6 4.2.4. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. La spesa della pubblica amministrazione per la formazione continua dei dipendenti 4.2.5. Il finanziamento della formazione in alternanza 4.2.6. Sintesi della spesa pubblica per la formazione professionale Il peso dei fondi comunitari La spesa delle aziende La spesa individuale I confronti internazionali Capitolo 5 — Aspetti qualitativi 5.1. Certificazione e qualifiche 5.1.1. Due sistemi di certificazione 5.1.2. Le certificazioni facenti capo al sistema scolastico e universitario 5.1.3. Le certificazioni facenti capo al sistema di formazione professionale 5.2. Formazione dei formatori 5.2.1. I docenti e i formatori del sistema di istruzione e formazione professionale 5.2.2. Aspetti normativi e professionali della figura del docente e del formatore 5.3. Orientamento professionale 5.3.1. Il quadro legislativo 5.3.2. Le strutture esistenti 5.3.3. Nuove prospettive 5.3.4. Alcune esperienze innovative Capitolo 6 — Tendenze, prospettive e innovazioni 6.1. Strategia generale 6.2. Interventi normativi in atto 6.3. Aspetti innovativi 6.3.1. Verso l’integrazione tra i sistemi 6.3.2. La formazione tecnica professionale superiore 6.3.3. L’apprendistato 6.3.4. Tirocini formativi e di orientamento 6.3.5. Lo sviluppo del sistema di certificazione 6.3.6. L’accreditamento delle strutture formative Allegati 1. 2. 3. 4. Acronimi Principali enti Glossario minimo Bibliografia sulla formazione professionale 1997/98 99 100 101 102 104 105 106 109 109 109 109 110 112 112 113 114 114 114 115 116 119 119 121 123 123 124 125 127 128 136 139 141 143 149 151 Capitolo 5 Aspetti qualitativi 5.1. Certificazione e qualifiche 109 5.1.1. Due sistemi di certificazione Il sistema italiano di certificazione dei percorsi scolastici e formativi presenta due livelli di responsabilità nettamente differenti: quello del sistema scolastico che fa capo al ministero della Pubblica istruzione e quello non scolastico che fa capo al ministero del Lavoro e alle regioni. Anche all’interno dei percorsi scolastici vengono forniti titoli con valore professionale. Pertanto verranno presi in esame anche i titoli scolastici. 5.1.2. Le certificazioni facenti capo al sistema scolastico e universitario Il sistema scolastico Gli istituti tecnici, professionali, gli istituti d’arte e le scuole magistrali fanno parte della scuola secondaria superiore, gestita dal ministero della Pubblica istruzione. Come gli altri indirizzi della secondaria superiore anche quelli tecnici e professionali si concludono, al termine di un percorso di cinque anni, con un esame di Stato che conduce al conseguimento della «maturità». Dal corrente anno scolastico (1998/99) entrano in vigore le nuove disposizioni relative allo svolgimento degli esami di maturità introdotte con la legge 425/97. Tra le novità introdotte dalla nuova normativa segnaliamo il «credito scolastico» attribuito dal consiglio di classe (per i candidati interni) nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di scuola o dalla commissione d’esame (per i candidati esterni) che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso degli anni scolastici precedenti. Per i candidati esterni l’ammissione agli esami è subordinata al superamento di un esame preliminare. Il conseguimento del diploma di maturità apre le porte a tutte le facoltà universitarie. Il diploma permette anche di entrare nella vita attiva oppure di iscriversi ad un corso di secondo livello del sistema della formazione professionale gestita dalle regioni. Gli istituti professionali di Stato e gli istituti d’arte preparano anche per un esame di Stato intermedio che dà diritto ad un attestato di qualifica al termine del primo triennio. L’attestato di qualifica professionale permette l’accesso alle carriere esecutive e di concetto della funzione pubblica, di cominciare a lavorare nelle attività per svolgere le quali è prevista la professionalità acquisita, conformemente alle disposizioni degli accordi collettivi del settore privato che prevedono un periodo di prova massimo di tre mesi. Capitolo 5 — Aspetti qualitativi L’esame di Stato comprenderà tre prove scritte ed un colloquio. La prima tende ad accertare le competenze linguistiche; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio; la terza, a carattere multidisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno ed è strutturata per accertare anche la conoscenza di una lingua straniera. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare. Capitolo 5 110 Le scuole magistrali, al termine di un percorso triennale, forniscono un diploma di «maestra d’asilo». Il riconoscimento dei titoli di studio di cui si è parlato ha una validità a livello nazionale. Per quanto riguarda il diploma di maturità, la direttiva comunitaria 92/51, che regolamenta i titoli di studio intermedi, riconosce la validità di alcuni diplomi anche sul territorio comunitario. Il possesso di alcuni diplomi di maturità tecnica, che si conseguono presso gli istituti tecnici, permette, assieme allo svolgimento di un tirocinio, di poter prendere parte all’esame di Stato per l’iscrizione a collegi professionali e poter esercitare, in caso di esito positivo, la libera professione. Il diploma universitario I corsi di diploma universitario sono attivati all’interno delle facoltà universitarie. Prevedono esami nelle singole discipline ed un esame finale di diploma. Il conseguimento del diploma universitario permette di accedere all’esercizio delle relative professioni nel settore privato e, da un anno, anche in quello pubblico. La normativa di riferimento è, allo stato attuale, contenuta esclusivamente nella legge 127 del 15 maggio 1997. 5.1.3. Le certificazioni facenti capo al sistema di formazione professionale Il sistema di certificazione è in fase di ridefinizione sulla base della legge 196/97 (cfr. più avanti capitolo 6), che prevede la possibilità di sviluppare un sistema di crediti formativi e di riconoscimento delle competenze acquisite nella formazione professionale. In questa prospettiva, sarà concretamente possibile la certificazione delle competenze professionali per il riconoscimento di crediti formativi utili al conseguimento di un titolo di studio o all’inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra i ministeri interessati (Lavoro, Pubblica istruzione, Università). Ai partecipanti dei corsi direttamente gestiti dalle regioni, organizzati da altri centri formativi convenzionati o delegati viene rilasciato, al termine del corso, un attestato di frequenza che precisa la natura del corso seguito, i suoi contenuti teorici e pratici, la sua durata, l’eventuale nuova attitudine professionale acquisita o il voto ottenuto, la valutazione finale. Le prove finali per ottenere l’attestato di qualificazione professionale (qualifica) si svolgono davanti a una commissione d’esame composta conformemente alla legge regionale e in ogni caso da esperti designati dalle amministrazioni periferiche del ministero della Pubblica istruzione e del ministero del Lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro. Le prove d’esame sono la conclusione di un percorso formativo caratterizzato da esperienze che devono essere approvate dagli assessorati alla formazione professionale. Alcune regioni si sono dotate di un vero e proprio comitato di certificazione, che ha il compito di assicurarsi che le prove d’esame siano conformi agli standard professionali previsti dagli accordi collettivi o richiesti dal mercato del lavoro della regione interessata, in maniera tale da garantire omogeneità tra domanda ed offerta di lavoro. Le regioni rilasciano ai corsisti ritenuti idonei una qualifica sulla base della quale le sezioni circoscrizionali per l’impiego rilasciano un attestato che permette di entrare Aspetti qualitativi nella vita attiva in un preciso profilo professionale. Tale attestato costituisce un titolo valido anche per partecipare a concorsi pubblici per specifiche figure professionali. 111 Generalmente viene operata una distinzione tra qualifiche riguardanti la formazione professionale di primo, secondo e terzo livello. La qualifica di primo livello riguarda la formazione professionale cui si accede dopo aver espletato l’istruzione obbligatoria; è possibile ottenere la qualifica di secondo livello solo dopo aver compiuto l’intero ciclo dell’istruzione secondaria superiore; la qualifica di terzo livello è conseguibile dopo un percorso formativo post laurea. L’apprendistato Per quanto riguarda gli apprendisti, la legge del 1955 prevedeva che il processo formativo si realizzasse sia attraverso l’apprendimento on the job che attraverso alcune ore di insegnamento complementare, regolate dalla contrattazione collettiva; questa attività formativa si concludeva con un esame e con l’acquisizione di un attestato di qualifica. Di fatto solo raramente i corsi venivano effettuati e, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro annotava sul libretto di lavoro la qualifica acquisita. La nuova normativa, da poco entrata in vigore, si basa sulla legge 196/97 che prevede un impegno formativo pari ad almeno 120 ore medie annue di formazione, svolta sia sul posto di lavoro che all’esterno dell’azienda. La formazione esterna all’azienda, debitamente certificata, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato (scuola e formazione professionale) ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora si interrompa il rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi. L’attestazione delle competenze professionali acquisite sul posto di lavoro viene presentata dal datore di lavoro comunicando il raggiungimento del traguardo formativo alla struttura pubblica territoriale competente per i servizi all’impiego. La certificazione delle competenze acquisite mediante la formazione extraziendale sarà regolamentata dalle singole regioni secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata. Capitolo 5 — Aspetti qualitativi In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative di cui sopra sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati. Capitolo 5 112 Grafico 5.1 Certificazioni rilasciate in Italia e classificazione comunitaria: quadro delle corrispondenze Livello di formazione Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Qualifica di formazione professionale di base o di 1o livello Qualifica professionale triennale* Diploma di maturità tecnica o professionale Qualifica di formazione professionale post diploma o di 2o livello Diploma universitario Diploma di laurea Qualifica di formazione professionale post laurea o di 3o livello * Conseguibile negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nelle scuole magistrali. 5.2. Formazione dei formatori 5.2.1. I docenti ed i formatori del sistema di istruzione e formazione professionale I docenti ed i formatori afferiscono a due diversi sistemi, quello dell’istruzione e quello della formazione professionale, che presentano differenti modalità di reclutamento, di progressione di carriera e di inquadramento contrattuale. Gli insegnanti degli istituti tecnici e professionali sono dipendenti dello Stato (ministero della Pubblica istruzione), accedono al ruolo tramite concorso pubblico, se in possesso di laurea specifica per la disciplina di insegnamento. Solo per gli insegnanti «tecnico-pratici» è sufficiente il diploma di maturità. I primi insegnano a livello teorico materie di carattere culturale generale, i secondi operano a livello pratico nelle attività di laboratorio. Il ruolo è permanente e il controllo, dal punto di vista amministrativo e professionale, è esercitato dal preside della singola scuola in cui il docente è titolare. Gli ambiti di responsabilità sopra individuati sono stabiliti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi di lavoro. Gli insegnanti dell’istruzione tecnica e professionale sono complessivamente 203 000, 2/3 dei quali operanti negli istituti tecnici ed 1/3 negli istituti professionali; gli insegnanti tecnico-pratici rappresentano appena il 13 % del totale. Aspetti qualitativi I formatori della f.p. regionale sono dipendenti o collaboratori degli enti locali (regione, provincia, comune) o di enti privati convenzionati. Non esistono canali formali per l’accesso al ruolo, poiché non sono stati ancora stabiliti a livello nazionale i profili professionali dei formatori. L’assunzione avviene per chiamata e selezione. In tutte le regioni esiste comunque un «albo regionale dei formatori operanti nella formazione professionale». Rispetto al titolo di studio, i formatori sono in possesso di diploma (circa il 60 %) o di laurea (26 %) ed hanno un’età tra i 30 ed i 40 anni. Complessivamente raggiungono le 19 300 unità (fonte ISFOL) e sono impegnati soprattutto nei corsi di formazione di primo livello. Il contratto collettivo valido per i formatori del sistema pubblico stabilisce un orario di lavoro di 36 ore settimanali, divise tra attività di docenza (18/22 ore) e attività complementari (18/14 ore). Il contratto collettivo di categoria individua un ruolo unico per il formatore, che si articola in 4 funzioni professionali in rapporto alle esigenze di flessibilità del sistema di formazione professionale. Le funzione definite sono: coordinatore di settore, coordinatore di progetto, analista orientatore, operatore per l’integrazione dei disabili. 113 Il nuovo contratto di lavoro (1994-1997) introduce nuove funzioni professionali accanto a quelle esistenti, al fine di garantire al meglio la qualità degli interventi formativi. Queste funzioni sono: il responsabile della valutazione dei processi formativi (valutazione della qualità degli interventi in termini di efficienza ed efficacia) e il tecnico della gestione di reti informatizzate (progettazione e gestione di sistemi informativi automatizzati). 5.2.2. Aspetti normativi e professionali della figura del docente e del formatore In seguito al superamento del concorso è previsto un primo «anno di formazione»; l’insegnante è seguito da un tutor e, oltre al normale servizio, deve frequentare un corso di formazione iniziale organizzato dalle sedi provinciali del ministero della Pubblica istruzione. Il superamento dell’anno di formazione, sulla base delle attività svolte e della relazione del tutor, permette l’ingresso nel ruolo permanente. Solo recentemente la legge 341/90 ha previsto l’istituzione di un corso di specializzazione biennale post laurea per gli insegnanti delle scuole secondarie superiori, finalizzato all’acquisizione di competenze pedagogico-didattiche, abilitante per l’accesso al ruolo. Nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal settembre 1995 sono stati introdotti sostanziali cambiamenti nella progressione economica e professionale: la formazione in servizio effettuata dai singoli docenti è diventata infatti una variabile discriminante per l’avanzamento retributivo. Sono previste 7 fasce retributive di durata variabile e durante la permanenza in una fascia è necessario aver effettuato un minimo di 100 ore di attività di formazione per poter accedere alla successiva La legge 845/78 affida alle regioni la responsabilità della formazione dei formatori regionali. Questa figura professionale non ha però un preciso percorso di formazione iniziale e le competenze richieste per l’accesso al ruolo non sono definite Capitolo 5 — Aspetti qualitativi Gli insegnanti delle scuole superiori sono dipendenti statali e gli aspetti normativi della loro professione sono definiti dalle leggi scolastiche e dal contratto collettivo di lavoro. Per l’ingresso al ruolo sono banditi periodicamente concorsi nazionali, dove è necessario possedere la laurea richiesta dal canale di insegnamento prescelto (o il diploma, per gli insegnanti tecnico-pratici), ma non sono richieste competenze pedagogiche specifiche. L’esame (prova scritta ed orale) verifica infatti la conoscenza dello specifico ambito disciplinare e non il possesso di capacità relazionali-didattiche. Capitolo 5 114 univocamente, in mancanza di una chiara normativa che specifichi a livello nazionale i requisiti professionali necessari. Le azioni delle singole regioni hanno così creato situazioni diversificate sul piano nazionale. Il contratto in vigore richiede soltanto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. 5.3. Orientamento professionale 5.3.1. Il quadro legislativo Il quadro complessivo di attribuzione delle competenze in materia di orientamento si articola in due filoni fondamentali, separati e paralleli: • l’orientamento scolastico, disciplinato dal DPR 416/74 che ne stabiliva la gestione da parte del ministero della Pubblica istruzione e dei distretti scolastici integrato da successive leggi, ordinanze e circolari ministeriali tra cui ricordiamo la direttiva sull’Orientamento delle studentesse e degli studenti (MPI, 1997) la CM 488/97 sull’Orientamento scolastico, universitario e professionale (MURST, 1997); • l’orientamento professionale, i cui testi di legge di riferimento sono il DPR 616/77 e la legge 845/78 con le quali si indicavano il ministero del Lavoro e le regioni quali strutture competenti ad intervenire in materia; tale materia è stata recentemente integrata dalla legge 196/97. Nonostante la collaborazione tra regioni e distretti scolastici per la realizzazione di attività di orientamento a valenza sia scolastica che professionale (legge 845/78) e l’istituzione delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e delle agenzie per l’impiego (legge 56/87), le competenze istituzionali sull’orientamento restano affidate alle regioni e alla scuola, mentre manca un collegamento sistematico con il mercato del lavoro. L’assenza di una legge quadro in materia ha penalizzato le attività territoriali (fortemente disomogenee sul territorio nazionale per diffusione e livelli di efficacia) mentre ha praticamente impedito l’attivazione di un sistema nazionale, nonostante il protocollo d’intesa del 1989 sottoscritto dal ministero del Lavoro, dalle regioni, dalle associazioni nazionali dei comuni e delle province per la creazione di una rete integrata di servizi per l’orientamento, da realizzarsi con il concorso del ministero della Pubblica istruzione. Tale situazione evidenzia una relativa fragilità in termini di collegamento istituzionale tra le attività di collocamento e quelle di orientamento, formazione e consulenza di carriera. La via attualmente perseguita per rinforzare tale collegamento consiste nella realizzazione di convenzioni a livello locale tra le regioni (competenti per la formazione e l’orientamento), gli uffici del ministero del Lavoro e le agenzie del lavoro ed eventualmente gli uffici locali del ministero della Pubblica istruzione per l’erogazione di servizi all’impiego in forma integrata. 5.3.2. Le strutture esistenti L’orientamento scolastico viene effettuato, nel ciclo dell’obbligo, dalla scuola stessa all’interno delle singole discipline. Si è scelto infatti di seguire la strada della forte integrazione dell’orientamento all’interno del curricolo. Nella secondaria superiore, Aspetti qualitativi ormai da nove anni, è istituita la figura del coordinatore dei servizi di orientamento scolastico con funzioni di programmazione delle attività di orientamento. 115 Gli organismi territoriali della Pubblica istruzione che hanno competenza in materia di orientamento sono i distretti scolastici, istituzionalmente deputati alla consulenza ed all’informazione rivolta agli allievi ed alle famiglie per quanto riguarda le opzioni in materia di indirizzi scolastici da intraprendere. L’orientamento universitario viene svolto da appositi centri istituiti presso le università; hanno funzioni di informazione agli studenti per quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento dell’università e degli sbocchi occupazionali e formativi post laurea; hanno altresì funzione di raccordo con le scuole superiori per iniziative di presentazione delle varie facoltà e corsi di laurea e con le altre istituzioni per la progettazione di iniziative specifiche. I servizi per l’orientamento professionale sono di competenza delle regioni. La maggioranza di queste accentra su di sé i compiti di promozione, programmazione, attuazione delle attività di orientamento. Le tipologie di servizi sono due: centri di orientamento e sportelli di informazione, supportate dalle agenzie per l’impiego e dagli osservatori sul mercato del lavoro. A livello territoriale tali servizi sono affiancati da altri di natura pubblica o privata: gli informagiovani ed i centri di iniziativa locale per l’occupazione (CILO) promossi generalmente dai comuni; gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione (ministero del Lavoro e della Previdenza sociale) e le sezioni circoscrizionali per l’impiego (organismi territoriali del ministero del Lavoro, hanno sostituito i precedenti uffici di collocamento); centri per l’informazione delle associazioni del privato sociale di area confessionale o sindacale. 5.3.3. Nuove prospettive In concreto vengono previsti: • la formazione iniziale ed in servizio dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell’orientamento; • la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti per far conoscere loro i diversi indirizzi della scuola secondaria superiore; • attività di preparazione alla scelta del percorso formativo post diploma a carattere universitario e non rivolte a studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore; • l’anticipo dell’iscrizione ai corsi di laurea, di diploma universitario o di formazione post diploma all’ultimo anno delle scuole superiori al fine di verificare la scelta effettuata dagli studenti mediante attività di orientamento mirato. Per quanto riguarda il versante dell’orientamento professionale si prevede per il futuro un ulteriore potenziamento delle sezioni circoscrizionali per l’impiego che le connoterà come principali referenti territoriali a livello locale per quanto riguarda l’analisi del mercato del lavoro locale, le azioni di sostegno all’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro e le relative attività di diffusione delle informazioni ai soggetti istituzionali ed economici a livello locale. Organismi territoriali del ministero del Capitolo 5 — Aspetti qualitativi Per quanto riguarda l’orientamento scolastico e universitario un nuovo impulso è atteso dalla direttiva n. 487 emanata dal ministero della Pubblica istruzione e dalla circolare ministeriale n. 488 diramata dal ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Capitolo 5 116 Lavoro che hanno sostituito i precedenti uffici di collocamento, le sezioni costituiscono una rete di strutture distribuite su tutto il territorio nazionale. Nate dall’esigenza di superare la tradizionale impostazione burocratico-amministrativa dei precedenti uffici di collocamento le sezioni circoscrizionali per l’impiego provvedono a: • diffondere informazioni sul mercato del lavoro locale; • raccogliere l’offerta di lavoro presente nel bacino territoriale di utenza; • promuovere l’incontro tra domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni in materia di politiche attive per il lavoro e di formazione professionale. 5.3.4. Alcune esperienze innovative Di particolare menzione nel panorama dei servizi per l’orientamento operanti in Italia è la rete informagiovani composta da circa 300 strutture operanti in rete a livello comunale e provinciale, distribuite su tutto il territorio nazionale. Articolate in punti informagiovani di autoconsultazione (PIG), centri informagiovani (CIG), servizi, spazi e agenzie informagiovani, tali strutture forniscono informazioni sul sistema produttivo locale, i profili professionali e i relativi percorsi formativi sul mercato del lavoro ed i suoi aspetti peculiari alla realtà territoriale, nonché alle trasformazioni in atto; un’altra area di informazione e di orientamento riguarda l’utilizzo del tempo libero e la fruizione di servizi a carattere turistico, sportivo o culturale. Distribuiti territorialmente in modo relativamente omogeneo questi servizi tendono ad orientare le scelte dei giovani o quanto meno ad offrire a quanti cercano una via di accesso al mondo del lavoro informazioni e indicazioni sulle vie percorribili e sulle facilitazioni offerte dal legislatore a tali fini. Destinati a soddisfare le richieste dirette della utenza, tali centri organizzano le informazioni ed elaborano analisi e ricerche volte ad una conoscenza sempre più puntuale della realtà produttiva locale. Un carattere innovativo rivestono i centri retravailler o CORA (centro orientamento retravailler associati). Questi hanno come obiettivo quello di supportare, organizzando stages di orientamento e colloqui di consulenza, le donne adulte tra i 25 e i 55 anni che intendono entrare o rientrare nel mercato del lavoro in un periodo in cui, a fronte di una sempre più consistente offerta di lavoro femminile, si trova una selettività maggiore della domanda. Nati a Milano, centri retravailler sono sorti negli ultimi anni a Bologna e Reggio Emilia organizzati dalle amministrazioni provinciali, a Firenze costituito dal comune e dalla provincia, a Verona e a Roma a cura delle associazioni orientamento lavoro del Veneto e del Lazio. Ulteriore elemento di innovazione nel panorama dei servizi per l’orientamento operanti in Italia è costituito dalle reti regionali per l’orientamento e da Orientanet. Le reti regionali per l’orientamento comprendono siti telematici dedicati all’orientamento professionale ed al lavoro realizzati dagli assessorati regionali e provinciali della scuola, formazione e politiche per il lavoro e dalle agenzie per l’impiego operanti da tempo in alcune regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio) ed in procinto di estendersi nel prossimo futuro fino a coprire l’intero territorio nazionale. Nei rispettivi siti, Città di Torino, Regione Lombardia, Provincia di Milano, StradaNove, Ciop Provincia Bologna, Regione Toscana, Sirio, è possibile reperire informazioni su: corsi di formazione programmati (suddivisi per area professionale, livello, destinatari, enti gestori), azioni di politica attiva del lavoro, documentazione e normativa vigente in materia di lavoro ed occupazione, iniziative di scambi culturali, programmi Aspetti qualitativi comunitari per la promozione dell’occupazione, caratteristiche socioeconomiche dei territori provinciali e regionali di riferimento. 117 Capitolo 5 — Aspetti qualitativi Orientanet è un sito telematico dedicato all’orientamento agli studi universitari ed alla formazione superiore. Realizzato in collaborazione con il progetto Campus della conferenza dei rettori delle università italiane il sito intende offrire una guida ai percorsi formativi post diploma di livello universitario e non, nonché una panoramica delle attività aziendali svolte in collegamento con le attività didattiche (stages, tirocini) e delle professioni possibili. Tra gli obiettivi dichiarati di questo nuovo servizio c’è quello di rendere operativa la collaborazione tra i diversi soggetti attivi sul territorio nazionale nella realizzazione e distribuzione di strumenti efficaci di informazione e formazione nel campo dell’orientamento scolastico e professionale.