Nozione (2325 c.c.)
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Solo la società con il suo patrimonio
risponde delle obbligazioni sociali
Capitale sociale di almeno 120.000 euro
Sola garanzia offerta ai creditori
Creditori forti e deboli - gruppi
Le quote di partecipazione sono
rappresentate da azioni
Società aperte: ricorso al mercato del
risparmio (10 mlrd - 200 soci)
S.p.a. unipersonale
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Costituita per atto unilaterale o risultante
dalla concentrazione delle azioni in capo a
un unico socio
Va indicato nella corrispondenza
Beneficio della respons. limitata solo se:
a) eseguiti per intero i conferimenti in denaro (o
entro 90 gg.)
b) deposito delle generalità dell’unico socio nel
registro delle imprese
Altrimenti, responsabilità illimitata per il
periodo in cui c’è l’unico socio
Condizioni di costituzione
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Atto pubblico
Sottoscrizione per intero del capitale sociale
Versamento del 25% dei conferimenti in denaro
(100% se unipersonale)
Se l’iscrizione non avviene entro 90 gg. le somme
vanno restituite e l’atto perde efficacia (2331, 3)
Gli amministratori possono chiedere il versamento
del residuo in qualsiasi momento
Iscrizione a cura del notaio entro 20 gg.
Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica
Atti compiuti prima
dell’iscrizione (2331)
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Se compiuti in nome della società sono
solidalmente e illimitatamente responsabili
verso i terzi coloro che hanno agito o
consentito e il socio unico
Se la società approva successivamente
l’atto, risponde anche lei e deve rilevare chi
ha agito
L’emissione di azioni prima dell’iscrizione è
nulla
Disciplina speciale per società costituita
con pubblica sottoscrizione (2333)
Nullità della società (2332)
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Dopo l’iscrizione, può essere dichiarata solo per:
1) mancanza di atto pubblico
2) illiceità dell’oggetto sociale
3) mancanza di indicazioni su denominazione,
conferimenti, ammontare del capitale, oggetto
sociale
Restano efficaci gli atti compiuti in nome della
società dopo l’iscrizione
I soci non sono liberati dall’obbligo dei
conferimenti fino alla soddisfazione dei creditori
la sentenza che dichiara la nullità nomina i
liquidatori. Se la causa di nullità è eliminata e ne è
data pubblicità, non c’è declaratoria di nullità
Conferimenti (2342 c.c.)
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In denaro, se nell’atto costitutivo non è
stabilito diversamente
Possono essere conferiti beni o crediti,
con particolari modalità
Passaggio di proprietà: regole generali
Occorre la consegna (il caso dei BOT)
Azioni integralmente liberate
Non possono essere conferiti servizi o
prestazioni d’opera (diverso s.r.l.)
Conferimenti in natura (2343)
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Relazione di stima di un esperto
designato dal Tribunale, contenente:
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Descrizione dei beni o crediti
Valore attribuito
Criteri seguiti – Responsabilità dell’esperto
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Entro 6 mesi amministratori e sindaci
devono compiere una verifica
Le azioni sono inalienabili e restano
depositate presso la società
Se vi sono fondati motivi deve essere
effettuata una revisione della stima
Revisione della stima
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Se il valore dei beni o crediti è inferiore
di oltre 1/5 a quello risultante dalla
relazione, il socio può:
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Recedere dalla società
Restare socio con una partecipazione ridotta
Conferire la quota mancante, in denaro
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Nei primi due casi, dovrà essere
deliberata una riduzione (totale o
parziale) del capitale, con annullamento delle azioni
Se possibile, restituzione del bene
Acquisti sospetti (2343 bis)
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Acquisto, da parte della società, di beni
o crediti di promotori, fondatori, soci,
amministratori, di valore non inferiore
al 10% del capitale sociale, nei due
anni successivi alla costituzione.
Occorre:
Approvazione dell’assemblea
Relazione di stima
Eventuale revisione della stima
Resp. solidale di amministr. e alienante
PROPORZIONE CONFERIMENTO /
PARTECIPAZIONE
criterio di
PROPORZIONALITA’
(art. 2346, comma 4
– primo c.v., c.c.)
DEROGHE
convenzionali
al criterio
di
proporzionalità
a ciascun socio è assegnato un numero di azioni
PROPORZIONALE
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento
l’atto costitutivo può prevedere una
DIVERSA assegnazione delle azioni
(art. 2346, comma 4 – ultimo c.v.,
c.c.)
in nessun caso il valore dei
conferimenti può essere
complessivamente inferiore
all’ammontare GLOBALE del capitale
sociale (art. 2346, comma 5, c.c.)
motivo disposizioni
↓
remunerazione con
azioni dell’apporto
di utilità non
imputabili a capitale
senza intaccare la
funzione di garanzia
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Azioni
Possono essere emesse senza valore
nominale; se l’hanno, è uguale per tutte
Possono assegnarsi azioni in misura
non proporzionale ai conferimenti
Possibilità di emettere strumenti
finanziari dotati di diritti patrimoniali o
amministrativi, escluso il diritto di voto
Possono emettersi azioni con diritti
patrimoniali correlati ai risultati di un
certo settore dell’attività sociale
Certificati sostitutivi
Ancora sulle azioni
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Sono indivisibili (se in comproprietà, va
nominato un rappresentante comune), di
uguale valore e conferiscono uguali diritti
Possono però emettersi azioni con diritti
diversi e variamente limitati o subordinati
(es. privilegiate: possono avere diritto di
voto solo in ass. straordinaria e di
risparmio: solo quotate). Non possono
superare la metà del capitale sociale
il diritto di voto spetta al creditore
pignoratizio e all’usufruttuario
CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI – ESEMPI

AZIONI
CORRELATE
art.
2350
c.c.
a)
AZIONI
DI GODIMENTO
art.
2353
c.c.
AZIONI
DI RISPARMIO
art.
145
t.u.f.
AZIONI
A FAVORE DEI
DIPENDENTI
art.
2349
c.c.
lo statuto stabilisce:
a)
criteri di imputazione di costi e ricavi del settore
b)
diritti attribuiti a tali azioni
c)
eventuali condizioni e modalità di conversione
b)
c)
attribuite ai soci con azioni rimborsate
prive del diritto di voto
diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento
dei titolari di azioni non rimborsate

lo statuto stabilisce:
contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale

lo statuto stabilisce:
a)
disciplina di forma
b)
modalità di trasferimento
c)
diritti spettanti ai titolari
Trasferimento delle azioni
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Nominative: con la girata
Al portatore: con la consegna
Non emesse: iscrizione libro soci e eventuale
scritturazione
Lo statuto può limitare o condizionare il
trasferimento, o vietarlo per non più di 5 anni dalla
costituzione della società
La clausola che subordina il trasferimento al mero
gradimento di organi sociali o altri soci è
inefficace se non c’è obbligo di acquisto (con i
limiti delle azioni proprie) o diritto di recesso
Lo stesso vale per i condizionamenti al
trasferimento a causa di morte
Tutte le limitazioni devono risultare dal titolo
Operazioni sulle azioni
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Chi cede azioni non liberate è obbligato
in solido con l’acquirente (per 3 anni)
per i versamenti ancora dovuti.
Va escusso prima l’acquirente
divieto di sottoscrizione, anche
indiretta, di azioni proprie. Se accade,
le azioni devono essere liberate
divieto di accordare prestiti o garanzie
per la sottoscrizione o l’acquisto di
azioni proprie
Acquisto di azioni proprie
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Possibile solo nei limiti delle riserve
disponibili e degli utili distribuibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato
solo se interamente liberate
autorizzazione dell’assemblea, su:
numero massimo e minimo
corrispettivo massimo e minimo
durata dell’autorizzazione (non superiore
a 18 mesi)
•
valore nominale complessivo non superiore
al 10% del capitale, comprese le azioni delle
controllate
CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’DELL’ACQUISTO
DI AZIONI PROPRIE
O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE
impiego esclusivo di
somme prelevate da utili
distribuibili o da riserve
disponibili
esclusivamente azioni
interamente liberate
quale oggetto
dell’acquisto
valore nominale delle
azioni acquisite non oltre
il decimo del capitale
RATIO
RATIO
RATIO
si usano risorse non
sottoposte a vincoli
per evitare ogni forma di
annacquamento del
capitale sociale
si evita il rischio che
non vi sia copertura al
momento del pagamento
dei residui dovuti, o in
caso di scioglimento
art. 2357, comma 1, c.c.
art. 2357, comma 1, c.c.
si ritiene conveniente
predisporre un livello
di guardia, fissato in
termini quantitativi
assoluti e “forfettari”
art. 2357, comma 3, c.c.
… continua
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Le azioni acquistate in violazione delle
regole sopra indicate devono essere
vendute entro 1 anno, secondo
modalità dettate dall’assemblea
altrimenti vanno annullate, con
riduzione del capitale. Se non lo
delibera l’assemblea, amministratori e
sindaci devono chiederlo al Tribunale
le disposizioni si applicano anche agli
acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
Eccezioni al divieto
Il divieto non si applica se le azioni
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sono acquistate:
in esecuzione di una delibera di
riduzione del capitale con riscatto e
annullamento di azioni
a titolo gratuito (se interamente
liberate)
per successione universale o a seguito
di fusione o scissione
per esecuzione forzata volta a
soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprie
Gli amministratori non possono disporne
senza approvazione dell’assemblea
Non hanno diritto:
• agli utili e al diritto di opzione (attribuiti alle
altre); ma il diritto di opzione può essere
autorizzato in tutto o in parte dall’assemblea
• al voto (ma contano per i quorum costitutivi)
A bilancio, va costituita una riserva
indisponibile di ammontare pari al loro
valore iscritto all’attivo finché non sono
trasferite o annullate
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni:
1. se misura / oggetto di partecipazione
causano MODIFICA dell’oggetto sociale
art. 2361,
c. 1, c.c.
2. se, da partecipazione, responsabilità
ILLIMITATA per obbligazioni partecipate
art. 2361,
c. 2, c.c.
RATIO – evitare alterazioni nella attivita’
programmata a causa della partecipazione
RATIO – evitare alterazioni in condizioni di
rischio ordinarie e tipiche di società di capitali
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) misura:
 dei mezzi impiegati
 della percentuale di partecipazione
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) fonte della responsabilità illimitata:
(partecipazione in sé considerata, cui sia
inerente/connaturata quella responsabilità)
b) oggetto:
(diversa attività della società partecipata)
b) natura della deliberazione assembleare:
(autorizzatoria, con funzione di rimuovere
un limite all’esercizio di un potere proprio
degli amministratori)
c) rapporto misura / oggetto:
presupposti cumulativi ovvero alternativi?
Controllo (2359)
maggioritario: 50% + 1 delle azioni
ordinarie
• di fatto: voti sufficienti per avere
un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria
• contrattuale: contratti di dominanza (in
Italia non esistono) - altri contratti?
valgono le regole delle azioni proprie
società collegate: quando c’è
un’influenza notevole (1/5 delle azioni
ordinarie o 1/10 se quotate)
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Sottoscrizione intragruppo
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•
•
•
La controllata non può sottoscrivere azioni
o quote della controllante
se si viola il divieto, le azioni vanno liberate
dagli amministratori
in generale, divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi
del capitale - esempio
divieto di assumere partecipazioni che
portino ad una sostanziale modifica
dell’oggetto sociale (2361, 1° co.)
Partecipazione a società di persone: va
deliberata dall’assemblea e se ne deve dare
informazione nella nota integrativa (2361, 2)
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il capitale versato ed esistente secondo
l’ultimo bilancio approvato
art. 2410
codice
civile
DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato
art. 2412
codice
civile
ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato:
quando l’emissione è
garantita da ipoteca
di primo grado su
immobili di proprietà
della società, sino a
due terzi del valore
dei medesimi
quando l’emissione
è destinata alla
sottoscrizione da
parte di investitori
professionali
soggetti a vigilanza
prudenziale a
norma di leggi
speciali
quando ricorrono
particolari ragioni che
interessano
l’economia nazionale
e l’autorità
governativa autorizza
l’emissione
obbligazionaria
quando si
applichino leggi
speciali che
riguardano
particolari
categorie di società
e le riserve di
attività
art. 2412, c. 3, c.c.
art. 2412, c. 2, c.c.
art. 2412, c. 5, c.c.
art. 2412, c. 6, c.c.
RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DI
OBBLIGAZIONI
assemblea:
funzione
• garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società
• rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito
disciplina
• il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria
art. 2415 c.c.
• le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c.
 per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da
ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno
a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate)
b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi)
art. 2416 c.c.
rappre=
sentante
comune
singoli
obbliga=
zionisti
• competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di
amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune
• esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc.,
assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali
• può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di
conflitto di interessi con l’emittente
• se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta
• la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti
 si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni
dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis
art. 2418 c.c.
art. 2419 c.c.
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
funzione
ipotesi
particolari
rapporto
di cambio
• assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società,
realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente
 da capitale di debito a capitale di rischio
a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è
convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo
art. 2420-bis
cod. civ.
b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli
interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far
valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro
• l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il
rapporto di cambio
• l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato
delega
a organo
ammini=
strativo
• lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o
più riprese, obbligazioni convertibili
a) sino ad un limite prefissato
b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese
procedure
• assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente
• emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre
• fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né
modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili
art. 2420-ter
cod. civ.
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