COMUNE DI CREAZZO
Provincia di Vicenza
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE
AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RENDE NOTO
che il giorno 1 dicembre 2011 alle ore 9,00, presso il Palazzo Comunale sito in Creazzo piazza del
Comune n. 6, avrà luogo la gara mediante procedura aperta per la concessione del locale sito in Via
Risorgimento n. 6 int. 1 (identificato catastalmente nel foglio 8 particella 1851 sub. 2) con
superficie pari a mq. 146, da destinare eclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Per partecipare alla gara è necessario essere in possesso dei requisiti per l'attività di
somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo n.
59 del 26/3/2010 (allegato D);
L'immobile sarà assegnato in concessione in base all'offerta economica più alta. Si fa presente che
a parità di offerta la concessione sarà assegnata al concorrente che avrà presentato la domanda con
data di protocollo antecedente.
Canone di concessione mensile posto a base di gara € 1.000,00 più IVA.
Sono ammesse esclusivamente offerte pari o superiori a tale somma e per un importo minimo pari a
€ 50,00 o suoi multipli.
Il canone concessione mensile, offerto in sede di gara, al terzo anno sarà aumentato di € 200,00 più
IVA. Dal quarto anno il canone maturato sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo l'indice
di rivalutazione ISTAT (al 100%).
Il contratto di concessione avrà decorrenza dal giorno 1 gennaio 2012, mentre l’attivazione
dell’esercizio dovrà avvenire entro il giorno 1 febbraio 2012.
La durata del contratto-concessione è di 6 (sei) anni, senza possibilità di proroga automatica al
termine.
L’autorizzazione all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sarà rilasciata in via
esclusiva al vincitore della gara e per il locale oggetto del presente bando e di durata pari al periodo
di concessione.
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 30
novembre 2011 all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune 6 di Creazzo (VI).
La tempestività dell'offerta sarà attestata unicamente dal timbro dell'Ufficio Protocollo comunale.
I plichi che, per qualsiasi ragione, non esclusa la causa di forza maggiore o il fatto di terzi,
dovessero pervenire a destinazione oltre il termine perentorio sopra indicato saranno esclusi dalla
gara.
Le persone ammesse all'apertura delle offerte sono i concorrenti o legali rappresentanti dei
concorrenti oppure soggetti muniti di procura.
Piazza del Comune, 6 - P. IVA e C.F. 00264180241 - Tel. 0444/338202 - Fax 0444/338299
e-mail: [email protected] – p.e.c. [email protected]
Il risultato della gara verrà comunicato formalmente ai concorrenti entro 15 (quindici) giorni
dall’aggiudicazione.
Modalità di presentazione della domanda.
Nella domanda di partecipazione (allegato A), in bollo di € 14,62, il richiedente dovrà
espressamente dichiarare di accettare le condizioni contenute nello schema di contratto di
concessione (Allegato E) e nel presente bando e di avere preso visione dei locali.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. dichiarazione del possesso dei requisiti per la gestione di un pubblico esercizio (all. B)
corredata dalla documentazione richiesta;
2. l'offerta economica, redatta secondo lo schema allegato "C", sottoscritta dal richiedente o
legale rappresentante della società o associazione, recante l'indicazione in cifre ed in lettere
dell'ammontare del canone mensile dell'concessione d'azienda al netto dell'IVA, che il
concorrente s'impegna a corrispondere, precisando che in caso di discordanza tra l'offerta
cconomica espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere
contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante la
dicitura “Offerta economica”. All'interno della busta non dovrà essere inserito nessun altro
documento
3. ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari ad € 2.000,00 (euro
duemila/00), mediante versamento della suddetta somma al Tesoriere del Comune di
Creazzo CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, (IBAN IT64 F062 2560 8011 0000
0300 002), oppure in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere
del Comune di Creazzo riportando la causala “Deposito cauzionale per procedura aperta per
la concessione del locale di via Risorgimento n. 6”.
Non sono ammesse polizze assicurative né fideiussioni bancarie.
L’ammontare della cauzione prestata dai soggetti non aggiudicatari verrà loro restituita entro
10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva; alla ditta che risulterà aggiudicataria, sarà
restituita contestualmente alla sottoscrizione del contratto-concessione.
La busta contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta dovranno essere inserite in
una più grande sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "CONCESSIONE LOCALE DI VIA
RISORGIMENTO 6 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO”.
Il bando di gara è pubblicato all'Albo Pretorio
www.comune.creazzo.vi.it fino al 30 novembre 2011.
e
disponibile
sul
sito
comunale
Per eventuali informazioni e per poter visionare il locale (su appuntamento) rivolgersi all'Ufficio
Attività Economiche (telefono 0444338276 / 0444338226 - fax 0444338299 - email
[email protected]).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la presentazione della
domanda da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della
Piazza del Comune, 6 - P. IVA e C.F. 00264180241 - Tel. 0444/338202 - Fax 0444/338299
e-mail: [email protected] – p.e.c. [email protected]
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni.
Creazzo, 11 novembre 2011
Il Responsabile
Dott. Marco Girotto
Piazza del Comune, 6 - P. IVA e C.F. 00264180241 - Tel. 0444/338202 - Fax 0444/338299
e-mail: [email protected] – p.e.c. [email protected]
Allegato A
Marca da
bollo
€ 14,62
Spett.le
Comune di CREAZZO
Oggetto: Affitto immobile da adibire a pubblico esercizio all’interno del Palazzetto dello Sport.
Domanda di partecipazione alla gara.
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il ____________ ______________________
residente a ____________________________________________________________________
 Ditta individuale
 Legale Rappresentante
della Società / Associazione ___________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________ P. IVA ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara pubblica per l’affitto dell’immobile adibito a pubblico esercizio presso il
Palazzetto dello Sport in via Risorgimento n. 6 int. 1.
Dichiara di accettare le condizioni indicate nel bando e nello schema di contratto, e di aver preso
visione dei locali.
Data, _____________________
(firma per esteso)
___________________________________
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
...L... SOTTOSCRITT... :
Cognome __________________________ Nome _______________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M F
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune ____________________________________
Residenza:
Provincia _______________________ Comune ____________________________________
Via o .... ________________________________________ n. ___________ C.A.P. _________
❏ titolare della ditta individuale
❏ legale rappresentante della società _________________________________________
❏ procuratore della società ______________________________________________ nominato con atto del _____________
❏ preposto della società ________________________________________________ nominato con atto del _____________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)
1. - di essere in possesso dei requisiti morali previsti (art.71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10) .
2. - che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n.575” (antimafia).
3. - di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art.71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10) :
3.1 - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare o la
somministrazione di alimenti e bevande
3.2 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea:
nome dell’Istituto __________________________________ sede ___________________________
oggetto del corso __________________________________ anno di conclusione _______________
(allega fotocopia dell’attestato/diploma)
3.3 - aver esercitato in proprio (almeno 2 anni negli ultimi 5 anche non continuativi) l’attività di vendita di prodotti
alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande
tipo di attività _______________________________________ dal _____________ al _____________
n. REA ______________ della CCIAA di ______________________________
3.4 - aver prestato la propria opera (almeno 2 anni negli ultimi 5 anche non continuativi) presso imprese esercenti
l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande:
nome impresa _____________________________________ sede __________________________
nome impresa _____________________________________ sede __________________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________ al ______________
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______________ al _____________
(allega fotocopia del libretto di lavoro)
3.5 - di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _______________________ al n. _____________
per le ex tabelle alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande;
nella sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.);
salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti.
3.6 - di aver superato in data _____________ l'esame di idoneità presso la CCIAA di _________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.
FIRMA
Data ________________________
ALLEGA:
_____________________________________
fotocopia del documento di identità;
copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari);
copia del libretto di lavoro (in caso di lavoratore dipendente);
copia dell’attestato di frequenza o diploma/laurea al corso professionale/scolastico per il settore alimentare.
Allegato C
Spett.le
Comune di CREAZZO
Oggetto: Offerta economica per affitto immobile da adibire a pubblico esercizio all’interno del
Palazzetto dello Sport.
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il ____________ ______________________
residente a ____________________________________________________________________
 Ditta individuale
 Legale Rappresentante
della Società / Associazione ___________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________
Cod. Fiscale ___________________________________ P. IVA _________________________
DICHIARA
che per l’affitto del locale comunale destinato per attività di pubblico esercizio presso il Palazzetto
dello Sport in via Risorgimento n. 6 int. 1
OFFRE
(offerta solo in aumento a partire da € 1.000,000 e per un importo minimo pari a € 50,00 o suoi multipli)
quale canone mensile la somma di € ________________________ + IVA
(in lettere € ___________________________________________________ + IVA)
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nel bando e nello schema di contratto.
Data, _____________________
(firma per esteso)
___________________________________
ALLEGATO D
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94)
Art. 71- Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei
confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di
socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale,
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
Allegato E
COMUNE DI CREAZZO
(Provincia di Vicenza)
CONTRATTO-CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI CREAZZO E LA
DITTA ……………….. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCALE
ADIBITO A BAR.
L'anno duemilaundici addì ............................. del mese di ...........................,
nella Residenza Comunale,
TRA
il Comune di Creazzo…………………….., in seguito chiamato concedente
E
il Sig.____, nato a _________ - __ - il _______ e residente a _____ in
_____ n. __, il quale interviene nella veste di ……………………………..
della ditta …….
concessionario
con sede a
……- P.I. …… in seguito chiamato
PREMESSO
a)
che Il Comune di Creazzo ha realizzato una palestra polifunzionale
completa di Bar e sala polifunzionale a mezzo di leasing in costruendo ai
sensi dell’art. 160 bis del codice degli appalti;
b)
che il rapporto di locazione finanziaria è stato regolato dal contratto
rep. 2827 del 06/05/20089, registrato a Vicenza il 14/05/2009 al n. 100 serie
1^;
c)
che con contratto rep. 2826 pari data il Comune di Creazzo ha
costituito un diritto di superficie a carico del mappale censito al C.T. fg. 8,
mapp. n. 1754 a favore del soggetto finanziatore ditta ING LEASE ITALIA
SPA Brescia affinché essa potesse realizzare l’opera come da progetto
esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 97 dell’11/12/2008,
esecutiva, e di mantenerla ai sensi dell’art. 952 del codice civile fino alla
scadenza del leasing oppure fino al riscatto anticipato del bene da parte del
Comune di Creazzo;
d)
che l’art. 20 del citato contratto rep. 2827 prevede che il Comune di
Creazzo soggetto utilizzatore possa dare in gestione l’immobile a terzi
previo consenso scritto del soggetto finanziatore e del Comune stesso;
e)
che il Comune di Creazzo al fine di affidare in gestione la parte di
immobile adibita a Bar ad una ditta esterna ha richiesto al soggetto
Allegato E
finanziatore la prescritta autorizzazione la quale è pervenuta in data
………………… al n. ……………………..;
f)
che il consiglio comunale con proprio provvedimento n. ….. del …..
dichiarato immediatamente eseguibile ha approvato la concessione del locale
Bar ora censito al C.F., fg. 8, mapp. n. 1851, sub 2;
TUTTO CIO' PREMESSO, volendosi ora determinare le norme e condizioni
che debbono regolare il servizio di cui trattasi e nella intesa che la narrativa
che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti
come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Creazzo come sopra rappresentato, in forza dell’art. 20 del
contratto rep. 2827 del 06/05/2009, registrato a Vicenza il ……………… ,
come sopra rappresentato, concede con il presente contratto concessione, alla
ditta ……… con sede a ………………. che accetta, l’uso dell’unità
immobiliare censita al C.F., fg. 8 mapp. n. 1581, sub 2 ed area di pertinenza,
completa di arredi con annessa licenza di somministrazione di alimenti e
bevande, posta nell’impianto sportivo denominato “Palestra polifunzionale”,
sito in Creazzo in via Risorgimento n. 6, int. 1.
Il bene risulta esattamente individuato nella planimetria catastale che,
firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per
formarne parte integrante e sostanziale.
L’elenco degli arredi completo del loro valore viene allegato al presente atto
sotto la lettera B).
L’affitto avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni
attualmente si trovano, il tutto già visto ed accettato senza riserve dal
concessionario.
ART. 2 – NATURA DELLA CONVENZIONE
Le parti danno atto a tutti gli effetti di legge che il Comune di Creazzo
interviene nel presente atto in quanto soggetto utilizzatore dell’immobile, a
ciò autorizzato dall’art. 20 del contratto di concessione finanziaria rep. 2827
del 06/05/2009, registrato a Vicenza il 14/05/2009 al n. 100 serie 1^.
Il concessionario dichiara di conoscere ed accettare che il bene concesso è
regolato dal presente contratto-concessione ed è quindi soggetto alle
procedure tipiche connesse a detta tipologia di atti amministrativi.
Allegato E
ART. 3 – STATO DEI LOCALI
L’unità immobiliare che viene concessa è nota al concessionario che ne ha
preso visione e dichiara di averla trovata del tutto idonea per lo svolgimento
della propria attività.
Il concessionario è costituito custode del locale predetto e lo dovrà
riconsegnare nelle medesime condizioni nelle quali lo ha ricevuto, salvo il
deperimento d’uso; in caso contrario, egli sarà tenuto al risarcimento del
danno.
Il concedente ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile
concesso per accertarne lo stato ed il buon uso.
ART. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO
Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici.
Egli non potrà modificare l’uso per il quale i locali e le pertinenze esterne
sono concessi e gli stessi dovranno essere sempre tenuti nel massimo decoro.
Il concessionario dovrà inoltre assicurare una conduzione conforme ed
adeguata alla categoria ed alla posizione dell’esercizio. A maggiori
chiarimento si precisa che il Comune di Creazzo concedente considera
essenziale, e il concessionario ne prende atto, il mantenimento delle
caratteristiche dell’esercizio secondo la tipologia aggiudicata in gara, con la
conseguenza che deve considerarsi rigorosamente vietata, in quanto atta ad
alterare tali caratteristiche, qualsiasi diversa attività. La violazione di tale
divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del
successivo articolo 11.
E’ quindi vietata la subconcessione o il comodato totale o parziale dei locali.
ART 5. - DURATA
La concessione avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal
_____________ senza possibilità di proroga automatica al termine. E’
consentito al concessionario recedere in qualsiasi momento del contratto
dandone avviso al concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
In caso di recesso anticipato del concessionario dovrà essere restituita
l’autorizzazione rilasciata e non si darà luogo a rimborsi, indennizzi o
risarcimenti di sorta.
Allegato E
Alla scadenza della concessione si redigerà un verbale di sopralluogo in
contraddittorio tra le parti, al fine di verificare che i locali e le attrezzature
vengano restituiti al Comune in buono stato, secondo le regole ordinarie del
codice civile e le norme degli articoli 3 e 4 del presente contratto.
ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione annuale viene pattuito nella seguente misura:
1° anno euro _________________ (diconsi euro ______________)
3° anno euro _________________ (diconsi euro ______________)
A decorrere dall’inizio del quarto anno il canone verrà aggiornato
annualmente, nella misura del 100% della variazione ISTAT – famiglie e
operai – verificatisi nell’anno precedente. Il canone deve essere pagato
mensilmente dal concessionario alla Tesoreria Comunale in via anticipata
entro il giorno 5 (cinque) del mese. Il mancato pagamento del canone, entro i
termini stabiliti, costituirà automaticamente il concessionario in mora; il
mancato pagamento inoltre costituirà, inadempienza grave, legittimando il
concedente a chiedere la risoluzione del contratto.
Il ritardo nel pagamento del canone comporterà, salvo quanto previsto al
successivo periodo per la risoluzione del contratto, il pagamento degli
interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre
punti. In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà
avvalersi del disposto dell’art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di
costituzione in mora.
L’esecuzione sull’immobile di opere di straordinaria manutenzione di
rilevante entità o, comunque, lavori importanti ed improrogabili, necessari
per conservare la destinazione dell’immobile o per scongiurare danni che ne
possano compromettere l’efficienza in relazione all’uso al quale lo stesso è
adibito, comporta la possibilità per il concedente di aumentare il canone
pattuito.
ART. 7 - OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO ED
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA E MIGLIORIA
Sono a carico del concessionario le spese per l’esecuzione di tutti gli
interventi di finitura e di completamento dei locali oggetto di concessione e
relative pertinenze, così come indicato nella proposta formulata in sede di
gara dal concessionario medesimo. Per tutti gli impianti installati dovrà
Allegato E
essere rilasciata, a semplice richiesta del Comune, la certificazione prescritta
dalle vigenti normative.
E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il
preventivo consenso scritto del concedente e del proprietario dell’immobile
fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle
relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad
integrale carico del concessionario allo scadere del contratto.
Al termine della locazione dei locali, nessun compenso od indennizzo
spetterà al concessionario per migliorie ed addizioni, anche autorizzate, che
non siano agevolmente rimovibili e rimosse e che pertanto rimarranno
acquisite in proprietà dal proprietario dell’immobile ed in uso al concedente.
Il recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale da parte della parte
conduttrice costituirà grave inadempimento ed attribuirà al concedente il
diritto al risarcimento del danno oltre alla restituzione della licenza.
ART. 8 – ONERI MANUTENTIVI E SPESE DI GESTIONE A CARICO
DEL CONCESSIONARIO
In deroga agli artt. 1576 e 1609 del codice civile, sono di competenza del
concessionario tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei locali,
l’esecuzione della manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle
aree di pertinenza dell’immobile oggetto di locazione con annesse pertinenze
e relativa pulizia.
Il concessionario dovrà provvedere ad intestare a proprio carico tutte le
utenze e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei
locali. Sono a suo carico tutte le spese necessarie per il funzionamento e le
attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia
elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa igiene ambientale i cui
contratti devono essere direttamente intestati, ove possibile, oppure in base
agli effettivi consumi rilevati con appositi strumenti di misurazione o
proporzionalmente ai millesimi attribuiti
ART. 9 - GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto e dell’esatto e
puntuale pagamento dei canoni di locazione, il concessionario ha prestato
una cauzione definitiva valida fino a dichiarazione di svincolo di € 20.000,00
a mezzo di polizza …. n….. emessa in data ….. dalla compagnia ………
Allegato E
La garanzia prevede l’impegno del fideiussore a versare l’importo garantito
entro 15 giorni dalla semplice richiesta del concedente e con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile.
La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione
dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo potrà
avvenire solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La
cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la
definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali
altre pendenze, non potrà essere imputata in conto canoni di locazione.
E’ inoltre obbligo del concessionario presentare al momento della stipula del
presente contratto una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia
assicurativa a garanzia di danni all’unità immobiliare ed unità immobiliari di
terzi attigue e/o confinanti e più precisamente:
 Incendio ed eventi speciali, prevedendo una partita di polizza per il
rischio locativo per un valore di Euro 500.000,00 e una partita
ricorso per danni da incendio per Euro 500.000,00 Tale polizza
dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi
Rischi Elettrici, Eventi Socio-politici, perdite idriche ed atti
vandalici. A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento
dell’attività nonché di infortuni di personale impiegato nell’attività:
 RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi/operatori, con un
massimale non inferiore per la sezione RCT ad Euro 1.000.000,00
per sinistro e per la sezione RCO a Euro 1.000.000,00 per sinistro a
garanzia di eventuali danni provocati a terzi nell’espletamento
dell’attività.
Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per
tutta la durata della locazione.
ART. 10 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Allo scadere del contratto, ove non rinnovato, l’immobile e le sue pertinenze,
nonché la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno
essere restituiti al concedente in buono stato di conservazione generale,
salvo la normale usura derivante dall’attività svolta, libero da persone e
completamente ritinteggiati. Nel caso di ritardata consegna dell’immobile
alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta indennità di occupazione
Allegato E
in misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi dell’art. 2591
c.c.. Sarà dovuta inoltre una penale irriducibile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), al giorno, salvo per il locatore il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior onere ed il diritto del concedente a
procedere giudizialmente per ottenere il rilascio dell’immobile.
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CONCESSIONE E
SUBCONCESSIONE
Il concessionario deve garantire l’effettivo e diretto esercizio della locazione
commerciale. E’ fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente
contratto-concessione e di subconcedere in tutto o in parte la cosa concessa,
salvo la facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto)
dell’azienda commerciale da parte del concessionario, cessione che dovrà
essere comunicata preventivamente all’Amministrazione, almeno trenta
giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E’ fatto
inoltre espresso divieto al concessionario di modificare, anche
temporaneamente, la destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere,
anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del
contratto ex art. 1453 C.C.
ART. 12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
In tutti i casi di inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni
assunte con il presente contratto e specificatamente:
 ritardi nel pagamento del canone superiori a 30 giorni dalle
scadenze;
 ritardi reiterati, anche per un tempo inferiore all’ipotesi di cui al
punto che precede;
 violazione degli obblighi previsti dal presente contrattoconcessione;
 violazione di norme e regolamenti;
 mancato mantenimento della validità ed efficacia per tutto il
periodo di vigenza della concessione della polizza assicurativa
stipulata ai sensi del precedente articolo 7,
 mancato pagamento di sei mensilità anche non consecutive,
il Comune di Creazzo potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 e segg. C.C. con dichiarazione da
Allegato E
comunicare per iscritto al concessionario mediante raccomandata A.R.. In
tali ipotesi il concessionario dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi
da persone e cose anche interposte, riconoscendo fin d’ora il diritto del
Comune di Creazzo di reimmettersi nella detenzione dei locali. Il concedente
potrà pertanto avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, ivi
compreso, se necessario, il ricorso all’autorità giudiziaria ed ordinaria per
riacquistare la disponibilità dei locali, rinunciando fin d’ora il concessioanrio
ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere
solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni. In ogni
caso di risoluzione il Comune di Creazzo potrà avvalersi della cauzione di
cui all’articolo 7.
La mancata osservanza del divieto della cessione in tutto o in parte a terzi
degli spazi oggetto del presente contratto-concessione, determina la
risoluzione automatica del contratto con il solo onere della comunicazione
scritta.
Al concedente è riconosciuta la facoltà di recesso inoltre nei casi in cui, a
suo giudizio, vengano meno le ragioni di pubblico interesse o qualora sia
riconosciuta l’opportunità della soppressione o sospensione del servizio Bar
per cause di forza maggiore o di pubblica sicurezza.
ART. 13 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE
Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto-concessione sono a
carico del concessionario, comprese a titolo meramente indicativo quelle
contrattuali, di bollo, nella misura indicata dalla vigente normativa.
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente contratto si fa espresso riferimento, in
quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
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COMUNE DI CREAZZO