UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
U.O. Processi e Standard Carriere Studenti
Servizio FSE
ASSEGNI DI RICERCA FSE
DGR N. 1686 DEL 07/08/2012
Riferimenti
Dott. ssa Roberta Bissa Responsabile U.O. Processi e Standard Carriere Studenti – Servizio Progetti FSE
Dott.ssa Moira Scarsi U.O. Processi e Standard Carriere Studenti – Servizio Progetti FSE
Tel. 045/8028044 Fax 045/8028664 e-mail: [email protected]
OBIETTIVI DELL’AZIONE
L’azione punta al raggiungimento di due macro obiettivi
prioritari:
1° MACRO OBIETTIVO
2° MACRO OBIETTIVO
Destinatari:
- potenziamento del
capitale umano
Sistema produttivo e
sistema della ricerca:
- sviluppo e innovazione
del sistema socioeconomico locale
- potenziamento del
dialogo tra sistemi
NE DISCENDONO OBIETTIVI PIÙ SPECIFICI
a) sul versante dei destinatari:
b) di sistema:
• Proporre e sostenere opportunità di
specializzazione finalizzate all’occupabilità e
alla crescita professionale di laureati
impegnati in attività di studio e di ricerca in
contesti particolarmente innovativi e ad
elevato livello tecnologico.
• Diffondere innovazione e sviluppo nel
territorio regionale.
• Rafforzare il dialogo tra Università/Centri di
Ricerca e Imprese attraverso la creazione di
ampie reti di Partenariato.
• Valorizzare i talenti.
• Agevolare il sistema delle imprese nel reperire
sul mercato regionale risorse umane qualificate
nei processi di innovazione, ricerca e sviluppo
tecnologico.
• Promuovere e intensificare la presenza e
la partecipazione femminile.
Supportare le imprese nel far leva sull’aumento
del valore incentivando, attraverso la ricerca, la
flessibilità, l’originalità, la qualità, la cura del
dettaglio, la creatività, per consolidare la loro
permanenza nel mercato.
DESTINATARI
Gli assegni di ricerca FSE:

•
•
•
•

non possono essere conferiti a coloro che siano iscritti, per tutto il periodo di
durata del percorso di ricerca (12 mesi) sia in Italia che all’estero a:
corsi di laurea triennale;
corsi di laurea specialistica/magistrale;
dottorato di ricerca;
master universitario;
non possono essere cumulati con altre borse o indennità di studio a qualsiasi
titolo conferite né a finanziamenti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione
del progetto di ricerca. Il «cumulo» è vietato in tutti i casi in cui si verifichino
sovrapposizioni temporali di qualunque tipo (giorni o mesi).
Negli assegni di ricerca FSE:

per l’intera durata del progetto il Destinatario deve conservare lo stato di
disoccupazione. Qualora, durante lo svolgimento della ricerca, il Destinatario dovesse
perdere il requisito della disoccupazione, o comunque dovesse incorrere nelle
condizioni di incompatibilità di cui al presente paragrafo o di quelle previste dalla L.
240/2010, non potrà continuare nel percorso previsto e il Beneficiario ne sancirà la
decadenza dai benefici dell’assegno.
STATO DI DISOCCUPAZIONE
1
In base al Decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di disoccupazione è la condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i
servizi competenti. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si
rende la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.).
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.
STATO DI DISOCCUPAZIONE
2
Si perde1 lo stato di disoccupazione in caso di:
o
o
o
o
o
mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio
competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 del D. Lgs.
181/2000 (attività di formazione-aggiornamento-orientamento);
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della L.
24/06/1997 n. 196, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e
sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo;
mancata adesione ad una proposta finalizzata all’inserimento lavorativo;
assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso
un’amministrazione pubblica;
1 Le indicazioni qui riportate comprendono la vecchia normativa ancora in vigore, integrata con le disposizioni fissate dalla Riforma Fornero in materia di
lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92), alcune delle quali derogate dalle Regioni fino al 30/06/2013 come stabilito nelle «Linee guida per una
regolamentazione unitaria tra le Regioni e le province Autonome per l’attuazione dell’articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92»
secondo quanto emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/146/CR11/C9.
STATO DI DISOCCUPAZIONE
o
-
-
o
-
2
Fino al 30 giugno 2013:
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato;
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo –
interinale - di durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta di
giovani (intendendo coloro che possiedono un’età compresa tra i 18 anni e i 25 anni
compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni
compiuti);
reddito annuale lordo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione,
ovvero superiore ad Euro 8.000,00 se lavoratore dipendente o Euro 4.800,00 se
lavoratore autonomo.
Dal 1 luglio 2013:
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato;
instaurazione o svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo,
superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale;
instaurazione di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di
un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un’impresa ;
Nessuna franchigia di reddito: l’accettazione di un contratto di lavoro subordinato
superiore ai sei mesi oppure di un contratto di lavoro autonomo o assimilato – per
qualunque durata – a decorrere dal 1 luglio 2013 comportano la decadenza
automatica dallo stato di disoccupato1.
1 Dato il momento di transizione non si esclude la possibilità che la normativa in oggetto subisca ulteriori variazioni prima della sua definitiva
applicazione. Si invitano pertanto gli interessati a rivolgersi ai competenti centri per l’impiego.
AVVIO DEI PROGETTI
Per l’autorizzazione all’avvio dell’intervento/assegno FSE, gli uffici amministrativi
devono predisporre prima della data prevista di inizio, la lettera di avvio
compilata in tutte le sue parti e fatta sottoscrivere dal legale rappresentante
(Rettore).
La suddetta lettera viene consegnata presso l’ufficio regionale di riferimento non
prima di aver proceduto ad avviare l’intervento sul gestionale regionale attraverso
il caricamento delle seguenti informazioni:
- avvio dell’intervento;
- data di inizio e data di conclusione prevista;
- elenco e caratteristiche dei destinatari delle attività (assegnista);
- elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti.
VIAGGI STUDIO1
Nell’ambito del percorso potrebbe essere utile e coerente con l’attività di ricerca
partecipare a seminari, congressi e/o lezioni, sviluppare approfondimenti presso
altre Università, Centri di Ricerca, imprese, ecc…, visitare fiere ed esposizioni, in
altre Regioni e/o all’estero.
Tali attività rientrano nella casistica dei “viaggi di studio”.
Da DGR: qualunque attività
realizzata fuori Regione
deve essere descritta
dettagliatamente nel
progetto presentato e
approvato.
VIAGGI STUDIO2
Nel caso in cui il viaggio sia stato dettagliatamente descritto nel progetto, durante
la gestione l’Ateneo ha soltanto l’obbligo di confermare alla Direzione Istruzione la
realizzazione del viaggio di studio, comunicando contestualmente la data di
partenza e la data di rientro dell’assegnista.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata alla Direzione Istruzione prima che il
viaggio venga effettuato, pena la sua inammissibilità e quindi la decurtazione del
finanziamento in proporzione alla durata dell’attività in altre Regioni o all’estero,
prendendo quale unità di misura un mese.
Qualora il progetto presentato non dovesse contemplare viaggi di studio e
durante il percorso di ricerca si dovesse presentare la necessità di svolgere attività
fuori Regione, oppure, per quanto previsti in progetto, i Referenti di Progetto
ritenessero di variarne le caratteristiche, gli uffici amministrativi devono inoltrare
richiesta motivata di variazione di progetto alla Direzione Istruzione almeno 10
giorni prima di realizzare o rendere operative le variazioni stesse.
In tali eventualità la richiesta all’Ufficio Progetti FSE da parte del Referente di
Progetto dovrà pervenire con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data
prevista per la variazione. Tali variazioni verranno autorizzate dalla Regione in
via del tutto eccezionale e dopo opportuna valutazione di merito.
GESTIONE DI RITIRI E SOSTITUZIONI1
Nel caso l’Assegnista dovesse ritirarsi, l'assegno potrà essere conferito, per il
tempo rimanente alla conclusione dell’intervento stesso, al primo degli esclusi
risultati idonei in fase di selezione, in continuità con il progetto di ricerca già
avviato.
L’intero finanziamento accordato per il singolo intervento di ricerca
sarà revocato qualora l’Assegnista dovesse ritirarsi prima di aver
completato almeno 6 mesi di ricerca e l’Ateneo non dovesse
procedere alla sostituzione, né attingendo alla graduatoria, né
tramite un nuovo bando.
Il finanziamento sarà altresì revocato qualora l’Ateneo non dovesse
garantire la continuità progettuale necessaria ad evitare la
dispersione delle risorse e non dovesse garantire il raggiungimento
degli obiettivi dell’azione e della ricerca.
GESTIONE DI RITIRI E SOSTITUZIONI2
Qualora il ritiro dovesse avvenire dopo aver completato il sesto mese di
svolgimento della ricerca e l’Ateneo non dovesse procedere alla sostituzione
dell’Assegnista, ma la relazione allegata al rendiconto dovesse certificare il
raggiungimento degli obiettivi specifici della ricerca, in fase di verifica
rendicontale saranno riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti fino al momento
del ritiro, operando una riparametrazione finanziaria proporzionale ai mesi di
effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’Assegnista.
Qualora il ritiro dovesse avvenire prima del completamento dei 12 mesi
effettivi di attività di ricerca, il Beneficiario non dovesse procedere alla
sostituzione del Destinatario e nella relazione non dovesse certificare il
raggiungimento degli obiettivi della ricerca o dovesse certificarne il mancato
raggiungimento, in fase di verifica rendicontale sarà revocato l’intero
finanziamento.
N.B.
In caso di sostituzione dell’assegnista, in coerenza con la Legge n. 240/2010, al
nuovo destinatario dovrà essere attivato un assegno di ricerca della durata di un
anno.
La Regione Veneto garantirà la copertura finanziaria per il solo periodo relativo al
completamento dei mesi rimasti scoperti per l’attività di ricerca FSE.
Il periodo eccedente i 12 mesi dalla data di inizio del primo assegnista,
dovrà essere coperto con fondi dell’Ateneo.
GESTIONE DELLE SOSPENSIONI1
Durante lo svolgimento del progetto di ricerca sarà possibile sospendere l’attività
per maternità o per malattia dell’Assegnista, purché tale interruzione sia
motivata e supportata da certificazione medica e non superi la durata massima di
12 mesi.
Il certificato medico dovrà essere conservato agli atti degli uffici
amministrativi.
Nella circostanza, a seguito di richiesta scritta da parte dell’Ateneo, la Direzione
Istruzione della Regione Veneto autorizzerà la proroga del termine per la
conclusione del progetto, per una durata equivalente al periodo certificato di
maternità o malattia.
Durante il periodo di sospensione, l’erogazione dell’assegno sarà a sua volta
sospesa e ripristinata appena riavviata l’attività.
La ripresa del percorso di ricerca sarà preventivamente
comunicata alla Direzione Istruzione, se necessario.
GESTIONE DELLE SOSPENSIONI2
In tutti gli altri casi in cui l’Ateneo ritenesse necessario sospendere l’attività di
ricerca (per esempio nella gestione dei ritiri e delle sostituzioni degli assegnisti),
gli uffici amministrativi devono inoltrare richiesta scritta e motivata alla
Direzione Istruzione che potrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione.
Tali ultime sospensioni non potranno superare i 20 giorni
lavorativi consecutivi nell’arco della durata effettiva della
ricerca.
Non costituisce sospensione infine, e conseguentemente non va recuperato, un
periodo complessivo di assenza dell’Assegnista, non superiore a 20 giorni
lavorativi anche non consecutivi, nell’arco della durata effettiva della ricerca (12
mesi). In tali circostanze non sarà necessario chiedere alcuna autorizzazione, né
inoltrare alcuna comunicazione alla Direzione Istruzione.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’1
In riferimento al singolo progetto, è stato fornito in fase di avvio, alla Direzione
Istruzione attraverso caricamento sul gestionale regionale, un piano operativo
semestrale preventivo che evidenzia i luoghi in cui saranno svolte le attività ed
esplicita con un livello di dettaglio più analitico rispetto al progetto presentato, gli
obiettivi, le metodologie ed i risultati da conseguire nel semestre.
Il piano suddetto è firmato sia dal destinatario che dal Referente
Scientifico che lo accompagna ed assiste nell’attività di ricerca.
In ogni caso, su richiesta della Regione Veneto, sarà cura dell’Ateneo, ed in
particolare del Referente di Progetto e della Struttura cui afferisce, fornire in
tempo reale ed in qualunque momento, l’indicazione circa il luogo di svolgimento
delle attività e dunque di reperibilità dell’Assegnista.
Un ulteriore report, firmato dagli stessi soggetti, dovrà essere caricato
sul gestionale regionale a consuntivo, quindi al termine del semestre e
dovrà riassumere le attività svolte, precisare luoghi e modalità di
svolgimento delle attività, tratteggiare i risultati conseguiti.
Il report consuntivo dovrà descrivere inoltre con particolare attenzione le attività
realizzate al di fuori della sede dell’Ateneo e della/e azienda/e partner,
preventivamente autorizzate.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’2
L’Ateneo, concluso il progetto, nella relazione allegata al rendiconto delle
spese sostenute, dovrà certificare l’effettivo svolgimento dell’attività così come
prevista in progetto, in un quadro di coerenza con le finalità dell’azione e con le
prescrizioni operative della Direttiva.
La relazione dovrà essere firmata dal Rettore o da un suo delegato. In
nessun caso il soggetto delegato potrà essere lo stesso soggetto
cofirmatario dei piani preventivi e dei report consuntivi.
Nel sintetizzare le tappe dell’intero percorso, descrivere il contenuto operativo
della ricerca e attestare i risultati conseguiti, la relazione dovrà anche dichiarare
il valore aggiunto che il progetto ha indotto nelle imprese partner e le opportunità
occupazionali che ha generato per il Destinatario.
Inoltre, entro 5 giorni dalla conclusione di ogni singolo progetto, l’Ateneo
dovrà inviare alla Direzione Istruzione, caricando nell’area «Materiali interni» del
sistema gestionale il documento/i digitale/i, il RAPPORTO DI RICERCA
DEFINITIVO di ogni progetto, che evidenzi in particolare i risultati raggiunti.
IN CONCLUSIONE: nell’arco dei 12 mesi di attività di ricerca, dovranno essere
redatti ed inviati alla Direzione Istruzione, 2 piani preventivi semestrali, 2
report consuntivi semestrali, 1 relazione finale e 1 rapporto di ricerca
definitivo su supporto digitale.
DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’
Considerata l’importanza strategica dell’iniziativa, la Regione del Veneto intende
effettuare un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e la
capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale intende
promuovere eventi di diffusione sia durante che al termine dei percorsi di ricerca
durante i quali i soggetti proponenti garantiranno il proprio contributo
partecipando agli incontri organizzati e alle altre attività di monitoraggio
qualitativo.
Tra le diverse forme di diffusione, oltre gli eventi di tipo seminariale, la Regione Veneto
prevede la creazione di un sito web, alimentato direttamente dall’Ateneo, dedicato alla
raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle
ricerche realizzate.
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di favorire lo scambio di informazioni, socializzare
gli ambiti di ricerca e diffondere i risultati tra gli stessi beneficiari, i ricercatori, le
imprese.
CONTROLLO DEI COSTI
Tutti i costi sostenuti all’interno dei progetti FSE devono essere giustificati
da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in
regola con la normativa fiscale e contabile, debitamente registrati nella
contabilità del destinatario e debitamente quietanzati.
Relativamente alle indennità pagate agli assegnisti l’Ateneo deve presentare
la stampa del cedolino paga.
La quietanza, attestante il requisito di spesa effettivamente pagata, deve
risultare da mandato di pagamento e bonifico bancario, ricevuta di c.c.
postale, assegno circolare in copia corredato da estratto di conto bancario,
assegno bancario corredato da estratto di conto corrente.
La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a
disposizione per 5 anni successivi all’ultimo pagamento.
CEDOLINO ASSEGNISTI
_________________________________Retribuzione mese di xxxxx 2012________________________________
Voce
Descrizione
Trattenute
09602
Assegno di ricerca art. 22 Legge 240/2010
00990
Ritenute previd. ed assist.
Competenze
xxxx,xx
xxx,xx
Netto a pagare
xxxx,xx
________________________________________Dettaglio trattenute_________________________________________
Voce
01354
Descrizione
02954
Rit. INPS L.335/95 art.2 c.26
c.e. (GESTIONE SEPARATA)
Rit. INPS L.335/95 art. 2 c.26
(GESTIONE SEPARATA)
Imponibile
xxxx,xx
Aliquota
9,240
Importo
xxx,xx
xxxx,xx
18,480
xxx,xx
A CARICO
DELL’ASSEGNISTA
GESTIONE DI EROGAZIONE DEGLI
ACCONTI
La liquidazione delle anticipazioni e delle erogazioni intermedie avviene
compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.
La gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima
anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico previsto in sede
di approvazione del progetto e successive erogazioni legate all’avanzamento della
spesa.
La somma delle erogazioni sull’anticipazione e sulle richieste di rimborso potrà
ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico che verrà richiesto in sede
di rendicontazione. L’importo non erogato sull’anticipazione e sulle richieste di
rimborso verrà erogato a saldo successivamente all’approvazione del rendiconto.
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO
DI SPESA
Il rendiconto delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a
tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione.
La presentazione dei documenti cartacei previsti deve avvenire esclusivamente a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per consegna diretta alla
competente Struttura, che ne rilascia ricevuta.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta
l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto
complessivamente rendicontato dal beneficiario, al netto dell’eventuale quota di
cofinanziamento privato.
La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del
progetto, comporta la decadenza dal contributo concesso.
Il rendiconto di spesa si compone di:
- lettera di richiesta di saldo, completa di relazione conclusiva e prospetto comparativo tra
preventivo e consuntivo;
- elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell’attuazione del progetto
VERIFICA DEL RENDICONTO
(DI COMPETENZA
DEGLI
UFFICI AMMINISTRATIVI)
La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile
appositamente incaricata, procede all’esame della documentazione di spesa
relativa ai rendiconti di spesa presentati dall’Ateneo. L’Ateneo è informato,
almeno 10 giorni prima, della data in cui la Regione procederà alla verifica della
documentazione di spesa. L’Ateneo è quindi tenuto ad esibire al personale
incaricato dalla Regione, tutta la documentazione di spesa in originale relativa al
progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di accesso o di
esibizione comportano la revoca del finanziamento.
PARAMETRAZIONE ECONOMICA
I parametri approvati dalla Regione sono i seguenti:
- un importo di € 24.000,00, quale indennità/assegno lordo onnicomprensivo
(comprensivo anche della quota INPS dovuta, sia essa a carico dell’Assegnista che
dell’Ateneo) da imputare nella voce B.2.12 del piano dei costi.
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