CORSO PRATICO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO SUL TEMA “ LA PREVIDENZA NEL SETTORE PUBBLICO“ Materiale per attività in presenza CESENA 26 MAGGIO 2015 A CURA DEL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA STEFANO GIORGINI 1 La pensione è quella rendita vitalizia corrisposta al lavoratore (dipendente, autonomo o libero professionista) nel momento in cui cessa l’attività lavorativa al raggiungimento : ►dell’età pensionabile fissata per legge (pensione di vecchiaia) ►o dell’anzianità contributiva maturata (pensione di anzianità)→ ora pensione anticipata OPPURE negli altri casi in rapporto ► alle condizioni di salute e alla conseguente impossibilità di svolgere un lavoro (pensione d’invalidità) ► o al grado di parentela con un assicurato o un pensionato defunti (pensione di reversibilità) SISTEMA ITALIANO solidarietà intergenerazionale contributi-pensioni CHI LAVORA PAGA LE PENSIONI DI CHI NON LAVORA PIU’ Lo squilibrio • riduzione dei livelli occupazionali • mutamento del mercato del lavoro • contenimento costo del lavoro • bassa natalità allungamento della vita media pensioni baby pensioni generose DONNA SPERANZA DI VITA anni 83 UOMO allungamento della vita media All’inizio del ‘900 era di 45 79 ITALIA UNA GRANDE CONQUISTA CHE DETERMINA PERO’ UNA VORAGINE DI SPESA CHE NESSUNA FINANZA PUBBLICA PUO’ SOSTENERE NEL 1970 UN UOMO AVEVA NEL 1970 LA DONNA AVEVA AVANTI A SE’ AVANTI A SE’ UNA MEDIA DI 11 UNA MEDIA DI 14 ANNI ANNI OGGI NE HA 17 (dal momento del ritiro dal lavoro) OGGI 23 (dal momento del ritiro dal lavoro) Europa : Svezia 78,9 – Piu’ longeva –Italia al secondo posto - Lituania la piu’ bassa 65 anni gli uomini LE RIFORME • Amato 1992 legge 421 /1992 graduale innalzamento dell’età pensionabile donne da 55 a 60 anni, uomini da 60 a 65 periodo di riferimento quota a quota b (ultimi dieci anni) • Dini 1995 ( legge 335/ 1995) Sistema di calcolo :Introdusse gradualmente il sistema contributivo Nascita fondi pensione • Maroni 2004 ( legge 243/2004) interventi strutturali- lo scalone dal 01.01.2008 lasciando invariato il requisito contributivo di 35 anni, modificò l’età minima per accedere alla pensione di anzianità, spostandola da 57 a 60 anni dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014. A ciascun lavoratore dipendente viene data la possibilità di scegliere se destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato a partire dal 1° gennaio 2007 alle forme pensionistiche complementari (fondi negoziali collettivi, fondi aperti collettivi o individuali, forme individuali assicurative) o mantenerlo presso il datore di lavoro • La riforma del Welfare - legge 247/2007 dal 01.01.2008 scalini e quote LE RIFORME • Legge 122 /2010 di conversione del D. Lgs 78/2010 Differimento dei termini di pagamento del TFS Per tutti calcolo della buonuscita con il regime più sfavorevole del TFR a decorrere dal 1.1.2011 ORA ABOLITO Abolito il progressivo innalzamento dell’età pensionabile delle donne, Impossibilità di trasferire la pensione dall’INPDAP all’INPS, Innalzamento età pensionabile donne del pubblico impiego LE RIFORME • D.L. 98/2011 convertito in L. 111 del 15.7.2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” contributo di perequazione per pensioni oltre € 90.000 a partire da agosto 2011 – POI ANNULLATO CON SUCCESSIVA NORMA rivalutazione automatica delle pensioni - solo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione –a partire dal 2013 con adeguamento alla speranza di vita pensioni di reversibilità – il matrimonio del dante causa contratto dopo i 70 anni e con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni – riduzione del 10% finestra mobile – slittamento di ulteriori mesi per l’accesso al trattamento pensionistico – non applicabile alla scuola LE RIFORME • D.L. 138/2011 convertito in L. 148 del 14.9.2011 “Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica” proroga fino al 2014 della risoluzione automatica del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva – 40 anni ORA SENZA LIMITI TEMPORALI L. 114/2014 finestra mobile anche per il personale scolastico in base al momento della maturazione dei servizi differimento del pagamento del TFS in base alle tipologie di cessazione dal servizio a decorrere dal 1.1.2012 LE RIFORME • LEGGE DI STABILITA’ 2012 – L. 183 DEL 12.11.2011 • Innalzamento dell’età pensionabile (pensione di vecchiaia) ad almeno 67 a decorrere dal 2026 LE RIFORME DECRETO SALVA ITALIA D.L. 201 DEL 6.12.2011 ● aumento età anagrafica per dipendenti pubblici dal 2012 ad anni 66 ● abolizione “quote” ● aumento anzianità contributiva per accesso trattamento pensionistico 42 anni ed 1 mesi UOMINI 41 anni ed 1 mese DONNE ● abolizione finestre mobile ● calcolo trattamento pensionistico per tutti a decorrere dal 2012 con sistema contributivo LE RIFORME DECRETO SALVA ITALIA D.L. 201 DEL 6.12.2011 ED ANCORA… • abolizione equo indennizzo • soppressione INPDAP e accorpamento con INPS • per le donne nel privato graduale innalzamento dell’età anagrafica, per accedere alla pensione, fino a 66 anni nel 2018 → dal 2021 tutti a 67 anni LE RIFORME COSA BOLLE IN PENTOLA? -DATA UNICA PER PAGAMENTO ASSEGNI PENSIONISTICI (primo del mese) -PROROGA oltre il 2015 POSSIBILITA’ PER LE DONNE DI ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON CALCOLOSISTEMA CONTRIBUTIVO -USCITA ANTICIPATA con minimo 62 anni di età CON PENALIZZAZIONI -QUOTA 100 con 62 anni di età e 38 di contributi con 65 anni di età e 35 di contributi CONTRIBUTI INPDAP Sulla intera retribuzione Tipologia dipendenti Soggetti al regime del trattamento di fine servizio (TFS) Tipologia contributi Stato A carico dipendente 24,20% 8,80% 33,00% - 0,35% 0,35% Fondo previdenza credito TFS Soggetti al regime di TFR Con incarico a tempo determinato dal 30.05.2000 e a tempo indeterminato dal 01.01.2001 A carico Ente Stato Fondo previdenza e credito TFR/ Stato 7,10% 2,50% Totale 9,60% 24,20% 8,80% 33,00% - 0,35% 0,35% 7,10% 2,50% 9,60% RETRIBUZIONE IMPONIBILE (circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005) •Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l’art.43 del dpr 1092/73 prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile (stipendio e assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della medesima legge e ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa disposizione di legge. •Stipendio tabellare- assegno ad personam sono oggetto di maggiorazione del 18% con esclusione della tredicesima mensilità •Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995. •La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18% •► informative INPDAP 40 del del 25 settembre 2003 e circolare 59 del 27 ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007 •►CIRCOLARE INPDAP 22 DEL 15 GIUGNO 2005 RETRIBUZIONE IMPONIBILE •ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL,CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680. Si riconoscono integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008 •Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 •►CIRC. INPDAP n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 •►CIRC. INPDAP n.59 del 27/10/2004 (DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007 LA Certificazione Unica dal 1996 AI FINI PREVIDENZIALISTATO ANNO DI RIFERIMENTO RIGO 22 RIGO 23 TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13^ (Somma algebrica campo 32 (ORA CAMPO 1 GESTIONE) dei quadri EO e/o V1 della DMA) RIGO 24 TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI il 33% dal 01.01.2007 (Somma algebrica campi 33 e 34 (ORA CAMPO 1 GESTIONE) dei quadri EO e/o V1 della DMA) RIGO 24 = MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO LA PENSIONE • QUANTO SARA’ L’IMPORTO • IL SISTEMA DI CALCOLO LA PENSIONE • DUE DATE SPARTIACQUE 1) 31.12.1995 2) 01.01.2012 LA PENSIONE 31.12.1995 Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini TRE SISTEMI LAVORATORI CON CALCOLO DELLA PENSIONE 18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95 MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95 NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96 MISTO RETRIBUTIVO RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO pensioni anzianità vecchiaia CONTRIBUTIVO vecchiaia LA PENSIONE 01.01.2012 Legge 214/2011 DECRETO FORNERO DUE SISTEMI LAVORATORI CON 18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95 MISTO CALCOLO DELLA PENSIONE MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95 MISTO RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO pensioni anzianità vecchiaia NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96 CONTRIBUTIVO vecchiaia LA PENSIONE Lavoratori con sistema RETRIBUTIVO ►Anni 18 al 31.12.1995 1) Sistema retributivo fino al 31.12.2011 2) Sistema contributivo dal 1.1.2012 alla cessazione DIVIENE SISTEMA MISTO LA PENSIONE Lavoratori con sistema MISTO ►Meno di Anni 18 al 31.12.1995 1) Sistema retributivo fino al 31.12.1995 2) Sistema contributivo dal 1.1.1996 alla cessazione RIMANE SISTEMA MISTO LA PENSIONE Lavoratori con sistema CONTRIBUTIVO Contribuzione a partire dal 1.1.1996 Fino alla cessazione RIMANE SISTEMA CONTRIBUTIVO E’ il calcolo della pensione basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa rapportata a rendimenti percentuali maturati in base al servizio svolto. Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni art.1 comma 13 L.335/95 IL SISTEMA RETRIBUTIVO ► SONO DUE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 1) LE RETRIBUZIONI 2) I RENDIMENTI IL SISTEMA RETRIBUTIVO LE RETRIBUZIONI ● DUE BASI PENSIONABILI ► La prima da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31.12.1992 (quota A di pensione) art. 13 lettera a) D.L. 503/92 ► La seconda da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1 gennaio 1993 alla cessazione (quota B di pensione) art. 13 lettera b) D.L.503/92 La tabella statali 1 2,333 11 25,663 21 45,800 31 63,800 2 3 4 4,666 6,999 9,332 12 27,996 13 30,329 14 32,662 22 23 24 47,600 32 49,400 33 51,200 34 65,600 67,400 69,200 5 11,665 15 35,000 25 53,000 35 71,000 6 7 13,998 16,331 16 36,800 17 38,600 26 27 54,800 36 56,600 37 72,800 74,600 8 9 10 18,664 20,997 23,330 18 40,400 19 42,200 20 44,000 28 29 30 58,400 38 60,200 39 62,000 40 76,400 78,200 80,000 Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15 QUOTA A (pensioni stato) Contributi maturati fino al 31.12.1992 Cassa stato(scuola) Retribuzione base art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 n.177 (stipendio,assegni pensionabili, posizioni economiche personale ATA) (emolumenti fissi e continuativi) Aumentata del 18% (esclusa IIS) Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici e Fondo credito ( art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662) QUOTA B (pensioni stato) Contributi maturati dal 01.01.1993 in poi Si ottiene: retribuzione media pensionabile rivalutata Istat ( dal 01.09.2009 personale della scuola) dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni x aliquota di rendimento alla cessazione del servizio. La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del trattamento accessorio se superiore + la IIS • • • • • • • • • retribuzione professionale docenti compenso funzioni strumentali personale docente compenso ore eccedenti compenso straordinario indennità direzione DSGA compenso individuale personale ATA compenso incarichi ed attività personale ATA comp. indennità fondo d’istituto altre ind. contrattuali e/o da specifiche disposiz. di legge Calcolo della pensione sistema retributivo STATO data di cessazione : mm. 06 31.08.2011 aa. 37 coeff. Rendim. = 0,755 ( 75,5%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 18 0,419 x RPC differenza 0,336 x RMP Es . 18.614,00 RPC X 0,419 = euro 7.799,27 QUOTA A 19.738,31 RMP X 0,336 = euro 6.632,07 QUOTA B Totale 14.431,34 + 13^ RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile = + Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni art.1 comma 12 L.335/95 MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL. QUOTA A QUOTA A1 QUOTA B Periodo contributivo fino Al 31.12.1992 (Aliquota) Contributi maturati dall’1.1.1993 al 31.12.1995 Contributi maturati dall’1.1.1996 alla cessazione Si ottiene commisurando all’ultima retribuzione annua alla cessazione del servizio(esclusione dell’accessorio) x l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità contributiva al 31.12.1992 (tab A,allegata alla legge 965/1965 EE.LL ) (1092/73 Art.44 statali) Retribuzione media pensionabile la differenza (1995 – 1992) Fino al 31.12.1994 Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali) Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota fissa di rendimento del 2% per ogni anno di contributi. Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge 335/1995 1° base pensionabile X Coeff. al 31/12/1992 = 1° quota di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base pensionabile Montante Contributivo dal 1/1/1996 X X Coeff.dal = 1/1/93 al 31/12/95 2° quota di pensione Coeff.di Trasformazione 3° quota di pensione = + Quota di Pensione contributiva = : 12 X 13 ( per statali ) Totale Pensione Mista :12 Stato Pensione mensile