Presidente
V. Presidente
Assessori
Giancarlo
Fabio
Sante
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele
Galan
Gava
Bressan
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon
Segretario
Antonio
Menetto
7^ legislatura
Deliberazione della Giunta
n. 197 del 28.1.2005
OGGETTO: Apprendistato professionalizzante di cui all’art.
49 del D. Lgs. 276/03. Primi indirizzi operativi.
L’Assessore alle Politiche dell’Occupazione e Formazione professionale Raffaele Grazia riferisce
quanto segue:
Il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 avente ad oggetto “ Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro”, in applicazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30
“Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, individua tre tipologie di
contratto di apprendistato con finalità diverse:
• contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
• contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
• contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Con deliberazione n. 2626 del 6.8.2004, era stata emanata la Direttiva che disciplina, ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, l’attuazione ed il finanziamento delle azioni
formative sperimentali nell’alto apprendistato. Con successiva deliberazione n.4004 del 10.12.2004
la Giunta Regionale ha approvato il progetto presentato dall’Università degli Studi di Padova in
partenariato con altri Soggetti, per la realizzazione di un percorso relativo a cinque master di primo
livello.
Relativamente all’attuazione delle norme relative all’apprendistato professionalizzante, questo è
subordinata alla definizione di una regolamentazione regionale secondo quanto previsto dall’art. 49
del citato D.Lgs. n. 276/03.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 ha emanato alcuni chiarimenti e
indicazioni operative ai fini dell’applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato,
precisando che la regolamentazione dei profili formativi a cura delle Regioni possa essere effettuata
anche in forma non legislativa.
Le disposizioni contenute nel presente documento disciplinano l’apprendistato professionalizzante
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e costituiscono il primo passo sperimentale per
rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza
significativa nel contesto veneto e di procedere successivamente alla definitiva regolamentazione
dei profili formativi all’interno del contratto di apprendistato professionalizzante.
I contenuti del presente atto deliberativo si applicano esclusivamente ai settori di attività per i quali i
contratti collettivi o gli accordi interconfederali, stipulati da associazioni dei datori di lavoro e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale abbiano
regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49.
La decorrenza della nuova regolamentazione si applica a partire dal 4 aprile 2005 per i settori già
disciplinati in materia di apprendistato professionalizzante da contratti collettivi o da accordo
Mod. B -copia
interconfederali stipulato dalle organizzazioni di cui al paragrafo precedente.
Per gli altri settori, tale regolamentazione avrà efficacia dalla data di entrata in vigore dello
specifico contratto collettivo o accordo interconfederale; in mancanza di tale regolamentazione
continuerà ad applicarsi la previgente normativa in materia di apprendistato (art. 16 legge 196/97).
Il documento riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è il
risultato del confronto tra Regione del Veneto e Parti Sociali, che ha dato luogo ad un’intesa
sottoscritta in data 25.1.2004 tra l’Assessore alle politiche dell’occupazione e della formazione
professionale Raffaele Grazia e le Parti Sociali, a cui la Giunta Regionale aderisce con il presente
provvedimento, e continuerà all’interno dei lavori previsti dal Gruppo tecnico per la formazione per
apprendisti, coordinato dalla Regione del Veneto e composto da rappresentanti delle Parti Sociali,
delle Province e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in
materia al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi dell’istituto.
Entro il 15 marzo 2005 saranno determinati, con provvedimento del Dirigente Regionale della
Direzione Lavoro, tenuto conto dei lavori del Gruppo Tecnico di cui in premessa:
1. il modello regionale del piano formativo individuale e il facsimile di autocertificazione
relativo alla capacità formativa formale interna dell’azienda;
2. il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità e
termini per l’invio agli Organismi di cui al punto 5 e per la relativa verifica.
Considerata l’innovatività della materia, si propone inoltre che il Dirigente Regionale della
Direzione Lavoro possa disciplinare ulteriormente, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta
Regionale con il presente provvedimento, la stessa.
Gli esiti delle attività formative che saranno realizzate, saranno oggetto di specifico monitoraggio
regionale e costituiranno la base per la definitiva regolamentazione, che terrà conto anche dei
contratti collettivi o degli accordi interconfederali, stipulati da associazioni dei datori di lavoro e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale e sarà
effettuata sentite le parti sociali. Tale attività di monitoraggio si inserisce all’interno dei lavori
previsti dal citato Gruppo tecnico.
A conclusione della propria relazione, l’Assessore Raffaele Grazia propone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udito il relatore Assessore alla Formazione Professionale, Raffaele Grazia, incaricato
−
−
−
−
−
dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste le leggi 196/97, 30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003;
Vista la circolare ministeriale n. 40 del 14.10.2004;
Vista la L.R. 19/02;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 2626/04, 1967/04, 2625/04, 4006/04
Visti il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.2.2000
DELIBERA
ƒ Di approvare quanto riportato in premessa nonché l’”Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03.
Primi indirizzi operativi” al presente provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello
stesso;
ƒ Di fissare la decorrenza della nuova regolamentazione a partire dal 4 aprile 2005 per i settori già
disciplinati in materia di apprendistato professionalizzante da contratti collettivi o da accordo
interconfederali stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o regionale che abbiano regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del
citato art. 49;
ƒ Di stabilire che per gli altri settori tale regolamentazione avrà efficacia dalla data di entrata in
vigore dello specifico contratto collettivo o accordo interconfederale; in mancanza di tale
regolamentazione continuerà ad applicarsi la previgente normativa in materia di apprendistato (art.
16 legge 196/97);
ƒ Di aderire al protocollo di intesa firmato tra Regione del Veneto e Parti Sociali di cui in
premessa;
ƒ Di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro a disciplinare ulteriormente la
materia, sulla base degli indirizzi fissati con il presente provvedimento dalla Giunta Regionale, e di
approvare, sulla base dei lavori del Gruppo tecnico, il modello regionale del piano formativo
individuale, il facsimile di autocertificazione relativo alla capacità formativa formale interna
dell’azienda, il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità
e termini per l’invio e per la verifica.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03. Primi indirizzi operativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Premessa .........................................................................................................................................................1
La durata della formazione formale .................................................................................................................1
La definizione della formazione formale ..........................................................................................................1
L’erogazione della formazione formale............................................................................................................2
Il piano formativo individuale............................................................................................................................3
Profilo formativo ...............................................................................................................................................3
Valutazione e certificazione esiti formativi .......................................................................................................4
Procedure attuative..........................................................................................................................................4
Tabelle 1 e 2 ....................................................................................................................................................5
1.
Premessa
2.
La durata della formazione formale
3.
La definizione della formazione formale
Le disposizioni contenute nel presente documento disciplinano l’apprendistato professionalizzante ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e costituiscono il primo passo sperimentale per rendere
operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza significativa nel
contesto veneto. Il confronto avviato con le Parti Sociali continuerà all’interno dei lavori previsti dal
Gruppo tecnico per la formazione per apprendisti, coordinato dalla Regione del Veneto e composto da
rappresentanti delle Parti Sociali, delle Province e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori
rappresentanti o esperti in materia al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi dell’istituto.
I contenuti del presente atto deliberativo si applicano esclusivamente ai settori di attività per i quali i
contratti collettivi o gli accordi interconfederali, stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale abbiano
regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49.
Per tutti gli altri settori continuerà ad applicarsi la previgente normativa in materia di apprendistato (art.
16 legge 196/97).
Il contratto di apprendistato professionalizzante, della durata minima di due anni e massima di sei,
individuata dai contratti collettivi in base al tipo di qualificazione da conseguire, può essere stipulato
con soggetti di età compresa tra i diciotto1 e ventinove anni.
La formazione, che costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato, dovrà articolarsi
secondo un piano formativo individuale coerente con il profilo formativo di riferimento e dovrà
prevedere un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno centoventi ore
per anno, non rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Ai fini del presente atto deliberativo, si definisce “formale” la formazione:
svolta in un ambiente organizzato e strutturato (ad es. in un organismo di formazione, un istituto
scolastico, nel luogo di lavoro)
assistita da figure professionali competenti;
esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende;
con esiti verificabili e certificabili.
Sono comunque possibili attività formative formali sul lavoro (on the job) ed in affiancamento,
finalizzate all’acquisizione delle competenze tecnico professionali, purchè abbiano i suddetti requisiti e
siano verificabili anche in itinere.
1
Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003.
1
Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03. Primi indirizzi operativi
4.
L’erogazione della formazione formale
In relazione alle caratteristiche dell’utenza e della loro “storia formativa” pregressa, alle caratteristiche
dei temi affrontati nella formazione formale, vanno previsti anche metodi e tecniche alternative alla
didattica frontale d’aula2, quali ad esempio quelli riportati di seguito:
Metodi e tecniche alternative alla didattica frontale d’aula
Cooperative learning
Esercitazioni in gruppo (comunicazione,
Attività outdoor
problem solving, lavoro di gruppo, etc.)
FAD (formazione on line,
Simulazioni
videoconferenze, forum, web chat, etc.)
Role-play
Attività presso aziende pilota
Project work
Testimonianze
Analisi di casi
Visite aziendali
Autocasi
Utilizzo di filmati con relativa discussione
La formazione formale può essere erogata dalle strutture che possiedono i seguenti requisiti:
a) gli organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 nell’ambito della formazione
continua;
b) le aziende con capacità formativa formale interna espressa da:
presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze;
tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate;
locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.
Nel caso in cui i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stabiliscano una ripartizione tra
formazione formale interna ed esterna, tale articolazione, per la parte relativa alla formazione formale
interna, è subordinata alla capacità formativa formale dell’azienda come sopra definita. Il datore di
lavoro dovrà dichiarare, tramite autocertificazione, se l’azienda possiede o meno i requisiti necessari
per l’erogazione della formazione formale interna; tale autocertificazione sarà allegata al piano
formativo individuale.
In mancanza di capacità formativa formale interna, la formazione formale dovrà svolgersi
esclusivamente all’esterno dell’azienda.
Nel caso in cui i contratti collettivi non stabiliscano la ripartizione tra formazione formale interna ed
esterna, le aziende con capacità formativa formale di cui al punto b) dovranno provvedere ad
erogare la formazione formale finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico professionali,
anche sul lavoro (on the job) ed in affiancamento, all’interno dell’azienda.
In particolare, il tutor aziendale deve possedere i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale
28.2.2000 e le competenze adeguate per svolgere il compito di:
facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale;
partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista;
agevolare l’apprendimento dell’apprendista e presidiare l’andamento del processo di
apprendimento nelle sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non formale);
facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle
competenze;
assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel
piano formativo individuale.
2
Rif. Direttiva 2005 ”Sistema formativo per l’apprendistato” DGR n. 1967 del 25.6.2004 così come modificata con DGR n.
2625 del 6 agosto 2004: Tabella 6, standard minimi per le metodologie didattiche.
2
Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03. Primi indirizzi operativi
L’iniziativa formativa per il tutor aziendale di cui all’art. 3 comma 2 del DM 28.2.2000, è di durata non
inferiore a 12 ore.
Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico. Al fine di
potenziare l’offerta formativa disponibile sul territorio regionale ed assicurare la formazione a tutti gli
apprendisti, gli oneri economici potranno essere sostenuti anche da altri finanziamenti pubblici o
privati, da formalizzare con apposite convenzioni.
5.
Il piano formativo individuale
Il piano formativo individuale sarà redatto, tenendo conto dei principi e linee guida definite dal
coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e, ove mancante, dalla Regione Veneto con
atto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, e dovrà:
a) essere coerente con il profilo formativo di riferimento;
b) delineare il percorso formativo formale e non formale dell’apprendista in coerenza con le
competenze possedute dall’apprendista stesso;
c) indicare l’articolazione della formazione formale (esterna e interna), in relazione a quanto stabilito
dalla contrattazione collettiva e nei limiti di quanto previsto dal sistema a voucher introdotto dalla
Direttiva “Sistema formativo per l’apprendistato per il 2005”3 e, nel caso di formazione formale
interna, anche le modalità di erogazione della stessa4;
d) contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico
professionali) in relazione a quanto previsto dall’offerta formativa contenuta nel catalogo regionale.
Il Piano formativo individuale, documento allegato al contratto di apprendistato, forma parte integrante
e sostanziale dello stesso.
Tale piano, costruito in base a standard comuni, sarà seguito da un piano formativo individuale di
dettaglio che ha lo scopo di indicare con maggiore precisione il percorso formativo dell’apprendista ed
evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute (rif. libretto formativo quadro competenze individuali).
Nella compilazione del piano formativo individuale di dettaglio, il datore di lavoro potrà avvalersi del
supporto previsto dagli Organismi preposti alle azioni di accompagnamento tramite voucher.
Al fine di verificarne la coerenza con il profilo formativo di riferimento, il datore di lavoro dovrà inviare il
piano formativo individuale di dettaglio, a propria scelta, alla Provincia competente o ad
Enti/Organismi bilaterali competenti per territorio, qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano
competenze in ordine alla valutazione dei contenuti dei piani formativi. L’Ente bilaterale,
successivamente alla verifica, dovrà trasmettere alla Provincia tale piano.
Nel caso di non coerenza con il profilo formativo di riferimento, l’azienda dovrà ripresentare gli
aggiornamenti richiesti.
6.
Profilo formativo
Il profilo formativo definisce gli obiettivi formativi e le relative aree di contenuto nonché le competenze
per gruppi di qualifica da conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato.
I gruppi di qualifica a cui fare riferimento sono quelli approvati con la Direttiva “Sistema formativo per
l’apprendistato per il 2005” sopraccitata5. Tali gruppi di qualifica saranno ulteriormente definiti,
aggiornati e/o integrati dalla Giunta Regionale, d’intesa con le Parti Sociali, anche in relazione
all’evoluzione del mercato del lavoro e delle relative specificità territoriali. Al fine di garantire il
riconoscimento delle qualifiche nelle altre Regioni e/o Province autonome, i profili formativi regionali
3
Rif. DGR n. 1967 del 25.6.2004 così come modificata con DGR n. 2625 del 6 agosto 2004: par. 5.4, di cui anche alle
tabelle 1 e 2 del presente documento.
4
Vedi paragrafo 4 “l’erogazione della formazione formale”.
5
Rif. Direttiva 2005 ”Sistema formativo per l’apprendistato” DGR n. 1967 del 25.6.2004 così come modificata con DGR n.
2625 del 6 agosto 2004:
3
Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03. Primi indirizzi operativi
saranno emanati nel rispetto degli standard minimi nazionali fissati dall’istituendo Repertorio nazionale
delle professioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 276/03.
In attesa di definire quanto sopra riportato, qualora vi siano specifiche esigenze aziendali, è possibile
assumere apprendisti per i quali i profili formativi non facciano riferimento ai gruppi di qualifica
suddetti. Il datore di lavoro dovrà in ogni caso indicare nel piano formativo individuale a quale offerta
formativa, prevista dal catalogo regionale, intende aderire.
Tale offerta potrà essere successivamente implementata sulla base delle esigenze dei diversi settori
che si manifesteranno nel territorio. A tale fine sarà costituito un apposito gruppo di lavoro formato da
Regione e Parti Sociali.
7.
Valutazione e certificazione esiti formativi
8.
Procedure attuative
9.
Comunicazioni aziendali
In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, e previa intesa con le Regioni
e le Province autonome, volte a definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, la
formazione effettuata durante il periodo di apprendistato sarà registrata sul libretto formativo di cui
all’art. 2 comma i) del D. Lgs. 276/03, in base alle indicazioni contenute nella Direttiva “Sistema
formativo per l’apprendistato per il 2005” sopraccitata. Le modalità per la valutazione, certificazione e
6
registrazione sul libretto formativo saranno definite dalla Giunta Regionale , sentite le Parti Sociali, in
base agli standard nazionali.
Tale regolamentazione si applica a partire dal 4 aprile 2005 per i settori già disciplinati in materia di
apprendistato professionalizzante da contratto collettivo o accordo interconfederale stipulato dalle
organizzazioni di cui al punto 1 (premessa). Per gli altri settori, tale regolamentazione avrà efficacia
dalla data di entrata in vigore dello specifico contratto collettivo o accordo interconfederale.
Entro il 15 marzo 2005 saranno determinati, con provvedimento del Dirigente Regionale della
Direzione Lavoro, tenuto conto dei lavori del Gruppo Tecnico di cui in premessa:
1. il modello regionale del piano formativo individuale e il facsimile di autocertificazione relativo
alla capacità formativa formale interna dell’azienda;
2. il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità e termini
per l’invio agli Organismi di cui al punto 5 e per la relativa verifica.
La disponibilità del catalogo dell’offerta formativa per apprendisti (consultabile on line sul sito
www.apprendiveneto.it o comunque presso i centri per l’impiego delle Province), costituisce la
proposta formalmente rivolta ai datori di lavoro da parte del sistema pubblico ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo per gli apprendisti.
Alla comunicazione di assunzione dell’apprendista comprensiva dei dati del modello C/ASS e dei dati
sul tutor aziendale dell’apprendista ex D.M. 7/10/99, da trasmettere obbligatoriamente, secondo il
modello già utilizzato, entro le scadenze prefissate, al centro per l’impiego competente, deve essere in
ogni caso allegato il piano formativo individuale e l’autocertificazione relativo alla capacità formativa
formale dell’azienda. A tal fine sarà successivamente approvato un modello unico di comunicazione.
Non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione preventiva, essendo espressamente abrogata
dall’art. 85, comma 1 lett. B del D.Lgs. 276/03 la procedura autorizzativa da parte della Direzione
provinciale del Lavoro.
10.
11.
6
Il libretto formativo è in corso di elaborazione nel tavolo costituito a livello nazionale.
4
Allegato A - Art. 49 del D. Lgs 276/03. Primi indirizzi operativi
10. Tabelle 1 e 2
Tabella 1: Durata oraria del percorso e dei moduli (escluso il modulo di orientamento della durata
di due ore)
MF
di base
Apprendisti
in OF
Apprendisti
SMI in OF
MF
trasversale
120
48
120
48
Apprendisti
in FO
MF
aggiuntivo
40
48
Apprendisti
SMI in FO
48
40
MF
profession.
TOTALE
70
238
70
278
70
118
70
158
Tabella 2: Valore in Euro del voucher formativo e dei relativi buoni (escluso il buono per
l’accompagnamento del valore di Euro 40)
MF
di base
Apprendisti
in OF
Apprendisti
SMI in OF
Apprendisti
in FO
Apprendisti
SMI in FO
MF
trasversale
900
360
900
360
MF
aggiuntivo
300
360
360
300
MF
profession.
TOTALE
1.140
2.400
1.140
2.700
1.140
1.500
1.140
1.800
Legenda:
MF: modulo formativo
OF: in diritto-dovere di istruzione e formazione (obbligo formativo)
FO: non in diritto-dovere di istruzione e formazione (fuori obbligo formativo)
SMI: settore metalmeccanico industriale
5
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