IL DIRITTO AMBIENTALE
DELL’UNIONE EUROPEA
Prof. Giovanni Cordini
Diritto comunitario
Il diritto comunitario esercita un’influenza particolarmente penetrante sugli
ordinamenti interni degli Stati membri in virtù della sua “applicabilita’
diretta”
Trattato Maastricht 07/02/92
Distinzione CE - UE
Trattato di Lisbona 13/12/07
Diritto dell’Unione da 01/01/09
Nozione di diritto comunitario dell’ambiente: ricomprende l’insieme
delle norme ambientali comunitarie sia di diritto originario che di diritto
derivato.
Problema: rapporto tra diritto comunitario generale e diritto comunitario
ambientale, se cioè quest’ultimo si caratterizzi
• per la specificità della materia oggetto delle sue norme (SI)
• per la peculiarità di principi, obiettivi, processi decisionali e strumenti (si
deve valutare caso per caso)
Genesi politica ambientale comunitaria
Atto Unico Europeo del 1986 viene per la prima volta disciplinata la
politica ambientale a livello dei trattati istitutivi.
avvio di una politica d’insieme
in materia ambientale
direttive isolate per l’avvicinamento
delle legislazioni con finalità sia
economiche che ambientali
Vertice di Parigi ottobre ‘72
crescita economica deve
considerare la protezione
dell’ambiente
• per miglioramento mercato interno e
contestuali obblighi per tutela ambiente
• 79/409/CEE conservazione uccelli
selvatici
• 85/337/CEE valutazione impatto
ambientale
Primo programma
di azione per
l’ambiente
• 75/442/CEE smaltimento rifiuti
Principi nei Trattati istitutivi
Atto Unico Europeo ’86: obiettivi e principi del Primo Programma
d’Azione elevati a diritto comunitario originario
Trattato di Maastricht ‘92: obiettivo tutela ambientale, principio di
precauzione, necessità di misure per risolvere problemi ambientali
regionali e mondiali (Titolo XVI Trattato CE)
Trattato di Amsterdam ‘97: conferma perseguimento elevato livello
protezione ambientale (titolo XIX)
Trattato di Nizza ‘01: procedure per l’adozione atti in materia
ambientale
Trattato di Lisbona ‘09: estensione della regolamentazione ai
“cambiamenti climatici” (art. 174)
Atti comunitari in materia ambientale
Direttive: le più utilizzate in considerazione della maggiore flessibilità
necessaria alle diverse situazioni degli Stati membri
Regolamenti: utilizzati solo nei casi in cui è necessaria e possibile una
disciplina uniforme previa armonizzazione delle normative nazionali
Decisioni: rivolte a soggetti determinati (ad esempio le imprese)
Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti
Programmi di azione: atti atipici di programmazione ampiamente
utilizzati
Applicazione differenziata
Tra i principali obiettivi della politica ambientale comunitaria (art.
174) notevole rilievo riveste la necessita di tener conto delle diverse
situazioni regionali, delle diverse condizioni ambientali e della
necessità di assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato
necessità di diversificazione, alta flessibilità e capacità di adattamento
• art.161 secondo comma: il Consiglio può concedere deroghe
temporanee o sostegno finanziario a Stati che valutino eccessivamente
onerosa l’esecuzione di specifiche misure ambientali.
• art.174, par.2, secondo comma: il Consiglio può autorizzare gli Stati a
prevedere misure nazionali provvisorie di deroga, soggette a controllo
comunitario
• art.176 gli Stati possono mantenere e prendere provvedimenti per una
tutela anche maggiore di quella assicurata dalla Comunità
Diritto all’ambiente nel diritto comunitario
La politica ambientale comunitaria è stata concepita come strumento
per migliorare la vita dei cittadini attraverso politiche e iniziative degli
Stati membri, ma non per conferire loro specifici diritti in questo
campo.
Anche sul piano processuale i diritti
riconosciuti ai singoli sono alquanto
limitati, sono escluse azioni contro gli
Stati.
Diritti soggettivi in materia
ambientale sono configurabili solo con
riferimento a specifici aspetti ( accesso
alle informazioni e alla giustizia)
Agenzia Europea dell’Ambiente
Regolamento CEE 1210/90
Sede:
Copenaghen
organismo indipendente che pone come obiettivo principale di
garantire uno stato qualitativo ottimale dell’ambiente
conformemente alle disposizioni stabilite nei trattati e nei
programmi di azione della Comunità in materia ambientale
potenziare il concetto di
SVILUPPO SOSTENIBILE
“soddisfare i bisogni del presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni“
Agenzia Europea dell’Ambiente
Composizione:
32 paesi membri
• stati membri UE (entrano automaticamente)
• 3 stati membri dello spazio economico
europeo (Islanda, Norvegia, Liechtestein)
• Turchia
• Svizzera
Settori prioritari di attività:
• aria
• acqua
• suolo
• gestione rifiuti
• emissione sonore
• sostanze chimiche
• litorale e mare
Agenzia Europea dell’Ambiente
Funzioni:
• registrare, analizzare e diffondere i dati sullo stato dell’ambiente;
• fornire agli stati membri le informazioni oggettive per formulare e
attuare politiche ambientali efficaci;
• sviluppo ed integrazione delle tecniche di previsione ambientale
• assicurare un’ampia diffusione di informazioni ambientali attendibili.
per fare questo l’agenzia è dotata di una rete di monitoraggio che
garantisce l’acquisizione dei dati sulle condizioni ambientali
Agenzia Europea dell’Ambiente
Stuttura:
tavolo di amministrazione composto da:
comitato tecnico
un rappresentate della comunità europea
due scienziati designati dal parlamento europeo
rappresentati degli stati membri
Il principio precauzionale
Il Principio Precauzionale
Principio 15 – Dichiarazione di Rio
introduce
•
La possibilità per uno Stato di adottare misure nazionali per
prevenire il degrado ambientale, nell’ipotesi di un rischio di
danno grave o irreversibile di cui non si ha ancora una
certezza scientifica.
• E’ una politica di condotta cautelativa rivolta ad unire le
esigenze di sviluppo con quelle di salvaguardia dell’ambiente
Il principio precauzionale
L’applicazione del principio richiede tre elementi
chiave:
1. Identificazione dei potenziali rischi derivanti da
un fenomeno, un prodotto, un processo;
2. Valutazione scientifica del rischio;
3. Mancanza di una certezza scientifica che permetta di
escludere la presenza dei rischi identificati.
Il principio precauzionale
Misure risultanti dal ricorso al principio di
precauzione
Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le linee guida per
la sua applicazione devono essere
• proporzionali rispetto al livello di protezione prescelto;
• non discriminatorie nella loro applicazione;
• coerenti con misure analoghe già adottate;
• basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri;
• soggette a revisioni alla luce dei nuovi dati scientifici.
Il principio precauzionale
Applicazioni
• A livello europeo il principio di precauzione è stato ufficialmente
adottato come uno strumento di decisione nell'ambito della
gestione del rischio in campo di salute umana, animale e
ambientale.
• Tra le più importanti applicazioni c'é quella della sicurezza
alimentare. La legge quadro in materia di sicurezza alimentare
(Regolamento EC No. 178/2002) riporta il principio di precauzione
come uno degli strumenti da utilizzare per assicurare un elevato
livello di protezione dei consumatori.
Sentenza rifiuti
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande
Sezione, 24 giugno 2008, procedimento C-188/07
Fatto
Nel 1999 la petroliera Erika, noleggiata dalla Total International, affondava a
35 miglia dalla costa francese sversando una parte del suo carico e del
combustibile in mare e causando un inquinamento del litorale atlantico
francese appartenente al Comune di Mesquer.
Conseguentemente il Comune di Mesquer ha chiesto alla Total il risarcimento
dei danni causati dai rifiuti sversati sul suo territorio.
La causa è giunta alla Corte di Cassazione francese la quale, con decisione
del 28 marzo 2007, ha chiesto alla Corte di Giustizia una pronuncia
pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 TCE, sull’interpretazione degli artt. 1 e 15
della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai
rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996,
96/350/CE, nonché sull’allegato I di tale direttiva.
Sentenza rifiuti
Diritto
I questione pregiudiziale
Rifiuti – inquinamento idrico – nozione di rifiuti – olio pesante venduto per
essere utilizzato come combustibile – qualificazione.
art. 1, lett. a), direttiva 75/442 e s.m.:
rifiuto
“qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi”.
Risposta della Corte
Olio pesante venduto come combustibile non costituisce un rifiuto,
ai sensi della direttiva 75/442, nei limiti in cui tale sostanza è
sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente
vantaggiose e può essere effettivamente utilizzata come combustibile
senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazioni.
Sentenza rifiuti
II questione pregiudiziale
Rifiuti – nozione di rifiuti - olio pesante accidentalmente sversato –
qualificazione ai sensi della categoria Q4 dell’allegato I – direttiva 75/442.
Allegato I, direttiva 75/442, “Categoria di rifiuti”, al punto Q4, rifiuto:
“sostanze accidentalmente riversate, perdute o
aventi subìto qualunque altro incidente, compresi
tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in
seguito all’incidente in questione”.
E’ solo un indizio, non consente pertanto di per sé di
qualificare come rifiuti gli idrocarburi che siano stati
accidentalmente sversati e che siano all’origine di un
inquinamento del terreno o delle acque sotterranee
(cfr. sentenza Van de Walle).
Sentenza rifiuti
Occorre verificare:
• se gli idrocarburi accidentalmente sversati costituiscano o meno un
prodotto riutilizzabile senza previa trasformazione;
• se tale sversamento accidentale di idrocarburi sia un atto
mediante il quale il detentore si disfa di questi ultimi ex art. 1, lett.
a), direttiva 75/442.
Risposta della Corte
Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito ad un naufragio,
che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla
deriva lungo le coste di uno Stato membro, costituiscono rifiuti ex art. 1,
lett. a), della direttiva 75/442, in quanto non possono più essere
sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di
trasformazione.
Sentenza rifiuti
III questione pregiudiziale
Costo smaltimento rifiuti a seguito del naufragio della nave che trasportava
la sostanza sversata in mare, anche nel caso in cui il prodotto, al momento
dell’incidente, fosse trasportato da terzi?
• produttore del prodotto causa dei rifiuti
• e/o venditore o noleggiatore
(art. 1, lett. b) e lett. c), direttiva 75/442 e s.m.
art. 15, direttiva 75/442 e s.m.)
Risposta della Corte
• Il giudice nazionale può considerare colui che ha venduto tali idrocarburi
e noleggiato la nave che li ha trasportati come produttore dei rifiuti e in
questo modo come precedente detentore, se tale giudice perviene alla
conclusione che detto venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si
verificasse l’inquinamento determinato dal naufragio, in particolare se si è
astenuto dall’adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento (es.
scelta nave).
Sentenza rifiuti
• Qualora risulti che i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti
da uno sversamento accidentale in mare non sono oggetto di accollo da
parte di un fondo di risarcimento o non possono esserlo a motivo
dell’esaurimento del limite massimo di risarcimento previsto per il
sinistro, il diritto nazionale dello Stato membro (nel caso la Francia)
impedisce che tali costi siano sostenuti dal proprietario della nave e/o
del noleggiatore di quest’ultima, sebbene tali soggetti debbano essere
qualificati come detentori.
Il diritto nazionale dovrà quindi consentire, al fine di garantire una
trasposizione conforme dell’art. 15 della direttiva, che i costi siano
sopportati dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti così
sversati.
Principio chi inquina paga
produttore può essere tenuto a farsi
carico di tali costi solo se, mediante la
sua attività, ha contribuito al rischio
che si verificasse l’inquinamento
prodotto dal naufragio della nave.
Scarica

Diritto comunitario