LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER DANNI AMBIENTALI 1 In caso di inquinamento transfrontaliero due strade percorribili In base al soggetto responsabile • Responsabilità dello Stato • Responsabilità dei privati In base al diritto applicabile • Diritto Internazionale • Diritto Interno (incluso diritto internazionale privato) 2 Difficoltà a trovare un regime appropriato (1) 1. Responsabilità dello Stato per illecito internazionale (regole generali) • Norme consuetudinarie dal dubbio contenuto • • • • Difficoltà “tecniche” di soluzione delle controversie • • • • Entità del danno Tipo di danno (danno alle persone? Alle cose? All’ambiente «puro»? Inquinamento «olfattivo», danno estetico/paesaggistico?) Natura della norma (due diligence, obblighi procedurali, obblighi sostanziali etc.) Difficoltà a identificare lo Stato autore dell’illecito e lo Stato vittima Difficoltà di soddisfare onere della prova (incertezze scientifiche, nesso di causa) Difficoltà a chiamare in causa lo Stato se l’impresa è privata Difficoltà “politiche” (Chernobyl) 2. Responsabilità dello Stato per fatto lecito (ancora in via di sviluppo sul piano generale) Risultato: strumento poco utilizzato 3 Difficoltà a trovare un regime appropriato (2) 3. Responsabilità dei privati ai sensi del diritto interno (diritto nazionale e internazionale privato) • – • • • – Regole non necessariamente uniformi su questioni processuali e sostanziali: giudice competente (es. luogo dove si verifica l’incidente, luogo dove si verifica il danno) diritto applicabile (disciplina soggetto responsabile etc.) Possibile assenza di tutela per la vittima ai sensi della legge applicabile Tribunale competente può essere poco efficace, o il ricorso può essere molto difficile per le vittime, soprattutto per danni transfrontalieri Problema delle multinazionali con sede all’estero 4 La soluzione? Trattati “ibridi” Regimi internazionali uniformi sulla responsabilità civile dei privati Prevalenza di regimi ad hoc di responsabilità civile su quella degli Stati • - Regimi sul danno all’ambiente marino da versamento di idrocarburi Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Bruxelles, 29/11/1969); Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Bruxelles, 18 dicembre 1971) • Trasporto via mare di sostanze pericolose - International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 5 • Danni da impianti nucleari: - Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 1963 - Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage - 1960 OECD Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy • - Danni da trasporto di rifiuti pericolosi Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basilea, 10 dicembre 1999) • - Danno ambientale in generale Lugano Convention on Civil Liability for Damage Resulting From Activities Dangerous to the Environment, Lugano, 21 giugno 1993. 6 Caratteristiche essenziali 1. “canalizzazione” (“channeling”) della responsabilità Responsabilità oggettiva relativa o assoluta (strict liability / absolute liability) ai soggetti che hanno controllo sull’attività pericolosa, individuati a priori in modo certo • “shipowner” (armatore) nelle convenzioni sull’inquinamento marino da idrocarburi o da trasporto via mare di sostanze pericolose • Operatore dell’impianto per la produzione di energia nucleare • “the person who notifies” (produttore o esportatore di rifiuti) per il Protocollo di Basilea Funzioni della canalizzazione: • • • facilita le vittime (no onere della prova) C.d. “internalizzazione” dei costi Eventuale possibilità di rivalersi su altri soggetti per es. in caso di dolo (es. Basel Protocol, art. 8) 7 Caratteristiche essenziali (2) 2. Limitazione della responsabilità • • Tetto massimo per ogni incidente Massimale proporzionato al rischio (a seconda dei casi) – • Es. Basel Protocol, art. 12: Responsabilità limitata dalle leggi nazionali, entro i limiti minimi fissati nell’Allegato B, in base alla quantità dei rifiuti pericolosi esportati Non concessa di solito in caso di dolo o di colpa con previsione (responsabilità è illimitata in quel caso – es Basel Protocol, art. 5 e art. 12) Funzione della limitazione • permettere lo svolgimento dell’attività economica pericolosa • permettere assicurazione (ulteriore garanzia per la vittima) – In molti casi è addirittura obbligatoria una copertura assicurativa o finanziaria (Es. Basel Protocol, art. 14) 8 Caratteristiche essenziali (3) 3. Risarcimento supplementare tramite Fondo internazionale e/o intervento Statale Per non danneggiare le vittime a causa della limitazione • Sistemi a “2 livelli” (“2 tier system”) es. regime sugli idrocarburi – – • Sistema a “3 livelli” (“3 tier system”) es. danni di origine nucleare – – – • risarcimento del privato entro i limiti risarcimento da parte dell’IOPC Fund in via supplementare risarcimento del privato entro i limiti risarcimento dello Stato dell’impianto fino a un certo limite risarcimento collettivo degli Stati parte con creazione di un fondo internazionale Fondo solo su base volontaria nel Basel Protocol (Art. 15) 9 Caratteristiche essenziali (4) 4. Norme uniformi sulla legge applicabile e la giurisdizione competente • Di solito legge applicabile (per integrare la disciplina sostanziale della convenzione) è la lex fori • Di solito una pluralità di giurisdizioni competenti in alternativa: – Giudice dello Stato in cui si è verificato l’incidente – Giudice dello Stato dove è sofferto il danno – Giudice dello Stato in cui il convenuto ha la residenza o la sede degli affari Unitamente a norme in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze Es. Basel Protocol, artt. 17-20 10 Questione della definizione del “danno ambientale” Danno ambientale coperto dai trattati di solito definito in modo ristretto. Sono infatti inclusi: • Danni alle persone • Danni alla proprietà • Danno ambientale quantificabile economicamente: – Lucro cessante derivante da un interesse economico nell’utilizzo del bene ambientale – Costo delle misure di ripristino – Costo delle misure preventive • A volte solo quelle “ragionevoli” • Danno ambientale “puro” (non suscettibile di precisa quantificazione economica) di solito escluso • Es Basel Protocol (art. 2 para. 2) 11