COMUNE DI VIADANA
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 27 dell’11/03/08)
1
INDICE
TITOLO I° (Omissis)
TITOLO II°
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2.11.1. Campo di applicazione.
2.11.2. Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni.
2.11.3. Allevamenti esistenti.
2.11.4. Depositi.
2.11.5. Caratteristiche delle stalle.
2.11.6. Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione.
2.11.7. Stalle per bovini.
2.11.8. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali.
2.11.9. Caratteristiche costruttive delle lagune.
2.11.10. Caratteristiche costruttive delle vasche.
2.11.11. Norme per i caseifici.
2.11.12. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti avicunicoli e di piccoli animali.
2.11.13. Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali.
2.11.14. Utilizzazione a scopo agronomico del letame.
2.11.15. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).
2.11.16. Trasporto e spandimento di liquami di origine animale.
2.11.17. deroghe e criteri di attuazione.
TITOLO III°
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Capitolo 1
NORME GENERALI (PROCEDURE)
3.0.0 Campo di applicazione
3.1.1. Richieste di autorizzazione e concessioni edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85
3.1.2 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni.
3.1.3 Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro
3.1.4. Documentazione integrativa.
3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica.
3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita.
Elenco 1
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6 LETTERA B)
1. Agricoltura
2. Industria estrattiva.
3. Industria energetica.
4. Lavorazione dei metalli.
5. Fabbricazione del vetro.
6. Industria chimica.
7. Industria dei prodotti alimentari.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta.
9. Industria della gomma.
10. Progetti d'infrastruttura.
11. Altri progetti.
ALLEGATO A) ALL'ART.3.1.6. LETTERA B)
3.1.7. Licenza d'uso.
3.1.8.Domanda per licenza d'uso
3.1.10. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.
3.1.11 Dichiarazione di alloggio antigienico
3.1.12. Dichiarazione di alloggio inabitabile
3.1.13. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici
Capitolo 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI
3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili
3.2.2. Protezione dall'umidità
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3.2.3. Distanze e superficie scoperta
3.2.4. Sistemazione dell'area
3.2.5. Divieto al riuso di materiali
3.2.6. Intercapedini e vespai
3.2.7. Muri perimetrali
3.2.8. Parapetti
3.2.9. Gronde e pluviali
3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
Capitolo 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI
3.3.1. Sicurezza nei cantieri
3.3.2. Recinzioni
3.3.3. Demolizioni: difesa della polvere
3.3.4. Sistemazione aree abbandonate
3.3.5. Allontanamento materiali di risulta
3.3.6. Rinvenimento di resti umani
3.3.7. Cantieri a lunga permanenza
Capitolo 4
REQUISITI DEGLI ALLOGGI
3.4.1. Principi generali
3.4.2. Estensione campi di applicazione
3.4.3. Tipologia dei locali
A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE
3.4.4. Superfici minime
3.4.5 Volumi minimi ammissibili per i singoli locali
3.4.6. Numeri di utenti ammissibili
3.4.7. Altezze minime
3.4.8. Altezze minime in relazione all'altitudine
A) ILLUMINAZIONE
3.4.9. Soleggiamento
3.4.10. Aeroilluminazione naturale
3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
3.4.12. Superficie illuminante utile
3.4.13. Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione
3.4.14. Obbligo del progettista
3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle
finestre
3.4.16. Requisiti delle finestre
3.4.17. Illuminazione artificiale
A) VENTILAZIONE E AERAZIONE
3.4.19. Dichiarazione di responsabilità
3.4.20. Normativa integrativa
3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria
3.4.22. Stanze da bagno e W.C.:superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata
3.4.23. Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata
3.4.24 Definizione di canne di ventilazione
3.24.25 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali
3.24.26 Divieti di installazione apparecchi a gas
3.4.27. Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto
3.4.28. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili
3.4.29. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni
3.4.30. Definizione di canna fumaria
3.4.31. Definizione di canna di esalazione
3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione
3.4.33. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
3.4.34. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe
3.4.35. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti
3.4.36. Limitazione del tiraggio
3.4.37. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento
3.4.38. Caratteristiche delle canne
3.4.39. Messa in opera delle canne fumarie
3.4.40. Canne fumarie singole: caratteristiche
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3.4.41. Canne fumarie collettive: caratteristiche
3.4.42. Comignoli: tipi
3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazioni
A) TEMPERATURA E UMIDITA’
3.4.44. Spessore dei muri esterni
3.4.45. Impianto di riscaldamento
3.4.46. Umidità – condensa
3.4.47. Condizionamento : caratteristiche degli impianti
3.4.48. Condizionamento : prese di aria esterna
ISOLAMENTO ACUSTICO
3.4.49. Difesa dal rumore
3.4.50. Parametri di riferimento
3.4.51. Misurazioni e valutazioni
3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico
3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi
3.4.54. Rumorosità degli impianti
3.4.55. Rumore da calpestio
RIFIUTI DOMESTICI
3.4.56. Obbligo al conferimento
3.4.57. Depositi e raccoglitori
3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio
3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori
3.4.60. Canne di caduta
3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità
3.4.62. Deroga
3.4.63. Rifiuti non domestici
SCARICHI
3.4.64. Tipi di scarico
3.4.65. Reti interne
3.4.66. Acque meteoriche
3.4.67. Acque di processo
3.4.68. Accessibilità all’ispezione e al campionamento
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti
DOTAZIONE DEI SERVIZI
3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina
3.4.73. Acqua potabile
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe
3.4.75. Erogazione dell'acqua – Rete di distribuzione
REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE
3.4.76. Applicazione del D.P.R. 384/78
3.4.77 Estensione della normativa ()
3.4.78. Regolamentazione generale ()
Capitolo 5
CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO
3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali
3.5.2. Cavedi: dimensioni
3.5.3. Cavedi : comunicazione con spazi liberi
3.5.4. Cavedi : caratteristiche
3.5.5. Cortili : norma di salvaguardia
3.5.6. Accessi ai cortili
3.5.7. Pavimentazione dei cortili
3.5.8. Cancelli
3.5.9 Igiene dei passaggi e degli spazi privati
3.5.10. Suolo pubblico : norme generali
3.5.11. Concessione di suolo pubblico
Capitolo 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE
3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza
3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi
3.6.3. Seminterrati e sotterranei : definizioni
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3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei
3.6.6. Sottotetti : isolamento e licenza d'uso
3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi : aeroilluminazione
3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo
3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune
3.6.10. Larghezza delle scale
3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune
3.6.12. Scale a chiocciola
3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune
Capitolo 7
ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA
3.7.0. Norme generali
ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere
3.7.2. Requisiti di abitabilità
3.7.3. Servizi igienici
3.4.7. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI
RESIDENZIALI)
3.7.5. Requisiti
C) OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CASE PER FERIE, COLLEGI.
3.7.6. Caratteristiche
3.7.7. Alloggi Agro-turistici
D) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI
3.7.8. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche
3.7.9. Ospizi definizione e caratteristiche
Capitolo 8
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI
3.8.0. Normativa generale
3.8.1. Cubatura minima
3.8.2. Servizi
3.8.3. Requisiti
3.8.4. Divieto di fumare
Capitolo 9
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE
3.9.1. Autorizzazione
A) STABILIMENTI BALNEARI
3.9.2. Numero utenze ammissibili
3.9.3. Cabine-spogliatoio – Numero minimo, caratteristiche, dotazione
3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima
3.9.5. Docce
3.9.6. Raccoglitori di rifiuti
3.9.7. Pronto soccorso
3.9.8. Luoghi di ristorazione
ALBERGHI DIURNI
3.9.9. Superficie minima dei locali
3.9.10. Servizi igienici
3.9.11. Caratteristiche dei locali : pareti e pavimenti
3.9.12. Caratteristiche dell’arredamento
3.9.13. Aerazione
3.9.14. Condizionamento
3.9.15. Locali depositi
3.9.16. Disinfezione
3.9.17. cambio biancheria
3.9.17/bis Altre prestazioni dell’albergo diurno
C) PISCINE DI USO COLLETTIVO
3.9.18. Caratteristiche della vasca
3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche
3.9.20. Alimentazione delle piscine
3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto
3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso.
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3.9.23 Depurazione, riciclo, riflusso e ricambi d'acqua
3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro
3.9.25. Accesso in vasca
3.9.26. Uso della cuffia
3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente
3.9.28. Capienza della vasca
3.9.29. Tipi di spogliatoi
3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione
3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca
3.9.32. Proporzionamento delle docce e del WC
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC
3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi
3.9.35. Insonorizzazione
3.9.36. Obblighi del gestore
3.9.37. Zone riservate ai tuffi
3.9.38. Pronto soccorso
3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori
3.9.40. Deposito materiale
Capitolo 10
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE
3.10.1. Definizione e norme generali
3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi
3.10.3. Dotazione di acqua potabile
3.10.4. Scarichi
3.10.5. Rifiuti solidi
3.10.6. Ricovero per animali: procedure
3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri.
3.10.8. Stalle
3.10.9. Porcili
3.10.10. Pollai e conigliaie
3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
Capitolo 11 EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI
3.11.1. Norme generali
3.11.2. Isolamento
3.11.3. Sistemazione dell'area esterna
3.11.4. Pavimentazione
3.11.5. Illuminazione
3.11.6. Dotazione di servizi per il personale
3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici
3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi; superfici minime
3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minime
3.11.10. Mense: caratteristiche
3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande
3.11.12 Prescrizioni integrative
3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei
3.11.14. Isolamento acustico
Capitolo 12 LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ AFFINI
3.12.0. Campo di applicazione
3.12.1. Lavanderie: autorizzazione
3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido
3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali
3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione
3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria
3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria
3.12.7. Biancheria infetta
3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni
3.12.9. Caratteristiche dei locali
3.12.10. Attività in ambienti privati
3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria
3.12.12. Attività dl tosatura animali: autorizzazione
Capitato 13 AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE
3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche
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3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche
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Capitolo 14 AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA
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3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali
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3.14.2. Ospedali : riferimenti generali per la costruzione
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3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni
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Capitolo 15 A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE B) COMPLESSI
RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
95
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
95
3.15.1. Campo dì applicazione
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3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori
95
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI}
96
3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta
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3.15.4. Approvvigionamento idrico
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3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche
97
3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari
98
3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto
98
3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi
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3.15.9. Pronto soccorso
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3.15.10. Altri servizi
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3.15.11. Rinvio
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3.2.6. Intercapedini e vespai.
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3.2.11. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto.
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3.4.2. Estensione campo di applicazione.
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3.4.3. Tipologia dei locali.
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3.4.4. Superfici minime.
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3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali.
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3.4.6. Numeri di utenti ammissibili.
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3.4.7. Altezze minime.
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3.4.10. Aereoilluminazione naturale.
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3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.
104
3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l’altezza delle
finestre.
104
3.4.16. Requisiti delle finestre.
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3.4.20. Normativa integrativa.
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3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria.
105
3.4.22. Stanze da bagno e WC: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata. 105
3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione.
105
3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazioni.
105
3.4.45. Impianto di riscaldamento.
105
3.4.60. Canne di caduta.
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3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità.
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3.4.68. Accessibilità all’ispezione e al campionamento.
106
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.
106
3.4.70. Servizi igienici e stanza da bagno: dotazione minima.
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3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici.
107
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.
107
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.
107
3.4.75. Erogazione dell’acqua – Rete di distribuzione.
108
3.4.76. Applicazione del D.P.R. 384/78.
108
3.5.8. Cancelli.
108
3.5.11. Concessione di suolo pubblico.
108
3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza.
109
3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni.
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3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei.
109
3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.
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3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune.
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3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
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3.9.41. Palestre ed istituti di ginnastica.
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3.10.4. Scarichi.
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3.10.5. Rifiuti solidi.
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3.10.8. Stalle.
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3.10.9. Ricoveri per animali a carattere familiare.
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3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche.
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3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali.
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3.16.1. Esercizi commerciali non adibiti alla vendita di generi alimentari. Requisiti minimi.
113
3.11.1 Norme generali
113
A) EDIFICI PER ATTIVITÁ LAVORATIVE E DEPOSITI-MAGAZZINI
113
A.1 EDIFICI PER ATTIVITÁ A DESTINAZIONE GENERICA (xx)
113
3.11.2 Campo di applicazione
113
3.11.3 Pavimentazione:
114
3.11.4 Sistemazione dell’area esterna
114
3.11.5 Caratteristiche generali delle costruzioni
114
3.11.6 Irraggiamento solare
115
3.11.7 Altezza interna degli ambienti
115
3.11.8 Requisiti di illuminazione naturale e
115
3.11.10 Solette
117
3.11.11 Dotazione minima di servizi
117
3.11.12 Predisposizioni minime di impianti
117
A.2 ATTIVITÁ A DESTINAZIONE DEFINITA: CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA DI SERVIZI E
PRINCIPALI REQUISITI GENERALI
118
3.11.13 Dotazione di servizi
118
3.11.14 Caratteristiche dei servizi
119
3.11.15 Locali per distributori di alimenti e bevande
121
3.11.16 Livelli di rumorosità interna ed esterna
121
3.11.17 Illuminazione artificiale
121
3.11.18 Aerazione artificiale
121
3.11.19 Seminterrati
121
3.11.20 Soppalchi
122
3.11.19 Accesso a luoghi elevati
122
3.11.22 Temperatura negli ambienti
123
3.1.3.23 Impianti di climatizzazione ambientale:
123
luoghi di installazione
123
3.11.24 Apparecchi per la produzione di acqua calda
124
3.11.25 Allontanamento dei prodotti della combustione
124
3.11.26 Scarichi idrici
124
A.3 ATTIVITÁ LAVORATIVE E/O DEPOSITI-MAGAZZINI IN EDIFICI MISTI CON LA RESIDENZA
124
3.11.27 Attività lavorative e/o depositi in edifici misti con la residenza
124
NORME COMUNI PER GLI AMBIENTI DESTINATI ALLE ATTIVITÁ DI CUI ALLE PRECEDENTI
LETTERE A.1, A.2 e A.3
125
3.11.28 Requisiti che determinano condizioni di antigienicità
125
3.11.29 Dichiarazione di antigienicità
125
B) AMBIENTI DESTINATI AD UFFICI ED A TERZIARIO IN GENERE, STUDI PROFESSIONALI
125
3.11.30 Campo di applicazione
125
B.1) AMBIENTI DESTINATI AD UFFICI ED A TERZIARIO IN GENERE
125
3.11.31 Campo di applicazione
125
3.11.32 Altezza interna degli ambienti
126
3.11.33 Superfici
126
3.11.34 Ergonomia
126
3.11.35 Illuminazione naturale
126
3.11.36 Illuminazione artificiale
126
3.11.37 Aerazione naturale e artificiale
127
3.11.38 Temperatura
127
3.11.39 Pareti e pavimenti
127
3.11.40 Dotazione e caratteristiche dei servizi per il personale
127
3.11.41 Spazi e servizi per il pubblico
127
B.2) STUDI PROFESSIONALI APERTI AL PUBBLICO INSERITI IN EDIFICI RESIDENZIALI
127
3.11.42 Campo di applicazione e caratteristiche generali
127
C) ATTIVITÁ COMMERCIALI
128
C.1) MAGAZZINI DI VENDITA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
128
3.11.43 Campo di applicazione
128
3.11.44 Caratteristiche generali
128
3.11.45 Servizi igienici
128
3.11.46 Requisiti di areazione
129
3.11.47 Requisiti integrativi di areazione
129
8
3.11.48 Requisiti di illuminazione
129
3.11.49 Pareti e pavimenti
129
3.11.50 Altezza interna degli ambienti
130
3.11.51 Livelli di rumorosità interna ed esterna
130
3.11.52 Seminterrati e interrati
130
3.11.53 Soppalchi
130
3.11.54 Solette
130
3.11.55 Scale
131
3.11.56 Dotazione di servizi
131
3.11.57 Caratteristiche dei servizi
131
3.11. 58 Deroghe
131
3.11.59 Installazione di impianti di areazione artificiale in ambienti regolarmente aerati naturalmente. 132
3.11.60 Requisiti degli impianti di condizionamento
132
3.11.61 Condizionamento: prese di aria esterna
133
3.11.62 Condizionamento: allontanamento dell’aria
133
3.11.63 Condizionamento: manutenzione e divieti
134
3.11.64 Impianto di condizionamento: progettazione
134
TITOLO IV°
136
DISPOSIZIONI GENERALI
137
4.1.0 Campo di applicazione
137
4.1.1. Ambiti di vigilanza
137
4.1.2. Interventi degli organi di vigilanza
137
4.1.3. Formazione del personale addetto agli alimenti.
138
4.1.5. Commissioni di vigilanza sulle mense per le collettività
138
4.1.10. Abbigliamento e requisiti igienici di comportamento
138
CAPITOLO 2
140
STABILIMENTI E LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO
140
4.2.1. Locali degli stabilimenti e laboratori di produzione
140
4.2.2. Caratteristiche dei locali
140
4.2.3. Stabilimenti industriali con annessi reparti di vendita
141
4.2.4. Laboratori artigianali
141
4.2.5. Laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita
141
4.2.7. Impianti di lavorazione
141
4.2.8. Strutture di deposito
142
4.2.10. Servizi igienici
142
4.2.13. Pulizia dei locali e degli impianti
142
4.2.14. Controlli di qualità
142
CAPITOLO 3
143
ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO
143
4.3.1. Autorizzazione amministrativa per aprire, rilevare, trasferire o modificare esercizi di vendita di
alimenti e/o bevande - Autorizzazione per esercizi che commerciano particolari sostanze alimentari
143
4.3.2. Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita al pubblico di generi alimentari, compresi quelli
carne
143
4.3.3. Attrezzature
143
4.3.4. Protezione e conservazione delle sostanze alimentari
144
4.3.5. Raccolta e smaltimento dei rifiuti
144
4.3.6. Animali o elementi estranei
144
4.3.7. Disinfestazione e derattizzazione
144
4.3.8. Vendita di prodotti surgelati
144
4.3.9. Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari
145
4.3.10. Modalità di vendita di sostanze non in confezione sigillata
145
4.3.11. Divieti per gli acquirenti
145
4.3.12. Vendita di generi diversi
145
4.3.13. Vendita di sostanze pericolose e/o nocive
145
4.3.14. Esposizione all'esterno
145
4.3.15. Chioschi - Generi consentiti
146
4.3.16. Chioschi - Caratteristiche strutturali
146
CAPITOLO 4
147
9
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
147
4.4.1. Attività di commercio su aree pubbliche - Norme generali
147
4.4.2. Area di commercio a posto fisso
147
4.4.3. Assegnazione degli spazi
147
4.4.4. Commercio a posto fisso - Autorizzazione e requisiti
148
4.4.5. Modalità di vendita
148
4.4.6. Vendita itinerante con automezzi - Requisiti richiesti
148
4.4.8. Modalità di vendita
148
CAPITOLO 5
149
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
149
4.5.1. Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
149
4.5.2. Autorizzazioni
149
4.5.3. Requisiti generali
149
4.5.4. Arredamenti, attrezzature, utensili
149
4.5.5. Operazioni di pulizia
150
4.5.6. Ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, e scolastiche, laboratori con produzione di gelati
e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili - Requisiti strutturali
150
4.5.7. Bar e assimilabili - Requisiti strutturali
152
4.5.8. Zone di cottura e preparazione cibi
152
4.5.10. Somministrazione in pertinenze esterne
152
4.5.11. Centri di produzione pasti
153
4.5.12. Unità terminali di distribuzione-Refettori
153
4.5.13. Olio di frittura
153
4.5.14. Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
154
4.5.15. Agriturismo
154
4.5.16 Preparazioni estemporanee
155
4.5.17. Feste popolari
155
4.5.19. Requisiti igienico-sanitari dei Bed & Breakfast.
156
4.5.20. Attività di Catering.
156
CAPITOLO 6
158
ESERCIZI DI DEPOSITO
158
4.6.1. Autorizzazioni
158
4.6.2. Requisiti delle strutture di deposito
158
4.6.3. Attrezzature per la conservazione
158
4.6.4. Collocazione delle merci depositate nei magazzini
159
4.6.5. Merci consentite
159
4.6.6. Disinfestazione e derattizzazione
159
4.6.7. Movimento veicoli
159
4.6.8. Norme di sicurezza e igiene del lavoro
159
CAPITOLO 7
160
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
160
DI SOSTANZE ALIMENTARI
160
4.7.1. Disposizioni generali
160
4.7.2. Comunicazione dell'installazione
160
4.7.3. Automezzi di trasporto.
160
CAPITOLO 8
161
MEZZI DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI
161
4.8.1. Norme generali
161
4.8.2. Comunicazione-Denuncia di utilizzo automezzi e/o contenitori adibiti al trasporto di sostanze
alimentari.
161
4.8.3. Condizioni di temperatura durante il trasporto.
161
10
TITOLO II°
11
2.11.1. Campo di applicazione.
Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale in materia e precisamente nella
L.R. 37/93 e suo Regolamento Attuativo, il presente capitolo norma le modalità insediative
degli allevamenti zootecnici ed annessi, comprese le stalle di sosta, e disciplina il
trattamento, lo stoccaggio e l’utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e
vegetale conseguente all’esercizio dell’attività di allevamento, di seguito denominati anche
effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque
superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti.
2.11.2. Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e
vasche di raccolta deiezioni.
Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure
previste dalle vigenti Leggi e dal presente Capitolo, è consentito costruire nuove stalle,
porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamento avicolo o di altri animali e relative
concimaie e vasche di raccolta deiezioni e depositi di nuova costruzione contenti sostanze
che possono emanare odori molesti, purché ne sia stata accertata la compatibilità
ambientale come previsto nella vigente normativa e nel presente Capitolo.
All’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate
aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggi.
Dall’approvazione del presente Capitolo, nei Comuni nei quali gli strumenti urbanistici
vigenti non prevedano distanze specifiche, le distanze minime da rispettare per
l’ubicazione di nuovi insediamenti per allevamenti zootecnici rispetto ai limiti esterni di
espansione delle zone prevalentemente residenziali (capoluogo e frazioni) nonché per
l’espansione delle zone prevalentemente residenziali con esclusione delle zone a
trasformazione urbanistica già individuate nel P.G.T. approvato con D.C.C. n.130 del
18/12/2007 (capoluogo e frazioni) rispetto ad insediamenti per allevamenti zootecnici
sono:
a) Allevamenti suini………………………………………………………………600 ml.
b) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca………………………………….600 ml.
c) Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini…………………………………200 ml.
d) Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone e struzzi…………….600 ml.
e) Allevamenti avicunicoli diversi ed assimilabili………………………………..300 ml.
f) Animali da pelliccia……………………………………………………………600 ml.
g) Suini su lettiera permanente (solo magronaggio massimo 70 kg)……………..300
ml.
h) Allevamenti di cani…………………………………………………………….300 ml.
Case isolate e sparse non di pertinenza agricola:
i) Per tutte le tipologie sopra descritte……………………………………………100 ml.
In parziale deroga alle distanze indicate precedentemente, le aree di nuova edificazione
comprese nei soli centri abitati ed in particolare quelle nel capoluogo di Viadana, già
compromesse e che si trovano in prossimità di attività produttive zootecniche bovine
marginali e destinate ad una inevitabile dismissione o dislocazione in quanto non
compatibili con le caratteristiche di espansione residenziale del centro abitato, possono
derogare dalle distanze previste dal presente R.L.I sino ad minimo di ml. 100. Per tali aree
non è prevista la norma di reciprocità in funzione proprio dell’inevitabile dismissione di tali
attività
12
Per case sparse si intendono come tali agglomerati non superiore alle 20 unità abitative.
Devono essere ubicate a distanza non inferiore a ml. 50 dagli impianti di cui al presente
titolo le abitazioni indicate dal P.R.G.C. in zona agricola, anche se non facenti parte di
aziende agricole.
Le abitazioni rurali facenti parte dell’azienda stessa devono essere ubicate a distanza non
inferiore a m 25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze
previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.
Dall’approvazione del presente Capitolo, e fatto salvo quanto già approvato e vigente, le
suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione dei nuovi
strumenti di pianificazione urbanistica.
Le distanze fra costruzioni agricole e case sparse non di pertinenza agricola sono da
intendersi reciproche.
L’allevamento e la produzione di larve di mosca carnaria è vietato su tutto il territorio
Comunale.
I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti
devono essere ubicati a non meno di 100 ml. dalle case isolate non di pertinenza agricola
e a non meno di 25 ml. dall’abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni
rurali.
Lo spargimento dei liquami zootecnici dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia.
2.11.3. Allevamenti esistenti.
Si intendono per esistenti gli insediamenti i cui edifici, alla data del 19/03/1998
(pubblicazione D.G.R. 06/03/1998 n. 6/34964) di entrata in vigore del presente
Regolamento, hanno come destinazione d’uso l’allevamento zootecnico
Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere conformi le strutture
aziendali alle norme del presente Capitolo, nei tempi e nei modi dettati dai successivi
articoli.
Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti esistenti dovranno essere conformi alle
norme del presente Capitolo.
Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro
attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:
a) soluzioni atte a riportare l’azienda in norma con le disposizioni vigenti in materia di
utilizzazione dei reflui, ivi compresa la dotazione di stoccaggi;
b) una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi
all’inquinamento del territorio comprovata da adeguata documentazione tecnica;
c) assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e la popolazione
circostante;
d) compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.
Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal
Responsabile del Servizio in accordo con quanto previsto dalla L.R. 37/93 e relativo
Regolamento Attuativo.
In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l’azienda dovrà cessare l’attività
di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Sindaco.
Tali allevamenti, se ubicati in zona residenziale, non possono essere ampliati.
Negli altri casi può essere previsto un ampliamento una tantum del peso animale insediato
non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si
verifichino le condizioni previste ai punti a, b, c, d e l’aumento sia finalizzato al
13
raggiungimento di un modulo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienicosanitario.
Nei limiti delle fasce di rispetto individuate al punto 2.11.2. comma 2 non è possibile in
ogni caso l’aumento dei capi allevati.
Gli interventi alle strutture accessorie all’allevamento (con eccezione dei ricoveri per
animali) e dei fabbricati dell’azienda senza aumento sia del peso vivo che del numero
degli animali allevati ed aventi come scopo il miglioramento igienico-sanitario
dell’allevamento stesso, purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, sono
ammessi.
Gli allevamenti esistenti posti a distanze dai limiti inferiori di cui all’articolo precedente che
non sono in funzione da tre anni non potranno essere riaperti.
Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all’articolo precedente che
vengono ceduti assieme al fondo su cui insistono potranno continuare la propria attività a
condizione che venga realizzata la loro trasformazione a norma dei commi precedenti.
Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicate a distanze
inferiori ai suddetti limiti sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di
distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni
di cui ai punti a, b, c, e d sopra riportate.
2.11.4. Depositi.
Tutti i depositi che lo richiedono devono essere predisposti in modo tale da non permettere
la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque luride, prevedendo ove necessario
adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di
stoccaggio dei liquami o del colaticcio.
2.11.5. Caratteristiche delle stalle.
La progettazione dei ricoveri per animali deve rispettare la normativa sul benessere
animale oltre a prevedere il massimo risparmio d’acqua nella gestione dell’allevamento. A
tal fine tutti i rubinetti ed i tubi per l’acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure
automatiche.
Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di
raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali,
ecc.) distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli
stoccaggi dei liquami o sui paddock.
Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono
essere realizzati secondo le norme di buona tecnica.
La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l’edificazione ex novo
integrale dell’allevamento nonché l’attivazione a seguito di riconversione di allevamenti
preesistenti in cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o l’aggiornamento delle
strutture aziendali per la stabulazione degli animali) con la realizzazione di stoccaggi di
liquami sotto grigliato interno, in caso di ambiente confinato, non è mai ammessa, fatta
eccezione per gli allevamenti bovini da latte (max 60 giorni) ed i bovini da carne, con
esclusione dei vitelli a carne bianca (max 90 giorni).
Le fosse di veicolazione sotto grigliato, con la sola funzione di convogliare i liquami
all’esterno, devono avere larghezza e pendenza tali da consentire un rapido
allontanamento delle deiezioni; tali cabalette comunque non saranno prese in
considerazione per il calcolo degli stoccaggi.
14
Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza, potrà essere imposta la
presenza di sistemi azionabili dall’esterno che garantiscano il ricambio forzato dell’aria.
2.11.6. Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione.
Le caratteristiche costruttive dei ricoveri devono rispettare la vigente normativa, in
particolare il D.Lgs. 30/12/1992 n. 534 “Attuazione della Direttiva CEE 91/360” e quanto
previsto nel Titolo III del presente Regolamento di Igiene ed inoltre:
1) in assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve essere
non meno del 7% della superficie pavimentata;
2) l’aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini,
eventualmente di tipo continuo;
3) i materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono
rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad una
inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco.
Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di terapia e profilassi e terapeutiche,
è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli
animali. Le porcilaie esistenti devono essere dotate di quest’ultima attrezzatura in
un periodo non superiore a 365 giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite dal
Responsabile del Servizio.
2.11.7. Stalle per bovini.
Le stalle per bovini devono essere costruite nel rispetto della vigente normativa ed essere
conformi al D.Lgs. 30/12/1992 n. 533 “Attuazione della Direttiva CEE n. 91/629”.
Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle devono tendere, in linea di massima, alla
realizzazione di soluzioni igienicamente corrette ed alla produzione di letame piuttosto che
di liquame.
Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi devono essere di dimensioni adeguate al
numero di animali presenti e devono essere realizzati con:
a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza;
b) cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la
pulizia, consentano il contenimento delle deiezioni;
c) opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e
loro convogliamento in vasca.
Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di
stazionamento estivo per i bovini che comunque dovranno avere una superficie
impermeabilizzata e dotate di cordoli.
2.11.8. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali.
LIQUAME
Qualora a giudizio del Servizio n. 1 ne ricorra la necessità, può essere richiesto di dotare
le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare le
fermentazioni anaerobiche.
La costruzione di impianti di trattamento delle deiezioni animali di qualsiasi tipo nonché la
realizzazione di reti di distribuzione sul terreno agricolo di liquami tal quali o trattati è
15
sottoposta a parere del competente Servizio dell’A.S.L., su richiesta del Responsabile del
Servizio.
Lo stoccaggio dei reflui sotto grigliato in ambiente non confinato è sempre ammesso,
senza limiti di capacità.
Lo stoccaggio dei reflui sotto grigliato, sia in ambiente confinato che non confinato, in ogni
caso deve essere sempre utilizzato come primo bacino di stoccaggio aziendale; esso
dovrà essere dotato di idoneo sistema di pompaggio dei reflui nelle successive vasche di
stoccaggio. I reflui stoccati nel sotto grigliato non potranno essere distribuiti direttamente in
campo, ma dovranno prima subire un’ulteriore sosta nei successivi bacini di stoccaggio.
Gli stoccaggi sotto grigliato di allevamenti esistenti alla data di pubblicazione della
circolare esplicativa alla L.R. 37/93 e suo Regolamento Attuativo della Regione Lombardia
D.G.R. 06/03/1998 n. 6/34964 (19/03/1998), non sono ammessi.
Il sotto grigliato di allevamenti esistenti è consentito solo come primo bacino di stoccaggio
pari a 90 giorni per i bovini da carne (esclusi i vitelli a carne bianca) e 60 giorni per tutti gli
altri tipi di allevamento.
Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, per tutte le tipologie di allevamento
esistente:
a) è ammesso un unico bacino se la capacità è adeguata alle previsioni del Giara;
b) è ammessa una capacità massima di 120 giorni o 90 giorni (per bovini da latte o
misti) qualora lo stoccaggio sia costituito da un unico bacino ma con capacità
insufficiente alle previsioni del Giara.
Qualora gli stoccaggi siano costituiti da più bacini devono essere previsti due sistemi:
carico dei reflui;
scarico dei reflui.
Il sistema di carico deve avere una capacità di stoccaggio pari ad almeno 60 giorni ed il
suo contenuto non può essere distribuito direttamente in campo ma deve essere riversato
nel sistema di scarico. Il sistema di carico può essere costituito da più bacini tra loro
collegati in serie qualora la sua capacità di stoccaggio totale superi i 60 giorni; di essa è
ammessa una capacità massima pari a 120 giorni (90 giorni per gli allevamenti bovini da
latte e/o misti).
Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, relativamente ai nuovi allevamenti, è
ammesso.
a) stoccaggio in un unico bacino per gli allevamenti equini;
b) stoccaggio costituito da due bacini con capacità di 60 giorni ciascuno, indipendenti
per il carico/scarico, per allevamenti bovini da latte e/o misti;
c) stoccaggio costituito da tre bacini con capacità massima di 60 giorni ciascuno ed
indipendenti, per tutte le altre tipologie di allevamenti.
Nel caso in cui sia previsto un sistema di separazione solido/liquido, il volume delle vasche
può essere ridotto del 3-6% per gli allevamenti suinicoli e fino al 20% per gli allevamenti
bovini, in relazione alla tipologia adottata. In tali casi è ammessa la realizzazione di due
bacini per gli allevamenti suinicoli e di un solo bacino per gli allevamenti bovini.
LETAME
Nella costruzione di nuove concimaie, vasche, lagune o simili, salvo condizioni più
restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispettata in ogni caso una
distanza di almeno 30 ml da ogni punto di captazione di acqua, 15 ml da fossi, canali
irrigui e strade, 50 ml dall’abitazione del conduttore, di altri dipendenti dell’azienda od altre
abitazioni rurali. Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adottate misure di
salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dal punto 2.11.3. comma 3/c, a
giudizio del competente Servizio dell’A.S.L., possono essere accettate distanza da fossi,
16
canali irrigui e strade e dall’abitazione del conduttore, ridotte fino al 50% di quanto
previsto.
2.11.9. Caratteristiche costruttive delle lagune.
Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate le seguenti regole costruttive:
a) la capienza massima di ciascun lagone non deve superare i 5.000 mc;
b) la profondità massima dello scavo rispetto al piano di campagna non può superare i
2 ml;
c) l’altezza massima dell’arginatura rispetto al piano di campagna non può superare i
4 ml;
d) il battente del liquame contenuto nel lagone non può superare i 3 ml;
e) la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 ml dal fondo;
f) lungo il perimetro del lagone devono essere poste in atto apposite protezioni di
sicurezza come:
1) recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore a 1,2 ml
e non superiore 1,8 ml:
2) angolatura dell’argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 45 gradi;
3) fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell’argine, con
funzioni drenanti, di profondità non inferiore a 0,5 ml e sezione utile di
almeno 0,3 ml;
g) attorno alle vasche deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti
sui lati rivolti verso l’abitato;
h) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della
laguna con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del competente Servizio
dell’A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano.
La costruzione di questo tipo di stoccaggi, qualora necessario a giudizio del competente
Servizio dell’A.S.L., è subordinata alla realizzazione preventiva, a cura e spese dei
richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo iscritto all’Albo e
comprendente:
a) inquadramento generale;
b) litologia dei terreni per una profondità non minore di ml 4,00 al di sotto del fondo
delle vasche, rilavata con un adeguato numero di sondaggi in loco;
c) la permeabilità degli strati litologici sottostanti le vasche;
d) la classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il
fondo che per gli argini;
e) le caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo
chimismo al di sotto del fondo delle vasche.
Può essere richiesta dal competente Servizio dell’A.S.L. l’individuazione di almeno 4 pozzi
che possano servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e
microbiologiche delle acque del primo acquifero.
In mancanza di idonei pozzi devono essere costruiti, a cura e spese del proprietario,
almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle delle lagune, idonei al prelievo di
campioni di acqua.
2.11.10. Caratteristiche costruttive delle vasche.
Nella costruzione delle vasche in cemento devono essere rispettati i dispositivi di cui alla
L.R. 57 del 28/11/1986 e le seguenti regole costruttive:
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a) capienza massima di 5.000 mc;
b) altezza massima delle pareti dal piano di campagna di ml 4,00;
c) costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente
legate tra loto;
d) pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione;
e) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile con
pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del competente Servizio dell’A.S.L., le
caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano;
f) l’area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale
impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;
g) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti
sui lati rivolti verso l’abitato.
2.11.11. Norme per i caseifici.
Al fine di evitare consumi inutili di acqua, dovranno essere preferiti i sistemi di
raffreddamento dei processi della lavorazione latte con riciclaggio delle acque.
Le acque di lavaggio dei caseifici devono essere preferibilmente riutilizzate per il lavaggio
delle porcilaie.
Tutti i rubinetti ed i tubi per l’utilizzo di acqua all’interno del caseificio dovranno essere
obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura automatica.
2.11.12. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti avicunicoli e di
piccoli animali.
Deve essere garantito uno stoccaggio, costruito con materiale impermeabile, tale da
garantire un contenimento delle deiezioni adeguato alle caratteristiche dell’impianto ed alle
modalità di asportazione ed utilizzo delle stesse.
Salvo diverse caratteristiche, da valutare volta per volta in base alla documentazione
presentata, devono essere previsti i seguenti stoccaggi:
c1) ovaiole in batterie di gabbie con asportazione giornaliera delle deiezioni:
pollina semiliquida (20% di sostanza secca) in ragione di 6,51/100 kg di peso vivo.
Per le altre tipologie di allevamento delle ovaiole non è necessario stoccaggio quando
questo avviene all’interno del capannone (pollina ventilata) o quando le deiezioni vengono
sottoposte a compostaggio.
In tali casi sarà sufficiente prevedere una platea impermeabile di superficie tale da
consentire uno stoccaggio della pollina prodotta in un ciclo.
c2) allevamenti avicoli a terra con uso di lettiera:
pollina con lettiera in ragione di 4 kg/die/100 kg di peso vivo in questo caso il peso
specifico per il calcolo della superficie della concimaia va assunto pari a 450 kg/mc.
Le acque di lavaggio degli allevamenti avicoli devono essere calcolate in ragione di 0,4
l/ciclo per capo e dovranno essere raccolte in vasche impermeabili coperte poste
all’esterno delle strutture di allevamento. Tali acque potranno essere distribuite sui terreni
solo se stoccate per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
c3) cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle
deiezioni:
liquame in ragione di 12/l/d/100 kg di peso vivo.
c4) cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio:
liquame in ragione di 40/l/d/100 kg di peso vivo.
18
2.11.13. Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali.
La distribuzione dei liquami sul suolo agricolo è ammessa unicamente a fini agronomici.
È consentito lo spargimento dei reflui provenienti da allevamenti zootecnici
(indipendentemente dalla loro classificazione in produttivi e civili) liquidi o solidi, tal quali o
sottoposti a trattamenti di deodorazione e/o stabilizzazione, su terreno agricolo purché gli
apporti corrispondano alle necessità e capacità agronomiche dei terreni, in termini di
azoto.
Il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Viadana, sulla base delle
informazioni sulle condizioni podologiche ed agronomiche delle aree interessare, desunta
dalla Carta dei Suoli Regionale o, in mancanza, da altre indagini consimili, su proposta
dell’A.S.L., può porre il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni o indicare un rapporto
kg/N/ettaro inferiore a quelli precedentemente indicati.
I titolari di allevamenti considerati produttivi ai sensi della Deliberazione del Ministero dei
Lavori Pubblici Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, criteri,
metodologie e norme tecniche generale di cui all’art. 2 lettere b), d) ed e) della Legge
10/05/1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento del
10/05/1980, nonché gli allevamenti che dispongono di terreni in concessione d’uso per
l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, devono tenere un registro di carico e scarico dei
volumi movimentati vidimato dall’A.S.L. in cui devono essere annotati:
- la data di spandimento;
- la quantità di refluo movimentato per la distribuzione;
- l’identificazione del trasportatore;
- la destinazione del refluo (U.P.A. e coltura);
- l’identificazione del conduttore del terreno utilizzato.
La fertirrigazione, pratica dell’aggiungere i reflui zootecnici alle acque irrigue o viceversa al
fine di distribuirli in campo per la fertilizzazione della coltura in atto, è ammessa solo nei
periodi dell’anno nei quali il refluo distribuito risulti utilizzabile dalle colture. Per fertirrigare
è necessario che siano presenti colture e sussista la condizione che la rete irrigua
utilizzata per la distribuzione e quella del drenaggio che serve per gli appezzamenti trattati,
siano isolate dalle restanti acque superficiali e da quelle irrigue non interessate dalla
pratica fertirrigante.
Qualora si operi in terreni sciolti si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dei canali
irrigui utilizzati, onde evitare percolazioni in falda.
La fertirrigazione è una modalità di uso agronomico dei reflui zootecnici che richiede
particolari modalità di spargimento e la disponibilità di un refluo non solido. Per effettuare
la fertirrigazione è necessario munirsi dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 37/93 ed
adottare gli accorgimenti sopra descritti.
2.11.14. Utilizzazione a scopo agronomico del letame.
L’impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come miscela di
lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenienti da bovini
allevati a stabulazione fissa con paglia, fatte salve altre norme vigenti, non richiede
autorizzazione ai sensi del presente capitolo.
Dal limite esterno delle zone residenziali per una fascia di rispetto di 100 metri è
consentito solo lo spandimento di letame bovino con interro immediato. La violazione della
disposizione precedente, spandendo nella fascia di rispetto liquame, implica una sanzione
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da € 50,00 a € 300,00, mentre la non esecuzione dell’interramento immediato è soggetta
ad una sanzione da € 40 a € 240,00.
Nelle aree al di fuori delle distanze di cui sopra lo spandimento agronomico del letame
deve essere comunque seguito da interramento immediato.
2.11.15. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).
Fatto salvo quanto già previsto dall’art. 4 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93,
qualora l’A.R.P.A. lo ritenga necessario, è auspicabile che il piano sia corredato dalle
necessarie analisi dei terreni ed eventualmente di quelle dei liquami effettuate presso un
laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi ufficiali di analisi
chimica del suolo del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (D.M. 11/05/1992).
In base alle particolari situazioni di rischio della zona possono essere prescritti vincoli
particolari circa gli eventuali apporti di N, P e metalli pesanti nel terreno.
2.11.16. Trasporto e spandimento di liquami di origine animale.
Il trasporto dei liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando l’attraversamento
dei centri abitati.
Dal limite esterno delle zone residenziali per una fascia di rispetto di 100 metri è vietato lo
spandimento di liquami. Per un’ulteriore fascia di 500 metri dal limite della precedente, è
consentito lo spandimento dei liquami con interro immediato. Oltre questa fascia è
consentito lo spandimento di liquame con interro entro le 24 ore.
Su tutto il territorio comunale è vietato lo spandimento, sui terreni in concessione d’uso,
dei liquami provenienti da allevamenti siti fuori dal territorio comunale medesimo.
2.11.17. deroghe e criteri di attuazione.
Alle norme previste nel presente Titolo e nel Titolo III del Regolamento può essere
concessa deroga dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Viadana o
possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei punti precedenti su
conforme parere dell’A.S.L. qualora sussistano esigenze tecniche documentabili purché le
soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata e
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
In situazioni di particolare rischio, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di
Viadana, su parere dell’A.S.L., potrà fissare dei limiti di tempo inferiori a quelli previsti
dall’art. 7 del R.A. della L.R. 37/93 relativamente alle dimensioni dell’allevamento per
l’adeguamento anche parziale dell’impianto. Sono da considerare a rischio le situazioni in
cui si verifichino le seguenti circostanze:
l’autonomia di stoccaggio è complessivamente inferiore al 50% del necessario;
la concimaia non presenta caratteristiche idonee ad impedire la dispersione del
colaticcio;
gli stoccaggi sono costituiti in prevalenza da lagoni in terra non impermeabilizzati,
per i quali non sia stato a suo tempo presentato studio geologico approfondito attestante
l’impermeabilità naturale del fondo e degli argini.
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TITOLO III°
21
Capitolo 1
NORME GENERALI (PROCEDURE)
3.0.0 Campo di applicazione
Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e gia'
autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.
Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi
interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco.
Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di
ristrutturazione, ampliamento e comunque, per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'Art.31 della Legge 5 agosto 1978 n.457, si applicheranno le norme del presente
titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe
agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purche' le soluzioni
comportino oggettivi miglioramenti igienico – sanitari.
Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.
A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle
previste dalle normative del presente titolo, purche' tali soluzioni permettano comunque il
raggiungimento dello stesso fine della normativa derogata.
Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente
titolo, vengano concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su
conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio n.1.
3.1.1. Richieste di autorizzazione e concessioni edilizie; opere interne art. 26
Legge 47/85
Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al
Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle
vigenti Leggi e delle norme del regolamento edilizio comunale.
Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le
pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
La comunicazione di cui al 3° comma dell'art.26 del la Legge 47/85, qualora comporti
deroga, ai sensi del presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del
Responsabile del Servizio n.1.
3.1.2 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni.
Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere
del Responsabile del Servizio n.1 e sentita la Commissione Edilizia.
Il parere del Responsabile del Servizio n.1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo
previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934 n.1265.
22
Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione,
trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque
raccolgono, lavorano ed utilizzano spogli di animali o avanzi di animali, deve essere
preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n.1 e n. 4 nell'ambito delle
rispettive competenze.
Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il
Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.
3.1.3 Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie
concernenti ambienti di lavoro
In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque
destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio, dovrà tener
conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro
cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.
3.1.4. Documentazione integrativa.
Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria
documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti
tecnologici non specificatamente indicati in progetto; una dichiarazione impegnativa del
titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme
igienico-edilizie di cui al presente titolo.
3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione
generica.
Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di
lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla
dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4., dovranno altresì contenere
l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli
organi competenti in fase di preventivo rilascio del nulla-osta all'esercizio della specifica
attività di cui al successivo art. 3.1.10.
Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo
utilizzatore specifico.
3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione
specifica e definita.
Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di
lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre
alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4.:
a) qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 dovranno
essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo
23
quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, e dal D.P.C.M. 27
dicembre 1988.
b) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1 , il Sindaco, previo
conforme parere motivato del Responsabile del Servizio n.1 può richiedere la
presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.
In tal caso la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell'allegato A del
presente articolo.
Il parere del Responsabile del Servizio n.1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta
scritta del Sindaco.
Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.
Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la
documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività
lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi
produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.
____________________________________________
Nota agli artt. 3.1.5. e 3.1.6.
per destinazione specifica intendesi precisata l'attività che verrà esercitata ;
per destinazione generica intendesi quanto sia definita solo per una delle seguenti categorie : locali di abitazione, locali di
servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività
commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.
Elenco 1
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6 LETTERA B)
1. Agricoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola
intensiva;
c) Progetti di idraulica agricola;
d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative,
e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del
suolo;
e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
f) Impianti che possono ospitare suini;
g) Piscicoltura di salmonidi;
h) recupero di terre dal mare.
2. Industria estrattiva.
a) Estrazione della torba;
b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in
particolare :
- trivellazioni geotermiche;
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua ;
c) Estrazioni di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia,
ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
f) Estrazioni di petrolio;
24
g) Estrazioni di gas naturale;
h) Estrazioni di minerali metallici;
i) Estrazione di scisti bituminosi;
j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas
naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
3. Industria energetica.
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia
elettrica mediante linee aeree;
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari.
h) Impianti per il ritritamento di combustibili nucleari irradiati;
i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
4. Lavorazione dei metalli.
a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori;
b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli
non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
c) Imbunitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
g) Cantieri navali;
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
i) Costruzione di materiale ferroviario;
j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
5. Fabbricazione del vetro.
6. Industria chimica.
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri
e perossidi;
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
25
7. Industria dei prodotti alimentari.
a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
c) Fabbricazione di prodotti lattiero caseari;
d) Industria della birra e del malto;
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
f) Impianti per la macellazione di animali;
g) Industrie per la produzione della fecola;
h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta.
a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
d) Stabilimento per la finitura di fibre;
e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.
9. Industria della gomma.
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti d'infrastruttura.
a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
b) Lavori di sistemazione urbana;
c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca e aeroporti;
e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole
(non comprese nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);
g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili, linee di natura particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
j) Porti turistici.
11. Altri progetti.
a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
d) Impianti di depurazione;
e) Depositi di fanghi;
f) Stoccaggio di rottami di ferro;
g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
h) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
j) Stabilimenti di squartamento.
26
ALLEGATO A) ALL'ART.3.1.6. LETTERA B)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle
esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con
l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti
(inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto
ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto
importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e
alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari
fattori.
4. Una descrizione 1 dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli
effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare
rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze)
incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
3.1.7. Licenza d'uso.
Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o
totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.221 del T.U. delle
LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di
ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonchè per
i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai
sensi degli artt.3.1.12 e 3.1.13.
La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di
concessione o autorizzazione , quando previo parere del Responsabile del Servizio n.1,
per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano
cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.
Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.
1
Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti e eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi , a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.
27
Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9.
Nota : Per la licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 T.U. delle LL.SS.
approvato con R..D. 27 luglio 1934 n. 1265 riassuntiva dei termini attualmente in uso :
abitabilità, usabilità o altri.
3.1.8.Domanda per licenza d'uso
Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al
Sindaco e corredate della seguente documentazione :
1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità
delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori
delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli
impianti tecnologici trattati nel presente titolo ivi compreso gli impianti elettrici che
devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la
prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metallico
che, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso
civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento
energetico e quant'altro previsto;
4) certificazioni relative ai requisiti tecnico – funzionali previste dal presente
Regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei
lavori e, se nel caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n.1, eseguiti da enti o
professionisti abilitati.
Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ed allo
scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della
documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.
Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il
Sindaco ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza
d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto
allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all'art. 221 del T.U.L.L.S.S.
previa ispezione e conseguente parere del Servizio n.1 della U.S.S.L.
3.1.10. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.
E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità
prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali
condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni
e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.
Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L.
per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.
In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i
lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su
proposta del Responsabile del Servizio n.1.
28
3.1.11 Dichiarazione di alloggio antigienico
L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:
1) privo dei servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità
ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
3) inadeguati dispositivi per il risanamento;
4) i locali di abitazione di cui all'art.3.4.3. lettera a) e b) e ove previsto le stanze da
bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30.% massimo
di quelli previsti agli artt. 3.4.11. e seguenti;
5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. presentino indici di superficie
e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7. e
3.4.8.
La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n.1,
previo accertamento tecnico.
Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo
che il competente servizio dell'U.S.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e
la rimozione delle cause di antigienicità.
3.1.12. Dichiarazione di alloggio inabitabile
Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n.1, può dichiarare
inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene.
I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:
1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4.,
3.4.7., 3.4.8.;
5) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti agli artt.
3.4.11. e seguenti;
6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
8) la mancata disponibilità di servizio cucina.
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e
non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso,
nel rispetto delle procedure amministrative previste.
3.1.13. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici
Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in
copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi
all'albo pretorio municipale.
Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R.,
acquisito il parere del Responsabile del Servizio n.1, possono far pervenire al Comune
interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una
più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.
29
Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a
pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.
Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del
Responsabile del Servizio n.1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi si rende indispensabile che i
competenti Servizi e uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase
istruttoria e di predisposizione della proposta.
30
Capitolo 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI
3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili
E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di
immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il
suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi
dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già
adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n.1 entro 60 giorni dalla
richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o
soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un
sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si
trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.
In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per
capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a
mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.
3.2.2. Protezione dall'umidità
Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi
naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della
casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il
risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.
Il terreno per essere edificabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche
ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.
3.2.3. Distanze e superficie scoperta
Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, larghezza delle vie,
l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli
edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e
rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone
approvati ai sensi della vigente legislazione.
L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una
superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di
deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone
destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.
Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata
come riferimento all'intera area interessata.
31
3.2.4. Sistemazione dell'area
Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i
lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere;
dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.
L'area dovrà essere opportunamente delimitata.
3.2.5. Divieto al riuso di materiali
Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o
comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.
E' altresì vietato per le colmate. L'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano
inquinati.
3.2.6. Intercapedini e vespai
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove
occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio
deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera
non inferiore al 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in
modo che si realizzi la circolazione dell'aria .
Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del
pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm 15, minimo, dal punto
più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del
marciapiede esistente.
3.2.7. Muri perimetrali
I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da
costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione
degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come
previsto all'art. 3.4.51 del presente Titolo.
Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche,
sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.
Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le
eventuali acque di condensa e permanere asciutti.
3.2.8. Parapetti
Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani
fuori terra e di cm 100 per tutti gli altri piani.
I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi
due piani fuori terra e cm 110 per tutti gli altri piani.
32
In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli
urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a
cm 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.
3.2.9. Gronde e pluviali
Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto
verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente
ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque
dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi,
preferibilmente, ai muri perimetrali.
Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.
Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorte nel loro percorso.
Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.
3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde
evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.
Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di
aerazione.
Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'areazione tutte le aperture
in genere.
Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di areazione devono essere
sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua
funzionalità anche nel tempo.
Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le
aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne
garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.
All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono
presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento
di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle
stradali.
I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma,
in canalizzazioni protette.
33
Capitolo 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI
3.3.1. Sicurezza nei cantieri
In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono
essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la
incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.
Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli
infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.
3.3.2. Recinzioni
I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed
aventi un'altezza non inferiore a m 2,00.
I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al
pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusura dei fabbricati medesimi o con
analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della
popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori
estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purche' vengano adeguatamente
vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni
possibile inconveniente.
3.3.3. Demolizioni: difesa della polvere
Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto
precedente, si deve provvedere affinchè i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti
scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo
scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove di proceda alla
demolizione a mezzo di palle o di altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su
indicazione del Responsabile del Servizio n.1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare
speciali accorgimenti,allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
3.3.4. Sistemazione aree abbandonate
Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate
o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente,
devono essere precedute da adeguati interventi di deratizzazione.
3.3.5. Allontanamento materiali di risulta
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Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di
materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il
recapito dello stesso materiale.
3.3.6. Rinvenimento di resti umani
In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di
ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 21 ottobre 1975,
n. 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione
all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti
per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3.3.7. Cantieri a lunga permanenza
Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed
adeguate forniture di acqua potabile.
Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze
o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati
gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "abitazioni collettive" e "fabbricati per
abitazioni temporanei e/o provvisori".
35
Capitolo 4
REQUISITI DEGLI ALLOGGI
3.4.1. Principi generali
Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del
nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili interamente
all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.
Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi
igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto,
mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate
di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che
vi si svolgono.
3.4.2. Estensione campi di applicazione
I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse
specifiche regolamentazioni si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in
genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.
3.4.3. Tipologia dei locali
In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e
dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e
sale da pranzo;
b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili
(sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);
c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi
ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.
A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE
3.4.4. Superfici minime
L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o
meno separare in modo fisso gli spazi.
Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 25
per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli
spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3. ad eccezione del locale bagno
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la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui
caratteristiche saranno quelle descritte all'art. 3.4.70 e 3.4.71.
3.4.5 Volumi minimi ammissibili per i singoli locali
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad
abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.
Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc 24
se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc se per due persone.
3.4.6. Numeri di utenti ammissibili
In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza
d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n.1, il
numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico sanitario applicando gli indici
di cui al precedente articolo.
Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base al
precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di
sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i
conseguenti effetti ai sensi dei precedenti artt. 3.1.13 e 3.1.14.
3.4.7. Altezze minime
Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi Comuni, ai fini del presente
articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
L'altezza netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente
art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m. 2,70.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m.2.10.
Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.2. l'altezza netta
media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,10 per i
corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso
esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.
3.4.8. Altezze minime in relazione all'altitudine
Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto
conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza
media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione a m 2,20 per gli spazi accessori e di
servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere,
compreso i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00
per gli spazi di abitazione e m 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.
Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può
essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m 2,40 per gli spazi di abitazione
37
e m 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi
e i luoghi di passaggio in genere compreso i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,90 per
gli spazi di abitazione a m 1,70 per gli spazi accessori e di servizio.
In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le
indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.6.
Nelle situazioni di cui al presente articolo saranno proporzionalmente riducibili gli indici di
cubatura previsti al precedente art. 3.4.5.
A) ILLUMINAZIONE
3.4.9. Soleggiamento
Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono
essere orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio
in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.
3.4.10. Aeroilluminazione naturale
Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.2. lettera a) e b) devono avere una adeguata
superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'areazione naturale.
Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata
illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative
nonchè i pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f), devono rispettare i requisiti di
condizionamento ambientale di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48.
3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non
inferiore allo 0,018 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad
un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.
Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia
inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale
superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di
1/10.
Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2.5 volte l'altezza del voltino
della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei
successivi artt. 3.4.13. e 3.4.15.
38
3.4.12. Superficie illuminante utile
Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende
la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un
altezza di cm 60 e la quota superiore fino ad un altezza di cm 60 e la quota superiore
eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette(balconi, coperture, ecc.) superiore a
cm 120 calcolata per un'altezza p= L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e
L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo
schema esplicativo.
La posizione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione <<p>> sarà
considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).
Schema esplicativo superficie illuminate utile
Legenda
L=lunghezza dell'aggetto superiore
p=proiezione dell'aggetto=L/2. si calcola solo per L>di cm 120
a=superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione
b=superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione
c=superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione
(c=cm 60)
La superficie finestrata utile è uguale a : b+ 1/3 di a.
3.4.13. Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione
Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza,
(misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.
Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della
finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano
orizzontale un angolo superiore a 30°, la superfici e finestrata degli spazi di abitazione
primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento
delle condizioni di illuminazione richieste.
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3.4.14. Obbligo del progettista
E' richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di
pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.
La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere
computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'art.
3.4.4.
3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore
di 2,5 volte l'altezza delle finestre
Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità
maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile
finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di
3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.
3.4.16. Requisiti delle finestre
Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture
devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.
Al fine del proseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento
acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che
consentano il raggiungimento di uguali risultati.
Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle
pulizie, anche per la parte esterna.
3.4.17. Illuminazione artificiale
Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico
stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale confort
visivo per le operazioni che vi si svolgono.
3.4.18. Illuminazione notturna esterna
Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere
serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.
A) VENTILAZIONE E AERAZIONE
3.4.19. Dichiarazione di responsabilità
40
Così come previsto all'art.3.18.8. il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e
comunque all'atto della richiesta del nulla-osta per l'esercizio dell'attività, presenta la
certificazione rilasciata dagli esecutori attestanti il rispetto di tutte le norme di buona
tecnica, legislative e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.
3.4.20. Normativa integrativa
Oltre le norme generali UNI-cIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e DD.MM. del 7
giugno 1073 e 20 dicembre 1085 come modificati ed integrati in particolare si dovrà
assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano
ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa
vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e
dell'uso di combustibili non gassosi.
3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria
Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di
combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone
ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi
medesimi.
Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni
alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella
misura non inferiore a 1/10 del pavimento.
3.4.22. Stanze da bagno e W.C.:superficie apribile minima per il ricambio
d'aria, ventilazione forzata
La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non
inferiore a mq 0,50 per il ricambio d'aria.
Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio
minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in
aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per
assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
3.4.23. Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio
d'aria, ventilazione forzata
Nei corridoi e nei disimpegni, che lunghezza superiore a m 10 o superficie non inferiore a
mq 20, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di
interruzioni (porte), deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri
un ricambio e la presenza dell'aria almeno per il periodo di uso.
Negli altri casi di servizio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone
dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio
d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.
41
3.4.24 Definizione di canne di ventilazione
Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'ammissione e l'estrazione di
aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in
aspirazione naturale.
3.24.25 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione
dei locali
Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento
autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc.; deve affluire tanta aria quanta
ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire
mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni 1.000
Kcal/h con un minimo di 100 cm2 .
3.24.26 Divieti di installazione apparecchi a gas
Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è
proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
3.4.27. Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto
Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984( G.U. – s.o. n. 12
del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché
l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica
definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1083 e D.M. 7 giugno
1073 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personal qualificato che
esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. La manutenzione
degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale
specializzato.
3.4.28. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili
I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi
flessibili moduli che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e
indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed
il riferimento alla tabella UNI-CIG.
Legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il porta gomma deve essere realizzata con
fascette che :
- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in
opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e di altre che consentono
l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo,
correttamente applicato sul raccordo porta gomma anche se stretto in fondo sullo
stesso.
42
3.4.29. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni
Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una
targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana :
a) nome del costruttore e/o marca depositata;
b) dati sull'avvenuto collaudo;
c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo
dal costruttore;
d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione
minima di esercizio;
e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.
L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo
uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e
quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.
3.4.30. Definizione di canna fumaria
Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della
combustione provenienti da focolari.
3.4.31. Definizione di canna di esalazione
Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e
fumane.
Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella
tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.
3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione
Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono
essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.
3.4.33. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed
allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.
Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono
l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.
3.4.34. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a
combustione o di cappe
I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono
rispondere ai seguenti requisiti :
43
-
avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di
scarico dell'apparecchio;
avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della coppa un tratto
verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con una pendenza minima
del 2%;
non avere cambiamenti di direzione con angoli adeguati;
essere facilmente montabili;
essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle
loro eventuali condensazioni.
3.4.35. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti
E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi
a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.
E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne
collettive.
L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito
solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad
una canna di esalazione.
3.4.36. Limitazione del tiraggio
E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a
combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di
dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti
professionisti di riconosciuta competenza.
Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle
soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti
igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.
3.4.37. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento
Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è
calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive, massime
collegate.
Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella
tabella seguente :
44
Dimensioni canne fumarie
Altezza in metri delle canne fumarie
(collegamenti esclusi)
Canne
h<10
quadrate
Canne cilindriche
rettangolari
h<20
10≤h≤20
o
Diametro
Sezione
Sezione
Portate termiche Kcal/h
interna
interno
interna
cm2
cm
cm2
fino a 25.000
fino a 30.000
105
fino a 40.000
fino a 50.000
fino a 60.000
208
fino a 70.000
249
fino a 80.000
280
fino a 100.000
345
fino a 120.000
418
fino a 140.000
497
fino a 160.000
fino a 25.000
fino a 30.000
fino a 25.000
fino a 40.000
10,0
11,0
79
87
fino a 40.000
125
fino a 60.000
169
fino a 80.000
fino a 60.000
12,5
123
fino a 80.000
14,0
154
fino a 105.000
15,0
189
fino a 105.000
fino a 125.000
17,0
226
fino a 125.000
fino a 155.000
18,0
255
fino a 155.000
fino a 180.000
20,0
314
fino a 180.000
fino a 213.000
22,0
380
fino a 200.000
fino a 259.000
24,0
452
fino a 240.000 fino a 300.000
26,0
95
531
584
Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:
3,5 cm2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 cm;
2,5 cm2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 e 20 m;
2,0 cm2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze minori di 20 m.
3.4.38. Caratteristiche delle canne
Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti
della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona
conducibilità termica e coibentata all'esterno.
Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in
modo da rendere facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono
avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.
45
3.4.39. Messa in opera delle canne fumarie
Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o
anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l’aria esterna solo nella parte
superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.
3.4.40. Canne fumarie singole: caratteristiche
Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di
utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all’interno della canna
fumaria onde evitare l’ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della
faccia interna di questa. L’immissione deve avvenire ad un’altezza di almeno 50 cm dalla
base della canna.
3.4.41. Canne fumarie collettive: caratteristiche
Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione
meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo carichi simili :
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo
sesso combustibile;
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo
sesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.
Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono
condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di
145°. Nel caso di utenze all’ultimo piano queste ve ngono convogliate direttamente
nell’orifizio del camino.
Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.
Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di
nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al
relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori;questi
devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che
dovrà immettere in un secondo comignolo.
3.4.42. Comignoli: tipi
I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.
3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazioni
Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm rispetto alla falda nel
caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o lastre
strutture distanti meno di 8 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40
cm del colmo del tetto.
46
In ogni caso restano fatte sale le disposizioni di cui al punto 6.15. dell’art.6 del D.P.R.
1391del 22 dicembre 1070 per gli impianti termici.
A) TEMPERATURA E UMIDITA’
3.4.44. Spessore dei muri esterni
Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono
avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la
protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall’azione degli agenti meteorici.
Tale condizione si ritiene o osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale
è uguale o inferiore a 1 Kcal/h/m2/C° : condizioni idoneamente certificate.
Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro), o in
metallo, o in latro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non
deve essere superiore a 2 Kcal/h/m2/C° .
Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici
finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie di pavimento.
3.4.45. Impianto di riscaldamento
Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di
riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in
relazione all’uso dei singoli locali.
L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei
mesi invernali e più freddi una temperatura dell’area interna pari a 18° C (per un minimo
esterno di
-7°C).
Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20°C.
Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di
tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di calore.
3.4.46. Umidità – condensa
L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è
ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito
fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente
permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli
alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.
Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli
alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo ½ ora dalla chiusura di
eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente,
ecc.).
47
3.4.47. Condizionamento : caratteristiche degli impianti
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere
negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee
ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche :
a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei
locali di uso privato. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante
parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati
accorgimenti per la depurazione dell'aria;
b) temperatura di 20 ± 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale : nella stagione
estiva
temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e
comunque con una
differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non
inferiore a 7°C;
c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se
del caso
disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano
presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di
trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di
0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad un altezza di m2.
Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per
gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro ecc.
3.4.48. Condizionamento : prese di aria esterna
Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad
un'altezza diametro m 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m 6 se su
spazi pubblici.
La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte
di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.
ISOLAMENTO ACUSTICO
3.4.49. Difesa dal rumore
I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono
garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di
calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi
comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da
locali o spazi destinati a servizi comuni.
3.4.50. Parametri di riferimento
I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati
per quanto concerne:
a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
48
c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
d) rumori da calpestio.
3.4.51. Misurazioni e valutazioni
Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in
opera.
La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti
richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione
internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa
internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Comittec) come specificato all'art. 2.8.2
del Titolo II.
3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico
Per a parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di
valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal
costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a
secondo della zona come definita all'art. 2.8.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella
seguente tabella.
I : Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture in dB
Zone
Pareti interne
Pareti esterne
di confine con
altri alloggi
Con
Senza
o con vani servizi
serramento
serramento
Solette
Industriale
1
40
35
45
42
Mista
2
40
35
42
42
Residenziale
3
40
32
40
42
Part.Tutela
40
30
35
42
3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti
rumorosi
Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività
artigiane commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse
concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del
Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività,
indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo
precedente.
49
Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti
dell'edificio ovvero le stesse dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi
disattivate.
3.4.54. Rumorosità degli impianti
Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore,
impianto termico, impianti di condizionamento ecc.) installati in altri alloggi o in spazi
comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB(A).
Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere
realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare
tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di
disturbo.
Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.)
potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la
rumorosità nei locali degli alloggi contigui.
3.4.55. Rumore da calpestio
Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro
maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina
normalizzata generatrice di calpestio.
RIFIUTI DOMESTICI
3.4.56. Obbligo al conferimento
E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori,
anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine
superiore alle ore 24.
Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti
all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati,
devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti9 a ciò
destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta
all'uopo predisposti.
3.4.57. Depositi e raccoglitori
Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono
disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali
depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni
raccoglitori.
Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di n.3 giorni, calcolati in
base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per li 1,5 per abitante di come indice
minimo.
50
Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia
da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.
3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio
In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi
negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti :
1. avere superficie adeguata;
2. altezza minima interna di m. 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 X
1,80;
3. avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,
facilmente lavabile e impermeabile;
4. essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10 muniti di
dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell’aria viziata; potranno essere
ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione
sfociante oltre il tetto;
5. devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di
scarichi regolamentari e sifonati dell’acqua di lavaggio;
6. dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e
antinsetti;
7. in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il
recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc), per il deposito dei rifiuti
pericolosi o tossici e nocivi (batterie ecc.).
3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori
I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con
raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee,essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con
particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa
antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e
periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di
lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree
potranno anche essere su pubblica via purchè appositamente predisposta e
attrezzata;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il caricamento automatico;
- se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di
segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico.
3.4.60. Canne di caduta
Le canne di caduta sono di regola vietate.
Possono essere ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta
dell’interessato e ove già esistono solo nel rispetto delle seguenti condizioni :
51
a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc);
b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad
impedire la dispersione nel locale di deposito;
c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq di superficie servita; tuttavia se la
canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una
canna potrà servire 1.000 mq di superficie.
3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità
I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie
ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di
mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi
alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili)
devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi
contenitori stabiliti dall’Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel
quale hanno sede Il servizio pubblico deve provvedere all’allontanamento di questi rifiuti
quotidianamente .
E’ ammesso nel rispetto delle norme precedenti l’uso di tali rifiuti quale mangime per
animali fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell’interessato e previo parere
del Responsabile de Servizio n.1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo
degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere
ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e
successive modifiche ed integrazioni.
3.4.62. Deroga
Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n.1, si riserva, in presenza di situazione
tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti
esposti agli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la
documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere
favorevole.
3.4.63. Rifiuti non domestici
Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R.
915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni
nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.
SCARICHI
3.4.64. Tipi di scarico
Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all’origine in :
a) acque meteoriche (bianche)
b) acque luride civili (nere)
52
c) acque di processo industriale
3.4.65. Reti interne
Tutti gli scarichi devono essere raccolti all’origine e tramite percorsi separati e distanti, in
relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma
della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni
regionali e quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.
E’ ammessa l’unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale,
fermo restando la possibilità d’ispezione e prelievo campione delle singole reti.
3.4.66. Acque meteoriche
Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme
dell’apposito regolamento comunale.
E’ ammesso il loro recapito al suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per
subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata ad adeguata distanza da tutti
i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo
altimetrico.
E’ ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.
Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso
produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di
500 mq, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima
pioggia nella fognaria comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito
sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente dalle acque meteoriche di
piena o di stramazzo.
3.4.67. Acque di processo
Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti
esclusivamente all’uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II
sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.
3.4.68. Accessibilità all’ispezione e al campionamento
Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della
loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che consenta il
campionamento.
Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi,
all’uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un
pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm 40 X 40: tale pozzetto deve essere a
perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per
una profondità di almeno 50 cm.
53
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti
Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di
trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a
perfetta tenuta.
I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.
Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione
dell’acqua potabile: di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni, e salvo
casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n.1, può prescrivere
o ammettere, percorsi controllabili a vista.
Le vasche, non possono di regola esser ubicate in ambienti confinati.
DOTAZIONE DEI SERVIZI
3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da:
- una vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.
La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti in unico vano.
Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un
adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.
Gli ambienti di cui all’art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso
esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest’ultimo ubicato nell’eventuale antibagno.
3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, lattrine, antilatrine
ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:
-
pavimenti e pareti perimetrali sino ad un’altezza di cm 180 di regola piastrellate,
comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali
adibiti a permanenza di persone;
i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o
da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine,
antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da
singole camere da letto.
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina
Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti
che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:
1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di
materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m 180;
54
2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da : lavello,
frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi,
cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e
l’allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad
esaltare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.
Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie
minima di mq 3,00, nonché regolamentare aeroilluminazione.
3.4.73. Acqua potabile
Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile
realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.
Nella progettazione dell’impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima
considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di
rumorosità molesta.
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe
Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.
Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n.1,
autorizza l’approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o
da sorgenti ben protette e risultanti potabili.
Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di
potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1
Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile privata, esistenti ed attive, laddove
esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano
state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al
pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano
autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dall'esplicita richiesta al competente
Servizio del Genio civile affinché non si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o della
concessione.
I pozzi privati per uso potabile,autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto,
devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie,
concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi
risultare a conveniente distanza stabilita da Responsabile del Servizio n.1.
3.4.75. Erogazione dell'acqua – Rete di distribuzione
L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza
l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.
Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi)
negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare
acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta della rete pubblica.
La rete di distribuzione dell'acqua deve essere :
- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i
guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci
con questi essere posata superiormente ad essi.
55
REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE
3.4.76. Applicazione del D.P.R. 384/78
In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al
D.P.R. n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi
destinazione a servizi di interesse generale e ad attività di carattere amministrativo,
culturale, giudiziario, economico,sanitario ancorché gestiti da privati.
Si intendono compresi fra esse le attività commerciali, gli esercizi di ospitalità e le
abitazioni collettive nonché i locali per pubblici spettacoli e attività accessibili al pubblico e
di dimensioni minime di 500 mq di superficie complessiva lorda comprese le pertinenze.
Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli già esistenti nel caso
fossero sottoposti a ristrutturazione o cambio di destinazione.
Gli edifici pubblici esistenti dovranno adeguarsi alle norme del D.P.R. 384/78 nei termini
fissati dalla Legge 41/85.
3.4.77 Estensione della normativa (∗)
Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite
si dovranno osservare le norme dell'articolo seguente per tutti gli edifici ed impianti di
nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con sole esenzioni per
:
- le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di quattro
alloggi;
- le costruzioni e gli impianti destinati a usi misti o produttivi che abbiano ad assolvere
a esigenze particolari e contrastanti strettamente connesse con la funzionalità;
- gli interventi sull'esistente per i quali sia documentata l'impossibilità dia
adeguamento alle presenti norme.
3.4.78. Regolamentazione generale (∗)
Negli spazi e nelle costruzioni, di cui al precedente articolo devono essere assicurati :
- l'accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle
persone quando trattasi di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono il piano
terra), attraverso rampe indipendenti o abbinate alle scale, di larghezza non inferiore
a m 9; di pendenza contenuta entro l'8% convenientemente protette, attrezzate e
pavimentate con materiale antisdrucciolevole;
- per gli edifici di almeno 3 piani (compreso piano terra) la disponibilità di ascensore,
dotato di meccanismo di autolivellamento di dimensione interna minima di 0,90 X
1,30 m, con l'apertura posta sul lato più corto e porte e battenti o a scorrimento
laterale, aventi larghezza non inferiore a m 0.80;
(∗) Si applicano fino all'atto di recepimento della normativa di cui alla L.R. 6/89 ovvero fino all'entrata in vigore della
stessa.
56
-
-
-
la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lati, almeno su un lato non
interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli; di pianerottoli o piani di
distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno m 1,30; di gradini
con alzata non superiore a cm 17 e pedata non inferiore a cm 30;
la percorribilità dell'unità immobiliare mediante patrocinio di ingresso, porte interne e
disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori rispettivamente a m 1,25 e
m 0,80;
la fruibilità dei bagni, cucine e cabine di cottura, attrezzabili in modo da consentire il
movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la s osta di queste ultime senza che
sia impedita la praticabilità delle dotazioni essenziali.
57
Capitolo 5
CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO
3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali
Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in
particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privatezza.
3.5.2. Cavedi: dimensioni
Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta
aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o
creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedo o chiostrine.
In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a m 8 : lato minimo 2,50, superficie minima mq 6;
- altezza fino a m 12 : lato minimo 3,00, superficie minima mq 9;
- altezza fino a m 18 : lato minimo 3,50, superficie minima mq 12;
- altezza oltre m 18 : lato minimo 4,00, superficie minima mq 16.
La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.
L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso
illuminato dal cavedio.
3.5.3. Cavedi : comunicazione con spazi liberi
I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente
con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o
passaggi, rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno
1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e
m. 2,40 di altezza.
3.5.4. Cavedi : caratteristiche
I cavedi devono avere pareti in tinte chiare interamente libere e terminare in basso su
pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da
evitare ristagni d'acqua.
E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.
3.5.5. Cortili : norma di salvaguardia
E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni
igieniche dei cortili esistenti.
58
3.5.6. Accessi ai cortili
I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile
agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che
abbiano superficie antisdrucciorevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere
un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza
minima di m 4,00 all'ingresso.
3.5.7. Pavimentazione dei cortili
Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e
pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, in modo da impedire
l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa
dei muri.
La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di
ristagni di acque.
Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.
3.5.8. Cancelli
Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri
costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma Uni del gennaio
1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di
cui sopra entro 5 anni dalla ditta di entrata in vigore del presente regolamento e/o
comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.
3.5.9 Igiene dei passaggi e degli spazi privati
Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo
dell'acqua, sono applicate le disposizione riguardanti i cortili.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i
luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni
immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o
menomare l'aerazione naturale.
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tute la parti in comune, sono tenuti
solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto
all'uso.
3.5.10. Suolo pubblico : norme generali
Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione,
per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.
E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere,
acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che, provoca offesa,
59
imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di
terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.
3.5.11. Concessione di suolo pubblico
Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la
concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati,
parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni ecc. è data dal
Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile
del Servizi n.1 concernenti principalmente :
a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta,
involucri, ecc.);
c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da
malore.
60
Capitolo 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE
3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza
La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle
parti sia inferiori che superiori.
L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per parte sottostante che per la parte
sovrastante, non potrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non
supererà 1/3 della superficie del locale.
Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale
sovrastante, si almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere ½ della
superficie del locale.
Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del
Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per
l'accesso, non supererà ma gli indici di cui al comma precedente.
3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi
Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella
superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.
Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per
quanto riguarda la superficie aeroilluminante, debbono inoltre essere assicurate tutte le
caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza.
Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la
funzionalità delle superfici finestrate.
3.6.3. Seminterrati e sotterranei : definizioni
Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il
piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova
completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino
permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi
pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le
specifiche destinazioni9 quando abbiano i seguenti requisiti:
A. altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche
destinazioni;
B. dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona
impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici : detti requisiti sono da ritenersi
soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed
61
C.
D.
E.
F.
G.
impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza
termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici
di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del
presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile,
condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47. e 3.4.48.
ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazione
d'uso;
scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a
rigurgiti;
idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e
protette;
in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia
di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.
3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e
sotterranei
L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve
essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del
Responsabile del servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici
competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute
nei luoghi di lavoro.
3.6.6. Sottotetti : isolamento e licenza d'uso
I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno
cm 30 interposta tra il soffitto e la copertura.
Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore
di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a
quelle stabilite nel precedente comma.
In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/°C.
I vani sottotetto o parte di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4
del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale,
accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in
progetto e autorizzati in fase di concessione.
3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi : aeroilluminazione
Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e
illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque
non inferiore a mq 1 per ogni piano.
Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve
essere pari a mq 0,40 per piano servito.
Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di
consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala,
62
devono essere adeguatamene protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per
l'incolumità delle persone.
Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei
locali contigui.
Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di
sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo
Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano
una facile pulizia e di almeno cm 180.
Stesse caratteristiche devono avere il gradino – alzata pedata e pianerottoli – nonché il
parapetto o la balaustra completi di corrimano.
3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune
Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che alla discesa, essere sempre
dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.
E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la
distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano
porta non potrà essere inferiore a m 0,50.
3.6.10. Larghezza delle scale
La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani,
degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20 riducibili a
m 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.
Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con
cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa
inferiore e comunque non minore di m 0,80.
3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure :
- alzata minima 16 cm, massima cm 18; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo per
casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 63.
Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate
con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza
inferiori a m 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.
3.6.12. Scale a chiocciola
Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola
per il collegamento di due o più pini, tra diversi alloggi o comunque a uso comune, questa
dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni,
63
per la larghezza di almeno m 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di
altezza indicati all'articolo precedente.
Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani
abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m
1,20.
3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune
Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta;
dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9.
qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.
64
Capitolo 7
ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA
3.7.0. Norme generali
Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme
speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge
Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione
per i campeggi e i villaggio turistici di cui al successivo capitolo 15, fermo restando le
autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai
requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle
norme riportate ai successivi articoli.
ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere
Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R.
30 dicembre 1970, n.1437, pertanto:
- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq 8 e quella della
camere a due letti in mq 14;
- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc 24 e mc 42;
Nelle località di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare al cubatura è riducibile
fino ad un minimo di mc 23 e mc 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.
Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
L’altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m 2,70; tale altezza è
riducibile a m 2,55 nei Comuni ad un’altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.
Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso
dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la
cubatura minima va aumentata di mc 18 con non meno di mq 6 di superficie.
3.7.2. Requisiti di abitabilità
Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura,
condizionamento e tutto quanto previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti
previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.
I requisiti per le persone fisicamente impedite, così come previsti sempre nel Capitolo 4 ,
vanno applicati per gli esercizi alberghieri con più di 10 camere.
Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni
altra norma in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza
ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e
gli impianti di servizio.
65
3.7.3. Servizi igienici
Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo,
WC, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.
I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così
come individuati nell’allegato A alla Legge Regionale 08 febbraio 1982, n.11 “disciplina
della classificazione alberghiera” e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le
stesse caratteristiche.
In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di
lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le
caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.
3.4.7. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per
civile abitazione, in particolare per quanto concerne l’illuminazione, l’isolamento acustico, l
temperatura e il condizionamento.
Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante),
bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente
Regolamento.
B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)
3.7.5. Requisiti
Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono
possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4
del presente Titolo.
C) OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CASE PER FERIE, COLLEGI.
3.7.6. Caratteristiche
Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:
a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc 18
per persona ; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli
indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc 15 per i
collegi per bambini fino ad un’età di anni 12.
b) Aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
c) Refettorio con superficie da mq 0,70 a mq 1,20 per persona in relazione all’età;
d) Cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente
Regolamento;
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e) Lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria
sudicia;
f) Una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone.
Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed
aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;
g) Locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5 % della ricettività totale
dell’abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso ,
dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
h) Locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme
contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
i) Servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e
delle stoviglie in uso al soggetti di cui al precedente punto h).
Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente
lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezza di m2 e devono inoltre
possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e
condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al capitolo 4 del presente
Titolo.
3.7.7. Alloggi Agro-turistici
Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985, n.730 “Disciplina
dell’Agriturismo”, i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i
requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all’articolo precedente ad eccezione
dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un
numero si ospiti maggiore di 50.
Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all’adeguamento alla normativa igienicosanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell’art.5 della Legge 730/85
D) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI
3.7.8. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche
Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature
essenziali.
I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere
almeno:
- una cubatura totale da assicurare minimo mc 24 per posto letto;
- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9
per gli Alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un
lavabo ogni 5 letti;
- un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti
con locali per a bonifica individuale.
Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all’ultimo
comma dell’articolo 3.7.6.
3.7.9. Ospizi definizione e caratteristiche
67
Side finiscono ospizi, gli esercii di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie
condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di
particolare assistenza socio-sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i
parametri per i collegi per adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazione al tipo di
ospite.
Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall’ultimo comma dell’art.
3.7.6.
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Capitolo 8
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI
3.8.0. Normativa generale
I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e
sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla
Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito
previsto.
Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali del
regolamento.
Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze
dei Vigili del fuoco in proposito.
3.8.1. Cubatura minima
I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o
riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono
inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di
condizionamento dell’aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettacoli non deve
essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.
3.8.2. Servizi
Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici
preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200
possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l’aggiunta di un ulteriore servizio igienico
per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.
Nell’antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente potabile. I locali adibiti a
servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi
ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento.
3.8.3. Requisiti
Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili
abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale
diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti termici. Gli impianti
di condizionamento d’aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere
condizioni ambientali di benessere previste dal capitolo 6 del presente Titolo.
Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d’aria per una portata non
inferiore a mc 30 per persona/ora.
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3.8.4. Divieto di fumare
Nei locali di cui all’art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti
la scritta “VIETATO FUMARE”, in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del
locale, disposti all’interno del locale in posizione ben visibile, nell’ingresso salvo il disposto
dell’art. 4 della Legge 11novembre 1975, n.584.
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Capitolo 9
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE
3.9.1. Autorizzazione
Ferma l’autorizzazione amministrativa di cui all’art.86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773,
chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi
diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall’E.R. su
conforme parere del Responsabile del Servizio n.1 che la concede quando gli stessi
abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.
A) STABILIMENTI BALNEARI
3.9.2. Numero utenze ammissibili
Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una
superficie minima di mq 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il
rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar,
luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola
utenza.
3.9.3. Cabine-spogliatoio – Numero minimo, caratteristiche, dotazione
Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ai 2/3 del numero delle
utenze massime ammissibili.
Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un’altezza non
inferiore a m 2,20, una superficie minima di mq 2,50.
Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima :
- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;
- 1 cestino porta rifiuti;
- Impianto di illuminazione artificiale;
- Punto presa per asciugacapelli.
La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile
per una corretta pulizia.
Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di
materiale idoneo di larghezza minima di m 1.
Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.
3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima
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Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero
delle cabine – spogliatoio.
I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei WC può
essere sostituito con orinatoi a parete.
Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di
adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con
almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche
come indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.33.
Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale
impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un’altezza non inferiore a m 2.
La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia e munita
di apposito fognolo sifonato.
Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.
I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.
I servizi devono essere provvisti di prese d’acqua e relative lance in numero sufficiente.
Pr quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali
quelle previste dal Capitolo 15 del presente Titolo.
3.9.5. Docce
Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all’aperto, non deve essere
inferiore a 1 ogni 25 utenti.
Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m 1 x 1 con fognolo o pilette sifonate.
3.9.6. Raccoglitori di rifiuti
Su tutta l’area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di
raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.
3.9.7. Pronto soccorso
Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di
mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e
dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l’esterno.
Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una
utenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ai pronto soccorso.
3.9.8. Luoghi di ristorazione
Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi
dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le
caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.
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ALBERGHI DIURNI
3.9.9. Superficie minima dei locali
I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base
non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca, ed a mq 1 per i bagni a doccia. In quest’ultimo
caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a
mq 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli
indumenti.
Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti
aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli, nel caso di docce con spazio antidoccia gli aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero
pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente
antistante alle stesse docce.
3.9.10. Servizi igienici
Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero
non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione
di acqua potabile.
Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua, devono essere non manuali possibilmente a
pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di
carte, ovvero asciugatoi termo ventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un
adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza
verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.
3.9.11. Caratteristiche dei locali : pareti e pavimenti
Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei
servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un’altezza di m 2) e comunque
costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il
pavimento e le pareti arrotondati.
Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che
permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucciolevole.
Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali
condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.
3.9.12. Caratteristiche dell’arredamento
Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonché dei
servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie
liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.
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3.9.13. Aerazione
Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m 2,40. l’altezza dei vani di
soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m 2,70.
L’aerazione dei vani di cui agli artt. Precedenti è ammessa sia a mezzo superficie
finestrata che in aspirazione forzata; in quest’ultimo caso deve essere assicurato un
coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.
Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo
di evitare la formazione di correnti d’aria.
3.9.14. Condizionamento
Gli impianti di condizionamento dell’aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in
grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di
velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone
ed in particolare garantire i requisiti di cui all’art.3.4 del Capitolo 4 del presente Titolo.
3.9.15. Locali depositi
Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale
per le pulizie e per la biancheria di ricambio.
3.9.16. Disinfezione
I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con materiali idonei.
La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con
detersione ad ogni occorrenza.
3.9.17. cambio biancheria
Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere
effettuato a cura del gestore.
La biancheria in dotazione al di servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a
lavaggio.
3.9.17/bis Altre prestazioni dell’albergo diurno
Per tutte le altre prestazioni tipiche dell’albergo diurno per la cura della persona, si fa
riferimento alla specifica normativa.
C) PISCINE DI USO COLLETTIVO
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3.9.18. Caratteristiche della vasca
Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da
assicurare l’impermeabilità con materiale idoneo ( piastrella tura in mosaico o altro).
Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere
preferibilmente di colore chiaro.
La piscina, per almeno una profondità di m 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e
lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.
Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate
delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.
La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza
non inferiore a m 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucciorevole.
3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche
Qualunque sia il sistema di alimentazione, l’acqua in entrata deve possedere buone
caratteristiche
Igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti
normalmente ammessi per le acque potabili.
Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l’assenza di sostanze
tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.
E’ prevista la possibilità di addizionare all’acqua in entrata piccole quantità di sostanze
alghicida, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.
3.9.20. Alimentazione delle piscine
In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate :
1) a circuito aperto;
2) a circuito chiuso.
3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto
L’acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta
quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.
L’uso di queste piscine è consentito solo quando l’acqua di alimentazione è idonea alla
balneazione o viene sottoposta, prima dell’ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di
disinfezione e che il tempo si detenzione dell’acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore
e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore
a mc 5.
3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso.
Questo sistema consiste nel fatto che l’acqua viene fatta continuamente passare
attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all’acqua già utilizzata i suoi
dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all’uso.
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Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti ecc., vengono
quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di
alimentazione.
3.9.23 Depurazione, riciclo, riflusso e ricambi d'acqua
L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente
depurata.
Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione
deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli
di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a
compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore
al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando
sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità
n. 128 del 16 giugno1971.
L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento
della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.
3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro
Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei
materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc ) e viene indicata ai bagnanti come sede
appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.
Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul
pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.
La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve
essere raccordata alla fognatura comunale.
3.9.25. Accesso in vasca
Per le piscine pubbliche all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si
servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire
unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli e ad acqua
corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minimo per una lunghezza non
inferiore a m 3 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.
Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato
o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con
apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e
lunga almeno m 2.
3.9.26. Uso della cuffia
In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell'uso della cuffia che dovrà essere
esibita all'ingresso.
3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente
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La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20°
e 22°C negli impianti al coperto e tra i 18° e 25°C in quelli all'aperto.
La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere
superiore a 4–5°C rispetto alla temperatura dell'ac qua della vasca; comunque non deve
mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.
3.9.28. Capienza della vasca
La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua,
secondo il rapporto di mq 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia
maggiore a m 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà mc 3,50 per utente.
3.9.29. Tipi di spogliatoi
Gli spogliatoi possono essere di tipo a:
- rotazione;
- singolo;
- collettivo.
E’ consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente,
previo parere del Responsabile del Servizio n. l della U.S.S.L. territorialmente competente,
che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi
singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime
di m 1 per 1) o spogliatoi collettivi.
3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione
Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 15% del
numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 3.9.28, detratto il numero di cabine
singole e spogliatoi collettivi ove presenti. La cabine a rotazione devono avere le
dimensioni minime di m 1,5 X 1,5; avere due porte poste sui lati opposti: l’una si apre su
percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successiva
ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le
stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.
Le pareti devono avere un'altezza di m 2 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e
parete di altezza pari a cm 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione.
Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere
costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come
sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve
essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.
Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il
bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio
di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera
individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso
il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 3.9.25.
Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere
previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.
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3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca
Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi
spogliatoi) senza dover riattraversare la zona “accesso alla vasca”.
3.9.32. Proporzionamento delle docce e del WC
Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:
1) per uomini:
a)1 WC ogni 6 cabine;
b)1 orinatoio ogni 4 cabine;
c)1 doccia ogni 4 cabine;
2) per donne:
a)1 WC ogni 4 cabine;
b)1 doccia ogni 4 cabine
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC
La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda
o asciugacapelli in numero pari ai pasti doccia.
I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq 1,50, essere provvisti di bidet (solo
per le donne) e di tazza (turca).
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più
lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per
ogni 3 servizi.
Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con
materiale impermeabile a di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m 2.
Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono
essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e
apposita piletta o fognolo sifonati.
I comandi per l'erogazione dell’acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale
o a gomito o a cellula fotoelettrica.
Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in
polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di
rifiuti con comando a pedale.
Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere
costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.
3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone
spogliatoi
Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea
illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.
Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal
margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di
aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso
occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n.1 della
U.S.S.L.
territorialmente competente.
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3.9.35. Insonorizzazione
Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere
opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.
3.9.36. Obblighi del gestore
In tutte la piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona
ben visibile (alla cassa):
- il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la
clorazione;
- i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.
Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno
essere registrati di continuo o/a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente
conservati per un periodo di almeno 6 mesi.
3.9.37. Zone riservate ai tuffi
Per le zone riservate agli impianti peri tuffi devono essere osservate le norme dì cui alla
Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.
3.9.38. Pronto soccorso
In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di
superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e
attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con
l'esterno.
Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza.
continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.
3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori
Se la piscina à datata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno
essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.
3.9.40. Deposito materiale
In tutte le piscine aperte al pubblica sì dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito
dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l’impianto.
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Capitolo 10
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE
3.10.1. Definizione e norme generali
Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale
funzionamento dcl1'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest’ultima
inerenti.
Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme
relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo
scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.
Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i
locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le
finestre delle abitazioni a distanza inferiore a metri 3 in linea orizzontale.
Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per
animali.
I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti
di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.
3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi
I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di.
modificare negativamente l’aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione
mediante mezzi divisoti impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere
ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.
I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben
aerati, con pavimento di cotto o di gettala, difesi dalla pioggia ed impermeabili.
Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed
insetti.
E’ vietato conservare nel luoghi di deposito e di conservazione delle derrate,
anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.
3.10.3. Dotazione di acqua potabile
Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.
Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico,
l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a
cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con
impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.
I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.
Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso delle
cisterne che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti
tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.
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3.10.4. Scarichi
I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono
essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della
casa.
In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento
delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di
liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a
doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo 2 del presente
regolamento.
Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi
altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni dl
almeno m 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.
3.10.5. Rifiuti solidi
Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene
effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili,
coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura. Gli immondezzai devono
distare almeno m 20 dalle finestre e dalle porte del locali di abitazione o di lavoro.
Il trasporto del rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.
3.10.6. Ricovero per animali: procedure
La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco
che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n 1 per quanto attiene le
competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla
idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e ai
fini del benessere delle specie allevate.
L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia
previo accertamento favorevole del Responsabili dei Servizio n. 1 e Veterinario secondo le
rispettive competenze.
L'autorizzazione deve indicare la specie o le speci di animali nonché il numero dei capi
svezzati che possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di:
- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di
prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di
qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento
di riserva di caccia;
detta autorizzazione è subordinata al nulla asta previsto dall'art. 24 del Regolamento dì
polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n, 320 e attualmente rilasciato
dai E.R. dei servizi di zona competente per territorio.
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3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri.
I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54
del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di
acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni
contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.
I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano
pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei
liquami.
Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter
usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero
per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire
l’illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento
praticato.
3.10.8. Stalle
Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei
scoli.
Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233
del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione
degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la
raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti
di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.
Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile
1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile
che permette lo scolo delle acque all’esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e
facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2,2, finestra apribile all'esterno e reti
antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio,
lavandino e doccia per gli operatori addetti.
3.10.9. Porcili
I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza
minima di m 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il
rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di
materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine
in pozzetti a tenuta.
3.10.9. Porcili
I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza
minima di m 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il
rinnovamento dell’aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di
materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine
in pozzetti a tenuta.
3.10.10. Pollai e conigliaie
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I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di
fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi
limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m
10.
3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche
per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere
alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea dl
proiezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in
condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m 50 dai pozzi per essere
disperse sul fondo in modo da evitare impaludimenti o ristagni.
Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.
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Capitolo 11
EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI
3.11.1. Norme generali
Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della legge 833/ 78, gli edifici
destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza
continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via
preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente
capitolo.
Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente
quanto previsto dal Capitolo I del presente Titolo.
3.11.2. Isolamento
I locali dì lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art.
7 D.P.R. 30356).
I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali
costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei
limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.
3.11.3. Sistemazione dell'area esterna
L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato
lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di
cm 70: se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere
opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa
rilasciare sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto
delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto
anche di quanto previsto dal Titolo II.
3.11.4. Pavimentazione
Il pavimento del locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare le
presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto
rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non
esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non
inferiore a cm 40.
Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. l,
si potrà derogare l'obbligo del vespaio.
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Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile)
resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia
e tale da evitare ogni caso polverosità.
3.11.5. Illuminazione
Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie
del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.
Dovrà inoltre essere assicurala una superficie di aerazione naturale apribile con comandi
ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del
pavimento.
La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato;
allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas,
posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa
con svolgimento di calore.
3.11.6. Dotazione di servizi per il personale
I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze
di privatezza e comfort sia alla necessità dl una facile e rapida pulizia.
In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario
almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.
L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà. essere usato anche come
spogliatoio.
Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si
dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.
La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11
a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale
spogliatoio per sesso di adeguata superficie.
Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.
Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in
adeguato numero orinatoi.
I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.
3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici
Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di
mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio la
superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3.
I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con
regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato
per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una
impossibilità tecnica alla prima soluzione.
I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta
di scarico sifonata.
Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad
un'altezza di m 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.
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3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi; superfici minime
Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di 1 mq
per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite dl
materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento;
devono avere regolamentare aero-illuminazione naturale.
3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minime
Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolamentate termoregolati,
devono prevedersi lavatoi e punti per l’erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici
di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori
potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per
ogni lavoratore previsto.
Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze
preferibilmente rnediante passaggi coperti.
3.11.10. Mense: caratteristiche
Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche
delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza
di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa
prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e
bevande.
Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq 1 per persona e
l’uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.
3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande
Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o
che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di
alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente
attrezzati.
3.11.12 Prescrizioni integrative
In fase di preventivo parere (come previsto dall'art, 3.1.10 e 3.1-11 presente Titolo), in
merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle
caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei
Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a
cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato
già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.
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3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei
E’ vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e
luce diretta.
Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione
dell'E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in
particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi
riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n, 1 all’aerazione, alta illuminazione ed
alla protezione dall'umidità.
Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.
L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di
separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi
di rischio o di nocività.
3.11.14. Isolamento acustico
Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono
comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto
per le costruzioni di civile abitazione.
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Capitolo 12
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI
ED ATTIVITÀ AFFINI
3.12.0. Campo di applicazione
Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0. del cap. 1° del presente titolo, le norme
di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si
verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.
3.12.1. Lavanderie: autorizzazione
Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo,
ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la
rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle
attrezzature.
L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla
ristrutturazione totale dei locali o dell'attività e dove si procede al cambio della titolarità
dell'autorizzazione.
Nella domanda devono essere indicati :
- il sistema di lavaggio;
- gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l’utenza che si intende servire con
particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende
ristoratrici, ecc,);
- il personale addetto.
Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:
- quali acque verranno usate;
- come si provvederà al loro smaltimento.
3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido
Le lavanderie ad amido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed
eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:
- un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di
almeno un lavabo per il personale.
Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che
il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata,
senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.
3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali
I locali delle lavanderie industriali devono avere:
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-
pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti
di scarico delle acque a chiusura idraulica;
pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.
3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione
Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il
Responsabile del Servizio n. 1 propone all'Autorità Competente i provvedimenti che
devono essere adottati a tutela della salute pubblica.
Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente
delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi
lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e
dotati di servizio di uso esclusivo con regolamentare antilatrina e lavabo.
I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia
possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa
d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare
oltre il tetto come per le canne fumarie.
Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio
mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore
idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di
solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.
Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni
diverse e alternative (fognatura).
Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:
- il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate
protezioni individuali {guanti, maschera);
- la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita
tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà comunque documentare con
idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte
esterne;
- gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla
fine di ogni ciclo.
3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria
Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da
rinnovare annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide. Non é
consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro.
3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria
I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di
materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e
all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.
La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente
durante il trasporto.
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3.12.7. Biancheria infetta
E’ vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecci
di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad
appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività
a prescindere dalla provenienza della clientela.
3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni
L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di
istituti di bellezza e attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo
- sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure,
massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo
che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista
dall'art. 194 T.U.LL.S.S. 1215/34 è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal
Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161,
modificata con Legge 23 dicembre 1970, n.1142.
Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante.
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del
Responsabile del Servizio n. 1 il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura
sotto l'aspetto igienico-sanitario.
3.12.9. Caratteristiche dei locali
I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati,
devono avere:
a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro can un minimo di mq 15 per
il primo posto;
b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente
lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una
bocca di scarico con sifone;
c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
d) arredamento di facile pulizia;
e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e
della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n.
1 mezzi di ventilazione sussidiari.
Inoltre devono essere disponibili:
- l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi
mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo
dal Responsabile del Servizio n. 1;
- appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.
3.12.10. Attività in ambienti privati
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I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere almeno una latrina ad usa esclusivo
dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo.
Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327130.
Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse
caratteristiche previste dall'articolo precedente.
3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria
Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal
Responsabile del Servizio n. l, che dovrà essere rinnovato annualmente.
Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e Lavarsi le mani prima di ogni
servizio.
3.12.12. Attività dl tosatura animali: autorizzazione
Gli esercizi di attività di tosatura e di toelettatura di animali domestici dovranno essere
autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario. Tali
esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio.
avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori,
gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con
pozzetti di decantazione e intercettatura dei peli.
Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi
identificabili da conferire all'incenerimento.
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Capitato 13
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE
3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche
Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di
scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere ferritoie in alto e in basso,
di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve
essere garantita una superficie aperta libera non inferiore e 1/30 della superficie del
pavimento; che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.
L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m 2,00.
E’ fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione
di gas a meno che non siano conforme alle norme UNI - CIG.
Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo dl
garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera e) del presente
Regolamento..
3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche
Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui
all'art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificare dal D.P.R. 616 del
24 luglio 1977, nonchè assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste
dal D.M. del 20 novembre 1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell'Interno dei 1° febbraio 1986
che detta norme in materia di sicurezza.
Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del D.P.R. n.
833 del 1975.
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Capitolo 14
AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA
3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali
Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nei Titolo I del presente
Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono
possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per
l'igiene del lavoro approvate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ed avere disponibilità di
almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza con regolamentare antibagno e
lavabo. I locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere pavimenti di materiale
impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un'altezza di almeno m 1,80 dal
pavimento costituite da materiale impermeabile e di facile lavatura e disinfezione.
Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente
Regolamento.
Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche,
sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in
condizioni costanti di funzionalità.
La sala di attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di
visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in
relazione all'esercizio della specifica attività.
In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi
terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.
3.14.2. Ospedali : riferimenti generali per la costruzione
Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l’effettivo esercizio dell'attività,
per la scelta dell'area e per i requisiti costruitivi e le caratteristiche tecniche degli edifici
ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e
successive modifiche ed integrazioni.
Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinata alla
preventiva autorizzazione dell'Autorità regionale.
I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio,
da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui
all'art. 228 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni
La realizzazione di case di cura così come definite all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1977 nella
scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruitivi deve essere
conforme alle indicazioni riportate nelle stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle
determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.
Il rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco non esaurisce l'iter autorizzativo
in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall'Assessore Regionale
alla Sanità, per delega del Presidente della Giunta Regionale.
Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il privato acquisisce il diritto dl costruire una
casa dl cura.
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Ultimati i lavori, l'autorizzazione all’uso dei locali verrà rilasciala dal Sindaco ai sensi e con
le procedure, previste dall'art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 nonché dalla Regione cui
compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto
il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.
Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche
l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura rilasciala dall'Assessore Regionale alla
Sanità per delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 845 del 20
novembre 1981 e successive modificazioni) sino alla emanazione della Legge Regionale
che disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si
applicano gli articoli 51, 52, 53, I e II comma, della L. 132/68 e gli articoli 193 e 194 del
testo unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/34.
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Capitolo 15
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI
TURISTICI)
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
3.15.1. Campo dì applicazione
La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio
per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in
via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.
Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sotto specificato,
dovranno, fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, osservare quanto previsto
dal presente capitolo.
Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:
- le tende;
- le roulottes, i campers e simili:
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.
3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori
Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:
- Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da
garantire un adeguato isolamento dal terreno ed un’idonea aerazione dello spazio
confinato.
All'interno delle tende è vietato l'uso dì impianti a fiamma libera.
- Roulottes - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per
persona.
Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa,
spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.
Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato
ed accessibile solo agli addetti.
Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale e meno di sportellifinestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.
Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento delta cucina, devono essere
sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.
- Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale
alto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di
temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano
una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei
servizi.
Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.
Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti
ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.
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Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione
minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto
regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto dl trattamento.
Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefabbricati e a m 2,10 i
container.
I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di
illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano).
Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico
acquedotto.
- Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi sì fa espresso rimando a quanto
previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8.
Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento
regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq
8 con un'altezza non inferiore a m 2,40.
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI
TURISTICI}
3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta
Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento
degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici
minimi di superficie delle piazzuole di cui all’allegato A) del Regolamento regionale 11
ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro :
- le tende minimo m 2,50;
- le roulottes e i campers, minimo m 3,50;
- i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m 5.
Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m
20.
Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del
Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.
Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato
in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire
un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.
3.15.4. Approvvigionamento idrico
Fermo restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la
dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui
almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di
pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti,
dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di
erogazione.
L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è
previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio
dell'U.S.S.L.
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Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario
installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona
ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far
funzionare le pompe.
3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche
Oltre ai requisiti e fermo restando le datazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal
Regolamento regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi
all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti datazioni minime di servizi
idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:
- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- 1 lavabo per ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due
sessi.
Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in
modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.
Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non
assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati,
rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia
che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.
Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite palette
per il deflusso delle acque di lavaggio.
I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi
con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.
Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato
agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di
aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.
In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli
indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e
prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.
E’ comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui,
con il resto del servizio.
I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq 1, possedere tutti i requisiti
previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca; nei servizi
destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi
a parete.
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico anti latrina ove dovranno essere sistemati più
lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per
ogni tre servizi.
Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ed un blocco dei servizi,
ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le
disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.
Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio,
devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di
lavaggio.
Tutti i comandi per l’erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a
pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o
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carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un
adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre
essere costituite di materiale liscio c facilmente lavabile.
3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari
Tutti i locali dei servizi idro-sanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione
ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.
Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal
margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di
aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso
accorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n.1 territorialmente competente.
Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale
da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.
L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata
in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m 2,50.
3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto
I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria. possono essere installati in corpi di
fabbrica o all'aperto.
Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili realizzati con
materiale di facile pulizia.
In sostituzione dei lavatoi per la biancheria é anche consigliata l'adozione di macchine
lavatrici a gettone.
Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione
liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione
di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.
Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato
raccoglitori di rifiuti.
3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione,
l’immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla Legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del
presente Regolamento.
3.15.9. Pronto soccorso
Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti
necessari. Per i compressi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve
essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq 15, attrezzato a
pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.
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Restano ferme le indicazioni sull’espletamento del servizio e sulla dotazione di
apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento
regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.
3.15.10. Altri servizi
Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro
esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici
capitoli del presente Regolamento.
Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla
manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.
3.15.11. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:
- le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione
all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti
ecc.;
- la sistemazione del terreno;
- le caratteristiche degli accessi;
- smaltimento rifiuti solidi;
- accesso di animali;
- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.
si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 71 e
relativo Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed
integrazioni.
3.2.6. Intercapedini e vespai.
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove
occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio
deve essere protetto dall’umidità mediante idoneo vespaio uniformemente distribuito e di
spessore adeguato alla natura del terreno sottostante.
Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del
pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm. 15 minimo, dal punto
più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del
marciapiede esistente.
3.2.11. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto.
Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso
(residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi
su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura .
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di
verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze,
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comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i
lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad
esso.
1. Accesso alla copertura
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti
dimensioni minime:
l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e
altezza di ≥ 1,20 m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione
dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e
dei
materiali.
l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui
prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve
avere una superficie inferiore a 0.50 m2 .
l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti
misure minime di luce netta di passaggio:
superficie ≥ 0,50 m2 ;
se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie
costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie
minima prevista;
se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m;
l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione
dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione
dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’anta in
posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da
evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.
2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti ( es.: scale, passerelle, parapetti,
dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e
permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel
fascicolo dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal
progettista.
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali
(es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti
nel rispetto della normativa vigente.
3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli
Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura
tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi
esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che minimamente
preveda:
- l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es.
ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione
sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.
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Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale
laddove
non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
4. Dispositivi di ancoraggio
I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle
coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
Questi dispositivi richiedono che:
1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte
della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da
cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,
l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di
ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto
fisso senza rischio di caduta.
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le
necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà
esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale
specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN
795 del 31.5.98: “ Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio
– requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
5 -Le soluzioni adottate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono
essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio
della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
6 – A lavori ultimati
A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o
dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in
relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede
progettuale;
la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.
7 – Edifici con estese superfici finestrate
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a
specchio) sarà cura del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le
attrezzature fisse previste
per eseguire in sicurezza le successive opere di
manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.
8 - Informazioni
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In luogo prossimo all’ accesso
alla copertura dovrà essere esposta idonea
cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione
individuale (es.cinture di sicurezza).
Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il
committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed
informare del contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo)
affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle
caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati
nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.
Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di
accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non
esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)
L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda,
ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire
secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.
9 - fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera , laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini
della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso
di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento
analogo
(vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati
nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di
manutenzione in sicurezza.
Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di
abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita
al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore
condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle
componenti statiche e/o sugli impianti.
3.4.2. Estensione campo di applicazione.
I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse
specifiche regolamentazioni, si applicano anche per studi professionali, uffici in genere.
Per tutte le altre attività è in vigore il D.P.R. 303/56.
3.4.3. Tipologia dei locali.
In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e
dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e
sale da pranzo;
b) spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco e assimilabili (sottotetti accessibili,
verande, tavernette, ecc.);
c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoio,
ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.
102
3.4.4. Superfici minime.
L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che il richiedente intenda o
meno separare in modo fisso gli spazi.
Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq.
28 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli
spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3. ad eccezione del locale bagno
la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui
caratteristiche saranno quelle descritte agli artt. 3.4.70. e 3.4.71.
Dovrà comunque essere rispettato quanto stabilito dal D.M. 05/07/75.
3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali.
Quando lo spazio definito sia destinato a camere da letto dovrà assicurare almeno mc. 24
se destinato ad una sola persona ed almeno mc. 38 se per due persone.
3.4.6. Numeri di utenti ammissibili.
In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, il numero massimo di utenti
ammissibile è definito dagli indici del D.M. 05/07/75.
3.4.7. Altezze minime.
Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente
articolo l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
L’altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente
art. 3.4.3. non deve essere inferiore a m 2,70.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,00.
Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3.4.3. l’altezza netta
media interna non deve essere inferiore a m 2,40, ulteriormente riducibili a m 2,20 per i
corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso cantine e garages. Per gli spazi
accessori, in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a
m 1,80.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all’uso del locale
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l’uso
esclusivamente come deposito.
3.4.10. Aereoilluminazione naturale.
Tutti gli spazi degli alloggi di cui all’art. 3.4.2. lettera a) e b) devono avere una adeguata
superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione e l’aereazione naturale.
Possono compensare con aereoilluminazione artificiale ad integrazione di quella naturale
(a giudizio del responsabile del Servizio):
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata
illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
103
b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative
nonché i pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all’art. 3.4.22., gli
spogliatoi e i ripostigli;
e) i locali destinati alla non permanenza di persone;
f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f) devono rispettare i requisiti di
condizionamento di cui agli artt. 3.4.47. e 3.4.48.
3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.
La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore di luce diurna medio non
inferiore al 2%, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una
altezza di m 0,90 dal pavimento.
Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia
interiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del
voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come
precisato nei successivi artt. 3.4.13. e 3.4.14.
3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore
di 2,5 volte l’altezza delle finestre.
Per gli spazi di cui all’art. 3.4.11., ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità
maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie finestrata
che comunque non dovrà essere inferiore al 16,6% pari ad 1/6 di quella del pavimento. La
profondità massima non potrà comunque superare di 3,5 volte l’altezza del voltino del
pavimento.
3.4.16. Requisiti delle finestre.
Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture
devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.
Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento
acustico i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti che
consentano il raggiungimento di uguali risultati.
Resta inteso che tutte la superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle
pulizie, anche per la parte esterna.
3.4.20. Normativa integrativa.
Oltre le norme generali (UNI – CIG di cui alla legge 06/12/1971 n. 1083 e DD.MM. del
07/06/1973 e 20/12/1985) come modificati ed integrati in particolare si dovrà assicurare
anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano ed
integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente
e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell’uso di
combustibili non gassosi.
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Nel caso vengano usati combustibili gassosi le canne di esalazione devono essere poste
ad almeno 2,5 m da aperture di terzi (finestre, porte, ecc).
3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria.
Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di
combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone
ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi
medesimi.
Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni
alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella
misura non inferiore a 1/8 del pavimento.
3.4.22. Stanze da bagno e WC: superficie apribile minima per il ricambio
d'aria, ventilazione forzata.
Ogni alloggio deve avere una stanza da bagno fornita di finestra apribile all'esterno, di
misura non inferiore a mq. 0,50 per il ricambio dell'aria.
Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio
minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in
aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato
per assicurata almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.
3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione.
Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono
essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.
Per gli impianti esistenti, se alimentai con combustibile gassoso, si dovrà rispettare
quanto previsto dalla norma UNI CIG e dall’art. 3.4.20. del presente RLI.
3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazioni.
Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 40 rispetto alla falda nel
caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre
strutture distanti meno di 10 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di
100 cm. del colmo del tetto.
In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell’art. 6 del DPR 1391
del 22/12/1970 per gli impianti termici.
3.4.45. Impianto di riscaldamento.
Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di
riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in
relazione all’uso dei singoli locali.
105
L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei
mesi invernali e più freddi una temperatura dell’aria interna pari a 16° C (per un minimo
esterno di -7° C).
Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20° C.
Si deve poter raggiungere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa
unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di
calore, al centro degli ambienti e ad una altezza di m 1,50 circa dal suolo.
La differenza di temperatura all’interno di ciascun locale a m 1,20 dalle aperture e dalla
fonte di calore non deve essere superiore a + 1,5° C dalla temperatura media misurata
alla stessa altezza.
3.4.60. Canne di caduta.
Le canne di caduta sono vietate.
Le canne di caduta preesistenti all’entrata in vigore del presente RLI possono essere
mantenute in esercizio solo su parere favorevole del Servizio n. 1.
3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità.
I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi
proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di
collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si
vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti,
trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi
prodotti in appositi contenitori stabiliti dall'Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati
al fabbricato nel quale hanno sede.
I titolari dei sopraddetti stabilimenti devono provvedere all'allontanamento di questi rifiuti
entro un termine non superiore alle 48 ore, salvo deroghe da concedersi dal Sindaco su
parere del Responsabile del Servizio n 1.
3.4.68. Accessibilità all’ispezione e al campionamento.
Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della
loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta
il campionamento.
Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli
scarichi, all’uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere
posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima, di norma, di cm. 40x40: tale
pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permetter un accumulo anche estemporaneo di
acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.
Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti, nonché le eventuali vasche di
trattamento, devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente e a
perfetta tenuta.
I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.
106
Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione
dell'acqua potabile ed a quota inferiore rispetto alla rete dell'acqua potabile e di norma
devono essere interrate, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata
richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere percorsi
controllabili a vista.
Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinanti.
3.4.70. Servizi igienici e stanza da bagno: dotazione minima.
La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari, per alloggio, è costituita da:
- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.
La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in un unico vano.
Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso
esclusivo con almeno un vaso ad un lavabo.
3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici.
Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine
ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:
- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 200 di regola piastrellati,
comunque costruiti di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali
adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da
spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine,
antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da
singole camere da letto.
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.
Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti
che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:
1) avere le superfici delle pareti a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed
impermeabile per una altezza di m 2.00;
2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature, cappa sopra ogni punto cottura
idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che
dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da
fumaiolo.
Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, nonché
regolarmente aereoilluminato, oppure deve essere ampiamente comunicante con il locale
attiguo, che deve risultare regolarmente aereoilluminato.
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.
Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.
107
Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1,
autorizza l’approvvigionamento con acqua proveniente possibilmente da falde profonde
ben protette e risultanti potabili.
Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di
potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.
Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove
esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco provvederà ad
ingiungere all’interessato l’obbligo di allacciamento al pubblico servizio con la conseguente
cessazione del prelievo privato.
I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto,
devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e ad almeno 30 m rispetto a
stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di
inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del
Servizio n. 1.
3.4.75. Erogazione dell’acqua – Rete di distribuzione.
L'erogazione dell'acqua potabile mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto
senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.
Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi)
negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare
acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.
La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:
- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i
guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con
questi essere posata superiormente ad essi.
3.4.76. Applicazione del D.P.R. 384/78.
Tale materia è regolata da specifica normativa statale e regionale.
3.5.8. Cancelli.
Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni motorizzati, dovranno essere adottai i criteri
costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del
gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I cancelli, le porte ei portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui
sopra entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o
comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.
3.5.11. Concessione di suolo pubblico.
Oltre all’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti e dal
titolo IV del presente regolamento, la concessione del suolo pubblico per attività
estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni,
accampamenti di nomadi, raduni ecc., è data dal Sindaco subordinatamente
108
all’adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1
concernenti principalmente:
a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta,
involucri, ecc.);
c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombro di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.
3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza.
La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali e all’altezza delle parti
sia inferiori che superiori.
L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la
parte soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,00; in tal caso la superficie del
soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.
Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il locale soprastante che per il locale
sottostante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere ½ della
superficie del locale.
Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del
Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per
l’accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.
Per le altezze minime valgono quelle imposte dall’art. 3.4.7.
3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni.
Si intende per seminterrato quel locale che per almeno 1/3 della sua altezza si trova sotto
il piano di campagna; per sotterraneo quel locale che si trova completamento sotto il piano
del marciapiede del fabbricato.
Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.
3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei.
I locali di cui all’articolo precedente possono essere destinati ad usi che non comportino
permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di deposito (fatte salve le
particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti
requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che anteriormente una buona
impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi
soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed
impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica
pari o maggiore a 1 kcal/mq./h/C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di
fonoisolamento di cui al capitolo 4 del presente titolo;
c) adeguate condizioni di aereoilluminazione diretta come previsto nel capitolo 4 del
presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento
ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47. e 3.4.48. ed illuminazione
artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a
rigurgiti;
109
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di
sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.
in deroga alle disposizioni del presente articolo, tali locali possono essere destinati ad altri
usi, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.
3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.
Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano
una facile pulizia fino ad un’altezza di almeno cm. 200.
Stesse caratteristiche devono avere il gradino – alzata pedata e pianerottoli – nonché il
parapetto o la balaustra completi di corrimano.
3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune.
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
• alzata minima cm. 16,00, massima cm. 18,00; l’altezza massima dell’alzata è
consentita solo per casi particolari e comunque solo per i progetti di ristrutturazione;
• pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia non inferiore a cm.
63,00.
Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate
con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza
inferiore a ml. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.
3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per
civile abitazione, in particolare per quanto concerne l’illuminazione, l’isolamento acustico,
la temperatura ed il condizionamento, unica eccezione per l’altezza media che non dovrà
risulta inferiore a ml. 3,00.
Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante),
bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste dal Titolo IV del presente
Regolamento e relativa normativa statale.
3.9.41. Palestre ed istituti di ginnastica.
Requisiti strutturali previsti:
a) Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico
devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo;
b) Le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati e
seminterrati;
c) L’altezza dei vani non dovrà essere inferiore a ml. 3,00;
d) I pavimenti devono essere di materiale liscio e tale da poter essere facilmente lavabile
e disinfettabile;
e) Possono essere realizzate zone organizzate con box di superficie non inferiore a ml.
26,00, con tramezzature di separazione di altezza non superiore a ml. 2,20;
110
f) La superficie ventilante non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
g) Le palestre e gli istituti di ginnastica devono essere dotati dei seguenti vani accessori:
• Uno spogliatoio per il personale, con annessa unità igienica e doccia, così come
previsti dal successivo capitolo 11;
• Spogliatoi per il pubblico, divisi per sesso;
• Due unità igieniche singole;
• Docce divise per sesso;
h) Se necessarie l’areazione naturale potrà essere integrata con sistemi meccanici
riconosciuti idonei dal Servizio n. 1.
3.10.4. Scarichi.
I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono
essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della
casa.
In ogni casa rurale, anche già esistente si deve provvedere al regolare allontanamento
delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di
liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a
doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente
Regolamento.
Devono inoltre essere collocati a valle ed a non meno di 30 ml. dai pozzi di prelevamento
o di qualsiasi altro serbatoio d’acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza
dalle abitazioni di almeno ml. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.
3.10.5. Rifiuti solidi.
Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene
effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili,
coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura.
Gli immondezzai devono distare almeno m 30 dalle finestre e dalle porte dei locali di
abitazione o di lavoro.
Il trasporto dei rifiuti deva comunque avvenire in modo da evitare il1 disperdimento.
3.10.8. Stalle.
Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei
scoli.
Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art. 233
del R.D. 27.07.1934 n. 1265 ad avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli
infortuni.
Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte
e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R.
327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.
Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D.
09.04.1929, n. 994 deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale
impermeabile che permette lo scolo delle acque all’esterno, pareti rivestite in materiale
impermeabile a facilmente lavabile fino ad un’altezza di ml. 2,00, finestra apribile
111
all’esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei
recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.
3.10.9. Ricoveri per animali a carattere familiare.
Di norma, nelle zone residenziali dei centri edificati con più di 1.600 abitanti non sono
ammessi ricoveri per animali a carattere familiare. Nei centri edificati con meno di 1.600
abitanti, i ricoveri per animali di cui al presente articolo non possono ospitare più di n. 2
capi grossi e n. 10 avicunicoli.
La distanza di detti ricoveri da abitazioni di terzi deve essere di almeno m 10.
3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche.
Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile con
pendenza adeguata per convogliare i liquami in apposite pilette di scarico o griglie di
raccolta per evitarne il ristagno.
Le porte devono avere feritoie in alto e in basso di dimensioni adeguate ad assicurare un
sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera
non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di
manovra.
L’altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m 2,20.
È fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione
di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.
Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di
garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel capitolo 4, lettera e) del presente
regolamento.
Il tutto fatto salvo eventuali prescrizioni dei VV.FF. per le autorimesse realizzate in vani
interrati o seminterrati.
3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali.
I locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere pavimenti di materiale
impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per una altezza di m 2,00 dal pavimento
costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.
Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente
regolamento.
Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche,
sufficientemente ampi in rapporto all’attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti
in condizioni costanti di funzionalità.
La sala d’attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di
visita deve contenere tutta l’attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in
relazione all’esercizio della specifica attività.
In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi
terapeutici, adeguati all’attività che vi si svolge.
112
3.16.1. Esercizi commerciali non adibiti alla vendita di generi alimentari.
Requisiti minimi.
I locali devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1) superficie minima di mq. 15 o comunque non inferiore a quanto stabilito dal piano
commerciale comunale ed altezza non inferiore a m 3,00;
2) dotazione di regolare latrina con antilatrina, quando vi lavorino persone diverse dal
titolare del negozio o l’esercizio non sia direttamente annesso all’abitazione
dell’esercente.
È ammesso che il servizio igienico di cui al precedente punto 2) sia pertinente a più
esercizi, fermo restando l’esclusione del suo uso da parte del pubblico.
3.11.1 Norme generali
Fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro, di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, di superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche, gli ambienti destinati a laboratori, uffici,
attività di
produzione di beni o di servizi in genere, depositi magazzini (x) od altro che si configuri in
ogni modo come ambiente di lavoro, devono soddisfare, oltre ai requisiti generali, anche
le prescrizioni previste nei successivi articoli.
Per quanto concerne gli ambienti destinati alla produzione e/o manipolazione di alimenti e
bevande, le norme di seguito riportate devono intendersi integrative a quelle contenute
nel titolo IV del Regolamento Locale d’Igiene.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(x) Ai fini del presente regolamento per deposito magazzino si intende un ambiente confinato dove viene
svolta attività di immagazzinamento, stoccaggio e/o spedizione che comporta la presenza quotidiana anche
solo saltuaria di persone.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A) EDIFICI PER ATTIVITÁ LAVORATIVE E DEPOSITI-MAGAZZINI
A.1 EDIFICI PER ATTIVITÁ A DESTINAZIONE GENERICA (xx)
3.11.2 Campo di applicazione
Le caratteristiche e i requisiti riportati nel presente paragrafo A.1 si applicano agli ambienti
destinati all’uso generico di attività lavorativa o deposito magazzino.
Resta inteso che in fase di preventivo parere per il rilascio del Nulla-Osta all’esercizio
dell’attività di cui all’art.48 D.P.R. 303/56, il competente Servizio T.S.L.L. dell’Azienda
USSL, in relazione alla specifica attività che si prevede attivare puòformulare motivate
proposte di prescrizione a cui il
richiedente si dovrà adeguare prima dell’inizio dell’attività
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(xx) per destinazione generica intendesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di
abitazione, locali di servizio, locali accessori all’abitazione, laboratorio o comunque locali per attività
produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici
spettacoli o per attività ricreative per destinazione definita, di cui al successivo paragrafo A.2, intendesi
precisata l’attività che verrà esercitata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113
3.11.3 Pavimentazione:
protezione dall’umidità
D.Lgs 626/94, art. 33 c. 9
Deve presentare caratteristiche di facile percorribilità ed essere:
- privo di asperità e avvallamenti;
- antisdrucciolevole;
- facilmente lavabile;
In caso di terreni particolarmente umidi deve essere previsto un vespaio aerato al di sotto
del pavimento che dovrà essere specificato in progetto.
Pavimentazioni particolari devono essere previste per attività lavorative ove vi sia la
possibilità di spandimenti di liquidi: in tali casi devono essere predisposte pendenze e
pozzetti di raccolta per facilitare la pulizia ed il recupero degli spandimenti.
3.11.4 Sistemazione dell’area esterna
Allo scopo di proteggere i muri dall’umidità per tutto il perimetro dell’edificio e per
consentire in caso di necessità un agevole collegamento tra le Uscite di Sicurezza per il
transito delle persone, dovrà essere realizzato, un marciapiede avente larghezza non
inferiore a cm. 100.
Se nell’area circostante si prevedono depositi di materiali che possano rilasciare sostanze
inquinanti il terreno dovrà essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato.
Dovranno inoltre essere previsti e realizzati idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento
delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
3.11.5 Caratteristiche generali delle costruzioni
Gli ambienti per le attività lavorative, anche se a destinazione generica, devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire la possibilità di svolgere lavoro manuale
continuativo in tutte le condizioni climatiche senza che si determinino inconvenienti
igienico-sanitari connessi con il microclima dell’ambiente di lavoro.
A tale scopo Gli ambienti devono:
- essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall’umidità;
- avere pareti e pavimenti costituiti da materiali tali da consentire una facile pulizia, evitare
in ogni caso polverosità e comunque garantire adeguate condizioni igieniche;
- essere protetti dalle infiltrazioni di umidità adottando le prescrizioni di cui ai precedenti
articoli 3.11.3 e 3.11.4;
- nei tamponamenti esterni dei locali con presenza di persone - D. Lgs. 626/94 art.33 c. 9,
devono essere impiegati materiali che garantiscono una bassa trasmittanza ed una
sufficiente inerzia termica al fine di garantire il benessere degli occupanti e soddisfare le
esigenze di isolamento termico, nel rispetto della normativa in materia di contenimento dei
consumi energetici;
- essere dotate di aperture adeguatamente disposte atte a garantire:
a) regolamentare illuminazione naturale come prevista al successivo articolo 3.11.8;
b) regolamentare areazione naturale come prevista al successivo articolo 3.11.9;
- avere sistemi di apertura e di isolamento tali da garantire, anche nel periodo estivo, una
adeguata protezione dall’irraggiamento solare e favorevoli condizioni microclimatiche
come previste al successivo articolo 3.11.6;
- nei locali ad uso produttivo le coperture devono essere preferibilmente del tipo a shed.
Ai fini della prevenzione infortuni devono essere definite le caratteristiche di resistenza
delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza
114
nella loro percorribilità in caso di manutenzione predisponendo opportuni punti di
ancoraggio.
Per quanto non previsto si fa rimando alle prescrizioni del D.P.R. 303/56 con le modifiche
e integrazioni del D.L. 626/94.
3.11.6 Irraggiamento solare
Negli ambienti dovrà essere garantito il mantenimento della temperatura dell’aria entro il
limite di 26,5 °C, anche in presenza delle condizio ni estive più critiche (t=32°C,
U.R.=60%), della massima insolazione e di un carico termico di 100 w/mq. dovuto alla
presenza di macchinari e alla illuminazione artificiale.
A tale scopo, in sede di progettazione si dovrà prevedere che la temperatura operativa
(media della
temperatura dell’aria negli ambienti di lavoro e della temperatura delle pareti) non superi
di due gradi la temperatura dell’aria esterna.
In fase di verifica, tale controllo potrà essere eseguito mediante misurazione e confronto
tra la temperatura interna con globotermometro e quella dell’aria esterna (temperatura a
bulbo secco).
Il requisito di cui ai precedenti primo e secondo comma si ritiene soddisfatto qualora siano
rispettati i seguenti requisiti:
1) per i locali aventi altezza media interna non inferiore a mt. 4.00.
- regolamentare areazione naturale, con razionale distribuzione delle aperture finestrate in
relazione all’altezza e tale da garantire il doppio riscontro d’aria come definito all’art.
3.11.9 del presente titolo;
- isolamento termico delle pareti;
- assenza di aperture finestrate esposte al massimo irraggiamento (a sud) ovvero loro
adeguata schermatura.
2) per i locali aventi altezza inferiore e privi di volumi soprastanti, oltre ai requisiti di cui al
punto 1:
- presenza di idonea controsoffittattura.
Resta inteso che in assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), il rispetto di
quanto previsto ai precedenti commi primo e secondo deve essere documentato e
dichiarato con relazione tecnica.
3.11.7 Altezza interna degli ambienti
Si fa riferimento all’art. 6 del D.P.R. 303/56, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art.16, c.
4.
I locali destinati ad attività lavorative, fatti salvi i casi specificati negli articoli successivi,
devono avere un’altezza netta interna non inferiore a mt. 3.00.
L’altezza minima netta interna per gli spazi di servizio deve essere:
a) servizi igienici e spogliatoi: m. 2.40
b) corridoi, zone di passaggio in genere: m. 2.10.
3.11.8 Requisiti di illuminazione naturale e
artificiale dei locali di lavoro - D.Lgs. 626/94 art.33 c. 8 modificato dal D. Lgs. 242/96 art. 16
c. 7
a - Locali ad uso produttivo
115
In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto dagli articoli del presente
capitolo ai fini della areazione e dell’irraggiamento solare, dovrà essere assicurata una
superficie illuminante per ogni singolo locale corrispondere ad almeno:
_ 1/10 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta fino a mq. 1.000;
_ 1/12 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta fino a mq. 3.000;
_ ad 1/15 della superficie di calpestio per locali con superficie in pianta superiori a mq.
3.000;
a.1 Illuminazione artificiale
Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il livello minimo non deve essere
inferiore al 70% di quello medio.
I valori di illuminamento medio orizzontale sul piano di lavoro sono i seguenti:
- per atri, disimpegni e corridoi 100 lux
- per lavorazioni grossolane 200 lux
- per lavorazioni di media finezza 300 lux
- per lavorazioni fini 500 lux
b - Locali ad uso magazzini e depositi
La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:
_ ad 1/20 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 1.000;
_ ad 1/24 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 3.000;
_ ad 1/30 della superficie di calpestio per locali con superficie in pianta superiore a mq.
3.000.
b.1 Illuminazione artificiale
Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità, il livello minimo non deve essere
inferiore al 70% di quello medio che in questo caso è di 100 Lux.
Il valore di illuminamento medio deve essere riferito a tutte le zone di utilizzo da parte del
personale ed adeguato alle operazioni svolte dal personale.
Nei casi di illuminazione localizzata, le lampade devono evitare la creazione di zone
particolarmente in ombra e l’abbagliamento diretto o riflesso del personale addetto alla
movimentazione dei prodotti.
La superficie illuminante deve essere uniformemente distribuita ed essere rapportata al
coefficiente di trasmissione della luce del vetro: per coefficienti di trasmissione più bassi la
superficie illuminante deve essere proporzionalmente incrementata.
Qualora vi siano elementi architettonici quali pensiline, gronde ecc. realizzate a sbalzo con
larghezza superiore a m. 2, la superficie illuminante posta sotto gli stessi dovrà essere
computata del
50% .
Il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è
costituita da lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se
la restante parte è
costituita da struttura shed.
Ai fini del presente articolo, la disposizione delle aperture dovrà essere adeguata
all’ottenimento del miglior comfort visivo e alla eliminazione di fenomeni di abbagliamento.
Di adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche che non lo consentono,
devono essere dotate anche le vie di comunicazione fra i vari locali e fra questi e l’esterno,
come i passaggi, i corridoi e le scale.
Le superfici vetrate non devono risultare di pericolo, in relazione all’utilizzo del locale
stesso, alle persone presenti nel locale od all’esterno di questo; pertanto le stesse devono
essere del tipo di sicurezza e, se esiste pericolo di caduta nel vuoto, del tipo
antisfondamento.
3.11.9 Areazione naturale dei locali di lavoro ed ad uso magazzino D.Lgs. 626/94 art.
33 c. 6 e 9
116
In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una areazione naturale diretta ottenuta
attraverso superficie apribile e contrapposta, con comandi manuali collocati ad altezza
d’uomo.
a - Locali ad uso produttivo
La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:
- 1/20 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 1.000;
- 1/24 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 3.000;
- 1/30 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta superiore a mq. 3.000.
b - Locali ad uso magazzini e depositi
La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:
- 1/40 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 1.000;
- 1/45 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a mq. 3.000;
- 1/50 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta superiore a mq. 3.000.
Le aperture di ingresso, porte e portoni non possono costituire sistema unico di areazione;
le stesse possono essere computate fino ad un massimo del 50% della quota di areazione
di cui al primo comma.
3.11.10 Solette
I piani di calpestio e le solette in genere, ivi comprese quelle dei soppalchi, devono
portare, in posizione ben visibile le targhe indicanti il carico massimo del solaio espresso
in Kg/mq.
3.11.11 Dotazione minima di servizi
Gli ambienti lavorativi, ancorché a destinazione generica, devono disporre della seguente
dotazione minima di servizi:
1) Servizi igienici
Almeno un servizio igienico completo di relativo antibagno avente le caratteristiche
riportate per gli
ambienti a destinazione specifica di cui agli articoli successivi.
Tali spazi di servizio devono essere:
_ approvvigionati di acqua di sicura e costante potabilità
_ acqua calda per usi igienici e sanitari;
_ regolarmente allacciati alla fognatura interna per il successivo recapito finale;
_ adeguatamente riscaldati.
_ aeroilluminati naturalmente con superficie minima mq. 0.5
2) Locale per uso ufficio
Almeno un locale per uso ufficio di superficie minima non inferiore a mq. 9.0 ed avente
altezza non inferiore a mt. 2.70, aeroilluminato naturalmente e riscaldato.
3.11.12 Predisposizioni minime di impianti
Gli ambienti lavorativi, ancorché a destinazione generica devono essere dotati di impianto
elettrico
realizzato conformemente alle disposizioni di legge, devono essere rispondenti ai requisiti
della normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere
architettoniche e devono essere predisposti di regolamentari sistemi per:
1. la distribuzione dell’acqua potabile per usi igienici e sanitari;
2. lo smaltimento degli scarichi idrici;
3. la climatizzazione ambientale e l’allontanamento dei prodotti della combustione.
117
A.2 ATTIVITÁ A DESTINAZIONE DEFINITA: CARATTERISTICHE E
DOTAZIONE MINIMA DI SERVIZI E PRINCIPALI REQUISITI GENERALI
3.11.13 Dotazione di servizi
Fermo restando quanto già previsto per gli ambienti a destinazione generica, gli edifici per
attività lavorative con destinazione definita devono disporre della dotazione di servizi
calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli
successivi:
1) Dotazione di servizi per il personale
I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze
di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia; devono essere
accessibili mediante passaggi coperti.
Qualora sia prevista la presenza di persone di sesso differente, i servizi igienici, gli
spogliatoi e le docce devono essere suddivisi per sesso nel rispetto di quanto indicato
nella tabella del punto “a” del presente articolo.
Fermo restando le specifiche previste per le singole destinazioni, deve essere assicurata,
in funzione del numero di addetti presumibili contemporaneamente presenti, titolari e/o
soci compresi, la seguente dotazione minima complessiva:
a) Servizi igienici
_ n. 1 WC fino a tre addetti
_ n. 2 WC fino a dieci addetti
_ n. 3 WC da 11 a 20 addetti
_ n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione
I locali WC devono essere dotati di antibagno che può essere comune per più WC.
La porta di accesso deve essere apribile verso l’esterno e deve essere dotata di serratura
di emergenza azionabile dall’esterno e indicatore di presenza e, nei casi di ventilazione
artificiale, di griglia o fessura nella porzione inferiore , alta almeno cm.5.
b) Spogliatoi
Devono essere previsti in tutti gli ambienti di lavoro nei quali i lavoratori dovranno
indossare indumenti da lavoro e/o effettuano attività insudicianti, - art. 33 Titolo II del
D.Leg. 626/94.
Gli spogliatoi devono essere divisi per sesso e dotati di attrezzature, quali sedili ed
armadietti doppi chiudibili a chiave, per riporvi gli indumenti da lavoro divisi da quelli civili.
Potrà essere utilizzato come spogliatoio l’antibagno, purché abbia le caratteristiche
previste dal successivo punto 3.11.14 solo nel caso in cui il numero degli operatori sia pari
o inferiore a n. 5 unità;
c) docce
Per le attività lavorative insudicianti deve essere prevista almeno una doccia per sesso in
relazione ad ogni 10 potenziali utilizzatori contemporanei e devono inoltre essere dotati:
_ di acqua calda
_ di mezzo detergente e per asciugarsi
d) mense o refettori
Deve essere previsto un locale mensa o refettorio laddove sia presumibile la presenza di
addetti durante l’intervallo per la refezione e qualora non siano previste forme alternative.
Il locale mensa o refettorio dovrà avere le seguenti caratteristiche:
118
_ superficie pari a 1.5 mq per utilizzatore contemporaneamente presente con un minimo di
mq 9;
_ altezza minima netta interna di mt. 2.70;
_ regolamentare aeroilluminazione naturale diretta;
_ lavabo con erogatore con comandi non manuale
_ dotato di sedili ed attrezzature consone allo scopo;
Resta fermo il divieto di consumare pasti negli ambienti di lavoro.
e) locale di riposo
Ove necessario, ai sensi del D.L.vo 626/94, il locale di riposo dovrà garantire le seguenti
caratteristiche:
_ superficie pari a 1.5 mq per utilizzatore contemporaneamente presente con un minimo di
mq 9;
_ altezza minima netta interna di mt. 2.40;
_ regolamentare aeroilluminazione naturale diretta;
_ dotato di sedili ed attrezzature consone allo scopo;
f) camera di medicazione - ambulatorio
ove necessaria, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 303/56, la camera di medicazione deve
avere le seguenti caratteristiche:
_ superficie non inferiore a mq. 9;
_ altezza minima interna non inferiore a mt 2.70;
_ regolamentare aeroilluminazione naturale diretta;
_ servizio igienico con antibagno;
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 27,28,29 e 31 dello stesso D.P.R. 303/56.
3.11.14 Caratteristiche dei servizi
Fermo restando le dotazioni minime previste al precedente articolo 3.11.13, i servizi
devono possedere le caratteristiche e i requisiti di seguito specificati.
1. servizi igienici
Sia il locale WC che l’antibagno devono avere superficie minima di mq 1.00 con lato di
accesso non inferiore a mt. 1.00, devono garantire i normali movimenti delle persone e
devono essere separati fisicamente a tutta altezza da altri ambienti.
L’antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione dell’acqua pari al numero
dei WC
serviti.
I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad una altezza di 200 cm. devono essere piastrellati
o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente.
L’antibagno deve essere dotato di piletta sifonata.
L’altezza di tali locali non può essere inferiore a mt. 2.40.
I servizi igienici, locale WC preferibilmente alla turca ed antibagno, devono avere
aeroilluminazione naturale diretta non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta, in ogni
caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a mq. 0.5.
Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove vi sia difficoltà tecnica di ottenere idonea
aero-illuminazione naturale.
In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale ( anche solo per
estrazione) che
assicuri un ricambio minimo di 10 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 20
volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico e temporizzato.
L’aria di espulsione non può essere riciclata innessun caso e deve essere allontanata oltre
il tetto.
2. Spogliatoio - D.Lgs 626/94 art.33 c. 11 come modificato dal D.lgs. 242/96 art.16 c. 11.
119
Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq. 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore
contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a 5 mq.
Deve essere assicurata l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta nei rapporti
rispettivamente di 1/10 e 1/20 .
I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente a tutta altezza da altri ambienti,
inclusi i servizi igienici.
Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto per il vestiario,
chiudibili a chiave, che deve essere a doppio scomparto nei casi di lavorazioni insudicianti.
Qualora l’antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso,
dovrà essere pari ad 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà
essere superiore a 5 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente a tutta altezza dal
locale WC.
Tali locali devono avere anche le seguenti caratteristiche
_ altezza minima non inferiore a mt. 2.40;
_ aereoilluminazione naturale o artificiale.
3. Lavandini - D.Lgs. 242/96 art.16 c. 10
Di norma le prese d’acqua dei lavandini devono essere in numero di una ogni 5 utilizzatori
occupati per turno.
Nei lavandini collettivi a canaletta, l’interasse tra gli erogatori deve essere di almeno cm.
60.
Nei lavandini collettivi circolari ubicati a centro locale, ad ogni gruppo di distribuzione
dell’acqua deve corrispondere una zona di almeno cm. 60 utili di circonferenza del lavabo.
Il comando di erogazione dell’acqua deve essere di tipo non manuale utilizzando sistemi a
leva, pulsante a pavimento, cellula fotoelettrica ecc.
Devono essere messi a disposizione mezzi detergenti e per asciugarsi.
4. Docce - D.Lgs. 242/96 art. 16 c. 8
Le docce obbligatorie per le lavorazioni citate all’art. 33 c. 11 punto 5 del D.Lgs 626/94 e
per le attività insudicianti, devono essere in numero sufficiente e comunque pari ad
almeno una ogni 10
utilizzatori potenziali e separati per sesso.
Devono essere dotate di zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli
spogliatoi o con l’antibagno, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda, mezzi
detergenti e per asciugarsi.
I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un’altezza di mt. 2.00, devono essere rivestiti
con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.
I locali devono avere caratteristiche previste per i locali spogliatoio.
5. Mense e refettori
Fermo restando quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per gli
ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali
refettorio a disposizione degli addetti che permangono in sede durante gli intervalli di
lavoro per consumare il pasto, devono avere altezza non inferiore a mt 2.70 e deve
possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
_ essere provvisti di illuminazione ed aerazione naturale diretta non inferiore ad 1/10 della
superficie in pianta;
_ le pareti ed i pavimenti devono essere rifiniti in modo da permettere una facile pulizia; le
pareti
devono essere tinteggiate con colori chiari;
_ superficie in pianta non inferiore a mq. 1.5 per ogni persona contemporaneamente
presente;
_ dotato di idoneo sistema di riscaldamento dell’ambiente
Tali locali non dovranno comunque essere inferiore a mq. 9.00
120
I refettori devono avere zone adeguatamente attrezzate con ausili per conservare le
vivande, per riscaldarle e per lavare le stoviglie.
Tali zone devono essere provviste di idonei sistemi per l’allontanamento dei prodotti della
combustione e/o odori e vapori.
3.11.15 Locali per distributori di alimenti e bevande
Negli ambienti di lavoro ove avvengono lavorazioni con emissioni di polvere, gas e vapori,
o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di
alimenti e bevande, che devono essere confinati in appositi locali o spazi adeguatamente
attrezzati e separati dallo stesso ambiente di lavoro.
3.11.16 Livelli di rumorosità interna ed esterna
Gli ambienti devono essere progettati e realizzati in modo da ridurre al minimo possibile il
rumore interno secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 277/91 ed assicurare il
rispetto dei livelli di rumorosità ambientale previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero dalla
zonizzazione acustica comunale per le zone di relativa influenza.
Il rispetto di quanto al comma precedente deve essere dimostrato in sede di richiesta di
Nulla Osta
all’esercizio dell’attività.
3.11.17 Illuminazione artificiale
Gli ambienti di lavoro e gli spazi di servizio devono essere sempre dotati di impianto di
illuminazione artificiale atto a consentire la buona visione e il normale comfort visivo in tutti
i punti e in relazione alla singola destinazione., vedi art. 3.11.8 comma a.1
3.11.18 Aerazione artificiale
Non è consentita la sola aerazione artificiale in ambienti destinati ad attività lavorative con
esclusione dei casi specifici nonché per gli ambienti di lavoro ubicati in piani seminterrati
osservando il rispetto di quanto previsto dagli artt. 3.11.61/62/63/64/65 del presente
Capitolo.
3.11.19 Seminterrati
Si premettono le definizioni:
A: Piano naturale del terreno: è il piano di campagna circostante il fabbricato. Risulta
orizzontale nel caso di terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante.
B. Piano orizzontale contenente la faccia inferiore, intradosso del solaio di copertura del
locale in esame.
- Locale interrato : è quello ove la differenza BA è inferiore a mt. 1.00;
- Locale seminterrato è quello ove la differenza B-A è compresa fra mt. 1.00 e mt. 1.60;
- Locale assimilabile a fuori terra: è quello ove la differenza B-A è superiore a mt.1.6 e
comunque la parte interrata non deve essere superiore ad 1.0 mt. rispetto il piano di
campagna. È vietato adibire al lavoro locali interrati e seminterrati, salvo che sussistano
particolari esigenze tecniche documentate - art.8 D.P.R. 303/56 - Cass. Sez. 3,
16.11.1984 n. 9664.
In tali casi l’idoneità del locale sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata.
a) Locali interrati
121
a.1) - attività lavorative autorizzate dal Responsabile del Servizio T.S.L.L.
a.2) - Le pareti delimitanti esterne, su almeno un lato breve e un lato lungo del locale,
siano rese libere dai terreno circostante tramite sbancamento la cui larghezza sia
maggiore della quota interna dei locali e la cui profondità sia di almeno 15 cm al di sotto
del pavimento del locale in modo che vi possano sfociare le aperture aeranti del vespaio .
a.3) - Altezza libera interna non inferiore a mt.3.00;
a.4) - illuminazione e aerazione naturale diretta in ragione rispettivamente di 1/10 e 1/20
della superficie in pianta del locale, uniformemente distribuita. Nel computo delle superfici
di aeroilluminazione possono essere considerate le aperture su bocche di lupo per la
superficie minore tra quella della finestra e quella orizzontale della bocca di lupo;
a.5) - il pavimento sia separato dal suolo mediante un vespaio ventilato di altezza non
inferiore a mt. 0.50 o tavellonato con intercapedine non inferiore a mt. 0.10; la linea di
falda sia ad almeno mt. 2.00 dal pavimento.
b) Locali seminterrati
b.1 - le pareti delimitanti esterne, su almeno un lato breve e un lato lungo del locale,
devono essere separate dal terrapieno mediante una intercapedine ventilata tra fabbricato
e sbancamento, di luce libera di almeno mt. 1.50 tra muro del seminterrato e muro di
sostegno del terrapieno e profondo almeno 15 cm. al di sotto del pavimento del
seminterrato stesso.
I muri perimetrali a contatto con il terreno devono essere protetti, mediante adatti materiali,
contro l’umidità del suolo.
3.11.20 Soppalchi
La realizzazione di eventuali soppalchi non deve pregiudicare le condizioni igieniche della
parte sottostante, la quale deve mantenere le caratteristiche (superficie, altezza,
aeroilluminazione) previste, per le specifiche destinazioni d’uso dalla vigente normativa
concernente l’igiene e la sicurezza del lavoro e dal presente regolamento.
Analoghe caratteristiche dovrà mantenere la parte soprastante se destinata alla
permanenza
continuativa di addetti.
Il soppalco dovrà essere aperto e munito di parapetto regolamentare di altezza non
inferiore a
mt. 1.00 con fasce di arresto al piede.
In caso di uso del soppalco come deposito devono essere posizionate in modo ben visibile
le targhe indicanti il carico massimo del solaio espresso in Kg/mq.
La scala di accesso al soppalco deve essere realizzata con gradini aventi alzata minima di
16 cm e massima di 18 cm, una pedata di profondità minima di cm. 25 e larghezza minima
di cm. 80, devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 10
alzate ; dotata di idoneo parapetto.
3.11.19 Accesso a luoghi elevati
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
A tale scopo le zone di accesso , transito e lavoro devono essere adeguatamente protette
con parapetti normali.
Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile dovranno essere previsti idonei punti di
ancoraggio per la messa in sicurezza delle persone che devono far uso di imbracature di
sicurezza e funi di trattenuta.
Il camminamento su luoghi elevati ( coperture, lucernari ecc.) deve essere consentito solo
su strutture resistenti al peso delle persone.
122
3.11.22 Temperatura negli ambienti
Fatte salve esigenze particolari legate a specifiche lavorazioni e fermo restando quanto
previsto dal D.P.R. 412/93 il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale deve
garantire una temperatura non inferiore a 18 ° C. n ell’ambiente lavorativo e non inferiore a
20°C. nei servizi igienici e negli spogliatoi.
3.1.3.23 Impianti di climatizzazione ambientale:
luoghi di installazione
Allo scopo di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di igiene, l’individuazione e le
caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione
ambientale con o senza produzione di acqua calda sono determinati in funzione della
potenza termica nominale dell’impianto e del tipo di combustibile di alimentazione:
a) per gli impianti di potenzialità > di 100.000 Kcal/h ( 116 KW) con qualsiasi combustibile
di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio
trattandosi di
impianti per i quali è necessaria l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi ( CPI);
b) per gli impianti di potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 Kcal /h (35 e 116 KW)
alimentati a:
b.1) combustibile gassoso si applicano le indicazioni tecniche contenute nella Circolare del
Ministero dell’Interno del 25.11.1969, n. 68;
b.2) combustibile liquido o solido si applicano le norme di cui al DPR22.12.1970,n.1391
c) gli impianti di potenzialità < a 30.000 Kcal/h (< di 35 Kw) ivi compreso i generatori di
calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto
previsto al successivo comma, possono essere installati:
_ all’esterno dell’edificio;
_ in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti
caratteristiche
- uso esclusivo;
- non comunicante con servizi igienici con annessa zona doccia o locale spogliatoio;
- superficie minima < di 2,5 mq;
- fisicamente delimitato;
- dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e
caratteristiche conformi al punto 3.2.1. della norma UNI-CIG 7129/92.
Possono essere installati in ambiente lavorativo gli impianti isolati rispetto agli ambienti,
definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNICIG 7129/92.
Per situazioni non soggette a specifico obbligo normativo, qualora ricorrano condizioni
particolari legate alla attività lavorativa o condizione tecniche particolari che in ogni caso
devono essere opportunamente documentate, possono essere autorizzate dalla
competente struttura tecnica della USSL, anche soluzioni che prevedono l’installazione di
impianti nell’ambiente lavorativo nel rispetto delle prescrizioni che saranno imposte, ai fini
igienici e di sicurezza, dalla stessa struttura
tecnica.
123
3.11.24 Apparecchi per la produzione di acqua calda
Gli apparecchi di combustione per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
sia a fiamma libera che con presa di aria comburente esterna al locale di installazione è
consentita, nel rispetto delle norme UNI-CIG.
3.11.25 Allontanamento dei prodotti della combustione
L’allontanamento dei prodotti della combustione, fermo restando i casi in cui si applicano
le disposizioni di cui al DPR 203/88 devono essere realizzati secondo quanto stabilito dalla
normativa
vigente.
3.11.26 Scarichi idrici
Lo smaltimento degli scarichi idrici deve avvenire nel rispetto della normativa legislativa e
regolamentare vigente.
A.3 ATTIVITÁ LAVORATIVE E/O DEPOSITI-MAGAZZINI IN EDIFICI MISTI CON
LA RESIDENZA
3.11.27 Attività lavorative e/o depositi in edifici misti con la residenza
Le attività inserite in edifici destinati alla residenza e compatibili con la stessa ai sensi della
strumentazione urbanistica vigente, devono assicurare, oltre i requisiti previsti per la
specifica attività, il rispetto dei limiti previsti con particolare riferimento alla tutela
dall’inquinamento:
_ acustico, applicando in particolare le indicazioni di cui alla normativa vigente;
_ da vibrazioni, applicando le norme previste dalla normativa vigente;
_ da scarichi idrici, applicando la normativa legislativa vigente predisponendo reti
indipendenti ed autonomamente campionabili;
_ da emissioni in atmosfera, applicando la normativa legislativa vigente;
_ da molestia olfattiva.
124
NORME COMUNI PER GLI AMBIENTI DESTINATI ALLE ATTIVITÁ DI CUI ALLE
PRECEDENTI LETTERE A.1, A.2 e A.3
3.11.28 Requisiti che determinano condizioni di antigienicità
Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa legislativa vigente in materia, ai fini del
presente regolamento costituiscono specifica condizione di antigienicità le seguenti
condizioni:
_ la presenza di tracce di umidità ineliminabile con normali interventi di manutenzione;
_ superficie di areazione e/o di illuminazione dell’ambiente lavorativo < 30%;
_ un numero di servizi igienici inferiore del 50% a quello previsto .
3.11.29 Dichiarazione di antigienicità
La certificazione di antigienicità è rilasciata dal responsabile del Servizio T.S.L.L. e dal
responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USSL.
Un ambiente di lavoro dichiarato antigienico, una volta libero e in tutti i casi di nuova
autorizzazione all’esercizio dell’attività, non può essere riutilizzato se non dopo la
rimozione delle cause di antigienicità.
B) AMBIENTI DESTINATI AD UFFICI ED A TERZIARIO IN GENERE, STUDI
PROFESSIONALI
3.11.30 Campo di applicazione
Le caratteristiche e i requisiti di seguito riportati si applicano agli ambienti singoli o inseriti
in strutture multiple attualmente denominate “centri direzionali”, destinati all’esercizio di
attività che possono essere di tipo commerciale, assicurativo, tecnico, professionale, di
consulenza ecc., caratterizzato dalla fornitura di servizi al pubblico privato od aziende e
non di merci.
Negli uffici ove è previsto il libero accesso al pubblico l’altezza minima deve essere di mt.
2.70 e la superficie destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in
rapporto all’affluenza prevista.
La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore a mq.
4.00.
Oltre alle norme generali di cui all’articolo 3.11.1 e, per quanto applicabili a quelle di cui ai
precedenti paragrafi A1, A2 e A3 del presente capitolo, deve osservarsi il rispetto di
quanto ai successivi articoli.
Per particolari destinazioni d’uso si rimanda alla specifica normativa legislativa ove
presente.
B.1) AMBIENTI DESTINATI AD UFFICI ED A TERZIARIO IN GENERE
3.11.31 Campo di applicazione
Le norme di seguito riportate si applicano agli edifici destinati all’uso generico di ufficio e
attività
125
terziarie in genere.
Per gli ambienti o per parti di essi, per i quali è nota la destinazione specifica si applicano i
requisiti
previsti dalla normativa regolamentare e legislativa vigente ovvero le specifiche
prescrizioni dell’Autorità Sanitaria Locale.
3.11.32 Altezza interna degli ambienti
I locali anche se inseriti in complessi produttivi o commerciali, devono avere altezza netta
interna non inferiore a 2,70 m.
Per i servizi igienici, gli spogliatoi, ripostigli e depositi non compresi nel campo di
applicazione di cui all’art. 3.11.1 l’altezza minima netta interna può essere ridotta fino a m.
2,40 mentre per gli spazi di servizio quali, corridoi e luoghi di passaggio in genere, , è
riducibile fino a m. 2,10.
3.11.33 Superfici
La superficie minima di ufficio destinata ad una persona non deve essere inferiore a 9.00
mq. Per ogni persona in più deve prendersi un incremento della superficie non inferiore a
4 mq.
3.11.34 Ergonomia
Gli spazi dei locali di lavoro o degli ambienti aperti al pubblico devono garantire la fruibilità
dei
lavoratori e degli utenti.
Gli arredi devono essere facilmente pulibili e, in relazione all’attività lavorativa, favorire il
comfort
posturale.
3.11.35 Illuminazione naturale
In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto al secondo comma dell’articolo
3.11.8,
dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie
in pianta del pavimento.
La disposizione e le caratteristiche strutturali delle superfici illuminanti dovranno essere
adeguate all’ottenimento del migliore comfort visivo ed alla eliminazione di fenomeni di
abbagliamento e di irraggiamento diretto.
3.11.36 Illuminazione artificiale
Tutti gli ambienti di lavoro, i servizi e gli spazi accessori devono essere provvisti di
impianto per l’illuminazione artificiale.
Per le caratteristiche e i requisiti minimi generali degli impianti di illuminazione artificiale si
fa rimando a quanto di seguito previsto:
- per atri, disimpegni e corridoi 100 lux
- per lavori di ufficio 300-500 lux.
126
3.11.37 Aerazione naturale e artificiale
In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una areazione naturale diretta ottenuta
mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta del
pavimento.
Il ricorso all’areazione artificiale che non deve essere sostitutivo di quello naturale salvo i
casi di cui al punto 3.11.58 è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli
artt.3.11.59/60/61/62/63/64
L’areazione artificiale nei servizi igienici deve assicurare il rispetto dei requisiti previsti al
precedente articolo 3.11.14.
3.11.38 Temperatura
Fatte salve le indicazioni specifiche in caso di installazione di impianti per il
condizionamento, nella stagione invernale deve essere garantita negli ambienti di lavoro
una temperatura dell’aria minima non inferiore a 20°C.
3.11.39 Pareti e pavimenti
Le pareti e i pavimenti degli ambienti devono essere costituiti da materiali che consentano
una facile pulizia e adeguate condizioni igieniche.
3.11.40 Dotazione e caratteristiche dei servizi per il personale
Fermo restando le dotazioni minime previste al precedente art. 3.11.13 i servizi igienici, gli
spogliatoi, le docce, devono possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti al
precedente art. 3.11.14.
3.11.41 Spazi e servizi per il pubblico
Nel caso di ambienti di lavoro aperti al pubblico, dovranno essere previsti spazi idonei per
l’attesa
adeguatamente aerati, illuminati ed arredati.
Oltre ai servizi per il personale, tali ambienti devono essere dotati di almeno un servizio
igienico accessibile e ad uso esclusivo per il pubblico qualora gli spazi a disposizione del
pubblico dovessero superare i 250 mq.
B.2) STUDI PROFESSIONALI APERTI AL PUBBLICO INSERITI IN EDIFICI
RESIDENZIALI
3.11.42 Campo di applicazione e caratteristiche generali
Per le attività inserite in edifici destinati alla residenza e compatibili con la stessa ( studi
professionali) valgono, salvo diverse normative legislative e regolamentari per specifiche
destinazioni d’uso, le norme previste per gli ambienti abitativi, con le seguenti precisazioni:
a) deve essere previsto un locale sala di attesa – per il pubblico di superficie non inferiore
a mq. 9 e comunque dimensionato in relazione all’attività;
b) deve essere prevista una dotazione di servizi (W.C., spogliatoi, docce, ecc.)
idoneamente disimpegnati, ad uso esclusivo dell’attività professionale calcolata secondo
quanto previsto al precedente articolo 3.11.13 lettera a).
127
Il servizio igienico è utilizzabile anche dall’utenza salvo che, in relazione alla prevedibile
affluenza di pubblico, non si renda indispensabile prevedere anche un servizio igienico ad
uso esclusivo per gli utenti.
La realizzazione di tali attività in strutture residenziali deve in ogni caso avvenire nel
rispetto delle norme di cui al precedente articolo 3.11.27 per quanto applicabile.
C) ATTIVITÁ COMMERCIALI
C.1) MAGAZZINI DI VENDITA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
3.11.43 Campo di applicazione
Le norme di seguito riportate si applicano ai magazzini di vendita ( all’ingrosso o al
dettaglio) con superficie complessiva lorda ( inclusi i depositi, i servizi, le vie di transito e di
disimpegno interne
all’edificio) superiore a 400 mq, quali grandi magazzini, supermercati alimentari,
supermercati specialistici ( mobili, tessuti, abbigliamento, calzature, ecc.) centri
commerciali, e strutture commerciali simili.
Per quanto riguarda i locali ed ambienti destinati a magazzino o deposito e quelli destinati
ad uffici si rimanda alle specifiche norme di cui ai paragrafi A.1 e A.2 del presente capitolo.
Per quanto concerne gli ambienti destinati a manipolazione di alimenti e bevande e quelli
destinati a lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini le norme di seguito riportate
devono intendersi integrative a quelle contenute nel Regolamento Locale di Igiene vigente.
Per particolari destinazioni d’uso si rimanda anche alla specifica normativa legislativa ove
presente.
3.11.44 Caratteristiche generali
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire i requisiti di cui agli
artt. 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5 e 3.11.6 del punto A.1, sia per gli ambienti adibiti ad attività
lavorativa che per quelli aperti al pubblico.
3.11.45 Servizi igienici
a) Servizi per gli addetti:
Vanno sempre previsti dei servizi igienici per gli addetti in numero e con le caratteristiche
di cui all’art. 3.11.13;
b) Servizi per il pubblico:
Deve essere presente almeno 1 servizio igienico con anti WC, accessibile al pubblico , per
ogni azienda commerciale di superficie superiore a mq. 250 e più in particolare:
- Locali commerciali inseriti in strutture organizzate: ai fini del numero dei servizi si deve
considerare la somma delle singole superfici, escludendo quei locali per i quali si
applicano norme specifiche, nonché quelli già dotati di propri servizi igienici accessibili al
pubblico e delle superfici comuni. La dotazione dovrà essere la seguente: due servizi, uno
per sesso per superfici superiori a 400 mq., con incrementi di due servizi (uno per sesso)
ogni ulteriori 1000 mq.
- Locali in cui si somministrano bevande o alimenti: si rimanda alle specifiche normative,
sia che si tratti di locali singoli che inseriti in strutture organizzate.
c) Servizi igienici per portatori di handicap.
128
Nelle aziende commerciali, con superficie maggiore di 250 mq deve essere disponibile
almeno un servizio igienico accessibile anche a portatori di handicap, l’incremento sarà
pari ad un nuovo servizio ogni 8 di tipo normale, fatta salva la presenza di un servizio per
piano.
d) Servizi per bambini.
Le aziende o i centri commerciali con superfici superiori a 5000 mq. di vendita devono
disporre di almeno un locale attrezzato per la pulizia ed il cambio pannolini dei bambini.
Caratteristiche dei servizi igienici:
Le batterie di servizi devono essere segnalate ed ubicate in modo da essere facilmente
raggiungibili da ogni punto e distribuite su tutti i piani previsti.
3.11.46 Requisiti di areazione
D.Lgs.626/94 art.33 c.6 - D.Lgs.242/96 Gli ambienti dove è prevista la presenza di
persone
( come addetti o come pubblico) devono avere i requisiti di areazione naturale di cui al
precedente art. 3.11.9 del punto A.1.
Per gli ambienti per i quali non è possibile garantire la regolamentare areazione naturale è
consentito ricorrere all’installazione di impianti di condizionamento, che dovranno essere
progettati e realizzati secondo quanto riportato ai successivi artt. 3.11.64 e seguenti del
presente Titolo.
In tal caso il parametro ad assumere per la determinazione della quantità di aria esterna di
rinnovo è 30 mc/ora per persona riferito al massimo affollamento prevedibile.
3.11.47 Requisiti integrativi di areazione
I locali o gli ambienti nei quali è prevista la presenza di prodotti deperibili non confezionati
(pesce, carne, formaggi, pane, verdure, ecc.), la lavorazione e/o manipolazione di alimenti
o nei quali si fa uso di sostanze chimiche ( lavanderie a secco) devono essere adottate
soluzioni tecniche adeguate atte ad evitare la diffusione diretta o indiretta ( tramite ricircolo
dell’aria trattata) di odori e inquinanti in altri ambienti o nelle zone limitrofe.
A tale scopo possono realizzarsi sistemi integrativi di ventilazione tali da garantire:
- il mantenimento del locale o dell’ambiente in depressione rispetto agli altri locali o
ambienti;
- espulsione all’esterno dell’aria aspirata; ovvero altri sistemi che assicurino la medesima
finalità.
3.11.48 Requisiti di illuminazione
D.Lgs. 626/94 art.33 c. 8 -D.Lgs. 242/96 art.16 c.7
Si applica quanto riportato al precedente articolo 3.11.8.
Per gli ambienti per i quali non è possibile garantire la regolamentare illuminazione
naturale è consentito il ricorso all’illuminazione artificiale, con i requisiti minimi previsti
all’art.3.11.8 punto a.1)
3.11.49 Pareti e pavimenti
Le superfici delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti di tutti gli ambienti dell’edificio devono
essere costituiti da materiali tali da consentire una facile pulizia, evitare in ogni caso
polverosità e garantire adeguate condizioni igieniche.
129
I pavimenti inoltre devono essere privi di protuberanze e cavità e di piani inclinati pericolosi
e devono essere antisdrucciolevoli. Le pareti degli ambienti di lavoro e di quelli aperti al
pubblico devono essere a tinta chiara.
3.11.50 Altezza interna degli ambienti
Gli ambienti destinati ad esposizione e vendita di superficie superiore a 400 mq. nonché
quelli interni di transito e disimpegno aperti al pubblico devono avere altezza netta interna
non inferiore a 4 metri.
Gli ambienti destinati unicamente ad attività lavorativa, esclusi gli uffici, devono avere
un’altezza netta interna non inferiore a 3 metri.
Per i servizi igienici e gli spogliatoi ed i deposito di superficie inferiore a 9 mq, l’altezza
netta interna è riducibile fino a metri 2.40 mentre per gli spazi di servizio quali corridoi e
luoghi di passaggio non aperti al pubblico l’altezza è riducibile a m. 2.10.
3.11.51 Livelli di rumorosità interna ed esterna
Gli ambienti devono essere progettati e realizzati in modo da ridurre al minimo possibile il
rumore interno, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 277/91 e da rispettare i
livelli di rumorosità ambientale previsti dal DPCM 1.3.91.
3.11.52 Seminterrati e interrati
I locali seminterrati o interrati per poter essere utilizzati come ambienti di lavoro e/o aperti
al pubblico devono possedere i requisiti indicati nell’art. 3.11.19 del presente Titolo.
Sono comunque soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 303/56, quando è
prevista la presenza di personale lavorativo, i locali interrati, nonché quelli seminterrati che
si trovano al di sotto del piano del marciapiede del fabbricato per più della metà della loro
altezza e del loro perimetro.
3.11.53 Soppalchi
È ammessa la realizzazione di soppalchi negli ambienti destinati a esposizione e vendita
alle seguenti condizioni:
- superficie massima soppalcabile non superiore ad 1/3 della superficie del locale;
- che le altezze di entrambe le parti dell’ambiente sovrastante e sottostante il soppalcato
siano rispettivamente di mt. 2.50 e mt. 2.70.
Le parti del soppalco con altezza netta inferiore a 3 metri possono essere adibite solo ad
usi che non prevedano la permanenza di personale o l’accesso del pubblico.
Le parti soppalcate con altezza netta superiore o uguale a 3 metri possono essere adibite
ad uso che prevedano la permanenza di personale e l’accesso del pubblico, purché siano
rispettati i requisiti riportati nei precedenti articoli relativamente all’areazione,
all’illuminazione, alle caratteristiche di pavimenti e pareti, nonché quelli relativi alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
3.11.54 Solette
I piani di calpestio e le solette in genere, ivi comprese quelle dei soppalchi, devono portare
in posizione ed in modo ben visibile le targhe indicanti il carico massimo del solaio
espresso in Kg/mq.
130
3.11.55 Scale
Le scale per l’accesso ai vari piani o alle parti superiori dei soppalchi adibiti ad usi che
presuppongono la permanenza di lavoratori o l’affluenza di pubblico, fatte salve ulteriori
esigenze di sicurezza in caso di incendio, devono possedere i seguenti requisiti:
- gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm. 30 di regola,
comunque almeno cm. 25 nei casi ammessi, nel rispetto del rapporto 2 per alzata +
pedata = cm. 62 - 64; eccezionalmente potranno essere tollerati gradini di forma
trapezoidale purché la pedata misurata a cm. 40 dall’imposta interna non sia inferiore a
cm. 25.
- parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti. Qualora le
rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano
posizionato a quota di cm. 100 dal piano di riferimento della rampa - art.26 D.P.R. 547/55;
- le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucciolo, in relazione al tipo di
lavorazione e al tipo di utilizzo. Qualora la scala sia asservita ad un’uscita di emergenza
deve inoltre avere pianerottoli con lato minimo non inferiore a mt. 1.20.
Le scale di accesso a locali tecnici o impianti possono avere caratteristiche diverse, nel
rispetto del D.P.R. 547/55.
Eventuali scale interne di comunicazione tra i locali, che non abbiano la funzione di via di
fuga, devono avere gradini con una pedata media minima di cm. 25 per una larghezza
minima di cm. 80; nel caso di scale a chiocciola la parte con pedata inferiore a cm. 10
deve essere resa inaccessibile e provvista di corrimano ad altezza compresa tra 0,9 e 1
mt.
3.11.56 Dotazione di servizi
Devono essere previsti locali di servizio separati per il personale e per il pubblico. Tali
locali devono essere in numero e posizione adeguata ed accessibili mediante passaggi
coperti.
Per la dotazione minima di servizi ( WC, spogliatoi, docce, mense o refettori, locali di
riposo ecc.) per il personale si rimanda a quando riportato al precedente art. 3.11.13 del
punto A.2.
Fatta salva la necessità di prevedere servizi specifici per il personale per il quale sono
previste normative particolari ( manipolazione alimenti,...), i servizi per il restante
personale possono essere comuni, purché dislocati in posizione facilmente raggiungibile
da tutti i potenziali fruitori.
In aggiunta a quanto sopra devono essere previsti anche idonei servizi igienici ad uso del
pubblico, come stabilito dal punto 13 dell’art. 3.11.45.
Tali servizi devono essere dislocati in modo da essere raggiungibili da ogni punto
dell’edificio senza lunghi percorsi.
3.11.57 Caratteristiche dei servizi
Per le caratteristiche dei servizi, sia per il personale che per il pubblico si rimanda a
quanto riportato nel precedente art. 3.11.14 del punto A.2.
3.11. 58 Deroghe
Negli insediamenti produttivi, industriali o artigiani, dove si prevede la realizzazione di
reparti per lo svolgimento di processi produttivi inerenti il trattamento e/o l’utilizzo di filati
naturali e/o sintetici, o particolari lavorazioni di altri comparti, viene consentito, sentito il
parere del Responsabile del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, la
131
riduzione delle superfici aeroilluminanti sino al raggiungimento del valore minimo di 1/30
della superficie utile.
La deroga viene concessa su specifica richiesta del titolare dell’insediamento che deve
prevedere l’integrazione con luce artificiale utilizzando le Raccomandazioni della norma
UNI 10380 del maggio 1994 e con sistemi di condizionamento e/o ventilazione in grado di
garantire adeguato comfort termico e di purezza dell’aria, secondo quanto previsto dagli
artt. 3.11.58/59/60/61/62 del
presente capitolo.
Possono usufruire, con le modalità previste all’art. 3.11.18 del presente Titolo di aerazione
artificiale ad integrazione dell’aeroilluminazione naturale:
a) i locali o gli ambienti che richiedono particolari condizioni di areazione in relazione
all’attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
b) i locali o gli ambienti destinati ad attività commerciale, culturali, ricreative, pubblico
spettacolo ed i pubblici esercizi;
c) i locali o gli ambienti con presenza solo saltuaria di persone;
d) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale ( corridoi,
scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a ripostigli, guardaroba, per i quali non
esista obbligo diverso.
Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) ed b) del precedente comma l’areazione
artificiale deve essere garantita mediante impianto di condizionamento dell’aria avente le
caratteristiche e i requisiti di cui ai successivi articoli.
Per impianto di condizionamento dell’aria si intende un impianto capace di realizzare e
mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizionati termiche, igrometriche, di
ventilazione e di purezza dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle
persone durante le stagioni (UNI 5104).
Per i locali/spazi di cui alle lettere c), ed d), dovrà essere garantita l’areazione mediante
apposito sistema o impianto come previsto nei singoli capitoli per le specifiche
destinazioni.
Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a), b), indipendentemente dalla presenza
dell’impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di
prevenzione incendi ove previste, deve essere garantito un ricambio d’aria naturale,
mediante apertura finestrata da valutarsi in funzione dell’attività svolta con superficie
minima pari ad 1/30 della superficie di pavimento.
Tale superficie è derogabile nei casi in cui l’impianto di condizionamento è fornito dei
sistemi di cui al punto 3.11.60 lettera g).
In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di areazione artificiale
(condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di
regolamentare areazione naturale devono ritenersi non usabili fino al ripristino del
funzionamento degli stessi.
3.11.59 Installazione di impianti di areazione artificiale in ambienti
regolarmente aerati naturalmente.
Qualora si ricorra alla installazione di impianti di areazione artificiale (condizionamento,
ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare areazione naturale,
devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.
3.11.60 Requisiti degli impianti di condizionamento
Allo scopo di assicurare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni
termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell’aria comprese entro i limiti richiesti
132
per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, gli impianti di condizionamento
devono soddisfare i requisiti di seguito riportati.
Tali requisiti si riferiscono agli ambienti con la sola presenza di inquinamento biologico e di
fumo di sigaretta ( ambienti termici moderati e attività leggere principalmente sedentarie).
Restano fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale per gli ambienti
(attività lavorative, ecc.) con presenza di specifici inquinanti.
Requisiti minimi da garantire:
a) quantità di aria esterna di rinnovo non inferiore a 30 mc/ora per persona in ciascun
ambiente ovvero un volume ambiente/ora ( un ricambio ora). Il parametro 30 mc/ora per
persona va riferito
all’affollamento massimo previsto. Il parametro un volume ambiente/ora (un ricambio ora)
può essere utilizzato per ambienti con volumi elevati e ridotta permanenza di persone.
Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi la soluzione più restrittiva.
b) temperatura operativa (i) per il periodo invernale (20-24°C. o nei limiti stabiliti, dalle
norme vigenti,per le singole destinazioni d’uso); per la stagione estiva deve essere
compresa tra 23 e 27° C e comunque con una differen za di temperatura fra aria interna ed
esterna non > di 7°C;
c) velocità dell’aria non > di 0.15 m/s misurata dal pavimento ad un’altezza di m.2.;
d) umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%
e) purezza dell’aria ottenuta mediante filtrazione
f) il rispetto dei limiti di rumorosità interna degli ambienti abitativi e i limiti di zona di cui alla
normativa vigente.
g) controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
Affidabilità di funzionamento mediante l’adozione di sistemazione di alimentazione elettrico
indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.
Fatta eccezione per i casi in cui non è consentita (ii), la ricircolazione dell’aria è ammessa
alle seguenti condizioni:
_ rispetto delle quantità minime dell’aria esterna di rinnovo;
_ adozione di sistemi di filtrazione, depurazione e disinfezione dell’aria.
_______________________________________________________________________
(i) vedasi definizione riportata nel cap. XI
(ii) sale operatorie, luoghi di verniciatura, luoghi con pericolo di esplosione, ecc.
____________________________________________________________________________
3.11.61 Condizionamento: prese di aria esterna
Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad
un’altezza di m.3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili e ad almeno 6 m. se su spazi
pubblici.
La distanza da camini o da altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da
parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il rinnovo.
È vietata la realizzazione di prese di aria da cavedi.
3.11.62 Condizionamento: allontanamento dell’aria
L’aria estratta dall’impianto deve avvenire con ubicazione che eviti ogni situazione di
danno o molestia alle persone.
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando l’allontanamento è previsto oltre il tetto ed a
conveniente distanza da aperture finestrate (5 m.). Per situazioni diverse deve essere
garantito il rispetto di quanto previsto al primo comma.
133
3.11.63 Condizionamento: manutenzione e divieti
Gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da
consentire una facile ed adeguata manutenzione dei livelli di rumorosità nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Negli interventi di manutenzione particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione
periodica dei filtri che deve essere documentabile. Nella realizzazione degli impianti è
vietato l’uso di materiali coibenti di tipo fibroso all’interno delle canalizzazioni e di qualsiasi
parte dell’impianto attraversata dall’aria in movimento.
3.11.64 Impianto di condizionamento: progettazione
L’installazione di un impianto di condizionamento deve essere accompagnata da tavole di
progetto, complete di piante e sezioni dei locali, e da una relazione tecnica contenente
almeno le informazioni e i dati di seguito riportati:
a) potenzialità dell’impianto: termica e/o frigorifera;
b) superfici e volumi condizionati con la specifica destinazione degli ambienti interessati;
c) numero massimo di persone presenti o ammesse negli ambienti;
d) quantità di aria immessa per persona/ora o ricambi ora e/o inquinanti specifici
controllati;
e) quantità di aria eventualmente riciclata e relativo trattamento di depurazione;
f) filtri: tipo di modalità di funzionamento, ubicazione, efficienza, periodicità di sostituzione;
g) descrizione dei componenti dell’impianto e loro dislocazione (impianto elettrico,
combustibile di alimentazione, impianto di combustione, batterie di raffreddamento ed
umidificazione,
h) modalità di immissione ed estrazione dell’aria negli ambienti con l’indicazione del
posizionamento dei relativi dispositivi e l’assenza di fonti di inquinamento che
interferiscono con le prese d’aria;
i) modalità e periodicità di effettuazione delle operazioni di pulizia degli elementi
dell’impianto, con particolare riferimento ai condotti dell’aria, alle zone di possibile ristagno
dei liquidi;
l) livelli di rumorosità
m) sistemi di allontanamento dei prodotti della combustione e modalità di prelievo dell’aria
di
combustione;
n) sistemi di ventilazione del locale caldaia; inoltre, ove previsti:
- indicazione del tipo di controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con
allarme delle anomalie;
- indicazione dei sistemi di affidabilità di funzionamento permanente ( sistema di
alimentazione elettrico indipendente, di alimentazione da un gruppo di continuità, altri
sistemi equivalenti).
Qualora l’impianto da realizzare è previsto per edifici esistenti e l’intervento non
presuppone alcun obbligo di segnalazione, comunicazione o autorizzazione comunale, la
documentazione di cui sopra deve essere accompagnata da apposita comunicazione
preventiva alla competente struttura tecnica dell’USSL.
3.11.65 Definizioni
Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate.
Ventilazione : afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli
ambienti di cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzata a garantire
la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le
134
caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento
alle Norme UNI-CIG.
Aerazione neutrale : ricambio d’aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti
convettivi dell’aria ottenuto attraverso aperture verso l’esterno.
Aerazione artificiale : ricambio d’aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti
meccanici, distinta in: aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di
immissione e di estrazione dell’aria aerazione per estrazione che prevede la sola
estrazione meccanica dell’aria con immissione attraverso aperture dall’esterno o locali
confinati;
Aerazione primaria: afflusso permanente e naturale di aria esterna, ottenuti quindi a porte
e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d’aria minimo atto ad evitare l’accumulo
degli inquinanti negli ambienti.
Aerazione sussidiaria: ricambio d’aria anche di natura non continua, ottenibile mediante
apertura di superfici comunicanti con l’esterno quali: porte e finestre, che serve ad
integrare l’aerazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell’aria nei locali occupati da
persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità
dell’aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.
Doppio riscontro d’aria : presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su pareti
perimetrali di norma contrapposte.
Canne di esalazione : canne impiegate per l’allontanamento di esalazioni, quali odori
vapori e fumi non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera.
Canne di aerazione : canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire
e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.
Camini e canne fumarie : condotti impiegati per l’allontanamento dei prodotti della
combustione provenienti da apparecchi e impianti, ivi compresi quelli per la cottura dei
cibi.
135
TITOLO IV°
136
DISPOSIZIONI GENERALI
4.1.0 Campo di applicazione
1. Tutte le nuove attività di produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione,
somministrazione, commercio, vendita e deposito di prodotti alimentari, sono soggette
alle disposizioni del presente Titolo.
2. Nel caso do attività già autorizzate al momento dell’entrata in vigore del presente
Regolamento e sprovviste dei requisiti ivi previsti e ogniqualvolta ricorrano le ipotesi di
cui all’art.27 del DPR 327/80 (modifiche ai locali, cambio di gestione, ecc.), spetterà
all’autorità sanitaria stabilire secondo gradualità, fattibilità ed igienicità, l’applicabilità
delle presenti norme.
3. Per nuova attività deve intendersi: a) l’attività mai autorizzata prima ed ubicata in locali
di nuova costruzione; b) l’attività mai autorizzata prima ed ubicata in locali esistenti; c)
cambio di attività in locali già autorizzati all’esercizio di altra attività (ad es. da bar a
ristorante, da ristorante a pasticceria…).
4.1.1. Ambiti di vigilanza
1. La vigilanza e il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza
destinata all'alimentazione, o comunque impiegata per la preparazione di prodotti
alimentari, vengono esercitati in qualsiasi luogo di produzione, preparazione,
confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo sulle materie prime, sui
semilavorati e sui prodotti finiti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili,
sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli
alimenti, sui mezzi di trasporto e sul personale, da parte degli organi e degli uffici
previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ferme restando le competenze del Ministero della Salute, la vigilanza su quanto sopra
è esercitata dall’ASL per quanto di competenza.
4.1.2. Interventi degli organi di vigilanza
1. Qualora vengano riscontrate deficienze, irregolarità, inconvenienti ai locali e alle
attrezzature adibiti alla produzione, preparazione, deposito e vendita delle sostanze
alimentari, i titolari o conduttori devono provvedere alla relativa eliminazione secondo
le prescrizioni e i termini fissati dall'ASL.
2. Se gli interessati non avranno provveduto in conformità a quanto sopra, salvo le
sanzioni previste dalle vigenti leggi, fino ad avvenuto adeguamento:
a. per le attività soggette ad autorizzazione sanitaria, potrà esserne prevista la
sospensione da parte dell'Asl in relazione alla gravità della violazione
riscontrata;
b. per le attività non soggette ad autorizzazione sanitaria, il competente
Dirigente, ricevuta la segnalazione da parte dell’Asl potrà disporre la
sospensione della autorizzazione amministrativa.
3. L'avvenuto adeguamento deve essere comunicato al Comune ed all’ASL per le
opportune verifiche.
4. L'ASL, nei casi in cui si possono ravvisare pericoli per la salute pubblica, adotta i
provvedimenti previsti dalla legislazione e normativa vigente.
137
5. Il competente Dirigente, ricevuta comunicazione di tali provvedimenti, pone in atto gli
interventi di competenza.
4.1.3. Formazione del personale addetto agli alimenti.
Il libretto di idoneità sanitaria, così come previsto dall’art.4 della L.R. n.12 del 4 agosto
2003, non costituisce titolo obbligatorio per l’esercizio delle attività di produzione,
preparazione, manipolazione, somministrazione, deposito e vendita di prodotti alimentari e
non può essere richiesto o rilasciato dall’ASL.
Gli operatori alimentaristi addetti alle attività di cui sopra, devono ricevere adeguata
preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dell’attività lavorativa ed essere aggiornati,
con periodicità biennale, sui seguenti argomenti:
1. conoscenze teorico-pratiche sull’epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sul
meccanismo di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
2. contaminazione ed alterazione, manipolazione, trattamento e conservazione degli
alimenti;
3. conoscenze sul valore nutrizionale degli alimenti e sulla sua conservazione;
4. legislazione alimentare.
L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico del datore di lavoro.
I servizi dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria dell’ASL, nell’ambito delle
proprie competenze, verificano l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento,
nonché la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli
operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione, la salubrità e l’igiene dei prodotti
alimentari.
Il personale che saltuariamente è impiegato da organizzatori di sagre, fiere, feste popolari
e manifestazioni politiche e religiose, nella preparazione, manipolazione e
somministrazione di alimenti, deve essere formato secondo le modalità previste dal
presente articolo.
4.1.5. Commissioni di vigilanza sulle mense per le collettività
1. I componenti delle commissioni per la vigilanza sulle mense nelle fabbriche, nelle
scuole e in altre collettività, sono ammessi nei locali dove si producono, preparano,
manipolano ed immagazzinano sostanze alimentari per la mensa, a condizione che
indossino sopravesti, copricapo e calzari monouso. Agli stessi componenti delle
commissioni, è fatto divieto di venire in contatto con gli alimenti, e ad usare i servizi
igienici destinati al personale addetto e non possono procedere, in cucina, all’assaggio
dei cibi.
2. Il responsabile della produzione è tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni.
3. Copia dei capitolati d’appalto dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di
vigilanza dell’ASL, presso le ristorazioni collettive.
4. I componenti delle Commissioni mensa, pubbliche e private, delegate alla sorveglianza
igienico-sanitaria e nutrizionale nelle ristorazioni collettive, devono ricevere adeguata
formazione negli argomenti di cui agli articoli precedenti.
4.1.10. Abbigliamento e requisiti igienici di comportamento
1. Il personale comunque addetto alla produzione e preparazione di sostanze alimentari
negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione, nelle cucine delle mense, dei
ristoranti, delle tavole calde, delle tavole fredde e di attività assimilabili, dei centri di
138
ristorazione collettiva, delle feste popolari deve avere l'abbigliamento conforme a
quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente.
2. Il personale che nelle strutture di cui sopra è addetto alla sola somministrazione o
vendita (ad es. baristi, camerieri e commessi), è esentato dall'obbligo del copricapo.
139
CAPITOLO 2
STABILIMENTI E LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E
CONFEZIONAMENTO
4.2.1. Locali degli stabilimenti e laboratori di produzione
1. Gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, devono
essere conformi ai requisiti previsti dalla legge nonché dalle norme del presente
regolamento.
2. I requisiti di cui al presente capitolo si applicano, sulla base di opportune verifiche degli
organi di vigilanza, anche ai centri di preparazione pasti destinati alla ristorazione
collettiva.
3. Gli stabilimenti e i laboratori di cui sopra non devono essere collocati in zone che, per
particolari condizioni di inquinamento o insalubrità, possano compromettere le
caratteristiche del prodotto finale.
4. Ai fini del presente regolamento, per locale o servizio annesso si intende qualsiasi
locale o servizio che sia funzionalmente collegato agli stabilimenti o laboratori di cui al
primo comma del presente articolo.
4.2.2. Caratteristiche dei locali
1. I locali di cui al precedente articolo 4.2.1, devono avere un altezza minima di 3 mt ed
un R.A.I. pari ad 1/10 della superficie degli stessi, non devono avere comunicazione
diretta con le latrine o con i locali di abitazione, e non devono essere impiegati in alcun
modo per sosta o dimora di persone.
2. Deve, inoltre, essere previsto un apposito locale per la centrale termica o per gli
impianti o le apparecchiature termiche, secondo le specifiche disposizioni di legge.
3. Nei predetti locali deve essere consentito un agevole accesso alle apparecchiature
lungo tutto il loro perimetro, sia per il loro utilizzo specifico sia per le operazioni di
pulizia, sanificazione e manutenzione; i percorsi ed i passaggi, qualora destinati anche
a mezzi di movimentazione, devono avere larghezza superiore di almeno 70 cm
all'ingombro massimo dei mezzi; in ogni caso i percorsi non devono sovrapporsi alle
postazioni di lavoro; devono essere disponibili postazioni di lavoro che non si intralcino
reciprocamente.
4. Oltre alle caratteristiche di cui sopra, i limiti minimi di cubatura, altezza e superficie,
sono fissati dalla legislazione e normativa vigente e dal presente regolamento.
5. Non è consentito l'impiego di apparecchi ozonizzatori e/o di deodoranti chimici.
6. Le pareti devono essere intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a 2 metri, con
materiali di colore chiaro, impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; i soffitti
devono essere di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze
alimentari; i pavimenti devono avere superficie unita e impermeabile, con pendenza
verso un adeguato numero di fognoli muniti di chiusura idraulica; nei locali ove vi sia
versamento di liquidi sul pavimento, i posti di lavoro dovranno essere muniti di
graticolato, facilmente amovibile e antiscivolo; gli spigoli e i raccordi tra pavimento e
parete e tra parete e parete devono avere sagoma curva.
7. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi per gli addetti, adeguatamente
collocati e indicati per lavarsi le mani; dotati di acqua sicuramente potabile calda e
140
fredda, erogabile con sistemi non manuali (preferibilmente a pedale o fotocellula),
dotati di sapone liquido e asciugamani monouso.
4.2.3. Stabilimenti industriali con annessi reparti di vendita
1. Gli stabilimenti industriali, nel caso abbiano annessi reparti di vendita, oltre ai requisiti
di cui al precedente articolo 4.2.2, debbono avere:
a. un locale o vano deposito, a seconda del tipo di prodotto, comunicante o
facilmente raggiungibile attraverso un percorso protetto e con attrezzature
idonee per la conservazione dei prodotti;
b. un locale per la vendita, con le caratteristiche di cui al successivo articolo
4.3.2.
4.2.4. Laboratori artigianali
1. I laboratori artigianali non annessi ad esercizi di vendita al dettaglio o di
somministrazione devono avere:
a. un locale esclusivamente destinato alla produzione;
b. un locale deposito di adeguate dimensioni per la conservazione con spazi e
attrezzature idonee, separati per materie prime e prodotti finiti;
c. servizi igienici annessi, costituiti da latrina e antilatrina, ad uso esclusivo del
personale ed in numero adeguato, aventi le caratteristiche di cui al
successivo articolo 4.2.10;
d. spogliatoio costituito da locale o spazio adeguatamente separato dai locali di
cui alle lettere a) e b) del presente articolo, aerato, abbastanza ampio da
contenere armadietti a doppio comparto, in numero di 1 per ciascun addetto.
e. docce, in numero adeguato al personale, laddove il tipo di lavorazione ne
preveda l'uso.
2. I locali di cui alla lettera a) oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo 4.2.2
devono avere superficie netta calpestabile, per addetto, non inferiore a 2 m2 e una
superficie complessiva non inferiore a 12 m2.
4.2.5. Laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita
1. I laboratori artigianali annessi agli esercizi di sola vendita al dettaglio e/o
somministrazione oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 4.2.4. devono essere
provvisti di un locale esclusivamente destinato alla vendita, con le caratteristiche di cui
al successivo articolo 4.3.2.
4.2.7. Impianti di lavorazione
1. I predetti stabilimenti e laboratori devono essere, inoltre, provvisti di impianti,
attrezzature, utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario in base alle
norme in vigore, costituiti in modo da evitare il ristagno dei prodotti in lavorazione e da
consentire la facile, rapida e completa pulizia di tutte le parti destinate a venire in
contatto con gli alimenti o ad essere manipolate dagli addetti.
2. Le linee di produzione devono essere ordinate secondo il progressivo perfezionamento
del prodotto, evitando, per quanto tecnologicamente possibile, la promiscuità di
operazioni non sequenziali e la contaminazione dall'ambiente.
3. Le linee di produzione devono, inoltre, essere separate per materia prima e/o per
prodotti finiti (cioè non deve verificarsi promiscuità di lavorazione) e devono essere
141
previsti idonei accorgimenti fisici e tecnici atti ad evitare la frammistione con altri
prodotti estranei alla lavorazione in corso.
4. Qualora la medesima attrezzatura venga usata per lavorazioni successive diverse, si
deve procedere ad accurata pulizia.
4.2.8. Strutture di deposito
1. Le strutture di deposito devono avere caratteristiche costruttive e condizioni
termoigrometriche in relazione ai generi depositati.
4.2.10. Servizi igienici
1. I servizi igienici devono essere realizzati secondo le specifiche di cui al titolo III del
presente Regolamento ed in numero non inferiore a quanto stabilito nel titolo stesso.
Devono altresì:
• essere direttamente accessibili dall’interno dell’attività;
• essere costituiti da gabinetto con vaso a caduta d’acqua a comando
preferibilmente non manuale e da idoneo antibagno, separato con pareti a
tutt’altezza e dotato di lavabo avente le caratteristiche di cui all’articolo
precedente;
• avere pavimenti e pareti lisce, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino ad
un’altezza minima di metri 2;
• essere dotati di carta igienica contenuta in apposito contenitore protettivo
• essere dotati di contenitore per i rifiuti, con coperchio azionabile a pedale.
2. Il locale antibagno deve avere porta a ritorno automatico, aprentesi nel senso
dell’esodo.
3. Nel caso do lavorazioni insudicianti devono essere previste docce, da realizzarsi nel
locale spogliatoio, in numero adeguato ed aventi le caratteristiche di cui al Titolo III del
presente Regolamento.
4. I locali spogliatoio dovranno avere superficie minima di almeno 6 mq, caratteristiche
costruttive così come stabilite nel Titolo III ed armadietti a doppio scomparto per
contenere gli indumenti e le calzature degli addetti, separate dagli indumenti utilizzati
per il lavoro.
4.2.13. Pulizia dei locali e degli impianti
1. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, devono
essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria
e straordinaria pulizia.
2. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti e prima dell'utilizzazione,
devono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare
l'eliminazione di ogni residuo.
4.2.14. Controlli di qualità
1. Gli stabilimenti industriali e laboratori che adottano dei controlli analitici di qualità delle
materie prime, delle fasi di trasformazione e del prodotto finito, ne conservano
documentazione a disposizione per i controlli ispettivi per almeno due anni.
142
CAPITOLO 3
ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO
4.3.1. Autorizzazione amministrativa per aprire, rilevare, trasferire o
modificare esercizi di vendita di alimenti e/o bevande - Autorizzazione per
esercizi che commerciano particolari sostanze alimentari
1. Chiunque intenda aprire, rilevare, trasferire o, comunque, modificare un esercizio di
vendita di sostanze alimentari deve effettuare la comunicazione all’A.S.L. competente,
secondo la normativa vigente.
2. L'esercizio dell'attività sulla base della comunicazione effettuata o dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del comma precedente, è subordinato al rispetto della normativa
igienico-sanitaria.
3. Si fa comunque salva l'applicazione delle norme speciali che prescrivono il rilascio di
altre speciali autorizzazioni.
4.3.2. Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita al pubblico di generi
alimentari, compresi quelli carne
1.
Gli esercizi di vendita al pubblico in sede fissa, devono essere composti, almeno, da:
a. un locale per la vendita con accesso diretto dalla via pubblica o di uso
pubblico e con spazi liberi per la circolazione della clientela di larghezza utile
non inferiore a 100 cm, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di accessibilità e visitabilità per persone con ridotta o
impedita capacità motoria;
b. un vano (o spazio o area) contiguo aerato in maniera indipendente, in
rapporto diretto con il locale di vendita e munito di lavabo con acqua potabile
corrente;
c. un servizio igienico funzionalmente collegato, costituito da locale WC con
vano antistante ad uso esclusivo degli addetti, con i requisiti di cui al
precedente articolo 4.2.10.
d. un locale o zona non accessibile al pubblico, destinato a deposito,
funzionalmente collegato, con requisiti strutturali tali da evitare danno alle
merci depositate.
2. I locali del presente articolo devono avere un altezza minima di 3 mt ed un R.A.I. pari
ad 1/10 della superficie degli stessi.
Gli esercizi commerciali di superficie superiore ai 400 m2 devono altresì essere dotati di
almeno 2 (due) servizi igienici, distinti per sesso, per il pubblico , ogni 200 persone (riferite
al massimo affollamento prevedibile).
4.3.3. Attrezzature
1. Le suppellettili, gli scaffali, le attrezzature, gli utensili devono essere costruiti di
materiale resistente all'uso ed impermeabile, tenuti sempre in accurato stato di pulizia
e manutenzione e in buono stato di conservazione.
2. Quando l'esercizio effettui la vendita di alimenti e bevande per cui sia espressamente
prevista una temperatura di conservazione, gli armadi e le vetrine refrigeranti devono
essere muniti di un termometro atto a misurare la temperatura dell'ambiente di
conservazione, visibile dall'acquirente, per le merci in esposizione.
143
3. Gli impianti per il lavaggio delle stoviglie devono essere forniti di acqua potabile
corrente e di scarichi raccordati, mediante sifoni idraulici, alla fognatura.
4.3.4. Protezione e conservazione delle sostanze alimentari
1. Le sostanze alimentari devono essere riparate dalle mosche e dagli altri insetti e da
altre cause di inquinamento, non devono mai essere depositate all'esterno del negozio
o depositate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate in modo da consentire
lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
2. Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e delle derrate vendute sfuse non
devono essere aperte da parte dell'acquirente e devono garantire le condizioni di
corretta conservazione.
3. Le vetrine e i banchi di vendita devono essere protetti da ogni causa di inquinamento
con opportuni dispositivi; le lampade delle vetrine di custodia devono essere dotate di
sistema di protezione.
4.3.5. Raccolta e smaltimento dei rifiuti
1. I negozi di vendita e di distribuzione di generi alimentari devono essere dotati di idonei
sistemi per la raccolta di rifiuti, quali ad esempio:
a. contenitori lavabili e disinfettabili muniti di sacco impermeabile, con
coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura non manuale, di capacità
adeguata;
b. contenitori a sacco a perdere con struttura rigida di supporto,
adeguatamente coperti, di capacità adeguata;
c. altri contenitori rigidi, lavabili e impermeabili muniti di coperchio a perfetta
tenuta di capacità adeguata e con sistema di apertura non manuale.
2. I contenitori di cui sopra devono essere tenuti in luogo appartato.
3. Quotidianamente i rifiuti devono essere allontanati dai locali ed i contenitori
accuratamente puliti e disinfettati.
4.3.6. Animali o elementi estranei
1. Fatte salve le eccezioni di legge, negli esercizi di vendita non potrà essere consentito
introdurre animali.
2. E', altresì, vietato detenere qualsiasi altra cosa in grado di pregiudicare la salubrità
degli alimenti.
4.3.7. Disinfestazione e derattizzazione
1. I negozi e i depositi annessi, ove necessario, devono essere sottoposti, a cura del
proprietario, a periodica disinfestazione e derattizzazione con mezzi efficaci ed innocui
per i generi alimentari.
4.3.8. Vendita di prodotti surgelati
1. Chi intende vendere esclusivamente prodotti surgelati deve notificarsi all’A.S.L.
competente, secondo la normativa vigente.
2. In ogni caso le apparecchiature frigorifere devono essere conformi alle vigenti
disposizioni.
144
3. La vendita dei prodotti surgelati deve avvenire nel rispetto della legislazione e
normativa vigente.
4.3.9. Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari
1. I fogli di carta o di materiale di altro genere, destinati ad avvolgere con contatto diretto
derrate alimentari devono essere conformi alle norme in relazione all'alimento avvolto,
devono essere custoditi in appositi cassetti, contenitori o dispositivi che li proteggano
dalla polvere o da contatti di qualsiasi specie.
2. Il foglio suddetto, oltre a non recare iscrizioni a stampa nella parte che va a contatto
diretto delle derrate alimentari, deve essere estratto dai contenitori protettivi, man
mano che se ne presenti la necessità d'impiego.
4.3.10. Modalità di vendita di sostanze non in confezione sigillata
1. La vendita di alimenti non involucrati, sfusi o previo frazionamento e che possono
essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, dovrà essere
effettuata attuando particolari accorgimenti in modo da evitare il contatto diretto degli
alimenti con le mani, ricorrendo all'uso di idonei strumenti.
2. Qualora il personale degli esercizi di vendita attenda promiscuamente sia alla
manipolazione dei generi alimentari, sia al maneggio della moneta, la vendita di generi
alimentari non preconfezionati, ad eccezione della frutta e della verdura fresca che non
sia stata sbucciata, tagliata, o abbia subito trattamenti o che possa essere consumata
solo dopo sbucciatura e/o cottura, dovrà essere effettuata con le modalità di cui al
precedente comma.
4.3.11. Divieti per gli acquirenti
1. E' fatto sempre divieto agli acquirenti di toccare e scegliere la merce non protetta con
le mani nude. E' ammesso l'uso di guanti a perdere.
2. Il titolare o il gerente dell'esercizio deve pubblicizzare tale divieto mediante apposizione
di cartelli da esporre nelle immediate adiacenze della merce in vendita.
4.3.12. Vendita di generi diversi
1. Negli esercizi di cui al presente capitolo nei quali si effettua la vendita di sostanze
alimentari e non, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in scaffalature,
reparti o scompartimenti ben distinti e separati, atti ad evitare rischi di contaminazione
o alterazione.
4.3.13. Vendita di sostanze pericolose e/o nocive
1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, le sostanze corrosive, caustiche,
infiammabili o, comunque, pericolose o nocive possono essere detenute e/o vendute
solo se in confezioni originali e sigillate e nettamente separate dai prodotti alimentari.
4.3.14. Esposizione all'esterno
1. Il competente Dirigente, previo parere Asl, può consentire l'esposizione di alimenti
all'esterno degli esercizi di vendita a condizione che vi siano idonei mezzi di
conservazione e di protezione al fine di difendere i prodotti stessi da ogni eventuale
forma di inquinamento.
145
2. I prodotti alimentari, ancorché confezionati, esposti in aree con traffico veicolare di
apprezzabile intensità, dovranno essere collocati in vetrinette o altre protezioni similari
idonee.
4.3.15. Chioschi - Generi consentiti
1. Nei chioschi, installati in un posto fisso, può essere consentita la vendita degli stessi
generi alimentari venduti negli esercizi di vendita di alimenti.
2. Per il materiale deperibile è necessario mantenere la catena del freddo. La frutta e la
verdura vanno tenute in cestelli di materiale non poroso sollevati dal pavimento di
almeno 20 cm.
3. Salvo il fatto che la struttura disponga di idoneo impianto per il lavaggio delle stoviglie,
la somministrazione degli alimenti e bevande deve essere effettuata utilizzando solo
oggetti monouso (bicchieri, posate, piatti, ecc.).
4.3.16. Chioschi - Caratteristiche strutturali
1. I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale ritenuto
idoneo e devono essere lontani da fonti di insalubrità o insudiciamento.
2. L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità di cui al
precedente articolo 4.3.14.
3. I chioschi devono avere pavimenti di materiale lavabile, impermeabile, unito e
compatto, pareti lavabili, impianti di acqua corrente nonché idoneo sistema di raccolta
dei rifiuti solidi e di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, dotato di idoneo
sifone intercettatore.
4. Devono possedere almeno un piano di lavoro in materiale impermeabile, lavabile ed
inossidabile, compatto ed unito.
5. Devono essere dotati di servizio igienico per il personale addetto.
6. Devono, inoltre, essere dotati di idonei mezzi di conservazione in relazione alla natura
delle sostanze alimentari poste in vendita.
7. Qualora si svolgano contemporaneamente le attività di produzione e/o vendita di
alimenti e pubblico esercizio, con sosta di persone, dovranno essere previsti non meno
di 2 servizi igienici, di cui 1 ad uso esclusivo del personale addetto alla produzione.
146
CAPITOLO 4
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
4.4.1. Attività di commercio su aree pubbliche - Norme generali
1. Salvo espressi divieti, l'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla
legislazione e normativa vigente e dal presente regolamento.
4.4.2. Area di commercio a posto fisso
1. L'area su cui si svolge il commercio a posto fisso viene individuata con le modalità
previste dalla legislazione e normativa vigente e sulla base del possesso dei seguenti
requisiti:
a. essere ubicata in zone che non presentino pericoli di inquinamento dovuto a
traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti per gli alimenti esposti.
Non è consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore estranei alle attività di
vendita nell'area di mercato durante l'orario di vendita;
b. prevedere spazi riservati alla sola vendita di sostanze alimentari;
c. essere dotata di congruo numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio
a tenuta;
d. avere pavimentazione e un collegamento alla fognatura che evitino il
ristagno di acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;
e. essere dotata di congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile;
f. essere dotata di congruo numero di punti di erogazione di energia elettrica.
g. essere corredata di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli Operatori;
tali servizi sono da distinguersi per sesso.
Dotazione Wc e lavabo a comando non manuale dedicato ad alimentaristi: 1 ogni 25
punti vendita; Dotazione Wc e lavabo per gli altri punti vendita: 1 ogni 25.
Tra i Wc riservati alla clientela, almeno 1 dovrà essere conforme alle norme sul
superamento delle barriere architettoniche.
2. L'area deve essere pulita nelle ore immediatamente successive e i rifiuti solidi devono
essere asportati in giornata.
3. Indipendentemente dal fatto che detta area possa trovarsi in un complesso al coperto,
quando è ubicata in zona vincolata dal punto di vista urbanistico, per motivi storicoartistici, qualora sia materialmente impossibile realizzare i servizi igienici previsti dalla
legislazione e normativa vigente, se l'area interessata è servita da esercizi pubblici che
offrono servizi igienici, si può procedere provvisoriamente alla deroga.
4. Detti servizi devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 4.2.10.
4.4.3. Assegnazione degli spazi
1. Gli spazi di vendita nell'area di cui al precedente articolo sono assegnati in modo da
garantire criteri di omogeneità rispetto ai prodotti venduti e alle modalità di vendita.
147
4.4.4. Commercio a posto fisso - Autorizzazione e requisiti
1. Oltre a quanto già stabilito da leggi speciali, il commercio a posto fisso assegnato su
suolo pubblico, anche in occasione di mercati, fiere, ecc., deve essere autorizzata dal
competente Dirigente.
2. Si dovranno osservare le seguenti condizioni:
a. uso di banchi mobili che abbiano i requisiti previsti dalla legislazione e
normativa vigente;
b. uso di automezzi/autonegozi che abbiano i requisiti previsti dalla legislazione
e normativa vigente;
3. I banchi o gli automezzi/autonegozi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente
articolo devono essere dotati di attrezzature e mezzi idonei ad assicurare le migliori
condizioni di immagazzinamento, esposizione e conservazione dei prodotti in relazione
alla loro tipologia.
4.4.5. Modalità di vendita
1. La vendita delle sostanze alimentari deperibili per le quali sono obbligatorie specifiche
temperature di conservazione è vietata in carenza di idonei sistemi per assicurare il
rispetto di tale obbligo.
2. L'esposizione dei generi per la vendita è consentita solo in involucri o contenitori atti a
proteggere i prodotti dall'impolveramento, dall'insudiciamento e dalla contaminazione
da parte degli insetti, dall'influenza degli agenti atmosferici e dal contatto del pubblico.
4.4.6. Vendita itinerante con automezzi - Requisiti richiesti
1. E' ammesso l'uso degli automezzi per la vendita di generi alimentari, purché questi
siano riconosciuti idonei, in riferimento ai requisiti previsti dalla legislazione e
normativa vigente.
2. Il competente Dirigente autorizza gli orari di vendita su area pubblica e può definire le
zone in cui non è consentita tale forma di commercio.
3. Le aree di sosta, comunque, devono essere adeguatamente protette o lontane da
possibili fonti di inquinamento veicolare e/o ambientale.
4. Durante gli spostamenti degli automezzi, gli alimenti devono essere opportunamente
protetti da fonti di insudiciamento e dagli agenti atmosferici.
4.4.8. Modalità di vendita
1. Il commercio ambulante, in qualsiasi forma venga esercitato, è soggetto al rispetto
delle norme di cui agli articoli di cui al presente Titolo.
148
CAPITOLO 5
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
4.5.1. Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività degli esercizi pubblici ove si preparano e si somministrano per il consumo cibi
e bevande, quali caffè, bar, gelaterie, birrerie, pasticcerie, ristoranti, trattorie, mense,
rosticcerie, tavole calde, pizzerie, tavole fredde, osterie con o senza cucina, spacci
analcolici, sale da gioco e da ritrovo con bar, circoli soggetti ad autorizzazione
amministrativa ecc., è regolata oltre che dalla legislazione e normativa vigente, anche
dal presente regolamento.
4.5.2. Autorizzazioni
1. Chiunque intenda aprire un esercizio pubblico di cui sopra deve presentare notifica
all’A.S.L. competente, secondo la normativa vigente.
4.5.3. Requisiti generali
1. Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 4.5.1. devono assicurare il rispetto di quanto
previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche e devono, altresì:
• essere ubicati a conveniente distanza da fonti di insalubrità e inquinamento
dei clienti;
• essere idoneamente aerati, illuminati, umidificati e termoregolati, in modo
naturale o artificiale così da evitare ogni condensazione di vapori o sviluppo
di muffe;
• non avere alcuna comunicazione diretta al locale WC e essere
convenientemente separati dai locali di abitazione. Deve essere previsto un
ingresso autonomo e indipendente per locali di abitazione eventualmente
adiacenti o sovrastanti.
2. E' vietato in ogni caso adibire i locali degli esercizi pubblici ad usi incompatibili da quelli
per i quali sono stati autorizzati.
3. Gli esercizi pubblici devono essere provvisti di acqua potabile.
4.5.4. Arredamenti, attrezzature, utensili
1. L'arredamento degli esercizi pubblici deve essere funzionale, i tavoli e le sedie
distribuiti in modo tale da consentire l'agevole esplicazione di tutte le operazioni di
servizio, il banco per la distribuzione e il consumo dei cibi deve essere sufficientemente
largo e profondo per rendere agevole il movimento delle stoviglie.
2. Gli utensili, le attrezzature, i recipienti e le stoviglie devono essere di materiale idoneo,
comunque conforme alle norme di legge, mantenuti in buono stato di conservazione e
di accurata pulizia e custoditi al riparo dalla polvere, dagli insetti e da ogni altra fonte di
inquinamento.
3. Utensili e stoviglie devono essere sottoposti regolarmente ad adeguato lavaggio con
lavastoviglie.
149
4. Attrezzature e utensili devono essere inoltre in quantità sufficiente per evitare, durante
la preparazione e il confezionamento dei cibi, qualsiasi contatto, anche indiretto, fra
sostanze completamente diverse per composizione e materia.
4.5.5. Operazioni di pulizia
1. Le operazioni di ordinaria pulizia dei locali devono essere svolte al termine dell'attività
di somministrazione. Per tali operazioni si raccomanda l'uso di apparecchi ad
aspirazione.
4.5.6. Ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, e scolastiche,
laboratori con produzione di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o
assimilabili - Requisiti strutturali
1. Per quanto riguarda gli esercizi di cui sopra, devono essere previsti:
a. un locale, esclusivamente destinato alla preparazione degli alimenti, di
dimensioni adeguate alla superficie della sala di consumazione e alla attività
svolta. Il locale deve prevedere spazi diversi riservati alla:
• preparazione dei cibi crudi (mondatura, pezzatura);
• cottura dei cibi;
• affettatura di carni cotte, formaggi e salumi, guarnitura piatti;
Detto locale deve inoltre:
- avere dispense per il governo delle stoviglie e degli utensili;
- avere banchi, per la manipolazione degli alimenti, ricoperti in materiale
impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile;
- avere pareti con idoneo rivestimento impermeabile e lavabile almeno
fino all'altezza di 2 metri dal pavimento, con raccordi tra parete e
parete a sagoma curva;
- pavimento impermeabile, lavabile, antiscivolo e mantenuto pulito, con
raccordi a sagoma curva tra pavimento e pareti;
- avere lavelli in numero adeguato alle necessità dell'esercizio muniti di
rubinetti di acqua fredda e calda, con erogatori di sapone liquido e
asciugamani non riutilizzabili; con comando non manuale,
preferibilmente a pedale o fotocellula.
- avere cappe idonee ed adeguate per la raccolta dei prodotti della
combustione e/o dalla cottura dei cibi, collegate ad idoneo condotto
fumario sfociante oltre il tetto del fabbricato
- avere aperture protette dall'entrata di mosche, insetti o altri animali;
- disporre di idonei contenitori per rifiuti solidi, secondo quanto previsto
dal precedente articolo 4.3.5;
b. a seconda del tipo di laboratorio:
- un locale o vano per la conservazione e il deposito delle materie
prime, direttamente accessibile dall’interno dell’esercizio;
- un locale o vano zona per la conservazione e il deposito dei prodotti
finiti.
c. disporre di almeno un punto acqua per il lavaggio delle mani, con erogatore
dell’acqua non manuale, sapone liquido ed asciugamani monouso;
Se l’idoneità dei dispositivi di separazione garantirà dall'insudiciamento e/o
dall'inquinamento le operazioni di preparazione e di consumo, il competente
Dirigente dell’Asl può consentire che le attività di cui alle precedenti lettere a)
e b) avvengano in un unico locale.
150
Celle o armadi frigoriferi, dotati, se del caso, di porte a barriera d'aria, per la
conservazione di alimenti e bevande deperibili e dotate di idonea
apparecchiatura per il controllo della temperatura, visibile dall'esterno;
d. un locale di somministrazione in cui i banchi di esposizione e/o
somministrazione abbiano le caratteristiche di cui alla lettera a) sub a2) del
presente articolo e siano dotati di idonei sistemi per la conservazione dei
prodotti esposti e per la loro protezione dal contatto del pubblico; detto locale
deve essere mantenuto in perfetto stato di pulizia e in particolare deve:
- avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- essere sufficientemente ampio così da garantire l'agevole movimento
del personale e della clientela;
- essere illuminato e aerato in modo naturale.
E' vietata l'introduzione di animali ad eccezione dei cani guida per ciechi.
e. Uno o più servizi igienici e spogliatoi così come previsto nel capitolo igiene
del lavoro
f. almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di
somministrazione con 50 posti con superficie uguale a 60 m2 (equivalente a
50 posti); devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del
pubblico in ragione di:
- 1 servizio igienico da 61 m2 a 120 m2;
- 1 servizio igienico da 121 m2 a 240 m2;
- 1 servizio per ogni ulteriore aumento di superficie di somministrazione
di 240 m2. Il numero dei servizi igienici andrà, comunque, arrotondato
per eccesso nel caso di aumento per frazioni di superfici considerate.
Con più di un servizio igienico per il pubblico, va prevista anche la
separazione per sessi diversi. Il servizio igienico per disabili sarà
realizzato nei casi previsti dalla legislazione e normativa vigente;
g. i servizi igienici per il personale e per il pubblico devono essere costituiti da
bagno dotato di vaso a caduta, con comando preferibilmente non manuale e
antibagno separato a tutt’altezza, dotato di porta a ritorno automatico,
aprentesi nel senso dell’esodo e servito da lavello con comando non
manuale, preferibilmente a pedale o fotocellula, sapone liquido ed
asciugamani a perdere.
h. vano o settore separato per il disbrigo delle operazioni di lavaggio delle
stoviglie;
i. un locale o zona per il deposito delle sostanze e/o dei materiali non
alimentari;
l. spazi adeguatamente ventilati e idonei alla eventuale collocazione, senza
sovrapposizione, degli abiti degli avventori, negli esercizi con capacità
ricettiva superiore alle 50 persone;
m. docce, ove richieste, per gli addetti alla preparazione, in relazione al numero
degli stessi e al tipo di attività.
n. locale o spazio separato per il disbrigo delle operazioni di lavaggio delle
stoviglie, con accesso diretto e separato dalla zona di preparazione
2. I locali di cui alle lettere a), b), e), f), h) ed m) devono avere i requisiti previsti nel
Capitolo 4.2. in quanto applicabili.
3. La superficie complessiva dei locali di cui alle lettere a), b), c) e h), non deve essere
inferiore a 20 m2.
4. Il locale cucina non dovrà comunque essere inferiore a 15 m2.
151
4.5.7. Bar e assimilabili - Requisiti strutturali
1. I bar e le tavole fredde o assimilabili devono avere:
a. un locale di somministrazione;
b. un locale o vano deposito, accessibile dall’esterno per il rifornimento delle
materie prime e dall’interno per l’approvvigionamento;
c. un servizio igienico direttamente accessibile dall’interno dell’esercizio, ad uso
esclusivo del personale;
d. nel caso sia prevista la sosta di persone, un servizio igienico per il pubblico
per esercizi fino a 50 posti o con locali di somministrazione con superficie
utile fino a 60 m2 e un ulteriore servizio igienico per esercizi con dimensioni
superiori, così come indicato al precedente articolo 4.5.6. lettera f)..
e. idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti e bevande deperibili.
2. La somministrazione di primi piatti surgelati già pronti, forniti da ditte regolarmente
autorizzate, deve essere effettuata con stoviglie a perdere e si dovrà prevedere un
idoneo surgelatore ed un forno a microonde, collocato in zona riconosciuta idonea dal
punto di vista igienico-sanitario. .
3. Nel caso l’attività di cui al punto 2) venga effettuata con stoviglie non a perdere, dovrà
esser prevista zona di lavaggio, con macchina lavastoviglie.
4. La preparazione di insalate e macedonie può essere effettuata purchè l’esercizio sia
provvisto di un secondo punto acqua con vasca e piano d’appoggio per il lavaggio, il
taglio e la mondatura dei prodotti e, prima del consumo, deve essere garantita la
conservazione a temperatura di refrigerazione.
5. Per preparazioni diverse da quelle indicate ai punti precedenti, sarà l’Autorità sanitaria
a stabilire, di volta in volta, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari richiesti.
6. Sulla base dei requisiti strutturali posseduti, l’ASL specificherà nel provvedimento
autorizzativo la tipologia delle preparazioni consentite e le eventuali limitazioni.
4.5.8. Zone di cottura e preparazione cibi
1. Negli esercizi pubblici può essere consentita la cottura e la preparazione fuori dalla
cucina, nelle sale di somministrazione, di pizza e di piatti alla griglia.
2. La pizzeria deve avere i seguenti requisiti:
3. adeguata zona separata dal pubblico, ovvero banco di lavorazione della pizza, dotato
di protezione atta ad evitare possibili contaminazioni derivanti dal pubblico
4. punto acqua con erogazione non manuale, preferibilmente a pedale o fotocellula
5. idonee attrezzature per la conservazione a regime di temperatura controllata dei
prodotti di farcitura e dell’impasto
6. i forni alimentati a legna devono avere un deposito con due aperture entrambe chiuse
con ante atte ad impedire l’ingresso di insetti o animali: un’apertura per il solo
caricamento della legna che deve avvenire dall’esterno della zona preparazione e una
seconda apertura per il solo prelievo necessario per l’alimentazione del forno
7. La zona adibita alla sola cottura di alimenti alla griglia deve possedere i requisiti
previsti al precedente punto 2 ed essere inoltre provvista di idonea cappa per la
captazione e l’allontanamento dei fumi di cottura.
.
4.5.10. Somministrazione in pertinenze esterne
1. Le pertinenze esterne dei locali devono essere adeguatamente protette da fonti di
inquinamento e/o insudiciamento.
152
2. Gli alimenti crudi o cotti non devono essere esposti in contenitori aperti, devono essere
adeguatamente protetti e separati da ogni possibile fonte di contaminazione e devono
rispettare le temperature di legge.
4.5.11. Centri di produzione pasti
1. I centri di produzione pasti, oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo 4.5.6.,
devono possedere:
• una zona esclusiva per la preparazione ed il confezionamento dei pasti
monoporzione per diete speciali. Gli stessi dovranno essere posti in idonei
contenitori termici, riportanti le indicazioni necessarie ad identificare l’utente
a cui sono destinati;
• una lavastoviglie di capacità adeguata per il lavaggio dei contenitori termici
multiporzione, pentolame, degli utensili, ecc..
2. Nei centri in cui viene effettuata la porzionatura ed il confezionamento degli alimenti in
porzioni singole, dovrà essere individuato un locale o spazio separato per l'attività di
confezionamento.
4.5.12. Unità terminali di distribuzione-Refettori
1. Le unità terminali di distribuzione-refettori compresi i "fast food", oltre al rispetto dei
requisiti di cui al precedente articolo 4.5.6, se applicabili, devono possedere:
a. un locale adibito al ricevimento dei pasti multiporzione, dotato, qualora la
somministrazione non sia immediata, delle seguenti attrezzature:
• per il mantenimento degli alimenti refrigerati alla temperatura compresa
tra 0 e + 4°C;
• per il mantenimento degli alimenti caldi alla temperatura non inferiore a
+65°C;
• piani d’appoggio in materiale lavabile e disinfettabile
• punto acqua con comando non manuale, preferibilmente a pedale o
fotocellula;
• armadi chiusi per il ricovero di stoviglie, tovaglie…
b. nel caso non si utilizzino stoviglie monouso, dovrà essere prevista una zona
lavaggio adeguatamente attrezzata con punto acqua, piano d’appoggio e
lavastoviglie.
c. i locali di somministrazione devono avere i seguenti requisiti:
• adeguata aeroilluminazione naturale, con finestratura dotata di reticelle
antinsetti;
• punto acqua con comando non manuale, preferibilmente a pedale o
fotocellula;
• devono essere previsti percorsi distinti per i piatti pronti da somministrare
e quelli sporchi destinati al lavaggio.
4.5.13. Olio di frittura
1. In tutte le attività di preparazione di alimenti per la somministrazione previste dal
presente Capitolo non è consentito l'utilizzo, per altri usi alimentari, di olio usato per
frittura.
2. Le operazioni di frittura devono essere condotte in apposite friggitrici da mantenere
coperte nel periodo di non utilizzo dell'olio.
3. Nelle friggitrici la superficie dell'olio esposta all'aria deve essere la minore possibile.
153
4. L'olio utilizzato per la frittura non deve presentare un indice di perossidi maggiore di 20.
4.5.14. Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e
bevande
1. Gli alimenti e le bevande, anche a base di estratti ed aromi devono rispondere ai
requisiti di legge ed essere conservati con modalità atte al mantenimento delle loro
caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento
dell'impiego, con acqua potabile, gassata o minerale. I prodotti in vendita devono
essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti. In particolare:
- le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti
originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita o della mescita, al
riparo dalla viva luce e lontano da sorgenti di calore. Una volta aperte, le bottiglie
devono essere tappate e adeguatamente conservate;
- il latte deve essere conservato in ogni caso rigorosamente alle temperature di
legge. E' ammessa la tenuta per ogni addetto di un solo contenitore aperto per uso
estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- la birra può essere spillata dai barili con apparecchiature che vi immettano, a mezzo
di tubazione in materiale rispondente ai requisiti di legge, anidride carbonica pura o
aria aspirata dall'atmosfera esterna da idonea posizione e non da ambienti abitati o
cantine;
- l'impianto per la preparazione estemporanea di acqua di seltz o soda, oltre che
rispondere alle disposizioni di legge, deve risultare adatto alla dissoluzione di
anidride carbonica, la quale deve essere preformata, compressa in bombole o
cartucce e corrispondere agli standard di legge;
- le bibite a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di
frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla
presenza del cliente, o preparate in precedenza e adeguatamente protette,
utilizzando prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per
uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le
bevande;
- il the il caffè, la cioccolata devono essere preparati con prodotti rispondenti ai
requisiti di legge;
- la pasticceria, i dolciumi, lo zucchero, i panini, i tramezzini, i toast e simili, nonché
ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti dal
contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati, a seconda del tipo di
alimento, in contenitori, oppure in vetrine refrigerate, presi obbligatoriamente con
pinze o altro materiale idoneo.
2. La cottura dei prodotti dolciari da forno (brioche e analoghi) da impasti congelati è
dichiarata nella autorizzazione di pubblico esercizio, previa verifica della idoneità sia
delle modalità di conservazione sia delle apparecchiature frigorifere.
4.5.15. Agriturismo
1. Chi intende iniziare l’attività di Agriturismo in azienda, deve notificare l’attività all’A.S.L.
competente, secondo la normativa vigente.
2. Gli “agriturismi in famiglia”, le attività di Bed & Breakfast ed affittacamere sono invece
soggette ad autorizzazione del Sindaco.
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4.5.16 Preparazioni estemporanee
1. Sulle pubbliche vie, sulle piazze, sui mercati, in occasione di fiere o simili, le attività
dirette a preparare o cuocere generi alimentari o dolciumi (come friggere il pesce, le
frittelle, preparare dolci con zucchero fuso, torrone, ecc.) possono essere consentite
purché vengano effettuate all'interno di strutture e/o automezzi dotati di idonee
apparecchiature.
2. Le attività dirette a preparare o cuocere caldarroste, ceci, lupini e prodotti similari
possono essere consentite purché vengano effettuate con strutture e/o automezzi
dotati di idonee apparecchiature.
4.5.17. Feste popolari
1. L'attività di preparazione e/o somministrazione di sostanze alimentari in occasione di
feste popolari, parchi di divertimento, esposizioni, raduni e simili, comunque aperti al
pubblico, è soggetta alla notifica all’A.S.L. competente, secondo la normativa vigente.
2. Nel caso venga effettuata attività di vendita e/o somministrazione:
• i tavoli devono essere di materiale lavabile;
• laddove non sia possibile un adeguato sistema per il lavaggio delle stoviglie, i
bicchieri, le posate e i piatti utilizzati, dovranno essere del tipo monouso e
conservati al riparo da insudiciamenti;
• il banco di distribuzione deve essere in materiale lavabile;
• i prodotti alimentari devono essere conservati con modalità idonee al
mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e conservati alle
temperature necessarie, nonché protetti dal contatto del pubblico, dagli
agenti atmosferici e da insetti e animali;
• i rifiuti solidi provenienti dai banchi di lavoro e di somministrazione devono
essere raccolti dal personale in appositi contenitori chiusu e sistemati
lontano dai posti di produzione e consumo;
• dovrà essere garantita la disponibilità di servizi igienici sia per il personale
che per il pubblico nel numero previsto per i ristoranti, dal presente Titolo;
• nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti non preconfezionati,
preparati altrove, purchè in laboratori autorizzati, tali prodotti devono essere
posti in contenitori per alimenti e, qualora siano trasportati a regime di
temperatura calda o fredda, con automezzi dotati di sistemi idonei allo scopo
e in contenitori rispondenti alle specifiche di legge.
3. Qualora venga effettuata anche l’attività di preparazione estemporanea di cibi cotti, da
consumarsi in loco, oltre ai requisiti di cui sopra, deve essere previsto:
• un locale o spazio idoneo, delimitato e coperto, esclusivamente dedicato alla
preparazione, di adeguata ampiezza ed adeguatamente protetto, in cui siano
previsti spazi distinti per mondatura, pezzatura e cottura dei cibi, nonché per
le operazioni di affettatura di carni salumi e formaggi e per la guarnitura dei
piatti, con percorsi della filiera di preparazione esclusivamente “in avanti”,
cioè dal ricevimento delle materie prime o prodotto finito, fino alla
somministrazione;
• zona lavaggio stoviglie, separata e con percorso distinto rispetto alla zona di
preparazione dei cibi e attrezzata con macchina lavastoviglie
• lavelli in numero adeguato alle necessità, dotati di erogatori non manuali di
acqua sicuramente potabile
• idonei dispositivi per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti della
combustione e di esalazione
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• pavimento e pareti lavabili
• idonee attrezzature per la conservazione, alle temperature necessarie, delle
materie prime e dei prodotti finiti, muniti di rilevatore della temperatura,
visibile dall’esterno dell’apparecchio
• idonei mezzi di protezione dagli insetti o/e animali molesti
• idonei contenitori per i rifiuti
• un vano o armadio per la detenzione delle sostanze e dei materiali non
alimentarti.
4.5.19. Requisiti igienico-sanitari dei Bed & Breakfast.
1. L’attività di Bed & Breakfast è soggetta ai seguenti requisiti igienico-sanitari:
• gli alimenti devono essere somministrati preconfezionati monodose, ad
eccezione del pane e della frutta fresca;
• il latte, il caffè ed il thè devono essere preparati al momento;
• vi deve essere macchina lavastoviglie;
• vi deve essere la disponibilità di apparecchiatura per la conservazione degli
alimenti a regime di temperatura
2. Chi svolge tale attività deve ricevere adeguata formazione nelle materie previste
dall’attuale legislazione regionale.
3. Questa attività non è soggetta ad autorizzazione sanitaria, ma l’inizio e/o la
cessazione, devono essere comunicati all’ASL di competenza.
4.5.20. Attività di Catering.
1. Definizione di catering
Il catering è un servizio occasionale o continuativo di fornitura e/o somministrazione a
domicilio di cibi, bevande, vettovaglie, ecc. svolto da organizzazioni commerciali a
favore di clienti quali aziende, privati, ospedali, alberghi, ristoranti, ecc. in cui la
preparazione degli stessi avviene totalmente o parzialmente nel luogo di
somministrazione o presso l’azienda erogante il servizio con propria organizzazione,
strumentazione e personale qualificato.
2. Notifica All’A.S.L. competente, secondo la normativa vigente
a. Chiunque svolga attività di catering in modo continuativo od occasionale
deve richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrativa e
sanitaria, rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni.
b. Qualora il servizio di catering sia richiesto in aggiunta alla attività di
produzione e/o somministrazione di cibi (es. nel caso di bar, ristoranti,
gastronomie, ecc.), gli interessati devono richiedere e ottenere
l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, comportando una estensione
dell’attività già in essere.
3. Requisiti strutturali ed igienico sanitari
a. I locali e i requisiti igienico-sanitari richiesti per la preparazione e produzione
dei cibi sono quelli previsti per i laboratori artigianali in quanto applicabili. In
aggiunta deve essere previsto un locale o zona idonea per il
confezionamento/asporto e un locale o zona lavaggio nel caso in cui vi sia
un ritorno di stoviglie, utensili ecc. sporchi.
b. Le attività di produzione e somministrazione di alimenti che intendono
svolgere anche il servizio di catering di cui al punto 2) lett. b) devono avere
un locale o zona di confezionamento/asporto opportunamente attrezzata e
156
qualora siano sprovviste di lavaggio e prevedano un ritorno di stoviglie e
utensili sporchi devono avere un locale o zona adatto allo scopo.
c. Le attività di cui al punto 2) lett. b) possono effettuare il servizio di catering
solo per le tipologie di alimenti già autorizzati.
d. L’Autorità sanitaria valuterà di volta in volta l’adeguatezza dei locali delle
attività di cui al punto 2) lett. b) in relazione ai tipi di alimenti preparati e
volumi d’attività dichiarati dal richiedente.
4. Deposito alimenti e attrezzature
a. Chiunque detenga sostanze alimentari e attrezzature in deposito al fine di
esercitare il servizio di catering deve richiedre ed ottenere la prescritta
autorizzazione sanitaria ai sensi delle vigenti disposizioni.
b. I requisiti richiesti in quanto applicabili sono quelli già indicati al punto 4.6.2
del Regolamento Locale d’Igiene Titolo IV per i depositi all’ingrosso.
c. Nel caso in cui vi sia un ritorno di attrezzature, pentolame, utensili sporchi
deve essere prevista una zona o locale idoneamente attrezzato
(lavastoviglie, piani di appoggio, armadi, ecc.) per il lavaggio.
5. Trasporto
a. Il trasporto di cibi, alimenti, bevande, pentolame, utensili e quant’altro
necessario per l’espletamento del servizio di catering deve avvenire con
automezzo provvisto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente
regolamento.
b. Nel caso vi sia un ritorno di materiale sporco (stoviglie, utensili, rifiuti vari,
ecc), questo deve essere trasportato in modo tale da evitare assolutamente il
contatto diretto o indiretto con materiali puliti (vettovaglie non utilizzate,
alimenti non consumati, ecc.).
c. I mezzi adibiti al trasporto dei cibi da mantenere a regime di temperatura
fredda o calda, devono garantire con mezzi idonei il mantenimento delle
temperature di conservazione fino al momento dello scarico/consegna e
devono altresì richiedere ed ottenere l’idoneità del mezzo.
157
CAPITOLO 6
ESERCIZI DI DEPOSITO
4.6.1. Autorizzazioni
1. Chiunque intenda attivare un esercizio di deposito all'ingrosso di sostanze alimentari
deve farne notifica all’A.S.L. competente, secondo la normativa vigente.
4.6.2. Requisiti delle strutture di deposito
1. Le strutture di cui all'articolo precedente devono avere un’altezza minima come
prescritta al paragrafo 3.11.7 e un R.A.I. come prescritto nei paragrafi 3.11.8 e 3.11.9,
devono essere dotate degli impianti necessari ad assicurare la buona conservazione
delle merci depositate.
2. In particolare, le suddette strutture devono rispondere ai seguenti requisiti, in relazione
alle merci depositate:
a. essere adeguatamente protetti da fonti di insalubrità e inquinamento, in
modo tale che non vengano alterati i caratteri igienici, organolettici e fisicochimici delle merci depositate;
b. essere adeguatamente illuminati ed aerati in modo naturale mediante idonei
sistemi;
c. avere pareti in materiale liscio e, lavabile e impermeabile almeno fino oltre il
livello delle merci depositate e, comunque, almeno fino ad un'altezza non
inferiore a 2 metri;
d. avere soffitti intonacati o, comunque, tali da non arrecare danno alle merci
depositate;
e. avere pavimenti chiari, impermeabili, raccordati a sagoma concava con le
pareti, declivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico
delle acque di lavaggio;
f. essere dotati di acqua potabile corrente in quantità sufficiente;
g. essere dotati di servizi igienici con le caratteristiche di cui al presente
regolamento
h. le operazioni di carico e scarico devono essere effettuato in modo che i
prodotti alimentari siano protetti dagli agenti atmosferici e da ogni altra fonte
di inquinamento, mediante la realizzazione di idonee tettoie, con
installazione di bandelle o altre barriere installate sui portoni, e/o zona filtro;
i. una zona idonea per detenere detersivi e attrezzature per la pulizia dei locali,
dotato di punto acqua.
4.6.3. Attrezzature per la conservazione
1. Le strutture di deposito devono essere dotate, qualora la natura delle merci lo renda
necessario, di attrezzature di refrigerazione idonee alla conservazione dei prodotti
alimentari, munite, se del caso, di porte a barriera d'aria.
2. Le celle frigorifere di capacità superiore a 1500 litri devono essere dotate di sistemi di
termoregistrazione e i tracciati devono essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi preposti alla vigilanza per almeno un anno.
3. Le attrezzature e gli utensili devono avere i requisiti di cui al precedente articolo 4.5.4.
158
4.6.4. Collocazione delle merci depositate nei magazzini
1. Le merci devono essere sempre collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro
delle partite e l'accesso alle stesse.
2. Le merci devono essere tenute sollevate da terra ad un'altezza minima corrispondente
a quella dei bancali di trasporto e a conveniente distanza dalle pareti.
4.6.5. Merci consentite
1. Nelle strutture di cui al presente capitolo è consentito solo il deposito delle tipologie di
merci per le quali è stata concessa l'autorizzazione.
4.6.6. Disinfestazione e derattizzazione
1. Ove necessario le strutture di deposito devono essere sottoposte a trattamenti di
disinfestazione e devono essere dotate di adeguati sistemi per prevenire l'accesso e la
proliferazione di insetti e altri animali e devono essere attrezzate per la lotta antimurina.
4.6.7. Movimento veicoli
1. All'interno dei locali di cui al presente capitolo è vietato l'uso di veicoli azionati da
motori alimentato da carburante o combustibile di qualsiasi tipo.
2. La carica della batteria dei carrelli elevatori, o di altri mezzi, deve essere effettuata fuori
dei locali di deposito delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente.
4.6.8. Norme di sicurezza e igiene del lavoro
1. I locali di cui al presente capitolo, oltre che ai requisiti igienico-sanitari, devono essere
rispondenti anche alle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
159
CAPITOLO 7
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
DI SOSTANZE ALIMENTARI
4.7.1. Disposizioni generali
1. I distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari devono essere collocati
in luoghi facilmente accessibili agli utenti, preferibilmente in appositi box o locali
adeguatamente attrezzati, e comunque non devono essere collocati in ambienti ove si
producono emissioni di vapori, gas, polveri, o si svolgono lavorazioni particolarmente
insudicianti.
4.7.2. Comunicazione dell'installazione
1. L'installazione di un distributore automatico di sostanze alimentari deve essere
preventivamente comunicata all’ASL da parte della ditta installatrice prima
dell'installazione.
2. In detta installazione deve, inoltre, essere fatta specifica menzione:
a. della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni di
pulizia e/o disinfestazione;
b. del responsabile della gestione delle apparecchiature;
c. del tipo di approvvigionamento idrico. Se vengono usati serbatoi devono
essere specificate le modalità di rifornimento, di pulizia e di manutenzione,
nonché le caratteristiche qualitative dell'acqua risultanti da analisi eseguite
nei 30 giorni antecedenti.
3. Fermi restando i controlli disposti e le prescrizioni impartite, in relazione all'uso,
dall'autorità sanitaria, il responsabile della gestione delle apparecchiature di cui al
presente capitolo deve assicurarsi che l'acqua utilizzata per il loro rifornimento sia
potabile.
4. Alla Ditta presso cui viene installato il distributore viene affidata una copia della chiave
per l'apertura dello stesso al fine di consentire il prelievo di campioni di alimenti.
4.7.3. Automezzi di trasporto.
1. Gli automezzi adibiti al trasporto dei prodotti alimentari destinati a rifornire i distributori
automatici, devono garantire, nel periodo estivo, temperature di trasporto tali da non
alterare le caratteristiche igieniche, organolettiche ed intrinseche del prodotto stesso.
160
CAPITOLO 8
MEZZI DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI
4.8.1. Norme generali
1. Il trasporto delle sostanze alimentari, salvo quanto previsto dalla legislazione e
normativa vigente, è disciplinato dal presente regolamento.
2. E' soggetto alle disposizioni di cui al presente capitolo il trasporto effettuato sia da
parte di chi svolge attività commerciali (commissionari, commercianti rivenditori,
pubblici esercizi di vario tipo, ecc.), sia da parte degli utilizzatori professionali
(ristoranti, alberghi, posti di ristoro, ecc.), nonché le collettività, le comunità e le
convivenze ecc.
3. Il trasporto deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo rispondente ai requisiti di
legge per quanto concerne materiali e modalità costruttive.
4. Durante il trasporto il mezzo deve essere tenuto pulito e nel rispetto della normativa
vigente.
4.8.2. Comunicazione-Denuncia di utilizzo automezzi e/o contenitori adibiti al
trasporto di sostanze alimentari.
1. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo precedente, sono tenuti a comunicare all’ASL
competente per territorio, ogni automezzo e contenitore utilizzato per il trasporto di
prodotti alimentari.
2. Tali automezzi e contenitori devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente.
3. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere i seguenti elementi:
• sede della ditta e luogo di ricovero dell’automezzo;
• tipo, marca e targa del veicolo;
• tipo di materiale utilizzato nell’eventuale coibentazione, con relativa scheda
tecnica;
• per i soli contenitori, la scheda tecnica della casa costruttrice, da cui risultino
le caratteristiche costruttive e la compatibilità igienico-sanitaria dei materiali
impiegati.
4. Dovrà altresì essere data tempestiva comunicazione all’ASL competente per territorio
dell’eventuale dismissione, cessione, demolizione sia degli automezzi e contenitori
menzionati nel presente articolo, sia degli automezzi autorizzati ai sensi della vigente
normativa.
5. La mancata denuncia comporta violazione a questa disposizione, sanzionabile ai sensi
del presente Regolamento.
4.8.3. Condizioni di temperatura durante il trasporto.
1. Gli alimenti devono essere trasportati alle temperature di conservazione previste dalla
normativa vigente.
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