Gli ultimi interventi in materia
di riscossione, Tares ed Imu
di Luigi Giordano
www.alfaggiorna.it
Pagina 1
Le principali novità in materia
di riscossione delle entrate
comunali dal 2013
Pagina 2
Affidamento dell’attività di riscossione
Decreto legge n. 203 del 2005
Art. 3
(modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del
2012)
•
•
•
Equitalia S.p.A. effettua (senza obbligo di gara) le attività di
riscossione fino al 30 giugno 2013
fino al 30 giugno 2013 possono essere prorogati i contratti in
corso (al 30 settembre 2005) tra gli enti locali e le società
iscritte all’albo dei concessionari
dal 30 giugno 2013 l’affidamento delle attività di riscossione,
spontanea e coattiva, deve essere effettuato con procedure ad
evidenza pubblica
Pagina 3
La proroga dell’abbandono di Equitalia
Decreto legge n. 70 del 2011
Art. 7 - comma 2, lettera gg-ter)
(modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del
2012)
•A
decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti
disposizioni, Equitalia Spa nonché le società per azioni dalla
stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano
di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
Pagina 4
La riduzione dell’aggio
Riscossione spontanea a mezzo ruolo
(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999 e D.M. 4 agosto 2000)
Pagamento entro 60
giorni dalla notifica
della cartella
Pagamento oltre 60
giorni dalla notifica
della cartella
A carico del
contribuente
0
1%
A cario dell’ente
impositore
1%
0
Pagina 5
La riduzione dell’aggio
Riscossione coattiva a mezzo ruolo
Fino al 31 dicembre 2012
(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999)
Pagamento entro 60 giorni
dalla notifica della cartella
Pagamento oltre 60 giorni
dalla notifica della cartella
A carico del
contribuente
4,65%
9%
A cario dell’ente
impositore
4,35%
0
Dal 1° gennaio 2013
(art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 95 del 2012)
Pagamento entro 60
giorni dalla notifica
della cartella
Pagamento oltre 60
giorni dalla notifica
della cartella
A carico del contribuente
4,65%
8%
A cario dell’ente
impositore
3,35%
0
Pagina 6
Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1 – commi 527-529
•
importi fino ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni):
– automaticamente annullati dal 1° luglio 2013
– con decreto del MEF sono stabilite:
• le modalità di trasmissione agli enti dell’elenco delle quote
annullate
• le modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere
– conseguenze:
• discarico
• eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore
… segue
Pagina 7
Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1 – commi 527-529
•
•
•
importi superiori ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni):
– l’agente della riscossione dà notizia all’ente creditore, anche in
via telematica, di aver esaurito le attività di propria competenza
– con decreto del MEF sono stabilite le modalità per la
comunicazione di cui al punto precedente
in entrambi i casi non si applicano le procedure previste per il
discarico per inesigibilità ex artt. 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112
fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità
amministrativa e contabile
… segue
Pagina 8
Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99
•
•
•
•
•
la disposizione riguarda:
– qualsiasi tipologia di entrata iscritta a ruolo
– qualsiasi importo ancora da pagare (totalmente o parzialmente)
– non è rilevante la eventuale pendenza di un giudizio avverso la cartella di
pagamento
– non è rilevante la fase in cui si trova la riscossione (la riscossione deve
essere interrotta)
annullamento d’ufficio senza necessità di istanza da parte del debitore
nella determinazione dell’importo non bisogna considerare:
– le spese di notifica
– l’aggio dell’agente della riscossione
– gli interessi di mora
– le spese delle procedure cautelari ed esecutive
l’importo va verificato a giugno 2013 (da gennaio a giugno 2013 si può
procedere alla riscossione)
l’agente della riscossione risulta formalmente discaricato dalle sue
responsabilità anche se non ha svolto le attività previste dalla legge
Pagina 9
Termine per la presentazione delle comunicazioni di
inesigibilità
Fonti legislative:
art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito
dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248
Contenuto:
•
Equitalia, entro il 31 dicembre 2013, deve trasmettere le comunicazioni
di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2010
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1, comma 530
La norma differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale
Equitalia deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per
tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011
Pagina 10
Termine triennale per il controllo delle comunicazioni di
inesigibilità
Fonti legislative:
•
art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
Contenuto:
•
Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da
presentarsi entro il 31 dicembre 2013, il termine triennale (previsto dal
comma 3 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999) decorso il
quale Equitalia è automaticamente discaricata decorre dal 1° gennaio
2014
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1, comma 530
Differisce al 1° gennaio 2015 il termine triennale per il controllo di
tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da
presentarsi entro il 31 dicembre 2014
Pagina 11
Riscossione coattiva di debiti fino ad € 2.000,00
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12
luglio 2011, n. 106
Art. 7
comma 2, lettera gg-quinquies)
•per la riscossione coattiva dei debiti fino ad € 2.000,00 intrapresa
a partire dal 13 luglio 2011, le azioni cautelari ed esecutive devono
essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di 2 solleciti
di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l’uno dall’altro
Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 13
luglio 2011
È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita)
Disposizione abrogata dall’art. 1, comma 545, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)
Pagina 12
Riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1 – comma 544
La norma prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad
€ 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni
cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio,
mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo
Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 31
dicembre 2012
È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita)
La disposizione non si applica qualora l’ente creditore abbia notificato al
debitore, ai sensi del comma 539 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012,
la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la
sospensione della riscossione
Pagina 13
Sospensione della riscossione e annullamento delle partite
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1 – commi 537-543
La norma prevede (analogamente a quanto stabilito dalla Direttiva di Equitalia n.
10 del 2010) che, dal 1° gennaio 2013, con riferimento alla riscossione dei
tributi:
• il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione
ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa, può
presentare al concessionario della riscossione, anche con modalità
telematica, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall’ente
creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella
ovvero l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:
– prescrizione o decadenza del credito precedete alla esecutività del ruolo
– sgravio emesso dall’ente creditore
– sospensione amministrativa o giudiziale
– sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al
quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
– un pagamento effettuato a favore dell’ente creditore in data antecedente
alla formazione del ruolo
– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
… segue
Pagina 14
Sospensione della riscossione e annullamento delle partite
•
•
gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi (di seguito
denominati “concessionario per la riscossione”), ricevuta la predetta
dichiarazione e con riferimento alle partite ivi contenute:
– devono sospendere immediatamente ogni ulteriore azione
– entro 10 giorni devono trasmettere all’ente creditore la
dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione
allegata
decorso il termine di ulteriori 60 giorni (termine ordinatorio), l’ente
creditore deve notificare al contribuente, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la:
– conferma della documentazione prodotta:
• trasmettere, in via telematica, al concessionario della
riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o
sgravio
– inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la
riscossione:
• darne immediata notizia al concessionario della riscossione
per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo
… segue
Pagina 15
Sospensione della riscossione e annullamento delle partite
•
•
•
qualora l’ente creditore non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi 220
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente
al concessionario della riscossione, le partite indicate nella
dichiarazione sono annullate di diritto:
– conseguenze:
• discarico automatico per il concessionario della riscossione;
• eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture
patrimoniali dell’ente creditore
fermo restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente
produca documentazione falsa (non si applica al caso di
documentazione inidonea), si applica la sanzione amministrativa dal
100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute (quelle indicate
nell’atto notificato al debitore), con un minimo di € 258,00 (la sanzione è
applicata dal Comune così come la denuncia all’Autorità Giudiziaria –
nota Equitalia del 14 gennaio 2013)
i concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti
creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo
… segue
Pagina 16
Sospensione della riscossione e annullamento delle partite
•
•
le predette disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate
al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013:
– l’ente creditore notifica l’esito dell’esame delle dichiarazioni entro il
29 marzo 2013 (termine ordinatorio)
– qualora l’ente non ottemperi entro il 6 agosto 2013, le partite
riportate nelle dichiarazioni sono annullate di diritto:
• conseguenze:
– discarico automatico per il concessionario della
riscossione;
– eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture
patrimoniali dell’ente creditore
dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica
la procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare l’atto
notificato
… segue
Pagina 17
Sospensione della riscossione e annullamento delle partite
Linee guida dell’Ifel
Nota 4 febbraio 2013
Il procedimento non è limitato alla riscossione a mezzo ruolo ma si
estende anche alla riscossione coattiva effettuata da parte dei
Concessionari minori
Procedimento per le domande già presentate alla data del 1° gennaio
2013:
• verificare all’interno degli uffici comunali preposti alla riscossione
coattiva la presenza di eventuali domande di sospensione, presentate a
partire dal 6 maggio 2010, a cui non sia stato dato formale riscontro;
• richiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo
con data certa, quante e quali siano state le richieste che il soggetto
addetto alla riscossione coattiva ha inviato al Comune stesso e che non
sono state riscontrate formalmente anche al soggetto debitore
Pagina 18
Ripetibilità delle spese di
notifica
Pagina 19
Ripetibilità delle spese di notifica
Fino al 29 ottobre 2012
Decreto MEF 8 gennaio 2001
Modalità di notifica
Importo ripetibile
Raccomandata A/R
€ 3,10
Art. 60 del DPR n. 600 del 1973
€ 5,16
Art. 14 della legge n. 890 del 1982
€ 5,16
Dal 30 ottobre 2012
Decreto MEF 12 settembre 2012
Modalità di notifica
Importo ripetibile
Raccomandata A/R
€ 5,18
Art. 60 del DPR n. 600 del 1973
€ 8,75
Art. 14 della legge n. 890 del 1982
€ 8,75
Notifiche eseguite all’estero
€ 8,35
Pagina 20
Le novità in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui
servizi
Pagina 21
L’estensione della esclusione alle aree scoperte pertinenziali
o accessorie delle utenze non abitative
Fonti legislative:
• art. 14, comma 4, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
• art. 10, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge
_________
Contenuto:
• sono escluse dal tributo:
– aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (nella TARSU - art.
1, c.3, d.l.n.8/99 – e nella TIA1 e TIA2 erano escluse tutte le aree, non
operative, pertinenziali o accessorie a tutti gli immobili. Nel TARES, quindi,
sono imponibili le aree, suscettibili di produrre rifiuti, pertinenziali o accessorie
dei locali non abitativi, ad es. le aree a verde, i parcheggi, ecc.)
– aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del
portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.)
Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge ____________
Art. 10, comma 3
Nel sostituire il comma 4 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, estende
l’esclusione anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze
non abitative, chiarendo che non sono escluse soltanto le aree scoperte
operative
Pagina 22
L’utilizzo a regime del metodo normalizzato
Fonti legislative:
• art. 14, commi 9, 12 e 30, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
• art. 1, comma 387, lettere b) e d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Contenuto:
• con regolamento ministeriale, da approvare entro il 31 ottobre 2012, sono
stabiliti i criteri per:
– la commisurazione delle tariffe (comma 9)
– l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione delle tariffe (comma 12)
– la determinazione del costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al
comma 29 (comma 30)
• il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua
entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158 (comma 12)
… segue
Pagina 23
L’utilizzo a regime del metodo normalizzato
•
la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nel
modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011:
– elimina la previsione del rinvio al regolamento ministeriale per la
determinazione dei criteri per la commisurazione delle tariffe
– prevede l’applicazione, fin dall’origine ed a regime, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999
•
la lettera d) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012
abroga il comma 12 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011
(con l’abrogazione del comma 12 è venuta meno l’individuazione
dei criteri per la determinazione del costo del servizio da coprire
con la tariffa di cui al comma 29)
Pagina 24
L’utilizzo a regime del metodo normalizzato
•
•
Consiglio di stato, sez. VI, sentenza 4 dicembre 2012, 6208
Il regolamento statale sul metodo normalizzato non viola la normativa
comunitaria, anche se consente ai Comuni l’utilizzo di criteri
presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti. Del resto, “il
diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso
quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani,
anche perché è spesso difficile, persino oneroso, determinare il
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore”.
Quindi, il comune di Prato ha legittimamente deliberato il coefficiente
massimo di produzione per gli alberghi con ristorazione, perché è un
dato di comune esperienza che questa attività sia potenzialmente
produttiva di rifiuti in misura maggiore rispetto ad altre utenze e “non
è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre
rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle
utenze domestiche”.
Pagina 25
Le modifiche alla base imponibile
Fonti legislative:
• art. 14, commi 9 e 10, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
• art. 1, comma 387, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Contenuto:
• per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (sono
a destinazione ordinaria i gruppi catastali “A”, “B” e “C”), la base
imponibile è la superficie calpestabile (comma 9)
Definizione di superficie utile calpestabile
(fonte Osservatorio del mercato immobiliare)
È la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.
Sono esclusi:
• i locali con altezza inferiore a 1,5 mt
• le rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili
• le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni
• le scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale
• i locali tecnici
… segue
Pagina 26
Le modifiche alla base imponibile
•
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, la base imponibile è l’80 per cento della superficie catastale
(comma 9)
Determinazione dell’Agenzia del Territorio del 09 agosto 2005
La superficie catastale ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 340, della legge n.
311 del 2004 è determinata apportando alcune modifiche ai criteri di computo
della superficie catastale dettati dal DPR 138/1998.
Infatti, ad esempio:
• sono calcolate tutte le superfici dei vani principali ed accessori a servizio diretto
(bagni, ripostigli, ingressi, corridoi);
• sono calcolate tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine,
soffitte, ecc);
• non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98;
• non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale
(balconi, terrazze, aree pertinenziali);
• non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt:
• in caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l’intero locale;
• in caso di altezza max e minima si esclude se l’altezza max <1,5 mt, si include se
max > 1,5 mt a prescindere dalla minima
… segue
Pagina 27
Le modifiche alla base imponibile
•
•
•
•
Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari
per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per
l’eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di
riferimento (comma 9)
in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione
ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia
del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla
base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime
disposizioni, si applicano ai c.d. “fabbricati fantasma” ai quali è stata attribuita la
rendita presunta (comma 9)
nulla viene disposto per le aree scoperte (si applica, quindi, la superficie
calpestabile)
nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove
si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 10)
… segue
Pagina 28
Le modifiche alla base imponibile
•
la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del
2012, nel modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge
n. 201 del 2011:
– conferma l’utilizzo della superficie calpestabile per
tutte le unità immobiliari diverse da quelle a
destinazione ordinaria
– prevede che per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano:
• la superficie assoggettabile al tributo è costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati
• ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA
1 o TIA 2
… segue
Pagina 29
Le modifiche alla base imponibile
• ai fini dell’attività di accertamento, il Comune può considerare come
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
• con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite le
procedure di interscambio dei dati tra i Comuni e la predetta Agenzia
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2013
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie
catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con riferimento alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.
L’Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle attività di accertamento di cui all’art.
14, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie
determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi,
terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.
La data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai commi precedenti è
stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
sul sito internet della stessa Agenzia.
I Comuni, laddove riscontrino scostamenti significativi della superficie rispetto ai dati in
loro possesso, possono segnalare tali incongruenze all’Agenzia.
I canali di comunicazione utilizzati per l’interscambio dei dati sono costituiti dalle
piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di
Interscambio”.
L’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 viene effettuato secondo le regole tecniche
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle attività
già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255 .
… segue
Pagina 30
Le modifiche alla base imponibile
•
• la suddetta disciplina si applica fino all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9bis
la lettera c) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012,
aggiunge il comma 9bis all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011
che dispone che:
– nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia del
territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le
procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti
la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna
di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
138 del 1998
– i Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(garantire l’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti)
Pagina 31
I dati da indicare nella dichiarazione
Fonti legislative:
• art. 14, commi 33 e 34, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
• art. 1, comma 387, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Contenuto:
• i soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal
Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso,
dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a
tributo (nella TARSU 20 gennaio successivo)
• nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti
• la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal
Comune
• la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il
termine stabilito dal Comune nel regolamento
… segue
Pagina 32
I dati da indicare nella dichiarazione
•
la lettera e) del comma 387 dell’art. 1 della legge n.
228 del 2012, aggiunge al comma 34 dell’art. 14
del decreto legge n. 201 del 2011 la previsione
secondo la quale:
– al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna
di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati:
• i dati catastali
• il numero civico di ubicazione dell’immobile
• il numero dell’interno, ove esistente
Pagina 33
Maggiorazione tariffaria
Fonti legislative:
• art. 14, comma 13, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
• art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito
dalla legge _________
Contenuto:
• alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro
quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni
• con deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione può
essere aumentata fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione
della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato
Disciplina per l’anno 2013
Art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito
dalla legge ________
I Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di
0,30 euro per metro quadrato
La predetta maggiorazione standard è riservata allo Stato
Pagina 34
Riduzione di risorse
Fonti legislative:
• art. 14, comma 13bis, del decreto legge 6/12/1111, n. 201 convertito dalla legge
22/12/11, n. 214
• art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___
Contenuto:
• a decorrere dal 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo ed
i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard (0,30 euro per metro quadrato). In caso di incapienza
ciascun Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue
• con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di
Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme
di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di cui al precedente periodo
Disciplina per l’anno 2013
Art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___
Avendo previsto che la maggiorazione (0,30 euro per metro quadrato) è riservata
allo Stato, non si applica la riduzione del Fondo di solidarietà comunale che,
di conseguenza, viene aumentato di € 943,00 milioni
Pagina 35
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Fonti legislative:
• art. 14, comma 35, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
• art. 1, comma 387, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
• art. 1bis, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1
• art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___
Contenuto:
•
•
in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il tributo è versato esclusivamente al Comune
in mancanza di diversa deliberazione comunale:
– il versamento è effettuato mediante bollettino di conto corrente
postale ovvero con modello F24 (dovrà essere approvato il modello
ovvero dovranno essere istituiti i codici tributo)
– il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è
effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il
mese di giugno di ciascun anno
… segue
Pagina 36
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
la lettera f) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 ha
sostituito il comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011
disponendo che:
•
in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
– i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione
del tributo o della tariffa di cui al comma 29 (e la
maggiorazione?), ai soggetti che, alla data del 31 dicembre
2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA
1 o della TIA 2
– il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al
Comune (la tariffa di cui al comma 29, invece, è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti)
… segue
Pagina 37
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
– il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29
nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è
effettuato con il modello F24 nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale
– con uno o più decreti del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del MEF, sono stabilite le
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati, prevedendo anche forme che
rendano possibile la previa compilazione dei modelli
di pagamento (decreto 14 maggio 2013)
… segue
Pagina 38
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
•
•
•
•
Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013)
approva il modello di bollettino di c/c postale
il modello può essere utilizzato dal 1° luglio 2013
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale
ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.;
non è, invece, possibile il versamento tramite bonifico
il numero di conto corrente (1011136627) è unico per tutti i
Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TARES”
Poste Italiane S.p.A. riversa all’Agenzia delle entrate le somme
riscosse e trasmette alla struttura di gestione dell’F24 i dati analitici
dei bollettini
la struttura di gestione dell’F24 accredita ai Comuni il gettito del
tributo e della maggiorazione e all’affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti quello della tariffa ex comma 29
… segue
Pagina 39
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
•
•
•
Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013)
per l’anno 2013:
– la maggiorazione è riversata allo Stato
– il tributo è riversato, in caso di affidamento della riscossione al
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, a quest’ultimo
la rendicontazione è eseguita, con cadenza settimanale, utilizzando il
portale Siatel v2.0 – Punto Fisco
sul medesimo portale, i Comuni devono indicare alla struttura di
gestione dell’F24 il codice IBAN e l’intestazione dei conti sui quali
accreditare le somme riscosse
Allegato 3: modello di bollettino reperibile presso gli uffici postali
Allegato 2: modello precompilabile (previa autorizzazione alla stampa in
proprio)
Nel bollettino manca lo spazio relativo al tributo provinciale (Tefa)
La Tares giornaliera (ivi compresa la maggiorazione giornaliera e la
Tefa giornaliera) come si pagano?
… segue
Pagina 40
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
•
il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29
nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per
l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio
e ottobre (dal 1° al 16 di ciascun mese - decreto 14
maggio 2013)
i Comuni possono variare la scadenza e il numero delle
rate di versamento
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il
mese di giugno di ciascun anno (dal 1° al 16 giugno decreto 14 maggio 2013)
… segue
Pagina 41
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
per l’anno 2013:
– il termine di versamento della prima rata è comunque
posticipato ad aprile (a luglio, ai sensi dell’art. 1bis, del decreto
legge 14 gennaio 2013, n. 1), ferma restando la facoltà per il
Comune di posticipare ulteriormente tale termine
– fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e
29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto,
commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a
titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2
– per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013,
l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o
alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell’anno
precedente
– in ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata
successiva alla determinazione delle tariffe
… segue
Pagina 42
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
per l’anno 2013:
– il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è
effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro
per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al
comma 29, alla scadenza delle prime tre rate
– l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della
maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento
del pagamento dell’ultima rata
Pagina 43
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge
____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201
del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni:
•
•
•
la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito
web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF
La competenza è del Consiglio Comunale
In assenza di fissazione da parte del Comune del numero e della scadenza
delle rate per l’anno 2013, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del decreto
legge n. 201 del 2013, il versamento deve essere effettuato in due rate con
scadenza, rispettivamente, a luglio ed ottobre 2013
… segue
Pagina 44
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge
____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201
del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni:
•
ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al
periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima
rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013
Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF
Nelle more dell’approvazione dei codici tributo per l’F24 e del bollettino di c/c
postale “ministeriale”, non è possibile aprire un conto corrente postale intestato
alla Tares né modificare l’intestazione degli strumenti di pagamento già in uso
nel corso del 2012
• la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (riservata allo
Stato) è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale
• i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Pagina 45
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
A regime
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
- il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune;
- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti
- il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è
effettuato con il modello F24 ovvero con il bollettino di conto corrente
postale
La gestione del tributo e della maggiorazione è effettuata direttamente
dal Comune, salvo l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997
Salvo diversa deliberazione comunale, il versamento del tributo, della
tariffa e della maggiorazione è effettuato in 4 rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno
Pagina 46
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
Per l’anno 2013
Modalità di gestione e riscossione
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
- i Comuni possono affidare la gestione del tributo e della tariffa
ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano,
anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della Tarsu o della Tia
I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del
tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti
La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti
… segue
Pagina 47
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
Per l’anno 2013
Scadenza, numero ed importo delle rate
La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono
stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle
more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento
Fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle rate è determinato
in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno
precedente, a titolo di TARSU o di TIA
Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo
delle rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto
delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA applicate dal Comune
nell’anno precedente
… segue
Pagina 48
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
Per l’anno 2013
Modalità di pagamento
Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i
Comuni possono utilizzare le modalità di pagamento già in
uso per la Tarsu o la Tia
Dalla terza rata, e comunque per l’ultima rata, il versamento è
effettuato esclusivamente con il modello F24 ovvero il
bollettino di conto corrente postale
… segue
Pagina 49
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Versamento
Per l’anno 2013
Maggiorazione
La maggiorazione standard (pari a 0,30
euro per metro quadrato) è versata,
direttamente allo Stato, in unica
soluzione unitamente all’ultima rata
del tributo, utilizzando il modello F24
ovvero il bollettino di conto corrente
postale
Pagina 50
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
Ipotesi di riscossione per l’anno 2013
Riscossione senza avviso “bonario”
Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):
rata acconto (notificata) scadenza 30 giugno 2013, importo pari a
6/12 della Tarsu (senza ex Eca e Meca) o della Tia (senza Iva) 2012
(per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del
2013, commisurazione in base al numero effettivo di mesi fino a
giugno 2013 applicando le tariffe 2012). Al predetto importo va
applicato il tributo provinciale (Tefa)
rata acconto (notificata) scadenza 30 settembre 2013, importo pari a
3/12 della Tarsu (senza ex Eca e Meca) o della Tia (senza Iva) 2012
(per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del
2013, commisurazione in base al numero effettivo di mesi fino a
settembre 2013 applicando le tariffe 2012). Al predetto importo va
applicato il tributo provinciale (Tefa). È possibile prevedere la
possibilità di pagare entrambe le rate dell’acconto in unica soluzione
entro il 30 giugno 2013 (scadenza della prima rata di acconto)
… segue
Pagina 51
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
Ipotesi di riscossione per l’anno 2013
Riscossione senza avviso “bonario”
Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):
rata saldo (notificata) scadenza 31 dicembre 2013, importo
Tares anno 2013 al netto degli importi richiesti
(indipendentemente da quanto effettivamente pagato) per gli
acconti. Al predetto importo va applicato il tributo provinciale
(Tefa). In sede di saldo deve essere richiesta anche la
maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato dovuta per
l’intero anno 2013
… segue
Pagina 52
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
Ipotesi di riscossione per l’anno 2013
Riscossione senza avviso “bonario”
Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):
notifica dell’eventuale conguaglio, per le variazioni intervenute
ovvero dichiarate, entro il termine previsto dal regolamento
comunale, dopo il calcolo del saldo (scadenza da stabilirsi nei primi
mesi del 2014, in considerazione anche del termine previsto per la
presentazione delle dichiarazioni di variazione) pari all’importo
effettivamente dovuto a titolo di Tares, maggiorazione e tributo
provinciale (Tefa) per l’anno 2013 al netto di quanto richiesto
(indipendentemente da quanto effettivamente pagato) con gli acconti
ed il saldo. In questa sede si deve effettuare anche il conguaglio
relativo alle occupazioni o detenzioni temporanee, ex commi da 24 a
27 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011
tutto quanto non versato alle diverse scadenze è recuperato,
mediante avviso di accertamento, con applicazione della sanzione
del 30% e degli interessi di mora
… segue
Pagina 53
Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
•
•
Altra Ipotesi di riscossione per l’anno 2013
Riscossione con avviso “bonario”
Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):
per le rate di acconto e saldo si applica la medesima
disciplina sopra descritta (non si procede, però, alla notifica di
una intimazione di pagamento bensì alla comunicazione di un
invito al pagamento). Il conguaglio, invece, è pari all’importo
effettivamente dovuto per l’anno 2013 al netto di quanto
eventualmente già pagato. Il conguaglio (da notificare)
contiene l’intimazione di pagamento e può prevedere anche
più rate
l’importo contenuto nel conguaglio e non versato dal
contribuente è recuperato, mediante avviso di accertamento,
con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di
mora
Pagina 54
L’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui
servizi
Pagina 55
Le attività del Consiglio Comunale
•
•
approvare il regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
procedere alla assimilazione dei rifiuti speciali a
quelli urbani
•
approvare il Piano Finanziario
•
approvare le tariffe
Pagina 56
Il regolamento
Fonti legislative:
• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
• art. 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
• art. 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201
Contenuto:
• il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
• per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
• limiti alla potestà regolamentare:
– individuazione e definizione:
• delle fattispecie imponibili
• dei soggetti passivi
• dell’aliquota massima
• organo competente:
– il regolamento è approvato con deliberazione del consiglio comunale
… segue
Pagina 57
Il regolamento
•
•
•
termine:
– entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di
previsione
pubblicazione:
– ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la
deliberazione deve essere inviata al MEF entro trenta giorni dalla data in cui è
divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
– il mancato invio delle deliberazioni, nei predetti termini, è sanzionato, previa diffida
da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti
– la pubblicazione in oggetto sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
impugnazione:
– il Ministero ovvero altro soggetto che ha interesse ad agire possono impugnare il
regolamento per vizi di legittimità avanti al Tar
– il Tar può annullare il regolamento
– il giudice tributario può, invece, soltanto disapplicare le disposizioni regolamentari
ritenute illegittime ma non può annullare il regolamento
… segue
Pagina 58
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
•
•
•
•
si deve istituire e disciplinare il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi
bisogna classificare le categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti
per le utenze domestiche bisogna disciplinare i criteri di
determinazione del numero degli occupanti
per le utenze non domestiche bisogna disciplinare i criteri di
applicazione della tariffa unica quando sono rinvenibili diverse
tipologia di occupazioni
… segue
Pagina 59
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
•
•
bisogna disciplinare l’applicazione del tributo in presenza di
occupazioni miste (domestiche e non domestiche)
bisogna disciplinare le riduzioni obbligatorie per:
– la raccolta differenziate da parte delle utenze domestiche
– i rifiuti assimilati avviati al recupero
– le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta
– il mancato svolgimento del servizio ovvero l’effettuazione in
grave violazione della disciplina di riferimento ovvero per
l’interruzione del servizio
… segue
Pagina 60
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
•
•
è possibile prevedere e disciplinare le riduzioni facoltative:
– abitazioni con unico occupante
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo
– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
– fabbricati rurali ad uso abitativo
è possibile prevedere e disciplinare ulteriori riduzioni ed
esenzioni
… segue
Pagina 61
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
• è possibili individuare le categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta
•
•
•
bisogna disciplinare l’obbligo dichiarativo
è possibile stabilire il numero di rate e la scadenza dei
versamenti
bisogna stabilire la modalità di applicazione del tributo
giornaliero
… segue
Pagina 62
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
•
•
•
•
è possibile sostituire la tassa con una tariffa avente natura
corrispettiva
è possibile affidare la gestione della tassa e della tariffa,
limitatamente all’anno 2013, ai soggetti che, al 31 dicembre 2012,
svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e
di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2
è possibile posticipare il versamento della prima rata dell’anno
2013
è possibile disciplinare i conguagli
… segue
Pagina 63
Il regolamento
Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi:
•
•
•
•
nell’applicazione delle sanzioni è possibile stabilire circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla
normativa statale
è possibile stabilire il tasso di interessi sia per gli accertamenti sia
per i rimborsi
è possibile stabilire gli importi minimi al di sotto dei quali non si
effettua il versamento e non si dispongono i rimborsi
è possibile disciplinare la compensazione
Pagina 64
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Definizione di rifiuto – Art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006
Ogni sostanza od oggetto di cui il detentore:
• si disfi
• abbia l’obbligo di disfarsi
• abbia deciso di disfarsi
Per disfarsi si intende la destinazione della sostanza:
• allo smaltimento
• al recupero
Pagina 65
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006
I rifiuti sono classificati:
• secondo l’origine:
– rifiuti urbani
– rifiuti speciali
•
secondo le caratteristiche di pericolosità:
– in rifiuti pericolosi
– rifiuti non pericolosi
… segue
Pagina 66
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), e) ed e)
Pagina 67
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2135 c.c.
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 184-bis
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali
f) i rifiuti da attività di servizio
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
Pagina 68
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Non rifiuti – Artt. 185 e 186 d.lgs. n. 152 del 2006
Non sono rifiuti:
• acque di scarico
• rifiuti radioattivi
• rifiuti minerari e di cava
• carogne, materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate in
agricoltura
• esplosivi in disuso
• vegetali non contaminati da alvei di scolo e irrigui
• materiale litoide estratto dalla manutenzione di corsi d’acqua
• terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo
• sottoprodotti impiegati senza operazioni preliminari
• materiali che all’origine, senza trasformazioni preliminari,
hanno carattere di materie secondarie
Pagina 69
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs. n. 152
del 2006
Natura giuridica:
• atto regolamentare di competenza del consiglio comunale
Modalità di adozione:
• deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in quanto non è
stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dalla lettera e)
del comma 2 dell’art. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per
la definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli
urbani)
• assimilazione esplicita
• limiti qualitativi
• limiti quantitativi (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 giugno 2012,
n. 9631)
… segue
Pagina 70
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs.
n. 152 del 2006
Sostanze assimilabili:
• rifiuti non domestici e non pericolosi
Sostanze non assimilabili:
• non rifiuti
• rifiuti pericolosi
• imballaggi terziari (art. 226 del decreto legislativo n. 152 del
2006)
• imballaggi secondari se non è stata attivata la raccolta
differenziata (art. 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Pagina 71
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
•
•
•
•
•
•
•
Rifiuti sanitari assimilabili
DPR 15 luglio 2003, n. 254
Art. 2, comma 1, lett. g)
rifiuti delle cucine
rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti
ingombranti
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
indumenti e lenzuola monouso
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti
infettivi, pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche
delle urine
rifiuti verdi
Pagina 72
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Linee guida Mef
•
•
Per le utenze di superficie complessiva, al netto delle
superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a mq.
___ (es. 500), si ha l’assimilazione qualora il rapporto tra la
quantità globale (in Kg) di rifiuti prodotti e la superficie non
superi il ___ % del valore massimo del corrispondente
parametro Kd
[Opzionale] Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che
superano il limite quantitativo di cui al comma precedente,
purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed
effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro … giorni
dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10,
comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto
limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure
organizzative atte a gestire tali rifiuti.
Pagina 73
Il Piano Finanziario
Fonti legislative:
• decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
Contenuto:
• con il Piano Finanziario si determinano i costi del servizio:
– distinguendoli in costi fissi e costi variabili
•
i costi sono classificati in:
– costi operativi di gestione (CG)
– costi comuni (CC)
– costi d’uso del capitale (CK)
… segue
Pagina 74
Il Piano Finanziario
•
Il piano finanziario comprende:
– a) il programma degli interventi necessari, imposti dalla
normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e
concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione
di impianti
– b) il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di
risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi
programmati;
– c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi,
o all’affidamento di servizi a terzi;
– d) le risorse finanziarie necessarie, completando il piano
finanziario degli investimenti e indicando in termini di
competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali
… segue
Pagina 75
Il Piano Finanziario
•
Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione
nella quale sono indicati i seguenti elementi:
– a) il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
– b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere
commisurata la tariffa;
– c) la ricognizione degli impianti esistenti;
– d) con riferimento al piano dell’anno precedente,
l’indicazione
degli
scostamenti
che
si
siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni
… segue
Pagina 76
Il Piano Finanziario
Predisposizione del Piano Finanziario:
• collaborazione tra soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti e Comune
Approvazione del Piano Finanziario:
• Consiglio Comunale
Pubblicazione del Piano Finanziario:
• all’albo pretorio per 15 giorni
Trasmissione del Piano Finanziario:
• il soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani ovvero il Comune
provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della
relazione
• i dati relativi alle componenti di costo della tariffa sono comunicati
annualmente
Determinazione delle tariffe:
• sulla base del Piano Finanziario sono determinate le tariffe a copertura
integrale dei costi
Pagina 77
Il Piano Finanziario
•
i costi operativi di gestione (CG):
– Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
(CGIND):
• Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) FISSI
• Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) - VARIABILI
• Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) - VARIABILI
• Altri Costi (AC) (ad es. accantonamenti per rischi vari, costi per
campagne informative, ecc.) – FISSI
– Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD):
• Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) - VARIABILI
• Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) (al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) - VARIABILI
– Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari, a carico dei produttori e utilizzatori
… segue
Pagina 78
Il Piano Finanziario
I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio per le
seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
B6 = Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni
e sconti)
B7 = Costi per servizi
B8 = Costi per godimento di beni di terzi
B9 = Costo del personale
B11 = Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 = Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa
dalle leggi e prassi fiscali
B13 = Altri accantonamenti
B14 = Oneri diversi di gestione
… segue
Pagina 79
Il Piano Finanziario
Nel Costo del personale (B9) va ricompreso anche il personale
interinale, ma non il lavoro autonomo (va in B7). Comprende salari e
stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Si computa entro il 50% e la
parte restante va in CGG (Costi generali di gestione).
Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica: costituisce
elemento di costo (CTS) e come tale va inserito sotto la voce servizi
(B7).
Operazioni di sgombero della neve: i costi non vanno inseriti nel Piano
Risorse con impiego promiscuo: imputazione pro quota.
Verde pubblico. No manutenzione e gestione del verde. Sì raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti verdi.
… segue
Pagina 80
Il Piano Finanziario
Accantonamenti per rischi (B12): passività probabili
- fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle
relative a imposte (che vanno imputate alla voce B14);
- il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate,
ecc.);
- il fondo per rischi non assicurati.
Altri accantonamenti (B13):
- fondo sostituzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili (art.107,
comma 2, TUIR);
- il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto
o in usufrutto;
- fondo recupero ambientale.
Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui
all’art.107, comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del
personale (voce B9).
… segue
Pagina 81
Il Piano Finanziario
Oneri diversi (B14): gestione isole ecologiche, relativi sistemi
informativi, azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere
domestiche), attività di educazione ambientale mirata e campagne
informative relative all’uso dei servizi.
Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in
attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in
quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano
un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un
documento redatto secondo criteri di contabilità economica.
Rilevano, invece, gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come
costi comuni (CC), nonché le quote di ammortamento o i nuovi
investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d’uso del
capitale (CK).
… segue
Pagina 82
Il Piano Finanziario
•
i costi comuni (CC):
– Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC) FISSI
• costi del personale, compensi per consulenze, acquisto di beni e servizi da terzi
– Costi Generali di Gestione (CGG) - FISSI
• quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare
– Costi Comuni Diversi (CCD) - FISSI
• al netto del recupero dell’evasione e del contributo del MUIR
• costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi
amministrativi
• il fondo rischi crediti
• gli interessi passivi
• i Crediti inesigibili (per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da
garanzia assicurativa) divengono CCD quando:
– la perdita risulta da elementi “certi e precisi”
– se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto
all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale
(30%).
… segue
Pagina 83
Il Piano Finanziario
•
i costi d’uso del capitale (CK):
– Ammortamenti (Amm.) - FISSI
– Accantonamenti (Acc.) - FISSI
– Remunerazione del capitale investito (R) – FISSI
(2) CKn = Ammn + Accn + Rn
la remunerazione del capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al
prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio
annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti
percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1)
aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:
Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In)
… segue
Pagina 84
Il Piano Finanziario
Il metodo prevede altresì che “in seguito” la remunerazione del capitale
(Rn) è sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:
(3) Rn = rn (KNn-l + In + Fn)
dove:
rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato;
KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente
(immobilizzazioni nette);
In = investimenti realizzati nell’esercizio di riferimento;
Fn = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in
riduzione per l’eventuale
scostamento negativo ex-post, cioè riferito all’anno precedente, tra
investimenti realizzati e
investimenti programmati.
La maggior indeterminatezza di quest’ultima formula ne consiglia un
uso assai cauto.
Pagina 85
Tariffe
Fonti legislative:
• decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
Contenuto:
• con la delibera di fissazione delle tariffe bisogna imputare i costi alle
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche
• con la delibera di fissazione delle tariffe bisogna determinare:
– per la parte variabile delle utenze domestiche:
• il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività
per numero di componenti del nucleo familiare)
– per la parte fissa delle utenze non domestiche:
• il coefficiente Kc (coefficiente potenziale produzione)
– per la parte variabile delle utenze non domestiche:
• il coefficiente Kd (coefficiente produzione Kg/m2anno)
… segue
Pagina 86
Tariffe
Tariffa:
Parte fissa: in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai
relativi ammortamenti
Parte variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica
La tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse
zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione
a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità
abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo
modalità stabilite dal comune
… segue
Pagina 87
Tariffe
Tariffa per le utenze domestiche:
Parte fissa: è determinata in modo da privilegiare i nuclei
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali
Parte variabile:
• è rapportata ai Kg di rifiuti differenziati ed indifferenziati
prodotti da ciascuna utenza
• gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato
tecniche di calibratura individuale degli apporti possono
applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la
produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle
predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla
Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti
… segue
Pagina 88
Tariffe
Tariffa per le utenze non domestiche:
Si applica alle comunità, alle attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere
Parte fissa: coefficiente di potenzialità di produzione dei rifiuti per
unità di misura (stabilito dal Comune tra un minimo ed un
massimo)
Parte variabile:
• quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza
• gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema
presuntivo, prendendo a riferimento, per ciascuna tipologia di
attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua
nell’ambito degli intervalli determinati
… segue
Pagina 89
Tariffe
Agevolazioni e coefficienti di riduzione:
• gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una
quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o
collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta
differenziata
•
•
per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è
applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale,
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di
tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e
non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio
… segue
Pagina 90
Tariffe
Tariffa di riferimento:
La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:
(1)
Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn
Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno
precedente
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno
precedente
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
Nel Tares “tributo” l’IVA non è detraibile e non va addebitata agli utenti
… segue
Pagina 91
Tariffe
Suddivisione della tariffa:
La tariffa si compone di due parti:
• Parte fissa
• Parte variabile
(4) T = TF + TV
dove:
T = tariffa
TF = tariffa fissa
TV = tariffa variabile
… segue
Pagina 92
Tariffe
Suddivisione della tariffa:
La parte fissa ( TF) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
(5)
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
dove:
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del
Contenzioso
CGG = Costi Generali di Gestione
CCD = Costi Comuni Diversi
AC = Altri Costi
CK = Costi d'uso del capitale
Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso
impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,
all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili
all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa
… segue
Pagina 93
Tariffe
Suddivisione della tariffa:
La parte variabile ( TV) deve coprire i costi indicati nella
seguente equivalenza:
(6)
TV = CRT + CTS + CRD + CTR
dove:
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
… segue
Pagina 94
Tariffe
Tariffa utenze domestiche:
Quota fissa:
(7) TFd(n, S) = Quf · S · Ka(n)
dove:
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con
n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
n = Numero di componenti del nucleo familiare
S = Superficie dell'abitazione (m2)
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi
fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale
delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per
il coefficiente di adattamento (Ka)
. … segue
Pagina 95
Tariffe
Tariffa utenze domestiche:
Quota fissa:
(8) Quf = Ctuf/ aStot(n) · Ka(n)
dove:
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n
componenti del nucleo familiare
Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del
numero di componenti del nucleo familiare costituente la
singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle
tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree
geografiche e per comuni con popolazione superiore e
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati
ISTAT
. … segue
Pagina 96
Tariffe
Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della
tariffa alle utenze domestiche
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e
Numero
numero di componenti del nucleo familiare
componenti del
nucleo familiare
Centro
Sud
Nord
1
0,8
0,86
0,81
2
0,94
0,94
0,94
3
1,05
1,02
1,02
4
1,14
1,1
1,09
5
1,23
1,17
1,1
6 o più
1,3
1,23
1,06
. … segue
Pagina 97
Tariffe
Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della
tariffa alle utenze domestiche
Comuni con popolazione < 5.000 abitanti
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e
Numero
numero di componenti del nucleo familiare
componenti del
nucleo familiare
Centro
Sud
Nord
1
0,84
0,82
0,75
2
0,98
0,92
0,88
3
1,08
1,03
1,00
4
1,16
1,10
1,08
5
1,24
1,17
1,11
6 o più
1,30
1,21
1,10
. … segue
Pagina 98
Tariffe
Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione
ISTAT
Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna
. … segue
Pagina 99
Tariffe
Tariffa utenze domestiche:
Quota variabile:
(9) TVd = Quv · Kb(n) · Cu
dove:
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n
componenti il nucleo familiare.
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità
totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero
totale delle utenze domestiche in funzione del numero di
componenti del nucleo familiare delle utenze medesime,
corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
. … segue
Pagina 100
Tariffe
Tariffa utenze domestiche:
Quota variabile:
(10) Quv = Qtot/ n N(n) · Kb(n)
dove:
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del
numero di componenti del nucleo familiare.
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo
familiare costituente la singola utenza. I valori di tali
coefficienti sono riportati nella tabella 2.
. … segue
Pagina 101
Tariffe
Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze domestiche
Numero
componenti del
nucleo familiare
Comuni
Kb Coefficiente proporzionale di produttività per
numero di componenti del nucleo familiare
Minino
Massimo
Medio
1
0,6
1
0,8
2
1,4
1,8
1,6
3
1,8
2,3
2
4
2,2
3
2,6
5
2,9
3,6
3,2
6 o più
3,4
4,1
3,7
. … segue
Pagina 102
Tariffe
Tariffa utenze non domestiche:
Quota fissa:
(11) TFnd(ap, Sap) = Qapf · Sap (ap) · Kc(ap)
dove:
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non
domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie
pari a Sap.
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi
fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie
totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per
il coefficiente potenziale di produzione (Kc)
. … segue
Pagina 103
Tariffe
Tariffa utenze non domestiche:
Quota fissa:
(12) Qapf = Ctapf/
ap Stot(ap)
· Kc(ap)
dove:
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva
ap.
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di
attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà
essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e
3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni
con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti
rispettivamente.
. … segue
Pagina 104
Tariffe
Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Centro
Attività per comuni > 5000 abitanti
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
1
luoghi di culto
min
max
min
max
0,4
0,67 0,43 0,61 0,45
0,63
2
0,3
0,43 0,39 0,46 0,33
0,47
0,51
4
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
5
3
max
0,43 0,52 0,36
0,44
0,76
0,88 0,74 0,81 0,63
0,74
Stabilimenti balneari
0,38
0,64 0,45 0,67 0,35
0,59
6
Esposizioni, autosaloni
0,34
0,51 0,33 0,56 0,34
0,57
7
Alberghi con ristorante
1,2
1,64 1,08 1,59 1,01
1,41
8
Alberghi senza ristorante
0,95
0,6
min
Sud
1,08 0,85 1,19 0,85 1,08
. … segue
Pagina 105
Tariffe
Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Attività per comuni > 5000 abitanti
9
Case di cura e riposo
min
1
max
Centro
min
Sud
max
min
max
1,25 0,89 1,47
0,9
1,09
0,86
1,43
0,9
1,17
10
Ospedali
1,07
1,29 0,82
11
Uffici, agenzie, studi professionali
1,07
1,52 0,97 1,47
12
13
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
0,55
0,99
0,61 0,51 0,86 0,48
1,41 0,92 1,22 0,85
14
15
16
Banchi di mercato beni durevoli
1,11
0,6
1,8
1,7
0,96 1,44 1,01
0,83 0,72 0,86 0,56
0,79
1,13
1,5
0,91
. … segue
1,09
1,78 1,08 1,59 1,19 1,67
Pagina 106
Tariffe
Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Attività per comuni > 5000 abitanti
Attività artigianali tipo botteghe:
17
parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe:
18
falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
20
produzione
Attività artigianali di produzione beni
21
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
22
pub
23
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar, caffè, pasticceria
Centro
Sud
min
1,09
max min max min
1,48 0,98 1,12 1,19
max
1,5
0,82
1,03 0,74 0,99 0,77
1,04
1,09
1,41 0,87 1,26 0,91
1,38
0,38
0,92 0,32 0,89 0,33
0,94
0,55
1,09 0,43 0,88 0,45
0,92
5,57
9,63 3,25 9,84
4,85
7,63 2,67 4,33 2,55
3,96
. … segue
6,29 2,45 7,04 2,56
7,36
3,4
10,28
6,33
Pagina 107
Tariffe
Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Attività per comuni > 5000 abitanti
Supermercato, pane e pasta,
25
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
27
pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentari
30
Discoteche, night club
Centro
Sud
min
2,02
max min max min
2,76 1,49 2,34 1,56
max
2,44
1,54
2,61 1,49 2,34 1,56
2,45
7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24
1,56
2,74 1,47 1,98 1,65
2,73
3,5
6,92 3,48 6,58 3,35
8,24
1,04
1,91 0,74 1,83 0,77
1,91
I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra
le varie categorie di utenza
. … segue
Pagina 108
Tariffe
Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Centro
Nord
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2
Campeggi, distributori carburanti
min
0,32
0,67
Sud
max min max min
0,51 0,34 0,66 0,29
0,8
0,7
max
0,52
0,85 0,44
0,74
0,38
0,63 0,43 0,62 0,66
0,75
3
Stabilimenti balneari
4
Esposizioni, autosaloni
0,3
0,43 0,23 0,49 0,34
0,52
5
Alberghi con ristorante
1,07
1,33 1,02 1,49 1,01
1,55
6
Alberghi senza ristorante
0,8
0,91 0,65 0,85 0,85
0,99
7
Case di cura e riposo
8
Uffici, agenzie, studi professionali
0,95
1
1
0,93 0,96 0,89
1,13 0,76 1,09
0,9
1,2
1,05
. … segue
Pagina 109
Tariffe
Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
9
Banche ed istituti di credito
min
0,55
max min max min
0,58 0,48 0,53 0,44
max
0,63
10
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,87
1,11 0,86
1,1
0,94
1,16
1,07
1,52 0,86
1,2
1,02
1,52
0,72
1,04 0,68
1
0,78
1,06
0,92
1,16 0,92 1,19 0,91
1,45
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
0,43
0,91 0,42 0,88 0,41
0,86
0,55
1,09 0,53
4,84
7,42 5,01 9,29 5,54
11
12
13
14
15
16
1
. … segue
0,67
0,95
8,18
Pagina 110
Tariffe
Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non domestiche
Kc Coefficiente potenziale
produzione
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
17
Bar, caffè, pasticceria
min
3,64
max min max min
6,28 3,83 7,23 4,38
max
6,32
18
1,76
2,38 1,91 2,66 0,57
2,8
19
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
1,54
2,61 1,13 2,39 2,14
3,02
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
6,06 10,44 6,58 10,89 0,34 10,88
21
Discoteche, night club
1,04
1,64
1
1,58 1,02
1,75
I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra
le varie categorie di utenza.
. … segue
Pagina 111
Tariffe
Tariffa utenze non domestiche:
Quota variabile:
(13) TVnd(ap,Sap) = Cu · Sap(ap) · Kd(ap)
dove:
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di
tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo é determinato dal rapporto tra i costi
variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti
prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto
della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.
Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni
con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli
intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
. … segue
Pagina 112
Tariffe
Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni > 5000 abitanti
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2
Cinematografi e teatri
min
3,28
max min max min
5,50 3,98 5,65 4,00
max
5,50
2,50
3,50 3,60 4,25 2,90
4,12
3
4,20
4,90 4,00 4,80 3,20
3,90
6,25
7,21 6,78 7,45 5,53
6,55
5
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari
3,10
5,22 4,11 6,18 3,10
5,20
6
Esposizioni, autosaloni
2,82
4,22 3,02 5,12 3,03
5,04
7
Alberghi con ristorante
9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45
8
Alberghi senza ristorante
7,76
4
8,88 7,80 10,98 7,50
9,50
. … segue
Pagina 113
Tariffe
Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Attività per comuni > 5000 abitanti
9
Case di cura e riposo
Centro
Sud
min max min max min
8,20 10,22 8,21 13,55 7,90
max
9,62
10
Ospedali
8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60
11
Uffici, agenzie, studi professionali
8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30
12
Banche ed istituti di credito
4,50
5,03 4,68 7,89 4,20
6,93
13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
8,15 11,55 8,45 11,26 7,50
9,90
14
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22
15
16
4,92
6,81 6,66 7,90 4,90
8,00
. … segue
8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69
Pagina 114
Tariffe
Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Attività per comuni > 5000 abitanti
min max
17
Attività artigianali tipo botteghe:
8,95 12,12
parrucchiere, barbiere, estetista
18
Attività artigianali tipo botteghe:
6,76 8,48
falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
8,95 11,55
20
23
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar, caffè, pasticceria
21
22
Centro
Sud
min max min max
9,00 10,32 10,45 13,21
6,80 9,10 6,80
9,11
8,02 11,58 8,02 12,10
3,13
7,53 2,93 8,20 2,90
8,25
4,50
8,91 4,00 8,10 4,00
8,11
45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50
. … segue
39,78 62,55 24,60 39,80 22,40
55,70
32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76
Pagina 115
Tariffe
Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni > 5000 abitanti
25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
min max min max min max
16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50
27
58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90
28
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentari
28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55
30
Discoteche, night club
12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55
12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98
8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80
. … segue
Pagina 116
Tariffe
Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2
Campeggi, distributori carburanti
Centro
Sud
min
2,60
max min max min
4,20 2,93 5,62 2,54
max
4,55
5,51
6,55 5,95 7,20 3,83
6,50
3
Stabilimenti balneari
3,11
5,20 3,65 5,31 5,80
6,64
4
Esposizioni, autosaloni
2,50
3,55 1,95 4,16 2,97
4,55
5
Alberghi con ristorante
8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64
6
Alberghi senza ristorante
6,55
7,49 5,52 7,23 7,51 8,70
7
Case di cura e riposo
7,82
8,19 7,88 8,20 7,80 10,54
8
Uffici, agenzie, studi professionali
8,21
9,30 6,48 9,25 7,89
9,26
. … segue
Pagina 117
Tariffe
Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
9
Banche ed istituti di credito
min
4,50
max min max min
4,78 4,10 4,52 3,90
10
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
7,11
9,12 7,28 9,38 8,24 10,21
5,90
8,50 5,75 8,54 6,85
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
7,55
9,48 7,82 10,10 7,98 12,75
14
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
3,50
7,50 3,57 7,50 3,62
7,53
4,50
8,92 4,47 8,52 5,91
8,34
11
12
15
16
max
5,51
8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34
9,34
. … segue
39,67 60,88 42,56 78,93 48,74
71,99
Pagina 118
Tariffe
Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche
Kd Coefficiente produzione
Kg/m2anno
Nord
Centro
Sud
Attività per comuni fino a 5000 abitanti
17
Bar, caffè, pasticceria
min max min max min max
29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61
18
14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68
19
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75
21
Discoteche, night club
12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55
8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43
Pagina 119
I recenti interventi in materia
di IMU
Pagina 120
IMU: sospensione del
versamento dell’acconto 2013
Pagina 121
La sospensione del versamento dell’acconto 2013
Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (in G.U. n. 117 del 21.05.2013)
Artt. 1 e 2
Sospensione del termine per il versamento dell’acconto 2013 per:
• l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli Iacp
• i terreni agricoli
• i fabbricati rurali (abitativi e strumentali)
Entro il 31 agosto 2013 dovrà essere attuata la riforma della fiscalità
sugli immobili, includendo anche la Tares
In caso di mancata riforma entro la predetta data, il termine per il
versamento della rata sospesa è fissato al 16 settembre 2013
… segue
Pagina 122
La sospensione del versamento dell’acconto 2013
Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (in G.U. n. 117 del 21.05.2013)
Artt. 1 e 2
Copertura:
• Ulteriore incremento, sino al 30 settembre 2013, del limite massimo di
ricorso all’anticipazione di tesoreria (3/12, per il 2013 5/12) di un importo,
come risultante per ciascun Comune, dall’allegato A al presente decreto,
pari al 50%:
– del gettito IMU 2012 dell’abitazione principale e relative pertinenze
(aliquota di base o quella maggiorata se deliberata dal Comune) – €
2,041 miliardi
– del gettito IMU 2012 degli immobili Coop e Iacp (comprensivo delle
variazioni deliberate dal Comune) – € 38,1 milioni
– del gettito IMU 2012 dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali
(comprensivo delle variazioni deliberate dal Comune) - € 347,2 milioni
• Gli oneri per interessi a carico dei Comuni (€ 18,2 milioni) per l’attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun Comune
dal ministero dell’interno, con le modalità e termini fissati con decreto del
ministero da adottare entro il 10 giugno 2013
Pagina 123
IMU: i termini per
l’approvazione e la
pubblicazione delle aliquote e
del regolamento
Pagina 124
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti dal 2013
Approvazione delle aliquote e del regolamento
•Aliquote (art. 1, c. 169, legge n. 296 del 2006):
– entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione
– effetti dal 1° gennaio
– proroga «automatica»
•Regolamenti (art. 52, decreto legislativo n. 446 del 1997):
– entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione
Art. 53, c.16, legge 388 del 2000
le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio
… segue
Pagina 125
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti dal 2013
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)
Art. 14, comma 29
• il bilancio deve essere approvato entro 60 giorni dall’approvazione della
deliberazione della Giunta regionale in materia di patto di stabilità interno
• in presenza di motivate esigenze, l’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali, con proprio decreto, potrà ulteriormente differire tale termine
art. 14, comma 32
Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia
tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la
data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge
finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi
dello Stato;
b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte
dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle
modalità di applicazione del tributo o della tariffa.
… segue
Pagina 126
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti dal 2013
Approvazione delle aliquote e del regolamento:
Art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), le
aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono essere
modificate entro il termine previsto per la deliberazione
della salvaguardia degli equilibri di bilancio
(30 settembre)
Applicabilità: solo aliquote (no regolamento)
Condizione: accertato squilibrio
Limiti: importo necessario per il riequilibrio
Effetti: non applicabile all’acconto
Pagina 127
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti dal 2013
Pubblicazione delle aliquote e del regolamento
•
•
Art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011
le deliberazioni (aliquote e regolamento) delle entrate
comunali devono essere inviate al Mef, entro 30 giorni dalla
data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione
il mancato invio delle deliberazioni, nei predetti termini, è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno,
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti
•
non bisogna pubblicare l’avviso in Gazzetta Ufficiale
•
la pubblicazione è conoscitiva e non costitutiva
… segue
Pagina 128
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti dal 2013
•
Art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011
(prima della modifica)
a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle aliquote
e della detrazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF.
Gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione
che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. A tal fine,
l’invio deve avvenire entro il 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF
Il Comune che intende modificare le aliquote dell’imposta municipale propria e/o la
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2013 deve trasmettere la
relativa delibera al Ministero dell’economia e delle finanze entro il prossimo 23
aprile, per permetterne la pubblicazione entro il successivo 30 aprile.
In caso di mancata pubblicazione, ai fini del calcolo dell’acconto, si utilizzano le
aliquote 2012.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica
Qualora il Comune vuole, invece, confermare per il 2013 le aliquote deliberate per
l’anno 2012, non essendo necessaria una delibera confermativa, deve soltanto
accertarsi che queste ultime siano state pubblicate sul sito informatico del Mef; in
caso contrario, deve inviare la delibera con le medesime modalità sopra riportate.
Pagina 129
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti dal 2013
Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
Art. 10, comma 4, lettera b)
•
•
•
•
•
•
•
La norma sostituisce il comma 13bis dell’art. 13 del decreto legge n.
201 del 2011
Conferma, a decorrere dall’anno 2013, l’obbligo di pubblicare le
deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente per via
telematica, sul sito del Mef
Chiarisce che la pubblicazione avviene mediante l’inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
Estende il predetto obbligo anche ai regolamenti
Prevede che, nella stessa sezione del Portale, i Comuni devono
inserire anche gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni fornite dal Mef sentita l’Anci
Conferma che l’efficacia delle deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione delle stesse nel sito del Mef (valenza costitutiva)
Elimina la previsione della condizione della pubblicazione delle
delibere entro il 30 aprile per fare retroagire gli effetti al 1° gennaio
… segue
Pagina 130
L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti dal 2013
Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
Art. 10, comma 4, lettera b)
•
Prevede che per il versamento dell’acconto bisogna tenere conto
degli atti pubblicati sul sito Mef entro il 16 maggio (il Comune deve
inviarli entro il 9 maggio); in mancanza, il versamento è effettuato
nella misura del 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote
e della detrazione (e dei regolamenti) dell’anno precedente
•
Prevede che per il versamento del saldo per l’intero anno, a
conguaglio dell’acconto, bisogna tenere conto degli atti pubblicati sul
sito Mef entro il 16 novembre (il Comune deve inviarli entro il 9
novembre); in mancanza, si applicano gli atti pubblicati entro il 16
maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati
per l’anno precedente
Pagina 131
Aliquote – Pubblicazione - Disciplina dal 2013
•
•
•
Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF
La natura costitutiva della pubblicazione sul sito del Mef
riguarda anche il regolamento IMU e non più, come in passato,
soltanto le aliquote e la detrazione
La compilazione della griglia riassuntiva delle aliquote e dei
regimi agevolativi deliberati non incide sull’efficacia costitutiva
delle deliberazione che è data esclusivamente dalla
pubblicazione di tali atti nel sito informatico del Mef
Per le modalità di inserimento dei dati in questione e per la data
di attivazione di tale sistema occorre, comunque, attendere,
come prescrive la stessa disposizione, le indicazioni fornite da
questo Dipartimento, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni d’Italia (ANCI)
Pagina 132
IMU: la modifica della riserva
di gettito a favore dello Stato
Pagina 133
La riserva di gettito a favore dello Stato (per l’anno 2012)
Fonti legislative:
• art. 13, commi 10 e 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Contenuto:
• il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 riserva allo Stato il
gettito dell’imposta, calcolata allo 0,38%, relativo a tutti gli immobili ad esclusioni:
– di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (con la circolare
18 maggio 2012, n. 3/DF è stato chiarito che la riserva di gettito non spetta,
altresì, per gli immobili che il Comune, con proprio regolamento, ha
assimilato all’abitazione principale)
– dei fabbricati rurali ad uso strumentale per l’esercizio dell’attività agricola
– degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio
• il comma 10 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 esclude dalla
riserva anche:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
– gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
… segue
Pagina 134
La riserva di gettito a favore dello Stato (per l’anno 2012)
Contenuto:
• il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone,
altresì, che:
– la quota di imposta riservata allo Stato è versata allo stesso
unitamente all’imposta di competenza del Comune
– per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria
– le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale
sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni (agli interpelli deve dare risposta il
Comune – Risoluzione 6/7/12, n. 73/E)
… segue
Pagina 135
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Fonti legislative:
• art. 1, comma 380, lettere a), f), g), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Contenuto:
• il comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012:
– alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato
– alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta,
calcolata allo 0,76%, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D
– alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76%
– alla lettera h) abroga il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del
2011
– alla lettera i) prevede che la riserva dello 0,76% può essere modificata a
seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per
il 2012, da effettuarsi entro il mese di febbraio 2013 ai sensi del comma 3
dell’art. 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali
… segue
Pagina 136
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Accordo 01/03/2012 Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Art. 5
3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione
del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso
il modello F24.
Decreto legge 10/10/2012, n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213 – Art. 9
6-bis. A seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno
2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all’eventuale
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito
delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali
previste a legislazione vigente.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1
383. La verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, di cui al
comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando
anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
Comuni e raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di
una metodologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.
… segue
Pagina 137
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Fabbricato accatastato in categoria “D” (no D/5). Aliquota base non variata
Rendita
Stato
1.000,00
Valore
68.250,00
Aliquota
0,76
Imposta
lorda
Quota
spettante
518,70
518,70
Comune
0
Fabbricato accatastato in categoria “D” (no D/5). Aliquota base all’1%
Rendita
Valore
Aliquota
Imposta
lorda
Quota spettante
Stato
1.000,00
68.250,00
1
682,50
518,70
(68.250*0,76%)
Comune
1.000,00
68.250,00
1
682,50
163,80
(68.250*0,24%)
… segue
Pagina 138
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Conseguenze e commenti:
• anche per il 2013 ed il 2014 vi sarà ancora l’anomala previsione di
un gettito erariale su un tributo comunale
•
•
•
la nuova riserva si è resa necessaria per garantire i saldi
programmati di finanza pubblica
diversa incidenza sulle risorse dei singoli Comuni in
considerazione della presenza più o meno importante di fabbricati D
(tutto dipenderà dai criteri di alimentazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale)
per i possessori di immobili diversi da fabbricati D si
semplificano gli adempimenti (gli effetti sulla pressione fiscale
dipenderanno dalle scelte dei Comuni)
… segue
Pagina 139
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Conseguenze e commenti:
• per i possessori di fabbricati D gli effetti sulla pressione fiscale
dipenderanno dalle scelte dei Comuni, però, le conseguenze dirette
sono:
– la scomparsa della possibilità, prevista per il 2012, di applicare
una aliquota inferiore allo 0,76% (fino allo 0,46% ovvero fino allo
0,4%, per gli immobili, tra i quali anche quelli accatastati nel
gruppo D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43
del TUIR ovvero posseduti dai soggetti passivi Ires ovvero locati
ovvero fino allo 0,38% per i cc.dd. “beni merce”) – Risoluzione
28 marzo 2013, n. 5/DF
– semplificazione del calcolo dell’imposta e degli obblighi di
versamento (l’imposta è dovuta interamente allo Stato). Detta
semplificazione non si avrà se il Comune deciderà di aumentare
l’aliquota dello 0,76% (sarà ancora necessaria la ripartizione
dell’imposta tra Comune e Stato)
… segue
Pagina 140
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Dubbi applicativi:
• mancato coordinamento normativo:
– quale aliquota si applica ai fabbricati strumentali all’esercizio
dell’attività agricola accatastati nel gruppo “D” (per quelli non
esenti ai sensi del comma 8 dell’art. 9 del decreto legislativo n.
23 del 2011)? Lo 0,76% ovvero lo 0,2% riducibile allo 0,1%?
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF
Si applica lo 0,2% non riducibile ed il gettito va allo Stato
Necessità di un nuovo codice F24
– quale aliquota si applica ed a quale soggetto è attribuito il gettito
dei fabbricati “a valore contabile” ai quali non è stata ancora
attribuita la categoria catastale?
– quale aliquota si applica ed a quale soggetto è attribuito il gettito
dei fabbricati non accatastati ma accatastabili nel gruppo “D”?
… segue
Pagina 141
Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)
Dubbi applicativi:
• abrogazione dell’intero comma 11 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del
2011:
– come sarà versata l’imposta relativa alla quota riservata allo
Stato?
– per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso quali disposizioni si applicheranno?
– l’accertamento e la riscossione della quota erariale da chi
saranno effettuate?
– è dovuta l’imposta per i “D” posseduti dal Comune?
Pagina 142
Codici F24 per IMU
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013
Codice
Denominazione
Beneficiario
3912
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
Comune
3913
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale –
COMUNE
Comune
3914
IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
Comune
3915
IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
Stato
3916
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
Comune
3917
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
Stato
3918
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
Comune
3919
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
Stato
3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – STATO
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Stato
3930
Comune
Pagina 143
Codici F24 per IMU
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013
Il codice tributo “3925” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso
strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è
invece possibile utilizzare il codice “3930” non potendo i Comuni
incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del
2013
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo
catastale D è utilizzato il codice tributo “3913”
Codice
Denominazione
Beneficiario
3923
IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE
IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE
Comune
3924
Comune
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
Pagina 144
Nuovi codici F24 per ICI
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012
Codice
vecchio
3901
Codice
nuovo
3940
Denominazione
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
3902
3941
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903
3942
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904
3943
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
I codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento
degli interessi (“3906”) e sanzioni (“3907”) relativi all’imposta comunale sugli
immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18
aprile 2012.
Pagina 145
Codici F24EP per IMU Enti pubblici
Risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012
Risoluzione 33/E del 21 maggio 2012
Codice
Denominazione
Beneficiario
350E
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale –
COMUNE
Comune
351E
IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
Comune
352E
IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
Stato
353E
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
Comune
354E
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
Stato
355E
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
Comune
356E
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
Stato
359E
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – STATO
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Stato
360E
Comune
Pagina 146
Codici F24EP per IMU Enti pubblici
Risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012
Risoluzione 33/E del 21 maggio 2012
Il codice tributo “359E” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso
strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è
invece possibile utilizzare il codice “360E” non potendo i Comuni
incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del
2013
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo
catastale D è utilizzato il codice tributo “350E”
Codice
Denominazione
Beneficiario
357E
IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE
IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO –
COMUNE
Comune
358E
Comune
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
Pagina 147
IMU: differimento del termine
per la presentazione della
dichiarazione
Pagina 148
Quando deve essere presentata la dichiarazione
Art. 12ter del decreto legge n. 201 del 2011
(prima della modifica)
•
•
per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio
2012 al 5 novembre 2012: entro il 4 febbraio 2013
per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 6 novembre
2012: entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta
Art. 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
Sostituisce il termine di 90 giorni con il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta
Applicazione: a tutte le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2012
Pagina 149
IMU: esenzione per gli enti
non commerciali
Pagina 150
Esenzione enti non commerciali
Fonti legislative:
• art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
• art. 91bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
• art. 9, commi 6, 6ter e 6quinquies, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
Contenuto:
• sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 (art.73 dal 1°
gennaio 2004), comma 1, lettera c), del DPR 917/86 destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
Possesso ed utilizzo
Corte Costituzionale, ordinanza 429 del 19 dicembre 2006
Corte Costituzionale, ordinanza n. 19 del 19 gennaio 2007
Corte di Cassazione, sez. trib., 30 agosto 2006, n. 18838
Corte di Cassazione, sez. trib., 7 agosto 2008, n. 21329
Corte di Cassazione, sez. trib., 3 settembre 2008, n. 22201
Corte di Cassazione, sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25376
Corte di Cassazione, sez. trib., 24 marzo 2010, n. 7091
necessità di coincidenza tra utilizzatore e possessore
Gli IACP non utilizzano direttamente gli immobili
(Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008, n. 28160; Corte di Cassazione,
sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2202)
… segue
Pagina 151
Esenzione enti non commerciali
Contenuto:
• i requisiti generali e di settore per qualificare le attività come svolte con modalità non
commerciali sono stati definiti con il decreto 19 novembre 2012, n. 200
•
•
a partire dal 2013:
– qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l’esenzione si applica
soltanto alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non
commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di
immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità
immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si
applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’art. 2, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite
catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dallo 01/01/2013
– nel caso in cui non sia possibile procedere come detto al punto precedente,
l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile
quale risulta da apposita dichiarazione:
• le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi
rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale sono stati definiti
con il decreto 19 novembre 2012, n. 200
in ogni caso, l’esenzione non si applica alle fondazioni bancarie
… segue
Pagina 152
Esenzione enti non commerciali
Decreto 19 novembre 2012, n. 200 - Individuazione del rapporto proporzionale:
Il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei
soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali
ovvero non commerciali e al tempo.
Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è
prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle
attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con
modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.
Per le unità' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la
proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le
attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei
soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.
Nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno,
la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato
per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata
lettera i) svolte con modalità commerciali.
Le predette percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da
ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.
… segue
Pagina 153
Esenzione enti non commerciali
Risoluzione 3 dicembre 2012, n. 1/DF
•
decorrenza applicazione criteri
– il
riferimento
al
2013
riguarda
esclusivamente
l’individuazione del rapporto proporzionale mentre i
requisiti di non commercialità delle attività sono già
applicabili per l’anno d’imposta 2012
– il versamento dell’IMU per l’anno 2012, da effettuarsi a saldo
entro il 17 dicembre 2012, deve considerare i requisiti
generali e di settore stabiliti dagli articoli 3 e 4 del decreto n.
200 del 2012
– a partire dall’anno d’imposta 2013, invece, si dovrà tenere
conto, oltre che dei predetti requisiti, anche del rapporto
proporzionale
Pagina 154
Esenzione enti non commerciali
Risoluzione 11 gennaio 2013, n. 1/DF
Presentazione della dichiarazione IMU:
• per la presentazione della dichiarazione IMU gli enti non commerciali
non devono rispettare la scadenza del 4 febbraio 2013 né devono
utilizzare il modello approvato con il decreto ministeriale 30 ottobre
2012
• al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di
razionalizzare gli strumenti a disposizione dei Comuni nell’ambito
della verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, la
dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali
deve essere unica e per la sua presentazione bisogna attendere
l’emanazione del decreto di approvazione del relativo modello, nel
quale verrà indicato anche il termine per la presentazione della
stessa
Pagina 155
Esenzione enti non commerciali
•
Risoluzione 4 marzo 2013, n. 4/DF
L’esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 spetta anche nel caso in cui non vi sia
coincidenza tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore del bene,
purché l’ente non commerciale ceda l’immobile in comodato d’uso gratuito
ad un altro ente non commerciale.
L’interpretazione ministeriale non appare convincente e si pone in contrasto con
la giurisprudenza in materia di ICI
Inoltre, successivamente alla pronuncia giurisprudenziale (Corte di Cassazione,
ordinanza n. 11427 del 30 maggio 2005) utilizzata dal Ministero per giungere
alle conclusioni contenute nella risoluzione n. 4/DF, la stessa Corte ha
esaminato proprio il caso della gratuità della concessione del bene da parte
dell’ente non commerciale. In particolare, con le sopra ricordate sentenze
nn. 21329 e 22201 del 2008, la Corte di Cassazione ha affermato che non
rileva la natura, gratuita od onerosa, della cessione del bene ad altri, in
quanto il mancato utilizzo diretto del bene da parte del possessore preclude
il riconoscimento della esenzione
Pagina 156
IMU: imposta dovuta dagli
Iacp
Pagina 157
Imposta dovuta dagli Iacp
Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp
ICI: equiparazione per legge all’abitazione principale
IMU: equiparazione all’abitazione principale né per legge né per
regolamento
•
•
Art. 13, comma 10, decreto legge n. 201 del 2011
detrazione € 200,00
non si applica la riserva a favore dello Stato
•
•
Conseguenze
l’imposta dovuta dagli Iacp è versata interamente a favore del
Comune
nessuna riduzione dell’imposta dovuta dagli Iacp
No esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs.n.504 del 1992
Gli IACP non utilizzano direttamente gli immobili
(Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008, n. 28160; Corte di
Cassazione, sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2202)
Pagina 158
IMU: i terreni diversi da quelli
agricoli o edificabili
Pagina 159
ICI
Art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio
delle attività agricole ex art. 2135 del codice civile
Esclusione:
• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono
svolte attività agricole contemplate nel novellato art. 2135 del
codice civile. Trattasi di terreni normalmente inutilizzati (c.d.
incolti) o utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad
esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia)
•
i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole
sono esercitate in forma non imprenditoriale. Trattasi di piccoli
appezzamenti di terreno (c.d. orticelli) coltivati in modo
occasionale senza strutture organizzative
Pagina 160
IMU: presupposto
Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 2
(prima del decreto legge n. 16 del 2012)
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso
di immobili di cui all‘articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa
Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 2
(dopo il decreto legge n. 16 del 2012)
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso
di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504
… segue
Pagina 161
IMU: presupposto
Circolare n. 3/DF del 2012 e nota Ifel del 3 gennaio 2013
Nel presupposto dell’IMU rientrano anche i terreni incolti,
abbandonati o coltivati in forma non imprenditoriale
Codici F24 – Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
Bollettino di c/c postale - decreto del Mef 23.11. 2012,
terreni
Dichiarazione IMU - decreto Mef 30 ottobre 2012
terreni
Pagina 162
IMU: base imponibile
Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 5
(prima del decreto legge n. 16 del 2012)
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 5
(dopo il decreto legge n. 16 del 2012)
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
… segue
Pagina 163
IMU: base imponibile dei terreni
•
Terreni:
– Reddito dominicale (rivalutato del 25%) X:
Classificazione
ICI
IMU
Increme
nto
Terreno agricolo
Per i terreni agricoli, nonché per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola
75
135
80,00%
75
110
46,67%
… segue
Pagina 164
IMU: base imponibile dei terreni
Quale coefficiente si applica per:
• un terreno non edificabile abbandonato ovvero non coltivato
ma non posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un
IAP?
• un terreno non edificabile coltivato in forma non imprenditoriale
(c.d. orticello)?
• un terreno non edificabile utilizzato per lo svolgimento di
attività diverse da quelle agricole (deposito di ghiaia o di
sabbia o altro)?
•
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF
per i terreni non coltivati (non posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli IAP) il coefficiente è 135
•
Ifel nota del 3 gennaio 2013
valore di mercato
… segue
Pagina 165
IMU: base imponibile dei terreni
•
•
Possibile soluzione:
• coefficiente di 135 o 110 a titolo di acconto
Possibile modifica legislativa:
“Per i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”; in
tal caso ai terreni “incolti” si sarebbe applicato il coefficiente di 135
“Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, nonché per tutti gli altri terreni diversi dalle aree
fabbricabili, il moltiplicatore è pari a 110”; in tal caso ai terreni “incolti” si
sarebbe applicato il coefficiente di 110
Pagina 166
IMU: Esenzione
Art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 1992
Sono esenti:
h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero
delle finanze 14 giugno 1993, n. 9)
Sono esenti i terreni “incolti”?
Rilevanza ai fini Irpef
Art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011
L’IMU sostituisce:
• l’ICI
• l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati
escluso il reddito agrario
Il reddito dominicale di un terreno non locato non è più assoggettato
all’Irpef
Art. 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011
Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali,
ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria
… segue
Pagina 167
IMU: Esenzione
•
•
•
•
Mef: circolare n. 3/DF del 2012 e decreto 30 ottobre 2012
(dichiarazione IMU)
l’esenzione si rende applicabile ai terreni (senza riportare la
parola “agricoli”) ricadenti in aree montane o di collina;
per detti terreni non deve essere presentata la dichiarazione,
in quanto la delimitazione delle aree montane o di collina è
nota ai Comuni.
Ifel: nota 3 gennaio 2013
In considerazione del principio della “stretta interpretazione”,
l’esenzione non si estende ai terreni “incolti”
con l’unica eccezione dei terreni non coltivati posseduti e
condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola in quanto,
comunque, considerati agricoli
… segue
Pagina 168
IMU: Esenzione
Circolare 11 marzo 2013, n. 5/E
L’applicazione dell’esenzione IMU ai “terreni incolti” siti in aree montane
e di collina è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare rivolta
al Ministro dell’economia e delle finanze (cfr. interrogazione a
risposta in Commissione 5-08397).
In risposta all’interrogazione il Sottosegretario per l’economia e le
finanze ha precisato che “L'articolo 7, comma 1, lettera h) del
decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'IMU, infine,
prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. I terreni incolti ricadenti
nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad
un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non
potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto
sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla
definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
… segue
Pagina 169
IMU: Esenzione
Circolare 11 marzo 2013, n. 5/E
Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle
disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione
dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché,
si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il
possesso di qualunque immobile. A conferma di ciò, il Dipartimento
delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 30 ottobre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante
l'approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative
istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra
queste, viene fatto, in generale, riferimento ai «terreni ricadenti nelle
aree montane e di collina» e non più ai soli terreni agricoli,
manifestando
in
tal
modo
l'intento
di
escludere
dall'assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni
cosiddetti incolti.”.
… segue
Pagina 170
IMU: Esenzione
Conclusioni:
• è da privilegiare la interpretazione fornita dall’Ifel
•
•
è urgente un intervento legislativo modificativo o
chiarificatore
dubbi di legittimità costituzionale
Pagina 171
Riduzione d’imposta
Fonte:
• decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.8bis)
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella
previdenza agricola – riduzione del:
• 100% dell’imposta gravante sul valore fino a € 6.000
• 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
euro 25.500 e fino a euro 32.000
Pagina 172
Riduzione terreni condotti direttamente
Confronto IMU/ICI
IMU
ICI
100% fino a € 6.000
100% fino a € 25.822,84
70% da € 6.000 a € 15.500
70% da € 25.822,84 a € 61.974,83
50% da € 15.500 a € 25.500
50% da € 61.974,83 a € 103.291,38
25% da € 25.500 a 32.000
25% da € 103.291,38 a € 129.144,22
0% oltre € 32.000
0% oltre € 129.144,22
Pagina 173
Riduzione d’imposta
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF
•
In caso di possesso di più terreni, deve essere calcolata
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari
comuni e deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui
sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di
possesso
Pagina 174
Riduzione d’imposta
La modalità di applicazione della suddetta riduzione disciplinata
con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF è “inventata”, in
quanto la norma, a differenza dell’ICI, non la prevede
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Art. 9
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei
terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di
più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano
le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo
periodo del comma 1 dell’articolo 4.
Pagina 175
IMU: abitazione principale,
pertinenze ed assimilazioni
Pagina 176
L’abitazione principale ai fini ICI
Abitazione principale:
Art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504 del
1992
Abitazione principale: quella nella quale il
contribuente e i suoi familiari dimorano
abitualmente
Art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296 del 2006
Abitazione principale: si intende, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica
L’abitazione principale ai fini ICI (giurisprudenza)
•
•
•
Il pagamento della TARSU non è sufficiente a dimostrare
la dimora abituale (Corte di Cassazione, sez. trib., 17
maggio 2010, n. 12050)
Dimora abituale della famiglia e non soltanto del
contribuente (Corte di Cassazione, sez. trib., 15 giugno
2010, n. 14389)
Abitazioni catastalmente censite in maniera separata
(Corte di Cassazione, sez. trib., 29 ottobre 2008, n. 25902;
Corte di Cassazione, sez. trib., 09 dicembre 2009, n. 25729;
Corte di Cassazione, sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3397)
– Anche se di proprietari diversi (Corte di Cassazione, sez.
trib., 19 maggio 2010, n. 12269)
IMU: definizione di abitazione principale
Abitazione principale:
• si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile
… segue
Pagina 179
IMU: definizione di abitazione principale
Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)
•
Caso 1:
– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è
proprietaria dell’abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente
nell’abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate nelle stesso Comune
Solo un’abitazione può essere considerata principale: obbligo di
dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del
trattamento agevolato
Pagina 180
IMU: definizione di abitazione principale
Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)
•
Caso 2:
– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è
proprietaria dell’abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente
nell’abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Entrambe le abitazione sono considerate principali
Pagina 181
IMU: definizione di abitazione principale
Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)
•
Caso 3:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente
nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede
anagraficamente nell’abitazione B
– le abitazioni sono ubicate nello stesso Comune
Solo un’abitazione può essere considerata principale:
- obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del
trattamento agevolato
- qualora l’abitazione principale fosse la A:
- per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B
no
- per la moglie nessuna delle due è da considerarsi abitazione
principale
Pagina 182
IMU: definizione di abitazione principale
Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)
•
Caso 4:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente
nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede
anagraficamente nell’abitazione B
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B no
Per la moglie l’abitazione B si considera principale mentre quella A no
Pagina 183
Le pertinenze ai fini ICI
Pertinenze:
Artt. 817 ed 818 del codice civile
Qualunque bene al servizio od ornamento del
bene principale
Salvo diversa disposizione regolamentare
IMU: definizione di pertinenza
Pertinenza dell’abitazione principale:
• si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
•
•
Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF
Con il regolamento, il comune non può intervenire sulla
individuazione delle pertinenze
Se insieme alla casa sono accatastate una cantina ed una soffitta
(entrambe accatastabili in C/2), si considera pertinenza soltanto
un’altra unità C/6 ovvero C/7
Dichiarazione IMU
non devono essere dichiarate in quanto il Comune dispone di
tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esatto
versamento
Pagina 185
Possibili equiparazioni all’abitazione principale
ICI:
•
•
•
•
•
uso gratuito (con regolamento)
anziani e disabili (con regolamento)
cittadini italiani residenti all’estero (per legge)
Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa (per legge)
coniugi non assegnatari (per legge)
IMU
Equiparazione con regolamento comunale:
• il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (non
deve essere presentata la dichiarazione IMU, in quanto il Comune è a
conoscenza del trasferimento della residenza)
•
Il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata (deve essere presentata la dichiarazione IMU)
È applicabile anche la maggiorazione della detrazione per i figli
Pagina 186
Coniugi separati
Decreto legge n. 201 del 2011 - Art. 13, comma 10
(Omissis) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all‘articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (omissis)
Decreto legislativo n. 504 del 1992 - Art. 6, comma 3bis
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune
per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata
la casa coniugale (da ritenersi tacitamente abrogata – Circolare 18/05/2012, n. 3DF)
Decreto legge n. 16 del 2012 - Art. 4, comma 12-quinquies
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (omissis) l'assegnazione della
casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione
Dichiarazione IMU
La dichiarazione deve essere presentata, dal coniuge assegnatario, soltanto nel caso in cui
l’immobile assegnato non ricade né nel comune nel quale si è contratto matrimonio né in
quello di nascita del coniuge assegnatario.
Pagina 187
Coniugi separati
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF
Il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è in ogni caso il coniuge
assegnatario salvo quando l’immobile era detenuto in locazione.
Secondo il Ministero, l’espressione “in ogni caso” utilizzata dal legislatore deve
essere riferita ad ogni caso in cui non vi sia una diversa espressa
disposizione.
Pertanto, in considerazione che l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 prevede
che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al
conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato
attribuito dal giudice a quest’ultimo”, in caso di locazione, la soggettività
passiva IMU non si rinviene in capo al coniuge assegnatario; quest’ultimo,
infatti, sulla base della previsione della successione nel contratto di locazione,
utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto
reale di abitazione previsto dal comma 12quinquies dell’art. 4 del decreto
legge n. 16 del 2012.
Ne consegue, sempre secondo il Ministero, che il coniuge assegnatario è
soggetto passivo IMU nel caso in cui l’immobile sia di proprietà, interamente o
pro-quota, del coniuge non assegnatario ed in quello in cui lo stesso immobile
sia stato concesso in comodato agli ex coniugi e non anche in quello in cui
l’immobile era detenuto da questi ultimi in locazione.
Pagina 188
Coniugi separati
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF
L’interpretazione del Ministero non appare convincente per diverse ragioni.
L’espressione “in ogni caso” non lascia spazio ad alcuna eccezione
Qualora il legislatore avesse voluto “salvare” precedenti disposizioni, infatti, avrebbe
utilizzato una diversa espressione quale, ad esempio, “salva diversa disposizione”
ovvero “restano ferme le disposizioni previste da ….”.
Le due disposizioni legislative sopra richiamate sono assolutamente differenti, in
quanto mentre la legge n. 392 del 1978 prevede una successione in un diritto di
natura personale, il decreto legge n. 16 del 2012 disciplina una successione in un
diritto reale (manca anche la casistica “dell’annullamento”).
Inoltre, ai sensi dell’art. 155quater del c.c. anche in caso di comodato quando si
assegna la casa ad uno dei coniugi si ha l’assegnazione di un diritto di natura
personale.
All’espressione “in ogni caso” dovrebbe essere attribuito un diverso significato, ossia in
ciascuna delle quattro casistiche previste dalla legge ovvero con riferimento a
qualunque quota di possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento,
rinvenibile in capo al coniuge non assegnatario.
La ratio della disposizione è quella di traslare la soggettività passiva, per tutta o parte
dell’imposta, dal coniuge non assegnatario a quello assegnatario senza incidere, in
alcun modo, sulla soggettività passiva in capo a soggetti “estranei” dal matrimonio.
Pagina 189
IMU: fabbricati rurali
Pagina 190
Fabbricati rurali
•
•
•
•
Decreto del MEF del 26 luglio 2012
Si applicano le disposizioni dell’art. 9 del decreto legge n. 557
del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994
I fabbricati, sia abitativi sia strumentali, sono classificati, in
base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali del
quadro generale di qualificazione
Per i fabbricati, diversi da quelli accatastati in D/10, è apposta
una specifica annotazione
La presentazione delle domande e l’inserimento negli atti
catastali dell’annotazione producono effetti a decorrere dal
quinto anno precedente a quello di presentazione della
domanda
Dichiarazione IMU
I fabbricati rurali non devono essere dichiarati in quanto sono
riportati in catasto con la specifica annotazione
Pagina 191
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Tariffe