicata e dovuta dall’acquirente
c.d. “meccanismo del reverse charge” .I contribuenti minimi integrano
la fattura applicando l’iva e procedono al versamento entro il giorno
16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
• obbligo di assoggettare all’imposta di bollo le fatture emesse se di
importo superiore ad euro 77,40
• Obbligo di annotazione sulle fatture emesse della dicitura
“operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100,della legge
Finanziaria 2008”
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
L’INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI E COSI PURE LA FUORIUSCITA
DAL MEDESIMO
•
Integra il presupposto di cui al co. 3 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972
•
Si rende necessario operare la rettifica dell’IVA detratta in relazione a:
- beni non ammortizzabili (ad esempio le rimanenze) non ancora ceduti
- servizi non ancora utilizzati
- beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di quattro anni
•
La rettifica è operata nella dichiarazione annuale IVA presentata in relazione
all’ultimo periodo ante regime dei minimi
•
Il versamento dell’IVA dovuta per effetto della rettifica può avere luogo in 5
rate senza corresponsione di interessi:
- la prima entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA (no a
versamento con Unico/no rateazione)
- le altre entro il termine annuale per il versamento dell’imposta
sostitutiva
ESENZIONE DA IRAP
I contribuenti minimi sono esclusi dall’Irap e quindi esonerati
dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione.
Qualora i contribuenti siano in possesso dei requisiti per l’accesso al
regime ma non se ne avvalgano, restano, in linea generale,
assoggettati al tributo, salva l’insussistenza di un’attività
autonomamente organizzata, così come risultano assoggettati ai
relativi adempimenti.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione che detti
le linee guida per individuare, in capo ai professionisti, la mancanza
di un’autonoma organizzazione e la conseguente esclusione dal
tributo.
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
I contribuenti che applicano il regime dei minimi
non sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:
• tenuta dei registri iva e connessi obblighi di registrazione,
liquidazione e versamento dell’imposta;
• adempimenti annuali iva (dichiarazione, comunicazione dati ed
elenco clienti e fornitori)
• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sul
reddito
• comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
Nonostante l’esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA, per scelta
di carattere amministrativo ed organizzativo per tutti gli altri
adempimenti, il contribuente può comunque tenere i registri contabili
senza che ciò integri comportamento concludente in favore del
regime normale in luogo di quello dei minimi.
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
I contribuenti che applicano il regime dei minimi rimangono tenuti ad
effettuare i seguenti adempimenti:
• Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette
doganali;
• Certificazione dei corrispettivi;
• Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con indicazione
dell’aliquota ed imposta;
• Versamento dell’imposta a debito nei casi di cui al precedente punto
entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle citate
operazioni;
• Presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat;
• Presentazione annuale della dichiarazione dei redditi e versamento
dell’imposta sostitutiva in via telematica
• Per i lavoratori autonomi, tracciabilità dei compensi
RITENUTE D’ACCONTO
Quando dovute ai sensi di legge
rimangono applicabili
le ritenute IRPEF a titolo di acconto su ricavi o compensi
• Le ritenute subite si scomputano dall’imposta sostitutiva
• L’eventuale eccedenza di ritenute subite può essere utilizzata
in compensazione o chiesta a rimborso secondo le regole ordinarie
Il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi, insieme
al reddito complessivo di tali soggetti:
• rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
(art.12 T.U.I.R.)
• rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
• non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 e
15 del T.U.I.R.
Elementi positivi del regime
1) Vantaggio per quei contribuenti che hanno la possibilità, a fronte del
mancato addebito dell’IVA nelle fatture emesse, di mantenere
inalterato il prezzo delle prestazioni nei confronti dei propri clienti
(tipicamente soggetti privati/consumatori finali) al fine di assorbire la
perdita della detrazione IVA sugli acquisti
2) Massimo vantaggio nell’ipotesi in cui la detrazione IVA sugli acquisti
era già preclusa in precedenza come nel caso di coloro che
svolgevano operazioni esenti
3) Esclusione dagli studi di settore e parametri
4) Alleggerimento degli adempimenti amministrativi
Elementi negativi del regime
1)
2)
3)
4)
Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA, specie in
riferimento ai casi di acquisto di beni ammortizzabili negli anni
antecedenti l’ingresso nel regime;
Perdita di detrazioni di imposta e oneri deducibili diversi dai
contributi pensionistici obbligatori in assenza di altri redditi;
Congelamento della deduzione delle quote di ammortamento
residue al 31.12.2007
L’applicazione delle ritenute di acconto, se dovuta, determinerà una
situazione di credito che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto a
cassa previdenziale autonoma, costringerà il contribuente ad
effettuare richiesta di rimborso in Unico
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