lezione 4
Diritto d’autore e diritti connessi in
internet
Esempi di opere on line
(verifica della loro tutelabilità)
• I siti web
• Le liste di discussione
• I motori di ricerca
Problematiche relative alla qualifica del sito
come opera tutelata dal diritto d’autore
Alcune riflessioni
• è un’opera, tutelabile dal diritto d’autore?
– è tutelabile il sito in sè stesso?
– è tutelabile l’opera veicolata attraverso
il sito?
E’ difficile individuare gli
elementi costitutivi del sito
• il software che consente la navigazione
ipertestuale
• l’impostazione grafica
• ...
• il contenuto (o meglio la sua forma
espressiva)
.....continua
Per la verifica non si può prescindere da tutti
questi elementi, ma soprattutto non si può
prescindere dalla forma espressiva del suo
contenuto.
dal sito web di commercio
elettronico con i prodotti e i
rispettivi prezzi
alla versione multimediale
dei Canti della Divina
Commedia
Il sito
Fattispecie
Un giornalista realizza per conto della RAI un sito dal
titolo “Mondo Italia” che si configura come un giornale
telematico. Al venir meno del rapporto tra il giornalista e la
RAI, il sito viene diffuso senza alcuna indicazione
dell’autore.
Il giornalista chiama in giudizio la RAI per far valere i suoi
diritti in quanto autore del giornale telematico
Ordinanza
Tribunale Bari 11.6.98
Il sito in questione è senza dubbio un’opera
intellettuale di carattere creativo, proteggibile in
base alla legge sul diritto d’autore.
Come l’autore di un libro conserva il diritto di
vedere riportato il proprio nome sulla copertina
del libro da lui scritto, così l’autore del sito non
perde il diritto di veder indicato sulla home page il
proprio nome unitamente a quello del titolo
dell’opera.
Le liste di discussione
Tutele
singoli contributi
insieme dei
contributi
se originali e creativi sono
tutelati dalla legge sul
diritto d’autore in quanto
opere
se si considera la
lista di discussione
una banca dati,
l’insieme dei
contributi potrebbe
essere tutelato dal
diritto sui generis
complesso di
contributi organizzati
secondo determinate
modalità
la lista di discussione
potrebbe essere
tutelata dal diritto
d’autore come banca
dati o come opera
collettiva.
Requisiti
Lista moderata
Lista non
moderata
riunione di opere o di parti di opere che hanno
carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento ad
un determinato fine letterario, scientifico,
didattico, religioso, politico od artistico
La tutela come opera
collettiva è condizionata
al fatto che i contributi
costituiscano opere.
E’ necessario che il
moderatore effettui la
scelta o il coordinamento
del materiale
non vi è
alcuna scelta o
coordinamento del
materiale
I contributi della banca
dati possono essere anche
dati o altri elementi, come
in genere avviene per le
liste di discussione
E’ necessario che il
moderatore effettui la
scelta o il coordinamento
del materiale
non vi è
alcuna scelta o
disposizione
del materiale
(opere collettive)
raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti,
sistematicamente
o
metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. L’attività creativa richiesta a
tutela delle banche dati consiste, ai sensi
dell’articolo 1 della legge, nella scelta o nella
disposizione del materiale.
(banche dati)
Motori di ricerca e directories. Come funzionano?
Motori di ricerca
Directories
1. fase
i cosiddetti spider o crawler, scandagliando il
web, ne individuano le pagine, secondo diversi
criteri, primo fra tutti quello della rilevanza delle
parole contenute in ogni pagina del sito,
evidenziando quelle riportate più spesso, che si
presume rappresentino l'argomento principale
della pagina stessa.
Anche per le directories il
sistema di raccolta si basa
su software. In alcune
directories assume rilievo
anche la segnalazione da
parte dei titolari dei siti
2. fase
Il sistema consente agli utenti la ricerca dei link
nella raccolta che si trova memorizzata sui propri
archivi elettronici. Quindi, nel momento in cui
l’utente inserisce i termini per la ricerca, il
sistema provvede ad individuarli nella raccolta di
link definita durante la prima fase di attività.
Ovviamente, il motore continua ad alimentare la
raccolta che viene via via aggiornata.
I link ai siti vengono
organizzati in strutture ad
albero che forniscono agli
utenti una suddivisione per
tipologia
Motori di ricerca e directories: quale tutela?
• Nella prima fase, la tutela potrebbe riceverla il software (o
meglio i software) che scandaglia il web per individuare
nuovi link
• Nella seconda fase, la tutela potrebbe derivare dalla
normativa a protezione delle banche dati. L’elemento della
selezione e della disposizione del materiale potrebbe essere
presente sia per i motori di ricerca che, anche con
maggiore probabilità, per le directories.
Alcuni diritti connessi
• Fotografie
• Ritratti
• Corrispondenza
La tutela delle fotografie
fotografie
opere dell’ingegno
fotografie
mero atto riproduttivo
diritto d’autore
(70 anni)
diritti connessi
(20 anni)
Diritti connessi
I diritti sulle fotografie pure e semplici
• diritto di riproduzione
• diritto di diffusione e spaccio
• diritto che gli esemplari delle foto rechino
l’indicazione di:
– nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente
– la data di produzione della foto
– il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata
(nell’eventualità)
Se le foto non riportano queste indicazioni, la
riproduzione non è abusiva, a meno che non si provi
la malafede!
Eccezioni al diritto di riproduzione
- riproduzione di fotografie di scritti, documenti,
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
prodotti simili;
- riproduzione di fotografie in antologie ad uso
scolastico, opere scientifiche etc. o pubblicate sui
giornali concernenti persone o fatti di attualità o
comunque di pubblico interesse (salvo equo
compenso);
- riproduzione del ritratto fotografico eseguito su
commissione. Può essere riprodotto dalla persona
fotografata (salvo equo compenso);
1. Nel caso di contratto di impiego o di lavoro, il
diritto di riproduzione spetta al datore di lavoro
2. Nel caso di committenza, il diritto di
riproduzione spetta al committente, se fotografie
di oggetti in possesso del committente, salvo
equo compenso
La cessione del negativo comporta la cessione
dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia
Sentenza
Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla 633/41, l'opera fotografica, qualora presenti valore
artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 della
legge citata e seguenti, e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui
agli art. 87 e seguenti della legge citata, in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi,
peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti,
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni
fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la
commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie
effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo
su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro,
mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo
quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del
diritto del committente, che tali cose, ancorchè non in suo possesso, non siano neppure in
possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava
prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un
catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti
connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in
possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorchè non
artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale).
Cassazione 8425 del 21-06-2000
La tutela del ritratto
Il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell'articolo seguente.
Eccezioni
• Non occorre il consenso della persona ritratta
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali, quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.
• Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo
in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro nella persona
ritratta.
Sentenza
La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della
legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e
cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e
di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse;
mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la
mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale
comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.,
come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini
risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in
condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua
immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona
una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto
per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla
migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi
del tutto diversi.
Cassazione n. 4785 del 02 maggio 1991
?
Come interagisce tale normativa con quella
che abbiamo visto in materia di tutela dei
dati personali?
... continua
• il trattamento dei dati personali (di cui il ritratto è
un esempio) è ammesso solo, previa informativa e
con il consenso dell’interessato salvo alcune
eccezioni che non paiono rilevare nel caso in
questione (vedi casi di esclusione del consenso in
lezione n. 2)
• la normativa a tutela dei dati personali stabilisce
che “restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di alcuni dati
personali”
• la disposizione a tutela del ritratto non stabilisce
dei limiti più restrittivi e quindi non dovrebbe
prevalere rispetto alla normativa a tutela dei dati
personali
La tutela della corrispondenza
Il forward di messaggi
La costituzione e gli articoli del codice penale
relativi alla corrispondenza individuano condotte
che rilevano solo quando siano poste in essere da
persone a cui la corrispondenza non è diretta.
ma il destinatario di una e.mail può effettuare
legittimamente il forward della stessa, inviandola
ad una persona terza?
L’articolo 15 della Costituzione
• La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
• La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell’Autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
artt. 616 e 618 c.p.
•
•
•
•
•
•
•
•
616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o
sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con
la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce
un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza.
618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a
cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere
segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
La corrispondenza è tutelata dalla legge sul
diritto d’autore (art. 93) che così stabilisce:
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le
memorie familiari e personali e gli altri scritti
della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della
vita privata, non possono essere pubblicati,
riprodotti od in qualunque modo portati alla
conoscenza del pubblico senza il consenso
dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario
• La legge si applica anche alla
corrispondenza che costituisce opera
tutelata dal diritto d’autore
• La legge non si applica quando la
conoscenza dello scritto è necessaria per
fini di un giudizio civile o penale o per
difendere l’onore e la reputazione
• La legge non si applica agli atti e alle
corrispondenze ufficiali.
corrispondenza
che costituisce
opera
tutelata dal
diritto d’autore
il forward non è
consentito se
non con
l’autorizzazione
dell’autore
corrispondenza tutelata dai
che non
diritti connessi
costituisce opera solo se ha
carattere
confidenziale
il forward non è
consentito se
non con
l’autorizzazione
del mittente
Ma in materia di corrispondenza rileva anche la
normativa sulla privacy!
Per la verità la legge dice che il trattamento
effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto
all’applicazione della legge solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
con la conseguenza che la normativa rileva solo
nel caso di forward dei messaggi effettuato in
modo sistematico o verso soggetti indeterminati ad
esempio attraverso un newsgroup ad accesso non
selezionato.
forward di corrispondenza
a persone determinate
(ad un unico destinatario
o ad una mailing list o ad
un forum ad accesso
selezionato) effettuato in
modo non sistematico
non trova
applicazione
la normativa
sulla privacy
il forward è
legittimo (ai sensi
della normativa in
questione)
forward di corrispondenza
effettuato in modo
sistematico o ad un forum
aperto a tutti
trova
il forward non è
applicazione legittimo
la normativa
sulla privacy
Per concludere....
Tipi di corrispondenza
forward a soggetti
determinati
forward a soggetti
indeterminati
corrispondenza di natura
confidenziale
autorizzazione del
mittente
autorizzazione del
mittente
corrispondenza tutelata dal autorizzazione
diritto d’autore
dell’autore
autorizzazione
dell’autore
corrispondenza diversa
consentita
dalle precedenti di persone
fisiche per fini personali
informativa + consenso
del mittente e degli
eventuali terzi citati
corrispondenza diversa
informativa +
informativa + consenso
dalle precedenti di imprese consenso del
del mittente e degli
o di professionisti
mittente e degli
eventuali terzi citati
eventuali terzi citati
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lezione04-05 - Rete Civica di Milano