Nozione (2325 c.c.) • • • • • • Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali Capitale sociale di almeno 120.000 euro Sola garanzia offerta ai creditori Creditori forti e deboli - gruppi Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni Società aperte: ricorso al mercato del risparmio (10 mlrd - 200 soci) S.p.a. unipersonale • • • • • • Costituita per atto unilaterale o risultante dalla concentrazione delle azioni in capo a un unico socio Va indicato nella corrispondenza Beneficio della respons. limitata solo se: a) eseguiti per intero i conferimenti in denaro (o entro 90 gg.) b) deposito delle generalità dell’unico socio nel registro delle imprese Altrimenti, responsabilità illimitata per il periodo in cui c’è l’unico socio Condizioni di costituzione • • • • • • • Atto pubblico Sottoscrizione per intero del capitale sociale Versamento del 25% dei conferimenti in denaro (100% se unipersonale) Se l’iscrizione non avviene entro 90 gg. le somme vanno restituite e l’atto perde efficacia (2331, 3) Gli amministratori possono chiedere il versamento del residuo in qualsiasi momento Iscrizione a cura del notaio entro 20 gg. Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica Atti compiuti prima dell’iscrizione (2331) • • • • Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito o consentito e il socio unico Se la società approva successivamente l’atto, risponde anche lei e deve rilevare chi ha agito L’emissione di azioni prima dell’iscrizione è nulla Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione (2333) Nullità della società (2332) • • • • • • • Dopo l’iscrizione, può essere dichiarata solo per: 1) mancanza di atto pubblico 2) illiceità dell’oggetto sociale 3) mancanza di indicazioni su denominazione, conferimenti, ammontare del capitale, oggetto sociale Restano efficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino alla soddisfazione dei creditori la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Se la causa di nullità è eliminata e ne è data pubblicità, non c’è declaratoria di nullità Conferimenti (2342 c.c.) • • • • • • In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità Passaggio di proprietà: regole generali Occorre la consegna (il caso dei BOT) Azioni integralmente liberate Non possono essere conferiti servizi o prestazioni d’opera (diverso s.r.l.) Conferimenti in natura (2343) • Relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale, contenente: • Descrizione dei beni o crediti Valore attribuito Criteri seguiti – Responsabilità dell’esperto • • • • • Entro 6 mesi amministratori e sindaci devono compiere una verifica Le azioni sono inalienabili e restano depositate presso la società Se vi sono fondati motivi deve essere effettuata una revisione della stima Revisione della stima • Se il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può: • Recedere dalla società Restare socio con una partecipazione ridotta Conferire la quota mancante, in denaro • • • • Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamento delle azioni Se possibile, restituzione del bene Acquisti sospetti (2343 bis) • • • • Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione. Occorre: Approvazione dell’assemblea Relazione di stima Eventuale revisione della stima Resp. solidale di amministr. e alienante PROPORZIONE CONFERIMENTO / PARTECIPAZIONE criterio di PROPORZIONALITA’ (art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.) DEROGHE convenzionali al criterio di proporzionalità a ciascun socio è assegnato un numero di azioni PROPORZIONALE alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento l’atto costitutivo può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.) in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.) motivo disposizioni ↓ remunerazione con azioni dell’apporto di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la funzione di garanzia • • • • • Azioni Possono essere emesse senza valore nominale; se l’hanno, è uguale per tutte Possono assegnarsi azioni in misura non proporzionale ai conferimenti Possibilità di emettere strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto Possono emettersi azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di un certo settore dell’attività sociale Certificati sostitutivi Ancora sulle azioni • • • Sono indivisibili (se in comproprietà, va nominato un rappresentante comune), di uguale valore e conferiscono uguali diritti Possono però emettersi azioni con diritti diversi e variamente limitati o subordinati (es. privilegiate: possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria e di risparmio: solo quotate). Non possono superare la metà del capitale sociale il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI – ESEMPI AZIONI CORRELATE art. 2350 c.c. a) AZIONI DI GODIMENTO art. 2353 c.c. AZIONI DI RISPARMIO art. 145 t.u.f. AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI art. 2349 c.c. lo statuto stabilisce: a) criteri di imputazione di costi e ricavi del settore b) diritti attribuiti a tali azioni c) eventuali condizioni e modalità di conversione b) c) attribuite ai soci con azioni rimborsate prive del diritto di voto diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento dei titolari di azioni non rimborsate lo statuto stabilisce: contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale lo statuto stabilisce: a) disciplina di forma b) modalità di trasferimento c) diritti spettanti ai titolari Trasferimento delle azioni • • • • • • • Nominative: con la girata Al portatore: con la consegna Non emesse: iscrizione libro soci e eventuale scritturazione Lo statuto può limitare o condizionare il trasferimento, o vietarlo per non più di 5 anni dalla costituzione della società La clausola che subordina il trasferimento al mero gradimento di organi sociali o altri soci è inefficace se non c’è obbligo di acquisto (con i limiti delle azioni proprie) o diritto di recesso Lo stesso vale per i condizionamenti al trasferimento a causa di morte Tutte le limitazioni devono risultare dal titolo Operazioni sulle azioni • • • • Chi cede azioni non liberate è obbligato in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti. Va escusso prima l’acquirente divieto di sottoscrizione, anche indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie Acquisto di azioni proprie • • • Possibile solo nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato solo se interamente liberate autorizzazione dell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi) • valore nominale complessivo non superiore al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’DELL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE impiego esclusivo di somme prelevate da utili distribuibili o da riserve disponibili esclusivamente azioni interamente liberate quale oggetto dell’acquisto valore nominale delle azioni acquisite non oltre il decimo del capitale RATIO RATIO RATIO si usano risorse non sottoposte a vincoli per evitare ogni forma di annacquamento del capitale sociale si evita il rischio che non vi sia copertura al momento del pagamento dei residui dovuti, o in caso di scioglimento art. 2357, comma 1, c.c. art. 2357, comma 1, c.c. si ritiene conveniente predisporre un livello di guardia, fissato in termini quantitativi assoluti e “forfettari” art. 2357, comma 3, c.c. … continua • • • Le azioni acquistate in violazione delle regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale. Se non lo delibera l’assemblea, amministratori e sindaci devono chiederlo al Tribunale le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari Eccezioni al divieto Il divieto non si applica se le azioni • • • • sono acquistate: in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni a titolo gratuito (se interamente liberate) per successione universale o a seguito di fusione o scissione per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società Regime delle azioni proprie Gli amministratori non possono disporne senza approvazione dell’assemblea Non hanno diritto: • agli utili e al diritto di opzione (attribuiti alle altre); ma il diritto di opzione può essere autorizzato in tutto o in parte dall’assemblea • al voto (ma contano per i quorum costitutivi) A bilancio, va costituita una riserva indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo finché non sono trasferite o annullate ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni: 1. se misura / oggetto di partecipazione causano MODIFICA dell’oggetto sociale art. 2361, c. 1, c.c. 2. se, da partecipazione, responsabilità ILLIMITATA per obbligazioni partecipate art. 2361, c. 2, c.c. RATIO – evitare alterazioni nella attivita’ programmata a causa della partecipazione RATIO – evitare alterazioni in condizioni di rischio ordinarie e tipiche di società di capitali QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) misura: dei mezzi impiegati della percentuale di partecipazione QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) fonte della responsabilità illimitata: (partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità) b) oggetto: (diversa attività della società partecipata) b) natura della deliberazione assembleare: (autorizzatoria, con funzione di rimuovere un limite all’esercizio di un potere proprio degli amministratori) c) rapporto misura / oggetto: presupposti cumulativi ovvero alternativi? Controllo (2359) maggioritario: 50% + 1 delle azioni ordinarie • di fatto: voti sufficienti per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria • contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti? valgono le regole delle azioni proprie società collegate: quando c’è un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate) • Sottoscrizione intragruppo • • • • • La controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante se si viola il divieto, le azioni vanno liberate dagli amministratori in generale, divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale - esempio divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361, 1° co.) Partecipazione a società di persone: va deliberata dall’assemblea e se ne deve dare informazione nella nota integrativa (2361, 2) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA LIMITE ALL’EMISSIONE: il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato art. 2410 codice civile DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA LIMITE ALL’EMISSIONE: il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato art. 2412 codice civile ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato: quando l’emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore dei medesimi quando l’emissione è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e l’autorità governativa autorizza l’emissione obbligazionaria quando si applichino leggi speciali che riguardano particolari categorie di società e le riserve di attività art. 2412, c. 3, c.c. art. 2412, c. 2, c.c. art. 2412, c. 5, c.c. art. 2412, c. 6, c.c. RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI assemblea: funzione • garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società • rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito disciplina • il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria art. 2415 c.c. • le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c. per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate) b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi) art. 2416 c.c. rappre= sentante comune singoli obbliga= zionisti • competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune • esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc., assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali • può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l’emittente • se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta • la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis art. 2418 c.c. art. 2419 c.c. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI funzione ipotesi particolari rapporto di cambio • assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società, realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente da capitale di debito a capitale di rischio a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo art. 2420-bis cod. civ. b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro • l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il rapporto di cambio • l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato delega a organo ammini= strativo • lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più riprese, obbligazioni convertibili a) sino ad un limite prefissato b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese procedure • assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente • emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre • fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili art. 2420-ter cod. civ.