UNIVERSITA’ LUISS
Guido Carli di Roma
MASTER in
“Regolazione dell’attività e
dei mercati finanziari”
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO
BANCARIO FINANZIARIO
Giuseppe Boccuzzi
Roma
17 novembre 2012
1
Agenda
1. I rapporti banca – cliente nella
regolamentazione bancaria.
2. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il
quadro normativo; la struttura e il
funzionamento; dati statistici.
3. Caratteristiche dei principali ADR in
Francia, Germania, Regno Unito,
Spagna. Un esame comparato.
2
1. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria
1.1 Perché una regolamentazione del rapporto
intermediario-cliente?
Esigenza di protezione del contraente debole
- presenza di asimmetrie informative
- disparità di potere negoziale
- comportamenti degli utenti non sempre razionali
3
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria
Quali finalità?



Fino al 2010
tutela del cliente come finalità intermedia o indiretta della vigilanza
complementarità tra tutela del cliente e tutela della stabilità degli
intermediari
i rischi legali e reputazionali
Dopo il 2010 con innovazioni al TUB introdotte dal D.lgs. n. 141
 tutela del cliente come finalità autonoma della vigilanza
 dalla trasparenza alla correttezza dei comportamenti
- Titolo VI – nuova rubrica (“trasparenza delle condizioni contrattuali e
dei rapporti con i clienti”)
- art. 127 – nuove finalità (“trasparenza delle condizioni contrattuali e
correttezza dei rapporti con la clientela”)
- art. 146 – nuovi obiettivi della sorveglianza sul sistema dei pagamenti
4
(“protezione degli utenti”)
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria
IL RUOLO DELLA BANCA D’ITALIA
Funzione normativa
• - Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza
• - Disposizioni in materia di compliance Disposizioni in materia
di compliance
Controlli e interventi
- Ispettivi e a distanza
• - Lettere di richiamo
• - Sanzioni specifiche
• - Misure inibitorie ex art. 128-ter
Gestione degli esposti
Educazione finanziaria
Arbitro Bancario e Finanziario
5
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria
QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA?
I limiti della precedente normativa
- Informazioni frammentarie, ridondanti e non focalizzate
- Molte prescrizioni, pochi principi
- Difficile comparabilità dei documenti concretamente
predisposti dagli intermediari
- Nessuna regola per l’intermediario di organizzarsi in
modo da assicurare rapporti con la clientela trasparenti
e corretti
In un contesto di cultura finanziaria modesta
6
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria
QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)
La spinta innovativa della legislazione
comunitaria
Direttive:
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori (2002/65/CE Parte III, Tit III Sez. IV-bis dlgs. n.
206/2005 – Codice del Consumo)
Commercio elettronico
(2000/31/CE dlgs. n. 70/2003
Servizi di pagamento
(2007/64/CE dlgs n. 11/2010)
Credito al consumo
(2008/48/CE dlgs. n . 141/2010)
7
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria
QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)
La normativa secondaria – Dalla disciplina del 2003 alla
riforma del 2009
DELIBERA CICR del 4 marzo 2003
attribuisce alla BI il compito di dettare disposizioni di attuazione del
titolo VI TUB
DISCIPLINA BI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI
SERVIZI BANCARI
- Provvedimento BI 25 luglio 2003
- Riforma della disciplina del 29 luglio 2009 (si applica a partire dal 1°
gennaio 2010)
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Guide su conto corrente e mutuo (novembre 2009 e successive
modifiche) ISC conti correnti (febbraio 2010) servizi di pagamento
(febbraio 2010) credito ai consumatori (febbraio 2011) Nuova
disciplina attuativa del Titolo VI Capo I (non ancora emanata)
8
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI
INNOVAZIONI
PRINCIPI GENERALI: Correttezza nelle relazioni con la clientela, completezza,
comprensibilità delle informazioni
COME?
1. Razionalizzazione adempimenti e comunicazioni
2. Tecniche di redazione documenti (impaginazione, struttura, sintassi, linguaggio)
3. Standardizzazione/confrontabilità prodotti
4. Informazione sintetiche sui costi
5. Proporzionalità obblighi in relazione a caratteristiche del cliente
6. Clausole complesse (es. cms): assistenza alla clientela, predisposizione strumenti
di calcolo, offerta alternativa
7. Informativa pubblica reclami e ricorsi all’Arbitro bancario e finanziario
INTRODUZIONE SPECIFICI
REQUISITI ORGANIZZATIVI
9
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI
INNOVAZIONI (segue)
La documentazione da predisporre
1. Documento generale sui diritti (riguarda tutti i servizi, differenziato a
seconda del canale di commercializzazione)
2. Foglio informativo (rende conoscibili ex ante alla generalità della
clientela le condizioni offerte per ciascun servizio)
3. Documento di sintesi (è il frontespizio del contratto; dà info sulle
principali condizioni del contratto sia in fase di stipula sia
successivamente)
4. Copia del contratto idonea per la stipula (consente al cliente una
“valutazione ponderata” delle condizioni economiche e contrattuali
offerte dall’intermediario)
10
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI
INNOVAZIONI (segue)
Quali novità nella pubblicità e nell’informativa
precontrattuale?
- Semplificazione struttura foglio informativo e
documento di sintesi
- Standardizzazione documento generale sui
diritti; standardizzazione f.i. e documento di
sintesi per conti correnti e mutui a
consumatori
- Introduzione Guide pratiche specifiche (conti
correnti e mutui, accesso all’ABF)
11
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI
INNOVAZIONI (segue)
Quali novità nella stipula del contratto e nelle
comunicazioni periodiche?
- Introduzione conto di base
- Limiti ai rimborsi spese per comunicazioni di
trasparenza
- Informativa su iniziative di portabilità
- Riepilogo annuale spese e operazioni (clienti al
dettaglio)
- Monitoraggio costi sostenuti
12
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI
LE INNOVAZIONI PIU’ RILEVANTI
Introduzione specifici requisiti
organizzativi volti a presidiare i rischi
legali e di reputazione degli intermediari
attraverso il mantenimento di rapporti
trasparenti e corretti con i clienti
- Formalizzazione apposite procedure interne
- Formazione addetti rete di vendita
- Verifiche audit/compliance
- Obbligatorietà funzione reclami
13
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria
GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi
Le procedure interne adottate
dall’intermediario devono garantire:
Nella fase del confezionamento del prodotto
- comprensibilità da parte della clientela della struttura,
delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi
Nella fase di commercializzazione
- documentazione informativa completa, chiara,
accessibile
- uso attivo della documentazione informativa da parte
degli addetti alla rete di vendita
- adeguata formazione degli addetti alla rete di vendita
- coerenza prodotti e remunerazione della rete
14
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria
GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi (segue)
Le procedure interne adottate
dall’intermediario devono garantire:
Nella fase di svolgimento del rapporto
- la possibilità per il cliente di ottenere in tempi rapidi
copia aggiornata del contratto, se sono state apportate
modifiche unilaterali
- una tempestiva restituzione dei costi recuperabili
- un’efficace trattazione dei reclami
15
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione
bancaria: GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI (in particolare la funzione
reclami)
- Individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti
rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione
- Forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta
da parte degli intermediari che includono in ogni caso la posta
ordinaria e la posta elettronica
- Gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto
alla gestione del reclamo e agli eventuali call center
- Formazione del personale preposto adeguata in relazione ai
rispettivi compiti
- Tempi massimi di risposta comunque non superiori a 30 giorni
dalla ricezione del reclamo
- Registrazione elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto
nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per
risolvere il problema sollevato
- Pubblicazione annuale sul sito internet dell’intermediario o, in
mancanza di altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività
di gestione dei reclami con i relativi dati
16
IL RAPPORTO CON LA
CLIENTELA
• “…. le banche sono chiamate a
prestare attenzione soprattutto agli
utenti dei servizi offerti, non solo
attraverso la puntuale e coerente
applicazione della disciplina a tutela
della clientela, ma anche assicurando
un’informazione completa che
promuova la consapevole assunzione
delle scelte finanziarie” (La funzione di
compliance - luglio 2007)
17
IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA
•
“Motivi di insoddisfazione da parte della
clientela non possono essere considerati un
dato fisiologico…..
•
L’attività dell’ufficio reclami deve tendere a
preservare i rapporti con il cliente anche quando
abbiano modesto valore economico….una
particolare attenzione dovrà essere rivolta al
contributo che può essere dato alla crescita
della cultura finanziaria della clientela” (La
gestione degli esposti - ottobre 2007)
18
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria:
L’APPARATO SANZIONATORIO
Maggiore enforcement della normativa
Estensione delle fattispecie sanzionabili
Non più solo inosservanza disposizioni sulla
pubblicità ma anche violazioni norme su
contratti (forma, contenuto e modifica condizioni)
comunicazioni periodiche
comportamenti scorretti (costi non dovuti)
19
I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria:
L’APPARATO SANZIONATORIO (segue)
Maggiore enforcement della normativa
LE MISURE INIBITORIE
Nuovo art. 128-ter TUB
-
-
divieto di continuare l’attività, anche di singole aree o
sedi secondarie
ordine di restituire somme indebite e comportamenti
conseguenti
divieto di specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti
per particolare urgenza, sospensione provvisoria
dell’attività per non più di 90 gg
pubblicazione in Bollettino di Vigilanza e altre forme di
pubblicazione
20
Conclusioni
Un nuovo modello di relazione
trasparenza sostanziale
21
un nuovo modello di relazione
IL RAPPORTO CON LA
CLIENTELA
informare
SPIEGARE
consegnare
UTILIZZARE
decidere
RISOLVERE
22
IL RAPPORTO CON LA
CLIENTELA
Non solo costi di compliance..
minore contenzioso
prevenzione dei conflitti
più soddisfazione
più fidelizzazione
23
2. L’Arbitro Bancario Finanziario
Sistema di ADR
nel settore dei servizi bancari e finanziari
L’organizzazione e la gestione del sistema
sono affidate alla Banca d’Italia
24
Il quadro normativo
Gli ADR nel Settore Finanziario: le finalità
Principali finalità:
– Riduzione di tempi e costi rispetto alla giustizia civile;
– Miglioramento dei rapporti tra intermediari e clientela
e della fiducia del pubblico nei prestatori di servizi
bancari e finanziari
– Contenimento dei rischi legali e reputazionali degli
intermediari; contributo alla stabilità del sistema
finanziario
25
ABF: fonti normative – quadro
comunitario



Raccomandazione della Commissione Europea
98/257/CE del 30 marzo 1998 (principi applicabili
agli
organi
responsabili
per
la
risoluzione
extragiudiziale delle controversie: indipendenza,
trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà,
rappresentanza)
Proposta di Direttiva sugli ADR per i consumatori
(novembre 2011)
Rete FIN.NET promossa dalla commissione europea
(2001) – consente al cliente di rivolgersi al proprio
ADR nazionale che lo mette in contatto con quello
dello stato membro UE dove risiede l’intermediario con
cui è in essere la controversia
26
ABF: fonti normative – quadro nazionale
• Legge sul risparmio (262/2005)
-
•
•
•
•
Art. 27 (servizi di investimento – CONSOB)
- Art. 29 (operazioni e servizi disciplinati dal TUB)
Art. 128-bis TUB (imparzialità, rappresentatività;
rapidità, economicità, effettività della tutela)
Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 su proposta
BI
Disposizioni della Banca d’Italia (giugno 2009,
aggiornate a dicembre 2011)
regolamento dei Collegi, codice deontologico, chiarimenti
su questioni applicative pubblicati sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it
27
La mediazione civile
D.lgs 28/2010
Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
28
La mediazione civile
D.lgs 28/2010
Dichiarazione di illegittimità costituzionale,
per eccesso di delega, del D.Lgs. 28/2010
(di attuazione della dir. 2008/52/Ce) nella
parte in cui ha previsto il carattere
obbligatorio della mediazione in
materia civile e commerciale (udienza
del 23.10.12, comunicato stampa del
24.10.12)
29
ABF: fonti normative – la revisione delle “Disposizioni”
(dicembre 2011)
Interventi di coordinamento D.Lgs. 28/10
Esclusione dalla cognizione dell’arbitro delle controversie per cui sia pendente il tentativo di
conciliazione/mediazione e interruzione del procedimento (per gli avvii successivi) solo nei casi in cui
la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito
Modifiche al procedimento (trasmissione copia del ricorso all’intermediario da parte della ST, in
precedenza affidata al ricorrente, trasmissione delle controdeduzioni al ricorrente (non solo su
richiesta), pronta comunicazione del solo dispositivo a verbale della decisione alle parti, eliminazione
della pubblicazione sul sito web BI dell’inadempimento).
•Introduzione del Collegio di coordinamento
Questioni di particolare importanza o che hanno dato/possono dare luogo a orientamenti non uniformi;
Composizione: i tre presidenti e due membri delle associazioni estratti a sorte annualmente dalla B.I.
•Correzione, su richiesta di una delle parti, della decisione affetta da omissioni o errori
materiali/di calcolo (Fase preliminare di ammissibilità della richiesta di correzione, interruzione del
termine per l’adempimento, decisione entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità)
•Il ruolo del Presidente (compiti di coordinamento e regolazione attività del Collegio anche al fine di
garantire il rispetto dei termini della procedura, potere di rimessione di questioni al Collegio di
coordinamento, compito di dichiarare la manifesta irricevibilità/inammissibilità dei ricorsi e di fissare un
termine per la regolarizzazione,valutazione delle richieste/comunicazioni delle parti, successive alla
decisione)
30
Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario. La natura giuridica.
In dottrina taluni hanno accostato la decisione dell’ABF a un parere sui
torti e le ragioni dei litiganti, privo dei caratteri tipici della pronuncia
giurisidizionale (RUPERTO)
Secondo altra impostazione, la decisione dell’ABF assumerebbe il valore
giuridico di una determinazione conformativa di un procedimento
amministrativo segnatamente quello finalizzato all’esercizio da parte della
Banca d’Italia dei propri poteri di vigilanza sugli intermediari (AULETTA)
Altri, ancora, hanno evocato la figura di un “giudice-autorità”, investito
di poteri giudicanti in ambito creditizio, in aggiunta ai già esistenti poteri di
vigilanza e sanzionatori esercitati dalla Banca d’Italia nei confronti degli
intermediari (CAPRIGLIONE)
in controtendenza rispetto all’orientamento interpretativo prevalente, che
nega la vincolatività nei confronti delle parti della decisione dell’ABF, ne è
stata sottolineata la natura di vera e propria decisione arbitrale riconducibile al paradigma del lodo irrituale - nell’ambito di una più
generale configurazione del procedimento avanti all’ABF come vero e
proprio arbitrato, seppur libero (GUIZZI)
31
La natura giuridica. L’intervento della
Corte Costituzionale.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 218 del
4.7.2011 in G.U. del 27.7.2011 (esclude la
legittimazione dell’ABF a sollevare q.l.c.).
- E’ esclusa la natura di organo
giurisdizionale dell’Arbitro Bancario
Finanziario.
- Funzione “giustiziale” dell’ABF (nel senso
di Organismo chiamato a “procedere e adottare
le proprie determinazioni secundum ius”).
32
La natura giuridica. L’intervento della
Corte Costituzionale.
La Corte, per escludere la natura di organo giurisdizionale dell’ABF, ha valorizzato:
•
L’assenza di una normativa di rango primario quale fonte delle
disposizioni istitutive e operative dell’ABF
(“già alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali
l’organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a
procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale,
connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a
quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento
costituzionale e alla riserva di legge”)
•
I criteri, i requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico
e il complesso delle regole deontologiche
(“gli stessi criteri e requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico
e il complesso delle regole deontologiche, non siano paragonabili ai presìdi
corrispondentemente previsti nei confronti di organismi chiamati a svolgere
funzioni giurisdizionali”)
33
La natura giuridica. L’intervento della
Corte Costituzionale.
•
•
La previsione, contenuta nelle “Disposizioni,” della preclusione circa la
possibilità di adire l’ABF in caso di sottoposizione della controversia
all’Autorità Giudiziaria
- “risulta particolarmente rilevante la circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro
Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la controversia sia stata
già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale (art. 2, comma
6, della citata delibera CICR) e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato qualora nel
corso del procedimento la controversia stessa sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art.
6, comma 4, della medesima delibera)”.
Il carattere non vincolante della pronuncia resa dal Collegio
“i caratteri della giurisdizione si rivelano, del pari, inesistenti anche con riguardo al
profilo relativo alla decisione, posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore
cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una funzione
destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in
particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli
interventi di organi amministrativi in autotutela”
In conclusione:
“gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali
appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che
l’organismo in discorso è chiamato a svolgere alla stregua delle richiamate
fonti che ne disciplinano il funzionamento”.
34
La struttura e il funzionamento
• Quanto alla struttura, l’ABF è
1. un sistema di tipo decisorio
2. attivabile solo su iniziativa del cliente
3. il ricorso presuppone l’espletamento
della fase preliminare del reclamo
all’intermediario
35
L’ambito di applicazione.
Quanto all’ambito di applicazione:
la cognizione dei Collegi decidenti incontra limiti sotto il
profilo:
•
•
•
•
“temporale”;
del “valore” della controversia;
della “materia”;
dei “soggetti”.
36
Le fasi principali della
procedura
- Inoltro del ricorso da parte del Cliente
- Istruttoria a cura della Segreteria Tecnica
- Decisione dell’Organo collegiale
- Verifica dell’adempimento
37
Le fasi principali della procedura. Sistema risoluzione stragiudiziale
controversie - schema
cliente
reclamo
ufficio reclami
intermediario
reclamo
accolto
I fase
reclamo
non accolto
cliente
ricorso
Ufficio
reclami
II fase
controdeduzioni
segreteria tecnica BI
IV fase
III fase
istruttoria
organo decidente
decisione
ricorso
respinto
ricorso
accolto
cliente /
intermediario
Inadempimento
intermediario
pubblicità
38
Le fasi principali della procedura. I Tempi.
Ricezione ricorso in B.I.
30/45 gg.
Ricezione
controdeduzioni
dell’intermediario
60 gg.
max 165 gg.
Pronuncia del collegio
30 gg.
Comunicazione della
Pronuncia alle parti
30 gg.
Adempimento da parte
dell’intermediario
39
Le fasi principali della procedura.
Il modulo di ricorso - Le scelte effettuate

 Linguaggio



 Modalità di inoltro



 Contenuti

Semplicità e chiarezza espositiva
Istruzioni per la compilazione
Solo informazioni essenziali
Invio alla Segreteria tecnica o a
tutte le Filiali
Presentazione alle Filiali aperte
al pubblico
Possibilità di rappresentanza
Elementi identificativi e
legittimazione dei ricorrenti
Dichiarazioni e
autocertificazioni
40
Le fasi principali della procedura. I tre collegi ABF: Milano,
Roma, Napoli
componente
designato da
BI
Presidente
designato da
BI (5 anni)
ORGANO
DECIDENTE
componente
designato da
consumatori
(CNCU)
Imprese
(Confindustria)
CLIENTI
componente
designato da
BI (3 anni)
altri
soggetti
componente
designato da
INTERMEDIARI
Org. Ass. rappr.
(Conciliatore)
Poste
41
Il Collegio
 Composizione dell’organismo determinata in
relazione alla tipologia delle parti coinvolte
 Il Presidente individua un relatore per la
discussione; coordina i lavori del collegio; accerta i
risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione;
 Adunanza
per
l’esame
(valutazione
della
documentazione, decisione oppure eventuale
richiesta di integrazione dell’istruttoria)
 Decisione a maggioranza (no dissenting opinion)
 Formulazione del dispositivo e verbalizzazione
 Stesura della motivazione da parte del relatore
42
Le Segreterie Tecniche presso le tre Sedi
della Banca d’Italia – Milano Roma Napoli
•
Compiti Istruttori:
– ricezione dei ricorsi e formazione del relativo fascicolo
– verifiche preliminari di ricevibilità: nei casi di manifesta irricevibilità o
inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al
Presidente per l’assunzione delle determinazioni previste
(inammissibilità o regolarizzazione).
– Istruttoria dei ricorsi e delle controdeduzioni (richieste istruttorie), con
predisposizione di relazione per il Collegio.
– Convocazione dei membri, predisposizione delle agende dei lavori,
verbalizzazione riunione comunicazioni alle parti nel corso della
procedura
– Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi, la
segreteria tecnica ne informa il collegio; ove quest’ultimo accerti
l’inadempimento, ne viene data notizia secondo le modalità stabilite (v.
nota).
– Comunicazioni con l’esterno.
43
La decisione
Le tipologie di decisioni
Accoglimento totale o parziale
– Contenuto comunicazione all’intermediario
–
–
–
Termini per l’adempimento (30 giorni)
Restituzione contributo al cliente (20 euro)
Versamento contributo alla Banca d’Italia (200 euro)
Rigetto
Cessazione
della
contendere
Altre decisioni
materia
del
– Interruzione (1)
– Estinzione (2)
Richiesta supplementi istruttori (in
sede di dispositivo a verbale)
44
L’ipotesi di inadempimento
• Pubblicazione dell’inadempienza (mancata attuazione
decisioni Collegio) e/o della mancata cooperazione
• “Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi,
la segreteria tecnica ne informa il Collegio; ove quest’ultimo
accerti l’inadempimento o la mancata cooperazione, ne viene
data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell’ABF e, a
cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia
diffusione nazionale;
• “Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio,
l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta che
abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della
controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla
sezione V, paragrafo 1”
45
Appendice statistica
Ricorsi per Collegio
Al 30 settembre 2012 erano pervenuti, dall’avvio del “sistema”, oltre
11.000 ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario
Collegio Sud
n.
Collegio Nord
Collegio Centro
TOTALI
var. %
n.
var. %
n.
var. %
n.
-
1492
-
1178
-
3400
var.
%
2009-2010
730
2011
937
28,36
1391
-6,77
1239
5,18
3567
4,91
1180
25,93
1676
20,49
1181
-4,68
4037
13,18
2012 (al 30.9.12)
totale
2847
4559
3598
11004
-
46
Ripartizione dei ricorsi per Collegio
percentuale anno 2011
32,7%
25,9%
41,4%
Nord
Centro
Sud
percentuali anno 2012
28,7%
41,5%
29,8%
47
Ricorsi in rapporto alla popolazione
bancarizzata
33
, 60
25
, 9%
%
30
, 43
32
, 7%
40%
%
%
35
, 97
50%
41
, 4%
N. ricorsi: ponderazione con popolazione "bancarizzata"
30%
20%
10%
0%
Centro
Nord
% ricorsi
Sud
popolazione bancarizzata
48
Ricorsi per tipologia di intermediario
TOTALI
n.
TOTALI
Banche
%
11008
n.
7363
%
66,89%
Poste Italiane
n.
1685
%
Intermediari
n.
%
15,31%
1960
17,81%
23,95%
Collegio Sud
2848 25,87%
1779 62,46%
387 13,59%
682
Collegio Nord
4561 41,43%
3183 69,79%
744 16,31%
634 13,90%
Collegio
Centro
3599 32,69%
2401 66,71%
554 15,39%
644 17,89%
49
Ricorsi per tipologia di ricorrente
TOTALI
n.
TOTALI
Consumatori
%
11008
n.
%
Non consumatori
n.
%
8894
80,80%
2114
19,20%
Collegio Sud
2848
25,87%
2300
80,76%
548
19,24%
Collegio Nord
4561
41,43%
3657
80,18%
904
19,82%
Collegio Centro
3599
32,69%
2937
81,61%
662
18,39%
50
Le decisioni dei Collegi
TOTALI
n.
Collegio Sud
var. %
n.
var. %
Collegio Nord
n.
Collegio Centro
var. %
n.
var. %
TOTALI
7299
-
2025
-
2993
-
2281
-
2009-2010
1547
-
436
-
728
-
383
-
2011
2760
78,41
718
64,68
1115
53,16
927
142,04
2012 (30
settembre)
2992
8,41
871
21,31
1150
3,14
971
4,75
51
Le questioni ricorrenti
1
Conto corrente bancario
1138
15,53%
2
Mutuo
946
12,91%
3
Carte di credito
633
8,64%
4
Danno risarcibile
526
7,18%
5
Bancomat e carte di debito
449
6,13%
6
Centrale dei rischi private
427
5,83%
7
Contratti bancari - normativa di trasparenza
410
5,59%
8
Credito al consumo
268
3,66%
9
Apertura di credito
256
3,49%
10
Centrale dei rischi
248
3,38%
11
Quantificazione del danno
214
2,92%
12
Assegno bancario e postale
211
2,88%
13
Onere della prova
189
2,58%
14
Deposito di titoli in amministrazione
157
2,14%
15
Cessione del quinto
156
2,13%
52
Esiti delle decisioni
37%
48%
15%
Accoglimenti
Cessazione materia del contendere
Rigetti
53
3. Caratteristiche dei principali ADR
in
Francia, Germania,
Regno Unito, Spagna
un esame comparato
54
La natura giuridica dei Sistemi ADR
Pubblica
Privata
Regno Unito
Francia
Spagna
Germania
Indipendentemente dalla natura giuridica, la composizione è
ispirata a principi di indipendenza e di competenza
professionale, in linea con gli indirizzi comunitari
55
Le funzioni: due modelli
Decisorio/
Aggiudicativo
Regno Unito (*)
Facilitativo/
Consensuale
Francia
Spagna
Germania
(*) con ‘forte’ componente conciliativa nella fase preliminare
La tipologia dei modelli adottati si riflette nella conclusione della
procedura (decisione e/o conciliazione)
56
I rapporti con la funzione giurisdizionale
Preclusione/Sospensione ricorso all’AG
Germania e Francia (1)
Non preclusione ricorso all’AG
Spagna (2)
Le decisioni sono sottoposte ad una judical
review
Regno Unito
L’ADR non rappresenta un presupposto per ricorrere all’AG
ordinaria (3)
57
Le condizioni di accesso
(profili soggettivi)
Il ‘target’ principale è rappresentato dai
Consumatori
nonché
Regno Unito
Piccole e Medie Imprese
Francia
Persone giuridiche
Germania
Imprese
Spagna
Persone Giuridiche e
Investitori Istituzionali
58
Le condizioni di accesso
(profili oggettivi)
ACCERTAMENTO DEI DIRITTI (*)
RISARCIMENTO DEL DANNO
(**)
(*) Nel Regno Unito anche rettifica e rimozione delle clausole
contrattuali
(**) Ad eccezione della Spagna
Necessità del reclamo preventivo (ad eccezione della
Germania)
59
Profili Organizzativi
ed Istruttoria
Ricondotti ad un
Soggetto pubblico
Regno Unito
Ricondotti a soggetti di
natura privata
Germania (associazione
degli intermediari)
Spagna
Francia
(singoli
intermediari)
60
Le Fasi della Procedura
I SISTEMI SONO REGOLAMENTATI DA
DISPOSIZIONI INTERNE
Francia e Spagna: è prevista l’interlocuzione fra le
parti con varie modalità (internet, telefono)
Regno Unito: possibilità di “audizioni”
Spagna: approccio esclusivamente documentale
Germania: ‘distribuzione’ delle fasi fra gli ADR e le
strutture di coordinamento
61
Conclusione della procedura
Decisione
Decisione/
Conciliazione tra le parti
Regno Unito
Germania
Francia
Spagna
62
Natura della decisione
Vincolante
… definitiva,
titolo esecutivo
Regno Unito
Non vincolante
Francia
Germania
Spagna
63
I rapporti con la funzione
di Vigilanza bancaria e finanziaria
Forti interrelazioni
Regno Unito (*)
Spagna
Assenza di relazioni (*)
Francia
Germania
(*) FSA nomina i responsabili (*) Tra cui impossibilità di utilizzo
delle strutture e definisce le
delle informazioni acquisite a
procedure
fini di vigilanza
64
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I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria