UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“PARTHENOPE”
CONCESSIONE SERVIZIO BAR – PUNTO RISTORO
PRESSO LE SEDI DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI “PARTHENOPE” ALLA VIA ACTON 38 E AL
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C4 - NAPOLI
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. I/1- OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del “servizio bar- punto ristoro”, con centri
di cottura esterni alle sedi dell’Ateneo, presso i locali universitari al piano terra, della sede alla
Via Amm. F. Acton 38 Napoli cap.80133, “LOTTO I” ed al Centro Direzionale Isola C/4, Napoli,
“LOTTO II”, di cui alle planimetrie allegate, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel
capitolato.
Il servizio comprende, per ciascun lotto, la somministrazione di prodotti alimentari, la fornitura
delle attrezzature e degli arredi complementari a quelli dati in uso dall'Università, la dotazione del
materiale di consumo necessario, l’espletamento delle pulizie e le manutenzioni di cui ai successivi
articoli. La somministrazione delle pietanze dovrà essere effettuata, sia per il personale tecnico
amministrativo che per il personale docente dell’Università.
Il listino prezzi delle pietanze e delle bevande, redatto in maniera chiara e visibile e da esporsi nel
locale concesso, resta quello definito in sede di offerta.
ART. I/2 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il gestore dovrà corrispondere all’Università il canone annuale offerto in sede di gara, in rate
trimestrali anticipate di uguale ammontare.
La stipulazione del contratto o l’immissione in servizio nelle more della stipulazione del contratto
saranno subordinate al pagamento del canone relativo al primo trimestre, che dovrà essere effettuato
entro 15 giorni dalla richiesta dell’Università, pena la decadenza della concessione.
Il canone annuale relativo al primo anno decorre dalla data del verbale di consegna dei locali di cui
al successivo art. III/1.
Dal secondo anno l’Università, può inoltrare al gestore istanza di variazione del prezzo, prevista
dall’art. 115 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163 accompagnata dalla documentazione dimostrativa della
variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5, o,
in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo
stesso ISTAT.
Il gestore si obbliga a pagare il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire,
qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Università.
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Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo.
In caso di ritardato pagamento, superiore a 30 giorni, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il
contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e avrà diritto, su tutte le somme dovute e
alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al tasso legale in vigore
alla data di scadenza del pagamento.
ART. I/3 - DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
•
La concessione ha durata di anni tre per il lotto uno e di anni tre per il lotto due.
L’Università si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente capitolato
per un periodo non superiore a 12 mesi, anche separatamente per ciascun lotto, alle medesime
condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara e nel rispetto
della disciplina vigente.
•
Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà asportare eventuali mobili, attrezzature,
le scorte e quant’altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna
richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga l'Università provvederà
direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese a carico della
Concessionaria.
• Qualora le attrezzature o l’arredo, siano diventati parte non asportabile di altre e/o di immobili
di proprietà dell’Università, le stesse rimarranno di proprietà dell’Ateneo allo scadere della
concessione, qualora la rimozione delle predette attrezzature possa danneggiare i beni di
proprietà dell’Università.
• Tutto ciò che è messo a disposizione dall’Università deve essere restituito nello stesso stato
risultante all’atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall’uso. Qualunque
miglioria apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio
dell’Università, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.
• In pendenza della stipulazione del contratto, l'Università ha la facoltà di ordinare l’inizio del
servizio in tutto o anche in parte all’Impresa aggiudicataria, che deve dare immediato corso
allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile della corretta esecuzione del
contratto.
PARTE II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE
GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
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ART. II/1 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
In via ordinaria, il servizio deve essere erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.00
con chiusura il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Tuttavia, qualora l’Università necessiti del servizio nella giornata del sabato o al di fuori del
predetto orario, in occasione di convegni, meetings, etc., il gestore è tenuto ad estendere l’orario
ordinario del servizio, previa richiesta, anche ad horas, del Responsabile dell’esecuzione del
contratto e sulla base di quanto indicato nella richiesta stessa.
Il concessionario si obbliga a fornire il servizio anche in altri locali indicati dall'Università per
necessità temporanee (per la durata di manifestazioni, riunioni, iniziative diverse) alle stesse
modalità e condizioni di cui al presente disciplinare.
La chiusura, per il periodo di agosto, è pari a due settimane, e deve essere concordata con il
Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
ART. II/2 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza.
In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere lo stesso anche nell’ipotesi di sciopero.
Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il
concessionario dovrà erogare all'Università una somma a titolo di penale pari ad € 250,00 per
ciascun lotto in cui si sia verificato il disservizio.
L'Università si riserva di sospendere il servizio, previo preavviso di giorni 30, comunicato per
iscritto al gestore, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in
cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei
locali. In tale evenienza il canone dovuto dal gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di
interruzione.
ART.
II/3
-RISERVA
DI
GRADIMENTO
-CONTROLLI
DI
QUALITÀ
DELLE
PRESTAZIONI
Entro i successivi dodici mesi dall’avvio del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
pronunciare, a proprio insindacabile giudizio, la decadenza della concessione per motivato mancato
gradimento del servizio stesso. In tal caso, il concessionario sarà tenuto a sgomberare i locali
concessi nel termine fissato dall’Amministrazione, che non sarà, in ogni caso, inferiore a 30 giorni.
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Nell’ipotesi di cui al comma precedente, resta sin d’ora inteso che al concessionario non sarà
dovuto, a qualunque titolo, alcun indennizzo o risarcimento.
L’Università ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza
preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, per verificare la qualità e la validità
delle prestazioni eseguite, la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle
prescrizioni contenute nel presente capitolato, il buon uso, la pulizia e la corretta
manutenzione dei locali e delle attrezzature e degli altri beni mobili consegnati al
concessionario, la qualità ed i prezzi delle pietanze somministrate, il rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e di sanità e di igiene degli alimenti.
PARTE III – LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
ART. III/1 – LOCALI E ALLESTIMENTI -SOPRALLUOGO
I locali destinati all’esercizio del bar punto-ristoro, presso la sede dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, piano terra Palazzina Moderna, Via Acton 38 (Lotto 1), ed i locali destinati
all’esercizio del bar punto-ristoro presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope al
Centro Direzionale Napoli isola C/4 (Lotto 2), così come, rispettivamente, individuati nelle allegate
planimetrie (allegato sub A), saranno consegnati al gestore, dotati degli arredi ,di proprietà
dell'Università.
I suddetti arredi ed attrezzature saranno individuati negli appositi stati di consistenza e inventario
che verranno redatti in contraddittorio tra le parti e che dovranno essere sottoscritti dal gestore a
titolo di presa in consegna dei beni ivi ubicati e dal responsabile dell’esecuzione dell’appalto.
Gli arredi e attrezzature esistenti per ciascun lotto vengono elencati a mero titolo indicativo
nell’allegato sub B) al presente capitolato.
A tal proposito si precisa che, in sede di sopralluogo obbligatorio, i potenziali concorrenti devono
anche accertare lo stato in cui si trovano le attrezzature elencate nell’allegato sopra citato.
L’aggiudicatario potrà procurare, a propria cura e spese, tutte le ulteriori attrezzature e arredi che
ritiene opportuni a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio, senza per questo
poter nulla pretendere dall’Università.
Tutte le attrezzature e arredi procurati dal gestore resteranno di sua proprietà e gli saranno restituiti
alla scadenza del contratto.
E’ fatto obbligo al gestore di provvedere, al momento di presa in consegna dei locali,
all’imbiancatura completa dei locali che ospitano il servizio bar presso la sede di via Acton.
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Risulta altresì a carico del gestore:
- mettere a norma gli impianti elettrici e idraulici, qualora questo fosse necessario, e presentare la
dichiarazione di conformità;
- verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico esistente per l’alimentazione delle apparecchiature
e, in caso di necessità provvedere all’adeguamento;
eseguire a proprie spese ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli
impianti interni che fosse richiesto dal Comune, dai Vigili del fuoco, dalle Autorità Sanitarie.
In caso di inadempienza l’Università diffiderà il gestore ad eseguire i lavori entro un termine
fissato, trascorso il quale l’Università medesima provvederà direttamente con relativo addebito dei
costi, maggiorati dell’5%, con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate.
Il gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modificazioni,
innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione
dell'Università.
Il gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la
durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del gestore.
ART. III/2 - VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL’ALLESTIMENTO
In qualunque momento l’Università potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di
conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente od
indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente
comportamento del gestore - fatta salva la normale usura - quest'ultimo dovrà provvedere al
ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione provvederà
agli interventi necessari, previa comunicazione scritta al gestore, ed addebiterà allo stesso un
importo pari alla spesa, maggiorata del 20% a titolo di penale.
Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del gestore e saranno oggetto di
specifica verbalizzazione.
ART. III/3 - RICONSEGNA
Alla scadenza del contratto il gestore si impegna a riconsegnare all’Università, previa stesura di
apposito verbale, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di cui all’elenco che sarà redatto il
giorno di presa in consegna dei locali previo accertamento in contraddittorio fra le parti dello stato
di consistenza, fatta eccezione per le attrezzature e gli arredi di proprietà del gestore.
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ART. III/4 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.
A pena di risoluzione del contratto, il gestore si obbliga per tutta la durata dell'appalto a non
mutare, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati e a non
utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.
PARTE IV - ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE
ART. IV/1 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE
Il gestore deve:
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-
attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in
materia di ristorazione collettiva;
essere in possesso, delle autorizzazioni sanitarie, amministrative, commerciali previste
dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
capitolato;
applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi
H.A.C.C.P, di cui al dlgs 155/97 e sm;
far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar punto ristoro;
Il gestore è responsabile dell’inosservanza a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia
di esercizio dell’attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico - sanitaria, nonché
dell’ordine e della disciplina della stessa.
Tutte le autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate al gestore e non potranno essere
trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo. Il gestore si impegna a fornirne
copia all'Università.
Qualora l'Università si avvalga della facoltà di cui al successivo art. V/1 co. 4, il gestore dovrà
provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile della corretta esecuzione del contratto,
alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato
motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso
di inadempienza da parte del gestore si applicheranno le penali di cui al successivo art. VIII/2.
E’ fatto assoluto divieto al gestore di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del
servizio.
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Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del
contratto e l’incameramento della cauzione, salvo ogni azione per i maggiori danni derivanti
all’Università.
ART. IV/2 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa deve osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate
dal D.Lgs. 81/08. L’Impresa è tenuta a consegnare prima dell’inizio dell’attività un proprio Piano
Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 222/03 e dell’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 e dell’Allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza.
Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti presso le sedi
dell’Ateneo di via Acton e del Centro Direzionale di Napoli. In tale senso, in adempimento all’art.
26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, l’Amministrazione fornirà alla Ditta il Documento di Valutazione
dei Rischi delle sedi dell’Ateneo redatto conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs.
81/08 ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10/03/1998.
La Ditta dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti nonché ai divieti ed
alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A cadenza annuale, il
personale impiegato dovrà partecipare alle prove di esodo ed evacuazione previste nel Piano di
Emergenza ed Esodo. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere prontamente comunicata al personale
strutturato presso la sede dell’Ateneo.
L’Impresa si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione
collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed
attivo.
L’Impresa in adempimento all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 dovrà consegnare tutta la
documentazione relativa all’accertamento dell’Idoneità Tecnico – Professionale della Ditta.
La Ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità,
a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in
ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle
persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o
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cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il
committente da ogni qualsiasi responsabilità.
Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, il gestore dovrà comunicare al
Responsabile dell’esecuzione del contratto il nominativo del personale che sarà adibito al servizio
(compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa), con l’indicazione degli estremi del
documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di
posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08 , degli Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08, del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08, degli Addetti al Primo Soccorso,
Addetto all’Antincendio e Addetto alla Squadra di Emergenza ed Evacuazione secondo l’art. 18
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e del Medico Competente secondo quanto previsto dall’art. 18
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
81/08.
Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione
di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia,
infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si
sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di detto personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà
essere comunicato al Responsabile della corretta esecuzione del contratto entro 5 giorni.
Entro 30 giorni dall’inizio del servizio il gestore dovrà produrre all’Università copia della
comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152
(G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Analogamente il gestore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal
loro verificarsi.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali
sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dal successivo art. VIII/2, che sarà
applicata dall’Università a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l’Università si
riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. VIII/3.
Il gestore deve esibire ad ogni richiesta dell’Università, in originale o copia autentica, il libro Unico
del Lavoro e il registro infortuni previsti dalle vigenti norme e copie dei modelli F24 e DM10 dei
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versamenti effettuati, prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti. Il mancato
rispetto di tale adempimento comporterà una penale, come disciplinato dal successivo art. VIII/2,
che sarà applicata dall’Università a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità,
l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. VIII/3.
Il gestore deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima
sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a
garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
ART. IV/3 - RESPONSABILITA' PER DANNI
Il gestore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligato per ogni danno, sia
diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del
servizio oggetto del presente capitolato.
A tale scopo il gestore dovrà stipulare, per ciascun lotto di affidamento, con oneri a suo carico, una
polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose
per un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona; la suddetta polizza
deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO)
per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona. Resta
tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del
gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo.
L’Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del
danno da essa subito, relativamente ai danni causati all’Università stessa. Detta polizza dovrà
comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti
dell’Università per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività del gestore oggetto del presente
contratto, fermo l’obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.
Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i
rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa –
incendio compreso – alle cose di proprietà dell’Università e che la polizza stessa deve avere durata
non inferiore a quella del contratto.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la
durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Impresa
aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui
trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. VIII/3.
ART. IV/4 - SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE
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Sono a carico del gestore le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di rivendita,
nonché le spese inerenti l'esercizio, compresa la eventuale climatizzazione dei locali e tutte le
utenze, che il gestore deve provvedere ad intestarsi direttamente, laddove sussistano o
vengano attivate utenze autonome (ivi incluse le utenze elettriche ed idriche). Sono a carico
del gestore gli adempimenti e gli oneri riguardanti la tassa sui rifiuti solidi urbani. Resta
inteso che saranno a carico della ditta tutti i lavori necessari per la modifica e/o adeguamento
degli impianti alle norme in vigore per l’attività oggetto dell’appalto nonché per
l’installazione dei sottocontatori e quant’altro dovesse occorrere per il sezionamento degli
impianti stessi. La ditta dovrà provvedere al rimborso delle predette spese trimestralmente
Ove la ditta risulti morosa, l'Università potrà applicare la penale di cui al punto VIII/2.
ART. IV/5 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
1) Fermo restando quanto già indicato in premessa, il gestore accetta le strutture, gli impianti, e gli
allestimenti nello stato in cui si trovano al momento della consegna del locale e dei quali ha preso
atto a seguito del sopralluogo obbligatorio precedente l'inizio della gestione.
2) Sono a carico del gestore le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti
(quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di corpi
illuminanti – anche di emergenza - inefficienti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi
non funzionanti ecc.).
3) Sono a carico del gestore e soggette a preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
dell’Università tutte le opere di manutenzione straordinaria, nonché tutte le eventuali opere di
miglioria e/o adeguamento della struttura e degli impianti.
4) Sono a carico del gestore tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere
per l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo nonché di nuovi arredi e
attrezzature , anche, in questo caso, con riferimento agli arredi ed attrezzature di proprietà
dell’Università.
5) Qualora il gestore non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e
straordinaria, rientrante nella sua competenza, l'Università si riserva la facoltà di provvedere
direttamente agli interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia; le spese derivanti dai
suddetti interventi verranno addebitate al gestore con una maggiorazione del 20% (venti per cento)
a titolo di penale.
Il gestore dovrà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi, in quanto a
seguito di accertamento, effettuato dal tecnico incaricato dall’Ufficio Tecnico, essi non siano tali da
incidere sulla corretta e regolare esecuzione del servizio.
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Qualora il gestore non condivida l’esito degli accertamenti effettuati dal tecnico incaricato, deve far
pervenire le proprie osservazioni al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, il quale
deve rispondere sulle questioni proposte.
La decisione del Responsabile della corretta esecuzione del contratto non è sindacabile da parte del
gestore.
6) Tre volte l’anno, in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, dovranno essere eseguite
delle accurate pulizie straordinarie degli spazi sottostanti la pedana nell’area riservata al personale,
dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminanti e di tutte le superfici lavabili (con
macchine lavapavimenti, getti a vapore e prodotti speciali per disinfezione, smacchiatura e
sgrassaggio); dovrà inoltre essere eseguita una altrettanto accurata pulizia straordinaria delle
attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni e annualmente, durante il periodo di chiusura, dovrà
essere effettuato un servizio di disinfestazione e ricognizione inventariale. Le date in cui saranno
compiuti tali interventi dovranno essere rese note con congruo anticipo al Responsabile della
corretta esecuzione del contratto, il quale si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo durante
l’esecuzione delle stesse. Copia delle bolle degli interventi dovranno pervenire, entro 60 giorni dalla
relativa emissione, al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
7) Si indicano di seguito le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuarsi sui locali, gli
impianti, gli arredi e le attrezzature del bar, con l'avvertenza che queste rappresentano soltanto gli
interventi minimi cui è tenuto il gestore.
Pertanto, non trattandosi di interventi esclusivi, devono essere integrati da qualsiasi altro intervento
che risulti necessario per garantire sempre l'efficienza e la sicurezza, ivi compreso l’aumento della
frequenza delle manutenzioni come di seguito indicata.
RIVESTIMENTI LAVABILI
Tutti i rivestimenti lavabili devono essere mantenuti integri, puliti e privi di scritte e graffiti di
qualsiasi genere.
PARETI TINTEGGIATE
Le tinteggiature devono essere rinnovate minimo ogni 18 mesi.
BANCO BAR
Disincrostazione, pulizia dei radiatori e dei compressori, controllo del gas degli elementi
refrigeranti: ogni mese.
FRIGORIFERI E CONGELATORI
Sbrinamento e/o controllo del funzionamento dell'impianto di sbrinamento automatico: ogni
settimana.
Controllo e taratura dei termostati e dei termometri, pulizia dei radiatori e dei compressori e
controllo di gas e olio: ogni mese.
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BANCO DI DISTRIBUZIONE
Pulizia a fondo: al termine del servizio giornaliero.
BILANCE Controllo della taratura: ogni mese.
LAVELLI E VASCHE.
Pulizia generale: ogni giorno.
PAVIMENTO DEL LOCALE BAR: pulizia non inferiore a quattro volte nell'arco della giornata,
soprattutto nel periodo invernale ed ogni qualvolta se ne presenta la necessità.
TAVOLI, PIANI DI LAVORO, CARRELLI E SCAFFALI CHIUSI O APERTI: pulizia generale al
termine del servizio giornaliero.
IMPIANTO ANTINCENDIO
Verifiche semestrali degli estintori.
CONTROLLO DEI RUBINETTI E DEGLI SCARICHI: ogni mese.
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI: la verifica dell’impianto
(rivelatori di fumo, elettromagneti di sblocco delle porte di accesso e centralina) dovrà essere
effettuata da una ditta specializzata due volte all’anno.
ART. IV/6 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI
Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di
tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso l’Ufficio
Economato.
Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il gestore ritenesse opportuno
sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per
iscritto al Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvedendo altresì a consegnare
copia delle nuove chiavi alla portineria.
Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad
esclusivo carico del gestore.
ART. IV/7 - DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI, E RIFIUTI
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni
originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi.
E' assolutamente vietato detenere, nella zona di distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi,
scope, strofinacci ecc…
I servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale dovranno essere tenuti costantemente puliti
in tutte le loro parti. Nei servizi igienici destinati agli addetti e in quelli destinati all'utenza devono
essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere.
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I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi
contenitori per la raccolta differenziata.
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline
di scarico, ecc..).
Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro dei rifiuti sono a carico del gestore.
La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi della normativa vigente.
PARTE V - PERSONALE
ART. V/1 - PERSONALE ADDETTO
Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze del
gestore.
Si comunica che il numero minimo di personale da adibire allo svolgimento del servizio è il
seguente:
- per il Lotto 1: 3 unità di personale per la durata del servizio;
- per il Lotto 2: 3 unità di personale per la durata del servizio;
Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione
delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:
- essere munito di Libretto di idoneità Sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti (D.P.R.
327/80);
- curare scrupolosamente l’igiene personale,
L'Università si riserva di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle
competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio.
Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto potrà richiedere la sostituzione delle unità di
personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto
un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
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ART. V/2 - VESTIARIO
Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in
materia di igiene, abbigliamento e pulizia del personale (D.P.R. 327/80 art. 42), da indossare
durante le ore di servizio.
Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome del gestore ed il
nome e cognome del dipendente.
Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli alimenti e
per i lavori di pulizia, in conformità di quanto disposto dal suddetto D.P.R. 327/80.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, saranno applicate le penalità di
cui all’articolo VIII/2 del presente capitolato.
ART. V/3 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
Il gestore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, durante tutto il periodo di durata della
concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, nonché le disposizioni relative al trattamento normativo
ed economico del CCNL di riferimento.
A tale proposito, all’atto dell’immissione in servizio, se anticipata rispetto alla stipulazione del
contratto, o all’atto della stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà:
- trasmettere copia del CCNL applicato e dell’eventuale contratto collettivo di livello territoriale;
- comunicare le generalità e l’inquadramento di ciascun dipendente.
Eventuali modificazioni che intervenissero nella contrattazione collettiva applicata ovvero nella
generalità e nell’inquadramento dei lavoratori dovranno essere tempestivamente comunicate
all’Università entro il termine di 30 giorni dall’evento.
Entro il mese successivo dovranno essere trasmesse al responsabile dell’esecuzione del contratto le
copie quietanzate delle buste paga dei lavoratori impiegati dal Concessionario, come sopra
individuati.
Qualora l'Amministrazione accerti che il gestore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di
personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni
di cui ai precedenti punti a) e b), saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione
di cui rispettivamente agli articoli VIII/2 e VIII/3 del presente capitolato.
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Per le inadempienze di cui sopra l’Università si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale
posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell’art.
VIII/1.
L'Amministrazione provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti
all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
c) Il gestore deve attuare l’osservanza della normativa concernente l’igiene dei prodotti alimentari,
d) L’Impresa deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e
di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
ART. V/4 - DIREZIONE DEL SERVIZIO
Per ciascun lotto, il gestore dovrà affidare la Direzione del servizio a persona dotata di qualifica
professionale idonea a svolgere tale funzione, il cui nominativo il gestore è tenuto a comunicare al
Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
Il Direttore del servizio avrà come sede di lavoro il locale di cui all'oggetto del presente capitolato e
in caso di sua assenza o impedimento (ferie, malattia, infortunio, ecc..), il gestore deve provvedere
alla sua sostituzione, dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto al Responsabile
della corretta esecuzione del contratto.
PARTE VI – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ART. VI/1 – LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal
gestore a proprio nome, con esonero espresso dell’Università da qualsiasi responsabilità verso terzi
per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
I generi di consumo devono essere di comprovata qualità ed in quantità sufficiente da garantire la
continuità del servizio bar punto ristoro.
I prodotti da forno devono essere conformi alla norme vigenti, essere confezionati e riportare sulla
confezione la denominazione della Impresa produttrice, ingredienti e data di scadenza. Tutti i
prodotti utilizzati dovranno essere privi di additivi.
Il pane dovrà essere prodotto con farina di tipo “O” di grano tenero e con l'aggiunta di olio di oliva
almeno nella percentuale minima consentita dalla legge. Dovrà essere ben lievitato, ben manipolato,
ben cotto ( con una percentuale di umidità non superiore al 29%) in maniera che la mollica riesca
spugnosa ed elastica alla pressione delle dita. Il pane dovrà essere garantito di produzione
giornaliera e non dovrà essere rigenerato.
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Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici
delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti.
I salumi non devono presentare all'esterno né patine né odori sgradevoli, il grasso deve essere
compatto senza parti ingiallite o sapore di rancido e non deve essere in eccesso. Il prosciutto cotto
deve essere avvolto in idoneo involucro plastico sottovuoto all'interno del quale non deve esserci
liquido percolato, non deve presentare alterazioni di sapore, odore, colore o iridescenza ,
picchiettatura o alveolatura o altri difetti.
Il prosciutto crudo non deve contenere additivi non consentiti dalla legge, non deve presentare
difetti di colore, odore o altro genere dovuti ad una scorretta maturazione e conservazione.
Gelati e bibite devono, parimenti, essere di comprovata qualità.
Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tutte le confezioni utilizzate per le varie
derrate alimentari devono essere di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata in esse
contenuta; devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte; nel caso di contenitori metallici
questi non devono presentare difetti come ammaccature, punti di ruggine o corrosioni interne.
Le confezioni devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla legge, quali ad esempio e
secondo il caso, il tipo di prodotto, l'elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi ammessi, il
peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di
scadenza, ecc…
La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà senz'altro luogo all'applicazione
delle penalità di cui al successivo art. VIII/2 del presente Capitolato Speciale, senza pregiudizio
delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.
In caso di applicazione di 2 penali, per la presente infrazione, è facoltà dell’Università procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. VIII/3.
ART. VI/2 - LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO
E’ fatto obbligo al gestore di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione,
confezionamento e conservazione dei generi alimentari. Il Responsabile della corretta esecuzione
del contratto, di cui al successivo art. VII/1 del presente capitolato, nonché la Commissione di
qualità, anche nelle persone dei singoli componenti, potranno effettuare sopralluoghi e controlli sul
grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione
degli alimenti, in tutti i locali destinati all’esercizio del servizio bar-punto ristoro nonché dei relativi
depositi e pertinenze.
I verbali stilati dai predetti in occasione dei sopralluoghi dovranno essere controfirmati dal Direttore
del Servizio.
Il gestore si impegna alla tempestiva pulizia dei tavoli utilizzati dal pubblico e dei pavimenti e ad
assicurare all’utenza tempi di attesa minimi, sia alla cassa sia al banco.
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Dovrà essere adibito al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione
professionale, da garantire con continuità un servizio all’utenza rapido ed efficiente.
Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del servizio (ed in particolare nelle ore di punta), vengano
impiegati addetti in numero inferiore a quanto offerto in gara, saranno applicate le penalità e le
eventuali modalità di risoluzione di cui rispettivamente agli articoli VIII/2 e VIII/3 del presente
capitolato.
Il gestore deve inoltre implementare il numero di addetti, in via ordinaria, destinati al servizio in
tutte quelle occasioni in cui è prevedibile un particolare afflusso di utenza come ad esempio in
occasione di convegni, meetings, lauree, ecc.
ART. VI/3 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI
Il gestore si impegna a praticare prezzi scontati, della percentuale offerta in sede di gara, per i
prodotti compresi nell'elenco allegato al presente capitolato sub C).
I prezzi indicati in tale allegato sono stati determinati tenuto conto dei prezzi medi di
mercato.
Altri prezzi, relativi a prodotti non compresi nel predetto allegato, dovranno essere determinati
dal gestore in accordo con il Responsabile della corretta esecuzione del contratto, entro i 30 giorni
successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio ed immediatamente comunicati
all'Amministrazione al consegnatario dell’appalto.
Detti prezzi saranno determinati applicando ai prezzi medi di mercato, la medesima riduzione
offerta in sede di gara per i prodotti compresi nel predetto allegato sub C).
Per tutti i prodotti il gestore dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi, indicante i
prodotti stessi e il prezzo al pubblico (scontato della percentuale offerta in sede di gara). Detta
tariffa dovrà essere vistata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto al momento
dell’inizio della gestione ed affissa, per tutta la sua durata, entro appositi quadri nei locali in cui si
svolge il servizio bar, nel modo più facilmente visibile al pubblico.
La tariffa generale dei prezzi dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico
devono essere indirizzati al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
I prezzi della suddetta tariffa generale potranno essere soggetti ad aggiornamenti, a decorrere dal
secondo anno di sottoscrizione del contratto, sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi
dei beni di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Il gestore, in sede di richiesta di
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dell'aggiornamento dei prezzi in argomento, dovrà produrre all’Amministrazione, una relazione atta
a indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi.
ART. VI/4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché della clausola n. 8 del Protocollo di
legalità siglato il 15.10.2007 dall’Università con la Prefettura di Napoli. L’applicazione delle
sanzioni amministrative disciplinate dall’art. 6 della L. 136/2010 non esclude l’applicazione della
penale pari al 10% del valore di ogni movimentazione finanziaria di importo superiore ai 3.000,00
euro in violazione della suddetta clausola n. 8.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, operante di diritto
senza necessità di diffida o di preventivo avvertimento.
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria disposti dalla L. 136/2010.
Il concessionario si impegna ad inserire nei contratti stipulati con propri i subappaltatori e i
subcontraenti per l’esecuzione della presente commessa la seguente clausola:
“L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a
dare immediata comunicazione all’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, via Acton
38, 80133 Napoli, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’,
all’indirizzo sopra indicato”.
Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei contratti di cui al precedente comma
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nel termine improrogabile di 15 giorni dalla loro
stipulazione. La mancata trasmissione dei contratti di costituisce causa di risoluzione del contratto,
operante di diritto senza necessità di diffida o di preventivo avvertimento.
ART. VI/5 COMPOSIZIONE
DEL PASTO
Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi
in materia, che qui s’intendono tutte richiamate.
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Il concessionario dovrà evidenziare con un asterisco i piatti ottenuti con l’utilizzo di derrate
congelate o surgelate.
Parimenti, in caso di utilizzo di ingredienti contenenti OGM (Organismi Geneticamente
Modificati), il concessionario è tenuto a darne indicazione chiara ed evidente sul menù.
PARTE VII – CONTROLLO DEL SERVIZIO
ART. VII/1 - IL RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E LA
COMMISSIONE DI QUALITA’.
Responsabile della corretta esecuzione del contratto è il sig. Bruno Mirabile.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare altro responsabile, comunicandone
tempestivamente il nominativo all’Azienda.
Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione
del servizio, adottando le misure necessarie e comunicando ai competenti Uffici
dell’Amministrazione universitaria le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste
nel capitolato e la relativa misura.
Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto deve svolgere direttamente l’attività di
monitoraggio sul servizio coadiuvato dalla Commissione di qualità nominata dall’Università di cui
al successivo comma 6.
L’attività di monitoraggio consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, nei controlli di cui al
successivo art. VII/2 e nelle seguenti operazioni:
1) effettuazione di controlli bimestrali;
2) ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta, sia da parte del gestore che da parte dei fruitori
del servizio.
Al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto, l’Università istituirà una Commissione di
qualità che affiancherà il responsabile dell’esecuzione del contratto. I nominativi dei componenti
della Commissione di qualità verranno tempestivamente comunicati all’impresa concessionaria del
servizio.
ART. VII/2 - TIPOLOGIA DI CONTROLLI
Il Responsabile della corretta esecuzione del servizio potrà effettuare, direttamente o attraverso la
Commissione di vigilanza sul servizio, i controlli di cui ai successivi punti a) e b).
a) Controlli a vista del servizio.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come oggetto di controllo:
1) modalità e tempi di conservazione degli alimenti;
2) modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti;
3) quantità delle singole porzioni;
4) presentazione dei pasti;
5) etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
6) modalità di impiego dei sanificanti;
7) caratteristiche dei sanificanti;
8) modalità e tempi di sgombero rifiuti;
9) verifica del corretto uso degli impianti;
10) stato igienico degli impianti e dei locali;
11) interventi di manutenzione a carico del gestore;
12) stato igienico-sanitario del personale addetto;
13) organizzazione del personale e organigramma;
14) distribuzione dei carichi di lavoro;
15) professionalità degli addetti;
16) cortesia degli addetti verso i clienti;
17) abbigliamento di servizio degli addetti;
18) tempi di attesa;
19) ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti.
b) Controlli delle procedure adottate ai sensi del D. Lgs 155/97 e s.m.
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I controlli di cui al presente articolo avranno per oggetto anche la congruità delle procedure
quotidianamente realizzate rispetto al piano HACCP, di cui il gestore è tenuto a fornire copia al
Responsabile della corretta esecuzione del contratto, ed al manuale specificamente adottato ai sensi
del D. Lgs 155/97 e s.m..
PARTE VIII – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. VIII/1 – GARANZIE DI ESECUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'aggiudicatario deve costituire, prima
della stipulazione del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una garanzia
fidejussoria definitiva corrispondente alla totalità dell’importo del canone offerto in sede di
partecipazione per la durata triennale della concessione.
Detta garanzia fidejussoria può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria
presso gli Istituti legalmente autorizzati.
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università;
- una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di
aggiudicazione provvisoria;
- prevedere una espressa disposizione in forza della quale:
a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, deve essere intesa come durata
presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Ente garantito la prova
della liberazione;
b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto
garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo
dell’ultimo 25% dell’iniziale importo garantito;
c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del
contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del
servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve
continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del
fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso
fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente
garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è
esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa.
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la garanzia fidejussoria sia stata parzialmente o
totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal gestore,
per la parte incamerata.
Lo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva sarà nei quattro mesi successivi alla data della
dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Responsabile della corretta
esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto
adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se
richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.
ART. VIII/2 - PENALI
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università a pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una
non corretta gestione del servizio, l’Università, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a
responsabilità del gestore, si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto, per
ciascun lotto.
In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l’Università si
riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00, per ciascun lotto. Ove il predetto ritardo
superi i 20 giorni, è facoltà dell’Università procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 Cc. e del successivo art. VIII/3.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta
esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
- danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: l'Amministrazione applicherà
una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese
sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto (artt. V/1, V/3.a e
V/3.b del presente Capitolato): l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una
penale di Euro 5.165,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà
oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancata produzione all’Università delle comunicazioni e della documentazione di cui al
precedente art. IV/2, l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di
Euro 500,00= per ciascun lotto; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva
espressa, ai sensi dell' art. 1456 C. C.;
- mancato rispetto delle prescrizioni concernenti il vestiario del personale addetto al servizio di cui
al precedente art. V/2: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità
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dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Euro
250,00 ad un massimo di Euro 500,00 - per ogni infrazione riscontrata;
- esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore rispetto a quanto offerto in gara:
l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00= per
ciascun lotto; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi
dell' art. 1456 C. C.;
-
vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità: ): l'Amministrazione applicherà per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00= per ciascun lotto; una seconda infrazione
costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 C. C;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Amministrazione
potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a
insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro
500,00 - per ciascun lotto e per ogni disservizio riscontrato.
Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del
gestore di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente
da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.,
con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del
gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il
risarcimento per maggiori danni.
Ove l’impresa si sia aggiudicata la concessione di entrambi i lotti, la risoluzione dovuta ad un
inadempimento relativo ad un singolo lotto avrà effetto soltanto per lo stesso e, non si intenderà
estesa anche alla concessione dell’altro lotto in relazione al quale non sia stato riscontrato
inadempimento.
ART. VIII/3 CONTRATTO
INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI
E
RISOLUZIONE
DEL
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al gestore dal
Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata
anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università,
inoltrata al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore
a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università,
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qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art. VIII/2, o
comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre che
nelle ipotesi di cui all'art. VIII/2, nei seguenti casi:
- mancato allestimento dei locali così come individuato nell’offerta tecnica entro 60 giorni non
prorogabili dalla stipulazione del contratto. Si precisa che anche la mancata installazione di
parte delle attrezzature ed arredi promessi in quanto il relativo impegno ha concorso
all’attribuzione del punteggio tecnico, è da considerarsi inadempimento di una prestazione
essenziale;
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto
riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria
impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al
presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonchè del rispetto dei contratti collettivi
di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche
non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del
servizio, ai sensi dell’art. IV/1;
- cessione anche parziale del contratto, di cui al successivo art. VIII/5;
- ritardo nell’avvio del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio del
servizio comunicata dall'Amministrazione;
- ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni, ai sensi del precedente art.
I/2;
- mancata esibizione all’Università dei documenti di cui al precedente art. IV/2
- esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore rispetto a quanto offerto in gara;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato
motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. VIII/1;
- applicazione di n. 2 (due) penalità di cui al precedente art. VI/1, ultimo capoverso;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. VIII/2;
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- qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla gara; - qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi
momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. IV/3.
L’Università può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili al gestore:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del
servizio, l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il
regolare funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore,
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di
tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. VIII/4 - RECESSO
L’Università ha diritto al recesso nel caso di giusta causa.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) che l’aggiudicatario sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione
controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
In caso di recesso l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1671 cod. civ.
Il gestore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo
l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l’Università stessa intenda provvedere
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diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. Il gestore può
richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non
imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).
ART. VIII/5 - SUBAPPALTO E CESSIONE
E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità e salvo quanto
stabilito dall’art. 116 del D. Lgs. N. 163/2006.
ART. VIII/6 - SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.
ART. VIII/7 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è
stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.
ART. VIII/8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali dati quindi potranno essere
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
Il gestore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati
personali all'Università prima della stipula del contratto.
Allegati:
allegato A: planimetrie dei locali universitari di via Acton e del Centro Direzionale isola C/4
destinati all’esercizio del Bar-Punto ristoro ;
allegato B: elenco degli arredi e delle attrezzature esistenti;
allegato C: elenco prodotti alimentari.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Livia Mauro)
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