L’ETICHETTA è la carta
d’identità del prodotto
alimentare.
Nell’ETICHETTA sono contenuti
informazioni
• sugli ingredienti,
• sul produttore
• sui contenuti nutrizionali
(facoltativo)
ETICHETTATURA
L’etichetta è qualsiasi
parte della confezione
fornisca una qualche
informazione, sia sotto
forma di testo che di
immagine
Insieme delle menzioni, delle
indicazioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle
immagini o dei simboli che si
riferiscono al prodotto
alimentare,riportate non solo
sull’etichetta apposta sul
prodotto, ma anche
sull’imballaggio o sul dispositivo
di chiusura
Nessuna parte dell’etichetta o
della pubblicità deve indurre
in errore il consumatore sulle
caratteristiche del prodotto,
sulla natura, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità,
sul luogo d’origine o sulle
tecniche con cui è stato
ottenuto
NORMATIVA
Alle disposizioni di legge
orizzontali, cioè che si
riferiscono a tutto il settore
in generale, si affiancano
norme specifiche per il
prodotto.
In Italia la norma di riferimenti per
l’etichettatura dei prodotti alimentari è il
decreto legislativo 27/1/92, n. 109 che
attua le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
riguardanti l’etichettatura, la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari
Non tutti i prodotti alimentari
sono soggetti all’etichettatura,
disciplinata dal decreto
n.109/92.
Sono da considerare a parte
i prodotti regolamentati
espressamente dai regolamenti
comunitari(prodotti provenienti
dall’agricoltura biologica)
I prodotti disciplinati da normative specifiche,
(acque minerali, alimenti speciali, cacao, cicoria ed
estratti di caffè, cioccolato, confetture, gelatine e
marmellate, formaggi freschi a pasta filata, latte
disidratato, miele, succhi di frutta, vini DOCG, DOC e
IGT, zuccheri).
I "prodotti da agricoltura biologica" devono rispettare
particolari modalità di etichettatura, previste da norme
europee e nazionali. Un Regolamento comunitario ha stabilito
che i prodotti dell’agricoltura biologica devono essere
confezionati e recare in etichetta la dizione "Agricoltura
biologica-Regime di controllo CEE", con l’indicazione
dell’organismo di controllo.
Devono essere ottenuti senza l’impiego di antiparassitari
chimici di sintesi e non contengono ingredienti geneticamente
modificati.
Gli alimenti "geneticamente
modificati",
piu' comunemente detti
"transgenici", devono essere
riconoscibili con un’appropriata
dizione in etichetta o nell’elenco
degli ingredienti.
La legislazione riguardante i
prodotti transgenici, tuttavia, è in
evoluzione
ETICHETTA
- Denominazione di vendita
E’ la denominazione prevista dalle
disposizioni di legge che disciplinano il
prodotto o una descrizione della merce.
In assenza di normative, se non può essere
utilizzato un nome consacrato dall’uso e
dalla consuetudine (es. passata di pomodoro,
maionese, ecc.), si deve ricorrere a una
descrizione che permetta di individuare
l’effettiva natura dell’alimento (preparato
per bidino, crema vegetale spalmabile, prodotto
dolciario da forno, ecc.).
.
Denominazione di vendita
Il prodotto deve essere venduto con il
nome con cui è comunemente conosciuto
e non con marchi di fabbrica o
denominazioni di fantasia che possono
trarre in inganno il consumatore.
La denominazione deve fornire indicazioni sullo stato fisico
del prodotto o su uno specifico trattamento subito.
E’ obbligatoria la scritta “ irradiato” o “trattato con
radiazioni ionizzanti” nel caso di prodotti che abbiano
subito tale trattamento
In base alla Direttiva europea n.4 del
1997 la vendita di prodotti realizzati
in un altro paese della Comunità
utilizzando la denominazione di
vendita originale è consentita solo se
non contrasta con le leggi del Paese in
cui sono commercializzati.
Questa regola vale per tutti i
prodotti che si discostano in maniera
sostanziale da quelli conosciuti con
particolari denominazioni nei diversi
mercati nazionali.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA
DENOMINAZIONE DI VENDITA ?
Perché consente di individuare
subito alcune caratteristiche
qualitative del prodotto
ESEMPIO: se la denominazione di vendita è succo di
frutta, sapremo che il prodotto contiene il 100% di
frutta, se è succo di frutta a base di concentrato,
sapremo che è ottenuta restituendo l’acqua che era
stata tolta a un succo concentrato, se è succo e
polpa di frutta, significa che il prodotto è ottenuto
mescolando acqua e zucchero a una purea di frutta.
Elenco degli ingredienti
Elenco di tutte le sostanze impiegate
nella preparazione del prodotto
alimentare, compresi gli additivi.
L’elenco è in ordine decrescente di
quantità o peso.
Se il prodotto contiene un ingrediente composto, gli
ingredienti di quest’ultimo vanno dettagliati solo se
è presente in una percentuale di almeno il 25%.
Alcuni ingredienti possono essere indicati con il
nome della categoria, senza ricorrere al nome
specifico
INGREDIENTI
Non sono considerati ingredienti:
- i costituenti di un ingrediente,
temporaneamente tolti durante la
lavorazione e successivamente
rimessi in quantità non superiore a
quella iniziale
- glia additivi che si ritrovano in un
ingrediente e che non esplicano
alcuna funzione nel prodotto finito
- i coadiuvanti tecnologici
- le sostanze che sono utilizzate
come solventi o supporti per additivi
e per gli aromi
L’indicazione degli ingredienti non è
richiesta:
- nei prodotti costituiti da un solo
ingrediente
- nei prodotti ortofrutticoli freschi
- nel latte e nelle creme di latte
fermentate, nei formaggi, nel burro
-nelle acque gassate
- nelle acque viti e nei distillati, nei
mosti e nei vini, nelle birre
- negli aceti di fermentazione
GLI ADDITIVI
Gli additivi sono divisi in varie
categorie ed hanno diverse funzioni.
CONSERVANTI servono per impedire lo
sviluppo di sostanze che alterano il prodotto e
che possono nuocere alla salute
COLORANTI servono per colorare
ANTIOSSIDANTI hanno la funzione di evitare che il colore del prodotto
subisca variazioni
EMULSIONANTI servono per legare bene i grassi e l’acqua
ADDENSANTI e GELIFICANTI rendono il prodotto spalmabile e pastoso
STABILIZZANTI trattengono l’umidità del prodotto elo amalgano meglio
ANTIAGGLOMERANTI impediscono che nel prodotto si formino grumi
ESALTATORI DI SAPIDITA’ rinforzano il sapore
I SALI DI FUSIONE facilitano la fusione di diversi formaggi
Gli add itivi sono ind icati sull'etichetta con il loro nome s cientifico (per esempio, acido
citrico) oppure con una sigla composta dalla lettera E (Europa) seguita da tre cifre.
I COLORANTI ( da E 100 a E 199) amaranto E123, rosso E 127 usato per gomme da
masticare, gelati, caramelle, bevand e. Fu ritirato dal commercio negli Stati Uniti perchè
sospettato di provocare (in d osi massicce) tumori alla tiroid e nei ratti e allergie. In
Europa la sua vendita è invece ammessa, in quanto valutato "assolutamente sicuro" nelle
normali dosi. Tartrazina (E 102), un colorante giallo utilizzato in bib ite, frutta
sciroppata, conserve, minestre in scatola, caramelle. In Australia è stato v ietato per la
possibilità di effetti collaterali come asm a, orticaria, ins onnia e irritab ilità nei bambini.
I CONSERVANT I (da E 200 a E 299) servono a prolungare il periodo di conservazione
del prodotto prevenendo la diffusione di micro organismi (b atteri, muffe, funghi).
I nitriti (E 249, E 250) e i nitrati (E 251, e 252) sono usati per la carne. Ne è
consigliabile un uso limitato: alcuni derivati, com e le nitrosammine, hanno mostrato
effetti cancerogeni negli animali.
I sorbati ( E 201, 202, 203) sono usati per i cib i gras si, i benzoati (E 211, E 219) per
le b ib ite analcoliche, l'anidride s olforosa (E 220) e i solfiti (da 221 a 228) per vino,
frutta secca, marmellate, succh i di frutta, patate sbucciate, sottoaceti in genere. Altri
conservanti sono i fenili (E 230, 231 e 232) usati per trattare la buccia d i agr umi e
banane.
GLI ANT IO SSIDANTI (da E 300 a 350) impediscono che frutta e verdura si ossidino
imbrunendosi. Il più usato è l'acid o ascorb ico e i suoi sali (E 300, 301 e 302). S ono usati
per bibite, insaccati, funghi secchi, v egetali per sottoaceti, patate crude sbucciate.
Altr i antiossidanti sono l'acido citrico (da E 330 a 332), lattico (E 325), tartarico (d a
334 a 337)
EMULSIONANTI servono a legare acqua e grassi per dare
uniformità e cremosità a gelati, maionese, merendine, dolci. Si
ricavano da scarti animali o da olii di bassa qualità come quelli di
cocco e di palma (E 471 e 472), oppure dalla soia (lecitina, E 322).
GLI ADDENSANTI E I GELIFICANTI amalgamano e danno
consistenza a gelati, budini, caramelle gommose, dessert in genere,
formaggi freschi. I più usati sono di origine naturale e non hanno
mostrato controindicazioni: l'agar agar (E406), estratto da un'alga,
la gomma arabica (E414), la farina di semi di carrube (E 410), le
pectine (E 440) contenute nella frutta.
GLI STABILIZZANTI mantengono stabile la consistenza del
prodotto, trattenendo l'acqua ma evitando che questa favorisca lo
sviluppo di micro organismi, si tratta di polifosfati, fosfati e sali di
fusione (E 450) usati in prosciutti cotti, formaggi, budini, pasticci
di carne. I polifosfati consumati in maniera eccessiva favoriscono
l'osteoporosi e i calcoli renali.
GLI ESALTATORI DI SAPIDITA' accrescono il gusto sapido e la
fragranza di conserve di carne, dadi da brodo, salse, purea in
fiocchi, mais soffiato, il più noto è il glutammato monosodico (E
621).
GLI AROMI
Se si tratta di sostanze
estratte da fonti aromatiche
naturali (con soli processi
fisici o enzimatici) sono
definiti AROMI NATURALI.
Per le sostanze chimiche
create in laboratorio a
imitazione della fonte
aromatica naturale, la
denominazione è, invece
semplicemente di AROMA
Quantità netta
L’indicazione in etichetta del peso
(per i prodotti secchi) o del volume
(per i liquidi) al netto della tara è
obbligatoria per legge.
Se il prodotto è confezionato in liquido
di copertura è obbligatoria
l’indicazione del peso sgocciolato.
I prodotti sott’olio sono esclusi
dall’obbligo di questa indicazione.
Per i prodotti cotti, vanno indicate sia le percentuali del
prodotto finito che il peso del prodotto originale
Il Termine minimo di conservazione e la data di scadenza
Tutti gli alimenti conservano
integre le proprie specifiche
proprietà nutrizionali e
organolettiche per un tempo
determinato,secondo la natura del
prodotto, le modalità di
produzione e di confezionamento
Termine minimo di conservazione
La dicitura:
“da consumarsi preferibilmente entro”
seguita dalla data, è la data di preferibile
consumo (o termine minimo di conservazione)
fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue specifiche proprietà in
adeguate condizioni di conservazione.
Il termine preferibilmente suggerisce che anche
dopo lo scadere del termine il prodotto non
comporta rischi per la salute del consumatore:al
massimo, potrà aver perso qualcosa in termini di
fragranza o consistenza, ma non presenterà
problemi sanitari.
LA DATA DI SCADENZA
La dicitura
“da consumarsi entro”
seguita dalla data, è il termine
perentorio entro cui il prodotto deve
essere consumato ed è obbligatorio per
i prodotti altamente deperibili dal punto
di vista microbiologico
LA SCADENZA
La data può essere espressa
con l’indicazione del giorno e del
mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi
del mese e dell’anno per i prodotti
conservabili per un tempo dai tre
ai diciotto mesi
solo dell’anno per i prodotti
conservabili per almeno diciotto
mesi
Scadenza e termine minimo di
conservazione non sono
obbligatorie per i prodotti che
hanno un contenuto alcolico di
almeno 10°, come il vino, il sidro,
i distillati e i liquori.
L’esenzione vale anche per l’aceto, lo zucchero e il sale.
Anche per la frutta e verdura fresche (non quella
sbucciata, tagliata o comunque preparata) non serve la
data di scadenza: l’esame visivo è sufficiente per
determinare quanta vita abbia ancora il prodotto.
DATA DI PRODUZIONE
La data di confezionamento deve
contrassegnare le uova e i vini da
tavola che siano confezionati in Pet
o in brick di poliaccoppiati e
pluristrati plastici
PRODUTTORE, CONFEZIONATORE o VENDITORE
La legge impone la presenza del nome
del produttore o di quello del
venditore oppure del confezionatore.
Dovrà essere indicato il nome o la
ragione sociale o il marchio depositato
e la sede o del fabbricante o del
confezionatore.
Dovrà essere inoltre indicata la sede
dello stabilimento di produzione o di
confezionamento
ALTRE DICITURE
LOTTO
Il loto di produzione, che identifica
le diverse partite di lavorazione del
prodotto è obbligatorio in tutti i
prodotti, esclusi quelli in cui il
termine di conservazione o data di
scadenza sono espressi con giorno e
mese
Per lotto si intende un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare,
prodotta, fabbricata o confezionata in
circostanze praticamente identiche
Numero a più cifre o in forma preceduto
dalla lettera L.
• Le modalità di conservazione e
utilizzazione vanno indicate se
necessarie.
• Nei prodotti che devono essere
mantenuti in frigorifero si troverà
“conservare in frigorifero da 0°C a + 4°C”
oppure “da conservare in luogo fresco ed
asciutto”.
• Queste indicazioni vanno seguite, per
trattare nel miglior modo i prodotti,
salvaguardarne la qualità e ridurre i
possibili rischi derivanti da una
conservazione non idonea
• Sempre se necessarie vanno
dettagliate le istruzioni per l’uso
CODICE A BARRE
Rappresenta una “carta d’identità computerizzata”
delle confezioni ed è composto da numeri e da
barre di diverso spessore: il codice può essere letto
da un apparecchio di registrazione o di pagamento.
Le prime due cifre indicano il Paese di origine del
possessore del marchio (FLAG), che normalmente è
il produttore, e forniscono indicazioni sulla
provenienza del prodotto. Le successive cinque
cifre identificano la ditta e le altre cinque il
prodotto. L’ultima cifra è il codice di controllo
dell’intero codice.
Il codice può essere ristretto a otto cifre, ma le
prime sette indicano sempre il Paese d’origine e la
ditta produttrice.
Sull’etichetta sono presenti anche simboli
metrologici come ad esempio la “e”.
Questo simbolo è apposto quando il
produttore ha ottemperato, nel
confezionamento del prodotto, alle
disposizioni legislative europee.
I prodotti contrassegnati dalla lettera e
sono considerati preimballaggi CEE e
possono essere commercializzati in tutti gli
Stati dell’Unione
DICITURE ECOLOGICHE
Sui contenitori di prodotti liquidi un Decreto ministeriale
del 1989 impone la presenza di un disegno o di una scritta
che inviti a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso.
Per i liquidi confezionati in materiale diverso dal vetro,
l’etichetta deve indicare la sigla che consente di
identificarlo: all’interno di un esagono o di un cerchio si
troveranno le abbreviazioni: PVC (polivinilcloruro), PE
(polietilene), PET (polietilenftalato), PP (polipropilene), PS
(polistirene), PT (poliestrusi), CA (carta), AL (alluminio),
ACC (carta stagnata), PI (poliaccoppiati).
ETICHETTA NUTRIZIONALE
E’ stata regolamentata in Italia solo dal
1993 ed attualmente facoltativa.
La direttiva comunitaria di riferimento
(n.496/90) definisce etichettatura
nutrizionale una dichiarazione riportata
sull’etichetta relativa al valore energetico
e alla composizione in proteine,
carboidrati, grassi, fibre alimentari,
sodio, vitamine e sali minerali presenti in
quantità significativa.
Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica
tabella. I valori dei nutrienti devono essere riferiti a
100 g o a 100ml di prodotto
L’etichettatura nutrizionale è
facoltative, ma diventa obbligatoria
quando in etichetta o sulla
confezione figura un’informazione
nutrizionale, cioè una descrizione e
un messaggio pubblicitario che
affermi, suggerisca o richiami che un
alimento possiede particolari
caratteristiche nutrizionali inerenti
al valore energetico che esso
fornisce o ai nutrienti.
L‘ORTOFRUTTA
Per i prodotti ortofrutticoli la legge prevede
poche indicazioni obbligatorie. Devono essere
riportate negli imballaggi e sono: varietà del
prodotto, categoria di qualità e luogo di
provenienza.
Le categorie di qualità sono date da precise
norme europee che classificano i diversi
ortofrutticoli quali: calibro, omogeneità della
pezzatura, quantità dei difetti estetici, ecc.
L’ETICHETTA DELLA CARNE
La carne deve essere etichettata in tutte le fasi della
commercializzazione, fornendo queste indicazioni:
- numero che identifica l’animale o il lotto di animali
- Paese e numero di approvazione dell’impianto di
macellazione
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento
- Paese di nascita degli animali
- Paese/i di ingrasso degli animali
La Direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001 abroga e
sostituisce la Direttiva 90/220/CEE. Prevede norme a tutela
della salute dei consumatori e dell'ambiente come la
realizzazione di un pubblico registro sulla localizzazione
degli ogm coltivati e strumenti di valutazione del rischio
ambientale più rigorosi rispetto al passato, definisce i tempi
di durata delle autorizzazioni, essa però non fissa ancora
chiaramente le norme concernenti la responsabilità in caso di
incidente e danno, la tracciabilità e l’etichettatura dei
prodotti geneticamente modificati.
Queste ultime sono inserite nella Proposta 2001/182 di
Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo
concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi
geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti
alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi g. m.,
nonché la modifica della direttiva 2001/18/CE.
PRODOTTI COMMERCIALI
L’autorizzazione al commercio dei prodotti geneticamente
modificati è disciplinata dal regolamento CE n.258/97 in cui
chiunque intenda immettere per la prima volta nel mercato un
organismo modificato geneticamente deve dimostrare, sulla
base dei risultati dei precedenti rilasci sperimentali, che la
diffusione e l’utilizzo di questi organismi transgenici e dei
prodotti da loro derivati non comporta rischi per la salute
umana e animale e per l’ambiente.
In Italia il decreto del Presidente della Repubblica n.128/99
vieta di utilizzare OGM per gli alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini fino ai 3 anni.
ETICHETTATURA OGM
A garanzia della libertà di scelta e di informazione dei
consumatori sono stati varati in Europa alcuni regolamenti
che prevedono l’obbligo di etichetta per tutti i prodotti
agricoli o alimentari che contengono organismi
geneticamente modificati.
I primi regolamenti rendevano obbligatoria
l’etichettatura solo per i prodotti transgenici che
presentavano sostanziali differenze nella composizione,
nelle caratteristiche nutrizionali o in eventuali rischi per
la salute (regolamento 258/97) oppure per quegli alimenti
che contengono soia o mais geneticamente modificata
(regolamento 1139/98 ).
Mentre per i regolamenti entrati in vigore in Italia così come in
tutta la Ue il 10 marzo 2000
Regolamento 49/2000 Etichettatura degli alimenti con
ingredienti g.m. o derivati da ogm.
Regolamento 50/2000 Etichettatura degli alimenti con additivi
e derivati da ogm
l’obbligo della scritta “geneticamente modificato” non vale solo
se il prodotto contiene derivati di OGM in una percentuale non
superiore all’1% considerata ‘contaminazione accidentale’
avvenuta ad esempio durante il trasporto, mentre rimane
obbligatoria anche sotto la soglia dell’1% se la presenza di
OGM è voluta.
I PRODOTTI OGM
In base al regolamento europeo n.49
del 2000, se il prodotto contiene
fino all’1% di ingredienti OGM, non
c’è obbligo di segnalazione in
etichetta, sempre che la presenza
sia accidentale e non intenzionale.
I PRODOTTI BIOLOGICI
I prodotti biologici provengono da aziende che, sotto il
controllo di enti espressamente autorizzati, adottano le
tecniche di produzione stabilite dal Regolamento europeo
n.2092 del 1991.
Nella fase di produzione agricola non vengono utilizzate
sostanze chimiche di sintesi (fertilizzanti, insetticidi, ecc.).
Negli allevamenti è vietata la stabulazione fissa; la loro
alimentazione si basa su vegetali di produzione biologica e
nei mangimi non si utilizzano antibiotici né altri farmaci.
I prodotti biologici devono esibire in etichetta il numero e il
codice dell’organismo di controllo autorizzato.
Etichette che facciano riferimento all’agricoltura biologica
senza citare l’organismo di controllo e i codici di
identificazione non garantiscono assolutamente nulla
Nell’Etichetta di un alimento biologico
“AGRICOLTURA BIOLOGICA-REGIME DI CONTROLLO CE”
Nome dell’Organismo di Controllo
con codice di autorizzazione ministeriale
Nome e indirizzo del produttore, se si tratta di prodotti
freschi, e anche del preparatore se si tratta di prodotti
trasformati
ATTENZIONE ALL’ETICHETTE!!!!!!
“Prodotto ottenuto da coltivazioni Biodinamiche”
Questo prodotto non contiene additivi, né
coloranti, né residui parassitari
Nel primo caso non c’è alcun significato preciso
ed il produttore non rischia nulla, nel secondo
caso, se mente, rischia la reclusione per frode in
commercio
ALTRI MARCHI
TRANS FAIR indica prodotti
fabbricati nel Terzo mondo senza
sfruttamento dei lavoratori
DOLPHIN SAFE si trova sulle scatolette di tonno
catturato senza uccidere i delfini che si impigliano nelle
reti
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL pesci e frutti di
mare pescati in maniera sostenibile
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Importanza dell`etichettatura dei prodotti alimentari