Provincia di Massa Carrara AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MS 13 All. A Del. CdG n. 14 del 29/05/2014 Norme di Attuazione del Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (approvato con D.C.S.P. n. 8/2014 del 20 febbraio 2014). TITOLO I DISTRETTI DI GESTIONE E AREE DI PERTINENZA Art. 1 - Principi generali. Le presenti norme, in attuazione del “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del capriolo in Provincia di Massa Carrara”. disciplinano le modalità di attuazione della gestione del capriolo nel territorio vocato alla specie e nei Distretti individuati dall’ATC MS13, con l’obiettivo di assolvere ai compiti indicati dall’Art. 86 del DPGR 33/R/2011. Art. 2 - Individuazione dei Distretti di Gestione e delle Aree di Pertinenza. L’ATC suddivide l’area vocata alla specie individuata nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in Unità Minime di Gestione denominate Distretti. All’interno di ciascun Distretto sono individuate Aree di Gestione di caccia dette anche Aree di Pertinenza, dove ciascun cacciatore autorizzato potrà effettuare il prelievo in selezione. Le Aree di Pertinenza saranno individuate secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 comma 3 sez. “C” del P.R.A.F. Regionale 2012-2015. I limiti di Distretto e di Aree di Pertinenza dovranno, per quanto possibile, essere collocati su elementi fissi del territorio ben individuabili sul terreno (fossi, canali, strade, crinali, limiti colturali, ecc.) al fine di evitare possibili sconfinamenti e favorire l’attività di sorveglianza. L’ATC, per una migliore gestione della specie ed una più favorevole fruizione del territorio da parte dei cacciatori iscritti, potrà modificare i confini delle Aree di Pertinenza e dei Distretti, anche su proposta del Coordinatore di Distretto. Art. 3 - Saturazione di Distretto e formazione della Liste di Attesa. Il numero massimo di cacciatori che potranno essere assegnati ad un distretto (in tal caso il distretto è ritenuto “saturo” in base ai principi previsti all’art. 2 comma 3 sez. “C” del P.R.A.F. Regionale 2012-2015 ovvero: 1) Il distretto è saturo quando il rapporto cacciatore / SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha; pag. 1 2) Nel rispetto del punto 1, il distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi tre anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a due capi/cacciatori; 3) Un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supera la densità sostenibile. I cacciatori in esubero saranno collocati in una “Lista di Attesa” la cui graduatoria rispetterà quanto stabilito dagli Artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento. I cacciatori in Lista di Attesa che non abbiano avuto accesso al prelievo per due anni consecutivi, acquisiranno priorità nell’assegnazione rispetto ad eventuali nuove richieste di assegnazione. TITOLO II ISCRIZIONE, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI DI SELEZIONE AI DISTRETTI ASSEGNAZIONE AREE DI PERTINENZA E CAPI IN PRELIEVO Art. 4 - Modalità di iscrizione ai Distretti di Gestione. I cacciatori che hanno superato la prova d’esame e conseguito l’abilitazione per lo svolgimento della caccia di selezione al capriolo di cui all’Artt. 3 e 4 del “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del capriolo in Provincia di Massa Carrara” approvato con D.C.S.P. n. 8/2014 del 20 febbraio 2014, e risultano iscritti al Registro Provinciale dei Cacciatori di Selezione possono richiedere l’iscrizione ad uno dei Distretti individuati dal Comitato di Gestione dell’ATC, presentando domanda al Presidente dell’ATC redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Nella richiesta d’iscrizione il richiedente dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il/i Distretto/i prescelti per lo svolgimento dell’attività di selezione al capriolo, in ordine di preferenza. Art. 5 - Modalità di assegnazione dei nuovi cacciatori di selezione ai Distretti di Gestione. L’ATC redigerà, annualmente, sulla base dei criteri di saturazione di cui all’Art. 3, l’elenco dei posti disponibili per ciascun Distretto. Entro quindici giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande d’iscrizione, l’ATC redigerà la graduatoria dei cacciatori che hanno avanzato richiesta di nuova iscrizione. La graduatoria di cui sopra dovrà essere redatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 1) Opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ. mod. e int.; 2) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del Distretto in cui si richiede l’iscrizione; 3) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all’interno del Distretto in cui si richiede l’iscrizione; 4) Residenza anagrafica nella provincia di Massa Carrara; 5) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del Capriolo in un distretto ricadente in Provincia di Massa Carrara; 6) Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione al Capriolo presso la Provincia di Massa Carrara; 7) Residenza venatoria nell’ATC MS13; pag. 2 8) Conduttore abilitato e proprietario di cane da traccia. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio di valutazione ottenuto in sede di esame di abilitazione alla caccia di selezione, e successivamente, in caso di ulteriore parità, proceduto al sorteggio. Art. 6 - Modalità di trasferimento di cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto di Gestione. La richiesta di trasferimento dal Distretto di appartenenza ad un nuovo Distretto, potrà essere avanzata da cacciatori di selezione che abbiano effettuato almeno 3 anni di attività ininterrotta in quello di provenienza. I richiedenti il trasferimento dovranno inoltrare domanda compilata su apposita modulistica predisposta dall’ATC entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. Entro quindici giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande d’iscrizione, l’ATC redigerà la graduatoria dei cacciatori che avranno avanzato richiesta di trasferimento. La graduatoria di cui sopra dovrà essere redatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 1) Opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ mod. e int. ; 1) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del Distretto in cui si richiede il trasferimento; 2) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all’interno del Distretto in cui si richiede il trasferimento; 3) Residenza anagrafica nella provincia di Massa Carrara; 4) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del Capriolo in un distretto ricadente in Provincia di Massa Carrara; 5) Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione al Capriolo presso la Provincia di Massa Carrara; 6) Residenza venatoria nell’ATC MS13; 7) Conduttore abilitato proprietario di cane da Traccia. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio della graduatoria di merito di cui all’art. 7, in caso di ulteriore parità, proceduto al sorteggio. I cacciatori che avranno richiesto il trasferimento avranno la priorità, nell’assegnazione al nuovo Distretto, rispetto ai nuovi iscritti. Art. 7 - Assegnazione delle Aree di Pertinenza e dei capi in prelievo. L’ATC procede all’assegnazione delle aree di pertinenza, secondo le sotto indicate procedure: a) Nel caso di accordo unanime, ciascun selecontrollore, o suo delegato munito di delega scritta, provvederà alla sottoscrizione dell'accordo di assegnazione. Il Coordinatore del distretto inoltrerà l'accordo di assegnazione all’ATC per la ratifica ; b) In caso di mancato accordo l’ATC procederà all’assegnazione in base alla “graduatoria di merito” dei cacciatori iscritti al distretto. L’assegnazione avverrà in apposita assemblea convocata, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, almeno 20 giorni prima dell’inizio della stagione venatoria di selezione. Nel caso in cui il selecontrollore risultasse assente al momento della chiamata, potrà effettuare la scelta al termine della prima chiamata ovvero in seconda chiamata in ordine di graduatoria. pag. 3 c) In caso di mancata partecipazione all’assemblea, convocata per la scelta dell'area di pertinenza, il selecontrollore potrà, successivamente, scegliere fra quelle non ancora assegnate e trasmettere la propria decisione mediante comunicazione scritta all'ATC. L’assegnazione avrà validità per tutta la durata del Piano Faunistico venatorio Provinciale. La “graduatoria di merito” di ciascun selecontrollore sarà formulata sulla base delle attività svolte, applicando i punteggi a sommare ed a detrarre come dalle seguenti Tabelle 1 e 2: Tab. 1- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito dei cacciatori di selezione iscritti ai Distretti (Parametri a Sommare): Lettera A B Parametri a Sommare Per ciascun anno di attività in un Distretto per la caccia di selezione al Capriolo della Provincia di Massa Carrara. % media di attuazione del Piano di Prelievo assegnato negli ultimi 3 anni di attività: Punti 2 B1 Nessun prelievo (con numero minimo uscite previste all’art. 10) 0 B2 Dal 1% al 49% 1 B3 Dal 50% al 99% 2 B4 100% 3 Il capo incentivo assegnato ai responsabili non concorrerà alla formazione del punteggio a sommare ma parteciperà alla formazione dell’eventuale punteggio a detrarre. Tab. 2- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito dei cacciatori di selezione iscritti ai Distretti (Parametri a Detrarre): Lettera Parametri a Detrarre Punti C Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall’attività di prelievo per 1 Anno. 3 D Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall’attività di prelievo per 3 Anni. 10 E Mancata partecipazione ai censimenti obbligatori (1). 2 F Mancata esecuzione del numero minimo di uscite in coincidenza con il mancato rispetto del Piano di Prelievo. (2) 3 G Tardiva consegna del materiale riepilogativo dell’attività svolta (libretto uscite, schede biometriche, marcature non utilizzate). 1 H Errori di abbattimento: H1 Maschio Adulto non assegnato. 10 pag. 4 (1) H2 Qualsiasi altro errore. 3 I Mancata osservanza delle indicazioni impartite dai Coordinatori di Distretto nel corso delle attività di censimento, se tempestivamente segnalate al personale tecnico che è eventualmente incaricato di sovrintendere le operazioni stesse e da questo accertate. 2 riferiti alla stagione venatoria in corso. Il punteggio a detrarre sarà applicato anche nel caso in cui il selecontrollore fosse stato impossibilitato a partecipare per motivi di salute che comunque dovranno necessariamente essere certificati; nel caso in cui il selecontrollore provveda a farsi sostituire da altro cacciatore così come disposto dall’art. 13 comma 7 del Regolamento Provinciale approvato con D.C.S.P. n. 8/20014, la penalità non sarà applicata. (2) così come indicato all’art. 12. L’ATC, ogni anno, ed esattamente al termine delle attività di censimento per la stagione venatoria in corso, sulla base dei dati riepilogativi dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria da parte dei cacciatori iscritti, fra le quali rientra anche l’attività di censimento per la stagione venatoria in corso, e dei punteggi sopra indicati, aggiorna la graduatoria di merito per ciascun Distretto. Si precisa che a parità di punteggio i cacciatori saranno disposti in ordine decrescente in funzione della percentuale di realizzazione del proprio piano di abbattimento calcolata così come disposto dalla lett. B Tab. 1 del presente articolo. In caso di ulteriore parità i selecontrollori saranno disposti in ordine alfabetico (cognome e nome). L’ATC ogni anno, per ogni distretto, stabilisce il numero di capi da assegnare ed in intesa con il Coordinatore di distretto, procede all’assegnazione nel rispetto della rotazione per classi di sesso ed età, secondo i seguenti criteri di priorità: 1) Un capo Incentivante ad ogni avente diritto; 2) Un capo alla volta, secondo le graduatorie di merito, ai cacciatori titolari di un’Area di Pertinenza in via esclusiva che abbiano maturato l’accesso al prelievo, sino all’esaurimento di tutti i capi in assegnazione. L’attribuzione dei capi ai cacciatori iscritti al Distretto dovrà privilegiare la rotazione fra le diverse classi di sesso ed età, in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti; in ogni caso, allo stesso cacciatore, non potrà essere assegnato più di un maschio nella stessa stagione venatoria. I capi Incentivanti dovranno essere equamente ripartiti fra le diverse classi di sesso ed età rispettando, per quanto possibile, le percentuali di distribuzione del piano. L'ATC provvede all' assegnazione dei capi e la comunica ai cacciatori mediante assemblea appositamente convocata oppure mediante pubblicazione della lista di assegnazione sul proprio sito web: www.atcms13.it. Il selecontrollore entro 5 giorni dall’assegnazione dei capi, potrà rinunciare, anche parzialmente, ai capi assegnati. Non è ammessa la rinuncia parziale del “piccolo”. La rinuncia al "piccolo" comporta la rinuncia all’intero piano assegnato. TITOLO III COGESTIONE Art. 8 - Cogestione fra Aree di Pertinenza. pag. 5 I cacciatori iscritti ad un Distretto di Gestione potranno richiedere, entro la data stabilita dall’ATC, la cogestione di più Aree di Pertinenza confinanti fra loro o che fra loro costituiscano un territorio a “corpo unico”, fino ad un massimo di quattro. La Cogestione delle Aree di Pertinenza sarà vincolante per la stagione venatoria in cui è stata avanzata la richiesta e si intenderà tacitamente rinnovata, se non interverranno altre comunicazioni al riguardo, per la durata del periodo di assegnazione delle sottozone. Sulle aree assegnate ma inutilizzate a seguito di esclusione del selecontrollore assegnatario la cogestione non è ammessa. Nel caso di cogestione di più aree contigue, ai cacciatori potrà essere affidata la realizzazione del piano di prelievo complessivamente loro assegnato. I cacciatori potranno concordare fra loro l’assegnazione nominativa dei capi. Tale distribuzione dovrà essere comunicata, almeno 10 giorni prima dell’inizio della caccia di selezione, al Comitato di Gestione dell’ATC che provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Provinciale ed alla Polizia Provinciale. TITOLO IV COORDINATORI DI DISTRETTO Art. 9 - Nomina, ruolo e compiti dei Coordinatori di Distretto. L’ATC nominerà, per ciascun Distretto, un Coordinatore e fino ad un massimo di cinque Vice-Coordinatori. Spetta all’ATC convocare, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, le Assemblee dei Distretti almeno 20 giorni prima la scadenza delle nomine coincidenti con la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Ciascun cacciatore iscritto ad un Distretto potrà proporre la propria candidatura al ruolo di Coordinatore o di ViceCoordinatore di Distretto. L’ATC valuterà esclusivamente le candidature di cacciatori iscritti ai Distretti che non siano incorsi in sanzioni previste dall’Art. 25 comma 1 e 2 del “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara” eccetto lettere d) e g) del comma 2. I cacciatori di selezione che intendano proporre le proprie candidature dovranno presentare richiesta, su apposito modello predisposto dall’ATC, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di documento di identità valido, al Presidente del Comitato di Gestione dell’ATC entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui si terrà l’Assemblea di Distretto. L’ATC invierà all’Assemblea di ciascun Distretto, le liste dei Candidati di cui sia stata approvata la candidatura stessa indicando inoltre il numero massimo di Vice-Coordinatori ritenuto idoneo per lo svolgimento dell’attività di gestione di ciascun Distretto. Nel corso delle Assemblee di Distretto si svolgeranno le elezioni dei Coordinatori e dei Vice-coordinatori di Distretto la cui candidatura sia stata ritenuta valida dal Comitato di Gestione dell’ATC. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze espresse dai cacciatori i quali, in sede assembleare e senza possibilità di delega, potranno esprimere la propria preferenza. pag. 6 Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente dopo le votazioni, da parte del Presidente e da due scrutatori nominati dall’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni. I Candidati eletti individueranno al loro interno il Coordinatore di Distretto e ne proporranno la nomina al Comitato di Gestione dell’ATC. Il Comitato di Gestione procederà alle nomine dei Coordinatori e dei Vice-Coordinatori in apposita seduta di Consiglio. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto resteranno in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Il Coordinatore di Distretto svolgerà compiti di raccordo fra il Comitato di Gestione dell’ATC ed i cacciatori di selezione iscritti, collaborerà con il personale tecnico nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di gestione ivi compresi i censimenti annuali e l’individuazione delle Aree di Pertinenza; il tutto in collaborazione con i ViceCoordinatori di Distretto e con altri selecontrollori che abbiano dato la propria disponibilità. Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori di Distretto dovranno segnalare tempestivamente all’ATC, per l’adozione dei provvedimenti del caso, eventuali inosservanze/inadempienze dei selecontrollori avvenute nelle varie fasi di gestione. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto che non svolgeranno attivamente i compiti loro attribuiti dal Regolamento Provinciale e dalle norme di attuazione dell’ATC, decadranno automaticamente dalla carica e saranno sostituiti. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto potranno altresì decadere, e saranno sostituiti, anche a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata e controfirmata dai due terzi dei Coordinatori e Vice del Distretto ed approvata dall’ATC. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi. In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un Coordinatore di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il Vice-Coordinatore che abbia ricevuto nel corso dell’Assemblea il maggior numero di preferenze. In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un Vice-Coordinatore di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il primo dei non eletti. Il Coordinatore di Distretto potrà essere invitato a partecipare alle riunioni indette dal Comitato di Gestione e/o dalla Commissione specifica, attinenti l’attività del Distretto e, più in generale, la caccia di selezione al Capriolo. TITOLO V CENSIMENTI E PRELIEVI Art. 10 - Modalità di Censimento. L’ATC organizzerà annualmente, in collaborazione con i coordinatori di Distretto, le sessioni di censimento necessarie alla formulazione del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo. I cacciatori iscritti al Distretto, per ottenere l’accesso all’attività di prelievo, saranno chiamati a svolgere ogni anno le sessioni di censimento minime indicate dal Comitato di Gestione dell’ATC. Nel corso delle attività di censimento, ciascun operatore sarà tenuto a compilare una scheda personale con indicate le proprie generalità, il ruolo svolto nell’azione specifica (battitore, osservatore), il numero della postazione occupata, i capi avvistati e le altre informazioni richieste dal personale tecnico. Al termine delle sessioni di censimento, i cacciatori partecipanti saranno tenuti a riconsegnare le schede personali al Coordinatore ed al personale tecnico che sovrintenderanno l’attività di monitoraggio. pag. 7 La mancata partecipazione al numero minimo di sessioni di censimento obbligatorie stabilite dall’ATC comporterà l’esclusione dall’attività di prelievo per la stagione di riferimento oltre alla decurtazione del punteggio secondo quanto indicato all’Art. 7. Non sarà escluso dall’attività di prelievo il selecontrollore che, per motivi di salute, fosse stato impossibilitato ad effettuare il numero minimo di sessioni obbligatorie di censimento purché, entro cinque giorni dallo svolgimento della singola giornata, provveda a presentare all’ATC MS13 idonea certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche. Non sono ammesse certificazioni mediche presentate al termine delle attività di censimento, relative all’intero periodo. L’ATC stabilirà annualmente, in accordo con i Coordinatori di Distretto ed il personale tecnico incaricato della redazione del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo, le giornate minime di censimento e le modalità di svolgimento, la/e giornata/e di recupero per i cacciatori di selezione impediti a partecipare alle giornate di censimento obbligatorie. La mancata partecipazione per due anni consecutivi ai censimenti obbligatori stabiliti dall’ATC, comporterà l’immediata cancellazione dal Distretto di Gestione. L’ATC comunicherà annualmente, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, la calendarizzazione delle varie attività gestionali. Art. 11 - Norme per l’esecuzione dei censimenti. I censimenti della specie capriolo dovranno essere condotti adottando le seguenti tecniche: a) da Punti di Vantaggio, in contemporanea, in due sessioni, al fine di definire la struttura della popolazione, preferibilmente nella propria area di pertinenza; b) in Battuta su Aree Campione, al fine di definire la consistenza minima certa e la densità della popolazione. Il Comitato di Gestione dell’ATC potrà stabilire, in accordo con i Coordinatori di Distretto e con il personale tecnico incaricato della stesura del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo, una ulteriore giornata in cui svolgere successive sessioni di censimento qualora i risultati ottenuti in una delle giornate di cui ai precedenti punti a) e/o b) non fossero sufficienti a garantire l’attendibilità dei dati rilevati. Ciascun cacciatore di selezione iscritto al Distretto sarà tenuto, al fine di ottenere l’accesso al prelievo, a partecipare alle giornate obbligatorie stabilite dall’ATC. Sarà consentito il recupero di una delle giornate obbligatorie partecipando ad una ulteriore sessione di censimento stabilita dal Comitato di Gestione dell’ATC di intesa con i Coordinatori di Distretto ed il proprio personale tecnico. Il personale tecnico, in collaborazione con i Coordinatori di Distretto, dovrà individuare le Aree Campione dove svolgere i censimenti nella forma della Battuta. I Coordinatori di Distretto, con la collaborazione dei Vice-Coordinatori ed eventualmente di cacciatori di selezione iscritti al Distretto, procederanno annualmente alla perimetrazione delle Aree di Battuta prescelte ed alla segnalazione delle diverse postazioni di avvistamento. Art. 12 - Modalità di prelievo. Ciascun cacciatore di selezione autorizzato ad esercitare l’attività di caccia in uno dei Distretti di Gestione individuati dall’ATC MS13, svolgerà la propria attività di prelievo all’interno di un’Area di Pertinenza, assegnata secondo le modalità stabilite all’Art. 7. pag. 8 La caccia potrà essere effettuata sia nella forma dell’aspetto da punti di appostamento precedentemente individuati, che alla cerca. I cacciatori di selezione che non hanno maturato almeno 3 anni di esperienza continuativa di attività di gestione completa (censimenti, prelievo, ecc.) in uno dei Distretti individuati dall’ATC MS13, potranno svolgere la caccia di selezione esclusivamente da punti di appostamento. La caccia nella forma della cerca potrà essere svolta esclusivamente nell’Area di Pertinenza in assegnazione diretta dal titolare. Il Piano di Prelievo assegnato al Distretto sarà ripartito fra i cacciatori iscritti ed autorizzati secondo quanto stabilito all’Art. 7. I cacciatori di selezione saranno tenuti, per il completamento del piano di prelievo, ad effettuare un numero minimo di cinque (5) uscite per ogni capo assegnato nel rispetto dei tempi di prelievo previsti per ciascuno di essi; oltre i quattro capi assegnati il selecontrollore dovrà effettuare minimo venti (20) uscite. I capi incentivi non concorrono a determinare il numero minimo di uscite. L’effettuazione del numero minimo di uscite consentirà al cacciatore di selezione, anche in caso di mancato completamento del piano assegnato, di non incorrere nelle detrazioni di punteggio di cui all’Art. 7, Lettera F. Il numero di uscite effettuate da un cacciatore iscritto ed autorizzato all’esercizio della caccia in selezione, sarà stabilito sulla base delle schede di uscita e di rientro compilate o comunicazione tramite tele prenotazione se prevista. Per ciascuna giornata di caccia saranno ammesse un numero massimo di due uscite di cui: una la mattina ed una la sera. Art. 13 - Norme per il Prelievo. Il cacciatore di selezione autorizzato al prelievo della specie oggetto del presente regolamento, nella propria Area di Pertinenza od in Aree in Cogestione, sarà tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 18 del “Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (D.C.S.P. n° 8/2014 del 20/02/2014)”. Entro 10 giorni dal termine della stagione venatoria relativa alla specie oggetto del presente regolamento, ciascun selecontrollore autorizzato al prelievo sarà tenuto alla riconsegna del materiale, in proprio possesso, utilizzato per l’attività di selezione: libretto delle uscite, eventuali contrassegni inutilizzati. Nel caso in cui il selecontrollore per due anni consecutivi non dovesse abbattere nessuno dei capi assegnati, pur avendo rispettato il numero minimo delle uscite, non parteciperà alla assegnazione dei capi per un anno. L’ATC, in collaborazione con i Coordinatori di Distretto, stabilirà annualmente le modalità per attuare il primo controllo dei capi abbattuti mediante l’individuazione di Punti di Raccolta e Controllo dislocati sul territorio. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 14 – Norme Finali. Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge, il mancato rispetto delle presenti Norme di Attuazione o gravi inadempienze compiute da parte dei selecontrollori, consentiranno all’ATC di prevedere, oltre alle perdite di punteggio di cui all’Art. 7 - Tab. 2, anche l’esclusione o la sospensione dagli abbattimenti per la stagione venatoria in corso. pag. 9 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione valgono le disposizioni previste dal Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (Approvato con D.C.S. Provinciale n° 8/2014 del 20 febbraio 2014), dalla L.R. 3/94 e succ mod. e int. e dal DPGR 33/R/2011 e s.m.i.. Art. 15 - Norme Transitorie. Le presenti Norme di Attuazione del Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (Approvato con D.C.S. Provinciale n° 8/2014 del 20 febbraio 2014) sostituiscono integralmente quanto precedentemente disposto dal Comitato di Gestione dell’ATC MS13. pag. 10