I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI
Ancona, 07 Aprile 2011
Rolando Dolciotti
1
IL SERVIZIO METRICO SI OCCUPA DI:
METROLOGIA LEGALE
 SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI
 TACHIGRAFI DIGITALI E CARTE TACHIGRAFICHE
 PRECONFEZIONATI
 CONFORMITA PRODOTTI
 VIGILANZA

2
METROLOGIA LEGALE
La metrologia legale garantisce la fede pubblica attraverso
l’esattezza della misura e si occupa di tutte le procedure
legislative, tecniche ed amministrative riguardanti:


Strumenti per pesare e misurare contemplati nel testo unico
sulle leggi metriche (R.D. 7088/1890 e nel regolamento di
fabbricazione (R.D. 226/1902 ) e definiti nel D.M. 182/2000
Tutti gli strumenti introdotti dalla Direttiva Mid (2007)
quali: tassametri, analizzatori di gas e contatori di calore
3
METALLI PREZIOSI
Tutti gli oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino e
palladio) fabbricati e posti in commercio sul territorio
nazionale devono essere a titolo legale e portare impresso (D.L.
251/1999 e DPR 150/2002):


Il marchio di identificazione
Il titolo
4
TACHIGRAFI DIGITALI
I tachigrafi digitali sono apparecchi di controllo che
equipaggiano gli autoveicoli adibiti al trasporto su strada
di merci e passeggeri immatricolati in uno stato membro
dell’Unione Europea (in Italia in vigore dal 15/01/2007).
Le Camere di Commercio, sono individuate dalla
normativa nazionale come autorità per il rilascio delle
carte tachigrafiche, che consentono l'utilizzo del nuovo
sistema digitale e per la sorveglianza sulle officine
autorizzate al montaggio e alla manutenzione dei T.D.
5
PRODOTTI PRECONFEZIONATI
Procedure e regole per il confezionamento di prodotti in
assenza dell’acquirente, posti in vendita in involucri
sigillati e in quantità prefissate di massa o di volume non
modificabili senza alterare palesemente l’imballaggio
stesso.
 Imballaggi tipo CEE (Legge n. 690/1978)
 Imballaggi Nazionali (D.P.R. n. 391/1980)
 D.Lgs 12/2010 – Reca disposizioni sulle quantità
nominali (attuazione direttiva 2007/45/CE)
6
SICUREZZA E CONFORMITA DEI PRODOTTI






La Camera tutela la sicurezza dei prodotti e la loro
corretta etichettatura nei seguenti settori:
Sicurezza prodotti elettrici
Sicurezza giocattoli
Sicurezza dispositivi di protezione individuale (occhiali
da sole)
Etichettatura prodotti tessili
Etichettatura calzature
7
SICUREZZA E CONFORMITA DEI PRODOTTI
I prodotti immessi sul mercato in condizioni di uso
normale non devono presentare alcun rischio
Oppure
presentino solo rischi minimi accettabili e compatibili con
un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone.
Per immissione sul mercato si intende
sia la vendita sia la distribuzione a titolo gratuito
8
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei
prodotti destinati ad essere indossati o tenuti da una
persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o
più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la
sicurezza
 La direttiva 89/686/CEE è recepita in Italia dal
D.Lgs 475/92;
 Modificata dalle direttive : 93/68/CEE - 93/95/CEE96/58/CE recepite dal D.Lgs 10/97.
9
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Le direttive stabiliscono le condizioni di immissione sul
mercato e della libera circolazione intracomunitaria
nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono
soddisfare per preservare la salute e garantire la
sicurezza degli utilizzatori
10
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione
semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di
danni fisici di lieve entità. Hanno la funzione di
salvaguardare da:


azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
strumenti meccanici (es. guanti da giardinaggio);
azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili
causate dai prodotti per la pulizia (guanti di protezione
dalle soluzioni detergenti);
11
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI




rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi,
che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
ordinari fenomeni atmosferici non eccezionali né estremi nel
corso di attività professionali (indumenti stagionali);
urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a
provocare lesioni a carattere permanente (guanti);
azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole)
12
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
La direttiva 89/686/CEE stabilisce che l’occhiale da sole è:
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dal 01Luglio 1995, come tutti i DPI
GLI OCCHIALI DA SOLE
devono essere marcati CE
13
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs.
n. 475/92:
 i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o
polizia;
 i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
 i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato
contro le condizioni atmosferiche, calore, acqua –
umidità;
 caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due
o tre ruote.
14
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o altre
manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di
DPI non conformi, purché tale non conformità venga
evidenziata con appositi cartelli, fermo restando
l’impossibilità di proporre in vendita gli stessi senza la
preventiva conformità.
15
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Tutti i dispositivi in ogni caso devono:
essere progettati in modo tale da consentire
all’utilizzatore di svolgere normalmente le attività che
lo espongono ai rischi, disponendo al tempo stesso di
una protezione appropriata.
 essere progettati e fabbricati in modo da non provocare
rischi ed altri fattori di disturbo.
 essere composti di materiali privi di effetti nocivi per
l’igiene o per la salute dell’utilizzatore.

16
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI



essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la
solidità di costruzione e la loro efficacia.
devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti
alle condizioni di impiego prevedibili.
non devono avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.
al fine di non provocare una irritazione eccessiva o delle
ferite.
17
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Conformità CE
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della
dichiarazione di conformità CE.
Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria il
costruttore, o un suo rappresentante residente nella
comunità europea, deve preparare la documentazione
tecnica anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo
di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
MARCATURA CE
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo
visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile
periodo di durata del DPI.
Può essere apposta sull’imballaggio, qualora, stante le
caratteristiche del prodotto, non fosse possibile apporla in
modo chiaro;
può essere apposto ogni altro marchio purché questo non
limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.
(art. 12 d.lgs. 475/92)
19
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
COMPETENZE:
La vigilanza sulla sicurezza dei DPI spetta al Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Vigilanza e
Normativa Tecnica - che si avvale della G. di F., delle
Dogane, delle Camere di Commercio e di altri organi di
polizia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il protocollo d’intesa (10/09/2009 ) tra il Ministero
Sviluppo Economico e Unioncamere ha rafforzato la
vigilanza sui prodotti a tutela dei Consumatori
20
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Il Servizio Metrico nel rispetto della filosofia dell’Ente
Camerale ha posto da sempre la massima attenzione ad
una preventiva informazione sulle regole da rispettare .
L’informazione preventiva ed l’effettiva presenza sul
territorio svolgono un ruolo primario per la tutela dei
consumatori e la regolazione del mercato almeno per
quelle ditte rispettose delle regole poste dal legislatore.
21
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA

I controlli ispettivi possono essere eseguiti d’iniziativa ai
sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981;

Essere richiesti dal MSE;

Su segnalazione delle associazione dei consumatori, ecc.

In collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e la G.di F.
22
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
L’obiettivo dei controlli è quello di accertare che i prodotti
immessi in commercio siano conformi ai requisiti
essenziali attraverso un controllo :
 di tipo visivo e formale,
 di tipo documentale,
 materiale con l’esecuzione di analisi presso
laboratori accreditati.
23
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti:


Verifica della presenza della marcatura CE;
Verificare che la marcatura sia conforme al simbolo
grafico di cui all’allegato IV del D.Lgs. 475/92
24
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti:


Verificare che sui DPI non sia riportata ogni altra
marcatura che possa ingenerare errori circa il
significato della marcatura CE;
Verificare che sul DPI o sull’imballaggio non sia
riportato ogni altro marchio che possa limitare la
visibilità e la leggibilità della marcatura;
25
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti:


Verificare che sia stata preparata e rilasciata la nota
informativa redatta nella lingua ufficiale dello stato
membro destinatario;
Verificare che la dichiarazione di conformità CE, le
istruzioni e le avvertenze dei DPI siano redatti in lingua
italiana o anche in lingua italiana
26
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti:



Verificare la presenza del fascicolo tecnico,
la descrizione dei mezzi di controllo e di
prova applicati;
Richiedere la dichiarazione di conformità;
La dichiarazione di conformità e la documentazione
tecnica devono essere conservate per dieci anni
27
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti:



Richiedere la documentazione sui controlli, a campione,
effettuati obbligatoriamente o facoltativamente in base ai
prodotti commercializzati;
L’informazione data ai distributori in merito a tale
sorveglianza;
verificare che non siano commercializzati DPI soggetti a
provvedimenti restrittivi del MSE
28
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Controlli presso importatori:


Verificare che tutte le informazioni destinate ai consumatori
siano in lingua italiana con caratteri di visibilità non
inferiore a quelli usati per le altre lingue;
Verificare, in base al prodotto o al suo imballaggio,
l’indicazione dell’identità del produttore e dei suoi estremi.
29
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
La dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante o dal suo
rappresentante deve contenere:
 Nome e indirizzo del fabbricante
 Descrizione del DPI
 Riferimento alla Direttiva CE
 Riferimento alle norme armonizzate applicate (en uni)
 Identificazione del firmatario che ha il potere di
impegnare il fabbricante
30
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
La nota informativa rilasciata dal fabbricante in lingua italiana
deve contenere:
 Nome e indirizzo del fabbricante o suo rappresentante
 le istruzioni di impiego, pulizia, manutenzione;
 gli accessori utilizzabili ed i pezzi di ricambio appropriati;
 le classi di protezione dei DPI;
 le date o il termine di scadenza dei DPI;
 i limiti di utilizzazione;
 Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
31
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel richiedere la documentazione tecnica occorre verificare la
presenza del:

Fascicolo tecnico che a sua volta deve contenere:
 Disegni di progettazione e fabbricazione ;
 Elenco dei requisiti essenziali per la salute e la sicurezza;
 Norme armonizzate o specifiche tecniche adottate al
momento della progettazione del modello;
32
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA


della descrizione dei mezzi di controllo e di prova
applicati nello stabilimento
della nota informativa del fabbricate redatta nella
lingua ufficiale dello stato membro destinatario.
33
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Mancanza marcatura CE



Verbale di contestazione al fabbricante
Sequestro cautelativo dei prodotti privi di marcatura CE
Si informa il MSE
34
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Mancata esibizione della dichiarazione di conformità e/o della
documentazione tecnica.
In questo caso si ritiene che i prodotti non siano conformi,
pertanto:


Viene elevato verbale di contestazione al fabbricante
Si informa il MSE il quale può disporre il temporaneo divieto
alla commercializzazione del prodotto fino alla
presentazione della documentazione.
35
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nei controlli presso i commercianti al dettaglio si procede
alla verifica:
 della presenza della marcatura CE;
 della presenza della nota informativa in lingua italiana;
 Si esegue un esame tecnico delle caratteristiche dei
prodotti valutandone i rischi in confronto con quanto
riportato nelle avvertenze,
(per gli occhiali mancanza dell’avvertenza che non sono
idonei alla guida).
36
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Se nulla viene riscontrato si procede alla redazione del VAS
(Verbale delle attività svolte)
Se permangono dubbi:
 Si richiede la dichiarazione di conformità e la relativa
documentazione tecnica al fabbricante o al
responsabile dell’immissione sul mercato;
 Si procede al prelievo (acquisto) del prodotto da
sottoporre ad analisi
37
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Mancanza marcatura CE:




Verbale di contestazione nei confronti del rivenditore;
Verbale di contestazione agli altri rivenditori compreso
l’importatore e il fabbricante a cui si può risalire
tramite documentazione commerciale;
Sequestro cautelativo dei prodotti privi di marcatura CE
Si informa il MSE
38
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Mancanza nota informativa:




Verbale di contestazione nei confronti del fabbricante;
Richiesta dichiarazione di conformità e relativa
documentazione tecnica;
Sequestro cautelativo dei prodotti privi di indicazioni;
Si informa il MSE per la conformazione del prodotto.
39
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SISTEMA RAPEX
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi
non alimentari che consente, una rapida circolazione delle
informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato
europeo che presentano seri rischi per la salute e la sicurezza
dei consumatori.
Lo Stato membro, che riceve informazione su un prodotto che
presenta rischi, è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli
altri stati membri.
40
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI : (DPI prima categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Immissione
in commercio di
DPI non conformi
ai requisiti
essenziali di
sicurezza
Art. 3,
co. 1
Art. 14
co. 1
lett. a)
da
7.747,00 €
a
46.484,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
competente
MSE
41
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanzionato
ria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque inizia
la produzione
omettendo di
effettuare la
dichiarazione di
conformità CE
Art. 11
Art. 14
co. 3
da
5.165,00 €
a
30.987,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
42
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque inizia
la produzione
omettendo di
apporre la
marcatura CE
Art. 12
Art. 14
co. 3
da
5.165,00 €
a
30.987,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
43
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Chiunque pone in
commercio DPI
privi della
marcatura CE
Art. 12
co. 3
SANZIONE
Norma
Sanzione
Arresto/am
Sanziona amministrati
menda
toria
va
Art. 14
co. 4
da
2.582,00 €
a
15.494,00 €
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
44
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanzionat
oria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque appone
marcature che
possano indurre in
errore i terzi circa il
significato ed il
simbolo grafico CE
Art. 12
co. 4
Art. 14
co. 4
da
2.582,00 €
a
15.494,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
45
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque appone
marchi che
limitano la visibilità
e la leggibilità della
marcatura CE
Art. 12
co. 4
Art. 14
co. 4
da
2.582,00 €
a
15.494,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
46
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque non
esegue i
provvedimenti
adottati dal MSE
Art. 13
co. 4 e
co. 7
Art. 14
co. 5
da
7.747,00 €
a
46.481,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
47
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Prodotti pericolosi)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Immissione sul
mercato di
prodotti pericolosi
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanzione
Sanziona amministrativ
toria
a
Art. 104
Art. 112
co. 1
co. 2
D.Lgs.
D.Lgs
206/2005 206/2005
Arresto/am
menda
Trasmissio
ne S.V.
Arresto
fino ad 1
anno
+
10.000,00
a
50.000,00
€
A.G.
48
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi prodotto)
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Mancata
apposizione sul
prodotto, in lingua
italiana, delle
avvertenze sui
rischi
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Art. 107 Art. 112
c. 2 l.b)
co. 3
D.Lgs.
D.Lgs
206/20 206/2005
05
Sanzione
amministrati
va
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
da
10.000 €
a
25.000 €
A.G.
49
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Mancata
assicurazione alla
dovuta
collaborazione ai
fini dello
svolgimento delle
ispezioni
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Art. 107 Art. 112
c. 2 l.a
co. 4
D.Lgs
D.Lgs
206/20 206/2005
05
da
2.500,00 €
a
40.000,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
50
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Fabbricante/produttore, mandatario e importatore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Violazione alle
disposizioni di cui
all’art. 104 del
D.Lgs.
206/2005
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Art. 104 Art. 112
co.
co. 5
2,3,5,7,
D.Lgs
8, 9
206/2005
D.Lgs
206/20
05
da
1.500,00 €
a
30.000,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
51
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Chiunque pone in
commercio DPI
privi della
marcatura CE
Norma
violata
Art. 12
co. 3
SANZIONE
Norma
Sanzione
Sanziona amministrativ
toria
a
Art. 14
co. 4
da
2.581,00 €
a
15.494,00
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
52
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Chiunque pone in
commercio DPI
con apposto ogni
altra marcatura
che limitano la
visibilità e la
leggibilità della
marcatura CE
SANZIONE
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Art. 12
co. 4
Art. 14
co. 4
da
2.582,00 €
a
15.494,00
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
53
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Chiunque non
esegue i
provvedimenti
adottati dal MSE
Art. 14
co. 4 e
co. 7
Art. 14
co. 5
da
7.747,00 €
a
46.481,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
54
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
SANZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Commercializzazio
ne di DPI privi
delle informazioni
di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 206/2005
(ind. lingua ital.)
Art. 11
D.Lgs
206/20
05
Art. 12
co.1
D.Lgs
206/2005
da
516,00 €
a
25.823,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
55
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Mancata
assicurazione alla
dovuta
collaborazione ai
fini dello
svolgimento delle
ispezioni
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Art. 107
co. 2
Art. 112
l.a
co. 4
D.Lgs
d.Lgs
206/20 206/2005
05
da
2.500,00 €
a
40.000,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
56
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Mancata
Art. 107 Art. 112
apposizione sul
co.2 l. b
co. 3
DPI in lingua
D.Lgs
D.Lgs
italiana delle
206/20 206/2005
adeguate
05
avvertenze ai rischi
Sanzione
amministrati
va
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
da
10.000 €
a
25.000 €
A.G.
57
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI
Distributore/venditore
VIOLAZIONE
Descrizione
violazione
Violazione alle
disposizioni di cui
all’art. 104 del
D.Lgs 206/2005
Norma
violata
SANZIONE
Norma
Sanziona
toria
Sanzione
amministrati
va
Art. 104
Art. 112
co .
co.5
6,7,8,9
D.Lgs
D.Lgs
206/2005
206/2005
da
1.500,00 €
a
30.000,00 €
Arresto/am
menda
Trasmission
e S.V.
Camera
Commercio
Competente
MSE
58
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: Pagamento in misura ridotta
L’art. 16 L. 689/81 disciplina il pagamento in misura ridotta
negli illeciti amministrativi .
 Pari al doppio del minimo o al terzo del massimo oltre le
spese del procedimento;
 Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni
dalla contestazione/notificazione;
 E ammesso ricorso da presentare all’Ufficio sanzioni
della C.C. entro 30 giorni dalla contestaz./notificazione;
 l’Ufficio emette O. A. o Ingiunzione di pagamento
 E Ammesso ricorso al provvedimento ingiuntivo.
59
grazie per l’attenzione
Rolando Dolciotti
60
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