VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08
AZIENDA
RAGIONE SOCIALE: “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli
ATTIVITA’: Laboratorio odontotecnico
SEDE LEGALE: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN)
SEDE UNITA’ PRODUTTIVA: via Giuseppe Verdi, 14 I 60019 Senigallia (AN)
PARTITA I.V.A.: 0094167 042 9
DATORE DI LAVORO:
Alberto Lucarelli
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Alberto Lucarelli
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI:
Federico Rossi
MEDICO COMPETENTE:
-
Dati relativi alla consegna del documento
Data compilazione:
15/03/1996
Data ultimo aggiornamento:
27/01/2009
Firma del datore di lavoro:____________________________
Firma del R. S. P. P. :
____________________________
Firma dei R. L. S. :
____________________________
Firma del Medico Competente. :
_____________________
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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SCHEDA CARATTERISTICA DELL’AZIENDA
INFORMAZIONI GENERALI
DITTA “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli
COMUNE
60019 Senigallia (AN)
VIA E N. CIVICO
via Giuseppe Verdi, 14
ATTIVITÀ
Laboratorio odontotecnico
N. LAVORATORI
2
N. COLLABORATORI
2
ORARIO GIORNALIERO
8.00 – 12.00 / 14.30 – 18.30
ORARIO TURNISTI
-
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INTRODUZIONE AL D. LGS. 81/08
1. PRESENTAZIONE
Il presente manuale costituisce il documento previsto dal DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08.
L’obbligo della produzione del documento è stato integrato con un programma articolato e
programmato di interventi volti a garantire il controllo dei punti critici per la sicurezza e la
protezione dei lavoratori.
La metodologia di impostazione del presente documento è stata effettuata nella convinzione che la
gestione integrata delle norme e procedure per la sicurezza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli
interessati, e per mezzo di un documento chiaro nelle responsabilità e nei compiti assegnati, possa
garantire la massima produttività nella massima sicurezza.
2. OGGETTO E FINALITÀ
Il presente manuale è il principale documento di riferimento del sistema sicurezza aziendale per le
attività relative al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e salute in
azienda.
Nel manuale della sicurezza vengono definiti le responsabilità, i compiti e le interrelazioni delle
varie figure aziendali nonché il flusso informativo e gli strumenti di riscontro delle attività svolte,
allo scopo di rendere chiari ed univoci i criteri di funzionamento del sistema sicurezza aziendale in
relazione alle prescrizioni di legge in materia.
Il naturale completamento del manuale della sicurezza è dalle procedure, che definiscono a livello
operativo le attività necessarie a garantire in tutta l’unità produttiva e per ogni mansioni i migliori
standard di sicurezza e salute dei lavoratori e dai documenti di registrazione della sicurezza che
documentano le attività svolte nell’ambito del sistema sicurezza.
3. APPLICABILITÀ
Il sistema di sicurezza del presente manuale della sicurezza si applica a tutte le attività svolte
all’interno dell’azienda che abbiano riflesso sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
4. RESPONSABILITÀ
La direzione generale, quale principale autorità aziendale, ha definito la politica della sicurezza e le
responsabilità interne all’azienda, e fornisce pieno supporto al servizio di prevenzione e protezione
aziendale per la completa applicazione delle prescrizioni contenute nel presente manuale della
sicurezza e nelle procedure.
Il datore di lavoro è il principale responsabile del sistema sicurezza aziendale ed è coadiuvato dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione per quanto attiene alla gestione del sistema;
quest’ultimo è infatti responsabile della distribuzione del manuale della sicurezza e delle procedure
in copia controllata e non, sia in ambito aziendale sia ad organizzazione esterne interessate (Enti di
controllo etc.)
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l’incarico di garantire che le prescrizioni
contenute nel presente manuale e nelle procedure siano conosciute ed attuate da tutto il personale
presente nell’unità produttiva.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento,
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5. OBBIETTIVI
L’azienda allo scopo di dare piena attuazione alla politica della sicurezza, ha identificato una serie
di obbiettivi perseguibili dalla struttura comprendenti:
a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presentì in azienda;
b) l’eliminazione dei rischi per quanto tecnicamente possibile, ovvero la loro riduzione al minimo;
c) la riduzione dei rischi alla fonte;
d) la programmazione della prevenzione integrando in maniera congruente le condizioni tecniche e
organizzative dell’azienda e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
f) il rispetto dei principi economici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche in vista di una riduzione
del lavoro monotono e di quello ripetitivo,
g) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale,
h) la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio,
i) l’utilizzo limitato degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro,
l) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) ’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) l’apparentamento di misure igieniche;
o) l’approntamento di misure di protezione collettiva ed individuale;
p) l’identificazione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) l’informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
u) la distribuzione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
v) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo e i
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi igieniche.
6. IMPEGNI DELLA DIREZIONE GENERALE O DEL DATORE DI LAVORO
Nel seguito della trattazione si utilizzeranno i termini “Direzione Generale” e “datore di lavoro”
come sinonimi relativi alle diverse realtà aziendali. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi elencati
al punto precedente, la D.G. si impegna a porre in essere le seguenti iniziative:
a) implementazione del sistema di sicurezza aziendale, documentato attraverso i seguenti elementi:
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- manuale della sicurezza;
- procedure gestionali;
- documenti di registrazione della sicurezza;
- modulistica di supporto;
b) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; conferimento, previa consultazione del
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), dell’incarico di RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione), designazione degli addetti al servizio stesso;
c) nomina del M.C. (Medico Competente) se previsto (art. 18);
d) valutazione, della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori (in collaborazione con il RSPP e con il MC, previa consultazione del RLS);
e) elaborazione ,in collaborazione con il RSPP e con il MC, previa consultazione del RLS, di un
documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della
valutazione, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- il programma di attuazione delle misure individuate;
Nota: la valutazione dei rischi e il documento sono rielaborati in occasione di particolari modifiche
del processo produttivo,
f) in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi, la DG:
- verifica anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A., l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d’opera;
- fornisce agli stessi informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- coopera con la ditta/e appaltatrice/i l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordina con la ditta/e appaltatrice/i gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva;
- fornisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
g) la D.G. provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
- le misure e le attività di Prevenzione e Protezione;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio protezione e prevenzione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e pronto soccorso.
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h) La D.G. indice, almeno una volta all’anno o in occasione di significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, alla
quale partecipa direttamente o tramite un suo rappresentante (art. 35);
i) La D.G. fornisce al SPP informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro;
- la programmazione e l’attuazione delle misure P. e P.;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
l) La D.G.: ottempera alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento ai
seguenti punti:
- prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso (titolo I capo III sez. VI);
- luoghi di lavoro (titolo II);
- uso delle attrezzature di lavoro (titolo III capo I);
- uso dei dispositivi di protezione individuale (titolo III capo II);
- movimentazione manuale dei carichi (titolo VI);
- uso delle attrezzature munite di videoterminali (titolo VII);
- protezione da agenti fisici (titolo VIII);
- protezione da agenti chimici (titolo IX capo I)e da agenti cancerogeni (titolo IX capo II);
- protezione da agenti biologici (titolo X);
- protezione da atmosfere esplosive (titolo XI).
7. IMPEGNI DELLA D.G., DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
La D.G. e i dirigenti che esercitano, o dirigono le attività dell’azienda o della unità produttiva (u.
p.), sono tenuti ad adottare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze le seguenti
misure:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
dal decreto legislativo D.Lgs 81/08;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
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l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
p) elaborare, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, un documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della
formazione e sulla designazione del medico competente e del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione e protezione;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone
presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare almeno una volta all’anno la riunione
periodica;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
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e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
8. IL R.S.P.P.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di attitudini e capacità
adeguate è designato dalla DG e svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con la DG nella effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nella
elaborazione del documento che ne consegue e nella loro rielaborazione in occasione di
significative modifiche del processo produttivo;
b)in quanto RSPP organizza e supervisione tutte le attività di competenza del servizio stesso;
c) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori indice la riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi almeno una volta l’anno o in occasione di significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, e vi partecipa;
d) in quanto responsabile interno per il mantenimento e il miglioramento del sistema di sicurezza, il
RSPP:
- predispone la necessaria documentazione del sistema sicurezza (manuale, procedure, istruzioni,
documenti di registrazione);
- garantisce la corretta applicazione in azienda delle prescrizioni del manuale di sicurezza e delle
procedure aziendali;
- coordina e supervisione le attività dei consulenti tecnici e degli addetti interni ai controlli sulla
sicurezza e igiene in azienda;
- gestisce l’archivio del sistema sicurezza e la corretta conservazione dei documenti di
registrazione;
- predispone ed effettua le attività relative alle verifiche ispettive interne della sicurezza;
- gestisce le non conformità riscontrate, predispone le azioni correttive e verifica la loro e reale
concreta attuazione e reale efficacia;
- propone e gestisce i programmi di formazione e informazione dei lavoratori
9. IL SERVIZIO DI P. E P.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui addetti sono designati dal datore di lavoro, provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti sulla
base della specifica conoscenza aziendale;
b) ad elaborare per quanto di competenza le misure di P. e P. e ad individuare le attrezzature di
protezione e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunione periodica
di P. e P. dai rischi);
f) a fornire ai lavoratori adeguate informazioni (art. 36);
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g) il SPP collabora con il RSPP in tutte le attività di sua competenza fornendo il necessario supporto
operativo, sia per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni della normativa sia per garantire il
corretto funzionamento del sistema sicurezza.
10. Il R.L.S.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato nelle forme di legge previste,
ha le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al SPP, all’attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione del lavoratore;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l’organizzazione, e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente la normativa
in materia di sicurezza e la salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi;
h) promuove l’elaborazione e l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione atte a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
11. Il M.C.
Il MC, nominato dal datore di lavoro, effettua la sorveglianza sanitaria, che comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
inoltre:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
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dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi
della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore
interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico
di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I LAVORATORI
I lavoratori eleggono il RLS nelle forme previste dalla legge. Ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla DG.
In particolare i lavoratori:
a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dalla DG dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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e) segnalano immediatamente alla DG al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e
dispositivi, nonché le altre condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza adoperandosi
direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminarle o
ridurle dandone notizia al RLS;
f) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiono di propri iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza,
ovvero che possono compromettere, la propria o di altri lavoratori, sicurezza;
h) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
i) partecipano ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro.
13. RIESAME DEL SISTEMA SICUREZZA
La DG effettua il riesame della sicurezza al fine di:
a) valutare la coerenza del sistema di sicurezza con la politica per la sicurezza ossia se i mezzi e le
soluzioni adottate sono rispondenti allo scopo;
b) valutare l’efficacia del sistema sicurezza nel perseguimento degli obbiettivi aziendali in materia
di sicurezza;
c) correggere le incongruenze rilevate tra il sistema e la politica per la sicurezza;
d) migliorare quelle parti del sistema che risultino carenti.
Le valutazioni di cui sopra vengono effettuate in una riunione di riesame alla quale partecipano la
DG, il RSPP, il MC, ed il RLS. nella riunione vengono individuate e discusse le carenze del sistema
sicurezza e sono definite e verbalizzate le azioni correttive da intraprendere. Se del caso, vengono
ridefiniti gli obbiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza. A seguito del riesame viene
aggiornato il documento di programmazione delle misure di P e P, che riporterà gli impegni di
dettaglio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi fissati. Il riesame del sistema sicurezza avviene
attraverso l’analisi:
a) dei documenti di registrazione del sistema sicurezza;
b) delle risultanze delle certificazioni ispettive interne della sicurezza;
c) della congruenza delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione agli indirizzi
generali della politica, e loro reale efficacia;
d) del grado di evoluzione tecnologica delle misure di P. e P. adottate;
Il riesame del sistema di sicurezza è effettuato:
a) in ogni caso, con cadenza almeno annuale;
b) a fronte del mutamento degli obbiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza;
c) in occasione di mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
d) quando a seguito di verifiche ispettive interne o altre modalità vengano riscontrate gravi carenze
del sistema sicurezza che denuncino la necessità di una revisiona globale.
14. POSTAZIONI DI LAVORO
Nell’attività in esame in base al tipo di ambiente ed alle mansioni svolte sono individuabili le
postazioni di lavoro indicate nell’apposita tabella.
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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15. INFORMAZIONE
La DG provvede all’informazione dei lavoratori in base alle risultanze dell’attività prevista nella
sezione valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Per quanto riguarda i lavoratori esposti a
rischi specifici o derivanti da preparati/sostanze pericolose, saranno distribuiti agli stessi di copia
delle schede tecniche e delle norme di utilizzo relativi ai singoli prodotti. Andrà predisposta inoltre
la distribuzione dell’organigramma aziendale per la sicurezza tutti i lavoratori (affissione nei luoghi
di massima evidenza). La DG distribuisce il documento relativo alla procedura di Pronto Soccorso,
lotta antincendio ed emergenza ad ogni singolo lavoratore. Il datore di lavoro provvede inoltre
affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui nominativi del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
16. FORMAZIONE
La DG individua nella formazione del personale su sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro un punto
basilare per il sistema sicurezza. Perciò provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione
adeguata in materia con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La formazione dei lavoratori viene svolta nei seguenti casi:
- creazione del sistema sicurezza;
- assunzione;
- trasferimento o cambio mansione;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi, di nuove
tecnologie.
La DG provvede che la formazione sia svolta attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti a
riunioni interne di formazione sui rischi specifici della singola mansione/area nonché sulle
prescrizioni di legge in materia di salute ed igiene. I corsi di formazione e informazione vengono
tenuti a cura del SPP anche con l’ausilio di personale esterno. Ad ogni riunione viene compilato a
cura del RSPP un verbale di riunione di formazione indicante il contenuto preciso del programma
svolto e la firma dei partecipanti. Il RSPP provvede ad aggiornare dopo ogni riunione la scheda
personale di formazione ed informazione indicando il numero di verbale di riunione relativo.
I lavoratori incaricati dell’attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione sono
sottoposti ad attività formativa specifica relativamente alle mansioni per le quali sono indicati.
L’attività formativa relativa ai rischi e alle misure di P. e P. presenti in azienda sia di carattere
specifico che generale è aggiornata parallelamente all’aggiornamento dei documenti di valutazione
dei rischi e programma delle misure di P. e P. documenti sui quali tale attività è basata.
Il RSPP e il RLS sono sottoposti a corso di formazione specifico che permetta loro di conoscere: il
contenuto delle norme, le loro mansioni e compiti, gestire e valutare il sistema di sicurezza; ciò
comporta il rilascio di un attestato di partecipazione.
17. DEFINIZIONI DI EMERGENZA
Si definisce emergenza ogni scostamento dalle nomali condizioni operative tale da terminare
situazioni di danno agli uomini e alle cose.
Gli stati di emergenza sono classificati in categorie a gravità crescente:
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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- (tipo 1) emergenze minori controllabili dalla persona che individua l’emergenza o dalle persone
presenti in luogo (es. principio lieve di incendio, perdita accidentale di protezione delle macchine
ecc.);
- (tipo 2) emergenze di media gravità controllabili soltanto con l’intervento della squadra di
emergenza e senza ricorso agli enti di soccorso esterni ( es. principio d’incendio di una certa entità,
perdita accidentale di protezione dalle macchine con rischio di ferimento delle persone, danni da
eventi naturali ecc.);
- (tipo 3) emergenze ad alta gravità controllabili solo mediante intervento della squadra di
emergenza e con coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (VV.F.) (es. grave principio
d’incendio, fermo elettrico prolungato, minaccia di attentati e sabotaggi ecc.).
Tutti gli stati di emergenza verificatisi in azienda sono registrati a cura del RSPP nell’apposito
modulo e dallo stesso conservati in un raccoglitore. All’ingresso dello stabilimento deve essere ben
affisso e ben visibile a chiunque l’elenco nominativo dei componenti la squadra di emergenza (S.E.)
con i/il relativo/i responsabile con i relativi numeri telefonici . Inoltre viene affissa copia controllata
della presente procedura in modo tale che tutti i lavoratori, eventuali ditte esterne e visitatori
possano esserne a conoscenza. I punti di maggiore rischio per l’insorgere di eventuali stati di
emergenza dovranno essere segnalati da cartellonistica conforme alle vigenti leggi.
18. RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ
Il RSPP ha l’incarico di coordinare la gestione della corretta applicazione delle procedure
necessarie a fronteggiare le situazioni d’emergenza.
In particolare il RSPP:
• coordina il flusso delle informazioni e stabilisce le procedure da applicare;
• sovrintende direttamente all’operato del responsabile della SE (capo turno) e
dell’eventuale responsabile della sicurezza;
• effettua la registrazione dell’evento sull’apposito modulo annotandone le modalità di
formazione e sviluppo;
• applica il piano di evacuazione del personale;
• decide se far intervenire i servizi esterni o enti di controllo quali: VV.F.,USL,
Carabinieri, etc.;
• stabilisce, in funzione alla natura dell’emergenza di applicare il piano di pronto soccorso;
• dispone per l’intervento di personale medico e paramedico.
L’azienda nomina il responsabile della squadra di emergenza (RSE) nelle persone dei capi turno o
assegna le responsabilità della gestione operativa dell’emergenza nella persona del RSPP. Il RSE
assume il comando della squadra d’emergenza. Nel caso che l’emergenza avvenga fuori del
normale orario di lavoro sarà compito della portineria o sorveglianza convocare il RSPP o l’ultimo
capo turno smontato o i capi turno precedenti fino al recepimento di almeno uno di essi che appena
arrivato in stabilimento assumerà il comando della SE.
Il RSE organizza ed è responsabile delle operazioni di campo almeno fino all’arrivo degli enti
esterni di soccorso. In particolare il RSE: si porta immediatamente sul luogo dell’emergenza, si
assume la direzione operativa delle azioni, consulta le relative procedure e decide particolari
strategie di intervento, in caso di emergenza verificatasi in assenza del RSPP e senza possibilità di
rintracciarlo richiede l’intervento dei soccorsi esterni, organizza i soccorsi alle persone infortunate
in collaborazione con il medico, comunica al RSPP l’evoluzione dell’evento incidentale.
La SE è composta di norma da almeno n° 3 persone, più 1 persona di riserva e potrà essere
chiamata in aiuto alla SE in caso di necessità o potrà sostituire eventuali assenti. I compiti della SE
sono: mettersi subito a disposizione del RSE e/o del RSPP, azionare le attrezzature previste nella
specifica procedura, trasportare i mezzi di protezione mobili, istruire il personale sul corretto
utilizzo delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza, prestare i primi soccorsi ad eventuali feriti.
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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Nelle situazioni di emergenza la portineria può giocare un ruolo di notevole importanza in quanto
soggetto che smista le informazioni tra le figure interne coinvolte e gli enti esterni di soccorso
eventualmente necessari. A questo servizio spetta il compito di: rintracciare con tutti i mezzi
disponibili il RSPP, il RSE ed i componenti della SE, in caso di emergenza smista le telefonate
interne ed esterne provvedendo ad Effettuare il filtro su quelle esterne, Effettuare chiamate e
trasmettere messaggi agli enti esterni interessati, controllare ingressi ed uscite, provvedere ad aprire
cancelli o gli ingressi per far accedere i mezzi di soccorso, far allontanare gli automezzi all’interno
dello stabilimento, in caso di incendio al di fuori del normale orario di lavoro richiedere
sollecitamente l’intervento dei VV.F. .
Tutti i dipendenti dell’azienda non facenti parte della SE, sono tenuti a dare immediato avviso
dell’instaurarsi di situazioni di emergenza agli addetti alla SE, al RSE al RSPP o al servizio di
vigilanza. In caso di emergenze di tipo minore tutti i dipendenti sono tenuti ad intervenire al fine di
contenere le situazioni di emergenza createsi con lo scopo della salvaguardia della salute e
dell’incolumità delle persone interessate e al fine di allontanare le stesse dalla sorgente di pericolo.
Al termine dell’emergenza il personale intervenuto, dovrà prontamente relazionare al RSE o al
RSPP delle azione eseguite anche al fine di eliminare di un sorgere in tempi successivi della stessa
situazione. In caso di emergenza di presunta media gravità il personale dovrà immediatamente
avvisare con tutti i mezzi disponibili il RSE, il RSPP o la SE e la portineria.
Il personale dovrà inoltre sospendere tutti i lavori di manutenzione in corso (eccetto avviso
contrario del coordinatore dell’emergenza) nonché interrompere immediatamente le eventuali
comunicazioni telefoniche in atto. In caso di emergenze di tipo grave il personale ha l’obbligo di
avvisare immediatamente il RSPP, il RSE, i componenti la SE, la portineria o chiunque altro abbia
la possibilità di farlo all’interno dell’azienda. Le imprese esterne prima di accedere in azienda
debbono segnalare l’elenco nominativo dei lavoratori con il nome e cognome del lavoratore
designato quale responsabile esterno per le emergenze (REE). Il REE all’ingresso in stabilimento
riceve copia della presente procedura e si impegna ad attenersi alle disposizioni in essa contenute
assumendo il ruolo di componente aggregato della SE; inoltre ha il compito di istruire il restante
personale della ditta esterna circa le procedure da eseguire in caso di emergenza. Di detta situazione
verrà prontamente informato il RSE interno.
I lavoratori della ditta esterna durante il periodo di permanenza all’interno dell’azienda sono
assimilati, agli effetti delle situazioni di emergenza, agli altri lavoratori dipendenti dell’azienda
ospitante. I visitatori hanno l’obbligo di segnalare l’insorgere di ogni possibile situazione di
emergenza al personale dell’azienda che a sua volta ha l’obbligo di avvisare le funzioni interessate:
RSPP, RSE, SE, portineria ecc.… Il personale componente la SE nonché il suo responsabile e il
RSPP dovranno essere adeguatamente formati ed informati circa le modalità corrette di intervento
ed utilizzo delle attrezzature aziendali in caso di emergenza.
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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DATI CARATTERISTICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
REPARTI DI LAVORO E POSTAZIONI
REPARTI
N.
POSTAZIONI
id.
Laboratorio
01
Unica
A
(data l’unicità del tipo di ambiente e l’intercambiabilità dei
ruoli, nella presente trattazione si è considerata una unica
postazione)
MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE
MACCHINE E ATTREZZATURE
MANUALI
N.
N.
Forno per ceramica
Foratrice per gesso
Personal computer
sabbiatrice
microscopio
Polimerizzatrice
Pulitore ad ultrasuoni
Lampada ad infrarossi
vaporiera
Forno per polim. alogeno
frigorifero
Sistema TARGIS-VECTRIS (forno e
stampatrice)
Box per lavorazione con aspirazione
Cappa aspirante
depuratore
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
microsaldatrice
Forno per cilindri
Fonditrice elettronica
Seghetto per gesso
sottovuoto
squadramodelli
Lampada Polimerizzatrice
lucidatrice
Polimerizzatrice a pressione
trapano
Becco bunsen
Sistema di aspirazione a banco
1
2
1
1
2
2
2
1
1
6
3
1
1
1
1
Saldatrice a cannello
compressore
Impianto rilevazione gas metano
1
1
1
La tabella andrà aggiornata in caso di variazioni. Le macchine e le attrezzature manuali devono essere secondo le
indicazioni fornite dal fabbricante. Si avrà cura di eseguire una corretta manutenzione e si conserveranno in buon ordine
i manuali di uso e manutenzione.
ELENCO DEI DIPENDENTI
N° LAVORATORI : 2
N. Cognome e nome
1) Federico Rossi
2) Simone Neri
UOMINI: 2
mansione
Addetto
laboratorio
Addetto
laboratorio
DONNE: 0
ore di anno sesso
(F/M)
lavoro
di
giorn. nascita
postazione
8
1979
M
laboratorio
4
1977
M
laboratorio
L’elenco dei lavoratori dovrà essere aggiornato in caso di variazioni. Tutti i lavoratori dovranno essere informati e
formati secondo le prescrizioni previste dalla legge ed in base a quanto previsto espressamente nella tabella degli
interventi.
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE ADOPERATE, IMMAGAZZINATE O
PRODOTTE IN CONDIZIONI NORMALI O CHE SI POSSONO SVILUPPARE IN
CIRCOSTANZE ANOMALE
E’ sotto riportato l’elenco delle sostanze e delle materie prime utilizzate nel processo produttivo,
nello stesso sono riportate le quantità massime stoccate e le modalità di stoccaggio.
Leghe metalliche, oro, ceramica, resine, sostanze acide (come “jel-pac” od altre), sabbie e silicio,
isolanti, catalizzatori. (Per una descrizione più accurata si rimanda alla schede tossicologiche
allegate).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Eventuali prodotti tossici e/o nocivi in uso sono documentati da schede tossicologiche in allegato al
presente documento.
In base alla tipologia dei prodotti utilizzati e alla miscelazione degli stessi si può escludere in
generale la formazione di reazioni anomale con conseguente rilascio di sostanze particolarmente
tossiche o nocive.
SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE
Per la società “DENTALGREY” S.n.c. di Alberto Lucarelli, in base all’art. 31 comma 6 del D.Lgs.
81/08, il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all’interno dell’azienda ed è formato da:
R.S.P.P. Alberto Lucarelli (legale rappresentante)
R.L.S. Federico Rossi
M.C.
(non presente)
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA
DIREZIONE AZIENDALE
Alberto Lucarelli
RESP. SERV. PREVENZIONE PROTEZ.
Alberto Lucarelli
MEDICO COMPETENTE
-
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Federico Rossi
SQ. EMERGENZA
Alberto Lucarelli
Federico Rossi
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
AI SENSI DEL DECRETO LGS. 81/08
La presente sezione definisce i criteri, e le responsabilità e le modalità operative inerenti
l’identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti in
azienda, relativamente alle attrezzature di lavoro, ai prodotti lavorati ed ai luoghi di lavoro
esistenti. Definisce le responsabilità, i criteri e le modalità operative relative all’individuazione ed
alla programmazione delle misure di prevenzione atte alla eliminazione e/o attenuazione di tali
rischi. Ciò al fine rendere trasparente un sistema di prevenzione che premetta all’azienda di
ottimizzare e migliorare costantemente, sui luoghi di lavoro in essa esistenti, il livello di sicurezza e
protezione. Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutte le attività svolte in azienda
e rappresentano la base fondamentale di tutto il sistema di sicurezza aziendale, in accordo con la
politica interna per la sicurezza e soprattutto con le prescrizioni di legge esistenti.
Per quanto concerne le responsabilità e le mansioni si richiamano i concetti sopra enunciati. Al fine
di creare un efficace sistema di prevenzione e protezione interno, è necessario come punto di
partenza l’identificazione dei rischi comportati dalle varie attività svolte in azienda pertanto svolge
un analisi dei rischi inerenti.
L’identificazione dei rischi viene svolta a cura del RSPP secondo le modalità previste dalla
procedura. Una volta individuati i fattori di rischio presenti vengono individuati con l’ausilio di
check list i singoli agenti di rischio ad essi collegati e le relative azioni di protezione.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per la valutazione dei livelli di rischio si sono prese in esame le differenti mansioni riconoscibili nel
luogo di lavoro in esame. Per ciascuna di queste si sono analizzate tutte le possibili FONTI DI
RISCHIO. In base a queste ultime si è provveduto all’esame di un ELENCO DI CONTROLLO
capace di considerare tutti i singoli agenti di rischio ad esse collegate. Sulla base delle osservazioni
si è provveduto alla compilazione di una tabella sintetica riportante indicazioni affermative o
negative in relazione alla corrispondente domanda. Nei casi di domanda non inerente al particolare
ambiente in esame non si è data risposta.
Si è quindi proceduto alla compilazione di una SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
riportante la frequenza o probabilità di accadimento (osservata statisticamente), la magnitudo (o
gravità) per ogni fonte di rischio e, dal prodotto di queste, un INDICE DI RISCHIO PRESUNTO.
Quest’ultimo è poi stato riportato in un grafico di facile lettura. Come valori caratteristici per la
quantificazione dei rischi si sono considerati i seguenti:
INDICE DI RISCHIO PRESUNTO
GRAVITA’
0
1-4
5–8
9 – 12
13 – 16
17 – 24
trascurabile
bassa
media
alta
grave
inaccettabile
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
18
Le fonti di rischio considerate sono in generale:
1) MACCHINE
2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
3) APPARECCHI A PRESSIONE
4) APPARECCHIATURE TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
5) ATTREZZATURE MANUALI
6) IMPIANTI ELETTRICI
7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO
9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE
10) DEPOSITI
11) AGENTI CHIMICI
12) RUMORE
13) VIBRAZIONI
14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI
15) RADIAZIONI IONIZZANTI
16) AGENTI BIOLOGICI
17) CARICO FISICO
18) VIDEOTERMINALI
19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA
20) ILLUMINAZIONE
21) MICROCLIMA
22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
23) LAVORO IN QUOTA ED ATTREZZATURE RELATIVE
24) CARICO MENTALE
Si è quindi provveduto alla compilazione di una tabella per la programmazione degli interventi per
la riduzione dei rischi. Da ultimo sono considerate le incombenze per quanto concerne i piani e le
squadre per ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO, ATTENTATI E
SABOTAGGI, CALAMITA’ NATURALI.
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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Scheda di valutazione finale del rischio
REPARTO: Laboratorio (postazione unica)
FREQUENZA:
X
non rilevabile = 0
minima = 1
bassa = 2
media = 3
alta = 4
MAGNITUDO:
=
trascurabile = 0
lieve = 1
limitata = 2
media = 3
elevata = 4
grave = 5
molto grave = 6
IND. RISCHIO:
0 = trascurabile
1 - 4 = basso
5 - 8 = medio
9 - 12 = alto
13 - 16 = grave
17 - 24 = inaccettabile
frequenza magnitudo
FONTE DI RISCHIO:
1) MACCHINE
2
2
2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
0
0
3) APPARECCHI A PRESSIONE
2
2
4) APP. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
0
0
5) ATTREZZATURE MANUALI
2
2
6) IMPIANTI ELETTRICI
2
2
7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
2
3
8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO
2
2
9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE
1
2
10) DEPOSITI
1
2
11) AGENTI CHIMICI
2
3
12) RUMORE
2
2
13) VIBRAZIONI
2
2
14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI
1
1
15) RADIAZIONI IONIZZANTI
0
0
16) AGENTI BIOLOGICI
2
2
17) CARICO FISICO
1
3
18) VIDEOTERMINALI
1
2
19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA
1
2
20) ILLUMINAZIONE
1
2
21) MICROCLIMA
1
2
22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
0
0
23) LAVORO IN QUOTA E ATTREZ. RELATIVE
0
0
24) CARICO MENTALE
1
2
ind.rischio
4
0
4
0
4
4
6
4
2
2
6
4
4
1
0
4
3
2
2
2
2
0
0
2
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20
DISTRIBUZIONE DEI RISCHI Laboratorio (Post.unica)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
Fonte di rischio
15
14
13
Serie1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Indice di rischio
1) MACCHINE
13) VIBRAZIONI
2) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
14) RADIAZIONI NON IONIZZANTI
3) APPARECCHI A PRESSIONE
15) RADIAZIONI IONIZZANTI
4) APP. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
16) AGENTI BIOLOGICI
5) ATTREZZATURE MANUALI
17) CARICO FISICO
6) IMPIANTI ELETTRICI
18) VIDEOTERMINALI
7) SORGENTI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
19) ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO / POSTURA
8) LOCALI DI LAVORO E DI SERVIZIO
20) ILLUMINAZIONE
9) LOCALI DI INTERCONNESSIONE
21) MICROCLIMA
10) DEPOSITI
22) ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
11) AGENTI CHIMICI
23) LAVORI IN QUOTA ED ATTTREZZATURE RELATIVEI
12) RUMORE
24) CARICO MENTALE
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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TABELLA DEGLI INTERVENTI
P = pianificazione interventi (I = immediato, B = breve termine, M = medio termine, C = ciclica/costante)
C = completamento intervento programmato (X = si)
Rischio:
Reparto:
1 - MACCHINE
2 - APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO
3 - APPARECCHI A
PRESSIONE
4 - APPARECCHI DI
TRASPORTO E
MOVIMENTAZIONE
5 - ATTREZZATURE
MANUALI
01
Misure di bonifica:
P:
- Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria;
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Catalogazione e corretta conservazione di tutti i manuali di uso e manutenzione;
C
C
C
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria.
C
C
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Manutenzione preventiva periodica ed ordinaria.
C
C
01
C
B
B
B
Non
Pertinente
01
Non
Pertinente
13 – VIBRAZIONI
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Reperire progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
- Installazione di adatta placchetta stagna per la presa in prossimità del lavabo;
- Spostamento in posizione regolare dell’interruttore luce in prossimità del box
doccia;
- Verificare l’avvenuta comunicazione di messa in esercizio dell’impianto di
messa a terra (ISPESL / ARPAM);
- Installazione di adatti cartelli monitori.
- Formazione ed informazione dei lavoratori e dell'addetto antincendio;
- Apporre adatti cartelli indicatori sull’ubicazione degli estintori e sulle vie
d’esodo;
- Verifica periodica funzionalità estintori;
- Realizzare apertura a filo del soffitto nei locali ove sono presenti apparecchiature
alimentate a gas metano;
- Istituzione di regolare libretto di verifica della caldaietta a metano.
- Mantenere aggiornata valutazione rischio incendio
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Installazione di adatti cartelli monitori in particolare per le lampade sospese
pericolose in caso di urti con il capo;
- Garantire la presenza di una dotazione minima per il pronto soccorso;
- Effettuare Corso di formazione per RLS.
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Prestare particolare attenzione nell’uso del frigorifero, limitando al massimo la
conservazione di generi alimentari che in ogni caso devono essere segregati
opportunamente e sigillati;
- Installazione di adatti cartelli monitori..
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Reperimento e consultazione delle schede tossicologiche dei prodotti chimici
utilizzati.
- Mantenere aggiornata valutazione rischio chimico;
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
- Prevedere l’utilizzo di mezzi di protezione individuali nel caso di lavorazioni
rumorose (taglio, molature, ecc.);
- Si consiglia di provvedere ad una valutazione fonometrica degli ambienti di
lavoro;
- Programmare indagine rischio vibrazioni;
14 - RADIAZIONI NON
IONIZZANTI
15 - RADIAZIONI
IONIZZANTI
01
- Effettuare valutazione rischio da esposizione ai campi elettromagnetici;
M
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
01
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
- Formazione sulle tecniche più idonee per una corretta movimentazione dei C
carichi.
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
6 - IMPIANTI ELETTRICI
01
7 - SORGENTI DI
INCENDIO ED
ESPLOSIONE
01
8 - LOCALI DI LAVORO
E DI SERVIZIO
01
10 - DEPOSITI
01
11- AGENTI CHIMICI
01
12 - RUMORE
16 – AGENTI BIOLOGICI
19 - ERGONOMIA DEI
POSTI DI LAVORO /
POSTURA
I
B
C
I
C
M
B
C
C
B
C
I
C
C
B
C
B
C
C
B
M
M
Non
Pertinente
17 – CARICO FISICO
18 - VIDEOTERMINALI
C:
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
C
22
20 - ILLUMINAZIONE
21 - MICROCLIMA
22 – ESPOSIZIONE AD
AGENTI
CANCEROGENI
23 – LAVORO IN QUOTA
E ATTREZ. RELATIVE
24 – CARICO MENTALE
01
- Effettuare controlli periodici illuminazione sicurezza;
C
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
Non
Pertinente
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
01
- Formazione ed informazione dei lavoratori;
C
DPI PRESCRITTI
MANSIONE
Addetto al Laboratorio
TIPO DPI
CARATTERISTICHE
Occhiali
Occhiale monopezzo
X
Otoprotettori
Inserti auricolari
A disposizione
Mascherine
Mascherina protettiva
X
Guanti
Guanti in lattice leggeri
X
Guanti con fodera pesante
X
Tuta da lavoro o
indumenti
Camice in cotone
X
Relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. N°81/08 - Compilazione SEICOM S.r.l. - SENIGALLIA -
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