Decreto Rettorale n. 020965 registrato in data 18 gennaio 2008
Per l’anno accademico 2007/2008 è emanato il
“Bando generale per la mobilità in Europa ai fini di studio”
da svolgersi nell’anno accademico 2008/2009
nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente (LLP) - Sottoprogramma Erasmus.
ART. 1 - NORME GENERALI
Gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, previa selezione, potranno recarsi, per
un periodo predefinito (da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi), presso un’Università estera con la
quale l’Ateneo ha stipulato uno specifico accordo bilaterale Erasmus, al fine di compiere attività di studio equivalenti a
quelle svolte nell’Università di origine. Le attività all’estero dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 s ettembre 2009, salvo diverse comunicazioni da parte della Commissione Europea.
Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività:
a.
studi a tempo pieno del primo del secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi (con esclusione
tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) previste dal proprio
ordinamento o piano di studi.
b.
periodi di tirocinio, a condizione che:
-
il tirocinio sia svolto sotto la supervisione dell’istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio;
-
il tirocinio sia preceduto o seguito, in maniera consecutiva, da un periodo di studio. La durata complessiva è di
minimo tre mesi e massimo 12 mesi;
-
il tirocinio sia riconosciuto come parte integrante del programma dello studente da parte dell’Università di
Milano-Bicocca;
-
il tirocinio non sia finanziato dal programma Leonardo da Vinci o da altri programmi comunitari.
Durante il periodo di mobilità all’estero, lo studente deve rispettare il calendario accademico e le regole
organizzative dell’Ateneo ospitante.
Il riconoscimento delle attività svolte nell’Università ospitante avverrà in conformità con quanto preventivamente
concordato nel piano di studio (Learning Agreement), a condizione che tali attività siano state svolte con profitto,
secondo le modalità definite da ciascuna Facoltà, o ciascun Consiglio di Coordinamento didattico o Corso di studio.
ART. 2 -CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI STUDENTI ERASMUS:
1.
Essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma LLP
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia,. Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Turchia), oppure
avere ottenuto lo stato di rifugiato o apolide in uno Stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere
“residenti permanenti” ai sensi della Legge n. 189 del 30/07/2002 (con carta di soggiorno).
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2.
Essere regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea (CL) o Laurea Specialistica (CLS)/Magistrale, ai Corsi di
Laurea quadriennale o quinquennale (ordinamenti pre -riforma D.M.509/99) o a ciclo unico, alle Scuole di
Specializzazione (S) e ai Corsi di Dottorato di Ricerca (DR) sia in fase di presentazione della candidatura che al
momento della partenza e per tutto il periodo Erasmus.
Non sarà possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di studio all'estero.
Dal momento della selezione fino al momento della partenza e per tutto il periodo di mobilità, non sarà
possibile presentare domanda di trasferimento interno da una Facoltà all’altr a, salvo specifiche eccezioni
eventualmente segnalate nei bandi di Facoltà.
3.
4.
5.
Non avere beneficiato dello status di studente Erasmus, con o senza borsa, negli anni precedenti.
Non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione Europea per l'a. a. 2008/2009.
Avere, al momento della stipula dell’accordo di mobilità Erasmus, un adeguato livello di conoscenza di
almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, oltre all’italiano, corrispondente al Livello Intermedio B1,
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
A tutti i candidati è richiesto, inoltre, di verificare l’attivazione della propria casella e-mail di Ateneo
([email protected]). Tale indirizzo di posta elettronica costituirà l’unico canale ufficiale di comunicazione
con gli studenti da parte dell’Ufficio Mobilità Internazionale. Per eventuali problemi nell’accesso alla propria casella lo
studente dovrà tempestivamente rivolgersi agli sportelli delle Segreterie Studenti.
Prima della partenza verso l’Università di destinazione, ogni studente Erasmus con o senza borsa è tenuto a
sottoscrivere un accordo di mobilità con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Possono accedere al bando
anche le matricole 2007/2008 purché al momento della stipula dell’accordo di mobilità e quindi dell’effettiva partenza
siano già regolarmente iscritti al secondo anno accademico.
ART. 3 - CRITERI SPECIFICI:
Eventuali ulteriori requisiti di partecipazione sono indicati nei bandi di Facoltà.
ART. 4 - BANDI ERASMUS DI FACOLTA’:
I bandi Erasmus di facoltà saranno emanati, su proposta del docente coordinatore di Facoltà per la Mobilità Internazionale e
in accordo con le rispettive strutture competenti, entro lunedì 28 gennaio 2008 e conterranno:
- l'elenco delle università disponibili alla mobilità Erasmus, e il numero degli studenti che possono parteciparvi,
la durata dei soggiorni di studio e l’area disciplinare di riferimento,
- la tipologia degli studenti da selezionare (undergraduate, postgraduate o doctoral),
- i requisiti specifici e le modalità di partecipazione alla selezione, definiti dalla facoltà o dal consiglio di
coordinamento didattico,
- il nome del docente, responsabile del programma di mobilità, la data e il luogo di selezione,
- il termine e le modalità per la consegna delle domande di candidatura Erasmus in formato cartaceo stampate dal
sifa on line, complete di tutti gli allegati richiesti.
I bandi saranno pubblicati presso l’albo ufficiale di Ateneo e presso le bacheche delle Facoltà e dell’Ufficio Mobilità
Internazionale, nonché sul sito web di Ateneo:
http://www.unimib.it/go/Home/Studenti/Iscritti/Studio-e-stage-e-tesi-allestero/Bandi-Erasmus-ed-esiti
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ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ERASMUS:
Lo studente ha la possibilità di presentare la domanda di candidatura per non più di tre Università, indicando l’ordine di
preferenza. In sede di selezione, il docente coordinatore di Facoltà riceverà dall’Ufficio Mobilità Internazionale l’elenco
definitivo delle università partner comprensivo di eventuali integrazioni
Le domande di candidatura come studente Erasmus devono essere compilate on line secondo il formulario previsto e
utilizzando i terminali SIFA di Ateneo da mercoledì 30 gennaio 2008 fino a giovedì 13 marzo 2008, ore 24. Si
considerano prodotte in tempo utile le candidature per le quali farà fede la data e l’orario di chiusura della domanda on line.
Le eventuali difficoltà nella presentazione della domanda on line, causa blocchi sulla carriera, devono essere segnalate per
tempo, e comunque non oltre i termini di scadenza del bando, presso gli sportelli delle Segreterie Studenti (edificio U21,
piano terra).
Lo studente dovrà inoltre consegnare la domanda stampata e firmata improrogabilmente entro il termine stabilito in
ciascun bando di Facoltà, pena l’esclusione dalla presente procedura, presso gli uffici segnalati nei rispettiv i bandi.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Alla domanda dovrà necessariamente essere allegato quanto segue:
- curriculum vitae et studiorum, redatto in formato europeo in lingua inglese o nella lingua del paese prescelto
come prima destinazione. Il formato, selezionato nella lingua prescelta, può essere scaricato dal sito web:
http://europass.cedefop.europa.eu;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- una lettera di motivazione, corredata da un progetto di attività formative , nel quale lo studente espone ciò che
si propone di svolgere all’es tero;
- una fotocopia del libretto universitario in ogni sua parte compilata; se del caso, il certificato di laurea con esami
sostenuti (per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Specialistica/Magistrale);
- un certificato attestante l’ottenimento del livello uguale o superiore al LIVELLO B1- ottenuto mediante l’esame
di conoscenza linguistica sostenuto presso una scuola riconosciuta. In alternativa sarà ritenuto valido il
superamento di un esame di Lingua Straniera previsto dal corso di studi;
- la documentazione attestante la cittadinanza europea o la “residenza permanente” secondo quanto indicato all’Art.
2, punto 1 dei criteri di ammissibilità (solo per gli studenti extracomunitari che desiderano candidarsi).
ART. 6 - SELEZIONE DEI CANDIDATI ERASMUS:
Entro mercoledì, 19 marzo 2008 l’Ufficio Mobilità Internazionale comunica alle rispettive Facoltà l’elenco degli studenti
registrati on line, in ordine alfabetico, insieme ad un indicatore calcolato automaticamente in base al profitto conseguito
dallo studente sulla base degli esami già caricati in procedura. Tali elenchi saranno pubblicati anche alla bacheca del Settore
Affari Internazionali presso la Segreteria Studenti Ed. U21 piano terra, e presso le bacheche delle singole Facoltà.
Potranno essere selezionati solo gli studenti presenti nell’elenco prodotto dal sistema informatico le cui candidature siano
supportate dalla domanda in formato cartaceo, già consegnata secondo le modalità prescritte nei rispettivi bandi di Facoltà.
L’Ufficio Mobilità Internazionale fornisce inoltre al docente, responsabile del programma di mobilità, le schede necessarie
all’assegnazione della destinazione Erasmus, nonché l’elenco definitivo delle destinazioni messe a disposizione.
Il candidato Erasmus deve essere necessariamente selezionato.
La selezione avviene tramite colloquio a cura di una commissione nominata dai singoli consigli di struttura. La data e
l’orario della selezione sono comunicati di norma nei relativi bandi di Facoltà. La commissione di selezione esamina lo
studente, in base alla carriera universitaria svolta, alle motivazioni e al curriculum vitae et studiorum, secondo i criteri
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stabiliti dai singoli consigli di struttura. La mancata presentazione dello studente alla selezione è considerata come
rinuncia alla partecipazione al programma di mobilità.
Al completamento dei colloqui, la commissione di selezione stila una graduatoria di merito e procede all’assegnazione delle
destinazioni. In tale sede lo studente è tenuto a sottoscrivere l’accettazione della destinazione assegnata, impegnandosi a
svolgere il periodo di mobilità all’estero nonché a conseguire, se del caso, la necessaria competenza linguistica.
Le graduatorie di merito per ciascuna Facoltà sono approvate secondo i regolamenti di facoltà o di consiglio di
coordinamento didattico, unitamente agli elenchi delle destinazioni assegnate, e sono inoltrate all’Ufficio Mobilità
Internazionale entro il termine massimo di giovedì, 10 aprile 2008, unitamente a tutte le candidature in formato cartaceo.
L’Ufficio competente pubblica le graduatorie definitive, escludendo automaticamente quei candidati che non fossero in
possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’Art. 2, presso l’albo ufficiale di Ateneo e presso le bacheche del Settore
Affari Internazionali e sul portale web di Ateneo entro venerdì 18 aprile 2008.
ART. 7 - RINUNCIA DELLA DESTINAZIONE ASSEGNATA:
La successiva decisione, da parte dello studente selezionato, di non recarsi presso la destinazione assegnata dovrà
essere motivata e comunicata per iscritto all’Ufficio Mobilità Internazionale.
Ogni eventuale ri-assegnazione delle destinazioni all’estero dovrà necessariamente avvenire da parte del docente,
coordinatore di Facoltà per la Mobilità Internazionale, entro venerdì, 30 maggio 2008, fermo restando la disponibilità delle
università partner ad accettare modifiche rispetto ai nominativi già comunicati loro.
ART. 8 - INFORMAZIONI SPECIFICHE:
Gli studenti, che sono stati selezionati nell’ambito del Programma LLP - Sottoprogramma Erasmus, saranno ritenuti a tutti
gli effetti iscritti presso l’Università ospitante durante il loro periodo di mobilità. L’Università ospitante non richiederà agli
studenti Erasmus il pagamento di alcun tipo di tassa o contributo universitario per l’immatricolazione, la frequenza,
l’iscrizione agli esami, e l’utilizzo di laboratori e/o biblioteche.
Gli studenti Erasmus, che sono beneficiari di borse di mobilità, dovranno comunque corrispondere regolarmente
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca le tasse per l’anno accademico 2008/2009, e completare l’attività di studio
concordata entro lo stesso anno accademico.
Gli studenti Erasmus selezionati per uno dei Paesi UE, la cui lingua è tra le meno insegnate e meno parlate, possono
frequentare corsi intensivi per la preparazione linguistica (EILC - Erasmus Intensive Language Courses), tenuti presso le
Università estere, finanziati direttamente dalla Commissione Europea. salvo diverse comunicazioni.
ART. 9 - BORSA DI MOBILITA’ ERASMUS E CONTRIBUTI FINANZIARI INTEGRATIVI DI ATENEO:
Gli studenti selezionati potranno beneficiare di borse di mobilità che saranno erogate direttamente dall’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, previo accertamento del finanziamento assegnato dalla Commissione Europea. Tali borse sono
erogate quale contributo ai costi di soggiorno all’estero: non sono quindi intese a coprire l’intero costo sostenuto dallo
studente.
L’importo mensile della borsa è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale LLP Italia.
L’Ateneo potrebbe assegnare, verificata la disponibilità in bilancio, contributi integrativi agli studenti selezionati in base a
criteri stabiliti dagli organi di governo di questo Ateneo.
Annualmente l’Istituto per il Diritto allo Studio (ISU) pubblica un bando di concorso per l’assegnazione di integrazioni alle
borse di studio per la mobilità internazionale.
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ATTENZIONE:
Gli studenti che hanno già usufruito dello status di “studente Erasmus” con o senza borsa non possono partecipare al
bando.
Gli studenti beneficiari di una borsa di mobilità Erasmus non possono contestualmente ricevere altre borse
finanziate dall’Unione Europea.
L’eventuale prolungamento del periodo di mobilità deve essere concordato e non è necessariamente coperto dal
contributo finanziario salvo ulteriori specifici finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia o da altri
enti.
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la dr. Agnese Cofler, Capo Settore Affari
Internazionali – Area per la Ricerca, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI:
Le domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Milano, 18 gennaio 2008
IL RETTORE
F.to Prof. Marcello Fontanesi
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Bando generale Erasmus mob 2008-09_definitivo