With EU contribution
“Arrangements and procedures on the sales of financial products: Good
practices (to follow) and Poor practices (to avoid) to strengthen social
dialogue and industrial relations at European and company level”
VS/2010/0737
M.i.F.I.D. Directive 2004/39/CE:
theory and practices.
Domenico Iodice – APF Research Department
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
L’oggetto dell’analisi
Il varo della Direttiva MiFID 2004/39/CE (Market in
Financial Instruments Directive) del Parlamento Europeo e del
Consiglio costituisce il primo livello riguardante i principiquadro.
Il secondo livello (Misure attuative: Direttiva 2006/73/CE,
cosiddetta MiFID 2) definisce i requisiti di organizzazione delle
imprese di investimento e le modalità di svolgimento dei servizi
e delle attività di investimento.
Il Regolamento 1287/2006 completa il quadro, regolando
operazioni di negoziazione, trasparenza dei mercati di
negoziazione e ammissione di strumenti finanziari alle
negoziazioni.
… Ma come si arriva alla MiFID e con quale tecnica normativa?
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“Arrangements and procedures on the sales of financial
products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
La “Procedura Lamfalussy”
Articolata su quattro livelli.
Al primo livello gli atti legislativi sono adottati dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio mediante la procedura di codecisione. Tale legislazione contiene i
principi-quadro che definiscono la portata dei poteri di esecuzione della
Commissione.
Il 2° livello riguarda la legislazione adottata dalla Commissione con il supporto dei
c. d. «comitati di livello 2», composti dai rappresentanti degli Stati Membri. Tale
livello di legislazione contiene le misure tecniche di esecuzione necessarie per
rendere operativi i principi posti dalla legislazione di livello 1.
Tali misure tecniche sono predisposte sulla base dei lavori dei cosiddetti«comitati di
livello 3», composti da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di
vigilanza. I comitati di livello 3 hanno anche il ruolo di promuovere la
cooperazione tra le autorità nazionali e far convergere le prassi di vigilanza.
Infine, al livello 4, la Commissione e gli Stati membri si attivano affinché la
legislazione comunitaria venga applicata.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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With EU contribution
“Arrangements and procedures on the sales of
“Arrangements and procedures on the sales of financial
financial products” (VS/2010/0737 )”
products” (VS/2010/0737 )”
Vantaggi della Procedura Lamfalussy
La procedura ha reso la Regolamentazione dei mercati dei valori
mobiliari nella UE più rapida e flessibile; è adatta alla legislazione in
ogni settore finanziario, rendendo il processo legislativo più efficiente,
trasparente, omogeneo perché condiviso. La creazione di un sistema
di Regole Europee armonizzate nel settore mobiliare, contribuisce in
modo significativo alla integrazione dei Mercati Finanziari.
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Europeo delle raccomandazioni
contenute nella Relazione del Comitato dei Saggi sulla Regolamentazione dei
Mercati Europei dei Valori Mobiliari, la Commissione ha adottato il 6 giugno
2001 due decisioni (DEC.2001/527/ CE) che istituiscono il Comitato Europeo
dei valori mobiliari (ESC) a livello 2 e il Comitato delle Autorità Europee di
Regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) a livello 3. Un secondo
Comitato di livello 2 nel settore Finanziario, il Comitato per i Conglomerati
Finanziari (FCC), è stato istituito dalla Direttiva 2002/87/CE.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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With EU contribution
“Arrangements and procedures on the sales of
“Arrangements and procedures on the sales of financial
financial products” (VS/2010/0737 )”
products” (VS/2010/0737 )”
Il Libro Verde sulla “Financial Services Policy 2005-2010”
-
-
Gli obiettivi generali indicati nel libro verde della politica della
Commissione in materia di servizi finanziari sono i seguenti :
consolidare i progressi verso un mercato finanziario europeo
integrato, aperto, competitivo ed efficiente;
promuovere un mercato nel quale i servizi finanziari e i capitali possano
circolare liberamente al costo più basso possibile in tutta l’UE, con
adeguati livelli di vigilanza prudenziale e stabilità finanziaria e un
elevato livello di protezione dei consumatori;
attuare, far rispettare e valutare in modo continuo il quadro
legislativo vigente, promuovendo la convergenza della vigilanza e
rafforzare l’influenza europea sui mercati finanziari globali.
assicurare l’effettivo recepimento delle norme europee nelle
normative nazionali e la loro più rigorosa messa in applicazione da
parte delle Autorità di vigilanza;
assicurare una valutazione permanente ex-post delle norme e del
loro impatto sul settore finanziario in Europa.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Normativa previgente: quadro sinottico
• Direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OIC
(organismi di investimento collettivo) in valori mobiliari;
• Direttiva 96/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento;
• Direttiva 2000/12/CE riguardante l'accesso all'attività degli enti
creditizi e il suo esercizio;
• Direttiva 93/22/CEE, cosiddetta Investment Service Directive (ISD)
LA DIRETTIVA Mifid 2004/39/Ce SI INSERISCE IN
QUESTO CONTESTO NORMATIVO MODIFICANDO LE
PRIME TRE DIRETTIVE E ABROGANDO L'ULTIMA.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Normativa comunitaria previgente: criticità
I limiti della ISD (“Investment Service Directive”
93/22):
incapacità di garantire un grado sufficiente di armonizzazione
che consentisse il “mutuo riconoscimento” delle autorizzazioni
concesse alle imprese di investimento;
norme a tutela dell’investitore poco protettive;
mancata copertura dell’intera gamma di servizi e strumenti
finanziari disponibili sui mercati;
mancata risposta alle questioni regolamentari e di concorrenza
tra le borse e dalla concorrenza delle borse con nuove
piattaforme di esecuzione ;
mancanza di riferimenti chiari e precisi in materia di
cooperazione tra autorità nazionali.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Nascita della MiFID
Nell’ambito del suddetto processo il 30 aprile 2004 è pubblicata la
Direttiva comunitaria n. 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, anche conosciuta come MiFID (“Market in
Financial Instruments Directive”).
Tale direttiva punta, a partire da novembre 2007, a cambiare le
regole per le contrattazioni di strumenti finanziari.
La MiFID intende creare un mercato europeo dei servizi
finanziari, snellendo il più possibile la complessa normativa
finanziaria europea.
Ciò può determinare un aumento esponenziale del commercio
transnazionale e dei servizi di investimento, della concorrenza e una
riduzione dei prezzi. Ma nella logica di mercato finanziario unico ed
integrato non può essere trascurata la tutela effettiva del
risparmiatore.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
I principi alla base del sistema MiFID
Armonizzazione massima: gli Stati membri non possono
introdurre obblighi aggiuntivi per le imprese di investimento. È
dunque definito un effettivo level playing field che facilita la
concorrenza transfrontaliera.
Regolamentazione per principi: le norme fissano gli obiettivi
che le imprese sono obbligate a perseguire, lasciando ampia
discrezionalità sulle modalità con cui farlo. Il quadro istituzionale
favorisce dunque l’innovazione di processo e la concorrenza sui
costi.
Vigilanza del Paese d’origine sulle imprese che prestano
servizi in altri Paesi comunitari.
Abbandono del principio della concentrazione degli
scambi sui mercati regolamentati. Le sedi di negoziazione sono
messe tra loro in concorrenza per favorire la riduzione dei costi.
Genesi della Direttiva 2004/39/CE
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Draft agenda della MiFID
L’intervento comunitario è articolato su due livelli.
Il livello 1, approvato nel 2004, prevede l’abolizione dell’obbligo della concentrazione
degli scambi sui mercati regolamentati, l’eliminazione degli ostacoli all’utilizzo del
“passaporto europeo” per le imprese di investimento che operano nell’UE, l’effettiva
realizzazione del principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e delle Autorità di
Vigilanza nazionali, più una serie di previsioni volte ad aumentare da un lato le garanzie e la
protezione degli investitori, e dall’altro la trasparenza degli operatori, attraverso norme volte a
fissare i requisiti e le regole per imprese di investimento e mercati.
Il livello 2, che ha trovato attuazione con la Direttiva 2006/73 del 10 Agosto 2006 e con il
Regolamento n.1287/2006, è volto a fornire le misure applicative delle linee guida contenute
a livello 1. Presentate al termine di due anni di ampie e intense consultazioni con tutte le parti
interessate, le misure proposte puntano a proteggere i consumatori e gli investitori senza
appesantire le aziende con inutili adempimenti burocratici. Insomma: “regole chiare e
prevedibili” e “maggiore sicurezza”.
Le misure di esecuzione riguardano 4 aree principali: 1 i requisiti di condotta per
le società;2 i requisiti organizzativi per le società e per i mercati finanziari;3
l’obbligo di comunicazione alle autorità delle operazioni di compravendita;4
l’obbligo di comunicazione alle autorità dei requisiti di trasparenza nella
compravendita di azioni.
La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
La complessa struttura normativa
Le fonti sono ordinate secondo un preciso ordine gerarchico. Una
fonte “inferiore” non può contraddire o modificare una superiore (né
appesantire gli obblighi comunitari).
MiFID
Disc. comunitaria armonizzata e del mercato unico integrato
Regolamento n. 1287/2006
Obiettivo: trasparenza negoziazione
Leggi
recepimento
Direttiva n. 2006/73/Ce
Obiettivo: disposizioni delle regole di condotta
Fonti primarie
Regolamento intermediari
Obiettivo: tutela del destinatario del
servizio prestato dall'interm. (es.:
Regolamento mercati
Obiettivo: elevata qualità nell'esecuzione
CONSOB, norme attuaz. D.Lgs.58/98
delle operazioni e integrità dei mercati
Fonti secondarie
La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Obiettivi generali
La Direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno
competitivo uniforme (level playing field) tra tutti gli
intermediari finanziari dell‘UE e dunque intende perseguire:
la tutela degli investitori, differenziata a seconda del diverso grado
di esperienza finanziaria;
l'integrità dei mercati;
il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione
dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e
l’introduzione della c.d. internalizzazione (le banche possono eseguire
in conto proprio gli ordini);
l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi
I mercatiofferti;
regolamentati sono caratterizzati dalla presenza di una disciplina sull'organizzazione di
mercato, cioè dell'operatività, requisiti per la quotazione, requisiti per diventare intermediari, regole di
il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di
negoziazione. Il regolamento è approvato da un'autorità di controllo. Si contrappongono logicamente ai
investimento ed una migliore gestione dei conflitti di interesse.
mercati over the counter (es.: NASDAQ, Bloomberg) utilizzati per le transazioni all'ingrosso tra
intermediari istituzionali in maniera informale, attraverso conversazioni bilaterali tra le parti (domanda e
offerta), in maniera telefonica o telematica.
La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Destinatari della Direttiva
La direttiva in questione si applica a tutte e tre le macrocategorie di soggetti operanti nei mercati finanziari:
gli intermediari, ovvero le banche e le imprese di investimento
(in Italia SIM e SGR) limitatamente alla gestione individuale di
patrimoni mobiliari;
le c.d. trading venues (new entry), che comprendono i gestori
di mercati regolamentati, i gestori di sistemi MTF (Multilateral
Trading Facility) e gli Internalizzatori Sistematici;
i soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria.
I sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf) sono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati
regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori
dei mercati regolamentati. Internalizzatori Sistematici sono i soggetti che in modo organizzato,
frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un
mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
La nuova Direttiva: struttura e macro-obiettivi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Le trading venues nella MiFID
Mercato Regolamentato
sistema multilaterale,
amministrato e/o gestito dal
gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro al suo interno e in base alle
sue regole non discrezionali
- di interessi multipli di
acquisto e di vendita di
terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare
luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione
conformemente alle sue
regole e/o ai suoi sistemi
MTF
sistema multilaterale
gestito da un'impresa di
investimento o da un
gestore del mercato
che consente l'incontro
- al suo interno ed in
base a regole non
discrezionali - di interessi
multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in
modo da dare luogo a
contratti (es. EuroTLX
Unicredit)
Internalizzatore
sistematico
impresa di investimento
che in modo organizzato,
frequente e sistematico,
negozia per conto proprio
eseguendo gli ordini del
cliente al di fuori di un
mercato regolamentato
o di un MTF (es. DB)
In mercati finanziari divenuti molto più complessi gli investitori rischiano di
smarrirsi. Per effetto della Mifid la competizione sulle 6846 azioni quotate del
continente è aperta tra 92 mercati regolamentari (le vecchie Borse), 65 sistemi
multilaterali di negoziazione e 11 internalizzatori sistematici (intermediari che
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eseguono in proprio gli ordini dei clienti).
“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Il passaporto europeo
Permette alle imprese d’investimento,
autorizzate in uno Stato europeo, di fornire i
propri servizi in tutta Europa con la sola
autorizzazione dello Stato d’origine.
La Direttiva MIFID agevola la funzione del
passaporto consolidando il principio della
competenza dell’autorità del paese d’origine
dell’impresa d’investimento, che eserciti le
sue attività in un altro Stato europeo
Contenuti – Concorrenza
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Tassonomia di protezione della clientela
La MiFID impone alle imprese di investimento di operare una
classificazione della propria clientela al fine di modulare gli
obblighi informativi e le tutele. Vi sono, dunque, tre categorie di
clienti:
Cliente al dettaglio (o retail), definito “a contrario” in quanto né
cliente professionale né controparte qualificata.
Cliente professionale è “un cliente che possiede l’esperienza, le
conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie
decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi
che assume” (All.2). Categoria alla quale appartengono di diritto i
soggetti di cui alla slide seguente.
Controparte qualificata: si presuppone un’ottima conoscenza dei
mercati e dei prodotti finanziari, e perciò un esonero dalla garanzia
delle regole di condotta MiFID. Si tratta di imprese di investimento,
enti creditizi e assicurativi, fondi pensione, Banche centrali e istituzioni
internazionali. L’elenco non è esaustivo: può essere completato da
ogni Stato. L'accesso a tale categoria non è automatico, bensì il
cliente deve confermare di voler essere trattato come controparte
qualificata.
Contenuti – Classificazione clientela
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Categorie di “clienti professionali”
1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per
operare nei mercati finanziari (enti creditizi, imprese d’investimento, altri istituiti
finanziari autorizzati o regolamentati, imprese d’assicurazione, organismi
d’investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e
società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali).
2) Imprese di grandi dimensioni che a livello di singola società, rispondono ad
almeno due dei seguenti canoni dimensionali:
— totale di bilancio pari a 20 milioni d’euro;
— fatturato netto pari a 40 milioni d’euro;
— capitali propri pari a 2 milioni di euro.
3) Governi nazionali e regionali, enti pubblici incaricati della gestione del debito
pubblico, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (Banca
mondiale, FMI, BCE, BEI e similari).
4) Altri investitori istituzionali, la cui attività principale è investire in strumenti
finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni
finanziarie.
Contenuti – Classificazione clientela
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Anche le persone fisiche possono essere considerate quali
“clienti professionali” a condizione che ne facciano espressa
richiesta scritta all’intermediario e sussistano almeno due delle
seguenti condizioni:
(a) l’investitore deve aver effettuato operazioni di dimensioni
significative sul mercato in questione con una frequenza media
di 10 operazioni a trimestre nei 4 trimestri precedenti;
(b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari
dell’investitore, inclusi i depositi in contante e gli strumenti
finanziari, deve superare 500.000 euro;
(c) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per
almeno 1 anno in una posizione professionale che richiede la
conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.
L’impresa di investimento deve, altresì, informare il cliente
del fatto che lo stesso potrà richiedere un livello più
elevato di protezione, qualora ritenga di non essere in grado
di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
Contenuti – Classificazione clientela
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
La categoria“controparti qualificate”
è un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali. In particolare:
tutte le “controparti qualificate” rientrano nella categoria dei “clienti
professionali”;
non tutti i “clienti professionali “rientrano nella categoria delle “controparti
qualificate”.
Nei rapporti con le “controparti qualificate” non si applicano
talune regole poste a protezione dei clienti al dettaglio e dei
clienti professionali. In particolare, le imprese di investimento,
allorquando prestano i servizi di negoziazione per conto proprio o per
conto terzi, ovvero di ricezione e trasmissione ordini, non sono tenute ad
osservare, nei confronti delle “controparti qualificate”, gli obblighi di cui
agli artt. 19 (norme di comportamento: informazione), 21 (best execution)
e 22 par.1 (gestione ordini) della Direttiva MIFID 2004/39/CE.
Contenuti – Classificazione clientela
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Clientela retail
La Mifid esige il livello di massima protezione. È
richiesta la verifica dell’adeguatezza e della convenienza
dei prodotti finanziari richiesti o proposti. L’azienda
dovrà accertarsi delle competenze del cliente in
relazione ai prodotti e servizi, ma anche tener presenti
la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi
d’investimento. Si applicano tutte le regole di
protezione, informazione e trasparenza.
Le imprese d’investimento operano questa
classificazione ora vista grazie alle informazioni raccolte
ed alle caratteristiche oggettive dei clienti.
I clienti sono informati della classificazione e della loro
assegnazione ad una determinata categoria.
Contenuti – Classificazione clientela
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
MiFID: l’informazione sufficiente obbligatoria
La classificazione della clientela è, in primo luogo, funzionale
all'individuazione degli obblighi informativi da assolvere. Vi sono
innanzitutto obblighi informativi nei confronti di tutte le categorie di
clienti e riguardano:
la classificazione assegnata;
gli eventuali conflitti di interesse;
le commissioni pagate a terzi;
la descrizione degli strumenti finanziari;
la execution policy;
le informazioni sulle perdite.
Inoltre, gli intermediari devono comunicare al cliente retail le politiche e le misure per
la sua protezione, la propria valutazione degli strumenti di portafoglio del cliente ed i costi dei
servizi forniti. A prescindere dalla categoria di appartenenza, il cliente ha diritto ad
informazioni sufficienti ad effettuare scelte di investimento consapevoli: oneste,
chiare e non fuorvianti.
Contenuti – Obblighi informativi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
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PRINCIPI DEL CODICE CIVILE ITALIANO
(non superati né derogati dalla normativa comunitaria): declinano
il concetto di buona fede pre e contrattuale (artt. 1175, 1375,
1376 c.c.) concentrando l’attenzione sul DOVERE DI
INFORMAZIONE e prevedendo l’obbligo per l’intermediario:
di richiedere al cliente determinate informazioni al fine di
inquadrare correttamente il profilo dello stesso
di fornire un’informazione corretta, chiara e non fuorviante,
destinata ad essere compresa da un investitore medio del gruppo
al quale è diretta
Contenuti – Obblighi informativi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
SISTEMA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
nel codice civile italiano
art. 1337 : “Le parti, nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto, devono comportarsi
secondo buona fede”
art. 1338: obbligo di informare la controparte delle cause
di invalidità del contratto di cui dovesse essere
eventualmente a conoscenza
art. 1375: “Il contratto deve essere eseguito secondo
buona fede”
Contenuti – Obblighi informativi
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
MiFID: l’informazione sufficiente. Strumenti
Una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements): obbligo
per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da
controparti terze e di dimostrare che tali incentivi non danneggiano la
qualità del servizio fornito al cliente, bensì sono volti ad accrescerla. Si
tratta di: compensi a titolo di remunerazione dei servizi di gestione;
commissioni pagate dai gestori per prestare i servizi (es. diritti custodia);
somme incassate da/pagate a terzi dal gestore.
Elevazione dell’attività di studi e ricerche a rango di servizio
accessorio con l’introduzione di precise regole in caso di produzione di
ricerche da parte dell’intermediario, nonché norme riguardanti la diffusione
degli studi, anche se realizzati da parti terze.
Obbligo per le banche: di fissare procedure operative efficaci e
trasparenti per la registrazione e il trattamento ragionevole e rapido dei
reclami dei clienti retail.
Contenuti – Obblighi informativi
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“Arrangements and procedures on the sales of
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I test di adeguatezza e appropriatezza
Nell'ottica di una maggiore tutela del cliente, la MIFID non si limita a prevedere
obblighi informativi, ma introduce test obbligatori sulla natura del servizio di
investimento offerto o richiesto dal cliente. E' stato graduato il livello di
protezione degli investitori in base al tipo di servizio fornito.
Il test di adeguatezza del servizio va effettuato nel caso di prestazione del
servizio di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli. L'intermediario deve
verificare che la consulenza fornita corrisponda agli obiettivi di investimento del
cliente al quale è rivolta e che sia adeguata alle sue risorse patrimoniali. Spetta
all'intermediario raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere se le
competenze ed esperienze del cliente siano anch’esse adeguate per una corretta
valutazione della consulenza fornita.
Il test di appropriatezza è previsto per tutti gli altri servizi di investimento. Se
cioè si prestano altri servizi d'investimento (negoziazione, collocamento di prodotti
di risparmio gestito, ecc.). In questo caso, i criteri sono le informazioni e le
esperienze di cui il cliente dispone riguardo allo specifico prodotto finanziario ed il
livello generale di “cultura finanziaria” posseduta. Con questo termine si indica la
valutazione che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per
comprendere i rischi connessi all'operazione che si sta valutando.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Valutazione di adeguatezza
Categorie interessate: clienti al dettaglio e professionali
L’operatore deve essere sicuro che il cliente comprenda la natura dell’operazione e i
rischi che sono ad essa collegati, senza che si verifichino fraintendimenti di sorta.
In capo all’impresa di investimento (e dunque all’operatore), sorge così l’obbligo di
ottenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle competenze nonché
dell’esperienza in materia d’investimento del cliente. Occorre inoltre conoscere la sua
situazione finanziaria ed i suoi obiettivi d’investimento al fine di poter offrire i servizi
o gli strumenti finanziari più convenienti in relazione al suo profilo.
Nel caso in cui il cliente non fornisse tali informazioni o le fornisse in modo
parziale, l’operatore deve avvertirlo di non essere in grado di stabilire se il prodotto
o il servizio in questione sia per lui adeguato.
Se il giudizio d’adeguatezza fosse negativo, questo sarebbe ostativo alla
prosecuzione dell’operatività; infatti, in caso di operazione non adeguata al profilo
del cliente, l’impresa d’investimento non potrà dare corso all’operazione.
La non procedibilità è assoluta e qualsiasi tentativo di rivisitazione delle
risposte al test rappresenta una grave violazione della norma.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
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Valutazione di appropriatezza
Categorie interessate: clienti al dettaglio e
professionali su richiesta
L’operatore dovrà richiedere al cliente informazioni
sulle sue conoscenze ed esperienze in materia
d’investimento in rapporto al prodotto o al servizio
proposto o richiesto, per valutare se il prodotto o il
servizio sia per lui conveniente.
Dovrà, poi, in relazione alle informazioni raccolte,
avvertirlo se il prodotto o il servizio considerato sia o
no per lui appropriato.
In caso in cui il cliente non fornisca tali informazioni o il test di appropriatezza
risulti negativo, qui a differenza di quanto accade per “l’adeguatezza”,
l’operazione si potrà fare, ma solo dopo che il cliente, informato della “non
appropriatezza” dell’operazione, abbia firmato un apposito documento di
“malleva” predisposto ad hoc dall’azienda.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
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Alcuni paradossi
Per assurdo, se un investitore ha una buona capacità di
valutare il rischio di un investimento speculativo e
decide di investirvi il 100% del suo patrimonio, compie
un operazione "appropriata" anche se palesemente
inadeguata.
Tale valutazione è molto importante in eventuali cause di
risarcimento danni.
La protezione è più alta per i clienti al dettaglio, mentre le
controparti qualificate possono limitarsi a impartire ordini di
esecuzione. Uno dei principi ispiratori della MiFID infatti è
proprio quello di accrescere la consapevolezza
dell'investitore, di metterlo nella condizione di poter scegliere
al meglio, anche attraverso un aumento dell'informazione e
della trasparenza.
L'eccesso di informazioni può rivelarsi inefficace e dannoso tanto
quanto la scarsa o cattiva informazione.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
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Un caso particolare di esonero
Un caso particolare è la modalità “execution only”, nella
quale non si è tenuti ad effettuare il test di appropriatezza e
non sussistono obblighi informativi se non nella fase di
accesso del cliente a tale modalità. La execution only può
riguardare solo strumenti finanziari non complessi e deve
essere richiesta espressamente dal cliente. Se ciò si verifica,
l'impresa di investimento è tenuta a precisare che non
effettuerà il test di appropriatezza. Scopo: ridurre i tempi ed
abbattere i costi.
Il servizio è su iniziativa del cliente o potenziale cliente (non su suggerimento dell’operatore); riguarda
azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, oppure strumenti del mercato
monetario, obbligazioni o altri titoli di credito, fondi comuni ed altri non complessi; il cliente viene
informato che l’impresa non è obbligata a valutarne l’idoneità; obblighi circa il conflitto di interessi.
Contenuti – I test
29
“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Riassumendo …
Sola negoziazione : non è necessario
il test di appropriatezza.
Altri servizi d’investimento: è
necessario il test dell’appropriatezza.
Consulenza e gestione portafoglio: è
necessario il test dell’adeguatezza.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Il servizio di Consulenza
L’inclusione del servizio di “consulenza in materia d’investimenti” tra i
servizi primari d’investimento, è una tra le principali novità
introdotte dalla normativa Mifid, assumendo così la consulenza il ruolo
di servizio d’investimento.
Alla luce delle novità introdotte dalle direttive di primo e secondo
livello di matrice europea, il legislatore italiano (d.lgs. n. 164/2007) ha
introdotto all'art. 1 del TUF un comma 5-septies del seguente tenore:
“Per consulenza in materia d’investimenti s’intende la prestazione di
raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o
per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più
operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
La raccomandazione è personalizzata, quando è presentata come
adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle
caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata
se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.
Contenuti – I test
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
La MiFID introduce due nuovi servizi di investimento (consulenza e gestione di
MTF), che salgono così a sette, ovvero:
a) negoziazione per conto proprio: consiste nella ricerca di una controparte sul mercato per l'acquisto e la vendita di
strumenti finanziari da parte di un intermediario che opera per proprio conto. Il negoziatore viene definito dealer ove si limiti ad
operare sul mercato, ovvero market-maker allorché si sia assunto l'onere di "fare il mercato" impegnandosi a trattare
continuativamente quantitativi di una certa rilevanza.
b) negoziazione per conto terzi: consiste nell'affidare la ricerca di una controparte sul mercato ad un intermediario, che
operando come broker, acquisti o venda titoli per conto dell'investitore.
Sia la negoziazione per conto proprio che per conto terzi costituiscono un'attività "individuale" svolta, cioè, sulla base di un singolo
ordine: questa caratteristica distingue, appunto, la negoziazione dal collocamento.
c) collocamento: consiste nella ricerca di controparti interessate alla vendita o sottoscrizione di titoli (ma non al loro acquisto a
differenza di quanto avviene per la negoziazione) in massa (altra differenza rispetto alla negoziazione). Si tratta, in altre parole, di
quella attività per mezzo della quale gli intermediari si incaricano di diffondere i titoli fra il pubblico, come avviene per esempio in
una offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, con cui una società distribuisce sul mercato le azioni;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi: si sostanzia nell'affidamento da parte di un
cliente, di un certo portafoglio ad un intermediario perché quest'ultimo lo amministri al fine di valorizzare il patrimonio gestito.
e) ricezione e trasmissione di ordine: attività che precede quella di negoziazione e consiste nel ricevimento di un ordine e
nella sua trasmissione ad un negoziatore. Da un punto di vista giuridico configura un mandato con rappresentanza.
f) Consulenza in materia di investimenti;
G) Gestione di sistemi di Multilateral Trading Facility (MTF).
Contenuti – Servizi di investimento
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Alcune nozioni
Negoziazione in conto proprio è quando l'intermediario opera sul proprio
portafoglio titoli (altrimenti detto "portafoglio di proprietà") mentre la
negoziazione per conto terzi avviene sui dossier titoli di proprietà dei clienti (il
desk di raccolta ordini della banca riceve l'ordine dal cliente, e provvede ad
eseguire l'ordine).
Gli MTF sono sistemi multilaterali, funzionalmente simili ai mercati regolamentati,
erogabili da un'impresa di investimento o da un gestore del Mercato
regolamentato, sul quale sono ammessi a negoziazione sia strumenti quotati sia
non quotati (es.: Bats Better Alternative Trading System, l'alleanza tra grandi
banche come Citigroup, Crédit Suisse, Merrill Lynch e Morgan Stanley).
Contenuti – Servizi di investimento
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Best execution
A fronte di una possibile pluralità di luoghi di negoziazione,
viene riaffermato l'obbligo della best execution (dopo l'abolizione
della presunzione del suo raggiungimento sui mercati regolamentati).
L'intermediario è tenuto ad eseguire le operazioni per conto dei
clienti alle migliori condizioni possibili, (tenuto conto di prezzo, costi,
rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, natura e
dimensione dell'ordine) anche a danno dei propri interessi.
Si applica alle transazioni di tutti gli strumenti finanziari (azioni,
obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), ma non nel
caso di controparte qualificata (a meno che non sia quest'ultima a
richiederlo espressamente) né nel caso di esecuzione di istruzioni
specifiche impartite dai clienti.
Si impone una selezione ex ante un novero di sedi di esecuzione
(mercati, sistemi multilaterali, internalizzatori) e la scelta, ordine per
ordine, di quella “migliore”.
L’intermediario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare al
cliente, ex post, l’effettivo ottenimento del miglior risultato
possibile.
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Best execution: criticità
La best execution resta però un concetto
fumoso quando lo strumento di riferimento
non è l'azione ma l'obbligazione: proprio la
crisi subprime ha fatto emergere la mancanza
di un efficiente mercato secondario per i bond
strutturati e le cartolarizzazioni.
A ciò si aggiunge l'opacità dei prezzi delle
obbligazioni bancarie strutturate collocate
attraverso la rete degli sportelli.
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Execution policy
La caduta dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati
regolamentati comporta anche l'adozione e l'implementazione, da
parte dell'impresa di investimento, di una execution policy
(strategia di esecuzione), che, considerando la categoria del cliente
e l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile,
indichi, per ciascuna tipologia di strumento, le sedi di esecuzione ed
i fattori che verranno valutati ai fini della scelta della sede.
Le imprese di investimento sono obbligate a informare i clienti della strategia
di esecuzione e di trasmissione degli ordini che intendono adottare e a
eseguirla in modo da assicurare il miglior risultato possibile, avendo riguardo
al prezzo, ai costi totali, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di
regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra
caratteristica rilevante ai fini dell’esecuzione.
L’impresa dovrà scegliere la sede più idonea in cui eseguire l’ordine: dai
mercati regolamentati ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai mercati
informali.
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Compliance
Viene istituita, in ciascuna impresa di investimento, una funzione di
compliance (controllo del rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza).
Tale funzione deve essere indipendente, disporre di risorse e strutture
adeguate e deve avere accesso a tutte le attività dell'intermediario. La
compliance si occupa anche di specificare i compiti dei vari soggetti, di
garantire l'adeguatezza delle comunicazioni interne e di conservare le
registrazioni delle attività svolte.
Il rafforzamento del sistema dei controlli interni opera mediante
l’introduzione di nuovi livelli di controllo e un complesso di regole più
articolate, con alcune deroghe in ragione delle dimensioni e della complessità
delle attività svolte dai singoli intermediari.
Le funzioni di controllo sono demandate a dei meccanismi di organi di
vigilanza interni agli intermediari stessi con il compito di verificare il rispetto
della normativa.
Contenuti – Controllo
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
La trasparenza nel Regolamento congiunto Consob – Banca Italia (2007 )
Caratteristiche e requisiti della funzione di compliance:
- indipendenza
- adeguatezza risorse e strutture
- accessibilità a tutte le attività di banca
Compiti di controllo su:
- esercizio intermediazione
- gestione dei conflitti di interesse
- trasparenza verso il cliente
- consulenza e assistenza ai soggetti incaricati dei servizi
Le procedure devono:
- specificare i compiti dei soggetti coinvolti
- garantire conoscenza delle procedure ai soggetti interessati
- garantire adeguatezza comunicazioni interne
- conservare le registrazioni delle attività svolte
Contenuti – Controllo
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
L’obbligo d’archiviazione
Le informazioni raccolte devono poter essere “rin-tracciate” anche dopo
tempo, per provare fra l’altro l’adeguatezza ed appropriatezza. La
normativa obbliga le imprese d’investimento a conservare le
registrazioni delle operazioni effettuate, per una durata minima di
5 anni. Inoltre, i documenti che sanciscono i rapporti contrattuali tra
l’impresa d’investimento e il suo cliente devono essere conservati per
tutto il tempo di durata del rapporto.
Le registrazioni devono obbedire ai seguenti criteri obbligatori:
le autorità competenti di controllo devono potervi accedere facilmente
e ricostruire ogni tappa chiave del trattamento di tutte le transazioni;
le correzioni e modifiche eventuali devono essere evidenti.
L’operatore deve poter giustificare le decisioni prese, cioè documentare
il percorso logico (le motivazioni) delle stesse.
Le aziende tenderanno a dimostrare l’idoneità dei propri modelli organizzativi e
di controllo, scaricando sugli operatori le responsabilità giuridiche connesse alle
eventuali disfunzioni, derubricandole a “inottemperanze colpose”.
Contenuti – Controllo
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Il conflitto di interesse
Si verifica quando, durante lo svolgimento dell’attività, gli interessi
dell’impresa di investimento e/o quelli dei suoi clienti e/o quelli dei suoi
collaboratori, siano in concorrenza, direttamente o indirettamente, su una
stessa transazione od operazione.
E’ rilevante quando comporta un guadagno per l'impresa ai danni del cliente;
quando riguarda lo svolgimento della stessa attività del cliente o quando
prevede il pagamento di un incentivo a soggetti diversi dal cliente. Alcuni
conflitti possono manifestarsi tra gli interessi:
della banca e dei suoi clienti,
dei collaboratori e dei clienti,
delle differenti società del Gruppo,
di più clienti,
della banca e dei suoi collaboratori
La Mifid impone alle imprese di dotarsi di una procedura di rilevamento, prevenzione e gestione dei
conflitti d’interesse, al fine di tutelare la clientela. Gli intermediari devono ridurre al minimo i conflitti di
interesse. Se le disposizioni organizzative adottate non sono sufficienti a prevenire il rischio di nuocere agli
interessi dei clienti, le imprese d’investimento devono informare chiaramente i clienti prima di agire per
loro conto. Il cliente è messo nelle condizioni di decidere se usufruire comunque dei servizi offerti
dall’impresa di investimento.
La Mifid obbliga le imprese a tenere ed aggiornare un registro relativo ai servizi di investimento per i quali
sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.
Contenuti – Controllo
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Conflitti di interesse: casi.
A titolo d’esempio, alcune situazioni nelle quali possono
sorgere dei conflitti d’interesse sono le seguenti:
accedere ad informazioni privilegiate o coperte dal segreto
bancario provenienti da un cliente, o relative ad un cliente, ed
effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto
proprio o per conto di clienti);
assumere diversi ruoli nell’ambito di un’operazione finanziaria;
fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi
contrapposti relativamente ad una specifica operazione;
offrire a clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di
valore significativo;
essere in concorrenza con un cliente su un’operazione.
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Operazioni del personale dipendente.
Per evitare l’abuso d’informazioni privilegiate la Mifid regola
le operazioni del personale realizzate dai collaboratori
dell’impresa d’investimento, dai loro parenti (genitori, figli,
etc.).
Tutti i collaboratori che hanno accesso ad informazioni
privilegiate sono qualificati come collaboratori sensibili. Essi
sono informati del loro status dal loro superiore gerarchico.
Questi collaboratori sono obbligati a dichiarare tutte le loro
operazioni personali su strumenti finanziari.
“Informazione privilegiata” è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che
non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. (Dir. 2003/6/CE).
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Operazioni personali: fonti normative
Per evitare l’abuso d’informazioni privilegiate la Mifid regola
le operazioni del personale realizzate dai collaboratori
dell’impresa d’investimento, dai loro parenti (genitori, figli,
etc.).
Tutti i collaboratori che hanno accesso ad informazioni
privilegiate sono qualificati come collaboratori sensibili. Essi
sono informati del loro status dal loro superiore gerarchico.
Questi collaboratori sono obbligati a dichiarare tutte le loro
operazioni personali su strumenti finanziari.
“Informazione privilegiata” è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che
non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. (Dir. 2003/6/CE).
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Operazioni del personale dipendente.
1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Art. 13 (Requisiti di organizzazione), comma 2
2) Direttiva 2006/73/CE della Commissione
Considerando 3
art. 2 (Definizioni)
artt. 11 (Definizione di operazione personale) e 12 (Operazioni personali)
3) Decreto Legislativo 58/98 - Testo Unico della Finanza
Art. 6 (Vigilanza regolamentare, comma 2-bis)
4) Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli
intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva
del risparmio (Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 18 (Operazioni personali)
Contenuti – Execution
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
MiFID: una retrospettiva
La Mifid, che puntava ad aumentare la protezione degli
investitori, non poteva partire in un momento peggiore: una delle
crisi più gravi che abbiano attraversato i mercati finanziari negli
ultimi anni.
Presto si sono rivelati i punti deboli della Direttiva: tra questi,
regole molto severe per la vendita di semplici gestioni monetarie,
mentre campo libero alla vendita di prodotti iper-speculativi come
i derivati.
Inoltre, il sistema introdotto dalla Mifid crea distorsione tra
l’attività di raccolta ordini e quella di gestione e consulenza,
generando un sistema incongruo: nel 2008 le perdite per i
risparmiatori sono arrivate da prodotti che non venivano ritenuti
rischiosi, come le obbligazioni della Lehman Brothers che, fino
all’ultimo, hanno avuto un rating di qualità.
Analisi testuale – questioni aperte
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
I correttivi “nazionali”
Si è cercato di correre ai ripari da parte dei singoli Paesi: in Italia, tra i
provvedimenti, ad es. quello preso dall'Isvap sulle polizze index linked che, ha
spostato il rischio controparte dall’investitore alle assicurazioni, le quali dovranno
garantire la restituzione del capitale investito nelle index linked. Il capitale
rimane, quindi, garantito e l’unico rischio per il cliente è quello di
performance. In questo modo, le compagnie sono costrette ad aumentare gli
accantonamenti a fronte delle polizze collocate e hanno la possibilità di modificare
gli emittenti durante la vita del prodotto (attività prima non consentita): se un
emittente come Lehman darà segni di cedimento, le assicurazioni potranno
cambiare società prima del default.
Analisi testuale – questioni aperte
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Perplessità operative
Il mero collocamento di strumenti "semplici" presuppone solo il test dell'appropriatezza al quale, il Cliente,
potrebbe anche rifiutarsi… (L'interpretazione corretta prevede necessariamente l'affiancamento al test di
appropriatezza anche di quello dell'adeguatezza trattandosi pur sempre di consulenza personalizzata).
Il grosso problema sorge quando a fronte di una sottoscrizione di Fondi Comuni, che prevede
la sola appropriatezza, l'operazione risulta al di fuori di quelle inserite nel portafoglio
"consigliato" dall'intermediario. Pur risultando l'operazione inappropriata al test, può passare
ugualmente (con l’avvertenza al Cliente), ma la responsabilità del collocamento ricade
completamente sull’operatore che ha"parlato" con il Cliente. Anche se ha richiesto “sua
sponte” l'operazione, qualora essa non sortisca gli effetti desiderati, il Cliente (sulla base di
asserita “consulenza”) può sostenere in giudizio di essere stato in qualche modo mal
consigliato dall'interlocutore.
Sul fronte dell’efficacia delle tutele, la Direttiva MiFID tutela efficacemente gli interessi delle
istituzioni creditizie ma, gradatamente, meno quelli di chi ci lavora e dei clienti.
Analisi testuale – questioni aperte
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
Perplessità operative (segue)…
Ancora più grave l'inadempienza dell’operatore se il prodotto, oltre a non essere nel
“listino consigliato dalla consulenza personalizzata”, risulta inappropriato al profilo del
Cliente (test appropriatezza); qualora sia in possesso anche dei dati sull'adeguatezza
(che non servirebbero ma, ad abundantiam, vengono fatti firmare) egli risulta
doppiamente esposto, a livello personale, per eventuali controversie.
La “execution only” non viene utilizzata, se non in casi molto rari: stante
l'interpretazione di mercato, potrebbe dar luogo a controversie, che si risolverebbero
a danno della Banca. E’ pacifico infatti che il Cliente che ha avuto contatto con il
dipendente/promotore potrebbe aver ricevuto da questi una consulenza…
Analisi testuale – questioni aperte
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“Arrangements and procedures on the sales of
financial products” (VS/2010/0737 )”
With EU contribution
I rischi di una profilatura “rigida”
Una disciplina volta a garantire una maggiore tutela del consumatore finale, si
trasforma, il più delle volte, in un intricato labirinto nel quale il cliente viene
guidato in maniera più o meno "forzata" verso l'uscita. Il questionario di
profilatura Mifid ha aumentato il formalismo, portando ad una netta
catalogazione dei risparmiatori (identificati con profili di rischio differenti in base
alla loro conoscenza ed esperienza dei diversi servizi e prodotti finanziari).
Molte volte si ricorre alla creazione di “profili forzati”, cioè si fa il contrario di quello che una giusta interpretazione
della Mifid vorrebbe: l'intermediario stabilisce in anticipo il prodotto da far sottoscrivere e, in base
all'obiettivo, guida la compilazione del questionario del cliente.
Servirebbe un maggiore controllo dei questionari da parte della Consob (e delle
corrispondenti Autorità degli altri Paesi), nell’ambito di attività ispettive che
garantirebbero una maggiore attenzione sul fenomeno e che ridurrebbero molti
contenziosi futuri.
Analisi testuale – questioni aperte
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