Linee programmatiche per lo sviluppo delle professione Trieste 2 dicembre 2006 1 Dati iscritti Anno iscritti 1994 22.989 1995 24.243 1996 26.072 1997 27.847 1998 29.661 1999 32.383 2000 35.163 2001 37.742 2002 40.678 2003 44.107 2004 48-498 2005 53.069 2 Iscritti sezione B Anno Iscritti 2003 2 2004 14 2005 32 3 Laurea triennale Fallimento !!! Le richieste dell’Europa riguardavano la circolazione degli studenti e non di ….. Psedoprofessionisti ! 4 Nomenclatore-tariffario L’art. 28 della L. 56/89 prevede che il CNOP deve proporre il tariffario da approvarsi con decreto di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero della sanità. Il Nomenclatore: strumento utile per la definizione delle prestazioni ”riservate” allo psicologo. 5 La questione della vigilanza Ministero di Giustizia o Ministero della Salute ? 6 Osservatorio permanente sulla professione e Osservatorio Epidemiologico istituiti presso il CNOP, avranno nei prossimi quattro anni il compito di definire ed implementare un piano di ricerca per l’analisi dei processi formativi (università e post-laurea), del posizionamento occupazionale degli psicologi nonché della domanda del mercato, anche attraverso la rilevazione di dati epidemiologici, con la finalità ultima di sviluppare e rendere competente la domanda dei nostri clienti attuali e potenziali. 7 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 1 Delega al Governo in materia di Professioni intellettuali Il Governo è delegato a emanare, entro 18 mesi, uno o più Decreti Legislativi su disciplina delle Professioni Intellettuali •Gli schemi dei Decreti Legislativi e regolamenti sono emanati dal Ministero Giustizia, di concerto con i Ministro dell’Università, con il Ministro dello Sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili, nonché con il Ministro competente per ogni singolo settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli Ordini Professionali, il CNEL, l’autorità garante della concorrenza, previo parere delle Commissioni parlamentari. • Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti possono essere emanati decreti correttivi 8 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega ART. 2 Principi e criteri generali di disciplina delle Professioni intellettuali • Accesso libero, rispetto diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica • Esercizio della Professione in forma individuale, associata o in forma societaria •Compatibilità con il lavoro subordinato (saranno individuate le professioni) •Prevedere se l’abilitazione professionale sarà requisito per l’accesso al lavoro subordinato •Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo • Tutela del cliente e della collettività, rispetto deontologia, risarcimento danni • Pluralismo e libertà di scelta del cliente, tutela concorrenza 9 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega ART. 2 Principi e criteri generali di disciplina delle Professioni intellettuali • Pubblicità informativa, non ingannevole, rispettosa della credibilità dell’esercizio professionale, salvo la responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali prescrizioni • Determinazione consensuale del corrispettivo • Assicurazione e R.C. obbligatoria per garantire il risarcimento del danno • Obbligo per il Professionista di specificare la situazione del proprio stato (appartenenza a Ordini o Associazioni) 10 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 3 Principi e criteri specifici per l’accesso alle professioni intellettuali di interesse generale Il Governo disciplina l’accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri Tirocinio con equo compenso (fondamenti teorici, pratici e deontologici) da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno 4 anni Forme integrative o alternative di tirocinio mediante corsi organizzati dall’Ordine, dalle Università. Possibilità di effettuare il tirocinio all’estero Mantenere l’esame di stato per l’abilitazione per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali Commissioni giudicatrici esame di Stato : membri appartenenti agli Ordini o da questi designati dovranno essere meno della metà 11 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 3 Principi e criteri specifici per l’accesso alle professioni intellettuali di interesse generale Individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la riserva in esclusiva dev’essere giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti 12 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale Riorganizzazione Ordini ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di mantenere quelli esistenti o procedere all’accorpamento per categorie professionali analoghe Articolazione in Ordine nazionali e territoriali, secondo criteri uniformi Attribuzione agli Ordini di compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale, autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione sotto la vigilanza del Ministero competente Meccanismi elettorali trasparenti, tutela delle minoranze, casi di incompatibilità, durata massima di 10 anni delle cariche 13 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale Contributo iscrizione nella misura necessaria all’espletamento delle finalità Compito di indirizzo e coordinamento ai consigli nazionali nei confronti dei territoriali, potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia Demandare ai Consigli nazionali: adozione codici deontologici, promozione qualità prestazioni, informazione al pubblico in materia di prestazioni professionali 14 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale Compiti del Nazionale: Designazione rappresentanti, formulazione pareri Compiti dei territoriali: Tenuta albo, verifica periodica della permanenza dei requisiti d’iscrizione, vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche Compiti del Nazionale e territoriali: Formazione tecnicoprofessionale degli iscritti, Aggiornamento, borse di studio e contributi per l’avvio alla professione 15 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria I decreti concernenti il coordinamento con la normativa universitari sono emanati su proposta del Ministro dell’Università, di concerto con il Ministero di Giustizia e del Ministero Competente nel rispetto dei seguenti criteri: a) coordinare, nel rispetto dell’autonomia didattica delle università, le norme relative al conseguimento dei titoli di studio universitari con quelle relative all’accesso alle rispettive professioni, garantendo comunque la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio universitari e procedendo, ove necessario, alla revisione delle norme riguardanti le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali o specialistiche, nonché il dottorato di ricerca; stabilire le norme transitorie relative all’accesso alle rispettive professioni di coloro che siano in possesso di lauree o diplomi universitari conseguiti sulla base degli ordinamenti previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; 16 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria I decreti concernenti il coordinamento con la normativa universitari sono emanati su proposta del Ministro dell’Università, di concerto con il Ministero di Giustizia e del Ministero Competente nel rispetto dei seguenti criteri: a) b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi universitari necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione; 17 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 5 Coordinamento con la normativa universitaria 2) Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi sono emanati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi riservate ai titolari di laurea e ai titolari di laurea magistrale o specialistica; --b) determinare l’ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione 18 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri Fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli Ordini nazionali, di un codice deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte dell’utente, diritto ad una qualficata, corretta e seria prestazione professionale, adeguata informazione sui contenuti e modalità di esercizio della professione (CONSENSO INFORMATO), garantire la credibilità della Professione 19 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplina Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri Potere disciplinare esercitato da organi nazionali e territoriali distinti dagli organi di gestione, in sede locale solo alcuni componenti delle commissioni disciplinar appartengono allo stesso ordine dell’incolpato, possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali 20 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri Celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contradditorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento Consentire l’impugnazione avanti organi nazionali o innanzi alla giurisdizione d’appello o comunque innanzi ad organi di secondo grado, ricorso in cassazione Intervento del Ministro competente alla vigilanza nel procedimento disciplinar 21 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplina Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri Mancato rispetto delle leggi, del codice, omesso aggiornamento, comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione saranno illeciti disciplinari 22 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 7 Principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale Il Governo è delegato a emanare testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti: Riordinare le attività delle singole professioni tenendo conto dele disposizioni comunitarie Semplificare il linguaggio normativo 23 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 8 Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute Il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni sulla base dei seguenti criteri: Libertà di istituire associazioni, di natura privatistica, ma senza fini di lucro, anche da parte di iscritti ad albi, nel caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo iscritti al relativo albo La partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva registrazione delle associazioni presso il Ministero di Giustizia di concerto con il Ministero competente e con quello dello sviluppo economico, sentiti il CNEL e gli Ordini interessati, la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per la loro diffusione nel tessuto socio-economico, comportino l’esigenza di tutelare la collettività degli utenti 24 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 8 Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute Il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni sulla base dei seguenti criteri: Gli statuti dovranno garantire l’identificazione delle attività professionali, trasparenza, deontologia Rilascio di attestati di competenza che abbiano carattere oggettivo Esclusione incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite agli Ordini ed alle Associazioni 25 Proposta Mastella - Disegno di Legge Delega Art. 9 Principi e criteri in materia di società tra professionisti Nell’esercizio della delega il Governo disciplina l’esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria Prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi, soggeti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con partecipazione minoritaria Società multidisciplinari: si applica la disciplina delle diverse professioni 26