L'Aquila - 20 novembre 2015 Fabrizio Sigillò –Processo –Civile –Telematico e Deontologia Processo Civile Telematico e Deontologia Dalla penna alla.... penna Processo Civile Telematico e Deontologia Dalla rubrica... alla …. rubrica Processo Civile Telematico e Deontologia Dalla “...segretaria con gli occhiali che si fa sposare dall'avvocato… “ ...alla segretaria che gestisce il fascicolo con modalità informatica ... (e incontra meno spesso l'avvocato) I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia I dati del processo I dati dello Studio L'Aquila 20 novembre 2015 I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia I dati dello Studio Processo Civile Telematico e Deontologia D.lgs. 196/2003 Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia D.lgs. 196/2003 ALLEGATO B - DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA Trattamenti con strumenti elettronici - credenziali di autenticazione non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato - necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale (PASSWORD) - I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale (ANTIVIRUS E FIREWALL) - Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento (BACKUP) I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia D.lgs. 196/2003 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige ...un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato. I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia D.L. 9/2/2012 nr. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo SOPPRIME I PARAGRAFI 19. / 19.1. / 19.2. / 19.3. / 19.4. / 19.6. / 19.7. / 19.8 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ED ELIMINA QUINDI L'OBBLIGO DI REGIDERE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA Art. 15 D. Lgs. 196/2013 (Danni cagionati per effetto del trattamento) 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Art. 2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.” I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia E' … può essere... potrebbe essere quindi utile... la redazione annuale del DPS ? D.P.S. D.P.S. D.P.S. D.P.S. D.P.S. D.P.S. D.P.S. D.P.S. I dati nello studio Processo Civile Telematico e Deontologia I dati del processo L'Aquila 20 novembre 2015 Processo Civile Telematico e Deontologia ATTO FASCICOLO I dati del processo Processo Civile Telematico e Deontologia LA POSTA ELETTRONICA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA I dati del processo Processo Civile Telematico e Deontologia La gestione dei dati in cloud I dati del processo Processo Civile Telematico e Deontologia Processo Civile Telematico e Deontologia COSA PUO' ESSERE UTILE SAPERE I dati sono dislocati in server inevitabilmente destinati ad eventuali interventi del Provider La dislocazione territoriale dei server potrebbe precludere il ricorso alla legislazione italiana I dati potrebbero divenire oggetto di manipolazioni oppure destinati a finalita' diverse (es. ricerche di mercato, spionaggio industriale) Il rischio è direttamente proporzionale alla sicurezza delle modalità di trasposto (reti wireless molto più esposte a casi di pirateria informatica) Il rischio deve essere adeguato alla serietà della società che gestisce la cloud (dal suo fallimento potrebbe discendere l' indisponibilità dei dati) I dati del processo Processo Civile Telematico e Deontologia Cosa può essere utile verificare Esaminare le condizioni generali predisposte dai cloud provider, negoziandone i contenuti quando possibile. Non trascurare esperienze poco edificanti in tema di accesso ai dati da esterno (caso Prism / NSA) Accertare i livelli di sicurezza dei servizi popolari (Dropbox o Box ) (es. Intralinks ha reso involontariamente disponibili tutti dati altamente sensibili come quelli fiscali, bancari) Assicurarsi sui tempi massimi di malfunzionamento dei sistemi in modo da limitare al massimo i periodi di inattività Garante per la Protezione dei Dati Personali, 23.6.11, “Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi” I dati del processo FABRIZIO SIGILLO' ...ringrazia per l'attenzione prestata www.cspt.pro www.ordineavvocati.catanzaro.it [email protected] @FabrizioSigillo avv_fabrizio www.facebook.com/sigilaw 24/11/15 CIRCOLO dei www.giuristitelematici.it Processo Civile Telematico e Deontologia Assicurare l'applicazione di sistemi di criptaggio dei file I dati del processo Processo Civile Telematico e Deontologia I rapporti con il Cliente L'Aquila 20 novembre 2015 Processo Civile Telematico e Deontologia Vincoli discendenti dalle disposizioni del codice deontologico Art. 12 – Dovere di diligenza L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Art. 14 – Dovere di competenza L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Art. 26 – Adempimento del mandato 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. TITOLO IV - DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO Art. 58 –Notifica in proprio 1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare. I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Qualche rapido consiglio Evitare l'improvvisazione nell'esecuzione di depositi con modalità telematiche (qualora la loro conoscenza sia solo approssimativa) In caso di facoltatività nella scelta o nell'incertezza delle modalità esecutive del sistema telematico, privilegiare la forma di deposito ben conosciuta (che non è non necessariamente cartacea) Assicurarsi, in caso di notifica personale degli atti giudiziari a mezzo PEC o di invio buste telematiche non automatizzate dal redattore, che l'indirizzo del destinatario coincida con quello richiesto dalla legge o che gli atti siano muniti della firma digitale richiesta o che risultino rispettati gli orari previsti dalla Legge Alla stregua delle modifiche introdotte dalla L.. 132/2015 può risultare più opportuno ricorrere al deposito telematico che a quello cartaceo I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia La conservazione I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Art. 2961 cod. civ. - Restituzione di documenti I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Art. 2220 cod. civ. “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti” Analogo art. 22 D.P.R. n. 600/1973, che disciplina espressamente (anche) le professioni intellettuali (art. 19). . Legge antiriciclaggio (rif. Dlg 231/2007) E’ obbligatorio conservare per un periodo di dieci anni copia dei documenti o dei riferimenti degli atti richiesti per adempiere agli obblighi di adeguata verificata della clientela, oltre alle scritture e registrazioni consistenti nei documenti originali copie aventi efficacia probatoria in procedimenti giudiziari. Ciò non solo per assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ma anche per compiere le valutazioni sull’operazione finalizzata all’eventuale segnalazione. I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Art. 4 D.L. 193/09 “con uno o più decreti … sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” ( Codice dell’Amministrazione Digitale) Se quelle si applicano ed allora si dovrebbero applicare anche gli art. 43 e 44 che comprendono le disposizioni sulla conservazione documentale e l'obbligo di rispettare le relative norme di legge. Se quelle si applicano ed allora si applicano anche all'avvocato (soggetto privato ex art. 2 CAD) . Se quelle si applicano ed allora anche l'avvocato dovrà adeguarsi a sistemi di conservazione che assicurino durata ai documenti digitali Avv. Giuseppe Vitrani - Centro Studi Processo Telematico 2015 IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (www.cspt.pro) I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Legge professionale (247/2012) Art. 12 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. I rapporti con il Cliente Processo Civile Telematico e Deontologia Tipologia di polizze "Loss Occurrence" (fa riferimento all'epoca in cui il danno è insorto) E' assicurato solo il sinistro (l'errore professionale) che è stato commesso durante il periodo di copertura assicurativa (indipendentemente da quando esso sia stato denunciato) "Claims Made" (fa riferimento all'epoca in cui il sinistro è stato denunciato") E' assicurato il sinistro che sia stato denunciato durante il periodo di efficacia della polizza (escludendosi alcun riferimento al momento in cui il comportamento errato del professionista sia stato posto in essere). I rapporti con il Cliente