PREMESSA Il momento dell’esecuzione della pena, sia in forma detentiva che in misura alternativa alla detenzione, conseguenza della commissione di un fatto-reato che ha infranto quel “patto sociale” su cui si fonda una società di diritto, giuridicamente costituisce una parentesi nella vita della persona. Tuttavia, tale momento il più delle volte è talmente significativo da interessare l’intera storia personale, che va approcciata nella pienezza della sua valenza esistenziale con una presa in carico globale da parte del Servizio Sociale proposto alla gestione dell’esecuzione penale esterna con la duplice funzione di “controllo e aiuto”. L’Amministrazione Penitenziaria, nella sua complessa articolazione, è chiamata a garantire la sicurezza sociale attraverso azioni di contenimento, ma anche e soprattutto a promuovere il cambiamento attraverso un recupero della persona a se stesso, alla famiglia ed alla società. Il Servizio Sociale Penitenziario ha, pertanto, il compito di garantire significato e contenuto a quel percorso pedagogico di rielaborazione del vissuto sul quale si fonda il reinserimento sociale, attivando tutte le risorse disponibili sul territorio. Uno dei principali contenuti a forte valenza risocializzante nei confronti dei soggetti adulti, quali sono gli utenti dell’UEPE del Ministero della Giustizia, è costituito dalla dimensione di produttiva autonomia correlata all’impegno lavorativo. Tale dimensione costituisce, dal punto di vista trattamentale, il banco di prova rispetto alla reale disponibilità del soggetto all’adesione al valore della legalità. E, pertanto, sulla individuazione di percorsi di accompagnamento si è costruito un modello in progress di inclusione socio – lavorativa e si è sviluppato nel corso di circa un decennio di esperienza ( Graf. B). Il salto di qualità è dato dalla presenza di un agenzia di mediazione al lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e specializzata in attività di inclusione socio- lavorativa di fasce deboli sul mercato del lavoro che ha allargato l’intervento al mondo del profit attraverso un modello innovativo . Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Graf.A MODELLO DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN PROGRESS 1996 1997/98 “ORIENTAMENTO AL LAVORO” 2007 Riparazione del danno 2006 Continuità per indultati “ BORSE LAVORO” - inserimento in cooperative di tipo B - retribuzione utenti al di fuori dell’assetto contrattuale 1998/99/2000 2005 2004 PIANI DI ZONA Alfabetizzazione informatica “BORSE LAVORO” APERTURA AL NO PROFIT” Spazi di confronto Esperenziale MODELLO IMPLEMENTATO 2001/2002 MODELLO“Normativo / Strutturato”: Tirocinio Formativo 2003 MODELLOAVANZATO Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Dimensione Consortile - IDEA LAVORO - Profit - Form. di gruppo Protocollo d’intesa CSSA-SolCo Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Grafico a cura di Patrizia Garofalo Dirigente UEPE Catania ed Ernestina Di Cataldo Ass. Sociale UEPE Catania - maggio 2003/2007 PARTE 1 GLI ATTORI IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - IDEALAVORO® Idea Agenzia per il Lavoro - IdeaLavoro® è un Consorzio di cooperative sociali costituito nel nov. 2000 con oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di incontro domanda/offerta di lavoro D. Lgs. 469/97 art. 10 – aut. n. 2203/AM del 14/09/2001 e n. 1310 – int del 23 febbraio 2005. IdeaLavoro® promosso da consorzi di cooperative sociali si avvale della esperienza e delle reti di relazioni da questi costituite nel tempo. L'intenzione dei fondatori è di ottimizzare e migliorare, attraverso la costituzione di una specifica e specializzata società, tali esperienze per favorire, da un lato, l'accompagnamento e l'inserimento al lavoro dei lavoratori in situazione di svantaggio , dall'altro, di condividere tale know how con il sistema delle imprese profit. Coerentemente con la propria missione, la forma giuridica prescelta è quella di Consorzio di cooperative sociali, in continuità con l’esperienza dei soci fondatori. Inoltre IdeaLavoro® ha fatto proprio il codice etico di Confcooperative Federsolidarietà, vincolando il proprio operato al rapporto con le comunità locali, alla specializzazione e aggiornamento delle figure professionali, alla valorizzazione delle risorse umane. Le filiali sono presenti nelle città di Torino,Catania, Milano, Roma, Napoli Padova,Monza, Alessandria,Padova ,Genova IdeaLavoro è presente in Sicilia con la sua filiale a Catania in via Garofalo, 12 e con suoi sportelli decentrati su quasi tutte le province. Già da qualche anno, i Centri di Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia di Catania e Messina (oggi U.E.P.E.) , d’intesa con il Consorzio di cooperative sociali Solco. Catania e con il Consorzio Idea Lavoro , hanno lavorato per favorire l’integrazione sociale di soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale attraverso l’inserimento lavorativo nelle imprese profit e non profit CONSORZIO SOL.CO CATANIA – RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE Il Consorzio di cooperative sociali Sol.Co. Catania è stato costituito nel 1994 da 5 cooperative sociali di tipo A, quale ambito di integrazione, promozione, interazione, garanzia della qualità del lavoro sociale, nonché di confronto culturale e valoriale e di piena espressione del valore sociale dell'azione cooperativa, in una città ed in una regione in cui tale azione è svalutata e spesso manipolata. Dal 2006, il Consorzio Sol.Co. Catania si è costituito in organizzazione cooperativa di terzo livello assumendo il nome di Consorzio Sol.Co. Catania - Rete di Imprese Sociali Siciliane. La rete è formata da 8 consorzi locali (con estensione provinciale, subprovinciale e metropolitana) quali Agri.Ca (AG), Comunità Nuova (PA), Per.I.P.L.O. (ME), Sol.Co. Calatino (CT), Sol.Co. Etneo (CT), Sol.Co Jonico (CT), Sol.Co. Nisseno (CL),Sol.Co Mediterraneo (SR) a cui sono associate oltre 100 cooperative sociali (una quota consistente della cooperazione sociale in Sicilia) che erogano servizi sociali, sanitari, educativi e d'inserimento lavorativo per categorie svantaggiate. Alla luce dei principi e degli obiettivi esposti, il Consorzio intende sviluppare le proprie potenzialit à, attraverso: Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 1. Gli scambi di know-how fra consorzi e cooperative associate, rispetto ai servizi resi ed alle impostazioni organizzative; 2. L’avvio di processi innovativi; 3. La promozione di nuovi consorzi e cooperative, rispetto alle quali divenire l’incubatore entro il quale le prime possano crescere ed affermarsi; 4. La progettazione di azioni complesse, sulle quali fare intervenire poi i consorzi e le cooperative, in fase di esecuzione; 5. L’informazione su tutto ciò che interessa le cooperative; 6. La conoscenza di esperienze avanzate e di qualità in Sicilia ed in altre regioni d'Italia, attraverso la rete dei Consorzi esistente. Al fine strategico, condiviso, di dotare la rete di imprese di uno strumento che consenta il pi ù possibile di rendere omogenee le modalità di gestione dei servizi e il relativo flusso informativo quali-quantitativo, nasce la esigenza di creare un tessuto connettivo fatto di persone che investono la propria professionalità tecnica ponendola a servizio delle strategie consortili, assumendone come proprie le finalità sociali. LE FUNZIONI CONSORTILI • • • • • • • • • • Gestione risorse umane Progettazione Centro servizi amministrativo Promozione e sviluppo Contratti/Ricerca di opportunità Sede locale di Ente accreditato per il Servizio civile nazionale Politiche attive del lavoro Consulenza finanziaria e controllo di gestione Promozione dei processi e della certificazione di qualità delle imprese e dei loro servizi Implementazione modello di rendiconto sociale della rete consortile U.E.P.E. – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005,n.154 che ha modificato l'art. 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che costituiva i Centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria. Il loro coordinamento è affidato agli Uffici dell'esecuzione penale esterna presso i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria. Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Gli assistenti sociali in sevizio negli UEPE svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge: compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA D.A.P. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA’ DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PROVVEDITORATI REGIONALI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA P.R.A.P.–N.16 SUL TERRITORIO NAZIONALE ISTITUTI PENITENZIARI N.207 + 5 O.P.G. UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA N.58 più 46 SEDI DI SERVIZIO Grafico a cura di Patrizia Garofalo Dirigente UEPE Catania maggio 2006 Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS PARTE 2 IL MODELLO IN PROGRESS Il modello utilizzato è quello francese di Reconnainsance des acquis (riconoscimento delle competenze acquisite ) che media dall’esperienza della cooperazione sociale e consente di privilegiare una dimensione progettuale centrata sui bisogni della persona intesa nella sua pluridimensinalità. Attraverso un percorso di autovalutazione della persona elaborato in funzione delle attitudini, abilità, qualità, esperienze lavorative, aree di personalità, viene condiviso un Progetto Individualizzato che tiene conto delle seguenti aree dell’apprendimento, relazionale , motivazionale e delle abilità tecnico operative. Dopo un percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro, ( Graf.B) finalizzato all’acquisizione delle abilità di base necessarie si procede all’ inserimento lavorativo attraverso l’utilizzo di uno strumento di politica attiva del lavoro: il tirocinio formativoe di orientamento. Si propone agli utenti un'esperienza concreta di lavoro, coerente con le attitudini e le tendenze personali individuate nella precedente fase di Bilancio delle Competenze.. L'attività di affiancamento e accompagnamento ha lo scopo di creare un supporto di mediazione tra le problematiche di inserimento, le aspettative e capacità professionali e la realtà lavorativa che accoglie il soggetto e sostenere il percorso verso l’autonomia . Nella realizzazione del modello descritto, si è gradualmente implementata una metodologia di intervento che ha consentito una presa in carico globale delle persone beneficiarie dell’iniziativa, con l’attivazione di percorsi paralleli di condivisione di gruppo finalizzati ad una riappropriazione riflessiva delle più significative dimensioni di vita. Il modello è stato oggetto di monitoraggio, autovalutazione e valutazione integrata con tutti gli attori coinvolti nell’esperienza. Attraverso il processo valutativo attivato e gradualmente perfezionato si è raggiunta quell’efficacia utile che ha consentito il passaggio dalla dimensione esperienziale alla concettualizzazione dell’azione professionale, in un’ottica di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Graf.B COOPERATIVE DI TIPO B COME CONTESTO IDONEO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI In senso generale - Definizione di soggetti svantaggiati In ambito penitenziario DIMENSIONE CONSORTILE PUNTI DI FORZA -sistema valoriale di riferimento fondato sulla solidarietà - normativa che vincola alla apertura allo svantaggio sociale - motivazione degli operatori - attenzione alla persona - fertile terreno per la sperimentazione di una dimensione di gruppo fondata sulla cooperazione - zona di transito per lo sviluppo di una cultura del lavoro PUNTI DI DEBOLEZZA - fragilità della struttura in assenza di commesse - eccesso di tutela - limitata retribuzione - ritardata retribuzione - difficili dinamiche tra più soggetti svantaggiati - maggiore governo delle criticità - maggiore stabilità anticipazione della retribuzione uniformità del modello PUNTI DI INCONTRO -attenzione alla persona (condivisione valoriale) METODO - dimensione formativa globalmente intesa come progetto per e con la persona in trattamento ( competenza professionale come risultato parziale) VINCOLI - imprescindibilità dell’aspetto prescrittivo dell’esecuzione penale OBIETTIVO COMUNE Conseguire, attraverso un percorso di inserimento lavorativo guidato, un più alto livello di Socialità che elevi la qualità della vita del soggetto in una dimensione di condivisa legalità Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS LA METODOLOGIA Avvio,promozione,ammissione/selezione Costituzione di un Comitato di orientamento/coordinamento composto da rappresentanti dell’U.E.P.E. di Catania e da esperti di IdeaLavoro a) garantisce che si realizzi un equilibrato inserimento dei soggetti svantaggiati; b) assicura la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità personali e professionali dei soggetti da inserire. Procede periodicamente • al monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza; • all’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto; • alla valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto. • Individua i criteri e le modalità di selezione Raccolta della domanda aziendale A cura del Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro – IDEALAVORO che prevede le seguenti azioni . • promozione e diffusione del Progetto • Analisi della domanda ,interpretazione dei bisogni del cliente/azienda relativa alla figura professionale da inserire , alle mansioni ,competenze e abilità, raccolta della disponibilità • Individuazione bacini utenti potenziali • Selezione ed individuazione tirocinanti Bilancio di Competenze e preparazione allo stage Si individuano le capacità e le potenzialità professionali di ciascun soggetto al fine di meglio indirizzare l’inserimento attraverso colloqui attitudinali e di analisi delle competenze. Il percorsosvolto in gruppo ha la durata di 20 ore durante le quali vengono esplorate attitudini, abilità, qualità, esperienze lavorative, aree di personalità e viene avviato un breve percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro, finalizzato all’acquisizione delle abilità di base necessarie per il successivo inserimento. Viene sviluppato un progetto personalizzato per ogni utente che andrà a coinvolgere il soggetto a cui è rivolto quale prima operatore di se stesso, al fine di renderlo protagonista nella dinamica della decisione di inserimento lavorativo e autonomo nelle future scelte professionali, e che sarà il supporto principale e lo strumento strategico di tutto il seguito del progetto. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 3.5 Inserimento in azienda mediante tirocinio formativo degli utenti con le competenze e abilità richieste e individuate nella precedenti fasi. Esso ha la della durata di 6 mesi, rinnovabili per egual periodo , a spese dell’azienda ospitante, fino ad una massimo di 12 mesi, in aziende e in cooperative di inserimento lavorativo individuate sulla base della loro disponibilità/capacità di offrire percorsi di formazione professionale. Accompagnamento (follow-up). Il tutoraggio sarà contemporaneo al tirocinio formativo. L'attività di tutoraggio ha lo scopo di creare un supporto di mediazione tra le problematiche di inserimento, le aspettative e capacità professionali e la realtà lavorativa che accoglie il soggetto. I momenti di tensione, di difficoltà e di scoraggiamento vengono cosi discussi e confrontati con esperti in grado di assisterli e supportare gli utenti nell'impatto lavorativo. verifica e valutazione. Si valuta l'efficacia dell'intervento attraverso • Un monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza; • l’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto; • la valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto L’attività di verifica e valutazione del percorso è effettuata dal comitato di orientamento/coordinamento al quale partecipano gli operatori che a vario titolo intervengono nella predisposizione del progetto individualizzato e nella sua attuazione (UEPE;Ser.T.;aziende;Idealavoro…) Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS MODELLO DI VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE INTERNA DI INDIRIZZO : DIREZIONE GRUPPO DI PROGETTO VALUTAZIONE INTEGRATA: UEPE / SOLCO/ IDEA LAVORO/ AZIENDE OSPITANTI MONITORAGGIO QUANTITATIVO AUTOVALUTAZIONE INTERNA DI GESTIONE: GRUPPO PROGETTO AUTOVALUTAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI Indicatori di risultato Indicatori di performance MONITORAGGIO QUALITATIVO Indicatori di impatto Indicatori di out-come Grafico a cura di Patrizia Garofalo Dirigente UEPE Catania Concetta Vaccaro responsabile “Idea Lavoro” - 2007 Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS e SPAZI ESPERENZIALI Il percorso, aperto a persone sottoposte a misura alternativa , tossicodipendenti e non , affidate all’U.E.P.E. di Catania e preferibilmente inserite in tirocini di formazione e orientamento detenendo una valenza antagonista rispetto alle condotte aggressive, competitive e conflittuali, pone le basi per costruire valori riguardo le relazioni interpersonali positive, la dignità della persona e l’empatia interpersonale e sociale. Le linee guida degli spazi prevedono un percorso teso alla restituzione di reti relazionali sane, propenso al confronto positivo ed al cambiamento. Ciò implica l’attenzione e la necessaria conoscenza di sé (aspetti cognitivi, emotivi e di comportamento) e la conoscenza dei sistemi di interazione tra sé e l’altro per raggiungere la possibilità di costruire relazioni significative basate sulla fiducia e sull’empatia. Gli 8 seminari, della durata di 3 ore ciascuno condotti da operatori specializzati nei vari ambiti (psicologi,counsellors, sociologi ) , toccano i punti salienti della “comunicazione ecologica”, della “famiglia ” e dei percorsi al cambiamento delle “personalità dipendenti” e dell’empowerment professionale e sono così strutturati Modulo Comunicazione Ecologica Obiettivi Rimotivare la persona ad un sano recupero della qualità della relazione con se, con l’altro, con l’ambiente circostante. • • • • Le Personalità Dipendenti Famiglia e figli favorire l’apertura al cambiamento ed alle scelte propositive riflettendo sui propri comportamenti, abitudini, stili di vita e valorizzare lo sviluppo delle capacità organizzative, cognitive, relazionali • migliorare la condizione problematica del disturbo creato dalla dipendenza e di migliorare le competenze genitoriali attraverso momenti di valutazione familiare • • • corresponsabilità, consapevole e matura, dei genitori nell’educazione e nella cura dei propri figli, attraverso la riflessione circa i ruoli e le diverse fasi che implicano il misurarsi con i problemi ed i passaggi critici di ogni nucleo familiare. • raccolta e sistematzzazione delle aspettative; ridefinizione e pianificazione del proprio progetto professionale , accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro acquisizione di competenze di base necessarie per migliorare la acquisire delle competenze genitoriali inquadrando la famiglia come determinante agenzia educativa e come ponte dell’inserimento sociale per i figli. Empowermet professionale verificare la propria capacità di proporsi verso l’esterno come risorsa professionale con specifiche caratteristiche e competenze. • • Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Contenuti Educare alla accettazione di se e dell’altro, all’ascolto attivo. Sviluppo delle potenzialità del gruppo al lavoro cooperativo. Individuazione di possibili strategie per la risoluzione dei conflitti. Definizione di un progetto per il raggiungimento di obiettivi del gruppo. restituire una competenza progettuale di vita inserita all’interno di un nuovo contesto valoriale e che detiene nuovi riferimenti, veri significati e maturate priorità. Riflettere su ciò che è stato il percorso di vita precedente e la possibilità di una progettualità alternativa futura. valutazione delle competenze genitoriali e delle risorse familiari Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS propria performance professionale. (breve percorso di alfabetizzazione informatica.) La metodologia prevista è impostata secondo il modello dell’apprendimento/cambiamento e vede un’aula a forte interazione attraverso la tecnica del feedback attivo. Sono previste esercitazioni didattiche e di problem solving, simulazioni e role-playning, spazi esperenziali di cooperazione e di interazione. Il modello utilizzato è quello dello “scambio di risorse” come impostazione per la costituzione di una “rete intergrup” che lavorerà sulla teoria dei vantaggi e degli svantaggi, sulle critiche costruttive ed il lavoro di gruppo efficace. ALCUNI DATI 20 15 N°tirocini Azien. profit 10 azien. No profit 5 0 2001/2002 2003 2004/05 2006 Inserimenti lavorativi Catania N.b. Gli inserimenti si sono mantenuti anche a seguito dell’indulto 25 20 az.no profit n.tirocini az.profit 15 10 5 0 2004/05 2006 Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS 0 Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Inserimenti Lavorativi Messina N.b. Gli inserimenti si sono mantenuti anche a seguito dell’indulto 43 persone in tirocinio formativo prosieguo a spese dell’azienda 10 Assunzione presso la stessa azienda nella quale si è svolto il tirocinio Rinunce a proposte di assunzioni 3 Assunzioni presso altra azienda Rinunce 3 Attività in proprio 7 Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS 12 Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 3 ACCORDI DI COLLABORAZIONE Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Ministero della Giustizia UEPE di Catania;Sol.Co Catania Rete di Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro Ministero della Giustizia UEPE di Messina ;IdeaLavoro;Provincia Regionale di Messina – Assessorato Politiche attive del Lavoro Ministero della Giustizia UEPE di Ragusa;Sol.Co Catania Rete di Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro Ministero della Giustizia UEPE diSiracusa;Sol.Co Catania Rete di Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione Progetto A.L.I. Protocollo d’Intesa per interventi mirati di Provincia Regionale di Catania; sostegno alla vita indipendente e all’inserimento socioMinistero dellaGiustizia -UEPE lavorativo di soggetti sottoposti a misure privative o limitative Catania;IdeaLavoro; della libertà, indultati, indultandi, dimittendi, in esecuzione C.C.Catania Piazza Lanza;C.C.Catania penale esterna , potenziali beneficiari di misure alternative alla Bicocca;C.C.Caltagirona;C.C.Giarre; detenzionee loro familiari. Progetto Idee al Lavoro Protocollo d’Intesa per interventi mirati di sostegno alla vita indipendente e all’inserimento Provincia Regionale di Messina; socio-lavorativo di soggetti sottoposti a misure privative o Ministero dellaGiustizia -UEPE limitative della libertà, , in esecuzione penale esterna prossimi Messina ;IdeaLavoro;C.C.Messina alla pena,potenziali beneficiari di misure alternative alla detenzione e loro familiari Ministero della Giustizia UEPE di Messina ;IdeaLavoro;Provincia Protocollo d’Intesa per la promozione di politiche attive di Regionale di Messina – Assessorato reinserimento sociolalorativo di soggetti in esecuzione di pena o Politiche attive del Lavoro ,ATO3 s.p.a sottoposti a misure di sicurezza di Messina Centrali coop. (Legacoop,Confcooperative;UIC,UNCI) Provincia Regionale di Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte Catania;Consorzio Sol.Co Catania Rete dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce di Imprese Sociali Siciliane;IdeaLavoro svantaggiate Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte Patto per il Lavoro Città di Catania dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce svantaggiate Protocollo d’Intesa per la promozione di Politiche Attive del lavoro in Ministero della Giustizia - U.S.S.M Favore di Soggetti svantaggiati con difficoltà di inserimento Catania –IdeaLavoro lavorativo. Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte Comune di Misterbianco -IdeaLavoro dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce svantaggiate PARTE 3 Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 18 Legge 196/97 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori o delle aziende ospitanti di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione. Regolamento attuativo art. 18 Legge 196/97 (approvato dalla Corte dei Conti) Articolo 1 - Finalità 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Articolo 2 - Modalità di attivazione 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. Articolo 3 - Garanzie assicurative 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’articolo 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. 3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Articolo 4 - Tutorato e modalità esecutive 1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento . 2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’articolo 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento 3. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. 4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. 5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto. Articolo 5 - Convenzioni 1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Articolo 6 - Valore dei corsi Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Articolo 7 - Durata 1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f): f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5. Articolo 8 - Estensibilità ai cittadini stranieri 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 Art. 1-30 Artt. 31-86 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. 2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro; k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO Art. 3. Finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a); c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro; d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio. Capo I REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI Art. 4. Agenzie per il lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale. Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 Art. 10. Attivita' di mediazione 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. 2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta. 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo. 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a: a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione; b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita'; c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 7. I soggetti di cui al comma 2 devono: a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito. 11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita': a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita'; b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Legge finanziaria 2001 ( L. 388/00, art. 117) modifiche introdotte alla D. Lgs. 469/97 art. 10 Articolo 117 … omissis… comma 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’attività, anche estesa all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo. 1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività.»; c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.»; d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.»; f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell’accreditamento»; g) al comma 6, all’alinea, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»; h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»; i) ai commi 8 e 10, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»; l) al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»; m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione,»; n) al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»; 4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l’accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonchè di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10. … omissis… Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un’autorizzazione, cui consegue anche l’iscrizione all’albo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, previo accertamento della sussistenza di specifici requisiti giuridici e finanziari; VISTO l’articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, tra i citati requisiti, prevede la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS VISTA la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2004 con la quale, considerato che sullo schema di decreto non è stata raggiunta l‘intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e ritenuta la necessità di provvedere comunque all’adozione del decreto al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del Paese anche mediante l’applicazione delle nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, si è deliberato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, provveda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali SENTITE le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; Decreta Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Art. 1 Competenze 1. Le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato: “decreto legislativo”), debbono avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate: a) per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo: 1) almeno quattro unità nella sede principale; 2) fermo restando l’obbligo di presenza minima in almeno 4 regioni, almeno due unità per unità organizzativa in ciascuna regione; b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo: 1) almeno due unità nella sede principale; 2) almeno un’unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile. 2. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. 3. Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e Province Autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore a 1 anno. 4. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno 2 anni costituisce titolo idoneo alternativo all’esperienza professionale. Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283) 1. Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". 2. Soci volontari. - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. 3. Obblighi e divieti. - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno. 4. Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. 5. Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1) (1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - 1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale". c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale". d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta". 7. Regime tributario. - 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. 3 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2) (2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85 8. Consorzi. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 9. Normativa regionale. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. 10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza. - 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815. 11. Partecipazione delle persone giuridiche. - 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. 12. Disciplina transitoria. - 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo PARTE4 ALCUNI STRUMENTI Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOL.CO. CATANIA e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CENTRO SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI CATANIA PROMOZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN FAVORE DI SOGGETTI NORMALMENTE ESCLUSI DA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO CATANIA 13/09/2001 PREMESSA Nella Provincia di Catania si è da tempo avviato un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, nonché a promuovere condizioni di benessere e creare percorsi di inclusione sociale, con l’obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS sociali e l'inserimento occupazionale delle persone appartenenti alle fasce deboli della società e del mercato del lavoro. In particolare è indubbia l’efficacia che hanno avuto alcuni interventi, riguardanti le problematiche di soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale o che siano usciti dal circuito penitenziario da non più di un anno, o, infine, di soggetti sub judice rispetto alla concessione di misure alternative alla libertà. Si sente fortemente la necessità di riferirsi a valori e condizioni di vita che promuovano la dignità e la partecipazione dell’individuo, in rapporto al bisogno di relazionarsi e di essere protagonista autentico del suo divenire esistenziale. Elemento fondamentale, dunque, di tale progetto risulta essere la predisposizione di percorsi socio-riabilitativi che consentano il recupero di fasce di emarginazione e l’abbassamento della soglia di povertà così da poter includere uomini e donne che normalmente vivono nella marginalità. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Gli attori del presente Protocollo d’intesa concordano sulla finalità generale di favorire l’integrazione sociale di soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale o che siano usciti dal circuito penitenziario da non più di un anno, o, infine, soggetti sub judice rispetto alla concessione di misure alternative alla libertà attraverso l’inserimento lavorativo nelle imprese profit e non profit; A partire da ciò, di seguito sono individuati gli obiettivi del protocollo d’intesa: a) Elaborare progetti miranti all’inserimento lavorativo dei destinatari finali, redatti congiuntamente dal Centro Servizio Sociale Adulti di Catania del Ministero della Giustizia e dagli operatori del Consorzio Sol.Co. Catania per l’individuazione degli interventi specifici. b) Valorizzare il ruolo assegnato dalla legge 381/91 e dalle leggi settoriali nazionali e regionali alle Cooperative sociali, in quanto soggetti di politiche attive del lavoro, con la peculiare missione di occuparsi della formazione umana e professionale dei soggetti svantaggiati, prima del pieno inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 l. 381/91). c) Istituire strumenti, modalità e procedure che consentano di promuovere l’inserimento lavorativo in imprese profit, mediante azioni di accompagnamento e tutoraggio, così da garantire che le imprese medesime siano in grado di offrire una struttura che permetta di governare i problemi tipici che insorgono in presenza di condizioni problematiche, ed abbiano capacità di progettualità tali da consentire un percorso di reinserimento sociolavorativo stabile e il più duraturo possibile. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS FASI ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO D’INTESA Il progetto sperimentale si articola nelle seguenti fasi: ♦ Selezione dei soggetti svantaggiati, in carico al C.S.S.A. del Ministero della Giustizia; ♦ Elaborazione congiunta di progetti personalizzati, miranti all’inserimento lavorativo in imprese sociali e/o profit; ♦ Coinvolgimento dei Comuni di residenza dei soggetti beneficiari, e di altre realtà imprenditoriali e non per interventi di sostegno all’azione di inserimento lavorativo; ♦ Individuazione di realtà imprenditoriali profit e no profit coinvolgibili; ♦ Verifiche in itinere e finali PROCEDURE Per quanto attiene alle procedure necessarie a dare esecuzione al presente protocollo d’intesa, i Soggetti firmatari stabiliscono che la figura contrattuale attraverso la quale si realizza l’inserimento lavorativo è quella dei tirocini formativi, così come previsti dalle leggi vigenti (Art. 18 della legge dello Stato 24/6/1997 n. 196; Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000 dell’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione). Tale figura contrattuale, regola i rapporti individuali fra i soggetti beneficiari del presente protocollo e le imprese che li inseriscono al lavoro, e viene giudicata idonea a perseguire finalità di promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. Tale contratto, inoltre, prevederà la possibilità che al termine del periodo di lavoro presso le imprese sociali e non, i soggetti svantaggiati siano inseriti nella medesima cooperativa o in altra azienda idonea, previo gradimento di quest’ultima e con un periodo di prova di almeno tre mesi. A tal fine, gli attori del presente protocollo d’intesa procederanno al coinvolgimento attivo delle OO.SS. e degli Uffici del lavoro, per garantire l’efficace e legittimo inserimento occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, nonché al Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS coinvolgimento attivo delle Organizzazioni datoriali e delle imprese loro associate, sia in termini di disponibilità all’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, sia in termini di creazione delle condizioni per un inserimento stabile nel mondo del lavoro. Gli attori firmatari procederanno congiuntamente a stimolare la sensibilità delle atre Istituzioni locali, affinché si facciano carico, per le rispettive competenze, di azioni di sostegno all’azione di inserimento lavorativo. In particolare, si chiederà ai Comuni di residenza dei predetti soggetti beneficiari, di farsi carico dei costi che la cooperativa sociale sostiene per l’accompagnamento in proprio o presso aziende terze, dei soggetti beneficiari. Si chiederà, altresì, la disponibilità agli stessi Comuni, di promuovere forme di affidamento di lavori alle cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 381/1991 e successive modificazioni, così come recepita in Sicilia dall’articolo 74 della legge regionale 32/2000. In merito alla segnalazione e selezione dei soggetti da inserire nei percorsi di inserimento lavorativo, si precisa che tali soggetti sono segnalati dal Servizio Sociale Adulti di Catania del Ministero della Giustizia e inseriti, previo parere favorevole indispensabile da parte delle imprese interessate, secondo criteri che tengano conto sia della condizione di bisogno sia della esistenza di pre-requisiti lavorativi (precedenti esperienze nel settore, capacità di sostenere impegni di tipo lavorativo; eventuali qualifiche professionali, …). La durata dei tirocini formativi è prevista in 6 mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi, previa verifica congiunta fra i firmatari sull'andamento del progetto formativo. Nei primi sei mesi di tirocinio, l'onere dell'importo da corrispondere al tirocinante sarà a carico del Ministero della Giustizia, mentre negli eventuali secondi sei mesi, lo stesso onere sarà a carico della Cooperativa o dell'impresa in cui la persona è inserita. L'importo mensile da corrispondere al tirocinante viene previsto in £. 1.000.000 lorde, con un impegno di 24 ore settimanali, da distribuire per non più di 5 ore giornaliere, salvo i casi di recupero per i giorni di assenza. Con riferimento a questi ultimi, in caso di malattia, permessi o ferie, sarà richiesto il recupero Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS delle ore non lavorate, da gestire a cura della Cooperativa entro il periodo semestrale. Il protocollo prevede la costituzione di un Comitato di orientamento, formato da rappresentanti degli attori firmatari, che dovrà anche provvedere ad un costante monitoraggio del programma di reinserimento socio-lavorativo. Il predetto comitato di orientamento si doterà di apposite procedure di funzionamento e gestione. In particolare il Comitato: b) garantisce che si realizzi un equilibrato inserimento dei soggetti svantaggiati; b) assicura la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità personali e professionali dei soggetti da inserire. Lo stesso Comitato procederà, periodicamente: a) al monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza; b) all’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto; c) alla valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto. Consorzio Sol.Co. Catania Ministero della Giustizia Centro Servizio Sociale Adulti Il Presidente Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Il Dirigente Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Convenzione per Tirocini di Formazione ed Orientamento (Art. 18 della legge dello Stato 24/6/1997 n. 196; Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000 dell’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione). TRA Il Ministero della Giustizia – Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria –Ufficio esecuzione Penale Esterna di Catania,di seguito chiamata U.E.P.E., con sede in Catania c.so Sicilia n° 48, d’ora in poi denominato “ente titolare” rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Garofalo Rubbino nata a Siracusa il 22.01.1957 E La Cooperativa sociale CONSORZIO SOL.CO. CATANIA – Reti Di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. ONLUS con sede legale in Catania via Chisari n° 12 P.IVA 03126080872, d’ora in poi denominata “soggetto proponente” rappresentata dal dott. Edoardo Barbarossa nato a Catania l’11/12/1961 in qualità di legale rappresentante pro tempore, E Il Consorzio IDEA LAVORO con sede in Catania Via Garofalo n. 12 P.I. 07943440011 d’ora in poi denominata soggetto promotore rappresentata dal dott. Edoardo Barbarossa nato a Catania l’11/12/1961 E La Azienda…………………………… con sede in ………………..Cod. Fisc............................... d’ora in poi denominata “soggetto ospitante” rappresentata da ……………………nato .a …………….. il ……………. C.F. …………………………………………………in qualità di ……………………………………………….. PREMESSO Che l’Amministrazione penitenziaria intende realizzare, con i fondi assegnati all’U.E.P.E. di Catania sul capitolo ……………. per l’esercizio finanziario dell’anno …………………. iniziative concrete volte a Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS favorire un pieno inserimento sociale delle persone che, in quanto condannate, sono ammesse ad espiare una pena in misura alternativa al carcere. Che il “Consorzio Sol.Co. Catania”, in proprio o mediante le Cooperative sociali che ne sono socie, promuove iniziative di politiche attive del lavoro, attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381; Che il Consorzio Idea Lavoro, costituito il 10 novembre 2000, è una Cooperativa Sociale senza scopi di lucro, promossa, tra gli altri dal Consorzio Sol.Co. Catania, ed ha come oggetto sociale l’incontro sociale l’incontro domanda offerta di lavoro con particolare attenzione all’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi di persone che incontrano difficoltà nella ricerca di occupazione: persone disabili, disoccupati di lunga durata, soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91, etc… Che il Ministero della Giustizia – Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria –U.E.P.E. di Catania ed il Consorzio Sol.Co. Catania hanno siglato in data 17/09/01un protocollo d’intesa per la “Promozione di politiche attive del lavoro in favore di soggetti normalmente esclusi dai percorsi di inserimento socio-lavorativo”; Che al fine di agevolare la scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi, il “Consorzio Sol.co. Catania” è fra i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859. Che il “Consorzio Idea Lavoro” intende realizzare i suddetti tirocini di formazione ed orientamento all’interno delle Cooperative sociali socie, fra cui vi è la Cooperativa sociale Consorzio Sol.Co. Catania, che è ritenuta idonea al perseguimento della finalità suesposta dall’Amministrazione penitenziaria. Si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 il ……………………………………. s’impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997. Articolo 2 La convenzione intende, altresì, disciplinare il contributo che l’Amministrazione penitenziaria, attraverso il Provveditorato Regionale ede l’U.E.P.E., si propone di fornire per soggetti in esecuzione penale esterna al carcere. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Articolo 3 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. La presente convenzione , della durata di sei mesi, entra in vigore il ......................e dura fino al........................................ La stessa decade di fatto per inadempienze del beneficiario o per provvedimenti restrittivi nei confronti dello stesso da parte dell’Autorità giudiziaria. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore fornito di specifica professionalità, in veste di responsabile didattico-organizzativo, designato dall’Ente promotore, e da un responsabile aziendale, indicato dall’impresa ospitante. Per ciascun tirocinante, inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo. Il Soggetto ospitante allo scadere del primo semestre , previa verifica congiunta con gli altri firmatari del Progetto Formativo , si impegna a valutare la possibilità di prolungare il tirocinio a proprie spese per altri sei mesi , così come disciplinato dall’ Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000 dell’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione) in prospettiva di un eventuale assunzione Articolo 4 Il beneficiario del tirocinio formativo deve essere un soggetto in esecuzione penale esterna al carcere, la cui durata della pena sia congrua rispetto alla durata del progetto medesimo. Beneficiario del progetto formativo è il Signor ……………………, nato a ……………….. il …………………….Codice fiscale …………………………affidato in prova al Servizio Sociale ai sensi dell’art.............................sulla base del progetto formativo, che si allega alla presente convenzione per formarne parte integrante. Articolo 5 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Il beneficiario non potrà essere adibito a mansioni ed incarichi che comportino una violazione delle prescrizioni cui deve sottostare, se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Articolo 6 L’importo complessivo che viene corrisposto al beneficiario è di Euro 516.45.L’Amministrazione Penitenziaria corrisponderà al beneficiario la somma di Euro 2.479,00 inclusi di oneri previdenziali ed assicurativi. Il …………………………….. contribuirà ad integrazione dell’importo nella misura di Euro 774,72. La liquidazione al beneficiario viene corrisposta mensilmente dalla azienda ospitante, mentre quest’ultima, con cadenza mensile posticipata, riceverà dall’Amministrazione Penitenziaria pari somma, esibendo la seguente documentazione: a) attestazione circa le attività previste dal programma individualizzato ed effettivamente svolte; b) attestati relativi alle somme corrisposte al beneficiario La riscossione sarà effettuata dal legale rappresentante del………………………………….., che quietanzerà il titolo di pagamento. Le somme verranno accreditate sul c/c ……………………..presso …………………….. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei predetti documenti giustificativi. Si indica esplicitamente che sull’Amministrazione Penitenziaria non può gravare alcun onere per le spese generali o di gestione, ovvero per l’acquisto di materiale e di attrezzature. L’Amministrazione assume impegni finanziari solo nella misura in cui le prestazioni siano effettivamente rese. L’Amministrazione può, in ogni tempo, d’intesa con la azienda ospitante, sostituire il beneficiario con altro soggetto, fermo restando, senza modifica, l’obiettivo del progetto approvato e convenzionato. L’erogazione del contributo è subordinata, inoltre, alla dichiarazione della azienda ospitante di non percepire per il beneficiario del progetto altri contributi o pagamenti da parte di enti pubblici o Amministrazioni dello Stato per le medesime voci di spesa. L’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria è limitato nel massimo alla durata della misura alternativa ed è condizionato dall’andamento dello stesso. Non comporta impegni diversi verso terzi. Nel caso previsto dal punto 2 dell’articolo 3, è fatta salva la possibilità di liquidare alla azienda ospitante le spese già sostenute per contributi assicurativi e previdenziali già versati, nonché per remunerazioni per l’attività lavorativa effettivamente svolta e già elargite al beneficario. Articolo 7 Facendo riferimento alla opportunità prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 23.03.98 n° 142 il soggetto ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore, per il tramite del soggetto attuatore di progetto, si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all’INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta Articolo 8 Il Soggetto ospitante si impegna a verificare l’andamento del progetto insieme con l’Amministrazione Penitenziaria, la quale, avvalendosi di propri funzionari, potrà effettuare visite nella sede dove il programma si svolge e colloqui con il beneficiario.Periodicamente, ed alla conclusione del progetto, Il Soggetto ospitante si impegna a riferire sull’andamento del progetto. Il Soggetto ospitante si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. di qualsiasi inadempienza, irregolarità o inosservanza nella pratica attuazione del progetto. Il tirocinante si rende disponibile ad essere contattato dall’U.E.P.E. nei tre anni successivi al tirocinio al fine di acquisire informazioni circa la sua situazione occupazionale. Articolo 9 Eventuali inadempienze del Soggetto ospitante saranno contestate per iscritto con contestuale fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione dell’interruzione del programma, spostamenti della sede operativa ad un’altra senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria ha la facoltà di sospendere, ridurre, interrompere il pagamento delle somme dovute, per il soggetto al quale l’inadempienza si riferisce. Le parti hanno facoltà di avviare la risoluzione della presente convenzione a seguito di violazioni gravi da parte del contraente, del mancato rispetto degli assunti da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, della sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione, dell’indebito affidamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri Enti, di reiterati inadempienze degli obblighi assunti. Articolo 10 L’Ente promotore, s’impegna a far pervenire all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, nonché alla Commissione Regionale per l’Impiego, anche al fine di diffondere l’informazione presso le rappresentanze sindacali interessate, copia della Convenzione e del progetto formativo e d’orientamento. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Catania _____________ il tirocinante il soggetto proponente il soggetto titolare IL DELEGATO RAPPRESENTANTE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA il soggetto promotore l’azienda ospitante Visto per l’imputabilità della spesa PROGETTO DI TIROCINIO Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Nominativo del tirocinante nato a ………………….. il ……………………… residente in……………Via…………… …n°………… domiciliato in………………….Via.................…n°….………………… Codice Fiscale. ………………………………………………….. Condizione attuale del tirocinante Studente scuola secondaria superiore Universitario Frequentante corso post diploma post laurea Allievo della formazione professionale Disoccupato / in mobilità persona svantaggiata art. 4 L. 381/91 inoccupato barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap (Il dato sarà trattato ai sensi dell d.lgs 196/ 2003) Azienda ospitante (sede legale) ……………………………………………………………………………………….. P. Iva: ……………………………………………………………………………… Legale rappresentante: …………………………………………………………. Indirizzo ………………………………………………………. tel. fax e-mail N. dipendenti ………. N. tirocini in corso ……………… Settore di attività: Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio/) ……………………………………….. Giorni e Orario: .Dal ……………….. al …………………..ì dalle ……………… alle ………………. Periodo del tirocinio N° mesi ….. dal..........................…………..al.................................…..... Eventuale sospensione dal....................................................al.................…………............................ Tutore indicato dal soggetto promotore:………………………. …………………….. Tutore aziendale: ……… ……………………………………………………. Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro copertura INAIL posizione n. ……………….………………………. Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Responsabilità civile polizza n° …………- Compagnia ……….……… Obiettivi e modalità del tirocinio Il tirocinio ha lo scopo di fornire alla candidata le competenze di base necessarie all’inserimento nel ciclo produttivo aziendale con particolare rilievo all’addestramento pratico Competenze tecnico professionali: il destinatario, dopo un breve periodo di formazione, avrà la possibilità di sperimentare un percorso professionale ed individuale tutorato e significativo in vista di una possibile ricaduta occupazionale nel settore……………………………………………………………………………………………………………………… Trasversali Capacità di lavorare in squadra e di relazionasi con i compagni di lavoro. Di Base Verranno fornite specifiche conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro, diritti sindacali e, norme contrattuali di riferimento. Attività Dopo un breve periodo di addestramento finalizzato alla conoscenza delle conoscenze tecniche di base relative al contesto di inserimento, il tirocinante sarà impegnato nelle attività di………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Esperienze formative collaterali Il destinatario del progetto verrà inserito in un percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro caratterizzato dalla acquisizione di conoscenze teorico/pratiche relative al contesto lavorativo di inserimento e all’organizzazione del lavoro. Verranno inoltre effettuati dei momenti di orientamento ed accompagnamento al lavoro finalizzati alla costruzione di percorsi individualizzati, elaborati in funzione delle attitudini, abilità, qualità, esperienze lavorative, aree di personalità (Bilancio di competenza). Modalità di valutazione iniziale, in itinere e finale Al fine di definire e monitorare costantemente il programma formativo in riferimento alla valutazione delle competenze raggiunte dall’allieva sia sul versante dell’acquisizione di capacità, abilità e conoscenze tecnico-professionali, sia per quanto riguarda l’integrazione nell’ambiente lavorativo da punto di vista della comunicazione e relazione, verranno utilizzati degli strumenti (scheda di verifica in itinere e finale stagista e azienda). e) Modalità di tutorship interna ed esterna Grande rilevanza verrà attribuita all’apprendimento on the job, durante il qualel la destinataria, costantemente supportata dal tutor di inserimento lavorativo ,sperimenterà un percorso professionale individualizzato. Tale attività sarà finalizzata a fornire supporto alla stagista e all’azienda, in specifico per quanto riguarda: • La definizione e il monitoraggio costante del programma formativo soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle performance raggiunte dall’allieva sul versante dell’acquisizione di capacità, abilità e conoscenze tecnico- professionali e della socializzazione all’ambiente lavorativo dal punto di vista comunicativo e relazionale. • Le strategie di fronteggiamento degli eventi critici. A seguito della formazione on the job durante la quale la stagista sarà tutorata costantemente, sarà possibile valutare ed individuare il livello di abilità raggiunto e il settore di inserimento. Strumenti utilizzati: Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS • • • Colloqui individuali di sostegno Schede di verifica in itinere Scheda di verifica finale Eventuali facilitazioni previste no X Rimborso spese X Incentivi Assunzione Altro…………………………………………… si X se si quali: Obblighi del tirocinante: • seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; • rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; • rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; • prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che esso ha esclusivamente le finalità formative previste dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142; • rispettare gli orari concordati e le norme comportamentali previste in azienda. Consenso al trattamento dei dati personali del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione al d.lgs 196/03 Barrare in caso di assenso……………………………. Catania, Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante..................................................................................................... Firma per il soggetto promotore......................................................................................................................................... Firma per l’azienda (rappresentante legale) .................................................................................................................... Firma per il soggetto titolare.............................................................................................................................................. Firma per il soggetto proponente………………………………………………………………………………………………… Firma per del Tutor Aziendale .......................................................................................................................................... Firma per del Tutor indicato dall’Ente promotore.............................................................................................................. SCHEDA DI INGRESSO ALL’UEPE DI CATANIA Sol.Co Catania • Consorzio Io venendo all’UEPE, vorrei Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS SCHEDA NOMINATIVA PER UTENTE PER PROPOSTE DI INSERIMENTO IN BORSA LAVORO Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS NOME E COGNOME: POSIZIONE GIURIDICA: FINE PENA: TOSSICODIPENDENZA – ALCOOLISMO SI NO ISTRUZIONE: QUALIFICHE PROFESSIONALI: ESPERIENZE LAVORATIVE: CARICO FAMILIARE: EVENTUALI HANDICAPS PSICOFISICI: MOTIVAZIONE AL LAVORO: SCARSA MEDIA BUONA A. S. INCARICATA: DATA: Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Queste schede sono state elaborate insieme alle Assistenti sociali del CSSA ( ora UEPE )del Ministero di Giustizia. La scheda di verifica in itinere viene compilata insieme al tutor d’inserimento e quindi discussa in incontri trimestrali con i tutor aziendali, i tutor didattici o d’inserimento e i coordinatori ( U.E.P.E.e IdeaLavoro). La scheda degli Enti contraenti ( aziende ospitanti) permette di effettuare una verifica del tirocinio, ma anche di rilevare eventuali punti deboli da rafforzare in successivi interventi. Scheda1 SCHEDA DI VERIFICA IN ITINERE UTENTE PROGETTO : “TIROCINI FORMATIVI IN BORSE LAVORO Nome e cognome ________________________________________________ Data e Luogo di nascita_____________________________________________________________ Durata Borsa Lavoro ______________________________________________________________ Azienda o cooperativa ospitante ______________________________________________________ Nome Legale Rappresentante________________________________________________________ Nome Tutor______________________________________________________________________ Data di compilazione_________________________________________ Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Tipo di misura alternativa: □ Onere a totale carico dell’Amministrazione □ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente Esiti dell’esperienza: □ In Itinere □ Interrotta Motivi dell’interruzione: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Arresto per nuovo reato Arresto per condanna relativa a reati antecedenti la m.a. Arresto per inosservanza delle prescrizioni Inosservanza da parte dell’utente delle regole fissate nella convenzione Inosservanza da parte della sede contraente delle regole fissate nella convenzione Corresponsione della Borsa non puntuale da parte della sede contraente o delll’U.E.P.E . Difficoltà relative al tipo di mansione da svolgere Difficoltà relazionali con i responsabili dell’Ente contraente Difficoltà relazionali con altri lavoratori Reperimento nova attività lavorativa Altro ( specificare ) AREA DELL’APPRENDIMENTO Il borsista Capisce cosa gli viene chiesto di fare Conosce, individua le fasi del ciclo di lavoro Gestisce in modo adeguato il tempo di lavoro Esegue il compito con precisione Riconosce e segnala tempestivamente eventuali problemi Riconosce ed esplicita gli errori commessi Sa fare esperienza degli errori commessi Quando gli manca un informazione è in grado di cercarla Comprende e collega tra di loro le informazioni ricevute Trasmette le informazioni in modo efficace Rispetta gli orari stabiliti Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS sempre spesso A volte mai Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS AREA RELAZIONALE E MOTIVAZIONALE Il borsista Sa ascoltare e fa tesoro delle osservazioni Non è capace di lavorare in gruppo Ha difficoltà a rapportarsi con i superiori Ha difficoltà a rapportarsi con i colleghi Non si preoccupa del parere degli altri Rifiuta o subisce le critiche Va facilmente in ansia di fronte alle difficoltà 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Tende ad evitare di assumere responsabilità 1 2 3 4 In situazioni di incertezza aspetta che qualcuno gli dica di fare E’ attento solo ai compiti che gli vengono assegnati al momento Di fronte a cose che non capisce non ricerca l’aiuto dei colleghi Non si preoccupa di verificare la qualità delle proprie prestazioni Non si preoccupa di imparare cose nuove Non rispetta gli orari stabiliti Ha difficoltà a eseguire i compiti assegnati 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Non ascolta Lavora efficacemente in gruppo Si rapporta correttamente con i superiori Si rapporta correttamente con i colleghi E’ attento al parere degli altri Accetta e discute le critiche Controlla la propria ansia di fronte alle difficoltà E’ ben disposto verso l’assunzione di responsabilità In situazioni di incertezza tende a prendere l’iniziativa Si preoccupa di come si svilupperà la propria attività Di fronte a cose che non capisce ricerca l’aiuto dei colleghi E’ attento alla qualità delle proprie prestazioni Si preoccupa di imparare cose nuove Rispetta gli orari stabiliti Esegue senza difficoltà i compiti assegnati AREA DELLE ABILITA’ TECNICO OPERATIVE ( grado di autonomia ) Attività Non in grado In grado se In grado con seguito poco aiuto costantemente In grado in modo autonomo ( Es. Selezione abiti ) Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Scheda 2 SCHEDA VALUTATIVA SEDI CONTRAENTI Progetto: “Tirocini formativi in Borse Lavoro” Legale Rappresentante /Titolare/Amministratore unico/responsabile_____________________________________________________________ Sede_________________________________________________________________________ Tel________________Fax________________________E Mail______________________ Attività____________________________________________________________________ Nominativo Persona inserita________________________________________________________ Durata Borsa Lavoro_____________________________________________________________ Tipo di Convenzione: □ Onere a totale carico dell’Amministrazione □ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente Ammontare Borsa Lavoro : Euro Ammontare Contributo ad integrazione : Euro Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS MODALITA’ DI RAPPORTO DELLA SEDE CONTRAENTE CON LA PERSONA IN BORSA LAVORO sempre spesso A volte mai Attenzione all’integrazione della persona nell’ambiente di lavoro Attenzione alle capacità\abilità della persona inserita rispetto alle mansioni da svolgere Incarichi assegnati alla persona coerenti con gli accordi Attenzione alle relazioni con altro personale Attenzione agli aspetti formativi che favoriscono l’apprendimento di abilità tecnico\operative Attenzione agli aspetti formativi che favoriscano l’apprendimento di qualifiche specifiche In caso di conflittualità vi è una persona autorevole designata ad intervenire in modo efficace Sussistono condizioni di parità di trattamento Puntualità nella corresponsione del contributo ad integrazione MODALITA’ DI RAPPORTO DELLA SEDE CONTRAENTE CON L’U.E.P.E.. Contatti con l’U.E.P.E. □ Come da accordi □ Scarsi □ inesistenti Puntualità nel trasmettere documentazione\informazioni: □ Come da accordi □ qualche volta non rispetta le scadenze fissate □ non ha rispettato le scadenze fissate • L’attività svolta, nel caso l’esperienza raggiunta sia sufficiente, consente di lavorare nei seguenti settori: _______________________________________________ ______________________________________________ • L’attività svolta, qualora integrata da ulteriore formazione e qualora la persona ne possieda i requisiti e la motivazione, consente di intraprendere un lavoro autonomo: □ Si • □ No Prospettive di inserimento nella sede a conclusione della Borsa Lavoro nel caso l’esperienza si concluda positivamente: Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS • □ Sicure • □ Si □ Probabili □ Inesistenti Disponibilità al proseguimento dell’esperienza □ No Scheda 3 SCHEDA DI VERIFICA FINALE UTENTE PROGETTO : “ TIROCINI FORMATIVI IN BORSE LAVORO” Nome e cognome _________________________________________________________________ Data e Luogo di nascita_____________________________________________________________ Durata Borsa Lavoro ______________________________________________________________ Ente inviante __________________________________________ Persona dell’ente che segue il borsista_________________ Azienda o cooperativa ospitante _____________________________________________________ Nome Legale Rappresentante________________________________________________________ Nome Tutor______________________________________________________________________ Nome tutor aziendale_______________________________________________________________ Data di compilazione_________________________________________ Tipo di misura alternativa: □ Onere a totale carico dell’Amministrazione □ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente Esiti dell’esperienza: □ conclusa □ Interrotta Motivi dell’interruzione: □ Arresto per nuovo reato □ Arresto per condanna relativa a reati antecedenti la m.a. □ Arresto per inosservanza delle prescrizioni □ Inosservanza da parte dell’utente delle regole fissate nella convenzione Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS □ □ □ □ □ □ □ Inosservanza da parte della sede contraente delle regole fissate nella convenzione Corresponsione della Borsa non puntuale da parte della sede contraente o del C.S.S.A. Difficoltà relative al tipo di mansione da svolgere Difficoltà relazionali con i responsabili dell’Ente contraente Difficoltà relazionali con altri lavoratori Reperimento nuova attività lavorativa Altro ( specificare ) AREA DELL’APPRENDIMENTO Il borsista Capisce cosa gli viene chiesto di fare Conosce, individua le fasi del ciclo di lavoro Sa usare strumenti e macchinari e ne ha cura Gestisce in modo adeguato il tempo di lavoro sempre spesso A volte Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Esegue il compito con precisione. Durante il lavoro raggiunge Inizio tirocinio un buon livello di produttività Riconosce e segnala tempestivamente eventuali problemi Inizio tirocinio Fine tirocinio Riconosce ed esplicita gli errori commessi Inizio tirocinio Fine tirocinio Sa fare esperienza degli errori commessi Inizio tirocinio Fine tirocinio Quando gli manca un informazione è in grado di cercarla Inizio tirocinio Fine tirocinio Comprende e collega tra di loro le informazioni ricevute Inizio tirocinio Fine tirocinio Trasmette le informazioni in modo efficace Inizio tirocinio Fine tirocinio Rispetta gli orari stabiliti Inizio tirocinio Fine tirocinio Rispetta le regole della struttura Inizio tirocinio E’ capace di adattarsi ai cambi di mansione Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS Fine tirocinio Inizio tirocinio Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS mai Fine tirocinio AREA RELAZIONALE E MOTIVAZIONALE sempre spesso Ha cura della sua persona, e la tiene pulita Non ascolta Lavora efficacemente in gruppo Si rapporta correttamente con i superiori Si rapporta correttamente con i colleghi E’ attento al parere degli altri Accetta e discute le critiche Controlla la propria ansia di fronte alle difficoltà E’ ben disposto verso l’assunzione di responsabilità In situazioni di incertezza tende a prendere l’iniziativa Si preoccupa di come si svilupperà la propria attività Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS A volte Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS mai Di fronte a cose che non capisce ricerca l’aiuto dei colleghi E’ attento alla qualità delle proprie prestazioni Si preoccupa di imparare cose nuove Rispetta gli orari stabiliti Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE scarso sufficiente puntualità Inizio tirocinio Fine tirocinio Interesse verso il tipo di lavoro svolto Inizio tirocinio Fine tirocinio Motivazioni nei confronti del lavoro in generale Adattamento allo stile aziendale Comprensione delle caratteristiche del contesto organizzativo Capacità di entrare in relazione con le altre figure presenti in azienda Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS eccellente Inizio tirocinio Fine tirocinio presenze Impegno nello svolgimento delle mansioni buono Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS Grado di professionalità raggiunto e spendibile in altre sedi lavorative Capacità di svolgere in modo autonomo, con opportune integrazioni formative, l’attività oggetto del tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Inizio tirocinio Fine tirocinio Capacità di gestire eventuali situazioni di conflittualità Inizio tirocinio Fine tirocinio PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA (AZIENDA ) OSPITANTE Risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi dell’inserimento scarsi soddisfacenti Utilità dell’iniziativa per l’azienda scarsi soddisfacenti Ruolo e i compiti della cooperativa Poco definiti Molto definiti Disponibilità a ripetere l’esperienza disponibile • Non disponibile L’attività svolta, qualora integrata da ulteriore formazione e qualora la persona ne possieda i requisiti e la motivazione, consente di intraprendere un lavoro autonomo: □ Si • □ No Prospettive di inserimento nella sede a conclusione della Borsa Lavoro nel caso l’esperienza si concluda positivamente: □ Sicure □ Probabili Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s ONLUS □ Inesistenti Consorzio Idea Lavoro Agenzia Privata di collocamento ONLUS