Linee programmatiche per lo
sviluppo delle professione
Trieste 2 dicembre 2006
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Dati iscritti
Anno
iscritti
1994
22.989
1995
24.243
1996
26.072
1997
27.847
1998
29.661
1999
32.383
2000
35.163
2001
37.742
2002
40.678
2003
44.107
2004
48-498
2005
53.069
2
Iscritti sezione B
Anno
Iscritti
2003
2
2004
14
2005
32
3
Laurea triennale
Fallimento !!!
Le richieste dell’Europa riguardavano la
circolazione degli studenti e non di …..
Psedoprofessionisti !
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Nomenclatore-tariffario
L’art. 28 della L. 56/89 prevede che il CNOP
deve proporre il tariffario da approvarsi
con decreto di Grazia e Giustizia di
concerto con il Ministero della sanità.
Il Nomenclatore: strumento utile per la
definizione delle prestazioni ”riservate”
allo psicologo.
5
La questione della vigilanza
Ministero di Giustizia o Ministero della
Salute ?
6
Osservatorio permanente sulla
professione e Osservatorio
Epidemiologico
istituiti presso il CNOP, avranno nei prossimi
quattro anni il compito di definire ed
implementare un piano di ricerca per l’analisi dei
processi formativi (università e post-laurea), del
posizionamento occupazionale degli psicologi
nonché della domanda del mercato, anche
attraverso la rilevazione di dati epidemiologici,
con la finalità ultima di sviluppare e rendere
competente la domanda dei nostri clienti attuali
e potenziali.
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 1 Delega al Governo in materia di Professioni
intellettuali
Il Governo è delegato a emanare, entro 18 mesi, uno o più
Decreti Legislativi su disciplina delle Professioni Intellettuali
•Gli schemi dei Decreti Legislativi e regolamenti sono emanati dal
Ministero Giustizia, di concerto con i Ministro dell’Università, con
il Ministro dello Sviluppo economico, con il Ministro delle politiche
giovanili, nonché con il Ministro competente per ogni singolo
settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie
di sua competenza, sentiti gli Ordini Professionali, il CNEL,
l’autorità garante della concorrenza, previo parere delle
Commissioni parlamentari.
• Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti possono essere emanati decreti correttivi
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
ART. 2 Principi e criteri generali di disciplina delle
Professioni intellettuali
• Accesso libero, rispetto diritto comunitario, senza vincoli di
predeterminazione numerica
• Esercizio della Professione in forma individuale, associata o in
forma societaria
•Compatibilità con il lavoro subordinato (saranno individuate le
professioni)
•Prevedere se l’abilitazione professionale sarà requisito per
l’accesso al lavoro subordinato
•Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo
• Tutela del cliente e della collettività, rispetto deontologia,
risarcimento danni
• Pluralismo e libertà di scelta del cliente, tutela concorrenza
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
ART. 2 Principi e criteri generali di disciplina delle
Professioni intellettuali
• Pubblicità informativa, non ingannevole, rispettosa della
credibilità dell’esercizio professionale, salvo la
responsabilità disciplinare se la pubblicità non
risponda a tali prescrizioni
• Determinazione consensuale del corrispettivo
• Assicurazione e R.C. obbligatoria per garantire il
risarcimento del danno
• Obbligo per il Professionista di specificare la situazione del
proprio stato (appartenenza a Ordini o Associazioni)
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 3 Principi e criteri specifici per l’accesso alle
professioni intellettuali di interesse generale
Il Governo disciplina l’accesso alle professioni intellettuali nel
rispetto dei seguenti principi e criteri
Tirocinio con equo compenso (fondamenti teorici, pratici e
deontologici) da svolgersi sotto la responsabilità di un
professionista iscritto da almeno 4 anni
Forme integrative o alternative di tirocinio mediante corsi
organizzati dall’Ordine, dalle Università. Possibilità di
effettuare il tirocinio all’estero
Mantenere l’esame di stato per l’abilitazione per quelle
professioni il cui esercizio può incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi
generali
Commissioni giudicatrici esame di Stato : membri
appartenenti agli Ordini o da questi designati dovranno
essere meno della metà
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 3 Principi e criteri specifici per l’accesso alle
professioni intellettuali di interesse generale
Individuare le attività riservate a determinate categorie
professionali fra quelle considerate nel presente articolo
secondo il principio che la riserva in esclusiva dev’essere
giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di
tutela degli utenti
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni
intellettuali di interesse generale
Riorganizzazione Ordini ferma la qualificazione di enti
pubblici non economici, con la possibilità di mantenere
quelli esistenti o procedere all’accorpamento per categorie
professionali analoghe
Articolazione in Ordine nazionali e territoriali, secondo
criteri uniformi
Attribuzione agli Ordini di compiti di tutela degli utenti e di
qualificazione e aggiornamento professionale, autonomia
patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione sotto la
vigilanza del Ministero competente
Meccanismi elettorali trasparenti, tutela delle minoranze,
casi di incompatibilità, durata massima di 10 anni delle
cariche
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 4 Principi e criteri concernenti gli
ordini per le professioni intellettuali di
interesse generale
Contributo iscrizione nella misura necessaria
all’espletamento delle finalità
Compito di indirizzo e coordinamento ai consigli nazionali
nei confronti dei territoriali, potere di adottare atti
sostitutivi in caso di inerzia
Demandare ai Consigli nazionali: adozione codici
deontologici, promozione qualità prestazioni, informazione
al pubblico in materia di prestazioni professionali
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le
professioni intellettuali di interesse generale
Compiti del Nazionale: Designazione rappresentanti,
formulazione pareri
Compiti dei territoriali: Tenuta albo, verifica periodica
della permanenza dei requisiti d’iscrizione, vigilanza sul
rispetto delle norme deontologiche
Compiti del Nazionale e territoriali: Formazione tecnicoprofessionale degli iscritti, Aggiornamento, borse di
studio e contributi per l’avvio alla professione
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria
I decreti concernenti il coordinamento con la normativa universitari
sono emanati su proposta del Ministro dell’Università, di concerto con il
Ministero di Giustizia e del Ministero Competente nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
coordinare, nel rispetto dell’autonomia didattica delle
università, le norme relative al conseguimento dei titoli di studio
universitari con quelle relative all’accesso alle rispettive
professioni, garantendo comunque la possibilità di accesso alle
sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei
titoli di studio universitari e procedendo, ove necessario, alla
revisione delle norme riguardanti le classi delle lauree e le classi
delle lauree magistrali o specialistiche, nonché il dottorato di
ricerca; stabilire le norme transitorie relative all’accesso alle
rispettive professioni di coloro che siano in possesso di lauree o
diplomi universitari conseguiti sulla base degli ordinamenti
previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria
I decreti concernenti il coordinamento con la normativa universitari
sono emanati su proposta del Ministro dell’Università, di concerto con il
Ministero di Giustizia e del Ministero Competente nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche
attività formative organizzate dalle università, con la
possibilità
di
effettuare
parzialmente
il
tirocinio
contemporaneamente all’ultima fase degli studi universitari
necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio,
garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti
tecnici, pratici e deontologici della professione;
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria
2) Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi
concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e
collegi sono emanati su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro competente per il singolo settore, secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi riservate ai titolari di
laurea e ai titolari di laurea magistrale o specialistica;
--b) determinare l’ambito di attività professionale il cui esercizio è
consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico
e potere disciplinare
Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento
all’emanazione di codici deontologici di categoria, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
Fissare criteri e procedure di adozione, da parte di
ciascuno degli Ordini nazionali, di un codice deontologico
avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte
dell’utente, diritto ad una qualficata, corretta e seria
prestazione professionale, adeguata informazione sui
contenuti e modalità di esercizio della professione
(CONSENSO INFORMATO), garantire la credibilità della
Professione
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico
e potere disciplina
Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento
all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri
Potere disciplinare esercitato da organi nazionali e
territoriali distinti dagli organi di gestione, in sede locale
solo alcuni componenti delle commissioni disciplinar
appartengono allo stesso ordine dell’incolpato, possibilità di
costituire commissioni regionali o interregionali
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico
e potere disciplinare
Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento
all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri
Celere conclusione del procedimento, in coerenza con i
principi del contradditorio, del diritto di difesa e del giusto
procedimento
Consentire l’impugnazione avanti organi nazionali o innanzi
alla giurisdizione d’appello o comunque innanzi ad organi di
secondo grado, ricorso in cassazione
Intervento del Ministro competente alla vigilanza nel
procedimento disciplinar
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e
potere disciplina
Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento
all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri
Mancato rispetto delle leggi, del codice, omesso
aggiornamento, comportamenti pregiudizievoli per il cliente
o contrari alla credibilità e al decoro della professione
saranno illeciti disciplinari
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 7 Principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle
professioni intellettuali di interesse generale
Il Governo è delegato a emanare testi unici di riordino delle
disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e
criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:
Riordinare le attività delle singole professioni tenendo conto
dele disposizioni comunitarie
Semplificare il linguaggio normativo
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 8 Principi e criteri in materia di associazioni
professionali riconosciute
Il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti
le professioni sulla base dei seguenti criteri:
Libertà di istituire associazioni, di natura privatistica, ma
senza fini di lucro, anche da parte di iscritti ad albi, nel caso di
professioni regolamentate, possono farne parte solo iscritti al
relativo albo
La partecipazione all’associazione non comporta alcun
vincolo di esclusiva
registrazione delle associazioni presso il Ministero di
Giustizia di concerto con il Ministero competente e con quello
dello sviluppo economico, sentiti il CNEL e gli Ordini
interessati, la cui attività possa incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o su interessi che, per la loro
diffusione nel tessuto socio-economico, comportino l’esigenza
di tutelare la collettività degli utenti
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 8 Principi e criteri in materia di associazioni
professionali riconosciute
Il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti
le professioni sulla base dei seguenti criteri:
Gli statuti dovranno garantire l’identificazione delle attività
professionali, trasparenza, deontologia
Rilascio di attestati di competenza che abbiano carattere
oggettivo
Esclusione incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente
attribuite agli Ordini ed alle Associazioni
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Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega
Art. 9 Principi e criteri in materia di società tra
professionisti
Nell’esercizio della delega il Governo disciplina l’esercizio della
professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi
prevedere che le professioni regolamentate nel sistema
ordinistico possano essere esercitate in forma societaria
Prevedere che alla società possano partecipare soltanto
professionisti iscritti in albi, soggeti non professionisti e
soltanto per prestazioni tecniche o con partecipazione
minoritaria
Società multidisciplinari: si applica la disciplina delle diverse
professioni
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