UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE (Modificato con D.R. n.1508 del 31/07/2013) INDICE PARTE I NORME GENERALI Art. 1 Art. 2 Ambito di applicazione Definizioni PARTE II CARRIERA DELLO STUDENTE TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 3 4 5 6 7 8 9 10 Termini Requisiti richiesti per l’accesso Modalità e documenti per l’immatricolazione Libretto universitario Immatricolazioni ed iscrizioni alle scuole di specializzazione Corsi di perfezionamento Master Iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca TITOLO II – CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI STUDIO Art. 11 Art. 12 Art. 13 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale” Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico Iscrizione a corsi singoli di insegnamento TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Art. Art. Art. Art. Art. Art. 14 15 16 17 18 19 Termini per il rinnovo dell’iscrizione Modalità Iscrizione come “fuori corso” Iscrizione come “ripetente” Iscrizione come “condizionato” Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI Art. Art. Art. Art. Art. Art. 20 21 22 23 24 25 Cittadini non comunitari residenti all'estero Cittadini comunitari e non comunitari equiparati Cittadini italiani con titoli di studio stranieri Immatricolazione Riconoscimento titoli accademici conseguiti all’estero Traduzione dei documenti 2 TITOLO V – MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE Art. Art. Art. Art. Art. 26 27 28 29 30 Art. 31 Art. Art. Art. Art. Art. 32 33 34 35 36 “Curricula” Esami di profitto Piani di studio Passaggi e trasferimenti da/verso altro ateneo Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Perugia Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario Sospensione degli studi Interruzione temporanea degli studi Decadenza Rinuncia agli studi Laureandi TITOLO VI – CONCLUSIONE DEGLI STUDI Art. 37 Art. 38 Rilascio diploma di laurea Relazione informativa complementare al diploma PARTE III TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PROVVIDENZE AGLI STUDENTI TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 39 40 41 42 43 44 45 Tipologia delle tasse universitarie Scadenze Determinazione della fascia contributiva (ISEE/ISEEU) Verifiche ed accertamenti Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari Indennità di mora Rimborsi TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI Art. Art. Art. Art. Art. 46 47 48 49 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Agevolazioni per merito Studenti con disabilità Studenti appartenenti a comunità religiose Studenti in regime di detenzione Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia Borsisti del governo italiano Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU Norme finali 3 ALLEGATI Allegato 1 Calendario adempimenti amministrativi Allegato 2 Importi tasse e contributi universitari per le immatricolazioni/iscrizioni ai corsi di studio Allegato 3 Importi della prima rata per le immatricolazioni degli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Edile e Architettura Allegato 4 Importi dei versamenti per le immatricolazioni/iscrizioni degli studenti portatori di handicap Allegato 5 Importi dei versamenti per le immatricolazioni/iscrizioni ai corsi telematici/teledidattici Allegato 6 Importi dei versamenti per le immatricolazioni/iscrizioni degli studenti a tempo parziale Allegato 7 Pagamenti diversi Allegato 8 Importi dei versamenti per le immatricolazioni/iscrizioni alle scuole di specializzazione di area sanitaria – laureati in Medicina e Chirurgia 4 PARTE I NORME GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari. 3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti. Art. 2 Definizioni 1. Sono strutture didattiche i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale, i corsi interfacoltà, i corsi interclasse, le scuole di specializzazione, i corsi di dottorato, i corsi di perfezionamento scientifico ed i corsi di alta formazione permanente e ricorrente, comunque denominati, di primo e di secondo livello. 2. Per carriera si intende l’insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente. 3. Per immatricolazione si intende l’atto amministrativo con il quale un cittadino italiano o straniero viene ammesso ad un corso di livello universitario. All’atto dell’immatricolazione allo studente viene assegnato un numero di matricola ed il libretto universitario (libretto di iscrizione e di riconoscimento, che vale per l’intero corso di studio). 4. Per iscrizione si intende l’atto amministrativo con il quale uno studente già immatricolato o iscritto per un anno accademico, viene ammesso all’anno accademico successivo. L’iscrizione è valida per un anno accademico. 5. Per studente a tempo parziale si intende colui che intende conseguire tutti i crediti previsti dal corso di studio prescelto in un arco di tempo superiore alla durata normale del corso senza cadere nella condizione di fuori corso. 6. Per ISEE si intende l’indicatore della situazione economica equivalente. 7. Per ISEEU si intende l’indicatore della situazione economica equivalente per l’Università. 8. L’ abbreviazione di corso si verifica quando uno studente già in possesso di titolo di studio di livello universitario si immatricola ad un altro corso di studio, con il riconoscimento di un certo numero di crediti formativi. 9. Per passaggio di corso si intende sia il passaggio tra due corsi di studio della stessa Facoltà, sia il passaggio tra due corsi di studio di Facoltà diverse ma dello stesso Ateneo. 10. Per trasferimento da / ad altro Ateneo si intende il passaggio tra due corsi di studio di Atenei diversi. 11. La sospensione si verifica quando uno studente non rinnova l’iscrizione presentando apposita domanda di interruzione solo in determinati casi specifici. 12. L’ interruzione degli studi si verifica quando uno studente non rinnova l’iscrizione per uno o più anni accademici, ma non oltre il termine previsto per la decadenza. 13. La ricognizione studi è la ricongiunzione della carriera successivamente ad un periodo di interruzione. 14. La decadenza è la perdita dello status di studente. 15. La rinuncia è un atto formale con il quale lo studente interrompe unilateralmente il suo rapporto con l'Università con conseguente perdita dello status di studente. 16. Per requisiti curriculari si intende l’insieme di tutte le conoscenze e abilità, acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l’accesso ad un corso di laurea specialistica o magistrale. 5 17. Per adeguatezza della personale preparazione si intende il livello delle conoscenze e delle competenze, verificate con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio e il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad un corso di studio. 18. Per obbligo formativo aggiuntivo si intende il debito, conseguente ad inadeguata preparazione iniziale, accertato tramite la prova di accesso, che deve essere assolto nel primo anno di corso per i corsi di studio. 19. Per curriculum/indirizzo si intende l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio. 20. Per piano degli studi si intende il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo accademico. 21. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento. 22. Per credito formativo universitario si intende la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all’art.1 lett. l) del D.M. 270/2004. 23. Per Regolamento Didattico di Ateneo si intende il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art.11 del D.M. 270/2004. 24. Per Manifesto degli Studi si intende il documento con cui l’Università degli Studi di Perugia rende nota l’offerta formativa. 25. Per ordinamenti nuovi si intendono gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari attivati in conformità con il D.M. 270/2004. 26. Per ordinamenti previgenti si intendono gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari attivati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 509/99. 27. Le Segreterie Studenti (Uffici Carriere Studenti) sono gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall’immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea. 28. L’A.Di.S.U. è l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con il compito di garantire un effettivo esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti. 29. Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) è la struttura di supporto all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell’Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri. 6 PARTE II CARRIERA DELLO STUDENTE TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI Art. 3 Termini 1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l’Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti. Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi. 2. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell’indennità di mora di € 70,00. Art. 4 Requisiti per l’accesso I requisiti per l’accesso ai corsi di studio previsti dall’Università degli Studi di Perugia sono: a) per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono i regolamenti didattici dei corsi di studio a determinare i diplomi di scuola secondaria superiore, o gli altri titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti idonei, necessari per l'iscrizione degli studenti. I suddetti regolamenti determinano le modalità per l'accertamento di una adeguata preparazione iniziale e ove necessario le modalità di verifica. b) per i corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, essere in possesso dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione iniziale previsti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare prima dell’immatricolazione. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ma non selettiva. c) per i corsi ad accesso programmato sono i regolamenti didattici dei corsi di studio e gli specifici bandi a determinare i requisiti di accesso ai suddetti corsi. Art. 5 Modalità e documenti per l’immatricolazione 1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l’apposita procedura all’interno dell’area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti: a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell’UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola; b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studi scelto. 7 2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti: - ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l’apposito bollettino di cui al precedente punto 1a; - due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; - fotocopia del codice fiscale; - copia cartacea dell’ attestazione ISEE/ISEEU (rilasciato dalle strutture autorizzate); - lo studente che sceglie di immatricolarsi a “tempo parziale” dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione; - coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l’adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio; coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un’Università diversa da quella di Perugia, dovranno inoltre presentare autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati; - documentazione che attesta l’invalidità superiore al 66%; - certificato comprovante l’esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N.(solo per gli studenti immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie); - certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti Professioni Sanitarie); immatricolati Corsi di laurea delle - certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie); Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono dichiarare di essere in possesso della certificazione ISEE o consegnare l’attestazione ISEEU all’atto dell’immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall’ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l’ISEE/ISEEU, saranno collocati d’ufficio nella massima fascia contributiva. 3. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto di cui al precedente comma 2 questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato. 4. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto Immatricolazione. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare. 8 Art. 6 Libretto universitario 1. All’atto dell’immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all’interno dell’Università, che vale per l’intero corso di studio. 2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, presso l’ufficio carriere studenti della Facoltà. Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione 1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l’ammissione. 2. Per le Scuole di Specializzazione dell’area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all’allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU). Per le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell’allegato n. 8). 3. Il rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell’esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento della seconda e terza rata delle tasse e dei contributi ha cadenza trimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento. 4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo, in coerenza con le indicazioni fornite dal MIUR, deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell’anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d’anno. Art. 8 Corsi di Perfezionamento Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l’ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici. Art. 9 Master Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l’ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi, le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici. 9 Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca Per i Dottorati di Ricerca gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti, nella quantità e per ogni singolo corso, dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell’esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l’ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici. TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale” 1. Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non possa assolvere all’impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione “a tempo parziale”. 2. E’ prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione di quelli per i quali sia prevista una prova selettiva di accesso, nonché per corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio. Non possono optare per il tempo parziale gli studenti che si trovano già nella condizione di fuori corso. 3. Possono presentare istanza di iscrizione a tempo parziale gli studenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: - prestano attività di lavoro non occasionale per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell’arco dell’anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; - sono impegnati nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente disposizione gli ascendenti (fino al secondo grado), i figli ed i fratelli fino all'età di tredici anni, il coniuge dello studente; - sono affetti da malattie o disabilità che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscono fisicamente, o sconsigliano, la frequenza dei corsi e delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esame, quali previsti per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. 4. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell’iscrizione e comunque, entro il 20 ottobre di ogni anno, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico). 5. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come “studenti a tempo parziale” sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito. 6. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio. 7. Lo studente assume l’impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola 10 volta, fino al terzo anno per la laurea di primo livello, fino al secondo anno per la laurea di secondo livello o fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi. 8. Lo studente è tenuto a pagare l’importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione. Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico 1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l’immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare. 2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l’iscrizione “con corso abbreviato”, previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi. 3. Per ottenere l’iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in graduatoria, salvo disposizioni diverse previste nei regolamenti dei corsi di studio ad accesso programmato locale. 4. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l’esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri. Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento 1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell’Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere (1 agosto alla fine di febbraio) l’iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell’ambito dei corsi di studio. 2. L’iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico. 3. L’iscrizione al corso singolo è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio. 4. E’ consentita l’iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso le varie Facoltà nell’anno accademico di riferimento. 11 5. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli uffici carriere studenti della Ripartizione Didattica insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. 6. L’iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 230,00 e del contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto al Servizio Tasse presso la Ripartizione Didattica e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. 7. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l’iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 230,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l’immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata. 8. L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato al parere vincolante del corso di studio competente. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l’ultima sessione prevista per l’anno accademico di iscrizione. 9. L’iscritto a corsi singoli non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. 10. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio. TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Art. 14 Termini per il rinnovo dell’iscrizione 1. Lo studente è tenuto a rinnovare l’iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio. 2. L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno. 3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto previo pagamento dell’indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate: - € 70,00 - € 200,00 sino al 31 dicembre dal 1° gennaio al 31 maggio 4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l’iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell’iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari. 5. Sono esonerati dal pagamento dell’indennità di mora per l’iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti: - abbiano acquisito almeno l’80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale; - oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O. 12 Art. 15 Modalità per il rinnovo dell’iscrizione 1. L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l’Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei. 2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l’obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l’anno accademico di iscrizione. 3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l’esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa. 4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l’iscrizione. 5. Ai fini dell’aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare alla Ripartizione Didattica l’indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell’Ateneo, nonché l’eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web. 6. Per avere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l’attestazione ISEE/ISEEU. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall’ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE/ISEEU nel termine predetto, saranno collocati d’ufficio nella massima fascia contributiva. 7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l’Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti. Art. 16 Iscrizione come “fuori corso” 1. Secondo le disposizioni vigenti ed in particolare salvo quanto previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio sono considerati studenti “fuori corso”: a) coloro che, avendo seguito il proprio corso di studio, per l’intera durata e frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per ottenere l’ammissione all’esame di laurea, non hanno superato tutti gli esami o l’esame di laurea; 13 b) coloro che, pur iscritti ad un anno del corso di studi e in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all’anno successivo, non hanno rinnovato l’iscrizione entro i termini stabiliti. Gli studenti che riprendano gli studi debbono regolarizzare la propria posizione. Tutti gli anni di interruzione vengono considerati fuori corso; c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi e avendo frequentato i relativi insegnamenti, non hanno superato i relativi sbarramenti (per i corsi di studio i cui regolamenti didattici li prevedano) richiesti per il passaggio all’anno di corso successivo. Lo sbarramento consiste nel fatto che lo studente, per essere ammesso all’anno successivo, deve aver superato determinati esami degli anni precedenti o un certo numero di esami o acquisito un certo numero di crediti. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza. 2. Per gli studenti con un’anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una sovrattassa come di seguito specificata: anni di durata normale del corso più 1 anno di iscrizione € 25,00; anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione € 100,00; anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione ed oltre € 125,00. L’anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall’anno dell’ immatricolazione. Art. 17 Iscrizione come “ripetente” 1. Secondo le disposizioni vigenti sono considerati studenti “ripetenti” coloro i quali abbiano seguito il corso di studi cui sono iscritti senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza, per i corsi di studio i cui regolamenti didattici le prevedano. 2. Lo studente iscritto ripetente è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l’anno di corso cui si iscrive. Art. 18 Iscrizione come “condizionato” 1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all’anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto. 2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d’ufficio come fuori corso all’anno precedente. Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi 1. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. 2. E’ invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell’Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiari, all’atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all’approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni. 14 3. Ai sensi dell’art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero 1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR. 2. I cittadini non comunitari residenti all’estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del M.I.U.R.. 3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l’Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili. Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all’Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E’ valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati: - titolo finale degli studi secondari in originale, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” , in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni internazionali; - certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza; - certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un’abbreviazione di corso (in quest’ultimo caso, occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti); - titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità; - eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” , in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate tradotti in lingua italiana; - due fotografie; - eventuali certificati di competenza linguistica. 15 4. L’ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana ed è obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal M.I.U.R.. Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l’ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l’accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei. 5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati: a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all’estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.; b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni; c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena; d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d’Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società “Dante Alighieri” e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico , sono esonerati dall’esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati,gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d). Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d’Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società “Dante Alighieri”, anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all’estero. 6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l’ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando. Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati 1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR. 2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.). Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell’accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativo familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli. Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell’accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il 16 riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio". 3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliano iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio . La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l’esito è ininfluente ai fini dell’iscrizione. 4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando. 5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20. Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri 1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all’Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 21. Art. 23 Immatricolazione 1. Per ottenere l’immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, presentano al Punto di immatricolazione presso la Ripartizione Didattica, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nel precedente art. 5 e art.12. Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata: - copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità; - titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco”, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. - copia del codice fiscale,che deve essere richiesto ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate; - in particolare ai fini dell’immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l’adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio. 2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi. Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all’estero. 1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell’accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell’Università concerne solo finalità “accademiche”, mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia. 2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione: 17 a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore, b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore; c) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; d) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore; e) una fotografia; f) ricevuta del versamento previsto di € 300,00. 3. L’iter istruttorio per il riconoscimento si conclude con la delibera del Senato Accademico, adottata su parere espresso del Consiglio del corso di studio, previa valutazione degli studi e degli esami sostenuti all’estero. Con decreto rettorale viene riconosciuta l’idoneità del titolo accademico straniero ai fini dell’accesso, del proseguimento e del conseguimento del titolo universitario italiano. Art. 25 Traduzione dei documenti 1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia. 2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all’Autorità consolare competente per territorio. TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE Art. 26 “Curricula” 1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i “curricula” offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo. 2. L’individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio. Art. 27 Esami di profitto 1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio. 2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l’esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato. 3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l’iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l’iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento della seconda e della terza rata dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto. 18 Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie. Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio. 4. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo qualora lo studente abbia conseguito in una valutazione del profitto un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenerla nuovamente, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera. Art. 28 Piani di studi 1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all’ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi. La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno. 2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell’Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio. Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo 1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno. 2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientificodisciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea. 3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l’iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del “nulla osta” se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l’iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità. 4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 5. L’istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell’accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l’Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può 19 essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. 6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all’Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l’intero anno accademico. 7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti. 8. Per l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30. 9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all’estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l’accesso al corso di laurea di destinazione. Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Perugia 1. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica deliberano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma. 2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto. 4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all’ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi. 5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all’estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all’approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere. 20 6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario 1. Ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiore a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Art. 32 Sospensione degli studi 1. Lo studente in regola con il versamento delle tasse, può chiedere la sospensione della propria carriera, qualora risulti vincitore di una selezione per l’ammissione ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione o ad un master universitario o ad un Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nonché intenda iscriversi a corsi di studio all’estero al di fuori di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria o ad istituti di formazione militare italiani. 2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l’iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d’inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all’anno accademico. 3.Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l’iscrizione all’anno accademico in modalità “sospesa” relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L’istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), salvo i casi previsti dalla specifica normativa. 5 Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L’istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time. 6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l’emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta. 7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l’autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un’apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di 21 studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. 8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell’anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi. Art. 33 Interruzione temporanea degli studi 1. Gli studenti che non rinnovano l’iscrizione per almeno due anni accademici e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00. 2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo. 3.Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera.La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza. Tutti gli anni di interruzione vengono considerati fuori corso. 4. Gli studenti che non rinnovano l’iscrizione nei termini previsti per un solo anno accademico, non possono chiedere la ricongiunzione della propria carriera. Quest’ultimi sono tenuti a pagare l’intero ammontare delle tasse e dei contributi previsti per l’anno accademico interrotto corrispondente all’ultima fascia contributiva. Quanto sopra non si applica alle studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio. Nei predetti casi la studentessa è tenuta al pagamento di € 350,00 per l’anno interrotto, ma non può effettuare alcun atto di carriera. In caso contrario è tenuta al pagamento dell’intero ammontare di tasse e contributi. Art. 34 Decadenza 1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi. Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati. 2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l’anno accademico corrente. L’eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato. 22 L’importo massimo di € 2.500,00 (di cui all’art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l’iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale. Art. 35 Rinuncia agli studi 1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l’Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l’Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione. 2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d’anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari. 3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l’anno accademico corrente. L’eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato. Art. 36 Laureandi 1. Lo studente può sostenere l’esame finale di laurea solo se è iscritto per l’anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all’Ateneo. 2. Non deve rinnovare l’iscrizione al nuovo anno accademico lo studente che intende laurearsi in una delle sessioni di laurea previste dai consigli dei corsi di studio per l’anno accademico precedente. Lo studente che eventualmente rinnovi l’iscrizione potrà sostenere l’esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico. 3. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue: - 45^ giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l’indicazione del titolo della tesi e del Relatore; - 20^ giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell’elaborato. 4. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascuna Facoltà nei termini che seguono: Facoltà AGRARIA ECONOMIA FARMACIA GIURISPRUDENZA INGEGNERIA LETTERE E FILOSOFIA MEDICINA E CHIRURGIA SCIENZE POLITICHE SCIENZE DELLA FORMAZIONE MEDICINA VETERINARIA SCIENZE MM.FF.NN. Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea) 10 15 10 7 10 (sede di Perugia) - 10 (sede di Terni) 10 12 15 10 10 15 23 TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI Art. 37 Rilascio diploma di laurea 1. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 270/2004, l’Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli: - Laurea (L) - Laurea Magistrale (LM) L’Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca. 2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali. 3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner. 4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l’indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore, dal Direttore Generale e dal Direttore della Scuola. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa. 5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell’Ufficio carriere studenti. 6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l’interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato. La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l’intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00. Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma 1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. 2. L’Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico. 3. Nella relazione informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio. 24 PARTE III TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PROVVIDENZE AGLI STUDENTI TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie 1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci: - tassa di iscrizione; - tassa regionale per il diritto allo studio; - indennità di spese; - contributo Centro Linguistico di Ateneo(CLA); - contributo di Facoltà ove previsto; - imposta di bollo, se dovuta. La parte variabile è costituita dai contributi universitari che variano in base alla condizione economica dello studente. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari. 2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell’anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l’abrogazione espressa o tacita o la modifica. 3.Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento. Art. 40 Scadenze 1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in tre rate nel modo che segue: - la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l’immatricolazione/ iscrizione fissata nel presente regolamento; - la scadenza della seconda rata è fissata al 31 dicembre di ogni anno; - la scadenza della terza rata è fissata al 30 aprile di ogni anno. Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo. 2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l’avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l’impedimento a compiere atti curriculari. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d’esame di profitto e sostenerli, iscriversi all’esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938). 25 Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE/ISEEU) 1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell’importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve: - richiedere l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (riferito ai redditi del nucleo familiare dell’anno solare precedente) alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell’Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale), le quali poi provvederanno a trasmettere i dati all’INPS; - quando è in possesso dell’Attestazione ISEE, deve collegarsi all’area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce “richiesta riduzione tasse (ISEE)” sotto il menù “Tasse”, prestando particolare attenzione circa l’inserimento del numero di protocollo dell’Attestazione ISEE; - confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta. L’Università acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE dalla banca dati INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione. Lo studente pertanto non deve consegnare all’Università copia cartacea dell’Attestazione ISEE, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari. Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell’Attestazione ISEE è consentita esclusivamente se presentata unitamente e contestualmente all’immatricolazione/iscrizione. 2. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell’importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve: - richiedere alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell’Inps, comuni, centri di assistenza fiscale) l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università (ISEEU), riferito ai redditi del nucleo familiare dell’anno solare precedente ; - consegnare (a mano o mediante spedizione) al Servizio Tasse della Ripartizione Didattica l’Attestazione ISEEU. Lo studente che non consegna l’Attestazione dell’indicatore ISEEU entro la scadenza prevista (20 ottobre), sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari. Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell’Attestazione ISEEU è consentita esclusivamente se presentata unitamente e contestualmente all’immatricolazione/iscrizione. 3.Le condizioni di cui all’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 sono: - studente indipendente: ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500,00, con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di una persona. Qualora ricorrano entrambi i sopra indicati requisiti, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte di un nucleo familiare a sé. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, 26 è considerato facente parte del eventuali figli a loro carico; nucleo familiare originario composto dai genitori ed altri - in caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori; - presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio: il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%; - presenza di redditi percepiti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e s.m.i.; - presenza di patrimoni posseduti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs n.109/98 e s.m.i. con le seguenti integrazioni: 1) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre dell’anno solare precedente, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato; 2) i patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31 dicembre dell’anno solare precedente, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e s.m.i. 4. Altresì dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno devono consegnare l’Attestazione ISEEU (rilasciata da strutture autorizzate), al fine della determinazione della fascia contributiva, le seguenti tipologie di studenti: a) studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero. Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare e devono essere espresse nella moneta locale; b) studenti non dell'Unione Europea provenienti da Paesi “a basso sviluppo umano” ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente. Tali studenti sono tenuti a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana; c) studenti apolidi o rifugiati politici: ai fini della valutazione della loro condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari. 27 5. Sono tenuti al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari: a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi universitari. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l’esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri; b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell’Attestazione ISEE/ISEEU; c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici; d) gli studenti che interrompano gli studi per un solo anno accademico ai sensi dell’art.33, comma 4. Art. 42 Verifiche ed accertamenti 1. L’Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle Attestazioni dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE/ISEEU prodotte dagli studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Qualora dall’esito delle indagini risulti che le dichiarazioni dello studente non sono veritiere ed hanno determinato un indebito beneficio, verrà applicata una sanzione amministrativa come prevista dalla normativa vigente in materia. 2. Si richiama altresì quanto disposto dall’art. 71 (controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione), dall’art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e dall’art. 76 (sanzioni penali per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari 1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell’inserimento dei dati di cui all’art. 5. 2. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall’amministrazione universitaria sulla matricola dello studente. 3. I bollettini di seconda e terza rata non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all’indirizzo web “Servizi on-line SoL”. 4. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell’iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l’iscrizione. 5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli “UTA2” reperibili all’interno dei “Servizi on-line SoL”. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo “UTA2” deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit 28 presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli. Art. 44 Indennità di mora 1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere. Altresì lo studente che chieda l’iscrizione successivamente alla scadenza di cui al precedente art. 14 è tenuto al pagamento dell’indennità di mora di € 70,00 sino al 31 dicembre e € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio. 2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo. 3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell’anno accademico di riferimento. 4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento. Art. 45 Rimborsi 1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso: a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADiSU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d’ufficio la prima rata della tassa d’iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell’indennità di spese, dell’imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di facoltà se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio; b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l’iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell’indennità di spese, dell’imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di facoltà se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione; c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento; d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l’immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l’immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata. 2. Non possono essere rimborsati: a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell’ISEE/ISEEU errato o per mancata presentazione dell’ISEE/ISEEU; b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l’accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove; c) il contributo per l’iscrizione ai corsi singoli; 29 d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un’altro Ateneo; e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa. f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi. 3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso il Servizio Tasse della Ripartizione Didattica. L’istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall’interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell’interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso. TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI Art. 46 Agevolazioni per merito 1. Per gli immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21 scienze e tecnologie chimiche, 25 scienze e tecnologie fisiche, 32 scienze matematiche, 37 scienze statistiche del D.M. 4 agosto 2000 sono previsti gli esoneri di cui all’art. 4 dell’ex D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 e D.M. n. 2 del 12 gennaio 2005. 2. Sull’importo della terza rata delle tasse e dei contributi sono previste 300 riduzioni per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora. A ciascuna Facoltà vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello della stessa Facoltà. I corsi di laurea interfacoltà sono raggruppati in due pseudo-facoltà di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all’esame di maturità per l’immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all’esame di laurea per l’immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE/ISEEU più basso. 3. Altresì sull’importo della terza rata delle tasse e dei contributi sono previste 600 riduzioni per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. A ciascuna Facoltà viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interfacoltà sono raggruppati in due pseudo-facoltà di area umanistica e di area scientifica. Concorrono gli studenti che: a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre; b) non abbiano mai ripetuto l’iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un’abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull’attuale corso di iscrizione; c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l’80% dei crediti previsti per l’anno accademico precedente a quello di iscrizione. Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Facoltà in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera e del voto medio ponderato. A parità di questi due indicatori precede in graduatoria lo studente con ISEE/ISEEU più basso. Riceveranno la riduzione per merito coloro che rientreranno nel numero di quote assegnate alla Facoltà. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito. Eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda al Servizio Tasse della Ripartizione Didattica entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. 4. Dagli esoneri per merito di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi: 30 - gli iscritti a corsi di laurea a distanza; - gli studenti a tempo parziale; - i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU; - tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano già usufruito di altro esonero; - gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi universitari. Art. 47 Studenti con disabilità 1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati sin dall’origine dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l’indennità spese e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Facoltà previsto dall’allegato n. 3. 2. La documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente va presentata, o spedita all’Ufficio carriere studenti della Ripartizione Didattica, in originale o in copia autentica entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una invalidità temporanea, di durata almeno annuale, pari o superiore al 66%, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante l’invalidità, a ripresentare l’eventuale nuova documentazione di conferma dell’invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d’ufficio considerato decaduto dal beneficio. 3. L’esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario. Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione. Art. 49 Studenti in regime di detenzione Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione. Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia 1. L’Università degli Studi di Perugia favorisce l’iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell’Ateneo. 2. L’Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l’iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all’art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell’Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013). 31 3. L’Università degli Studi di Perugia favorisce l’iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all’art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l’importo delle medesime. 4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio. Art. 51 Borsisti del governo italiano 1. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. 2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d’ufficio (escluse imposta di bollo, tassa regionale e contributo CLA), dopo la verifica dei requisiti. Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU 1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari. Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADiSU viene rimborsata d’ufficio la prima rata della tassa d’iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’indennità di spese, dell’imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di facoltà se previsto; 2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADiSU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie. Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’indennità di spese, dell’imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Facoltà ove previsto. 3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE/ISEEU, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall’ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) oppure l’Attestazione dell’indicatore ISEEU, saranno collocati d’ufficio nella massima fascia contributiva. Art. 53 Norme finali Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore. Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici. 32 Allegato n. 1 CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IMMATRICOLAZIONE 1 agosto – 20 ottobre IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO) 1 agosto – fine febbraio ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 1 agosto – 20 ottobre SCADENZA I^ RATA TASSE 1 agosto – 20 ottobre SCADENZA II^ RATA TASSE 31 dicembre SCADENZA III^ RATA TASSE 30 Aprile ISEE/ ISEEU 1 agosto – 20 ottobre PASSAGGI 1 agosto – 20 ottobre TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO 1 luglio–31 dicembre TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO 1 luglio – 20 ottobre PIANI DI STUDIO 1 settembre – 30 novembre IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA’ DI MORA € 70,00 21 ottobre -31 dicembre ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA’ DI MORA €200,00 1 gennaio- 31 maggio * Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo. 33 Allegato n. 2 IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2013/2014 PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO I RATA (fissa per tutti) FASCE CONTRIBUTIVE A.A. 2013/2014 (valori ISEE/ISEEU) F1 Tassa Iscrizione III rata TOTALE 0 0 IMM € 503,28 A.S. € 487,28 0 € 151,27 IMM € 654,55 A.S. € 638,55 € 230,00 F2 Tassa Regionale Fino a €10.000,00 II rata da €10.000,01 a €15.000,00 € 140,00 Indennità Spese Bollo Virtuale Spesa CLA F3 da €15.000,01 a €20.000,00 € 210,66 € 200,00 IMM € 913,94 A.S. € 897,94 F4 da €20.000,01 a €25.000,00 € 401,35 € 200,00 IMM € 1.104.63 A.S. € 1088,63 F5 da €25.000,01 a €30.000,00 € 561,13 € 200,00 IMM € 1.264,41 A.S. € 1.248,41 F6 da €30.000,01 a €40.000,00 € 589,63 € 300,00 IMM € 1.392,91 A.S. € 1.376,91 F7 da €40.000,01 a €50.000,00 € 596,28 € 400,00 F8 da €50.000,01 a €60.000,00 € 610,89 € 500,00 IMM € 1.614,17 A.S. € 1.598,17 F9 da €60.000,01 a €70.000,00 € 674,14 € 500,00 IMM € 1.677,42 A.S. € 1.661,42 oltre €70.000,01 € 760,24 € 500,00 IMM € 1.763,52 A.S. € 1.747,52 € 50,00 € 16,00 € 10,00 Acconto Contr. Univers. € 57,28 TOTALE 1° Rata: Immatricolazione Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) € 503,28 IMM € 1.499,56 A.S. € 1.483,56 € 487,28 F10 34 Allegato n. 3 IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA A.A. 2013/2014 Prima Rata Tassa di Iscrizione Tassa Regionale Contributo Facoltà II Rata 50,00 Bollo Virtuale 16,00 Contributo CLA 10,00 Acconto Contr. Univers. TOTALE 1° Rata: 57,28 Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale) TOTALE 230,00 140,00 167,00 Indennità Spese Immatricolazione III Rata vedi all. n. 2 vedi all. n. 2 670,28 654,28 35 Allegato n. 4 IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP A.A. 2013/2014 Portatori di Handicap I Rata Tassa Regionale Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA TOTALE 1° Rata: II Rata III Rata 140,00 50,00 16,00 10,00 Immatricolazione 216,00* Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 200,00** TOTALE Imm. 216,00 0,00 0,00 A.S. 200,00 *Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di facoltà previsto dall’allegato n.3.(per un totale di €383,00) * * Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di facoltà previsto dall’allegato n.3. (per un totale di €367,00) 36 Allegato n. 5 IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI - A.A. 2013/2014 CORSI TELEMATICI Prima Rata II Rata Tassa Iscrizione Tassa Regionale Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA TOTALE 1° Rata: 230,00 140,00 50,00 16,00 10,00 Immatricolati 446,00 Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 430,00 III Rata TOTALE ---------- 650,00 500,00 Imm. 1.596,00 A.S. 1.580,00 PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI) Prima Rata II Rata Tassa Regionale Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA TOTALE 1° Rata: 140,00 50,00 16,00 10,00 Immatricolati 216,00 Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 200,00 III Rata TOTALE ---------- 650,00 500,00 Imm 1.366,00 A.S. 1.350,00 CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ) Prima Rata II Rata Tassa Iscrizione Tassa Regionale Indennità Spese 230,00 Contributo CLA 10,00 III Rata 140,00 50,00 TOTALE ---------- TOTALE 1° Rata: 700,00 Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 430,00 600,00 A.S. 1.730,00 37 PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ) Prima Rata II Rata Tassa Regionale Indennità Spese 140,00 50,00 Contributo CLA 10,00 III Rata TOTALE ---------- TOTALE 1° Rata: 700,00 Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 200,00 600,00 A.S. 1.500,00 38 Allegato n. 6 IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE A.A. 2013/2014 I Rata (fissa per tutti) Tassa Iscrizione Tassa Regionale Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA Acconto contr. Universitari FASCE CONTRIBUTIVE A.A. 2013/2014 (valori ISEE/ISEEU) II Rata III Rata F1 Fino a €10.000,00 0 -17,18 IMM 486,10 A.S. 470,10 F2 da €10.000,01 a €15.000,00 0 88,70 IMM 591,98 A.S. 575,98 F3 da €15.000,01 a €20.000,00 200 70,27 IMM 773,55 A.S. 757,55 F4 da €20.000,01 a €25.000,00 203,76 200 IMM 907,04 A.S. 891,04 F5 da €25.000,01 a €30.000,00 315,60 200 IMM 1018,88 A.S. 1002,88 F6 da €30.000,01 a €40.000,00 405,55 200,00 IMM 1108,83 A.S. 1092,83 F7 da €40.000,01 a €50.000,00 480,21 200,00 IMM 1183,49 A.S. 1167,49 F8 da €50.000,01 a €60.000,00 560,43 200,00 IMM 1263,71 A.S. 1247,71 F9 da €60.000,01 a €70.000,00 604,71 200,00 IMM 1307,99 A.S. 1291,99 F10 oltre €70.000,01 665,19 200,00 IMM 1368,47 A.S. 1352,47 230,00 140,00 50,00 16,00 10,00 57,28 TOTALE 1° Rata: Immatricolazione Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) Totale 503,28 487,28 39 Allegato n. 7 PAGAMENTI DIVERSI A.A. 2013/2014 Causale del versamento Importo € Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti 70,00 Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05 200,00 Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione: • Contributo tesi Facoltà per le Facoltà Umanistiche • Contributo per le Facoltà Scientifiche 30,00 60,00 Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali) Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l’ammissione all’esame finale) Contributo spese generali ammissione concorsi: • corsi a numero programmato 132,00 60,00 100,00 60,00 • area medica e professioni sanitarie 60,00 • scuole di specializzazione – SISS 60,00 • Master e corsi di perfezionamento 60,00 Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatari 400,00 Ricognizione studi (per ciascun anno ) 350,00 Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo) 66,00 Trasferimento ad altro Ateneo 216,00 Trasferimento da altro Ateneo 66,00 Duplicato libretto iscrizione Duplicato di Pergamena Libretto tirocinio Corsi singoli 50,00 100,00 30,00 230+ 6.00 ogni CFU 30,00 300,00 30,00 30,99 100,00 Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria Ammissione esami di Stato Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo Contributo rilascio diploma originale di abilitazione Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti Studenti stranieri • Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all’estero e di titoli accademici conseguiti all’estero per 300,00 Allegato n. 8 IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA A.A. 2013/2014 – LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 40 PRIMA RATA Tassa Iscrizione Contributo Facoltà Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA Acconto Contr. Univers. € 230,00 € 77,47 € 50,00 € 16,00 € 10,00 € 57,28 II RATA III RATA € 1.096,28 € 400,00 TOTALE Imm. € 1.937,03 A.S. € 1.921,03 TOTALE 1° Rata Immatricolati € 440,75 Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale) € 424,75 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA A.A. 2013/2014 – NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PRIMA RATA Tassa Iscrizione Contributo Facoltà Indennità Spese Bollo Virtuale Contributo CLA Acconto Contr. Univers. € 230,00 € 77,47 € 50,00 € 16,00 € 10,00 € 57,28 II RATA III RATA € 589,63 € 300,00 TOTALE Imm. € 1.330,38 A.S. 1.314,38 € TOTALE 1° Rata Immatricolati € 440,75 Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale) € 424,75 41