“FONDO DI PREVIDENZA PER
I LAVORATORI DEL SETTORE
DELLA RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI ERARIALI"
Valutazione della pensione secondo la
ipotesi di riforma formulata dalle
Organizzazioni Sindacali
Roma, 15 Luglio 2010
La modifica normativa proposta
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del
settore della riscossione dei tributi hanno
formulato
ipotesi
al
fine
di
rendere
vantaggiosa la contribuzione versata nella
gestione
del
trattamento
integrativo
di
pensione, in aggiunta a quella dell’AGO.
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Alcuni aspetti qualificanti della
ipotesi di modifica normativa
1.
La reiterazione dell’obbligo di iscrizione al
Fondo per tutti i lavoratori del settore”
2.
“La garanzia per tutti gli iscritti, pre riforma e
post riforma, di una effettiva prestazione
accessoria dell’AGO”
3.
Il riconoscimento della “Pensione di anzianità,
considerato
che
l’attuale
disciplina
dell’ordinamento prevede solo quella di
vecchiaia”
3
Alcuni aspetti qualificanti della
ipotesi di modifica normativa
4.
“ La valorizzazione e la rivalutazione annua del 100% della
contribuzione versata fin dal primo momento di iscrizione al
Fondo”
5.
“La conferma della misura della contribuzione (sulla retribuzione
mensile il 3,30% a carico delle aziende e 2,20% a carico dei
lavoratori)”
6.
“La riduzione, dal 1% allo 0,10% del contributo dovuto per
l’assicurazione temporanea di gruppo – come da lettera d’intenti
firmata dalle parti rappresentative del settore in data 13 luglio
2001 e riportata nell’appendice del CCNL 9 aprile 2008 - e
previsione dell’utilizzo della differenza dello 0,90% per alimentare
la previdenza di settore”
4
Alcuni aspetti qualificanti della
ipotesi di modifica normativa
7.
“La salvaguardia delle pensioni integrative in
essere presso il Fondo, al momento dell’avvio della
riforma, mediante l’individuazione di una specifica
aliquota di copertura, …”
8.
“Nella fase di avvio della riforma, un regime
transitorio di salvaguardia dei diritti maturati”
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La formula di calcolo della
pensione
“L’importo della pensione annua è calcolato,
secondo i criteri di cui alla legge 8 agosto
1995 n.
335,
individuale
dei
coefficiente
di
moltiplicando il montante
contributi
versati
trasformazione
in
per
il
rendita
vigente e relativo all’età dell’assicurato al
momento del pensionamento”.
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La formula di calcolo della
pensione

L’intero ammontare dei contributi versati nel
Fondo è rivalutato annualmente mediante i
coefficienti calcolati come media geometrica
quinquennale del PIL ai prezzi correnti.

Il Fondo conferisce all’iscritto e agli aventi diritto
una pensione che si aggiunge a quella dell’AGO

I requisiti necessari per il riconoscimento della
pensione sono i medesimi vigenti per le
pensioni dell’AGO
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Criticità da superare
L’art. 23 della legge n. 377/1958 prevede per la
determinazione della pensione del Fondo con la formula di
calcolo retributiva un numero massimo di anni di
contribuzione pari a 35.
Per la determinazione della pensione del Fondo con la formula
contributiva, si potrebbe prevedere di effettuare versamenti
di contributi per un numero di anni, coincidenti con quelli
nell’AGO e corrispondenti al servizio effettivo prestato nelle
aziende che esercitano la riscossione dei tributi, anche
superiori a 35.
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Obiettivo della valutazione
Stimare alcuni esempi di pensione aggiuntiva
del Fondo Esattoriali che deriverebbero
dall’applicazione della normativa proposta e di
ipotesi di lavoro attualmente formulabili.
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fondo di previdenza aggiuntivo per i lavoratori esattoriali