CORSO PRATICO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO
SUL TEMA
“ LA PREVIDENZA NEL SETTORE PUBBLICO“
Materiale per attività in presenza
CESENA 26 MAGGIO 2015
A CURA DEL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA STEFANO GIORGINI
1
La pensione è quella rendita vitalizia corrisposta al lavoratore
(dipendente, autonomo o libero professionista) nel momento in cui cessa
l’attività lavorativa al raggiungimento :
►dell’età pensionabile fissata per legge (pensione di vecchiaia)
►o dell’anzianità contributiva maturata (pensione di anzianità)→ ora
pensione anticipata
OPPURE negli altri casi in rapporto
► alle condizioni di salute e alla conseguente impossibilità di svolgere un
lavoro (pensione d’invalidità)
► o al grado di parentela con un assicurato o un pensionato defunti
(pensione di reversibilità)
SISTEMA ITALIANO
solidarietà intergenerazionale
contributi-pensioni
CHI LAVORA PAGA LE PENSIONI DI CHI NON LAVORA PIU’
Lo squilibrio
• riduzione dei livelli occupazionali
• mutamento del mercato del lavoro
• contenimento costo del lavoro
• bassa natalità
 allungamento della vita media
 pensioni baby
 pensioni generose
DONNA
SPERANZA DI VITA anni
83
UOMO
allungamento della vita media
All’inizio del ‘900 era di 45
79
ITALIA
UNA GRANDE CONQUISTA CHE DETERMINA PERO’ UNA VORAGINE DI SPESA CHE
NESSUNA FINANZA PUBBLICA PUO’ SOSTENERE
NEL 1970 UN UOMO AVEVA
NEL 1970 LA DONNA AVEVA AVANTI A SE’
AVANTI A SE’ UNA MEDIA DI 11
UNA MEDIA DI 14 ANNI
ANNI OGGI NE HA 17
(dal momento del ritiro dal lavoro)
OGGI 23
(dal momento del ritiro dal lavoro)
Europa : Svezia 78,9 – Piu’ longeva –Italia al secondo posto - Lituania la piu’ bassa 65
anni gli uomini
LE RIFORME
• Amato
1992 legge 421 /1992
graduale innalzamento dell’età pensionabile donne da 55 a 60 anni,
uomini da 60 a 65
periodo di riferimento quota a quota b (ultimi dieci anni)
• Dini
1995 ( legge 335/ 1995)
Sistema di calcolo :Introdusse gradualmente il sistema contributivo
Nascita fondi pensione
• Maroni
2004 ( legge 243/2004)
interventi strutturali- lo scalone dal 01.01.2008
lasciando invariato il requisito contributivo di 35 anni, modificò l’età minima per
accedere alla pensione di anzianità, spostandola da 57 a 60 anni dal 2008, a 61 dal
2010 e a 62 dal 2014.
A ciascun lavoratore dipendente viene data la possibilità di scegliere se destinare il proprio Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) maturato a partire dal 1° gennaio 2007 alle forme pensionistiche complementari (fondi negoziali
collettivi, fondi aperti collettivi o individuali, forme individuali assicurative) o mantenerlo presso il datore di lavoro
• La riforma del Welfare - legge 247/2007
dal 01.01.2008 scalini e quote
LE RIFORME
• Legge 122 /2010 di conversione del D. Lgs 78/2010
Differimento dei termini di pagamento del TFS
Per tutti calcolo della buonuscita con il regime più sfavorevole del TFR a
decorrere dal 1.1.2011 ORA ABOLITO
Abolito il progressivo innalzamento dell’età pensionabile delle donne,
Impossibilità di trasferire la pensione dall’INPDAP all’INPS,
Innalzamento età pensionabile donne del pubblico impiego
LE RIFORME
• D.L. 98/2011 convertito in L. 111 del 15.7.2011
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
contributo di perequazione per pensioni oltre € 90.000 a partire da
agosto 2011 – POI ANNULLATO CON SUCCESSIVA NORMA
rivalutazione automatica delle pensioni - solo fino a 5 volte il
trattamento minimo INPS
adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione –a partire
dal 2013 con adeguamento alla speranza di vita
pensioni di reversibilità – il matrimonio del dante causa contratto dopo
i 70 anni e con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni –
riduzione del 10%
finestra mobile – slittamento di ulteriori mesi per l’accesso al
trattamento pensionistico – non applicabile alla scuola
LE RIFORME
• D.L. 138/2011 convertito in L. 148 del 14.9.2011
“Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica”
proroga fino al 2014 della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
per anzianità massima contributiva – 40 anni
ORA SENZA LIMITI TEMPORALI L. 114/2014
finestra mobile anche per il personale scolastico in base al momento
della maturazione dei servizi
differimento del pagamento del TFS in base alle tipologie di cessazione
dal servizio a decorrere dal 1.1.2012
LE RIFORME
• LEGGE DI STABILITA’ 2012 – L. 183 DEL 12.11.2011
• Innalzamento dell’età pensionabile (pensione di vecchiaia) ad almeno
67 a decorrere dal 2026
LE RIFORME
DECRETO SALVA ITALIA D.L. 201 DEL 6.12.2011
● aumento età anagrafica per dipendenti pubblici dal 2012
ad anni 66
● abolizione “quote”
● aumento anzianità contributiva per accesso trattamento
pensionistico 42 anni ed 1 mesi UOMINI 41 anni ed 1
mese DONNE
● abolizione finestre mobile
● calcolo trattamento pensionistico per tutti a decorrere
dal 2012 con sistema contributivo
LE RIFORME
DECRETO SALVA ITALIA D.L. 201 DEL 6.12.2011
ED ANCORA…
• abolizione equo indennizzo
• soppressione INPDAP e accorpamento con INPS
• per le donne nel privato graduale innalzamento dell’età
anagrafica, per accedere alla pensione, fino a 66 anni
nel 2018
→ dal 2021 tutti a 67 anni
LE RIFORME
COSA BOLLE IN PENTOLA?
-DATA UNICA PER PAGAMENTO ASSEGNI
PENSIONISTICI (primo del mese)
-PROROGA oltre il 2015 POSSIBILITA’ PER LE DONNE DI
ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON
CALCOLOSISTEMA CONTRIBUTIVO
-USCITA ANTICIPATA con minimo 62 anni di età CON
PENALIZZAZIONI
-QUOTA 100 con 62 anni di età e 38 di contributi
con 65 anni di età e 35 di contributi
CONTRIBUTI INPDAP
Sulla intera retribuzione
Tipologia
dipendenti
Soggetti al
regime del
trattamento di
fine servizio
(TFS)
Tipologia contributi
Stato
A carico
dipendente
24,20%
8,80%
33,00%
-
0,35%
0,35%
Fondo previdenza
credito
TFS
Soggetti al
regime di TFR
Con incarico a
tempo
determinato dal
30.05.2000 e a
tempo
indeterminato
dal 01.01.2001
A carico
Ente
Stato
Fondo previdenza e
credito
TFR/ Stato
7,10%
2,50%
Totale
9,60%
24,20%
8,80%
33,00%
-
0,35%
0,35%
7,10%
2,50%
9,60%
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005)
•Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l’art.43 del dpr 1092/73
prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile (stipendio e
assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della medesima legge e
ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa disposizione di
legge.
•Stipendio tabellare- assegno ad personam sono oggetto di maggiorazione
del 18% con esclusione della tredicesima mensilità
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1
legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la
maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995.
•La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella
eccedente la misura del 18%
•► informative INPDAP 40 del del 25 settembre 2003 e circolare 59 del 27
ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
•►CIRCOLARE INPDAP 22 DEL 15 GIUGNO 2005
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
•ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)
I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni
gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora
Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL,CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere
disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle
Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938,
n.680. Si riconoscono integralmente ai fini pensionistici i periodi di
malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71
della legge 133/2008
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e
art.1 legge 23.12.1996 n.662
•►CIRC. INPDAP n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314
•►CIRC. INPDAP n.59 del 27/10/2004 (DMA) e nota operativa n.2 del 23
gennaio 2007
LA Certificazione Unica
dal 1996
AI FINI PREVIDENZIALISTATO
ANNO DI RIFERIMENTO
RIGO 22
RIGO 23
TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO
retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13^
(Somma algebrica campo 32 (ORA CAMPO 1 GESTIONE) dei quadri EO e/o V1
della DMA)
RIGO 24
TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI
il 33% dal 01.01.2007
(Somma algebrica campi 33 e 34 (ORA CAMPO 1 GESTIONE) dei quadri EO e/o
V1 della DMA)
RIGO 24
=
MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO
LA PENSIONE
• QUANTO SARA’ L’IMPORTO
• IL SISTEMA DI CALCOLO
LA PENSIONE
• DUE DATE SPARTIACQUE
1) 31.12.1995
2) 01.01.2012
LA PENSIONE
31.12.1995
Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini
TRE SISTEMI
LAVORATORI
CON
CALCOLO
DELLA
PENSIONE
18 O PIU’
ANNI CTR
AL 31.12.95
MENO DI 18
ANNI CTR AL
31.12.95
NUOVI ASSUNTI
DAL 01.01.96
MISTO
RETRIBUTIVO
RETRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
pensioni anzianità
vecchiaia
CONTRIBUTIVO
vecchiaia
LA PENSIONE
01.01.2012
Legge 214/2011 DECRETO FORNERO
DUE SISTEMI
LAVORATORI
CON
18 O PIU’
ANNI CTR
AL 31.12.95
MISTO
CALCOLO
DELLA
PENSIONE
MENO DI 18
ANNI CTR AL
31.12.95
MISTO
RETRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
RETRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
pensioni anzianità
vecchiaia
NUOVI ASSUNTI
DAL 01.01.96
CONTRIBUTIVO
vecchiaia
LA PENSIONE
Lavoratori con sistema RETRIBUTIVO
►Anni 18 al 31.12.1995
1) Sistema retributivo fino al
31.12.2011
2) Sistema contributivo dal 1.1.2012
alla cessazione
DIVIENE SISTEMA MISTO
LA PENSIONE
Lavoratori con sistema MISTO
►Meno di Anni 18 al 31.12.1995
1) Sistema retributivo fino al
31.12.1995
2) Sistema contributivo dal 1.1.1996
alla cessazione
RIMANE SISTEMA MISTO
LA PENSIONE
Lavoratori con sistema CONTRIBUTIVO
Contribuzione a partire dal 1.1.1996
Fino alla cessazione
RIMANE SISTEMA CONTRIBUTIVO
E’ il calcolo della pensione basato sull’importo
delle retribuzioni percepite nell’ultima parte
della vita lavorativa rapportata a rendimenti
percentuali maturati in base al servizio svolto.
Si applica a coloro che possono far
valere un’anzianità contributiva,
al 31 dicembre 1995, pari o superiore
a 18 anni art.1 comma 13 L.335/95
IL SISTEMA
RETRIBUTIVO
► SONO DUE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
1) LE RETRIBUZIONI
2) I RENDIMENTI
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
LE RETRIBUZIONI
● DUE BASI PENSIONABILI
► La prima da utilizzare per i rendimenti maturati
fino al 31.12.1992 (quota A di pensione)
art. 13 lettera a) D.L. 503/92
► La seconda da utilizzare per i rendimenti
maturati dal 1 gennaio 1993 alla cessazione
(quota B di pensione)
art. 13 lettera b) D.L.503/92
La tabella statali
1
2,333
11 25,663
21
45,800 31
63,800
2
3
4
4,666
6,999
9,332
12 27,996
13 30,329
14 32,662
22
23
24
47,600 32
49,400 33
51,200 34
65,600
67,400
69,200
5
11,665
15 35,000
25
53,000 35
71,000
6
7
13,998
16,331
16 36,800
17 38,600
26
27
54,800 36
56,600 37
72,800
74,600
8
9
10
18,664
20,997
23,330
18 40,400
19 42,200
20 44,000
28
29
30
58,400 38
60,200 39
62,000 40
76,400
78,200
80,000
Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15
QUOTA
A
(pensioni stato)
Contributi maturati fino
al 31.12.1992
Cassa stato(scuola)
Retribuzione base art.15/16 e 22
legge 29.04.1976 n.177
(stipendio,assegni pensionabili,
posizioni economiche
personale ATA)
(emolumenti fissi e continuativi)
Aumentata del 18% (esclusa IIS)
Contribuzione obbligatoria ai fini
pensionistici e Fondo credito
( art.15 legge 23.12.1994 n.724
e art.1 legge 23.12.1996 n.662)
QUOTA
B
(pensioni stato)
Contributi maturati
dal 01.01.1993 in poi
Si ottiene: retribuzione media pensionabile rivalutata Istat
( dal 01.09.2009 personale della scuola) dal 8.10.08 a
regime gli ultimi 10 anni x aliquota di rendimento
alla cessazione del servizio.
La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o
in alternativa del trattamento accessorio se superiore +
la IIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
retribuzione professionale docenti
compenso funzioni strumentali personale docente
compenso ore eccedenti
compenso straordinario
indennità direzione DSGA
compenso individuale personale ATA
compenso incarichi ed attività personale ATA
comp. indennità fondo d’istituto
altre ind. contrattuali e/o da specifiche disposiz. di legge
Calcolo della pensione sistema retributivo
STATO
data di cessazione :
mm. 06
31.08.2011
aa. 37
coeff. Rendim. =
0,755 ( 75,5%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 18
0,419 x RPC
differenza
0,336 x RMP
Es . 18.614,00 RPC X
0,419 = euro 7.799,27 QUOTA
A
19.738,31 RMP X
0,336 = euro 6.632,07 QUOTA
B
Totale
14.431,34 + 13^
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
=
+
Si applica a coloro che possono far
valere un’anzianità contributiva,
al 31 dicembre 1995, inferiore
a 18 anni art.1 comma 12 L.335/95
MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.
QUOTA
A
QUOTA
A1
QUOTA
B
Periodo
contributivo fino
Al 31.12.1992
(Aliquota)
Contributi maturati
dall’1.1.1993 al
31.12.1995
Contributi maturati
dall’1.1.1996 alla
cessazione
Si ottiene commisurando all’ultima retribuzione annua
alla cessazione del servizio(esclusione dell’accessorio)
x l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità
contributiva al 31.12.1992 (tab A,allegata alla legge
965/1965 EE.LL ) (1092/73 Art.44 statali)
Retribuzione media pensionabile la differenza
(1995 – 1992) Fino al 31.12.1994 Tabella A
legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali)
Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella
retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota
fissa di rendimento del 2% per ogni anno di
contributi.
Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge
335/1995
1° base
pensionabile
X
Coeff.
al 31/12/1992
=
1° quota
di pensione
Quota di
Pensione retributiva
2° base
pensionabile
Montante
Contributivo
dal 1/1/1996
X
X
Coeff.dal
=
1/1/93 al 31/12/95
2° quota
di pensione
Coeff.di
Trasformazione
3° quota
di pensione
=
+
Quota di
Pensione contributiva
=
: 12 X 13 ( per statali )
Totale
Pensione Mista
:12 Stato
Pensione mensile
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