Manuale del Sistema di Gestione della Salute e 2013
Sicurezza sul Lavoro
Manuale del Sistema di
Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro
Revisione 0
Dott. Carlo Di Terlizzi, Dott. Donato Sivo, Dott.ssa Sabina Di
Donato, Dott.ssa Samantha Cornacchia, Dott. Giovanni Simeone,
Dott.ssa Mara Masullo, Dott. Annunziato Scorpiniti, Dott. Luigi
Daliani Poli, Dott. Sabino Cassandro, Ing. Vittorio E. Romallo, Sig.
Michele Sfregola, Sig.ra Teresa Piccolo, Sig.ra Donata Carelli,
Sig.ra Anna Fortunato
2013
UOSD
“Sistemi di Sicurezza Aziendali”
UO Fisica Sanitaria
Via Fornaci 201, Andria (BT)
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
INDICE
1.
Manuale del sistema di gestione della S&SL
pag 2
2.
Struttura e organizzazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
pag 25
3.
Il Risk Management
pag 45
4.
La Qualità di Sistema
pag 48
5.
Definizione degli eventi sentinella
pag 50
6.
Autovalutazione per la Sicurezza dei pazienti
pag 52
7.
Le procedure per la Sorveglianza Sanitaria la Radioprotezione e la Fisica Sanitaria pag 53
8.
Il benessere Organizzativo
pag 84
9.
Le buone pratiche:
pag 85

- La movimentazione manuale dei pazienti
1
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
MANUALE DEL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Scopo e campo di applicazione
2. Testi di riferimento
3. Termini e definizioni
4. Elementi del sistema di gestione
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica per la salute e la sicurezza
4.3 Pianificazione
4.3.1 Pianificazione per l’identificazione dei pericoli e la valutazione e il controllo dei
rischi
4.3.2 Prescrizioni Legali ed Altre
4.3.3 Obiettivi
4.3.4 Programma di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
4.4 Attuazione ed esecuzione
4.4.1 Struttura e responsabilità
4.4.2 Formazione, informazione e competenza
4.4.3 Consultazione e comunicazione
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo di documenti e dati
4.4.6 Controllo operativo
4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta
4.5 Controllo e azione correttiva
4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni
4.5.2 Infortuni, incidenti, non conformita’, azioni correttive e preventive
4.5.3 Documentazione e rispettiva gestione
4.5.4 Audit
4.6 Riesame della direzione
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente manuale, redatto in conformità alla norma OHSAS 18001:2007, è quello di
spiegare le modalità con cui l’ASL BT intenda gestire la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) come
parte integrante della gestione generale dell’azienda, attraverso la predisposizione volontaria di un
adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), che integri obiettivi e politiche per la salute e
sicurezza nella progettazione e gestione dell’organizzazione del lavoro.
Adottando questo Sistema di Gestione della Sicurezza, l’ASL BT sipropone di:
- minimizzare i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (utenti, visitatori,
fornitori, ecc.) e ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL, compresi quelli
derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro;
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare la propria immagine interna ed esterna;
- accrescere il benessere organizzativo;
- gestire il Rischio Clinico;
- migliorare la Qualità di Sistema.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza definisce le modalità per individuare, all’interno della
struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la
realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle normedi salute e sicurezza
vigenti.
Fermo restando il rispetto delle norme di legge, il Sistema di Gestione della Sicurezza chel’azienda
adotta:
- prevede il monitoraggio effettuato preferibilmente con personale interno;
- può essere soggetto a certificazione da parte di terzi;
- consente l’adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buonatecnica;
- coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.
Tale sistema si applica alle attività svolte dall’ASL in tutte le proprie sedi. Contiene una descrizione
delle attività aziendali, comprendente l’articolazione organizzativa e funzionale, nonché la
distribuzione o dislocazione sul territorio.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
2. PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO
• OHSAS 18002:2008 “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Linee Guida per
l’attuazione della norma OHSAS 18001:2007;
• OHSAS 18001:2007;
• D.Lgs. 81/2008;
• UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per audit di sistemi di gestione della qualità e/o di
gestione ambientale.
• Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Linee Guida sui sistemi di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (ILO-OSH:2001).
• Guida operativa delle Linee Guida UNI – INAIL Ottobre 2003;
• “Linee Guida per la valutazione dell’organizzazione aziendale della Sicurezza”- Regione Veneto
– Piano Triennale SPISAL 2005-2007 – Area vigilanza – Linea diLavoro SGS.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente manuale vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti
nellanormativa di legge o tecnica in vigore, che si riportano per agevolare la consultazione del
documento:
 Accadimento pericoloso (incident): evento/i legato allo svolgimento del lavoro nel quale si
sono verificati o si sarebbero potuti verificare un infortunio o una malattia (senza riguardo
alla loro gravità).
o NOTA 1 Un incidente (accident) è un accadimento pericoloso che ha dato origine a
un infortunio, una malattia o a una morte.
o NOTE 2 Si può indicare un accadimento pericoloso in occasione del quale non si è
verificato nessun infortunio o malattia o morte con il termine “near miss”, “near hit”
o “dangerousoccurrence”.
o NOTA 3 Una situazione di emergenza è un particolare tipo di accadimento
pericoloso.
 Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera
e/o una prestazione con mezzi propri.
 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in possesso delle
capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, facente parte
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come
il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
 zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
 lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
 operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
 Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle
condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla
Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione.
 Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
 Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e
seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre
1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
 Dirigente: persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI:
a. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere
la sicurezza e la salute del lavoratore;
b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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e. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
f. i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Infortunio: Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia
derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità
temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno
nel quale si è verificato (Rif.: norma UNI 7249).
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Luogo di lavoro: qualsiasi luogo nel quale si svolgono attività di lavoro, sotto la direzione
dell’organizzazione.
o NOTA Nel definire cosa costituisce un luogo di lavoro, l’organizzazione dovrebbe
tenere in conto gli effetti riguardanti la salute e sicurezza del personale che è, ad
esempio, in viaggio o transito (in auto, aereo, nave o treno) o che lavora presso la
sede di un cliente o nella propria abitazione.
Malattia (illhealth): condizione fisica o mentale avversa generata o peggiorata da
un’attività di lavoro e/o da una situazione legata allo svolgimento del lavoro.
Malattia professionale: qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale
con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” (A. Fiori);
Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in
clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività
di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
Miglioramento continuo: processo ciclico di intensificazione del sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro finalizzato ad ottenere miglioramenti nelle prestazioni generali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la politica per la salute e
sicurezza sul lavoro dell’organizzazione.
o NOTA 1 Il processo non deve aver luogo contemporaneamente intutte le aree di
attività.
o NOTA 2 Definizione adeguata in base alla ISO 14001:2004, 3.2.
Non conformità (NC): mancato soddisfacimento di un requisito [ISO 9000:2005; ISO
14001].
o NOTA Una non conformità può essere una qualsiasi deviazione da:
– standard, prassi, procedure o requisiti normativi etc. pertinenti, riguardanti il
lavoro.
– requisiti previsti dal sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
 Obiettivi di S&SL (salute e sicurezza sul lavoro): scopi della S&SL, in termini di
prestazioni in materia di S&SL, che ogni organizzazione si prefigge di conseguire.
o NOTA 1 Ovunque possibile gli obiettivi dovrebbero essere quantificati.
o NOTA 2 La clausola 4.3.3 richiede che gli obiettivi di S&SL siano conformi alla
politica per la S&SL (3.16).
 Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in
materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi
diRiferimento.
 Organizzazione: società, gruppo, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero una loro parte
o combinazione, in forma consociata o no, pubblica o privata, che abbia una propria
struttura operativa e amministrativa.
o NOTA Per organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può
essere definita organizzazione. [ISO 14001:2004, 3.16].
 Parti interessate: individuo o gruppo interessato o influenzato dalle prestazioni di Sicurezza
di un’Azienda.
 Pericolo: una fonte o una situazione potenzialmente capace di produrre danni in termini di
infortuni o malattia, danni materiali o ambientali, o una combinazione di questi.
 Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione. In
particolare, per il videoterminalista si intende l’insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
 Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
 Prestazione: risultati misurabili del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
relativo al controllo dei rischi dell’Azienda, basati sulla sua politica di sicurezza e sui
relativi obiettivi (N.B.: la misurazione della prestazione include la misurazione della
gestione delle attività e dei risultati relativi alla sicurezza).
 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno.
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): personaeletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
 Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed
ogni impegno assunto volontariamente applicabile all’organizzazione in materia di SSL
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/2008, designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
 Responsabile del SGS (RSGS): soggetto nominato con atto scritto del Direttore Generale, a
cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità
aziendali, di verificare che il SGS sia realizzato in conformità ai testi di riferimento.
 Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione(D.Lgs. n. 81/2008).
 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
 Salute e sicurezza sul lavoro (S&SL): condizioni e fattori che influiscono, o potrebbero
influire, sulla salute e sicurezza dei dipendenti o di altri lavoratori (inclusi lavoratori
temporanei e personale di aziende appaltatrici), visitatori, o di qualsiasi altra persona
presente nel luogo di lavoro.
o NOTA Le organizzazioni possono essere soggette ad obblighi riguardanti la salute e
sicurezza di persone anche al di fuori dei limiti del luogo di lavoro, o che comunque
sono esposte alle attività svolte nel luogo di lavoro
 Sistema di gestione della S&SL: parte del sistema di gestione di un’organizzazione
utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica per la S&SL e gestire i suoi rischi per la
S&SL.
o NOTA 1 Un sistema di gestione è un insieme di elementi interrelati utilizzato per
definire una politica e degli obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
o NOTA 2 Un sistema di gestione comprende una struttura organizzativa, attività di
pianificazione (inclusa, ad esempio, la valutazione dei rischi e la definizione degli
obiettivi), responsabilità, prassi e procedure, processi e risorse.
o NOTA 3 Definizione adeguata in base alla ISO 14001:2004.
 Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
 Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che
possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere
influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione.
 Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
all’erogazione diservizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale)
 Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
 Verifica: un esame sistematico allo scopo di determinare se le attività ed i relativi risultati
sono conformi alle disposizioni pianificate, e se queste disposizioni sono state attuate
efficacemente e se sono idonee al raggiungimento della politica e degli obiettivi
dell’Azienda Termini di uso specialistico possono essere utilizzati e definiti in singole parti
del SGSL.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
4.1. REQUISITI GENERALI
IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA S&SL
L’ASL BT ha stabilito, documentato, attuato, mantiene attivo e migliora continuativamente
un sistema di gestione della S&SL in accordo con i requisiti dello Standard OHSAS 18002;
definisce e documenta il campo di applicazione del proprio sistema di gestione della S&SL.
L’ASL BT ha tra i suoi principali interessi quello di raggiungere e dimostrare buone
prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S&SL), attraverso il controllo dei rischi per
la S&SL, in modo coerente con le politiche e obiettivi aziendali in materia.
Ciò nel contesto di una normativa sempre più stringente, dello sviluppo di politiche
economiche e di altre misure che favoriscono le buone prassi per la S&SL, e di un interesse sempre
maggiore per le problematiche di S&SL espresso da tutte le parti interessate.
È intento di Questa ASL:
a) stabilire un sistema di gestione della S&SL per eliminare o ridurre i rischi per i dipendenti e per
le altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli per la S&SL, associati alle
proprie attività;
b) attuare, mantenere attivo e migliorare con continuità un sistema di gestione della S&SL;
c) garantirsi la conformità alla politica per la S&SL stabilito.
A tal fine l’ASL BT, tenendo conto di fattori quali la politica per la S&SL aziendale, la
natura delle proprie attività ed i rischi connessi e lacomplessità delle operazioni svolte, ha
determinato l’applicazione dello Standard OHSAS 18002 (OccupationalHealth and
SafetyAssessmentSeries).
Molte organizzazioni hanno intrapreso “riesami” o “audit” per valutare le proprie prestazioni
in materia di S&SL. Tuttavia, di per sé, tali “riesami” e “audit” possono non essere sufficienti a
garantire ad un organizzazione che le sue prestazioni non solo soddisfino ma anche continuino a
soddisfare i requisiti definiti dalla legge e dalla politica aziendale.
Per essere efficaci essi devono essere condotti nell’ambito di un sistema di gestione
strutturato, integrato all’interno dell’organizzazione.
L’ASL BT adotta, pertanto, gli standard OHSAS 18002che riguardano la gestione della
S&SL intendendoutilizzare gli elementi per un sistema di gestione S&SL efficace e che può essere
integrato con i requisiti per la gestione di altri aspetti, al fine di raggiungere gli obiettivi di S&SL ed
economici aziendali.
La OHSAS 18002 specifica i requisiti che un sistema di gestione della S&SL deve
possedere per consentire lo sviluppo e l’attuazione di una politica e degli obiettivi che tengano
conto delle prescrizioni di legge e delle informazioni disponibili sui rischi per la S&SL. Il modello
dell’approccio utilizzato è mostrato nella Figura 1.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Nota: questo Standard OHSAS è basato sulla metodologia nota come Plan-DoCheck-Act o PDCA (Pianificazione-Attuazione-Monitoraggio-Correzione). Essa
può essere descritta in sintesi nel modo seguente:
– Plan (Pianificazione): definire gli obiettivi e i processi necessari per produrre
risultati conformi alla politica per la S&SL dell’organizzazione.
– Do (Attuazione): attuare i processi.
– Check (Controllo): controllare e misurare i processi in rapporto alla politica per
la S&SL, i suoi obiettivi, i requisiti di legge e di altro tipo, e riportare i risultati.
– Act (Azione): intraprendere le azioni per migliorare con continuità i risultati in
materia di S&SL.
Il successo del sistema dipende dall’impegno da parte di tutti i livelli e funzioni aziendali, in
particolare da parte dei più alti livelli direzionali. Un sistema di questo tipo consente di sviluppare
una politica per la S&SL, stabilire i suoi obiettivi e processi per assolvere agli impegni definiti nella
sua politica, intraprendere le azioni necessarie al miglioramento delle prestazioni, e dimostrare la
conformità del sistema stesso ai requisiti stabiliti nella OHSAS 18002.
Lo scopo generale della OHSAS 18002 è supportare e promuovere buone prassi in materia
di S&SL, compresa l’autoregolamentazione, in maniera bilanciata con le esigenze socioeconomiche. Si noti che molti dei requisiti possono essere affrontati simultaneamente, o
riconsiderati in qualsiasi momento.
Un sistema di gestione della S&SL comprende un ampio spettro di problematiche, incluse
quelle che hanno implicazioni strategiche e competitive. La dimostrazione della riuscita
applicazione della OHSAS 18002 può essere utilizzata da ogni organizzazione per assicurare alle
parti interessate che è attivo un sistema di gestione della S&SL appropriato.
La Direzione Strategica rende noto il presente documento e lo diffonde a tutti i soggetti
dell’Azienda impegnandosi affinché:
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti
della salute e sicurezza sul lavoro siano considerati contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza
e per assumere le loro responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
3. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
 siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti,
 siano formulate procedure e ci si attenga agli obiettivi aziendali individuati;
 i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi, la comunità con
cui l’Azienda opera;
 l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione degli stessi
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento al ruolo rivestito;
 si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle necessità emergenti nel corso delle
attività lavorative;
 siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali e la collaborazione con gli enti
esterni preposti;
 siano gestite le attività di competenza di ciascuno, anche con l’obiettivo di prevenire
incidenti, infortuni e malattie professionali.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
4.3. POLITICA per la S&SL
La politica del Sistema costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale per tutti
ipartecipanti alla vita aziendale e per tutti coloro che, esterni all’Azienda, hanno con essarapporti.
La politica esprime la missione aziendale per quanto concerne la salute e la
sicurezzanell’ambiente di lavoro, da cui derivano obiettivi e programmi di miglioramento continuo.
La Direzione Strategica, in collaborazione con RSPP, RLS e Medico Competente,
responsabiliRisk management eQualità ha predispostoe formalizzato un documento che esprime
l’impegno dell’azienda a salvaguardare lasalute e la sicurezza dei lavoratori, a prevenire infortuni e
malattie sul lavoro e a migliorare in modo continuativo la gestione della S&SL e le prestazioni in
materia di S&SL, partendo dall’applicazione delle leggi vigenti, dai rischiconnessi all’attività
lavorativa, dagli infortuni verificatisi, allo scopo di promuovere ediffondere la cultura della
sicurezza e di tutelare la salute di tutto il personale presente.
Il presente documento è stato redatto tenendo in considerazione la natura e la dimensione dei
rischi per la S&SL di Questa ASL, le necessità dell’azienda,con la possibilità di essere aggiornato
periodicamente per garantire che rimanga pertinente,efficace ed adeguato all’organizzazione,
all’evoluzione normativa ed alle richieste sociali.
Il documento viene comunicato a tutte le persone che lavorano sotto la direzione
dell’organizzazione, affinché divengano consapevoli delle proprie responsabilità e dei propri
obblighi in materia di S&SL; viene reso disponibile a tutte le parti interessate tramite pubblicazione
su sito web aziendale.
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4.3. PIANIFICAZIONE
4.3.1. PIANIFICAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI,VALUTAZIONE
DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attiva una procedura per l’identificazione continua
dei pericoli, la valutazione dei rischi, e la definizione delle misure di controllo necessarie per:
• attività svolte, ordinarie e non ordinarie;
• attività di persone aventi accesso al luogo di lavoro (incluso il personale di appaltatori e i
visitatori);
• i comportamenti dei singoli, le loro capacità ed altri fattori soggettivi;
• pericoli identificati all’esterno del luogo di lavoro capaci di determinare conseguenze
avverse sulla salute e sicurezza delle persone sotto la direzione dell’ASL nell’ambito del
luogo di lavoro;
• pericoli aventi origine nelle vicinanze del luogo di lavoro, da attività di lavoro svolte sotto la
direzione dell’organizzazione;
• Infrastrutture, attrezzature e materiali presenti nel luogo di lavoro, siano essi messi a
disposizione dall’ASL o da altri;
• modifiche effettuate o proposte nell’organizzazione del lavoro, nelle sue attività, nei
materiali utilizzati;
• modificazioni nel sistema di gestione della S&SL, incluse le modifiche temporanee, e i loro
impatti sulle operazioni svolte, i processi e le attività;
• tutti gli obblighi di legge riguardanti la valutazione dei rischi e l’attuazione delle necessarie
misure di controllo;
• la progettazione delle aree e dei processi di lavoro, degli impianti, attrezzature, procedure
operative e dell’organizzazione del lavoro, inclusa la loro adeguatezza alla capacità dei
soggetti.
I pericoli hanno il potenziale di causare infortuni e malattie, pertanto, è necessario che siano
identificati affinché i rischi ad essi associati possano essere stimati, e possano essere attuate le
misure di controllo dei rischi adeguate, in accordo con la gerarchia delle misure di controllo
Il processo di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi consente all’ASL BT di
determinare le misure di controllo necessarie a ridurre i rischi di accadimenti pericolosi. Lo scopo
generale del processo di valutazione dei rischi è riconoscere e comprendere i pericoli che possono
sorgere durante lo svolgimento delle attività aziendali, e assicurare che i rischi per le persone
generati da tali pericoli siano valutati, definiti nella loro priorità e controllati a un livello accettabile.
Per la gestione delle modifiche l’ASL BT deve, prima della loro introduzione, identificare i
pericoli per la S&SL e i relativi rischi associati a tali modifiche, nell’organizzazione, nel sistema di
gestione della S&SL, o nelle attività svolte.
L’ASL BT assicura che i risultati delle valutazioni siano tenuti in considerazione per la
definizione delle misure di controllo dei rischi. Per tale definizione e per la determinazione di
modifiche nelle misure di controllo, persegue lo scopo della riduzione dei rischi in stretto accordo
con la seguente gerarchia:
a) eliminazione, ad esempio introdurre mezzi di sollevamento meccanico per eliminare il
pericolo di movimentazione manuale dei carichi;
b) sostituzione, es. sostituire un materiale con un altro meno pericoloso;
c) misure di controllo tecniche, ad es. installare un sistema di ventilazione, schermature delle
macchine, dispositivi di blocco, cabine di insonorizzatone etc.;
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d) segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale, ad es. segnale di sicurezza,
segnalazione di aree pericolose, segnali fotoluminescenti, segnalazione dei percorsi
pedonali, allarmi, procedure di sicurezza, controlli delle attrezzature, controlli dell’accesso,
sistemi di lavoro in sicurezza, etc.;
e) dispositivi di protezione individuale, ad es. occhiali protettivi, otoprotettori, visiere, etc.
L’ASL BT documenta e tiene aggiornati i risultati dell’identificazione dei pericoli, della
valutazione dei rischi e della definizione delle misure di controllo; assicura che i rischi per la S&SL
e le misure di controllo definite siano tenuti in considerazione nella strutturazione, applicazione e
mantenimento del proprio sistema di gestione della S&SL.
Schema del processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
Per essere efficaci, le procedure per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi prendono in considerazione i seguenti
elementi:
– pericoli,
– rischi,
– misure di controllo,
– gestione delle modifiche,
– documentazione,
– riesame continuo,
Per assicurare omogeneità nella loro applicazione, è opportuno che le procedure siano documentate.
La metodologia. La metodologia adottata dall’ASL per l’identificazione dei pericoli e la
valutazione dei rischi viene:
a) definita in relazione al campo di applicazione, natura e tempistica in modo da garantire che
abbia carattere proattivo piuttosto che reattivo; e
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b) assicura l’identificazione, gerarchizzazione e documentazione dei rischi, nonché
l’applicazione delle misure per il loro controllo, come appropriato.
Identificazione dei pericoli. L’identificazione dei pericoli mira a determinare in modo
proattivo tutte le fonti, situazioni o azioni (od ogni loro combinazione), che si presentano nelle
attività di questa azienda, aventi il potenziale di causare danni in termini di infortunio o malattia, ad
esempio:
– fonti (es. parti di macchine in movimento, fonti di radiazioni o di energia),
– situazioni (es. lavoro in quota),
– azioni (es. sollevamento manuale).
Valutazione dei rischi. Il rischio è la combinazione della probabilità di accadimento di un
evento o esposizione pericolosi, e della gravità dell’infortunio o della malattia che possono essere
causati da tale evento o esposizione.
La valutazione dei rischi è il processo di stima dei rischi generati dai pericoli, tenuto conto
dell’adeguatezza di tutte le misure di controllo già esistenti, e di decisione se tali rischi sono
accettabili o no. Un rischio accettabile è un rischio che è stato ridotto a un livello che l’ASL BT è
disposta ad accettare, in relazione agli obblighi di legge e alla politica e obiettivi di S&SL aziendali.
Gestione delle modifiche. L’organizzazione gestisce e controlla qualsiasi cambiamento che
possa avere effetti o impatti sui suoi pericoli e rischi per la S&SL. Ciò comprende cambiamenti
nella struttura dell’organizzazione, nel personale, nel sistema di gestione, nei processi, nelle attività,
nei materiali utilizzati, etc.. Talicambiamenti vengono esaminati attraverso l’identificazione dei
pericoli e la valutazione dei rischi preventive all’introduzione degli stessi.
L’ASL BT prende in considerazione i pericoli e i rischi potenziali associati ai nuovi processi
od operazioni in fase di progettazione, così come modifiche nell’organizzazione, nelle operazioni,
nei prodotti, nei servizi e nei fornitori.
Determinazione delle misure di controllo necessarie. L’ASL BTverifica se le esistenti
misure di controllo deirischi siano adeguate o necessitino di miglioramenti o se ne sianonecessarie
di nuove. Nel caso siano necessari miglioramenti o nuove misure, la loro sceltaviene determinata in
base al principio di gerarchia dellemisure di controllo dei rischi, ossia l’eliminazione dei pericoli
ovepossibile, seguita dalla riduzione dei rischi (riducendo sia la probabilitàdi accadimento che la
potenziale gravità di un danno), con l’adozionedi dispositivi di protezione individuale (DPI), come
ultima risorsa.
Una volta determinate le misure di controllo dei rischi, l’ASL definisce la priorità degli
interventi necessari alla loro applicazione. Per fare ciò l’organizzazione considera il potenziale di
riduzione dei rischi delle misure pianificate. Gli interventi che si concentrano su un’attività ad alto
rischio o che consentono una riduzione sostanziale del rischio hanno la priorità su quelli che danno
solo un beneficio limitato in termini di riduzione.
Fintanto che le misure di controllo dei rischi vengono attivate, in alcuni casi, è necessario
modificare le attività di lavoro o attuare misure temporanee fino al completamento delle misure più
efficaci.
L’ASL BT attua un monitoraggio continuo per assicurare che sia mantenuta l’adeguatezza
delle misure di controllo dei rischi.
Registrazione e documentazione dei risultati. L’ASL BT documenta e conserva i risultati
dell’identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e delle misure di controllo definite.
Vengono registrati i seguenti tipi di informazioni :
– identificazione dei pericoli,
– determinazione dei rischi associati ai pericoli identificati,
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indicazione dei livelli dei rischi relativi a tali pericoli,
descrizione delle misure da adottare per controllare i rischi, o riferimento alle stesse,
determinazione dei requisiti di competenza per attuare le misure di controllo dei rischi.
Riesame continuo. E’ un requisito indispensabile che l’identificazione dei pericoli e la
valutazione dei rischi siano continue. Pertanto, l’ASL BT considera durata e frequenza delle
revisioni di tali attività, in relazione ai seguenti elementi:
– esigenza di determinare se le misure di controllo dei rischi esistenti sono efficaci e adeguate,
– necessità di rispondere ai nuovi pericoli,
– necessità di rispondere alle modifiche attuate dall’organizzazione,
– necessità di rispondere ai risultati delle attività di monitoraggio, delle indagini degli
accadimenti pericolosi, delle situazioni di emergenza, o agli esiti delle prove delle procedure
di emergenza,
– cambiamenti nella legislazione,
– fattori esterni, ad esempio problematiche di salute del lavoro emergenti,
– progressi nelle tecnologie per il controllo dei rischi,
– cambiamenti nella differenziazione della forza lavoro, compreso il ricorso ad appaltatori e ai
fornitori di servizi,
– cambiamenti proposti nel quadro di azioni correttive e preventive.
I riesami periodici permettono di assicurare l’omogeneità fra valutazioni dei rischi condotte
da persone diverse in tempi diversi. Ove alcune condizioni di rischio siano cambiate e/o siano
divenute disponibili migliori tecnologie di gestione dei rischi devono essere realizzati miglioramenti
nella valutazione dei rischi, per quanto necessario. Non è necessario eseguire una nuova valutazione
dei rischi quando un riesame possa dimostrare che le misure di controllo esistenti o programmate
restano valide.
Gli audit interni forniscono l’opportunità di verificare che l’identificazione dei pericoli, la
valutazione dei rischi e le misure per il loro controllo, sono attive e aggiornate. Gli audit interni
rappresentano, inoltre, anche un’utile opportunità per controllare se la valutazione rifletta le attuali
condizioni e prassi del luogo di lavoro.
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4.3.2. REQUISITI DI LEGGE E DI ALTRO TIPO
L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attiva una procedura/e per identificare i requisiti di
legge e di altro tipo riguardanti i propri rischi per la S&SL, ed avere accesso ad essi. Assicurare che
tali requisiti di legge e di altro tipo siano tenuti in conto per l’istituzione, applicazione e
mantenimento in attività del sistema di gestione della S&SL. Mantiene aggiornate tutte queste
informazioni. Comunica le pertinenti informazioni sui requisiti di legge e di altro tipo a tutte le
persone che lavorano sotto la sua direzione, e alle altre parti interessate.
4.3.3. OBIETTIVI E PROGRAMMA
L’ASL BT stabilisce, attua e mantiene attivi degli obiettivi di S&SL, per le pertinenti
funzioni e livelli all’interno dell’azienda.
Gli obiettivi devono essere misurabili, se possibile, e coerenti con la politica per la S&SL, e
includono l’impegno a prevenire infortuni e malattie, alla conformità ai requisiti di legge applicabili
e al miglioramento continuo.
Nel definire e riesaminare i propri obiettivi, l’ASL BT prende in considerazione i requisiti di legge
e altri requisiti che essa sottoscrive, e i propri rischi per la S&SL. Essa considera le proprie opzioni
tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e imprenditoriali, nonché il punto di vista
delle parti interessate.
4.3.3.1 Definizione degli obiettivi
In questo paragrafo andrebbero specificati gli obiettivi, secondo le modalità individuate nel
manuale OHSAS, ad esempio:
– obiettivi di aumento o riduzione di qualcosa che è specificato da un dato numerico (es.
ridurre del 20% gli accadimenti pericolosi nella manipolazione),
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obiettivi di introduzione di misure di controllo o eliminazione di pericoli (es. per la
riduzione degli infortuni di tipo biologico),
obiettivi di introduzione di materiali meno pericolosi in specifiche produzioni,
obiettivi di aumento della soddisfazione dei lavoratori in relazione alla S&SL (es. per la
riduzione del livello di stress nell’ambiente di lavoro),
obiettivi di riduzione dei livelli di esposizione a sostanze e preparati, attrezzature o processi
pericolosi (es. l’introduzione di controlli degli accessi, o di protezioni),
obiettivi di incremento della consapevolezza e della competenza nello svolgimento in
sicurezza dei compiti lavorativi,
obiettivi stabiliti per soddisfare imminenti requisiti di legge prima che questi entrino in
vigore.
4.3.4. PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’ASL BT definisce gli obiettivi del Sistema di gestione della S&SL, la tempistica per il
raggiungimento degli stessi, la responsabilità e l’autorità designata per il raggiungimento e le risorse
stanziate.
Durante il Riesame del Sistema viene esaminato il grado di raggiungimento degli obiettivi ed,
eventualmente, vengono modificate le scadenze previste e vengono fissati i nuovi obiettivi, in
un’ottica di miglioramento continuo.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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4.3.3. Programma/i
L’ASL BT definisce un programma/i al fine di raggiungere gli obiettivi di S&SL.Un
programma è un piano di azione per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di S&SL, o di singoli
obiettivi di S&SL. Per problemi complessi può risultare necessario sviluppare piani progetto più
formali come parti del programma/i.
Nel considerare i mezzi necessari per stabilire il programma/i l’Azienda esamina le risorse
richieste (finanziarie, di personale, infrastrutturali) e i compiti da svolgere. A seconda della
complessità del programma definito per raggiungere un determinato obiettivo, l’Azienda assegna
responsabilità, autorità e date di termine per i singoli compiti, al fine di assicurare che gli obiettivi
di S&SL siano attuati all’interno del quadro temporale generale.
Gli obiettivi e il programma/i di S&SL devono essere comunicati al personale coinvolto, ad
es. attraverso l’attività di formazione e/o riunioni di informazione (briefing) di gruppo.
Le revisioni del programma/i devono essere condotte regolarmente, e il programma/i essere
corretto o modificato, ove necessario. Ciò può essere effettuato nell’ambito del riesame da parte
della direzione, o più frequentemente.
4.4. ATTUAZIONE ED ESECUZIONE OPERATIVITÀ
4.4.1. STRUTTURA E RESPONSABILITA’ RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ
(RESPONSIBILITY), RENDICONTAZIONE (ACCOUNTABILITY) E AUTORITÀ
I ruoli, le responsabilità e l’autorità del personale addetto alla gestione, all’esecuzione e alla
verifica delle attività che hanno ripercussioni sui rischi sono riassunte nel paragrafo “Struttura ed
organizzazione del Sistema”. La responsabilità ultima per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro
risulta in capo al Direttore Generale.
La realizzazione del sistema di gestione richiede che il Direttore Generale individui un
soggetto cui affidare il compito di assicurare che il sistema di gestione sia realizzato e mantenuto in
funzione efficacemente. Questo soggetto si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con
questi, esaminando i vari argomenti con una visione più orientata “al sistema” rispetto a quella del
RSPP. Tale figura può non coincidere con il Responsabile della UOSD “Sistemi di Sicurezza
Aziendale”.
Il Responsabile del Sistema ha ruoli, responsabilità e autorità ben definite per:
a) assicurarsi che i requisiti del Sistema di Gestione della S&SLSicurezza siano stabiliti, attuati e
mantenuti in linea con le normative di riferimento e gli obiettivi aziendali;
b) assicurarsi che le relazioni sulle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza vengano
sottoposte alla Direzione per la revisione e per essere utilizzate come base per definire un
miglioramento del sistema di gestione della S&SLsicurezza.
La Direzione Generale dell’ASL BT si impegna a fornire le risorse essenziali alla
programmazione, implementazione, controllo e miglioramento del Sistema.
I più alti livelli direzionali si assumono il dovere di rendicontazione della S&SL e del
sistema di gestione della S&SL, si impegnano a:
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a) assicurare la disponibilità delle risorse essenziali a stabilire, attuare, mantenere attivo e
migliorare il sistema di gestione della S&SL. Tali risorse includono le risorse umane e le
competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le risorse tecniche e finanziarie.
b) definire i ruoli, attribuire le responsabilità e i doveri di rendicontazione (accountability),
delegare le autorità, facilitare l'effettiva gestione della S&SL; i ruoli, le responsabilità e i
relativi obblighi, le autorità devono essere comunicate e documentate.
Con “dovere di rendicontazione” (accountability) si intende la “responsabilità”
(responsability) “ultima” e ci si riferisce alla persona che è tenuta a rendere conto se qualche cosa
non viene fatta, non funziona o non riesce a raggiungere l’obiettivo per essa fissato.




I più alti livelli della direzione devono:
stabilire e rendere note, in modo tempestivo ed efficiente, tutte le risorse necessarie a
prevenire infortuni e malattie sul luogo di lavoro,
identificare chi deve fare cosa in relazione alla gestione della S&SL, e assicurarsi che i
soggetti in questione siano consapevoli delle loro responsabilità e di ciò per cui hanno il
dovere di rendicontazione,
assicurare che i membri della direzione dell'organizzazione che hanno delle responsabilità in
materia di S&SL abbiano la necessaria autorità per adempiere al loro compito.Le
responsabilità e le autorità di tutte le persone che svolgono compiti che sono parte del
sistema di gestione della S&SL devono essere documentate.
assicurare che vi sia chiarezza sulle responsabilità nei punti di interfaccia tra differenti
funzioni (es. tra i dipartimenti, tra i differenti livelli della direzione, tra i lavoratori, tra
l'organizzazione e gli appaltatori e fornitori di servizi, tra l'organizzazione e i suoi vicini),
Tutti coloro che hanno responsabilità direzionali (dirigenti) devono fornire una
dimostrazione visibile del loro impegno per il miglioramento continuo delle prestazioni in materia
di S&SL. Gli strumenti per tale dimostrazione possono includere la visita e l'ispezione dei siti, la
partecipazione nell’indagine degli accadimenti pericolosi e la messa a disposizione di risorse nel
contesto delle azioni correttive, la partecipazione e il coinvolgimento attivo nelle riunioni in materia
di S&SL, la comunicazione dello stato di avanzamento delle attività per la sicurezza e il
riconoscimento delle buone prestazioni in materia di S&SL.
L'ASL BT comunica e promuovere l'idea che la S&SL è responsabilità di tutti all'interno
dell'organizzazione e non solo di chi ha responsabilità definite per la gestione del sistema di S&SL.
Tutte le persone nel luogo di lavoro, nell'assumere la responsabilità di aspetti relativi alla S&SL sui
quali esercitano un controllo, devono considerare non solo la loro propria sicurezza ma anche quella
degli altri.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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4.4.2. COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
Il personale dell’ASL BT possiede le competenze adatte per lo svolgimento dei compiti che
possono avere un impatto sulla S&SL. Le competenze sono definite in termini di istruzione,
formazione e/o esperienza idonea.
L’ASL BT stabilirà, oltre quelle già in essere, procedure di “Flussi comunicativi, formativi e
relazionali” per garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli:
□ dell'importanza della conformità del proprio comportamento alla politica e alle procedure di
S&SL, ed ai requisiti del sistema di gestione della S&SL;
□ delle conseguenze, reali o potenziali, delle loro attività lavorative e dei benefici di un
miglioramento della loro prestazione individuale sulla Sicurezza;
□ dei loro ruoli e responsabilità nel raggiungimento della conformità alla politica e alle
procedure di Sicurezza, ed ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza, inclusi i
requisiti di preparazione e di risposta all'emergenza;
□ le conseguenze potenziali di una deviazione dalle procedure operative specifiche. Le
procedure di formazione del personale tengono conto dei diversi livelli di
responsabilità,abilità, istruzione e rischio.
4.4.3. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE
L’ASL BT stabilirà una procedura per accertarsi che la pertinente informazione in materia di
S&SLsia fornita e ricevuta dal personale e dalle altre parti interessate.
Le disposizioni di consultazione e di coinvolgimento del personale saranno documentate e
divulgate alle parti interessate.
I dipendenti, attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sono:
□ coinvolti nello sviluppo e nel riesame delle politiche e delle procedure di gestione dei rischi;
□ consultati quando si verificano cambiamenti che possono avere un impatto sullaS&SL
4.4.4. DOCUMENTAZIONE
L’ASL BT, tramite la procedura, stabilisce e mantiene documentate informazioni:
a) che descrivano gli elementi chiave del Sistema di Gestione della S&SLe della loro interazione;
b) che forniscano indicazioni sulla documentazione di S&SL.
4.4.5. CONTROLLO DI DOCUMENTI E DATI
Attraverso l’implementazione di una procedura “Gestione documentazione” l’ASL BT
mantiene sotto controllo tutti i documenti e i dati richiesti dal Sistema di Gestione della S&SL, per
garantire che:
• possano essere localizzati;
• siano periodicamente riesaminati e se necessario rivisti, e che la loro adeguatezza venga
approvata da personale autorizzato;
• versioni correnti dei documenti e dei dati pertinenti siano disponibili in tutti i luoghi di
lavoro dove vengono svolte le operazioni essenziali per un funzionamento efficace del
sistema di gestione della sicurezza;
• le precedenti versioni siano ritirate immediatamente da tutti i punti di emissione e di uso o,
comunque, non sia possibile un loro uso improprio;
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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•
i documenti ed i dati archiviati e/o conservati per scopi legali o di consultazione siano
identificati in modo adeguato.
Il registro della documentazione è tenuto aggiornato dal Responsabile del Sistema di
Gestione della S&SL.
4.4.6. CONTROLLO OPERATIVO
L'Azienda individua, tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), le operazioni e
le attività, associate ai rischi identificati, che richiedono determinate misure di controllo.
L'Azienda pianifica tali attività, inclusa la manutenzione, per assicurare che
venganoeffettuate sotto specifiche condizioni:
a) stabilendo e mantenendo procedure documentate per far fronte a situazioni in cui la loro
assenza potrebbe portare a deviazioni dalla politica e dagli obiettivi di S&SL;
b) individuando criteri operativi nelle procedure (ad es. “Manutenzione delle attrezzature e dei
veicoli”);
c) stabilendo e mantenendo procedure relative ai rischi identificati delle attrezzature e dei
servizi appaltati dall'Azienda, attraverso le procedure “Manutenzione delle attrezzature e dei
veicoli” e di “Gestione appalti”;
d) stabilendo e mantenendo procedure relative alla progettazione dell'ambiente di lavoro, dei
processi, delle installazioni dei macchinari, delle procedure operative e dell'organizzazione
del lavoro, inclusa la loro adattabilità alle capacità umane, pereliminare o ridurre i rischi alla
fonte.
4.4.7. PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA
L'Azienda stabilisce e mantiene i piani e le procedure per individuare la potenzialità di
incidenti e di situazioni d'emergenza e le relative risposte, nonché le procedure per prevenire e
limitare i possibili casi di malattia e di infortunio associati ad essi.
L'Azienda riesamina i suoi piani e le sue procedure di preparazione e di risposta
all'emergenza, in particolare, dopo l'insorgenza di incidenti o il verificarsi di situazioni
d'emergenza.
Quando è possibile, L'Azienda verifica queste procedure periodicamente.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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4.5. CONTROLLI ED AZIONI CORRETTIVE
4.5.1. MISURAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI
Attraverso il Riesame del Sistema l'ASL BT valuta periodicamente le prestazioni di S&SL.
In particolare:
1. effettua il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali di S&SL;
2. verifica la conformità al programma di gestione della S&SL ai criteri operativi e ai requisiti
legislativi e normativi applicabili;
3. controlla l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali, degli incidenti e di altre
lacune nella prestazione di S&SL;
4. elabora e diffonde i risultati del monitoraggio per facilitare l’elaborazione delle successive
azioni correttive e preventive.
4.5.2. INFORTUNI, INCIDENTI, NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE
EPREVENTIVE
L'Azienda stabilisce una procedura di“Gestione infortuni, incidenti, non conformità e
comportamenti pericolosi” per definire le responsabilità e le autorità per:
a) eseguire audit relativi a:
□ infortuni;
□ incidenti;
□ non conformità;
b) definire ed implementare azioni correttive e/o preventive;
c) verificare periodicamente l'efficacia delle azioni correttive e/o preventive adottate
d) rimodulare, eventualmente, le azioni medesime.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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Tutte le eventuali azioni correttive e/o preventive introdotte per eliminare le cause delle non
conformità, effettive o potenziali, devono essere adeguate all'entità dei problemi e proporzionate ai
rischi riscontrati.
L'Azienda documenta qualsiasi cambiamento, derivante dalle azioni correttive epreventive.
4.5.3. DOCUMENTAZIONE E RISPETTIVA GESTIONE
L'Azienda stabilisce,attraverso una procedura di “Gestione della documentazione”, le regole
per l'individuazione, il mantenimento e la disponibilità dei documenti e delle registrazioni di S&SL,
come pure i risultati delle attività di verifica e di riesame.
I documenti di Sicurezza devono essere leggibili, identificabili, rintracciabili per le attività
interessate. Questi documenti di S&SLvengono conservati e mantenuti in modo da essere
immediatamente reperibili e protetti contro qualsiasi danno, deterioramento operdita. Il loro periodo
di conservazione è stabilito e documentato nel “Registro della documentazione”).
4.5.4. AUDIT
L'Azienda, attraverso idonea procedura di “Controllo e verifiche del sistema”, stabilisce e
mantiene un programma di verifica e le relative procedure per le verifiche periodiche del sistema di
gestione della S&SL. Le verifiche sono volte a:
a) determinare se il sistema del gestione della S&SL:
□ è conforme alle disposizioni previste per la gestione della S&SL, inclusi i requisiti delle
normative di riferimento;
□ è stato attuato e mantenuto in modo appropriato;
□ è efficace nel raggiungere gli obiettivi e la politica di S&SLdell'Azienda;
b) riesaminare i risultati delle precedenti verifiche;
c) fornire alla Direzione Generale informazioni sui risultati delle verifiche.
Il programma di verifica “Piano di monitoraggio”, inclusi eventuali piani di
programmazione, è basato sui risultati della valutazione dei rischi, e sui risultati di precedenti
verifiche.
Ove possibile, le verifiche vengono condotte da personale indipendente da chi ha
responsabilità diretta sulle attività esaminate.
4.6. RIESAME DELLA DIREZIONE
I requisiti di S&SLvengono riesaminati almeno una volta all’anno, in occasione del riesame
del Sistema (“Riesame e miglioramento del Sistema”) per garantire una continua idoneità,
adeguatezza ed efficacia. Il processo di revisione da parte della Direzione garantisce che siano
raccolte le informazioni necessarie per permettere la revisione del Sistema di Gestione della S&SL.
Questa revisione deve essere documentata.
La revisione da parte della Direzione considera l'eventuale necessità di apportare modifiche
alla politica, agli obiettivi e ad altri elementi del sistema di gestione della S&SL, alla luce dei
risultati della verifica del sistema, delle circostanze mutate e dell'impegno per un miglioramento
continuo.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
DELSISTEMA DI GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Struttura e gestione dell’organizzazione del Sistema
4.2 Risorse necessarie per l’implementazione del Sistema
5. STRUTTURA E GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli
Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
5.2 Organizzazione della prevenzione
5.3.Livelli di responsabilità
Datore di Lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
AREA GESTIONE TECNICA
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di:
- definire gli strumenti per l’organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (S&SL) Aziendale;
- individuare le figure, i ruoli e le responsabilità per l’implementazione del Sistema di
gestione della S&SL;
- portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell’adozione del Sistema.
Questo in sintonia con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela
della salute in Azienda, attraverso l’aumento della sensibilità nei confronti della percezione del
rischio, e di garantire il monitoraggio continuo del Sistema.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutti i soggetti e i processi aziendali.
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono:
 Redazione: Responsabile del Sistema
 Approvazione: Datore di Lavoro
 Attuazione: tutte le figure aziendali.
4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Struttura e gestione dell’organizzazione del Sistema
L’ASL BT decide di dotarsi di un Sistema di gestione della S&SL, strutturato secondo le
“OHSAS 18002:2008 - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Linee Guida per
l’attuazione della norma OHSAS 18001:2007” “Linee Guida per un Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” UNI-INAIL.
La strutturazione del Sistema di gestione della S&SLè pensata in modo da dare attuazione
a quanto esplicitato nellaPolitica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, mediante la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dall’Azienda. Il Sistema di gestione della S&SLè parte integrante del
Sistema di gestione Generale dell’Azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua
dimensione ed alla naturae dimensione dei rischi presenti; è inoltre orientato al miglioramento
continuo secondo lo standard OHSAS basato sulla metodologia nota come Plan – Do – Check - Act
o PDCA (Pianificazione – Attuazione – Monitoraggio - Correzione). Essa può essere descritta in
sintesi nel modo seguente:
– Plan (Pianificazione): definire gli obiettivi e i processi necessari per produrre risultati
conformi alla politica per la S&SL dell’organizzazione.
– Do (Attuazione): attuare i processi.
– Check (Controllo): controllare e misurare i processi in rapporto alla politica per la S&SL, i
suoi obiettivi, i requisiti di legge e di altro tipo, e riportare i risultati.
26
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
– Act (Azione): intraprendere le azioni per migliorare con continuità i risultati in materia di
S&SL.
I ruoli, le responsabilità e le autorità vengono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le
modalità previste da apposita procedura sui “Flussi Comunicativi, formativi e relazionali” che
prevede un programma di formazione ed informazione progettato dall’Azienda.
La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli aziendali, in merito al Sistema di
gestione della S&SLassicurache le persone coinvolte siano:
 responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e delle altre persone
con cui lavorano;
 consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che possono
risentire delle attività che essi controllano, in particolar modo nel caso dell’attività sanitaria,
in cui il lavoro è volto a garantire la salute degli utenti;
 consapevoli dell’influenza della loro attività sull’efficacia del Sistema di gestione della
S&SL.
La struttura, le pratiche e le modalità operative per l’implementazione del sistema sono
esplicitate nelle singole procedure e nella modulistica prevista dalle stesse, che costituiscono la
documentazione del sistema.
4.2 Risorse necessarie per l’implementazione del sistema
In sintonia con l’obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel Sistema di
gestione della S&SLe nel miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza Aziendali, l’ASL
BT considera risorse umane impegnate tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo
esercitato, secondo quanto definito nel presente manualeai capp. 5.1 e 5.2.
L’Azienda individua una figura aziendale quale responsabile del Sistema, che sia in gradodi
mantenere un controllo globale sull’intero Sistema.
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con dirigenti e preposti, assicura che il Sistema di
gestione della S&SLsia:
• Adeguato per dare attuazione alla Politica aziendale relativa alla S&SL;
• Efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati;
• Realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo.
Il Datore di lavoro, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del Sistema di gestione
della S&SL, mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per
l’attuazione, il controllo ed il miglioramento del Sistema di gestione della S&SLstesso.
Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato
nella procedura “Gestione della documentazione” che sarà oggetto di successiva elaborazione.
5. STRUTTURA E GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli
Datore di lavoro
Secondo quanto definito nelD.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è “il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
27
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Nell’ambito delle strutture sanitarie, il datore di lavoro èindividuato nella persona del
Direttore Generale.
Dirigenti1
Si definisce Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,la “persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su
di essa”.
I dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della S&SLfunzioni proprie con
responsabilità diverse ed articolate a seconda dei differenti ruoli.
Una prima distinzione viene espressa tra dirigenti che hanno responsabilità diretta di
personaleesposto a rischi e dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria,
influiscono sulla sicurezza di altre Unità Operative (coloro che gestiscono processi criticirichiamati
nelle procedure). Un’ulteriore distinzione viene operata in considerazione dellegerarchie
organizzative dell’Azienda.
Si distinguono pertanto:
 Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (dirigenti di Unità Operativa
semplice e complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei
processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le responsabilità dei dirigenti
riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’alta direzione in
relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole UU.OO. Essi
hanno i compiti previsti [al paragrafo 5.3 “Livelli di responsabilità”]
 Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei
lavoratori. Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono
funzioni peculiari in materia di S&SLnell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per
le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.
 Responsabili di Strutture Aziendali – ai sensi del D.Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica
Ospedaliera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttori dei Distretti Sanitari di
Base). Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle
misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità
Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.
Ai dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure
generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture e funzioni ad essi
assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il Sistema di gestione della S&SLvenga
applicato e mantenuto adeguatamente.
Per l’adempimento di detti compiti e funzioni ai dirigenti viene riconosciuta un’adeguata
autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazioneformazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività,
al fine di assicurare un’idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.
1
Si pone l’accento sulla complessità d’individuazione delle figure di Dirigente e Preposto ai fini della Sicurezza in
funzione della:
• responsabilità penale prevista dalle norme sulla sicurezza che richiede di individuare singole figure responsabili;
• difficoltà di far coincidere la complessità strutturale con le figure previste dai contratti lavorativi.
28
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Preposti
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto è “persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa”.
Nell’ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nell’Atto
Aziendale, sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di
lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali.
In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di
immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione,
coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che
“i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.”
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi
paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori.
Lavoratori
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il, il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, … Al lavoratore così definito è equiparato: … il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997,
n. 1962, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare
2
L. 24 giugno 1997, n. 196, Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento):
- 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta
degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per
l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845;
comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’interno di
programmi operativi quadro predisposti dalle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
29
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 4683, e
successive modificazioni. … 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n.
266 (Legge-quadro sul volontariato4), e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 215. Con accordi tra il volontario e
l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di
attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì
tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito
della medesima organizzazione.”.
Il D.Lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alla normativa precedente, l’assunzione di responsabilità
da parte del lavoratore, richiamando all’Art. 20 gli “Obblighi dei lavoratori:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro
pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e
gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta
convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al
comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del Decreto Legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articoli a favore dei giovani del Mezzogiorno presso
imprese di Regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.
3
Il testo del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della Legge
24 giugno 1997, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
4
Legge-quadro sul volontariato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
5
I lavoratori autonomi devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs
n. 81/2008;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del
committente,
d) qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attività svolte.
30
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
2. I lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti
dal medico competente.”
5.2 Organizzazione della prevenzione, Modello organizzativo e gestionale [vd. Art. 30 D.Lgs.
81/2008]
L’ASL BT adotta ed attua un modello di organizzazione e di gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori;
g. all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale prevede idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta
effettuazione delle attività di cui sopra.
Il modello organizzativo prevedere un’articolazione delle funzioni in modo tale da
assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
31
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
Il modello organizzativo aziendale viene definito conformemente alle Linee guida
UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 e al British Standard OHSAS 18002:2008.
Il modello organizzativo e gestionale aziendale per il Sistema di gestione della S&SL
prevede:
 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), in staff della Direzione Generale. Esso è
costituito dall’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; rappresenta
l’organo tecnico della Direzione Generale per l’attuazione delle politiche di sicurezza sul
lavoro e provvede allo svolgimento ai compiti e alle funzioni previste dal Sistema di
Gestione della Sicurezza Aziendale nonché dei compiti indicati nell’art. 33 del D. Lgs. n.
81/2008, ossia:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, il documento di valutazione dei rischi che
contenga:
1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di tutti i rischi;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
c) le misure preventive e protettive dei precedenti punti 1-6, e i sistemi di controllo di tali
misure;
d) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
e) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica;
g) a fornire ai lavoratori le informazioni:
 sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’Azienda in
generale;
 sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei luoghi di lavoro;
32
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
 sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Primo Soccorso e
Prevenzione Incendi;
 sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente;
 sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
 sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il SPP è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
persona in possesso delle capacità e di requisiti professionali specifici, designata dal datore
di lavoro, a cui risponde.
 Medico Competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti del predetto D.Lgs..
Ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende:
a.
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b.
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c.
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica;
d.
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
e.
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva6;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche per la sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate per accertare
stati di gravidanza, né negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di sorveglianza sanitaria cui
al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Ai fini del Sistema di Gestione della Sicurezza, si stabilisce che i Medici Competenti siano
organizzati in un Servizio incaricato di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione
Medicanell’U.O.S.D. “Sistemi di Sicurezza Aziendale” in staff alla Direzione Generale.
6
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente.
33
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro. I RLS, preferibilmente,sono organizzati in un CoordinamentoAziendale e
dotati di una struttura e sede idonea. Ai RLS competono, oltre che le attribuzioni previste
dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della
collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il
Datore di Lavoro garantisce l’effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi
D.Lgs. 81/2008.
 Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS): lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza. Sono persone designate dal datore di lavoro con
delibera. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.
All’interno dell’Azienda, inoltre, devono essere identificate eventuali altre figure previste
danormative specifiche particolari, al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione.
5.3 Livelli di responsabilità
Obblighi del Datore di lavoro
Riassume in sé le funzioni di titolare del rapporto di lavoro e del potere di spesa;
pertanto,sullo stesso ricadono le responsabilità degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008: è
responsabile dell’istituzione di un’adeguata organizzazione per l’attuazione della prevenzione dei
rischi, rispondendo personalmente dei risultati.
Nello specifico, il Datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs.
81/2008,ha la responsabilitànon delegabile:
a) della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi;
b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dairischi.
Al Datore di Lavoro, inoltre, competono tutte le attività rivolte alla tutela della Sicurezza e
Salute dei lavoratori, in funzione dei rischi legati all’attività lavorativa, dei mutamenti organizzativi
e produttivi, delle condizioni di lavoro, della presenza di Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI), della necessità di formazione ed informazione dei lavoratori, del grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione, secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
Per svolgere tali attività il Datore di Lavoro si avvale di figure professionali competenti
(RSPP, MC, RLS ecc.).
Il Datore di Lavoro e i Dirigenti che organizzano e dirigono le attività per la S&SL, secondo
le attribuzioni e competenze ad essi conferite, ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno i
seguenti obblighi:
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
34
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
e)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f)
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g)
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti
a suo carico nel presente decreto;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
m)
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o)
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e perl'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi,
anche susupporto informatico, nonché consentire al medesimorappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p)
elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto
informatico, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
consegnarnetempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento è consultatoesclusivamente in azienda;
q)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r)
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativonazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla
ricezione delcertificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro checomportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, quellirelativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo dicomunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni siconsidera comunque
c)
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
s)
t)
u)
v)
z)
aa)
bb)
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assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioniper
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui
al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei
rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’Azienda; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente; all’organizzazione della formazione.
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi
di lavoro, nonchéper il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devonoessere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero dellepersone
presenti;
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di appositatessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione deldatore di lavoro7;
convocare la riunione periodica per la sicurezza;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanzaai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzionee della protezione;
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativonazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova
elezione odesignazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in
fase di prima applicazionetale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
già eletti o designati;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansionelavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni inmerito a:
a.
natura dei rischi;
b.
organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e
protettive;
c.
descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d.
dati di cui al comma precedente, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e.
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e
del medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi
degli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora la mancata attuazione dei
predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non siariscontrabile un difetto di vigilanza
del datore di lavoro e dei dirigenti.
7
Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010,
in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
36
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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.
Queste attività possono venire delegate ai dirigenti. I criteri essenziali della validità della
delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro, così come definiti dalla
giurisprudenza in materia, sono:
- forma scritta, esplicita ed in equivoca, recante data certa;
- capacità tecnico-professionale ed esperienza del delegato relativamente alla specifica natura
delle funzioni delegate;
- autonomia completa ed incondizionata, relativamente ai poteri di organizzazione, gestione e
controllo, oltre che autonomia economica, del delegato rispetto al delegante in merito
all’oggetto della delega;
- accettazione formale e scritta da parte del delegato.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, ed essa non esclude l’obbligo
di vigilanza in capo al datore di lavoro, in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato,
delle funzioni trasferite.
Per quanto concerne l’implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro il Datore di Lavoro è responsabile:
- della Politica della Sicurezza (secondo quanto previsto nel manuale);
- del coordinamento tra i servizi responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione (SPP, MC, servizi preposti ai processi critici per la Sicurezza);
- della verifica, almeno annuale, tramite il Riesame del Sistema, del raggiungimento degli
obiettivi;
- del miglioramento continuo del Sistema di gestione della S&SL.
Obblighi dei Dirigenti
 Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale
I compiti specifici sono:
- scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei
lavoratori, consultandosi preventivamente con il SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro
sicuro;
- predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a
conoscenza degli operatori;
- utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all’idoneità d’uso per gli stessi segnalata;
- collaborare con il SPP Aziendale all’individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle
strutture da loro dirette;
- comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti
biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di
incrementare o comunque variare il livello di rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- richiedere la collaborazione dei preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in
generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori;
- informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui rischi
connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
provvedere, coadiuvati dai preposti e sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente, affinché i lavoratori abbiano a disposizione
i mezzi di protezione necessari;
richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l’uso della segnaletica di
avvertimento e di sicurezza;
assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali
vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi dei preposti e applicando le procedure
specifiche (nel caso del comparto questo compito è affidato all’Ufficio Infermieristico);
prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad
un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;
proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave eimmediato,
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, sentiti i preposti;
collaborare all’adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno,
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.
 Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezzadei
lavoratori
In relazione alle funzioni peculiari in materia di sicurezza i dirigenti incaricati a fornire servizi
hanno i seguenti specifici compiti (nello specifico si vedano le procedure tecniche):
L’Area Gestione Tecnicaè incaricata di:
- progettare gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene
salute e sicurezza del lavoro;
- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla
Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature
siano adeguati alle norme di igiene salute e sicurezza del lavoro, alle linee guida per
l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti;
- gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza,
curando l’applicazione dell’art.26 delD.Lgs.n. 81/2008 e in conformità alle disposizioni di
cui al Titolo IV dello stesso decreto;
- applicare, in collegamento con il SPP, le misure tecniche di prevenzione incendi e attivare i
piani per l’emergenza (a seconda delle decisioni aziendali);
- collaborare, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli
altri servizi competenti per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati
all’esercizio delle strutture e degli impianti e l’individuazione delle relative misure di
prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di
esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 81/2008;
38
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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produrre/raccogliere e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa
alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove
l’adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata dadocumentazione specifica
(certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI,
abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di
valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs.n. 81/2008;
garantire la continuità e l’adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali,
secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, il Servizio
Tecnico deve provvedere all’applicazione delle procedure aziendali previste, in attuazione
all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
L’Area Gestione Patrimonio:
- è responsabile della procedura in ordine all’acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di
protezione individuale e collettivi conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni
degli uffici/soggetti competenti;
- prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in seguito all’aggiudicazione, gestisce gli
adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l’applicazione
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in collaborazione con l’SPP;
- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici
dalla stessa acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP per la
Valutazione dei Rischi;
- prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria
offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori
(destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall’art 26 del D.Lgs. 81/2008,
valutando l’offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di
sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione eProtezione e con le altre
strutture Aziendali coinvolte;
- prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i
beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie,
nonché dei manuali d’uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e
della consegna dei manuali d’uso e manutenzione;
- prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di
moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.
La Farmacia:
- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodottichimici
dalla stessa acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP;
- partecipa all’acquisto dei DPI di cui ha la gestione.
Il Servizio di Ingegneria Clinica e Sistemi informativi:
- cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali. Trasmette ai Dirigenti o
Preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenzia alla struttura aziendale le
competenze per la formazione e al dirigente la necessità di addestramento specificamente
richiesto per l’utilizzo di attrezzature;
- provvede, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione
con ilSPP, all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la salute e sicurezza degli
ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
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assicura che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D.Lgs.
81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi
necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
provvede ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell’entrata in
esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, accertando che siano corredati delle
certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione;
verifica che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d’uso indicate dai produttori e
che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
procura e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza
delle attrezzature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni
singola attrezzatura;
mette a disposizione dei lavoratori, e tiene aggiornati, i manuali d’uso e i libretti di
manutenzione delle attrezzature (libro macchina);
nei casi in cui il Servizio di Ingegneria Clinica dia in appalto a terzi la fornitura del servizio
di manutenzione delle attrezzature elettromedicali di competenza, provvede ad attivare la
procedura aziendale prevista in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs.
81/2008.
L’Area Gestione Personale:
- fornisce, su delega del Datore di lavoro, al Medico Competente, al SPP, al Medico
Autorizzato e all’esperto qualificato le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni,
pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), per i provvedimenti che ne
conseguono;
- fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l’indicazione della
loro collocazione;
- collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e
puerperio;
- collabora con MC e RSPP per la raccolta di informazioni richieste dall’INAIL in merito alle
malattie professionali, all’equo-indennizzo, al riconoscimento dell’invalidità e di cause di
servizio;
- è responsabile della tempestiva trasmissione all’INAIL delle denunce di infortunio;
- collabora con UOSD Sistemi di Sicurezza Aziendale per la gestione degli infortuni;
- collabora con UOSD Sistemi di Sicurezza Aziendale per la gestione delle denunce di
malattie professionali;
- comunica all’INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini assicurativi;
comunica inoltre all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, con le modalità che verranno ulteriormente definite in fase applicativa.
L’Ufficio Formazione:
- raccoglie le richieste di corsi di formazione inerenti la sicurezza;
- programma i corsi in accordo con SPP e RLS;
- organizza, gestisce ed archivia i corsi;
- invia i dati della formazione al SPP.
Il Servizio Infermieristico:
- gestisce,in collaborazione con il MC, ove non provveda il direttore di
U.O./Dipartimento/struttura, il personale sanitario del comparto con limitazione
dell’idoneità e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla tutela delle
lavoratrici madri.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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 Responsabili di strutture aziendali
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e i Responsabili dei distretti sanitari di base:
- promuovono l’attenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori,
- coordinano i programmi di intervento assicurando omogeneità di risposta a
problemianaloghi in unità organizzative diverse;
- assumono direttamente responsabilità dirigenziali in relazione a risorse di utilizzo comune
tra più unità operative;
- rappresentano in modo unitario alla Direzione Generale le necessità espresse dalle singole
unità operative.
La Dirigenza Medica Ospedaliera svolge compiti di generale orientamento, attuazione e
monitoraggio:
- degli aspetti igienistici, con particolare riguardo alla prevenzione della trasmissione delle
infezioni.
Obblighi dei Preposti
I compiti specifici sono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
- collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle
norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei Dispositivi di
protezione Individuali e Collettivi;
- curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del
Medico Competente e l’esperto qualificato/Medico Autorizzato, collaborando alla
valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre
i rischi stessi;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
diemergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
edinevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.
I preposti, in base a quanto previsto all’Art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonchédelle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezionecollettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza dellainosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che liespongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dareistruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto dilavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischiostesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in unasituazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature dilavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante illavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g. frequentare appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Obblighi dei Lavoratori
I lavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente le altre attrezzature di lavoro le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- partecipano ai corsi di formazione previsti nei loro confronti.
Ogni lavoratore, ai sensi di quanto previsto all’Art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, deve prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono, in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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c.
d.
e.
f.
g.
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utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i.
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
Obblighi dei progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, secondo quanto previsto all’Art.
22 del D.Lgs. n. 81/2008, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Obblighi del medico competente
Sulla scorta di quanto previsto nell’Art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente:
a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”,
secondo i principi della responsabilità sociale;
b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
43
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.1968, e con
salvaguardia del segreto professionale;
e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;
f. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
e, nel caso diesposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anchedopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta,informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
g. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiestadello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche per la sicurezza, al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
allavalutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datoredi lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
l. partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti contempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
8
Il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
44
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Il RISK MANAGEMENT
La Gestione del Rischio Clinico rappresenta un sistema organizzativo che contribuisce adefinire
l’insieme delle regole aziendali ed il loro funzionamento, il cui scopo principale èquello di creare e
mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.
Il Risk Management, obiettivo della Direzione Strategica della ASL BT, è un sistema atto a rilevare
tutti i possibili errori di sistema e dei singoli attori al fine di ridurre gli stessi e contenere entro
soglie accettabili i rischi clinici aziendali.
La gestione del rischio (Risk Management) viene definita come la possibilità di accadimento di un
evento avverso che può comportare perdite o danni per l’Azienda o per le persone coinvolte.
Lo schema seguente indica le fasi essenziali del Risk Management, in relazione all’obiettivo sopra
richiamato:
I.
Identificazione dei rischi clinici;
II.
Valutazione dei rischi clinici;
III.
Scelta delle tecniche di gestione;
IV.
Monitoraggio;
V.
Aggiornamento.
Il sistema integrato di Risk Management pertanto prevede :

Analisi preliminare della documentazione tecnica e delle procedure organizzative (analisi
storica degli eventi accidentali,reclami,infortuni dei dipendenti);

Identificazione delle situazioni in grado di generare rischio (sopralluoghi nelle aree e
interviste del personale operativo);

Definizioni delle azioni di miglioramento delle soglie di rischio clinico e delle possibili
alternative (analisi costo/benefici,analisi dell’impatto dell’azione migliorativa proposta sulla
struttura,definizione delle priorità di intervento);

Realizzazione azioni di miglioramento,definizione di
(formazione,protocolli e procedure).
Risk
Management interno
La logica sopra esposta in linea con la norma UNIENISO 9001:2000 ha lo scopo di creare valore
aggiunto di sistema con ripercussioni operative quali:
45
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013

Miglioramento della qualità della assistenza attraverso una riduzione dei rischi legati al
processo diagnostico,terapeutico assistenziale e offrendo maggiori garanzie di sicurezza al
paziente;

Tutela sugli operatori sanitari che operano nella organizzazione aziendale , tutelandoli
rispetto alle accuse di malpractice;

Sulla immagine della azienda;

Sui premi assicurativi (frutto di analisi documentali e monitorate nel tempo sulle azioni
preventive e correttive degli errori e delle barriere organizzative innalzate a protezione dei
processi più critici).
Il RiskManager,supporta il sistema decisionale del management ospedaliero e territoriale dal punto
di vista metodologico ed organizzativo al fine di migliorare la risposta alla domanda di sicurezza
dei cittadini e degli operatori e di orientare l’organizzazione a standard di qualità eccellenti.
Il Risk Manager ha il compito di sviluppare politiche , strumenti e metodologie di misurazione del
rischio e contribuire a realizzare le infrastrutture tecnologiche e organizzative necessarie alla
individuazione ed eliminazione degli errori.
In stretto rapporto con l’attività di programmazione aziendale su base annua e strategica, il Risk
Manager individua le azioni prioritarie di Risk Management da inserire nel sistema di
programmazione annuale.
Obiettivi/funzioni del Risk Management sono :

Coordinare il gruppo di lavoro sul “Gestione del Rischio Clinico”aziendale;

Essere Referente Aziendale del Flusso Informativo SIMES / NSIS;

Aderire al Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri (CVS)–con eventuale attività di
coordinamento come da nota protocollo A00_005_ 00036 del 24.02.2012, a firma del
Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità;

Aderire al Coordinamento Regionale Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
(determinazione del Direttore Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e
delle Pari Opportunità n.005/DIR/2012/00012 del 19 dicembre 2012);

Introdurre la metodologia dell’audit clinico/gestionale sia in forma retroattiva che proattiva
sulle aree a priorità di rischio clinico;creazione di un’atmosfera di fiducia e collaborazione,
cornice indispensabile entro la quale

sviluppare tutte le dinamiche di gestione del rischio;

quantificare il rischio Aziendale, individuando le criticità più o meno latenti, anchemediante
la realizzazione della mappatura del rischio e della sinistrosità aziendale;
46
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013

riorganizzare i Flussi di informazione, anche mediante l’implementazione di unsistema di
incident reporting aziendale;

individuare gli Strumenti e le Azioni per ridurre i danni al paziente, agli Operatori e
ilContenzioso legale, anche utilizzando metodiche di indagine reattive come la Root Cause
Analisys (RCA)e la FMEA/FMECA;

definire le Strategie per
collaborazionecon l’URP;

predisporre del Piano Aziendale per promuovere la cultura del rischio clinico,
incollaborazione con l’Ufficio Formazione;

produrre e attuare piani per contenere i costi commessi alle problematiche diresponsabilità
sanitaria, in collaborazione con la struttura Burocratico Legale.
migliorare
i
rapporti
Utenza-Azienda
Sanitaria,
in
Sviluppare il sistema di Technology Assessment, in collaborazione con l’U.O. Area delle
Tecnologie.
47
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
IL SISTEMA QUALITÀ
Gli obiettivi fondamentali di un sistema qualità sono:
• individuazione di opportunità di perfezionamento ed esecuzione di progetti, preferibilmente
multicentrici, di valutazione e miglioramento da realizzare in tutte le unità organizzative di una
azienda. Tra questi progetti hanno particolare importanza quelli costituiti dai percorsi
assistenziali.
• riduzione dei rischi per i pazienti in tutte le unità organizzative cliniche;
• redazione ed approvazione di procedure organizzative finalizzate all’appropriatezza ed
all’efficienza, basate sull’analisi attenta dei processi, che contribuiscano a ridurre sprechi e
ritardi;
• redazione e approvazione di linee guida e protocolli su base aziendale, basati su evidenze
scientifiche, auspicabilmente incorporati all’interno di percorsi assistenziali;
• monitoraggio e verifica dell’applicazione delle linee guida e dei protocolli e percorsi assistenziali
implementati;
• aggiornamento periodico delle linee guida, protocolli e percorsi assistenziali, sulla base delle
nuove acquisizioni tecnologiche, delle novità della letteratura scientifica e delle indicazioni
venute dalla verifica della loro applicazione;
• messa in atto di un sistema di monitoraggio del grado di qualità percepita – o di
responsivenessdel servizio, in modo da individuare opportunità di miglioramento e di intervento
tempestivo.
Principali strumenti del sistema qualità:
 definizione di obiettivi specifici e misurabili; gli obiettivi dovrebbero essere pochi, realistici ma
ambiziosi, tali da richiedere cambiamenti importanti e non solo piccoli aggiustamenti;
 disponibilità di sostegno metodologico;
 sostegno alla direzione strategica, in particolare, con proposte di inserimento nel sistema
premiante di obiettivi relativi non solo al contenimento dei costi ed all’aumento di produttività,
ma anche alla qualità professionale e percepita;
 coordinamento tra le attività di qualità organizzativa, di qualità professionale e di qualità
percepita (URP);
 costituzione di un gruppo o comitato centrale per la valutazione ed il miglioramento;
 costituzione di alcuni comitati permanenti per la valutazione e il miglioramento, in particolare
sull’uso dei farmaci o del sangue e sulle infezioni in ambiente sanitario;
 costituzione di gruppi di miglioramento e di una rete di referenti per la qualità e possibilmente
per l’EBM collegati all’ufficio qualità;
 disponibilità di collegamento con banche dati della letteratura medica e sanitaria e di competenze
sul loro utilizzo;
 formazione sui principi e sulle pratiche della valutazione e del miglioramento continuo e della
Medicina basata sulle Evidenze.
48
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Funzioni dell’Ufficio Qualità
Un’azienda sanitaria che intenda promuovere realmente la valutazione ed il miglioramento della
qualità non può limitarsi a miglioramenti occasionali, isolati, affidati all’iniziativa di piccoli gruppi
di operatori fortemente motivati, ma dovrà progressivamente coinvolgere tutte le unità
organizzative.
Per costruire un vero e proprio sistema organizzativo orientato alla qualità (come è implicito nelle
normative nazionali), è necessario che la Direzione Generale decida di istituire o valorizzare unità
di staff capaci di promuovere le attività di valutazione e miglioramento di qualità e di mettere a
disposizione del personale gli strumenti relativi.
Questa unità di staff contribuisce a far sì che:
- a livello centrale vi siano sintonia di visione e coerenza di attività nei riguardi delle iniziative di
valutazione e miglioramento di qualità. L’Ufficio Qualità (Di Stanislao e Noto, 2000) dovrebbe
agire in stretto collegamento con controllo di gestione e meccanismi premianti, URP (relazioni
con il pubblico), formazione, sistema informativo, U.O. di Epidemiologia e Statistica,
accreditamento;
- a livello periferico sia promossa e sostenuta una rete di professionisti interessati alla promozione
della qualità che condividano linguaggio, metodi e strumenti da utilizzare. Le esperienze fatte
portano a ritenere che un Ufficio Qualità dovrebbe essere collegato a referenti o promotori della
qualità delle singole unità organizzative.
Le principali funzioni dell’ufficio qualità in un’azienda possono essere così sintetizzate:
 supporto alla direzione aziendale per la pianificazione strategica;
 supporto e consulenza per la progettazione e il continuo miglioramento di:
o un sistema informativo orientato alla qualità;
o un sistema formativo orientato alla qualità;
o un sistema premiante orientato alla qualità;
o attività di relazioni con il pubblico orientate a valutare e a migliorare la qualità percepita, ma
anche a mettere in luce e a contribuire a risolvere problemi di qualità professionale;
 promozione e sostegno della diffusione della cultura della medicina basata sulle evidenze;
 supporto dei gruppi di lavoro e dei comitati aziendali i cui mandati riguardano la valutazione ed
il miglioramento;
 promozione, sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione dei percorsi assistenziali;
 promozione, sostegno e coordinamento delle altre iniziative di valutazione e miglioramento di
qualità e tra queste in particolare di quelle inerenti alla gestione del rischio clinico;
 formazione di ingresso e permanente del personale sui metodi e gli strumenti di valutazione e
miglioramento della qualità;
 sostegno all’analisi e alla riprogettazione di qualunque processo;
 supporto alla rilevazione e all’analisi di indicatori di processo e di esito nel corso dei progetti di
valutazione e miglioramento;
 partecipazione a ricerche sull’efficacia dei diversi metodi e strumenti di promozione della
qualità, anche in collaborazione con organismi scientifici esterni, nazionali e internazionali.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
GLI EVENTI SENTINELLA
La prevenzione degli eventi sentinella
Programma di monitoraggio dell’implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni
sulla prevenzione degli eventi sentinella
L’ASL BT valuta strategica per le finalità proprie istituzionali la prevenzione e segnalazione
degli eventi sentinella. ll programma Monitoraggio dell’implementazione a livello aziendale delle
raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi sentinella si inserisce fra le iniziative avviatedal
Ministero della Salute volte a garantire la sicurezza dei pazienti e una correttagestione del rischio
clinico.
Nell’ambito di tali iniziative si collocano le Raccomandazioni elaborate e diffuse, a partire
da aprile 2005, con la finalità di fornire agli operatori sanitari ed agli amministratori soluzioni per
prevenire il verificarsi di eventi avversi di particolare gravità identificati come Eventi Sentinella nel
Protocollo nazionale di monitoraggiodegli Eventi sentinella. Il Programma parte dalla
considerazione che le Raccomandazioni divulgate dal Ministero debbano essere adattate dalle
Aziende sanitarie alla specifica realtà, affinché si possa realmente provvedere alla loro
implementazione.Il progetto è stato affidato, come capofila, all’Agenas nel marzo 2009.
I documenti oggetto di monitoraggio sono le13 raccomandazioni disponibili sul portale del
Ministero all’indirizzo http://www.salute.gov.it/qualita/qualita.jsp.
RACCOMANDAZIONI
1. Raccomandazione n.1 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di Potassio –
KCL – e altre soluzioni concentrate contenenti Potassio.
2. Raccomandazione n.2 per la prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale
all’interno del sito chirurgico.
3. Raccomandazione n. 3 per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della
procedura.
4. Raccomandazione n. 4 per la prevenzione del suicidio del paziente in ospedale.
5. Raccomandazione n. 5 per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità
ABO.
6. Raccomandazione n. 6 per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto.
7. Raccomandazione n. 7 per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori
in terapia farmacologica.
8. Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.
9. Raccomandazione n. 9 per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali.
10. Raccomandazione n. 10 per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/ mandibola da
bifosfonati.
11. Raccomandazione n. 11 per la prevenzione della morte o grave danno conseguenti ad un
malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero).
50
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
12. Raccomandazione n. 12 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Lookalike/Sound-alike”.
13. Raccomandazione n. 13 per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle
strutture sanitarie.
Tutte le Raccomandazioni sono state sottoposte all’attenzione del Coordinamento delle
Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti e ad un processo di consultazione da
parte di Società scientifiche,Associazioni,Enti ed altri stakeholder. Il sistema di monitoraggio è
stato progettato in modo da essere espandibile e scalabile così da poter essere applicato a tutte le
realtà delle strutture sanitarie italiane. Il sistema informativo per il supporto al monitoraggio
sperimentato, infatti, potrà essere adottato da tutte le Regioni e divenire punto di osservazione
privilegiato a livello centrale.
Gli indicatori individuati, specifici per ogni Raccomandazione ma adottabili a vari livelli
organizzativi, sono rappresentati da:
1. presenza di un Piano/Programma aziendale specifico per la sicurezza dei pazienti;
2. organizzazioni che hanno implementato le Raccomandazioni;
3. grado di implementazione della Raccomandazione;
4. cause ostacolanti l’implementazione;
5. cause della non implementazione;
6. coinvolgimento degli stakeholder.
L’ASL BT adotta queste raccomandazioni, le valuta e le previene all’interno del
Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza impegnandosi al monitoraggio dei dati ed alla
rimozione delle cause.
51
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
L’AUTOVALUTAZIONE
PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
Adozione del modello “SANITAS”
Al fine di implementare il sistema di autovalutazione la ASL BT adotta le linee guida
AgeNaS ed i 10 criteri allegati al presente manuale e reperibili sul sito:
http://www.agenas.it/agenas_pdf/Relazione%202%20sem%202011/Allegati%20alla%20relazione%
20attivit%C3%A0%202%20sem%202011/Allegato%2011_v6SANITAS_20110824%20to%20AG
ENAS_italiano.pdf
Nel dicembre del 2010 l’AgeNaS ha dato avvio, in collaborazione con la European Society
for Quality in Healthcare (ESQH) e la EuropeanHealth Management Association (EHMA), al
progetto SANITAS (Self-Assessment Network InitialTesting and Standards).Auspicato dalla
Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQUAS-VRQ), il progetto si è proposto di
ovviare alla frammentarietà delle indicazioni volte a una corretta gestione della sicurezza e alla
carenza di strumenti pratici per la valutazione della sicurezza delle strutture dotando la dirigenza e il
personale sanitario di uno strumento per l’autovalutazione e la valutazione fra pari della qualità e
della sicurezza degli ospedali.
Tra i principali gap che il progetto ha inteso affrontare, oltre alla variabilità nelle politiche e
nelle pratiche per la sicurezza, vi è la carenza di sistemi di gestione e controllo della sicurezza a
livello aziendale/ospedaliero, di meccanismi di monitoraggio della implementazione delle linee
guida clinico-organizzative e di valutazione del loro impatto. Le indicazioni esistenti volte a una
corretta gestione della sicurezza sono frammentarie e le direzioni ospedaliere non dispongono di
strumenti pratici per la valutazione della sicurezza delle strutture.
Il progetto SANITAS si è dunque proposto di dotare la dirigenza e il personale sanitario di
uno strumento per l’autovalutazione e la valutazione fra pari, su base volontaria, della qualità e
della sicurezza degli ospedali. Il progetto si è articolato in due principali fasi: la prima fase ha
riguardato l’analisi di quanto emanato a livello europeo in termini di indicazioni, direttive e
raccomandazioni a garanzia della sicurezza del paziente; i risultati di detta analisi sono stati
ulteriormente approfonditi al fine di colmare eventuali lacune, attraverso l’analisi di fonti
secondarie, quali organizzazioni non governative e agenzie nazionali.Attraverso la mappatura di
quanto emanato a livello europeo in termini di indicazioni, direttive, ricerche, è stato creato uno
strumento strutturato in 10 sezioni articolate in criteri misurabili.
La seconda fase ha visto la validazione del modelloda parte di 10 strutture ospedaliere
italiane,spontaneamente condidatesi a partecipare alprogetto.
Il documento qui riportato è la secondastesura dello strumento per l’autovalutazione
dellasicurezza dei pazienti in ospedale, risultantedal feedback fornito dagli ospedali
validatori(AOUCareggiFirenze,ASL
n.4ToscanaOspedale
diPrato,
Policlinico
UniversitarioA.Gemelli- Roma,AOU Sant’Anna- Ferrara,Ospedale San CamilloDe LellisRieti,AOU Ospedali Riuniti-Ancona,ASL n. 3 Umbria- Ospedale di Foligno,ASO Santa Croce e
Carle- Cuneo,AOU SanGiovanni BattistaTorino,ASLTorino 5).
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA
SORVEGLIANZA MEDICA, FISICA E PER LA
RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI DELLA ASL BT
PREMESSA
La ASL BT, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti (come previsto dai
D.Lgs 81/08 e D.Lgs.230/95 e 187/2000), ha istituito con delibera N.55 del 20/1/2010 il
Regolamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione Medica ASL BT.
Tale Regolamento è stato successivamente integrato con le nomine dei Medici Competenti, del
Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato.
In altre delibere venivano successivamente nominati dal Direttore Generale il RSPP e gli Esperti
Qualificati per le attività previste nella ASL BT.
Con la presente delibera si adotta il “Regolamento per la Sorveglianza Fisica e la Radioprotezione
dei Lavoratori della ASL BT e si modifica il regolamento adottato ai sensi della delibera N.55 del
20/1/2010, al fine di rendere coerenti tra loro i regolamenti in oggetto.
Inoltre viene definito l'organigramma aziendale con le descrizioni e le attribuzioni di legge delle
diverse figure coinvolte.
DEFINIZIONI
Al fine di ottimizzare le capacità di valutazione e prevenzione dei rischi stimati e presenti in un
ambiente di lavoro complesso formato da presidii ospedalieri e strutture territoriali, il datore di
lavoro si avvale delle possibilità di delega delle funzioni specifiche, negli ambiti previsti e delimitati
dal D.lgs 81/08 e D.lgs 230/95 nelle forme che seguono:
53
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
DELEGATI DEL DDL
Persona delegata dal Direttore Generale con atto scritto in possesso di tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, in possesso di
tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate e in possesso di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
-
-
I delegati del datore di lavoro per i singoli Presidi Ospedalieri coincidono con i Direttori
Amministrativi dei presidi stessi; per quanto concerne i distretti, invece, i delegati
coincidono con i Direttori di Distretto. Nei presidi ospedalieri della ASL BT, visti i ruoli e le
competenze delle Direzioni Mediche di PP.OO., queste ultime sono coinvolte attivamente
nella collaborazione con il MC, il RSPP,l’ EQ,il DDL, per lo svolgimento dei compiti e delle
funzioni, nelle forme previste dal seguente regolamento.
I delegati del DDL nominano per iscritto, ai sensi del D.Lgs n.187/2000, i Responsabili di
Impianto per ciascun apparecchio radiologico detenuto o da installare
DIRIGENTI
“persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”
-
Ferme restando le responsabilità dei dirigenti previste nel D.Lgs 81/08 e già definite nella
parte generale del presente manuale del sistema di gestione integrata della Sicurezza ASL
BT, ai fini del D.Lgs 230/95 la ASL BT individua quali “Dirigenti” i Direttori Sanitari di
PP.OO. e i Direttori o Responsabili di UU.OO e Servizi.
PREPOSTO
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa”
-
Ferme restando le responsabilità dei preposti previste nel D.Lgs 81/08 e già definite nella
parte generale del presente manuale del sistema di gestione integrata della Sicurezza ASL
BT, salvo diversa indicazione, ai fini del D.Lgs 230/95 la ASL BT individua quali preposti le
figure di coordinamento del comparto (Coordinatori, posizioni organizzative), nominati dai
Dirigenti (direttori delle UU.OO.e Direttori Sanitari).
54
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
ATTRIBUZIONI DI LEGGE DELLE FIGURE COINVOLTE
Di seguito vengono riportate le attribuzioni di legge per le principali figure coinvolte nell’ambito
della sicurezza sul lavoro sia per le radiazioni ionizzanti che per gli altri rischi a cui sono esposti i
lavoratori della ASL BT.
I compiti degli altri soggetti che intervengono nella organizzazione aziendale della RP e della
Sorveglianza Medica sono descritti dettagliatamente nei due regolamenti di Sorveglianza Fisica e
Medica che costituiscono parte integrante del presente documento.
DATORE DI LAVORO [ex art.61 D. Lgs 230/95]
“attua le cautele di protezione e sicurezza previste”
-
nominare l'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica dei lavoratori esposti e degli
impianti radiologici;
comunicare all' Ispettorato Provinciale del Lavoro il nominativo e la dichiarazione di
accettazione d'incarico dell'EQ;
nominare i propri delegati in materia di radioprotezione;
richiedere le autorizzazioni previste dalla legge ed effettuare le necessarie comunicazioni;
acquisire il documento di valutazione dell'Esperto Qualificato contenente le valutazioni e le
indicazioni di radioprotezione, prima dell'inizio di ogni attività radiologica;
DATORE DI LAVORO [ex D.Lgs 81/08]
-
-
valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento sulla valutazione dei
rischi;
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
nominare il medico competente/Medico Autorizzato per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di
sicurezza;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
55
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
-
-
-
-
-
2013
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
convocare la riunione periodica della Sicurezza ai sensi del Dettato Normativo
coinvolgendo l’esperto Qualificato almeno due volte l’anno con almeno una seduta dedicata
alle tematiche della Radioprotezione;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente informazioni in
merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e
all’attuazione delle misure preventive e protettive; fornire inoltre la descrizione degli impianti
e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali e i provvedimenti adottati
dagli organi di vigilanza;
rendere edotti i lavoratori attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e incontri sui
temi relativi alla Radioprotezione ed a tutti gli agenti di rischio valutati di intesa con i
Direttori delle UU.OO.
DELEGATI DEL DDL [ex art.61 D. Lgs 230/95]
“attuano le cautele di protezione e sicurezza previste per conto del DDL”
-
Individuare e nominare i dirigenti che dovranno in concreto occuparsi degli obblighi di
legge;
individuare e nominare i Responsabili di impianto , per ciascun impianto radiologico
installato o da installare;
fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi
a cui sono esposti;
provvedere a che siano soddisfatte le limitazioni di esposizioni per particolari categorie
(minori e gestanti);
adottare le idonee misure di sicurezza e protezione;
controllare che le figure incaricate della sorveglianza della RP (EQ, dirigenti e preposti
incaricati) istituiscano ed aggiornino la documentazione di SF;
conservare o trasmettere agli organi competenti la documentazione di SF;
fornire alle figure incaricate della sorveglianza della RP i mezzi, le informazioni e le
condizioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività;
fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall' EQ e
assicurarne l'accesso alla documentazione;
assicurare le opportune misure di RP nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi o esterni.
DELEGATI DEL DDL [ ex D.lgs 81/08]
Nell’adempimento dei seguenti obblighi di legge i delegati del Datore di Lavoro si avvalgono dei
Dirigenti individuati per:
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fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
acquisire i giudizi espressi dal medico autorizzato/competente e provvedere affinché
vengano rispettate determinate prescrizioni o eventuali “non idoneità” , per mezzo delle
Direzioni Sanitarie di Presidio;nei Distretti, la vigilanza verrà assicurata dai Direttori di
Distretto.
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
vigilare adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei luoghi di lavoro nel caso di pericolo grave e immediato;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la
sicurezza dei locali, degli edifici e degli impianti assegnati in uso alla ASL BT sono assolti
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati (Area Gestione Tecnica ed
Area delle Tecnologie), a seguito della richiesta di intervento da parte del delegato del
DDL.
Il Responsabile del SPP che, nel corso della sua attività di ispezione, di vigilanza e di
controllo, viene a conoscenza di fatti e/o condizioni di possibile pericolo per la sicurezza e
la salute dei lavoratori o ne riceve informazione dal DDL, dal RLS, dal Delegato del DDL o
altro dirigente, attiva immediatamente le Aree interessate per la gestione del caso in
oggetto.
DIRIGENTI [ ex art.61 D. Lgs 230/95]
- provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato;
- provvedere affinché i lavoratori che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti siano
adeguatamente classificati ai fini della radioprotezione;
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
- far predisporre norme interne di protezione e sicurezza e curare che copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone controllate;
- provvedere affinché i lavoratori osservino le norme interne;
- provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti e i tipi di rischio;
- comunicare tempestivamente all' EQ e al medico autorizzato/competente la cessazione del
rapporto di lavoro con il lavoratore esposto ovvero eventuali sospensioni o variazioni sulla modalità
di esposizioni alle radiazioni ionizzanti;
- fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità
operative, carichi di lavoro);
- fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle
attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative);
DIRIGENTI [ex D.Lgs 81/08/]
Collaborano con il Delegato del DDL nell’adempimento delle funzioni e compiti descritti nel
paragrafo relativo ai compiti del DDL Delegato. In particolare:
-
Si assicurano per mezzo dei preposti della avvenuta visita di idoneità nei casi previsti e
vigilano sulla scadenza dei giudizi in essere
Si assicurano del rispetto di eventuali limitazioni e /o prescrizioni contenute nei giudizi
Vigilano anche attraverso i preposti sul rispetto della normativa di sicurezza e sul corretto e
costante utilizzo di DPI la dove previsti
Vigilano con la collaborazione dei preposti sulle forniture dei DPI necessari informando
prontamente le strutture di competenza per il pronto approvvigionamento degli stessi
PREPOSTI [ex art.61 D. Lgs 230/95]
“collaborano con i dirigenti per ... ”
-
garantire il rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza da parte dei lavoratori;
fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità
operative, carichi di lavoro);
fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle
attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative);
fornire segnalazioni riguardanti la RP (inadeguatezza dei mezzi e dei dispositivi di RP,
ecc.);
PREPOSTI [ex D.Lgs 81/08]
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché sulla effettiva attuazione delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’ osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta.
ESPERTO QUALIFICATO [ex art.77-79 D. Lgs 230/95]
“esercita la Sorveglianza Fisica per le radiazioni ionizzanti per conto del DDL”
E' l'esperto iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati che esercita la Sorveglianza Fisica
per conto del Datore di Lavoro.
Per le attribuzioni di legge ,si rimanda al “Regolamento Aziendale per la Sorveglianza Fisica e la
radioprotezione dei lavoratori della ASL BT”
MEDICI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA MEDICA
Medici specialisti in Medicina del Lavoro. Per le attribuzioni di legge, si rimanda al Regolamento
Aziendale di Radioprotezione Medica ASL BT.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE [ex D.Lgs 81/08]
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali idonei a coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica sulla sicurezza dei lavoratori;
f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
alla attività della impresa in generale;
g) collaborare con tutte le figure aziendali coinvolte nell’organizzazione del sistema di
sicurezza aziendale.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
ESPERTI QUALIFICATI:
EQ PP.OO. e DD.SS.SS.
MEDICI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA
MEDICA:
RSPP
M.A. ASL BT
M.C. PP.OO. e DD.SS.SS
DATORE DI LAVORO:
DIRETTORE GENERALE
ASL BT
DELEGATI DEL DDL:
DELEGATI DEL DDL:
DS del DSS 1
D.A. P.O. Andria-Canosa,
DS del DSS 2
D.A. P.O. Barletta
DS del DSS 3
D.A. P.O. Bisceglie-Trani,
DS del DSS 4
RESPONSABILI DI IMPIANTO:
DS del DSS 5
medico specialista in Radiologia o Medicina
Nucleare o Radioterapia(dipendente o
convenzionato interno)
RESPONSABILI DI IMPIANTO:
Medico specialista in
Radiologia,
Medicina Nucleare,
Radioterapia
DIRIGENTI:
DIRIGENTI:
Direttori Sanitari PP.OO.
Direttori UU.OO. e Servizi in cui si
praticano attività radiologiche
Direttori UU.OO. e Servizi in cui si
praticano attività radiologiche
Responsabile Area Gestione Personale
Responsabile Area Gestione Personale
Responsabili Area Gestione Tecnica,
Responsabili Area Gestione Tecnica,
Responsabile U.O.S. Servizi Informatici e
Ingegneria Clinica
Responsabile U.O.S. Servizi Informatici e
PREPOSTI:
Ingegneria Clinica
PREPOSTI:
Esperto in Fisica Medica
Coordinatori e posizioni organizzative
Coordinatori
e posizioni
Esperto
in Fisica
Medica organizzative
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
ELENCO ACRONIMI
D.A. : Direttore Amministrativo
DDL: Datore di Lavoro
DG:
Direttore Generale
DOSP: Documento Sanitario Personale
DS:
Direttore Sanitario
DSS: Distretto Socio Sanitario
EFM: Esperto in Fisica Medica
EQ :
Esperto Qualificato
M.A: Medico Autorizzato
MC:
Medico Competente
P.O.:
Presidio Ospedaliero
RdI:
Responsabile di Impianto
RP:
Radioprotezione
RSL: Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori
RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
SF:
Sorveglianza Fisica
SM:
Sorveglianza Medica
SPD: Scheda Personale Dosimetrica
U.O.: Unità Operativa
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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REGOLAMENTO
PER LA SORVEGLIANZA MEDICA
DEI LAVORATORI DELL’ASL BT
Premesso che questa Azienda, è obbligata alla tutela della salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, e dei soggetti per i quali è comunque prevista una tutela della salute e sicurezza
per così come previsto dal D.Lgs 230/95 e dal T.U. sulla sicurezza n. 81/08, istituisce il
Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione con i compiti previsti dal
corrente dettato normativo e secondo l’articolato organizzativo e procedurale previsto dalla
presente delibera.
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura definisce le modalità operative per:
- la corretta programmazione e gestione delle visite mediche dei lavoratori (ex art 41
Dlgs 81/08)
- l’attivazione del controllo della idoneità fisica dei lavoratori (ex art. 5, comma 3, L. n.
300/70) da parte del Collegio Medico Legale
- la corretta comunicazione tra i soggetti deputati alla attuazione delle norme di
prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La procedura si applica alle seguenti tipologie di visite:
 Visite mediche preventive,
 Visite mediche periodiche,
 Visite straordinarie (richieste dal dipendente )
 Visite di fine rapporto
 Visite preassuntive
 Visite dopo periodo di assenza o malattia maggiore di 60gg
La procedura si applica a tutte le strutture della Asl BT
2. FUNZIONI COINVOLTE









Datore di lavoro: Direttore Generale
Direttore Sanitario Aziendale
Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
Direttori di Distretto
Direttori di Dipartimento
Direttore Area Amministrativa e Tecnica
Direttori UU. OO. Complesse Dipartimentali e Semplici
Direttore Area Gestione del Personale
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro








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Medici Competenti
Coordinatore dei Medici Competenti
Esperto Qualificato
Preposti
Medico Autorizzato
Lavoratori
Preposti
Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza – RLS
3. RIFERIMENTI

icazioni ed integrazione
 D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni
 Linee guida SIMLII 2004
4. DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI DI LEGGE
4.1 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE - DIRETTORE SANITARIO DI P.O.DIRETTORE DI DISTRETTO - DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - DIRETTORE UOC DIRETTORE UOS;
Dirigenti cui spetta tra l’altro, nell’ambito delle rispettive competenze:
- richiedere l’osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D.
Lgs.81/08 informandolo sui processi e sui rischi connessi alla attività lavorativa della
propria U.O;
- affidare i compiti ai lavoratori della propria UO tenendo conto del loro stato di salute;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori dell’obbligo, ove previsto, di
sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
4.2 - MEDICO COMPETENTE
E’ il medico, dipendente o convenzionato con l’Azienda, in possesso dei requisiti ex art. 38
D. Lgs. 81/08 che, nell’ambito delle proprie competenze, in sintonia con il Coordinatore dei
Medici Competenti, collabora con il datore di lavoro, con i Direttori/Dirigenti delle
UOC/UOD/UOS, con il S.P.P. e con gli RR.LL.SS. alla individuazione e alla valutazione
dei rischi lavorativi, effettua la Sorveglianza Sanitaria e provvede alla informazione dei
lavoratori e degli RR.LL.SS. sul significato degli accertamenti sanitari, in armonia con gli
obblighi di legge. Il Medico Competente ASL BT effettua la Sorveglianza Sanitaria dei
dipendenti della ASL BT intendendo per dipendente anche i volontari e frequentatori a
vario titolo delle strutture ASL per cui sussista un rischio specifico.
Nei casi di studenti e/o tirocinanti di Enti diversi dalla ASL BT si rimanda alle convenzioni
esistenti con gli Enti in oggetto al fine di individuare la figura del M. A./M.C.
4.3 - MEDICO AUTORIZZATO:
E’ il Medico dipendente o convenzionato con l’Azienda in possesso dei requisiti ex art. 88
D. Lgs. 230/ 95 che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da
radiazioni ionizzanti di categoria A
4.4 - COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
E’ il Dirigente incaricato dal Direttore generale di:
- coordinare l’attività dei MC nel rispetto delle prerogative fissate per questi ultimi dal D.
Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa
espresso riferimento a specifici compiti del medico competente;
- curare, di concerto con i singoli MC, i rapporti con il Responsabile del SPP, con gli
RRLLSS, con i Direttori delle UOC/UOD/UOS ove prestano la propria opera i lavoratori
soggetti a Sorveglianza Sanitaria nonché con i Direttori delle Strutture Sovraordinate e con
il Direttore dell’Area Gestione del Personale nel caso in cui, per rilascio da parte del MC di
certificazione di idoneità con prescrizioni, si renda necessario assegnare il lavoratore ad
altra mansione/posto di lavoro o ad altra unità operativa;
- curare l’ottimizzazione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale con particolare
riferimento alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei vari lavoratori soggetti
a Sorveglianza Sanitaria ivi comprese, di concerto con il Medico Autorizzato, quelle dei
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e alle modalità per garantire concretamente
l’osservanza del segreto professionale, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
- curare, di concerto con i singoli MC, il reporting annuale dell’attività dei Medici
Competenti con particolare riferimento alla comunicazione alla relazione annuale in
occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 fermo restando la
compilazione di apposita relazione annuale da parte di ciascun MC del Servizio di
Sorveglianza Sanitaria
Aziendale.
4. 5 - DIRETTORE dell’Area Gestione Personale
Direttore delegato dal Direttore Generale alla gestione del personale dell’Azienda
nell’ambito della quale:
- provvede, di concerto con il Medico Competente con il Coordinatore dei Medici
Competenti, del Direttore della UO presso cui opera il lavoratore interessato, il Direttore
dell’UO di nuova destinazione , del Direttore della Struttura Sovraordinata e, limitatamente
al personale infermieristico, ostetrico, OSS, OTA e ausiliario, tecnico sanitario, della
prevenzione , della riabilitazione e della assistenza sociale alla ottimale collocazione
presso altra UO del personale con inidoneità parziale o totale;
4.6 - PREPOSTO
Lavoratore cui spetta , in funzione dell’organizzazione aziendale esistente e delle rispettive
attribuzioni, il coordinamento dell’ attività dei lavoratori della U.O. cui e’ destinato.
Collabora con il Direttore della UO di appartenenza per l’attuazione degli obblighi previsti
4. 7 - LAVORATORE SUBORDINATO
Soggetto con rapporto di lavoro subordinato o equiparato (Direttori, dirigenti e personale
del comparto, tirocinanti ecc.) che, se esposti a rischi per i quali la normativa vigente
prevede la sorveglianza sanitaria sono obbligati a sottoporsi agli accertamenti sanitari con
le modalità previste dal M.C.
Nel caso di lavoratori/trici di aziende terze o Istituzioni diverse dalla ASL BT, la ASL si
accerta attraverso l’Area Gestione Personale del possesso del Giudizio di Idoneità di ogni
lavoratore che abbia un rischio lavorativo specifico. Nel caso di studenti tirocinanti presso
le strutture della ASL BT la sorveglianza sanitaria sarà effettuata da uno dei medici
competenti individuato da apposita delibera.
4.8 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP)
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
E’ il soggetto nominato dal DDL , in possesso di attitudini e capacità adeguate, al quale
spetta la responsabilità del SPP. Nell’ambito dei compiti previsti dalla legge assicura la
collaborazione con il Medico Competente, con l’Esperto Qualificato e con gli RRLLSS
nell’effettuazione della Individuazione e della Valutazione dei Rischi, anche al fine di
determinare i lavoratori che, per i rischi cui sono effettivamente esposti, debbono essere
sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria.
4.9 - SPP:
Insieme delle persone, sistemi e mezzi, facenti parte del servizio di prevenzione e
protezione dell’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi.
4.10 - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO e DOCUMENTO SANITARIO
PERSONALE:
Documenti predisposti dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a
Sorveglianza Sanitaria in cui sono annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il
lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi.
4.11 - GIUDIZIO DI IDONEITÀ:
Trattasi del giudizio espresso dal MC sulla idoneità alla mansione specifica, obbligatorio
ogni volta che viene eseguito un accertamento sanitario preventivo, periodico o
straordinario che può essere di:
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità parziale (idoneità con limitazioni)
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
4.12 - SORVEGLIANZA SANITARIA:
a. L’attività di sorveglianza sanitaria è costituita dalla effettuazione di visite mediche
preventive, periodiche, straordinarie e di fine rapporto nei confronti dei lavoratori per i quali
la normativa vigente lo prevede, nonché dalla effettuazione di visite nei vari ambienti di
lavoro congiuntamente al RSPP o ad un suo delegato e ha lo scopo di tutelare la salute
dei lavoratori evitando che gli stessi presentino l’insorgenza o l’aggravamento di patologie
connesse ai rischi lavorativi.
b. Il MC effettua la Sorveglianza Sanitaria sui lavoratori esposti a rischi lavorativi per i quali
la normativa vigente ne prevede l’obbligo; +tale Sorveglianza Sanitaria viene inoltre
effettuata nei casi in cui la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/08
dovesse evidenziare nuovi fattori di rischio. Il MC, inoltre, su specifica richiesta motivata e
formale di visita medica da parte del singolo lavoratore non esposto a rischi per i quali è
prevista la sorveglianza sanitaria, valuta se tale richiesta sia riconducibile a rischi
professionali, sulla base della più aggiornata valutazione dei rischi relativa all’unità
operativa in cui lo stesso presta la propria opera. Se ritenuto opportuno, il MC attiva il
processo di aggiornamento della valutazione dei rischi e sulla base delle nuove risultanze
attiva la sorveglianza sanitaria o, viceversa, informa il lavoratore della non rilevanza dei
rischi segnalati ai fini della sorveglianza sanitaria.
c. Qualora il MC nel corso della visita medica preventiva o periodica, riscontri patologie
non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto ne informa il lavoratore stesso
ed il medico curante con modello da predisporsi a cura del Servizio di Sorveglianza
Sanitaria Aziendale. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo l’integrità del
lavoratore stesso per motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell’ambito dell’
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
organizzazione lavorativa dove lo stesso opera il MC, garantendo il rispetto del segreto
professionale salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente ne informa,
immediatamente, il Direttore Generale che procederà eventualmente alla richiesta di
controllo della idoneità fisica del lavoratore medesimo, ex art. 5, comma 3, della L. n.
300/70, al Collegio Medico Legale.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
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5. MODALITÀ OPERATIVE
5.1- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Medico Competente, in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, in collaborazione
con il Datore di Lavoro, il RSPP, l’EQ, il RLS, partecipa attivamente alla individuazione e
alla valutazione dei rischi lavorativi con particolare riguardo alla determinazione dei
soggetti che per i rischi lavorativi cui sono effettivamente esposti debbono essere
sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
5.2 - VISITE MEDICHE PREVENTIVE
-
Nuove assunzioni e/o variazioni profilo mansione o rischio
a. L’ Area Gestione Personale per il tramite della Direzione Sanitaria di PO o di Distretto
trasmette ai medici competenti i nominativi del personale che entrerà in servizio con
l’indicazione del Codice Fiscale,della qualifica e, se nota, della UO di destinazione.
b. Il lavoratore neo assunto sarà convocato dal Medico Competente al fine di ottenere
l’elenco degli accertamenti di laboratorio che il lavoratore dovrà eseguire prima della visita.
Completati i citati accertamenti, il lavoratore, prenoterà direttamente la visita telefonando
all’ufficio del MC e, concertati i tempi con il superiore, si presenterà, salvo giustificato
impedimento da comunicarsi sempre telefonicamente, nella stanza indicata nel corso della
prenotazione. Tutti gli accertamenti preventivi e periodici, salvo diversa indicazione,
andranno eseguiti personalmente e direttamente dai lavoratori interessati presso i
laboratori di analisi e di diagnosi.
c. Il Direttore della U.O. presso cui opera il lavoratore comunica al Medico Competente
ogni nuova assegnazione , nell’ambito della stessa Unità Operativa o trasferimento che
comporti variazioni sostanziali di esposizione a rischi rispetto ai quali il lavoratore stesso e’
sottoposto a sorveglianza sanitaria.
-
Giudizio di Idoneità
a. Effettuata la visita il MC/(MA per i lavoratori radioesposti di fascia A e B) esprime un
giudizio sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica compilando apposito
certificato di idoneità, o di idoneità con prescrizioni, o di non idoneità parziale, totale o
temporanea da consegnarsi all’interessato, che firma per ricevuta. Copia del certificato, a
cura dei Medici Competenti, deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile, a
mezzo posta, al Direttore della UOC/S presso cui lavora l’interessato, al Delegato del
Datore di Lavoro e al Direttore della Area Gestione Personale .Per i dipendenti dei PP.OO.
va inviato al Direttore Medico di PO
b. Il certificato di idoneità relativo alle visite preventive e periodiche degli studenti che
effettuano tirocinio nelle strutture sanitarie aziendali viene inviato dal Medico Competente
nominato per le funzioni specifiche con atto di convenzione al Responsabile dei Corsi.
-
Visite Straordinarie per assenza per malattia superiore ai 60gg
Il M.C. Sottopone, su segnalazione del Datore di lavoro Delegato, a visita medica
straordinaria i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria che riprendono l’attività
dopo un periodo di assenza per infortunio o malattia superiore a 60 giorni continuativi
al fine di verificarne il permanere della idoneità alla mansione specifica già riconosciuta nel
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
corso della normale attività di sorveglianza sanitaria. Qualora ne ricorrono gli estremi
adotta le procedure di cui alla precedente lettera c.
-
Documentazione Sanitaria
a. Le cartelle sanitarie e di rischio, contenenti l’originale del certificato di idoneità sono
conservate, per conto del Direttore Generale, a cura del Medico Competente - Medico
Autorizzato, di concerto con il personale sanitario del Servizio di Sorveglianza Sanitaria
Aziendale - SPPA. Tutti gli operatori di detto Servizio garantiscono il rispetto del segreto
professionale.
b. A decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di
rischio va comunque conservata per i periodi previsti dal corrente dettato normativo. Per i
dipendenti esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, chimico non moderato , cancerogeni,
biologico gruppi 3-4 la cartella sanitaria e di rischio va trasmessa dal MC /M.A. per il
tramite del Datore di lavoro Delegato all’ISPESL nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Una copia va consegnata al lavoratore ed una archiviata.
-
Gestione Giudizi di Idoneità
a. In caso di inidoneità parziale il Direttore della UO di assegnazione del lavoratore- sentito
il Medico Competente – valuterà l’opportunità di mantenere il lavoratore nella stessa U.O.
garantendo, comunque , l’osservanza delle prescrizioni impartite. Ove tale soluzione non
fosse possibile per motivi organizzativi, saranno interessate le Strutture Sovraordinate per
l’assegnazione ad altra unità operativa, sempre in accordo con il parere del Medico
Competente e del Coordinatore M.C.
b. In caso di inidoneità totale il Direttore della UO presso cui presta la propria opera il
lavoratore interessato si assicura che il dipendente non sia assegnato alla mansione
specifica già esercitata dando avvio alla procedura di cui alla precedente lettera.
c. Resta ferma comunque la facoltà da parte del dipendente, ove ritenuto necessario, di
ricorrere allo SPESAL , ex art .41 DLgs. 81/08, avverso il parere di idoneità, di idoneità e
inidoneità parziale o totale e di idoneità con prescrizioni espresso dal MEDICO
COMPETENTE nel corso della visita medica preventiva, periodica e straordinaria entro 30
giorni dal ricevimento del certificato.
d. Il MC informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari fornendo a
richiesta copia della documentazione sanitaria.
5.3 - VISITE MEDICHE PERIODICHE
La visita medica periodica è programmata dal M.C. in relazione alle mansioni del
dipendente e al protocollo sanitario stesso. Mensilmente il MC definisce e redige il
programma della sorveglianza sanitaria inviandone copia, ai Direttori delle UU.OO.
interessate con il compito di curarne esecuzione, in base alle scadenze indicate.
Per i lavoratori che eludono la Sorveglianza Sanitaria verrà inviata comunicazione dei
nominativi al Direttore dell’Area Gestione Personale – Datore di Lavoro che curerà gli
adempimenti conseguenti al fine di garantire la Sorveglianza Sanitaria dei soggetti per cui
è prevista.
5.4 - VISITE MEDICHE STRAORDINARIE
La eventuale richiesta di visita medica straordinaria connessa ai rischi professionali
presenti nell’ambiente di lavoro va effettuata dal dipendente, con richiesta scritta,
direttamente al MC allegando tutta la eventuale documentazione sanitaria a sostegno
della richiesta stessa.
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Il M.C. ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il dipendente
viene convocato a visita.
5.5 - PATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A RISCHI PROFESSIONALI
Qualora il M.C. nel corso della visita medica preventiva, periodica o straordinaria, riscontri
patologie non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto, ne informa il
lavoratore stesso ed il medico curante. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo
l’integrità del lavoratore stesso, per motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell’ambito
della organizzazione lavorativa dove lo stesso opera il M.C. garantendo il rispetto del
segreto professionale, ne informa immediatamente il Direttore Generale (datore di lavoro)
e Il Direttore dell’Area Gestione Personale – Il Direttore Generale, potrà procedere alla
richiesta di controllo della idoneità fisica del lavoratore medesimo, ex art. 5, comma 3,
della L. n. 300/70, al Collegio Medico Legale.
5.6 - VISITE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO E CONSERVAZIONE CARTELLE
SANITARIE E DI RISCHIO
L’Area del Personale comunica per iscritto alla Direzione Sanitaria di Presidio o alla
Direzione di Distretto le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento, decesso,
trasferimento, con congruo anticipo in particolare per i dipendenti esposti al rischio da
radiazioni
ionizzanti.
Le
Direzioni
informano
prontamente
il
Medico
Competente/Autorizzato ed EQ
Il Servizio dei Medici Competenti/Medico Autorizzato provvede:
- a sottoporre a visita di fine rapporto i lavoratori esposti a rischio chimico, amianto,
radiazioni ionizzanti e ogni altro caso previsto dalla legge: in tale occasione il MC deve
fornire al lavoratore le indicazioni riguardanti la possibilità di effetti tardivi sulla salute
eventuali prescrizioni e controlli da eseguire;
- per i lavoratori esposti a rischio biologico di cui ai gruppi “3” e “4” sarà effettuato un
colloquio di fine rapporto in cui verrà evidenziata la possibilità di effetti tardivi sulla salute
in relazione ai rischi specifici ed indicati eventuali controlli;
- per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro il MC procede alla consegna della copia della cartella sanitaria e di
rischio e alla conservazione della stessa per il periodo previsto dalla legge.
- In caso di trasferimento di lavoratori da un presidio ad un altro la cartella sanitaria di
rischio seguirà il lavoratore nella nuova destinazione li dove il cambio di destinazione
preveda il cambio del Medico Competente.
- per i lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti il MC/M.A. procede:
a. alla trasmissione all’ISPESL, entro 6 mesi dal termine del rapporto di lavoro, del
Documento Sanitario Personale di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 230/1995;
b. alla conservazione di copia fino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe
compiuto il settantacinquesimo anno di età e, in ogni caso, per almeno 30 anni
dopo la fine del rapporto di lavoro;
c. per i lavoratori esposti a rischio da cancerogeni, biologico (agenti dei gruppi 3-4 ),
chimico non moderato il MC procede alla trasmissione all’ISPESL della cartella sanitaria e
di rischio e alla conservazione di una copia per almeno 30 anni dopo la fine del rapporto di
lavoro.
5.7 - PROCEDURE PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI
IONIZZANTI
70
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori radioesposti classificati in cat. A sarà per legge
effettuata dal Medico Autorizzato ; nei confronti di tali lavoratori il Medico Autorizzato
svolgerà anche la funzione di Medico Competente ai sensi del TU 81/08. Il Medico
Autorizzato fa parte del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione ed
è coordinato dal MC coordinatore per quanto attiene alle sue funzioni di Medico
Competente.
6. ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’
6.1 - COMPOSIZIONE SERVIZIO
Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale e Radioprotezione è cosi composto:
- 3 Medici Competenti
- 1 Medico Autorizzato
- Coordinatore dei Medici Competenti
6.2 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Il Direttore Generale nomina i Medici Competenti ed il Medico Autorizzato componenti il
Servizio secondo le necessità aziendali con apposita delibera assegnando agli stessi gli
ambiti territoriali di competenza. Il Direttore Generale nomina il coordinatore dei Medici
Competenti tra i Medici Competenti il Servizio.
7. REVISIONI
La presente procedura può essere integrata o modificata su specifica richiesta dei soggetti
interessati da sottoporsi all’esame della Direzione Generale.
71
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
REGOLAMENTO
PER LA SORVEGLIANZA FISICA E LA
RADIOPROTEZIONE
DEI LAVORATORI DELL’ASL BT
Premesso che quest' Azienda è obbligata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro come previsto dal D. Lgs 230/95 e dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. N.81/08, si
riportano qui di seguito le procedure relative alla Sorveglianza Fisica dei lavoratori che si
espongono ad attività che comportano l'uso di radiazioni ionizzanti e la descrizione dei compiti di
ciascuna delle figure professionali coinvolte nella radioprotezione.
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura definisce:



le figure coinvolte nell'ambito della Radioprotezione Aziendale
le attribuzioni di legge delle diverse figure coinvolte
la corretta comunicazione tra i soggetti deputati alla attuazione delle norme di radioprotezione
In particolare descrive le modalità operative per :







la classificazione delle zone
la classificazione dei lavoratori esposti
la gestione delle schede dosimetriche e dei registri di radioprotezione
la predisposizione di norme interne di radioprotezione
la formazione dei lavoratori sugli argomenti di radioprotezione
la fornitura dei mezzi di protezione
le modalità di utilizzo dei dosimetri individuali e dei mezzi di protezione
si applica per:
 lavoratori addetti a pratiche che impiegano radiazioni ionizzanti
 attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti
 installazione e dismissione di impianti radiologici
72
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
La procedura si applica a tutte le strutture della Asl BT (P.P.O.O. e Distretti) e per tutti i
dipendenti.
2. FUNZIONI COINVOLTE


















Datore di lavoro (DDL): Direttore Generale
Delegato del Datore di lavoro Aziendale: Direttore Amministrativo Aziendale
Delegato del Datore di lavoro di Presidio: Direttore Amministrativo di Presidio
Delegato del Datore di lavoro di Distretto: Direttore di Distretto
Direttori Sanitari di Presidio
Direttori UU.OO. Complesse, Dipartimentali e Semplici
Direttore Area Gestione del Personale
Responsabile Area Tecnica
Responsabile Area delle Tecnologie
Commissione Rischio Radiologico
Esperto Qualificato Aziendale
Medico Autorizzato
Medico Competente
Lavoratori
Preposti
Presidente Commissione Rischio Radiologico : Direttore Sanitario Aziendale
Responsabile di Impianto
Segretario Commissione Aziendale Rischio Radiologico
3. RIFERIMENTI



D.Lgs 230/95 e s.m.i.
D.Lgs 187/2000
Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008
4. DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI DI LEGGE
4.1- DIRETTORE GENERALE
Coincide con il Datore di Lavoro il quale provvede personalmente a :
- nominare l'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica dei lavoratori esposti e degli impianti
radiologici
73
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
- comunicare all' Ispettorato Provinciale del Lavoro il nominativo e la dichiarazione di accettazione
d'incarico dell'EQ
- nominare i propri delegati in materia di radioprotezione
- richiedere le autorizzazioni previste dalla legge ed effettuare le necessarie comunicazioni
- acquisire il documento di valutazione dell'Esperto Qualificato contenente le valutazioni e le
indicazioni di radioprotezione, prima dell'inizio di ogni attività radiologica
4.2 - ESPERTO QUALIFICATO (EQ)
E' l'esperto iscritto all'albo nominativo nazionale degli Esperti Qualificati che esercita la
sorveglianza Fisica per conto del Datore di Lavoro.
Nell'esercizio della sorveglianza fisica , provvede per conto del DDL a:



fornire al DDL una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di RP inerenti
l'avvio di nuove pratiche radiologiche;
dare indicazioni al DDL nell'attuazione dei compiti;
effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e delle tecniche di RP, in
particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, dei progetti di installazione che comportino rischi di esposizione,
dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi,nonchè
delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle
condizioni,dell'uso o della tipologia delle sorgenti
2) effettuare la prima verifica , dal punto di vista della SF, di nuove installazioni e delle
eventuali modifiche apportate ad esse
3)eseguire la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di
misurazione e dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di RP;









effettuare una sorveglianza ambientale di RP nelle zone Controllate e Sorvegliate;
provvedere alla classificazione dei lavoratori;
provvedere alla classificazione delle zone;
procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di RN relativamente ai lavoratori
esposti;
trasmettere con cadenza periodica al M.A./M.C. le valutazioni delle dosi dei lavoratori;
assistere il DDL nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di
incidente;
dopo ogni esposizione accidentale deve fornire al DDL ( dirigente o preposto) una apposita
relazione tecnica dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché
la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati;
partecipare attivamente alla formazione dei lavoratori radioesposti, di concerto con l' EFM;
Partecipare alla Riunione Periodica per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 essendone
prontamente informato dal DDL e dal RSPP
74
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
4.3 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE - DIRETTORI AMMINISTRATIVI DI
PRESIDIO E DIRETTORI DI DISTRETTO – (delegati del DDL)
Dirigenti delegati del DDL cui spetta tra l'altro, nell'ambito delle rispettive competenze:












Individuare e nominare il DIRIGENTE o PREPOSTO (per ogni presidio ospedaliero o distretto)
che dovrà gestire la distribuzione dei dispositivi dosimetrici e fungerà da tramite per le
comunicazioni fra l’EQ e il delegato del DDL;
Individuare e nominare i DIRIGENTI che dovranno in concreto occuparsi degli obblighi di
legge;
individuare e nominare i Responsabili di impianto , per ciascun impianto radiologico installato o
da installare
provvedere a che siano soddisfatte le limitazioni di esposizioni per particolari categorie (minori
e gestanti)
adottare le idonee misure di sicurezza e protezione
controllare che le figure incaricate della sorveglianza della RP (EQ, dirigenti e preposti
incaricati) istituiscano ed aggiornino la documentazione
conservare o trasmettere agli organi competenti la documentazione di Sorveglianza Fisica
fornire alle figure incaricate della sorveglianza della RP i mezzi, le informazioni e le condizioni
necessarie per lo svolgimento delle loro attività
fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi a
cui sono esposti
fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall' EQ e assicurarne
l'accesso alla documentazione
acquisire i giudizi espressi dal medico autorizzato/competente e provvedere affinchè siano
rispettate le eventuali prescrizioni o non idoneità
assicurare le opportune misure di RP nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi o esterni.
4.4 - DIRIGENTI (Direttori e Responsabili UU.OO., Direttori Sanitari)
Sono i dirigenti individuati dai delegati del DDL per lo svolgimento delle seguenti funzioni:









provvedere affinchè gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato;
provvedere affinché i lavoratori che utilizzano radiazioni ionizzanti siano adeguatamente
classificati ai fini della radioprotezione;
verificare che siano redatte le norme interne di radioprotezione e sicurezza e curare che copia
di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone
controllate;
provvedere affinchè i lavoratori osservino le norme interne;
rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, dei rischi cui sono esposti e delle norme di RP
provvedere affinchè siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti e i tipi di rischio;
comunicare tempestivamente all'EQ e al medico autorizzato/competente la cessazione del
rapporto di lavoro con il lavoratore esposto ovvero eventuali sospensioni o variazioni sulla
modalità di esposizioni alle radiazioni ionizzanti;
fornire le informazioni e i mezzi utili all' EQ per espletare la sorveglianza fisica (modalità
operative, carichi di lavoro);
fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle
attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative)
75
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
4.5 - PREPOSTI (capotecnici, caposala, coordinatori)
Lavoratori cui spetta, in funzione dell' organizzazione aziendale esistente e delle rispettive
attribuzioni, il coordinamento dell'attività dei lavoratori della U.O. cui sono destinati; collaborano
con i dirigenti per:





garantire il rispetto delle norme da parte dei lavoratori
verificare che i lavoratori indossino i dispositivi di protezione
fornire le informazioni e i mezzi utili all'EQ , per conto del Dirigente, per espletare la
sorveglianza fisica (modalità di lavoro, carichi, mansioni lavoratori)
fornire le informazioni e i mezzi utili alla commissione del rischio radiologico ai fini delle
attribuzioni delle indennità (carichi di lavoro, modalità operative)
fornire segnalazioni riguardanti la RP
4.6 - LAVORATORI ESPOSTI
Persone sottoposte, per l’attività che svolgono,a un’esposizione che può comportare dosi superiori
ai limiti fissati per le persone del pubblico (1mSv all’anno al corpo intero).Sono lavoratori esposti di
categoria A, i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno
solare una dose superiore a 6mSv al corpo intero oppure 45mSv al cristallino oppure 150mSv per
la pelle e le estremità; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B.
Le dosi riportate per ciascun lavoratore sono espresse in milliSievert (mSv)
Il limite di dose efficace per un lavoratore esposto è pari a 20mSv in un anno solare. I limiti di dose
equivalente sono :150mSv per il cristallino, 500mSv per la pelle, 500mSv per mani, avambracci,
piedi, caviglie.
I lavoratori devono:
 osservare le disposizioni impartite dal DDL o dai suoi incaricati, ai fini della protezione
individuale e collettiva e della sicurezza
 usare, secondo le specifiche istruzioni, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di
sorveglianza dosimetrica forniti dal DDL
 segnalare immediatamente al DDL, al dirigente o al preposto, le deficienze dei dispositivi di
cui sopra, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
 non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza,
di segnalazione, di protezione e di misurazione
 non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza
o che possono compromettere la protezione e la sicurezza
 sottoporsi a visita medica, prima dell’inizio delle attività con radiazioni ionizzanti e nelle
scadenze previste
nel caso di lavoratori che svolgono attività che impiegano radiazioni ionizzanti per più DDL, essi:
 devono comunicare a ciascun DDL le attività svolte presso gli altri
 devono esibire il libretto personale di RP all’esercente le zone controllate, prima di
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Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati
4.7 - MEDICO AUTORIZZATO (M.A.)
Effettua la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti, classificati dall' Esperto Qualificato in
categoria A. Può essere incaricato della SM anche per i lavoratori esposti categoria B.
4.8 - MEDICO COMPETENTE (MC)
Effettua la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti, classificati dall' Esperto Qualificato in
categoria B.
4.9 - RESPONSABILE DI IMPIANTO (RdI)
Medico specialista in radiodiagnostica,radioterapia o medicina nucleare, individuato dal delegato
del datore di lavoro per ciascun impianto radiologico già in uso e previa installazione di un nuovo
impianto.
Le sue funzioni sono:
- provvedere che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compresi i Controlli
di Qualità, nonché le valutazioni di dose o delle attività somministrate ai pazienti, di intesa con
l'Esperto in Fisica Medica;
- provvedere a fare eseguire le prove di accettazione prima dell'utilizzo delle apparecchiature
radiologiche di cui sono responsabili;
- fornire i carichi di lavoro all’E.Q. e la relazione di giustificazione della pratica radiologica, in caso
di nuove installazioni.
4.10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
(RSPP)
Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza”.
77
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
4.11 - COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO
Commissione Aziendale, istituita con delibera N.188 del 03/02/2010 ai sensi del DPR 384/90
(art. 54 e 120), che si occupa di disciplinare l'assegnazione dell'indennità di rischio radiologico
per i lavoratori esposti della ASL BT.
E' composta da almeno 7 membri: il coordinatore sanitario (Direttore Sanitario Aziendale), un
responsabile del Servizio Radiologico, un dirigente del Servizio Igiene, Prevenzione e Sicurezza,
un E.Q.,un componente di designazione sindacale, un medico legale e un segretario.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale.
La Commissione si riunisce periodicamente per esaminare gli allegati C (inviati semestralmente a
firma dei responsabili delle UU.OO. in cui si impiegano radiazioni ionizzanti ) e quindi deliberare le
attribuzioni delle indennità di rischio , secondo un regolamento aziendale istituito precedentemente
con delibera N.774 del 26/05/2011.
Il suddetto Regolamento potrà essere modificato e sottoposto a revisione dalla Commissione
vigente.
4.12 - SEGRETARIO COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO
Al segretario della commissione rischio radiologico va inviato con cadenza semestrale, da parte
dei responsabili delle UU.OO. nelle quali si impiegano radiazioni ionizzanti, l'allegato C riportato in
appendice.
4.13 - RESPONSABILE AREA GESTIONE PERSONALE
Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti.
Nell’ambito delle sue funzioni, comunica
tempestivamente all'EQ e al medico
autorizzato/competente , mediante le Direzioni Sanitarie di Presidio o di Distretto, la cessazione
del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
4.14 - RESPONSABILE AREA TECNICA
Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti.
Fornisce all’EQ le planimetrie delle zone in cui si svolgono attività con radiazioni ionizzanti.
78
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza”.
4.15 - RESPONSABILE AREA TECNOLOGIE
Rientra nell’organigramma aziendale fra i Dirigenti.
Fornisce all’EQ e al Responsabile della U.O. dove saranno installate le macchine radiogene i
manuali degli impianti stessi.
Si rimanda al documento “Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza” per le
ulteriori attribuzioni.
4.16 - SORVEGLIANZA FISICA (SF)
L’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni,delle misure e degli esami effettuati, delle
indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’EQ al fine di garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione.
4.17 - SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA (SPD)
Documento predisposto dall’E.Q. a firma del Datore di Lavoro per ciascun lavoratore sottoposto a
Sorveglianza Fisica . Sul documento in oggetto sono annotate le dosi ricevute mensilmente dal
lavoratore esposto e le valutazioni dell’E.Q.
5. MODALITA' OPERATIVE
Le modalità operative descritte di seguito riguardano:
 macchine e impianti che impiegano radiazioni ionizzanti
 lavoratori esposti
5.1 - MACCHINE E IMPIANTI
1) nuove acquisizioni di impianti e/o dismissioni
79
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Preventivamente all’installazione di nuovi impianti radiologici (almeno 30 giorni prima dell’arrivo
dell’impianto nella sede di destinazione) il DDL deve comunicare all’EQ la sede e i tempi di
installazione dell’impianto stesso.
L’EQ procede con l’avvio delle procedure di legge, previa acquisizione di:
 planimetria della sede operativa di installazione (fornita dall’Ufficio Tecnico ASL BT)
 relazione sulla giustificazione della pratica da svolgere e carichi di lavoro annuali previsti
del nuovo impianto (di competenza del Responsabile di impianto)
 elenco e mansioni del personale adibito all’utilizzo dell’apparecchio
Il DDL , acquisita dall’ EQ la relazione preventiva sulle valutazioni e indicazioni di RP inerenti
l’attività da svolgere, invia agli organi competenti la comunicazione preventiva di pratica.
Trascorsi i 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva di pratica, il responsabile di impianto
concorda con l’EFM le date per il collaudo e per i test di accettazione (eseguiti dall’ EFM per la
parte di imaging e dose e dall’area delle Tecnologie per le restanti parti di competenza).
Contestualmente l’EQ esegue il sopralluogo di prima verifica con successivo rilascio del benestare
all’utilizzo dell’apparecchio.
In caso di dismissione di impianti radiologici, il Responsabile di Impianto ne fa comunicazione
all’EQ e all’area delle Tecnologie.
L’EQ valuta le procedure di dismissione della sorgente e in caso di rischio per la salute dei
lavoratori o della popolazione,effettua le necessarie prescrizioni e ne fa comunicazione al DDL.
2) varazioni nelle componenti hardware degli impianti o nelle planimetrie di zone
classificate
In caso di variazioni nelle componenti hardware degli impianti (sostituzione tubo radiogeno per
usura) o variazione della planimetria della sede operativa (rimozione di porte o infissi, modifiche
muri e schermature), il RdI o in alternativa il Direttore della U.O. interessata comunica
preventivamente all’ EQ le modifiche da apportare.
In caso di incidente (rottura schermature o dispositivi di protezione) la comunicazione deve
avvenire tempestivamente.
3) variazioni carichi di lavoro e/o tipo di attività
Il RdI comunica all’EQ annualmente (entro il 15 Dicembre dell’anno corrente) i carichi di lavoro
previsti per l’anno successivo e eventualmente , le variazioni sull’attività svolta.
80
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
5.2 - LAVORATORI ESPOSTI
1) classificazione nuovi lavoratori o cessazioni rapporti di lavoro (pensionamento,
trasferimento altra ASL,trasferimento altra sede operativa, sospensione per non idoneità)
 classificazione nuovo lavoratore
I direttori delle UU.OO. in cui si impiegano radiazioni ionizzanti comunicano all'EQ la richiesta di
classificazione per il lavoratore secondo il modulo tipo [ALLEGATO 3].
L'EQ classifica preventivamente il lavoratore in funzione dei dati dichiarati nell’allegato 3
(mansione e attività svolta, tipo di sorgente,tempo e distanza di esposizione, dispositivi di
protezione utilizzati).
La classificazione preventiva dell’EQ va inviata al delegato del DDL del presidio di riferimento e al
medico competente o autorizzato, il quale procederà con la visita preventiva e con il rilascio del
giudizio di idoneità.
La classificazione preventiva dell’EQ va inoltre inviata per conoscenza al Direttore Sanitario di
Presidio, al direttore/facente funzione della U.O. e al preposto della medesima U.O.
Il preposto provvede e verifica che il lavoratore si sottoponga a visita medica preventiva e che sia
fornito dei mezzi di protezione e dei dispositivi di monitoraggio indicati dall’EQ, prima dell’inizio
dell’attività .
I preposti provvedono al prelievo e alla consegna del dispositivo dosimetrico.
N.B. In caso di studenti in formazione presso la ASL BT mediante convenzione con Università o
enti di ricerca, i soggetti stessi devono consegnare al M.C./M.A. il giudizio di idoneità positivo per
attività da svolgere con radiazioni ionizzanti
e all’E.Q. la documentazione circa la classificazione prevista dall’E.Q. dell’Università o ente di
provenienza.
In caso di tirocinanti o lavoratori volontari, il Datore di Lavoro con apposito atto incarica l’E.Q. di
attuare le pratiche per la Sorveglianza Fisica del lavoratore in oggetto.
 cessazione rapporto di lavoro per pensionamento o trasferimento extra ASL
L’Area del personale comunica alla Direzione Sanitaria del presidio o di Distretto interessato la
cessazione del rapporto di lavoro.
81
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
La DS di Presidio o di Distretto inoltra la comunicazione all’EQ e al MC /MA.
L’EQ procede con la chiusura della Scheda Dosimetrica e la consegna della stessa al MC/MA e ne
invia comunicazione al delegato del DDL e per conoscenza, alla DS.
 trasferimento altra sede operativa (U.O. o presidio medesima ASL)
La DS comunica all’EQ la data di trasferimento e la sede di destinazione, in modo da consentire
l’aggiornamento della scheda dosimetrica e eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei
dispositivi dosimetrici .
 sospensione per non idoneità o giudizio di non idoneità
Il MC/MA comunica p/c all’EQ i giudizi di non idoneità temporanei e/o definitivi
 sospensione per maternità e rientro in servizio
La DS comunica all’EQ e al MC/MA le date relative alle sospensioni e ai rientri in servizio delle
lavoratrici in caso di maternità, in modo da consentire l’aggiornamento della scheda dosimetrica e
eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei dispositivi dosimetrici.
 sospensione per malattia prolungata e rientro in servizio
La DS comunica all’EQ e al MC/MA le date relative alla sospensione e ai rientri in servizio dei
lavoratori in caso di malattia con durata superiore ai 30 giorni, in modo da consentire
l’aggiornamento della scheda dosimetrica e eventualmente la riclassificazione e il ritiro dei
dispositivi dosimetrici.
2) variazione mansioni lavoratori esposti o carichi di lavoro per lavoratori esposti
Il Direttore della U.O. comunica all’EQ mediante l’allegato 3 le eventuali variazioni di mansione del
lavoratore o dei suoi carichi di lavoro
3) comunicazioni relative alle dosi assorbite
82
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
L’EQ controlla mensilmente le dosimetrie dei lavoratori esposti.
Le sue valutazioni vengono trasmesse:
- al MA per i lavoratori classificati in categoria A con frequenza semestrale;
- al MC per i lavoratori classificati in categoria B con frequenza annuale;
- per conoscenza al delegato del DDL del presidio o distretto interessato
I DIRIGENTI provvedono a rilasciare copia delle dosimetrie personali a ciascun lavoratore.
Nei casi di sovraesposizione per un determinato lavoratore, l’ EQ invia tempestiva comunicazione
al MA/MC , il quale provvede con i necessari adempimenti.
5.3 - DOCUMENTAZIONE DI SORVEGLIANZA FISICA
Le SPD dei lavoratori esposti sono conservate dall’ E.Q. per conto del Datore di Lavoro,
analogamente ai registri di RP degli impianti radiologici.
6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
6.1 - COMPOSIZIONE SERVIZIO
L’attività di Sorveglianza Fisica per la ASL BT è svolta attualmente da 2 Esperti Qualificati
Aziendali ,nominati direttamente al Direttore Generale con apposita delibera.
6.2 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
I due Esperti Qualificati esercitano rispettivamente sul P.O. e DSS di Barletta (E.Q. di 3° grado) e
sui PP.OO. e DD.SS. di Andria, Bisceglie, Trani,Canosa, Minervino e Spinazzola (E.Q. di 1°
grado).
7. REVISIONI
La presente procedura può essere integrata o modificata su specifica richiesta dei soggetti
interessati da sottoporsi all'esame della Direzione Generale.
83
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Il tema del “benessere organizzativo” o “salute organizzativa” è ormai da tempo argomento di attenzione,
anche normativa.
Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell’organizzazione di promuovere e
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli.
Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con
dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.
La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità
e la fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei
lavoratori, la soddisfazione dei clienti e degli utenti e, in via finale, ad aumentare la produttività.
Il concetto di benessere organizzativo si riferisce, quindi, al modo in cui le persone vivono la relazione con
l'organizzazione in cui lavorano; tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione, perché ne
condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro.
Nell’ambito delle aziende sanitarie la sperimentazione di modelli di benessere organizzativo ed aziendale
appare tanto più necessari a fronte della specifica attività di promozione e tutela della salute.
La ASL BT aderisce al laboratorio FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere)
“Benessere Organizzativo” finalizzato all’analisi dello sviluppo e della tutela del benessere e
della salute del personale delle aziende sanitarie” con specifici progetti affidati ad un referente
aziendale.
84
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
LE BUONE PRATICHE
- La Movimentazione Manuale dei pazienti
LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI IN AMBITO OSPEDALIERO
TITOLO DELLA SOLUZIONE
AZIENDA/ORGANIZZAZIONE CHE
HA MESSO IN ATTO LA BUONA
PRASSI
NR. DI LAVORATORI
Rispetto dei principi ergonomici nella movimentazione dei
pazienti
ASL BT
Circa 1500
Indirizzo
Tel.
Via Fornaci, 201 - Andria
0883/299750
N. di fax:
0883/299461
Email
[email protected] - www.auslbatuno.it
Referente
Dr. A. Scorpiniti, Medico Competente Ospedale di Trani
FORNITORE DELL'INFORMAZIONE
Indirizzo
Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione
Medica – Ospedale di Trani
Viale Padre Pio - Trani
Tel.
0883/483232
Email
[email protected]
SETTORE (cod. ATECO)
86.190.10
ATTIVITA’
Assistenza ospedaliera
PROBLEMATICA
(pericolo/rischio/esito)
Titolo VI D.Lgs. 81/2008 - Movimentazione manuale dei
carichi
SOLUZIONE
x
x
TECNICA
ORGANIZZATIVA
PROCEDURALE
85
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
La ottemperanza al titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ai limiti di riferimento previsti dalla norma ISO
11228 prevede un percorso aziendale graduale e progressivo attraverso le seguenti iniziative:
1) Adozione di ausili
2) Adeguamento spazi e ambienti
3) Formazione adeguata
Il processo proposto è finalizzato alla adozione di manovre di movimentazione gradatamente sicure
e coerenti con le attuali linee guida internazionali. Il processo adottato prevede un sistema di
semafori con i colori verde (manovra sicura), giallo (manovra a rischio), rosso (manovra a elevato
rischio). L’operatore, in base agli ausili disponibili, sceglie e consapevolmente adotta la manovra
migliore nella specifica situazione. Anche le manovre a semaforo rosso sono adottate (quando non
esistono alternative) con il massimo rispetto dei principi ergonomici al fine di contenere il rischio per
l’operatore e il paziente
RISULTATI RAGGIUNTI E ATTESI
1)
2)
3)
4)
Riduzione degli infortuni tipo “Lombalgia acuta da sforzo”
Riduzione delle malattie lavoro correlate “ernia del disco”
Riduzione delle assenze dal lavoro per lombalgia
Riduzione degli infortuni occorrenti ai degenti
COSTI/INVESTIMENTI
Ausilio
Sollevatore deambulatore
Sollevatore a Barella
Sollevatore a imbracatura
Sollevatore a fascia toraco
addominale
Cintura ergonomica
Tavola a rullo
Telo ad alto scorrimento
Telo ergonomico con maniglie
Pedana rotante
Tavoletta
Totale ausili
Costo in
euro *
50000
120000
205000
265000
40800
40800
25000
14000
8700
6960
776260
*Il costo indicato è da ritenere orientativo con ampie oscillazione in
base ai modelli prescelti. I costi indicati sono da riferiti ai modelli top
attualmente disponibili
COINVOLGIMENTO DEL
PERSONALE
-
Nella selezione dei presidi
Nella fase di attuazione
Formazione ripetuta
TRASFERIBILITA’
A tutte le strutture ospedaliere e case di cura
DISPONIBILITA’
La prassi riguarda un prodotto, servizio o procedura che
verrà resa disponibile senza vincoli ai fini della
divulgazione?
X SI
NO
86
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Il Progetto
Premessa
Il sollevamento/trasporto dei pazienti rappresenta una condizione di rischio tanto per
gli operatori che per i pazienti.
Le patologie degenerative del rachide rappresentano una delle principali tecnopatie
del personale di assistenza. I costi diretti (infortuni sul lavoro e possibili malattie
professionali) e indiretti (assenza dal lavoro, inidoneità) sono rilevanti.
Anche i pazienti sono esposti a rischi di trauma o cadute durante le manovre di
sollevamento o trasporto
Cogenza
delle
misure
La ASL BT garantisce il rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro in tema di
MP (Movimentazione Pazienti) come previsto dal D. Lgs, 81/2008:
Art. 168
Adozione di mezzi meccanici nelle attività di sollevamento
comma1) pazienti
Art. 168
Posti di lavoro adeguati alla movimentazione dei pazienti
comma2)
Rispetto delle norme ISO (11228)
Art. 169
Informazione e formazione
1
Sale Operatorie
Andria
1
Serv. di Endoscopia Digestiva
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
Andria
1
2
1
1
Servizio di Medicina Nucleare
Andria
1
2
1
Servizio di Riabilitazione
Andria
1
1
2
Servizio Radiodiagnostica
Andria
1
1
U.O. Cardiologia
Andria
1
U.O. Chirurgia Generale
Andria
U.O. Chirurgia Plastica
Tavoletta
Andria
2
Pedana rotante
Rianimazione
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Andria
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Ginecologia
Andria
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Medicina
Andria
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Nefrologia e Dialisi
Andria
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Neurochirurgia
Andria
1
1
2
1
2
1
1
1
1
87
1
Telo ergonomico con maniglie
1
Telo ad alto scorrimento
Andria
Tavola a rullo
Pronto Soccorso
Cintura ergonomica
Comune
Sollevatore a fascia toraco
addominale
Reparto / Servizio
Sollevatore a imbracatura
Sollevatore a Barella
La ASL BT ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori:
Sollevatore deambulatore
Art. 168
comma 1)
Art. 168
comma3)
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
U.O. Neurologia
Andria
1
U.O. Oculistica
Andria
1
U.O. Ortopedia
Andria
1
1
1
1
1
1
U.O. Otorinolaringoiatria
Andria
U.O. Urologia
Andria
2
1
1
1
Medicina Nucleare
Barletta
1
1
2
1
1
Pronto Soccorso
Barletta
2
1
2
1
1
1
Servizio di Radiodiagnostica
Barletta
2
1
2
1
1
1
U.O. Anestesia e Rianimazione
Barletta
2
1
1
1
U.O. Cardiologia
Barletta
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Chirurgia Generale
Barletta
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Ginecologia
Barletta
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Medicina
Barletta
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Nefrologia e Dialisi
Barletta
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Neurologia
Barletta
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Oculistica
Barletta
1
2
1
2
U.O. Ortopedia
Barletta
2
1
2
1
1
1
U.O. Otorinolaringoiatria
Barletta
1
2
1
2
U.O. Radioterapia
Barletta
Barletta (Centro
di Medicina Fisica
e riabilitativa)
1
Barletta (Via
Sette Frati)
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Servizio di Riabilitazione
Servizio di Riabilitazione
Medicina e Chirurgia di
Accettazione e Urgenza
Servizio Psichiatrico Diagnosi e
Cura
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bisceglie
1
1
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
Servizio Radiodiagnostica
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Anestesia e Rianimazione
Bisceglie
2
1
1
1
U.O. Cardiologia
Bisceglie
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Chirurgia Generale
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Ginecologia
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Malattie Infettive
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Medicina
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Ortopedia
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
Servizio di Riabilitazione
Bisceglie
1
1
2
1
2
1
1
1
Pronto Soccorso
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
Servizio di Riabilitazione
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
Servizio Radiodiagnostica
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Anestesia e Rianimazione
Canosa
2
1
1
1
U.O. Cardiologia
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Chirurgia Generale
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Geriatria
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Ginecologia
Canosa
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
U.O. Medicina
Canosa
1
Servizio di Riabilitazione
Minervino
Punto Primo Intervento
Minervino
Punto Primo Intervento
Spinazzola
Servizio di Riabilitazione
Spinazzola
U.A.L. Dialisi
Spinazzola
1
Centro Dialisi
Medicina e Chirurgia di
Accettazione e Urgenza
Trani
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Servizio di Riabilitazione
Trani
1
2
1
2
1
1
1
Servizio Radiodiagnostica
Trani
Rianimazione
Trani
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
U.O. Ematologia
Trani
1
1
2
1
2
1
1
1
U.O. Gastroenterologia
U.O. Medicina Generale
Lungodegenza
Trani
1
1
2
1
2
1
1
1
Trani
1
1
2
1
2
1
1
1
41
53
136 68
58
58
1
1
Trani
1
1
1
1
Totale
10
2013
24
1
126 70
La ASL BT avvia le procedure per l’acquisto di ausili maggiori (sollevatori) e minori
(tavole a rullo, cinture, tavolette, pedane) al fine di dotare in tempi medio - brevi tutti i
reparti dei mezzi utili a eliminare o ridurre la movimentazione manuale.
Per la realizzazione di quanto sopra si prevedono le seguenti fasi:
1) Avvio delle procedure di gara da parte dell’Area Patrimonio;
2) Costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, Direzione dei servizi
infermieristici e una idonea rappresentanza di operatori-utenti (Infermieri,
operatori di assistenza, fisioterapisti) che validino ed eventualmente
modifichino la proposta allegata e supervisionino le scelte tecniche nella fase
di acquisto e dotazione dei presidi.
89
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 168
comma 2)
2013
Nella realizzazione di nuovi reparti e nelle attività di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione di vecchi reparti, l’Area tecnica e le Direzioni ospedaliere,
tengono in debito conto il rispetto dei requisiti strutturali e dei principi ergonomici ai
fini della movimentazione dei pazienti:
1) Installazione di bagno assistito
2) Rispetto delle “distanze” idonee tra letti e pareti
3) Bagni con misure idonee
Spazio iadeguato per l’uso degli ausili
Porta larghezza > 85 cm apribile verso l’esterno
Altezza WC > 50 cm
Maniglioni laterali
Spazio laterale al WC > 80 cm
Art. 168
comma 3)
In fase di regime, i dirigenti e i preposti si astengono dal richiedere ai lavoratori il
sollevamento di pesi maggiori di quelli previsti dalla norma ISO11228
parte 1:
Popolazione
Art. 169
Maschi (18-45 anni)
Femminei (18-45 anni)
Maschi giovani (fino a 18 anni) e anziani (oltre i 45 anni)
Femmine giovani (fino a 18 anni) e anziane (oltre i 45 anni)
Informazione e formazione
90
Massa di
riferimento in KG
25
20
20
15
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Vedi allegato 2
91
2013
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Le procedure da adottare nella Movimentazione dei Pazienti
Principi di
ergonomia
Come si decide il tipo di manovra
da effettuare ?
Paziente
Operatori
Risorse
tecniche
• Patologia (es.spinale), disabilità e grado di collaborazione
• Mole del paziente in Kg
•Personale di assistenza disponibili (per il numero necessario
alla manovra manuale, orientativamente, dovrebbero essere
rispettati i limiti di riferimento ISO 11228: Maschi 25 kg,
Femmine 20 Kg)
• Disponibilità di ausili maggiori / minori
• Ausili complementari (letti, deambulatori)
Sicurezza delle varie manovre
Ogni manovra è valutata dal punto di vista ergonomico con un
sistema “a semaforo”
Manovra sicura, consigliata come scelta prioritaria a condizione
comunque che vengano attuate precise procedure
Manovra rischiosa, consigliata solo se non sono possibili manovre sicure
(ad. es. per assenza di ausili). La correttezza ergonomica (asse vertebrale,
presa, uso arti inferiori, ecc.) rappresenta elemento critico per ridurre il
rischio
Manovra sconsigliata perché espone a rischi il paziente (es. caduta) e/o
perché non sono applicabili tutti i principi ergonomici della corretta
movimentazione. Può rappresentare una scelta obbligata (nella
impossibilità di adottare altre manovre): fasi aiutare dai compagni di
lavoro e applicazione rigida di tutti i principi ergonomici attuabili
92
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Sicurezza delle varie manovre
(NB: Paziente di taglia media e numero adeguato di operatori)
Uso ausili maggiori
+
Rispetto principi ergonomici
Uso ausili minori
+
Rispetto principi ergonomici
Assenza ausili
+ /Rispetto principi ergonomici (*)
(*) Nota importante
I dati di letteratura documentano come , in assenza di presidi
meccanici, non è possibile ridurre il rischio in modo
significativo lavorando sulle variabili ergonomiche (distanza,
presa, asse vertebrale, ecc.).
Inoltre l’uso di ausili
nella
movimentazione dei
carichi (pazienti ) è
obbligatorio perché
esplicitamente
previsto dall’art, 168
D. Lgs, 81/2008
93
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Paziente
totalmente
collaborante
Si
2013
STOP
No
Disponibilità
ausili
No
Manovra
manuale
Si
Paziente
parzialmente
collaborante
No
Ausili maggiori
Si
Ausili minori
Manovre
sconsigliate
Manovre sconsigliate da linee
guida internazionali (es. Nuova
Zelanda, Canada, ecc.)
Tutte le manovre che comportino una
azione di sollevamento o di sostegno
del paziente e/o che possono essere
rischiose per il paziente
94
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
“Presa australiana”
“Trasferimento ortodosso”
95
2013
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Presa ascellare (tutte le manovre con tale presa)
La presa peggiore (..la più frequente..)
96
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Presa crociata (tutte le manovre con tale presa)
Fasce e cinture
Da sole non sono considerati
strumenti sufficienti per la
movimentazione dei pazienti
perché migliorano solo in
fattore presa ma non gli altri
fattori (forza, distanza, ecc.).
Sono utili se associate ad altri
ausili (es. teli ad alto
scorrimento)
97
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Uso del lenzuolo e
traverse
Le manovre
consigliate
Trasferimento
letto - letto
o letto - barella
Fonte:
OSHA: Guidelines for
Nursing Homes
Si
Il paziente è
collaborante
NC
PC
Ordine di preferenza ausili:
1) Tavola a rullo (tipo mobilizer)
2) Tavola a rullo portatile
3) Telo ad alto scorrimento
4) Tavola rigida
5) Telo con maniglie
Se due letti sono distanti o a differente altezza
optare per ausili maggiori
98
Peso
Paziente
Numero
operatori
<45 kg
2
45-90 kg
3
>90 kg
3
oppure
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Manovra
manuale
Si
NC
PC
Il paziente è
collaborante
Può mettersi seduto
Vai a metodi di
trasferimento
letto-sedia
Trasferimento
letto – carrozzina
(poltrona, WC)
Totalmente
Il paziente è in
grado di
sostenere il
proprio peso?
No
No
Il paziente è
in grado di
collaborare?
Trasferimento in piedi
No
No
Il paziente è
in grado di
collaborare?
Si
Si
No
Ha forza
sufficiente
agli arti
superiori ?
No
Si
Fonte:
OSHA:
Guidelines
for Nursing
Homes
Trasferimento da seduto
99
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
2013
Manovra
manuale
Totalmente
Il paziente è in
grado di
sostenere il
proprio peso?
No
No
Il paziente è
in grado di
collaborare?
Trasferimento in piedi
No
No
Il paziente è
in grado di
collaborare?
Si
Si
Ha forza
sufficiente
agli arti
superiori ?
No
Si
Trasferimento da seduto
Riposizionamento
nel letto
Fonte:
OSHA: Guidelines for
Nursing Homes
Peso
Paziente
Numero
operatori
45-90 kg
2
>90 kg
3
Si
Il paziente è
collaborante
PC
NC
Tutte le manovre di riposizionamento a
letto (verso al testata, di lato,
rotolamento, ecc.) si effettuano con
sistema per la riduzione dell’attrito di
varie dimensioni
100
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Manovra
manuale
Si
Il paziente è
collaborante
PC
No
Manovra
manuale
Si
Il paziente è
collaborante
Nc
PC
101
2013
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Si
Il paziente è
collaborante
NC
PC
Manovra
manuale
Si
Il paziente è
collaborante
NC
PC
102
2013
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Riposizionamento
in carrozzina
Fonte:
OSHA: Guidelines for
Nursing Homes
Si
Il paziente ha
forza agli arti
superiori?
Si
No
La sedia è
reclinabile?
Si
No
No
Si
Il paziente
collabora?
Manovra
manuale
Si
Il paziente è
collaborante
NC
PC
103
2013
Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Sollevamento
da terra
2013
Fonte:
OSHA: Guidelines for
Nursing Homes
Si
Il paziente
ha ferite?
Si
La ferita è
lieve?
No
Seguire le
procedure
specifiche in
base al trauma
Si
No
No
Il paziente è
collaborante?
Si
Manovra
manuale
Si
Il paziente è
collaborante
No
Linee guida consultate:
- The New Zealand Patient Handling Guidelines.
- Guidelines for Nursing Homes (OSHA)
- High-risk manual handling of patients in healthcare (Work Safe BC- British Columbia Canada)
- “Veterans Affaire Medical Center”
- NIOSHLinee
104
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