ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER
GEOMETRI “J. SANSOVINO” – ODERZO (TV)
REGOLAMENTO
INTERNO
D’I S T I T U T O
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DATA
06/04/2005
14/12/2007
17/06/2008
22/09/2008
25/09/2009
14/02/2012
20/04/2012
DESCRIZIONE
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento Capo II: “Studenti”
Aggiornamento
Aggiornamento
Verifica
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Approvazione
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto
I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER
GEOMETRI “J. SANSOVINO” – ODERZO (TV)
REGOLAMENTO
I N T E R N O D’ I S T I T U T O
Principi generali
Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito
democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e
professionale dei giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale.
I rapporti tra i singoli o tra gruppi dovranno essere sempre improntati a correttezza ed al pieno
rispetto delle idee e della personalità altrui.
Ogni classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, guidata dagli
insegnanti.
I rapporti tra docenti e studenti si basano sul colloquio e sulla collaborazione.
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI: NORME COMUNI
SEZIONE I: Organi Collegiali
Art. 1 Convocazione
La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con un congruo preavviso, di
regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione.
La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, diretta ai singoli componenti
l’organo e mediante affissione all’albo.
Detta comunicazione deve indicare con chiarezza e precisione gli argomenti all’ordine del
giorno. Per particolari motivi d’urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso, anche
telefonico, più breve, di almeno 3 giorni fatta eccezione per motivate situazioni d’urgenza per le
quali l’immediata convocazione dell’organo collegiale competente è indispensabile.
La convocazione si effettua su iniziativa del Presidente dell’organo o su richiesta motivata di
almeno 1/3 dei componenti, salvo diversa regolamentazione degli organi stessi prevista dalla legge.
Art. 2 Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della
votazione.
Art. 3 Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze in modo da assicurare uno svolgimento ordinato e finalizzato delle attività stesse,
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
predisponendo un calendario per la discussione di argomenti omogenei di cui sia possibile
prevedere la necessità di adottare decisioni, esprimere pareri o formulare proposte, in conformità a
quanto stabilito dal P.O.F..
Art. 4 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che
esercitano competenze parallele o confluenti in determinate materie.
Sarà cura del Dirigente Scolastico promuovere l’attuazione pratica di tale coordinamento,
tenendo conto dei vincoli relativi agli obblighi di servizio del personale scolastico ed alle esigenze
delle varie componenti
Art. 5 Modalità di svolgimento delle sedute e delle attività degli organi collegiali
Fatte salve le disposizioni di legge e ministeriali, lo svolgimento delle sedute e delle attività del
Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, del Comitato per la
valutazione del servizio dei Docenti, del Comitato studentesco e del Comitato dei Genitori, è
regolato da apposite norme interne adottate da ciascun organo.
Art. 6 Elezione degli organi collegiali
Salvo diverse disposizione di legge o ministeriali, le elezioni per gli organi collegiali di durata
annuale hanno luogo nello stesso giorno (ed entro il secondo mese dall’inizio dell’anno scolastico).
Art. 7 Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo,
della copia integrale della seduta. L’affissione dovrà essere effettuata entro il termine massimo di
cinque giorni dalla relativa seduta del Consiglio e la copia rimarrà esposta per almeno quindici
giorni.
Sarà assicurata la massima conoscenza degli atti stessi anche con l’emanazione di apposite
circolari dirette agli interessati.
Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazioni, salvo
richiesta contraria dell’interessato.
Il Consiglio d’Istituto si dichiara favorevole alla pubblicità delle sue sedute, salvo i casi in cui
l’ordine del giorno preveda la discussione su fatti inerenti singole persone o su casi di coscienza.
SEZIONE II: Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 8 Diritto di assemblea
Gli studenti e i genitori della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 9 Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e
civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco
di istituto.
Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di
Istituto.
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Regolamento Interno d’Istituto
E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la
prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e di
Istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o
di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 10 Funzionamento delle assemblee studentesche
L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al Consiglio di Istituto.
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di
istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente
presentati al Dirigente Scolastico e comunque almeno cinque giorni prima della convocazione.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso
di constata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Art. 11 Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori
dell’istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo
richiedano il 10% degli aventi diritto.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto , autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo,
rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni.
L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve
essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può
articolarsi in assemblee di classi parallele.
All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il
Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.
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Regolamento Interno d’Istituto
CAPO II
STUDENTI
SEZIONE I: Comportamento degli studenti
Art 12 Disciplina degli studenti
La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità e all’autocontrollo degli studenti
nonché alla responsabilità del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei genitori e del personale non
docente.
In ogni caso i rapporti tra le diverse componenti della scuola saranno improntati al reciproco
rispetto.
Art. 13 Ingresso nella scuola
Gli alunni entrano nella scuola ordinatamente al suono del primo campanello, cinque minuti
prima delle lezioni
Al suono del secondo campanello alunni ed insegnanti dovranno trovarsi in classe per il
regolare inizio delle lezioni.
Gli alunni possono attendere il suono del primo campanello nell’atrio d’ingresso e nei corridoi
dei tre piani senza entrare in classe fino alle 7:55, così da essere visibili dai collaboratori scolastici
assegnati ai vari piani secondo il piano di lavoro del personale ATA.
Gli studenti in ritardo potranno essere ammessi in aula dall’insegnante della prima ora, entro i
primi dieci minuti di lezione, segnalandolo comunque sul registro di classe con la voce “ritardo”;
negli altri casi dovranno essere ammessi con riserva ed il ritardo dovrà essere giustificato. Non si
può essere ammessi in Istituto dopo le 10.30 salvo giusta motivazione.
Gli alunni che devono recarsi in strutture esterne (sportive o non sportive) non possono
utilizzare i mezzi di trasporto personali.
Art. 14 Assenze
Le assenze devono essere giustificate.
Le giustificazioni sono vagliate dalla Dirigenza o dal docente della prima ora di lezione; esse
devono essere sottoscritte con firma autografa di un genitore o di un tutore corrispondente a quella
depositata presso la segreteria dell’Istituto.
La quinta, decima e quindicesima assenza vanno giustificate in vicepresidenza. Per le stesse
sarà rilasciato il libretto solo dopo colloquio (anche telefonico) tra il genitore e la vicepresidenza.
In caso di astensione dalle lezioni ("sciopero") l’allievo deve giustificare l’assenza sul libretto.
Il docente della prima ora riporta una "S" a fianco della propria firma. Alla terza segnalazione "S",
il docente fa pervenire il libretto alla segreteria la quale comunica alla famiglia le assenze. Tali atti
verranno riportati nel fascicolo dell’allievo. Queste modalità saranno sospese nel caso in cui la
proclamazione dell’azione di "sciopero" abbia seguito il seguente iter:
1) convocazione dell’Assemblea d’Istituto;
2) discussione del problema in Assemblea d’Istituto;
3) contrattazione con il Capo d’Istituto;
4) proclamazione dello sciopero se dopo 15 giorni il problema non è stato affrontato.
Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono
per oltre cinque giorni consecutivi.
Assenze prolungate per oltre cinque giorni, per motivi che non siano di salute, dovranno essere
comunicate al Dirigenza.
In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti ed ingiustificati, nonché inosservanze dei
normali doveri scolastici, il Dirigente Scolastico interesserà i genitori o chi ne fa le veci anche
mediante convocazione in Istituto.
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Regolamento Interno d’Istituto
In caso di comportamenti o di assenze anomale, i genitori saranno avvertiti a prescindere dal
raggiungimento o meno del 18° anno di età.
In caso di ingresso senza libretto, fuori orario o dopo un’assenza di uno o più giorni, il docente
dell’ora interessata dovrà riportare sul registro l’annotazione: “l’allievo Mario Rossi deve
giustificare”. Il docente della prima ora del giorno successivo dovrà controllare il libretto e riportare
sul registro quanto avvenuto.
Art. 15 Comportamento degli studenti
Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l’aula, uno per volta, solo in casi di
particolare necessità, autorizzati dal professore.
E’ fatto divieto, inoltre, di lasciare sui banchi e sul pavimento oggetti, carte od altro.
Allo stesso modo è vietato lasciar cadere dalle terrazze e dai ballatoi oggetti di qualsiasi genere.
Gli studenti sono tenuti ad un comportamento consono agli obiettivi educativi e formativi della
scuola.
Per motivi igienico-sanitari e per espressa disposizione di legge è vietato fumare nell’ambito
della scuola. Il divieto di fumo è esteso a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. La scuola
trasmetterà comunicazione alle famiglie degli allievi che infrangono il divieto.
Il personale e l’Istituto non sono responsabili di quanto lasciato incustodito nell’ambito della
scuola. In conformità alla normativa vigente, nell’ambiente scolastico interno ed esterno, è vietato
l’uso del telefono cellulare ad ogni titolo, compreso il controllo dell’ora, nonché di altri dispositivi
elettronici non espressamente richiesti nell’attività didattica.
Art. 16 Libertà di espressione
La libertà di espressione, con la parola e lo scritto, è diritto inalienabile di tutte le componenti
della scuola.
Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero, con la parola o lo scritto, in
classe durante le lezioni ed in ogni altra sede.
Tutti possono, nell’ambito dell’Istituto, redigere ed esporre, nell’apposita bacheca, scritti che
siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.
La diffusione e la distribuzione di giornali, periodici e volantini, dovrà avvenire nello spazio
antistante la scuola.
I documenti affissi, previa autorizzazione della Presidenza, devono portare chiaramente
espressa l’indicazione degli autori.
Non è permessa l’affissione di scritti che turbino il regolare andamento della scuola, che
contengano offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale; che contengano
oltraggi all’Istituto e alle varie componenti della scuola o istigazioni alla violenza, alla
discriminazione, all’intolleranza o al razzismo.
E’ esclusa ogni forma di censura ideologica, nello spirito della Costituzione.
Per favorire ogni libertà di espressione gli studenti possono servirsi delle fotocopiatrici secondo
le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.
Art. 17 Uscita degli alunni
Al termine delle lezioni l’uscita degli studenti avviene ordinatamente sotto la vigilanza del
personale docente dell’ultima ora di lezione.
Gli allievi che intendano uscire anticipatamente devono presentare al docente della prima ora la
richiesta sul libretto; la richiesta sarà controfirmata dal docente della lezione durante la quale
avviene l’uscita. Sarà cura del personale di portineria verificare che gli allievi minorenni escano
dall’istituto accompagnati da un parente adulto. Le uscite anticipate dovute ad indisposizione dello
studente o ad altro evento eccezionale saranno autorizzate dal docente dell’ora in cui questo si
verifica.
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Regolamento Interno d’Istituto
Nel caso in cui la vicepresidenza comunichi alla classe, annotando sul registro, un'entrata o
un’uscita fuori orario del gruppo classe, l’allievo deve riportare sul libretto delle giustificazioni tale
comunicazione e farla firmare al genitore; il docente della prima ora del giorno interessato dovrà
verificare l’avvenuta firma per presa visione da parte del genitore; in caso di mancata segnalazione
alle famiglie gli allievi non potranno lasciare l’Istituto e lo stesso insegnante comunicherà i nomi in
vicepresidenza perché si provveda alla loro sorveglianza anche distribuendoli nelle varie classi.
Art. 18 Diritti e doveri degli studenti
Diritti degli studenti. Il Piano dell’Offerta Formativa, perché possa risultare efficiente ed
efficace, deve favorire il coinvolgimento di allievi e famiglie nel processo formativo e valorizzare
l’interazione, il dialogo, il confronto tra docente e discente, per permettere a quest’ultimo di
diventare cosciente della sua identità, di acquisire autonomia e capacità di scelta, di inserirsi in
modo consapevole e responsabile, completato il quinquennio, nella società e nel mondo del lavoro.
Per conseguire queste finalità educative e formative, gli studenti hanno diritto a:
• conoscere e discutere con i docenti il piano di lavoro, con particolare riguardo agli obiettivi
didattici ed educativi, ai criteri di valutazione, alle metodologie, ai contenuti, all’adozione dei
libri di testo. Hanno diritto inoltre ad una valutazione tempestiva e motivata al fine di arricchire
il proprio bagaglio culturale, migliorare e affinare le proprie strategie di apprendimento,
acquistare coscienza dei propri punti di forza e di debolezza. In particolare, la comunicazione
del voto orale dovrà essere immediata; i risultati delle prove scritte saranno consegnati entro due
settimane e, in ogni caso, prima dell’effettuazione di nuove prove scritte nella stessa materia;
• ricevere una formazione culturale e professionale che valorizzi l’identità e le capacità
individuali, nel pieno rispetto delle idee di ciascuno;
• conoscere le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
• riunirsi in assemblea (di classe, di Istituto…) sulla base delle norme vigenti;
• usare, secondo quanto previsto dal regolamento d’Istituto, gli ambienti della scuola per svolgere
attività pomeridiane di studio, culturali e ricreative.
La scuola:
• favorisce la solidarietà tra le varie componenti e garantisce il diritto alla riservatezza;
• si impegna a creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo della personalità dello
studente, attraverso un’offerta formativa ed educativa di qualità;
• pone attenzione alle situazioni di svantaggio e di disadattamento, attivando interventi di
recupero e di sostegno, onde prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono e
promuovere il successo formativo;
• garantisce, per quanto di sua competenza, un ambiente salubre e sicuro, con particolare riguardo
alle condizioni degli allievi con handicap. Garantisce inoltre una attrezzatura tecnologica
adeguata e moderna, necessaria alla formazione professionale degli studenti;
• promuove iniziative di educazione alla salute e di assistenza psicologica;
• si impegna a mantenere un rapporto di continuità con gli ex studenti e con le loro associazioni;
• promuove, nei confronti degli studenti stranieri, iniziative di accoglienza e di supporto che ne
favoriscano l’inserimento e il coinvolgimento nella vita della scuola, pur nel rispetto della loro
identità culturale e religiosa.
Doveri degli studenti.
• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
• Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo
stesso rispetto che chiedono per se stessi.
• Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al successivo art.19.
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•
•
•
Regolamento Interno d’Istituto
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti di istituto.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 19 Principi e finalità dei provvedimenti disciplinari
Gli articoli 19-25 della presente Sezione, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di
cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del
Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.
275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabiliscono le relative sanzioni, individuano
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Sono coerenti e funzionali al Piano
dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è
offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni
sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano
l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono
adottati dal Consiglio d’Istituto.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 20 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari
Si configurano come mancanze lievi:
a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
c) tenere comportamenti non corretti nelle attività didattiche, al cambio dell’ora e negli spostamenti
interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula, ecc.);
d) non eseguire i compiti assegnati per casa;
e) non portare il materiale scolastico.
Si configurano come mancanze gravi:
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico;
b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
c) frequentare volutamente in modo irregolare le lezioni;
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale
non docente, ai compagni;
e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
f) danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà
della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
g) reiterare mancanze lievi;
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h) riprodurre, parzialmente o integralmente, testi (verbali, figurativi, sonori, digitali) senza
dichiararne la proprietà intellettuale e la fonte;
i) falsificare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci nelle comunicazioni scuola-famiglia.
Si configurano come mancanze gravissime:
a) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; insultare e umiliare i compagni; il
comportamento diretto a persone diversamente abili o le offese razziste costituiscono aggravante;
b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione
scolastica;
c) compiere atti di vandalismo su cose;
d) compiere atti di violenza su persone;
e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza
(sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti/alcoliche all’interno dell’Istituto o negli spazi
adiacenti;
h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
Art. 21 Violazioni e sanzioni
Le mancanze lievi previste nell’art. 20 c.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il
rimprovero orale o con l’ammonizione scritta. Il provvedimento scritto viene riportato sul Registro
di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello
studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione
scritta, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i
provvedimenti di cui al comma successivo.
Le mancanze gravi indicate nell’art. 20 c.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da
parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La
violazione di cui alla lettera b) dell’art. 20 c.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista
dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a)
dell’art. 20 c. 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all’Ufficio del Dirigente che lo
conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello studente. Il ritiro potrà
avvenire solo dopo l’avvenuta ricezione dell’ammonizione scritta da parte della famiglia. Le
violazioni di cui alle lettere e), f), h) dell’art. 20 c.2 possono venire sanzionate con la sospensione
dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle
mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le
componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è
valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la
maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri
sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o
come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Le mancanze gravissime di cui all’art. 20 c.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni
per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato secondo le norme vigenti. Le
violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in
base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è
valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la
maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei
membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
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Regolamento Interno d’Istituto
Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento di contestazione dell’addebito e audizione in
contraddittorio
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 20 e 21 è condizionata dalla
immediatezza e tempestività della reazione. Nei casi in cui le mancanze non sono gravissime verrà
data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno.
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate
da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai
suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax,
fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data
dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe,
congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale.
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in
qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento
come controinteressati.
A seguito dell’audizione il Dirigente scolastico potrà decidere:
a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza
disciplinare; in tal caso il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul
provvedimento disciplinare da assumere.
I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la
normativa vigente, sulla base della valutazione dello stesso operata dal Consiglio di Istituto. In caso
non sia possibile attribuire la responsabilità del danno al/i singolo/i, il risarcimento può essere
chiesto al gruppo direttamente coinvolto, o con evidente atteggiamento di complicità. Stabilito
l’ammontare del danno dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione
scritta alla famiglia, la quale è direttamente tenuta al versamento dell’importo a favore dell’Istituto,
anche in caso di figlio/a maggiorenne.
Art. 23 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale
L’Organo Collegiale viene convocato entro cinque giorni lavorativi dalla data fissata per il
contraddittorio.
Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che
ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione
dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per
cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua
famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi
della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la
decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente
e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e,
ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un
percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno
scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle
lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare
la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno, prima che la sanzione sia stata
eseguita, della stessa viene data comunicazione all’istituto di destinazione. Nel caso in cui si
iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una
sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di
provenienza.
Art. 24 Impugnazioni
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente
Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in
merito al reclamo, nella stessa forma in cui è stato formulato.
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di
Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 25.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso
ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 25 Organo di garanzia
L’Organo di Garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede; da un
docente designato dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti; da un genitore,
eletto nei Consigli di Classe e designato dall’Assemblea dei genitori Rappresentanti; da uno
studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato dall’Assemblea degli studenti
rappresentanti.
Ciascun organismo individua anche un membro supplente.
L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il
requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. In caso di mancanza dei
requisiti di eleggibilità anche per i membri supplenti, si procederà con la designazione dei membri
mancanti (effettivi e supplenti) che resteranno in carica per il tempo residuo.
L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche
sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi
componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno
dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della
medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è
consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione
al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito
presso l’Ufficio scolastico regionale.
CAPO III
PERSONALE DELL’ISTITUTO
SEZIONE I: Personale scolastico
Art.26 Organizzazione degli uffici e del personale
Il Dirigente scolastico disciplina l’organizzazione degli uffici e del personale in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
responsabilità. Il Dirigente dà informazioni sulle decisioni prese alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi
collettivi nazionali.
Art. 27 Orario di servizio personale ausiliario
L’orario di servizio è disciplinato dalla normativa vigente.
Il Dirigente scolastico nello stabilire i criteri generali per l’articolazione dell’orario di servizio
utilizzerà gli istituti della flessibilità e della turnazione, con una programmazione plurisettimanale,
in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico. Il Dirigente dà
informazioni sulle decisioni prese alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 28 Libertà sindacali
Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 3.2.1993, n.29 e
successive modificazioni, dalla legge 20.05.1970, n.300 e dalle disposizioni dei contratti collettivi.
E’ concesso alle organizzazioni sindacali l’uso gratuito di apposti spazi per l’affissione di
giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati contenenti notizie di carattere
sindacale.
E’ altresì, assicurato il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti.
SEZIONE II: Personale docente
Art. 29 Funzione docente
La funzione docente si esplica nei modi e nelle forme previsti dall'art. 395 del Decreto
legislativo 16.4.1994, n.297; e così come viene delineata dall’art.38, ai punti 3 e 4, del presente
contratto scolastico.
Ad ogni docente è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà si manifesta
nel rispetto della coscienza morale e civile ed è intesa a promuovere la piena formazione della
personalità degli alunni.
Oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento i docenti esplicano le altre attività
connesse con la funzione di docente.
I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni.
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione.
In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l’orario d’entrata, la giustificazione o la
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe secondo quanto previsto nell’art.13.
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
Durante l’intervallo i docenti, secondo il calendario predisposto, vigilano sui settori dell’Istituto
loro assegnati.
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati.
Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli allievi.
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza. I danni vengono risarciti dal
responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne
discuteranno in CdC con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente e fattivo.
Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle comunicati.
Consci dei loro doveri educativi e formativi, i docenti devono tenere un comportamento
consono alle finalità ed agli obiettivi della scuola.
I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. I docenti non
possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
Il personale docente deve rispettare il divieto di fumo durante l’orario di servizio.
I docenti devono assicurare che le famiglie siano informate circa le attività didattiche diverse da
quelle curricolari.
I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto
personale a disposizione della presidenza.
Durante l’assemblea generale degli studenti gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti
nell’Istituto secondo il loro orario di insegnamento.
Art. 30 Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero si manifesta nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di sciopero le famiglie verranno tempestivamente avvertite e saranno adottati i
provvedimenti tesi ad assicurare la vigilanza e l’incolumità degli alunni.
CAPO IV
ORGANI COLLEGIALI: FUNZIONAMENTO
SEZIONE I: Consigli di classe
Art. 31 Convocazione
La convocazione delle adunanze del Consiglio di Classe, secondo le modalità previste
nell’art.2, spetta al Dirigente Scolastico che lo presiede; fissa l’ordine del giorno ed esegue le
delibere.
La presidenza delle sedute può essere delegata ad un docente membro del consiglio. La delega
deve essere conferita di volta in volta, e per iscritto, con l’atto di convocazione o con atto distinto
precedente, comunque, la seduta.
La presidenza delle sedute di scrutinio, in particolare per le classi iniziali e finali, può essere
delegata solo in caso di effettiva impossibilità.
Non è ammissibile per tale organo la autoconvocazione
Art. 32 Adunanza
Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica (quorum strutturale).
Per la validità delle adunanze che prevedono atti deliberativi definitivi occorre la presenza di
tutti i componenti in carica (quorum integrale per i collegi perfetti).
Al Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata, non si applica quanto previsto al
comma 1 e 2. Non essendo previsto alcun quorum strutturale prestabilito, la validità delle adunanze
può risultare inficiata solo dalla irregolarità delle convocazioni.
La funzione di segretario del consiglio è attribuita dal Dirigente Scolastico.
Il segretario incaricato può essere temporaneamente sostituito a cura del Coordinatore.
Art. 33 Verbalizzazione
a) Nel verbale il segretario indica l’ora di inizio e fine dei lavori, l’elenco dei presenti e degli
assenti, verbalizza le entrate e le uscite non concomitanti con l’inizio e la fine dei lavori.
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
b) Il presidente concede e toglie la parola e mette ai voti le delibere.
c) Il segretario verbalizza i nominativi dei docenti che votano a favore, contro o si astengono.
d) Il registro dei verbali deve essere consegnato in Vicepresidenza entro il quinto giorno dallo
svolgimento del Consiglio.
e) Il foglio riportante le firme di presenza deve essere consegnato dal coordinatore alla
segreteria amministrativa entro il giorno successivo al Consiglio.
f) Il verbale rappresenta la sintesi fedele degli elementi essenziali emersi durante la riunione.
g) Il segretario ha il compito di redigere il verbale e depositarlo in Vicepresidenza con la sua
firma.
h) Il verbale delle sedute diverse dallo scrutinio viene approvato nella seduta successiva dal
Consiglio di Classe con eventuali integrazioni e/o modifiche.
i) Nelle sedute dei Consigli di Classe in cui si esaminano situazioni particolarmente delicate
è consigliabile la redazione immediata del verbale.
Art. 34 Termine riunioni
Tutte le riunioni scolastiche pomeridiane vengono convocate secondo orari di inizio e di
termine prefissati dalla programmazione d’istituto.
Il termine delle riunioni non può protrarsi oltre le ore 19.00 salvo diversi accordi nel caso degli
organi collegiali.
SEZIONE II: Collegio dei Docenti
Art. 35 Composizione
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, ivi
compresi gli assistenti di cattedra in servizio nell’Istituto.
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa, con diritto di voto, a tutte le
deliberazioni dell’organo.
Art. 36 Convocazione
Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico.
Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne
faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Il Collegio viene convocato con avviso-circolare, rivolto ai Docenti, da affiggere all’albo della
sala docenti e all’albo dell’Istituto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando
luogo, ora e data della convocazione e l’ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Collegio
può essere convocato con avviso-circolare non dopo le ore 8,30 antimeridiane del giorno precedente
a quello fissato.
Il Dirigente scolastico potrà integrare l’O.d.G con note esplicative e/o documentazione che,
sinteticamente, illustrino l’argomento oggetto di trattazione e/o delibera. Anche colleghi che
abbiano predisposto per tempo del materiale lo metteranno a disposizione nella apposita bacheca
con il nome di chi lo espone.
Se la convocazione avviene su richiesta di 1/3 dei componenti, il Collegio deve essere
convocato entro dieci giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico, nelle
forme previste dal 1° comma.
Art. 37 Formulazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno è fissato dal Dirigente Scolastico che deve tener conto delle eventuali
indicazioni date dal Collegio nel corso della seduta precedente.
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
E’ ammessa la dizione “Comunicazioni del Preside”, con semplice indicazione degli oggetti da
comunicare.
Sulle comunicazioni del Dirigente Scolastico possono essere presentati ordini del giorno da
discutere nelle riunioni successive.
Qualsiasi docente potrà chiedere l’inserimento di un punto all’Odg a patto che la richiesta
pervenga entro due giorni lavorativi successivi alla convocazione. Se tale richiesta è corredata da un
numero di firma pari ad almeno 1/3 dei docenti in servizio s’intende recepita, purché avvenga entro
i due giorni lavorativi successivi alla convocazione. Eventuale aggiunta di ulteriori punti all’Odg
potrà essere fatta in apertura di seduta del Collegio con l’approvazione all’unanimità dei presenti. In
caso di maggioranza dovrà essere inserito nell’Odg del Collegio successivo.
In caso di particolare urgenza possono essere inclusi nell’ordine del giorno nuovi argomenti,
con avviso da rendere pubblico non più tardi delle ore 9,30 antimeridiane del giorno precedente a
quello fissato per la seduta.
In nessun caso possono essere discussi argomenti non espressamente inseriti nell’ordine del
giorno.
Qualora la discussione degli argomenti non possa essere esaurita in una seduta, il Collegio
viene riconvocato di regola entro 8 giorni per gli argomenti ancora da discutere.
Art. 38 Validità delle sedute e delle deliberazioni
Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei
componenti il Corpo docente alla data della riunione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve
le norme speciali che diversamente prescrivano.
Nel computo di tali voti non possono essere compresi gli astenuti, coloro cioè che pur essendo
presenti e concorrendo a formare la validità della seduta, dichiarino di non voler partecipare alla
votazione.
Devono essere computate nel calcolo le schede bianche e le schede nulle.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del
Presidente.
Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono da considerare atti definitivi e come tali
impugnabili per soli vizi di legittimità.
Art. 39 Verbalizzazione delle sedute
Le funzioni di Segretario del collegio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da
uno dei collaboratori.
Di ogni seduta viene redatto un verbale, per riassunto, su registro numerato e vidimato.
Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verrà di regola letto ed approvato dal
Collegio all’inizio della seduta successiva.
Se la seduta viene aggiornata il verbale potrà essere unico per tutte le sedute successive della
stessa convocazione.
Copia dei verbali deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla data di effettuazione del Collegio.
L’approvazione del verbale è il primo punto dell’Odg del Collegio successivo e verrà dato per letto.
In caso contrario il verbale è integralmente letto nella seduta successiva e posto ai voti. Eventuali
proposte di integrazioni o modifiche dovranno essere presentate per iscritto almeno due giorni
prima dell’effettuazione del Collegio successivo. Ciascun docente potrà chiedere la lettura delle
parti inserite. La lettura dei soli punti modificati avverrà nella seduta stessa. Il verbale presenterà
una sintesi fedele della discussione avvenuta, con il testo delle delibere, il numero dei voti
favorevoli, contrari o astenuti. Tale sintesi è determinata congiuntamente dal Segretario e dal
Presidente. Solo su esplicita richiesta del singolo docente si preciserà la sua modalità di votazione e
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
se ne registrerà il nome. Ogni componente del Collegio può chiedere che il proprio intervento sia
riportato integralmente, purché lo presenti per iscritto al termine del Collegio stesso.
Art. 40 Svolgimento delle sedute
Gli argomenti trattati seguono l’ordine del giorno e vengono illustrati dal Presidente o da un
relatore.
Dopo che l’argomento è stato illustrato si apre il dibattito.
Il Dirigente Scolastico concede la parola secondo l’ordine delle richieste.
Durante il dibattito possono essere formulati, per iscritto e debitamente sottoscritti,
emendamenti o proposte alternative.
Eventuali dichiarazioni che s’intende vengano inserite a verbale devono essere presentate per
iscritto al Segretario e debitamente sottoscritte dai presentatori.
L’ordine degli argomenti all’ordine del giorno può essere cambiato per deliberazione del
Collegio con mozione motivata.
Le sedute del Collegio non sono pubbliche.
Art. 41 Modalità delle votazioni
Su ogni argomento, chiusa la discussione, si procede alla votazione.
La votazione, se non diversamente previsto, è palese ed avviene per alzata di mano o per
appello nominale quando richiesto; in ogni caso il Presidente indica preliminarmente il significato
del “si” e del “no”.
La votazione è segreta, mediante schede, solo quando si faccia questione di persone.
Terminato il conteggio dei voti il Presidente proclama il risultato della votazione. Nel caso in
cui la maggioranza dell’assemblea riconosca la carenza di elementi conoscitivi di particolare
importanza in merito all’argomento oggetto di trattazione, la votazione viene rinviata alla seduta
successiva. Nel caso in cui sussistano elementi certi e noti, il Collegio è tenuto ad esprimersi con
una votazione.
Art. 42 Ordine delle votazioni
Le proposte e gli emendamenti sono votati separatamente, nell’ordine di presentazione e,
comunque, dopo la proposta oggetto dell’ordine del giorno. Prima del passaggio al voto i
proponenti hanno la facoltà di ritirare gli emendamenti o le proposte avanzate.
Nel caso vengano poste in votazione proposte tra loro incompatibili, l’approvazione della prima
esclude il passaggio al voto per le successive, che si considerano automaticamente respinte.
Art. 43 Atti del Collegio
I pareri e le delibere del Collegio sono riservati e vengono comunicati solo agli eventuali
destinatari a cura del Dirigente Scolastico.
Chiunque abbia un interesse personale e concreto può ottenere estratto del verbale previa
domanda scritta che comprovi l’interesse connesso con l’oggetto della richiesta.
Art. 44 Commissioni
Per lo studio di particolari problemi, il Collegio può istituire una o più Commissioni speciali.
I lavori delle Commissioni verranno verbalizzati e depositati in Presidenza.
Art. 45 Elezione del Comitato di valutazione
Il Collegio, nella sua prima adunanza di ogni anno scolastico, provvede ad eleggere il Comitato
per la valutazione del servizio dei docenti ai sensi dell’ art 11 del Decreto Legislativo 16/4/1994,
n.297 con voto limitato e segreto.
Art. 46 Assenze
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
Il Collegio si riunisce in orario di servizio non coincidente con l’orario di lezione.
La durata delle sedute non dovrà eccedere le tre ore.
Le assenze dei membri del Collegio devono essere giustificate secondo la vigente normativa,
prima dell’inizio della seduta o, qualora ciò risulti impossibile, entro le 48 ore successive alla seduta
stessa.
In caso di mancata giustificazione il Dirigente Scolastico provvederà a contestare l’addebito
all’interessato secondo le norme vigenti per i casi di assenze ingiustificate dal servizio e con le
medesime conseguenze.
SEZIONE III: Comitato di valutazione per il servizio dei Docenti
Art. 47 Composizione
Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da quattro docenti
effettivi e da due docenti quali membri supplenti, eletti dal Collegio docenti secondo quanto
disposto dall’art. 45 del presente Regolamento.
La funzione del Presidente non può essere delegata.
Art. 48 Durata
I membri del Comitato durano in carica un anno scolastico. I poteri del Comitato, scaduto per
compimento del periodo sono prorogati fino alla nomina dei nuovi eletti.
I membri supplenti esercitano le funzioni di componente del Collegio solo in caso di assenza o
impedimento del membro effettivo.
Art. 49 Adunanza e valutazione
Per la validità delle adunanze del Comitato occorre la completezza del Collegio.
La valutazione espressa non si conclude con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico
e non è traducibile in punteggio.
Al Segretario del Comitato spetta redigere apposito verbale.
Art. 50 Impugnazione.
La deliberazione del Comitato può essere impugnata con ricorso al Provveditore agli Studi il
quale decide in via definitiva, previa acquisizione del parere del Consiglio Scolastico Provinciale.
La decisione del Provveditore è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
SEZIONE IV: Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva
Art. 51 Composizione e Presidenza
In base all’attuale popolazione scolastica i componenti del Consiglio sono 19, di cui: 8
rappresentanti del personale docente; 2 rappresentanti del personale non docente; 4 rappresentanti
dei genitori; 4 rappresentanti degli studenti; eletti secondo le modalità della normativa vigente. Il
Dirigente Scolastico, quale membro di diritto.
I membri elettivi vengono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei
risultati delle elezioni.
Così formato il Consiglio è validamente costituito, anche se non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.
La Presidenza del Consiglio spetta ad uno dei genitori membri eletto nella prima riunione a
maggioranza assoluta dei componenti o a maggioranza relativa se si dà luogo ad un seconda
votazione.
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
Se due o più candidati ottengono uguale numero di voti si dovrà procedere a successive
votazioni, non risultando possibile il ballottaggio.
Il Consiglio ha la facoltà di eleggere un vice-presidente, il quale ha la funzione di sostituire il
Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 52 Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta da 6 membri rappresentanti di tutte le componenti, di cui: un
docente, un non docente, un genitore, espresso dal Consiglio, uno studente, il Dirigente Scolastico,
il Capo dei servizi di Segreteria.
Il Presidente è il Dirigente Scolastico; il Segretario è il Capo dei servizi di Segreteria.
La Giunta è l’organo tecnico del Consiglio d’Istituto; predispone il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio predisponendo per tempo, e là dove è possibile,
ogni documento utile ai lavori del Consiglio; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; ha
competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; cura adempimenti e adotta
decisioni di sua competenza.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed agli atti di tale organo non si applica il regime di
pubblicità.
Art. 53 Convocazione del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva
La convocazione del Consiglio spetta, in via ordinaria, al Presidente ( e se previsto al vicePresidente. Essa va fatta mediante comunicazione, con congruo anticipo, a tutti i membri, dell’ora,
del luogo e dell’ordine del giorno.
Le riunioni devono svolgersi in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, compatibilmente
con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.
Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.
Il Segretario redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive assieme al Presidente; cura la
raccolta degli atti consiliari che possono essere affidati per la loro tenuta alla Segreteria dell’Istituto,
previo assenso del Presidente medesimo.
In via straordinaria, e nei casi necessari ed urgenti, il Consiglio viene convocato secondo le
modalità previste dall’art.2 del presente Regolamento.
La Giunta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
Art. 54 Validità delle riunioni e delle deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio e della Giunta è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti.
La mancanza del numero legale all’inizio o nel corso della riunione, comporta lo scioglimento
della seduta su dichiarazione del Presidente assunta a verbale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta occorre la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi.
All’inizio dei lavori della seduta, il CdI fissa il tempo di massima da riservare alla seduta. Ogni
punto all’OdG sarà affrontato con una presentazione dell’argomento, proposte e discussione,
votazione per singole proposte. Nel caso in cui la maggioranza dell’assemblea riconosca la carenza
di elementi conoscitivi di particolare importanza, la votazione in merito all’argomento in oggetto
verrà rinviata alla seduta successiva. Nel caso in cui sussistano elementi certi e noti che permettano
una delibera, il Consiglio è tenuto ad esprimere una votazione. La votazione si esprime per alzata di
mano e, ove previsto, a scrutinio segreto. In quest’ultimo caso due scrutatori spogliano le schede. In
presenza di proposte alternative ogni membro può votarne una sola. Copia del verbale verrà
pubblicata entro 5 giorni dalla data di effettuazione del Consiglio. Il verbale deve presentare una
sintesi fedele della discussione avvenuta, con il testo delle delibere contenente il numero dei voti
favorevoli, contrari ed astenuti con i rispettivi nomi. Ogni componente il Consiglio può richiedere
che il proprio intervento sia riportato integralmente, purché lo presenti per iscritto, al termine della
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Regolamento Interno d’Istituto
seduta. L’approvazione del verbale sarà il primo punto all’OdG del Consiglio successivo e sarà dato
per letto. Eventuali proposte di integrazione e/o modifiche dovranno essere presentate per iscritto
almeno due giorni prima dell’apertura della seduta del Consiglio successivo. Ciascun componente
potrà chiedere lettura delle parti inserite. La lettura dei soli punti che abbiano subito modifiche
avverrà nel corso della seduta stessa.Art. 55 Impugnazioni delle delibera del Consiglio d’Istituto e della Giunta
Le deliberazioni consiliari e di Giunta, tranne quelle soggette al controllo del Provveditore,
sono atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità con ricorso giurisdizionale al
competente TAR.
La rappresentanza processuale del Consiglio spetta al suo Presidente.
CAPO V
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 56 Accesso nell’Istituto
Nessuno, sprovvisto di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, può accedere
all’edificio scolastico dove si svolgono attività didattiche.
Le componenti scolastiche dell’Istituto possono, previa richiesta motivata, accedere nei locali
dell’Istituto, in orario extra-curriculare, usufruendo degli spazi scolastici prestabiliti, al fine di
svolgere le attività complementari ed integrative previste dalla Direttiva 133/96 e dalla Legge
440/97. Sarà cura della Giunta Esecutiva stabilire, successivamente, modi e forme di utilizzo degli
spazi consentiti.
Esperti esterni possono essere invitati a svolgere attività a supporto della didattica, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso o il cancello principale.
Chiunque ha libero accesso durante le ore di apertura della scuola al locale dove si trova l’albo
d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere agli uffici durante l’orario di
apertura degli stessi.
CAPO VI
SICUREZZA
Art. 57 Norme generali di comportamento
Tenere un comportamento corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro.
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da
specifici cartelli o indicate dai propri superiori.
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione del responsabile.
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta
conoscenza.
Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate utilizzare le apposite scale.
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle
vie di fuga, in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la
normale circolazione.
Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. Non
utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi né abbandonare quelle vuote sul
posto di lavoro.
Segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
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I.T.C.G. “J. Sansovino” – Oderzo
Regolamento Interno d’Istituto
In caso di infortunio riferire al più presto ed esattamente al dirigente scolastico sulle circostanze
dell’evento.
Art. 58 Accesso all’edificio con automezzi
L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono
riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A.
E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le
veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flussso
degli altri alunni.
Moto, motorini, biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed asclusivamente
nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi
I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza quando transitano su aree interne di
pertinenza della scuola.
In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento o di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti
opportuni, anche di carattere restrittivo.
CAPO VII
LABORATORI
Art. 59 Uso dei laboratori e aule speciali
I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla
responsabilità di un docente che svolge la funzione di subconsegnatario ed ha il compito di
mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario
d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzatur
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi d’utilizzo da parte delle
classi e con il Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività
extrascolastiche.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio
o il docente di turno o l’assistente tecnico, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di
sicurezza lo richiedono e segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per il tempesytivo
ripristino delle condizioni di efficienza e per l’individuazione di eventuali responsabili.
L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
I responsabili di laboratorio e gli assistenti tecnici che attivano nei computer delle password
devono trasmetterle, in busta chiusa, firmata dal responsabile di laboratorio, al Dirigente Scolastico
che la custodirà in cassaforte. La busta sarà rinnovata ogniqualvolta l’utente la cambierà.
Art. 60 Uso esterno della strumentazione tecnica
L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente Scolastico; va segnalato nell’apposito registro dove verranno riportati tutti i dati richiesti
a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida
verifica della funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro
la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
Art. 61 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione ( fax, focopiatrice, computer), oltre
al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti
scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della
scuola per scopi personali.
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Regolamento Interno d’Istituto
Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio
duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l’orario del centro stampa sono resi pubblici
all’inizio dell’anno scolastico.
L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale
incaricato.
I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno 1 giorno il
materiale da riprodurre.
L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
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Regolamento Interno d’Istituto
REGOLAMENTI DELLE AULE SPECIALI
Regolamento Biblioteca d’Istituto.
Regolamento laboratori informatici.
Regolamenti dei laboratori scientifici.
Regolamento delle aule di storia e geografia.
Regolamento della palestra.
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
1. La biblioteca è aperta a tutti gli alunni, docenti e non docenti dell’Istituto ed agli ex studenti ed
utenti del territorio muniti di pass di riconoscimento, secondo il seguente orario:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17.00
2. Premesso che i materiali e gli arredi della biblioteca vanno trattati con rispetto, l'apertura,
conduzione e chiusura della biblioteca sono assicurate dalla bibliotecaria.
3. E’ consentito l’accesso alla biblioteca delle classi solo se è garantita la presenza del docente.
4. Ogni classe è globalmente responsabile della custodia, della conservazione dei testi assegnati e
delle attrezzature utilizzate.
5. I libri in prestito - non più di due - devono essere restituiti entro trenta giorni al bibliotecario o al
docente incaricato.
6. Vocabolari, enciclopedie, volumi facenti parte di collane devono essere consultati in loco; tutti
gli altri testi possono essere consultati o presi in prestito secondo le procedure stabilite.
7. Le videocassette possono essere prese in prestito e devono essere riconsegnate entro cinque
giorni.
8. Gli alunni dell’Istituto “J. Sansovino” possono ricorrere a prestiti estivi con l’obbligo di
riconsegnare i volumi nella prima decade di settembre. Il prestito è consentito per non più di due
volumi.
9. E’ assolutamente vietato abbandonare i volumi in consultazione sui tavoli della biblioteca .
10. I docenti dell'Istituto autorizzano gli allievi di uscire dall’aula, nei tempi ritenuti opportuni, per
usufruire del prestito e degli altri servizi della biblioteca.
REGOLAMENTO DEI LABORATORI INFORMATICI
1. Le aule multimediali (di seguito indicate con la sigla: «a.m.» ) sono destinate allo svolgimento
delle lezioni dando la priorità alle materie che prevedono il loro utilizzo curricolare continuativo.
2. Per le altre materie l’accesso alle a.m. deve essere sempre prenotato dal docente.
3. La prenotazione può essere effettuata nel corso della settimana, solo per la settimana successiva.
4. Le classi possono accedere alle a.m. solo se accompagnate da un docente, che ne assume la
responsabilità.
5. L’utilizzo delle a.m. potrà avvenire in presenza di un assistente tecnico, che ha il compito di
preparare l’aula per la lezione, con tutto il materiale di supporto, e di predisporla alla successiva
utilizzazione.
6. L’insegnante che utilizza una a.m. dovrà firmare l’apposito registro indicando anche le eventuali
anomalie riscontrate.
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Regolamento Interno d’Istituto
7. L’insegnante dovrà assegnare ad ogni alunno sempre la stessa stazione di lavoro, anche se
condivisa (si consiglia di far corrispondere il numero di registro alunno al numero della
postazione).
8. Durante lo svolgimento della lezione gli studenti devono osservare le seguenti regole:
• Non utilizzare i PC per fini personali ma seguire le indicazioni del docente.
• Non toccare qualsivoglia presa di corrente o altro cavo di connessione.
• Non intervenire mai in caso di cattivo funzionamento del PC ma chiamare
immediatamente il docente o il collaboratore tecnico.
• Non intervenire sulla struttura dell’hardware (i danni causati da manomissioni saranno
addebitati allo studente responsabile).
• Non modificare le impostazioni software (in particolare non installare copie non
autorizzate di programmi e non cancellare files di sistema).
• Non portare in aula cibi o bevande di qualsiasi tipo.
• Tenere un comportamento corretto e non muoversi in modo disordinato, tale da causare
danni alle strutture informatiche.
9. I docenti, al termine della sessione di lavoro e prima di lasciare le aule, devono annotare
sull’apposito registro i problemi riscontrati.
10.L'insegnante che accede singolarmente, solo per predisporre esercitazioni specifiche che non
possano essere preparate altrove, può farlo solamente se non è presente alcuna classe ed è tenuto
comunque a firmare il registro dell’a.m.
REGOLAMENTO DEI LABORATORI SCIENTIFICI
1. AULA DI SCIENZE
- Gli allievi sono invitati a mantenere le attrezzature, i materiali e i mobili nella posizione e nello
stato in cui si trovano all’inizio dell’ora.
- Gli allievi sono invitati a tenere un comportamento corretto e a non muoversi in modo disordinato,
tale da causare danni alle cose o alle persone.
REGOLAMENTO DELLE AULE DI STORIA E DI GEOGRAFIA
1. AULA DI STORIA
•
•
•
•
•
Il laboratorio di STORIA è primariamente funzionale allo svolgimento di lezioni di Storia e
secondariamente è utilizzabile come aula attrezzata con audiovisivi per altre discipline.
Altri docenti di altre discipline possono, a richiesta e non in sovrapposizione, usufruire del
locale, delle attrezzature e dei sussidi.
Gli utilizzatori del laboratorio sono invitati a mantenere nella posizione e nello stato in cui si
trovano all’inizio dell’ora, i mobili e le attrezzature.
Sono presenti e costituiscono dotazione dell’aula, diversi volumi e pubblicazioni periodiche
(testi di settore, libri di testo di varie edizioni più o meno aggiornate, riviste specialistiche e
divulgative, estratti, copie fotostatiche, ecc.). Detto materiale è consultabile da chiunque ne
faccia richiesta ed in particolare dagli allievi dell’istituto per le attività di studio,
approfondimento e ricerca (ad esempio in preparazione della tesina per l’esame di stato). Il
materiale cartaceo può essere anche asportato su richiesta, per brevi periodi.
In generale il docente titolare di cattedra di Storia può svolgervi lezione: pertanto le classi
interessate sono invitate e recarvisi all’inizio dell’ora in modo ordinato e direttamente dalla
propria aula, portando con sé il registro di classe. Al termine dell’ora gli studenti devono fare
ritorno nelle proprie aule.
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Regolamento Interno d’Istituto
2. AULA DI GEOGRAFIA
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Il laboratorio di Geografia è primariamente funzionale allo svolgimento di lezioni di Geografia
generale ed economica e secondariamente è utilizzabile come aula attrezzata con audiovisivi per
altre discipline. E’ parzialmente oscurabile con tapparelle orientabili interne (veneziane).
L’aula è utilizzata anche come sede di lavoro per il gruppo che segue il progetto speciale
“Green” e la commissione viaggi d’istruzione. E’ anche la sede delle attività relative al
coordinamento delle occasioni culturali.
Altri docenti di altre discipline possono, a richiesta e non in sovrapposizione, usufruire del
locale, delle attrezzature e dei sussidi.
Gli utilizzatori del laboratorio sono invitati a mantenere nella posizione e nello stato in cui si
trovano all’inizio dell’ora, i mobili e le attrezzature.
Sono presenti e costituiscono dotazione dell’aula, diversi volumi e pubblicazioni periodiche
(testi di settore, libri di testo di varie edizioni più o meno aggiornate, riviste specialistiche e
divulgative, estratti, copie fotostatiche, ecc.). Detto materiale è consultabile da chiunque ne
faccia richiesta ed in particolare dagli allievi dell’istituto per le attività di studio,
approfondimento e ricerca (ad esempio in preparazione della tesina per l’esame di stato). Il
materiale cartaceo può essere anche esportato su richiesta, per brevi periodi.
In generale il docente titolare di cattedra di Geografia vi svolge lezione: pertanto le classi
interessate sono invitate e recarvisi all’inizio dell’ora in modo ordinato e direttamente dalla
propria aula, portando con sé il registro di classe. Al termine dell’ora gli studenti devono fare
ritorno nelle proprie aule di competenza.
REGOLAMENTO DELLA PALESTRA
1. In tutto il complesso della Palestra, ivi compreso il corridoio d'accesso, è assolutamente vietato
fumare
2. In Palestra si entra solo con scarpe da ginnastica, espressamente adibite ad uso scolastico (e
quindi pulite)
3. Gli insegnanti, limitatamente al proprio orario, sono responsabili del comportamento degli
alunni ai quali debbono insegnare a trattare con cura gli attrezzi sia fissi sia mobili
4. Gli insegnanti debbono avere a disposizione un mazzo di chiavi ciascuno, di cui sono
responsabili, e che permetta loro di chiudere palestra, spogliatoi e stanza materiale alla fine delle
lezioni; in modo da evitare che gli alunni si trattengano negli spazi oltre l'orario curricolare
5. È vietato mangiare in palestra e negli spogliatoi
6. Ogni docente deve controllare che gli attrezzi utilizzati vengano tutti restituiti, accompagnando
sempre gli alunni nella stanza del materiale didattico e chiudendola ogni volta
7. Il personale addetto alle pulizie deve consegnare il complesso pulito all'inizio dell'orario diurno
e all'inizio dell'orario serale
8. I docenti e il personale non docente devono curare che il complesso sia conservato il più
possibile pulito controllando che gli alunni non imbrattino muri con scritte e non rovinino
suppellettili e porte
9. La stanza materiale didattico e gli spogliatoi non debbono essere adibiti ad altro uso se non a
quello inerente alle loro funzioni, in modo da non creare pericolo per l'incolumità degli alunni
10. La Palestra deve essere sempre fornita di presidi atti al primo soccorso
Il presente Regolamento è stato rivisto dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 settembre 2009
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Domenico RUI)
Il segretario della seduta
Il Dirigente Scolastico
(Rosalia DI NISIO)
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