L’OPERATORE DI POLIZIA NEL CONTROLLO DI FRONTIERA di Andrea Girella Il controllo alla frontiera non è soltanto è un importante strumento di lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, ma rappresenta anche un mezzo di prevenzione di qualsiasi minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali di una Nazione. Questo vale ancor più nell’ambito dell’Unione Europea (oltre, UE) in quanto tale controllo viene svolto tanto nell’interesse dello Stato che lo effettua, quanto nell’interesse degli altri Stati che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, visto che lo straniero che fa ingresso attraverso un Paese membro è poi libero di circolare in tutti gli altri Stati che fanno parte dell’UE. 1. LA FRONTIERA - PREMESSA Con il Trattato di Maastricht1 è stata creata una comune cittadinanza europea in aggiunta alla cittadinanza nazionale: all’interno dei territori degli Stati che hanno aderito al Trattato, i cittadini che hanno la nazionalità di uno dei Paesi firmatari possono vivere, lavorare e viaggiare nello Stato di loro scelta. In generale, ogni Nazione consente l’ingresso e il soggiorno sul proprio territorio di cittadini di Paesi esteri al verificarsi di alcune specifiche e pre-ordinate condizioni. I controlli di frontiera, virtualmente spariti per i cittadini europei, però permangono nei confronti degli stranieri. In Italia i cittadini che hanno una cittadinanza diversa da quella nazionale, si differenziano in: - non stranieri: sono quei cittadini di Stati appartenenti dell’UE e ad altri comunque aderenti all’Accordo per lo Spazio Economico Europeo (SEE); Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è il territorio all’interno del quale si applica lo stesso regime in tema di ingresso e soggiorno dei cittadini UE e di cui fanno parte gli aderenti a quest’ultima, il Liechtenstein, l’Islanda e la Norvegia. Il cd. Spazio (o Area) Schengen è il territorio ricompreso all’interno dell’Unione Europea (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Svezia) e Islanda e Norvegia. La Confederazione Elvetica ha deciso di entrare a farne parte gradualmente. - stranieri: categoria di cittadini degli Stati non rientranti nella precedente; rifugiati: ci si riferisce a quegli stranieri oggetto della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi: sono color che hanno perduto una cittadinanza senza acquistarne un’altra (i cd. non cittadini). Sotto il profilo normativo l’ingresso e il soggiorno in territorio italiano degli ‘stranieri’ è disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (oltre, T.U.)2, dalle norme della Convenzione di Shengen3 (oltre, Convenzione) e dalle “Istruzioni consolare comune”4. 1 Firmato il 7 febbraio 1992, ha istituito l’Unione Europea. È entrato in vigore il 1 gennaio 1993. Salvo si tratti di norme più favorevoli, la normativa sugli stranieri non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’UE. 3 Accordo firmato nel 1985 per la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il rafforzamento di quelli alle frontiere esterne: fra gli altri, prevede l’armonizzazione del regime dei visti e misure contro l’immigrazione clandestina, lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, nonché di cooperazione tra le rispettive autorità doganali e di polizia. 4 Altre fonti normative sono da considerare: Legge 30 luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; Regolamento d’attuazione del Testo Unico Immigrazione (D.P.R. 31 agosto 1999 n.394); D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394/1999, in materia di 2 1 Il transito da/verso uno Stato avviene attraverso la frontiera. Ai fini di polizia, in ambito europeo distinguiamo: a) frontiere interne: sono i confini politici che gli Stati aderenti alla Convenzione hanno in comune all’interno dello Spazio di Schengen, quali: - frontiere terrestri comuni; - porti ed aeroporti adibiti al traffico interno; b) frontiere esterne: consistono nei confini politici che delimitano il perimetro esterno dello Spazio di Schengen, nei porti e aeroporti dai cui valichi possono entrare gli stranieri, per questo il controllo effettuato alla frontiera non avviene solo nell’interesse dello Stato membro che lo effettua, ma di tutti i Paesi aderenti alla Convenzione in quanto hanno come finalità la lotta all’immigrazione clandestina e la creazione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia. I punti di attraversamento delle frontiere esterne sono detti valichi di frontiera. 2. LA PRESENTAZIONE ALLA FRONTIERA ITALIANA Le frontiere esterne possono, tranne i casi di forza maggiore, essere attraversate solo ai valichi di frontiera appositamente istituiti5 e durante gli orari di apertura stabiliti. L’ingresso fuori valico è sanzionato con l’espulsione amministrativa (art. 13, comma 2, lett. a, T.U.). Premesso che i cittadini dell’UE non sono stranieri e ad essi non si applica il T.U. sull’immigrazione, ma il D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 306, per entrare nel territorio italiano lo straniero proveniente dall’esterno dello spazio Schengen deve (art. 4 T.U.): - presentarsi ad un valico di frontiera7; - essere in possesso di passaporto o di altro documento equivalente8 valido per l’attraversamento delle frontiere (v. anche par. 3.1); - essere munito (quando prescritto) di valido visto9 d’ingresso o di transito. integrazione; Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 sulla “Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. 5 Sussistono eccezioni nell’ambito della navigazione da diporto e della pesca costiera, per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località (o nei comuni limitrofi) del porto ove la nave fa scalo, per persone o gruppi in caso di impreviste situazioni d’emergenza. 6 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. 7 L’elenco, periodicamente aggiornato, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione Europea. 8 Altri documenti di viaggio equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi (rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954); titolo di viaggio per rifugiati (rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951); titolo di viaggio per stranieri (rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino); libretto di navigazione (l’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi UE, dai Paesi SEE, dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 - Ginevra, 13.5.1958 - e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali); documento di navigazione aerea; lasciapassare delle Nazioni Unite; documento rilasciato da un Quartier generale della NATO (i membri di una forza NATO - ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico - sono esenti dal visto); carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.; carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto); elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, (i titolari sono esenti dall’obbligo di visto); lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia: segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino); lasciapassare - o tessera - di frontiera (concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto). 9 Il visto è un’autorizzazione concessa agli stranieri ad entrare e soggiornare in Italia o in altri Stati aderenti alla Convenzione di Schengen. Tranne i casi di esenzione per motivi di turismo, il visto è necessario per entrare e soggiornare in Italia; esso determina la durata ed il tipo di permesso di soggiorno che non può superare il periodo del visto stesso. Si distingue: 2 - avere la disponibilità (anche indiretta) di mezzi finanziari (v. par. 3.1) per il soggiorno e per le spese di ritorno. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen. La cooperazione operativa fra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea FRONTEX10. Il controllo dei flussi immigratori in entrata e in uscita dalle frontiere è compito della polizia di frontiera. 2.1 la polizia di frontiera L’attività di polizia di frontiera ha la finalità specifica di garantire l’osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità Europea, nonché delle leggi italiane di emigrazione e di polizia che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei. L’esercizio della funzione di polizia di frontiera è di natura tipicamente ‘amministrativa’ e va ricondotta nella categoria dell’attività di prevenzione, quindi direttamente connessa alla pubblica sicurezza. In Italia tale specifico esercizio della funzione11 è affidata a Polizia di Stato12, Carabinieri13, Guardia di Finanza14, ai cui appartenenti è consentito di effettuare gli specifici controlli15 nell’ambito stradale, ferroviario, marittimo e aereo civile internazionale. Il coordinamento di queste attività di controllo e vigilanza è attribuito: a) al Prefetto della provincia, per il confine terrestre; b) al Prefetto del capoluogo di regione, per la frontiera marittima; i quali, altresì, sovrintendono alle superiori direttive emanate in materia. 3. I CONTROLLI DI FRONTIERA La consapevolezza che la soppressione dei controlli di frontiera interna comporta rischi per la sicurezza, ha portato gli Stati aderenti alla Convenzione a rafforzare la cooperazione tra le rispettive polizie mediante: scambio di informazioni16; - visto Schengen uniforme (VSU): rilasciato dalla rappresentanze diplomatiche consolari di un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione consente l’ingresso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) in tutti gli altri Paesi che la applicano; - visto nazionale (VN): consente l’accesso (superiore a 90 giorni) al solo territorio dello Stato che lo ha rilasciato, salvo il transito attraverso altri Paesi contraenti; - visto a validità territoriale limitata (VTL): rilasciato allo straniero che non sia in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere il VSU, consente di norma l’ingresso solo nel territorio del Paese che lo ha rilasciato. 10 Istituita nel 2004, ha il compito di aiutare gli Stati membri ad attuare la normativa europea in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, sopperendo alle difficoltà di alcuni Paesi che, per la loro posizione geografica, non possono essere lasciati soli a fronteggiare importanti flussi migratori. È operativa dal 1 maggio 2005. 11 Regolato dal D.M. 2 agosto 1977 e posto sotto l’egida ed alle dipendenze del Ministero dell’Interno. 12 Principalmente attraverso la specialità della Polizia di Frontiera, esercita in via esclusiva il servizio ai valichi ferroviari (ove già è presente la specialità della Polizia Ferroviaria), ai valichi permanenti stradali, presso i valichi stradali, marittimi e aerei dislocati nei capoluoghi di provincia e nei comuni sede di Commissariato o Posto fisso di P.S. 13 L’Arma dei Carabinieri ha assunto il servizio nei valichi terrestri, marittimi ed aerei in quelle località al di fuori dei capoluoghi di provincia ove non esiste alcun presidio della P.S. 14 Il Corpo della Guardia di Finanza svolge il servizio prevalentemente presso valichi terrestri, per lo più di 2^ categoria e stagionali. In tale ottica, l’inserimento della Guardia di Finanza nella organizzazione generale dei servizi di polizia di frontiera è da considerare collegato agli altri servizi che il Corpo esplica lungo la linea di confine, tra cui il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere; inoltre, la Guardia di Finanza svolge, in coordinamento funzionale con l’Agenzia delle Dogane, controlli di natura doganale sulle merci in entrata e in uscita dalle frontiere. 15 Come noto la legge attribuisce alcuni particolari poteri agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (possibilità di eseguire controlli ed ispezioni) e altri diversi poteri agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (possono effettuare anche perquisizioni d’iniziativa). 16 Si concreta principalmente nella: mutua assistenza per la prevenzione e la repressione di fatti punibili; intensificazione della cooperazione tra polizie nelle regioni di frontiera (in genere disciplinata da accordi bilaterali); 3 collaborazione operativa17. Le operazioni di polizia che vengono svolte alla frontiera possono essere ricondotte18 alle attività di: a) controllo (insieme delle operazioni effettuate ai punti di passaggio delle frontiere per assicurare che persone e mezzi abbiano titolo ad entrare/uscire dallo Spazio Schengen); b) sorveglianza (insieme delle attività ed operazioni effettuate alle frontiere esterne, terrestri, marittime, aree al di fuori dei punti di passaggio per evitare che le persone/mezzi possano sottrarsi ai controlli per entrare illegalmente nello Spazio Schengen) che si sostanzia nel cd. controllo del territorio, attività tipica delle Forze di Polizia. 3.1 la tipologia dei controlli Con il Regolamento CE 562/2006 è stato approvato il “Codice delle frontiere di Schengen” che descrive in maniera dettagliata come deve svolgere la propria attività il personale delle polizie di frontiera, attraverso tre livelli di approfondimento del controllo – verifica minima, verifica approfondita e verifica in forma snellita – nel pieno rispetto della dignità umana della persona che vi si sottopone. Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica: - minima: consente di stabilire almeno l’identità del soggetto in transito (consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento idoneo per l’espatrio (accertando se il documento esibito sia non scaduto ovvero non presenti segni visibili di alterazione o contraffazione). È la regola per i cittadini dello Spazio Schengen. Se si tratta di un cittadino comunitario, il controllo si conclude con l’apposizione del timbro di ingresso; se, invece, si tratta di un extracomunitario, si richiede se questi abbia o meno un titolo di soggiorno valido per la libera circolazione in ambito comunitario (ad esempio il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno). Nel primo caso, allo straniero è consentito di attraversare la frontiera e gli viene apposto il timbro di ingresso sul documento di viaggio. Nel secondo caso (straniero sprovvisto di titolo di soggiorno) sorge l’obbligo di effettuare la c.d. verifica approfondita. Ai fini dell’identificazione restano validi i principi e gli istituti circa l’accompagnamento (ed eventuale fermo) per identificazione ai sensi dell’art. 11 della Legge 18 maggio 1978 n. 19119. Va, altresì, ricordato che a richiesta degli ufficiali/agenti di pubblica sicurezza lo straniero deve esibire il passaporto o altro documento di identificazione20, ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, la cui inosservanza, senza giustificato motivo, è sanzionata (art. 6, comma 3, T.U.); inoltre , qualora vi sia motivo di dubitare dell’identità personale dello straniero questi può essere sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici (art. 4 T.U.L.P.S.). comunicazione di informazioni in casi particolari ai fini della repressione, della prevenzione di reati e di minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico; scambio di informazioni per rendere più efficaci i controlli e la vigilanza alle frontiere esterne; distacco di funzionari di collegamento; istituzione e gestione di un sistema comune di informazione (S.I.S.). 17 Mediante le attività di ‘osservazione oltre frontiera’ e ‘inseguimento oltre frontiera’. 18 Cfr. CALESINI, Leggi di pubblica sicurezza, illeciti amministrativi, Roma 2009. 19 Per una disamina completa, v. GIRELLA, Contrasto all’immigrazione clandestina e strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali, in Rivista di Polizia, n. 5/2008, pag. 653. 20 L’identificazione può avvenire tramite l’esibizione di un documento di rinascimento rilasciato dallo Stato di provenienza dell’interessato: passaporto, indispensabile per poter entrare nel territorio italiano; patente di guida; carta d’identità. Il cittadino extracomunitario, oltre al passaporto (salvo i casi di clandestini che hanno successivamente sanato la loro posizione in virtù di particolari e limitate posizioni di legge, come ad es. quelle sul ricongiungimento familiare, sulla regolarizzazione per offerta di lavoro), deve essere munito del permesso di soggiorno. 4 - approfondita, per la verifica delle condizioni d’ingresso21, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tutte le polizie di frontiera comunitarie devono procedere alla verifica approfondita nei confronti di tutte le persone provenienti da Paesi terzi che non abbiano un titolo per soggiornare in area comunitaria. Essa comporta un esame dettagliato così articolato: a. accertamento che il cittadino straniero sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera, che il documento non sia scaduto, e che su di esso vi sia apposto, se previsto, il prescritto visto di ingresso; b. disamina approfondita sulla autenticità e genuinità del documento di viaggio; c. raffronto attento delle date dei visti di ingresso e di uscita già apposti sul documento di viaggio, al fine di verificare se lo straniero non si sia trattenuto per un tempo superiore della durata del soggiorno consentito nel territorio degli Stati membri; d. accertamenti in ordine al luogo di partenza e di destinazione dello straniero, nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti; e. verifica in ordine al possesso di mezzi di sussistenza sufficienti 22 tanto per la durata e lo scopo del soggiorno, quanto per il ritorno nel Paese di origine, o per il transito verso un Paese terzo per il quale è sicuro di essere ammesso; laddove detti mezzi non siano disponibili, lo straniero deve dimostrare di essere in grado di procurarseli legalmente durante il suo soggiorno; f. la verifica che lo straniero o il suo mezzo di trasporto o gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relative alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca, nonché l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione di che trattasi (v. par. 3.1.1). Al termine della verifica23, se lo straniero è meritevole di attraversare il valico, la polizia di frontiera appone il timbro di ingresso sul documento di viaggio con la relativa data, altrimenti provvede al respingimento. - snellita - In casi straordinari è possibile snellire le procedure di controllo24, qualora sussistano “circostanze eccezionali ed impreviste”25 dovute ad eventi che provocano un 21 Nel Regolamento CE 562/2006 (Codice delle frontiere di Schengen) sono stabilite le condizioni d’ingresso per un soggiorno superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi per i cittadini di paesi terzi. 22 Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso in Italia per motivo di: affari, cure mediche (per l’eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo: Classi di durata del viaggio Un partecipante Due o più partecipanti Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81 Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33 Da 11 a 20 giorni: quota fissa € 51,64 € 25,82 Quota giornaliera a persona € 36,67 € 22,21 Oltre i 20 giorni: quota fissa € 206,58 € 118,79 Quota giornaliera a persona € 27,89 € 17,04 23 Al fine di garantire il diritto alla riservatezza, la persona sottoposta al controllo ha la facoltà di richiedere al personale della polizia di frontiera che la verifica approfondita avvenga in un luogo non accessibile al pubblico. In tal caso gli agenti vi provvedono compatibilmente con la disponibilità delle necessarie strutture di accoglienza. 24 Ogni anno ciascuno Stato deve trasmettere al Parlamento ed alla Commissione Europea una relazione dettagliata sull’utilizzo della procedura snellita per una ottimizzazione di mezzi e personale addetto ai controlli a seconda delle prevedibili esigenze che si presenteranno l’anno successivo. 25 La decisione di procedere alle verifiche in forma snellita spetta alla guardia di frontiera più alta in grado che esercita il comando presso il valico di frontiera, che può adottarla per il tempo strettamente necessario di smaltimento del traffico. 5 intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera, nonostante l’impiego di tutte le risorse umane, di mezzi e di organizzazione. Lo snellimento della verifica è attuata in maniera progressiva: comincia dal controllo in uscita e privilegia il controllo approfondito per i cittadini extracomunitari in entrata26. 3.1.1 le Banche Dati La banca dati di riferimento che l’operatore di polizia ala frontiera consulta è il S.I.S. Il Sistema d’Informazione Schengen (S.I.S.) è costituito da una rete informatica, che consente la gestione in comune delle informazioni e delle segnalazioni relative alle persone (ad es. evita che siano rilasciati visti e documenti di soggiorno agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione), veicoli ed oggetti ricercati da ognuno dei Paesi aderenti27. Si compone di: - un sistema informativo centrale; - dei sistemi informatici nazionali degli stati aderenti (SIS.N.)28 collegati con il sistema centrale, che consentono ai servizi di polizia di consultare le informazioni inserite nel sistema centrale. Per i Paesi aderenti all’accordo di Schengen la segnalazione nella rete SIS è obbligatoria e sostituisce la segnalazione Interpol quando sono da diramare ricerche in campo internazionale. Il SIReNE (Supplementary Information Request at the National Entry) è un ufficio costituito in ogni Paese aderente alla Convenzione29 per consentire lo scambio di informazioni supplementari oltre a quelle disponibili nella rete informatizzata di SIS. Tutte le informazioni necessarie ai servizi di polizia per le questioni connesse con il SIS vengono scambiate attraverso gli uffici SIReNE, che hanno anche il compito di verificare che le segnalazioni siano conformi al proprio diritto nazionale. 3.1.2 esito del controllo Il superamento dei controlli di frontiera comporta l’obbligo da parte della polizia di frontiera di apporre il timbro di ingresso con l’indicazione della data di apposizione (art. 7, comma 2, Reg. att. T.U.). Il timbro di ingresso deve essere stampigliato sul passaporto od documento di viaggio, ove possibile, in corrispondenza del visto di ingresso facendo in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture né le misure di sicurezza anticontraffazione della delle vignetta del visto stesso30. DEROGHE - Il timbro di ingresso o di uscita non va apposto sul documento di viaggio di uno straniero, qualora quest’ultimo lo richieda, in via eccezionale, allegando la circostanza 26 Anche in questi casi il personale della polizia di frontiera deve, all’esito del controllo, apporre il timbro di ingresso o di uscita sul documento di viaggio dello straniero. 27 In genere vengono forniti i dati anagrafici, indicazioni se la persona è armata o violenta, il motivo della segnalazione, la linea di condotta da seguire, se è ricercata per l’arresto a fini di estradizione, se è un oggetto ricercato a scopo di prova o sequestro (veicoli, documenti, banconote, ecc.). 28 Quello italiano dipende dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, coinvolge il Ministero degli Affari Esteri (per le rappresentanze diplomatiche) ed è interforze (composto da appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). 29 In Italia, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. 30 Ove ciò non sia possibile (perché ad esempio lo spazio è occupato da altri timbri o perché è necessario apporre più timbri per ingressi multipli), il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella del visto o su quelle immediatamente seguenti, senza coprire la zona riservata alla lettura ottica del documento. Il timbro di ingresso e quello di uscita recano un codice di sicurezza, che viene sostituito con intervalli non superiori ad un mese, dal quale si può risalire alla individuazione dello Stato, del valico di frontiera, del numero d’ordine e dell’agente di polizia che lo ha apposto. All’interno del timbro è anche presente un pittogramma raffigurante l’immagine stilizzata di un aeroplano, di una nave o di un’autovettura, a seconda che la frontiera attraversata (aerea, marittima o terrestre). 6 da ciò possano derivargli gravi difficoltà. Oltre a questa ipotesi di carattere eccezionale, non si procede alla apposizione del timbro di ingresso o di uscita: (a) sui documenti di viaggio di capi di Stato ed altre personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica; (b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile; (c) sui documenti dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo; (d) sui documento di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera; (e) sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino. ATTENZIONE ! L’art. 11 del ‘Codice delle frontiere Schengen’ pone a carico dello straniero privo del timbro di ingresso una presunzione di clandestinità solo relativa: pertanto, è sempre consentito all’interessato di fornire in qualsiasi modo elementi di prova attendibili che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata del soggiorno. 3.2 Controlli e ispezioni di pubblica sicurezza: contrasto all’immigrazione clandestina Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive adottate dal Ministro dell’Interno, gli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate quando - anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo – sussistono fondati motivi31 che possano essere utilizzati per una delle fattispecie rientranti nei reati di immigrazione clandestina ai sensi del T.U. (art. 12). Il controllo può essere effettuato anche nei confronti dei mezzi soggetti a speciale regime doganale. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto, in appositi moduli, processo verbale che è trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive 48 ore. Non è obbligatoria la consegna all’interessato di tale verbale. Perquisizioni d’iniziativa della polizia giudiziaria Nelle medesime circostanze (cioè nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive adottate dal Ministro dell’Interno) gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono, altresì, procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 352, commi 3 e 4, c.p.p. Ingresso di minori stranieri L’ingresso ed il soggiorno in Italia di minori stranieri32 sono soggetti ai controlli della L. n.184/83 che disciplina l’adozione e l’affidamento di minori stranieri. Collaborazione con Autorità Per consentire un efficace controllo sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Italia, la normativa vigente impone ad alcuni soggetti obblighi di collaborazione o di comunicazione. In particolare, nei casi in cui il passeggero sia destinato verso Paesi che necessitano del controllo di frontiera il vettore (aereo, marittimo o terrestre) è responsabile per il possesso e il controllo della validità del documento di espatrio di cui è in possesso il predetto passeggero; inoltre, è tenuto a riferire alla polizia di frontiera dell’eventuale presenza di irregolari a bordo dei mezzi di trasporto (art. 12, comma 6, T.U.). 31 Non basta il generico indizio o sospetto. Si possono distinguere diverse situazioni: per fini familiari, turistici, di studio e di cura; a scopo di adozione; accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado; in caso di eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali. 32 7 3.3 il respingimento Se il controllo alla frontiera non si conclude con la apposizione del timbro di ingresso, la polizia di frontiera deve disporre il respingimento (art. 10 T.U.)33. Gli altri provvedimenti di cui è oggetto lo straniero che non ha i requisiti per entrare (o permanere) sono il diniego o revoca del permesso di soggiorno34 e l’espulsione35. Esistono due forme di respingimento: - quello effettuato direttamente dalla polizia alla frontiera; - quello disposto dal Questore. Respingimento effettuato direttamente dalla polizia alla frontiera Il respingimento dello straniero è disposto tutte le volte in cui, all’esito della verifica di cui al precedente paragrafo 3.1, la polizia di frontiera rilevi: la presenza di cause ostative all’ingresso (ad es. una segnalazione nel SIS o una condanna per reati inerenti gli stupefacenti); l’assenza di taluno dei requisiti per il soggiorno nel territorio nazionale (ad es., del visto d’ingresso ove richiesto o di una idonea situazione di alloggio); la presenza di elementi che inducano a ritenere che persona che chiede l’ingresso rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri, ovvero una minaccia per la salute pubblica. Respingimento disposto dal Questore Il respingimento (non già alla frontiera, bensì) con accompagnamento alla frontiera è disposto dal Questore in due casi36: - quando lo straniero, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, è fermato all’ingresso o subito dopo; - quando lo straniero, pur non avendo i requisiti richiesti per l’ingresso, è stato temporalmente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso. Qualora si verifichino tali situazioni il Questore può disporre che lo straniero sia trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea ed assistenza (oggi “Centro di Identificazione ed Espulsione - CIE”). In entrambi i casi il respingimento è disposto con provvedimento motivato notificato personalmente all’interessato a cura della stessa Autorità che lo ha disposto. All’atto del respingimento, la polizia di frontiera (od il Questore, nei casi di respingimento con accompagnamento alla frontiera) appone sul documento di viaggio dell’interessato il timbro di ingresso, sbarrandolo subito dopo con un segno di croce con penna ad inchiostro nero indelebile. Se lo straniero è munito di visto di ingresso ma risulta segnalato come persona inammissibile nel SIS, la polizia di frontiera provvede all’annullamento del visto (apponendovi un timbro con la dicitura “annullato”), dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Interno. Tutti i provvedimenti di respingimento37 devono essere annotati su un apposito registro tenuto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza ove viene riportata l’indicazione del nome dello straniero, gli 33 Lo straniero non può mai essere espulso (o respinto) verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o possa comunque rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 34 È la mancata concessione di una autorizzazione: lo straniero che ha già fatto ingresso nel territorio italiano non è autorizzato a permanervi. 35 Lo straniero già presente in Italia è accompagnato alla frontiera o riceve l’ordine di lasciare il territorio dello Stato. 36 Può essere adottato anche nei confronti di chi chieda il riconoscimento dello stato di rifugiato. 8 estremi del suo documento di viaggio o di identità, la sua nazionalità, il valico di frontiera che ha adottato il provvedimento ed i motivi del respingimento. Gli operanti hanno, altresì, l’onere di vigilare affinché lo straniero respinto non tenti di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera. Ogni tentativo di superare la resistenza degli agenti legittima questi ultimi all’uso forza e perfino, in casi limite, all’uso delle armi. Se la persona respinta è stata condotta alla frontiera da un vettore, questi è tenuto a riprenderlo immediatamente a proprio carico (ed è onerato delle relative spese di viaggio, vitto e alloggio) ovvero, se lo straniero abbisogna di assistenza, immediatamente dopo che allo stesso le sia stata fornita presso i valichi di frontiera. Il respingimento (a differenza del provvedimento di espulsione) non pregiudica la possibilità per lo straniero di ripresentarsi in ogni altro momento allo stesso o ad altro valico per sottoporsi ad un nuovo controllo e sperare in un esito migliore. 3.4 casi particolari: il porto …e l’aeroporto In genere il passeggero in arrivo non è sottoposto a nessun particolare controllo in quanto ‘ha già volato/navigato’, per cui si presume sia già stato sottoposto ai controlli previsti. Fanno eccezione quelli provenienti da paesi cd. ‘sensibili’ sotto il profilo della sicurezza e la cui elencazione è pertinenza del Ministero dell’Interno. In ambito aereo, sono esentati dai controlli di sicurezza qualora nell’aeroporto di origine siano stati sottoposti a controlli di sicurezza conformi alla vigente normativa UE e il loro reimbarco non comporti l’uscita dalle aree sterili38 i passeggeri e i loro bagagli a mano che effettuino: - transito diretto; - transito indiretto con provenienza da un altro aeroporto del territorio nazionale verso qualsiasi destinazione (NAZ/NAZ/NAZ; NAZ/NAZ/UE; NAZ/NAZ/SEE; NAZ/NAZ/SVIZZERA; NAZ/NAZ/extra UE-SEE-SVIZZERA) - transito indiretto con provenienze UE, SEE, SVIZZERA ovvero UE-SEESVIZZERA/NAZ/NAZ; UE-SEE-SVIZZERA/NAZ/UE-SEE-SVIZZERA; UE-SEESVIZZERA/NAZ/extra UE-SEE-SVIZZERA. Il controllo è svolto da una speciale aliquota di personale tratta dalle principali Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) dipendente dei locali Comandi/Uffici da impiegare quotidianamente nel ‘dispositivo di sicurezza’, articolazione interforze preposta a prevenire eventi che mettano in pericolo la sicurezza portuale/aeroportuale. La direzione dei servizi di sicurezza di tale dispositivo di sicurezza è funzionalmente affidato al Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera del porto/aeroporto. 37 Avverso il provvedimento di respingimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale; per questo motivo allo straniero respinto deve essere consegnata una nota illustrativa scritta con l’indicazione dei “punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di Paese terzo a norma della legislazione nazionale”. 38 Sono aree ‘sterili’ quegli spazi aeroportuali ove possono accedere soltanto persone già sottoposte a controllo di sicurezza. 9