Regolamento (CE) N. 261/2004
istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in
caso di negato imbarco, di cancellazione del
volo e di ritardo prolungato e abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91
Obiettivo
Garantire ai passeggeri un elevato livello di
protezione
evitare gravi disagi e fastidi dovuti al negato
imbarco, alla cancellazione del volo e ai ritardi
prolungati
Soggetti beneficiari
• Passeggeri dei voli di linea
• Passeggeri dei voli non di linea, compresi quelli
dei circuiti “tutto compreso”
• Passeggeri in partenza da un aeroporto situato in
uno Stato membro
• Passeggeri in partenza da uno Stato terzo con
destinazione un aeroporto di uno Stato membro
• Passeggeri “Frequent Flyer” o fruenti di altri
programmi commerciali
Soggetti esclusi
• Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a
tariffa ridotta non accessibile al pubblico
• Passeggeri in partenza da uno Stato terzo con
destinazione un aeroporto di uno Stato
membro che hanno già ricevuto benefici o
una compensazione pecuniaria nel Paese
terzo
Condizioni generali di applicazione
1) Possesso di una prenotazione confermata sul
volo in questione e arrivo al check-in:
- secondo le modalità e l’orario indicati per
iscritto dal vettore aereo, operatore turistico o
agente di viaggio
OPPURE
- entro quarantacinque minuti dall’orario di
partenza, in assenza di comunicazione
dell’orario di accettazione
Condizioni generali di applicazione
(Cont.)
2) Trasferimento dal volo prenotato ad un altro,
da parte di un vettore aereo o di un operatore
turistico
3) Trasporto su aeromobili a velatura fissa
motorizzata
Negato imbarco (Art. 4)
definizione:
“rifiuto di trasportare i passeggeri su un volo
sebbene i medesimi si siano presentati
all’imbarco secondo le condizioni previste,
salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare
loro l’imbarco, quali ad esempio, motivi di
salute o di sicurezza, ovvero documenti di
viaggio inadeguati”
Che cosa fa il vettore aereo?
1)Appello ai volontari disposti a rinunciare alla
prenotazione in cambio di benefici da concordare
tra passeggero interessato e vettore aereo.
2) Se il numero dei volontari risulta insufficiente, il
vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri
non consenzienti a cui si versa immediatamente
una compensazione pecuniaria e assistenza.
Diritti dei volontari
Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo”
Scelta tra una delle seguenti opzioni:
a)- Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto , allo
stesso prezzo al quale è stato acquistato, salvo che il nuovo
volo sia utile rispetto al programma di viaggio iniziale;
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale il prima
possibile.
b) Un volo alternativo verso la destinazione finale il prima
possibile.
c) Un volo alternativo verso la destinazione finale in una data
successiva, a gradimento del passeggero.
Diritti dei non consenzienti
Art. 7 “ Diritto a compensazione pecuniaria”
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a
1500 km
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte
comprese tra 1500 e 3500 km
c) 600 EUR per le altre tratte che non rientrano nelle
lettere a) e b)
* Nel calcolo della distanza si considera l’ultima destinazione del passeggero
Tale compensazione pecuniaria è ridotta del 50% se
ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro
destinazione finale con un volo alternativo il cui
orario di arrivo non supera:
- di due ore per le tratte aeree di cui alla lettera a);
- di tre ore per le tratte aeree di cui alla lettera b);
- di quattro ore per le tratte aeree di cui alla lettera c)
* La compensazione pecuniaria è pagata in contanti, mediante trasferimento
bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato
dal passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi
Diritti dei non consenzienti (Cont.)
• Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un
volo alternativo”, come nel caso dei volontari.
• Art. 9 “Diritto ad assistenza”
Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
a) Pasti e bevande durante l’attesa
b)Sistemazione in albergo
c) Trasporto tra l’aeroporto e il luogo di
sistemazione
d)Due chiamate telefoniche o messaggi via telex,
fax o posta elettronica
Cancellazione del volo (Art.5)
definizione:
“la mancata effettuazione di un volo
originariamente previsto e sul quale sia stato
prenotato almeno un posto”
Diritti dei passeggeri
Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo
alternativo”
Art. 9 “Diritto ad assistenza”:
a) Pasti e bevande durante l’attesa
b) Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o
posta elettronica
In caso di rinvio del volo di almeno un giorno:
a) Sistemazione in albergo
b) Trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione
Diritti dei passeggeri (Cont.)
Art. 7 “Diritto a compensazione pecuniaria”, tranne nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
Comunicazione della cancellazione del volo almeno due settimane
prima
Comunicazione della cancellazione del volo tra due settimane e
sette giorni prima e offerta di un volo alternativo che parta non
più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e che
raggiunga la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario
di arrivo previsto
Comunicazione della cancellazione del volo meno di sette giorni
prima e offerta di un volo alternativo che parta non più di un’ ora
prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la
destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo
previsto
Dimostrazione da parte del vettore aereo che la cancellazione è
dovuta a circostanze eccezionali non evitabili
Ritardo (Art. 6)
1) In caso di ritardo previsto di:
- Due o più ore per le tratte pari o inferiori a 1500 km;
- tre o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500
km e per le tratte comprese tra 1500 km e 3500 km;
- quattro o più ore per tutte le tratte che non rientrano nei
due casi precedenti
il vettore aereo presta ai passeggeri:
Assistenza secondo l’Art. 9, par. 1, lettera a), e par. 2 :
- Pasti e bevande durante l’attesa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta
elettronica.
2)In caso di ritardo previsto di almeno un giorno
il vettore aereo presta ai passeggeri:
Assistenza secondo l’Art. 9, par. 1, lettere b) e c):
- Sistemazione in albergo;
- trasporto tra l’aeroporto e il luogo di
sistemazione.
3) In caso di ritardo previsto di almeno cinque ore
il vettore aereo presta ai passeggeri:
Rimborso e imbarco su un volo alternativo secondo
l’Art.8, par.1 lettera a) :
-
-
Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto ,
allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, salvo
che il nuovo volo sia utile rispetto al programma di
viaggio iniziale;
un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale il
prima possibile.
Ulteriori articoli
• Art 10 “ Sistemazione in classe superiore o inferiore”:
- Sistemazione in classe superiore: il passeggero non
deve pagare alcun supplemento;
- sistemazione in classe inferiore: il passeggero deve
essere rimborsato entro sette giorni del:
a) 30% del prezzo del biglietto per le tratte pari o
inferiori a 1500 km;
b) 50% del prezzo del biglietto per le tratte
intracomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte
comprese tra 1500 km e 3500 km;
c) 75% del prezzo del biglietto per le tratte non previste
dalle lettere a) e b).
Ulteriori articoli (Cont.)
• Art. 11 “Persone con mobilità ridotta o con
esigenze particolari”:
Hanno diritto alla precedenza di assistenza.
• Art. 16 “Violazioni”:
Ogni Stato membro designa l’organismo
responsabile dell’applicazione del presente
regolamento per quanto riguarda i voli in
partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio
o i voli provenienti da un Paese terzo e diretti in
tale aeroporto.
Ulteriori articoli (Cont.)
• Art. 14 “Obbligo di informare i passeggeri in merito ai
loro diritti”:
- Obbligo di affissione nella zona di registrazione di un
avviso contenente il seguente testo: “In caso di negato
imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due
ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di
imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del
passeggero, in particolare in materia di compensazione
pecuniaria e di assistenza”.
- Obbligo di consegna ai passeggeri di un avviso scritto
contenente le regole in materia di compensazione
pecuniaria ed assistenza nel caso di negato imbarco o di
volo cancellato o ritardato di almeno due ore.
Scarica

Overbooking - Dipartimento di Sociologia