STEFANO VILLAMENA
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AMMINISTRATIVO
SUL PROCEDIMENTO
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Modulo n. 1 – LA NUOVA“La
di servizi ”
conferenza
Università degli Studi di Perugia
“La conferenza di servizi"
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Modulo n. 1 – LA NUOVA“La
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Le “conferenze” nella 241/1990
1. (ISTRUTTORIA) Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente può indire una conferenza di servizi.
2. (DECISORIA) La conferenza di servizi è sempre indetta
quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.
La conferenza può essere altresì indetta quando nello
stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e'
consentito all'amministrazione procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti.
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Le conferenze “esterne” alla 241/1990
(cenni)
1. (T.A.R. Napoli Campania sez. I, 17 giugno 2011,
n. 3243) La Conferenza di servizi prevista dall'art.
208 comma 10, d.lg. n. 152 del 2006 costituisce una
Conferenza istruttoria, tra l'altro prevista da una
norma connotata da indubbi caratteri di specialità
rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., l. 7 agosto
1990 n. 241, per cui non trovano applicazione i
meccanismi di accelerazione e semplificazione
procedimentale previsti dalla disciplina generale in
materia di Conferenza di servizi decisoria che
consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e
connessa decadenza dal potere di provvedere nei
confronti del soggetto assente, soluzioni del tutto
incompatibili con il modello specifico in esame, che
affida alla sola Regione la competenza finale a
provvedere.
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Consiglio di Stato sez. VI
18 aprile 2011, n. 2378
2. “Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria,
applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica,
per quanto possa essere utile ad un esame
contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare
il raccordo con gli altri procedimenti, non è ex se
idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico
l’intervento, se non è seguito da un autonomo,
espresso e puntuale provvedimento di autorizzazione
da parte dell’ente competente e se la Soprintendenza
non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza
stessa la sua susseguente funzione di cogestione del
vincolo”.
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T.A.R. Napoli Campania sez. VIII
26 ottobre 2011, n. 4942
4. Come può ricavarsi dal dato testuale dell'art. 5, d.P.R.
n. 447 del 1998 e successive modifiche, la facoltà
dell'Amministrazione di indire una Conferenza di servizi
per l'approvazione del progetto in variante non è
disciplinata come un potere di natura assolutamente
discrezionale, rimesso ad una mera scelta di opportunità
del responsabile del procedimento del tutto avulso dalla
situazione concreta.
Nello spirito della norma la scelta dell'Amministrazione
resta ancorata alla verifica circa la sussistenza di precisi
presupposti quali la conformità del progetto alla
normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro
nonché circa l'indisponibilità di aree con destinazione
specifica nello strumento urbanistico P.R.G. in presenza
dei
quali
deve
ritenersi
sussistente
l'obbligo
dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente …
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Input dell’amministrato
1. “Quando l'attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso … di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per
l'adozione del provvedimento finale”.
2. “In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo,
dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario
spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto”.
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Profili procedurali – “Spunti”
(art. 14 - ter “norma di riferimento”)
1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici
giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
2. Alla conferenza di servizi – oltre, se del caso, i concessionari e i gestori di
pubblici servizi - sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
3. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo
quanto previsto dal comma 4 (speciale procedura per la VIA). Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
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Fase conclusiva della conferenza
(art. 14 ter)
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
può adire direttamente il consiglio dei ministri;
in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa,
nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante
dalla mancata osservanza del termine di conclusione del
procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (11) .
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Fase conclusiva della conferenza
(art. 14 ter)
“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumità , alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,
[paesaggistico - territoriale] il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso
definitivamente
la
volontà
dell'amministrazione rappresentata”.
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Art.14 quater: dissenso espresso nella
conferenza di servizi
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 , paesaggistico - territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto
della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'assenso”.
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Meccanismo sostitutivo
Ove venga espresso motivato dissenso da parte di
un'amministrazione
preposta
alla
tutela
ambientale,
paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale
collaborazione e dell' articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate,
Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione
del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata.
Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una
Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate.
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Uso della telematica
Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte
la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.
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Rapporti con il silenzio assenso
Art. 20, comma 2, l. n. 241/1990
“L'amministrazione competente può indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo
IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati”.
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Applicazione concreta
T.A.R. Roma Lazio sez. II
27 dicembre 2011, n. 10252
1. La modifica dell'art. 14 ter comma 7, l. n. 241 del
1990, introdotta con il d.l. 31 maggio 2010 n. 78
(convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122) considera
acquisito l'assenso dell'Amministrazione, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui
rappresentante in sede di Conferenza di servizi non
abbia
espresso
definitivamente
la
volontà
dell'Amministrazione rappresentata.
La disposizione espressamente è valida anche per le
Amministrazioni «preposte alla tutela della salute e della
pubblica incolumità».
Pertanto, l'omissione della Provincia nel rilascio del
parere di sua competenza non può condurre a una
determinazione negativa sull'istanza autorizzatoria
all'adeguamento dell'impianto di demolizioni …».
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T.A.R. Milano Lombardia sez. III
5 ottobre 2011, n. 2372
2. La novella recata dalla l. n. 15 del 2005, introduttiva dell'art. 14
ter comma 6 bis, l. n. 241 del 1990 non si è limitata ad
introdurre una modificazione letterale al testo delle disposizioni
legislative, ma ha immesso nell'ordinamento una norma di
contenuto sostanzialmente innovativo, in base alla quale la
determinazione finale assunta dall'Amministrazione procedente
non può più basarsi sul dato squisitamente numerico afferente
alla maggioranza delle posizioni espresse in sede di
Conferenza, ma deve basarsi su una valutazione articolata che
tenga conto della natura degli interessi fatti valere dalle
Amministrazioni convenute.
Da ciò discende che il provvedimento conclusivo può sì essere
assunto anche in mancanza di assenso unanime; tuttavia, in tal
caso, la determinazione conclusiva adottata all'esito dei lavori
della Conferenza deve considerarsi assoggettata ad un obbligo
di autonoma e specifica motivazione che tenga conto delle
posizioni emerse e, soprattutto, di quelle espresse da
Amministrazioni portatrici di interessi particolarmente rilevanti
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Consiglio di Stato sez. V
23 maggio 2011, n. 3099
3. Ai sensi dell'art. 14 quater, l. 7 agosto 1990 n. 241, il
dissenso espresso da un'Amministrazione, che partecipa
ad una conferenza di servizi deve rispondere ai principi
di
imparzialità
e
buon
andamento
dell'azione
amministrativa, predicati dall'art. 97 cost., non potendo
limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in
esame, ma deve essere "costruttivo", nel senso che
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, il
che del resto è conforme non solo all'esigenza
dell'effettivo
perseguimento
degli
obiettivi
di
semplificazione
e
di
accelerazione
dell'azione
amministrativa, ma anche nell'ottica dell'altro principio
di leale collaborazione cui pure devono essere improntati
i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni.
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T.A.R. Firenze Toscana sez. II
22 dicembre 2010, n. 6798
4. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 14 ter,
comma 6 bis, l. n. 241/1990 sussiste solo nell'ipotesi
in cui la determinazione conclusiva del procedimento
si discosti in tutto o in parte dalle risultanze della
conferenza di servizi, mentre, in caso contrario, la
motivazione potrà consistere anche nel mero rinvio
"per relationem" al verbale della conferenza di servizi.
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