Manuale del Sistema di Gestione della Salute e 2013 Sicurezza sul Lavoro Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Revisione 0 Dott. Carlo Di Terlizzi, Dott. Donato Sivo, Dott.ssa Sabina Di Donato, Dott.ssa Samantha Cornacchia, Dott. Giovanni Simeone, Dott.ssa Mara Masullo, Dott. Annunziato Scorpiniti, Dott. Luigi Daliani Poli, Dott. Sabino Cassandro, Ing. Vittorio E. Romallo, Sig. Michele Sfregola, Sig.ra Teresa Piccolo, Sig.ra Donata Carelli, Sig.ra Anna Fortunato 2013 UOSD “Sistemi di Sicurezza Aziendali” UO Fisica Sanitaria Via Fornaci 201, Andria (BT) Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 INDICE 1. Manuale del sistema di gestione della S&SL pag 2 2. Struttura e organizzazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza pag 25 3. Il Risk Management pag 45 4. La Qualità di Sistema pag 48 5. Definizione degli eventi sentinella pag 50 6. Autovalutazione per la Sicurezza dei pazienti pag 52 7. Le procedure per la Sorveglianza Sanitaria la Radioprotezione e la Fisica Sanitaria pag 53 8. Il benessere Organizzativo pag 84 9. Le buone pratiche: pag 85 - La movimentazione manuale dei pazienti 1 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 1. Scopo e campo di applicazione 2. Testi di riferimento 3. Termini e definizioni 4. Elementi del sistema di gestione 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica per la salute e la sicurezza 4.3 Pianificazione 4.3.1 Pianificazione per l’identificazione dei pericoli e la valutazione e il controllo dei rischi 4.3.2 Prescrizioni Legali ed Altre 4.3.3 Obiettivi 4.3.4 Programma di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 4.4 Attuazione ed esecuzione 4.4.1 Struttura e responsabilità 4.4.2 Formazione, informazione e competenza 4.4.3 Consultazione e comunicazione 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo di documenti e dati 4.4.6 Controllo operativo 4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta 4.5 Controllo e azione correttiva 4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni 4.5.2 Infortuni, incidenti, non conformita’, azioni correttive e preventive 4.5.3 Documentazione e rispettiva gestione 4.5.4 Audit 4.6 Riesame della direzione 2 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo del presente manuale, redatto in conformità alla norma OHSAS 18001:2007, è quello di spiegare le modalità con cui l’ASL BT intenda gestire la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) come parte integrante della gestione generale dell’azienda, attraverso la predisposizione volontaria di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), che integri obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dell’organizzazione del lavoro. Adottando questo Sistema di Gestione della Sicurezza, l’ASL BT sipropone di: - minimizzare i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (utenti, visitatori, fornitori, ecc.) e ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL, compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro; - aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni; - contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; - migliorare la propria immagine interna ed esterna; - accrescere il benessere organizzativo; - gestire il Rischio Clinico; - migliorare la Qualità di Sistema. Il Sistema di Gestione della Sicurezza definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle normedi salute e sicurezza vigenti. Fermo restando il rispetto delle norme di legge, il Sistema di Gestione della Sicurezza chel’azienda adotta: - prevede il monitoraggio effettuato preferibilmente con personale interno; - può essere soggetto a certificazione da parte di terzi; - consente l’adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buonatecnica; - coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione. Tale sistema si applica alle attività svolte dall’ASL in tutte le proprie sedi. Contiene una descrizione delle attività aziendali, comprendente l’articolazione organizzativa e funzionale, nonché la distribuzione o dislocazione sul territorio. 3 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 2. PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO • OHSAS 18002:2008 “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Linee Guida per l’attuazione della norma OHSAS 18001:2007; • OHSAS 18001:2007; • D.Lgs. 81/2008; • UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per audit di sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale. • Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Linee Guida sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ILO-OSH:2001). • Guida operativa delle Linee Guida UNI – INAIL Ottobre 2003; • “Linee Guida per la valutazione dell’organizzazione aziendale della Sicurezza”- Regione Veneto – Piano Triennale SPISAL 2005-2007 – Area vigilanza – Linea diLavoro SGS. 3. TERMINI E DEFINIZIONI Nell’ambito del presente manuale vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti nellanormativa di legge o tecnica in vigore, che si riportano per agevolare la consultazione del documento: Accadimento pericoloso (incident): evento/i legato allo svolgimento del lavoro nel quale si sono verificati o si sarebbero potuti verificare un infortunio o una malattia (senza riguardo alla loro gravità). o NOTA 1 Un incidente (accident) è un accadimento pericoloso che ha dato origine a un infortunio, una malattia o a una morte. o NOTE 2 Si può indicare un accadimento pericoloso in occasione del quale non si è verificato nessun infortunio o malattia o morte con il termine “near miss”, “near hit” o “dangerousoccurrence”. o NOTA 3 Una situazione di emergenza è un particolare tipo di accadimento pericoloso. Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione. Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. 4 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione. Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni; Dirigente: persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: a. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 5 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 e. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f. i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Infortunio: Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato (Rif.: norma UNI 7249). Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Luogo di lavoro: qualsiasi luogo nel quale si svolgono attività di lavoro, sotto la direzione dell’organizzazione. o NOTA Nel definire cosa costituisce un luogo di lavoro, l’organizzazione dovrebbe tenere in conto gli effetti riguardanti la salute e sicurezza del personale che è, ad esempio, in viaggio o transito (in auto, aereo, nave o treno) o che lavora presso la sede di un cliente o nella propria abitazione. Malattia (illhealth): condizione fisica o mentale avversa generata o peggiorata da un’attività di lavoro e/o da una situazione legata allo svolgimento del lavoro. Malattia professionale: qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” (A. Fiori); Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N); d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Miglioramento continuo: processo ciclico di intensificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro finalizzato ad ottenere miglioramenti nelle prestazioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la politica per la salute e sicurezza sul lavoro dell’organizzazione. o NOTA 1 Il processo non deve aver luogo contemporaneamente intutte le aree di attività. o NOTA 2 Definizione adeguata in base alla ISO 14001:2004, 3.2. Non conformità (NC): mancato soddisfacimento di un requisito [ISO 9000:2005; ISO 14001]. o NOTA Una non conformità può essere una qualsiasi deviazione da: – standard, prassi, procedure o requisiti normativi etc. pertinenti, riguardanti il lavoro. – requisiti previsti dal sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 6 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Obiettivi di S&SL (salute e sicurezza sul lavoro): scopi della S&SL, in termini di prestazioni in materia di S&SL, che ogni organizzazione si prefigge di conseguire. o NOTA 1 Ovunque possibile gli obiettivi dovrebbero essere quantificati. o NOTA 2 La clausola 4.3.3 richiede che gli obiettivi di S&SL siano conformi alla politica per la S&SL (3.16). Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi diRiferimento. Organizzazione: società, gruppo, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero una loro parte o combinazione, in forma consociata o no, pubblica o privata, che abbia una propria struttura operativa e amministrativa. o NOTA Per organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita organizzazione. [ISO 14001:2004, 3.16]. Parti interessate: individuo o gruppo interessato o influenzato dalle prestazioni di Sicurezza di un’Azienda. Pericolo: una fonte o una situazione potenzialmente capace di produrre danni in termini di infortuni o malattia, danni materiali o ambientali, o una combinazione di questi. Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione. In particolare, per il videoterminalista si intende l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Prestazione: risultati misurabili del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro relativo al controllo dei rischi dell’Azienda, basati sulla sua politica di sicurezza e sui relativi obiettivi (N.B.: la misurazione della prestazione include la misurazione della gestione delle attività e dei risultati relativi alla sicurezza). Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): personaeletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed ogni impegno assunto volontariamente applicabile all’organizzazione in materia di SSL Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 7 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Responsabile del SGS (RSGS): soggetto nominato con atto scritto del Direttore Generale, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di verificare che il SGS sia realizzato in conformità ai testi di riferimento. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione(D.Lgs. n. 81/2008). Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Salute e sicurezza sul lavoro (S&SL): condizioni e fattori che influiscono, o potrebbero influire, sulla salute e sicurezza dei dipendenti o di altri lavoratori (inclusi lavoratori temporanei e personale di aziende appaltatrici), visitatori, o di qualsiasi altra persona presente nel luogo di lavoro. o NOTA Le organizzazioni possono essere soggette ad obblighi riguardanti la salute e sicurezza di persone anche al di fuori dei limiti del luogo di lavoro, o che comunque sono esposte alle attività svolte nel luogo di lavoro Sistema di gestione della S&SL: parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica per la S&SL e gestire i suoi rischi per la S&SL. o NOTA 1 Un sistema di gestione è un insieme di elementi interrelati utilizzato per definire una politica e degli obiettivi e per conseguire tali obiettivi. o NOTA 2 Un sistema di gestione comprende una struttura organizzativa, attività di pianificazione (inclusa, ad esempio, la valutazione dei rischi e la definizione degli obiettivi), responsabilità, prassi e procedure, processi e risorse. o NOTA 3 Definizione adeguata in base alla ISO 14001:2004. Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione diservizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Verifica: un esame sistematico allo scopo di determinare se le attività ed i relativi risultati sono conformi alle disposizioni pianificate, e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente e se sono idonee al raggiungimento della politica e degli obiettivi dell’Azienda Termini di uso specialistico possono essere utilizzati e definiti in singole parti del SGSL. 8 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.1. REQUISITI GENERALI IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA S&SL L’ASL BT ha stabilito, documentato, attuato, mantiene attivo e migliora continuativamente un sistema di gestione della S&SL in accordo con i requisiti dello Standard OHSAS 18002; definisce e documenta il campo di applicazione del proprio sistema di gestione della S&SL. L’ASL BT ha tra i suoi principali interessi quello di raggiungere e dimostrare buone prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S&SL), attraverso il controllo dei rischi per la S&SL, in modo coerente con le politiche e obiettivi aziendali in materia. Ciò nel contesto di una normativa sempre più stringente, dello sviluppo di politiche economiche e di altre misure che favoriscono le buone prassi per la S&SL, e di un interesse sempre maggiore per le problematiche di S&SL espresso da tutte le parti interessate. È intento di Questa ASL: a) stabilire un sistema di gestione della S&SL per eliminare o ridurre i rischi per i dipendenti e per le altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli per la S&SL, associati alle proprie attività; b) attuare, mantenere attivo e migliorare con continuità un sistema di gestione della S&SL; c) garantirsi la conformità alla politica per la S&SL stabilito. A tal fine l’ASL BT, tenendo conto di fattori quali la politica per la S&SL aziendale, la natura delle proprie attività ed i rischi connessi e lacomplessità delle operazioni svolte, ha determinato l’applicazione dello Standard OHSAS 18002 (OccupationalHealth and SafetyAssessmentSeries). Molte organizzazioni hanno intrapreso “riesami” o “audit” per valutare le proprie prestazioni in materia di S&SL. Tuttavia, di per sé, tali “riesami” e “audit” possono non essere sufficienti a garantire ad un organizzazione che le sue prestazioni non solo soddisfino ma anche continuino a soddisfare i requisiti definiti dalla legge e dalla politica aziendale. Per essere efficaci essi devono essere condotti nell’ambito di un sistema di gestione strutturato, integrato all’interno dell’organizzazione. L’ASL BT adotta, pertanto, gli standard OHSAS 18002che riguardano la gestione della S&SL intendendoutilizzare gli elementi per un sistema di gestione S&SL efficace e che può essere integrato con i requisiti per la gestione di altri aspetti, al fine di raggiungere gli obiettivi di S&SL ed economici aziendali. La OHSAS 18002 specifica i requisiti che un sistema di gestione della S&SL deve possedere per consentire lo sviluppo e l’attuazione di una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni di legge e delle informazioni disponibili sui rischi per la S&SL. Il modello dell’approccio utilizzato è mostrato nella Figura 1. 9 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Nota: questo Standard OHSAS è basato sulla metodologia nota come Plan-DoCheck-Act o PDCA (Pianificazione-Attuazione-Monitoraggio-Correzione). Essa può essere descritta in sintesi nel modo seguente: – Plan (Pianificazione): definire gli obiettivi e i processi necessari per produrre risultati conformi alla politica per la S&SL dell’organizzazione. – Do (Attuazione): attuare i processi. – Check (Controllo): controllare e misurare i processi in rapporto alla politica per la S&SL, i suoi obiettivi, i requisiti di legge e di altro tipo, e riportare i risultati. – Act (Azione): intraprendere le azioni per migliorare con continuità i risultati in materia di S&SL. Il successo del sistema dipende dall’impegno da parte di tutti i livelli e funzioni aziendali, in particolare da parte dei più alti livelli direzionali. Un sistema di questo tipo consente di sviluppare una politica per la S&SL, stabilire i suoi obiettivi e processi per assolvere agli impegni definiti nella sua politica, intraprendere le azioni necessarie al miglioramento delle prestazioni, e dimostrare la conformità del sistema stesso ai requisiti stabiliti nella OHSAS 18002. Lo scopo generale della OHSAS 18002 è supportare e promuovere buone prassi in materia di S&SL, compresa l’autoregolamentazione, in maniera bilanciata con le esigenze socioeconomiche. Si noti che molti dei requisiti possono essere affrontati simultaneamente, o riconsiderati in qualsiasi momento. Un sistema di gestione della S&SL comprende un ampio spettro di problematiche, incluse quelle che hanno implicazioni strategiche e competitive. La dimostrazione della riuscita applicazione della OHSAS 18002 può essere utilizzata da ogni organizzazione per assicurare alle parti interessate che è attivo un sistema di gestione della S&SL appropriato. La Direzione Strategica rende noto il presente documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’Azienda impegnandosi affinché: 10 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro siano considerati contenuti essenziali; 2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; 3. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, siano formulate procedure e ci si attenga agli obiettivi aziendali individuati; i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi, la comunità con cui l’Azienda opera; l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento al ruolo rivestito; si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle necessità emergenti nel corso delle attività lavorative; siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali e la collaborazione con gli enti esterni preposti; siano gestite le attività di competenza di ciascuno, anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali. 11 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.3. POLITICA per la S&SL La politica del Sistema costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale per tutti ipartecipanti alla vita aziendale e per tutti coloro che, esterni all’Azienda, hanno con essarapporti. La politica esprime la missione aziendale per quanto concerne la salute e la sicurezzanell’ambiente di lavoro, da cui derivano obiettivi e programmi di miglioramento continuo. La Direzione Strategica, in collaborazione con RSPP, RLS e Medico Competente, responsabiliRisk management eQualità ha predispostoe formalizzato un documento che esprime l’impegno dell’azienda a salvaguardare lasalute e la sicurezza dei lavoratori, a prevenire infortuni e malattie sul lavoro e a migliorare in modo continuativo la gestione della S&SL e le prestazioni in materia di S&SL, partendo dall’applicazione delle leggi vigenti, dai rischiconnessi all’attività lavorativa, dagli infortuni verificatisi, allo scopo di promuovere ediffondere la cultura della sicurezza e di tutelare la salute di tutto il personale presente. Il presente documento è stato redatto tenendo in considerazione la natura e la dimensione dei rischi per la S&SL di Questa ASL, le necessità dell’azienda,con la possibilità di essere aggiornato periodicamente per garantire che rimanga pertinente,efficace ed adeguato all’organizzazione, all’evoluzione normativa ed alle richieste sociali. Il documento viene comunicato a tutte le persone che lavorano sotto la direzione dell’organizzazione, affinché divengano consapevoli delle proprie responsabilità e dei propri obblighi in materia di S&SL; viene reso disponibile a tutte le parti interessate tramite pubblicazione su sito web aziendale. 12 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.3. PIANIFICAZIONE 4.3.1. PIANIFICAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI,VALUTAZIONE DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attiva una procedura per l’identificazione continua dei pericoli, la valutazione dei rischi, e la definizione delle misure di controllo necessarie per: • attività svolte, ordinarie e non ordinarie; • attività di persone aventi accesso al luogo di lavoro (incluso il personale di appaltatori e i visitatori); • i comportamenti dei singoli, le loro capacità ed altri fattori soggettivi; • pericoli identificati all’esterno del luogo di lavoro capaci di determinare conseguenze avverse sulla salute e sicurezza delle persone sotto la direzione dell’ASL nell’ambito del luogo di lavoro; • pericoli aventi origine nelle vicinanze del luogo di lavoro, da attività di lavoro svolte sotto la direzione dell’organizzazione; • Infrastrutture, attrezzature e materiali presenti nel luogo di lavoro, siano essi messi a disposizione dall’ASL o da altri; • modifiche effettuate o proposte nell’organizzazione del lavoro, nelle sue attività, nei materiali utilizzati; • modificazioni nel sistema di gestione della S&SL, incluse le modifiche temporanee, e i loro impatti sulle operazioni svolte, i processi e le attività; • tutti gli obblighi di legge riguardanti la valutazione dei rischi e l’attuazione delle necessarie misure di controllo; • la progettazione delle aree e dei processi di lavoro, degli impianti, attrezzature, procedure operative e dell’organizzazione del lavoro, inclusa la loro adeguatezza alla capacità dei soggetti. I pericoli hanno il potenziale di causare infortuni e malattie, pertanto, è necessario che siano identificati affinché i rischi ad essi associati possano essere stimati, e possano essere attuate le misure di controllo dei rischi adeguate, in accordo con la gerarchia delle misure di controllo Il processo di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi consente all’ASL BT di determinare le misure di controllo necessarie a ridurre i rischi di accadimenti pericolosi. Lo scopo generale del processo di valutazione dei rischi è riconoscere e comprendere i pericoli che possono sorgere durante lo svolgimento delle attività aziendali, e assicurare che i rischi per le persone generati da tali pericoli siano valutati, definiti nella loro priorità e controllati a un livello accettabile. Per la gestione delle modifiche l’ASL BT deve, prima della loro introduzione, identificare i pericoli per la S&SL e i relativi rischi associati a tali modifiche, nell’organizzazione, nel sistema di gestione della S&SL, o nelle attività svolte. L’ASL BT assicura che i risultati delle valutazioni siano tenuti in considerazione per la definizione delle misure di controllo dei rischi. Per tale definizione e per la determinazione di modifiche nelle misure di controllo, persegue lo scopo della riduzione dei rischi in stretto accordo con la seguente gerarchia: a) eliminazione, ad esempio introdurre mezzi di sollevamento meccanico per eliminare il pericolo di movimentazione manuale dei carichi; b) sostituzione, es. sostituire un materiale con un altro meno pericoloso; c) misure di controllo tecniche, ad es. installare un sistema di ventilazione, schermature delle macchine, dispositivi di blocco, cabine di insonorizzatone etc.; 13 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 d) segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale, ad es. segnale di sicurezza, segnalazione di aree pericolose, segnali fotoluminescenti, segnalazione dei percorsi pedonali, allarmi, procedure di sicurezza, controlli delle attrezzature, controlli dell’accesso, sistemi di lavoro in sicurezza, etc.; e) dispositivi di protezione individuale, ad es. occhiali protettivi, otoprotettori, visiere, etc. L’ASL BT documenta e tiene aggiornati i risultati dell’identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e della definizione delle misure di controllo; assicura che i rischi per la S&SL e le misure di controllo definite siano tenuti in considerazione nella strutturazione, applicazione e mantenimento del proprio sistema di gestione della S&SL. Schema del processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi Per essere efficaci, le procedure per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi prendono in considerazione i seguenti elementi: – pericoli, – rischi, – misure di controllo, – gestione delle modifiche, – documentazione, – riesame continuo, Per assicurare omogeneità nella loro applicazione, è opportuno che le procedure siano documentate. La metodologia. La metodologia adottata dall’ASL per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi viene: a) definita in relazione al campo di applicazione, natura e tempistica in modo da garantire che abbia carattere proattivo piuttosto che reattivo; e 14 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 b) assicura l’identificazione, gerarchizzazione e documentazione dei rischi, nonché l’applicazione delle misure per il loro controllo, come appropriato. Identificazione dei pericoli. L’identificazione dei pericoli mira a determinare in modo proattivo tutte le fonti, situazioni o azioni (od ogni loro combinazione), che si presentano nelle attività di questa azienda, aventi il potenziale di causare danni in termini di infortunio o malattia, ad esempio: – fonti (es. parti di macchine in movimento, fonti di radiazioni o di energia), – situazioni (es. lavoro in quota), – azioni (es. sollevamento manuale). Valutazione dei rischi. Il rischio è la combinazione della probabilità di accadimento di un evento o esposizione pericolosi, e della gravità dell’infortunio o della malattia che possono essere causati da tale evento o esposizione. La valutazione dei rischi è il processo di stima dei rischi generati dai pericoli, tenuto conto dell’adeguatezza di tutte le misure di controllo già esistenti, e di decisione se tali rischi sono accettabili o no. Un rischio accettabile è un rischio che è stato ridotto a un livello che l’ASL BT è disposta ad accettare, in relazione agli obblighi di legge e alla politica e obiettivi di S&SL aziendali. Gestione delle modifiche. L’organizzazione gestisce e controlla qualsiasi cambiamento che possa avere effetti o impatti sui suoi pericoli e rischi per la S&SL. Ciò comprende cambiamenti nella struttura dell’organizzazione, nel personale, nel sistema di gestione, nei processi, nelle attività, nei materiali utilizzati, etc.. Talicambiamenti vengono esaminati attraverso l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi preventive all’introduzione degli stessi. L’ASL BT prende in considerazione i pericoli e i rischi potenziali associati ai nuovi processi od operazioni in fase di progettazione, così come modifiche nell’organizzazione, nelle operazioni, nei prodotti, nei servizi e nei fornitori. Determinazione delle misure di controllo necessarie. L’ASL BTverifica se le esistenti misure di controllo deirischi siano adeguate o necessitino di miglioramenti o se ne sianonecessarie di nuove. Nel caso siano necessari miglioramenti o nuove misure, la loro sceltaviene determinata in base al principio di gerarchia dellemisure di controllo dei rischi, ossia l’eliminazione dei pericoli ovepossibile, seguita dalla riduzione dei rischi (riducendo sia la probabilitàdi accadimento che la potenziale gravità di un danno), con l’adozionedi dispositivi di protezione individuale (DPI), come ultima risorsa. Una volta determinate le misure di controllo dei rischi, l’ASL definisce la priorità degli interventi necessari alla loro applicazione. Per fare ciò l’organizzazione considera il potenziale di riduzione dei rischi delle misure pianificate. Gli interventi che si concentrano su un’attività ad alto rischio o che consentono una riduzione sostanziale del rischio hanno la priorità su quelli che danno solo un beneficio limitato in termini di riduzione. Fintanto che le misure di controllo dei rischi vengono attivate, in alcuni casi, è necessario modificare le attività di lavoro o attuare misure temporanee fino al completamento delle misure più efficaci. L’ASL BT attua un monitoraggio continuo per assicurare che sia mantenuta l’adeguatezza delle misure di controllo dei rischi. Registrazione e documentazione dei risultati. L’ASL BT documenta e conserva i risultati dell’identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e delle misure di controllo definite. Vengono registrati i seguenti tipi di informazioni : – identificazione dei pericoli, – determinazione dei rischi associati ai pericoli identificati, 15 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – – – 2013 indicazione dei livelli dei rischi relativi a tali pericoli, descrizione delle misure da adottare per controllare i rischi, o riferimento alle stesse, determinazione dei requisiti di competenza per attuare le misure di controllo dei rischi. Riesame continuo. E’ un requisito indispensabile che l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi siano continue. Pertanto, l’ASL BT considera durata e frequenza delle revisioni di tali attività, in relazione ai seguenti elementi: – esigenza di determinare se le misure di controllo dei rischi esistenti sono efficaci e adeguate, – necessità di rispondere ai nuovi pericoli, – necessità di rispondere alle modifiche attuate dall’organizzazione, – necessità di rispondere ai risultati delle attività di monitoraggio, delle indagini degli accadimenti pericolosi, delle situazioni di emergenza, o agli esiti delle prove delle procedure di emergenza, – cambiamenti nella legislazione, – fattori esterni, ad esempio problematiche di salute del lavoro emergenti, – progressi nelle tecnologie per il controllo dei rischi, – cambiamenti nella differenziazione della forza lavoro, compreso il ricorso ad appaltatori e ai fornitori di servizi, – cambiamenti proposti nel quadro di azioni correttive e preventive. I riesami periodici permettono di assicurare l’omogeneità fra valutazioni dei rischi condotte da persone diverse in tempi diversi. Ove alcune condizioni di rischio siano cambiate e/o siano divenute disponibili migliori tecnologie di gestione dei rischi devono essere realizzati miglioramenti nella valutazione dei rischi, per quanto necessario. Non è necessario eseguire una nuova valutazione dei rischi quando un riesame possa dimostrare che le misure di controllo esistenti o programmate restano valide. Gli audit interni forniscono l’opportunità di verificare che l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e le misure per il loro controllo, sono attive e aggiornate. Gli audit interni rappresentano, inoltre, anche un’utile opportunità per controllare se la valutazione rifletta le attuali condizioni e prassi del luogo di lavoro. 16 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.3.2. REQUISITI DI LEGGE E DI ALTRO TIPO L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attiva una procedura/e per identificare i requisiti di legge e di altro tipo riguardanti i propri rischi per la S&SL, ed avere accesso ad essi. Assicurare che tali requisiti di legge e di altro tipo siano tenuti in conto per l’istituzione, applicazione e mantenimento in attività del sistema di gestione della S&SL. Mantiene aggiornate tutte queste informazioni. Comunica le pertinenti informazioni sui requisiti di legge e di altro tipo a tutte le persone che lavorano sotto la sua direzione, e alle altre parti interessate. 4.3.3. OBIETTIVI E PROGRAMMA L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attivi degli obiettivi di S&SL, per le pertinenti funzioni e livelli all’interno dell’azienda. Gli obiettivi devono essere misurabili, se possibile, e coerenti con la politica per la S&SL, e includono l’impegno a prevenire infortuni e malattie, alla conformità ai requisiti di legge applicabili e al miglioramento continuo. Nel definire e riesaminare i propri obiettivi, l’ASL BT prende in considerazione i requisiti di legge e altri requisiti che essa sottoscrive, e i propri rischi per la S&SL. Essa considera le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e imprenditoriali, nonché il punto di vista delle parti interessate. 4.3.3.1 Definizione degli obiettivi In questo paragrafo andrebbero specificati gli obiettivi, secondo le modalità individuate nel manuale OHSAS, ad esempio: – obiettivi di aumento o riduzione di qualcosa che è specificato da un dato numerico (es. ridurre del 20% gli accadimenti pericolosi nella manipolazione), 17 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – – – – – – 2013 obiettivi di introduzione di misure di controllo o eliminazione di pericoli (es. per la riduzione degli infortuni di tipo biologico), obiettivi di introduzione di materiali meno pericolosi in specifiche produzioni, obiettivi di aumento della soddisfazione dei lavoratori in relazione alla S&SL (es. per la riduzione del livello di stress nell’ambiente di lavoro), obiettivi di riduzione dei livelli di esposizione a sostanze e preparati, attrezzature o processi pericolosi (es. l’introduzione di controlli degli accessi, o di protezioni), obiettivi di incremento della consapevolezza e della competenza nello svolgimento in sicurezza dei compiti lavorativi, obiettivi stabiliti per soddisfare imminenti requisiti di legge prima che questi entrino in vigore. 4.3.4. PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO L’ASL BT definisce gli obiettivi del Sistema di gestione della S&SL, la tempistica per il raggiungimento degli stessi, la responsabilità e l’autorità designata per il raggiungimento e le risorse stanziate. Durante il Riesame del Sistema viene esaminato il grado di raggiungimento degli obiettivi ed, eventualmente, vengono modificate le scadenze previste e vengono fissati i nuovi obiettivi, in un’ottica di miglioramento continuo. 18 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.3.3. Programma/i L’ASL BT definisce un programma/i al fine di raggiungere gli obiettivi di S&SL.Un programma è un piano di azione per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di S&SL, o di singoli obiettivi di S&SL. Per problemi complessi può risultare necessario sviluppare piani progetto più formali come parti del programma/i. Nel considerare i mezzi necessari per stabilire il programma/i l’Azienda esamina le risorse richieste (finanziarie, di personale, infrastrutturali) e i compiti da svolgere. A seconda della complessità del programma definito per raggiungere un determinato obiettivo, l’Azienda assegna responsabilità, autorità e date di termine per i singoli compiti, al fine di assicurare che gli obiettivi di S&SL siano attuati all’interno del quadro temporale generale. Gli obiettivi e il programma/i di S&SL devono essere comunicati al personale coinvolto, ad es. attraverso l’attività di formazione e/o riunioni di informazione (briefing) di gruppo. Le revisioni del programma/i devono essere condotte regolarmente, e il programma/i essere corretto o modificato, ove necessario. Ciò può essere effettuato nell’ambito del riesame da parte della direzione, o più frequentemente. 4.4. ATTUAZIONE ED ESECUZIONE OPERATIVITÀ 4.4.1. STRUTTURA E RESPONSABILITA’ RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ (RESPONSIBILITY), RENDICONTAZIONE (ACCOUNTABILITY) E AUTORITÀ I ruoli, le responsabilità e l’autorità del personale addetto alla gestione, all’esecuzione e alla verifica delle attività che hanno ripercussioni sui rischi sono riassunte nel paragrafo “Struttura ed organizzazione del Sistema”. La responsabilità ultima per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro risulta in capo al Direttore Generale. La realizzazione del sistema di gestione richiede che il Direttore Generale individui un soggetto cui affidare il compito di assicurare che il sistema di gestione sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente. Questo soggetto si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con questi, esaminando i vari argomenti con una visione più orientata “al sistema” rispetto a quella del RSPP. Tale figura può non coincidere con il Responsabile della UOSD “Sistemi di Sicurezza Aziendale”. Il Responsabile del Sistema ha ruoli, responsabilità e autorità ben definite per: a) assicurarsi che i requisiti del Sistema di Gestione della S&SLSicurezza siano stabiliti, attuati e mantenuti in linea con le normative di riferimento e gli obiettivi aziendali; b) assicurarsi che le relazioni sulle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza vengano sottoposte alla Direzione per la revisione e per essere utilizzate come base per definire un miglioramento del sistema di gestione della S&SLsicurezza. La Direzione Generale dell’ASL BT si impegna a fornire le risorse essenziali alla programmazione, implementazione, controllo e miglioramento del Sistema. I più alti livelli direzionali si assumono il dovere di rendicontazione della S&SL e del sistema di gestione della S&SL, si impegnano a: 19 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 a) assicurare la disponibilità delle risorse essenziali a stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione della S&SL. Tali risorse includono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le risorse tecniche e finanziarie. b) definire i ruoli, attribuire le responsabilità e i doveri di rendicontazione (accountability), delegare le autorità, facilitare l'effettiva gestione della S&SL; i ruoli, le responsabilità e i relativi obblighi, le autorità devono essere comunicate e documentate. Con “dovere di rendicontazione” (accountability) si intende la “responsabilità” (responsability) “ultima” e ci si riferisce alla persona che è tenuta a rendere conto se qualche cosa non viene fatta, non funziona o non riesce a raggiungere l’obiettivo per essa fissato. I più alti livelli della direzione devono: stabilire e rendere note, in modo tempestivo ed efficiente, tutte le risorse necessarie a prevenire infortuni e malattie sul luogo di lavoro, identificare chi deve fare cosa in relazione alla gestione della S&SL, e assicurarsi che i soggetti in questione siano consapevoli delle loro responsabilità e di ciò per cui hanno il dovere di rendicontazione, assicurare che i membri della direzione dell'organizzazione che hanno delle responsabilità in materia di S&SL abbiano la necessaria autorità per adempiere al loro compito.Le responsabilità e le autorità di tutte le persone che svolgono compiti che sono parte del sistema di gestione della S&SL devono essere documentate. assicurare che vi sia chiarezza sulle responsabilità nei punti di interfaccia tra differenti funzioni (es. tra i dipartimenti, tra i differenti livelli della direzione, tra i lavoratori, tra l'organizzazione e gli appaltatori e fornitori di servizi, tra l'organizzazione e i suoi vicini), Tutti coloro che hanno responsabilità direzionali (dirigenti) devono fornire una dimostrazione visibile del loro impegno per il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di S&SL. Gli strumenti per tale dimostrazione possono includere la visita e l'ispezione dei siti, la partecipazione nell’indagine degli accadimenti pericolosi e la messa a disposizione di risorse nel contesto delle azioni correttive, la partecipazione e il coinvolgimento attivo nelle riunioni in materia di S&SL, la comunicazione dello stato di avanzamento delle attività per la sicurezza e il riconoscimento delle buone prestazioni in materia di S&SL. L'ASL BT comunica e promuovere l'idea che la S&SL è responsabilità di tutti all'interno dell'organizzazione e non solo di chi ha responsabilità definite per la gestione del sistema di S&SL. Tutte le persone nel luogo di lavoro, nell'assumere la responsabilità di aspetti relativi alla S&SL sui quali esercitano un controllo, devono considerare non solo la loro propria sicurezza ma anche quella degli altri. 20 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.4.2. COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA Il personale dell’ASL BT possiede le competenze adatte per lo svolgimento dei compiti che possono avere un impatto sulla S&SL. Le competenze sono definite in termini di istruzione, formazione e/o esperienza idonea. L’ASL BT stabilirà, oltre quelle già in essere, procedure di “Flussi comunicativi, formativi e relazionali” per garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli: □ dell'importanza della conformità del proprio comportamento alla politica e alle procedure di S&SL, ed ai requisiti del sistema di gestione della S&SL; □ delle conseguenze, reali o potenziali, delle loro attività lavorative e dei benefici di un miglioramento della loro prestazione individuale sulla Sicurezza; □ dei loro ruoli e responsabilità nel raggiungimento della conformità alla politica e alle procedure di Sicurezza, ed ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza, inclusi i requisiti di preparazione e di risposta all'emergenza; □ le conseguenze potenziali di una deviazione dalle procedure operative specifiche. Le procedure di formazione del personale tengono conto dei diversi livelli di responsabilità,abilità, istruzione e rischio. 4.4.3. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE L’ASL BT stabilirà una procedura per accertarsi che la pertinente informazione in materia di S&SLsia fornita e ricevuta dal personale e dalle altre parti interessate. Le disposizioni di consultazione e di coinvolgimento del personale saranno documentate e divulgate alle parti interessate. I dipendenti, attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sono: □ coinvolti nello sviluppo e nel riesame delle politiche e delle procedure di gestione dei rischi; □ consultati quando si verificano cambiamenti che possono avere un impatto sullaS&SL 4.4.4. DOCUMENTAZIONE L’ASL BT, tramite la procedura, stabilisce e mantiene documentate informazioni: a) che descrivano gli elementi chiave del Sistema di Gestione della S&SLe della loro interazione; b) che forniscano indicazioni sulla documentazione di S&SL. 4.4.5. CONTROLLO DI DOCUMENTI E DATI Attraverso l’implementazione di una procedura “Gestione documentazione” l’ASL BT mantiene sotto controllo tutti i documenti e i dati richiesti dal Sistema di Gestione della S&SL, per garantire che: • possano essere localizzati; • siano periodicamente riesaminati e se necessario rivisti, e che la loro adeguatezza venga approvata da personale autorizzato; • versioni correnti dei documenti e dei dati pertinenti siano disponibili in tutti i luoghi di lavoro dove vengono svolte le operazioni essenziali per un funzionamento efficace del sistema di gestione della sicurezza; • le precedenti versioni siano ritirate immediatamente da tutti i punti di emissione e di uso o, comunque, non sia possibile un loro uso improprio; 21 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 • i documenti ed i dati archiviati e/o conservati per scopi legali o di consultazione siano identificati in modo adeguato. Il registro della documentazione è tenuto aggiornato dal Responsabile del Sistema di Gestione della S&SL. 4.4.6. CONTROLLO OPERATIVO L'Azienda individua, tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), le operazioni e le attività, associate ai rischi identificati, che richiedono determinate misure di controllo. L'Azienda pianifica tali attività, inclusa la manutenzione, per assicurare che venganoeffettuate sotto specifiche condizioni: a) stabilendo e mantenendo procedure documentate per far fronte a situazioni in cui la loro assenza potrebbe portare a deviazioni dalla politica e dagli obiettivi di S&SL; b) individuando criteri operativi nelle procedure (ad es. “Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli”); c) stabilendo e mantenendo procedure relative ai rischi identificati delle attrezzature e dei servizi appaltati dall'Azienda, attraverso le procedure “Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli” e di “Gestione appalti”; d) stabilendo e mantenendo procedure relative alla progettazione dell'ambiente di lavoro, dei processi, delle installazioni dei macchinari, delle procedure operative e dell'organizzazione del lavoro, inclusa la loro adattabilità alle capacità umane, pereliminare o ridurre i rischi alla fonte. 4.4.7. PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA L'Azienda stabilisce e mantiene i piani e le procedure per individuare la potenzialità di incidenti e di situazioni d'emergenza e le relative risposte, nonché le procedure per prevenire e limitare i possibili casi di malattia e di infortunio associati ad essi. L'Azienda riesamina i suoi piani e le sue procedure di preparazione e di risposta all'emergenza, in particolare, dopo l'insorgenza di incidenti o il verificarsi di situazioni d'emergenza. Quando è possibile, L'Azienda verifica queste procedure periodicamente. 22 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.5. CONTROLLI ED AZIONI CORRETTIVE 4.5.1. MISURAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI Attraverso il Riesame del Sistema l'ASL BT valuta periodicamente le prestazioni di S&SL. In particolare: 1. effettua il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali di S&SL; 2. verifica la conformità al programma di gestione della S&SL ai criteri operativi e ai requisiti legislativi e normativi applicabili; 3. controlla l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali, degli incidenti e di altre lacune nella prestazione di S&SL; 4. elabora e diffonde i risultati del monitoraggio per facilitare l’elaborazione delle successive azioni correttive e preventive. 4.5.2. INFORTUNI, INCIDENTI, NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE EPREVENTIVE L'Azienda stabilisce una procedura di“Gestione infortuni, incidenti, non conformità e comportamenti pericolosi” per definire le responsabilità e le autorità per: a) eseguire audit relativi a: □ infortuni; □ incidenti; □ non conformità; b) definire ed implementare azioni correttive e/o preventive; c) verificare periodicamente l'efficacia delle azioni correttive e/o preventive adottate d) rimodulare, eventualmente, le azioni medesime. 23 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Tutte le eventuali azioni correttive e/o preventive introdotte per eliminare le cause delle non conformità, effettive o potenziali, devono essere adeguate all'entità dei problemi e proporzionate ai rischi riscontrati. L'Azienda documenta qualsiasi cambiamento, derivante dalle azioni correttive epreventive. 4.5.3. DOCUMENTAZIONE E RISPETTIVA GESTIONE L'Azienda stabilisce,attraverso una procedura di “Gestione della documentazione”, le regole per l'individuazione, il mantenimento e la disponibilità dei documenti e delle registrazioni di S&SL, come pure i risultati delle attività di verifica e di riesame. I documenti di Sicurezza devono essere leggibili, identificabili, rintracciabili per le attività interessate. Questi documenti di S&SLvengono conservati e mantenuti in modo da essere immediatamente reperibili e protetti contro qualsiasi danno, deterioramento operdita. Il loro periodo di conservazione è stabilito e documentato nel “Registro della documentazione”). 4.5.4. AUDIT L'Azienda, attraverso idonea procedura di “Controllo e verifiche del sistema”, stabilisce e mantiene un programma di verifica e le relative procedure per le verifiche periodiche del sistema di gestione della S&SL. Le verifiche sono volte a: a) determinare se il sistema del gestione della S&SL: □ è conforme alle disposizioni previste per la gestione della S&SL, inclusi i requisiti delle normative di riferimento; □ è stato attuato e mantenuto in modo appropriato; □ è efficace nel raggiungere gli obiettivi e la politica di S&SLdell'Azienda; b) riesaminare i risultati delle precedenti verifiche; c) fornire alla Direzione Generale informazioni sui risultati delle verifiche. Il programma di verifica “Piano di monitoraggio”, inclusi eventuali piani di programmazione, è basato sui risultati della valutazione dei rischi, e sui risultati di precedenti verifiche. Ove possibile, le verifiche vengono condotte da personale indipendente da chi ha responsabilità diretta sulle attività esaminate. 4.6. RIESAME DELLA DIREZIONE I requisiti di S&SLvengono riesaminati almeno una volta all’anno, in occasione del riesame del Sistema (“Riesame e miglioramento del Sistema”) per garantire una continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il processo di revisione da parte della Direzione garantisce che siano raccolte le informazioni necessarie per permettere la revisione del Sistema di Gestione della S&SL. Questa revisione deve essere documentata. La revisione da parte della Direzione considera l'eventuale necessità di apportare modifiche alla politica, agli obiettivi e ad altri elementi del sistema di gestione della S&SL, alla luce dei risultati della verifica del sistema, delle circostanze mutate e dell'impegno per un miglioramento continuo. 24 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELSISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 4. MODALITÀ OPERATIVE 4.1 Struttura e gestione dell’organizzazione del Sistema 4.2 Risorse necessarie per l’implementazione del Sistema 5. STRUTTURA E GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori 5.2 Organizzazione della prevenzione 5.3.Livelli di responsabilità Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori AREA GESTIONE TECNICA 25 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 1. SCOPO Scopo della presente procedura è di: - definire gli strumenti per l’organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S&SL) Aziendale; - individuare le figure, i ruoli e le responsabilità per l’implementazione del Sistema di gestione della S&SL; - portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell’adozione del Sistema. Questo in sintonia con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute in Azienda, attraverso l’aumento della sensibilità nei confronti della percezione del rischio, e di garantire il monitoraggio continuo del Sistema. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutti i soggetti e i processi aziendali. 3. COMPITI E RESPONSABILITÀ I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile del Sistema Approvazione: Datore di Lavoro Attuazione: tutte le figure aziendali. 4. MODALITÀ OPERATIVE 4.1 Struttura e gestione dell’organizzazione del Sistema L’ASL BT decide di dotarsi di un Sistema di gestione della S&SL, strutturato secondo le “OHSAS 18002:2008 - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Linee Guida per l’attuazione della norma OHSAS 18001:2007” “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” UNI-INAIL. La strutturazione del Sistema di gestione della S&SLè pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nellaPolitica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’Azienda. Il Sistema di gestione della S&SLè parte integrante del Sistema di gestione Generale dell’Azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla naturae dimensione dei rischi presenti; è inoltre orientato al miglioramento continuo secondo lo standard OHSAS basato sulla metodologia nota come Plan – Do – Check - Act o PDCA (Pianificazione – Attuazione – Monitoraggio - Correzione). Essa può essere descritta in sintesi nel modo seguente: – Plan (Pianificazione): definire gli obiettivi e i processi necessari per produrre risultati conformi alla politica per la S&SL dell’organizzazione. – Do (Attuazione): attuare i processi. – Check (Controllo): controllare e misurare i processi in rapporto alla politica per la S&SL, i suoi obiettivi, i requisiti di legge e di altro tipo, e riportare i risultati. 26 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 – Act (Azione): intraprendere le azioni per migliorare con continuità i risultati in materia di S&SL. I ruoli, le responsabilità e le autorità vengono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le modalità previste da apposita procedura sui “Flussi Comunicativi, formativi e relazionali” che prevede un programma di formazione ed informazione progettato dall’Azienda. La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli aziendali, in merito al Sistema di gestione della S&SLassicurache le persone coinvolte siano: responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e delle altre persone con cui lavorano; consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, in particolar modo nel caso dell’attività sanitaria, in cui il lavoro è volto a garantire la salute degli utenti; consapevoli dell’influenza della loro attività sull’efficacia del Sistema di gestione della S&SL. La struttura, le pratiche e le modalità operative per l’implementazione del sistema sono esplicitate nelle singole procedure e nella modulistica prevista dalle stesse, che costituiscono la documentazione del sistema. 4.2 Risorse necessarie per l’implementazione del sistema In sintonia con l’obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel Sistema di gestione della S&SLe nel miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza Aziendali, l’ASL BT considera risorse umane impegnate tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato, secondo quanto definito nel presente manualeai capp. 5.1 e 5.2. L’Azienda individua una figura aziendale quale responsabile del Sistema, che sia in gradodi mantenere un controllo globale sull’intero Sistema. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con dirigenti e preposti, assicura che il Sistema di gestione della S&SLsia: • Adeguato per dare attuazione alla Politica aziendale relativa alla S&SL; • Efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati; • Realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo. Il Datore di lavoro, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del Sistema di gestione della S&SL, mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per l’attuazione, il controllo ed il miglioramento del Sistema di gestione della S&SLstesso. Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato nella procedura “Gestione della documentazione” che sarà oggetto di successiva elaborazione. 5. STRUTTURA E GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli Datore di lavoro Secondo quanto definito nelD.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto 27 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. Nell’ambito delle strutture sanitarie, il datore di lavoro èindividuato nella persona del Direttore Generale. Dirigenti1 Si definisce Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. I dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della S&SLfunzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei differenti ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra dirigenti che hanno responsabilità diretta di personaleesposto a rischi e dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre Unità Operative (coloro che gestiscono processi criticirichiamati nelle procedure). Un’ulteriore distinzione viene operata in considerazione dellegerarchie organizzative dell’Azienda. Si distinguono pertanto: Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (dirigenti di Unità Operativa semplice e complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le responsabilità dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’alta direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole UU.OO. Essi hanno i compiti previsti [al paragrafo 5.3 “Livelli di responsabilità”] Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di S&SLnell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale. Responsabili di Strutture Aziendali – ai sensi del D.Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica Ospedaliera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttori dei Distretti Sanitari di Base). Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta. Ai dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il Sistema di gestione della S&SLvenga applicato e mantenuto adeguatamente. Per l’adempimento di detti compiti e funzioni ai dirigenti viene riconosciuta un’adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazioneformazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività, al fine di assicurare un’idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate. 1 Si pone l’accento sulla complessità d’individuazione delle figure di Dirigente e Preposto ai fini della Sicurezza in funzione della: • responsabilità penale prevista dalle norme sulla sicurezza che richiede di individuare singole figure responsabili; • difficoltà di far coincidere la complessità strutturale con le figure previste dai contratti lavorativi. 28 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Preposti Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Nell’ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nell’Atto Aziendale, sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali. In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che “i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.” I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Lavoratori Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il, il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … Al lavoratore così definito è equiparato: … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 1962, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare 2 L. 24 giugno 1997, n. 196, Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento): - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 29 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 4683, e successive modificazioni. … 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato4), e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 215. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”. Il D.Lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alla normativa precedente, l’assunzione di responsabilità da parte del lavoratore, richiamando all’Art. 20 gli “Obblighi dei lavoratori: 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articoli a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di Regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione. 3 Il testo del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5. 4 Legge-quadro sul volontariato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. 5 I lavoratori autonomi devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente, d) qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. 30 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 2. I lavoratori devono in particolare: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.” 5.2 Organizzazione della prevenzione, Modello organizzativo e gestionale [vd. Art. 30 D.Lgs. 81/2008] L’ASL BT adotta ed attua un modello di organizzazione e di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d. alle attività di sorveglianza sanitaria; e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g. all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo e gestionale prevede idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra. Il modello organizzativo prevedere un’articolazione delle funzioni in modo tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 31 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il modello organizzativo aziendale viene definito conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e al British Standard OHSAS 18002:2008. Il modello organizzativo e gestionale aziendale per il Sistema di gestione della S&SL prevede: Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), in staff della Direzione Generale. Esso è costituito dall’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; rappresenta l’organo tecnico della Direzione Generale per l’attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento ai compiti e alle funzioni previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale nonché dei compiti indicati nell’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, ossia: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, il documento di valutazione dei rischi che contenga: 1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di tutti i rischi; 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. c) le misure preventive e protettive dei precedenti punti 1-6, e i sistemi di controllo di tali misure; d) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; e) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; g) a fornire ai lavoratori le informazioni: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’Azienda in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 32 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il SPP è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), persona in possesso delle capacità e di requisiti professionali specifici, designata dal datore di lavoro, a cui risponde. Medico Competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti del predetto D.Lgs.. Ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende: a. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva6; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Le visite mediche per la sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza, né negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di sorveglianza sanitaria cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Ai fini del Sistema di Gestione della Sicurezza, si stabilisce che i Medici Competenti siano organizzati in un Servizio incaricato di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione Medicanell’U.O.S.D. “Sistemi di Sicurezza Aziendale” in staff alla Direzione Generale. 6 Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente. 33 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I RLS, preferibilmente,sono organizzati in un CoordinamentoAziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Ai RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il Datore di Lavoro garantisce l’effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D.Lgs. 81/2008. Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS): lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sono persone designate dal datore di lavoro con delibera. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda. All’interno dell’Azienda, inoltre, devono essere identificate eventuali altre figure previste danormative specifiche particolari, al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione. 5.3 Livelli di responsabilità Obblighi del Datore di lavoro Riassume in sé le funzioni di titolare del rapporto di lavoro e del potere di spesa; pertanto,sullo stesso ricadono le responsabilità degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008: è responsabile dell’istituzione di un’adeguata organizzazione per l’attuazione della prevenzione dei rischi, rispondendo personalmente dei risultati. Nello specifico, il Datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008,ha la responsabilitànon delegabile: a) della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dairischi. Al Datore di Lavoro, inoltre, competono tutte le attività rivolte alla tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori, in funzione dei rischi legati all’attività lavorativa, dei mutamenti organizzativi e produttivi, delle condizioni di lavoro, della presenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), della necessità di formazione ed informazione dei lavoratori, del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Per svolgere tali attività il Datore di Lavoro si avvale di figure professionali competenti (RSPP, MC, RLS ecc.). Il Datore di Lavoro e i Dirigenti che organizzano e dirigono le attività per la S&SL, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno i seguenti obblighi: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 34 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e perl'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche susupporto informatico, nonché consentire al medesimorappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarnetempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultatoesclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativonazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione delcertificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro checomportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quellirelativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo dicomunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni siconsidera comunque c) 35 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro s) t) u) v) z) aa) bb) 2013 assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioniper l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Azienda; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; all’organizzazione della formazione. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchéper il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devonoessere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero dellepersone presenti; nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di appositatessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione deldatore di lavoro7; convocare la riunione periodica per la sicurezza; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanzaai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzionee della protezione; comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativonazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova elezione odesignazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazionetale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansionelavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni inmerito a: a. natura dei rischi; b. organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive; c. descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d. dati di cui al comma precedente, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e. provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi degli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non siariscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 7 Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 36 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 . Queste attività possono venire delegate ai dirigenti. I criteri essenziali della validità della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro, così come definiti dalla giurisprudenza in materia, sono: - forma scritta, esplicita ed in equivoca, recante data certa; - capacità tecnico-professionale ed esperienza del delegato relativamente alla specifica natura delle funzioni delegate; - autonomia completa ed incondizionata, relativamente ai poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre che autonomia economica, del delegato rispetto al delegante in merito all’oggetto della delega; - accettazione formale e scritta da parte del delegato. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, ed essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Per quanto concerne l’implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il Datore di Lavoro è responsabile: - della Politica della Sicurezza (secondo quanto previsto nel manuale); - del coordinamento tra i servizi responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP, MC, servizi preposti ai processi critici per la Sicurezza); - della verifica, almeno annuale, tramite il Riesame del Sistema, del raggiungimento degli obiettivi; - del miglioramento continuo del Sistema di gestione della S&SL. Obblighi dei Dirigenti Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale I compiti specifici sono: - scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con il SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro sicuro; - predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a conoscenza degli operatori; - utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all’idoneità d’uso per gli stessi segnalata; - collaborare con il SPP Aziendale all’individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette; - comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - richiedere la collaborazione dei preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori; - informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 37 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - - - - - - - - 2013 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; provvedere, coadiuvati dai preposti e sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente, affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari; richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza; assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi dei preposti e applicando le procedure specifiche (nel caso del comparto questo compito è affidato all’Ufficio Infermieristico); prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile; proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave eimmediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, sentiti i preposti; collaborare all’adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori. Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezzadei lavoratori In relazione alle funzioni peculiari in materia di sicurezza i dirigenti incaricati a fornire servizi hanno i seguenti specifici compiti (nello specifico si vedano le procedure tecniche): L’Area Gestione Tecnicaè incaricata di: - progettare gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene salute e sicurezza del lavoro; - attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene salute e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche; - sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti; - gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art.26 delD.Lgs.n. 81/2008 e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto; - applicare, in collegamento con il SPP, le misure tecniche di prevenzione incendi e attivare i piani per l’emergenza (a seconda delle decisioni aziendali); - collaborare, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati all’esercizio delle strutture e degli impianti e l’individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008; 38 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - - 2013 produrre/raccogliere e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove l’adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata dadocumentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs.n. 81/2008; garantire la continuità e l’adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, il Servizio Tecnico deve provvedere all’applicazione delle procedure aziendali previste, in attuazione all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. L’Area Gestione Patrimonio: - è responsabile della procedura in ordine all’acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti; - prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in seguito all’aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in collaborazione con l’SPP; - a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dalla stessa acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP per la Valutazione dei Rischi; - prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall’art 26 del D.Lgs. 81/2008, valutando l’offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione eProtezione e con le altre strutture Aziendali coinvolte; - prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d’uso e manutenzione; - prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti. La Farmacia: - a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodottichimici dalla stessa acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP; - partecipa all’acquisto dei DPI di cui ha la gestione. Il Servizio di Ingegneria Clinica e Sistemi informativi: - cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali. Trasmette ai Dirigenti o Preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenzia alla struttura aziendale le competenze per la formazione e al dirigente la necessità di addestramento specificamente richiesto per l’utilizzo di attrezzature; - provvede, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con ilSPP, all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 39 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - - - - 2013 assicura che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; provvede ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell’entrata in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione; verifica che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d’uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti; procura e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura; mette a disposizione dei lavoratori, e tiene aggiornati, i manuali d’uso e i libretti di manutenzione delle attrezzature (libro macchina); nei casi in cui il Servizio di Ingegneria Clinica dia in appalto a terzi la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali di competenza, provvede ad attivare la procedura aziendale prevista in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L’Area Gestione Personale: - fornisce, su delega del Datore di lavoro, al Medico Competente, al SPP, al Medico Autorizzato e all’esperto qualificato le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono; - fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l’indicazione della loro collocazione; - collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio; - collabora con MC e RSPP per la raccolta di informazioni richieste dall’INAIL in merito alle malattie professionali, all’equo-indennizzo, al riconoscimento dell’invalidità e di cause di servizio; - è responsabile della tempestiva trasmissione all’INAIL delle denunce di infortunio; - collabora con UOSD Sistemi di Sicurezza Aziendale per la gestione degli infortuni; - collabora con UOSD Sistemi di Sicurezza Aziendale per la gestione delle denunce di malattie professionali; - comunica all’INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini assicurativi; comunica inoltre all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, con le modalità che verranno ulteriormente definite in fase applicativa. L’Ufficio Formazione: - raccoglie le richieste di corsi di formazione inerenti la sicurezza; - programma i corsi in accordo con SPP e RLS; - organizza, gestisce ed archivia i corsi; - invia i dati della formazione al SPP. Il Servizio Infermieristico: - gestisce,in collaborazione con il MC, ove non provveda il direttore di U.O./Dipartimento/struttura, il personale sanitario del comparto con limitazione dell’idoneità e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla tutela delle lavoratrici madri. 40 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Responsabili di strutture aziendali Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e i Responsabili dei distretti sanitari di base: - promuovono l’attenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori, - coordinano i programmi di intervento assicurando omogeneità di risposta a problemianaloghi in unità organizzative diverse; - assumono direttamente responsabilità dirigenziali in relazione a risorse di utilizzo comune tra più unità operative; - rappresentano in modo unitario alla Direzione Generale le necessità espresse dalle singole unità operative. La Dirigenza Medica Ospedaliera svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio: - degli aspetti igienistici, con particolare riguardo alla prevenzione della trasmissione delle infezioni. Obblighi dei Preposti I compiti specifici sono: - sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; - segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale; - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; - collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature; - verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei Dispositivi di protezione Individuali e Collettivi; - curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del Medico Competente e l’esperto qualificato/Medico Autorizzato, collaborando alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi; - richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato edinevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti. I preposti, in base a quanto previsto all’Art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 41 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchédelle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezionecollettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dellainosservanza, informare i loro superiori diretti; b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che liespongono ad un rischio grave e specifico; c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dareistruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto dilavoro o la zona pericolosa; d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischiostesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in unasituazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature dilavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante illavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g. frequentare appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi dei Lavoratori I lavoratori: - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzano correttamente le altre attrezzature di lavoro le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; - contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. - partecipano ai corsi di formazione previsti nei loro confronti. Ogni lavoratore, ai sensi di quanto previsto all’Art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono, in particolare: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 42 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro c. d. e. f. g. h. 2013 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. Obblighi dei progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, secondo quanto previsto all’Art. 22 del D.Lgs. n. 81/2008, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Obblighi del medico competente Sulla scorta di quanto previsto nell’Art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente: a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 43 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.1968, e con salvaguardia del segreto professionale; e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008; f. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso diesposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anchedopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiestadello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; h. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche per la sicurezza, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base allavalutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datoredi lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; l. partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti contempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 8 Il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. 44 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Il RISK MANAGEMENT La Gestione del Rischio Clinico rappresenta un sistema organizzativo che contribuisce adefinire l’insieme delle regole aziendali ed il loro funzionamento, il cui scopo principale èquello di creare e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali. Il Risk Management, obiettivo della Direzione Strategica della ASL BT, è un sistema atto a rilevare tutti i possibili errori di sistema e dei singoli attori al fine di ridurre gli stessi e contenere entro soglie accettabili i rischi clinici aziendali. La gestione del rischio (Risk Management) viene definita come la possibilità di accadimento di un evento avverso che può comportare perdite o danni per l’Azienda o per le persone coinvolte. Lo schema seguente indica le fasi essenziali del Risk Management, in relazione all’obiettivo sopra richiamato: I. Identificazione dei rischi clinici; II. Valutazione dei rischi clinici; III. Scelta delle tecniche di gestione; IV. Monitoraggio; V. Aggiornamento. Il sistema integrato di Risk Management pertanto prevede : Analisi preliminare della documentazione tecnica e delle procedure organizzative (analisi storica degli eventi accidentali,reclami,infortuni dei dipendenti); Identificazione delle situazioni in grado di generare rischio (sopralluoghi nelle aree e interviste del personale operativo); Definizioni delle azioni di miglioramento delle soglie di rischio clinico e delle possibili alternative (analisi costo/benefici,analisi dell’impatto dell’azione migliorativa proposta sulla struttura,definizione delle priorità di intervento); Realizzazione azioni di miglioramento,definizione di (formazione,protocolli e procedure). Risk Management interno La logica sopra esposta in linea con la norma UNIENISO 9001:2000 ha lo scopo di creare valore aggiunto di sistema con ripercussioni operative quali: 45 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Miglioramento della qualità della assistenza attraverso una riduzione dei rischi legati al processo diagnostico,terapeutico assistenziale e offrendo maggiori garanzie di sicurezza al paziente; Tutela sugli operatori sanitari che operano nella organizzazione aziendale , tutelandoli rispetto alle accuse di malpractice; Sulla immagine della azienda; Sui premi assicurativi (frutto di analisi documentali e monitorate nel tempo sulle azioni preventive e correttive degli errori e delle barriere organizzative innalzate a protezione dei processi più critici). Il RiskManager,supporta il sistema decisionale del management ospedaliero e territoriale dal punto di vista metodologico ed organizzativo al fine di migliorare la risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini e degli operatori e di orientare l’organizzazione a standard di qualità eccellenti. Il Risk Manager ha il compito di sviluppare politiche , strumenti e metodologie di misurazione del rischio e contribuire a realizzare le infrastrutture tecnologiche e organizzative necessarie alla individuazione ed eliminazione degli errori. In stretto rapporto con l’attività di programmazione aziendale su base annua e strategica, il Risk Manager individua le azioni prioritarie di Risk Management da inserire nel sistema di programmazione annuale. Obiettivi/funzioni del Risk Management sono : Coordinare il gruppo di lavoro sul “Gestione del Rischio Clinico”aziendale; Essere Referente Aziendale del Flusso Informativo SIMES / NSIS; Aderire al Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri (CVS)–con eventuale attività di coordinamento come da nota protocollo A00_005_ 00036 del 24.02.2012, a firma del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità; Aderire al Coordinamento Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (determinazione del Direttore Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità n.005/DIR/2012/00012 del 19 dicembre 2012); Introdurre la metodologia dell’audit clinico/gestionale sia in forma retroattiva che proattiva sulle aree a priorità di rischio clinico;creazione di un’atmosfera di fiducia e collaborazione, cornice indispensabile entro la quale sviluppare tutte le dinamiche di gestione del rischio; quantificare il rischio Aziendale, individuando le criticità più o meno latenti, anchemediante la realizzazione della mappatura del rischio e della sinistrosità aziendale; 46 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 riorganizzare i Flussi di informazione, anche mediante l’implementazione di unsistema di incident reporting aziendale; individuare gli Strumenti e le Azioni per ridurre i danni al paziente, agli Operatori e ilContenzioso legale, anche utilizzando metodiche di indagine reattive come la Root Cause Analisys (RCA)e la FMEA/FMECA; definire le Strategie per collaborazionecon l’URP; predisporre del Piano Aziendale per promuovere la cultura del rischio clinico, incollaborazione con l’Ufficio Formazione; produrre e attuare piani per contenere i costi commessi alle problematiche diresponsabilità sanitaria, in collaborazione con la struttura Burocratico Legale. migliorare i rapporti Utenza-Azienda Sanitaria, in Sviluppare il sistema di Technology Assessment, in collaborazione con l’U.O. Area delle Tecnologie. 47 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 IL SISTEMA QUALITÀ Gli obiettivi fondamentali di un sistema qualità sono: • individuazione di opportunità di perfezionamento ed esecuzione di progetti, preferibilmente multicentrici, di valutazione e miglioramento da realizzare in tutte le unità organizzative di una azienda. Tra questi progetti hanno particolare importanza quelli costituiti dai percorsi assistenziali. • riduzione dei rischi per i pazienti in tutte le unità organizzative cliniche; • redazione ed approvazione di procedure organizzative finalizzate all’appropriatezza ed all’efficienza, basate sull’analisi attenta dei processi, che contribuiscano a ridurre sprechi e ritardi; • redazione e approvazione di linee guida e protocolli su base aziendale, basati su evidenze scientifiche, auspicabilmente incorporati all’interno di percorsi assistenziali; • monitoraggio e verifica dell’applicazione delle linee guida e dei protocolli e percorsi assistenziali implementati; • aggiornamento periodico delle linee guida, protocolli e percorsi assistenziali, sulla base delle nuove acquisizioni tecnologiche, delle novità della letteratura scientifica e delle indicazioni venute dalla verifica della loro applicazione; • messa in atto di un sistema di monitoraggio del grado di qualità percepita – o di responsivenessdel servizio, in modo da individuare opportunità di miglioramento e di intervento tempestivo. Principali strumenti del sistema qualità: definizione di obiettivi specifici e misurabili; gli obiettivi dovrebbero essere pochi, realistici ma ambiziosi, tali da richiedere cambiamenti importanti e non solo piccoli aggiustamenti; disponibilità di sostegno metodologico; sostegno alla direzione strategica, in particolare, con proposte di inserimento nel sistema premiante di obiettivi relativi non solo al contenimento dei costi ed all’aumento di produttività, ma anche alla qualità professionale e percepita; coordinamento tra le attività di qualità organizzativa, di qualità professionale e di qualità percepita (URP); costituzione di un gruppo o comitato centrale per la valutazione ed il miglioramento; costituzione di alcuni comitati permanenti per la valutazione e il miglioramento, in particolare sull’uso dei farmaci o del sangue e sulle infezioni in ambiente sanitario; costituzione di gruppi di miglioramento e di una rete di referenti per la qualità e possibilmente per l’EBM collegati all’ufficio qualità; disponibilità di collegamento con banche dati della letteratura medica e sanitaria e di competenze sul loro utilizzo; formazione sui principi e sulle pratiche della valutazione e del miglioramento continuo e della Medicina basata sulle Evidenze. 48 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Funzioni dell’Ufficio Qualità Un’azienda sanitaria che intenda promuovere realmente la valutazione ed il miglioramento della qualità non può limitarsi a miglioramenti occasionali, isolati, affidati all’iniziativa di piccoli gruppi di operatori fortemente motivati, ma dovrà progressivamente coinvolgere tutte le unità organizzative. Per costruire un vero e proprio sistema organizzativo orientato alla qualità (come è implicito nelle normative nazionali), è necessario che la Direzione Generale decida di istituire o valorizzare unità di staff capaci di promuovere le attività di valutazione e miglioramento di qualità e di mettere a disposizione del personale gli strumenti relativi. Questa unità di staff contribuisce a far sì che: - a livello centrale vi siano sintonia di visione e coerenza di attività nei riguardi delle iniziative di valutazione e miglioramento di qualità. L’Ufficio Qualità (Di Stanislao e Noto, 2000) dovrebbe agire in stretto collegamento con controllo di gestione e meccanismi premianti, URP (relazioni con il pubblico), formazione, sistema informativo, U.O. di Epidemiologia e Statistica, accreditamento; - a livello periferico sia promossa e sostenuta una rete di professionisti interessati alla promozione della qualità che condividano linguaggio, metodi e strumenti da utilizzare. Le esperienze fatte portano a ritenere che un Ufficio Qualità dovrebbe essere collegato a referenti o promotori della qualità delle singole unità organizzative. Le principali funzioni dell’ufficio qualità in un’azienda possono essere così sintetizzate: supporto alla direzione aziendale per la pianificazione strategica; supporto e consulenza per la progettazione e il continuo miglioramento di: o un sistema informativo orientato alla qualità; o un sistema formativo orientato alla qualità; o un sistema premiante orientato alla qualità; o attività di relazioni con il pubblico orientate a valutare e a migliorare la qualità percepita, ma anche a mettere in luce e a contribuire a risolvere problemi di qualità professionale; promozione e sostegno della diffusione della cultura della medicina basata sulle evidenze; supporto dei gruppi di lavoro e dei comitati aziendali i cui mandati riguardano la valutazione ed il miglioramento; promozione, sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione dei percorsi assistenziali; promozione, sostegno e coordinamento delle altre iniziative di valutazione e miglioramento di qualità e tra queste in particolare di quelle inerenti alla gestione del rischio clinico; formazione di ingresso e permanente del personale sui metodi e gli strumenti di valutazione e miglioramento della qualità; sostegno all’analisi e alla riprogettazione di qualunque processo; supporto alla rilevazione e all’analisi di indicatori di processo e di esito nel corso dei progetti di valutazione e miglioramento; partecipazione a ricerche sull’efficacia dei diversi metodi e strumenti di promozione della qualità, anche in collaborazione con organismi scientifici esterni, nazionali e internazionali. 49 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 GLI EVENTI SENTINELLA La prevenzione degli eventi sentinella Programma di monitoraggio dell’implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi sentinella L’ASL BT valuta strategica per le finalità proprie istituzionali la prevenzione e segnalazione degli eventi sentinella. ll programma Monitoraggio dell’implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi sentinella si inserisce fra le iniziative avviatedal Ministero della Salute volte a garantire la sicurezza dei pazienti e una correttagestione del rischio clinico. Nell’ambito di tali iniziative si collocano le Raccomandazioni elaborate e diffuse, a partire da aprile 2005, con la finalità di fornire agli operatori sanitari ed agli amministratori soluzioni per prevenire il verificarsi di eventi avversi di particolare gravità identificati come Eventi Sentinella nel Protocollo nazionale di monitoraggiodegli Eventi sentinella. Il Programma parte dalla considerazione che le Raccomandazioni divulgate dal Ministero debbano essere adattate dalle Aziende sanitarie alla specifica realtà, affinché si possa realmente provvedere alla loro implementazione.Il progetto è stato affidato, come capofila, all’Agenas nel marzo 2009. I documenti oggetto di monitoraggio sono le13 raccomandazioni disponibili sul portale del Ministero all’indirizzo http://www.salute.gov.it/qualita/qualita.jsp. RACCOMANDAZIONI 1. Raccomandazione n.1 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di Potassio – KCL – e altre soluzioni concentrate contenenti Potassio. 2. Raccomandazione n.2 per la prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico. 3. Raccomandazione n. 3 per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura. 4. Raccomandazione n. 4 per la prevenzione del suicidio del paziente in ospedale. 5. Raccomandazione n. 5 per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO. 6. Raccomandazione n. 6 per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto. 7. Raccomandazione n. 7 per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica. 8. Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. 9. Raccomandazione n. 9 per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali. 10. Raccomandazione n. 10 per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/ mandibola da bifosfonati. 11. Raccomandazione n. 11 per la prevenzione della morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero). 50 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 12. Raccomandazione n. 12 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Lookalike/Sound-alike”. 13. Raccomandazione n. 13 per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie. Tutte le Raccomandazioni sono state sottoposte all’attenzione del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti e ad un processo di consultazione da parte di Società scientifiche,Associazioni,Enti ed altri stakeholder. Il sistema di monitoraggio è stato progettato in modo da essere espandibile e scalabile così da poter essere applicato a tutte le realtà delle strutture sanitarie italiane. Il sistema informativo per il supporto al monitoraggio sperimentato, infatti, potrà essere adottato da tutte le Regioni e divenire punto di osservazione privilegiato a livello centrale. Gli indicatori individuati, specifici per ogni Raccomandazione ma adottabili a vari livelli organizzativi, sono rappresentati da: 1. presenza di un Piano/Programma aziendale specifico per la sicurezza dei pazienti; 2. organizzazioni che hanno implementato le Raccomandazioni; 3. grado di implementazione della Raccomandazione; 4. cause ostacolanti l’implementazione; 5. cause della non implementazione; 6. coinvolgimento degli stakeholder. L’ASL BT adotta queste raccomandazioni, le valuta e le previene all’interno del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza impegnandosi al monitoraggio dei dati ed alla rimozione delle cause. 51 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 L’AUTOVALUTAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE Adozione del modello “SANITAS” Al fine di implementare il sistema di autovalutazione la ASL BT adotta le linee guida AgeNaS ed i 10 criteri allegati al presente manuale e reperibili sul sito: http://www.agenas.it/agenas_pdf/Relazione%202%20sem%202011/Allegati%20alla%20relazione% 20attivit%C3%A0%202%20sem%202011/Allegato%2011_v6SANITAS_20110824%20to%20AG ENAS_italiano.pdf Nel dicembre del 2010 l’AgeNaS ha dato avvio, in collaborazione con la European Society for Quality in Healthcare (ESQH) e la EuropeanHealth Management Association (EHMA), al progetto SANITAS (Self-Assessment Network InitialTesting and Standards).Auspicato dalla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQUAS-VRQ), il progetto si è proposto di ovviare alla frammentarietà delle indicazioni volte a una corretta gestione della sicurezza e alla carenza di strumenti pratici per la valutazione della sicurezza delle strutture dotando la dirigenza e il personale sanitario di uno strumento per l’autovalutazione e la valutazione fra pari della qualità e della sicurezza degli ospedali. Tra i principali gap che il progetto ha inteso affrontare, oltre alla variabilità nelle politiche e nelle pratiche per la sicurezza, vi è la carenza di sistemi di gestione e controllo della sicurezza a livello aziendale/ospedaliero, di meccanismi di monitoraggio della implementazione delle linee guida clinico-organizzative e di valutazione del loro impatto. Le indicazioni esistenti volte a una corretta gestione della sicurezza sono frammentarie e le direzioni ospedaliere non dispongono di strumenti pratici per la valutazione della sicurezza delle strutture. Il progetto SANITAS si è dunque proposto di dotare la dirigenza e il personale sanitario di uno strumento per l’autovalutazione e la valutazione fra pari, su base volontaria, della qualità e della sicurezza degli ospedali. Il progetto si è articolato in due principali fasi: la prima fase ha riguardato l’analisi di quanto emanato a livello europeo in termini di indicazioni, direttive e raccomandazioni a garanzia della sicurezza del paziente; i risultati di detta analisi sono stati ulteriormente approfonditi al fine di colmare eventuali lacune, attraverso l’analisi di fonti secondarie, quali organizzazioni non governative e agenzie nazionali.Attraverso la mappatura di quanto emanato a livello europeo in termini di indicazioni, direttive, ricerche, è stato creato uno strumento strutturato in 10 sezioni articolate in criteri misurabili. La seconda fase ha visto la validazione del modelloda parte di 10 strutture ospedaliere italiane,spontaneamente condidatesi a partecipare alprogetto. Il documento qui riportato è la secondastesura dello strumento per l’autovalutazione dellasicurezza dei pazienti in ospedale, risultantedal feedback fornito dagli ospedali validatori(AOUCareggiFirenze,ASL n.4ToscanaOspedale diPrato, Policlinico UniversitarioA.Gemelli- Roma,AOU Sant’Anna- Ferrara,Ospedale San CamilloDe LellisRieti,AOU Ospedali Riuniti-Ancona,ASL n. 3 Umbria- Ospedale di Foligno,ASO Santa Croce e Carle- Cuneo,AOU SanGiovanni BattistaTorino,ASLTorino 5). 52 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SORVEGLIANZA MEDICA, FISICA E PER LA RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI DELLA ASL BT PREMESSA La ASL BT, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti (come previsto dai D.Lgs 81/08 e D.Lgs.230/95 e 187/2000), ha istituito con delibera N.55 del 20/1/2010 il Regolamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione Medica ASL BT. Tale Regolamento è stato successivamente integrato con le nomine dei Medici Competenti, del Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato. In altre delibere venivano successivamente nominati dal Direttore Generale il RSPP e gli Esperti Qualificati per le attività previste nella ASL BT. Con la presente delibera si adotta il “Regolamento per la Sorveglianza Fisica e la Radioprotezione dei Lavoratori della ASL BT e si modifica il regolamento adottato ai sensi della delibera N.55 del 20/1/2010, al fine di rendere coerenti tra loro i regolamenti in oggetto. Inoltre viene definito l'organigramma aziendale con le descrizioni e le attribuzioni di legge delle diverse figure coinvolte. DEFINIZIONI Al fine di ottimizzare le capacità di valutazione e prevenzione dei rischi stimati e presenti in un ambiente di lavoro complesso formato da presidii ospedalieri e strutture territoriali, il datore di lavoro si avvale delle possibilità di delega delle funzioni specifiche, negli ambiti previsti e delimitati dal D.lgs 81/08 e D.lgs 230/95 nelle forme che seguono: 53 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 DELEGATI DEL DDL Persona delegata dal Direttore Generale con atto scritto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, in possesso di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e in possesso di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. - - I delegati del datore di lavoro per i singoli Presidi Ospedalieri coincidono con i Direttori Amministrativi dei presidi stessi; per quanto concerne i distretti, invece, i delegati coincidono con i Direttori di Distretto. Nei presidi ospedalieri della ASL BT, visti i ruoli e le competenze delle Direzioni Mediche di PP.OO., queste ultime sono coinvolte attivamente nella collaborazione con il MC, il RSPP,l’ EQ,il DDL, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni, nelle forme previste dal seguente regolamento. I delegati del DDL nominano per iscritto, ai sensi del D.Lgs n.187/2000, i Responsabili di Impianto per ciascun apparecchio radiologico detenuto o da installare DIRIGENTI “persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa” - Ferme restando le responsabilità dei dirigenti previste nel D.Lgs 81/08 e già definite nella parte generale del presente manuale del sistema di gestione integrata della Sicurezza ASL BT, ai fini del D.Lgs 230/95 la ASL BT individua quali “Dirigenti” i Direttori Sanitari di PP.OO. e i Direttori o Responsabili di UU.OO e Servizi. PREPOSTO “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” - Ferme restando le responsabilità dei preposti previste nel D.Lgs 81/08 e già definite nella parte generale del presente manuale del sistema di gestione integrata della Sicurezza ASL BT, salvo diversa indicazione, ai fini del D.Lgs 230/95 la ASL BT individua quali preposti le figure di coordinamento del comparto (Coordinatori, posizioni organizzative), nominati dai Dirigenti (direttori delle UU.OO.e Direttori Sanitari). 54 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 ATTRIBUZIONI DI LEGGE DELLE FIGURE COINVOLTE Di seguito vengono riportate le attribuzioni di legge per le principali figure coinvolte nell’ambito della sicurezza sul lavoro sia per le radiazioni ionizzanti che per gli altri rischi a cui sono esposti i lavoratori della ASL BT. I compiti degli altri soggetti che intervengono nella organizzazione aziendale della RP e della Sorveglianza Medica sono descritti dettagliatamente nei due regolamenti di Sorveglianza Fisica e Medica che costituiscono parte integrante del presente documento. DATORE DI LAVORO [ex art.61 D. Lgs 230/95] “attua le cautele di protezione e sicurezza previste” - nominare l'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica dei lavoratori esposti e degli impianti radiologici; comunicare all' Ispettorato Provinciale del Lavoro il nominativo e la dichiarazione di accettazione d'incarico dell'EQ; nominare i propri delegati in materia di radioprotezione; richiedere le autorizzazioni previste dalla legge ed effettuare le necessarie comunicazioni; acquisire il documento di valutazione dell'Esperto Qualificato contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, prima dell'inizio di ogni attività radiologica; DATORE DI LAVORO [ex D.Lgs 81/08] - - valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi; designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; nominare il medico competente/Medico Autorizzato per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 55 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - - - - - 2013 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; convocare la riunione periodica della Sicurezza ai sensi del Dettato Normativo coinvolgendo l’esperto Qualificato almeno due volte l’anno con almeno una seduta dedicata alle tematiche della Radioprotezione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive; fornire inoltre la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; rendere edotti i lavoratori attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e incontri sui temi relativi alla Radioprotezione ed a tutti gli agenti di rischio valutati di intesa con i Direttori delle UU.OO. DELEGATI DEL DDL [ex art.61 D. Lgs 230/95] “attuano le cautele di protezione e sicurezza previste per conto del DDL” - Individuare e nominare i dirigenti che dovranno in concreto occuparsi degli obblighi di legge; individuare e nominare i Responsabili di impianto , per ciascun impianto radiologico installato o da installare; fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi a cui sono esposti; provvedere a che siano soddisfatte le limitazioni di esposizioni per particolari categorie (minori e gestanti); adottare le idonee misure di sicurezza e protezione; controllare che le figure incaricate della sorveglianza della RP (EQ, dirigenti e preposti incaricati) istituiscano ed aggiornino la documentazione di SF; conservare o trasmettere agli organi competenti la documentazione di SF; fornire alle figure incaricate della sorveglianza della RP i mezzi, le informazioni e le condizioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività; fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall' EQ e assicurarne l'accesso alla documentazione; assicurare le opportune misure di RP nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi o esterni. DELEGATI DEL DDL [ ex D.lgs 81/08] Nell’adempimento dei seguenti obblighi di legge i delegati del Datore di Lavoro si avvalgono dei Dirigenti individuati per: 56 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - - - - - - - - 2013 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; acquisire i giudizi espressi dal medico autorizzato/competente e provvedere affinché vengano rispettate determinate prescrizioni o eventuali “non idoneità” , per mezzo delle Direzioni Sanitarie di Presidio;nei Distretti, la vigilanza verrà assicurata dai Direttori di Distretto. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; vigilare adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nel caso di pericolo grave e immediato; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali, degli edifici e degli impianti assegnati in uso alla ASL BT sono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati (Area Gestione Tecnica ed Area delle Tecnologie), a seguito della richiesta di intervento da parte del delegato del DDL. Il Responsabile del SPP che, nel corso della sua attività di ispezione, di vigilanza e di controllo, viene a conoscenza di fatti e/o condizioni di possibile pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori o ne riceve informazione dal DDL, dal RLS, dal Delegato del DDL o altro dirigente, attiva immediatamente le Aree interessate per la gestione del caso in oggetto. DIRIGENTI [ ex art.61 D. Lgs 230/95] - provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; - provvedere affinché i lavoratori che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti siano adeguatamente classificati ai fini della radioprotezione; 57 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 - far predisporre norme interne di protezione e sicurezza e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone controllate; - provvedere affinché i lavoratori osservino le norme interne; - provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i tipi di rischio; - comunicare tempestivamente all' EQ e al medico autorizzato/competente la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto ovvero eventuali sospensioni o variazioni sulla modalità di esposizioni alle radiazioni ionizzanti; - fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità operative, carichi di lavoro); - fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative); DIRIGENTI [ex D.Lgs 81/08/] Collaborano con il Delegato del DDL nell’adempimento delle funzioni e compiti descritti nel paragrafo relativo ai compiti del DDL Delegato. In particolare: - Si assicurano per mezzo dei preposti della avvenuta visita di idoneità nei casi previsti e vigilano sulla scadenza dei giudizi in essere Si assicurano del rispetto di eventuali limitazioni e /o prescrizioni contenute nei giudizi Vigilano anche attraverso i preposti sul rispetto della normativa di sicurezza e sul corretto e costante utilizzo di DPI la dove previsti Vigilano con la collaborazione dei preposti sulle forniture dei DPI necessari informando prontamente le strutture di competenza per il pronto approvvigionamento degli stessi PREPOSTI [ex art.61 D. Lgs 230/95] “collaborano con i dirigenti per ... ” - garantire il rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza da parte dei lavoratori; fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità operative, carichi di lavoro); fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative); fornire segnalazioni riguardanti la RP (inadeguatezza dei mezzi e dei dispositivi di RP, ecc.); PREPOSTI [ex D.Lgs 81/08] 58 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché sulla effettiva attuazione delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’ osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. ESPERTO QUALIFICATO [ex art.77-79 D. Lgs 230/95] “esercita la Sorveglianza Fisica per le radiazioni ionizzanti per conto del DDL” E' l'esperto iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati che esercita la Sorveglianza Fisica per conto del Datore di Lavoro. Per le attribuzioni di legge ,si rimanda al “Regolamento Aziendale per la Sorveglianza Fisica e la radioprotezione dei lavoratori della ASL BT” MEDICI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA MEDICA Medici specialisti in Medicina del Lavoro. Per le attribuzioni di legge, si rimanda al Regolamento Aziendale di Radioprotezione Medica ASL BT. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE [ex D.Lgs 81/08] 59 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali idonei a coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a: a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza dei lavoratori; f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; g) collaborare con tutte le figure aziendali coinvolte nell’organizzazione del sistema di sicurezza aziendale. 60 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 ESPERTI QUALIFICATI: EQ PP.OO. e DD.SS.SS. MEDICI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA MEDICA: RSPP M.A. ASL BT M.C. PP.OO. e DD.SS.SS DATORE DI LAVORO: DIRETTORE GENERALE ASL BT DELEGATI DEL DDL: DELEGATI DEL DDL: DS del DSS 1 D.A. P.O. Andria-Canosa, DS del DSS 2 D.A. P.O. Barletta DS del DSS 3 D.A. P.O. Bisceglie-Trani, DS del DSS 4 RESPONSABILI DI IMPIANTO: DS del DSS 5 medico specialista in Radiologia o Medicina Nucleare o Radioterapia(dipendente o convenzionato interno) RESPONSABILI DI IMPIANTO: Medico specialista in Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia DIRIGENTI: DIRIGENTI: Direttori Sanitari PP.OO. Direttori UU.OO. e Servizi in cui si praticano attività radiologiche Direttori UU.OO. e Servizi in cui si praticano attività radiologiche Responsabile Area Gestione Personale Responsabile Area Gestione Personale Responsabili Area Gestione Tecnica, Responsabili Area Gestione Tecnica, Responsabile U.O.S. Servizi Informatici e Ingegneria Clinica Responsabile U.O.S. Servizi Informatici e PREPOSTI: Ingegneria Clinica PREPOSTI: Esperto in Fisica Medica Coordinatori e posizioni organizzative Coordinatori e posizioni Esperto in Fisica Medica organizzative 61 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ELENCO ACRONIMI D.A. : Direttore Amministrativo DDL: Datore di Lavoro DG: Direttore Generale DOSP: Documento Sanitario Personale DS: Direttore Sanitario DSS: Distretto Socio Sanitario EFM: Esperto in Fisica Medica EQ : Esperto Qualificato M.A: Medico Autorizzato MC: Medico Competente P.O.: Presidio Ospedaliero RdI: Responsabile di Impianto RP: Radioprotezione RSL: Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione SF: Sorveglianza Fisica SM: Sorveglianza Medica SPD: Scheda Personale Dosimetrica U.O.: Unità Operativa 62 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 REGOLAMENTO PER LA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI DELL’ASL BT Premesso che questa Azienda, è obbligata alla tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e dei soggetti per i quali è comunque prevista una tutela della salute e sicurezza per così come previsto dal D.Lgs 230/95 e dal T.U. sulla sicurezza n. 81/08, istituisce il Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione con i compiti previsti dal corrente dettato normativo e secondo l’articolato organizzativo e procedurale previsto dalla presente delibera. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura definisce le modalità operative per: - la corretta programmazione e gestione delle visite mediche dei lavoratori (ex art 41 Dlgs 81/08) - l’attivazione del controllo della idoneità fisica dei lavoratori (ex art. 5, comma 3, L. n. 300/70) da parte del Collegio Medico Legale - la corretta comunicazione tra i soggetti deputati alla attuazione delle norme di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La procedura si applica alle seguenti tipologie di visite: Visite mediche preventive, Visite mediche periodiche, Visite straordinarie (richieste dal dipendente ) Visite di fine rapporto Visite preassuntive Visite dopo periodo di assenza o malattia maggiore di 60gg La procedura si applica a tutte le strutture della Asl BT 2. FUNZIONI COINVOLTE Datore di lavoro: Direttore Generale Direttore Sanitario Aziendale Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero Direttori di Distretto Direttori di Dipartimento Direttore Area Amministrativa e Tecnica Direttori UU. OO. Complesse Dipartimentali e Semplici Direttore Area Gestione del Personale 63 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Medici Competenti Coordinatore dei Medici Competenti Esperto Qualificato Preposti Medico Autorizzato Lavoratori Preposti Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza – RLS 3. RIFERIMENTI icazioni ed integrazione D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni Linee guida SIMLII 2004 4. DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI DI LEGGE 4.1 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE - DIRETTORE SANITARIO DI P.O.DIRETTORE DI DISTRETTO - DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - DIRETTORE UOC DIRETTORE UOS; Dirigenti cui spetta tra l’altro, nell’ambito delle rispettive competenze: - richiedere l’osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D. Lgs.81/08 informandolo sui processi e sui rischi connessi alla attività lavorativa della propria U.O; - affidare i compiti ai lavoratori della propria UO tenendo conto del loro stato di salute; - richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori dell’obbligo, ove previsto, di sottoporsi a sorveglianza sanitaria; 4.2 - MEDICO COMPETENTE E’ il medico, dipendente o convenzionato con l’Azienda, in possesso dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 81/08 che, nell’ambito delle proprie competenze, in sintonia con il Coordinatore dei Medici Competenti, collabora con il datore di lavoro, con i Direttori/Dirigenti delle UOC/UOD/UOS, con il S.P.P. e con gli RR.LL.SS. alla individuazione e alla valutazione dei rischi lavorativi, effettua la Sorveglianza Sanitaria e provvede alla informazione dei lavoratori e degli RR.LL.SS. sul significato degli accertamenti sanitari, in armonia con gli obblighi di legge. Il Medico Competente ASL BT effettua la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti della ASL BT intendendo per dipendente anche i volontari e frequentatori a vario titolo delle strutture ASL per cui sussista un rischio specifico. Nei casi di studenti e/o tirocinanti di Enti diversi dalla ASL BT si rimanda alle convenzioni esistenti con gli Enti in oggetto al fine di individuare la figura del M. A./M.C. 4.3 - MEDICO AUTORIZZATO: E’ il Medico dipendente o convenzionato con l’Azienda in possesso dei requisiti ex art. 88 D. Lgs. 230/ 95 che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da radiazioni ionizzanti di categoria A 4.4 - COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI 64 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 E’ il Dirigente incaricato dal Direttore generale di: - coordinare l’attività dei MC nel rispetto delle prerogative fissate per questi ultimi dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti del medico competente; - curare, di concerto con i singoli MC, i rapporti con il Responsabile del SPP, con gli RRLLSS, con i Direttori delle UOC/UOD/UOS ove prestano la propria opera i lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria nonché con i Direttori delle Strutture Sovraordinate e con il Direttore dell’Area Gestione del Personale nel caso in cui, per rilascio da parte del MC di certificazione di idoneità con prescrizioni, si renda necessario assegnare il lavoratore ad altra mansione/posto di lavoro o ad altra unità operativa; - curare l’ottimizzazione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale con particolare riferimento alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei vari lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria ivi comprese, di concerto con il Medico Autorizzato, quelle dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e alle modalità per garantire concretamente l’osservanza del segreto professionale, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente; - curare, di concerto con i singoli MC, il reporting annuale dell’attività dei Medici Competenti con particolare riferimento alla comunicazione alla relazione annuale in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 fermo restando la compilazione di apposita relazione annuale da parte di ciascun MC del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale. 4. 5 - DIRETTORE dell’Area Gestione Personale Direttore delegato dal Direttore Generale alla gestione del personale dell’Azienda nell’ambito della quale: - provvede, di concerto con il Medico Competente con il Coordinatore dei Medici Competenti, del Direttore della UO presso cui opera il lavoratore interessato, il Direttore dell’UO di nuova destinazione , del Direttore della Struttura Sovraordinata e, limitatamente al personale infermieristico, ostetrico, OSS, OTA e ausiliario, tecnico sanitario, della prevenzione , della riabilitazione e della assistenza sociale alla ottimale collocazione presso altra UO del personale con inidoneità parziale o totale; 4.6 - PREPOSTO Lavoratore cui spetta , in funzione dell’organizzazione aziendale esistente e delle rispettive attribuzioni, il coordinamento dell’ attività dei lavoratori della U.O. cui e’ destinato. Collabora con il Direttore della UO di appartenenza per l’attuazione degli obblighi previsti 4. 7 - LAVORATORE SUBORDINATO Soggetto con rapporto di lavoro subordinato o equiparato (Direttori, dirigenti e personale del comparto, tirocinanti ecc.) che, se esposti a rischi per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria sono obbligati a sottoporsi agli accertamenti sanitari con le modalità previste dal M.C. Nel caso di lavoratori/trici di aziende terze o Istituzioni diverse dalla ASL BT, la ASL si accerta attraverso l’Area Gestione Personale del possesso del Giudizio di Idoneità di ogni lavoratore che abbia un rischio lavorativo specifico. Nel caso di studenti tirocinanti presso le strutture della ASL BT la sorveglianza sanitaria sarà effettuata da uno dei medici competenti individuato da apposita delibera. 4.8 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) 65 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 E’ il soggetto nominato dal DDL , in possesso di attitudini e capacità adeguate, al quale spetta la responsabilità del SPP. Nell’ambito dei compiti previsti dalla legge assicura la collaborazione con il Medico Competente, con l’Esperto Qualificato e con gli RRLLSS nell’effettuazione della Individuazione e della Valutazione dei Rischi, anche al fine di determinare i lavoratori che, per i rischi cui sono effettivamente esposti, debbono essere sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria. 4.9 - SPP: Insieme delle persone, sistemi e mezzi, facenti parte del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi. 4.10 - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO e DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE: Documenti predisposti dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria in cui sono annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi. 4.11 - GIUDIZIO DI IDONEITÀ: Trattasi del giudizio espresso dal MC sulla idoneità alla mansione specifica, obbligatorio ogni volta che viene eseguito un accertamento sanitario preventivo, periodico o straordinario che può essere di: - idoneità - idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni - inidoneità parziale (idoneità con limitazioni) - inidoneità temporanea - inidoneità permanente 4.12 - SORVEGLIANZA SANITARIA: a. L’attività di sorveglianza sanitaria è costituita dalla effettuazione di visite mediche preventive, periodiche, straordinarie e di fine rapporto nei confronti dei lavoratori per i quali la normativa vigente lo prevede, nonché dalla effettuazione di visite nei vari ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP o ad un suo delegato e ha lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori evitando che gli stessi presentino l’insorgenza o l’aggravamento di patologie connesse ai rischi lavorativi. b. Il MC effettua la Sorveglianza Sanitaria sui lavoratori esposti a rischi lavorativi per i quali la normativa vigente ne prevede l’obbligo; +tale Sorveglianza Sanitaria viene inoltre effettuata nei casi in cui la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/08 dovesse evidenziare nuovi fattori di rischio. Il MC, inoltre, su specifica richiesta motivata e formale di visita medica da parte del singolo lavoratore non esposto a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, valuta se tale richiesta sia riconducibile a rischi professionali, sulla base della più aggiornata valutazione dei rischi relativa all’unità operativa in cui lo stesso presta la propria opera. Se ritenuto opportuno, il MC attiva il processo di aggiornamento della valutazione dei rischi e sulla base delle nuove risultanze attiva la sorveglianza sanitaria o, viceversa, informa il lavoratore della non rilevanza dei rischi segnalati ai fini della sorveglianza sanitaria. c. Qualora il MC nel corso della visita medica preventiva o periodica, riscontri patologie non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto ne informa il lavoratore stesso ed il medico curante con modello da predisporsi a cura del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo l’integrità del lavoratore stesso per motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell’ambito dell’ 66 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 organizzazione lavorativa dove lo stesso opera il MC, garantendo il rispetto del segreto professionale salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente ne informa, immediatamente, il Direttore Generale che procederà eventualmente alla richiesta di controllo della idoneità fisica del lavoratore medesimo, ex art. 5, comma 3, della L. n. 300/70, al Collegio Medico Legale. 67 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Il Medico Competente, in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il RSPP, l’EQ, il RLS, partecipa attivamente alla individuazione e alla valutazione dei rischi lavorativi con particolare riguardo alla determinazione dei soggetti che per i rischi lavorativi cui sono effettivamente esposti debbono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 5.2 - VISITE MEDICHE PREVENTIVE - Nuove assunzioni e/o variazioni profilo mansione o rischio a. L’ Area Gestione Personale per il tramite della Direzione Sanitaria di PO o di Distretto trasmette ai medici competenti i nominativi del personale che entrerà in servizio con l’indicazione del Codice Fiscale,della qualifica e, se nota, della UO di destinazione. b. Il lavoratore neo assunto sarà convocato dal Medico Competente al fine di ottenere l’elenco degli accertamenti di laboratorio che il lavoratore dovrà eseguire prima della visita. Completati i citati accertamenti, il lavoratore, prenoterà direttamente la visita telefonando all’ufficio del MC e, concertati i tempi con il superiore, si presenterà, salvo giustificato impedimento da comunicarsi sempre telefonicamente, nella stanza indicata nel corso della prenotazione. Tutti gli accertamenti preventivi e periodici, salvo diversa indicazione, andranno eseguiti personalmente e direttamente dai lavoratori interessati presso i laboratori di analisi e di diagnosi. c. Il Direttore della U.O. presso cui opera il lavoratore comunica al Medico Competente ogni nuova assegnazione , nell’ambito della stessa Unità Operativa o trasferimento che comporti variazioni sostanziali di esposizione a rischi rispetto ai quali il lavoratore stesso e’ sottoposto a sorveglianza sanitaria. - Giudizio di Idoneità a. Effettuata la visita il MC/(MA per i lavoratori radioesposti di fascia A e B) esprime un giudizio sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica compilando apposito certificato di idoneità, o di idoneità con prescrizioni, o di non idoneità parziale, totale o temporanea da consegnarsi all’interessato, che firma per ricevuta. Copia del certificato, a cura dei Medici Competenti, deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile, a mezzo posta, al Direttore della UOC/S presso cui lavora l’interessato, al Delegato del Datore di Lavoro e al Direttore della Area Gestione Personale .Per i dipendenti dei PP.OO. va inviato al Direttore Medico di PO b. Il certificato di idoneità relativo alle visite preventive e periodiche degli studenti che effettuano tirocinio nelle strutture sanitarie aziendali viene inviato dal Medico Competente nominato per le funzioni specifiche con atto di convenzione al Responsabile dei Corsi. - Visite Straordinarie per assenza per malattia superiore ai 60gg Il M.C. Sottopone, su segnalazione del Datore di lavoro Delegato, a visita medica straordinaria i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria che riprendono l’attività dopo un periodo di assenza per infortunio o malattia superiore a 60 giorni continuativi al fine di verificarne il permanere della idoneità alla mansione specifica già riconosciuta nel 68 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 corso della normale attività di sorveglianza sanitaria. Qualora ne ricorrono gli estremi adotta le procedure di cui alla precedente lettera c. - Documentazione Sanitaria a. Le cartelle sanitarie e di rischio, contenenti l’originale del certificato di idoneità sono conservate, per conto del Direttore Generale, a cura del Medico Competente - Medico Autorizzato, di concerto con il personale sanitario del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale - SPPA. Tutti gli operatori di detto Servizio garantiscono il rispetto del segreto professionale. b. A decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio va comunque conservata per i periodi previsti dal corrente dettato normativo. Per i dipendenti esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, chimico non moderato , cancerogeni, biologico gruppi 3-4 la cartella sanitaria e di rischio va trasmessa dal MC /M.A. per il tramite del Datore di lavoro Delegato all’ISPESL nei tempi previsti dalla normativa vigente. Una copia va consegnata al lavoratore ed una archiviata. - Gestione Giudizi di Idoneità a. In caso di inidoneità parziale il Direttore della UO di assegnazione del lavoratore- sentito il Medico Competente – valuterà l’opportunità di mantenere il lavoratore nella stessa U.O. garantendo, comunque , l’osservanza delle prescrizioni impartite. Ove tale soluzione non fosse possibile per motivi organizzativi, saranno interessate le Strutture Sovraordinate per l’assegnazione ad altra unità operativa, sempre in accordo con il parere del Medico Competente e del Coordinatore M.C. b. In caso di inidoneità totale il Direttore della UO presso cui presta la propria opera il lavoratore interessato si assicura che il dipendente non sia assegnato alla mansione specifica già esercitata dando avvio alla procedura di cui alla precedente lettera. c. Resta ferma comunque la facoltà da parte del dipendente, ove ritenuto necessario, di ricorrere allo SPESAL , ex art .41 DLgs. 81/08, avverso il parere di idoneità, di idoneità e inidoneità parziale o totale e di idoneità con prescrizioni espresso dal MEDICO COMPETENTE nel corso della visita medica preventiva, periodica e straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento del certificato. d. Il MC informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari fornendo a richiesta copia della documentazione sanitaria. 5.3 - VISITE MEDICHE PERIODICHE La visita medica periodica è programmata dal M.C. in relazione alle mansioni del dipendente e al protocollo sanitario stesso. Mensilmente il MC definisce e redige il programma della sorveglianza sanitaria inviandone copia, ai Direttori delle UU.OO. interessate con il compito di curarne esecuzione, in base alle scadenze indicate. Per i lavoratori che eludono la Sorveglianza Sanitaria verrà inviata comunicazione dei nominativi al Direttore dell’Area Gestione Personale – Datore di Lavoro che curerà gli adempimenti conseguenti al fine di garantire la Sorveglianza Sanitaria dei soggetti per cui è prevista. 5.4 - VISITE MEDICHE STRAORDINARIE La eventuale richiesta di visita medica straordinaria connessa ai rischi professionali presenti nell’ambiente di lavoro va effettuata dal dipendente, con richiesta scritta, direttamente al MC allegando tutta la eventuale documentazione sanitaria a sostegno della richiesta stessa. 69 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Il M.C. ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il dipendente viene convocato a visita. 5.5 - PATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A RISCHI PROFESSIONALI Qualora il M.C. nel corso della visita medica preventiva, periodica o straordinaria, riscontri patologie non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto, ne informa il lavoratore stesso ed il medico curante. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo l’integrità del lavoratore stesso, per motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell’ambito della organizzazione lavorativa dove lo stesso opera il M.C. garantendo il rispetto del segreto professionale, ne informa immediatamente il Direttore Generale (datore di lavoro) e Il Direttore dell’Area Gestione Personale – Il Direttore Generale, potrà procedere alla richiesta di controllo della idoneità fisica del lavoratore medesimo, ex art. 5, comma 3, della L. n. 300/70, al Collegio Medico Legale. 5.6 - VISITE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO E CONSERVAZIONE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO L’Area del Personale comunica per iscritto alla Direzione Sanitaria di Presidio o alla Direzione di Distretto le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento, decesso, trasferimento, con congruo anticipo in particolare per i dipendenti esposti al rischio da radiazioni ionizzanti. Le Direzioni informano prontamente il Medico Competente/Autorizzato ed EQ Il Servizio dei Medici Competenti/Medico Autorizzato provvede: - a sottoporre a visita di fine rapporto i lavoratori esposti a rischio chimico, amianto, radiazioni ionizzanti e ogni altro caso previsto dalla legge: in tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le indicazioni riguardanti la possibilità di effetti tardivi sulla salute eventuali prescrizioni e controlli da eseguire; - per i lavoratori esposti a rischio biologico di cui ai gruppi “3” e “4” sarà effettuato un colloquio di fine rapporto in cui verrà evidenziata la possibilità di effetti tardivi sulla salute in relazione ai rischi specifici ed indicati eventuali controlli; - per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il MC procede alla consegna della copia della cartella sanitaria e di rischio e alla conservazione della stessa per il periodo previsto dalla legge. - In caso di trasferimento di lavoratori da un presidio ad un altro la cartella sanitaria di rischio seguirà il lavoratore nella nuova destinazione li dove il cambio di destinazione preveda il cambio del Medico Competente. - per i lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti il MC/M.A. procede: a. alla trasmissione all’ISPESL, entro 6 mesi dal termine del rapporto di lavoro, del Documento Sanitario Personale di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 230/1995; b. alla conservazione di copia fino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età e, in ogni caso, per almeno 30 anni dopo la fine del rapporto di lavoro; c. per i lavoratori esposti a rischio da cancerogeni, biologico (agenti dei gruppi 3-4 ), chimico non moderato il MC procede alla trasmissione all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio e alla conservazione di una copia per almeno 30 anni dopo la fine del rapporto di lavoro. 5.7 - PROCEDURE PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI 70 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori radioesposti classificati in cat. A sarà per legge effettuata dal Medico Autorizzato ; nei confronti di tali lavoratori il Medico Autorizzato svolgerà anche la funzione di Medico Competente ai sensi del TU 81/08. Il Medico Autorizzato fa parte del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione ed è coordinato dal MC coordinatore per quanto attiene alle sue funzioni di Medico Competente. 6. ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ 6.1 - COMPOSIZIONE SERVIZIO Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione è cosi composto: - 3 Medici Competenti - 1 Medico Autorizzato - Coordinatore dei Medici Competenti 6.2 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Il Direttore Generale nomina i Medici Competenti ed il Medico Autorizzato componenti il Servizio secondo le necessità aziendali con apposita delibera assegnando agli stessi gli ambiti territoriali di competenza. Il Direttore Generale nomina il coordinatore dei Medici Competenti tra i Medici Competenti il Servizio. 7. REVISIONI La presente procedura può essere integrata o modificata su specifica richiesta dei soggetti interessati da sottoporsi all’esame della Direzione Generale. 71 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 REGOLAMENTO PER LA SORVEGLIANZA FISICA E LA RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI DELL’ASL BT Premesso che quest' Azienda è obbligata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro come previsto dal D. Lgs 230/95 e dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. N.81/08, si riportano qui di seguito le procedure relative alla Sorveglianza Fisica dei lavoratori che si espongono ad attività che comportano l'uso di radiazioni ionizzanti e la descrizione dei compiti di ciascuna delle figure professionali coinvolte nella radioprotezione. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura definisce: le figure coinvolte nell'ambito della Radioprotezione Aziendale le attribuzioni di legge delle diverse figure coinvolte la corretta comunicazione tra i soggetti deputati alla attuazione delle norme di radioprotezione In particolare descrive le modalità operative per : la classificazione delle zone la classificazione dei lavoratori esposti la gestione delle schede dosimetriche e dei registri di radioprotezione la predisposizione di norme interne di radioprotezione la formazione dei lavoratori sugli argomenti di radioprotezione la fornitura dei mezzi di protezione le modalità di utilizzo dei dosimetri individuali e dei mezzi di protezione si applica per: lavoratori addetti a pratiche che impiegano radiazioni ionizzanti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti installazione e dismissione di impianti radiologici 72 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 La procedura si applica a tutte le strutture della Asl BT (P.P.O.O. e Distretti) e per tutti i dipendenti. 2. FUNZIONI COINVOLTE Datore di lavoro (DDL): Direttore Generale Delegato del Datore di lavoro Aziendale: Direttore Amministrativo Aziendale Delegato del Datore di lavoro di Presidio: Direttore Amministrativo di Presidio Delegato del Datore di lavoro di Distretto: Direttore di Distretto Direttori Sanitari di Presidio Direttori UU.OO. Complesse, Dipartimentali e Semplici Direttore Area Gestione del Personale Responsabile Area Tecnica Responsabile Area delle Tecnologie Commissione Rischio Radiologico Esperto Qualificato Aziendale Medico Autorizzato Medico Competente Lavoratori Preposti Presidente Commissione Rischio Radiologico : Direttore Sanitario Aziendale Responsabile di Impianto Segretario Commissione Aziendale Rischio Radiologico 3. RIFERIMENTI D.Lgs 230/95 e s.m.i. D.Lgs 187/2000 Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 4. DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI DI LEGGE 4.1- DIRETTORE GENERALE Coincide con il Datore di Lavoro il quale provvede personalmente a : - nominare l'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica dei lavoratori esposti e degli impianti radiologici 73 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 - comunicare all' Ispettorato Provinciale del Lavoro il nominativo e la dichiarazione di accettazione d'incarico dell'EQ - nominare i propri delegati in materia di radioprotezione - richiedere le autorizzazioni previste dalla legge ed effettuare le necessarie comunicazioni - acquisire il documento di valutazione dell'Esperto Qualificato contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, prima dell'inizio di ogni attività radiologica 4.2 - ESPERTO QUALIFICATO (EQ) E' l'esperto iscritto all'albo nominativo nazionale degli Esperti Qualificati che esercita la sorveglianza Fisica per conto del Datore di Lavoro. Nell'esercizio della sorveglianza fisica , provvede per conto del DDL a: fornire al DDL una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di RP inerenti l'avvio di nuove pratiche radiologiche; dare indicazioni al DDL nell'attuazione dei compiti; effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e delle tecniche di RP, in particolare: 1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazione che comportino rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi,nonchè delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni,dell'uso o della tipologia delle sorgenti 2) effettuare la prima verifica , dal punto di vista della SF, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate ad esse 3)eseguire la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione e dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di RP; effettuare una sorveglianza ambientale di RP nelle zone Controllate e Sorvegliate; provvedere alla classificazione dei lavoratori; provvedere alla classificazione delle zone; procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di RN relativamente ai lavoratori esposti; trasmettere con cadenza periodica al M.A./M.C. le valutazioni delle dosi dei lavoratori; assistere il DDL nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente; dopo ogni esposizione accidentale deve fornire al DDL ( dirigente o preposto) una apposita relazione tecnica dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati; partecipare attivamente alla formazione dei lavoratori radioesposti, di concerto con l' EFM; Partecipare alla Riunione Periodica per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 essendone prontamente informato dal DDL e dal RSPP 74 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.3 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE - DIRETTORI AMMINISTRATIVI DI PRESIDIO E DIRETTORI DI DISTRETTO – (delegati del DDL) Dirigenti delegati del DDL cui spetta tra l'altro, nell'ambito delle rispettive competenze: Individuare e nominare il DIRIGENTE o PREPOSTO (per ogni presidio ospedaliero o distretto) che dovrà gestire la distribuzione dei dispositivi dosimetrici e fungerà da tramite per le comunicazioni fra l’EQ e il delegato del DDL; Individuare e nominare i DIRIGENTI che dovranno in concreto occuparsi degli obblighi di legge; individuare e nominare i Responsabili di impianto , per ciascun impianto radiologico installato o da installare provvedere a che siano soddisfatte le limitazioni di esposizioni per particolari categorie (minori e gestanti) adottare le idonee misure di sicurezza e protezione controllare che le figure incaricate della sorveglianza della RP (EQ, dirigenti e preposti incaricati) istituiscano ed aggiornino la documentazione conservare o trasmettere agli organi competenti la documentazione di Sorveglianza Fisica fornire alle figure incaricate della sorveglianza della RP i mezzi, le informazioni e le condizioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi a cui sono esposti fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall' EQ e assicurarne l'accesso alla documentazione acquisire i giudizi espressi dal medico autorizzato/competente e provvedere affinchè siano rispettate le eventuali prescrizioni o non idoneità assicurare le opportune misure di RP nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi o esterni. 4.4 - DIRIGENTI (Direttori e Responsabili UU.OO., Direttori Sanitari) Sono i dirigenti individuati dai delegati del DDL per lo svolgimento delle seguenti funzioni: provvedere affinchè gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; provvedere affinché i lavoratori che utilizzano radiazioni ionizzanti siano adeguatamente classificati ai fini della radioprotezione; verificare che siano redatte le norme interne di radioprotezione e sicurezza e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone controllate; provvedere affinchè i lavoratori osservino le norme interne; rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dei rischi cui sono esposti e delle norme di RP provvedere affinchè siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i tipi di rischio; comunicare tempestivamente all'EQ e al medico autorizzato/competente la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto ovvero eventuali sospensioni o variazioni sulla modalità di esposizioni alle radiazioni ionizzanti; fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità operative, carichi di lavoro); fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative) 75 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.5 - PREPOSTI (capotecnici, caposala, coordinatori) Lavoratori cui spetta, in funzione dell' organizzazione aziendale esistente e delle rispettive attribuzioni, il coordinamento dell'attività dei lavoratori della U.O. cui sono destinati; collaborano con i dirigenti per: garantire il rispetto delle norme da parte dei lavoratori verificare che i lavoratori indossino i dispositivi di protezione fornire le informazioni e i mezzi utili all'EQ , per conto del Dirigente, per espletare la sorveglianza fisica (modalità di lavoro, carichi, mansioni lavoratori) fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative) fornire segnalazioni riguardanti la RP 4.6 - LAVORATORI ESPOSTI Persone sottoposte, per l’attività che svolgono,a un’esposizione che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico (1mSv all’anno al corpo intero).Sono lavoratori esposti di categoria A, i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a 6mSv al corpo intero oppure 45mSv al cristallino oppure 150mSv per la pelle e le estremità; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B. Le dosi riportate per ciascun lavoratore sono espresse in milliSievert (mSv) Il limite di dose efficace per un lavoratore esposto è pari a 20mSv in un anno solare. I limiti di dose equivalente sono :150mSv per il cristallino, 500mSv per la pelle, 500mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. I lavoratori devono: osservare le disposizioni impartite dal DDL o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza usare, secondo le specifiche istruzioni, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica forniti dal DDL segnalare immediatamente al DDL, al dirigente o al preposto, le deficienze dei dispositivi di cui sopra, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza sottoporsi a visita medica, prima dell’inizio delle attività con radiazioni ionizzanti e nelle scadenze previste nel caso di lavoratori che svolgono attività che impiegano radiazioni ionizzanti per più DDL, essi: devono comunicare a ciascun DDL le attività svolte presso gli altri devono esibire il libretto personale di RP all’esercente le zone controllate, prima di 76 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati 4.7 - MEDICO AUTORIZZATO (M.A.) Effettua la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti, classificati dall' Esperto Qualificato in categoria A. Può essere incaricato della SM anche per i lavoratori esposti categoria B. 4.8 - MEDICO COMPETENTE (MC) Effettua la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti, classificati dall' Esperto Qualificato in categoria B. 4.9 - RESPONSABILE DI IMPIANTO (RdI) Medico specialista in radiodiagnostica,radioterapia o medicina nucleare, individuato dal delegato del datore di lavoro per ciascun impianto radiologico già in uso e previa installazione di un nuovo impianto. Le sue funzioni sono: - provvedere che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compresi i Controlli di Qualità, nonché le valutazioni di dose o delle attività somministrate ai pazienti, di intesa con l'Esperto in Fisica Medica; - provvedere a fare eseguire le prove di accettazione prima dell'utilizzo delle apparecchiature radiologiche di cui sono responsabili; - fornire i carichi di lavoro all’E.Q. e la relazione di giustificazione della pratica radiologica, in caso di nuove installazioni. 4.10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP) Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza”. 77 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 4.11 - COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO Commissione Aziendale, istituita con delibera N.188 del 03/02/2010 ai sensi del DPR 384/90 (art. 54 e 120), che si occupa di disciplinare l'assegnazione dell'indennità di rischio radiologico per i lavoratori esposti della ASL BT. E' composta da almeno 7 membri: il coordinatore sanitario (Direttore Sanitario Aziendale), un responsabile del Servizio Radiologico, un dirigente del Servizio Igiene, Prevenzione e Sicurezza, un E.Q.,un componente di designazione sindacale, un medico legale e un segretario. La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale. La Commissione si riunisce periodicamente per esaminare gli allegati C (inviati semestralmente a firma dei responsabili delle UU.OO. in cui si impiegano radiazioni ionizzanti ) e quindi deliberare le attribuzioni delle indennità di rischio , secondo un regolamento aziendale istituito precedentemente con delibera N.774 del 26/05/2011. Il suddetto Regolamento potrà essere modificato e sottoposto a revisione dalla Commissione vigente. 4.12 - SEGRETARIO COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO Al segretario della commissione rischio radiologico va inviato con cadenza semestrale, da parte dei responsabili delle UU.OO. nelle quali si impiegano radiazioni ionizzanti, l'allegato C riportato in appendice. 4.13 - RESPONSABILE AREA GESTIONE PERSONALE Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti. Nell’ambito delle sue funzioni, comunica tempestivamente all'EQ e al medico autorizzato/competente , mediante le Direzioni Sanitarie di Presidio o di Distretto, la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto. 4.14 - RESPONSABILE AREA TECNICA Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti. Fornisce all’EQ le planimetrie delle zone in cui si svolgono attività con radiazioni ionizzanti. 78 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza”. 4.15 - RESPONSABILE AREA TECNOLOGIE Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti. Fornisce all’EQ e al Responsabile della U.O. dove saranno installate le macchine radiogene i manuali degli impianti stessi. Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza” per le ulteriori attribuzioni. 4.16 - SORVEGLIANZA FISICA (SF) L’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni,delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’EQ al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. 4.17 - SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA (SPD) Documento predisposto dall’E.Q. a firma del Datore di Lavoro per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Fisica . Sul documento in oggetto sono annotate le dosi ricevute mensilmente dal lavoratore esposto e le valutazioni dell’E.Q. 5. MODALITA' OPERATIVE Le modalità operative descritte di seguito riguardano: macchine e impianti che impiegano radiazioni ionizzanti lavoratori esposti 5.1 - MACCHINE E IMPIANTI 1) nuove acquisizioni di impianti e/o dismissioni 79 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Preventivamente all’installazione di nuovi impianti radiologici (almeno 30 giorni prima dell’arrivo dell’impianto nella sede di destinazione) il DDL deve comunicare all’EQ la sede e i tempi di installazione dell’impianto stesso. L’EQ procede con l’avvio delle procedure di legge, previa acquisizione di: planimetria della sede operativa di installazione (fornita dall’Ufficio Tecnico ASL BT) relazione sulla giustificazione della pratica da svolgere e carichi di lavoro annuali previsti del nuovo impianto (di competenza del Responsabile di impianto) elenco e mansioni del personale adibito all’utilizzo dell’apparecchio Il DDL , acquisita dall’ EQ la relazione preventiva sulle valutazioni e indicazioni di RP inerenti l’attività da svolgere, invia agli organi competenti la comunicazione preventiva di pratica. Trascorsi i 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva di pratica, il responsabile di impianto concorda con l’EFM le date per il collaudo e per i test di accettazione (eseguiti dall’ EFM per la parte di imaging e dose e dall’area delle Tecnologie per le restanti parti di competenza). Contestualmente l’EQ esegue il sopralluogo di prima verifica con successivo rilascio del benestare all’utilizzo dell’apparecchio. In caso di dismissione di impianti radiologici, il Responsabile di Impianto ne fa comunicazione all’EQ e all’area delle Tecnologie. L’EQ valuta le procedure di dismissione della sorgente e in caso di rischio per la salute dei lavoratori o della popolazione,effettua le necessarie prescrizioni e ne fa comunicazione al DDL. 2) varazioni nelle componenti hardware degli impianti o nelle planimetrie di zone classificate In caso di variazioni nelle componenti hardware degli impianti (sostituzione tubo radiogeno per usura) o variazione della planimetria della sede operativa (rimozione di porte o infissi, modifiche muri e schermature), il RdI o in alternativa il Direttore della U.O. interessata comunica preventivamente all’ EQ le modifiche da apportare. In caso di incidente (rottura schermature o dispositivi di protezione) la comunicazione deve avvenire tempestivamente. 3) variazioni carichi di lavoro e/o tipo di attività Il RdI comunica all’EQ annualmente (entro il 15 Dicembre dell’anno corrente) i carichi di lavoro previsti per l’anno successivo e eventualmente , le variazioni sull’attività svolta. 80 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 5.2 - LAVORATORI ESPOSTI 1) classificazione nuovi lavoratori o cessazioni rapporti di lavoro (pensionamento, trasferimento altra ASL,trasferimento altra sede operativa, sospensione per non idoneità) classificazione nuovo lavoratore I direttori delle UU.OO. in cui si impiegano radiazioni ionizzanti comunicano all'EQ la richiesta di classificazione per il lavoratore secondo il modulo tipo [ALLEGATO 3]. L'EQ classifica preventivamente il lavoratore in funzione dei dati dichiarati nell’allegato 3 (mansione e attività svolta, tipo di sorgente,tempo e distanza di esposizione, dispositivi di protezione utilizzati). La classificazione preventiva dell’EQ va inviata al delegato del DDL del presidio di riferimento e al medico competente o autorizzato, il quale procederà con la visita preventiva e con il rilascio del giudizio di idoneità. La classificazione preventiva dell’EQ va inoltre inviata per conoscenza al Direttore Sanitario di Presidio, al direttore/facente funzione della U.O. e al preposto della medesima U.O. Il preposto provvede e verifica che il lavoratore si sottoponga a visita medica preventiva e che sia fornito dei mezzi di protezione e dei dispositivi di monitoraggio indicati dall’EQ, prima dell’inizio dell’attività . I preposti provvedono al prelievo e alla consegna del dispositivo dosimetrico. N.B. In caso di studenti in formazione presso la ASL BT mediante convenzione con Università o enti di ricerca, i soggetti stessi devono consegnare al M.C./M.A. il giudizio di idoneità positivo per attività da svolgere con radiazioni ionizzanti e all’E.Q. la documentazione circa la classificazione prevista dall’E.Q. dell’Università o ente di provenienza. In caso di tirocinanti o lavoratori volontari, il Datore di Lavoro con apposito atto incarica l’E.Q. di attuare le pratiche per la Sorveglianza Fisica del lavoratore in oggetto. cessazione rapporto di lavoro per pensionamento o trasferimento extra ASL L’Area del personale comunica alla Direzione Sanitaria del presidio o di Distretto interessato la cessazione del rapporto di lavoro. 81 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 La DS di Presidio o di Distretto inoltra la comunicazione all’EQ e al MC /MA. L’EQ procede con la chiusura della Scheda Dosimetrica e la consegna della stessa al MC/MA e ne invia comunicazione al delegato del DDL e per conoscenza, alla DS. trasferimento altra sede operativa (U.O. o presidio medesima ASL) La DS comunica all’EQ la data di trasferimento e la sede di destinazione, in modo da consentire l’aggiornamento della scheda dosimetrica e eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei dispositivi dosimetrici . sospensione per non idoneità o giudizio di non idoneità Il MC/MA comunica p/c all’EQ i giudizi di non idoneità temporanei e/o definitivi sospensione per maternità e rientro in servizio La DS comunica all’EQ e al MC/MA le date relative alle sospensioni e ai rientri in servizio delle lavoratrici in caso di maternità, in modo da consentire l’aggiornamento della scheda dosimetrica e eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei dispositivi dosimetrici. sospensione per malattia prolungata e rientro in servizio La DS comunica all’EQ e al MC/MA le date relative alla sospensione e ai rientri in servizio dei lavoratori in caso di malattia con durata superiore ai 30 giorni, in modo da consentire l’aggiornamento della scheda dosimetrica e eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei dispositivi dosimetrici. 2) variazione mansioni lavoratori esposti o carichi di lavoro per lavoratori esposti Il Direttore della U.O. comunica all’EQ mediante l’allegato 3 le eventuali variazioni di mansione del lavoratore o dei suoi carichi di lavoro 3) comunicazioni relative alle dosi assorbite 82 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 L’EQ controlla mensilmente le dosimetrie dei lavoratori esposti. Le sue valutazioni vengono trasmesse: - al MA per i lavoratori classificati in categoria A con frequenza semestrale; - al MC per i lavoratori classificati in categoria B con frequenza annuale; - per conoscenza al delegato del DDL del presidio o distretto interessato I DIRIGENTI provvedono a rilasciare copia delle dosimetrie personali a ciascun lavoratore. Nei casi di sovraesposizione per un determinato lavoratore, l’ EQ invia tempestiva comunicazione al MA/MC , il quale provvede con i necessari adempimenti. 5.3 - DOCUMENTAZIONE DI SORVEGLIANZA FISICA Le SPD dei lavoratori esposti sono conservate dall’ E.Q. per conto del Datore di Lavoro, analogamente ai registri di RP degli impianti radiologici. 6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 6.1 - COMPOSIZIONE SERVIZIO L’attività di Sorveglianza Fisica per la ASL BT è svolta attualmente da 2 Esperti Qualificati Aziendali ,nominati direttamente al Direttore Generale con apposita delibera. 6.2 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE I due Esperti Qualificati esercitano rispettivamente sul P.O. e DSS di Barletta (E.Q. di 3° grado) e sui PP.OO. e DD.SS. di Andria, Bisceglie, Trani,Canosa, Minervino e Spinazzola (E.Q. di 1° grado). 7. REVISIONI La presente procedura può essere integrata o modificata su specifica richiesta dei soggetti interessati da sottoporsi all'esame della Direzione Generale. 83 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO Il tema del “benessere organizzativo” o “salute organizzativa” è ormai da tempo argomento di attenzione, anche normativa. Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli. Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo. La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddisfazione dei clienti e degli utenti e, in via finale, ad aumentare la produttività. Il concetto di benessere organizzativo si riferisce, quindi, al modo in cui le persone vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano; tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione, perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. Nell’ambito delle aziende sanitarie la sperimentazione di modelli di benessere organizzativo ed aziendale appare tanto più necessari a fronte della specifica attività di promozione e tutela della salute. La ASL BT aderisce al laboratorio FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) “Benessere Organizzativo” finalizzato all’analisi dello sviluppo e della tutela del benessere e della salute del personale delle aziende sanitarie” con specifici progetti affidati ad un referente aziendale. 84 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 LE BUONE PRATICHE - La Movimentazione Manuale dei pazienti LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI IN AMBITO OSPEDALIERO TITOLO DELLA SOLUZIONE AZIENDA/ORGANIZZAZIONE CHE HA MESSO IN ATTO LA BUONA PRASSI NR. DI LAVORATORI Rispetto dei principi ergonomici nella movimentazione dei pazienti ASL BT Circa 1500 Indirizzo Tel. Via Fornaci, 201 - Andria 0883/299750 N. di fax: 0883/299461 Email [email protected] - www.auslbatuno.it Referente Dr. A. Scorpiniti, Medico Competente Ospedale di Trani FORNITORE DELL'INFORMAZIONE Indirizzo Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione Medica – Ospedale di Trani Viale Padre Pio - Trani Tel. 0883/483232 Email [email protected] SETTORE (cod. ATECO) 86.190.10 ATTIVITA’ Assistenza ospedaliera PROBLEMATICA (pericolo/rischio/esito) Titolo VI D.Lgs. 81/2008 - Movimentazione manuale dei carichi SOLUZIONE x x TECNICA ORGANIZZATIVA PROCEDURALE 85 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 La ottemperanza al titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ai limiti di riferimento previsti dalla norma ISO 11228 prevede un percorso aziendale graduale e progressivo attraverso le seguenti iniziative: 1) Adozione di ausili 2) Adeguamento spazi e ambienti 3) Formazione adeguata Il processo proposto è finalizzato alla adozione di manovre di movimentazione gradatamente sicure e coerenti con le attuali linee guida internazionali. Il processo adottato prevede un sistema di semafori con i colori verde (manovra sicura), giallo (manovra a rischio), rosso (manovra a elevato rischio). L’operatore, in base agli ausili disponibili, sceglie e consapevolmente adotta la manovra migliore nella specifica situazione. Anche le manovre a semaforo rosso sono adottate (quando non esistono alternative) con il massimo rispetto dei principi ergonomici al fine di contenere il rischio per l’operatore e il paziente RISULTATI RAGGIUNTI E ATTESI 1) 2) 3) 4) Riduzione degli infortuni tipo “Lombalgia acuta da sforzo” Riduzione delle malattie lavoro correlate “ernia del disco” Riduzione delle assenze dal lavoro per lombalgia Riduzione degli infortuni occorrenti ai degenti COSTI/INVESTIMENTI Ausilio Sollevatore deambulatore Sollevatore a Barella Sollevatore a imbracatura Sollevatore a fascia toraco addominale Cintura ergonomica Tavola a rullo Telo ad alto scorrimento Telo ergonomico con maniglie Pedana rotante Tavoletta Totale ausili Costo in euro * 50000 120000 205000 265000 40800 40800 25000 14000 8700 6960 776260 *Il costo indicato è da ritenere orientativo con ampie oscillazione in base ai modelli prescelti. I costi indicati sono da riferiti ai modelli top attualmente disponibili COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE - Nella selezione dei presidi Nella fase di attuazione Formazione ripetuta TRASFERIBILITA’ A tutte le strutture ospedaliere e case di cura DISPONIBILITA’ La prassi riguarda un prodotto, servizio o procedura che verrà resa disponibile senza vincoli ai fini della divulgazione? X SI NO 86 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Il Progetto Premessa Il sollevamento/trasporto dei pazienti rappresenta una condizione di rischio tanto per gli operatori che per i pazienti. Le patologie degenerative del rachide rappresentano una delle principali tecnopatie del personale di assistenza. I costi diretti (infortuni sul lavoro e possibili malattie professionali) e indiretti (assenza dal lavoro, inidoneità) sono rilevanti. Anche i pazienti sono esposti a rischi di trauma o cadute durante le manovre di sollevamento o trasporto Cogenza delle misure La ASL BT garantisce il rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro in tema di MP (Movimentazione Pazienti) come previsto dal D. Lgs, 81/2008: Art. 168 Adozione di mezzi meccanici nelle attività di sollevamento comma1) pazienti Art. 168 Posti di lavoro adeguati alla movimentazione dei pazienti comma2) Rispetto delle norme ISO (11228) Art. 169 Informazione e formazione 1 Sale Operatorie Andria 1 Serv. di Endoscopia Digestiva 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Andria 1 2 1 1 Servizio di Medicina Nucleare Andria 1 2 1 Servizio di Riabilitazione Andria 1 1 2 Servizio Radiodiagnostica Andria 1 1 U.O. Cardiologia Andria 1 U.O. Chirurgia Generale Andria U.O. Chirurgia Plastica Tavoletta Andria 2 Pedana rotante Rianimazione 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Andria 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Ginecologia Andria 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Medicina Andria 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Nefrologia e Dialisi Andria 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Neurochirurgia Andria 1 1 2 1 2 1 1 1 1 87 1 Telo ergonomico con maniglie 1 Telo ad alto scorrimento Andria Tavola a rullo Pronto Soccorso Cintura ergonomica Comune Sollevatore a fascia toraco addominale Reparto / Servizio Sollevatore a imbracatura Sollevatore a Barella La ASL BT ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori: Sollevatore deambulatore Art. 168 comma 1) Art. 168 comma3) Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro U.O. Neurologia Andria 1 U.O. Oculistica Andria 1 U.O. Ortopedia Andria 1 1 1 1 1 1 U.O. Otorinolaringoiatria Andria U.O. Urologia Andria 2 1 1 1 Medicina Nucleare Barletta 1 1 2 1 1 Pronto Soccorso Barletta 2 1 2 1 1 1 Servizio di Radiodiagnostica Barletta 2 1 2 1 1 1 U.O. Anestesia e Rianimazione Barletta 2 1 1 1 U.O. Cardiologia Barletta 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Chirurgia Generale Barletta 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Ginecologia Barletta 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Medicina Barletta 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Nefrologia e Dialisi Barletta 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Neurologia Barletta 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Oculistica Barletta 1 2 1 2 U.O. Ortopedia Barletta 2 1 2 1 1 1 U.O. Otorinolaringoiatria Barletta 1 2 1 2 U.O. Radioterapia Barletta Barletta (Centro di Medicina Fisica e riabilitativa) 1 Barletta (Via Sette Frati) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Servizio di Riabilitazione Servizio di Riabilitazione Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bisceglie 1 1 Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 Servizio Radiodiagnostica Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Anestesia e Rianimazione Bisceglie 2 1 1 1 U.O. Cardiologia Bisceglie 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Chirurgia Generale Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Ginecologia Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Malattie Infettive Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Medicina Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Ortopedia Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 Servizio di Riabilitazione Bisceglie 1 1 2 1 2 1 1 1 Pronto Soccorso Canosa 1 2 1 2 1 1 1 Servizio di Riabilitazione Canosa 1 2 1 2 1 1 1 Servizio Radiodiagnostica Canosa 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Anestesia e Rianimazione Canosa 2 1 1 1 U.O. Cardiologia Canosa 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Chirurgia Generale Canosa 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Geriatria Canosa 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Ginecologia Canosa 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro U.O. Medicina Canosa 1 Servizio di Riabilitazione Minervino Punto Primo Intervento Minervino Punto Primo Intervento Spinazzola Servizio di Riabilitazione Spinazzola U.A.L. Dialisi Spinazzola 1 Centro Dialisi Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza Trani 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Servizio di Riabilitazione Trani 1 2 1 2 1 1 1 Servizio Radiodiagnostica Trani Rianimazione Trani 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 U.O. Ematologia Trani 1 1 2 1 2 1 1 1 U.O. Gastroenterologia U.O. Medicina Generale Lungodegenza Trani 1 1 2 1 2 1 1 1 Trani 1 1 2 1 2 1 1 1 41 53 136 68 58 58 1 1 Trani 1 1 1 1 Totale 10 2013 24 1 126 70 La ASL BT avvia le procedure per l’acquisto di ausili maggiori (sollevatori) e minori (tavole a rullo, cinture, tavolette, pedane) al fine di dotare in tempi medio - brevi tutti i reparti dei mezzi utili a eliminare o ridurre la movimentazione manuale. Per la realizzazione di quanto sopra si prevedono le seguenti fasi: 1) Avvio delle procedure di gara da parte dell’Area Patrimonio; 2) Costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, Direzione dei servizi infermieristici e una idonea rappresentanza di operatori-utenti (Infermieri, operatori di assistenza, fisioterapisti) che validino ed eventualmente modifichino la proposta allegata e supervisionino le scelte tecniche nella fase di acquisto e dotazione dei presidi. 89 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Art. 168 comma 2) 2013 Nella realizzazione di nuovi reparti e nelle attività di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di vecchi reparti, l’Area tecnica e le Direzioni ospedaliere, tengono in debito conto il rispetto dei requisiti strutturali e dei principi ergonomici ai fini della movimentazione dei pazienti: 1) Installazione di bagno assistito 2) Rispetto delle “distanze” idonee tra letti e pareti 3) Bagni con misure idonee Spazio iadeguato per l’uso degli ausili Porta larghezza > 85 cm apribile verso l’esterno Altezza WC > 50 cm Maniglioni laterali Spazio laterale al WC > 80 cm Art. 168 comma 3) In fase di regime, i dirigenti e i preposti si astengono dal richiedere ai lavoratori il sollevamento di pesi maggiori di quelli previsti dalla norma ISO11228 parte 1: Popolazione Art. 169 Maschi (18-45 anni) Femminei (18-45 anni) Maschi giovani (fino a 18 anni) e anziani (oltre i 45 anni) Femmine giovani (fino a 18 anni) e anziane (oltre i 45 anni) Informazione e formazione 90 Massa di riferimento in KG 25 20 20 15 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Vedi allegato 2 91 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Le procedure da adottare nella Movimentazione dei Pazienti Principi di ergonomia Come si decide il tipo di manovra da effettuare ? Paziente Operatori Risorse tecniche • Patologia (es.spinale), disabilità e grado di collaborazione • Mole del paziente in Kg •Personale di assistenza disponibili (per il numero necessario alla manovra manuale, orientativamente, dovrebbero essere rispettati i limiti di riferimento ISO 11228: Maschi 25 kg, Femmine 20 Kg) • Disponibilità di ausili maggiori / minori • Ausili complementari (letti, deambulatori) Sicurezza delle varie manovre Ogni manovra è valutata dal punto di vista ergonomico con un sistema “a semaforo” Manovra sicura, consigliata come scelta prioritaria a condizione comunque che vengano attuate precise procedure Manovra rischiosa, consigliata solo se non sono possibili manovre sicure (ad. es. per assenza di ausili). La correttezza ergonomica (asse vertebrale, presa, uso arti inferiori, ecc.) rappresenta elemento critico per ridurre il rischio Manovra sconsigliata perché espone a rischi il paziente (es. caduta) e/o perché non sono applicabili tutti i principi ergonomici della corretta movimentazione. Può rappresentare una scelta obbligata (nella impossibilità di adottare altre manovre): fasi aiutare dai compagni di lavoro e applicazione rigida di tutti i principi ergonomici attuabili 92 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Sicurezza delle varie manovre (NB: Paziente di taglia media e numero adeguato di operatori) Uso ausili maggiori + Rispetto principi ergonomici Uso ausili minori + Rispetto principi ergonomici Assenza ausili + /Rispetto principi ergonomici (*) (*) Nota importante I dati di letteratura documentano come , in assenza di presidi meccanici, non è possibile ridurre il rischio in modo significativo lavorando sulle variabili ergonomiche (distanza, presa, asse vertebrale, ecc.). Inoltre l’uso di ausili nella movimentazione dei carichi (pazienti ) è obbligatorio perché esplicitamente previsto dall’art, 168 D. Lgs, 81/2008 93 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Paziente totalmente collaborante Si 2013 STOP No Disponibilità ausili No Manovra manuale Si Paziente parzialmente collaborante No Ausili maggiori Si Ausili minori Manovre sconsigliate Manovre sconsigliate da linee guida internazionali (es. Nuova Zelanda, Canada, ecc.) Tutte le manovre che comportino una azione di sollevamento o di sostegno del paziente e/o che possono essere rischiose per il paziente 94 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “Presa australiana” “Trasferimento ortodosso” 95 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Presa ascellare (tutte le manovre con tale presa) La presa peggiore (..la più frequente..) 96 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Presa crociata (tutte le manovre con tale presa) Fasce e cinture Da sole non sono considerati strumenti sufficienti per la movimentazione dei pazienti perché migliorano solo in fattore presa ma non gli altri fattori (forza, distanza, ecc.). Sono utili se associate ad altri ausili (es. teli ad alto scorrimento) 97 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Uso del lenzuolo e traverse Le manovre consigliate Trasferimento letto - letto o letto - barella Fonte: OSHA: Guidelines for Nursing Homes Si Il paziente è collaborante NC PC Ordine di preferenza ausili: 1) Tavola a rullo (tipo mobilizer) 2) Tavola a rullo portatile 3) Telo ad alto scorrimento 4) Tavola rigida 5) Telo con maniglie Se due letti sono distanti o a differente altezza optare per ausili maggiori 98 Peso Paziente Numero operatori <45 kg 2 45-90 kg 3 >90 kg 3 oppure Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Manovra manuale Si NC PC Il paziente è collaborante Può mettersi seduto Vai a metodi di trasferimento letto-sedia Trasferimento letto – carrozzina (poltrona, WC) Totalmente Il paziente è in grado di sostenere il proprio peso? No No Il paziente è in grado di collaborare? Trasferimento in piedi No No Il paziente è in grado di collaborare? Si Si No Ha forza sufficiente agli arti superiori ? No Si Fonte: OSHA: Guidelines for Nursing Homes Trasferimento da seduto 99 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2013 Manovra manuale Totalmente Il paziente è in grado di sostenere il proprio peso? No No Il paziente è in grado di collaborare? Trasferimento in piedi No No Il paziente è in grado di collaborare? Si Si Ha forza sufficiente agli arti superiori ? No Si Trasferimento da seduto Riposizionamento nel letto Fonte: OSHA: Guidelines for Nursing Homes Peso Paziente Numero operatori 45-90 kg 2 >90 kg 3 Si Il paziente è collaborante PC NC Tutte le manovre di riposizionamento a letto (verso al testata, di lato, rotolamento, ecc.) si effettuano con sistema per la riduzione dell’attrito di varie dimensioni 100 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Manovra manuale Si Il paziente è collaborante PC No Manovra manuale Si Il paziente è collaborante Nc PC 101 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Si Il paziente è collaborante NC PC Manovra manuale Si Il paziente è collaborante NC PC 102 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Riposizionamento in carrozzina Fonte: OSHA: Guidelines for Nursing Homes Si Il paziente ha forza agli arti superiori? Si No La sedia è reclinabile? Si No No Si Il paziente collabora? Manovra manuale Si Il paziente è collaborante NC PC 103 2013 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Sollevamento da terra 2013 Fonte: OSHA: Guidelines for Nursing Homes Si Il paziente ha ferite? Si La ferita è lieve? No Seguire le procedure specifiche in base al trauma Si No No Il paziente è collaborante? Si Manovra manuale Si Il paziente è collaborante No Linee guida consultate: - The New Zealand Patient Handling Guidelines. - Guidelines for Nursing Homes (OSHA) - High-risk manual handling of patients in healthcare (Work Safe BC- British Columbia Canada) - “Veterans Affaire Medical Center” - NIOSHLinee 104