Le Circolari Ministeriali di riferimento
1.
2.
3.
La Circolare n. 48/E del 6.08.2007
La Circolare n. 3/E del 22.01.2008
La Circolare n. 61/E del 27.12.2010
di Massimo Piscetta
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Distinzione fra:
 trust residenti nel territorio dello stato che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali,
 trust residenti nel territorio dello stato che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali,
 trust non residenti per i redditi prodotti nel territorio
dello stato.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Classificazione fra:
trust con beneficiari di reddito individuato, i cui redditi
vengono imputati per trasparenza (trust trasparenti),
 trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi
vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust
opachi),
 trust al medesimo tempo “opachi” e “trasparenti”.

Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Modalità di qualificazione del reddito
E’ determinato il reddito complessivo del trust:
1.
di questo la quota che il trustee indica come
attribuita al trust è assoggettata ad Ires,
2.
la quota attribuita ai beneficiari individuati è
assoggettata, nelle loro dichiarazioni, ad Irpef.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Art. 73 comma 2 del Tuir:
“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in
mancanza in parti uguali”.
E’ necessario che:

il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che risulti
titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte
di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

il soggetto deve esprimere cioè rispetto al reddito una capacità
contributiva attuale.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Non è sufficiente che un soggetto sia
“nominato”
nell’atto
istitutivo
quale
beneficiario
per
qualificarlo
come
“beneficiario individuato”.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
L’imputazione di reddito al beneficiario
individuato è qualificata come “reddito di
capitale” ex art. 44 lettera g-sexies del tuir,
con rilevanza tuttavia in base al criterio di
competenza invece che di cassa.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
La residenza del trust
Si considera residente un trust al verificarsi
di almeno una delle seguenti condizioni:



Milano, 2 luglio 2013
sede legale in Italia,
sede dell’amministrazione in Italia,
oggetti principale dell’attività svolta in Italia.
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Circolare 48/E/2007
Le presunzioni di residenza


Milano, 2 luglio 2013
Trust istituiti in paesi non inclusi nella White list
quando almeno uno dei disponenti ed uno dei
beneficiari è fiscalmente residente in Italia,
Trust istituiti in paesi non inclusi nella White list
se un soggetto residente trasferisce a favore del
trust la proprietà di un bene immobile o di diritti
reali immobiliari
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Circolare 48/E/2007
Adempimenti del trust


apertura del codice fiscale (anche di una partita iva nei
casi di inizio di un’attività rilevante ai fini iva)
presentazione delle dichiarazioni dei redditi
per i redditi prodotti dal fondo in trust,
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 48/E/2007
Le tipologie di imposte gravanti sui vari momenti rilevanti
per un trust





atto istitutivo = imposta di registro,
atto dispositivo = imposta sulle successioni e donazioni,
segregazioni di beni immobili = imposte ipotecarie e catastali,
irrilevanza dei trasferimenti di beni ai beneficiari ,
irrilevanza dei trasferimenti finanziari di reddito ai beneficiari.
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Circolare 3/E/2008
assoggettamento dei trust all’ambito impositivo
relativo all’imposta di successioni e
donazioni in quanto l’ambito applicativo
della stessa interessa anche la “costituzione
di vincoli di destinazione”
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 3/E/2008

“la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non
realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni,
un presupposto impositivo ulteriore, i beni, infatti, hanno
già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di
destinazione al momento della segregazione in trust,
funzionale all’interesse dei beneficiari”

“il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e
donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei
beni oggetto della disposizione segregativa”
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 3/E/2008



Le imposte ipo – catastali si applicano in misura
proporzionale nei seguenti casi:
costituzione di vincolo di destinazione con effetti
traslativi,
successivo trasferimento dei beni in seguito allo
scioglimento del vincolo,
trasferimenti eventualmente effettuati durante la
vigenza del vincolo
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 3/E/2008
Le agevolazioni rilevanti in materia di imposte
di successione e donazioni


articolo 3 commi da 1 a 4 bis del D.lgs. n. 346/90,
articolo 3 comma 4 ter del D.lgs. n. 346/90.
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 61/E/2010
“Non possono essere considerati validamente
operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono
istituiti e gestiti per la realizzare una mera
interposizione nel possesso dei beni dei redditi. E’ il
caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del
trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti
riconducibili al disponente o ai beneficiari”
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 61/E/2010
Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che prevedono:
1.
2.
3.
che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni
momento, generalmente a proprio vantaggio a anche a vantaggio di
terzi, il trust,
che il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi
momento sé stesso come beneficiario,
che il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da
altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in
conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali
nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza
il suo consenso,
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 61/E/2010
Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che
prevedono:
4.
5.
6.
che il disponente è titolare del potere di porre termine
anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come
beneficiari,
che il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di
patrimonio dal trustee,
che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal
disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del
reddito da questo generato,
Milano, 2 luglio 2013
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Circolare 61/E/2010
Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che
prevedono:
4.
5.
6.
che il disponente può modificare nel corso della vita del
trust i beneficiari,
che il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del
trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati,
ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del
trustee, così come individuato dal regolamento del trust o
dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche
semplicemente condizionato dalla volontà del disponente
e/o dei beneficiari.
Milano, 2 luglio 2013
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