REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2012/2013 Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Indice Capitolo 1 Parte generale 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Capitolo 2 1 1 3 4 4 5 5 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Capitolo 3 Definizioni Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri Riduzione della contribuzione per condizione economica Esclusione dalla riduzione della contribuzione Scadenza e deroga presentazione, correzione e rinuncia autocertificazione Accertamenti e sanzioni Norme generali Riduzione della contribuzione per merito Termini Maggiorazione Decadenza Premi di laurea triennale 6 6 8 9 9 Studenti iscritti ai corsi post laurea 3.1 3.2 3.3 Contribuzione relativa ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione 10 Contribuzione relativa a procedure di carriera per dottorandi e specializzandi 11 Contribuzione relativa ai master e al tirocinio formativo attivo 12 Allegati Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Articolo 5 DPCM 9 aprile 2001 “I criteri per la determinazione delle condizioni economiche” Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 (ai sensi dell’art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile 2001) Decreto Ministeriale 23 aprile 1999 Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 13 14 15 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 Capitolo 1 1 Parte generale 1.0 DEFINIZIONI Nel seguito e ai fini del presente regolamento: a. per DPCM si intende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; b. per studenti si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master e ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) con sede amministrativa presso l’ateneo; c. per riduzione si intende la riduzione parziale o l’esonero totale concessi: nel capitolo 2, per condizioni economiche e per merito; nel capitolo 3, esclusivamente per condizioni economiche; d. per contribuzione per studente si intende l’importo della tassa di immatricolazione/iscrizione universitaria, con esclusione della tassa di compartecipazione al finanziamento dell’attività sportiva universitaria (CUS) di € 6,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00. Queste ultime sono dovute contestualmente alla prima rata; e. per studenti stranieri si intendono gli studenti non appartenenti alle seguenti categorie: cittadini dell'Unione Europea, studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato politico e matricole di cortesia. Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione dello studente. 1.1 AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE. RIDUZIONI ED ESONERI 1.1.1 Ammontare della contribuzione L’ammontare massimo della contribuzione per studente per l’anno accademico 2012/2013 è di € 2.163,00. Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio dell’Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione prevista per ciascuno dei corsi. 1.1.2 Riduzioni ed esoneri La contribuzione per studente è ridotta, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito: nel capitolo 2, in relazione alle condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.902,00 ed in relazione ai requisiti di merito fino ad un massimo di € 261,00; nel capitolo 3, in relazione alle sole condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.902,00. Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell’attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie: a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e idonei al loro ottenimento; b) assegnatari di borse di studio erogate dall’Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPCM; c) i titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca conferita ai sensi del Decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999 e del Regolamento di ateneo in materia di dottorato. Coloro che sono contemporaneamente iscritti anche ad altro corso di studi, sono esonerati dal pagamento della contribuzione limitatamente al corso di dottorato. In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di studio, vale quanto stabilito all’articolo 3.2.4; d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione; e) vincitori di gare o assegnazioni di premi di studio istituiti dall’ateneo anche in collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell’immatricolazione. Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell’attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie: f) gli studenti che autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l’accertamento dell’invalidità a fronte di domanda presentata all’ente competente a partire dal 1° gennaio 2012. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l’iscrizione per tali anni; Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 2 g) 1.1.3 gli studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell’Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l’intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi. Gli studenti di cui alle lettere a) ed f) sono esonerati da tutti i tipi di contribuzione universitaria e regionale, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all’articolo 1.1.4. Contribuzioni specifiche L'ammontare della contribuzione per studente è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in: a. € 261,00 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2012; b. € 261,00 per chi è dipendente a tempo indeterminato dell’Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, del Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Lucca e dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Sede di Pisa. Inoltre, per il personale dell’ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l’anno seguente l’agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell’università. Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall’eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione; c. € 150,00 per studenti detenuti (tale importo copre integralmente gli oneri amministrativi in caso di trasferimento). L'ammontare della contribuzione per studente del corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, per l’anno accademico 2012/2013 è di € 515,00. Tali studenti sono inoltre tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli importi e le rateazioni stabilite in apposita convenzione. L’Accademia Navale di Livorno corrisponde per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale all’Università di Pisa un importo definito sulla base degli accordi vigenti. Gli eventuali oneri amministrativi sono riparametrati in funzione del rapporto tra la contribuzione forfetaria per gli allievi e la contribuzione massima prevista per tutti gli studenti. La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di € 15,00 per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti. Gli studenti free mover sono tenuti al pagamento di: € 400,00 per un semestre; € 700,00 per un anno accademico. Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a seguito di accordi con università o enti stranieri, si applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi stessi. E’ prevista una indennità di mora pari a € 200,00 ogni qualvolta lo studente presenti domanda di conseguimento titolo tra il 29° e il 15° giorno precedente l’inizio dell’appello, non rimborsabile in caso di rinuncia all’appello. 1.1.4 L’importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l’Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione, è di € 300,00. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l’importo delle tasse per la successiva sessione è di € 150,00. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di € 100,00. Contribuzione servizi accessori Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi non rimborsabili, né cumulabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi: € 100,00 per il concorso per l’accesso a ciascuna classe di abilitazione del tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (per l’anno accademico 2011/2012); € 60,00 per il concorso per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei master; € 40,00 per il concorso per l’accesso ai corsi a numero programmato locale; Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 3 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 € 20,00 per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero. La tassa di equipollenza per il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero è di € 200,00. La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile: € 10,00 Tessera magnetica (non dovuta in caso di smagnetizzazione) € 15,00 Libretto universitario (anche di tirocinio) Diploma € 40,00 La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in € 0,10 a pagina. RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA Criteri per la determinazione della situazione economica La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e delle previsioni dell’articolo 5 del DPCM (Allegato 1), fatto salvo quanto stabilito all’articolo 1.2.4. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell’ISEE nella misura del 50% come stabilito al comma 6 dell’articolo 5 del DPCM. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l’individuazione dello studente “indipendente”: lo studente coniugato è considerato indipendente dalla famiglia di origine; il limite di € 6.500,00 previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del DPCM è da considerarsi riferito ad un nucleo familiare di una persona e quindi da riparametrarsi con i coefficienti previsti nei casi di nuclei pluripersonali; la residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine prevista dal comma 3 dell’articolo 5 del DPCM è da intendersi da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda per la prima volta. I redditi percepiti all’estero e i patrimoni esteri sono valutati secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 dell’articolo 5 del DPCM. Fasce di ISEE Sono determinate le seguenti fasce di ISEE e le conseguenti riduzioni per reddito: 1.2 1.2.1 1.2.2 Fasce Limiti di ISEE Riduzione per reddito I Fino a € 17.000,00 1.902,00 II Oltre € 17.000,00 e fino a € 25.000,00 1.902,00 – [38,00*(ISEE - 17)] III Oltre € 25.000,00 e fino a € 40.000,00 1.598,00 – [51,80*(ISEE - 25)] IV Oltre € 40.000,00 e fino a € 56.000,00 V Oltre € 56.000,00 e fino a € 75.000,00 VI Oltre € 75.000,00 Max. 1.902,00 Max. 1.598,00 Min. 1.598,00 Min. 821,00 821,00 - [37,50*(ISEE - 40)] Max. 821,00 Min. 221,00 11,63*(75-ISEE) Max. 221,00 Min. 0 Nessuna riduzione Le riduzioni come sopra determinate sono arrotondate per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,05, per difetto quando è inferiore. 1.2.3 1.2.4 Ulteriori riduzioni per reddito E’ applicato un beneficio aggiuntivo pari al 15% della riduzione per reddito agli studenti “fuori sede”, cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano. E’ altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione per reddito agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all’Università di Pisa nell’anno accademico 2012/2013. La sommatoria di tutte le riduzioni non potrà comunque superare la soglia massima prevista per la riduzione per condizione economica. Riduzione per reddito per studenti stranieri L’ammontare della riduzione della contribuzione per condizione economica per gli studenti stranieri, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalla seguente formula: Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 1.2.5 1.3 1.4 4 € 1.902,00 – [€ 1.902,00 / coefficiente di correzione relativo al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (Allegato 3) fino ad un massimo di € 1.902,00 e salvo eventuali riduzioni per merito]. In deroga a quanto sopra, lo studente proveniente da paesi non UE possessore di redditi conseguiti in Italia può richiedere l’applicazione della riduzione per condizione economica mediante la presentazione dell’autocertificazione RID nei termini previsti dagli art. 2.2.1 e 3.1.1. Agli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (Allegato 2), in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è applicata la massima riduzione della contribuzione per condizione economica, fatte salve eventuali riduzioni per merito. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Calamità naturali Ai soli fini della riduzione della contribuzione, l'Università valuta situazioni particolari derivanti da calamità naturali che non risultano dall’ISEE. L'istanza al Magnifico Rettore deve essere corredata di idonea documentazione ed il relativo provvedimento è disposto dal dirigente competente, eventualmente sentita la commissione "Didattica ed attività studentesche". ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE Sono esclusi dalla riduzione della contribuzione sia per condizione economica che per merito, gli studenti: che non presentano la relativa autocertificazione e che non regolarizzano l’iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia di studente; iscritti al corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica (art. 1.1.3); iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria; iscritti ai master; iscritti al tirocinio formativo attivo (TFA); che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio ovvero si siano sottratti agli accertamenti riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università. Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito, gli studenti: iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999; iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno; iscritti ai corsi singoli di transizione; provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto; in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale; in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d’iscrizione indipendentemente dall’anno di corso al quale si è ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati; che si preiscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale; che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca. SCADENZA E DEROGA PRESENTAZIONE, CORREZIONE E RINUNCIA AUTOCERTIFICAZIONE I termini di scadenza per la presentazione dell’autocertificazione RID, anche con il versamento di un’indennità di mora, sono stabiliti dagli articoli 2.2 e 3.1. Gli studenti che, avendo avanzato la richiesta di riduzione della contribuzione, vogliono correggerla o ritirarla rinunciando ai benefici connessi possono: apportare le opportune modifiche da web entro il 31 dicembre 2012; presentare istanza di correzione in bollo, specificando le motivazioni con particolare riferimento ai casi di sostanziale riduzione dell’ISEE del nucleo familiare, sopravvenuta fra il 1 gennaio 2012 e il 31 ottobre 2012 e che non è stata considerata ai fini della presentazione dell’autocertificazione RID, dal 2 gennaio 2013 ed entro il 30 aprile 2013 o, nel caso in cui la sua presentazione sia successiva, entro 30 giorni dalla data della richiesta di riduzione. Solo per gli specializzandi non medici immatricolati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di correzione e rinuncia dell’autocertificazione RID è il 16 dicembre 2013. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 5 In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, lo studente che non ha inviato l’autocertificazione RID entro i termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico di riferimento, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all’indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l’ISEE dichiarato e quello accertato dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, l’ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell’ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest’ ultimo. Trascorso il termine per la correzione dell’autocertificazione RID, l'università non accetterà alcuna modifica della situazione costituitasi, anche ai fini degli accertamenti e delle sanzioni previste all'articolo 1.5. ACCERTAMENTI E SANZIONI Accertamenti Gli accertamenti relativi alla verifica delle autocertificazioni presentate dagli studenti per la riduzione delle tasse sono ordinariamente effettuati mediante scambio di informazioni tra l’amministrazione universitaria, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e tutti i soggetti pubblici detentori di specifiche banche dati relative alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dei cittadini. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni l’Università di Pisa si potrà avvalere anche degli accertamenti, di cui all’art. 4, comma 10 e 11, del DPCM, compiuti dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nonché dagli altri enti preposti, sugli assegnatari di borse di studio ovvero sugli idonei inclusi nelle relative graduatorie. Ulteriori accertamenti potranno essere disposti dal dirigente competente quando vi siano elementi idonei a far presumere casi di dolo e di grave irregolarità attraverso segnalazione specifica alla Guardia di Finanza. Sanzioni pecuniarie In caso di difformità tra l’indicatore della situazione economica equivalente risultante dall’accertamento di cui sopra e l’indicatore della situazione economica equivalente dichiarato nell’autocertificazione, sarà applicata, oltre all’integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione. Agli studenti che si sottopongono volontariamente all’accertamento dell’autocertificazione, prima dell’estrazione del campione, sarà applicata, oltre all’integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L’importo dato dall’integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00. Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi. Gli studenti che si sottrarranno all’accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell’integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di € 1.500,00. Sanzioni amministrative Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all’accertamento saranno sospesi per un anno accademico. I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario. NORME GENERALI L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente regolamento. La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00 del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per particolari situazioni al singolo studente. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 6 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER MERITO Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura di € 8,70 per ogni centesimo oltre 70 o € 14,50 per ogni sessantesimo oltre 42 fino a un massimo di € 261,00. Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all’estero sarà determinato il voto di maturità riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti. Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico Per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico, la riduzione per merito è concessa a coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello (anche diploma universitario) con un voto di laurea compreso tra 92 e 110 estremi inclusi (in caso di lode si considera 111), applicando la seguente formula: RM = € 13,05 per ogni punto oltre 91 fino ad un massimo di € 261,00. Iscritti ad anni successivi al primo Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono beneficiare di riduzioni per merito sulla base degli esami sostenuti dall’11 agosto 2011 al 10 agosto 2012 presso l’Università di Pisa. Il merito individuale dello studente è valutato in relazione al voto medio (Vm) ottenuto negli esami sostenuti nel periodo sopradetto, facendo riferimento al corso di iscrizione (k) alla data del 10 agosto 2012, riparametrato moltiplicandolo per un coefficiente correttivo così calcolato: Vm*25/Vmed,k dove • Vm = voto medio calcolato tra gli esami sostenuti dallo studente nel periodo 11 agosto 2011 – 10 agosto 2012; • Vmed,k = voto medio del corso k, calcolato come media del Vm conseguito da tutti gli studenti iscritti al corso k negli ultimi tre anni accademici. Nel caso in cui il Vmed,k sia superiore a 28, il valore è ricondotto a tale limite. Ad ogni effetto, dal calcolo di Vmed,k sono stati esclusi gli studenti: che non hanno mai superato un esame; iscritti al vecchio ordinamento; che fruiscono di interruzioni temporanee degli studi; trasferiti da altra o ad altra sede; che si immatricolano con convalida di esami da carriera precedente; passati a o provenienti da altro corso di studio. La riduzione per merito è definita per ogni corso di studio secondo lo schema seguente: MEDIA VOTO 18 - 23 23,01 – 27 27,01 – 30 e lode > 30 € 43,50 € 87,00 €172,50 > 45 € 87,00 € 172,50 € 261,00 CREDITI ANNUI 2.2 2.2.1 1 Il corso di studio di riferimento per la riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello alla data del 10 agosto 2012. TERMINI Richiesta di riduzione contribuzione per immatricolati e iscritti La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti gli studenti che sono regolarmente immatricolati o iscritti all’anno accademico 2012/2013 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU 1 entro i termini previsti dal relativo bando) alla data del 31 dicembre 2012. L’autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l’area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante il corretto invio dell’autocertificazione RID. I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti: L’idoneità alla borsa di studio DSU comporta l’esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 7 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 Tipo Richiesta di riduzione contribuzione Richiesta di riduzione contribuzione per iscrizione per la prima volta a una laurea magistrale non a ciclo unico e ai corsi singoli di transizione Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini 2.2.2 2.2.3 Termine Ulteriori adempimenti 31 ottobre 2012 ore 14,00 Iscrizione entro il 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012 Iscrizione entro il 31 dicembre ore 14,00 2012 15 marzo 2013 ore 14,00 Iscrizione entro il 31 dicembre 2012 e indennità di mora di € 300,00 Nel caso in cui l’autocertificazione RID sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 30 aprile 2013), lo studente interessato è esentato dal pagamento dell’indennità di mora di € 300,00. Termini particolari di presentazione autocertificazione Gli studenti che si trovino all’estero nell’ambito del programma Erasmus possono iscriversi e presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa di mobilità. È concesso di presentare l’autocertificazione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione: agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell’anno accademico corrente; agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 1° ottobre 2012 che consenta il riconoscimento di crediti. Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l’anno accademico 2012/2013 e che alla data del 17 dicembre 2012 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, l’autocertificazione RID, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione. La riduzione è riconosciuta soltanto nel caso in cui la prima rata di immatricolazione sia stata pagata entro il termine suddetto (entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti dei requisiti) o sia stata presentata domanda di borsa di studio DSU entro la scadenza prevista dal relativo bando di concorso. È concesso di presentare l’autocertificazione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell’ateneo di destinazione. Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente. Rateazione La rateazione è così strutturata: Rata Importo Scadenza Prima € 261,00 1 ottobre 2012 Seconda € 634,00 15 marzo 2013 Terza € 634,00 30 aprile 2013 Quarta € 634,00 18 giugno 2013 TOTALE € 2.163,00 Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e la tassa CUS di € 6,00 L’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 2.3 dovrà essere corrisposta entro il 15 marzo 2013. Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell’Università di Pisa. Non sono applicate more per ritardati pagamenti, se effettuati a cura di enti pubblici convenzionati per gli studenti iscritti all’Università di Pisa. Se la differenza tra l’importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d’ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 15 marzo 2013. Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione entro il 15 marzo 2013; Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 entro la data di chiusura della carriera all’Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo senza contestuale prosecuzione alla laurea magistrale, formalizzate prima del 15 marzo 2013. Tale pagamento è dovuto anche qualora l’esito della concessione del beneficio non sia stato ancora formalizzato dal DSU. Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall’Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative prevedendo il completamento dei pagamenti entro il 1 agosto 2013 oppure autorizzando ulteriore deroga con provvedimento dirigenziale. A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali. Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d’iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all’anno di trasferimento. La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall’articolo 3 della delibera del Senato accademico n. 177 del 13 giugno 2012 “Procedure e termini per iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e ricongiunzioni delle carriere universitarie” e la sua applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa. Validità delle tasse Lo studente che: consegue il titolo dopo il 1 ottobre 2012 è tenuto al pagamento delle rate scadute alla data d’inizio del relativo appello. Chi consegue il titolo in un appello di laurea, il cui inizio è fissato tra il 2 ottobre e il 31 dicembre 2012 e non prosegue per un corso di laurea magistrale, ha diritto al rimborso della contribuzione della I rata, della tassa regionale e della tassa CUS: tale rimborso non è concesso a coloro che si sono iscritti per la prima volta nell’anno accademico 2012/2013 con abbreviazione di corso e a coloro che conseguono il titolo in un corso di laurea magistrale non a ciclo unico al primo anno d’iscrizione; rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l’ultimo; si trasferisce ad altro ateneo è tenuto: 9 entro il 30 novembre 2012, al versamento corrispondente alla prima rata della tassa universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto non è tenuto ad alcun ulteriore pagamento; 9 dal 1 dicembre, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l’Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera (nell’ateneo di destinazione), è tenuto al pagamento dell’intera contribuzione, calcolata sulla base dell’autocertificazione RID presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate. si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo. Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d’ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell’esame. MAGGIORAZIONE Lo studente che nel periodo 1 novembre 2011 - 31 ottobre 2012 non abbia sostenuto esami per almeno 5 CFU (una semestralità per gli iscritti ai corsi ante DM 509/99) è tenuto al pagamento della maggiorazione del 5% della contribuzione universitaria dovuta per l’anno accademico 2012/2013 da versare unitamente alla contribuzione del medesimo anno. E’ escluso dall’applicazione di detta maggiorazione lo studente che: ha presentato domanda di passaggio di corso dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012. Il ritiro della domanda, la mancata accettazione della delibera di convalida o altri motivi che riconducano lo studente al corso iniziale di iscrizione fanno decadere il beneficio dell’esclusione dalla maggiorazione; ha ottenuto l’interruzione temporanea degli studi per l’anno accademico 2011/2012; rinnovi l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 dopo un periodo di inattività di almeno due anni accademici; risulta iscritto per la prima volta ad un corso di studi dell’ateneo, indipendentemente dall’anno di iscrizione al corso; 2.2.4 2.3 8 Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 rinnovi l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 e sostenga nel medesimo anno l’esame di laurea. Le medesime previsioni sono da ritenersi valide con analoghi riferimenti temporali anche per l’anno accademico 2013/2014. Ai fini dei calcolo dei CFU non vengono considerate le riconosciute attività, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito del Programma Erasmus. DECADENZA Gli studenti, iscritti ad un corso di studio di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04 (laurea/laurea specialistica/laurea magistrale) che non rinnovano l’iscrizione per tre anni accademici consecutivi o non pagano tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione decadono dalla qualità di studente, previa comunicazione della propria situazione e congrua possibilità di sanare il vizio evidenziato. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie: studenti che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA; studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale; studenti iscritti ad un corso di studio ad accesso programmato. Nel computo di cui ai punti precedenti non rientrano gli anni di interruzione temporanea, riconosciuta per le motivazioni di cui al DPCM 9 aprile 2001. PREMI DI LAUREA TRIENNALE Coloro che conseguono la laurea triennale in un appello compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 31 maggio 2013 con una votazione di 110 e lode su 110 e si sono immatricolati a partire dall’anno accademico 2009/2010 hanno diritto ad un premio di laurea di € 250,00. Sono esclusi da questo beneficio gli studenti della Scuola Normale e della Scuola Superiore Sant’Anna e coloro che sono in possesso di un titolo accademico di livello pari o superiore. 2.4 2.5 9 Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 10 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post laurea 3.1 3.1.1 CONTRIBUZIONE RELATIVA AI CORSI DI DOTTORATO E ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Richiesta di riduzione contribuzione La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti coloro che sono regolarmente immatricolati o iscritti all’anno accademico 2012/2013 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU) alla data del 17 dicembre 2012. Per gli immatricolandi 2012/2013 si applicano i termini e le modalità previste dal bando di concorso. L’autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l’area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante il corretto invio dell’autocertificazione RID. I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti: Tipo Richiesta di riduzione contribuzione Richiesta di riduzione contribuzione oltre il 17 dicembre 2012 Termine Ulteriori adempimenti 17 dicembre 2012 Iscrizione entro il 17 dicembre 2012 ore 14,00 30 aprile 2013 ore 14,00 Iscrizione entro il 17 dicembre 2012 e indennità di mora di € 300,00 entro il 30 aprile 2013 Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione (autocertificazione RID). Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza per l’invio dell’autocertificazione RID: Tipo Richiesta di riduzione contribuzione per gli specializzandi non medici immatricolati nell’anno accademico 2008/2009 ad una scuola di specializzazione dell’area sanitaria Richiesta di riduzione contribuzione per gli specializzandi non medici immatricolati nell’anno accademico 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ad una scuola di specializzazione dell’area sanitaria 3.1.2 Termine Ulteriori adempimenti 30 settembre 2013 Iscrizione entro il 30 settembre 2013 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16 dicembre 2013 ore 14,00 1 luglio 2013 ore 14,00 Iscrizione entro il 1 luglio 2013 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16 dicembre 2013 Rateazione La rateazione è così strutturata: Rata Prima rata Seconda rata Terza rata TOTALE Importo € 563,00 € 800,00 € 800,00 € 2.163,00 Scadenza 17 dicembre 2012 30 aprile 2013 18 giugno 2013 Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 (ad eccezione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 e degli iscritti ai dottorati dell’Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale) e la tassa CUS di € 6,00. Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza delle rate: Tipologia di studente Medici immatricolati nell’a.a. 2007/2008 ad una scuola di specializzazione dell’area sanitaria Medici e non medici immatricolati nell’a.a. 2008/2009 ad una scuola di specializzazione dell’area sanitaria Medici e non medici immatricolati nell’a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ad una scuola di specializzazione dell’area sanitaria I^rata II^ rata III^ rata 30 aprile 2013 30 settembre 2013 16 dicembre 2013 30 settembre 2013 16 dicembre 2013 30 aprile 2014 1 luglio 2013 16 dicembre 2013 30 aprile 2014 Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 2 11 Se la differenza tra l’importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d’ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione 2 . Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata. Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione: entro la scadenza della seconda rata; entro la data di chiusura della carriera all’Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l’esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso. Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall’Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative. Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo, anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali. La mora per la ritardata iscrizione è fissata dall’articolo 1.2 della delibera del Senato accademico n. 201 dell’11 luglio 2012 “Procedure e termini per immatricolazioni, iscrizioni, sospensioni, incompatibilità e trasferimenti delle carriere di specializzandi e dottorandi (anno accademico 2012/2013)” ed è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa. CONTRIBUZIONE RELATIVA A PROCEDURE DI CARRIERA PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI Interruzione (sospensione) Gli studenti che abbiano ottenuto l’interruzione della carriera, ai sensi dell’articolo 6 delle “Procedure e termini” dei corsi post laurea, sono: esonerati dal pagamento dell’intera contribuzione dovuta nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell’anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell’interruzione della formazione specialistica, solitamente al termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell’intera contribuzione dovuta; tenuti al pagamento dell’intera contribuzione dovuta alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi. In entrambi i casi si prescinde dal passaggio all’anno di corso successivo. L’anno accademico di interruzione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale. Lo studente che ha fruito dell’interruzione (sospensione) può rinnovare l’iscrizione e l’eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Dottorandi part-time ed esterni L’ammontare massimo della contribuzione per i dottorandi in regime di “part-time” è pari a € 1.400,00. Fermo restando che ai suddetti studenti si applicano tutte le altre previsioni contenute nel presente regolamento, gli stessi possono fruire delle riduzioni di contribuzione per migliaia di euro nella misura massima del 67% di quanto previsto per la generalità degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L’ammontare della contribuzione forfetaria per il “dottorando esterno” (articolo 12 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca) è pari a € 261,00. Rinuncia o decadenza dagli studi Gli studenti rinunciatari o decaduti sono tenuti al pagamento delle rate scadute e calcolate sulla base dell’autocertificazione RID qualora presentata e sono comunque esonerati dal pagamento delle more eventualmente maturate negli anni accademici d’iscrizione. Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato presentata nei termini sotto indicati, lo studente è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione specificate: dal 17 dicembre 2012 al 30 aprile 2013, contribuzione completa con possibilità di richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla data di rinuncia o decadenza dalla borsa; dal 30 aprile 2013, tassa forfetaria (pari alla metà della contribuzione massima) di € 1.081,00. Esame finale SLEG Per la determinazione degli importi delle rate dell’anno accademico 2011/2012 occorre fare riferimento al relativo Regolamento sulla contribuzione degli studenti. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 3.3 3.3.1 3.3.2 12 Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l’anno accademico 2012/2013 nei termini resi noti nell’avviso di indizione dell’esame stesso. CONTRIBUZIONE RELATIVA AI MASTER E AL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Master La contribuzione per l'iscrizione al master degli allievi ordinari viene definita dalla struttura che attiva il corso entro il massimo di € 8.000,00. Non è possibile differenziare la contribuzione dovuta per il conseguimento del medesimo master. Le relative norme generali sono indicate all’articolo 8 del Regolamento sui master universitari. Tirocinio Formativo Attivo L’ammontare della contribuzione per il tirocinio formativo attivo (TFA) per l’anno accademico 2011/2012 è di € 2.200,00 (per questo corso non è previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio). La rateazione sarà definita con apposito decreto rettorale. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 13 ALLEGATO 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ARTICOLO 5 I criteri per la determinazione delle condizioni economiche 1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8. 2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente. 5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori. 6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento. 7. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni: a. i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato; b. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro. 10. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio. 11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio. 12. La disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall’anno accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997. Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 14 ALLEGATO 2 Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini delle disposizioni di cui all’art.13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001 Afganistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cambogia Central African Rep. Chad Comoros Congo Dem. Rep. Djibouti Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Haiti Kenya Kiribati Korea, Dem. Rep. Kyrgyz Rep. Laos Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Myanmar Nepal Niger Rwanda Samoa Sao Tome & Principe Senegal Sierra Leone Solomon Islands Somalia South Sudan Sudan Tanzania Tajikistan Timor-Leste Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’anno accademico 2012/2013 15 ALLEGATO 3 Decreto Ministeriale 23 aprile 1999 Albania Algeria Antigua/Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Australia Azerbaijan Bahamas Bahrein Barbados Belarus Belize Bolivia Botswana Brasile Brunei Camerun Canada Capo Verde Cile Cina (Repubblica Popolare Cinese) Colombia Congo Corea del Sud – Rep. di Corea Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Fiji (isole) Filippine Gabon Georgia Ghana Giamaica Giappone Giordania/Palestina Grenada Guatemala Guyana Honduras Hong Kong, Cina India Indonesia Iran Iraq Islanda 1 7,07 3,59 2,21 2,37 2,37 9,14 1,03 13,79 1,28 1,22 1,78 4,59 3,59 7,71 3,6 3,4 0,65 8,57 0,92 7,72 2,03 6,87 3,18 7,9 1,74 11,65 3,38 5,08 6,51 3,14 4,38 5,27 7,73 1,12 3,28 7,3 5,36 14,52 9,93 5,31 0,92 4,82 3,72 5,48 6,29 10,2 0,88 14,19 5,08 3,68 6,36 0,96 Isole Mauritius Israele Kazakistan Kuwait Latvia Libano Libia Macedonia Malaysia Maldive (isole) Marocco Messico Moldavia Mongolia Namibia Nicaragua Nigeria Nuova Zelanda Oman Pakistan Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Qatar Rep. Dominicana Russia (Federazione) Saint Kitts e Nevis Saint Vincent Santa Lucia Seychelles Singapore Siria Sri Lanka Sud Africana Repubblica Suriname Svizzera Swaziland Tailandia Taiwan Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yugoslavia1 Zaire Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 180 del 20 giugno 2012 1,52 1,21 6,64 0,85 6,16 4,05 3,2 4,97 2,11 5,7 5,8 2,98 13,04 5,15 4,98 10,98 26,37 1,17 2,15 9,13 3,22 8,07 5,63 5,12 1,02 5,14 4,45 1,99 3,38 3,09 2,62 0,89 3,75 5,92 4,65 4,15 0,81 6,83 2,61 0,88 2,14 3,83 3,66 8,6 8,54 2,94 0,75 8,49 2,49 16,32 3,98 47,03