Diritto del lavoro
Appunti
a cura di Franco Liso
Capitolo II
Il fascismo
Una nuova fase
Ottobre 1922 > la “marcia su Roma”
l’avvento del Fascismo
Il piano dei rapporti collettivi
La visione del conflitto sindacale come
espressione di una patologia dei rapporti
sociali
L’imbrigliamento delle dinamiche sindacali
e la loro esclusione dei luoghi di lavoro
Il patto di palazzo Vidoni (1925):
la Confindustria riconosce come interlocutore
esclusivo il sindacato fascista e vengono soppresse le
commissioni interne
La rivendicazione del sindacalismo fascista di avere fiduciari di fabbrica, in
luogo delle commissioni interne, non venne assecondata dal regime
La legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi di lavoro. Alfredo Rocco
La Carta del lavoro (1927)
Il codice penale (1930) delitti contro l’economia pubblica
Il regime corporativo
LO STATO
MAGISTRATURA
DEL LAVORO
c. p.
SCIOPERO
?
?
corporazione
Sindacato
lavoratori
ccnl
Sindacato
dat. lav.
corporazione
Sindacato
lavoratori
ccnl
Sindacato
dat. lav.
?
lavoratori dat. lavoro
CATEGORIA A
lavoratori dat. lavoro
CATEGORIA B
UN SOLO SINDACATO RICONOSCIUTO
L’eterotutela
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
?
?
Tutto nello Stato
nulla fuori dello Stato
?
L’inquadramento dei dirigenti nell’ambito delle
associazioni dei datori di lavoro
Non sono previste rappresentanze dei lavoratori in
azienda
Una nuova fase
l’avvento del Fascismo (1922)
Il piano del rapporto individuale
il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. Disposizioni
relative al contratto di impiego privato
la Carta del lavoro (1927)
il codice civile (1942)
“L’imprenditore è il
INTERESSE
capo dell’impresa
e da lui dipendono DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
?
gerarchicamente
interesse
i suoi collaboratori”
?
dell’impresa
(2086 c.c.)
DATORE
DI LAVORO
AZIENDA
Il lavoratore
“si obbliga …
a collaborare
nell’impresa alle
dipendenze e sotto
la direzione dell’imprenditore”
(2094 c.c.)
Autorità
Gerarchia
Licenziamento
ad nutum
?
Collaborazione
? Diligenza ed obbedienza
? Fedeltà
L’apparenza dell’imprenditore come soggetto detentore di un
potere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse dell’
impresa e della produzione nazionale e pertanto sottoposto a
poteri di indirizzo e di controllo da parte dello Stato
sanzioni nel caso di inosservanza ai suoi obblighi
nonché a
Nel periodo fascista il diritto del lavoro
alla funzione protettiva unisce una
funzione “organizzativa”:
quella dell’inquadramento del lavoro (nel
quale viene ricompresa anche la figura
dell’imprenditore) come fattore della
produzione e come strumento della
“potenza della nazione”
Il lavoratore viene considerato come
contraente debole
 la inderogabilità delle norme di legge e
dei contratti collettivi (art. 2077)
 la indisponibilità (relativa) dei diritti
derivanti da norme inderogabili di legge
e dei contratti collettivi (art. 2113 c.c.)
25 luglio 1943
caduta del fascismo
fine
“non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria
di datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che una sola
associazione”
“le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità
giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro,
lavoratori, artisti e professionisti della categoria per cui sono
costituite, vi siano o non vi siano iscritti nell’ambito della
circoscrizione territoriale dove operano”
“in nessun caso possono essere riconosciute associazioni che,
senza l’autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di
disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere
internazionale”
“la nomina o l’elezione dei presidenti o segretari delle
associazioni … non ha effetto se non è approvata con Regio
decreto su proposta del Ministro competente, di concerto col
Ministro dell’interno. L’approvazione può essere, in ogni tempo
revocata.”
“Il Ministro competente, di concerto col Ministro dell’interno,
può sciogliere i consigli direttivi delle associazioni e concentrare
tutti i poteri nel presidente o segretario, per un tempo non
superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare
l’amministrazione straordinaria a un suo commissario.”
“Egualmente, quando concorrano
riconoscimento può essere revocato.”
gravi
motivi
…
il
“VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute
assicurano l’eguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i
lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro
e ne promuovono il perfezionamento.”
“VIII. Le associazioni dei datori di lavoro hanno l’obbligo di
promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della
produzione e la riduzione dei costi….
“XI. Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante i
contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di
lavoro e di lavoratori che rappresentano…”
“XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno
l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta
ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale”
XXX. L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione
professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei
principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono
affiancare l’azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e
alle altre iniziative di educazione”.
“le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre
a tutti … (coloro) … che rappresentano, vi siano o non vi siano
iscritti, un contributo annuo non superiore , per i datori di lavoro,
alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore
impiegato e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla
retribuzione di una giornata di lavoro.
…..
Per l’esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite
dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali ...
“I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di
datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti
legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di
lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a
cui il contratto collettivo si riferisce e che esse rappresentano …
Una copia dei contratti collettivi stipulati … deve essere
depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli
annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali,
circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero
dell’economia nazionale (ndr.: poi Ministero delle corporazioni)
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di
associazioni regionali, interregionali o nazionali.”
“IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione
concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante
la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della
produzione.”
“le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono
essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una
superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la
rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei
lavoratori...”
“gli organi centrali di collegamento … possono stabilire, previo
accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei
lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle
imprese a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a
tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria ...”
“VI. … Le corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria
delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli
interessi.
In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli
interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni
sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.
Quali rappresentanti degli interessi unitari della
produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie
sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento
della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari
poteri dalle associazioni collegate”
Controversie individuali
La soppressione dei collegi arbitrali
Solo lo Stato può amministrare la giurisdizione
“Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti
collettivi del lavoro, che concernano, sia l’applicazione dei
contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di
nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di
appello funzionanti come magistratura del lavoro”
Controversie collettive
la magistratura del lavoro doveva attenersi ai seguenti criteri:
“….. Nell’applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di
legge sulla interpretazione e l’esecuzione dei contratti, e, nella
formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità,
contemperando gli interessi dei lavoratori con quelli degli
imprenditori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori
della produzione”
Controversie giuridiche e controversie economiche
le dinamiche di tutela sul piano collettivo degli interessi dei
lavoratori vengono sottratte alla influenza diretta di questi ultimi
il potere delle organizzazioni sindacali deriva non dalla adesione
dei singoli, bensì dalla legge
Un disegno che «schianta sotto le ferree armature del diritto
pubblico la lotta sociale per indirizzarla agli obiettivi individuati
dal potere politico» (P. Ungari, Alfredo Rocco e l’ideologia
giuridica del fascismo)
“Lo sciopero e la serrata sono vietati.
I datori di lavoro che, senza giustificato motivo e al solo
scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di
lavoro vigenti, sospendano il lavoro nei loro stabilimenti, aziende
o uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.
Gli impiegati ed operai che, in numero di tre o più,
previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da
turbare la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di
lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a
mille…
Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti
comma siano più, o capi, promotori ed organizzatori sono puniti
con la detenzione non inferiore ad un anno, né superiore a due,
oltre la multa nei medesimi comma stabilita”
“I. La nazione italiana è un organismo avente fini, vita,
mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli
individui divisi o raggruppati che la compongono. E’ una unità
morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello
Stato fascista.”
“II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A
questa titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.
Il complesso della produzione è unitario dal punto di
vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel
benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.”
“IX. L’intervento dello Stato nella produzione economica
ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa
privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale
intervento può assumere la forma del
controllo,
dell’incoraggiamento e della gestione diretta”
“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’ interesse dell’impresa
e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”
dipende” (art.
2104 c.c.)
“In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato,
è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli
anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o
di dimissioni volontarie.” (art. 2120 c.c.)
il codice penale sardo puniva
“tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre
ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione
del salario” art. 385
“tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o
far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386
il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e
minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di
lavoro (artt. 165-166)
art. 2085 c.c.
Indirizzo della produzione
Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi
in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è
esercitato dalla Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme
corporative.
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si
esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
art. 2086 c.c.
Direzione e gerarchia nell’impresa
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
art. 2088 c.c.
Responsabilità dell’imprenditore
L’imprenditore
deve
uniformarsi
nell’esercizio
dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli
obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo
della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle
norme corporative.
art. 2089 c.c.
Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore
Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti
dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in
modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli
organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e
richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono
disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la
corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro
competente per territorio, perché promuova eventualmente i
provvedimenti indicati nell’articolo 2091.
art. 2091 c.c.
Sanzioni
La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza
perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve
uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine
fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione
dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare
pregiudizio all’economia nazionale, può nominare un
amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo
fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee,
e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché
nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il
quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in
carica con altre persone riconosciute idonee.
“Coloro che io preferisco … sono quelli che lavorano duro, secco, sodo,
in obbedienza e possibilmente in silenzio” Mussolini stabilimento
Cogne
art. 2077 c.c.
Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono
uniformarsi alle condizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti
o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro
art. 2113 c.c.
Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge o da norme corporative non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data
della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute
dopo la cessazione medesima.
Resta salva, in caso di controversia, l’applicazione degli
articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile.
art. 185 cpc
Tentativo di conciliazione
Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore,
nella prima udienza … deve cercare di conciliare le parti,
disponendo, quando occorre, la comparizione personale ….
art. 430 cpc
Denuncia all’associazione sindacale
Chi intendo proporre in giudizio una domanda … deve
farne denuncia … all’associazione legalmente riconosciuta che
rappresenta la categoria alla quale appartiene.
L’associazione, ricevuta la denuncia, insieme con
l’associazione della categoria alla quale appartiene l’altra parte,
interpone i suoi uffici per la conciliazione.
art. 431 cpc
Processo verbale di conciliazione
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che
deve essere sottoscritto dalle parti o dai rappresentanti delle
associazioni sindacali, i quali certificano l’autografia delle
sottoscrizioni o la loro impossibilità di sottoscrivere.
….
art. 2103 c.c.
Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto
diversamente, l’imprenditore può, in relazione alle esigenze
dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione
diversa purché essa non importi una diminuizione della
retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui ...
art. 2104 c.c.
Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’ interesse dell’impresa
e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende
art. 2109 c.c.
Perdiodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha …diritto …ad un periodo
annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo
che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
art. 2118 c.c.
Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a
tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini e nei modi
stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
art. 2105 c.c.
Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare
notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio.
Ma nella giurisprudenza se ne fa un utilizzo più ampio, poiché viene
riferita a qualsiasi altra condotta che “per la natura e per le sue
possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi
all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione
dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi
della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il
presupposto fiduciario” (Cass. 4.4.2005, n. 6957, MGL 2005, 550 :
legittimo il licenziamento del lavoratore che omette di informare
il datore di lavoro sul fatto che i lavori dati in appalto e sottoposti
al proprio controllo, in qualità di supervisore, siano svolti da
società nelle quali hanno una compartecipazione i propri
familiari)
Caso di lavoratore che non aveva allertato il datore di lavoro, in
persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi,
delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore
gerarchico (Cass. 8.6.2001, n. 7819, in ADL 2003, 351)
Caso di lavoratore che muove critiche ed accuse le quali,
superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono
in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, suscettibile di
provocare un danno economico in termini di perdita di commesse
e di occasioni di lavoro (Cass. 14.6.2004, n.11220).
In sostanza “il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato si
sostanzia nell’obbligo di tenere un leale comportamento nei
confronti del datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli
interessi” (Cass. 3.2.1986, n. 645, in NGL 1986, 478),
“astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche
potenzialmente” (Cass. 5.7.1995, n.7427, in FI, 1995,I, 392)
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi
in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Art. 2088 Responsabilità dell’imprenditore
L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’ impresa ai principi dell’ordinamento corporativo ed agli obblighi che ne
derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione
e degli scambi in conformità della legge e delle norme corporative.
Art. 2089 Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore
Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da
determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’
imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’ appello di
cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio,
perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’ articolo 2091.
Art. 2091 Sanzioni
La magistratura del lavoro, se accerta che la inosservanza
perdura, fissa un termine entro il quale l’ imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l’ imprenditore non vi ottemperi nel termine fissaato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell’ eesercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all’ economia nazionale, può nominare un amministratore
che assuma la gestione dell’ impresa, scegliendolo fra le persone
designate dall’ imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché
nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il
quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in
carica con altre persone riconosciute idonee.
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