Università degli Studi di Pavia
PRINCIPI COSTITUZIONALI DI
TUELA AMBIENTALE E
SVILUPPO SOSTENIBILE
PROF. GIOVANNI CORDINI
Dimensione dell’intervento: ecosistema
non riducibile alle ordinarie delimitazioni
territoriali: il problema dei confini e gli
interventi sovranazionali
I principi costituzionali: sono utili per
varie ragioni 1) Bilanciamento interessi; 2)
Priorità per le giurisdizioni; 3) Orientamento
legislazione; 3) Indirizzo di governo; 4)
Funzione educativa – diritto non imposto ma
capace di orientare le scelte
Il costituzionalismo latino-americano:
La Colombia (1991), nell’art. 80, fa riferimento allo sviluppo
sostenibile mettendolo in relazione allo sfruttamento delle risorse
naturali.
Argentina (1994) ed Uruguay (1996) ne parlano nei termini di
“sviluppo umano”, subordinando la sostenibilità ambientale al
raggiungimento della qualità della vita (sottolineando il legame
persona umana e ambiente).
Le Costituzioni di Brasile (1988), Salvador (2000), Costa Rica
(2001), Guatemala (1993), fanno riferimento ad un “ambiente
ecologicamente equilibrato”.
Il principio dello “Sviluppo sostenibile” qui si configura nei
termini di salvaguardia del proprio patrimonio naturale e
dei singoli beni ambientali che lo costituiscono.
La stessa lettura sembra comune anche a molti altri Paesi del Terzo
Mondo, dell’America Centrale e Meridionale, dell’Africa e dell’Asia , la cui
preoccupazione fondamentale risulta essere quella di contrastare
fenomeni di degrado ambientale, ma anche di corruzione e criminalità
ambientale, che possano accrescere il depauperamento e lo sfruttamento
delle proprie risorse:
Nelle Costituzioni di Paesi come la Bolivia (1967), il Guyana (1970), il
Nepal (1990), il Burundi (1992), il Burkina-Faso (1991), si sottolinea la
preoccupazione che sia lo Stato a garantire la tutela e lo sfruttamento
razionale delle sue risorse, e a prendere le misure necessarie per
conservare e migliorare l'ambiente.
E’ messa in rilievo l’attenzione all’ambiente come bene pubblico.
Lo Stato deve dare la priorità alla protezione dell'ambiente e anche
alla prevenzione di ulteriori danni fisici dovuti ad attività legate allo
sviluppo economico, e deve impegnarsi di aumentare la
consapevolezza del pubblico in generale circa la pulizia ambientale.
Il testo costituzionale dell’Angola (1992) parla di “diritto alla protezione
ambientale” e si propone di guidare lo sviluppo garantendo un uso razionale ed
efficiente delle capacità produttive e delle risorse nazionali. Si sottolinea ancora
che tutte le risorse naturali appartengono allo Stato che determina i termini
entro cui sfruttarli.
Di ruolo e doveri dello Stato nei confronti della salvaguardia ambientale parlano
anche i testi costituzionali del Sudan (1998) e della Cambogia (1993 e 1999).
La Costituzione del Ciad (1996) – negli Art.47, 50 e 52 - sottolinea la
responsabilità personale di tutte le persone.
In questi testi emerge un orientamento inteso a mettere in primo
piano l’esigenza di riservare allo Stato ogni decisione relativa
all’utilizzo delle “risorse preziose” del Paese, spesso
configurando lo “sviluppo sostenibile” in stretto collegamento
con i doveri pubblici e la pianificazione economica.
Il Costituzionalismo europeo:
Le Costituzioni di Germania (revisione 1994) e Finlandia (revisione 1999)
hanno introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, senza citarlo espressamente,
e facendo riferimento alle “naturali condizioni di vita” che devono essere
tutelate anche nei confronti delle “generazioni future”.
Il testo costituzionale della Grecia (riforma 1986), all’ art.24, stabilisce che “la
protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello
Stato”.
Nella Costituzione della Spagna non si fa riferimento al concetto in esame. Si
dice solo che “tutti hanno diritto di godere di un ambiente adeguato per lo
sviluppo della persona”.
Si osserva che queste Costituzioni, che pure hanno inserito
“articoli ambientali”, ben raramente fanno diretto
riferimento allo “sviluppo sostenibile”.
Paesi europei che hanno introdotto il concetto di
“Sviluppo sostenibile” nei loro testi costituzionali:
Nella Costituzione del Portogallo (revisione 1997) si fa riferimento allo “Sviluppo
sostenibile” sottolineando che è un dovere prioritario dello Stato quello di
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Anche nel testo della Svizzera (riforma 2000) si fa espresso riferimento allo
“Sviluppo sostenibile”, inteso come “rapporto durevolmente equilibrato tra
natura, capacità di rinnovamento e sua utilizzazione da parte dell’uomo”.
La Francia, con la Legge costituzionale n. 2005 del 2005 ha dedicato
un’attenzione specifica allo sviluppo sostenibile, arrivando ad approvare una vera
e propria “Carta dell’Ambiente”. La tutela dell’ambiente deve essere realizzata in
quanto costituisce un “interesse fondamentale della Nazione”.
Emerge la sensazione che l’Europa abbia avuto bisogno che i concetti di “Sviluppo
sostenibile” venissero lungamente elaborati e si sedimentassero. Ciò è avvenuto grazie
anche alle dichiarazioni internazionali (in particolare Rio de Janeiro).
I legislatori costituzionali europei hanno voluto però adattare il principio ai propri
ordinamenti interni, configurandoli in chiave più dinamica e di azione strategica.
SAN SALVADOR Riforma
costituzionale del 2000
L’art. 117 della Costituzione del
Salvador (del 1983, riformata nel 2000)
afferma:
«Es deber del Estado proteger los
recursos naturales, así como la
diversidad e integridad del medio
ambiente,
para
garantizar
el
desarrollo sostenible».
COSTITUZIONE ALBANIA 2008:
Article 59 1. The state, within its
constitutional powers and the means at its
disposal, aims to supplement private initiative
and responsibility with:
e) a healthy and ecologically adequate
environment for the present and future
generations;
f) rational exploitation of forests, waters,
pastures and other natural resources on the
basis of the principle of sustainable
development;
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’UE
UE
Le Costituzioni che hanno inserito “articoli ambientali”,
non sempre hanno fanno diretto riferimento allo
“sviluppo sostenibile”.
Grecia
Olanda
Germania
Finlandia
Spagna
Ungheria
Slovenia
Malta
Lettonia
Lituania
Estonia
Francia
Svizzera
Portogallo
Rep. Slovacca
Rep. Ceca
Polonia
Il concetto di sviluppo sostenibile non è presente nelle costituzioni di
Lituania, Estonia: tutela
Germania (1994):
del diritto a mantenere
nell’articolo 20a si afferma
integro l’ambiente (anche
che le “naturali condizioni
in capo ai singoli)
di vita” devono essere
Ungheria: diritto
tutelate per le
individuale all'ambiente
“generazioni
salubre.
Grecia (1986): nell’articolo
Finlandia (1999):
future”
24 si dichiara che “la
articolo 20
protezione dell’ambiente
naturale e culturale
Olanda: è
costituisce un dovere
Spagna: l’articolo 45, riconosce
compito
dello Stato”
che “tutti hanno diritto di godere di
dell'autorità
un ambiente adeguato per lo
"mantenere
sviluppo della persona”
Lettonia: informazioni
abitabile
esaurienti sullo
il paesaggio e stato delle condizioni
Slovenia, Malta: diritto al
proteggere
dell'ambiente
patrimonio artistico e naturale.
l'ambiente“
sviluppo sostenibile
Polonia, Rep. Slovacca, Rep. Ceca: tutela della salute umana e
dovere delle autorità pubbliche di "garantire la sicurezza ecologica
delle presenti e delle future generazioni " mantenendo l’equilibrio tra
usi economici e protezione ambientale.
Portogallo (1997): nell’articolo 81 si afferma “Spetta prioritariamente
allo Stato….promuovere l’incremento del benessere sociale e
economico e della qualità della vita delle persone, specialmente meno
favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile”
Svizzera (2000): articolo 73, intitolato “sviluppo sostenibile”: «La
Confederazione e i Cantoni operano in favore di un rapporto
durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di
rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo».
sviluppo sostenibile
Nella costituzione francese si ritrovano i principi delle Carte internazionali sull’ambiente,
i caratteri propri del percorso storico,
la salvaguardia dell’ambiente, nella prospettiva dello “sviluppo sostenibile”.
Francia (2005): con legge costituzionale approva la “Carta dell’ambiente”
da affiancare ai principi costituzionali.
Nella Carta si fa presente:
•«che l’ambiente è patrimonio comune degli esseri umani»
•«che al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile, le scelte destinate a
rispondere dei bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle
generazioni future, e degli altri popoli, di soddisfare i loro propri bisogni».
•che la tutela dell’ambiente deve essere realizzata in quanto costituisce un
“interesse fondamentale della Nazione”
•che: «le politiche pubbliche devono promuovere uno sviluppo sostenibile
conciliando la protezione dell’ambiente con lo sviluppo economico ed il progresso
sociale».
•che lo stato si impegna a conformare allo spirito della Carta ambientale «l’azione
europea e internazionale della Francia».
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’ITALIA
articolo 117 (legge cost. n. 3 del 2001 art. 3)
“…Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
…
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali. …
…
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a:
… governo del territorio;
… valorizzazione dei beni culturali e
ambientali …”
articolo 9 della Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
Progetti di legge per la modifica dell’art. 9
(XIV legislatura parlamentare):
inserire la tutela dell’ambiente nella prima parte del testo
costituzionale riguardante i principi fondamentali della Repubblica.
Dei vari progetti di modifica solo uno:
il progetto n. 101 depositato il 26 aprile 2006 dall’on. Fabio Mussi reca
nel titolo l’espressione “sviluppo sostenibile”.
“Modifica all' articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi
e di promozione dello sviluppo sostenibile”.
La proposta di legge costituzionale si compone di un unico articolo che recita:
«All’articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Riconosce e garantisce l ’ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili
e valori fondamentali propri e del pianeta.
Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali.
Protegge le biodiversità.
Tutela l’accesso all’acqua quale bene comune pubblico».
Lo scenario attuale è ricco ed in evoluzione.
Il diritto all’ambiente e la sostenibilità dello sviluppo,
siano essi ricondotti alla salute o,
più in generale, al patrimonio culturale di una Nazione,
vanno diffusi, tutelati e promossi.
Si registra comunque,
anche grazie alle conferenze internazionali sull’ambiente,
una tendenza a far proprio il principio di sostenibilità dello sviluppo.
Nell'Unione Europea c’è la ricerca di un equilibrio
verso lo "sviluppo sostenibile“
Sviluppo sostenibile inteso come valore – qualità della vita
umana
Sviluppo sostenibile inteso come principio regolatore
Da esso discendono immediati effetti giuridici
mettendo il cittadino nella condizione di poter “agire per l’ambiente”
Considerazioni finali
viene promosso il coinvolgimento di tutti i
protagonisti (pubblici amministratori e cittadini),
attraverso forme di partecipazione alle scelte
preliminari e alla gestione, in particolare per le aree
protette e per la configurazione del regime giuridico
dell'area soggetta a tutela
è chiaro e percepito il miglioramento che deriva
dalla valorizzazione che consegue dalla salvaguardia
del territorio e da un miglioramento della qualità
complessiva dell'ambiente di vita.
Considerazioni Finali
Il modello “command and control” riesce
tuttora importante per la tutela dell’ambiente
sia in ambito globale che nei singoli
ordinamenti. Altre forme di soft law, incentivi,
esenzioni fiscali, mecenatismo ecc. possono
risultare utili ma non sono tali da offrire
sicure garanzie in tema di responsabilità
ambientale per cui non possono del tutto
sostituire le regole giuridiche vincolanti.
Scarica

Il principio dello “Sviluppo sostenibile”