CONVENZIONE
SULLE
CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
tra la Ingegneri Geometri Svizzera (IGS)
in qualità di organizzazione dei datori di lavoro,
da una parte
e l'Associazione svizzera tecnici del catasto (ASTC)
in qualità di organizzazione dei lavoratori dall'altra
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CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
tra la Ingegneri Geometri Svizzera (IGS)
in qualità di organizzazione dei datori di lavoro, da una parte
e l'Associazione svizzera tecnici del catasto (ASTC)
in qualità di organizzazione dei lavoratori dall'altra,
che stipulano, al fine di mantenere e promuovere i buoni rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori affiliati all'ASTC, la convenzione seguente:
Parte 1: Condizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione e base giuridica
1. Questa convenzione vale, in mancanza di singoli contratti scritti, per tutti i rapporti d'impiego dei collaboratori affiliati all'ASTC e assunti da un membro dell’IGS.
2. Le parti contraenti si impegnano a dichiarare questa convenzione vincolante per i loro
membri, su riserva dei contratti collettivi di lavoro esistenti, delle convenzioni regionali (tra
l’IGS e le sezioni ASTC) o dei contratti di lavoro individuali. Le convenzioni regionali e individuali non possono essere complessivamente più restrittive di questa convenzione.
3. Gli accordi contrattuali più vantaggiosi per il lavoratore non possono essere peggiorati,
facendo appello a questa convenzione.
4. Sussidiariamente trovano applicazione le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni sul contratto di lavoro, la Legge sul lavoro nonché la legislazione sull’assicurazione
sociale.
Art. 2
Commisisone paritetica e assistenza giuridica
1. Per la verifica regolare del tenore della convenzione nonché per l’appianamento di controversie, risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione di questa convenzione, viene costituita una commissione paritetica composta da quattro persone. Ogni parte contraente designa due rappresentanti, quali membri della commissione paritetica. Quest'ultima si costituisce e organizza autonomamente, considerando che la presidenza è assunta a turno
ogni anno da un rappresentante dell’IGS e uno dell'ASTC (anni dispari = IGS, anni pari =
ASTC).
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2. Ogni membro delle parti contraenti può fare appello alla commissione paritetica, passando
tramite la segreteria della sua associazione.
3. Il compito della commissione paritetica consiste nel pervenire ad un accordo, in caso di
controversie tra il datore di lavoro e il lavoratore, intermediando o formulando una proposta di confronto. La commissione paritetica può anche richiedere alle parti contraenti delle
sanzioni nei confronti dei loro membri.
4. Le spese della commissione paritetica sono accollate per metà ciascuno a ognuna delle
parti contraenti.
Art. 3
Contributo settoriale dei lavoratori
1. Il contributo settoriale dei lavoratori serve allo sviluppo durevole della branca della geomatica.
2. I lavoratori assoggettati al pagamento del contributo sono i geomatici e i tecnici del catasto
con un grado minimo di assunzione del 30%.
3.
Il contributo ammonta a Fr. 75. - per ogni lavoratore all’anno ed è sostanzialmente finanziato dalla massa salariale dei lavoratori. I membri IGS pagano questi contributi con
l’autodichiarazione.
4. La fatturazione e l’incasso avvengono tramite l’ASTC.
Parte 2: Condizioni d’assunzione
Art. 4
Assunzione
1. Salvo altra pattuizione scritta, il contratto di lavoro è considerato come stipulato per un
periodo indeterminato.
2. I primi due mesi del rapporto lavorativo sono considerati come periodo di prova.
Art. 5
Disdetta
1. Durante il periodo di prova, le due parti possono rescindere il contratto di lavoro per l'ultimo giorno lavorativo di una settimana, rispettando il termine di disdetta di una settimana.
2. Dopo il periodo di prova, il contratto di lavoro è rescisso con un preavviso di un mese durante il primo anno, di due mesi dal secondo al quinto anno di servizio, di tre mesi per rapporti di lavoro superiori ai cinque anni; la disdetta deve comunque avvenire entro la fine di
un mese civile.
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Art. 6
Dovere di fedeltà
I lavoratori devono salvaguardare, secondo le loro conoscenze e competenze, gli interessi del
loro datore di lavoro, e in particolare:
a) rispettare il segreto professionale su tutte le operazioni professionali del datore di lavoro,
anche dopo la rescissione del rapporto di lavoro;
b) astenersi dall'utilizzare a favore di terzi, senza l'approvazione del datore di lavoro, qualsiasi
scritto, disegno, software, dato, riproduzione, documento di lavoro, destinati all'uso interno,
da loro elaborati o di cui sono a conoscenza, nonché di essere in possesso degli stessi o di
disporne altrimenti;
c) astenersi, senza il previo consenso del datore di lavoro, dall'effettuare lavori professionali
per proprio conto o per conto di terzi, in particolare se questi lavori sono suscettibili a entrare in concorrenza con il datore di lavoro;
d) astenersi dall'accettare, senza l'approvazione del datore di lavoro, incarichi pubblici e funzioni in un’associazione professionale e occupazioni accessorie che compromettano il tempo di lavoro o che pregiudichino le prestazioni di lavoro. In assenza di validi motivi, il datore
di lavoro deve dare l’approvazione. Il datore di lavoro e il lavoratore pattuiscono una soluzione finanziariamente consona ad ambedue le parti.
Art. 7
Strumenti di lavoro
1. Per principio, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore tutti gli strumenti di lavoro necessari per l’esercizio della sua funzione.
2. I lavoratori sono responsabili degli strumenti di lavoro del datore di lavoro e, in caso di
danno, rispondono in conformità all'art. 321e del Codice delle obbligazioni. In particolare, è
per principio vietato utilizzare supporti di dati privati sugli impianti EDP del datore di lavoro.
3. I datori di lavoro provvedono a mettere a disposizione, nell’ambito delle direttive SUVA, dei
posti di lavoro ergonomici, in particolare per il lavoro allo schermo.
Art. 8
Tempo di lavoro annuo
1. Come tempo lordo di lavoro annuo si intende il tempo di lavoro da fornirsi durante un anno. Questo tempo si basa su un tempo medio di lavoro settimanale di 41 ore e su 52 settimane lavorative di 5 giorni di lavoro (= 2'132 ore) (cfr. esempio all’allegato 5). In caso di
impiego a tempo parziale, il tempo di lavoro è proporzionalmente ridotto. La regolamentazione del tempo di lavoro quotidiano è lasciata alla discrezionalità delle singole aziende.
2. Per la deteminazione del lavoro annuo dovuto si deducono dal tempo lordo di lavoro annuo (annualmente fissato) i giorni festivi che cadono in un giorno feriale (sabato escluso)
(base 8.2 ore al giorno). (Cfr. esempio all’allegato 5, punto “Tempo di lavoro annuo dovuto”).
3. Il tempo di lavoro annuo dovuto, ai sensi del cpv. 2, è calcolato individualmente per ogni
singolo collaboratore, tenendo conto del livello di occupazione e di eventuali date di entrata e di uscita.
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4. Le assenze pagate – come vacanze, giornate personali di libero, malattia, aggiornamento
professionale, infortunio, militare, protezione civile – sono conteggiate, in presenza di un
grado di occupazione del 100%, con un bonifico del tempo di 8.2 ore al giorno.
5. Si considera come tempo di lavoro, il tempo dedicato all’espletazione dell’attività professionale. Una speciale regolamentazione può essere prevista per le funzioni ufficiali in
un’associazione professionale o le attività accessorie, in conformità all'art. 6, cpv. 1, lett. d,
oppure in presenza di altri motivi importanti.
6. La gestione del tempo di lavoro avviene in reciproco accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto delle esigenze specifiche dei clienti, del fabbisogno dell’azienda e,
nell’ambito del possibile, delle esigenze personali.
7. Per il lavoro sul terreno, il tempo di lavoro è effettuato tenendo conto delle condizioni locali
(condizioni di trasporto e alloggio sfavorevoli, lavoro nelle regioni di montagna, sfruttamento di condizioni atmosferiche favorevoli). Per il resto valgono le disposizioni della legislazione sul lavoro.
8. In caso di partenza nel corso dell’anno, le ore minime vanno compensate, nell’ambito del
possibile, durante il termine di disdetta; le ore minime non compensate vanno a scapito del
lavoratore, se la disdetta è stata da lui inoltrata. Le ore straordinarie sono compensate rispettivamente pagate nel rapporto di 1 a 1.
Art. 9
Saldo del tempo di lavoro
1. Come saldo del tempo di lavoro si considera la differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate fino alla data di referenza e il tempo di lavoro dovuto calcolato.
2. Un saldo di tempo di lavoro di + 82 ore è gestito dai lavoratori stessi e, in accordo con il
datore di lavoro, è compensato in tempo libero, preso possibilmente entro la fine dell’anno
o riportato all’anno successivo. Un saldo di tempo superiore rispettivamente inferiore a +
82 ore necessita dell’espressa approvazione del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Un saldo di tempo di lavoro superiore a + 82 ore alla fine dell’anno è considerato, se non
sussistono accordi divergenti, come ore straordinarie e, in conformità all’art. 13 della Legge sul lavoro, deve essere compensato con una maggiorazione del 25 % sul salario. Il lavoro notturno nonché il lavoro prestato la domenica o durante i giorni festivi ufficiali, se espressamente ordinato, deve essere indennizzato in funzione ai supplementi regolamentati dalla legge o dalle disposizioni cantonali/regionali.
4. Un saldo di tempo, che a fine anno è inferiore a 82 ore, deve essere compensato,
nell’ambito dei limiti legali, con l’avere in vacanze o con il salario dell’anno successivo.
5. Il salario orario è calcolato nel seguente modo:
salario annuale ai sensi dell’art. 12 segg.
tempo di lavoro lordo annuo ai sensi art. 8.1
6. Per i collaboratori con funzioni di quadro possono essere pattuiti dei regolamenti individuali.
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Art. 10 Vacanze
1. I lavoratori hanno diritto durante ogni anno civile a delle vacanze pagate secondo le norme
seguenti:
a) fino a 20 anni compiuti:
b) a partire del 21° anno di età:
c) a partire dall'anno del 50° compleanno:
5 settimane
4 settimane
5 settimane
2. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell'anno civile, le vacanze saranno accordate proporzionalmente alla durata dell'assunzione.
3. In caso di assenza superiore a un mese per ogni anno civile, dovuta a servizio militare,
malattia o infortunio, la durata delle vacanze è ridotta di 1/12 a partire dal secondo mese
incluso di assenza e per ogni ulteriore mese completo. In caso di gravidanza, la riduzione
avviene a partire dal terzo mese incluso. (Esempio: in caso di assenza di 3 mesi in seguito
a infortunio, il 1° mese non può essere decurtato. Nei due mesi restanti il diritto alle vacanze può essere ridotto 2 volte di 1/12).
4. Le vacanze dovrebbero in generale essere prese o accordate nel corso dell'anno civile. Se
il rapporto di lavoro si conclude prima della fine dell'anno civile e le vacanze non possono
più essere prese, il datore di lavoro deve pagare un salario corrispettivo al saldo vacanze.
D'altra parte, il lavoratore deve farsi trattenere sul salario i giorni di vacanza presi in eccesso.
5. Le vacanze devono essere pianificate di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. La fissazione delle vacanze deve aver luogo nel primo trimestre dell'anno civile. Le
vacanze che non sono state prese durante un anno civile dovrebbero essere accordate o
recuperate entro la fine dell'anno successivo.
Art. 11 Giorni festivi e giorni di libero
1. Sono considerati giorni festivi i giorni fissati dalla legislazione federale, cantonale e
regionale.
2. I giorni festivi, soggetti a indennizzo, che cadono durante le vacanze, non sono calcolati
come giorni di vacanza.
3. Per ulteriori eventi e avvenimenti sono concesse le seguenti giornate di libero pagate:
a)
b)
matrimonio:
proprio matrimonio:
parenti stretti:
parentela:
3 giorni
1 giorno
1 giorno
decessi:
parenti stretti:
parentela:
3 giorni
1 giorno
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c)
eventi diversi:
nascita di un figlio:
trasloco:
reclutamento:
esami specialistici:
esperti agli esami di geomatico
2 giorni
1 giorno
max. 3 giorni
tutti i giorni d'esame
tutti i giorni d'esame, secondo la e di tecnico:
convocazione della commissione d’esame
4. Nella fissazione dei giorni liberi concessi devono essere presi in considerazione eventuali
viaggi lunghi di andata e ritorno.
5. I livelli di parentela sono definiti nel seguente modo:
a) parenti stretti:
genitori, suoceri, coniuge, figli, fratelli
b) parentela:
nonni, zii, nipoti, abiatici, parenti acquisiti.
Art. 12 Remunerazione
La fissazione del salario avviene per principio tramite singoli colloqui, in osservanza dei principi seguenti:
a) Il salario di ogni lavoratore si basa sulla sua funzione (salario funzionale) e sulle sue prestazioni personali (salario per prestazioni).
b) Il salario funzionale rappresenta la parte fissa di salario pattuita tra il datore di lavoro e il
lavoratore. Il salario funzionale è fissato in base alle esigenze e alle sollecitazioni del relativo posto di lavoro (vedi allegato 2). I salari funzionali contenuti nell’allegato 3 si basano
sul tempo di lavoro annuo dovuto.
c) Il salario per prestazioni è la parte individuale e variabile della retribuzione che si basa
sulla valutazione delle prestazioni e del comportamento personale del collaboratore, in
conformità all’art. 17. Per prestazioni mediamente buone, il salario per prestazioni ammonta ca. al 7,5% del salario funzionale.
d) Il datore di lavoro è libero di versare ai suoi collaboratori, oltre al salario funzionale e al
salario per prestazioni, una parte (da lui determinata) di partecipazione all’utile, fornita sotto forma di salario legato al risultato. Il salario legato al risultato è determinato in funzione
di criteri di risultato applicabili a tutta l’azienda (per es., utile, ricavo, costi).
Art. 13 Salari indicativi annuali
1. I salari indicativi annuali, secondo l’allegato 3, sono da intendersi come salari funzionali, in
conformità all’articolo 12 cvp. 1 lettera b. Essi costituiscono uno strumento ausiliario per i
datori di lavoro e i lavoratori nella convenzione salariale. I valori indicati valgono
a) come valori medi di tutta la Svizzera e vanno adattati alle condizioni locali;
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b) per le funzioni definite nella loro forma pura (vedi allegato 2) e devono essere adattati, in
caso di accumulo di diverse funzioni su una sola persona, come rispettive parti di una funzione.
2. I limiti inferiori indicati per le varie funzioni dovrebbero, nell’ambito del possibile, essere
rispettati. Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro indicherà per iscritto i motivi per cui
una remunerazione è nettamente inferiore al valore più basso.
3. I margini definiti permettono di tenere conto nel salario delle differenze d’esperienza e
d’età. Il salario funzionale dei collaboratori giovani e senza esperienza dovrebbe muoversi
nell’ambito del valore inferiore, mentre quello dei collaboratori più anziani, con circa 12
anni d’esperienza in tale funzione, dovrebbe muoversi attorno al valore superiore. Per i
principianti senza esperienza pratica nella professione, il salario funzionale non dovrebbe
possibilmente essere inferiore al 5% del valore più basso indicato.
4. Oltre al salario indicativo annuale deve essere versato un salario individuale per prestazioni, ammontante in media al 7.5 %. Si parte dal presupposto di buone prestazioni medie,
come quelle fornite dalla maggior parte dei lavoratori. Per prestazioni superiori o inferiori
alla media, i salari saranno ritoccati tenendo conto di queste differenze di prestazioni.
Art. 14 Regolamentazione delle spese
1. Per lavori effettuati all’esterno dell’ufficio, i lavoratori hanno diritto alle indennità seguenti:
a) spese di spostamento e trasporto per funzioni professionali;
b) indennità per abbigliamento per il lavoro sul terreno;
c) indennità pasti per i costi supplementari dei pasti consumati all’esterno;
d) tutte le spese di vitto e alloggio per lavoro esterno di diversi giorni.
2. L’ammontare delle indennità si basa sui valori indicativi medi svizzeri:
a) per spese di spostamento con veicolo privato
Fr. --.70
al km
b) per abbigliamento per il lavoro sul terreno
Fr. 8.--
per giorno
sul terreno
c) per le spese dei pasti presi all’esterno
Fr. 16.-- a 20.--
per pasto
consumato
Art. 15 Pagamento del salario e delle spese
Il salario funzionale deve essere pagato mensilmente in parti uguali, il salario per prestazioni
deve essere pagato al minimo una volta all’anno. Le spese vanno pagate durante il mese successivo, le indennità per gli straordinari, conformemente all’art. 9 cpv. 4, devono essere versate durante il primo trimestre dell’anno seguente.
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Art. 16
1.
Ulteriore godimento del salario
In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario ai superstiti durante il periodo seguente:
a) per rapporti di lavoro inferiori a un anno: per il mese corrente e per un altro mese
b) per rapporti di lavoro superiori a un anno: per il mese corrente e due ulteriori mesi.
2.
Sono considerati superstiti: la moglie, i figli minorenni e i figli fino al 25° anno di età che
seguono una formazione oppure in mancanza di questi eredi, qualsiasi altra persona nei
cui confronti il lavoratore aveva un obbligo d'assistenza.
Art. 17 Valutazione dei collaboratori
Il presupposto di un’adeguata remunerazione delle prestazioni del collaboratore è costituito da
una valutazione trasparente delle sue prestazioni e del suo comportamento (vedi allegato 4).
A questo riguardo, il lavoratore ha il diritto di essere valutato almeno una volta all’anno dal suo
superiore. Il risultato di questa valutazione è determinante per la fissazione del salario per
prestazioni, in conformità all’art. 12, cpv. 1, lettera c.
Art. 18 Perfezionamento professionale
Il perfezionamento professionale deve essere promosso dai datori di lavoro. Di comune accordo, il datore di lavoro deve fare il possibile affinché il lavoratore possa frequentare dei corsi
di perfezionamento professionale.
Se i corsi di perfezionamento professionale sono proficui anche per l'azienda, il datore di lavoro si accolla di regola le spese del corso e mette a disposizione il tempo di formazione coincidente con il normale orario di lavoro.
Art. 19 Malattia, infortunio, gravidanza e parto
1. I lavoratori, inabili a lavoro senza colpa propria in seguito a malattia, infortunio o gravidanza e parto hanno diritto al salario completo per i seguenti periodi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1 mese durante il 1° anno di servizio
2 mesi a partire dal 2° anno di servizio
3 mesi a partire dal 5° anno di servizio
4 mesi a partire dall'11° anno di servizio
5 mesi a partire dal 16° anno di servizio
6 mesi a partire dal 21° anno di servizio
2. Sul salario pagato secondo le norme del cpv. 1 sono imputate le indennità giornaliere, in
conformità all'art. 20 cpv. 2, oppure i depositi del datore di lavoro sul libretto di risparmio,
in conformità all'art. 20 cpv. 4, oppure le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni,
in conformità all'art. 21.
3. Per il pagamento delle prestazioni previste al cpv. 1 di questo articolo come pure conformemente alle condizioni d'assicurazione sancite agli articoli 20 e 21 di questa convenzione, si presuppone che siano soddisfatte le prescrizioni secondo l'art. 324 a e b del CO.
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Art. 20 Assicurazione indennità giornaliera
1. Ogni lavoratore assicurabile deve essere assicurato per un'indennità giornaliera in caso di
malattia. La scelta della compagnia assicurativa è di competenza del datore di lavoro.
2. L'assicurazione indennità giornaliera deve prevedere una copertura totale, senza esclusione di malattie preesistenti e un'indennità dell'ordine dell'80% del salario giornaliero assicurabile. Durata delle prestazioni deve essere di 720 giorni nel corso di un periodo di 900
giorni consecutivi e, in caso di tubercolosi, 1'800 giorni nel corso di un periodo di sette anni
consecutivi. Il tempo di attesa non deve superare i tre mesi.
3. Il datore di lavoro è tenuto a pagare almeno la metà dei premi dell'assicurazione prevista
al capoverso 2.
4. Se il lavoratore non è assicurabile, il datore di lavoro e il lavoratore devono versare ognuno il 1,5 % del salario su un libretto di risparmio a nome del lavoratore. Tale libretto sarà
gestito dal datore di lavoro. Gli importi versati possono essere utilizzati solo in caso di malattia. Alla fine del rapporto di servizio, a ognuno dei depositari sarà rimborsato il 50 % del
saldo esistente. Dopo 10 anni di servizio il lavoratore ha diritto al 70 % del saldo, dopo 15
anni di servizio all'85 % e dopo 20 anni di servizio al 100 % del saldo.
Art. 21 Assicurazione malattia e infortunio / previdenza professionale (2° pilastro)
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare tutti i loro lavoratori perlomeno nel quadro delle
disposizioni legali contro le conseguenze economiche derivate da infortunio, decesso, invalidità e raggiungimento dell'età di pensionamento.
Art. 22 Servizio militare, servizio civile, protezione civile
1. In questa norma sono compresi tutti i servizi nell'esercito, nel servizio civile e nella protezione civile, per i quali viene pagata l'indennità per perdita di guadagno (IPG).
2. lavoratori hanno diritto al salario seguente:
a) durante la scuola reclute o il servizio civile, se celibi:
50 % del salario
b) durante la scuola reclute o il servizio civile, se si tratta
di reclute coniugate o reclute con obbligo d'assistenza:
80 % del salario
c) durante le altre prestazioni di servizio militare o il servizio civile
durante un anno civile fino ad un mese:
100 % del salario.
3. Per ulteriori servizi si devono adottare soluzioni individuali.
4. Le indennità per perdita di guadagno prescritte dalla legge sono comprese in questi tassi.
Se l'indennità per perdita di guadagno è superiore ai succitati tassi, la differenza sarà corrisposta.
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Parte 3: Disposizioni finali
Art. 23 Adattamento di questa convenzione
L’attualità di questa convenzione viene verificata ogni anno congiuntamente dalle parti contraenti nel quadro della commissione paritetica. Gli adattamenti di minore portata possono essere introdotti senza l’approvazione dei comitati delle parti contraenti. Su richiesta di uno dei
comitati o in caso di cambiamenti sostanziali di questa convenzione quadro, i soci rispettivamente le assemblee generali delle parti contraenti devono deliberare le innovazioni.
Art. 24 Revoca di questa convenzione
1. Questa convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dalle due parti, rispettando il termine di revoca di 6 mesi, tramite lettera raccomandata alla parte contraente.
2. Le parti contraenti si impegnano, entro 3 mesi dall'eventuale revoca, a riprendere le trattative per la stipulazione di una nuova convenzione.
Questa convezione entra in vigore il 1. gennaio 2005 enero e sostituisce quella del 1. gennaio
2002. Sono garantite le condizioni acquisite. In caso di controversie fa stato il testo in lingua
tedesca.
Approvata dall’assemblea generale degli Ingegneri Geometri Svizzera del 3. giugno 2004
Il Presidente
Il Direttore
Hans-Urs Ackermann
Thomas Meyer
Approvata dall'assemblea generale dell'Associazione tecnici del catasto del 4. giugno 2004
Il Presidente
La Segretaria
Martin Mäusli
Franziska André
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ALLEGATO
Allegato 1
Criteri di valutazione
Ogni funzione definita secondo l’allegato 2 è valutata, in base ai criteri seguenti, su una scala che va da 1 (= requisiti minimi) a 5 (= requisiti massimi) tenendo debito conto della loro
rilevanza (tra parentesi):
conoscenze risultanti dalla formazione (12 %); esperienza professionale (13 %); facoltà intellettuali (15 %); facoltà d’espressione (7 %); resistenza mentale (8 %); resistenza fisica (7 %);
responsabilità (12 %); indipendenza (7 %); capacità d’imporsi (4 %); tatto (8 %); influssi ambientali (4 %); gestione del tempo di lavoro (3 %).
Allegato 2
Descrizione delle funzioni
Funzione
Descrizione
Esigenze
•
Dirige una squadra da 4 a 6 specialisti sul piano professionale, personale e finanziario; nel suo campo di
gestione è responsabile
dell’elaborazione del mercato (acquisizioni, contatti con la clientela),
dell’offerta di servizi (prezzo, larghezza e profondità, innovazioni),
dell’elaborazione degli ordini (qualità, termini, costi) e della fatturazione
delle prestazioni (consuntivi, fatturazione)
Formazione a livello di Politecnico o
Scuola universitaria professionale,
eventualmente con formazione complementare; grande esperienza professionale (a partire da 7 anni);
grande flessibilità intellettuale; buona
facoltà d’espressione e comunicazione; grande grado di responsabilizzazione; grande indipendenza;
marcata intuizione e capacità
d’imporsi; resistenza fisica media.
Dirige una squadra da 4 a 6 specialisti sul piano professionale, personale e finanziario; nel suo campo di
gestione è responsabile
dell’elaborazione del mercato (acquisizioni, contatti con la clientela),
dell’offerta di servizi (prezzo, larghezza e profondità, innovazioni),
dell’elaborazione degli ordini (qualità, termini, costi) e della fatturazione
delle prestazioni (consuntivi, fatturazione)
Formazione a livello di Politecnico o
Scuola universitaria professionale o
affine; grande esperienza professionale (da 5 a 9 anni); buona facoltà
d’espressione e comunicazione;
grande grado di responsabilizzazione; grande indipendenza; marcata
intuizione e capacità d’imporsi; resistenza fisica media.
Capo
squadra bonifiche fondiarie
• Capo squadra SIT
• Capo squadra tenuta a
giorno
• Capo squadra nuove
misurazioni
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• Capo proget- Dirige dei progetti esigenti sul piano
professionale e finanziario, nonché
to bonifiche
sul piano personale per progetti con
fondiarie
diversi collaboratori; per i suoi pro• Capo progetgetti è responsabile
to SIT
dell’elaborazione degli ordini (qualità, termini, costi) e della fatturazione
delle prestazioni (consuntivi, fatturazione).
Formazione a livello di Politecnico o
Scuola universitaria professionale,
eventualmente formazione complementare o affine; esperienza professionale media (da 3 a 7 anni); buona
facoltà d’espressione e comunicazione; grande grado di responsabilizzazione; grande indipendenza;
livello medio d’intuizione e capacità
d’imporsi; resistenza fisica media.
• Capo proget- Dirige i rispettivi progetti sul piano
professionale e finanziario, nonché
to tenuta a
sul piano personale per progetti con
giorno
diversi collaboratori; per i suoi pro• Capo progetgetti è responsabile
to nuove midell’elaborazione degli ordini (qualisurazioni
tà, termini, costi) e della fatturazione
delle prestazioni (consuntivi, fatturazione).
Formazione a livello di Scuola universitaria professionale o affine; esperienza professionale media (da 3
a 7 anni); buona facoltà
d’espressione; grande indipendenza;
livello medio d’intuizione e capacità
d’imporsi; resistenza fisica media.
• Geomatico
esigenze elevate
Tratta in modo professionale e indipendente un campo d’attività che gli
è stato attribuito in seno ai progetti;
dirige eventualmente in modo indipendente dei progetti di piccole dimensioni; dirige, se necessario, un
piccolo gruppo di collaboratori nel
suo campo d’attività.
Formazione di geomatico; eventualmente con formazione complementare; esperienza professionale media
a grande (da 5 a 9 anni); grande
indipendenza; buona capacità
d’imporsi; resistenza fisica media.
• Geomatico
esigenze
medie
Effettua i suoi compiti in modo indipendente in seno ai progetti.
Formazione di geomatico; poca esperienza professionale; resistenza
fisica media.
Effettua, in modo indipendente, pro• Canneggiatore esigenze fessionale e organizzato; eventualmente dirige un gruppo di cannegelevate
giatori.
Formazione in campo manuale; esperienza professionale media (a
partire da 3 anni); grande indipendenza; buona capacità imporsi; ottima condizione fisica.
La lavora in una squadra sul terreno; Abilità manuale; poca esperienza
• Canneggiatore esigenze effettua semplici lavori di assistenza. professionale; ottima condizione
fisica.
medie
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Allegato 3
Salari annuali indicativi (salari funzionali)
validi dal 01.01.2002
Funzione
da CHF
a CHF
• Bonifiche fondiarie
89'000
116'000
• SIT
89'000
116'000
• Misurazione ufficiale
79'000
102'000
• Bonifiche fondiarie
72'000
94'000
• SIT
72'000
94'000
• Misurazione ufficiale
69'000
90'000
• Esigenze elevate
58'000
76'000
Esigenze medie
51'000
66'000
• Esigenze elevate
49'000
64'000
• Esigenze medie
44'000
58'000
Capo squadra
Capo progetto
Geomatico
Canneggiatore
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Allegato 4
Valutazione dei collaboratori (esempio)
Indicazioni relative al/alla collaboratore/trice
Cognome: ___________________________
Nome:
_________________________
Reparto: _____________________________
Funzione:
______________________
Numero personale: ____________________
Grado d’occupazione:
_____________
Criteri di valutazione
ottimo
buono
sufficiente
insufficiente
1. Raggiungimento degli obiettivi
2. Prestazioni
•
Qualità
•
Quantità
•
Conoscenze e capacità professionali
3. Comportamento sul lavoro
•
Indipendenza e identificazione
•
Flessibilità
•
Consapevolezza dei costi
4. Comportamento sociale
•
Collaborazione
•
Contatto con i colleghi
•
Contatto con terzi
•
Comportamento nell’azienda
5. Comportamento di conduzione
•
Compiti di conduzione
•
Promozione della cultura imprenditoriale
Valutazione globale:
Data
Firma
Collaboratore/trice
Superiore
Il/la collaboratore/trice riceve una copia di questo questionario del colloquio.
Pagina 16
Obiettivi individuali compresi eventuali obiettivi di squadra
tra
_______________________________
(collaboratore/trice)
Obiettivi pattuiti
Importanza
e
__________________________
(superiore)
Valutazione degli obiettivi
++
+
Valutazione globale
Data
Firma
Collaboratore/trice
Superiore
Il/la collaboratore/trice riceve una copia di questi obiettivi individuali accordati.
Pagina 17
0
-
Allegato 5
calcolo dei tempi di lavoro annuali
(esempio per l'anno 2003, Canton Soletta)
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
Übertrag
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Woche
von bis
Vorholzeit
Monat
Wochen Nr.
Monatliche Arbeitsrichtzeiten 2003
100%
95%
90%
80%
75%
60%
50%
Bemerkungen
1
01.-05.
0.00
2
06.-12.
41.00
02.01. Berchtoldstag = Donnerstag
1. Arbeitstag: Montag, 06.01.2003
3
13.-19.
41.00
4
20.-26.
41.00
5
27.-31.
6.50
41.00
5
01.-02.
0.00
6
03.-09.
41.00
7
10.-16.
41.00
8
17.-23.
9
24.-28.
01.01. Neujahr = Mittwoch
170.50
162.00
153.50
136.50
128.00
102.25
85.25
170.50
162.00
153.50
136.50
128.00
102.25
85.25
179.20
170.25
161.25
143.25
134.50
107.50
89.50
41.00
6.50
41.00
9
01.-02.
0.00
10
03.-09.
41.00
11
10.-16.
41.00
12
17.-23.
41.00
13
24.-30.
14
31.
41.00
7.00
8.20
14
01.-06.
15
07.-13.
32.80
41.00
16
14.-20.
32.80
17
21.-27.
32.80
18
28.-30.
18
01.-04.
12.30
19
05.-11.
41.00
20
12.-18.
41.00
21
19.-25.
22
26.-31.
7.00
24.60
18.04. Karfreitag
21.04. Ostermontag
171.00
162.50
154.00
136.75
128.25
102.50
85.50
01.05. Tag der Arbeit, 4.10 Std.
41.00
7.00
32.80
175.10
166.25
157.50
140.00
131.25
105.00
87.50
29.05. Auffahrt
22
01.
0.00
23
02.-08.
41.00
24
09.-15.
32.80
09.06. Pfingstmontag
25
16.-22.
32.80
19.06. Fronleichnam
26
23.-29.
41.00
27
30.
27
01.-06.
32.80
28
07.-13.
41.00
29
14.-20.
41.00
30
21.-27.
41.00
31
28.-31.
32.80
7.00
8.20
162.80
154.75
146.50
130.25
122.00
97.75
81.50
188.60
179.25
169.75
151.00
141.50
113.25
94.25
41.00 1176.70 1217.70 1157.00 1096.00
974.25
913.50
730.50
608.75
Pagina 18
Übertrag
August
Sept.
Oktober
Nov.
Dez.
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Monat
Std. pro Woche
von bis
Vorholzeit
Wochen Nr.
Monat
100%
95%
90%
80%
75%
60%
50%
41.00 1176.70 1217.70 1157.00 1096.00 974.25
31
01.-03.
0.00
32
04.-10.
41.00
33
11.-17.
32.80
34
18.-24.
41.00
35
25.-31.
41.00
913.50
730.50
608.75
Bemerkungen
01.08. Bundesfeiertag
15.08. Maria Himmelfahrt
155.80
148.00
140.25
124.75
116.75
93.50
78.00
180.40
171.5
162.25
144.25
135.25
108.25
90.25
188.60
179.25
169.75
151.00
141.50
113.25
94.25
36
01.-07.
41.00
37
08.-14.
41.00
38
15.-21.
41.00
39
22.-28.
41.00
40
29.-30.
16.40
40
01.-05.
24.60
41
06.-12.
41.00
42
13.-19.
41.00
43
20.-26.
41.00
44
27.-31.
41.00
44
01.-02.
0.00
45
03.-09.
41.00
46
10.-16.
41.00
47
17.-23.
41.00
48
24.-30.
41.00
49
01.-07.
41.00
50
08.-14.
41.00
25.12. Weihnachten
51
15.-21.
41.00
26.12. Stephanstag
52
22.-28.
16.40
1
29.-31.
0.00
01.11. Allerheiligen = Samstag
164.00
155.75
147.50
131.25
123.00
98.50
82.00
24./29./30./31.12.03 vorgeholte
139.40
132.50
125.50
111.50
104.50
83.75
69.75
arbeitsfreie Tage
41.00 2004.90 2045.90 1944.00 1841.25 1637.00 1534.50 1227.75 1023.00
Total
Std.-Vorgabe/Tag Abwesenheiten Ferien, Krankheit, Unfall usw.
1 Tag:
8.20
7.80
7.40
6.50
6.15
5.00
4.10
1/2 Tag:
4.10
3.90
3.70
3.25
3.10
2.50
2.05
Vorgeholte arbeitsfreie Tage / Pikettdienst notwendig
Brutto-Jahresarbeitszeit 2003 / 100%
Freitag,
03.01.2003
8.20
52 Wochen à 41.00 Std.
Mittwoch,
24.12.2003
8.20
Vorholzeit und Ausgleich der Jahresarbeitszeit sind auf
+ 1 Arbeitstag à 8.2 Std.
Montag,
29.12.2003
8.20
7 Monate aufgeteilt. Ungeachtet dieser rechnerischen
Total
2'132.00 Std.
8.2 Std.
2'140.20 Std.
Dienstag,
30.12.2003
8.20
Zuweisung müssen sie in arbeitsintensiven Perioden bzw.
Mittwoch,
31.12.2003
8.20
nach Anordnung des Team-/ Gruppenleiters
Jahressollarbeitszeit 2003 / 100%
geleistet werden.
Brutto-Jahresarbeitszeit 2'140.20
Ausgl. Jahresarbeitszeit
Total Vorholzeit
41.00
./. Feiertage
- 94.30 Std.
Total
2'045.90 Std.
Pagina 19
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e l`Associazione svizzera tecnici del catasto (ASTC)