With EU contribution “Arrangements and procedures on the sales of financial products: Good practices (to follow) and Poor practices (to avoid) to strengthen social dialogue and industrial relations at European and company level” VS/2010/0737 M.i.F.I.D. Directive 2004/39/CE: theory and practices. Domenico Iodice – APF Research Department 1 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution L’oggetto dell’analisi Il varo della Direttiva MiFID 2004/39/CE (Market in Financial Instruments Directive) del Parlamento Europeo e del Consiglio costituisce il primo livello riguardante i principiquadro. Il secondo livello (Misure attuative: Direttiva 2006/73/CE, cosiddetta MiFID 2) definisce i requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e le modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. Il Regolamento 1287/2006 completa il quadro, regolando operazioni di negoziazione, trasparenza dei mercati di negoziazione e ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni. … Ma come si arriva alla MiFID e con quale tecnica normativa? 2 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution La “Procedura Lamfalussy” Articolata su quattro livelli. Al primo livello gli atti legislativi sono adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio mediante la procedura di codecisione. Tale legislazione contiene i principi-quadro che definiscono la portata dei poteri di esecuzione della Commissione. Il 2° livello riguarda la legislazione adottata dalla Commissione con il supporto dei c. d. «comitati di livello 2», composti dai rappresentanti degli Stati Membri. Tale livello di legislazione contiene le misure tecniche di esecuzione necessarie per rendere operativi i principi posti dalla legislazione di livello 1. Tali misure tecniche sono predisposte sulla base dei lavori dei cosiddetti«comitati di livello 3», composti da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza. I comitati di livello 3 hanno anche il ruolo di promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali e far convergere le prassi di vigilanza. Infine, al livello 4, la Commissione e gli Stati membri si attivano affinché la legislazione comunitaria venga applicata. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 3 With EU contribution “Arrangements and procedures on the sales of “Arrangements and procedures on the sales of financial financial products” (VS/2010/0737 )” products” (VS/2010/0737 )” Vantaggi della Procedura Lamfalussy La procedura ha reso la Regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nella UE più rapida e flessibile; è adatta alla legislazione in ogni settore finanziario, rendendo il processo legislativo più efficiente, trasparente, omogeneo perché condiviso. La creazione di un sistema di Regole Europee armonizzate nel settore mobiliare, contribuisce in modo significativo alla integrazione dei Mercati Finanziari. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Europeo delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Comitato dei Saggi sulla Regolamentazione dei Mercati Europei dei Valori Mobiliari, la Commissione ha adottato il 6 giugno 2001 due decisioni (DEC.2001/527/ CE) che istituiscono il Comitato Europeo dei valori mobiliari (ESC) a livello 2 e il Comitato delle Autorità Europee di Regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) a livello 3. Un secondo Comitato di livello 2 nel settore Finanziario, il Comitato per i Conglomerati Finanziari (FCC), è stato istituito dalla Direttiva 2002/87/CE. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 4 With EU contribution “Arrangements and procedures on the sales of “Arrangements and procedures on the sales of financial financial products” (VS/2010/0737 )” products” (VS/2010/0737 )” Il Libro Verde sulla “Financial Services Policy 2005-2010” - - Gli obiettivi generali indicati nel libro verde della politica della Commissione in materia di servizi finanziari sono i seguenti : consolidare i progressi verso un mercato finanziario europeo integrato, aperto, competitivo ed efficiente; promuovere un mercato nel quale i servizi finanziari e i capitali possano circolare liberamente al costo più basso possibile in tutta l’UE, con adeguati livelli di vigilanza prudenziale e stabilità finanziaria e un elevato livello di protezione dei consumatori; attuare, far rispettare e valutare in modo continuo il quadro legislativo vigente, promuovendo la convergenza della vigilanza e rafforzare l’influenza europea sui mercati finanziari globali. assicurare l’effettivo recepimento delle norme europee nelle normative nazionali e la loro più rigorosa messa in applicazione da parte delle Autorità di vigilanza; assicurare una valutazione permanente ex-post delle norme e del loro impatto sul settore finanziario in Europa. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 5 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Normativa previgente: quadro sinottico • Direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OIC (organismi di investimento collettivo) in valori mobiliari; • Direttiva 96/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento; • Direttiva 2000/12/CE riguardante l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio; • Direttiva 93/22/CEE, cosiddetta Investment Service Directive (ISD) LA DIRETTIVA Mifid 2004/39/Ce SI INSERISCE IN QUESTO CONTESTO NORMATIVO MODIFICANDO LE PRIME TRE DIRETTIVE E ABROGANDO L'ULTIMA. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 6 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Normativa comunitaria previgente: criticità I limiti della ISD (“Investment Service Directive” 93/22): incapacità di garantire un grado sufficiente di armonizzazione che consentisse il “mutuo riconoscimento” delle autorizzazioni concesse alle imprese di investimento; norme a tutela dell’investitore poco protettive; mancata copertura dell’intera gamma di servizi e strumenti finanziari disponibili sui mercati; mancata risposta alle questioni regolamentari e di concorrenza tra le borse e dalla concorrenza delle borse con nuove piattaforme di esecuzione ; mancanza di riferimenti chiari e precisi in materia di cooperazione tra autorità nazionali. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 7 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Nascita della MiFID Nell’ambito del suddetto processo il 30 aprile 2004 è pubblicata la Direttiva comunitaria n. 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, anche conosciuta come MiFID (“Market in Financial Instruments Directive”). Tale direttiva punta, a partire da novembre 2007, a cambiare le regole per le contrattazioni di strumenti finanziari. La MiFID intende creare un mercato europeo dei servizi finanziari, snellendo il più possibile la complessa normativa finanziaria europea. Ciò può determinare un aumento esponenziale del commercio transnazionale e dei servizi di investimento, della concorrenza e una riduzione dei prezzi. Ma nella logica di mercato finanziario unico ed integrato non può essere trascurata la tutela effettiva del risparmiatore. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 8 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution I principi alla base del sistema MiFID Armonizzazione massima: gli Stati membri non possono introdurre obblighi aggiuntivi per le imprese di investimento. È dunque definito un effettivo level playing field che facilita la concorrenza transfrontaliera. Regolamentazione per principi: le norme fissano gli obiettivi che le imprese sono obbligate a perseguire, lasciando ampia discrezionalità sulle modalità con cui farlo. Il quadro istituzionale favorisce dunque l’innovazione di processo e la concorrenza sui costi. Vigilanza del Paese d’origine sulle imprese che prestano servizi in altri Paesi comunitari. Abbandono del principio della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati. Le sedi di negoziazione sono messe tra loro in concorrenza per favorire la riduzione dei costi. Genesi della Direttiva 2004/39/CE 9 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Draft agenda della MiFID L’intervento comunitario è articolato su due livelli. Il livello 1, approvato nel 2004, prevede l’abolizione dell’obbligo della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, l’eliminazione degli ostacoli all’utilizzo del “passaporto europeo” per le imprese di investimento che operano nell’UE, l’effettiva realizzazione del principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e delle Autorità di Vigilanza nazionali, più una serie di previsioni volte ad aumentare da un lato le garanzie e la protezione degli investitori, e dall’altro la trasparenza degli operatori, attraverso norme volte a fissare i requisiti e le regole per imprese di investimento e mercati. Il livello 2, che ha trovato attuazione con la Direttiva 2006/73 del 10 Agosto 2006 e con il Regolamento n.1287/2006, è volto a fornire le misure applicative delle linee guida contenute a livello 1. Presentate al termine di due anni di ampie e intense consultazioni con tutte le parti interessate, le misure proposte puntano a proteggere i consumatori e gli investitori senza appesantire le aziende con inutili adempimenti burocratici. Insomma: “regole chiare e prevedibili” e “maggiore sicurezza”. Le misure di esecuzione riguardano 4 aree principali: 1 i requisiti di condotta per le società;2 i requisiti organizzativi per le società e per i mercati finanziari;3 l’obbligo di comunicazione alle autorità delle operazioni di compravendita;4 l’obbligo di comunicazione alle autorità dei requisiti di trasparenza nella compravendita di azioni. La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi 10 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution La complessa struttura normativa Le fonti sono ordinate secondo un preciso ordine gerarchico. Una fonte “inferiore” non può contraddire o modificare una superiore (né appesantire gli obblighi comunitari). MiFID Disc. comunitaria armonizzata e del mercato unico integrato Regolamento n. 1287/2006 Obiettivo: trasparenza negoziazione Leggi recepimento Direttiva n. 2006/73/Ce Obiettivo: disposizioni delle regole di condotta Fonti primarie Regolamento intermediari Obiettivo: tutela del destinatario del servizio prestato dall'interm. (es.: Regolamento mercati Obiettivo: elevata qualità nell'esecuzione CONSOB, norme attuaz. D.Lgs.58/98 delle operazioni e integrità dei mercati Fonti secondarie La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi 11 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Obiettivi generali La Direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno competitivo uniforme (level playing field) tra tutti gli intermediari finanziari dell‘UE e dunque intende perseguire: la tutela degli investitori, differenziata a seconda del diverso grado di esperienza finanziaria; l'integrità dei mercati; il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e l’introduzione della c.d. internalizzazione (le banche possono eseguire in conto proprio gli ordini); l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi I mercatiofferti; regolamentati sono caratterizzati dalla presenza di una disciplina sull'organizzazione di mercato, cioè dell'operatività, requisiti per la quotazione, requisiti per diventare intermediari, regole di il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di negoziazione. Il regolamento è approvato da un'autorità di controllo. Si contrappongono logicamente ai investimento ed una migliore gestione dei conflitti di interesse. mercati over the counter (es.: NASDAQ, Bloomberg) utilizzati per le transazioni all'ingrosso tra intermediari istituzionali in maniera informale, attraverso conversazioni bilaterali tra le parti (domanda e offerta), in maniera telefonica o telematica. La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi 12 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Destinatari della Direttiva La direttiva in questione si applica a tutte e tre le macrocategorie di soggetti operanti nei mercati finanziari: gli intermediari, ovvero le banche e le imprese di investimento (in Italia SIM e SGR) limitatamente alla gestione individuale di patrimoni mobiliari; le c.d. trading venues (new entry), che comprendono i gestori di mercati regolamentati, i gestori di sistemi MTF (Multilateral Trading Facility) e gli Internalizzatori Sistematici; i soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria. I sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf) sono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. Internalizzatori Sistematici sono i soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi 13 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Le trading venues nella MiFID Mercato Regolamentato sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi MTF sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti (es. EuroTLX Unicredit) Internalizzatore sistematico impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico, negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF (es. DB) In mercati finanziari divenuti molto più complessi gli investitori rischiano di smarrirsi. Per effetto della Mifid la competizione sulle 6846 azioni quotate del continente è aperta tra 92 mercati regolamentari (le vecchie Borse), 65 sistemi multilaterali di negoziazione e 11 internalizzatori sistematici (intermediari che 14 eseguono in proprio gli ordini dei clienti). “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Il passaporto europeo Permette alle imprese d’investimento, autorizzate in uno Stato europeo, di fornire i propri servizi in tutta Europa con la sola autorizzazione dello Stato d’origine. La Direttiva MIFID agevola la funzione del passaporto consolidando il principio della competenza dell’autorità del paese d’origine dell’impresa d’investimento, che eserciti le sue attività in un altro Stato europeo Contenuti – Concorrenza 15 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Tassonomia di protezione della clientela La MiFID impone alle imprese di investimento di operare una classificazione della propria clientela al fine di modulare gli obblighi informativi e le tutele. Vi sono, dunque, tre categorie di clienti: Cliente al dettaglio (o retail), definito “a contrario” in quanto né cliente professionale né controparte qualificata. Cliente professionale è “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume” (All.2). Categoria alla quale appartengono di diritto i soggetti di cui alla slide seguente. Controparte qualificata: si presuppone un’ottima conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari, e perciò un esonero dalla garanzia delle regole di condotta MiFID. Si tratta di imprese di investimento, enti creditizi e assicurativi, fondi pensione, Banche centrali e istituzioni internazionali. L’elenco non è esaustivo: può essere completato da ogni Stato. L'accesso a tale categoria non è automatico, bensì il cliente deve confermare di voler essere trattato come controparte qualificata. Contenuti – Classificazione clientela 16 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Categorie di “clienti professionali” 1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari (enti creditizi, imprese d’investimento, altri istituiti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese d’assicurazione, organismi d’investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali). 2) Imprese di grandi dimensioni che a livello di singola società, rispondono ad almeno due dei seguenti canoni dimensionali: — totale di bilancio pari a 20 milioni d’euro; — fatturato netto pari a 40 milioni d’euro; — capitali propri pari a 2 milioni di euro. 3) Governi nazionali e regionali, enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (Banca mondiale, FMI, BCE, BEI e similari). 4) Altri investitori istituzionali, la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie. Contenuti – Classificazione clientela 17 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Anche le persone fisiche possono essere considerate quali “clienti professionali” a condizione che ne facciano espressa richiesta scritta all’intermediario e sussistano almeno due delle seguenti condizioni: (a) l’investitore deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei 4 trimestri precedenti; (b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 euro; (c) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno 1 anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti. L’impresa di investimento deve, altresì, informare il cliente del fatto che lo stesso potrà richiedere un livello più elevato di protezione, qualora ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. Contenuti – Classificazione clientela 18 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution La categoria“controparti qualificate” è un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali. In particolare: tutte le “controparti qualificate” rientrano nella categoria dei “clienti professionali”; non tutti i “clienti professionali “rientrano nella categoria delle “controparti qualificate”. Nei rapporti con le “controparti qualificate” non si applicano talune regole poste a protezione dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. In particolare, le imprese di investimento, allorquando prestano i servizi di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero di ricezione e trasmissione ordini, non sono tenute ad osservare, nei confronti delle “controparti qualificate”, gli obblighi di cui agli artt. 19 (norme di comportamento: informazione), 21 (best execution) e 22 par.1 (gestione ordini) della Direttiva MIFID 2004/39/CE. Contenuti – Classificazione clientela 19 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Clientela retail La Mifid esige il livello di massima protezione. È richiesta la verifica dell’adeguatezza e della convenienza dei prodotti finanziari richiesti o proposti. L’azienda dovrà accertarsi delle competenze del cliente in relazione ai prodotti e servizi, ma anche tener presenti la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi d’investimento. Si applicano tutte le regole di protezione, informazione e trasparenza. Le imprese d’investimento operano questa classificazione ora vista grazie alle informazioni raccolte ed alle caratteristiche oggettive dei clienti. I clienti sono informati della classificazione e della loro assegnazione ad una determinata categoria. Contenuti – Classificazione clientela 20 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution MiFID: l’informazione sufficiente obbligatoria La classificazione della clientela è, in primo luogo, funzionale all'individuazione degli obblighi informativi da assolvere. Vi sono innanzitutto obblighi informativi nei confronti di tutte le categorie di clienti e riguardano: la classificazione assegnata; gli eventuali conflitti di interesse; le commissioni pagate a terzi; la descrizione degli strumenti finanziari; la execution policy; le informazioni sulle perdite. Inoltre, gli intermediari devono comunicare al cliente retail le politiche e le misure per la sua protezione, la propria valutazione degli strumenti di portafoglio del cliente ed i costi dei servizi forniti. A prescindere dalla categoria di appartenenza, il cliente ha diritto ad informazioni sufficienti ad effettuare scelte di investimento consapevoli: oneste, chiare e non fuorvianti. Contenuti – Obblighi informativi 21 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution PRINCIPI DEL CODICE CIVILE ITALIANO (non superati né derogati dalla normativa comunitaria): declinano il concetto di buona fede pre e contrattuale (artt. 1175, 1375, 1376 c.c.) concentrando l’attenzione sul DOVERE DI INFORMAZIONE e prevedendo l’obbligo per l’intermediario: di richiedere al cliente determinate informazioni al fine di inquadrare correttamente il profilo dello stesso di fornire un’informazione corretta, chiara e non fuorviante, destinata ad essere compresa da un investitore medio del gruppo al quale è diretta Contenuti – Obblighi informativi 22 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution SISTEMA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE nel codice civile italiano art. 1337 : “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” art. 1338: obbligo di informare la controparte delle cause di invalidità del contratto di cui dovesse essere eventualmente a conoscenza art. 1375: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” Contenuti – Obblighi informativi 23 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution MiFID: l’informazione sufficiente. Strumenti Una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements): obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze e di dimostrare che tali incentivi non danneggiano la qualità del servizio fornito al cliente, bensì sono volti ad accrescerla. Si tratta di: compensi a titolo di remunerazione dei servizi di gestione; commissioni pagate dai gestori per prestare i servizi (es. diritti custodia); somme incassate da/pagate a terzi dal gestore. Elevazione dell’attività di studi e ricerche a rango di servizio accessorio con l’introduzione di precise regole in caso di produzione di ricerche da parte dell’intermediario, nonché norme riguardanti la diffusione degli studi, anche se realizzati da parti terze. Obbligo per le banche: di fissare procedure operative efficaci e trasparenti per la registrazione e il trattamento ragionevole e rapido dei reclami dei clienti retail. Contenuti – Obblighi informativi 24 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution I test di adeguatezza e appropriatezza Nell'ottica di una maggiore tutela del cliente, la MIFID non si limita a prevedere obblighi informativi, ma introduce test obbligatori sulla natura del servizio di investimento offerto o richiesto dal cliente. E' stato graduato il livello di protezione degli investitori in base al tipo di servizio fornito. Il test di adeguatezza del servizio va effettuato nel caso di prestazione del servizio di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli. L'intermediario deve verificare che la consulenza fornita corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente al quale è rivolta e che sia adeguata alle sue risorse patrimoniali. Spetta all'intermediario raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere se le competenze ed esperienze del cliente siano anch’esse adeguate per una corretta valutazione della consulenza fornita. Il test di appropriatezza è previsto per tutti gli altri servizi di investimento. Se cioè si prestano altri servizi d'investimento (negoziazione, collocamento di prodotti di risparmio gestito, ecc.). In questo caso, i criteri sono le informazioni e le esperienze di cui il cliente dispone riguardo allo specifico prodotto finanziario ed il livello generale di “cultura finanziaria” posseduta. Con questo termine si indica la valutazione che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione che si sta valutando. Contenuti – I test 25 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Valutazione di adeguatezza Categorie interessate: clienti al dettaglio e professionali L’operatore deve essere sicuro che il cliente comprenda la natura dell’operazione e i rischi che sono ad essa collegati, senza che si verifichino fraintendimenti di sorta. In capo all’impresa di investimento (e dunque all’operatore), sorge così l’obbligo di ottenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle competenze nonché dell’esperienza in materia d’investimento del cliente. Occorre inoltre conoscere la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi d’investimento al fine di poter offrire i servizi o gli strumenti finanziari più convenienti in relazione al suo profilo. Nel caso in cui il cliente non fornisse tali informazioni o le fornisse in modo parziale, l’operatore deve avvertirlo di non essere in grado di stabilire se il prodotto o il servizio in questione sia per lui adeguato. Se il giudizio d’adeguatezza fosse negativo, questo sarebbe ostativo alla prosecuzione dell’operatività; infatti, in caso di operazione non adeguata al profilo del cliente, l’impresa d’investimento non potrà dare corso all’operazione. La non procedibilità è assoluta e qualsiasi tentativo di rivisitazione delle risposte al test rappresenta una grave violazione della norma. Contenuti – I test 26 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Valutazione di appropriatezza Categorie interessate: clienti al dettaglio e professionali su richiesta L’operatore dovrà richiedere al cliente informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze in materia d’investimento in rapporto al prodotto o al servizio proposto o richiesto, per valutare se il prodotto o il servizio sia per lui conveniente. Dovrà, poi, in relazione alle informazioni raccolte, avvertirlo se il prodotto o il servizio considerato sia o no per lui appropriato. In caso in cui il cliente non fornisca tali informazioni o il test di appropriatezza risulti negativo, qui a differenza di quanto accade per “l’adeguatezza”, l’operazione si potrà fare, ma solo dopo che il cliente, informato della “non appropriatezza” dell’operazione, abbia firmato un apposito documento di “malleva” predisposto ad hoc dall’azienda. Contenuti – I test 27 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Alcuni paradossi Per assurdo, se un investitore ha una buona capacità di valutare il rischio di un investimento speculativo e decide di investirvi il 100% del suo patrimonio, compie un operazione "appropriata" anche se palesemente inadeguata. Tale valutazione è molto importante in eventuali cause di risarcimento danni. La protezione è più alta per i clienti al dettaglio, mentre le controparti qualificate possono limitarsi a impartire ordini di esecuzione. Uno dei principi ispiratori della MiFID infatti è proprio quello di accrescere la consapevolezza dell'investitore, di metterlo nella condizione di poter scegliere al meglio, anche attraverso un aumento dell'informazione e della trasparenza. L'eccesso di informazioni può rivelarsi inefficace e dannoso tanto quanto la scarsa o cattiva informazione. Contenuti – I test 28 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Un caso particolare di esonero Un caso particolare è la modalità “execution only”, nella quale non si è tenuti ad effettuare il test di appropriatezza e non sussistono obblighi informativi se non nella fase di accesso del cliente a tale modalità. La execution only può riguardare solo strumenti finanziari non complessi e deve essere richiesta espressamente dal cliente. Se ciò si verifica, l'impresa di investimento è tenuta a precisare che non effettuerà il test di appropriatezza. Scopo: ridurre i tempi ed abbattere i costi. Il servizio è su iniziativa del cliente o potenziale cliente (non su suggerimento dell’operatore); riguarda azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, oppure strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito, fondi comuni ed altri non complessi; il cliente viene informato che l’impresa non è obbligata a valutarne l’idoneità; obblighi circa il conflitto di interessi. Contenuti – I test 29 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Riassumendo … Sola negoziazione : non è necessario il test di appropriatezza. Altri servizi d’investimento: è necessario il test dell’appropriatezza. Consulenza e gestione portafoglio: è necessario il test dell’adeguatezza. Contenuti – I test 30 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Il servizio di Consulenza L’inclusione del servizio di “consulenza in materia d’investimenti” tra i servizi primari d’investimento, è una tra le principali novità introdotte dalla normativa Mifid, assumendo così la consulenza il ruolo di servizio d’investimento. Alla luce delle novità introdotte dalle direttive di primo e secondo livello di matrice europea, il legislatore italiano (d.lgs. n. 164/2007) ha introdotto all'art. 1 del TUF un comma 5-septies del seguente tenore: “Per consulenza in materia d’investimenti s’intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata, quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”. Contenuti – I test 31 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution La MiFID introduce due nuovi servizi di investimento (consulenza e gestione di MTF), che salgono così a sette, ovvero: a) negoziazione per conto proprio: consiste nella ricerca di una controparte sul mercato per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario che opera per proprio conto. Il negoziatore viene definito dealer ove si limiti ad operare sul mercato, ovvero market-maker allorché si sia assunto l'onere di "fare il mercato" impegnandosi a trattare continuativamente quantitativi di una certa rilevanza. b) negoziazione per conto terzi: consiste nell'affidare la ricerca di una controparte sul mercato ad un intermediario, che operando come broker, acquisti o venda titoli per conto dell'investitore. Sia la negoziazione per conto proprio che per conto terzi costituiscono un'attività "individuale" svolta, cioè, sulla base di un singolo ordine: questa caratteristica distingue, appunto, la negoziazione dal collocamento. c) collocamento: consiste nella ricerca di controparti interessate alla vendita o sottoscrizione di titoli (ma non al loro acquisto a differenza di quanto avviene per la negoziazione) in massa (altra differenza rispetto alla negoziazione). Si tratta, in altre parole, di quella attività per mezzo della quale gli intermediari si incaricano di diffondere i titoli fra il pubblico, come avviene per esempio in una offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, con cui una società distribuisce sul mercato le azioni; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi: si sostanzia nell'affidamento da parte di un cliente, di un certo portafoglio ad un intermediario perché quest'ultimo lo amministri al fine di valorizzare il patrimonio gestito. e) ricezione e trasmissione di ordine: attività che precede quella di negoziazione e consiste nel ricevimento di un ordine e nella sua trasmissione ad un negoziatore. Da un punto di vista giuridico configura un mandato con rappresentanza. f) Consulenza in materia di investimenti; G) Gestione di sistemi di Multilateral Trading Facility (MTF). Contenuti – Servizi di investimento 32 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Alcune nozioni Negoziazione in conto proprio è quando l'intermediario opera sul proprio portafoglio titoli (altrimenti detto "portafoglio di proprietà") mentre la negoziazione per conto terzi avviene sui dossier titoli di proprietà dei clienti (il desk di raccolta ordini della banca riceve l'ordine dal cliente, e provvede ad eseguire l'ordine). Gli MTF sono sistemi multilaterali, funzionalmente simili ai mercati regolamentati, erogabili da un'impresa di investimento o da un gestore del Mercato regolamentato, sul quale sono ammessi a negoziazione sia strumenti quotati sia non quotati (es.: Bats Better Alternative Trading System, l'alleanza tra grandi banche come Citigroup, Crédit Suisse, Merrill Lynch e Morgan Stanley). Contenuti – Servizi di investimento 33 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Best execution A fronte di una possibile pluralità di luoghi di negoziazione, viene riaffermato l'obbligo della best execution (dopo l'abolizione della presunzione del suo raggiungimento sui mercati regolamentati). L'intermediario è tenuto ad eseguire le operazioni per conto dei clienti alle migliori condizioni possibili, (tenuto conto di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, natura e dimensione dell'ordine) anche a danno dei propri interessi. Si applica alle transazioni di tutti gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), ma non nel caso di controparte qualificata (a meno che non sia quest'ultima a richiederlo espressamente) né nel caso di esecuzione di istruzioni specifiche impartite dai clienti. Si impone una selezione ex ante un novero di sedi di esecuzione (mercati, sistemi multilaterali, internalizzatori) e la scelta, ordine per ordine, di quella “migliore”. L’intermediario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare al cliente, ex post, l’effettivo ottenimento del miglior risultato possibile. Contenuti – Execution 34 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Best execution: criticità La best execution resta però un concetto fumoso quando lo strumento di riferimento non è l'azione ma l'obbligazione: proprio la crisi subprime ha fatto emergere la mancanza di un efficiente mercato secondario per i bond strutturati e le cartolarizzazioni. A ciò si aggiunge l'opacità dei prezzi delle obbligazioni bancarie strutturate collocate attraverso la rete degli sportelli. Contenuti – Execution 35 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Execution policy La caduta dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati comporta anche l'adozione e l'implementazione, da parte dell'impresa di investimento, di una execution policy (strategia di esecuzione), che, considerando la categoria del cliente e l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile, indichi, per ciascuna tipologia di strumento, le sedi di esecuzione ed i fattori che verranno valutati ai fini della scelta della sede. Le imprese di investimento sono obbligate a informare i clienti della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che intendono adottare e a eseguirla in modo da assicurare il miglior risultato possibile, avendo riguardo al prezzo, ai costi totali, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra caratteristica rilevante ai fini dell’esecuzione. L’impresa dovrà scegliere la sede più idonea in cui eseguire l’ordine: dai mercati regolamentati ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai mercati informali. Contenuti – Execution 36 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Compliance Viene istituita, in ciascuna impresa di investimento, una funzione di compliance (controllo del rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza). Tale funzione deve essere indipendente, disporre di risorse e strutture adeguate e deve avere accesso a tutte le attività dell'intermediario. La compliance si occupa anche di specificare i compiti dei vari soggetti, di garantire l'adeguatezza delle comunicazioni interne e di conservare le registrazioni delle attività svolte. Il rafforzamento del sistema dei controlli interni opera mediante l’introduzione di nuovi livelli di controllo e un complesso di regole più articolate, con alcune deroghe in ragione delle dimensioni e della complessità delle attività svolte dai singoli intermediari. Le funzioni di controllo sono demandate a dei meccanismi di organi di vigilanza interni agli intermediari stessi con il compito di verificare il rispetto della normativa. Contenuti – Controllo 37 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution La trasparenza nel Regolamento congiunto Consob – Banca Italia (2007 ) Caratteristiche e requisiti della funzione di compliance: - indipendenza - adeguatezza risorse e strutture - accessibilità a tutte le attività di banca Compiti di controllo su: - esercizio intermediazione - gestione dei conflitti di interesse - trasparenza verso il cliente - consulenza e assistenza ai soggetti incaricati dei servizi Le procedure devono: - specificare i compiti dei soggetti coinvolti - garantire conoscenza delle procedure ai soggetti interessati - garantire adeguatezza comunicazioni interne - conservare le registrazioni delle attività svolte Contenuti – Controllo 38 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution L’obbligo d’archiviazione Le informazioni raccolte devono poter essere “rin-tracciate” anche dopo tempo, per provare fra l’altro l’adeguatezza ed appropriatezza. La normativa obbliga le imprese d’investimento a conservare le registrazioni delle operazioni effettuate, per una durata minima di 5 anni. Inoltre, i documenti che sanciscono i rapporti contrattuali tra l’impresa d’investimento e il suo cliente devono essere conservati per tutto il tempo di durata del rapporto. Le registrazioni devono obbedire ai seguenti criteri obbligatori: le autorità competenti di controllo devono potervi accedere facilmente e ricostruire ogni tappa chiave del trattamento di tutte le transazioni; le correzioni e modifiche eventuali devono essere evidenti. L’operatore deve poter giustificare le decisioni prese, cioè documentare il percorso logico (le motivazioni) delle stesse. Le aziende tenderanno a dimostrare l’idoneità dei propri modelli organizzativi e di controllo, scaricando sugli operatori le responsabilità giuridiche connesse alle eventuali disfunzioni, derubricandole a “inottemperanze colpose”. Contenuti – Controllo 39 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Il conflitto di interesse Si verifica quando, durante lo svolgimento dell’attività, gli interessi dell’impresa di investimento e/o quelli dei suoi clienti e/o quelli dei suoi collaboratori, siano in concorrenza, direttamente o indirettamente, su una stessa transazione od operazione. E’ rilevante quando comporta un guadagno per l'impresa ai danni del cliente; quando riguarda lo svolgimento della stessa attività del cliente o quando prevede il pagamento di un incentivo a soggetti diversi dal cliente. Alcuni conflitti possono manifestarsi tra gli interessi: della banca e dei suoi clienti, dei collaboratori e dei clienti, delle differenti società del Gruppo, di più clienti, della banca e dei suoi collaboratori La Mifid impone alle imprese di dotarsi di una procedura di rilevamento, prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, al fine di tutelare la clientela. Gli intermediari devono ridurre al minimo i conflitti di interesse. Se le disposizioni organizzative adottate non sono sufficienti a prevenire il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, le imprese d’investimento devono informare chiaramente i clienti prima di agire per loro conto. Il cliente è messo nelle condizioni di decidere se usufruire comunque dei servizi offerti dall’impresa di investimento. La Mifid obbliga le imprese a tenere ed aggiornare un registro relativo ai servizi di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti. Contenuti – Controllo 40 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Conflitti di interesse: casi. A titolo d’esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono le seguenti: accedere ad informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario provenienti da un cliente, o relative ad un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto di clienti); assumere diversi ruoli nell’ambito di un’operazione finanziaria; fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica operazione; offrire a clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo; essere in concorrenza con un cliente su un’operazione. Contenuti – Execution 41 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Operazioni del personale dipendente. Per evitare l’abuso d’informazioni privilegiate la Mifid regola le operazioni del personale realizzate dai collaboratori dell’impresa d’investimento, dai loro parenti (genitori, figli, etc.). Tutti i collaboratori che hanno accesso ad informazioni privilegiate sono qualificati come collaboratori sensibili. Essi sono informati del loro status dal loro superiore gerarchico. Questi collaboratori sono obbligati a dichiarare tutte le loro operazioni personali su strumenti finanziari. “Informazione privilegiata” è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. (Dir. 2003/6/CE). Contenuti – Execution 42 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Operazioni personali: fonti normative Per evitare l’abuso d’informazioni privilegiate la Mifid regola le operazioni del personale realizzate dai collaboratori dell’impresa d’investimento, dai loro parenti (genitori, figli, etc.). Tutti i collaboratori che hanno accesso ad informazioni privilegiate sono qualificati come collaboratori sensibili. Essi sono informati del loro status dal loro superiore gerarchico. Questi collaboratori sono obbligati a dichiarare tutte le loro operazioni personali su strumenti finanziari. “Informazione privilegiata” è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. (Dir. 2003/6/CE). Contenuti – Execution 43 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Operazioni del personale dipendente. 1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Art. 13 (Requisiti di organizzazione), comma 2 2) Direttiva 2006/73/CE della Commissione Considerando 3 art. 2 (Definizioni) artt. 11 (Definizione di operazione personale) e 12 (Operazioni personali) 3) Decreto Legislativo 58/98 - Testo Unico della Finanza Art. 6 (Vigilanza regolamentare, comma 2-bis) 4) Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob) Art. 2 (Definizioni) Art. 18 (Operazioni personali) Contenuti – Execution 44 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution MiFID: una retrospettiva La Mifid, che puntava ad aumentare la protezione degli investitori, non poteva partire in un momento peggiore: una delle crisi più gravi che abbiano attraversato i mercati finanziari negli ultimi anni. Presto si sono rivelati i punti deboli della Direttiva: tra questi, regole molto severe per la vendita di semplici gestioni monetarie, mentre campo libero alla vendita di prodotti iper-speculativi come i derivati. Inoltre, il sistema introdotto dalla Mifid crea distorsione tra l’attività di raccolta ordini e quella di gestione e consulenza, generando un sistema incongruo: nel 2008 le perdite per i risparmiatori sono arrivate da prodotti che non venivano ritenuti rischiosi, come le obbligazioni della Lehman Brothers che, fino all’ultimo, hanno avuto un rating di qualità. Analisi testuale – questioni aperte 45 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution I correttivi “nazionali” Si è cercato di correre ai ripari da parte dei singoli Paesi: in Italia, tra i provvedimenti, ad es. quello preso dall'Isvap sulle polizze index linked che, ha spostato il rischio controparte dall’investitore alle assicurazioni, le quali dovranno garantire la restituzione del capitale investito nelle index linked. Il capitale rimane, quindi, garantito e l’unico rischio per il cliente è quello di performance. In questo modo, le compagnie sono costrette ad aumentare gli accantonamenti a fronte delle polizze collocate e hanno la possibilità di modificare gli emittenti durante la vita del prodotto (attività prima non consentita): se un emittente come Lehman darà segni di cedimento, le assicurazioni potranno cambiare società prima del default. Analisi testuale – questioni aperte 46 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Perplessità operative Il mero collocamento di strumenti "semplici" presuppone solo il test dell'appropriatezza al quale, il Cliente, potrebbe anche rifiutarsi… (L'interpretazione corretta prevede necessariamente l'affiancamento al test di appropriatezza anche di quello dell'adeguatezza trattandosi pur sempre di consulenza personalizzata). Il grosso problema sorge quando a fronte di una sottoscrizione di Fondi Comuni, che prevede la sola appropriatezza, l'operazione risulta al di fuori di quelle inserite nel portafoglio "consigliato" dall'intermediario. Pur risultando l'operazione inappropriata al test, può passare ugualmente (con l’avvertenza al Cliente), ma la responsabilità del collocamento ricade completamente sull’operatore che ha"parlato" con il Cliente. Anche se ha richiesto “sua sponte” l'operazione, qualora essa non sortisca gli effetti desiderati, il Cliente (sulla base di asserita “consulenza”) può sostenere in giudizio di essere stato in qualche modo mal consigliato dall'interlocutore. Sul fronte dell’efficacia delle tutele, la Direttiva MiFID tutela efficacemente gli interessi delle istituzioni creditizie ma, gradatamente, meno quelli di chi ci lavora e dei clienti. Analisi testuale – questioni aperte 47 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution Perplessità operative (segue)… Ancora più grave l'inadempienza dell’operatore se il prodotto, oltre a non essere nel “listino consigliato dalla consulenza personalizzata”, risulta inappropriato al profilo del Cliente (test appropriatezza); qualora sia in possesso anche dei dati sull'adeguatezza (che non servirebbero ma, ad abundantiam, vengono fatti firmare) egli risulta doppiamente esposto, a livello personale, per eventuali controversie. La “execution only” non viene utilizzata, se non in casi molto rari: stante l'interpretazione di mercato, potrebbe dar luogo a controversie, che si risolverebbero a danno della Banca. E’ pacifico infatti che il Cliente che ha avuto contatto con il dipendente/promotore potrebbe aver ricevuto da questi una consulenza… Analisi testuale – questioni aperte 48 “Arrangements and procedures on the sales of financial products” (VS/2010/0737 )” With EU contribution I rischi di una profilatura “rigida” Una disciplina volta a garantire una maggiore tutela del consumatore finale, si trasforma, il più delle volte, in un intricato labirinto nel quale il cliente viene guidato in maniera più o meno "forzata" verso l'uscita. Il questionario di profilatura Mifid ha aumentato il formalismo, portando ad una netta catalogazione dei risparmiatori (identificati con profili di rischio differenti in base alla loro conoscenza ed esperienza dei diversi servizi e prodotti finanziari). Molte volte si ricorre alla creazione di “profili forzati”, cioè si fa il contrario di quello che una giusta interpretazione della Mifid vorrebbe: l'intermediario stabilisce in anticipo il prodotto da far sottoscrivere e, in base all'obiettivo, guida la compilazione del questionario del cliente. Servirebbe un maggiore controllo dei questionari da parte della Consob (e delle corrispondenti Autorità degli altri Paesi), nell’ambito di attività ispettive che garantirebbero una maggiore attenzione sul fenomeno e che ridurrebbero molti contenziosi futuri. Analisi testuale – questioni aperte 49