Diritto del lavoro Tipologie contrattuali a orario ridotto modulato o flessibile (Titolo V - D. Lgs. n. 276/2003) Il contratto di lavoro a tempo parziale INTERESSE GENERALE La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale INTERESSE DELL’IMPRESA INTERESSE DEL LAVORATORE Utilizzo più flessibile della forzalavoro Gestione personalizzata dei tempi di vita e di lavoro 3 obiettivi l'annualizzazione Alcuni “suggerimenti” comunitari dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione degli straordinari, l'accesso alle interruzioni di carriera, lo sviluppo del lavoro part-time… (1) L’Accordo sul costo del lavoro del 22.1.1983 La legge 863/1984 (3) Il Libro Bianco sul mercato del lavoro Il D. lgs. 276/2003 (2) La Direttiva 97/81/CE Il D. lgs. 61/2000 (4) Il “Protocollo Welfare” La legge 247/2007 Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a) PART TIME ORIZZONTALE Svolgimento della prestazione tutti i giorni ma a orario ridotto rispetto a quello contrattuale PART TIME VERTICALE Svolgimento di una prestazione di lavoro a tempi pieno in alcuni giorni o periodi, alternati ad altri giorni o periodi di non lavoro DUE POSSIBILITA’ Stipulazione diretta Trasformazione di un precedente rapporto full time I “SOSPETTI” DEL LEGISLATORE Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale IN OGNI CASO in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà… “Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” Esiste un diritto del lavoratore alla trasformazione del full-time in part-time? La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente può essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda Esisteva solo nel pubblico impiego prima della riforma Brunetta La l. 247/07 ha però introdotto un diritto alla trasformazione a favore dei dipendenti affetti da patologie oncologiche …e un diritto del lavoratore part-time a passare full-time in caso di nuove assunzioni dell’impresa? UN DIRITTO DI PRECEDENZA Era previsto dal D. lgs. 61/2000 È stato cancellato dal D. lgs. 276/2003 È stato reintrodotto, ma solo per coloro che abbiano in precedenza trasformato un full-time in part-time, dalla L. 247/2007 “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta” Il dissidio giurisprudenziale precedente la riforma del 2000 “La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem” (Cass. 2231/1991) L’EFFETTO MODIFICATIVO La nullità della clausola di riduzione dell’orario e la sua sostituzione ex art. 1419 c.c. sulla base di una “presunzione di tempo pieno” L’EFFETTO ESTINTIVO La nullità della clausola determina la nullità dell’intero contratto Entrambi insoddisfacenti Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. In difetto di prova, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno L’uso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in funzione di politica occupazionale LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE NELL’OTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME Quanto si lavora Quando si lavora •Possibilità di lavoro supplementare e di clausole elastiche •Possibilità di clausole flessibili L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari “vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000 Il contratto collettivo che il datore di lavoro effettivamente applichi stabilisce: a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare b)il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa; c) le causali in relazione alle quali si consente di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi “vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000 “In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica per esempio ? riposi compensativi “nuovo” 61/2000 L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento “vecchio” 61/2000 L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento A) NON C’E’ IL CONTRATTO COLLETTIVO B) C’É IL CONTRATTO COLLETTIVO BASTA IL CONSENSO DEL LAVORATORE NON OCCORRE IL CONSENSO DEL LAVORATORE Convenienza del datore di fissare un orario quanto più basso possibile per poi adattarlo di volta in volta alle esigenze organizzative Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 3, comma 7) Che differenza c’è tra un part-time orizzontale con lavoro supplementare e un part-time verticale con clausola elastica? Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della L’origine collocazione temporale costituzionale dell'orario con riferimento al della norma giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2, comma 2) “la programmabilità, da parte del lavoratore deve essere salvaguardata, anche al fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa” (Corte Cost. 210/1992) Alla luce del criterio della “programmabilità dei tempi di non lavoro”, quale di queste situazioni soddisfa i requisiti posti dalla legge? Non più di 24 ore settimanali 24 ore settimanali 24 ore settimanali e 6 ore al giorno 24 ore settimanali e 6 ore al giorno, dal lunedì al giovedì “Il ricorso al termine “distribuzione” ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non considerato sufficiente sufficiente non ha considerato che ilil contratto contratto specifichi il numero che numero di di ore ore di di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno), ma ha inteso stabilire che dell’orario giornaliero deve distribuzione ee deve essere essere determinata determinata la distribuzione cioè la collocazione collocazione nell’arco nell'arco della giornata” (Corte Cost. 210/1992) Il regime giuridico di clausole elastiche e flessibili tra disciplina originaria (2000) riforma (2003), e controriforma (2007) “I contratti collettivi applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione “vecchio” 61/2000 le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione “nuovo” 61/2000 (2003) i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione “nuovissimo” 61/2000 (2007) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo Con riferimento a clausole flessibili ed elastiche (ma non al lavoro supplementare) dal 2007 viene dunque re-introdotto il principio della doppia chiave – individuale e collettiva – che era stato superato nel 2003 dalla Legge “Biagi” “vecchio” 61/2000 L'esercizio del potere di variare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. “nuovo” 61/2000 L'esercizio del potere di modificare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni “nuovissimo” 61/2000 (2007) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi Durante il corso di svolgimento del Ssdfsdfwsdfsdf rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…) “vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000 In tutte le ipotesi in cui, si In tutte le ipotesi in cui si renda necessario l'accertamento della renda necessario consistenza dell'organico, i l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione lavoratori a tempo parziale all'orario svolto sono computati in Ai soli fini dell'applicabilità proporzione all'orario della disciplina di cui al titolo svolto III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000 La massima flessibilità nella riforma del mercato del lavoro: attribuire al datore di lavoro la possibilità di determinare l’an e il quantum della prestazione Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore poneaadisposizione disposizione di un datore di sisipone lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34 Il lavoro intermittente come Part-time a zero ore? Il lavoratore intermittente come somministratore di se stesso? Tre modelli ricavabili dal testo del Decreto 276 “Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione (art. 36.1)” Cambia lo schema causale del contratto di lavoro: non lavoro contro retribuzione ma messa a disposizione contro indennità “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro” (art. 36.6) Art 1355 cod. civ. È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore “Il contratto di lavoro intermittente senza disponibilità pone entrambe le parti in una situazione prossima, se non identica, a quella del classico “pagherò se vorrò” riportato da tutti i manuali di diritto privato come esempio di condizione meramente potestativa che comporta la nullità del contratto” (U. Romagnoli) (ma senza indennità) “Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro” (art. 37.1) Dubbia (fortemente dubbia) compatibilità costituzionale della fattispecie Il preavviso non inferiore a giorni 1 I presupposti soggettivi Disoccupati (non meramente inoccupati) con meno di 25 o più di 45 anni I presupposti oggettivi “Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto” Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario 1. Custodi 2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 3. Portinai. 4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. 5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere [...] fino a 37. L’utilizzo del lavoro intermittente per l’assunzione degli steward nelle partite di calcio La misura non è determinata dalla legge ma è rinviata ad altre sedi di determinazione L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo (indennità di disoccupazione, tfr, 13a) Non matura durante la malattia, o ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare. “Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni” DM 10 MARZO 2004 Oggetto: Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (G.U. 22 marzo 2004, n. 68) Articolo 1 Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato Art. 36.6 il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto nonché un congruo risarcimento del danno ? Si riferisce • o all'indennità corrisposta anticipatamente, • o alla circostanza che essa abbia continuato ad essere erogata nonostante il rifiuto La disciplina del lavoro intermittente era stata abrogata dal “Pacchetto Welfare” (l. 247/2007) ma è stato reintrodotto dalla l. 133/2008