PREMESSA
Il momento dell’esecuzione della pena, sia in forma detentiva che in misura alternativa alla
detenzione, conseguenza della commissione di un fatto-reato che ha infranto quel “patto sociale” su
cui si fonda una società di diritto, giuridicamente costituisce una parentesi nella vita della persona.
Tuttavia, tale momento il più delle volte è talmente significativo da interessare l’intera storia
personale, che va approcciata nella pienezza della sua valenza esistenziale con una presa in carico
globale da parte del Servizio Sociale proposto alla gestione dell’esecuzione penale esterna con la
duplice funzione di “controllo e aiuto”.
L’Amministrazione Penitenziaria, nella sua complessa articolazione, è chiamata a garantire la
sicurezza sociale attraverso azioni di contenimento, ma anche e soprattutto a promuovere il
cambiamento attraverso un recupero della persona a se stesso, alla famiglia ed alla società. Il
Servizio Sociale Penitenziario ha, pertanto, il compito di garantire significato e contenuto a quel
percorso pedagogico di rielaborazione del vissuto sul quale si fonda il reinserimento sociale,
attivando tutte le risorse disponibili sul territorio.
Uno dei principali contenuti a forte valenza risocializzante nei confronti dei soggetti adulti, quali
sono gli utenti dell’UEPE del Ministero della Giustizia, è costituito dalla dimensione di produttiva
autonomia correlata all’impegno lavorativo. Tale dimensione costituisce, dal punto di vista
trattamentale, il banco di prova rispetto alla reale disponibilità del soggetto all’adesione al valore
della legalità.
E, pertanto, sulla individuazione di percorsi di accompagnamento si è costruito un modello in
progress di inclusione socio – lavorativa e si è sviluppato nel corso di circa un decennio di
esperienza ( Graf. B).
Il salto di qualità è dato dalla presenza di un agenzia di mediazione al lavoro autorizzata dal
Ministero del Lavoro e specializzata in attività di inclusione socio- lavorativa di fasce deboli sul
mercato del lavoro che ha allargato l’intervento al mondo del profit attraverso un modello
innovativo .
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Graf.A
MODELLO DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN PROGRESS
1996
1997/98
“ORIENTAMENTO AL
LAVORO”
2007
Riparazione del
danno
2006
Continuità per
indultati
“ BORSE LAVORO”
- inserimento in cooperative di
tipo B
- retribuzione utenti
al di fuori dell’assetto contrattuale
1998/99/2000
2005
2004
PIANI DI
ZONA
Alfabetizzazione
informatica
“BORSE LAVORO” APERTURA
AL NO PROFIT”
Spazi di confronto
Esperenziale
MODELLO IMPLEMENTATO
2001/2002
MODELLO“Normativo / Strutturato”:
Tirocinio Formativo
2003
MODELLOAVANZATO
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Consortile
- IDEA LAVORO
- Profit
- Form. di gruppo
Protocollo
d’intesa CSSA-SolCo
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Grafico a cura di Patrizia Garofalo Dirigente UEPE Catania ed Ernestina Di Cataldo Ass. Sociale UEPE Catania - maggio 2003/2007
PARTE 1
GLI ATTORI
IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - IDEALAVORO®
Idea Agenzia per il Lavoro - IdeaLavoro® è un Consorzio di cooperative sociali costituito nel
nov. 2000 con oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di incontro domanda/offerta di lavoro D.
Lgs. 469/97 art. 10 – aut. n. 2203/AM del 14/09/2001 e n. 1310 – int del 23 febbraio 2005.
IdeaLavoro® promosso da consorzi di cooperative sociali si avvale della esperienza e delle reti di
relazioni da questi costituite nel tempo.
L'intenzione dei fondatori è di ottimizzare e migliorare, attraverso la costituzione di una specifica e
specializzata società, tali esperienze per favorire, da un lato, l'accompagnamento e l'inserimento al
lavoro dei lavoratori in situazione di svantaggio , dall'altro, di condividere tale know how con il
sistema delle imprese profit. Coerentemente con la propria missione, la forma giuridica prescelta è
quella di Consorzio di cooperative sociali, in continuità con l’esperienza dei soci fondatori. Inoltre
IdeaLavoro® ha fatto proprio il codice etico di Confcooperative Federsolidarietà, vincolando il
proprio operato al rapporto con le comunità locali, alla specializzazione e aggiornamento delle
figure professionali, alla valorizzazione delle risorse umane.
Le filiali sono presenti nelle città di Torino,Catania, Milano, Roma, Napoli Padova,Monza,
Alessandria,Padova ,Genova IdeaLavoro è presente in Sicilia con la sua filiale a Catania in via
Garofalo, 12 e con suoi sportelli decentrati su quasi tutte le province.
Già da qualche anno, i Centri di Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia di Catania e
Messina (oggi U.E.P.E.) , d’intesa con il Consorzio di cooperative sociali Solco. Catania e con il
Consorzio Idea Lavoro , hanno lavorato per favorire l’integrazione sociale di soggetti sottoposti a
misure privative o limitative della libertà personale attraverso l’inserimento lavorativo nelle imprese
profit e non profit
CONSORZIO SOL.CO CATANIA – RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE
Il Consorzio di cooperative sociali Sol.Co. Catania è stato costituito nel 1994 da 5 cooperative
sociali di tipo A, quale ambito di integrazione, promozione, interazione, garanzia della qualità del
lavoro sociale, nonché di confronto culturale e valoriale e di piena espressione del valore sociale
dell'azione cooperativa, in una città ed in una regione in cui tale azione è svalutata e spesso
manipolata.
Dal 2006, il Consorzio Sol.Co. Catania si è costituito in organizzazione cooperativa di terzo livello
assumendo il nome di Consorzio Sol.Co. Catania - Rete di Imprese Sociali Siciliane.
La rete è formata da 8 consorzi locali (con estensione provinciale, subprovinciale e metropolitana)
quali Agri.Ca (AG), Comunità Nuova (PA), Per.I.P.L.O. (ME), Sol.Co. Calatino (CT), Sol.Co.
Etneo (CT), Sol.Co Jonico (CT), Sol.Co. Nisseno (CL),Sol.Co Mediterraneo (SR) a cui sono
associate oltre 100 cooperative sociali (una quota consistente della cooperazione sociale in Sicilia)
che erogano servizi sociali, sanitari, educativi e d'inserimento lavorativo per categorie svantaggiate.
Alla luce dei principi e degli obiettivi esposti, il Consorzio intende sviluppare le proprie potenzialit
à, attraverso:
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1. Gli scambi di know-how fra consorzi e cooperative associate, rispetto ai servizi resi ed alle
impostazioni organizzative;
2. L’avvio di processi innovativi;
3. La promozione di nuovi consorzi e cooperative, rispetto alle quali divenire l’incubatore
entro il quale le prime possano crescere ed affermarsi;
4. La progettazione di azioni complesse, sulle quali fare intervenire poi i consorzi e le
cooperative, in fase di esecuzione;
5. L’informazione su tutto ciò che interessa le cooperative;
6. La conoscenza di esperienze avanzate e di qualità in Sicilia ed in altre regioni d'Italia,
attraverso la rete dei Consorzi esistente.
Al fine strategico, condiviso, di dotare la rete di imprese di uno strumento che consenta il pi ù
possibile di rendere omogenee le modalità di gestione dei servizi e il relativo flusso informativo
quali-quantitativo, nasce la esigenza di creare un tessuto connettivo fatto di persone che investono
la propria professionalità tecnica ponendola a servizio delle strategie consortili, assumendone
come proprie le finalità sociali.
LE FUNZIONI CONSORTILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestione risorse umane
Progettazione
Centro servizi amministrativo
Promozione e sviluppo
Contratti/Ricerca di opportunità
Sede locale di Ente accreditato per il Servizio civile nazionale
Politiche attive del lavoro
Consulenza finanziaria e controllo di gestione
Promozione dei processi e della certificazione di qualità delle imprese e dei loro servizi
Implementazione modello di rendiconto sociale della rete consortile
U.E.P.E. – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005,n.154 che
ha modificato l'art. 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che costituiva i Centri di servizio sociale per
adulti dell'amministrazione penitenziaria.
Il loro coordinamento è affidato agli Uffici dell'esecuzione penale esterna presso i Provveditorati
regionali dell'Amministrazione Penitenziaria.
Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili
a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di
sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare
il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su
richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon
esito del trattamento penitenziario.
Gli assistenti sociali in sevizio negli UEPE svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge:
compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla
detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà
vigilata.Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione
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ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio
si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i
servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la
vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO
AFFARI DI
GIUSTIZIA
DIREZIONE
GENERALE
DEL PERSONALE
E DELLA
FORMAZIONE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL
PERSONALE E DEI
SERVIZI
DIREZIONE
GENERALE
RISORSE
MATERIALI
BENI E SERVIZI
DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
D.A.P.
DIREZIONE
GENERALE
BILANCIO E
CONTABILITA’
DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA
MINORILE
DIREZIONE
GENERALE
DETENUTI E
TRATTAMENTO
DIREZIONE
GENERALE
ESECUZIONE
PENALE
ESTERNA
PROVVEDITORATI REGIONALI
AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
P.R.A.P.–N.16 SUL TERRITORIO
NAZIONALE
ISTITUTI
PENITENZIARI
N.207 + 5 O.P.G.
UFFICI DI
ESECUZIONE
PENALE ESTERNA
N.58 più 46 SEDI DI
SERVIZIO
Grafico a cura di Patrizia Garofalo
Dirigente UEPE Catania
maggio 2006
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PARTE 2
IL MODELLO IN PROGRESS
Il modello utilizzato è quello francese di Reconnainsance des acquis (riconoscimento delle competenze
acquisite ) che media dall’esperienza della cooperazione sociale e consente di privilegiare una dimensione
progettuale centrata sui bisogni della persona intesa nella sua pluridimensinalità. Attraverso un percorso di
autovalutazione della persona elaborato in funzione delle attitudini, abilità, qualità, esperienze lavorative, aree
di personalità, viene condiviso un Progetto Individualizzato che tiene conto delle seguenti aree
dell’apprendimento, relazionale , motivazionale e delle abilità tecnico operative.
Dopo un percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro, ( Graf.B) finalizzato all’acquisizione
delle abilità di base necessarie si procede all’ inserimento lavorativo attraverso l’utilizzo di uno strumento di
politica attiva del lavoro: il tirocinio formativoe di orientamento.
Si propone agli utenti un'esperienza concreta di lavoro, coerente con le attitudini e le tendenze personali
individuate nella precedente fase di Bilancio delle Competenze..
L'attività di affiancamento e accompagnamento ha lo scopo di creare un supporto di mediazione tra le
problematiche di inserimento, le aspettative e capacità professionali e la realtà lavorativa che accoglie il
soggetto e sostenere il percorso verso l’autonomia . Nella realizzazione del modello descritto, si è
gradualmente implementata una metodologia di intervento che ha consentito una presa in carico globale delle
persone beneficiarie dell’iniziativa, con l’attivazione di percorsi paralleli di condivisione di gruppo finalizzati
ad una riappropriazione riflessiva delle più significative dimensioni di vita.
Il modello è stato oggetto di monitoraggio, autovalutazione e valutazione integrata con tutti gli attori coinvolti
nell’esperienza. Attraverso il processo valutativo attivato e gradualmente perfezionato si è raggiunta
quell’efficacia utile che ha consentito il passaggio dalla dimensione esperienziale alla concettualizzazione
dell’azione professionale, in un’ottica di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.
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Graf.B
COOPERATIVE DI TIPO B COME CONTESTO IDONEO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI
In senso generale
- Definizione di soggetti svantaggiati
In ambito penitenziario
DIMENSIONE
CONSORTILE
PUNTI DI FORZA
-sistema valoriale di riferimento
fondato sulla solidarietà
- normativa che vincola alla
apertura allo svantaggio sociale
- motivazione degli operatori
- attenzione alla persona
- fertile terreno per la sperimentazione
di una dimensione di gruppo fondata
sulla cooperazione
- zona di transito per lo sviluppo di
una cultura del lavoro
PUNTI DI DEBOLEZZA
- fragilità della struttura in
assenza di commesse
- eccesso di tutela
- limitata retribuzione
- ritardata retribuzione
- difficili dinamiche tra
più soggetti svantaggiati
- maggiore governo delle
criticità
- maggiore stabilità
anticipazione della retribuzione
uniformità del modello
PUNTI DI INCONTRO
-attenzione alla persona
(condivisione valoriale)
METODO
- dimensione formativa
globalmente intesa come
progetto per e con la persona
in trattamento ( competenza
professionale come risultato
parziale)
VINCOLI
- imprescindibilità dell’aspetto
prescrittivo dell’esecuzione
penale
OBIETTIVO COMUNE
Conseguire, attraverso un percorso di inserimento lavorativo guidato, un più alto livello di
Socialità che elevi la qualità della vita del soggetto in una dimensione di condivisa legalità
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LA METODOLOGIA
Avvio,promozione,ammissione/selezione
Costituzione di un Comitato di orientamento/coordinamento composto da rappresentanti
dell’U.E.P.E. di Catania e da esperti di IdeaLavoro
a) garantisce che si realizzi un equilibrato inserimento dei soggetti svantaggiati;
b) assicura la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità personali e professionali
dei soggetti da inserire.
Procede periodicamente
• al monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza;
• all’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto;
• alla valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto.
• Individua i criteri e le modalità di selezione
Raccolta della domanda aziendale
A cura del Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro – IDEALAVORO che prevede le seguenti azioni .
• promozione e diffusione del Progetto
• Analisi della domanda ,interpretazione dei bisogni del cliente/azienda relativa alla figura
professionale da inserire , alle mansioni ,competenze e abilità, raccolta della disponibilità
• Individuazione bacini utenti potenziali
• Selezione ed individuazione tirocinanti
Bilancio di Competenze e preparazione allo stage
Si individuano le capacità e le potenzialità professionali di ciascun soggetto al fine di meglio
indirizzare l’inserimento attraverso colloqui attitudinali e di analisi delle competenze.
Il percorsosvolto in gruppo ha la durata di 20 ore durante le quali vengono esplorate attitudini,
abilità, qualità, esperienze lavorative, aree di personalità e viene avviato un breve percorso
propedeutico di formazione ed educazione al lavoro, finalizzato all’acquisizione delle abilità di
base necessarie per il successivo inserimento.
Viene sviluppato un progetto personalizzato per ogni utente che andrà a coinvolgere il soggetto
a cui è rivolto quale prima operatore di se stesso, al fine di renderlo protagonista nella dinamica
della decisione di inserimento lavorativo e autonomo nelle future scelte professionali, e che sarà il
supporto principale e lo strumento strategico di tutto il seguito del progetto.
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3.5 Inserimento in azienda mediante tirocinio formativo degli utenti con le competenze e
abilità richieste e individuate nella precedenti fasi. Esso ha la della durata di 6 mesi, rinnovabili
per egual periodo , a spese dell’azienda ospitante, fino ad una massimo di 12 mesi, in aziende e
in cooperative di inserimento lavorativo individuate sulla base della loro disponibilità/capacità di
offrire percorsi di formazione professionale.
Accompagnamento (follow-up). Il tutoraggio sarà contemporaneo al tirocinio formativo.
L'attività di tutoraggio ha lo scopo di creare un supporto di mediazione tra le problematiche di
inserimento, le aspettative e capacità professionali e la realtà lavorativa che accoglie il soggetto. I
momenti di tensione, di difficoltà e di scoraggiamento vengono cosi discussi e confrontati con
esperti in grado di assisterli e supportare gli utenti nell'impatto lavorativo.
verifica e valutazione. Si valuta l'efficacia dell'intervento attraverso
• Un monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza;
•
l’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto;
•
la valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto
L’attività di verifica e valutazione del percorso è effettuata dal comitato di
orientamento/coordinamento al quale partecipano gli operatori che a vario titolo intervengono nella
predisposizione del progetto individualizzato e nella sua attuazione
(UEPE;Ser.T.;aziende;Idealavoro…)
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MODELLO DI VALUTAZIONE
AUTOVALUTAZIONE
INTERNA DI INDIRIZZO :
DIREZIONE
GRUPPO DI PROGETTO
VALUTAZIONE INTEGRATA:
UEPE / SOLCO/ IDEA
LAVORO/ AZIENDE
OSPITANTI
MONITORAGGIO QUANTITATIVO
AUTOVALUTAZIONE
INTERNA DI GESTIONE:
GRUPPO PROGETTO
AUTOVALUTAZIONE
SOGGETTI
BENEFICIARI
Indicatori di risultato
Indicatori di performance
MONITORAGGIO QUALITATIVO
Indicatori di impatto
Indicatori di out-come
Grafico a cura di Patrizia Garofalo Dirigente UEPE Catania
Concetta Vaccaro responsabile “Idea Lavoro” - 2007
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e
SPAZI ESPERENZIALI
Il percorso, aperto a persone sottoposte a misura alternativa , tossicodipendenti e non , affidate
all’U.E.P.E. di Catania e preferibilmente inserite in tirocini di formazione e orientamento detenendo
una valenza antagonista rispetto alle condotte aggressive, competitive e conflittuali, pone le basi
per costruire valori riguardo le relazioni interpersonali positive, la dignità della persona e l’empatia
interpersonale e sociale.
Le linee guida degli spazi prevedono un percorso teso alla restituzione di reti relazionali sane,
propenso al confronto positivo ed al cambiamento. Ciò implica l’attenzione e la necessaria
conoscenza di sé (aspetti cognitivi, emotivi e di comportamento) e la conoscenza dei sistemi
di interazione tra sé e l’altro per raggiungere la possibilità di costruire relazioni significative
basate sulla fiducia e sull’empatia. Gli 8 seminari, della durata di 3 ore ciascuno condotti da
operatori specializzati nei vari ambiti (psicologi,counsellors, sociologi ) , toccano i punti salienti
della “comunicazione ecologica”, della “famiglia ” e dei percorsi al cambiamento delle
“personalità dipendenti” e dell’empowerment professionale e sono così strutturati
Modulo
Comunicazione
Ecologica
Obiettivi
Rimotivare la persona ad un sano recupero
della qualità della relazione con se, con l’altro,
con l’ambiente circostante.
•
•
•
•
Le
Personalità
Dipendenti
Famiglia e figli
favorire l’apertura al cambiamento ed
alle scelte propositive riflettendo sui
propri comportamenti, abitudini, stili di
vita e valorizzare lo sviluppo delle
capacità
organizzative,
cognitive,
relazionali
•
migliorare la condizione problematica del
disturbo creato dalla dipendenza e di
migliorare le competenze genitoriali attraverso
momenti di valutazione familiare
•
•
•
corresponsabilità, consapevole e matura,
dei genitori nell’educazione e nella cura
dei propri figli, attraverso la riflessione
circa i ruoli e le diverse fasi che implicano
il misurarsi con i problemi ed i passaggi
critici di ogni nucleo familiare.
•
raccolta e sistematzzazione delle
aspettative;
ridefinizione e pianificazione del
proprio progetto professionale ,
accompagnamento nella ricerca
attiva del lavoro
acquisizione di competenze di
base necessarie per migliorare la
acquisire
delle
competenze
genitoriali
inquadrando la famiglia come determinante
agenzia
educativa
e
come
ponte
dell’inserimento sociale per i figli.
Empowermet
professionale
verificare la propria capacità di
proporsi verso l’esterno come risorsa
professionale con specifiche
caratteristiche e competenze.
•
•
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Contenuti
Educare alla accettazione di se e
dell’altro, all’ascolto attivo.
Sviluppo delle potenzialità del gruppo al
lavoro cooperativo.
Individuazione di possibili strategie per la
risoluzione dei conflitti.
Definizione di un progetto per il
raggiungimento di obiettivi del gruppo.
restituire una competenza progettuale di
vita inserita all’interno di un nuovo
contesto valoriale e che detiene nuovi
riferimenti, veri significati e maturate
priorità.
Riflettere su ciò che è stato il percorso di
vita precedente e la possibilità di una
progettualità alternativa futura.
valutazione delle competenze
genitoriali e delle risorse familiari
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propria performance professionale.
(breve percorso di alfabetizzazione
informatica.)
La metodologia prevista è impostata secondo il modello dell’apprendimento/cambiamento e vede un’aula a
forte interazione attraverso la tecnica del feedback attivo.
Sono previste esercitazioni didattiche e di problem solving, simulazioni e role-playning, spazi esperenziali di
cooperazione e di interazione. Il modello utilizzato è quello dello “scambio di risorse” come impostazione per
la costituzione di una “rete intergrup” che lavorerà sulla teoria dei vantaggi e degli svantaggi, sulle critiche
costruttive ed il lavoro di gruppo efficace.
ALCUNI DATI
20
15
N°tirocini
Azien. profit
10
azien. No profit
5
0
2001/2002
2003
2004/05
2006
Inserimenti lavorativi Catania N.b. Gli inserimenti si sono mantenuti anche a seguito dell’indulto
25
20
az.no profit
n.tirocini
az.profit
15
10
5
0
2004/05
2006
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0
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Inserimenti Lavorativi Messina N.b. Gli inserimenti si sono mantenuti anche a seguito dell’indulto
43 persone in tirocinio formativo
prosieguo a spese dell’azienda
10
Assunzione presso la stessa azienda nella quale si è svolto il
tirocinio
Rinunce a proposte di assunzioni
3
Assunzioni presso altra azienda
Rinunce
3
Attività in proprio 7
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12
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3
ACCORDI DI COLLABORAZIONE
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Ministero della Giustizia UEPE di
Catania;Sol.Co Catania Rete di
Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro
Ministero della Giustizia UEPE di
Messina ;IdeaLavoro;Provincia
Regionale di Messina – Assessorato
Politiche attive del Lavoro
Ministero della Giustizia UEPE di
Ragusa;Sol.Co Catania Rete di
Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro
Ministero della Giustizia UEPE
diSiracusa;Sol.Co Catania Rete di
Imprese sociali Siciliane;IdeaLavoro
Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti
sottoposti a misure alternative alla detenzione
Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti
sottoposti a misure alternative alla detenzione
Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti
sottoposti a misure alternative alla detenzione
Protocollo d’Intesa per favorire l’inclusione sociolalorativa di soggetti
sottoposti a misure alternative alla detenzione
Progetto A.L.I. Protocollo d’Intesa per interventi mirati di
Provincia Regionale di Catania;
sostegno alla vita indipendente e all’inserimento socioMinistero dellaGiustizia -UEPE
lavorativo di soggetti sottoposti a misure privative o limitative
Catania;IdeaLavoro;
della libertà, indultati, indultandi, dimittendi, in esecuzione
C.C.Catania Piazza Lanza;C.C.Catania
penale esterna , potenziali beneficiari di misure alternative alla
Bicocca;C.C.Caltagirona;C.C.Giarre;
detenzionee loro familiari.
Progetto Idee al Lavoro Protocollo d’Intesa per interventi
mirati di sostegno alla vita indipendente e all’inserimento
Provincia Regionale di Messina;
socio-lavorativo di soggetti sottoposti a misure privative o
Ministero dellaGiustizia -UEPE
limitative della libertà, , in esecuzione penale esterna prossimi
Messina ;IdeaLavoro;C.C.Messina
alla pena,potenziali beneficiari di misure alternative alla
detenzione e loro familiari
Ministero della Giustizia UEPE di
Messina ;IdeaLavoro;Provincia
Protocollo d’Intesa per la promozione di politiche attive di
Regionale di Messina – Assessorato
reinserimento sociolalorativo di soggetti in esecuzione di pena o
Politiche attive del Lavoro ,ATO3 s.p.a
sottoposti a misure di sicurezza
di Messina Centrali coop.
(Legacoop,Confcooperative;UIC,UNCI)
Provincia Regionale di
Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte
Catania;Consorzio Sol.Co Catania Rete dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce
di Imprese Sociali Siciliane;IdeaLavoro
svantaggiate
Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte
Patto per il Lavoro Città di Catania
dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce
svantaggiate
Protocollo d’Intesa per la promozione di Politiche Attive del lavoro in
Ministero della Giustizia - U.S.S.M
Favore di Soggetti svantaggiati con difficoltà di inserimento
Catania –IdeaLavoro
lavorativo.
Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte
Comune di Misterbianco -IdeaLavoro
dirette a realizzare percorsi di inclusione sociolavorativa di fasce
svantaggiate
PARTE 3
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 18 Legge 196/97
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione
di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per
l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da
enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità
per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla
lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori o delle aziende ospitanti di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le
agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente
e a proprio carico;
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f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle
iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno
presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Regolamento attuativo art. 18 Legge 196/97
(approvato dalla Corte dei Conti)
Articolo 1 - Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che
abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi
ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei
limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non
più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al
dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
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Articolo 2 - Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti
bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei
seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’articolo 1 della medesima legge,
ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici:
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale,
anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento
nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente,
ovvero accreditati ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali , ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Articolo 3 - Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture
assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di
fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono
assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’articolo 1 siano le strutture
pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di
lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso
alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato
sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720
della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
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Articolo 4 - Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento .
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e
i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve
essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando, per gli studenti, il raccordo
con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento
3. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione
lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni
possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e
l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di
"convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a
promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento
sono allegati al presente decreto.
Articolo 5 - Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun
progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 6 - Valore dei corsi
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1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere
valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono
essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da
parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
Articolo 7 - Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che
frequentano la scuola secondaria
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati
o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività
formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli
studi;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone
svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con
l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o
periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati
nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Articolo 8 - Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze
professionali in Italia, che nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di
reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159
Art. 1-30 Artt. 31-86
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di
lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri
direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle
pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche
attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono
previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o
a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa
banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della
effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
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c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima,
su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività
formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova
attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a
d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore,
pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il
mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i
servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione
del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
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formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati
dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e
certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e
coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare
le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del
mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli
operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di
riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
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e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato
del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie
per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in
cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui
all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente
una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonche' alle regioni e alle province
autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa
richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento
della attività svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri
e le modalità di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e
alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla
sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
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7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.
Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998
Art. 10.
Attivita' di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo
definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa'
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali
con patrimonio non inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un
periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso
tale termine, la domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per
acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente
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tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo'
comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e
all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e'
comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione,
all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari,
in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,
selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver
riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di
previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di
mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla
razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o
sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione deve essere esercitata a titolo
gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo
stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 8 e 10;
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c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente
articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di
autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 12.
Legge finanziaria 2001 ( L. 388/00, art. 117)
modifiche introdotte alla D. Lgs. 469/97 art. 10
Articolo 117
… omissis…
comma 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè
le modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla
ricollocazione professionale»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’attività, anche estesa
all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali
lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori;
ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa società di
mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche
istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce
criterio preferenziale.
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1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e
valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di
lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed
esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti
il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o
collettivi, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento della nuova attività.»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non
di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione
professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.»;
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’attività di ricerca e selezione
ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al
comma 4»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto
alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nei rispettivi
elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di
accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell’accreditamento»;
g) al comma 6, all’alinea, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell’accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società
di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli
di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e
dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»;
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con riferimento alle società di
mediazione,»;
n) al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero
accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri
per l’accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
attività di ricerca e selezione nonchè di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere
la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997,
fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la
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dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto
articolo 10.
… omissis…
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle
deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che
ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, prevede il
rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un’autorizzazione,
cui consegue anche l’iscrizione all’albo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo, previo accertamento della sussistenza di specifici requisiti giuridici e
finanziari;
VISTO l’articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 276 del
2003 che, tra i citati requisiti, prevede la disponibilità di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
decreto da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
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VISTA la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 23 aprile 2004 con la quale, considerato che sullo schema di decreto
non è stata raggiunta l‘intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome
e ritenuta la necessità di provvedere comunque all’adozione del decreto al fine di
favorire la ripresa economica e produttiva del Paese anche mediante l’applicazione
delle nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, si è deliberato,
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che all’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, provveda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SENTITE le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative;
Decreta
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Art. 1
Competenze
1. Le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato: “decreto legislativo”), debbono
avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate:
a)
per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di
cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo:
1) almeno quattro unità nella sede principale;
2) fermo restando l’obbligo di presenza minima in almeno 4 regioni, almeno due
unità per unità organizzativa in ciascuna regione;
b)
per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo:
1) almeno due unità nella sede principale;
2) almeno un’unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
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3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile.
2. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono
derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a
due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel
campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di
lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o
della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda
ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
3. Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale di minimo due anni di cui al
comma 2, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e
Province Autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente
rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione
professionale e somministrazione, di durata non inferiore a 1 anno.
4. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno 2 anni costituisce titolo
idoneo alternativo all’esperienza professionale.
Legge 8 novembre 1991, n. 381
"Disciplina delle cooperative sociali"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)
1. Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
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3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa
sociale".
2. Soci volontari. - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle
prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione
dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono
essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
all'applicazione dei commi 3 e 4.
3. Obblighi e divieti. - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la
cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione
dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno
una volta all'anno.
4. Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le
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cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione
proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
5. Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti
per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare
dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del
comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle
competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici,
nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati
d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con
l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici
programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli
obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle
procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1)
(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52
6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - 1.
Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
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"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso,
alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere
dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha
sede legale".
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione
sociale".
d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella
sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
7. Regime tributario. - 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie,
dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)
(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85
8. Consorzi. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come
società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali.
9. Normativa regionale. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le
attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
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3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a
carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza. - 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
11. Partecipazione delle persone giuridiche. - 1. Possono essere ammesse come soci delle
cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
12. Disciplina transitoria. - 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice
civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo
PARTE4
ALCUNI STRUMENTI
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOL.CO. CATANIA
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CENTRO SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI CATANIA
PROMOZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO IN FAVORE DI SOGGETTI
NORMALMENTE ESCLUSI DA PERCORSI DI
INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
CATANIA 13/09/2001
PREMESSA
Nella Provincia di Catania si è da tempo avviato un complesso di iniziative volte a favorire la
crescita dell’occupazione, nonché a promuovere condizioni di benessere e creare percorsi di
inclusione sociale, con l’obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche
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sociali e l'inserimento occupazionale delle persone appartenenti alle fasce deboli della società
e del mercato del lavoro.
In particolare è indubbia l’efficacia che hanno avuto alcuni interventi, riguardanti le
problematiche di soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale o che
siano usciti dal circuito penitenziario da non più di un anno, o, infine, di soggetti sub judice
rispetto alla concessione di misure alternative alla libertà.
Si sente fortemente la necessità di riferirsi a valori e condizioni di vita che promuovano la
dignità e la partecipazione dell’individuo, in rapporto al bisogno di relazionarsi e di essere
protagonista autentico del suo divenire esistenziale.
Elemento fondamentale, dunque, di tale progetto risulta essere la predisposizione di percorsi
socio-riabilitativi che consentano il recupero di fasce di emarginazione e l’abbassamento della
soglia di povertà così da poter includere uomini e donne che normalmente vivono nella
marginalità.
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
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Gli attori del presente Protocollo d’intesa concordano sulla finalità generale di favorire
l’integrazione sociale di soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale o
che siano usciti dal circuito penitenziario da non più di un anno, o, infine, soggetti sub judice
rispetto alla concessione di misure alternative alla libertà attraverso l’inserimento lavorativo nelle
imprese profit e non profit;
A partire da ciò, di seguito sono individuati gli obiettivi del protocollo d’intesa:
a) Elaborare progetti miranti all’inserimento lavorativo dei destinatari finali, redatti
congiuntamente dal Centro Servizio Sociale Adulti di Catania del Ministero della
Giustizia e dagli operatori del Consorzio Sol.Co. Catania per l’individuazione degli
interventi specifici.
b) Valorizzare il ruolo assegnato dalla legge 381/91 e dalle leggi settoriali nazionali e
regionali alle Cooperative sociali, in quanto soggetti di politiche attive del lavoro, con la
peculiare missione di occuparsi della formazione umana e professionale dei soggetti
svantaggiati, prima del pieno inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 l. 381/91).
c) Istituire strumenti, modalità e procedure che consentano di promuovere l’inserimento
lavorativo in imprese profit, mediante azioni di accompagnamento e tutoraggio, così da
garantire che le imprese medesime siano in grado di offrire una struttura che permetta di
governare i problemi tipici che insorgono in presenza di condizioni problematiche, ed
abbiano capacità di progettualità tali da consentire un percorso di reinserimento sociolavorativo stabile e il più duraturo possibile.
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FASI ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il progetto sperimentale si articola nelle seguenti fasi:
♦ Selezione dei soggetti svantaggiati, in carico al C.S.S.A. del Ministero della Giustizia;
♦ Elaborazione congiunta di progetti personalizzati, miranti all’inserimento lavorativo in imprese
sociali e/o profit;
♦ Coinvolgimento dei Comuni di residenza dei soggetti beneficiari, e di altre realtà imprenditoriali
e non per interventi di sostegno all’azione di inserimento lavorativo;
♦ Individuazione di realtà imprenditoriali profit e no profit coinvolgibili;
♦ Verifiche in itinere e finali
PROCEDURE
Per quanto attiene alle procedure necessarie a dare esecuzione al presente protocollo d’intesa, i
Soggetti firmatari stabiliscono che la figura contrattuale attraverso la quale si realizza l’inserimento
lavorativo è quella dei tirocini formativi, così come previsti dalle leggi vigenti (Art. 18 della legge
dello Stato 24/6/1997 n. 196; Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000
dell’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione).
Tale figura contrattuale, regola i rapporti individuali fra i soggetti beneficiari del presente protocollo
e le imprese che li inseriscono al lavoro, e viene giudicata idonea a perseguire finalità di
promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del
mercato del lavoro.
Tale contratto, inoltre, prevederà la possibilità che al termine del periodo di lavoro presso le
imprese sociali e non, i soggetti svantaggiati siano inseriti nella medesima cooperativa o in altra
azienda idonea, previo gradimento di quest’ultima e con un periodo di prova di almeno tre mesi.
A tal fine, gli attori del presente protocollo d’intesa procederanno al coinvolgimento attivo delle
OO.SS. e degli Uffici del lavoro, per garantire l’efficace e legittimo inserimento occupazionale in
favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, nonché al
Consorzio Sol.Co Catania
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coinvolgimento attivo delle Organizzazioni datoriali e delle imprese loro associate, sia in termini di
disponibilità all’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate o appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro, sia in termini di creazione delle condizioni per un inserimento stabile
nel mondo del lavoro.
Gli attori firmatari procederanno congiuntamente a stimolare la sensibilità delle atre Istituzioni
locali, affinché si facciano carico, per le rispettive competenze, di azioni di sostegno all’azione di
inserimento lavorativo.
In particolare, si chiederà ai Comuni di residenza dei predetti soggetti beneficiari, di farsi carico
dei costi che la cooperativa sociale sostiene per l’accompagnamento in proprio o presso aziende
terze, dei soggetti beneficiari.
Si chiederà, altresì, la disponibilità agli stessi Comuni, di promuovere forme di affidamento di
lavori alle cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 381/1991 e successive
modificazioni, così come recepita in Sicilia dall’articolo 74 della legge regionale 32/2000.
In merito alla segnalazione e selezione dei soggetti da inserire nei percorsi di inserimento
lavorativo, si precisa che tali soggetti sono segnalati dal Servizio Sociale Adulti di Catania del
Ministero della Giustizia e inseriti, previo parere favorevole indispensabile da parte delle imprese
interessate, secondo criteri che tengano conto sia della condizione di bisogno sia della esistenza
di pre-requisiti lavorativi (precedenti esperienze nel settore, capacità di sostenere impegni di tipo
lavorativo; eventuali qualifiche professionali, …).
La durata dei tirocini formativi è prevista in 6 mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi, previa
verifica congiunta fra i firmatari sull'andamento del progetto formativo.
Nei primi sei mesi di tirocinio, l'onere dell'importo da corrispondere al tirocinante sarà a carico
del Ministero della Giustizia, mentre negli eventuali secondi sei mesi, lo stesso onere sarà a
carico della Cooperativa o dell'impresa in cui la persona è inserita.
L'importo mensile da corrispondere al tirocinante viene previsto in £. 1.000.000 lorde, con un
impegno di 24 ore settimanali, da distribuire per non più di 5 ore giornaliere, salvo i casi di
recupero per i giorni di assenza.
Con riferimento a questi ultimi, in caso di malattia, permessi o ferie, sarà richiesto il recupero
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delle ore non lavorate, da gestire a cura della Cooperativa entro il periodo semestrale.
Il protocollo prevede la costituzione di un Comitato di orientamento, formato da rappresentanti
degli attori firmatari, che dovrà anche provvedere ad un costante monitoraggio del programma di
reinserimento socio-lavorativo.
Il predetto comitato di orientamento si doterà di apposite procedure di funzionamento e gestione.
In particolare il Comitato:
b) garantisce che si realizzi un equilibrato inserimento dei soggetti svantaggiati;
b) assicura la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità personali e professionali
dei soggetti da inserire.
Lo stesso Comitato procederà, periodicamente:
a) al monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’esperienza;
b) all’auto valutazione dei soggetti che partecipano al progetto;
c) alla valutazione in itinere dell’esperienza e dei risultati al termine del periodo previsto.
Consorzio Sol.Co. Catania
Ministero della Giustizia
Centro Servizio Sociale Adulti
Il Presidente
Consorzio Sol.Co Catania
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Il Dirigente
Consorzio Idea Lavoro
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Convenzione per Tirocini di Formazione ed Orientamento
(Art. 18 della legge dello Stato 24/6/1997 n. 196; Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000
dell’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione).
TRA
Il Ministero della Giustizia – Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria –Ufficio esecuzione
Penale Esterna di Catania,di seguito chiamata U.E.P.E., con sede in Catania c.so Sicilia n° 48, d’ora in poi
denominato “ente titolare”
rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Garofalo Rubbino nata a Siracusa il
22.01.1957
E
La Cooperativa sociale CONSORZIO SOL.CO. CATANIA – Reti Di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. ONLUS
con sede legale in Catania via Chisari n° 12 P.IVA 03126080872, d’ora in poi denominata “soggetto
proponente” rappresentata dal dott. Edoardo Barbarossa nato a Catania l’11/12/1961 in qualità di legale
rappresentante pro tempore,
E
Il Consorzio IDEA LAVORO con sede in Catania Via Garofalo n. 12 P.I. 07943440011 d’ora in poi
denominata soggetto promotore rappresentata dal dott. Edoardo Barbarossa nato a Catania l’11/12/1961
E
La Azienda…………………………… con sede in ………………..Cod. Fisc............................... d’ora in poi
denominata “soggetto ospitante” rappresentata da ……………………nato .a …………….. il …………….
C.F. …………………………………………………in qualità di ………………………………………………..
PREMESSO
Che l’Amministrazione penitenziaria intende realizzare, con i fondi assegnati all’U.E.P.E. di Catania sul
capitolo ……………. per l’esercizio finanziario dell’anno …………………. iniziative concrete volte a
Consorzio Sol.Co Catania
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favorire un pieno inserimento sociale delle persone che, in quanto condannate, sono ammesse ad espiare una
pena in misura alternativa al carcere.
Che il “Consorzio Sol.Co. Catania”, in proprio o mediante le Cooperative sociali che ne sono socie, promuove
iniziative di politiche attive del lavoro, attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi
dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
Che il Consorzio Idea Lavoro, costituito il 10 novembre 2000, è una Cooperativa Sociale senza scopi di lucro,
promossa, tra gli altri dal Consorzio Sol.Co. Catania, ed ha come oggetto sociale l’incontro sociale l’incontro
domanda offerta di lavoro con particolare attenzione all’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di gruppi di persone che incontrano difficoltà nella ricerca di occupazione: persone disabili, disoccupati di
lunga durata, soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91, etc…
Che il Ministero della Giustizia – Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria –U.E.P.E. di
Catania ed il Consorzio Sol.Co. Catania hanno siglato in data 17/09/01un protocollo d’intesa per la
“Promozione di politiche attive del lavoro in favore di soggetti normalmente esclusi dai percorsi di
inserimento socio-lavorativo”;
Che al fine di agevolare la scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi, il “Consorzio Sol.co.
Catania” è fra i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196, possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859.
Che il “Consorzio Idea Lavoro” intende realizzare i suddetti tirocini di formazione ed orientamento all’interno
delle Cooperative sociali socie, fra cui vi è la Cooperativa sociale Consorzio Sol.Co. Catania, che è ritenuta
idonea al perseguimento della finalità suesposta dall’Amministrazione penitenziaria.
Si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 il ……………………………………. s’impegna ad
accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 5 del
decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997.
Articolo 2
La convenzione intende, altresì, disciplinare il contributo che l’Amministrazione penitenziaria, attraverso il
Provveditorato Regionale ede l’U.E.P.E., si propone di fornire per soggetti in esecuzione penale esterna al
carcere.
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Articolo 3
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997,
non costituisce rapporto di lavoro.
La presente convenzione , della durata di sei mesi, entra in vigore il ......................e dura fino
al........................................
La stessa decade di fatto per inadempienze del beneficiario o per provvedimenti restrittivi nei confronti dello
stesso da parte dell’Autorità giudiziaria.
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un
tutore fornito di specifica professionalità, in veste di responsabile didattico-organizzativo, designato dall’Ente
promotore, e da un responsabile aziendale, indicato dall’impresa ospitante.
Per ciascun tirocinante, inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto
un progetto formativo.
Il Soggetto ospitante allo scadere del primo semestre , previa verifica congiunta con gli altri firmatari del
Progetto Formativo , si impegna a valutare la possibilità di prolungare il tirocinio a proprie spese per altri sei
mesi , così come disciplinato dall’ Art. 4, comma 2, art.5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale; Direttiva applicativa n. 69/Gab. B del 23/02/2000 dell’Assessore Regionale
del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione) in prospettiva di un
eventuale assunzione
Articolo 4
Il beneficiario del tirocinio formativo deve essere un soggetto in esecuzione penale esterna al carcere, la cui
durata della pena sia congrua rispetto alla durata del progetto medesimo.
Beneficiario del progetto formativo è il Signor ……………………, nato a ……………….. il
…………………….Codice fiscale …………………………affidato in prova al Servizio Sociale ai
sensi dell’art.............................sulla base del progetto formativo, che si allega alla presente
convenzione per formarne parte integrante.
Articolo 5
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
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-
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Il beneficiario non potrà essere adibito a mansioni ed incarichi che comportino una violazione delle
prescrizioni cui deve sottostare, se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
Articolo 6
L’importo complessivo che viene corrisposto al beneficiario è di Euro 516.45.L’Amministrazione
Penitenziaria corrisponderà al beneficiario la somma di Euro 2.479,00 inclusi di oneri previdenziali ed
assicurativi. Il …………………………….. contribuirà ad integrazione dell’importo nella misura di Euro
774,72.
La liquidazione al beneficiario viene corrisposta mensilmente dalla azienda ospitante, mentre quest’ultima,
con cadenza mensile posticipata, riceverà dall’Amministrazione Penitenziaria pari somma, esibendo la
seguente documentazione:
a) attestazione circa le attività previste dal programma individualizzato ed effettivamente svolte;
b) attestati relativi alle somme corrisposte al beneficiario
La riscossione sarà effettuata dal legale rappresentante del………………………………….., che quietanzerà
il titolo di pagamento. Le somme verranno accreditate sul c/c ……………………..presso
……………………..
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei predetti documenti giustificativi.
Si indica esplicitamente che sull’Amministrazione Penitenziaria non può gravare alcun onere per le spese
generali o di gestione, ovvero per l’acquisto di materiale e di attrezzature. L’Amministrazione assume
impegni finanziari solo nella misura in cui le prestazioni siano effettivamente rese.
L’Amministrazione può, in ogni tempo, d’intesa con la azienda ospitante, sostituire il beneficiario con altro
soggetto, fermo restando, senza modifica, l’obiettivo del progetto approvato e convenzionato.
L’erogazione del contributo è subordinata, inoltre, alla dichiarazione della azienda ospitante di non percepire
per il beneficiario del progetto altri contributi o pagamenti da parte di enti pubblici o Amministrazioni dello
Stato per le medesime voci di spesa.
L’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria è limitato nel massimo alla durata della misura alternativa ed
è condizionato dall’andamento dello stesso. Non comporta impegni diversi verso terzi.
Nel caso previsto dal punto 2 dell’articolo 3, è fatta salva la possibilità di liquidare alla azienda ospitante le
spese già sostenute per contributi assicurativi e previdenziali già versati, nonché per remunerazioni per
l’attività lavorativa effettivamente svolta e già elargite al beneficario.
Articolo 7
Facendo riferimento alla opportunità prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 23.03.98 n° 142 il soggetto
ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità
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civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del
tirocinio, il soggetto promotore, per il tramite del soggetto attuatore di progetto, si impegna a segnalare
l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all’INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta
Articolo 8
Il Soggetto ospitante si impegna a verificare l’andamento del progetto insieme con l’Amministrazione
Penitenziaria, la quale, avvalendosi di propri funzionari, potrà effettuare visite nella sede dove il programma
si svolge e colloqui con il beneficiario.Periodicamente, ed alla conclusione del progetto, Il Soggetto ospitante
si impegna a riferire sull’andamento del progetto.
Il Soggetto ospitante si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. di qualsiasi
inadempienza, irregolarità o inosservanza nella pratica attuazione del progetto.
Il tirocinante si rende disponibile ad essere contattato dall’U.E.P.E. nei tre anni successivi al tirocinio al fine
di acquisire informazioni circa la sua situazione occupazionale.
Articolo 9
Eventuali inadempienze del Soggetto ospitante saranno contestate per iscritto con contestuale fissazione di un
termine per la relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione
dell’interruzione del programma, spostamenti della sede operativa ad un’altra senza autorizzazione
dell’Autorità giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria ha la facoltà di sospendere, ridurre, interrompere il
pagamento delle somme dovute, per il soggetto al quale l’inadempienza si riferisce.
Le parti hanno facoltà di avviare la risoluzione della presente convenzione a seguito di violazioni gravi da
parte del contraente, del mancato rispetto degli assunti da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, della
sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione, dell’indebito
affidamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri Enti, di reiterati inadempienze degli
obblighi assunti.
Articolo 10
L’Ente promotore, s’impegna a far pervenire all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio,
nonché alla Commissione Regionale per l’Impiego, anche al fine di diffondere l’informazione presso le
rappresentanze sindacali interessate, copia della Convenzione e del progetto formativo e d’orientamento.
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Catania _____________
il tirocinante
il soggetto proponente
il soggetto titolare
IL DELEGATO RAPPRESENTANTE
DEL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
il soggetto promotore
l’azienda ospitante
Visto per l’imputabilità della spesa
PROGETTO DI TIROCINIO
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Nominativo del tirocinante
nato a
…………………..
il
………………………
residente in……………Via…………… …n°…………
domiciliato in………………….Via.................…n°….…………………
Codice Fiscale.
…………………………………………………..
Condizione attuale del tirocinante
Studente scuola secondaria superiore
Universitario
Frequentante corso post diploma
post laurea
Allievo della formazione professionale
Disoccupato / in mobilità
persona svantaggiata art. 4 L. 381/91
inoccupato
†
†
†
†
†
†
†
†
barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap
(Il dato sarà trattato ai sensi dell d.lgs 196/ 2003)
Azienda ospitante (sede legale)
………………………………………………………………………………………..
P. Iva: ………………………………………………………………………………
Legale rappresentante: ………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………….
tel.
fax
e-mail
N. dipendenti
……….
N. tirocini in corso ………………
Settore di attività:
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio/) ………………………………………..
Giorni e Orario: .Dal ……………….. al …………………..ì dalle ……………… alle ……………….
Periodo del tirocinio
N° mesi …..
dal..........................…………..al.................................….....
Eventuale sospensione dal....................................................al.................…………............................
Tutore indicato dal soggetto promotore:………………………. ……………………..
Tutore aziendale: ……… …………………………………………………….
Polizze assicurative:
Infortuni sul lavoro copertura INAIL posizione n. ……………….……………………….
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Responsabilità civile polizza n° …………- Compagnia ……….………
Obiettivi e modalità del tirocinio
Il tirocinio ha lo scopo di fornire alla candidata le competenze di base necessarie all’inserimento nel ciclo produttivo
aziendale con particolare rilievo all’addestramento pratico
Competenze tecnico professionali:
il destinatario, dopo un breve periodo di formazione, avrà la possibilità di sperimentare un percorso professionale ed
individuale tutorato e significativo in vista di una possibile ricaduta occupazionale nel
settore………………………………………………………………………………………………………………………
Trasversali
Capacità di lavorare in squadra e di relazionasi con i compagni di lavoro.
Di Base
Verranno fornite specifiche conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro, diritti sindacali e, norme contrattuali di
riferimento.
Attività
Dopo un breve periodo di addestramento finalizzato alla conoscenza delle conoscenze tecniche di
base relative al contesto di inserimento, il tirocinante sarà impegnato nelle attività
di…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Esperienze formative collaterali
Il destinatario del progetto verrà inserito in un percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro
caratterizzato dalla acquisizione di conoscenze teorico/pratiche relative al contesto lavorativo di inserimento e
all’organizzazione del lavoro.
Verranno inoltre effettuati dei momenti di orientamento ed accompagnamento al lavoro finalizzati alla costruzione di
percorsi individualizzati, elaborati in funzione delle attitudini, abilità, qualità, esperienze lavorative, aree di personalità
(Bilancio di competenza).
Modalità di valutazione iniziale, in itinere e finale
Al fine di definire e monitorare costantemente il programma formativo in riferimento alla valutazione delle competenze
raggiunte dall’allieva sia sul versante dell’acquisizione di capacità, abilità e conoscenze tecnico-professionali, sia per
quanto riguarda l’integrazione nell’ambiente lavorativo da punto di vista della comunicazione e relazione, verranno
utilizzati degli strumenti (scheda di verifica in itinere e finale stagista e azienda).
e) Modalità di tutorship interna ed esterna
Grande rilevanza verrà attribuita all’apprendimento on the job, durante il qualel la destinataria, costantemente
supportata dal tutor di inserimento lavorativo ,sperimenterà un percorso professionale individualizzato.
Tale attività sarà finalizzata a fornire supporto alla stagista e all’azienda, in specifico per quanto riguarda:
• La definizione e il monitoraggio costante del programma formativo soprattutto per quanto riguarda
la valutazione delle performance raggiunte dall’allieva sul versante dell’acquisizione di capacità,
abilità e conoscenze tecnico- professionali e della socializzazione all’ambiente lavorativo dal
punto di vista comunicativo e relazionale.
• Le strategie di fronteggiamento degli eventi critici.
A seguito della formazione on the job durante la quale la stagista sarà tutorata costantemente, sarà
possibile valutare ed individuare il livello di abilità raggiunto e il settore di inserimento.
Strumenti utilizzati:
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•
•
•
Colloqui individuali di sostegno
Schede di verifica in itinere
Scheda di verifica finale
Eventuali facilitazioni previste
no
X Rimborso spese
X Incentivi
Assunzione
Altro……………………………………………
si X
se si quali:
Obblighi del tirocinante:
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre
evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga
a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
• prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che esso ha esclusivamente le finalità
formative previste dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
• rispettare gli orari concordati e le norme comportamentali previste in azienda.
Consenso al trattamento dei dati personali del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in
applicazione al d.lgs 196/03
Barrare in caso di assenso…………………………….
Catania,
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante.....................................................................................................
Firma per il soggetto promotore.........................................................................................................................................
Firma per l’azienda (rappresentante legale) ....................................................................................................................
Firma per il soggetto titolare..............................................................................................................................................
Firma per il soggetto proponente…………………………………………………………………………………………………
Firma per del Tutor Aziendale ..........................................................................................................................................
Firma per del Tutor indicato dall’Ente promotore..............................................................................................................
SCHEDA DI INGRESSO ALL’UEPE DI CATANIA
Sol.Co Catania
• Consorzio
Io venendo
all’UEPE, vorrei
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SCHEDA NOMINATIVA PER UTENTE PER PROPOSTE DI INSERIMENTO IN
BORSA LAVORO
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NOME E COGNOME:
POSIZIONE GIURIDICA:
FINE PENA:
TOSSICODIPENDENZA – ALCOOLISMO
 SI
 NO
ISTRUZIONE:
QUALIFICHE PROFESSIONALI:
ESPERIENZE LAVORATIVE:
CARICO FAMILIARE:
EVENTUALI HANDICAPS PSICOFISICI:
MOTIVAZIONE AL LAVORO:  SCARSA
 MEDIA
 BUONA
A. S. INCARICATA:
DATA:
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Queste schede sono state elaborate insieme alle Assistenti sociali del CSSA ( ora UEPE )del
Ministero di Giustizia. La scheda di verifica in itinere viene compilata insieme al tutor
d’inserimento e quindi discussa in incontri trimestrali con i tutor aziendali, i tutor didattici o
d’inserimento e i coordinatori ( U.E.P.E.e IdeaLavoro).
La scheda degli Enti contraenti ( aziende ospitanti) permette di effettuare una verifica del
tirocinio, ma anche di rilevare eventuali punti deboli da rafforzare in successivi interventi.
Scheda1
SCHEDA DI VERIFICA IN ITINERE UTENTE
PROGETTO : “TIROCINI FORMATIVI IN BORSE LAVORO
Nome e cognome ________________________________________________
Data e Luogo di nascita_____________________________________________________________
Durata Borsa Lavoro ______________________________________________________________
Azienda o cooperativa ospitante ______________________________________________________
Nome Legale Rappresentante________________________________________________________
Nome Tutor______________________________________________________________________
Data di compilazione_________________________________________
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Tipo di misura alternativa:
□ Onere a totale carico dell’Amministrazione
□ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente
Esiti dell’esperienza:
□ In Itinere
□ Interrotta
Motivi dell’interruzione:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Arresto per nuovo reato
Arresto per condanna relativa a reati antecedenti la m.a.
Arresto per inosservanza delle prescrizioni
Inosservanza da parte dell’utente delle regole fissate nella convenzione
Inosservanza da parte della sede contraente delle regole fissate nella convenzione
Corresponsione della Borsa non puntuale da parte della sede contraente o delll’U.E.P.E .
Difficoltà relative al tipo di mansione da svolgere
Difficoltà relazionali con i responsabili dell’Ente contraente
Difficoltà relazionali con altri lavoratori
Reperimento nova attività lavorativa
Altro ( specificare )
AREA DELL’APPRENDIMENTO
Il borsista
Capisce cosa gli viene chiesto di fare
Conosce, individua le fasi del ciclo di lavoro
Gestisce in modo adeguato il tempo di lavoro
Esegue il compito con precisione
Riconosce e segnala tempestivamente eventuali problemi
Riconosce ed esplicita gli errori commessi
Sa fare esperienza degli errori commessi
Quando gli manca un informazione è in grado di cercarla
Comprende e collega tra di loro le informazioni ricevute
Trasmette le informazioni in modo efficace
Rispetta gli orari stabiliti
Consorzio Sol.Co Catania
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sempre spesso
A volte
mai
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AREA RELAZIONALE E MOTIVAZIONALE
Il borsista
Sa ascoltare e fa tesoro delle osservazioni
Non è capace di lavorare in gruppo
Ha difficoltà a rapportarsi con i superiori
Ha difficoltà a rapportarsi con i colleghi
Non si preoccupa del parere degli altri
Rifiuta o subisce le critiche
Va facilmente in ansia di fronte alle difficoltà
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Tende ad evitare di assumere responsabilità
1
2
3
4
In situazioni di incertezza aspetta che
qualcuno gli dica di fare
E’ attento solo ai compiti che gli vengono
assegnati al momento
Di fronte a cose che non capisce non ricerca
l’aiuto dei colleghi
Non si preoccupa di verificare la qualità delle
proprie prestazioni
Non si preoccupa di imparare cose nuove
Non rispetta gli orari stabiliti
Ha difficoltà a eseguire i compiti assegnati
1
2
3
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1
2
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4
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2
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4
1
2
3
4
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Non ascolta
Lavora efficacemente in gruppo
Si rapporta correttamente con i superiori
Si rapporta correttamente con i colleghi
E’ attento al parere degli altri
Accetta e discute le critiche
Controlla la propria ansia di fronte alle
difficoltà
E’ ben disposto verso l’assunzione di
responsabilità
In situazioni di incertezza tende a prendere
l’iniziativa
Si preoccupa di come si svilupperà la propria
attività
Di fronte a cose che non capisce ricerca
l’aiuto dei colleghi
E’ attento alla qualità delle proprie
prestazioni
Si preoccupa di imparare cose nuove
Rispetta gli orari stabiliti
Esegue senza difficoltà i compiti assegnati
AREA DELLE ABILITA’ TECNICO OPERATIVE ( grado di autonomia )
Attività
Non in grado
In grado se
In grado con
seguito
poco aiuto
costantemente
In grado in modo autonomo
( Es. Selezione abiti )
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s.c.s ONLUS
Consorzio Idea Lavoro
Agenzia Privata di collocamento
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Scheda 2
SCHEDA VALUTATIVA SEDI CONTRAENTI
Progetto: “Tirocini formativi in Borse Lavoro”
Legale Rappresentante /Titolare/Amministratore
unico/responsabile_____________________________________________________________
Sede_________________________________________________________________________
Tel________________Fax________________________E Mail______________________
Attività____________________________________________________________________
Nominativo Persona inserita________________________________________________________
Durata Borsa Lavoro_____________________________________________________________
Tipo di Convenzione:
□ Onere a totale carico dell’Amministrazione
□ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente
Ammontare Borsa Lavoro : Euro
Ammontare Contributo ad integrazione : Euro
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MODALITA’ DI RAPPORTO DELLA SEDE CONTRAENTE CON LA PERSONA IN
BORSA LAVORO
sempre spesso
A volte
mai
Attenzione all’integrazione della persona nell’ambiente di lavoro
Attenzione alle capacità\abilità della persona inserita rispetto alle
mansioni da svolgere
Incarichi assegnati alla persona coerenti con gli accordi
Attenzione alle relazioni con altro personale
Attenzione agli aspetti formativi che favoriscono l’apprendimento di
abilità tecnico\operative
Attenzione agli aspetti formativi che favoriscano l’apprendimento di
qualifiche specifiche
In caso di conflittualità vi è una persona autorevole designata ad
intervenire in modo efficace
Sussistono condizioni di parità di trattamento
Puntualità nella corresponsione del contributo ad integrazione
MODALITA’ DI RAPPORTO DELLA SEDE CONTRAENTE CON L’U.E.P.E..
Contatti con l’U.E.P.E.
□ Come da accordi □ Scarsi
□ inesistenti
Puntualità nel trasmettere documentazione\informazioni:
□ Come da accordi
□ qualche volta non rispetta le scadenze fissate
□ non ha rispettato le scadenze fissate
•
L’attività svolta, nel caso l’esperienza raggiunta sia sufficiente, consente di lavorare nei
seguenti settori:
_______________________________________________
______________________________________________
•
L’attività svolta, qualora integrata da ulteriore formazione e qualora la persona ne
possieda i requisiti e la motivazione, consente di intraprendere un lavoro autonomo:
□ Si
•
□ No
Prospettive di inserimento nella sede a conclusione della Borsa Lavoro nel caso
l’esperienza si concluda positivamente:
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•
□ Sicure
•
□ Si
□ Probabili
□ Inesistenti
Disponibilità al proseguimento dell’esperienza
□ No
Scheda 3
SCHEDA DI VERIFICA FINALE UTENTE
PROGETTO : “ TIROCINI FORMATIVI IN BORSE LAVORO”
Nome e cognome _________________________________________________________________
Data e Luogo di nascita_____________________________________________________________
Durata Borsa Lavoro ______________________________________________________________
Ente inviante __________________________________________
Persona dell’ente che segue il borsista_________________
Azienda o cooperativa ospitante _____________________________________________________
Nome Legale Rappresentante________________________________________________________
Nome Tutor______________________________________________________________________
Nome tutor aziendale_______________________________________________________________
Data di compilazione_________________________________________
Tipo di misura alternativa:
□ Onere a totale carico dell’Amministrazione
□ Onere Borsa ad integrazione da parte della sede contraente
Esiti dell’esperienza:
□ conclusa
□ Interrotta
Motivi dell’interruzione:
□ Arresto per nuovo reato
□ Arresto per condanna relativa a reati antecedenti la m.a.
□ Arresto per inosservanza delle prescrizioni
□ Inosservanza da parte dell’utente delle regole fissate nella convenzione
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□
□
□
□
□
□
□
Inosservanza da parte della sede contraente delle regole fissate nella convenzione
Corresponsione della Borsa non puntuale da parte della sede contraente o del C.S.S.A.
Difficoltà relative al tipo di mansione da svolgere
Difficoltà relazionali con i responsabili dell’Ente contraente
Difficoltà relazionali con altri lavoratori
Reperimento nuova attività lavorativa
Altro ( specificare )
AREA DELL’APPRENDIMENTO
Il borsista
Capisce cosa gli viene chiesto di fare
Conosce, individua le fasi del ciclo di lavoro Sa usare
strumenti e macchinari e ne ha cura
Gestisce in modo adeguato il tempo di lavoro
sempre spesso
A volte
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Esegue il compito con precisione. Durante il lavoro raggiunge
Inizio tirocinio
un buon livello di produttività
Riconosce e segnala tempestivamente eventuali problemi
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Riconosce ed esplicita gli errori commessi
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Sa fare esperienza degli errori commessi
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Quando gli manca un informazione è in grado di cercarla
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Comprende e collega tra di loro le informazioni ricevute
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Trasmette le informazioni in modo efficace
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Rispetta gli orari stabiliti
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Rispetta le regole della struttura
Inizio tirocinio
E’ capace di adattarsi ai cambi di mansione
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Fine tirocinio
Inizio tirocinio
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mai
Fine tirocinio
AREA RELAZIONALE E MOTIVAZIONALE
sempre spesso
Ha cura della sua persona, e la tiene pulita
Non ascolta
Lavora efficacemente in gruppo
Si rapporta correttamente con i superiori
Si rapporta correttamente con i colleghi
E’ attento al parere degli altri
Accetta e discute le critiche
Controlla la propria ansia di fronte alle difficoltà
E’ ben disposto verso l’assunzione di responsabilità
In situazioni di incertezza tende a prendere l’iniziativa
Si preoccupa di come si svilupperà la propria attività
Consorzio Sol.Co Catania
Rete di Imprese Sociali Siciliane
s.c.s ONLUS
A volte
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Consorzio Idea Lavoro
Agenzia Privata di collocamento
ONLUS
mai
Di fronte a cose che non capisce ricerca l’aiuto dei colleghi
E’ attento alla qualità delle proprie prestazioni
Si preoccupa di imparare cose nuove
Rispetta gli orari stabiliti
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE
scarso sufficiente
puntualità
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Interesse verso il tipo di lavoro svolto
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Motivazioni nei confronti del lavoro in generale
Adattamento allo stile aziendale
Comprensione delle caratteristiche del contesto
organizzativo
Capacità di entrare in relazione con le altre figure
presenti in azienda
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eccellente
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
presenze
Impegno nello svolgimento delle mansioni
buono
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Consorzio Idea Lavoro
Agenzia Privata di collocamento
ONLUS
Grado di professionalità raggiunto e spendibile in
altre sedi lavorative
Capacità di svolgere in modo autonomo, con
opportune integrazioni formative, l’attività oggetto
del tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
Capacità di gestire eventuali situazioni di
conflittualità
Inizio tirocinio
Fine tirocinio
PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA (AZIENDA ) OSPITANTE
Risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi dell’inserimento
scarsi
soddisfacenti
Utilità dell’iniziativa per l’azienda
scarsi
soddisfacenti
Ruolo e i compiti della cooperativa
Poco definiti
Molto
definiti
Disponibilità a ripetere l’esperienza
disponibile
•
Non disponibile
L’attività svolta, qualora integrata da ulteriore formazione e qualora la persona ne possieda i
requisiti e la motivazione, consente di intraprendere un lavoro autonomo:
□ Si
•
□ No
Prospettive di inserimento nella sede a conclusione della Borsa Lavoro nel caso l’esperienza si
concluda positivamente:
□ Sicure
□ Probabili
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s.c.s ONLUS
□ Inesistenti
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