REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE
DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO
2012/2013
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Indice
Capitolo 1
Parte generale
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Capitolo 2
1
1
3
4
4
5
5
Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Capitolo 3
Definizioni
Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri
Riduzione della contribuzione per condizione economica
Esclusione dalla riduzione della contribuzione
Scadenza e deroga presentazione, correzione e rinuncia autocertificazione
Accertamenti e sanzioni
Norme generali
Riduzione della contribuzione per merito
Termini
Maggiorazione
Decadenza
Premi di laurea triennale
6
6
8
9
9
Studenti iscritti ai corsi post laurea
3.1
3.2
3.3
Contribuzione relativa ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione
10
Contribuzione relativa a procedure di carriera per dottorandi e specializzandi 11
Contribuzione relativa ai master e al tirocinio formativo attivo
12
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Articolo 5 DPCM 9 aprile 2001 “I criteri per la determinazione delle condizioni economiche”
Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 (ai sensi dell’art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile 2001)
Decreto Ministeriale 23 aprile 1999
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
13
14
15
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
Capitolo 1
1
Parte generale
1.0
DEFINIZIONI
Nel seguito e ai fini del presente regolamento:
a. per DPCM si intende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ai sensi dell'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
b. per studenti si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel
capitolo 3, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master e ai corsi di
tirocinio formativo attivo (TFA) con sede amministrativa presso l’ateneo;
c. per riduzione si intende la riduzione parziale o l’esonero totale concessi: nel capitolo 2, per
condizioni economiche e per merito; nel capitolo 3, esclusivamente per condizioni
economiche;
d. per contribuzione per studente si intende l’importo della tassa di immatricolazione/iscrizione
universitaria, con esclusione della tassa di compartecipazione al finanziamento dell’attività
sportiva universitaria (CUS) di € 6,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di €
140,00. Queste ultime sono dovute contestualmente alla prima rata;
e. per studenti stranieri si intendono gli studenti non appartenenti alle seguenti categorie:
cittadini dell'Unione Europea, studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di apolide o di
rifugiato politico e matricole di cortesia. Nel caso di studenti con più cittadinanze è
considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la
domiciliazione dello studente.
1.1
AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE. RIDUZIONI ED ESONERI
1.1.1 Ammontare della contribuzione
L’ammontare massimo della contribuzione per studente per l’anno accademico 2012/2013 è di €
2.163,00.
Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio dell’Università di
Pisa, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione prevista per ciascuno dei corsi.
1.1.2 Riduzioni ed esoneri
La contribuzione per studente è ridotta, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito: nel
capitolo 2, in relazione alle condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.902,00 ed in
relazione ai requisiti di merito fino ad un massimo di € 261,00; nel capitolo 3, in relazione alle
sole condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.902,00.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell’attività
sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:
a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390 dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e
idonei al loro ottenimento;
b) assegnatari di borse di studio erogate dall’Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi
dell’art. 12, comma 1, del DPCM;
c) i titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca conferita ai sensi del Decreto MURST n.
224 del 30 aprile 1999 e del Regolamento di ateneo in materia di dottorato. Coloro che
sono contemporaneamente iscritti anche ad altro corso di studi, sono esonerati dal
pagamento della contribuzione limitatamente al corso di dottorato. In caso di rinuncia o
decadenza dalla borsa di studio, vale quanto stabilito all’articolo 3.2.4;
d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, a seguito di acquisizione, da parte
degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
e) vincitori di gare o assegnazioni di premi di studio istituiti dall’ateneo anche in
collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell’immatricolazione.
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento
dell’attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti
categorie:
f) gli studenti che autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore
al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto
l’accertamento dell’invalidità a fronte di domanda presentata all’ente competente a
partire dal 1° gennaio 2012. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere
anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata
l’iscrizione per tali anni;
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
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g)
1.1.3
gli studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell’Università di Pisa, siano
impossibilitati a fruire per l’intero anno accademico dei servizi didattici e
amministrativi.
Gli studenti di cui alle lettere a) ed f) sono esonerati da tutti i tipi di contribuzione universitaria e
regionale, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all’articolo 1.1.4.
Contribuzioni specifiche
L'ammontare della contribuzione per studente è stabilito forfetariamente, indipendentemente da
condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in:
a. € 261,00 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31
dicembre 2012;
b. € 261,00 per chi è dipendente a tempo indeterminato dell’Università di Pisa, della
Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, del Dipartimento
Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Lucca e dell’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Sede di Pisa. Inoltre, per il
personale dell’ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di
immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l’anno seguente l’agevolazione può
essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell’università.
Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall’eventuale pagamento della tassa di
ricongiunzione;
c. € 150,00 per studenti detenuti (tale importo copre integralmente gli oneri
amministrativi in caso di trasferimento).
L'ammontare della contribuzione per studente del corso di laurea in Ingegneria gestionale,
versione teledidattica, per l’anno accademico 2012/2013 è di € 515,00. Tali studenti sono inoltre
tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli
importi e le rateazioni stabilite in apposita convenzione.
L’Accademia Navale di Livorno corrisponde per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di
laurea magistrale all’Università di Pisa un importo definito sulla base degli accordi vigenti. Gli
eventuali oneri amministrativi sono riparametrati in funzione del rapporto tra la contribuzione
forfetaria per gli allievi e la contribuzione massima prevista per tutti gli studenti.
La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di € 15,00 per ogni credito. Ai soli fini del presente
regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una
annualità/10 crediti.
Gli studenti free mover sono tenuti al pagamento di:
ƒ
€ 400,00 per un semestre;
ƒ
€ 700,00 per un anno accademico.
Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a seguito di accordi con università o enti
stranieri, si applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi stessi.
E’ prevista una indennità di mora pari a € 200,00 ogni qualvolta lo studente presenti domanda di
conseguimento titolo tra il 29° e il 15° giorno precedente l’inizio dell’appello, non rimborsabile in
caso di rinuncia all’appello.
1.1.4
L’importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso
l’Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione, è di € 300,00.
Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l’importo delle tasse per la successiva
sessione è di € 150,00. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle
relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami
di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di
mora di € 100,00.
Contribuzione servizi accessori
Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di studio sono tenuti al
pagamento dei seguenti importi non rimborsabili, né cumulabili con la contribuzione universitaria,
quale compartecipazione ai costi amministrativi:
ƒ
€ 100,00 per il concorso per l’accesso a ciascuna classe di abilitazione del tirocinio
formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado (per l’anno accademico 2011/2012);
ƒ
€ 60,00 per il concorso per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero
programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione, dei corsi di
dottorato e dei master;
ƒ
€ 40,00 per il concorso per l’accesso ai corsi a numero programmato locale;
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
3
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
€ 20,00 per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad
accesso libero.
La tassa di equipollenza per il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero è di € 200,00.
La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di
smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:
€ 10,00
ƒ
Tessera magnetica (non dovuta in caso di smagnetizzazione)
€ 15,00
ƒ
Libretto universitario (anche di tirocinio)
ƒ
Diploma
€ 40,00
La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in € 0,10 a
pagina.
RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA
Criteri per la determinazione della situazione economica
La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) e delle previsioni dell’articolo 5 del DPCM (Allegato 1), fatto salvo
quanto stabilito all’articolo 1.2.4.
Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo
familiare concorrono alla formazione dell’ISEE nella misura del 50% come stabilito al comma 6
dell’articolo 5 del DPCM.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l’individuazione dello studente
“indipendente”:
ƒ lo studente coniugato è considerato indipendente dalla famiglia di origine;
ƒ il limite di € 6.500,00 previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del DPCM è da considerarsi
riferito ad un nucleo familiare di una persona e quindi da riparametrarsi con i coefficienti
previsti nei casi di nuclei pluripersonali;
ƒ la residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine prevista dal comma 3
dell’articolo 5 del DPCM è da intendersi da almeno due anni rispetto alla presentazione
della domanda per la prima volta.
I redditi percepiti all’estero e i patrimoni esteri sono valutati secondo quanto disposto ai commi 7
e 8 dell’articolo 5 del DPCM.
Fasce di ISEE
Sono determinate le seguenti fasce di ISEE e le conseguenti riduzioni per reddito:
ƒ
1.2
1.2.1
1.2.2
Fasce
Limiti di ISEE
Riduzione per reddito
I
Fino a € 17.000,00
1.902,00
II
Oltre € 17.000,00 e fino a € 25.000,00
1.902,00 – [38,00*(ISEE - 17)]
III
Oltre € 25.000,00 e fino a € 40.000,00
1.598,00 – [51,80*(ISEE - 25)]
IV
Oltre € 40.000,00 e fino a € 56.000,00
V
Oltre € 56.000,00 e fino a € 75.000,00
VI
Oltre € 75.000,00
Max. 1.902,00
Max. 1.598,00
Min. 1.598,00
Min. 821,00
821,00 - [37,50*(ISEE - 40)]
Max. 821,00
Min. 221,00
11,63*(75-ISEE)
Max. 221,00
Min. 0
Nessuna riduzione
Le riduzioni come sopra determinate sono arrotondate per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,05, per
difetto quando è inferiore.
1.2.3
1.2.4
Ulteriori riduzioni per reddito
E’ applicato un beneficio aggiuntivo pari al 15% della riduzione per reddito agli studenti “fuori
sede”, cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di
percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così
come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.
E’ altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione per reddito agli studenti che abbiano
nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all’Università di Pisa nell’anno
accademico 2012/2013.
La sommatoria di tutte le riduzioni non potrà comunque superare la soglia massima prevista per la
riduzione per condizione economica.
Riduzione per reddito per studenti stranieri
L’ammontare della riduzione della contribuzione per condizione economica per gli studenti
stranieri, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalla seguente formula:
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
1.2.5
1.3
1.4
4
€ 1.902,00 – [€ 1.902,00 / coefficiente di correzione relativo al valore
del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (Allegato 3)
fino ad un massimo di € 1.902,00 e salvo eventuali riduzioni per
merito].
In deroga a quanto sopra, lo studente proveniente da paesi non UE possessore di redditi conseguiti
in Italia può richiedere l’applicazione della riduzione per condizione economica mediante la
presentazione dell’autocertificazione RID nei termini previsti dagli art. 2.2.1 e 3.1.1.
Agli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (Allegato 2), in relazione anche
alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è applicata la massima riduzione della
contribuzione per condizione economica, fatte salve eventuali riduzioni per merito.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati
politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
Calamità naturali
Ai soli fini della riduzione della contribuzione, l'Università valuta situazioni particolari derivanti da
calamità naturali che non risultano dall’ISEE. L'istanza al Magnifico Rettore deve essere corredata
di idonea documentazione ed il relativo provvedimento è disposto dal dirigente competente,
eventualmente sentita la commissione "Didattica ed attività studentesche".
ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
Sono esclusi dalla riduzione della contribuzione sia per condizione economica che per merito, gli
studenti:
ƒ che non presentano la relativa autocertificazione e che non regolarizzano l’iscrizione
entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia di studente;
ƒ iscritti al corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica (art. 1.1.3);
ƒ iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria;
ƒ iscritti ai master;
ƒ iscritti al tirocinio formativo attivo (TFA);
ƒ che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in
seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio
ovvero si siano sottratti agli accertamenti riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese
ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle
università.
Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito, gli studenti:
ƒ iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
ƒ iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli
studi aumentata di uno;
ƒ iscritti ai corsi singoli di transizione;
ƒ provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;
ƒ in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad
una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano
ad una laurea triennale;
ƒ in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a
ciclo unico, solo per il primo anno d’iscrizione indipendentemente dall’anno di corso al
quale si è ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
ƒ che si preiscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale;
ƒ che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca.
SCADENZA E DEROGA PRESENTAZIONE, CORREZIONE E RINUNCIA AUTOCERTIFICAZIONE
I termini di scadenza per la presentazione dell’autocertificazione RID, anche con il versamento di
un’indennità di mora, sono stabiliti dagli articoli 2.2 e 3.1.
Gli studenti che, avendo avanzato la richiesta di riduzione della contribuzione, vogliono
correggerla o ritirarla rinunciando ai benefici connessi possono:
ƒ apportare le opportune modifiche da web entro il 31 dicembre 2012;
ƒ presentare istanza di correzione in bollo, specificando le motivazioni con particolare
riferimento ai casi di sostanziale riduzione dell’ISEE del nucleo familiare,
sopravvenuta fra il 1 gennaio 2012 e il 31 ottobre 2012 e che non è stata considerata
ai fini della presentazione dell’autocertificazione RID, dal 2 gennaio 2013 ed entro il
30 aprile 2013 o, nel caso in cui la sua presentazione sia successiva, entro 30 giorni
dalla data della richiesta di riduzione.
Solo per gli specializzandi non medici immatricolati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di correzione e
rinuncia dell’autocertificazione RID è il 16 dicembre 2013.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
5
In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, lo studente che non ha inviato
l’autocertificazione RID entro i termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti
per l’anno accademico di riferimento, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente
all’indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative
incongruenze tra l’ISEE dichiarato e quello accertato dall’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio, l’ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell’ISEE e determinare la
contribuzione sulla base di quest’ ultimo.
Trascorso il termine per la correzione dell’autocertificazione RID, l'università non accetterà
alcuna modifica della situazione costituitasi, anche ai fini degli accertamenti e delle sanzioni
previste all'articolo 1.5.
ACCERTAMENTI E SANZIONI
Accertamenti
Gli accertamenti relativi alla verifica delle autocertificazioni presentate dagli studenti per la
riduzione delle tasse sono ordinariamente effettuati mediante scambio di informazioni tra
l’amministrazione universitaria, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e tutti i soggetti pubblici detentori
di specifiche banche dati relative alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dei
cittadini.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni l’Università di Pisa si potrà avvalere anche degli
accertamenti, di cui all’art. 4, comma 10 e 11, del DPCM, compiuti dall’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nonché dagli altri enti preposti, sugli assegnatari di
borse di studio ovvero sugli idonei inclusi nelle relative graduatorie.
Ulteriori accertamenti potranno essere disposti dal dirigente competente quando vi siano elementi
idonei a far presumere casi di dolo e di grave irregolarità attraverso segnalazione specifica alla
Guardia di Finanza.
Sanzioni pecuniarie
In caso di difformità tra l’indicatore della situazione economica equivalente risultante
dall’accertamento di cui sopra e l’indicatore della situazione economica equivalente dichiarato
nell’autocertificazione, sarà applicata, oltre all’integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo,
una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.
Agli studenti che si sottopongono volontariamente all’accertamento dell’autocertificazione, prima
dell’estrazione del campione, sarà applicata, oltre all’integrazione delle tasse derivante dal
ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L’importo dato
dall’integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque
essere inferiore a € 30,00.
Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà
applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.
Gli studenti che si sottrarranno all’accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato
dell’integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria
pari al doppio di tale integrazione aumentata di € 1.500,00.
Sanzioni amministrative
Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da
parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la
perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più
anni. Gli studenti che si sottraggono all’accertamento saranno sospesi per un anno accademico.
I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle
università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.
NORME GENERALI
L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente
dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente regolamento.
La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00
del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per
particolari situazioni al singolo studente.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
6
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER MERITO
Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico è determinata nella misura di € 8,70 per ogni centesimo oltre 70 o € 14,50 per ogni
sessantesimo oltre 42 fino a un massimo di € 261,00.
Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all’estero sarà determinato il voto di maturità
riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai
consolati competenti.
Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico
Per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea magistrale non a
ciclo unico, la riduzione per merito è concessa a coloro che hanno conseguito la laurea di primo
livello (anche diploma universitario) con un voto di laurea compreso tra 92 e 110 estremi inclusi
(in caso di lode si considera 111), applicando la seguente formula: RM = € 13,05 per ogni punto
oltre 91 fino ad un massimo di € 261,00.
Iscritti ad anni successivi al primo
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono beneficiare di riduzioni per merito sulla
base degli esami sostenuti dall’11 agosto 2011 al 10 agosto 2012 presso l’Università di Pisa.
Il merito individuale dello studente è valutato in relazione al voto medio (Vm) ottenuto negli esami
sostenuti nel periodo sopradetto, facendo riferimento al corso di iscrizione (k) alla data del 10
agosto 2012, riparametrato moltiplicandolo per un coefficiente correttivo così calcolato:
Vm*25/Vmed,k
dove
• Vm = voto medio calcolato tra gli esami sostenuti dallo studente nel periodo 11 agosto 2011 –
10 agosto 2012;
• Vmed,k = voto medio del corso k, calcolato come media del Vm conseguito da tutti gli
studenti iscritti al corso k negli ultimi tre anni accademici.
Nel caso in cui il Vmed,k sia superiore a 28, il valore è ricondotto a tale limite.
Ad ogni effetto, dal calcolo di Vmed,k sono stati esclusi gli studenti:
ƒ che non hanno mai superato un esame;
ƒ iscritti al vecchio ordinamento;
ƒ che fruiscono di interruzioni temporanee degli studi;
ƒ trasferiti da altra o ad altra sede;
ƒ che si immatricolano con convalida di esami da carriera precedente;
ƒ passati a o provenienti da altro corso di studio.
La riduzione per merito è definita per ogni corso di studio secondo lo schema seguente:
MEDIA VOTO
18 - 23
23,01 – 27
27,01 – 30 e lode
> 30
€ 43,50
€ 87,00
€172,50
> 45
€ 87,00
€ 172,50
€ 261,00
CREDITI ANNUI
2.2
2.2.1
1
Il corso di studio di riferimento per la riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso
di studio dell'Università di Pisa è quello alla data del 10 agosto 2012.
TERMINI
Richiesta di riduzione contribuzione per immatricolati e iscritti
La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti gli studenti che sono
regolarmente immatricolati o iscritti all’anno accademico 2012/2013 (sia attraverso il pagamento
della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU 1 entro i termini
previsti dal relativo bando) alla data del 31 dicembre 2012.
L’autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l’area riservata del
portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni
trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita
ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un
progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante il corretto invio
dell’autocertificazione RID.
I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:
L’idoneità alla borsa di studio DSU comporta l’esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
7
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
Tipo
Richiesta di riduzione contribuzione
Richiesta di riduzione contribuzione
per iscrizione per la prima volta a una
laurea magistrale non a ciclo unico e
ai corsi singoli di transizione
Richiesta di riduzione contribuzione
oltre i termini
2.2.2
2.2.3
Termine
Ulteriori adempimenti
31 ottobre 2012
ore 14,00
Iscrizione entro il 31 dicembre
2012
31 dicembre 2012 Iscrizione entro il 31 dicembre
ore 14,00
2012
15 marzo 2013
ore 14,00
Iscrizione entro il 31 dicembre
2012 e indennità di mora di €
300,00
Nel caso in cui l’autocertificazione RID sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro
il 30 aprile 2013), lo studente interessato è esentato dal pagamento dell’indennità di mora di €
300,00.
Termini particolari di presentazione autocertificazione
Gli studenti che si trovino all’estero nell’ambito del programma Erasmus possono iscriversi e
presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del
periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di
accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione,
specificando i termini contrattuali della borsa di mobilità.
È concesso di presentare l’autocertificazione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15
giorni dalla data di immatricolazione:
ƒ
agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell’anno
accademico corrente;
ƒ
agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 1° ottobre 2012 che
consenta il riconoscimento di crediti.
Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l’anno
accademico 2012/2013 e che alla data del 17 dicembre 2012 non conoscono ancora gli esiti della
valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro
15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, l’autocertificazione RID, sia nel caso di
iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione. La riduzione è riconosciuta
soltanto nel caso in cui la prima rata di immatricolazione sia stata pagata entro il termine
suddetto (entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti dei requisiti) o sia stata
presentata domanda di borsa di studio DSU entro la scadenza prevista dal relativo bando di
concorso.
È concesso di presentare l’autocertificazione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli
studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato
svolgimento di atti di carriera nell’ateneo di destinazione.
Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.
Rateazione
La rateazione è così strutturata:
Rata
Importo
Scadenza
Prima
€ 261,00
1 ottobre 2012
Seconda
€ 634,00
15 marzo 2013
Terza
€ 634,00
30 aprile 2013
Quarta
€ 634,00
18 giugno 2013
TOTALE
€ 2.163,00
Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il
diritto allo studio di € 140,00 e la tassa CUS di € 6,00
L’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 2.3 dovrà essere corrisposta entro il 15 marzo 2013.
Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure
imputabili ad organi o uffici dell’Università di Pisa.
Non sono applicate more per ritardati pagamenti, se effettuati a cura di enti pubblici
convenzionati per gli studenti iscritti all’Università di Pisa.
Se la differenza tra l’importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è
negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d’ufficio allo studente. Se il
risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica
soluzione con scadenza 15 marzo 2013.
Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio
verseranno la prima rata della contribuzione
ƒ entro il 15 marzo 2013;
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
entro la data di chiusura della carriera all’Università di Pisa a seguito di rinuncia,
trasferimento o conseguimento titolo senza contestuale prosecuzione alla laurea
magistrale, formalizzate prima del 15 marzo 2013. Tale pagamento è dovuto anche
qualora l’esito della concessione del beneficio non sia stato ancora formalizzato dal DSU.
Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall’Università per motivi di definizione di
particolari procedure amministrative prevedendo il completamento dei pagamenti entro il 1
agosto 2013 oppure autorizzando ulteriore deroga con provvedimento dirigenziale.
A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato
versamento delle rate successive (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00),
anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.
Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici
d’iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all’anno di
trasferimento.
La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall’articolo 3 della delibera del
Senato accademico n. 177 del 13 giugno 2012 “Procedure e termini per iscrizioni,
immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e ricongiunzioni delle carriere universitarie” e la sua
applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli
studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.
Validità delle tasse
Lo studente che:
ƒ consegue il titolo dopo il 1 ottobre 2012 è tenuto al pagamento delle rate scadute alla data
d’inizio del relativo appello. Chi consegue il titolo in un appello di laurea, il cui inizio è fissato
tra il 2 ottobre e il 31 dicembre 2012 e non prosegue per un corso di laurea magistrale, ha
diritto al rimborso della contribuzione della I rata, della tassa regionale e della tassa CUS: tale
rimborso non è concesso a coloro che si sono iscritti per la prima volta nell’anno accademico
2012/2013 con abbreviazione di corso e a coloro che conseguono il titolo in un corso di laurea
magistrale non a ciclo unico al primo anno d’iscrizione;
ƒ rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di
iscrizione, ivi compreso l’ultimo;
ƒ si trasferisce ad altro ateneo è tenuto:
9 entro il 30 novembre 2012, al versamento corrispondente alla prima rata della tassa
universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto non è tenuto ad alcun ulteriore
pagamento;
9 dal 1 dicembre, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro
ateneo, che riattivi la carriera presso l’Università di Pisa nello stesso anno accademico a
seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera
(nell’ateneo di destinazione), è tenuto al pagamento dell’intera contribuzione, calcolata
sulla base dell’autocertificazione RID presentata, fatte salve le rate precedentemente
pagate.
ƒ si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono
ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo.
Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a
sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d’ufficio, salvo la
regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento
dell’esame.
MAGGIORAZIONE
Lo studente che nel periodo 1 novembre 2011 - 31 ottobre 2012 non abbia sostenuto esami per
almeno 5 CFU (una semestralità per gli iscritti ai corsi ante DM 509/99) è tenuto al pagamento
della maggiorazione del 5% della contribuzione universitaria dovuta per l’anno accademico
2012/2013 da versare unitamente alla contribuzione del medesimo anno.
E’ escluso dall’applicazione di detta maggiorazione lo studente che:
ƒ
ha presentato domanda di passaggio di corso dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012.
Il ritiro della domanda, la mancata accettazione della delibera di convalida o altri
motivi che riconducano lo studente al corso iniziale di iscrizione fanno decadere il
beneficio dell’esclusione dalla maggiorazione;
ƒ
ha ottenuto l’interruzione temporanea degli studi per l’anno accademico 2011/2012;
ƒ
rinnovi l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 dopo un periodo di inattività di
almeno due anni accademici;
ƒ
risulta iscritto per la prima volta ad un corso di studi dell’ateneo, indipendentemente
dall’anno di iscrizione al corso;
ƒ
2.2.4
2.3
8
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
rinnovi l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 e sostenga nel medesimo anno
l’esame di laurea.
Le medesime previsioni sono da ritenersi valide con analoghi riferimenti temporali anche per
l’anno accademico 2013/2014.
Ai fini dei calcolo dei CFU non vengono considerate le riconosciute attività, ad eccezione di quelle
sostenute nell’ambito del Programma Erasmus.
DECADENZA
Gli studenti, iscritti ad un corso di studio di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04 (laurea/laurea
specialistica/laurea magistrale) che non rinnovano l’iscrizione per tre anni accademici consecutivi
o non pagano tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione decadono
dalla qualità di studente, previa comunicazione della propria situazione e congrua possibilità di
sanare il vizio evidenziato.
La decadenza non è applicata per le seguenti categorie:
ƒ studenti che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
ƒ studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che
debbano sostenere solo la prova finale;
ƒ studenti iscritti ad un corso di studio ad accesso programmato.
Nel computo di cui ai punti precedenti non rientrano gli anni di interruzione temporanea,
riconosciuta per le motivazioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.
PREMI DI LAUREA TRIENNALE
Coloro che conseguono la laurea triennale in un appello compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 31
maggio 2013 con una votazione di 110 e lode su 110 e si sono immatricolati a partire dall’anno
accademico 2009/2010 hanno diritto ad un premio di laurea di € 250,00. Sono esclusi da questo
beneficio gli studenti della Scuola Normale e della Scuola Superiore Sant’Anna e coloro che sono in
possesso di un titolo accademico di livello pari o superiore.
ƒ
2.4
2.5
9
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
10
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post laurea
3.1
3.1.1
CONTRIBUZIONE RELATIVA AI CORSI DI DOTTORATO E ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Richiesta di riduzione contribuzione
La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti coloro che sono
regolarmente immatricolati o iscritti all’anno accademico 2012/2013 (sia attraverso il pagamento
della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU) alla data del 17
dicembre 2012. Per gli immatricolandi 2012/2013 si applicano i termini e le modalità previste dal
bando di concorso.
L’autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l’area riservata del
portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia
apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta
da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante il corretto invio
dell’autocertificazione RID.
I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:
Tipo
Richiesta di riduzione contribuzione
Richiesta di riduzione contribuzione
oltre il 17 dicembre 2012
Termine
Ulteriori adempimenti
17 dicembre 2012
Iscrizione entro il 17 dicembre
2012
ore 14,00
30 aprile 2013
ore 14,00
Iscrizione entro il 17 dicembre
2012 e indennità di mora di €
300,00 entro il 30 aprile 2013
Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la
richiesta di riduzione della contribuzione (autocertificazione RID).
Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza per l’invio
dell’autocertificazione RID:
Tipo
Richiesta di riduzione contribuzione
per gli specializzandi non medici
immatricolati nell’anno accademico
2008/2009
ad
una
scuola
di
specializzazione dell’area sanitaria
Richiesta di riduzione contribuzione
per gli specializzandi non medici
immatricolati nell’anno accademico
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012
ad una scuola di specializzazione
dell’area sanitaria
3.1.2
Termine
Ulteriori adempimenti
30 settembre 2013
Iscrizione entro il 30 settembre
2013 e indennità di mora di €
300,00 entro il 16 dicembre 2013
ore 14,00
1 luglio 2013
ore 14,00
Iscrizione entro il 1 luglio 2013 e
indennità di mora di € 300,00
entro il 16 dicembre 2013
Rateazione
La rateazione è così strutturata:
Rata
Prima rata
Seconda rata
Terza rata
TOTALE
Importo
€ 563,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 2.163,00
Scadenza
17 dicembre 2012
30 aprile 2013
18 giugno 2013
Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo
studio di € 140,00 (ad eccezione degli iscritti medici alle scuole di
specializzazione dell’area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3
gennaio 2005 e degli iscritti ai dottorati dell’Università di Pisa a seguito di
convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale) e la tassa CUS di
€ 6,00.
Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza delle rate:
Tipologia di studente
Medici
immatricolati
nell’a.a.
2007/2008 ad una scuola di
specializzazione dell’area sanitaria
Medici e non medici immatricolati
nell’a.a. 2008/2009 ad una scuola di
specializzazione dell’area sanitaria
Medici e non medici immatricolati
nell’a.a. 2009/2010, 2010/2011 e
2011/2012 ad una scuola di
specializzazione dell’area sanitaria
I^rata
II^ rata
III^ rata
30 aprile 2013
30 settembre 2013 16 dicembre 2013
30 settembre
2013
16 dicembre 2013
30 aprile 2014
1 luglio 2013
16 dicembre 2013
30 aprile 2014
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
2
11
Se la differenza tra l’importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è
negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d’ufficio. Se il risultato è
positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica
soluzione 2 .
Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima
rata.
Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio
verseranno la prima rata della contribuzione:
ƒ entro la scadenza della seconda rata;
ƒ entro la data di chiusura della carriera all’Università di Pisa a seguito di rinuncia,
trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda
rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l’esito della domanda e se non
sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.
Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall’Università per motivi di definizione di
particolari procedure amministrative.
Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento
delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo, anche in
caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.
La mora per la ritardata iscrizione è fissata dall’articolo 1.2 della delibera del Senato accademico
n. 201 dell’11 luglio 2012 “Procedure e termini per immatricolazioni, iscrizioni, sospensioni,
incompatibilità e trasferimenti delle carriere di specializzandi e dottorandi (anno accademico
2012/2013)” ed è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea
degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.
CONTRIBUZIONE RELATIVA A PROCEDURE DI CARRIERA PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
Interruzione (sospensione)
Gli studenti che abbiano ottenuto l’interruzione della carriera, ai sensi dell’articolo 6 delle
“Procedure e termini” dei corsi post laurea, sono:
ƒ esonerati dal pagamento dell’intera contribuzione dovuta nel caso in cui il periodo di
interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell’anno accademico in cui ricade il
periodo di recupero dell’interruzione della formazione specialistica, solitamente al
termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell’intera contribuzione dovuta;
ƒ tenuti al pagamento dell’intera contribuzione dovuta alle scadenze previste, in caso di
periodo inferiore ai 9 mesi.
In entrambi i casi si prescinde dal passaggio all’anno di corso successivo.
L’anno accademico di interruzione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale.
Lo studente che ha fruito dell’interruzione (sospensione) può rinnovare l’iscrizione e l’eventuale
richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione,
anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.
Dottorandi part-time ed esterni
L’ammontare massimo della contribuzione per i dottorandi in regime di “part-time” è pari a €
1.400,00. Fermo restando che ai suddetti studenti si applicano tutte le altre previsioni contenute
nel presente regolamento, gli stessi possono fruire delle riduzioni di contribuzione per migliaia di
euro nella misura massima del 67% di quanto previsto per la generalità degli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca.
L’ammontare della contribuzione forfetaria per il “dottorando esterno” (articolo 12 del
regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca) è pari a € 261,00.
Rinuncia o decadenza dagli studi
Gli studenti rinunciatari o decaduti sono tenuti al pagamento delle rate scadute e calcolate sulla
base dell’autocertificazione RID qualora presentata e sono comunque esonerati dal pagamento
delle more eventualmente maturate negli anni accademici d’iscrizione.
Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato
In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato presentata nei termini sotto indicati, lo
studente è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione specificate:
ƒ dal 17 dicembre 2012 al 30 aprile 2013, contribuzione completa con possibilità di richiesta di
riduzione entro 30 giorni dalla data di rinuncia o decadenza dalla borsa;
ƒ dal 30 aprile 2013, tassa forfetaria (pari alla metà della contribuzione massima) di €
1.081,00.
Esame finale SLEG
Per la determinazione degli importi delle rate dell’anno accademico 2011/2012 occorre fare riferimento al relativo Regolamento sulla contribuzione
degli studenti.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
3.3
3.3.1
3.3.2
12
Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che sostengono l'esame finale
anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale
della contribuzione effettivamente dovuta per l’anno accademico 2012/2013 nei termini resi noti
nell’avviso di indizione dell’esame stesso.
CONTRIBUZIONE RELATIVA AI MASTER E AL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
Master
La contribuzione per l'iscrizione al master degli allievi ordinari viene definita dalla struttura che
attiva il corso entro il massimo di € 8.000,00. Non è possibile differenziare la contribuzione dovuta
per il conseguimento del medesimo master.
Le relative norme generali sono indicate all’articolo 8 del Regolamento sui master universitari.
Tirocinio Formativo Attivo
L’ammontare della contribuzione per il tirocinio formativo attivo (TFA) per l’anno accademico
2011/2012 è di € 2.200,00 (per questo corso non è previsto il pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio).
La rateazione sarà definita con apposito decreto rettorale.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
13
ALLEGATO 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
ARTICOLO 5
I criteri per la determinazione delle condizioni economiche
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al
successivo comma 7, e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine
di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo
familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il
nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal
coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e
dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma
precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che
percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però
di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine
di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il
patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli
indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del
venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione
economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento,
definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono
considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
a.
i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della
domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro
quadrato;
b.
i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con
decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare,
sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province
autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli
studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il
limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000
euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova
autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di
rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello
stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore
della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall’anno
accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si
applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del
9 giugno 1997.
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
14
ALLEGATO 2
Decreto Ministeriale 28 maggio 2012
con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo
particolarmente gravi, ai fini delle disposizioni di cui all’art.13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013
15
ALLEGATO 3
Decreto Ministeriale 23 aprile 1999
Albania
Algeria
Antigua/Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Barbados
Belarus
Belize
Bolivia
Botswana
Brasile
Brunei
Camerun
Canada
Capo Verde
Cile
Cina (Repubblica Popolare Cinese)
Colombia
Congo
Corea del Sud – Rep. di Corea
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Fiji (isole)
Filippine
Gabon
Georgia
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania/Palestina
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong, Cina
India
Indonesia
Iran
Iraq
Islanda
1
7,07
3,59
2,21
2,37
2,37
9,14
1,03
13,79
1,28
1,22
1,78
4,59
3,59
7,71
3,6
3,4
0,65
8,57
0,92
7,72
2,03
6,87
3,18
7,9
1,74
11,65
3,38
5,08
6,51
3,14
4,38
5,27
7,73
1,12
3,28
7,3
5,36
14,52
9,93
5,31
0,92
4,82
3,72
5,48
6,29
10,2
0,88
14,19
5,08
3,68
6,36
0,96
Isole Mauritius
Israele
Kazakistan
Kuwait
Latvia
Libano
Libia
Macedonia
Malaysia
Maldive (isole)
Marocco
Messico
Moldavia
Mongolia
Namibia
Nicaragua
Nigeria
Nuova Zelanda
Oman
Pakistan
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Qatar
Rep. Dominicana
Russia (Federazione)
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent
Santa Lucia
Seychelles
Singapore
Siria
Sri Lanka
Sud Africana Repubblica
Suriname
Svizzera
Swaziland
Tailandia
Taiwan
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yugoslavia1
Zaire
Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina
Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012
1,52
1,21
6,64
0,85
6,16
4,05
3,2
4,97
2,11
5,7
5,8
2,98
13,04
5,15
4,98
10,98
26,37
1,17
2,15
9,13
3,22
8,07
5,63
5,12
1,02
5,14
4,45
1,99
3,38
3,09
2,62
0,89
3,75
5,92
4,65
4,15
0,81
6,83
2,61
0,88
2,14
3,83
3,66
8,6
8,54
2,94
0,75
8,49
2,49
16,32
3,98
47,03
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Regolamento sulla contribuzione degli studenti