CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA ORDINANZA N°45/2012 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina: VISTO il D.M. in data 13.01.1979 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, relativo all’istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale; VISTA l’ordinanza n° 114/2009 in data 16.09.2009 di questa Capitaneria di Porto; VISTO il dispaccio M_IT-PORTI/13073 in data 11/10/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti; RITENUTO opportuno regolamentare l’attività subacquea professionale all’interno di tutti gli ambiti portuali e relative adiacenze del circondario marittimo di Messina; VISTO l’articolo 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 204, 205, 206 e 207 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima; ORDINA ATICOLO 1 Ambito di applicazione La presente Ordinanza si applica agli ambiti portuali e relative adiacenze, di seguito meglio specificati: • porto di Messina; • ambito portuale compreso tra la congiungente Faro S. Raineri – foce torrente SS. Annunziata e la costa (vedasi planimetria allegata); • approdi di Tremestieri; • porto di Giardini Naxos. ARTICOLO 2 Comunicazioni e autorizzazioni all’immersione I sommozzatori o i palombari in servizio locale, iscritti nei registri tenuti da questa Capitaneria di Porto, in regola con le previste attestazioni sanitarie, potranno svolgere la propria attività previa comunicazione da effettuare, prima dell’inizio delle operazioni di immersione ed anche tramite il committente, su modello conforme all’allegato “A”. Nel caso in cui i lavori subacquei occupino un arco temporale superiore alle 24 ore, gli interessati dovranno richiedere apposita autorizzazione alla competente autorità marittima su domanda in bollo, conforme all’allegato “B”. I sommozzatori e i palombari iscritti nei registri di altri compartimenti marittimi, prima di operare, oltre ad assolvere agli obblighi di cui sopra, dovranno presentare apposita autocertificazione comprovante l’iscrizione presso altro ufficio, unitamente a copia del libretto. Qualora venga impiegata un’unità d’appoggio alle immersioni, dovranno essere comunicati i dati del natante in questione, unitamente ai relativi certificati di sicurezza. Qualora l’attività subacquea venga eseguita all’interno del porto di Giardini Naxos, la sopracitata comunicazione/istanza dovrà essere indirizzata all’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos. ARTICOLO 3 Obblighi per lo svolgimento dell’attività subacquea Ai fini dello svolgimento delle attività subacquee dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 1. essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nonché con ogni altra disposizione di legge per svolgere attività subacquee; 2. l’equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale; 3. dovrà essere assicurata, in zona, la presenza di una camera iperbarica e di un sanitario specialista; 4. durante l’immersione dovrà essere garantita la presenza, in superficie o sull’eventuale mezzo nautico di appoggio, di un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento telefonico con l’esterno e di intervenire in caso di emergenza; 5. deve essere costantemente assicurato un collegamento VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto (CH. 14), alla quale dovrà essere comunicato l’effettivo inizio e termine delle attività subacquee; 6. il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del codice internazionale dei segnali (C.I.S.); 7. deve essere sempre disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee (Piano d’emergenza) e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti esterni al luogo di lavoro; 8. dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acquee marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l’integrità delle risorse biologiche marine; 9. informare immediatamente la competente Autorità Marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico. ARTICOLO 4 Disposizioni finali e sanzioni L’Ordinanza n. 114/2009 del 16.09.2009 è abrogata. Fermi restando i poteri conferiti al Comandante del porto dagli articoli 1254 e 1258 del Codice della Navigazione i contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 dello stesso Codice, sempreché il fatto non costituisca più grave reato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l’inserimento nel seguente sito internet http://www.guardiacostiera.it/messina. Messina, 07 giugno 2012 F.to IL COMANDANTE C.V. (CP) Antonio MUSOLINO