Parlamento
sistema elettorale e
soluzioni legislative
sulle “quote
femminili”
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1
di cosa parleremo …

del Parlamento

dei sistemi elettorali

del rilievo del genere in relazione a questo
contesto
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2
Parlamento

organo rappresentativo

chi rappresenta (rinvio ai sistemi elettorali)

in che modo (le condizioni della rappresentanza
politica: durata, divieto del mandato imperativo,
prerogative)

per fare che (funzioni del parlamento: legislativa,
rapporto fiduciario nei confronti del governo)
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le condizioni della
rappresentanza politica

durata della legislatura
60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
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le condizioni della
rappresentanza politica

divieto del mandato imperativo, prerogative parlamentari
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
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la rappresentanza politica
Permette al popolo di agire come unità politica, di
esprimere una volontà unitaria e generale che si
impone ai singoli (vincolo discendente dal
rappresentante al rappresentato)
Sintesi unificante: il corpo politico unitario si
differenzia dalla molteplicità dei corpi
Divieto del mandato imperativo: art. 67 cost.
Ogni membro del parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato
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la rappresentanza politica

Il popolo, titolare della sovranità, ha bisogno di soggetti che lo
rappresentino, cioè che agiscano, per tutta la durata del
mandato, la finzione giuridica che lo rende presente

(presunzione di rappresentatività)

Titolo di investitura alle cariche politiche
 mediante elezione periodicamente rinnovabile (criterio di
selezione che non contraddice l’uguaglianza dei componenti del
corpo elettorale)

Elezione: selezione del personale politico e degli obiettivi che si
chiede agli eletti di rappresentare
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la rappresentanza politica
Presunzione di rappresentatività: corrispondenza
tra rappresentanti e rappresentati, capacità dei
primi di agire nell’interesse dei secondi
ASTRATTEZZA
Contrappeso = periodicità delle elezioni
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i sistemi elettorali


di tipo maggioritario
chi vince vince tutto





turno unico
(maggioranza semplice)
doppio turno
(maggioranza qualificata)
di tipo proporzionale
distribuzione in
proporzione ai voti
collegio plurinominale

liste concorrenti

tendenzialmente
selettivo
collegio uninominale

metodo di assegnazione
(d’Hondt, quoziente
naturale, quoziente
corretto…)
tendenzialmente
proiettivo
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i sistemi elettorali




dimensioni del collegio (cresce la
proiettività…)
scelta dell’elettore (voto di preferenza /lista
bloccata)
determinazione delle candidature
legislazione di contorno


e comunque …
per rappresentare e/o per governare ?
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il genere in relazione a tutto
questo …

di fronte al parlamento, alla rappresentanza
politica, ai sistemi elettorali, fa differenza
essere uomini o donne ?
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Il principio di uguaglianza
Art. 3, 1° comma
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.


uguaglianza davanti alla legge, uguaglianza formale;
tutti sono uguali davanti alla legge, le differenze tra i
singoli individui sono irrilevanti per la legge
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Il principio di uguaglianza
Art. 3, 2° comma
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

uguaglianza sostanziale, fa emergere le differenze individuali,
rendendole rilevanti per il diritto (che chiede di rimuovere gli
ostacoli)

le differenze sono insieme fonte di potere e prodotto del potere,
sono esse stesse una distribuzione di potere
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L’ uguaglianza tra i sessi

Uguaglianza formale

Irrilevanza giuridica del sesso
Trattare uomini e donne “come se” fossero
uguali
Rimozione giuridica della differenza


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L’ uguaglianza tra i sessi

Uguaglianza sostanziale

La differenza tra i sessi non deve essere un
ostacolo


quando una differenza produce un “ostacolo” … è compito della
repubblica rimuoverlo
Ciò che rimuovo non è la differenza tra i sessi, ma
il limite concreto alla libertà e all’uguaglianza,
l’ostacolo al pieno sviluppo della persona e alla
partecipazione
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L’ uguaglianza tra i sessi in materia
elettorale


elettorato
attivo
Art. 48
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini
e donne, che
hanno raggiunto
la maggiore età.

elettorato passivo

Art. 51 (testo originario)
Tutti i cittadini dell’uno e
dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
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alle spalle dell’art. 48 cost. …

nell’art. 24 dello Statuto albertino





Tutti i regnicoli … godono egualmente i diritti civili e politici salvo
le eccezioni determinate dalla legge
la legge non esclude espressamente, né pone esplicitamente
il sesso maschile come condizione (età, censo, istruzione)
alcune Commissioni elettorali iscrivono le donne nelle liste
politiche
Corte Appello Ancona (Ludovico Mortara) 25 luglio 1906
conferma
Corte di Cassazione nega

(in base alla posizione modesta della donna nel diritto positivo …
pur riconoscendone cavallerescamente l’intelligenza, nell’arena
politica perderebbero la loro vera dignità, grazia e forza)
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17
Il voto alle donne

Il 31 gennaio del 1945 con il Paese
diviso ed il nord sottoposto
all'occupazione tedesca il Consiglio
dei Ministri presieduto da Ivanoe
Bonomi emanò un decreto che
riconosceva il diritto di voto alle
donne (Decreto legislativo
luogotenenziale 2 febbraio 1945, n.
23).

Il 2 giugno del 1946 le donne
votarono per il referendum
istituzionale e per le elezioni della
Assemblea costituente, ma già
nelle elezioni amministrative
precedenti avevano votato
risultando in numero discreto elette
nei consigli comunali.
Sui banchi dell'Assemblea
costituente sedettero le prime
parlamentari: nove della DC, nove
del PCI, due del PSIUP ed una
dell'Uomo qualunque.
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18
Il voto degli uomini

L'elettorato poteva essere esercitato solamente dai maschi in possesso di una serie di
requisiti: età non inferiore ai 25 anni, saper leggere e scrivere, pagamento di un censo
di 40 lire; (anche non pagando l'imposta stabilita) magistrati, professori, ufficiali.

legge del 22 gennaio 1882, n. 999: tutti i maggiorenni che avessero superato l'esame
del corso elementare obbligatorio oppure pagassero un contributo annuo di lire 19,80;

cospicuo allargamento del corpo elettorale che passò da circa 628.000 ad oltre
2.000.000 di elettori, cioè dal 2% al 7% della popolazione totale che contava
28.452.000 abitanti

Il suffragio universale maschile fu introdotto con la legge del 30 giugno 1912, n. 666.
tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di
istruzione (maggiorenni di età inferiore ai 30 anni: censo o di prestazione del servizio
militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza).

da 3.300.000 a 8.443.205, di cui 2.500.000 analfabeti, pari al 23,2% della
popolazione.

La Camera respinse con votazione per appello nominale la concessione del voto
alle donne (209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti).

La legge elettorale del 18 novembre 1923, n. 2444, legge Acerbo o legge truffa
(attribuiva due terzi dei seggi alla lista che avesse riportato la maggioranza relativa,
l'altro terzo ripartito proporzionalmente tra le liste di minoranza )

Legge 16 marzo 1928 : riduce le elezioni all'approvazione di una lista unica nazionale di
400 candidati, compilata dal Gran Consiglio del Fascismo
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LE DONNE NELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI
PAESI
MONDO
PAESI UE
%
%
SVEZIA
42.7
NORVEGIA
35.8
DANIMARCA
38.0
CUBA
27.6
FINLANDIA
36.5
MOZAMBICO
30.0
PAESI BASSI
36.0
SVIZZERA
23.0
GERMANIA
31.1
CINA
21.8
SPAGNA
28.3
FILIPPINE
17.8
AUSTRIA
26.8
SENEGAL
16.7
BELGIO
23.3
STATI UNITI
14.0
PORTOGALLO
18.7
COLOMBIA
11.8
REGNO UNITO
17.9
TUNISIA
11.5
IRLANDA
12.0
INDIA
8.8
FRANCIA
10.9
GIPPONE
7.3
ITALIA
9.8
BRASILE
6.8
GRECIA
8.7
ALGERIA
3.4
MAROCCO
0.6
Sesso, genere e
rappresentanza politica

Il problema:perché le donne sono oltre la
metà degli elettori e solo il 10% degli eletti ?

Problema di uguaglianza fra i sessi

Problema di democrazia (qualità della
rappresentanza)
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21
Cosa c’è di
nuovo ?
Art. 117, 7
Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che
impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale
ed economica, e
promuovono la parità di
accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.


Art. 51
A tal fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità
fra uomini e donne.

primo specifico strumento di
attuazione

rimarca la specificità della
differenza di genere (irriducibile
e trasversale)
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le conseguenze

misure di attuazione doverose

quali ?

le quote sono una delle misure possibili


quote femminili / quote di genere
altre misure
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molteplicità e specialità

misura della quota




sistema maggioritario


50% (cd. democrazia paritaria)
1/3 (presenza-soglia)
almeno uno/a
collegio uninominale (coppia aperta): per gruppi
sistema proporzionale (women friendly)

la proiettività amplia l’accessibilità
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molteplicità e specialità

sistema proporzionale


garanzia di posizione (double quota)
 presentazione alternata (preferenza ?)
sistema di sanzioni / incentivi



inammissibilità
sanzioni pecuniarie
 misura
 procedimento di applicazione (automatico, chi applica..
premi
 candidature
 elette
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25

il circolo virtuoso


misure dei partiti
incentivi alla concorrenza tra partiti
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criteri di scelta

individuazione del punto critico

nelle candidature (meccanismi di esclusione)






di partito
auto-esclusione
nella conquista dell’elettorato
nella capacità di spesa
nella visibilità
definizione dell’obiettivo


empowerment
mainstreaming
 organizzazione interna del procedimento parlamentare
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27
L’attuazione dell’art. 51 cost.
Legge 8 aprile 2004, n. 90 - "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo



e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004"
ART. 3.
(Pari opportunità).
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno,
nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai
fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente
frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano
rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo
della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più
rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste
circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza
di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è
erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata
eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.
Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito
o gruppo politico organizzato.
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28
i successivi tentativi falliti…




pdl 1732 e altri (3051 iniz. gov.): rinviato dall’Aula
all’avvio della discussione gen., esaminato da ultimo
il 1° febbraio 2005
fallito tentativo di introduzione nella legge di
conversione del d.l. 8/2005 (l. 40/2005): approvato
in commissione è respinto in Aula
pdl 2778 (Dato) assegnato alla I Comm. Lav. e prev.
in sede referente
emendamento Prestigiacomo al pdl 2620 approvato
testo unificato il 13 ottobre 2005 (ora S-3633)
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29
una conclusione …

la rappresentanza politica diventerà duale ?

e a chi potrà servire ?
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30
genere e rappresentanza
politica

Genere: dato culturale e sociale; consente di
identificare la relazione tra uomini e donne

assumere la consapevolezza che le differenze tra
i sessi costruiscono relazioni sociali che a loro
volta riproducono differenze
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31
genere e rappresentanza
politica



L’analisi di genere, applicata al diritto, svela e
sottopone a critica gli strumenti giuridici che
costruiscono tali relazioni sociali, imperniate sulla
differenza e produttive di differenze
l’assunzione di un’ottica di genere consente di
utilizzare il diritto per costruire consapevolmente
relazioni sociali che, senza rimuovere o negare le
differenze tra uomini e donne, rifiutino le disparità di
potere che condannano le donne alla subalternità
richiede una politica del diritto capace di tenere
conto, attraverso le differenze tra uomini e donne,
della straordinaria complessità delle relazioni tra gli
individui
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32
Corpi e corpo politico
è importante non solo cosa e come si
rappresenta, ma anche chi rappresenta:
chi rappresenta porta anche il proprio corpo
(materialità delle condizioni dell’esistenza)
dentro l'attività di rappresentanza politica e la
consapevolezza che le donne possiedono della
centralità del corpo nella loro esperienza può
offrire un fondamentale contrappeso al forte
processo di astrazione che la rappresentanza
politica induce di per sé

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33
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Schema lezione