LE GARANZIE
GIURISDIZIONALI
Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012
Giuseppe De Cesare
• La funzione giurisdizionale
• La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni
speciali
• Autonomia e indipendenza della magistratura
• Il consiglio superiore della magistratura
• Il giusto processo
• La responsabilità dei magistrati
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IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON
LAW E DI CIVIL LAW
Gran Bretagna e Stati
Uniti
Europa continentale
(modello francese)
il giudice funzionario
il giudice
professionista
• Inghilterra e Stati Uniti: selezione di tipo professionale
(avvocati con esperienza pluriennale, nominati
tendenzialmente a vita)
• Europa continentale e modello francese: selezione di tipo
burocratico (appartenenti al potere giudiziario inseriti tra i
funzionari pubblici) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012
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DEFINIZIONE DI FUNZIONE
GIURISDIZIONALE
«Funzione diretta all’applicazione della legge,
attivata su impulso delle parti (passività del
giudice), per risolvere un conflitto o una
controversia, esercitata ad opera di un soggetto
terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla
legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra
le parti, della pubblicità del procedimento e della
motivazione delle decisioni»
Le parti nel processo:
• attore e convenuto (processo civile)
• pubblico ministero e imputato (processo penale)
• ricorrente e resistente (processo amministrativo)
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LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: DEFINIZIONI
• Funzione giurisdizionale e funzione legislativa (la legge)
• Funzione giurisdizionale e funzione esecutivo-amministrativa
(atti e provvedimenti amministrativi)
• Si chiama sentenza l’atto processuale del giudice col quale
questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione
• Si chiamano ordinanza e decreto gli atti del giudice che non
definiscono il procedimento, ma ne regolano lo sviluppo
• Attività che hanno natura oggettiva di giurisdizione, ma svolte
da organi amministrativi o appartenenti al potere legislativo (es.
la verifica dei poteri)
• Attività di natura amministrativa, ma affidate al corpo
giudiziario (es. la volontaria giurisdizione e le funzioni di
garanzia elettorale) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012
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UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE
E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale)
«la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)
Giurisdizioni speciali
«... non possono essere istituti giudici straordinari,
o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.)
• giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
• giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
• giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)
• altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
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L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
• Dimensione orizzontale, di diffusione sul territorio
nazionale (ripartito in distretti giudiziari: 29 distretti
facenti capo ad altrettanti corti d’appello, a loro volta
suddivisi in circondari, sede dei diversi uffici
giudiziari)
• Dimensione verticale, interna ad ogni singolo ufficio
territoriale e tra gli uffici di un determinato distretto
(giudici di primo grado e giudici di secondo grado),
con al vertice la Corte di cassazione, sede in Roma
(giudice di legittimità)
• Distribuzione del lavoro tra i diversi giudici in base al
criterio della competenza (per valore, per materia, per
territorio)
• Istituzione degli uffici requirenti (procure) presso i
corrispondenti uffici giudicanti
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I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile
1° grado
2° grado
Giudice di pace
(giudice monocratico)
Tribunale
(giudice monocratico o
collegiale)
Tribunale
(giudice monocratico o
collegiale)
Corte di appello
(giudice collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni civili)
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I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia penale
1° grado
2° grado
Giudice di pace
Tribunale
(giudice monocratico)
(giudice monocratico o
collegiale)
Tribunale
Corte di appello
(giudice monocratico o
collegiale)
(giudice collegiale)
Corte di assise
(collegio+giudici
popolari)
Corte di assise
di appello
(coll.+giudici pop.)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni penali)
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LA MAGISTRATURA ORDINARIA
• Magistrati
con funzioni giudicanti (giudici)
- giudice di pace
- giudice di tribunale
- giudice di corte di appello
- giudice di corte di cassazione
• Magistrati con funzioni requirenti (pubblici
ministeri)
- procuratore della Repubblica presso il tribunale
- procuratore generale della Repubblica presso la corte
d’appello
- procuratore generale presso la corte di cassazione
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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
1° grado
2° grado
Giudici
amministrativi
Giudici contabili
(Corte dei conti)
Tribunali amministrativi
regionali (TAR)
Sezioni giurisdizionali
regionali
Consiglio di stato
Sezioni giurisdizionali
centrali di appello
ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione
Corte di cassazione
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INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA
INTERNA
«La giustizia è amministrata in nome del popolo»
(art. 101.1 Cost.)
Principi costituzionali sul potere giudiziario:
• soggezione dei giudici alla sola legge
• autonomia e indipendenza da ogni altro potere
• distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni
• nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati
onorari
• inamovibilità dei magistrati
• riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario
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IL PUBBLICO MINISTERO
Garanzie e indipendenza del p.m.:
• «gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art.
107.4 Cost.)
• «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale»
(art. 112 Cost.)
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958
Composizione del CSM:
• 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo
presiede), primo presidente e procuratore generale della
corte di cassazione
• 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati
• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri
laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente
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ATTRIBUZIONI DEL CSM
E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura
• carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni,
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti
disciplinari (art. 105 Cost.)
Ministro della giustizia
• organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia (art. 110 Cost.)
Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il
ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono
essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
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LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio)
Sezione disciplinare del
consiglio superiore
della magistratura
(sanzioni disciplinari)
Ministro della giustizia
o procuratore generale
della cassazione
(azione disciplinare)
Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia)
Richiesta di risarcimento
Stato
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Azione di rivalsa sul
magistrato
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO
• Il diritto di azione: «tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24.1)
• Il gratuito patrocinio: «sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione» (art. 24.3)
• Il diritto di difesa: «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento» (art. 24.2)
• Il principio del giudice naturale: «nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art.
25.1)
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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO
• I principi del giusto processo: «la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111
commi 1-5 aggiunti dalla l. cost. 2/1999)
– il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale
– il principio del contraddittorio nella formazione della
prova
– i diritti della persona accusata di un reato
– la ragionevole durata del processo e il diritto
all’equa riparazione (v. l. 89/2001)
• L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
(art. 111.6)
• La possibilità di ricorso alla Corte di cassazione per motivi
di legittimità (art. 111.7)
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L’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE E LA
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Art. 111 Cost. (mod. legge cost. 2/1999)
«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa;
segue...
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L’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE E LA
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata
nel processo...»
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L’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE E LA
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Art. 6 CEDU (Diritto a un processo equo)
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da
un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...
... ogni accusato ha diritto a:
- essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua
a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico;
- disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare
la sua difesa;
segue...
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L’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE E LA
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
- difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore
di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore,
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio,
quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico;
- farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata all’udienza»
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GIUDIZI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO PER VIOLAZIONE DELLA CEDU
(1959-2009)
• N. giudizi riguardanti l’Italia: 2023 (su 12198)
• N. giudizi in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dichiarato almeno una violazione: 1556
• N. giudizi in cui l’Italia è stata condannata per violazione
dell’art. 6 Cedu: 1324
– termine ragionevole della durata dei processi: 1095
– diritto a un processo equo: 229
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LA CORTE DI CASSAZIONE
Funzioni della Cassazione:
• assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione
della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale (cd.
funzione nomofilattica)
• dirime i conflitti di competenza tra i diversi giudici ordinari e
i conflitti di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici speciali
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono
ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente
Inquirente
Giudicante
GIP
GUP
Giudice per le
indagini preliminari
Giudice dell’udienza
preliminare
Organo di controllo
degli atti del PM
Decide di rinviare a giudizio o
di emettere sentenza di non
luogo a procedere
Pubblico
ministero
Procura della
Repubblica
Organo inquirente
Ufficio del PM
Procura della
Repubblica
1° grado
Il capo, gli altri Pm sono
sostituti procuratori
Giudice di
pace
Tribunale
ordinario
Corte
d’Assise
Magistrato che
resta in carica
per quattro anni
Costituito dal giudice
unico di primo grado
che emana sentenze in
materia civile e penale
Composta da otto
giudici giudica reati
gravi
Procuratore
della Repubblica
presso il
Tribunale
Il Pm dei processi in
Tribunale e in Corte
d’Assise
Procuratore
generale
2° grado
Corte d’Appello
Corte d’Assise d’Appello
Composta da tre giudici di
carriera. Riesamina le sentenze
del giudice unico del Tribunale
Composta come la Corte d’Assise.
Riesamina le sentenze della Corte
d’Assise
Il Pm dei processi
d’appello
Procuratore
generale presso la
Corte di
Cassazione
Il Pm dei processi in
Cassazione
Antimafia
3° grado
Organo inquirente
Corte di Cassazione
Procuratore
nazionale antimafia
Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata
applicata correttamente
Coordina e dirige i sostituti
diritto
Altri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale diIstituzioni
sorveglianza-di
Tribunale
militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche
procuratori impegnati nei
pubblico 2011-2012
delitti a sfondo mafioso
Giuseppe De Cesare
DDA
Direzione distrettuale
antimafia
Pool antimafia presso le
più grandi sedi
giudiziarie
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Regio Decreto n. 12/1941
RECENTI RIFORME DELL’ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO (2005-2007)
• Legge 150/2005 (delega al governo per la riforma del r.d. 12/1941)
• Decreti legislativi attuativi: nn. 20 (incarichi direttivi), 24 (magistrati di cassazione), 25
(consigli giudiziari), 26 (scuola superiore della magistratura), 35 (incarichi extragiudiziari),
62 (elezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti e della giustizia
amministrativa), 106 (ufficio del pubblico ministero), 109 (illeciti disciplinari), 160 (accesso
alla magistratura e progressione di funzioni), 240/2006 (magistrati capi e dirigenti
amministrativi)
Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"
Legge 30 luglio 2007, n. 111
"Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario"
Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012
Giuseppe De Cesare
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