Diritto del lavoro
Tipologie contrattuali
a orario ridotto
modulato o flessibile
(Titolo V - D. Lgs. n. 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo parziale
INTERESSE GENERALE
La rimodulazione dei tempi di lavoro
come strumento di politica occupazionale
INTERESSE
DELL’IMPRESA
INTERESSE DEL
LAVORATORE
Utilizzo
più flessibile
della forzalavoro
Gestione
personalizzata
dei tempi
di vita e di lavoro
3
obiettivi
 l'annualizzazione
Alcuni
“suggerimenti”
comunitari
dell'orario di lavoro,
 la riduzione dell'orario
di lavoro,
 la riduzione degli
straordinari,
 l'accesso alle
interruzioni di carriera,
 lo sviluppo del lavoro
part-time…
(1) L’Accordo sul costo
del lavoro del 22.1.1983
La legge
863/1984
(3) Il Libro Bianco
sul mercato del lavoro
Il D. lgs.
276/2003
(2) La Direttiva
97/81/CE
Il D. lgs.
61/2000
(4) Il “Protocollo
Welfare”
La legge
247/2007
Ai fini del presente decreto legislativo si
intende:
a) Per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro o l'eventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia
tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a)
PART TIME ORIZZONTALE
Svolgimento della
prestazione tutti i
giorni ma a orario
ridotto rispetto a
quello contrattuale
PART TIME VERTICALE
Svolgimento di una
prestazione di lavoro
a tempi pieno in
alcuni giorni o
periodi, alternati ad
altri giorni o periodi
di non lavoro
DUE
POSSIBILITA’
Stipulazione
diretta
Trasformazione di
un precedente
rapporto full time
I “SOSPETTI” DEL
LEGISLATORE
Su accordo delle parti
risultante da atto scritto,
convalidato dalla
direzione provinciale del
lavoro, è ammessa la
trasformazione del
rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto
a tempo parziale
IN OGNI CASO
in ossequio al
principio (posto
dalla Dir.
97/81/Ce) della
volontarietà…
“Il rifiuto di un lavoratore
di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto
a tempo parziale, o il
proprio rapporto di
lavoro a tempo parziale
in rapporto a tempo
pieno,
non costituisce giustificato
motivo di licenziamento”
Esiste un diritto del lavoratore alla
trasformazione del full-time in part-time?
La trasformazione del
rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo
parziale avviene
automaticamente può
essere concessa entro
sessanta giorni dalla
domanda
Esisteva solo nel pubblico
impiego prima della
riforma Brunetta
La l. 247/07 ha però
introdotto un diritto
alla trasformazione a
favore dei dipendenti
affetti da patologie
oncologiche
…e un diritto del lavoratore part-time a
passare full-time in caso di
nuove assunzioni dell’impresa?
UN DIRITTO DI PRECEDENZA
 Era previsto dal D. lgs. 61/2000
 È stato cancellato dal D. lgs. 276/2003
 È stato reintrodotto, ma solo per coloro che
abbiano in precedenza trasformato un full-time in
part-time, dalla L. 247/2007
“Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta”
Il dissidio
giurisprudenziale
precedente la
riforma del 2000
“La forma scritta prevista per la
stipulazione del contratto di
lavoro a tempo parziale,
costituisce un requisito stabilito
"ad substantiam" e non già "ad
probationem” (Cass. 2231/1991)
L’EFFETTO
MODIFICATIVO
La nullità della clausola
di riduzione dell’orario e
la sua sostituzione ex art.
1419 c.c. sulla base di una
“presunzione di tempo
pieno”
L’EFFETTO
ESTINTIVO
La nullità della clausola
determina la nullità
dell’intero contratto
Entrambi insoddisfacenti
Nel contratto di lavoro a tempo
parziale la forma scritta è richiesta a
fini di prova.
In difetto di prova,
su richiesta del lavoratore potrà essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno
L’uso del part-time nella ricerca della
massima flessibilità in funzione di
politica occupazionale
LE DISPOSIZIONI PIU’
SIGNIFICATIVE NELL’OTTICA
DELLA FLESSIBILIZZAZIONE
DEL PART-TIME
Quanto
si lavora
Quando
si lavora
•Possibilità di lavoro
supplementare e di clausole
elastiche
•Possibilità di clausole flessibili
L'effettuazione di
prestazioni lavorative
supplementari è
ammessa
esclusivamente quando
il contratto di lavoro a
tempo parziale sia
stipulato a tempo
indeterminato
Nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale, anche a
tempo determinato, il
datore di lavoro ha
facoltà di richiedere lo
svolgimento di
prestazioni
supplementari
“vecchio” 61/2000
“nuovo” 61/2000
Il contratto collettivo che il
datore di lavoro
effettivamente applichi
stabilisce:
a) il numero massimo di ore
di lavoro supplementare
b)il numero massimo di ore
di lavoro supplementare
effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali in relazione
alle quali si consente di
richiedere lo svolgimento
di lavoro supplementare
I contratti collettivi
stabiliscono il numero
massimo delle ore di lavoro
supplementare effettuabili
e le relative causali in
relazione alle quali si
consente di richiedere ad
un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare,
nonché le conseguenze del
superamento delle ore di
lavoro supplementare
consentite dai contratti
collettivi stessi
“vecchio” 61/2000
“nuovo” 61/2000
“In ipotesi di superamento dei limiti consentiti
al lavoro supplementare il termine
"conseguenze" deve essere interpretato nel
senso che tali conseguenze non devono
essere di natura necessariamente economica
per esempio ?
riposi compensativi
“nuovo” 61/2000
L'effettuazione di
prestazioni di lavoro
supplementare richiede il
consenso del lavoratore
interessato ove non
prevista e regolamentata
dal contratto collettivo
Il rifiuto da parte del
lavoratore non può
integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento
“vecchio” 61/2000
L'effettuazione di
prestazioni di lavoro
supplementare richiede in
ogni caso il consenso del
lavoratore interessato
L'eventuale rifiuto dello
stesso non costituisce
infrazione disciplinare, né
integra gli estremi del
giustificato motivo di
licenziamento
A)
NON C’E’ IL
CONTRATTO
COLLETTIVO
B)
C’É IL
CONTRATTO
COLLETTIVO
BASTA IL CONSENSO
DEL LAVORATORE
NON OCCORRE
IL CONSENSO
DEL LAVORATORE
Convenienza del datore di
fissare un orario quanto
più basso possibile per poi
adattarlo di volta in volta
alle esigenze organizzative
Nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo
verticale o misto possono
essere stabilite anche
clausole elastiche relative
alla variazione in aumento
della durata della
prestazione lavorativa
(art. 3, comma 7)
Che differenza c’è tra un
part-time orizzontale con
lavoro supplementare e un
part-time verticale con
clausola elastica?
Nel contratto di lavoro a
tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della
durata della prestazione
lavorativa e della
L’origine
collocazione temporale
costituzionale
dell'orario con riferimento al della norma
giorno, alla settimana, al
mese e all'anno
(art. 2, comma 2)
“la programmabilità, da parte del
lavoratore deve essere salvaguardata,
anche al fine di consentirgli di percepire,
con più rapporti a tempo parziale, una
retribuzione complessiva che sia
sufficiente a realizzare un'esistenza libera
e dignitosa” (Corte Cost. 210/1992)
Alla luce del criterio della
“programmabilità dei tempi di non
lavoro”, quale di queste situazioni
soddisfa i requisiti posti dalla legge?
Non più di 24
ore settimanali
24 ore
settimanali
24 ore settimanali
e 6 ore al giorno
24 ore settimanali
e 6 ore al giorno, dal
lunedì al giovedì
“Il ricorso al termine “distribuzione” ed il
riferimento congiunto a tutti i parametri
temporali denotano con chiarezza che il
legislatore non
considerato sufficiente
sufficiente
non ha considerato
che ilil contratto
contratto specifichi il numero
che
numero di
di ore
ore di
di
lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni
alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il
numero di settimane al mese o all'anno,
ovvero il numero di mesi all'anno), ma ha
inteso stabilire che dell’orario giornaliero
deve
distribuzione ee
deve essere
essere determinata
determinata la distribuzione
cioè la collocazione
collocazione nell’arco
nell'arco della giornata”
(Corte Cost. 210/1992)
Il regime giuridico di
clausole elastiche e flessibili
tra
 disciplina originaria (2000)
 riforma (2003),
 e controriforma (2007)
“I contratti collettivi
applicati dal datore di
lavoro interessato,
hanno la facoltà di
prevedere clausole
elastiche in ordine alla
sola collocazione
temporale della
prestazione lavorativa,
determinando le
condizioni e le modalità
a fronte delle quali il
datore di lavoro può
variare detta
collocazione
“vecchio” 61/2000
le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono
concordare clausole flessibili
relative alla variazione della
collocazione temporale della
prestazione
“nuovo” 61/2000 (2003)
i contratti collettivi stipulati dai
sindacati comparativamente
più rappresentativi possono
stabilire clausole flessibili
relative alla variazione della
collocazione temporale della
prestazione
“nuovissimo” 61/2000 (2007)
La disponibilità allo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso
del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, reso su
richiesta del lavoratore con l’assistenza
di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo
Con riferimento a clausole flessibili
ed elastiche (ma non al lavoro
supplementare) dal 2007 viene
dunque re-introdotto il principio
della doppia chiave –
individuale e collettiva – che era
stato superato nel 2003 dalla
Legge “Biagi”
“vecchio” 61/2000
L'esercizio del potere di
variare la collocazione
temporale della prestazione
comporta in favore del
lavoratore un preavviso di
almeno 10 giorni.
“nuovo” 61/2000
L'esercizio del potere di
modificare la collocazione
temporale della
prestazione comporta in
favore del prestatore di
lavoro un preavviso, fatte
salve le intese tra le parti,
di almeno due giorni
“nuovissimo” 61/2000 (2007)
L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere
di variare in aumento la
durata della prestazione
lavorativa, nonché di
modificare la collocazione
temporale della stessa,
comporta in favore del
prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le
intese fra le parti, di almeno
cinque giorni lavorativi
Durante il corso di svolgimento del Ssdfsdfwsdfsdf
rapporto di lavoro il lavoratore
potrà denunciare il patto
accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle
seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente
Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o
autonoma
d) altre esigenze individuate dalla
contrattazione collettiva
(studio, formazione etc…)
“vecchio” 61/2000
“nuovo” 61/2000
In tutte le ipotesi in cui, si In tutte le ipotesi in cui si renda
necessario l'accertamento della
renda necessario
consistenza dell'organico, i
l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione
lavoratori a tempo parziale
all'orario svolto
sono computati in
Ai soli fini dell'applicabilità
proporzione all'orario
della disciplina di cui al titolo
svolto
III della legge 1970 n. 300 i
lavoratori a tempo parziale si
computano come unità intere,
quale che sia la durata della loro
prestazione lavorativa
“nuovo” 61/2000
“vecchio” 61/2000
La massima flessibilità nella
riforma del mercato del lavoro:
attribuire al datore di lavoro la
possibilità di determinare
l’an e il quantum della
prestazione
Il contratto di lavoro intermittente è il
contratto mediante il quale un lavoratore
poneaadisposizione
disposizione di un datore di
sisipone
lavoro che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa nei limiti di cui
all'articolo 34
 Il lavoro intermittente come
Part-time a zero ore?
 Il lavoratore intermittente
come somministratore di se
stesso?
Tre modelli
ricavabili dal testo del
Decreto 276
“Nel contratto di lavoro
intermittente è stabilita la
misura della indennità mensile
di disponibilità, divisibile in
quote orarie, corrisposta al
lavoratore per i periodi nei
quali il lavoratore stesso
garantisce la disponibilità al
datore di lavoro in attesa di
utilizzazione (art. 36.1)”
Cambia
lo schema causale
del contratto di lavoro:
non
lavoro
contro retribuzione
ma
messa a disposizione
contro
indennità
“Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano soltanto
nei casi in cui il lavoratore si
obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del
datore di lavoro” (art. 36.6)
Art 1355 cod. civ.
È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di
un obbligo subordinata a una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla mera
volontà dell’alienante o, rispettivamente, da
quella del debitore
“Il contratto di lavoro intermittente senza disponibilità
pone entrambe le parti in una situazione prossima, se
non identica, a quella del classico “pagherò se vorrò”
riportato da tutti i manuali di diritto privato come
esempio di condizione meramente potestativa che
comporta la nullità del contratto”
(U. Romagnoli)
(ma senza indennità)
“Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni
da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi
delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta
al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro”
(art. 37.1)
Dubbia (fortemente dubbia)
compatibilità costituzionale della fattispecie
Il preavviso
 non inferiore a giorni 1
 I presupposti soggettivi
 Disoccupati (non meramente inoccupati) con meno di
25 o più di 45 anni
 I presupposti oggettivi
 “Il contratto di lavoro intermittente può essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi o, in via
provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con apposito decreto”

Tabella indicante le occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia,
alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario
1. Custodi
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono
una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi,
trattorie, esercizi pubblici in genere
[...] fino a 37.
L’utilizzo del lavoro intermittente
per l’assunzione degli steward
nelle partite di calcio
 La misura non è determinata dalla legge ma è
rinviata ad altre sedi di determinazione
 L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge e di contratto collettivo
(indennità di disoccupazione, tfr, 13a)
 Non matura durante la malattia, o ogni altro evento
che renda temporaneamente impossibile rispondere
alla chiamata, che il lavoratore ha l’obbligo di
comunicare.
 “Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di
cui al comma che precede, perde il diritto alla
indennità di disponibilità per un periodo di quindici
giorni”
DM 10 MARZO 2004
Oggetto: Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al
lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai
sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. (G.U. 22 marzo 2004, n. 68)
Articolo 1
Nel contratto di lavoro intermittente, la misura
dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in
quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi
nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è
determinata nel 20% della retribuzione prevista
dal Ccnl applicato
Art. 36.6
il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata
può comportare
 la risoluzione del
contratto
 la restituzione della
quota di indennità di
disponibilità riferita al
periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto
 nonché un congruo
risarcimento del danno
?
Si riferisce
• o all'indennità
corrisposta
anticipatamente,
• o alla circostanza che
essa abbia continuato
ad essere erogata
nonostante il rifiuto
La disciplina del lavoro
intermittente era stata
abrogata dal “Pacchetto
Welfare” (l. 247/2007) ma è
stato reintrodotto dalla l.
133/2008
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Part-tiome e job on call