1/2009
gennaio
Numero 1 - Anno 7 - gennaio 2009 - Poste Italiane s.p.a.
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27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di Padova CMP - con I.P.
Bimestrale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
RICONFINAZIONI:
GLI ASPETTI TECNICI
E QUELLI GIURIDICI
2 Le elezioni della Cassa di previdenza
Pierluigi Capuzzo
4 Riconfinazioni
Leonardo Gualandi
Marco Cinetto
13 La parcella
Giovanni Dal Zotto
16 Studi di settore: prospettive future
Lorenzo Pegorin
20 Certificazione: le norme Uni 11300
Dimitri Polato
26 La consegna delle borse di studio
Pitagora n. 1/2009
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Padova
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Geom. Pierluigi Capuzzo
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Geom. Luca Biadolla
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Geom. Giovanni Dal Zotto
Geom. Maurizio Falasco
Geom. Giuseppe Gazzin
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Geom. Marco Mason
Geom. Sandro Merlo
Geom. Michele Rizzo
Geom. Filippo Tagliaferro
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Pierluigi Capuzzo
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Direttore responsabile
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Iscrizione al Tribunale di Padova
n. 1852, 11 luglio 2003
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Chiuso in redazione il 21 gennaio 2009
SOMMARIO
In copertina: Il chiostro del Centro culturale di via Altinate a Padova, con
l’allestimento del fotopiano (foto Bruno Segato).
Il rinnovo degli organismi di gestione della Cassa
Il 26 e 27 febbraio i geometri votano i Delegati alla Cassa
di Pierluigi Capuzzo
2
La scomparsa del geometra consigliere Filippo Tagliaferro 3
Ricostruire il confine scomparso
Fondamenti di riconfinazioni
di Leonardo Gualandi
Aspetti giuridici della causa di riconfinazione
di Marco Cinetto
4
9
La parcella: il lato oscuro della professione di geometra
Servizio on line per la corretta compilazione
di Giovanni Dal Zotto
La copertina
Il centro culturale San Gaetano/Altinate
13
15
Studi di settore: prospettive future e crisi economica
Le risposte a tre quesiti riguardanti il precedente articolo
di Lorenzo Pegorin
16
Obbligo di certificazione secondo le norme Uni 11300
Metodologie di calcolo in mancanza delle linee guida
di Dimitri Polato
20
Certificazione energetica: gli obblighi del 2009
22
Reti di teleriscaldamento a biomassa: 55% ammesso
24
Il 55% sul risparmio energetico si divide in cinque anni 25
Cinquanta futuri geometri hanno conosciuto il Collegio
La consegna delle borse di studio ai migliori iscritti
SOS Altapadovana: volontariato per molti colleghi
di Paolo Pol
Notizie dal Consiglio Nazionale Geometri
Albo: variazioni
Sommario
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
26
29
30
32
1
EDITORIALE
di Pierluigi Capuzzo
presidente
Il rinnovo degli organismi di
ei giorni 26 e 27 febbraio si terranno presso la sede del Collegio le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa. Come noto, si tratta di un momento molto importante per i geometri, che vengono
chiamati a scegliere i propri rappresentanti in seno all’ente preposto alla
principale attività previdenziale.
N
Il 26 e 27 febbraio
i geometri
liberi professionisti
scelgono i propri
rappresentanti
nell’ente di previdenza.
Al Collegio di Padova
spettano due delegati.
DUE DELEGATI PER PADOVA
Siccome repetita juvant, ecco alcuni cenni sull’organigramma di gestione della struttura. La base, dunque,
elegge direttamente i propri delegati
(Delegati Cassa) in numero di centocinquanta, su base regionale. Per un
calcolo, che omettiamo, basato sul
numero degli iscritti, se non emergeranno risultati diversi dagli usuali,
nella nostra regione avremo due delegati per i collegi maggiori (Padova,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) e
un delegato per quelli con minor numero di iscritti (Belluno e Rovigo).
Tra i delegati così eletti viene quindi scelto il Consiglio di Amministrazione, composto da undici colleghi,
eletto dal Comitato dei Delegati, all’interno del quale vengono poi eletti
il Presidente, il Vicepresidente e altri
tre colleghi: questi cinque vanno a
costituire la Giunta Esecutiva.
A margine esiste poi il Collegio dei
Sindaci, con compiti di vigilanza.
Come è noto, il presidente uscente è
Fausto Amadasi di Parma, che ha recentemente sostituito Fausto Savoldi,
passato alla presidenza del Consiglio
Nazionale. Naturalmente, Amadasi è
il maggiormente titolato per proseguire nel lavoro che viene ora interrotto
dalla scadenza dei termini, perché si
deve tener conto, tra l’altro, che la gestione della Cassa comporta un bagaglio di esperienza specifica non comune. Molti anni di permanenza nel
massimo organo direttivo danno ad
Amadasi quell’esperienza richiesta.
In linea di massima, il nostro Collegio esprimerà due delegati. Quelli
uscenti sono Ivano Slaviero, uscente
anche come componente del Consiglio di Amministrazione, e il sottoscritto, che si dedicherà nel prossimo
futuro alla sola attività di presidente
del Collegio.
COMPITI IMPORTANTI PER LA GESTIONE
L’attività principale del Comitato
dei Delegati si esplica principalmente in due riunioni annuali, dedicate
istituzionalmente all’approvazione
dei bilanci: di previsione per l’anno
Elezione dei delegati alla Cassa di previdenza
I giorni 26 e 27 febbraio 2009 avrà luogo presso il Collegio l’elezione dei delegati alla Cassa di previdenza. Sono iscritti a
votare tutti i geometri iscritti all’Albo alla data del 31 dicembre 2008. Il Collegio di Padova esprime due delegati.
2
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Editoriale
Particolari della originale scala sospesa
dell’architetto Portoghesi,
nel palazzo Corrodi a Roma,
sede della Cassa Geometri.
gestione della Cassa
successivo, in novembre, e consuntivo per l’anno precedente, in maggio.
Naturalmente, con l’occasione dei
due comitati, vengono inseriti all’ordine del giorno molti altri argomenti
inerenti la gestione dell’ente, spesso
determinati da contingenze particolari o emergenti e comunque vòlti a migliorare l’efficienza delle prestazioni.
In particolare, è costantemente osservata la situazione attuariale, perché la
continuità delle prestazioni negli anni è garantita da precise condizioni:
numero degli iscritti e rapporto tra
questi e pensioni erogate, previsione
di iscrizioni negli anni futuri e previsione di quiescenze, ecc. Il Comitato
dei Delegati è stato spesso chiamato
e modificare parametri e condizioni,
e possiamo affermare che, oggi, pur
con le difficili contingenze in essere,
possiamo dormire sonni tranquilli
per buon tempo. Salvo naturalmente
l’esercizio della vigilanza degli organi di gestione, che è sostanziale.
Sempre su istanza del Consiglio di
Amministrazione per mezzo del Presidente, il Comitato dei Delegati può
essere chiamato anche a rivedere le
modalità per la gestione del patrimonio della Cassa, ripartito in liquido,
beni immobili e titoli. Anche qui il
momento non è dei più felici, ma anche qui, pur con le difficoltà del caso,
la Cassa non ha subìto seri contraccolpi come invece recentemente accaduto a strutture consorelle.
In questi giorni avverrà la formale
convocazione per l’elezione che avrà
luogo, come sempre, nei locali del
Collegio. Raccomandiamo, come ovvio, una massiccia partecipazione.
L’attività principale
dei delegati
è l’approvazione
dei bilanci, ma in realtà
si occupano di molti
altri argomenti,
compresi i flussi
dei contributi
e delle pensioni.
Prematura e dolorosa scomparsa del geometra consigliere Filippo Tagliaferro
“È mancato improvvisamente il
collega, e consigliere del Collegio, Filippo Tagliaferro. La notizia della
prematura quanto inattesa scomparsa dell'amico Filippo ci lascia attoniti e costernati e ci induce a meditare, una volta di più, sulla caducità della nostra condizione umana. Il
Collegio è vicino alla famiglia in questo triste momento”.
Questo il breve messaggio del presidente Pierluigi Capuzzo
che ne dava notizia agli iscritti al Collegio.
Il geometra Luciano Zanaica, amico e conterraneo, lo ricorda così:
“Il geometra Filippo Tagliaferro, nato a Este (PD) il 12
gennaio 1963 e residente a Lozzo Atestino in via Chiesa, si
Editoriale
è spento all'ospedale S. Bortolo di Vicenza, la sera di martedì 20 gennaio 2009. Negli ultimi tempi la sua situazione
di salute si era aggravata ed era in attesa di trapianto di
organo, ma il suo fisico non ha retto.
Filippo Tagliaferro si era diplomato all'istituto Atestino
di Este nel 1982 e, dopo il servizio militare, alle dipendenze di una società di Monselice, aveva iniziato la libera professione nel 1995. Era un professionista scrupoloso ed appassionato, noto a Lozzo Atestino ma anche in tutta l'area dei Colli Euganei. Disponibile al sociale, era interessato della vita amministrativa del comune ed era consigliere del Collegio dei Geometri di Padova per il mandato
2006-2010.
Lascia prematuramente la moglie Francesca e i due figli,
Luca di 11 anni e Matteo di 9”.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
3
Riconfinazioni
Ricostruire il confine scomparso
lavoro tecnico e giuridico insieme
di Leonardo Gualandi geometra
e Marco Cinetto avvocato
Tutta la materia
comporta l’interazione
fra aspetti tecnici
e aspetti giuridici,
ma ciò vale
prevalentemente
per i principi, che
raramente possono
essere affrontati
dal solo geometra,
così come spesso
non è opportuno
che sia il solo
avvocato a trattarli.
“La teoria e la pratica nelle riconfinazioni” è stato il tema di un incontro di aggiornamento professionale organizzato dal Collegio di
Padova il 9 dicembre 2008 a Sarmeola. Gli aspetti giuridici sono stati trattati dall’avvocato Marco Cinetto del Foro di Padova, mentre il
geometra Leonardo Gualandi del Collegio Geometri di Bologna ha
rappresentato gli aspetti teorici e pratici: concetti tecnici su confinazione e riconfinazione; tipi di confinazione e relativa genesi delle linee; mappe di impianto e prelievo delle coordinate. Il software per le
riconfinazioni e la georeferenza è stato presentato dal geometra
Gianni Rossi di Tecnobit srl di Bassano del Grappa, mentre metodi,
schemi e strumentazioni sono stati descritti dal geometra Carlo Cinelli del Collegio Geometri di Pistoia.
Ha coordinato il geometra Moreno Benetazzo, responsabile della
Commissione Catasto del Collegio.
Il geometra Leonardo Gualandi e l’avvocato Marco Cinetto hanno
scritto per Pitagora la sintesi dei loro interventi.
Il presidente Pierluigi Capuzzo
introduce l’incontro di aggiornamento.
Al tavolo i relatori
geometra Leonardo Gualandi
e avvocato Marco Cinetto.
Sotto, il tavolo completo dei relatori.
4
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Riconfinazioni
Fondamenti di riconfinazioni
di Leonardo Gualandi geometra del Collegio Geometri di Bologna
Premessa
La ricostruzione di un confine andato perduto è materia sempre attuale, che non pare destinata all’obsolescenza sotto l’incalzare di nuovi strumenti e procedure. Questi hanno tuttavia effetti non trascurabili, poiché
apportano nuove opportunità ed inoltre introducono nuove caratteristiche
nei documenti di ultima generazione,
che saranno oggetto di successive riconfinazioni.
Diventa quindi sempre più complesso tentare di costruire una “collezione” completa di esempi dedicati a
casistiche specifiche, mentre risulta
preferibile individuare linee guida adatte a casi generali, che siano il più
possibile svincolate da condizioni pe-
culiari. È dunque opportuno analizzare i principi tecnici e giuridici, gli elementi da cui partire, i metodi e gli
strumenti per cui optare. Tutta la materia comporta l’interazione fra aspetti tecnici e aspetti giuridici, ma ciò vale prevalentemente per la prima voce,
relativa ai principi, che raramente può
essere affrontata dal solo geometra,
così come spesso non è opportuno
che sia il solo avvocato a trattarla.
In queste brevi note, si cercherà di
delineare una panoramica dei quattro
argomenti ora introdotti. Tenendo
sempre presente che un confine può
essere considerato come una linea,
priva di spessore, che delimita spazi
gravati da differenti diritti reali.
Principi
Rapporti fra confinazione
e ri-confinazione
L’argomento che mi accompagna
in ogni operazione tecnica inerente
confini, è l’intensa correlazione fra la
confinazione (costituzione di un nuovo confine) e la riconfinazione (ricostruzione di un confine incerto) che
ne costituisce in pratica “l’operazione inversa”. Questo ha grande importanza sia nell’ordinaria operazione di
riconfinazione, che dobbiamo ricordare essere - in sostanza - la ripetizione a ritroso delle operazioni che costituirono il confine stesso, sia nella
formazione di un nuovo confine,
operazione durante la quale è corretto tenere costantemente presente la
futura necessità di ricostruirlo.
Dal fatto che, al termine di una riconfinazione, sia praticamente necessario produrre un documento che
fissi i risultati raggiunti, consegue
immediatamente che questa operazione si conclude con una nuova confinazione. Ed il cerchio si chiude!
Genesi delle linee
Appare fondamentale il principio
per cui ogni tratto di confine (brevemente: “linea”) ha una genesi unica,
che dev’essere individuata e posta al-
la base della sua ricostruzione. La nascita della linea si può individuare
nel primo documento che la definisca, ubicandola, come nel primo atto
che la citi, descrivendola, o nella prima azione che ne implichi l’esistenza. Documento, atto o azione saranno
gli elementi a disposizione del geometra per ricercare la linea.
Il documento è, in genere, un frazionamento catastale; in molti casi
può essere un elaborato tecnico allegato ad un Atto di trasferimento di diritti. Più raramente è un disegno, probabilmente quotato, a corredo di un
verbale di definizione del confine o di
un qualunque accordo tra i confinanti.
Un atto, come ad esempio un rogito, può contenere una descrizione di
confine riferita a elementi presenti in
loco, come termini, alberi, filari o manufatti, senza peraltro allegare grafici
più o meno corredati di misure.
Infine un’azione, come ad esempio
la coltivazione di un terreno oppure
l’apposizione di una recinzione e la
sua fruizione come giardino, quando
sussistano le condizioni per l’usucapione, genera un nuovo confine sul
limitare della coltivazione o in corrispondenza della recinzione.
Riconfinazioni
Una linea senza spessore
separa proprietà diverse
Bisogna sempre tenere presente che
un confine può essere considerato
come una linea, priva di spessore,
che delimita spazi gravati
da differenti diritti reali.
C’è un’intensa correlazione
fra la confinazione
(costituzione di un nuovo confine)
e la riconfinazione
(ricostruzione di un confine incerto)
che ne costituisce in pratica
l'operazione inversa.
Ogni tratto di confine
ha una genesi unica,
che dev'essere individuata e posta
alla base della sua ricostruzione.
La nascita di ciascuna linea si può
individuare nel primo documento
che la definisca, ubicandola,
come nel primo atto che la citi,
descrivendola, o nella prima azione
che ne implichi l'esistenza.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
5
Più sono gli elementi
migliore è il risultato
Qualsiasi metodo ha la necessità
di impiegare determinati elementi
di base per essere applicato
con efficacia. Alle volte è proprio
la disponibilità di elementi
a determinare il miglior metodo.
L'unica procedura capace
di assicurare la riduzione degli errori
ai minimi possibili è la lettura
delle coordinate dei punti
di interesse. Infatti i fogli di mappa
sono in generale variamente
deformati, e la miglior correzione
degli effetti deformanti si ha
rapportando le misure sulla carta
ai valori teorici dei reticoli
parametrici, dove questi sono
presenti; in loro mancanza,
si potranno invertire le deformazioni
applicando semplici proiezioni
a terne di punti rilevabili
con certezza sul terreno,
oppure applicando proiezioni
omografiche a dei quadrilateri.
6
Questa breve panoramica dimostra
che la nascita della linea implica la
volontà di entrambi i confinanti. Nei
primi due casi la comune volontà è
esplicitata, mentre nel terzo si manifesta soltanto quella di chi compie
l’azione; si noti però che chi la subisce dimostra nei fatti la mancanza di
qualsiasi volontà su quel bene. Una
volontà in negativo, quindi.
Logica conseguenza di quanto detto è che nessun documento (o azione)
successivo alla genesi di ciascuna linea può modificarne la posizione, se
non implica nuovamente la volontà
di entrambi le parti, determinando
nei fatti il verificarsi di una nuova
condizione iniziale che sostituisce la
precedente. In poche parole: un frazionamento ha valore soltanto per le
“linee rosse”!
Articolo 950 del Codice Civile
Il solo altro principio è fissato dal
Codice Civile che, all’art. 950, stabilisce l’unica relazione gerarchica fra
tutte le possibili prove della posizione di una linea: la mappa catastale è
la sola prova ad essere subordinata a
qualunque altra. È un articolo denso
di contenuti dalle implicazioni tecniche, poiché conferisce al geometra il
compito di accertare l’eventuale dignità di prova negli altri elementi,
quali documenti e testimonianze, al
fine di ammettere o escludere la mappa dalla ricostruzione.
Elementi disponibili
Qualsiasi metodo ha la necessità di
impiegare determinati elementi di
base per essere applicato con efficacia. Alle volte è proprio la disponibilità di elementi a determinare il miglior metodo possibile.
Escludendo il caso dell’usucapione, in cui generalmente non si dovrà
tracciare un confine, bensì cercare
prove dell’età di segni già presenti sul
terreno, si potranno avere elementi
grafici oppure analitici che, nella
maggior parte dei casi rimarranno distinti fra loro: ogni linea può derivare
da una planimetria oppure da un libretto di misure, comprendendo in
questo caso anche un grafico corredato di valori su allineamenti e squadri.
Elementi grafici: valore
giuridico e tecnico delle mappe
La maggior parte dei documenti
grafici è costituita dalle Mappe catastali d’Impianto, a cui penso che deva riferirsi l’articolo 950 citato, poiché ritengo di poter escludere ogni
altra versione o interpretazione, come abbozzi e libretti di campagna
con cui fu generata, Tipi di Aggiornamento o, peggio, edizioni successive
ottenute per lucidatura.
Alcune di queste versioni hanno
carattere numerico, e potrebbero, secondo i casi, acquisire valore di prova
prevalente su altre, anche in ragione
delle procedure di notifica, delimitazione in contraddittorio, rilevamento
alla presenza dell’incaricato comuna-
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Riconfinazioni
le e pubblicazione finale delle mappe;
procedure che implicano l’esplicitazione della volontà delle Parti. Poiché
la ridotta scala di rappresentazione è
uno dei due elementi che giustificano
la subordinazione delle mappe alle altre prove (il secondo è la diffusa impossibilità per i proprietari di verificare i risultati), la disponibilità di dati
numerici, superando questo problema, può giustificare l’assurgere di
questi al rango di prove autonome per
le linee che costituivano all’impianto
dividenti di proprietà. Infatti le dividenti di coltura non possono vantare
né la stessa accuratezza, né lo stesso
valore giuridico dei “confini”, in
quanto non furono assoggettate a contraddittorio, non furono rilevate con
identica precisione, e sono state poi
suscettibili di modifiche ad opera dell’unico proprietario su entrambi i lati.
Elementi grafici: corretta
acquisizione dei dati
L’impiego di mappe grafiche non
deve far cedere alla tentazione di eseguire sbrigative misure tra punto e
punto o sovrapposizioni, per quanto
scrupolose. L’unica procedura capace di assicurare la riduzione degli errori ai minimi possibili è la lettura
delle coordinate dei punti di interesse. Infatti i fogli di mappa sono in generale variamente deformati, e la miglior correzione degli effetti deformanti si ha rapportando le misure
sulla carta ai valori teorici dei retico-
li parametrici, dove questi sono presenti; in loro mancanza, si potranno
invertire le deformazioni applicando
semplici proiezioni a terne di punti
rilevabili con certezza sul terreno,
oppure applicando proiezioni omografiche a dei quadrilateri. Ottenute
le coordinate più accurate, le distanze cercate si potranno banalmente
calcolare dalle loro differenze.
Elementi analitici tradizionali
e “moderni”
Le informazioni che troviamo sui
documenti più “antichi” allegati a rogiti, così come sui frazionamenti
conservati negli archivi catastali, sono
semplici lunghezze: allineamenti fra
punti presenti in mappa, sui quali erano calati squadri. C’erano anche,
spesso, allineamenti che possiamo
definire secondari in quanto partivano o arrivavano su punti dei precedenti allineamenti e squadri, a formare una rete di segmenti rettilinei in
gran parte legati fra loro. Sottolineo
“in gran parte”, poiché non è infrequente trovare frazionamenti in cui le
misure in zone diverse sono appoggiate a punti distinti, senza che compaiano allineamenti che vanno dall’una all’altra zona. Era consentito, e
non era certamente questo il vero
problema di quei documenti: se il
tecnico redattore vi aveva riportato
misure realmente eseguite, ed i punti
di appoggio sono a tutt’oggi reperibili, il confine può essere ricostruito
senza perdita di qualità rispetto agli
schemi attualmente imposti.
Ciascuno di questi allineamenti
poteva intersecare i tracciati di alcune linee di mappa e quelli delle nuove; le misure scritte in quei punti
danno la corretta posizione dei confi-
ni e possono essere ricostruite tanto
direttamente sul terreno, quanto confrontandole analiticamente con le risultanze dei moderni rilievi.
In tempi più recenti si è cominciato a trascrivere nei documenti anche
gli angoli, per lo più orizzontali, e in
questi casi è probabile che le lunghezze rappresentino soprattutto le
distanze dai punti di stazione, lungo
le direzioni definite da quegli angoli.
Da ciò sono scaturite le nuove normative fondate sulla Circolare 2/88.
L’operatività su tutti questi elementi, e quindi la capacità di leggere
tanto allineamenti e squadri quanto
battute celerimetriche, è patrimonio
tecnico di chiunque operi in topografia. Da qualche anno, però, conseguentemente alla diffusione del rilevamento satellitare, anche il Catasto
ha cominciato ad accettarne le osservazioni, codificando anch’esse per
l’impiego nei propri programmi.
In teoria chi si accinge alla riconfinazione da un documento su base
GPS, potrebbe imbattersi in coordinate geografiche oppure in geocentriche ortogonali, ma l’enorme diffusione dei documenti catastali rispetto
agli allegati prodotti autonomamente
per rogiti e verbali, mi autorizza a
credere che si tratterà quasi soltanto
delle seconde, espresse nel cosiddetto “formato Pregeo”.
La ricostruzione di tali libretti può
trarre vantaggio dalla semplice elaborazione del Libretto delle Misure
con lo stesso programma Pregeo, o
con qualsiasi altro che ne legga il formato, avendo cura di eliminare i Punti Fiduciali, la est media e la quota
per eseguire un calcolo locale privo
di adattamenti.
Varie tolleranze
devono essere previste
La particolarità della riconfinazione
rispetto ad ogni altro tracciamento
risiede unicamente nella notevole
varietà delle tolleranze e nel fatto
che spesso se ne devono considerare
diverse nel medesimo lavoro.
Nel campo della riconfinazione
non è assolutamente possibile
automatizzare il procedimento:
il programma resterà
ancora per molto tempo
un aiuto per il geometra,
e non un suo sostituto.
A differenza di altre attività,
qui non è possibile predisporre
neppure un controllo formale.
Metodi
La riconfinazione, dal punto di vista topografico, è essenzialmente un
tracciamento; ovvero il procedimento inverso del rilevamento. In quest’ultimo ci preoccupiamo di acquisire punti atti all’inquadramento soltanto per garantire buoni riferimenti
futuri, oppure per correlarne la restituzione ad eventuali documenti precedenti, mentre nel primo ci poniamo
un problema fondamentale: il corret-
to inserimento a priori delle nuove
misure in un Sistema di Riferimento
dato. La particolarità della riconfinazione rispetto ad ogni altro tracciamento risiede unicamente nella notevole varietà delle tolleranze e nel fatto che spesso se ne devono considerare diverse nel medesimo lavoro.
Apertura a terra
Il più semplice dei metodi per il
tracciamento di un confine, esclusa
Riconfinazioni
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
7
Il geometra deve fornire
la massima precisione
di tracciamento
C’è distinzione fra la tolleranza insita
nei documenti disponibili, che deriva
dall'accuratezza di chi li redasse
e dalla sopravvivenza dei punti
di appoggio, e la tolleranza
delle operazioni di tracciamento,
che può essere totalmente
controllata dal geometra.
Quest'ultima deve essere garantita
massima possibile in ragione
delle esigenze del committente
(una volta concordato col tecnico
del confinante il metodo più efficace
per il calcolo dei confini teorici).
ovviamente la banale ricostruzione di
un allineamento, è costituito dalla “apertura a terra”, che si esegue rilevando completamente un punto di riferimento e solo angolarmente un secondo. Sappiamo che un simile sistema
non offre alcun controllo: i dati disponibili sono strettamente sufficienti.
Questa situazione preoccuperebbe anche in caso di punti certi, e nessuno di
noi vi ricorrerebbe se non costretto.
Figuriamoci per una riconfinazione,
che è soggetta a tolleranze molto varie.
Dunque l’apertura a terra semplice
è estremamente rischiosa: quanto meno è raccomandabile eseguirla multipla, intendendo con ciò soprattutto
aumentare il numero di punti da cui
si rileva la distanza, poiché più battute soltanto angolari a punti generalmente piuttosto distanti non permette
di verificare l’entità dell’errore del
punto rilevato.
Rototraslazione
Procedimento un po’ più complesso, se eseguito nella sua forma più elementare offre soltanto un minimo
controllo: rilevati due punti noti, la
differenza fra la distanza rilevata e
quella nota (cioè calcolata dalle coordinate note) produce una blanda verifica. Sappiamo bene che il Catasto
non si accontenta di ciò, ma chiede
almeno un terzo punto: non deve eseguire riconfinazioni, ma svolge un lavoro analogo dovendo sovrapporre
nuove geometrie ad una mappa gravata (eufemisticamente) da tolleranze molto varie.
Anche la rototraslazione trae grande vantaggio dall’incremento dei
punti disponibili. Il vantaggio è in-
comparabilmente maggiore che per
l’apertura a terra, poiché di tutti i punti si determinano le posizioni in ambedue i Sistemi di Riferimento: quello d’origine e quello del nuovo rilievo. È quindi bene rilevare numerosi
punti su cui impostare la rototraslazione, in genere baricentrica, ed è
possibile attribuire opportuni pesi ai
diversi punti.
Naturalmente l’uso di programmi
di calcolo agevola non poco il lavoro,
ma ci tengo a precisare che nel campo della riconfinazione non è assolutamente possibile automatizzare il
procedimento: il programma resterà
ancora per molto tempo un aiuto per
il geometra, e non un suo sostituto. A
differenza di altre attività, qui non è
possibile predisporre neppure un
“controllo formale”.
Traslazione
Osservo che il GPS è uno strumento intrinsecamente orientato; perciò
usarlo per eseguire oggi un rilievo sui
punti di appoggio di una lottizzazione
GPS di pochi anni addietro, deve dare risultati “paralleli”. Ossia dovrò in
genere traslare la proiezione del nuovo rilievo sul piano di riferimento per
sovrapporla a quella che fece chi redasse il documento da ricostruire: la
necessità di aggiungere una rotazione
deve mettere in allarme in quanto
probabilmente dovuta ad un errore,
come potrebbe essere la modifica di
uno dei punti di appoggio. Questo,
naturalmente, soltanto se il vecchio
rilievo non era stato rototraslato come
avviene, ad esempio, elaborandolo
con Pregeo alla presenza delle (cosiddette) coordinate dei Punti Fiduciali.
Conclusione
Ricordando di aver parlato della riconfinazione
come di un tracciamento soggetto contemporaneamente a varie tolleranze, e che non può esistere
una buona riconfinazione se non ci fu una buona
confinazione, sento il dovere di raccomandare una
grande professionalità nelle confinazioni: tanto
nella redazione di frazionamenti, quanto nelle operazioni di riconfinazione, che sfociano necessariamente in documenti che stanno alla base di vere e
proprie nuove confinazioni.
È quindi opportuno concludere precisando la distinzione fra la tolleranza insita nei documenti di8
sponibili, che deriva dall’accuratezza di chi li redasse e dalla sopravvivenza dei punti di appoggio,
e la tolleranza delle operazioni di tracciamento,
che può essere totalmente controllata dal geometra. Quest’ultima deve perciò essere garantita massima possibile in ragione delle esigenze del committente: una volta concordato col tecnico del confinante il metodo più efficace per il calcolo dei
confini teorici, la precisione di tracciamento potrà
essere bassa soltanto per un basso valore dei terreni in gioco in relazione ai costi operativi, informando il committente della situazione.
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Riconfinazioni
Aspetti giuridici della causa di riconfinazione
di Marco Cinetto avvocato del Foro di Padova
Una breve rassegna della disciplina giuridica concernente le cc.dd. riconfinazioni sarà senz’altro utile per
i tecnici del settore, i quali sovente,
nel compiere il loro mestiere, si trovano coinvolti in contestazioni tra le
parti insite e, per così dire, fisiologiche rispetto all’opera di fissazione e
delimitazione dei confini tra fondi.
La disciplina dettata in subiecta
materia dal codice civile (articoli 950
e 951) è applicabile - il punto dev’esser chiaro - solo qualora non venga in
contestazione la proprietà dei fondi.
Le azioni dirette alla delimitazione di
confini incerti, o alla realizzazione di
opere idonee a rendere i confini obiettivamente certi e visibili, presuppongono il pacifico e reciproco riconoscimento della proprietà dei rispettivi
fondi da delimitare. Si suole al riguardo precisare che le azioni confinarie
discendono da un “conflitto tra fondi”
(1)
e non da un “conflitto tra titoli”.
In questo contesto si inserisce l’azione di regolamento di confini (art.
950 c.c.): “Quando il confine tra due
fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito
giudizialmente. Ogni mezzo di prova
è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine
delimitato dalle mappe catastali.”
L’azione di regolamento di confini
è pertanto l’azione diretta alla definizione giudiziale di un confine incerto.
Presupposto di tale azione è un’incertezza oggettiva o soggettiva sull’esatto confine tra fondi:
- si tratterà di incertezza oggettiva
nelle ipotesi di assenza di un confine
visibile;
- si tratterà viceversa di incertezza
soggettiva in tutti quei casi di esistenza di un limite apparente e visibile il quale tuttavia è oggetto di conte(2)
stazione tra le parti.
I soggetti legittimati all’azione di
regolamento di confini, tanto dal lato
attivo quanto da quello passivo, sono
esclusivamente i proprietari dei fondi
finitimi (cui vanno equiparati eventuali usufruttuari e/o titolari di servi-
tù di passaggio); non è ammessa invece la legittimazione del mero pos(3)
sessore non proprietario. Nell’ipotesi in cui un fondo spetti in comproprietà a più soggetti, ciascun comproprietario è legittimato ad esperire l’a(4)
zione come a resistervi. L’azione,
secondo una recentissima pronuncia
giurisprudenziale, si qualifica come
imprescrittibile, salva l’usucapione
altrui (Cass. 5134/2008) e, pertanto, è
sempre in ogni tempo possibile chiedere all’Autorità Giudiziaria che sia
stabilito giudizialmente il confine tra
due fondi.
Essendo la domanda rivolta all’accertamento giudiziale del confine tra
fondi contigui, la sentenza avrà efficacia cd. dichiarativa e non costitutiva di nuovi diritti reali all’uno o all’altro dei confinanti. A tale sentenza
potrà accompagnarsi, solo qualora richiesta dall’attore, la condanna del
vicino alla restituzione della fascia di
terreno risultante di proprietà del primo: tale condanna rappresenterà un
effetto secondario dell’accoglimento
della domanda principale e non ne
(5)
muterà la natura.
Non è da escludere, peraltro, che
l’accertamento del confine abbia luogo, invece che da parte del giudice o
al fine di non attendere l’esito giudiziario, mediante accordo tra le parti
con la fondamentale collaborazione
dei rispettivi tecnici di fiducia. Accordo che è inquadrabile tra i negozi
giuridici di accertamento (cd. accertamento convenzionale). In tale ipotesi il negozio di accertamento, pur
non potendo avere l’efficacia costitutiva degli atti pubblici, avrà sicura(6)
mente valore di prova tra le parti.
Quanto all’onere probatorio, fondamento dell’azione è pur sempre il
diritto di proprietà, che dovrà e potrà
essere dimostrato dall’attore mediante la produzione di un valido titolo di
acquisto; non opera pertanto in materia l’applicazione di quel rigore probatorio caratterizzante le contestazioni sulla titolarità del diritto (cd. probatio diabolica).
Riconfinazioni
Se il confine è incerto
meglio cercare l’accordo
con l’aiuto dei tecnici
"Quando il confine tra due fondi
è incerto, ciascuno dei proprietari
può chiedere che sia stabilito
giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi,
il giudice si attiene al confine
delimitato dalle mappe catastali."
Questo dice l’art. 950 del Codice
civile, ma è meglio ricercare
l’accordo tra le parti,
con la fondamentale collaborazione
dei rispettivi tecnici di fiducia.
NOTE
(1) Cass. 19 settembre 1995, n.9900:
l'azione di rivendica presuppone un
conflitto di titoli determinato dal
convenuto il quale oppone a suo favore
un titolo diverso da quello su cui l'attore
fonda la sua istanza. Nell'azione di
regolamento di confini, invece, il conflitto
è tra i fondi, in quanto il convenuto
deduce che in forza del titolo dedotto
dall'attore e del titolo di proprietà del
fondo a lui appartenente, il confine è
diverso.
(2) Cass. 18 aprile 1994, n.3663:
l'incertezza alla quale l'azione di
regolamento di confini è diretta, può
derivare tanto dalla mancanza di
qualsiasi limite (cosiddetta incertezza
oggettiva), quanto dalla contestazione
del confine esistente (cosiddetta
incertezza soggettiva).
(3) Cass. 14 luglio 1991.
(4) Cass. 17 marzo 1978.
(5) Cass. 3 maggio 1993, n.5114: l'effetto
recuperatorio è soltanto una
conseguenza dell'accertamento del
confine.
(6) Cass. 7 dicembre 1991, n.1991: le
convenzioni fra i proprietari di fondi
contigui con le quali si riconosca e
determini l'esatta confinazione fra i fondi
stessi in base a relativi titoli di acquisto,
avendo il solo scopo di eliminare una
situazione di incertezza, rivestono, per il
loro contenuto esclusivamente
dichiarativo, il carattere di negozi di
accertamento e, pertanto, non sono
soggette al requisito della forma scritta e
possono provarsi per testimoni.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
9
La graduatoria
degli elementi presi
in esame dal giudice
Le mappe catastali sono l’ultimo
elemento preso in considerazione
dal giudice, mentre gli elementi
riscontrabili in loco, con esame
comparativo del rogito,
sono i più valutati.
Comunque la decisione del giudice
non ha l’effetto di trasferire
il terreno, solo di indicare
l’originario confine tra i fondi.
NOTE
(7) Cass. 11 agosto 1990, n.8212.
10
In ordine all’esatta ubicazione dei
confini, invece, potrà essere addotta
qualsiasi prova: “nell’azione di regolamento di confini la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo di prova; a
tale fine, oltre agli atti di acquisto
della proprietà contenenti indicazioni sull’estensione dei fondi, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ed anche la prova testimoniale, ammettendosi in ultima ipotesi il ricorso alle
risultanze catastali, che hanno mero
(7)
valore sussidiario”.
Il giudice pertanto, pur non potendo procedere d’ufficio ad accertare la
linea di confine tra i fondi, ha una
gran libertà nello scegliere gli elementi su cui fondare il suo convincimento; libertà ben più ampia di quella che gli spetta nelle controversie di
rivendica o accertamento della proprietà. Assumeranno rilevanza a seconda delle ipotesi, inter alia, il possesso di fatto, le consuetudini circa la
reciproca posizione dei fondi, testimonianze circa una vecchia collocazione dei confini.
È onere delle parti la allegazione,
con ampia facoltà di scelta, di elementi decisivi e concordanti, senza
graduatoria di importanza prestabilita dalla legge, a parte il carattere di
sussidiarietà esplicitamente attribuito
alle indicazioni delle mappe catastali
(quando le misure che emergono dalle stesse rappresentano gli unici elementi idonei ad individuare la linea
di demarcazione tra due proprietà).
Per miglior contezza si evidenzia
l’ordine del sistema probante utilizzato dall’Autorità Giudiziaria, salva
facoltà del giudice di scegliere quali
ritiene decisive tra le risultanze:
1. Atto d’acquisto originario (rogito
notarile), in quanto contenente le prime dichiarazioni delle parti, più planimetrie catastali allegate che hanno
valore vincolante per le parti (esame
dei luoghi e verifica della corrispondenza del confine reale a quello risultante dall’esame comparativo dei titoli). È questa la base primaria che in
caso di mancanza o insufficiente determinazione giustifica il ricorso ad
altri mezzi di prova, anche presuntivi.
2. Elementi riscontrabili in loco, na-
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Riconfinazioni
turali (fossi, filari di alberi) o materiali (recinzioni, picchetti, pietre miliari).
3. Testimonianze di persone a conoscenza dei luoghi.
4. Consolidata pratica dei luoghi in ordine all’apposizione di segni o confini.
5. Documenti planimetrici o altro allegati ad eventuali successivi atti di trasferimento.
6. Eventuali atti di aggiornamento intervenuti nel tempo (tipi di frazionamento e tipi particellari).
7. Mappe catastali (posizione sussidiaria).
Tale “graduatoria” è quella preferibilmente applicata; tuttavia la giurisprudenza non ha mantenuto un orientamento univoco rispetto a quest’indicazione; si veda, ad esempio,
Cass. 22 giugno 1995, n. 7081: “in
relazione alla finalità dell’azione di
regolamento di confine, che è quella
di imprimere certezza ad un confine
tra due fondi obiettivamente o subiettivamente incerto, l’art. 950 c.c. riconosce al giudice ampia facoltà di
scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti,
senza fissare alcuna graduatoria
d’importanza tra gli stessi, a parte il
carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali”.
Il giudice opererà quindi una valutazione secondo rilevanza, attendibilità ed idoneità degli elementi di prova all’accertamento dell’esatta linea
di confine in modo certo. In mancanza di risultanze certe, il giudice non
potrà rifiutare di operare una decisone, ma dovrà adottare una soluzione
equitativa, che non avrà in alcun caso l’effetto di trasferire il terreno, ma
solamente indicherà l’originario confine tra i due fondi.
La causa per operare la regolamentazione dei confini si promuove avanti l’Autorità Giudiziaria competente per territorio (Tribunale o Giudice di Pace), a seconda del valore
dell’appezzamento di terreno conteso
(valutazione ex art. 15 cpc).
Di altro tipo si è l’azione per l’apposizione di termini (art. 951 c.c.):
“se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di
chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni”. L’azione in
questione è dunque diretta all’apposizione o al ripristino di segni di confine mancanti o divenuti irriconoscibili, in concorso di spesa col vicino.
A fondamento di tale azione, pertanto, non vi è l’incertezza sul confine; è proprio in questo che risiede la
differenza con l’azione di regolamento prima esaminata, la quale invece è
diretta alla fissazione giudiziale di un
confine incerto. “Il criterio distintivo
fra l’azione di apposizione di termini
e quella di regolamento di confini è
da riporre nella certezza o incertezza
(8)
del confine” (Cicu).
Qualora chiamato in causa per il
concorso nelle spese per l’apposizione di un termine il vicino dovesse invece contestare l’esattezza della linea
di confine, il giudizio si convertirebbe in regolamento di confini (Cass.
4330/1979).
È opportuno aggiungere che la
chiamata in giudizio del vicino viene
fatta, oltre che per dividere le spese,
altresì per provocare una sua collaborazione utile ad evitare successive discussioni nonché possibili sconfina-
menti e/o usurpazioni.
L’azione per l’apposizione di termini si promuove in ogni caso avanti il Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) ove
si trova il fondo: trattasi di competenza esclusiva per materia.
I tempi medi di evasione dei giudizi nelle materie esaminate variano per la cronica lentezza della giustizia
- in ragione dell’Organo avanti cui
viene radicata la controversia: Giudice di Pace (circa due anni e mezzo); Tribunale (circa quattro anni).
Fatti salvi i successivi gravami (es.
Corte d’Appello di Venezia, ulteriori
sette anni all’incirca).
Anche i costi del giudizio sono difficilmente preventivabili per la varietà
e quantità delle questioni e problematiche accessorie che possono sorgere
nel corso del processo avente ad oggetto la regolamentazione dei confini:
a volte anche per la estrema e insanabile litigiosità dimostrata dalle parti in
causa. La causa sarà comunque onerosa, anche se il valore del terreno di cui
si controverte è modesto, in ragione
della lunghezza del processo e della
necessità di esperire la consulenza
tecnica d’ufficio e di farsi assistere dal
consulente tecnico di parte.
La via giudiziaria
è lunga negli anni
e incerta nei costi
I tempi medi di evasione dei giudizi
variano - per la cronica lentezza
della giustizia - in ragione
dell'Organo avanti cui viene radicata
la controversia: Giudice di Pace
(circa due anni e mezzo);
Tribunale (circa quattro anni).
Fatti salvi i successivi gravami
(es. Corte d'Appello di Venezia,
ulteriori sette anni all'incirca).
Anche i costi del giudizio sono
difficilmente preventivabili
per la varietà e quantità
delle questioni e problematiche.
Funzioni della consulenza tecnica nel processo
Come si dimostra l’estensione del
proprio diritto quando si tratta di
chiedere la regolamentazione del
confine tra due fondi? Va innanzitutto precisato che il processo si svolge
- solitamente - con il preventivo ascolto dei testimoni perché prova più
economica e per verificare se è proprio necessario esperire una dispendiosa consulenza tecnica d’ufficio
(la c.d. CTU). Importante sarà inoltre l’allegazione fotografica e documentale che le parti saranno in grado
di produrre, nuovamente preceduta o
seguita da conferimento di incarico a
consulente tecnico d’ufficio.
L’istruzione probatoria, per la
mancanza di precisione della testimonianza verbale, è tuttavia spesso
basata, quasi esclusivamente, sulla
verifica di tipo tecnico della corrispondenza della situazione reale dei
luoghi alle mappe catastali. L’accertamento del tecnico prevede comunque la necessaria ispezione dei
luoghi ed il confronto fra lo stato dei
luoghi e i dati presenti nei documenti catastali.
In sede di sopralluogo deve operarsi il riconoscimento di qualunque
elemento utile e disponibile, con attribuzione del giusto valore, mettendolo nella dovuta relazione con quelli che hanno valenza giuridica.
Riconfinazioni
NOTE
(8) Nello stesso senso, Cass. 27 marzo
1990: la differenza tra azione per
apposizione di termini e quella di
regolamento di confini risiede nel fatto
che mentre nella prima il confine tra i
due fondi è certo ed incontestato e si
vuole soltanto apporvi, perchè mancanti
o divenuti irriconoscibili, i segni di
delimitazione, al fine di evitare possibili
sconfinamenti o usurpazioni, nella
seconda invece, pur prescindendosi da
ogni contestazione circa il diritto di
proprietà risultante dai titoli, vi è
incertezza in ordine alla linea di
demarcazione tra fondi limitrofi, il cui
accertamento viene rimesso al giudice.
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11
Le soluzioni alternative
sono sempre preferibili
a quella giudiziaria
Secondo la legislazione vigente
i soggetti interessati
in una controversia giuridica,
attuale o potenziale, possono
risolverla o farla risolvere
indipendentemente dal ricorso
all'autorità giudiziaria
che costituisce la via ordinaria
per la composizione delle liti.
Le soluzioni alternative
hanno l'importante vantaggio
di poter far operare
solamente i tecnici delle parti,
con tutti i vantaggi di denaro
che ne derivano.
12
I riti alternativi diretti alla soluzione delle controversie
Secondo la legislazione vigente i
soggetti interessati in una controversia giuridica, attuale o potenziale,
possono risolverla o farla risolvere indipendentemente dal ricorso all’autorità giudiziaria che costituisce la via
ordinaria per la composizione delle liti. Il Codice Civile vigente offre la
possibilità di operare la c.d. transazione: trattasi di un contratto vero e proprio con il quale le parti pongono fine
ad una lite già cominciata o prevengono una lite che sta per sorgere tra
loro, facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). La transazione ha
quindi carattere dichiarativo e di accertamento di una situazione giuridica tra le parti interessate.
Con la transazione di regola le parti si fanno reciproche concessioni in
modo tale da trovare una soluzione
equilibrata. La lite tuttavia si può anche risolvere con un riconoscimento
che una parte fa della pretesa della
controparte: una parte in sostanza non
fa altro che accettare, per il buon vivere, tutte le pretese affermate da
controparte.
La transazione, quando ha per oggetto beni immobili e la regolamentazione dei confini degli stessi, richiede
necessariamente la forma scritta ad
substantiam. Se si vuole che tale contratto garantisca il contenuto dell’accordo anche nei confronti di terzi soggetti o eredi, ai fini della trascrizione
l’atto scritto deve necessariamente essere rappresentato da un atto pubblico
o da una scrittura con le sottoscrizioni delle parti autenticate dal notaio.
È opportuno ricordare che per
confezionare un buon accordo è certamente necessario e fondamentale
il contributo del tecnico di fiducia e
che, una volta raggiunta, la transazione produce tra le parti lo stesso
effetto di una sentenza passata in
giudicato.
Per risolvere una controversia è
inoltre possibile ricorrere alla decisione extragiudiziale consistente nell’arbitrato (artt 806 ss. c.p.c.). Trattasi di
un “processo” sostanzialmente rimesso a giudici privati (non a magistrati
di professione): sovente trattasi di te-
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Riconfinazioni
cnici (ad es. geometri), secondo la volontà delle parti. Per ottenere la decisione può essere incaricato un unico
arbitro o un collegio di tre arbitri (in
caso di disaccordo o inerzia sulla nomina, si può ricorrere al Presidente
del Tribunale per la designazione).
Ci sono due tipi di processo arbitrale: rituale (perchè il rito che seguiranno gli arbitri è previsto dal codice
di procedura civile e il lodo ha efficacia di sentenza) e irrituale (in quanto
il rito che adotteranno gli arbitri è libero e la decisione costituisce regolamentazione contrattuale dei contrapposti interessi delle parti).
Il ricorso all’arbitrato dovrà essere
accettato da entrambe le parti e risultare da atto scritto, secondo quanto
prescritto dall’art. 807 del codice di
procedura civile. Tale accordo avrà
effetto vincolante per le parti e di inibire alle stesse il ricorso all’Autorità
Giudiziaria ordinaria. I tempi medi di
evasione dell’arbitrato variano a seconda del tipo di rito, ma sono comunque molto minori e, quindi, vantaggiosi rispetto a quelli ordinari della Autorità Giudiziaria ordinaria: i
tempi possono variare dai tre agli otto mesi.
Anche per quanto riguarda i costi
dell’arbitrato ci sono degli evidenti
vantaggi: la spesa certamente varia a
seconda del valore della controversia
o per espressa pattuizione contrattuale, ma le parti hanno il vantaggio di
conoscere prima del giudizio quanto
spenderanno (vantaggio di tempo e
denaro e soluzione egualmente certa
e definitiva).
Queste soluzioni alternative di
composizione delle controversie hanno inoltre l’importante vantaggio di
poter far operare solamente i tecnici
delle parti, con tutti i vantaggi di denaro che ne derivano.
È auspicabile che in ogni caso di lite possa maturare nelle persone interessate la consapevolezza che una
vertenza si può benissimo risolvere
sedendosi ad un tavolo e confrontandosi civilmente e così ottenere una
soluzione egualmente soddisfacente,
certa e definitiva.
Professione
La parcella: il lato oscuro
della professione di geometra
di Giovanni Dal Zotto geometra, presidente Commissione parcelle
Il lato oscuro della nostra professione, quello che non vorremmo
mai affrontare, forse perché ci mette di fronte alle nostre responsabilità, sottende, a guisa di armatura di un’opera d’arte, il lato migliore della professione; quello creativo, quello che ci ha fatto scegliere il nostro lavoro. Sto parlando della parcella e di tutto ciò che va fatto per
la sua stesura; linfa della nostra attività, nutrimento venale del nostro
pensiero altrimenti destinato ad appassire prima e a deperire poi.
Vita da mediano, ha detto qualcuno, per spiegare che la fatica può
essere anche bella quando qualcuno o qualcosa la finalizza raggiungendo un risultato positivo. La parcella quindi può essere anche bella
e non solo far perdere del tempo prezioso. Essa è la misura del nostro
impegno a fronte delle aspettative della committenza, e proprio qui sta
il punto dolente: quando fatichiamo per farci liquidare i nostri crediti;
quando, nel segreto del nostro agire ci chiediamo: il mio lavoro, così
come pensato e poi svolto, vale quello che chiedo?
Il nostro rapporto con la clientela è di amore/odio reciproco; diciamocelo: i minimi tariffari hanno incentivato a fare lo stretto necessario perché siamo convinti che uno sforzo maggiore non sarebbe premiato né riconosciuto dal committente il quale, per altro, raramente
cerca di ottenere il meglio, preoccupato come è di ottenere il massimo, comunque sia e velocemente.
Quante volte abbiamo sentito dire in commissione parcelle: “È la
prima volta che sono costretto a fare la parcella; prima d’ora non ne
avevo mai avuto bisogno”. In questa frase si nasconde la verità: pochi
hanno l’abitudine di consultare la tariffa prima di assumere l’incarico;
tutti si meravigliano di quanto poco si debba chiedere per una determinata prestazione valutata secondo tariffa (anche se non è quasi mai
così!); alla tariffa si pensa quando si è costretti a ciò dalla manifesta
volontà del debitore di non voler pagare quanto richiesto e, quindi, in
una situazione più difficile in cui non sempre è agevole ricostruire
quanto realmente fatto, vuoi per la complessità delle azioni svolte o
per le difficoltà incontrate (che il tempo normalmente attenua con il rischio perciò di enfatizzarle in sede di ricostruzione degli avvenimenti), vuoi per le inevitabili dimenticanze.
Anche per questo ho definito lato oscuro quei minuti, ma a volte sono giorni, passati a quantificare le nostre prestazioni, perché esso ha
una caratteristica che accomuna i soggetti (professionista/committente): deve essere il giusto, ma giudicato tale da due diversi punti di vista
Professione
La parcella è la misura
del nostro impegno
a fronte delle aspettative
della committenza;
perciò essa deve essere
redatta sulla base di dati
certi la cui unica fonte
è la nostra tariffa
professionale, anche se
questa non può dare
informazioni altrettanto
certe sulla qualità,
essendo un’entità
variabile e in continuo
divenire, il cui metro
non può prescindere
dalla diligenza che
il professionista
applica al proprio lavoro.
Per questo il Collegio
promuove il servizio
on-line per la scrittura
delle parcelle,
e una serie di incontri
con applicazioni
ed esempi pratici.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
13
Quando una parcella
è giusta per entrambi
È facile dire: “Chiedo il giusto”.
Ma qual è il giusto?
Perché una parcella sia giusta,
è necessario che sia eseguita
correttamente e sia spiegata
il più chiaramente possibile,
senza temere di perdere il cliente,
perchè l'obiettivo deve essere quello
di conquistare la sua fiducia
con le nostre qualità
e non di cercare di essere
più economici dei nostri colleghi.
La fiducia nel proprio lavoro e nel rapporto con il committente
Gran bella parola giusto; ci fa sentire subito onesti (ho chiesto il giusto/pago il giusto) e, quando uno è onesto, che cosa ha da temere? È presto detto, si teme sempre che non sia
il giusto quanto chiesto, ed è sempre
l’altro a non essere onesto. Vi pare un
problema da poco? Eppure lo trattiamo sempre in emergenza!
Io ritengo che questo sia un atteggiamento sbagliato perché l’emergenza sì fatta falsa la realtà a tal punto che non conta più sapere come fare le cose, ma quante cose si sono fatte. Il lavoro non appare più come il
risultato nato dal nostro rapporto con
noi stessi, che pure le abbiamo fatte
quelle cose, ma diventa una semplice
richiesta di riconoscimento di averle
fatte, a prescindere (fosse stato anche
un altro, a farle, nulla cambierebbe);
la nostra qualità, non importa se migliore o peggiore di quella di altri,
scomparirebbe.
Può accadere che qualcuno non ti
paghi, come viceversa, che qualcuno
non faccia bene il proprio lavoro, ma
perché presumere che così sarà fin
dall’inizio? Non ha senso, sia per chi
affida un incarico (perché darlo se
non ci si fida?) sia per chi l’incarico
lo assume (perché accettarlo se penso
che poi non sarò pagato?).
È pur vero che può succedere du-
rante lo svolgersi dell’incarico che si
guasti il rapporto instaurato, ma ciò è
un motivo in più per essere chiari fin
dall’inizio (oggi più che mai); per esserlo è però necessario saper fare correttamente le parcelle e saperle spiegare il più chiaramente possibile,
senza temere di perdere il cliente,
perchè l’obiettivo deve essere quello
di conquistare la sua fiducia con le
nostre qualità e non di cercare di essere più economici dei nostri colleghi. Più saremo chiari e più avremo
forza per pretendere subito altrettanta chiarezza da parte del cliente (intendo circa le sue aspettative). Questo non significa voler sminuire l’importanza del denaro ma, semmai, riconoscerla appieno e renderla parte
integrante della prestazione stessa;
un tutt’uno per cui quel prezzo potrà
valere solo quella certa prestazione
fatta in quel certo modo. Potrà cambiare solo in funzione del contestuale
cambiamento della prestazione la
quale, tuttavia, ha il limite di dover
garantire una qualità minima per essere accettata, diversamente dal prezzo che potrebbe anche essere uguale
a zero (a certe condizioni è consentito anche di lavorare gratis ma certamente la prestazione ha un suo valore sempre diverso da zero, altrimenti
semplicemente non esisterebbe).
Il mercato della qualità anche con i minimi tariffari
Ecco la fonte di tutti gli equivoci:
per il lavoratore di concetto non esiste un rapporto qualità/prezzo come
per i manufatti, ma soltanto un’eguaglianza: minimo tariffario uguale
qualità accettabile della prestazione.
La nostra tariffa stabilisce dei minimi
che, come noto, non sono stati aboliti dalle nuove norme (decreto Bersani), tuttavia non sono nemmeno più
invalicabili; ciò significa che per il
nostro comportamento professionale
nulla è cambiato ma, certamente, dovremo cambiare molto la nostra mentalità la quale dovrà senz’altro orientarsi verso un mercato della qualità,
affinché accada che da un lato (professionista) non vengano mai a mancare i requisiti minimi delle presta14
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
zioni e dall’altro (committente) la richiesta delle prestazioni medesime
avvenga con la consapevolezza che
detti requisiti non possono essere disattesi e, quindi, che debbono essere
rispettati da tutti.
È evidente che un tale obiettivo potrà essere perseguito soltanto richiedendo e promuovendo la massima
collaborazione tra le parti, non lasciando che sia il mercato a decidere
perché in esso avviene solo una fuorviante conta dei buoni (prezzi più
bassi) e dei cattivi (prezzi più alti) visti da un lato, salvo scambiarsi i ruoli se visti dal lato opposto. La ricerca
deve essere seria e continua ed in
questo hanno il massimo delle responsabilità le pubbliche ammini-
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Professione
strazioni, essendo esse fonti di appalti importanti che, come tali, creano
tendenza, e gli Ordini e Collegi
Professionali che dovranno essere
fonti di prescrizioni e specifiche operative, oltre che controllori del loro
rispetto.
Se ne conclude che risulta importante che ciascun professionista sappia leggere, interpretare e applicare
correttamente la tariffa professionale,
unica fonte di dati certi anche se carente di informazioni inerenti la qualità delle prestazioni. Qualità, tuttavia, che nella sua valutazione minima
non potrà che coincidere con un almeno diligente espletamento dell’incarico assunto perchè, in assenza di
ciò, non si dovrebbe nemmeno parlare di “prestazione”.
Parcelle on line
sul sito del Collegio
Un servizio, usufruibile
attraverso una password
per la scrittura delle parcelle
o dei preventivi di parcella,
assistito da un percorso guidato.
Esempi concreti verranno
presentati in incontri propedeutici.
Parcelle on line: un servizio del Collegio di Padova
È per questo motivo che il Collegio
di Padova intende promuovere due
iniziative che riteniamo importanti:
- la prima è quella di offrire un servizio on-line per la scrittura delle parcelle ormai già in dirittura di arrivo;
- la seconda sarà quella di organizzare una serie di incontri per illustrare i
criteri da seguire nella stesura delle
parcelle o dei preventivi di parcella,
con il supporto di esempi concreti anche in applicazione del servizio on-line. Non voglio dilungarmi in dissertazioni filosofiche sull’argomento,
La copertina / Il
che per altro lo meriterebbe appieno,
ma vi invito ad una riflessione.
Qualcuno ha detto: “Tutti hanno
qualche cosa da vendere: il macellaio, la carne; l’agente immobiliare,
la casa; lo scrittore, il manoscritto
ecc., quindi il mondo è un unico
grande mercato”.
Ebbene, noi che cosa vendiamo?
Se siete della mia stessa opinione, ho
ragione di ritenere che anche voi vorrete far emergere il lato oscuro; diversamente l’argomento non sarà di
vostro interesse.
centro culturale San Gaetano/Altinate
Nel centro culturale San Gaetano/Altinate, entrato in attività nella seconda metà del 2008, la cosa che più attira
l’interesse è il grande fotopiano in scala 1:2000 con superficie calpestabile e quindi minuziosamente ispezionabile dai
visitatori. Uno strumento che fornisce un’idea immediata
dei progetti realizzati e in corso nel territorio metropolitano. Ma poi, alzando gli occhi, si percepisce lo spazio che lo
circonda, composto dal vecchio convento di San Gaetano,
costruito da Vincenzo Scamozzi alla fine del ‘500, poi sede
del Palazzo di Giustizia fino al 1995. Dopo il restauro del
complesso, con il recupero conservativo dei volumi originari dell'antico convento, sono state allestite le nuove strutture. Tra queste, spicca la struttura in acciaio con ballatoio attorno al chiostro, e la copertura del chiostro in vetro, con
struttura portante in travi reticolari di acciaio. I lavori di restauro e ristrutturazione funzionale del complesso sono inziati nel 2005 e finiti nel 2008. La superficie complessiva è
di 12.000 mq circa. L’importo complessivo dei lavori, compresa la sicurezza, è stato 12.465.000 euro. Committente:
Comune di Padova, Settore Edilizia Monumentale.
Progettista: arch. Antonio Draghi. Strutture: ing. Claudio
Modena. Direzione dei lavori: arch. Giancarlo Belluco.
Impianti: ing. Roberto Zecchin, ing. Adileno Boeche, ing.
Enzo Mozzo. Impresa: Carron, San Zenone degli Ezzelini.
La foto di questa pagina e quella della copertina sono
dell’arch. Bruno Segato.
Professione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
15
Professione
Studi di settore: prospettive
future e crisi economica
di Lorenzo Pegorin, dottore commercialista e revisore contabile
La struttura
di composizione
dello studio di settore
applicabile per il
periodo d’imposta 2008
è simile a quella in
vigore per il 2007.
Solo a marzo del 2009
avremo delle notizie
più precise su eventuali
correttivi di Gerico
al fine di stimare
il compenso congruo
attribuibile
al contribuente.
Dopo la pubblicazione dell’articolo “Studi di settore e geometri: un rapporto
ancora difficile” (Pitagora, dicembre 2008), nel quale l’autore Lorenzo Pegorin
descriveva lo studio UK03U dedicato ai geometri e, avvalendosi dell’ausilio di
un caso pratico, approfondiva quali variabili determinano la funzione ricavo,
sono giunte da alcuni geometri richieste di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
Tali richieste si sintetizzano in questi tre quesiti:
1) I dati indicati nel quadro Z come verranno utilizzati ed a quale funzione assolvono?
2) Quadro D: a volte per tipologie di attività minori rispetto alla progettazione
o direzione lavori, il compenso viene stabilito forfetariamente; è necessario
scorporarlo e considerarlo come incarico autonomo?
3) Quale futuro si prospetta per gli studi di settore, visto che come strumento di
accertamento sembrano aver perso efficacia da parte degli stessi accertatori?
Accettando di rispondere a questi quesiti, Lorenzo Pegorin aggiorna le considerazioni generali sugli studi di settore e ne delinea le prospettive future.
Dopo le importanti modifiche legislative apportate con la legge finanziaria per il 2007 e i numerosi recenti interventi di prassi amministrativa,
gli studi di settore saranno chiamati ad affrontare altre importanti sfide in
ordine ai seguenti due aspetti: crisi economica e federalismo fiscale.
Per ciò che attiene al primo aspetto il 6 novembre 2008 si è riunita la
commissione degli esperti, quale organismo deputato al confronto tra categorie e amministrazione finanziaria sulla gestione degli studi, la quale
ha votato, con la sola esclusione della categoria dei consulenti del lavoro, il piano di lavoro da porre in essere al fine di adeguare gli studi di settore alle mutate condizioni economiche generali.
Per ciò che riguarda invece il secondo aspetto con una norma di carattere programmatico, l’articolo 83 del D.L. 112/2008, viene prevista una
maggiore analiticità territoriale nell’elaborazione degli studi di settore al
fine di garantire una miglior rappresentatività degli stessi nel processo di
controllo delle singole realtà economiche e professionali.
16
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Professione
L’adeguamento
non è un obbligo
(se il proprio operato
è corretto)
Elaborazione su base locale
L’articolo 83 commi 19 e 20 del
D.L. 112/2008 prevede che in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Per ciò che attiene alla specifica attuazione del provvedimento
la norma rinvia come detto ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze nel quale sarà previsto che l’elaborazione dovrà
avvenire con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e che sarà garantita la partecipazione dei comuni
al processo di predisposizione dei
nuovi studi di settore.
Il messaggio per il futuro appare
pertanto chiaro: elaborazioni di studi
di settore su base locale in grado di
cogliere in maniera puntuale le sin-
gole specificità territoriali al fine di
rendere sempre più rappresentativo
lo strumento in oggetto.
Allo stato attuale gli studi di settore vengono elaborati su base per così
dire "nazionale" nel senso che tengono conto dei dati concernenti la totalità dei contribuenti esercenti una data attività con l’introduzione, in alcune fattispecie, di alcuni correttivi territoriali in funzione della diversa localizzazione delle imprese.
Con la modifica in questione viene
quindi previsto che l’elaborazione
dello studio di settore avverrà direttamente per area geografica di appartenenza nel chiaro intento di monitorare l’andamento delle singole realtà
imprenditoriali e professionali contestualizzandone l’ambito operativo.
In questo scenario quanto mai
incerto, rimane fondamentale
quanto osservato dalla Commissione
degli esperti riunita al fine
di valutare l'impatto della crisi
sul sistema studi di settore,
dove è stato ancora una volta
ribadito che: "gli studi di settore
non costituiscono assolutamente
una forma di catastizzazione
del reddito; il contribuente
che ritiene di aver correttamente
operato nei confronti del Fisco,
anche nel caso in cui potesse
risultare non congruo, non deve
adeguarsi al risultato proposto".
Le Attività professionali, l'esperienza dei geometri
Se analizziamo Ge.ri.co 2008, con
riferimento al periodo d’imposta
2007, ci si accorge che una prima elaborazione su base territoriale dello
strumento in questione è possibile
coglierla già nella predisposizione
dello studio di settore relativo ad alcune attività professionali.
Sul punto si veda specificatamente
la circolare numero 44/E del 29 maggio 2008 nella parte in cui si sofferma sul nuovo approccio delle funzioni di regressione in applicazione degli studi di settore "TK23U, TK24U,
TK25U, UK03U, UK04U, UK05U e
UK18U".
Fra gli studi di settore individuati
nel precedente capoverso si segnala
anche quello relativo all’attività professionale svolta dai geometri
(UK03U).
Nell’articolo apparso nel numero
precedente della rivista è stato messo
in evidenza come le variabili rilevan-
ti utilizzate da Ge.ri.co.(il nome del
software di applicazione degli studi
di settore) nella determinazione del
compenso atteso dal software, sono
individuate esclusivamente nel numero degli incarichi e nella tipologia
delle prestazioni effettuate dal professionista.
Per ciò che attiene poi al calcolo
del compenso atteso da Ge.ri.co va
detto che lo stesso è il frutto di un’elaborazione che tiene conto dei valori minimi provinciali stimati per
ogni singola tipologia di attività e
suddivisi per l’appunto a seconda
della provincia di appartenenza del
singolo professionista.
In tale elaborazione pertanto lo
studio di settore nasce già per così
dire su base territoriale in quanto per
il calcolo del compenso congruo atteso da Ge.ri.co si tiene conto dei
minimi provinciali per tipologia di
pratica.
Professione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
17
Informare l’ufficio
delle cause
dello scostamento
In ipotesi di accertamento,
si consiglia di gestire
il contraddittorio sempre in maniera
adeguata portando a conoscenza
dell'ufficio tutte le circostanze
che possono giustificare
lo scostamento dal ricavo
stimato dal software.
Altri strumenti
di accertamento
oltre agli studi
In futuro il contribuente
dovrà stare molto attento
anche ad altri tipi di accertamento
quali il redditometro
e le indagini finanziarie.
Crisi economica e valenza degli studi di settore
Come detto, in data 6 novembre
2008 si è riunita la Commissione degli esperti per valutare le possibili soluzioni da porre in essere al fine di
consentire agli studi di settore di mantenere la loro rappresentatività anche
nell’attuale scenario di crisi economica che il nostro Paese si trova a dover
fronteggiare. In merito, va segnalato
che la crisi in atto sembrerebbe investire indiscriminatamente tutti i settori
economici indipendentemente dalla
localizzazione delle imprese.
Tuttavia osserva la Commissione
“l’impatto della crisi di fatto non si
può che misurare a posteriori: oggi è
infatti possibile fare previsioni, raccogliere informazioni, e predisporre
un’adeguata banca dati di riferimento ma l’effetto concreto dell’impatto
della crisi nei diversi operatori economici si può determinare soltanto
ad esercizio concluso”.
Pertanto solo quando saranno disponibili dei dati più certi, e solo dopo un’opportuna selezione degli stes-
si saranno individuate le correzioni
da apportare agli studi di settore.
La valutazione degli effetti della
crisi sulle attività economiche porterà ad interventi mirati che terranno
conto delle specifiche realtà territoriali anche sulla base delle analisi fatte dagli osservatori regionali quali organi istituzionalmente deputati a rilevare l’impatto degli studi di settore
sul territorio.
In conclusione va segnalato come
entro già entro la fine del mese di
marzo 2009 sarà convocata la commissione degli esperti al fine di valutare l’impatto della crisi nei risultati
del 2008. Sulla base dei primi dati
emersi saranno quindi individuate le
prime soluzioni - che presumibilmente poi potranno trovare applicazione in una prima possibile circolare ministeriale - le quali consentano
agli operatori economici di affrontare
gli adempimenti dichiarativi con la
necessaria chiarezza e nei tempi utili
connessi con le varie scadenze.
Prospettive future: lo studio applicabile ai geometri
Per quanto concerne lo specifico
studio applicabile alla categorie dei
geometri va detto che alla data odierna non sembrano in vista stravolgimenti nella costruzione dello
studio di settore. Pertanto la struttura di composizione dello studio di
settore applicabile per il periodo
d’imposta 2008 sarà simile a quella
in vigore per il periodo d’imposta
2007.
In pratica lo strumento applicabile
ai geometri dovrebbe ricalcare per
struttura e modalità di funzionamento quello descritto sommariamente
attraverso l’esempio apparso nell’articolo pubblicato nel precedente
numero della rivista.
Come sopra esaminato, solo a
marzo del 2009 avremo delle notizie
più precise su eventuali correttivi
che verranno inseriti nella funzione
di Ge.ri.co. al fine di stimare il compenso congruo ragionevolmente attribuibile al contribuente.
Per ciò che attiene invece alla sfi18
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Professione
da riguardante la territorialità dello
studio di settore è stato già evidenziato come lo studio di alcune realtà
professionali, fra cui quella relativa
ai geometri, nasca già con una forte
componente territoriale.
Viste le prospettive di attuazione
della norma sopra delineata appare
inverosimile che vi siano ulteriori
correzioni in questo senso almeno
nel breve periodo.
In conclusione, in questo scenario
quanto mai incerto, rimane fondamentale quanto osservato dalla
Commissione degli esperti riunita al
fine di valutare l’impatto della crisi
sul sistema studi di settore, dove è
stato ancora una volta ribadito che:
“gli studi di settore non costituiscono assolutamente una forma di catastizzazione del reddito; il contribuente che ritiene di aver correttamente operato nei confronti del
Fisco, anche nel caso in cui potesse
risultare non congruo, non deve
adeguarsi al risultato proposto”.
I quesiti
1) I dati indicati nel quadro Z come verranno utilizzati ed a quale funzione assolvono?
I dati inseriti nel quadro Z sono dei dati puramente statistici, vengono inseriti all'interno del modello al solo fine di
poter disporre in futuro un aggiornamento del software. Nel
modello relativo al periodo d'imposta 2007 è stato infatti inserito il quadro Z - Dati complementari - , contenente ulteriori informazioni utili, come detto, ad una futura evoluzione e con lo scopo di dettagliare in maniera più precisa le prestazioni effettivamente svolte. In particolare sono state inserite, nel quadro Z, (vedasi specificamente i righi da Z06 a
Z13) delle voci aventi lo scopo di individuare in maniera più
precisa le specifiche attività probabilmente confluite nella voce residuale "altre attività", presenti all'interno del quadro D.
Considerato, infatti, il nuovo approccio delle funzioni di
regressione di questi studi, impostato esclusivamente sul
numero e tipologia delle prestazioni effettuate, diventa di
primaria importanza la corretta classificazione delle stesse
ai fini della determinazione del valore medio di ogni prestazione per la stima dei compensi. In questo contesto, va evidenziato che, all'interno delle voci residuali "altre attività",
vengono indicati anche gli incarichi e le prestazioni di modesta entità (fatturati separatamente) non rientranti in incarichi più complessi e per i quali vengono, di norma, richiesti meri "rimborsi" percepiti allo scopo di reintegrare le sole
spese sostenute per l'effettuazione della prestazione.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno attraverso il
quadro Z cercare di distinguere le prestazioni di "modico valore" in voci specifiche, al fine di rendere in futuro ancora
più attendibile la stima del ricavo effettuata dallo studio di
settore. Ovviamente, i dati raccolti attraverso il quadro Z
non incidono direttamente nell'applicazione degli studi, ma
saranno utilizzati per le future evoluzioni degli stessi e potranno, altresì, essere di ausilio in un eventuale contraddittorio con gli uffici.
Di primo acchito pertanto la loro importanza potrebbe
sembrare per così dire secondaria, tuttavia anche nel caso
specifico ad un attenta lettura non se ne deve sottovalutare la valenza. Ci riferiamo principalmente alla prima parte
del quadro Z (righi da Z01 a Z05) in cui viene chiesto di dettagliare specificatamente la composizione degli incassi.
Ricordiamo infatti che il modello richiede nel quadro D) l'indicazione del numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolte nell'anno 2007 o in anni
precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i
quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2007.
Potrebbe pertanto essere frequente il caso che la non
congruità derivi dal fatto che il contribuente abbia incassato molti "compensi parziali" nell'anno di riferimento. Una
corretta compilazione del quadro Z è sicuramente un buono
strumento di difesa sia in contraddittorio che nell'eventuale fase contenziosa.
2) Quadro "D": a volte per tipologie di attività minori rispetto alla progettazione o direzione lavori, il compenso viene
stabilito forfetariamente; è necessario scorporarlo e considerarlo come incarico autonomo?
Per quanto concerne la compilazione del Quadro D) non
sappiamo nulla di più rispetto a quanto contenuto nelle
istruzioni ministeriali di accompagnamento alla compilazione del modello, in quanto l'amministrazione finanziaria non
è mai intervenuta finora con documenti di prassi ammini-
strativa a spiegare il contenuto dei vari modelli.
Dal tenore letterale delle istruzioni, appare tuttavia chiaro che qualora un'attività non sia specificatamente riconducibile fra quelle indicate nel quadro D) vada inserita alla voce residuale "altre attività".
3) Quale futuro si prospetta per gli studi di settore, visto che come strumento di accertamento sembrano aver perso
efficacia da parte degli stessi accertatori?
Per quanto attiene alle prospettive future circa l'applicazione degli studi di settore, l'impressione è che lo strumento sia
destinato a diventare sempre più un fattore d'innesco per un
accertamento di tipo analitico nei confronti del contribuente.
Ciò alla luce delle numerose battute d'arresto che gli studi
hanno avuto nei vari gradi delle commissioni tributarie, ma
anche per stessa ammissione dell'amministrazione che specie
con la circolare numero 5/E del 23 gennaio 2008 ha chiarito
che gli studi di settore non possono da soli sostenere un accertamento nei confronti del contribuente ma devono essere
accompagnati da ulteriori elementi in grado di supportare la
pretesa dell'amministrazione finanziaria.
L'impressione di chi scrive è che nel breve periodo gli uffici
finanziari, comunque, non allenteranno la morsa sugli studi di
settore, visti i risultati avuti in questi ultimi anni per le casse
dell'erario. Tuttavia considerato la natura della presunzione
che sta alla base degli studi di settore e visto anche quanto
Professione
sopra evidenziato si consiglia, in ipotesi di accertamento, di
gestire il contraddittorio sempre in maniera adeguata portando a conoscenza dell'ufficio tutte le circostanze che possono
giustificare lo scostamento dal ricavo stimato dal software.
Sul punto si ricorda che la difesa da studi di settore inizia
già nell'esercizio in cui viene elaborata la dichiarazione per cui
si consiglia di raccogliere fin da subito tutta la eventuale documentazione in grado di giustificare lo scostamento.
Fondamentali in quest'ottica possono essere anche le
considerazioni evidenziate nell'articolo apparso nel precedente numero della rivista.
In conclusione si evidenzia che per il futuro il contribuente dovrà stare molto attento anche ad altri tipi di accertamento quali il redditometro e le indagini finanziarie visto
quanto nei piani dell'amministrazione finanziaria per il
triennio 2009-2011, di affiancare agli studi di settore tali
strumenti di lotta all'evasione fiscale.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 19
Certificazione
energetica
Ora c’è l’obbligo di certificazione
secondo le norme Uni 11300
di Dimitri Polato, iscritto all’elenco dei certificatori energetici nella Regione Lombardia
Il Decreto legislativo
n. 115 del 30 maggio
2008 definisce
le metodologie
di calcolo e i requisiti
dei soggetti per
l’esecuzione delle
diagnosi energetiche
e della certificazione
energetica.
Ciò vale per le regioni
che ancora non
avevano emanato
propri decreti,
tra cui il Veneto.
Nel giugno 2008 è stata emanata la norma UNI EN ISO 13790 relativa alla Prestazione Energetica degli edifici, titolata “Calcolo del
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”. Tale
norma è la revisione della norma europea EN ISO 13790 del 2005, sostituisce la UNI EN 832 del 2001 e fornisce metodi da calcolo per la
valutazione del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti di edifici residenziali e non residenziali, o di
una parte degli stessi.
Il 4 luglio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio
2008 inerente l’attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Vengono riconosciute le norme tecniche UNI TS parte 1 e parte 2 del maggio 2008
come metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti. Queste normative costituiscono la procedura di calcolo da applicare per la certificazione energetica. In dettaglio.
UNI TS 11300 parte 1
Particolare del tetto con intercapedine
di fibra di cellulosa, un tipico esempio
di isolamento delle coperture in bioedilizia.
20
Definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO
13790/2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. In condizioni standard o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio.
La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
dalla UNI EN ISO 13790/2008: calcolo di progetto, valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo.
Fornisce dati e metodi per la determinazione: della zonizzazione e accoppiamento termico tra zone; dei parametri di trasmissione termica; della
ventilazione e degli apporti termici
interni; degli apporti termici solari e
dei parametri dinamici.
Certificazione energetica
UNI TS 11300 parte 2
Definisce la modalità per la determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Fornisce dati e metodi per la determinazione: del fabbisogno di energia
utile per acqua calda sanitaria; dei
rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi
di riscaldamento e produzione di ac-
qua calda sanitaria; dei fabbisogni di
energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.
La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento; misti o combinati per riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria; per la sola produzione di
acqua calda per usi igienico-sanitari.
Colmata la lacuna
dei decreti mancanti
In attesa dei decreti attuativi previsti
dal D.Lgs. n. 192/2005
(attesa che si protrae da anni),
il D.Lgs. n. 115 fornisce nell’Allegato III
le disposizioni da seguire fino a che
non entreranno in vigore tali decreti,
e sancisce l’applicazione
delle norme UNI TS 11300
nel calcolo del fabbisogno specifico
di energia primaria negli edifici.
UNI TS 11300 parte 3 e 4 in fase di elaborazione
Al fine di completare il quadro
normativo relativo al calcolo della
prestazione energetica dell’edificio,
aggiungiamo che sono in fase di
elaborazione la UNI TS 11300 parte 3 riguardante la determinazione
del fabbisogno di energia primaria
e dei rendimenti per la climatizzazione estiva, e la UNI TS 11300
parte 4 relativa all’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per riscaldamento di
ambienti e preparazione di acqua
calda sanitaria.
Notazione importante
Il ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato il decreto, conosciuto come “Conto Energia”, in cui all’art. 7 (Premio per
impianti fotovoltaici abbinati ad uso
efficiente dell’energia) dà la possibilità agli impianti fotovoltaici che
accedono alle tariffe incentivanti,
operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare utenze ubicate all’interno o comunque
asservite a unità immobiliari o edifici, di beneficiare di un premio aggiuntivo qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, comprendente anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare che
conseguano una riduzione di almeno il 10 per cento dell’indice di prestazione energetica dell’edificio.
Più precisamente:
1. Si redige un attestato di qualificazione energetica per l’edificio su cui
è già installato o s’intende installare
l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i
consumi dell’edificio.
2. Dopo che l’impianto fotovoltaico
è entrato in esercizio si effettuano
degli interventi (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i
consumi energetici di almeno il 10
per cento. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati.
3. Si inviano al GSE (Gestore del
Sistema Elettrico) entrambe le certificazioni (prima e dopo l’intervento)
per chiedere il premio, che verrà
conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
4. Il premio sarà la maggiorazione
della tariffa pari a una percentuale
equivalente alla metà del risparmio
energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30 per cento.
Se, ad esempio, dalla seconda certificazione viene evidenziato il risparmio sui consumi energetici del
60 per cento e ho realizzato un impianto fotovoltaico di potenzialità
fino a 3 kW parzialmente integrato
(esempio, appoggiato alle tegole del
tetto) nel 2009 e la tariffa incentivante era di 0,431 euro/kWh per il
mio impianto, la maggiorazione sarà: 0,431 + 0,431 x 30 % = 0,431 +
0,129 = 0,560 euro/kWh, valore
molto vantaggioso.
Certificazione energetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
21
Certificazione energetica: gli obblighi del 2009
Entrano in vigore disposizioni della legge 244/2007 e del decreto legislativo 115/2008
Anche se la Regione Veneto non ha ancora promulgato
alcun decreto attuativo per l'applicazione delle norme nazionali, dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore alcune novità in tema di risparmio energetico attinenti l’edilizia (dia o
permesso di costruire).
Obbligo di installazione di impianti (es. pannelli fotovoltaici) per produzione di energia elettrica pari almeno ad 1 kw / unità abitativa
Legge 244/2007, art.1 comma 288 - 289 (Finanziaria 2008)
288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione
dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio
idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di
cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW".
Diagnosi energetiche e certificazioni energetiche negli edifici
Obbligo di certificazione secondo le norme Uni 11300 e obbligo di dichiarazioni di imparzialità dei soggetti certificatori
Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (GU n. 154 del 3-7-2008)
in vigore dal 4-7-2008
Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in
modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo
accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia pre22
dispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i
questionari e programmi informatici disponibili su Internet
o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita'
delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui
esse non sono commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le
modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al
raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di
diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2,
comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione
energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente
decreto legislativo.
Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali
o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano
già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE
adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti
dell'allegato III.
ALLEGATO III (previsto dall'articolo 18, comma 6)
Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici e degli impianti
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Certificazione energetica
Sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici anche i professionisti
abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle loro competenze
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione,
teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di
cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i
valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di
più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso
una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico
italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI
predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore
dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto
soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle
linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato
ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la
progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal
presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in
veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di socieCertificazione energetica
tà di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai
relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a
seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici con superamento di esami finale. I
predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e
province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o
con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito
di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato
dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la
sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, può essere predisposto anche da
un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
23
Detraibilità 55% per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa
Il decreto legislativo n. 115 ha dato lo spunto per un parere dell’Enea fornito di esemplificazione
UN PARERE DELL’ENEA SUL TELERISCALDAMENTO
Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 115, la
Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia Rinnovabile) ha incontrato a Milano il gruppo di lavoro
Efficienza energetica dell’Enea e ha posto alcuni quesiti
relativi alla detraibilità del 55 per cento.
Parere tecnico del 28 Agosto 2008 fornito dal Gruppo di
Lavoro "Efficienza Energetica" dell'Enea relativo al Decreto
n.115 del 30 Maggio 2008
(www.fiper.it/it/documenti-settore/legislazione.html)
Chiarimenti e procedure per la detraibilità del 55% sull'IRPEG e IRPEF definite dal decreto legislativo n.115 del
30 maggio 2008 in relazione all'allacciamento dell'utente a reti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa.
Un quesito posto dalla Fiper è diventato la FAQ 42, pubblicata sul sito dell’Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf). Ne riportiamo qui il testo, avvertendo che l’illustrazione dettagliata dei requisiti è riportata nello stesso sito della Fiper, in calce al parere tecnico.
FAQ 42 - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimen tata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fon te rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la cli matizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pa ri a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della
Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere
sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell'indice di
prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in me rito.
Risposta. Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere
calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si
può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il
comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova
caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori
condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme
alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla
parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
24
RACCOLTA DI LEGGI SULLE FONTI RINNOVABILI
La Fiper pubblica nel suo sito (www.fiper.it/it/documentisettore/legislazione.html) una raccolta di legislazione riguardante l’efficienza energetica, con particolare riguardo alle
fonti rinnovabili. Nel citare, ringraziando, la fonte, riportiamo tale elenco, di indubbia utilità per i nostri lettori geometri. I testi di legge sono raggiungibili dalla stessa pagina internet della Fiper.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(G.U. n. 154 del 3/7/2008)
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. In particolare l’art. 7 punto 3: il
risparmio da fonte di energia diverse da elettricità e gas naturale non destinate all'impiego per l'autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale. In questo modo è effettuata l'equiparazione dei TEE III al Tipo II.
Decreto Ministeriale (cd. Edifici) 11 marzo 2008 - Attuazione
dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge n.244/ 2007
(G.U. n.66 del 18/3/2008)
Definisce il valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei
commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Di interesse l’art. 1 comma 2, che definisce i
rendimenti nominali delle caldaie alimentate a biomassa per
la richiesta di detraibilità al 55% su IRPEF e IRPEG relative ai
nuovi allacciamenti a reti di teleriscaldamento a biomassa.
Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007
(G.U. n.300 del 28/12/2007)
Revisione e aggiornamento dei Decreti su Elettricità e Gas del
20 Luglio 2004, relativi all'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, art. 2 punto 3: sostituzione dei target di incremento per l'efficienza energetica
nazionale; art. 6-7: definizione nuove funzioni nella Gestione
dei TEE da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Decreto legislativo n. 20 del 8/2/2007
(G.U. n.54 del 6/3/2007)
Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
co-generazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia, nonché modifica alla Direttiva
92/42/CEE. Di interesse l’art. 6 punto 2: il regime di sostegno
si applica alla co-generazione abbinata al teleriscaldamento.
Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2006
(G.U. n. 2 del 3 Gennaio 2007)
Modificazione del decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali. La scadenza al "31 dicembre 2005" è sostituita al "31 dicembre
2007".
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Certificazione energetica
L’agevolazione 55% sul risparmio energetico si divide su cinque anni
La conversione del decreto legge n. 185/2008 ha di fatto ripristinato tutte le agevolazioni fiscali
Il 15 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato la
conversione del decreto n. 185 del 29 novembre 2008,
con le modifiche all’art. 29 apportate dalle commissioni
bilancio e finanze sulle detrazioni 55 per cento. Il giorno
prima sul decreto era stato posto il voto di fiducia.
Sostanziamente le detrazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e legge n. 244/2007), pari al 55 per
cento delle spese sostenute, restano immutate nell’entità.
L’unica modifica riguarda, per le spese sostenute negli
anni 2009 e 2010 (anno in cui termina l’agevolazione), la
ripartizione in quote annuali pari a cinque. Per il 2008 resta la possibilità di ripartirle in quote da tre a dieci, a scelta del contribuente.
Il testo approvato dalla Camera fa tirare un respiro di
sollievo ai moltissimi cittadini che avevano intrapreso un
progetto di migliorie, anche costose, per avere un’abitazione che consumasse meno energia per il riscaldamento
e il raffrescamento, e che ora rischiavano di doversi accollare tutta la spesa.
Infatti, il testo originario del decreto indicava i limiti di
spesa per tale agevolazione, che, sottoposta al sistema di
monitoraggio e verifica dell'utilizzo, avrebbe determinato
il blocco della fruibilità dell'agevolazione stessa una volta che le risorse disponibili fossero state "prenotate" e
"assentite" (e quindi esaurite) da parte dell'Agenzia delle
entrate (c.d. rubinetto).
La nuova formulazione invece non prevede alcun tetto
di spesa, disponendo che i contribuenti interessati sono
tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto. Pertanto, il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edi-
fici non risulta più a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie (come nel testo originario del decreto), in quanto il contribuente fruisce in via automatica, previa mera comunicazione all'Agenzia delle entrate,
del beneficio fiscale. La comunicazione all'Agenzia delle
entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate potrà stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati. Dovrà, inoltre, stabilire i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi
dai contribuenti in possesso dell'Enea, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio
2007. Il richiamato decreto (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47) reca le disposizioni
attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In
particolare il decreto stabilisce che i contribuenti dovranno trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A); la scheda informativa (allegato E o allegato F), relativa agli interventi realizzati. La
trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il
sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
Il comma 6 dispone, altresì, l'emanazione, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non
regolamentare di modifica del richiamato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio
2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.
Il provvedimento è passato all'esame del Senato che
inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza
del Decreto-legge.
Il Consorzio Pedemontano Brenta chiede sempre la compatibilità idraulica
Il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta ha inviato una circolare agli enti locali e agli ordini professionali per chiedere di sensibilizzare i cittadini circa il
pericolo del dissesto idrogeologico, causato dall’intensa urbanizzazione. Per contrastare questo pericolo, la
Regione Veneto ha emesso nel 2002 la DGRV n. 3637,
che include una valutazione di compatibilità idraulica
per tutti gli strumenti urbanistici o varianti che possano modificare il regime idraulico esistente, attribuendo
tale compito al Genio civile per i piani più importanti,
e ai Consorzi di bonifica per i piani di lottizzazione.
Ormai da tempo ogni attività edificatoria che preveRisparmio energetico
da lo scarico delle acque meteoriche non più assorbibili dal terreno impermeabilizzato è soggetta obbligatoriamente alla concessione idraulica del Consorzio, qualora le acque sfocino nel canali consorziali. Il Consorzio Pedemontano Brenta in particolare chiede da anni che tale valutazione sia estesa anche ai progetti che
non coinvolgono i canali consorziali. Ecco dunque la
richiesta: “È auspicabile che la progettazione urbanistica venga sempre accompagnata con la relazione di compatibilità idraulica, redatta da soggetti
competenti così come individuati nelle normativa
regionale”.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
25
Le borse di studio
ai migliori neo iscritti
Cinquanta futuri geometri
hanno conosciuto il Collegio
Gli Istituti per geometri
I.I.S. “L.B. ALBERTI”
Via Pillon, 4
35031 ABANO TERME
Tel. 049812424
I.T.C.G. "ATESTINO"
Via Garibaldi, 23, 35042 ESTE
Tel. 04292031
I.T.G.S. " G.B. BELZONI"
Via S. Speroni, 39/41,
35139 PADOVA, Tel. 049655157
Sezione staccata ITGS "G. BOAGA"
Via Marconi, 7, 35100 CADONEGHE
I.T.C.G. "E. DE NICOLA"
Via Parini, 10,
35028 PIOVE DI SACCO
Tel. 0495841692
I.T.C.T.G. "G. GIRARDI"
Via Kennedy, 29, 35013 CITTADELLA
Tel. 0495971565 - 0495970884
I.S.I.S. "J. F. KENNEDY"
Via De Gasperi 20, 35043 MONSELICE
Tel. 042973270
l 15 novembre scorso, al centro culturale Altinate/San Gaetano a Padova, sono stati consegnati gli assegni delle borse di studio a cinquanta
neo iscritti agli istituti per geometri
della provincia, provenienti dalla
scuola media con la votazione di ottimo o distinto. L’iniziativa, che era
stata inaugurata dal Collegio di Padova lo scorso anno, ha riscosso notevole successo, contando 34 giudizi
di distinto, per i quali l’assegno era di
200 euro, e 16 ottimo, con l’assegno
di 300 euro. La cifra è sufficiente per
l’acquisto della fornitura di libri del
primo anno di istituto tecnico.
La cerimonia di consegna degli assegni è avvenuta alla presenza di circa 200 persone. Gli alunni erano ac-
I
compagnati dai genitori e da alcuni
dirigenti scolastici. Tra questi, erano
presenti Maurizio Galeazzo dell’Istituto Girardi di Cittadella, accompagnato dal prof. Valerio Golino, Cristina Pollazzi dell’Istituto Belzoni di
Padova (comprendente anche il Boaga di Cadoneghe), Tiziano Brasolin
dell’Istituto Atestino di Este.
Il presidente Pierluigi Capuzzo,
consegnando personalmente gli assegni ad ogni alunno, ha sottolineato
l’intenzione del Collegio di attrarre
giovani di valore verso la professione
di geometra, che sta affrontando un
radicale cambiamento sul piano tecnico, ma non cessa di essere figura di
riferimento per tutte le necessità dei
cittadini riguardo ai beni immobili.
A destra, l’auditorium del centro culturale
Altinate/San Gaetano a Padova
durante la consegna delle borse di studio
a cinquanta neo iscritti agli Istituti
per Geometri della provincia di Padova.
Sopra, a sinistra, l’assessore Ivo Rossi,
che ha messo a disposizione la sala,
con il presidente Pierluigi Capuzzo;
a destra, Cristina Pollazzi,
dirigente dell’istituto Belzoni di Padova.
26
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Le borse di studio del Collegio
Istituto Alberti - Abano Terme
Filippo Costantin
Alberto Ghiotto
Istituto Atestino - Este
Mattia Ruzzon
Filippo De Marchi (ottimo)
Andrea Fin (ottimo)
Istituto Belzoni-Boaga - Padova-Cadoneghe
Simone Conventi
(ottimo)
Mattia Gamba
(ottimo)
Daniele Giacon
(ottimo)
Mattia Gibellato
(ottimo)
Marco Gottardo
(ottimo)
Matteo Nassi
(ottimo)
Daniele Spolon
(ottimo)
Laura Tagliaro
(ottimo)
Filippo Benetello
Riccardo Borgato
Gianluca Bottin
Michele Brunelli
Giulia Cavinato
Elisa D'Agnolo
Le borse di studio del Collegio
Luca Davalli
Andrea Gottardo
(ottimo)
John Philip Avecilla
Avenido
Mattia Buischio
Alberto Ferro
Luca Giuffrida
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
27
Alice Gomiero
Nicola Kalbaris
Leonardo Pasqualotto Marco Pedron
Enrica Petranzan
Giada Tonello
Istituto De Nicola - Piove di Sacco
Valeria Pianta (ottimo)
Samuele Tonin (ottimo)
Fausto Bettini
Stefano Canova
Istituto Kennedy - Monselice
Simone Greggio
Thomas Quaggio
Marco Valarin
Marco Zanetti
Istituto Girardi - Cittadella
Ambra Andreazza
(ottimo)
Kosta Gigovic
28
28
Marco Bizzotto
(ottimo)
Erik Maschio
Paolo Bosello
(ottimo)
Daniele Pettenuzzo
Marco Sartore
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Filippo
Brugnolaro
Alberto Zanella
Le borse di studio del Collegio
Andrea De Poli
Thomas Zanetti
Geometri in controluce
SOS Altapadovana: campo di volontariato per molti colleghi
di Paolo Pol, consigliere tesoriere
Gli obiettivi: il soccorso extraospedaliero ad infermi e infortunati, il trasporto assistito da e per le strutture sanitarie, l'assistenza sanitaria nelle manifestazioni, l'intervento sociale nelle situazioni di disagio e la diffusione delle norme di Primo Soccorso
Sono oltre un milione i volontari italiani, suddivisi su circa 35.000 organizzazioni iscritte e non ai registri delle associazioni, con circa tre milioni di ore settimanali di prestazione gratuita di servizio, pari a circa il lavoro di 75.000 mila
operatori a tempo pieno. Dai dati riportati emerge che il volontariato rappresenta una enorme risorsa per la società italiana, e che la mancanza di queste persone che dedicano il
proprio tempo libero, o più precisamente il tempo rubato alla famiglia e qualche volta anche al lavoro, per lo svolgimento di attività sociali, potrebbe portare un grave danno al
sistema sociale e in particolare alle nuove generazioni, che
trovano in queste associazioni terreno fertile per sviluppare
una cultura di solidarietà.
Prendo spunto dai precedenti articoli pubblicati su questa
rivista, riguardanti le attività di volontariato in protezione
civile, nei quali ho con orgoglio evidenziato una forte sensibilità dei geometri verso quelle fasce di popolazione che
momentaneamente, o permanentemente, si trovino in situazioni disagiate. Come sappiamo, molti sono i colleghi impegnati in associazioni di volontariato nei vari campi: sportivo, culturale, sociale, sanitario ecc, e questo fa onore alla
nostra categoria. Ma ora, forse un po' egoisticamente, vorrei spendere una parola per una associazione nata nel marzo del 2008, della quale ho l'onore di essere uno dei soci
fondatori. È una nuova realtà che, in modo diverso dalla
protezione civile, ma comunque operando statutariamente
nelle maxi emergenze, si occupa di persone in difficoltà.
Questa associazione è la SOS Altapadovana, una Onlus
sorta per far fronte alle esigenze del territorio nel campo dell'assistenza socio-sanitaria. Tra i principali obiettivi si pone il
soccorso extraospedaliero ad infermi e infortunati, il trasporto assistito da e per le strutture sanitarie, l'assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni, l'intervento sociale nelle situazioni di disagio e la diffusione capillare alla popolazione e all'interno delle scuole delle norme di Primo Soccorso. Altri
obiettivi non meno importanti sono la disponibilità a intervenire prontamente in caso di maxi-emergenze (protezione
civile), il supporto morale e materiale a chi si trova in difficoltà e la formazione continua dei propri volontari, nell'ottica di poter offrire sempre il miglior servizio possibile alla comunità. La volontà infatti di aiutare le persone disagiate ha
condotto i soci ad intraprendere questo cammino di solidarietà che, seppur difficoltoso, verrà ripagato da un semplice
sorriso o un grazie di chi avrà ricevuto un aiuto.
Il territorio in cui si colloca l'associazione è individuato
nell'area di competenza dell'ULSS 15, all'interno del quale
ha sede l'associazione; grazie all'amministrazione comunale
di Fontaniva rappresentata dal sindaco Marcello Mezzasalma, è stato possibile usufruire della ex scuola elementare
Volontariato
della borgata di Casoni, fabbricato inutilizzato da oltre 10
anni e che è stato ora risistemato con l'opera dei volontari.
È anche stata acquistata con un finanziamento bancario
una ambulanza attrezzata con tutti i necessari presidi, e le
rate del finanziamento, per ora, sono a totale carico dei volontari. È comunque doveroso dire che alcune realtà produttive della zona, alcuni privati e alcuni enti, come il Comune
di Fontaniva e la Provincia di Padova, hanno contribuito e
stanno contribuendo con donazioni ad aiutare i volontari.
La principale forma di sostentamento dell'associazione è
costituita dalle entrate ricavate dall'assistenza a manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, dalla realizzazione di
Sopra, l’inaugurazione della nuova sede nella ex scuola elementare di Casoni. Sotto, il presidente Giorgio Mabilia e il vice presidente
Claudia Facco, accanto all’ambulanza acquistata dai soci.
corsi aziendali di primo soccorso nonché dai suddetti contributi erogati da privati, enti pubblici e aziende. A titolo totalmente gratuito verranno avviate le attività di divulgazione
delle norme di primo soccorso alla popolazione e alle scuole,
assieme ad altre attività di aiuto alle fasce più deboli.
Attualmente l'associazione conta 51 soci, dei quali circa il
10 per cento è rappresentato da nostri colleghi, e questo a
dimostrare quanto sopra detto.
Ho voluto con questa breve illustrazione evidenziare che
in totale volontarietà sta operando una associazione, che
come tante altre, trova al suo interno la presenza, ribadisco
volontaria e gratuita di molti colleghi, che qui pubblicamente ringrazio, e che, come altri colleghi inseriti in associazioni operanti nel volontariato dimostrano, se ce ne fosse ancora il bisogno, la sensibilità sociale ed il senso civico dei
rappresentanti della nostra categoria.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
29
Notizie dal Consiglio Nazionale Geometri
Togliere l’anacronistico riferimento alla “modesta costruzione”
Una proposta al ministro della semplificazione normativa per le attività di stima, topografiche e contabili
Nel novembre scorso il Consiglio Nazionale ha presentato
al ministro della semplificazione normativa Roberto Calderoli una proposta di modifica del regolamento professionale, risalente al 1929, nelle parti in cui si fa riferimento alla "modesta costruzione" per attività per le quali, come sottolinea il
presidente Fausto Savoldi, “tale riferimento è del tutto anacronistico”. “La proposta - aggiunge il presidente - non riguarda la progettazione e direzione lavori, per le quali la definizione di "modesta" potrà essere precisata in altra sede,
bensì le attività di stima, topografiche e contabili che spesso
ed inopportunamente vengono rapportate alla modestia”.
Presentando la proposta al ministro, Savoldi afferma che
“liberare la burocrazia da norme restrittive soggette a libera
e soggettiva interpretazione, che intasano anche i processi
nei tribunali, risponde ad esigenza primaria”.
Infatti le materie in cui sovente vengono confutate le
competenze dei geometri non hanno nulla a che fare con
l'interesse superiore alla sicurezza delle costruzioni e con la
pubblica e privata incolumità. Queste sono: operazioni di
tracciamento strade; misura e divisione di aree urbane; stima
di aree e di fondi rustici (esclusa "per i casi -fantasiosamente qualificabili- di notevole importanza economica e che richiedano speciali cognizioni scientifiche e tecniche"); stima
di costruzioni civili; stima di scorte morte, consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci (ammessa “fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e che richiedano speciali cognizioni scientifiche e tecniche"); misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili (salvo i limiti della modesta costruzione); misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni rurali (salvo i limiti della modesta
costruzione).
Competenze per le quali la formazione dei geometri si è
adeguata anche tramite percorsi di formazione continua obbligatoria per tutti gli iscritti.
Così conclude il presidente Savoldi: “A nome degli oltre
100.000 geometri, professionisti di riferimento delle famiglie,
delle piccole e medie realtà imprenditoriali, mi pregio di sottoporre alla Sua On. le attenzione la proposta di modifica di
alcune parti del R.D. di cui in oggetto e precisamente quelle
risultanti dalla bozza di cui all'allegata tabella”.
Le proposte di semplificazione del Consiglio Nazionale
Lettera b)
Lettera d):
Lettera e):
Lettera f)
Lettera g):
Lettera n):
Lettera o):
dopo la parola “inoltre” eliminare dalla parola “, quando” alla parola “importanza,”
dopo le parole “urbane e di” eliminare la parola “modeste”;
dopo la parola “bosco” eliminare la frase dalle parole “È fatta” alla parola “agrarie;”;
dopo le parole “urbane e di” eliminare la parola “modeste”
dopo la parola “serviti” eliminare la frase dalle parole “È fatta” alla parola “agrarie”;
dopo la parola “civili” eliminare le parole “indicate nella lettera m);”;
dopo la parola “rurali” eliminare le parole “sopra specificate;”.
R.D. 11-2-1929 n. 274 - Regolamento per la professione di geometra (G. U. 15 marzo 1929, n. 63)
Art. 16 - VIGENTE
L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di
geometra sono regolati come segue:
Art. 16 - PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI
Idem
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di
poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
Idem
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza,
di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
Idem
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni
civili;
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e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e
valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione
per i casi di notevole importanza economica e per
quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e
valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco.
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
stima dei danni prodotti dagli incendi;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di costruzioni civili; stima dei
danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù
rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi
agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole
importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei
dottori in scienze agrarie;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù
rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi
agrari serviti.
h) funzioni puramente contabili ed amministrative
nelle piccole e medie aziende agrarie;
Idem
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto
non importino durata superiore ad un anno ed una vera e
propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
Idem
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di
limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non
richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo
per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere
inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza
rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica,
provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della
spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque,
la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed
agraria e relativa direzione;
Idem
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
Idem
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili;
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
Idem
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche
ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila
abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi
tecnici.
Idem
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L’Albo professionale / variazioni
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2008
Iscrizioni
Zuanon Giulio
4442 S. Giustina in Colle
Dimissioni
Zorzi Andrea
Borin Francesco
Vomiero Alberto
Giacomini Angela
Dalla Libera Cesare
Scapin Paolo
Toson Roberto
Mattiussi Lucilla
4353
1736
4344
3774
2456
264
2968
2010
Cancellazione per decesso
Marcato Adriano
1968
Vigodarzere
Montagnana
S. Giorgio in Bosco
Cadoneghe
Veggiano
Campodarsego
Padova
Padova
Albignasego
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2008
Iscrizioni
Zuanon Davide
4443 S. Martino di Lupari
Dimissioni
Polato Carlo
Rigo Adriano
Stefani Jessica
Meneghesso Giordano
Fin Francesco
Ceccarello Gerardo
Santovito Michele
De Michiel Leandro
Rampazzo Michele
Righetto Nicola
Nazzari Nicola
Bozzolan Davide
Boni Manuela
Zanetti Pier Giovanni
Tecchio Francesco
Donolato Manuele
Ranzato Luciano
Cremonese Luciano
Spica Stefania
Bado Marco
1452
4193
2244
2581
1027
4232
1449
3448
4374
4363
4398
4070
1167
1336
3801
2039
3517
3811
4064
Carmignano di Brenta
Vigonza
Albignasego
Montegrotto Terme
Galzignano Terme
Codognè
Mestrino
Casalserugo
S. Giorgio delle Pertiche
Albignasego
Piove di Sacco
S. Angelo di Piove
Padova
Este
S.Angelo di Piove
Limena
Piazzola sul Brenta
Albignasego
Vigonza
Cancellazione per decesso
1760
Monselice
Tondin Romeo
1353
Gazzo Padovano
3349
3350
3351
3352
Arzergrande
Campodoro
Granze
S. Angelo di Piove
Registro Praticanti / variazioni
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2008
Iscrizioni
Rossato Matteo
Martinello John
Turcato Matteo
Cadorin Andrea
Bolognin Alice
Cirotto Giada
Lazzari Michel
Manzolli Rodolfo
Mironi Daniele
Tinello Stefano
Toffanin Marco
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
Baone
Vo'
Padova
Vigodarzere
Pernumia
Padova
Piove di Sacco
Rosolina
Piove di Sacco
Agna
Correzzola
Quaggia Denise
Guerriero Rosanna
Gazzetta Enrico
Bucchia Matteo
Cancellazione volontaria
Danese Elisa
3171
Ciatto Mosè
3205
Masi
Padova
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2008
Iscrizioni
Stocco Tiziano
3353 Tombolo
Iscrizioni per trasferimento (da Rovigo)
Bombonato Laura
3354 Pontecchio Polesine
Gli abilitati dell’anno 2008
Pubblichiamo in ordine alfabetico l’elenco dei geometri esaminati presso gli istituti tecnici G.B. Belzoni di Padova e
L.B.Alberti di Abano Terme che hanno superato gli esami di
abilitazione, sessione 2008.
Sede: G.B. Belzoni, Padova
Aggujaro Alice, Aligo Mirco, Bellato Luca, Bettin Elisa,
Biasibetti Nicola, Bordin Federica, Breda Claudia, Businaro
Marina, Buso Elena, Caldon Silvia, Calligione Simone,
Canazza Valeria, Carlassara Martina, Carraro Raffaele,
Casanova Consier Vanni, Celi Marco, Cervaro Fabio, Cipriotto
Manuel, Dante Erika, Delon Mauro, Disarò Riccardo, Dovico
Michele, Fantinato Davide, Fasson Alberto, Favorido Lorena,
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Fent Consuelo, Fin Michela, Fortunati Daniele, Nicolai Luisa,
Paganin Davide, Zampol Michele.
Sede: L.B. Alberti, Abano Terme
Furlanello Filippo, Gallocchio Alessandro, Gallocchio Ivano,
Giona Simone, Griggio Elena, Griggio Matteo, Legnaro
Federico, Magarotto Cristina, Marangoni Riccardo, Marcon
Cristina, Miotti Mariella, Nicoletti Michele, Pattaro Sara,
Pavan Andrea, Peretto Elena, Peruzzo Federico, Piccolo
Alessia, Pittarello Riccardo, Pressato Matteo, Rampazzo
Stefano, Romanato Enrico, Romanato Ilaria, Sartori Simone,
Schiavon Oscar, Turcato Laura, Vallese Samuele, Zagolin
Marina, Zambotto Sabrina, Zanella Alberto, Zannini Josè.
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Vita di Consiglio
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