1/2009 gennaio Numero 1 - Anno 7 - gennaio 2009 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di Padova CMP - con I.P. Bimestrale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova RICONFINAZIONI: GLI ASPETTI TECNICI E QUELLI GIURIDICI 2 Le elezioni della Cassa di previdenza Pierluigi Capuzzo 4 Riconfinazioni Leonardo Gualandi Marco Cinetto 13 La parcella Giovanni Dal Zotto 16 Studi di settore: prospettive future Lorenzo Pegorin 20 Certificazione: le norme Uni 11300 Dimitri Polato 26 La consegna delle borse di studio Pitagora n. 1/2009 Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova 35138 Padova - viale Codalunga, 8 bis tel. 049 8757788 - fax 049 661124 e-mail: [email protected] www.geometri.pd.it Presidente Geom. Pierluigi Capuzzo Segretario Geom. Oddone Zecchin Tesoriere Geom. Paolo Pol Consiglieri Geom. Moreno Benetazzo Geom. Luca Biadolla Geom. Chiara Cattani Geom. Giovanni Dal Zotto Geom. Maurizio Falasco Geom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Filippo Tagliaferro Geom. Elena Tresoldi Direttore Pierluigi Capuzzo Referente per il Collegio Chiara Cattani Direttore responsabile Barbara Ammanati Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003 Editore Lettera srl, via Giorgione 8, 35020 Albignasego PD tel. 049 8808241 - fax 049 8826414 [email protected] - www.lettera.org Stampa Nuova Grafotecnica snc via Leonardo da Vinci 8, 35020 Casalserugo (PD) Pubblicità QuartaPagina sas - via Giorgione, 8 35020 Albignasego PD tel. 049 8808241 fax 049 8826414 [email protected] www.quartapagina.eu Privacy Lettera srl è responsabile dell’indirizzario dei geometri della provincia di Padova, e si impegna a utilizzarlo ai soli fini della spedizione della rivista. Copyright Gli articoli pubblicati sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore. Chiuso in redazione il 21 gennaio 2009 SOMMARIO In copertina: Il chiostro del Centro culturale di via Altinate a Padova, con l’allestimento del fotopiano (foto Bruno Segato). Il rinnovo degli organismi di gestione della Cassa Il 26 e 27 febbraio i geometri votano i Delegati alla Cassa di Pierluigi Capuzzo 2 La scomparsa del geometra consigliere Filippo Tagliaferro 3 Ricostruire il confine scomparso Fondamenti di riconfinazioni di Leonardo Gualandi Aspetti giuridici della causa di riconfinazione di Marco Cinetto 4 9 La parcella: il lato oscuro della professione di geometra Servizio on line per la corretta compilazione di Giovanni Dal Zotto La copertina Il centro culturale San Gaetano/Altinate 13 15 Studi di settore: prospettive future e crisi economica Le risposte a tre quesiti riguardanti il precedente articolo di Lorenzo Pegorin 16 Obbligo di certificazione secondo le norme Uni 11300 Metodologie di calcolo in mancanza delle linee guida di Dimitri Polato 20 Certificazione energetica: gli obblighi del 2009 22 Reti di teleriscaldamento a biomassa: 55% ammesso 24 Il 55% sul risparmio energetico si divide in cinque anni 25 Cinquanta futuri geometri hanno conosciuto il Collegio La consegna delle borse di studio ai migliori iscritti SOS Altapadovana: volontariato per molti colleghi di Paolo Pol Notizie dal Consiglio Nazionale Geometri Albo: variazioni Sommario COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 26 29 30 32 1 EDITORIALE di Pierluigi Capuzzo presidente Il rinnovo degli organismi di ei giorni 26 e 27 febbraio si terranno presso la sede del Collegio le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa. Come noto, si tratta di un momento molto importante per i geometri, che vengono chiamati a scegliere i propri rappresentanti in seno all’ente preposto alla principale attività previdenziale. N Il 26 e 27 febbraio i geometri liberi professionisti scelgono i propri rappresentanti nell’ente di previdenza. Al Collegio di Padova spettano due delegati. DUE DELEGATI PER PADOVA Siccome repetita juvant, ecco alcuni cenni sull’organigramma di gestione della struttura. La base, dunque, elegge direttamente i propri delegati (Delegati Cassa) in numero di centocinquanta, su base regionale. Per un calcolo, che omettiamo, basato sul numero degli iscritti, se non emergeranno risultati diversi dagli usuali, nella nostra regione avremo due delegati per i collegi maggiori (Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) e un delegato per quelli con minor numero di iscritti (Belluno e Rovigo). Tra i delegati così eletti viene quindi scelto il Consiglio di Amministrazione, composto da undici colleghi, eletto dal Comitato dei Delegati, all’interno del quale vengono poi eletti il Presidente, il Vicepresidente e altri tre colleghi: questi cinque vanno a costituire la Giunta Esecutiva. A margine esiste poi il Collegio dei Sindaci, con compiti di vigilanza. Come è noto, il presidente uscente è Fausto Amadasi di Parma, che ha recentemente sostituito Fausto Savoldi, passato alla presidenza del Consiglio Nazionale. Naturalmente, Amadasi è il maggiormente titolato per proseguire nel lavoro che viene ora interrotto dalla scadenza dei termini, perché si deve tener conto, tra l’altro, che la gestione della Cassa comporta un bagaglio di esperienza specifica non comune. Molti anni di permanenza nel massimo organo direttivo danno ad Amadasi quell’esperienza richiesta. In linea di massima, il nostro Collegio esprimerà due delegati. Quelli uscenti sono Ivano Slaviero, uscente anche come componente del Consiglio di Amministrazione, e il sottoscritto, che si dedicherà nel prossimo futuro alla sola attività di presidente del Collegio. COMPITI IMPORTANTI PER LA GESTIONE L’attività principale del Comitato dei Delegati si esplica principalmente in due riunioni annuali, dedicate istituzionalmente all’approvazione dei bilanci: di previsione per l’anno Elezione dei delegati alla Cassa di previdenza I giorni 26 e 27 febbraio 2009 avrà luogo presso il Collegio l’elezione dei delegati alla Cassa di previdenza. Sono iscritti a votare tutti i geometri iscritti all’Albo alla data del 31 dicembre 2008. Il Collegio di Padova esprime due delegati. 2 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Editoriale Particolari della originale scala sospesa dell’architetto Portoghesi, nel palazzo Corrodi a Roma, sede della Cassa Geometri. gestione della Cassa successivo, in novembre, e consuntivo per l’anno precedente, in maggio. Naturalmente, con l’occasione dei due comitati, vengono inseriti all’ordine del giorno molti altri argomenti inerenti la gestione dell’ente, spesso determinati da contingenze particolari o emergenti e comunque vòlti a migliorare l’efficienza delle prestazioni. In particolare, è costantemente osservata la situazione attuariale, perché la continuità delle prestazioni negli anni è garantita da precise condizioni: numero degli iscritti e rapporto tra questi e pensioni erogate, previsione di iscrizioni negli anni futuri e previsione di quiescenze, ecc. Il Comitato dei Delegati è stato spesso chiamato e modificare parametri e condizioni, e possiamo affermare che, oggi, pur con le difficili contingenze in essere, possiamo dormire sonni tranquilli per buon tempo. Salvo naturalmente l’esercizio della vigilanza degli organi di gestione, che è sostanziale. Sempre su istanza del Consiglio di Amministrazione per mezzo del Presidente, il Comitato dei Delegati può essere chiamato anche a rivedere le modalità per la gestione del patrimonio della Cassa, ripartito in liquido, beni immobili e titoli. Anche qui il momento non è dei più felici, ma anche qui, pur con le difficoltà del caso, la Cassa non ha subìto seri contraccolpi come invece recentemente accaduto a strutture consorelle. In questi giorni avverrà la formale convocazione per l’elezione che avrà luogo, come sempre, nei locali del Collegio. Raccomandiamo, come ovvio, una massiccia partecipazione. L’attività principale dei delegati è l’approvazione dei bilanci, ma in realtà si occupano di molti altri argomenti, compresi i flussi dei contributi e delle pensioni. Prematura e dolorosa scomparsa del geometra consigliere Filippo Tagliaferro “È mancato improvvisamente il collega, e consigliere del Collegio, Filippo Tagliaferro. La notizia della prematura quanto inattesa scomparsa dell'amico Filippo ci lascia attoniti e costernati e ci induce a meditare, una volta di più, sulla caducità della nostra condizione umana. Il Collegio è vicino alla famiglia in questo triste momento”. Questo il breve messaggio del presidente Pierluigi Capuzzo che ne dava notizia agli iscritti al Collegio. Il geometra Luciano Zanaica, amico e conterraneo, lo ricorda così: “Il geometra Filippo Tagliaferro, nato a Este (PD) il 12 gennaio 1963 e residente a Lozzo Atestino in via Chiesa, si Editoriale è spento all'ospedale S. Bortolo di Vicenza, la sera di martedì 20 gennaio 2009. Negli ultimi tempi la sua situazione di salute si era aggravata ed era in attesa di trapianto di organo, ma il suo fisico non ha retto. Filippo Tagliaferro si era diplomato all'istituto Atestino di Este nel 1982 e, dopo il servizio militare, alle dipendenze di una società di Monselice, aveva iniziato la libera professione nel 1995. Era un professionista scrupoloso ed appassionato, noto a Lozzo Atestino ma anche in tutta l'area dei Colli Euganei. Disponibile al sociale, era interessato della vita amministrativa del comune ed era consigliere del Collegio dei Geometri di Padova per il mandato 2006-2010. Lascia prematuramente la moglie Francesca e i due figli, Luca di 11 anni e Matteo di 9”. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 3 Riconfinazioni Ricostruire il confine scomparso lavoro tecnico e giuridico insieme di Leonardo Gualandi geometra e Marco Cinetto avvocato Tutta la materia comporta l’interazione fra aspetti tecnici e aspetti giuridici, ma ciò vale prevalentemente per i principi, che raramente possono essere affrontati dal solo geometra, così come spesso non è opportuno che sia il solo avvocato a trattarli. “La teoria e la pratica nelle riconfinazioni” è stato il tema di un incontro di aggiornamento professionale organizzato dal Collegio di Padova il 9 dicembre 2008 a Sarmeola. Gli aspetti giuridici sono stati trattati dall’avvocato Marco Cinetto del Foro di Padova, mentre il geometra Leonardo Gualandi del Collegio Geometri di Bologna ha rappresentato gli aspetti teorici e pratici: concetti tecnici su confinazione e riconfinazione; tipi di confinazione e relativa genesi delle linee; mappe di impianto e prelievo delle coordinate. Il software per le riconfinazioni e la georeferenza è stato presentato dal geometra Gianni Rossi di Tecnobit srl di Bassano del Grappa, mentre metodi, schemi e strumentazioni sono stati descritti dal geometra Carlo Cinelli del Collegio Geometri di Pistoia. Ha coordinato il geometra Moreno Benetazzo, responsabile della Commissione Catasto del Collegio. Il geometra Leonardo Gualandi e l’avvocato Marco Cinetto hanno scritto per Pitagora la sintesi dei loro interventi. Il presidente Pierluigi Capuzzo introduce l’incontro di aggiornamento. Al tavolo i relatori geometra Leonardo Gualandi e avvocato Marco Cinetto. Sotto, il tavolo completo dei relatori. 4 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Riconfinazioni Fondamenti di riconfinazioni di Leonardo Gualandi geometra del Collegio Geometri di Bologna Premessa La ricostruzione di un confine andato perduto è materia sempre attuale, che non pare destinata all’obsolescenza sotto l’incalzare di nuovi strumenti e procedure. Questi hanno tuttavia effetti non trascurabili, poiché apportano nuove opportunità ed inoltre introducono nuove caratteristiche nei documenti di ultima generazione, che saranno oggetto di successive riconfinazioni. Diventa quindi sempre più complesso tentare di costruire una “collezione” completa di esempi dedicati a casistiche specifiche, mentre risulta preferibile individuare linee guida adatte a casi generali, che siano il più possibile svincolate da condizioni pe- culiari. È dunque opportuno analizzare i principi tecnici e giuridici, gli elementi da cui partire, i metodi e gli strumenti per cui optare. Tutta la materia comporta l’interazione fra aspetti tecnici e aspetti giuridici, ma ciò vale prevalentemente per la prima voce, relativa ai principi, che raramente può essere affrontata dal solo geometra, così come spesso non è opportuno che sia il solo avvocato a trattarla. In queste brevi note, si cercherà di delineare una panoramica dei quattro argomenti ora introdotti. Tenendo sempre presente che un confine può essere considerato come una linea, priva di spessore, che delimita spazi gravati da differenti diritti reali. Principi Rapporti fra confinazione e ri-confinazione L’argomento che mi accompagna in ogni operazione tecnica inerente confini, è l’intensa correlazione fra la confinazione (costituzione di un nuovo confine) e la riconfinazione (ricostruzione di un confine incerto) che ne costituisce in pratica “l’operazione inversa”. Questo ha grande importanza sia nell’ordinaria operazione di riconfinazione, che dobbiamo ricordare essere - in sostanza - la ripetizione a ritroso delle operazioni che costituirono il confine stesso, sia nella formazione di un nuovo confine, operazione durante la quale è corretto tenere costantemente presente la futura necessità di ricostruirlo. Dal fatto che, al termine di una riconfinazione, sia praticamente necessario produrre un documento che fissi i risultati raggiunti, consegue immediatamente che questa operazione si conclude con una nuova confinazione. Ed il cerchio si chiude! Genesi delle linee Appare fondamentale il principio per cui ogni tratto di confine (brevemente: “linea”) ha una genesi unica, che dev’essere individuata e posta al- la base della sua ricostruzione. La nascita della linea si può individuare nel primo documento che la definisca, ubicandola, come nel primo atto che la citi, descrivendola, o nella prima azione che ne implichi l’esistenza. Documento, atto o azione saranno gli elementi a disposizione del geometra per ricercare la linea. Il documento è, in genere, un frazionamento catastale; in molti casi può essere un elaborato tecnico allegato ad un Atto di trasferimento di diritti. Più raramente è un disegno, probabilmente quotato, a corredo di un verbale di definizione del confine o di un qualunque accordo tra i confinanti. Un atto, come ad esempio un rogito, può contenere una descrizione di confine riferita a elementi presenti in loco, come termini, alberi, filari o manufatti, senza peraltro allegare grafici più o meno corredati di misure. Infine un’azione, come ad esempio la coltivazione di un terreno oppure l’apposizione di una recinzione e la sua fruizione come giardino, quando sussistano le condizioni per l’usucapione, genera un nuovo confine sul limitare della coltivazione o in corrispondenza della recinzione. Riconfinazioni Una linea senza spessore separa proprietà diverse Bisogna sempre tenere presente che un confine può essere considerato come una linea, priva di spessore, che delimita spazi gravati da differenti diritti reali. C’è un’intensa correlazione fra la confinazione (costituzione di un nuovo confine) e la riconfinazione (ricostruzione di un confine incerto) che ne costituisce in pratica l'operazione inversa. Ogni tratto di confine ha una genesi unica, che dev'essere individuata e posta alla base della sua ricostruzione. La nascita di ciascuna linea si può individuare nel primo documento che la definisca, ubicandola, come nel primo atto che la citi, descrivendola, o nella prima azione che ne implichi l'esistenza. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 5 Più sono gli elementi migliore è il risultato Qualsiasi metodo ha la necessità di impiegare determinati elementi di base per essere applicato con efficacia. Alle volte è proprio la disponibilità di elementi a determinare il miglior metodo. L'unica procedura capace di assicurare la riduzione degli errori ai minimi possibili è la lettura delle coordinate dei punti di interesse. Infatti i fogli di mappa sono in generale variamente deformati, e la miglior correzione degli effetti deformanti si ha rapportando le misure sulla carta ai valori teorici dei reticoli parametrici, dove questi sono presenti; in loro mancanza, si potranno invertire le deformazioni applicando semplici proiezioni a terne di punti rilevabili con certezza sul terreno, oppure applicando proiezioni omografiche a dei quadrilateri. 6 Questa breve panoramica dimostra che la nascita della linea implica la volontà di entrambi i confinanti. Nei primi due casi la comune volontà è esplicitata, mentre nel terzo si manifesta soltanto quella di chi compie l’azione; si noti però che chi la subisce dimostra nei fatti la mancanza di qualsiasi volontà su quel bene. Una volontà in negativo, quindi. Logica conseguenza di quanto detto è che nessun documento (o azione) successivo alla genesi di ciascuna linea può modificarne la posizione, se non implica nuovamente la volontà di entrambi le parti, determinando nei fatti il verificarsi di una nuova condizione iniziale che sostituisce la precedente. In poche parole: un frazionamento ha valore soltanto per le “linee rosse”! Articolo 950 del Codice Civile Il solo altro principio è fissato dal Codice Civile che, all’art. 950, stabilisce l’unica relazione gerarchica fra tutte le possibili prove della posizione di una linea: la mappa catastale è la sola prova ad essere subordinata a qualunque altra. È un articolo denso di contenuti dalle implicazioni tecniche, poiché conferisce al geometra il compito di accertare l’eventuale dignità di prova negli altri elementi, quali documenti e testimonianze, al fine di ammettere o escludere la mappa dalla ricostruzione. Elementi disponibili Qualsiasi metodo ha la necessità di impiegare determinati elementi di base per essere applicato con efficacia. Alle volte è proprio la disponibilità di elementi a determinare il miglior metodo possibile. Escludendo il caso dell’usucapione, in cui generalmente non si dovrà tracciare un confine, bensì cercare prove dell’età di segni già presenti sul terreno, si potranno avere elementi grafici oppure analitici che, nella maggior parte dei casi rimarranno distinti fra loro: ogni linea può derivare da una planimetria oppure da un libretto di misure, comprendendo in questo caso anche un grafico corredato di valori su allineamenti e squadri. Elementi grafici: valore giuridico e tecnico delle mappe La maggior parte dei documenti grafici è costituita dalle Mappe catastali d’Impianto, a cui penso che deva riferirsi l’articolo 950 citato, poiché ritengo di poter escludere ogni altra versione o interpretazione, come abbozzi e libretti di campagna con cui fu generata, Tipi di Aggiornamento o, peggio, edizioni successive ottenute per lucidatura. Alcune di queste versioni hanno carattere numerico, e potrebbero, secondo i casi, acquisire valore di prova prevalente su altre, anche in ragione delle procedure di notifica, delimitazione in contraddittorio, rilevamento alla presenza dell’incaricato comuna- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Riconfinazioni le e pubblicazione finale delle mappe; procedure che implicano l’esplicitazione della volontà delle Parti. Poiché la ridotta scala di rappresentazione è uno dei due elementi che giustificano la subordinazione delle mappe alle altre prove (il secondo è la diffusa impossibilità per i proprietari di verificare i risultati), la disponibilità di dati numerici, superando questo problema, può giustificare l’assurgere di questi al rango di prove autonome per le linee che costituivano all’impianto dividenti di proprietà. Infatti le dividenti di coltura non possono vantare né la stessa accuratezza, né lo stesso valore giuridico dei “confini”, in quanto non furono assoggettate a contraddittorio, non furono rilevate con identica precisione, e sono state poi suscettibili di modifiche ad opera dell’unico proprietario su entrambi i lati. Elementi grafici: corretta acquisizione dei dati L’impiego di mappe grafiche non deve far cedere alla tentazione di eseguire sbrigative misure tra punto e punto o sovrapposizioni, per quanto scrupolose. L’unica procedura capace di assicurare la riduzione degli errori ai minimi possibili è la lettura delle coordinate dei punti di interesse. Infatti i fogli di mappa sono in generale variamente deformati, e la miglior correzione degli effetti deformanti si ha rapportando le misure sulla carta ai valori teorici dei retico- li parametrici, dove questi sono presenti; in loro mancanza, si potranno invertire le deformazioni applicando semplici proiezioni a terne di punti rilevabili con certezza sul terreno, oppure applicando proiezioni omografiche a dei quadrilateri. Ottenute le coordinate più accurate, le distanze cercate si potranno banalmente calcolare dalle loro differenze. Elementi analitici tradizionali e “moderni” Le informazioni che troviamo sui documenti più “antichi” allegati a rogiti, così come sui frazionamenti conservati negli archivi catastali, sono semplici lunghezze: allineamenti fra punti presenti in mappa, sui quali erano calati squadri. C’erano anche, spesso, allineamenti che possiamo definire secondari in quanto partivano o arrivavano su punti dei precedenti allineamenti e squadri, a formare una rete di segmenti rettilinei in gran parte legati fra loro. Sottolineo “in gran parte”, poiché non è infrequente trovare frazionamenti in cui le misure in zone diverse sono appoggiate a punti distinti, senza che compaiano allineamenti che vanno dall’una all’altra zona. Era consentito, e non era certamente questo il vero problema di quei documenti: se il tecnico redattore vi aveva riportato misure realmente eseguite, ed i punti di appoggio sono a tutt’oggi reperibili, il confine può essere ricostruito senza perdita di qualità rispetto agli schemi attualmente imposti. Ciascuno di questi allineamenti poteva intersecare i tracciati di alcune linee di mappa e quelli delle nuove; le misure scritte in quei punti danno la corretta posizione dei confi- ni e possono essere ricostruite tanto direttamente sul terreno, quanto confrontandole analiticamente con le risultanze dei moderni rilievi. In tempi più recenti si è cominciato a trascrivere nei documenti anche gli angoli, per lo più orizzontali, e in questi casi è probabile che le lunghezze rappresentino soprattutto le distanze dai punti di stazione, lungo le direzioni definite da quegli angoli. Da ciò sono scaturite le nuove normative fondate sulla Circolare 2/88. L’operatività su tutti questi elementi, e quindi la capacità di leggere tanto allineamenti e squadri quanto battute celerimetriche, è patrimonio tecnico di chiunque operi in topografia. Da qualche anno, però, conseguentemente alla diffusione del rilevamento satellitare, anche il Catasto ha cominciato ad accettarne le osservazioni, codificando anch’esse per l’impiego nei propri programmi. In teoria chi si accinge alla riconfinazione da un documento su base GPS, potrebbe imbattersi in coordinate geografiche oppure in geocentriche ortogonali, ma l’enorme diffusione dei documenti catastali rispetto agli allegati prodotti autonomamente per rogiti e verbali, mi autorizza a credere che si tratterà quasi soltanto delle seconde, espresse nel cosiddetto “formato Pregeo”. La ricostruzione di tali libretti può trarre vantaggio dalla semplice elaborazione del Libretto delle Misure con lo stesso programma Pregeo, o con qualsiasi altro che ne legga il formato, avendo cura di eliminare i Punti Fiduciali, la est media e la quota per eseguire un calcolo locale privo di adattamenti. Varie tolleranze devono essere previste La particolarità della riconfinazione rispetto ad ogni altro tracciamento risiede unicamente nella notevole varietà delle tolleranze e nel fatto che spesso se ne devono considerare diverse nel medesimo lavoro. Nel campo della riconfinazione non è assolutamente possibile automatizzare il procedimento: il programma resterà ancora per molto tempo un aiuto per il geometra, e non un suo sostituto. A differenza di altre attività, qui non è possibile predisporre neppure un controllo formale. Metodi La riconfinazione, dal punto di vista topografico, è essenzialmente un tracciamento; ovvero il procedimento inverso del rilevamento. In quest’ultimo ci preoccupiamo di acquisire punti atti all’inquadramento soltanto per garantire buoni riferimenti futuri, oppure per correlarne la restituzione ad eventuali documenti precedenti, mentre nel primo ci poniamo un problema fondamentale: il corret- to inserimento a priori delle nuove misure in un Sistema di Riferimento dato. La particolarità della riconfinazione rispetto ad ogni altro tracciamento risiede unicamente nella notevole varietà delle tolleranze e nel fatto che spesso se ne devono considerare diverse nel medesimo lavoro. Apertura a terra Il più semplice dei metodi per il tracciamento di un confine, esclusa Riconfinazioni COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 7 Il geometra deve fornire la massima precisione di tracciamento C’è distinzione fra la tolleranza insita nei documenti disponibili, che deriva dall'accuratezza di chi li redasse e dalla sopravvivenza dei punti di appoggio, e la tolleranza delle operazioni di tracciamento, che può essere totalmente controllata dal geometra. Quest'ultima deve essere garantita massima possibile in ragione delle esigenze del committente (una volta concordato col tecnico del confinante il metodo più efficace per il calcolo dei confini teorici). ovviamente la banale ricostruzione di un allineamento, è costituito dalla “apertura a terra”, che si esegue rilevando completamente un punto di riferimento e solo angolarmente un secondo. Sappiamo che un simile sistema non offre alcun controllo: i dati disponibili sono strettamente sufficienti. Questa situazione preoccuperebbe anche in caso di punti certi, e nessuno di noi vi ricorrerebbe se non costretto. Figuriamoci per una riconfinazione, che è soggetta a tolleranze molto varie. Dunque l’apertura a terra semplice è estremamente rischiosa: quanto meno è raccomandabile eseguirla multipla, intendendo con ciò soprattutto aumentare il numero di punti da cui si rileva la distanza, poiché più battute soltanto angolari a punti generalmente piuttosto distanti non permette di verificare l’entità dell’errore del punto rilevato. Rototraslazione Procedimento un po’ più complesso, se eseguito nella sua forma più elementare offre soltanto un minimo controllo: rilevati due punti noti, la differenza fra la distanza rilevata e quella nota (cioè calcolata dalle coordinate note) produce una blanda verifica. Sappiamo bene che il Catasto non si accontenta di ciò, ma chiede almeno un terzo punto: non deve eseguire riconfinazioni, ma svolge un lavoro analogo dovendo sovrapporre nuove geometrie ad una mappa gravata (eufemisticamente) da tolleranze molto varie. Anche la rototraslazione trae grande vantaggio dall’incremento dei punti disponibili. Il vantaggio è in- comparabilmente maggiore che per l’apertura a terra, poiché di tutti i punti si determinano le posizioni in ambedue i Sistemi di Riferimento: quello d’origine e quello del nuovo rilievo. È quindi bene rilevare numerosi punti su cui impostare la rototraslazione, in genere baricentrica, ed è possibile attribuire opportuni pesi ai diversi punti. Naturalmente l’uso di programmi di calcolo agevola non poco il lavoro, ma ci tengo a precisare che nel campo della riconfinazione non è assolutamente possibile automatizzare il procedimento: il programma resterà ancora per molto tempo un aiuto per il geometra, e non un suo sostituto. A differenza di altre attività, qui non è possibile predisporre neppure un “controllo formale”. Traslazione Osservo che il GPS è uno strumento intrinsecamente orientato; perciò usarlo per eseguire oggi un rilievo sui punti di appoggio di una lottizzazione GPS di pochi anni addietro, deve dare risultati “paralleli”. Ossia dovrò in genere traslare la proiezione del nuovo rilievo sul piano di riferimento per sovrapporla a quella che fece chi redasse il documento da ricostruire: la necessità di aggiungere una rotazione deve mettere in allarme in quanto probabilmente dovuta ad un errore, come potrebbe essere la modifica di uno dei punti di appoggio. Questo, naturalmente, soltanto se il vecchio rilievo non era stato rototraslato come avviene, ad esempio, elaborandolo con Pregeo alla presenza delle (cosiddette) coordinate dei Punti Fiduciali. Conclusione Ricordando di aver parlato della riconfinazione come di un tracciamento soggetto contemporaneamente a varie tolleranze, e che non può esistere una buona riconfinazione se non ci fu una buona confinazione, sento il dovere di raccomandare una grande professionalità nelle confinazioni: tanto nella redazione di frazionamenti, quanto nelle operazioni di riconfinazione, che sfociano necessariamente in documenti che stanno alla base di vere e proprie nuove confinazioni. È quindi opportuno concludere precisando la distinzione fra la tolleranza insita nei documenti di8 sponibili, che deriva dall’accuratezza di chi li redasse e dalla sopravvivenza dei punti di appoggio, e la tolleranza delle operazioni di tracciamento, che può essere totalmente controllata dal geometra. Quest’ultima deve perciò essere garantita massima possibile in ragione delle esigenze del committente: una volta concordato col tecnico del confinante il metodo più efficace per il calcolo dei confini teorici, la precisione di tracciamento potrà essere bassa soltanto per un basso valore dei terreni in gioco in relazione ai costi operativi, informando il committente della situazione. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Riconfinazioni Aspetti giuridici della causa di riconfinazione di Marco Cinetto avvocato del Foro di Padova Una breve rassegna della disciplina giuridica concernente le cc.dd. riconfinazioni sarà senz’altro utile per i tecnici del settore, i quali sovente, nel compiere il loro mestiere, si trovano coinvolti in contestazioni tra le parti insite e, per così dire, fisiologiche rispetto all’opera di fissazione e delimitazione dei confini tra fondi. La disciplina dettata in subiecta materia dal codice civile (articoli 950 e 951) è applicabile - il punto dev’esser chiaro - solo qualora non venga in contestazione la proprietà dei fondi. Le azioni dirette alla delimitazione di confini incerti, o alla realizzazione di opere idonee a rendere i confini obiettivamente certi e visibili, presuppongono il pacifico e reciproco riconoscimento della proprietà dei rispettivi fondi da delimitare. Si suole al riguardo precisare che le azioni confinarie discendono da un “conflitto tra fondi” (1) e non da un “conflitto tra titoli”. In questo contesto si inserisce l’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.): “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delimitato dalle mappe catastali.” L’azione di regolamento di confini è pertanto l’azione diretta alla definizione giudiziale di un confine incerto. Presupposto di tale azione è un’incertezza oggettiva o soggettiva sull’esatto confine tra fondi: - si tratterà di incertezza oggettiva nelle ipotesi di assenza di un confine visibile; - si tratterà viceversa di incertezza soggettiva in tutti quei casi di esistenza di un limite apparente e visibile il quale tuttavia è oggetto di conte(2) stazione tra le parti. I soggetti legittimati all’azione di regolamento di confini, tanto dal lato attivo quanto da quello passivo, sono esclusivamente i proprietari dei fondi finitimi (cui vanno equiparati eventuali usufruttuari e/o titolari di servi- tù di passaggio); non è ammessa invece la legittimazione del mero pos(3) sessore non proprietario. Nell’ipotesi in cui un fondo spetti in comproprietà a più soggetti, ciascun comproprietario è legittimato ad esperire l’a(4) zione come a resistervi. L’azione, secondo una recentissima pronuncia giurisprudenziale, si qualifica come imprescrittibile, salva l’usucapione altrui (Cass. 5134/2008) e, pertanto, è sempre in ogni tempo possibile chiedere all’Autorità Giudiziaria che sia stabilito giudizialmente il confine tra due fondi. Essendo la domanda rivolta all’accertamento giudiziale del confine tra fondi contigui, la sentenza avrà efficacia cd. dichiarativa e non costitutiva di nuovi diritti reali all’uno o all’altro dei confinanti. A tale sentenza potrà accompagnarsi, solo qualora richiesta dall’attore, la condanna del vicino alla restituzione della fascia di terreno risultante di proprietà del primo: tale condanna rappresenterà un effetto secondario dell’accoglimento della domanda principale e non ne (5) muterà la natura. Non è da escludere, peraltro, che l’accertamento del confine abbia luogo, invece che da parte del giudice o al fine di non attendere l’esito giudiziario, mediante accordo tra le parti con la fondamentale collaborazione dei rispettivi tecnici di fiducia. Accordo che è inquadrabile tra i negozi giuridici di accertamento (cd. accertamento convenzionale). In tale ipotesi il negozio di accertamento, pur non potendo avere l’efficacia costitutiva degli atti pubblici, avrà sicura(6) mente valore di prova tra le parti. Quanto all’onere probatorio, fondamento dell’azione è pur sempre il diritto di proprietà, che dovrà e potrà essere dimostrato dall’attore mediante la produzione di un valido titolo di acquisto; non opera pertanto in materia l’applicazione di quel rigore probatorio caratterizzante le contestazioni sulla titolarità del diritto (cd. probatio diabolica). Riconfinazioni Se il confine è incerto meglio cercare l’accordo con l’aiuto dei tecnici "Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delimitato dalle mappe catastali." Questo dice l’art. 950 del Codice civile, ma è meglio ricercare l’accordo tra le parti, con la fondamentale collaborazione dei rispettivi tecnici di fiducia. NOTE (1) Cass. 19 settembre 1995, n.9900: l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza. Nell'azione di regolamento di confini, invece, il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso. (2) Cass. 18 aprile 1994, n.3663: l'incertezza alla quale l'azione di regolamento di confini è diretta, può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva). (3) Cass. 14 luglio 1991. (4) Cass. 17 marzo 1978. (5) Cass. 3 maggio 1993, n.5114: l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine. (6) Cass. 7 dicembre 1991, n.1991: le convenzioni fra i proprietari di fondi contigui con le quali si riconosca e determini l'esatta confinazione fra i fondi stessi in base a relativi titoli di acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione di incertezza, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento e, pertanto, non sono soggette al requisito della forma scritta e possono provarsi per testimoni. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 9 La graduatoria degli elementi presi in esame dal giudice Le mappe catastali sono l’ultimo elemento preso in considerazione dal giudice, mentre gli elementi riscontrabili in loco, con esame comparativo del rogito, sono i più valutati. Comunque la decisione del giudice non ha l’effetto di trasferire il terreno, solo di indicare l’originario confine tra i fondi. NOTE (7) Cass. 11 agosto 1990, n.8212. 10 In ordine all’esatta ubicazione dei confini, invece, potrà essere addotta qualsiasi prova: “nell’azione di regolamento di confini la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo di prova; a tale fine, oltre agli atti di acquisto della proprietà contenenti indicazioni sull’estensione dei fondi, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ed anche la prova testimoniale, ammettendosi in ultima ipotesi il ricorso alle risultanze catastali, che hanno mero (7) valore sussidiario”. Il giudice pertanto, pur non potendo procedere d’ufficio ad accertare la linea di confine tra i fondi, ha una gran libertà nello scegliere gli elementi su cui fondare il suo convincimento; libertà ben più ampia di quella che gli spetta nelle controversie di rivendica o accertamento della proprietà. Assumeranno rilevanza a seconda delle ipotesi, inter alia, il possesso di fatto, le consuetudini circa la reciproca posizione dei fondi, testimonianze circa una vecchia collocazione dei confini. È onere delle parti la allegazione, con ampia facoltà di scelta, di elementi decisivi e concordanti, senza graduatoria di importanza prestabilita dalla legge, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali (quando le misure che emergono dalle stesse rappresentano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra due proprietà). Per miglior contezza si evidenzia l’ordine del sistema probante utilizzato dall’Autorità Giudiziaria, salva facoltà del giudice di scegliere quali ritiene decisive tra le risultanze: 1. Atto d’acquisto originario (rogito notarile), in quanto contenente le prime dichiarazioni delle parti, più planimetrie catastali allegate che hanno valore vincolante per le parti (esame dei luoghi e verifica della corrispondenza del confine reale a quello risultante dall’esame comparativo dei titoli). È questa la base primaria che in caso di mancanza o insufficiente determinazione giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, anche presuntivi. 2. Elementi riscontrabili in loco, na- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Riconfinazioni turali (fossi, filari di alberi) o materiali (recinzioni, picchetti, pietre miliari). 3. Testimonianze di persone a conoscenza dei luoghi. 4. Consolidata pratica dei luoghi in ordine all’apposizione di segni o confini. 5. Documenti planimetrici o altro allegati ad eventuali successivi atti di trasferimento. 6. Eventuali atti di aggiornamento intervenuti nel tempo (tipi di frazionamento e tipi particellari). 7. Mappe catastali (posizione sussidiaria). Tale “graduatoria” è quella preferibilmente applicata; tuttavia la giurisprudenza non ha mantenuto un orientamento univoco rispetto a quest’indicazione; si veda, ad esempio, Cass. 22 giugno 1995, n. 7081: “in relazione alla finalità dell’azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subiettivamente incerto, l’art. 950 c.c. riconosce al giudice ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d’importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali”. Il giudice opererà quindi una valutazione secondo rilevanza, attendibilità ed idoneità degli elementi di prova all’accertamento dell’esatta linea di confine in modo certo. In mancanza di risultanze certe, il giudice non potrà rifiutare di operare una decisone, ma dovrà adottare una soluzione equitativa, che non avrà in alcun caso l’effetto di trasferire il terreno, ma solamente indicherà l’originario confine tra i due fondi. La causa per operare la regolamentazione dei confini si promuove avanti l’Autorità Giudiziaria competente per territorio (Tribunale o Giudice di Pace), a seconda del valore dell’appezzamento di terreno conteso (valutazione ex art. 15 cpc). Di altro tipo si è l’azione per l’apposizione di termini (art. 951 c.c.): “se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni”. L’azione in questione è dunque diretta all’apposizione o al ripristino di segni di confine mancanti o divenuti irriconoscibili, in concorso di spesa col vicino. A fondamento di tale azione, pertanto, non vi è l’incertezza sul confine; è proprio in questo che risiede la differenza con l’azione di regolamento prima esaminata, la quale invece è diretta alla fissazione giudiziale di un confine incerto. “Il criterio distintivo fra l’azione di apposizione di termini e quella di regolamento di confini è da riporre nella certezza o incertezza (8) del confine” (Cicu). Qualora chiamato in causa per il concorso nelle spese per l’apposizione di un termine il vicino dovesse invece contestare l’esattezza della linea di confine, il giudizio si convertirebbe in regolamento di confini (Cass. 4330/1979). È opportuno aggiungere che la chiamata in giudizio del vicino viene fatta, oltre che per dividere le spese, altresì per provocare una sua collaborazione utile ad evitare successive discussioni nonché possibili sconfina- menti e/o usurpazioni. L’azione per l’apposizione di termini si promuove in ogni caso avanti il Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) ove si trova il fondo: trattasi di competenza esclusiva per materia. I tempi medi di evasione dei giudizi nelle materie esaminate variano per la cronica lentezza della giustizia - in ragione dell’Organo avanti cui viene radicata la controversia: Giudice di Pace (circa due anni e mezzo); Tribunale (circa quattro anni). Fatti salvi i successivi gravami (es. Corte d’Appello di Venezia, ulteriori sette anni all’incirca). Anche i costi del giudizio sono difficilmente preventivabili per la varietà e quantità delle questioni e problematiche accessorie che possono sorgere nel corso del processo avente ad oggetto la regolamentazione dei confini: a volte anche per la estrema e insanabile litigiosità dimostrata dalle parti in causa. La causa sarà comunque onerosa, anche se il valore del terreno di cui si controverte è modesto, in ragione della lunghezza del processo e della necessità di esperire la consulenza tecnica d’ufficio e di farsi assistere dal consulente tecnico di parte. La via giudiziaria è lunga negli anni e incerta nei costi I tempi medi di evasione dei giudizi variano - per la cronica lentezza della giustizia - in ragione dell'Organo avanti cui viene radicata la controversia: Giudice di Pace (circa due anni e mezzo); Tribunale (circa quattro anni). Fatti salvi i successivi gravami (es. Corte d'Appello di Venezia, ulteriori sette anni all'incirca). Anche i costi del giudizio sono difficilmente preventivabili per la varietà e quantità delle questioni e problematiche. Funzioni della consulenza tecnica nel processo Come si dimostra l’estensione del proprio diritto quando si tratta di chiedere la regolamentazione del confine tra due fondi? Va innanzitutto precisato che il processo si svolge - solitamente - con il preventivo ascolto dei testimoni perché prova più economica e per verificare se è proprio necessario esperire una dispendiosa consulenza tecnica d’ufficio (la c.d. CTU). Importante sarà inoltre l’allegazione fotografica e documentale che le parti saranno in grado di produrre, nuovamente preceduta o seguita da conferimento di incarico a consulente tecnico d’ufficio. L’istruzione probatoria, per la mancanza di precisione della testimonianza verbale, è tuttavia spesso basata, quasi esclusivamente, sulla verifica di tipo tecnico della corrispondenza della situazione reale dei luoghi alle mappe catastali. L’accertamento del tecnico prevede comunque la necessaria ispezione dei luoghi ed il confronto fra lo stato dei luoghi e i dati presenti nei documenti catastali. In sede di sopralluogo deve operarsi il riconoscimento di qualunque elemento utile e disponibile, con attribuzione del giusto valore, mettendolo nella dovuta relazione con quelli che hanno valenza giuridica. Riconfinazioni NOTE (8) Nello stesso senso, Cass. 27 marzo 1990: la differenza tra azione per apposizione di termini e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che mentre nella prima il confine tra i due fondi è certo ed incontestato e si vuole soltanto apporvi, perchè mancanti o divenuti irriconoscibili, i segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni, nella seconda invece, pur prescindendosi da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 11 Le soluzioni alternative sono sempre preferibili a quella giudiziaria Secondo la legislazione vigente i soggetti interessati in una controversia giuridica, attuale o potenziale, possono risolverla o farla risolvere indipendentemente dal ricorso all'autorità giudiziaria che costituisce la via ordinaria per la composizione delle liti. Le soluzioni alternative hanno l'importante vantaggio di poter far operare solamente i tecnici delle parti, con tutti i vantaggi di denaro che ne derivano. 12 I riti alternativi diretti alla soluzione delle controversie Secondo la legislazione vigente i soggetti interessati in una controversia giuridica, attuale o potenziale, possono risolverla o farla risolvere indipendentemente dal ricorso all’autorità giudiziaria che costituisce la via ordinaria per la composizione delle liti. Il Codice Civile vigente offre la possibilità di operare la c.d. transazione: trattasi di un contratto vero e proprio con il quale le parti pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che sta per sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). La transazione ha quindi carattere dichiarativo e di accertamento di una situazione giuridica tra le parti interessate. Con la transazione di regola le parti si fanno reciproche concessioni in modo tale da trovare una soluzione equilibrata. La lite tuttavia si può anche risolvere con un riconoscimento che una parte fa della pretesa della controparte: una parte in sostanza non fa altro che accettare, per il buon vivere, tutte le pretese affermate da controparte. La transazione, quando ha per oggetto beni immobili e la regolamentazione dei confini degli stessi, richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam. Se si vuole che tale contratto garantisca il contenuto dell’accordo anche nei confronti di terzi soggetti o eredi, ai fini della trascrizione l’atto scritto deve necessariamente essere rappresentato da un atto pubblico o da una scrittura con le sottoscrizioni delle parti autenticate dal notaio. È opportuno ricordare che per confezionare un buon accordo è certamente necessario e fondamentale il contributo del tecnico di fiducia e che, una volta raggiunta, la transazione produce tra le parti lo stesso effetto di una sentenza passata in giudicato. Per risolvere una controversia è inoltre possibile ricorrere alla decisione extragiudiziale consistente nell’arbitrato (artt 806 ss. c.p.c.). Trattasi di un “processo” sostanzialmente rimesso a giudici privati (non a magistrati di professione): sovente trattasi di te- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Riconfinazioni cnici (ad es. geometri), secondo la volontà delle parti. Per ottenere la decisione può essere incaricato un unico arbitro o un collegio di tre arbitri (in caso di disaccordo o inerzia sulla nomina, si può ricorrere al Presidente del Tribunale per la designazione). Ci sono due tipi di processo arbitrale: rituale (perchè il rito che seguiranno gli arbitri è previsto dal codice di procedura civile e il lodo ha efficacia di sentenza) e irrituale (in quanto il rito che adotteranno gli arbitri è libero e la decisione costituisce regolamentazione contrattuale dei contrapposti interessi delle parti). Il ricorso all’arbitrato dovrà essere accettato da entrambe le parti e risultare da atto scritto, secondo quanto prescritto dall’art. 807 del codice di procedura civile. Tale accordo avrà effetto vincolante per le parti e di inibire alle stesse il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria. I tempi medi di evasione dell’arbitrato variano a seconda del tipo di rito, ma sono comunque molto minori e, quindi, vantaggiosi rispetto a quelli ordinari della Autorità Giudiziaria ordinaria: i tempi possono variare dai tre agli otto mesi. Anche per quanto riguarda i costi dell’arbitrato ci sono degli evidenti vantaggi: la spesa certamente varia a seconda del valore della controversia o per espressa pattuizione contrattuale, ma le parti hanno il vantaggio di conoscere prima del giudizio quanto spenderanno (vantaggio di tempo e denaro e soluzione egualmente certa e definitiva). Queste soluzioni alternative di composizione delle controversie hanno inoltre l’importante vantaggio di poter far operare solamente i tecnici delle parti, con tutti i vantaggi di denaro che ne derivano. È auspicabile che in ogni caso di lite possa maturare nelle persone interessate la consapevolezza che una vertenza si può benissimo risolvere sedendosi ad un tavolo e confrontandosi civilmente e così ottenere una soluzione egualmente soddisfacente, certa e definitiva. Professione La parcella: il lato oscuro della professione di geometra di Giovanni Dal Zotto geometra, presidente Commissione parcelle Il lato oscuro della nostra professione, quello che non vorremmo mai affrontare, forse perché ci mette di fronte alle nostre responsabilità, sottende, a guisa di armatura di un’opera d’arte, il lato migliore della professione; quello creativo, quello che ci ha fatto scegliere il nostro lavoro. Sto parlando della parcella e di tutto ciò che va fatto per la sua stesura; linfa della nostra attività, nutrimento venale del nostro pensiero altrimenti destinato ad appassire prima e a deperire poi. Vita da mediano, ha detto qualcuno, per spiegare che la fatica può essere anche bella quando qualcuno o qualcosa la finalizza raggiungendo un risultato positivo. La parcella quindi può essere anche bella e non solo far perdere del tempo prezioso. Essa è la misura del nostro impegno a fronte delle aspettative della committenza, e proprio qui sta il punto dolente: quando fatichiamo per farci liquidare i nostri crediti; quando, nel segreto del nostro agire ci chiediamo: il mio lavoro, così come pensato e poi svolto, vale quello che chiedo? Il nostro rapporto con la clientela è di amore/odio reciproco; diciamocelo: i minimi tariffari hanno incentivato a fare lo stretto necessario perché siamo convinti che uno sforzo maggiore non sarebbe premiato né riconosciuto dal committente il quale, per altro, raramente cerca di ottenere il meglio, preoccupato come è di ottenere il massimo, comunque sia e velocemente. Quante volte abbiamo sentito dire in commissione parcelle: “È la prima volta che sono costretto a fare la parcella; prima d’ora non ne avevo mai avuto bisogno”. In questa frase si nasconde la verità: pochi hanno l’abitudine di consultare la tariffa prima di assumere l’incarico; tutti si meravigliano di quanto poco si debba chiedere per una determinata prestazione valutata secondo tariffa (anche se non è quasi mai così!); alla tariffa si pensa quando si è costretti a ciò dalla manifesta volontà del debitore di non voler pagare quanto richiesto e, quindi, in una situazione più difficile in cui non sempre è agevole ricostruire quanto realmente fatto, vuoi per la complessità delle azioni svolte o per le difficoltà incontrate (che il tempo normalmente attenua con il rischio perciò di enfatizzarle in sede di ricostruzione degli avvenimenti), vuoi per le inevitabili dimenticanze. Anche per questo ho definito lato oscuro quei minuti, ma a volte sono giorni, passati a quantificare le nostre prestazioni, perché esso ha una caratteristica che accomuna i soggetti (professionista/committente): deve essere il giusto, ma giudicato tale da due diversi punti di vista Professione La parcella è la misura del nostro impegno a fronte delle aspettative della committenza; perciò essa deve essere redatta sulla base di dati certi la cui unica fonte è la nostra tariffa professionale, anche se questa non può dare informazioni altrettanto certe sulla qualità, essendo un’entità variabile e in continuo divenire, il cui metro non può prescindere dalla diligenza che il professionista applica al proprio lavoro. Per questo il Collegio promuove il servizio on-line per la scrittura delle parcelle, e una serie di incontri con applicazioni ed esempi pratici. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 13 Quando una parcella è giusta per entrambi È facile dire: “Chiedo il giusto”. Ma qual è il giusto? Perché una parcella sia giusta, è necessario che sia eseguita correttamente e sia spiegata il più chiaramente possibile, senza temere di perdere il cliente, perchè l'obiettivo deve essere quello di conquistare la sua fiducia con le nostre qualità e non di cercare di essere più economici dei nostri colleghi. La fiducia nel proprio lavoro e nel rapporto con il committente Gran bella parola giusto; ci fa sentire subito onesti (ho chiesto il giusto/pago il giusto) e, quando uno è onesto, che cosa ha da temere? È presto detto, si teme sempre che non sia il giusto quanto chiesto, ed è sempre l’altro a non essere onesto. Vi pare un problema da poco? Eppure lo trattiamo sempre in emergenza! Io ritengo che questo sia un atteggiamento sbagliato perché l’emergenza sì fatta falsa la realtà a tal punto che non conta più sapere come fare le cose, ma quante cose si sono fatte. Il lavoro non appare più come il risultato nato dal nostro rapporto con noi stessi, che pure le abbiamo fatte quelle cose, ma diventa una semplice richiesta di riconoscimento di averle fatte, a prescindere (fosse stato anche un altro, a farle, nulla cambierebbe); la nostra qualità, non importa se migliore o peggiore di quella di altri, scomparirebbe. Può accadere che qualcuno non ti paghi, come viceversa, che qualcuno non faccia bene il proprio lavoro, ma perché presumere che così sarà fin dall’inizio? Non ha senso, sia per chi affida un incarico (perché darlo se non ci si fida?) sia per chi l’incarico lo assume (perché accettarlo se penso che poi non sarò pagato?). È pur vero che può succedere du- rante lo svolgersi dell’incarico che si guasti il rapporto instaurato, ma ciò è un motivo in più per essere chiari fin dall’inizio (oggi più che mai); per esserlo è però necessario saper fare correttamente le parcelle e saperle spiegare il più chiaramente possibile, senza temere di perdere il cliente, perchè l’obiettivo deve essere quello di conquistare la sua fiducia con le nostre qualità e non di cercare di essere più economici dei nostri colleghi. Più saremo chiari e più avremo forza per pretendere subito altrettanta chiarezza da parte del cliente (intendo circa le sue aspettative). Questo non significa voler sminuire l’importanza del denaro ma, semmai, riconoscerla appieno e renderla parte integrante della prestazione stessa; un tutt’uno per cui quel prezzo potrà valere solo quella certa prestazione fatta in quel certo modo. Potrà cambiare solo in funzione del contestuale cambiamento della prestazione la quale, tuttavia, ha il limite di dover garantire una qualità minima per essere accettata, diversamente dal prezzo che potrebbe anche essere uguale a zero (a certe condizioni è consentito anche di lavorare gratis ma certamente la prestazione ha un suo valore sempre diverso da zero, altrimenti semplicemente non esisterebbe). Il mercato della qualità anche con i minimi tariffari Ecco la fonte di tutti gli equivoci: per il lavoratore di concetto non esiste un rapporto qualità/prezzo come per i manufatti, ma soltanto un’eguaglianza: minimo tariffario uguale qualità accettabile della prestazione. La nostra tariffa stabilisce dei minimi che, come noto, non sono stati aboliti dalle nuove norme (decreto Bersani), tuttavia non sono nemmeno più invalicabili; ciò significa che per il nostro comportamento professionale nulla è cambiato ma, certamente, dovremo cambiare molto la nostra mentalità la quale dovrà senz’altro orientarsi verso un mercato della qualità, affinché accada che da un lato (professionista) non vengano mai a mancare i requisiti minimi delle presta14 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA zioni e dall’altro (committente) la richiesta delle prestazioni medesime avvenga con la consapevolezza che detti requisiti non possono essere disattesi e, quindi, che debbono essere rispettati da tutti. È evidente che un tale obiettivo potrà essere perseguito soltanto richiedendo e promuovendo la massima collaborazione tra le parti, non lasciando che sia il mercato a decidere perché in esso avviene solo una fuorviante conta dei buoni (prezzi più bassi) e dei cattivi (prezzi più alti) visti da un lato, salvo scambiarsi i ruoli se visti dal lato opposto. La ricerca deve essere seria e continua ed in questo hanno il massimo delle responsabilità le pubbliche ammini- Xxxxxxxxxxxxxxxx Professione strazioni, essendo esse fonti di appalti importanti che, come tali, creano tendenza, e gli Ordini e Collegi Professionali che dovranno essere fonti di prescrizioni e specifiche operative, oltre che controllori del loro rispetto. Se ne conclude che risulta importante che ciascun professionista sappia leggere, interpretare e applicare correttamente la tariffa professionale, unica fonte di dati certi anche se carente di informazioni inerenti la qualità delle prestazioni. Qualità, tuttavia, che nella sua valutazione minima non potrà che coincidere con un almeno diligente espletamento dell’incarico assunto perchè, in assenza di ciò, non si dovrebbe nemmeno parlare di “prestazione”. Parcelle on line sul sito del Collegio Un servizio, usufruibile attraverso una password per la scrittura delle parcelle o dei preventivi di parcella, assistito da un percorso guidato. Esempi concreti verranno presentati in incontri propedeutici. Parcelle on line: un servizio del Collegio di Padova È per questo motivo che il Collegio di Padova intende promuovere due iniziative che riteniamo importanti: - la prima è quella di offrire un servizio on-line per la scrittura delle parcelle ormai già in dirittura di arrivo; - la seconda sarà quella di organizzare una serie di incontri per illustrare i criteri da seguire nella stesura delle parcelle o dei preventivi di parcella, con il supporto di esempi concreti anche in applicazione del servizio on-line. Non voglio dilungarmi in dissertazioni filosofiche sull’argomento, La copertina / Il che per altro lo meriterebbe appieno, ma vi invito ad una riflessione. Qualcuno ha detto: “Tutti hanno qualche cosa da vendere: il macellaio, la carne; l’agente immobiliare, la casa; lo scrittore, il manoscritto ecc., quindi il mondo è un unico grande mercato”. Ebbene, noi che cosa vendiamo? Se siete della mia stessa opinione, ho ragione di ritenere che anche voi vorrete far emergere il lato oscuro; diversamente l’argomento non sarà di vostro interesse. centro culturale San Gaetano/Altinate Nel centro culturale San Gaetano/Altinate, entrato in attività nella seconda metà del 2008, la cosa che più attira l’interesse è il grande fotopiano in scala 1:2000 con superficie calpestabile e quindi minuziosamente ispezionabile dai visitatori. Uno strumento che fornisce un’idea immediata dei progetti realizzati e in corso nel territorio metropolitano. Ma poi, alzando gli occhi, si percepisce lo spazio che lo circonda, composto dal vecchio convento di San Gaetano, costruito da Vincenzo Scamozzi alla fine del ‘500, poi sede del Palazzo di Giustizia fino al 1995. Dopo il restauro del complesso, con il recupero conservativo dei volumi originari dell'antico convento, sono state allestite le nuove strutture. Tra queste, spicca la struttura in acciaio con ballatoio attorno al chiostro, e la copertura del chiostro in vetro, con struttura portante in travi reticolari di acciaio. I lavori di restauro e ristrutturazione funzionale del complesso sono inziati nel 2005 e finiti nel 2008. La superficie complessiva è di 12.000 mq circa. L’importo complessivo dei lavori, compresa la sicurezza, è stato 12.465.000 euro. Committente: Comune di Padova, Settore Edilizia Monumentale. Progettista: arch. Antonio Draghi. Strutture: ing. Claudio Modena. Direzione dei lavori: arch. Giancarlo Belluco. Impianti: ing. Roberto Zecchin, ing. Adileno Boeche, ing. Enzo Mozzo. Impresa: Carron, San Zenone degli Ezzelini. La foto di questa pagina e quella della copertina sono dell’arch. Bruno Segato. Professione COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 15 Professione Studi di settore: prospettive future e crisi economica di Lorenzo Pegorin, dottore commercialista e revisore contabile La struttura di composizione dello studio di settore applicabile per il periodo d’imposta 2008 è simile a quella in vigore per il 2007. Solo a marzo del 2009 avremo delle notizie più precise su eventuali correttivi di Gerico al fine di stimare il compenso congruo attribuibile al contribuente. Dopo la pubblicazione dell’articolo “Studi di settore e geometri: un rapporto ancora difficile” (Pitagora, dicembre 2008), nel quale l’autore Lorenzo Pegorin descriveva lo studio UK03U dedicato ai geometri e, avvalendosi dell’ausilio di un caso pratico, approfondiva quali variabili determinano la funzione ricavo, sono giunte da alcuni geometri richieste di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Tali richieste si sintetizzano in questi tre quesiti: 1) I dati indicati nel quadro Z come verranno utilizzati ed a quale funzione assolvono? 2) Quadro D: a volte per tipologie di attività minori rispetto alla progettazione o direzione lavori, il compenso viene stabilito forfetariamente; è necessario scorporarlo e considerarlo come incarico autonomo? 3) Quale futuro si prospetta per gli studi di settore, visto che come strumento di accertamento sembrano aver perso efficacia da parte degli stessi accertatori? Accettando di rispondere a questi quesiti, Lorenzo Pegorin aggiorna le considerazioni generali sugli studi di settore e ne delinea le prospettive future. Dopo le importanti modifiche legislative apportate con la legge finanziaria per il 2007 e i numerosi recenti interventi di prassi amministrativa, gli studi di settore saranno chiamati ad affrontare altre importanti sfide in ordine ai seguenti due aspetti: crisi economica e federalismo fiscale. Per ciò che attiene al primo aspetto il 6 novembre 2008 si è riunita la commissione degli esperti, quale organismo deputato al confronto tra categorie e amministrazione finanziaria sulla gestione degli studi, la quale ha votato, con la sola esclusione della categoria dei consulenti del lavoro, il piano di lavoro da porre in essere al fine di adeguare gli studi di settore alle mutate condizioni economiche generali. Per ciò che riguarda invece il secondo aspetto con una norma di carattere programmatico, l’articolo 83 del D.L. 112/2008, viene prevista una maggiore analiticità territoriale nell’elaborazione degli studi di settore al fine di garantire una miglior rappresentatività degli stessi nel processo di controllo delle singole realtà economiche e professionali. 16 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Professione L’adeguamento non è un obbligo (se il proprio operato è corretto) Elaborazione su base locale L’articolo 83 commi 19 e 20 del D.L. 112/2008 prevede che in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Per ciò che attiene alla specifica attuazione del provvedimento la norma rinvia come detto ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze nel quale sarà previsto che l’elaborazione dovrà avvenire con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e che sarà garantita la partecipazione dei comuni al processo di predisposizione dei nuovi studi di settore. Il messaggio per il futuro appare pertanto chiaro: elaborazioni di studi di settore su base locale in grado di cogliere in maniera puntuale le sin- gole specificità territoriali al fine di rendere sempre più rappresentativo lo strumento in oggetto. Allo stato attuale gli studi di settore vengono elaborati su base per così dire "nazionale" nel senso che tengono conto dei dati concernenti la totalità dei contribuenti esercenti una data attività con l’introduzione, in alcune fattispecie, di alcuni correttivi territoriali in funzione della diversa localizzazione delle imprese. Con la modifica in questione viene quindi previsto che l’elaborazione dello studio di settore avverrà direttamente per area geografica di appartenenza nel chiaro intento di monitorare l’andamento delle singole realtà imprenditoriali e professionali contestualizzandone l’ambito operativo. In questo scenario quanto mai incerto, rimane fondamentale quanto osservato dalla Commissione degli esperti riunita al fine di valutare l'impatto della crisi sul sistema studi di settore, dove è stato ancora una volta ribadito che: "gli studi di settore non costituiscono assolutamente una forma di catastizzazione del reddito; il contribuente che ritiene di aver correttamente operato nei confronti del Fisco, anche nel caso in cui potesse risultare non congruo, non deve adeguarsi al risultato proposto". Le Attività professionali, l'esperienza dei geometri Se analizziamo Ge.ri.co 2008, con riferimento al periodo d’imposta 2007, ci si accorge che una prima elaborazione su base territoriale dello strumento in questione è possibile coglierla già nella predisposizione dello studio di settore relativo ad alcune attività professionali. Sul punto si veda specificatamente la circolare numero 44/E del 29 maggio 2008 nella parte in cui si sofferma sul nuovo approccio delle funzioni di regressione in applicazione degli studi di settore "TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U e UK18U". Fra gli studi di settore individuati nel precedente capoverso si segnala anche quello relativo all’attività professionale svolta dai geometri (UK03U). Nell’articolo apparso nel numero precedente della rivista è stato messo in evidenza come le variabili rilevan- ti utilizzate da Ge.ri.co.(il nome del software di applicazione degli studi di settore) nella determinazione del compenso atteso dal software, sono individuate esclusivamente nel numero degli incarichi e nella tipologia delle prestazioni effettuate dal professionista. Per ciò che attiene poi al calcolo del compenso atteso da Ge.ri.co va detto che lo stesso è il frutto di un’elaborazione che tiene conto dei valori minimi provinciali stimati per ogni singola tipologia di attività e suddivisi per l’appunto a seconda della provincia di appartenenza del singolo professionista. In tale elaborazione pertanto lo studio di settore nasce già per così dire su base territoriale in quanto per il calcolo del compenso congruo atteso da Ge.ri.co si tiene conto dei minimi provinciali per tipologia di pratica. Professione COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 17 Informare l’ufficio delle cause dello scostamento In ipotesi di accertamento, si consiglia di gestire il contraddittorio sempre in maniera adeguata portando a conoscenza dell'ufficio tutte le circostanze che possono giustificare lo scostamento dal ricavo stimato dal software. Altri strumenti di accertamento oltre agli studi In futuro il contribuente dovrà stare molto attento anche ad altri tipi di accertamento quali il redditometro e le indagini finanziarie. Crisi economica e valenza degli studi di settore Come detto, in data 6 novembre 2008 si è riunita la Commissione degli esperti per valutare le possibili soluzioni da porre in essere al fine di consentire agli studi di settore di mantenere la loro rappresentatività anche nell’attuale scenario di crisi economica che il nostro Paese si trova a dover fronteggiare. In merito, va segnalato che la crisi in atto sembrerebbe investire indiscriminatamente tutti i settori economici indipendentemente dalla localizzazione delle imprese. Tuttavia osserva la Commissione “l’impatto della crisi di fatto non si può che misurare a posteriori: oggi è infatti possibile fare previsioni, raccogliere informazioni, e predisporre un’adeguata banca dati di riferimento ma l’effetto concreto dell’impatto della crisi nei diversi operatori economici si può determinare soltanto ad esercizio concluso”. Pertanto solo quando saranno disponibili dei dati più certi, e solo dopo un’opportuna selezione degli stes- si saranno individuate le correzioni da apportare agli studi di settore. La valutazione degli effetti della crisi sulle attività economiche porterà ad interventi mirati che terranno conto delle specifiche realtà territoriali anche sulla base delle analisi fatte dagli osservatori regionali quali organi istituzionalmente deputati a rilevare l’impatto degli studi di settore sul territorio. In conclusione va segnalato come entro già entro la fine del mese di marzo 2009 sarà convocata la commissione degli esperti al fine di valutare l’impatto della crisi nei risultati del 2008. Sulla base dei primi dati emersi saranno quindi individuate le prime soluzioni - che presumibilmente poi potranno trovare applicazione in una prima possibile circolare ministeriale - le quali consentano agli operatori economici di affrontare gli adempimenti dichiarativi con la necessaria chiarezza e nei tempi utili connessi con le varie scadenze. Prospettive future: lo studio applicabile ai geometri Per quanto concerne lo specifico studio applicabile alla categorie dei geometri va detto che alla data odierna non sembrano in vista stravolgimenti nella costruzione dello studio di settore. Pertanto la struttura di composizione dello studio di settore applicabile per il periodo d’imposta 2008 sarà simile a quella in vigore per il periodo d’imposta 2007. In pratica lo strumento applicabile ai geometri dovrebbe ricalcare per struttura e modalità di funzionamento quello descritto sommariamente attraverso l’esempio apparso nell’articolo pubblicato nel precedente numero della rivista. Come sopra esaminato, solo a marzo del 2009 avremo delle notizie più precise su eventuali correttivi che verranno inseriti nella funzione di Ge.ri.co. al fine di stimare il compenso congruo ragionevolmente attribuibile al contribuente. Per ciò che attiene invece alla sfi18 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Professione da riguardante la territorialità dello studio di settore è stato già evidenziato come lo studio di alcune realtà professionali, fra cui quella relativa ai geometri, nasca già con una forte componente territoriale. Viste le prospettive di attuazione della norma sopra delineata appare inverosimile che vi siano ulteriori correzioni in questo senso almeno nel breve periodo. In conclusione, in questo scenario quanto mai incerto, rimane fondamentale quanto osservato dalla Commissione degli esperti riunita al fine di valutare l’impatto della crisi sul sistema studi di settore, dove è stato ancora una volta ribadito che: “gli studi di settore non costituiscono assolutamente una forma di catastizzazione del reddito; il contribuente che ritiene di aver correttamente operato nei confronti del Fisco, anche nel caso in cui potesse risultare non congruo, non deve adeguarsi al risultato proposto”. I quesiti 1) I dati indicati nel quadro Z come verranno utilizzati ed a quale funzione assolvono? I dati inseriti nel quadro Z sono dei dati puramente statistici, vengono inseriti all'interno del modello al solo fine di poter disporre in futuro un aggiornamento del software. Nel modello relativo al periodo d'imposta 2007 è stato infatti inserito il quadro Z - Dati complementari - , contenente ulteriori informazioni utili, come detto, ad una futura evoluzione e con lo scopo di dettagliare in maniera più precisa le prestazioni effettivamente svolte. In particolare sono state inserite, nel quadro Z, (vedasi specificamente i righi da Z06 a Z13) delle voci aventi lo scopo di individuare in maniera più precisa le specifiche attività probabilmente confluite nella voce residuale "altre attività", presenti all'interno del quadro D. Considerato, infatti, il nuovo approccio delle funzioni di regressione di questi studi, impostato esclusivamente sul numero e tipologia delle prestazioni effettuate, diventa di primaria importanza la corretta classificazione delle stesse ai fini della determinazione del valore medio di ogni prestazione per la stima dei compensi. In questo contesto, va evidenziato che, all'interno delle voci residuali "altre attività", vengono indicati anche gli incarichi e le prestazioni di modesta entità (fatturati separatamente) non rientranti in incarichi più complessi e per i quali vengono, di norma, richiesti meri "rimborsi" percepiti allo scopo di reintegrare le sole spese sostenute per l'effettuazione della prestazione. Per questo motivo si è ritenuto opportuno attraverso il quadro Z cercare di distinguere le prestazioni di "modico valore" in voci specifiche, al fine di rendere in futuro ancora più attendibile la stima del ricavo effettuata dallo studio di settore. Ovviamente, i dati raccolti attraverso il quadro Z non incidono direttamente nell'applicazione degli studi, ma saranno utilizzati per le future evoluzioni degli stessi e potranno, altresì, essere di ausilio in un eventuale contraddittorio con gli uffici. Di primo acchito pertanto la loro importanza potrebbe sembrare per così dire secondaria, tuttavia anche nel caso specifico ad un attenta lettura non se ne deve sottovalutare la valenza. Ci riferiamo principalmente alla prima parte del quadro Z (righi da Z01 a Z05) in cui viene chiesto di dettagliare specificatamente la composizione degli incassi. Ricordiamo infatti che il modello richiede nel quadro D) l'indicazione del numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolte nell'anno 2007 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2007. Potrebbe pertanto essere frequente il caso che la non congruità derivi dal fatto che il contribuente abbia incassato molti "compensi parziali" nell'anno di riferimento. Una corretta compilazione del quadro Z è sicuramente un buono strumento di difesa sia in contraddittorio che nell'eventuale fase contenziosa. 2) Quadro "D": a volte per tipologie di attività minori rispetto alla progettazione o direzione lavori, il compenso viene stabilito forfetariamente; è necessario scorporarlo e considerarlo come incarico autonomo? Per quanto concerne la compilazione del Quadro D) non sappiamo nulla di più rispetto a quanto contenuto nelle istruzioni ministeriali di accompagnamento alla compilazione del modello, in quanto l'amministrazione finanziaria non è mai intervenuta finora con documenti di prassi ammini- strativa a spiegare il contenuto dei vari modelli. Dal tenore letterale delle istruzioni, appare tuttavia chiaro che qualora un'attività non sia specificatamente riconducibile fra quelle indicate nel quadro D) vada inserita alla voce residuale "altre attività". 3) Quale futuro si prospetta per gli studi di settore, visto che come strumento di accertamento sembrano aver perso efficacia da parte degli stessi accertatori? Per quanto attiene alle prospettive future circa l'applicazione degli studi di settore, l'impressione è che lo strumento sia destinato a diventare sempre più un fattore d'innesco per un accertamento di tipo analitico nei confronti del contribuente. Ciò alla luce delle numerose battute d'arresto che gli studi hanno avuto nei vari gradi delle commissioni tributarie, ma anche per stessa ammissione dell'amministrazione che specie con la circolare numero 5/E del 23 gennaio 2008 ha chiarito che gli studi di settore non possono da soli sostenere un accertamento nei confronti del contribuente ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi in grado di supportare la pretesa dell'amministrazione finanziaria. L'impressione di chi scrive è che nel breve periodo gli uffici finanziari, comunque, non allenteranno la morsa sugli studi di settore, visti i risultati avuti in questi ultimi anni per le casse dell'erario. Tuttavia considerato la natura della presunzione che sta alla base degli studi di settore e visto anche quanto Professione sopra evidenziato si consiglia, in ipotesi di accertamento, di gestire il contraddittorio sempre in maniera adeguata portando a conoscenza dell'ufficio tutte le circostanze che possono giustificare lo scostamento dal ricavo stimato dal software. Sul punto si ricorda che la difesa da studi di settore inizia già nell'esercizio in cui viene elaborata la dichiarazione per cui si consiglia di raccogliere fin da subito tutta la eventuale documentazione in grado di giustificare lo scostamento. Fondamentali in quest'ottica possono essere anche le considerazioni evidenziate nell'articolo apparso nel precedente numero della rivista. In conclusione si evidenzia che per il futuro il contribuente dovrà stare molto attento anche ad altri tipi di accertamento quali il redditometro e le indagini finanziarie visto quanto nei piani dell'amministrazione finanziaria per il triennio 2009-2011, di affiancare agli studi di settore tali strumenti di lotta all'evasione fiscale. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 19 Certificazione energetica Ora c’è l’obbligo di certificazione secondo le norme Uni 11300 di Dimitri Polato, iscritto all’elenco dei certificatori energetici nella Regione Lombardia Il Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 definisce le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e della certificazione energetica. Ciò vale per le regioni che ancora non avevano emanato propri decreti, tra cui il Veneto. Nel giugno 2008 è stata emanata la norma UNI EN ISO 13790 relativa alla Prestazione Energetica degli edifici, titolata “Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”. Tale norma è la revisione della norma europea EN ISO 13790 del 2005, sostituisce la UNI EN 832 del 2001 e fornisce metodi da calcolo per la valutazione del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti di edifici residenziali e non residenziali, o di una parte degli stessi. Il 4 luglio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 inerente l’attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Vengono riconosciute le norme tecniche UNI TS parte 1 e parte 2 del maggio 2008 come metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti. Queste normative costituiscono la procedura di calcolo da applicare per la certificazione energetica. In dettaglio. UNI TS 11300 parte 1 Particolare del tetto con intercapedine di fibra di cellulosa, un tipico esempio di isolamento delle coperture in bioedilizia. 20 Definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790/2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. In condizioni standard o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio. La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA dalla UNI EN ISO 13790/2008: calcolo di progetto, valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo. Fornisce dati e metodi per la determinazione: della zonizzazione e accoppiamento termico tra zone; dei parametri di trasmissione termica; della ventilazione e degli apporti termici interni; degli apporti termici solari e dei parametri dinamici. Certificazione energetica UNI TS 11300 parte 2 Definisce la modalità per la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Fornisce dati e metodi per la determinazione: del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria; dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di ac- qua calda sanitaria; dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento; misti o combinati per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; per la sola produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. Colmata la lacuna dei decreti mancanti In attesa dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 (attesa che si protrae da anni), il D.Lgs. n. 115 fornisce nell’Allegato III le disposizioni da seguire fino a che non entreranno in vigore tali decreti, e sancisce l’applicazione delle norme UNI TS 11300 nel calcolo del fabbisogno specifico di energia primaria negli edifici. UNI TS 11300 parte 3 e 4 in fase di elaborazione Al fine di completare il quadro normativo relativo al calcolo della prestazione energetica dell’edificio, aggiungiamo che sono in fase di elaborazione la UNI TS 11300 parte 3 riguardante la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva, e la UNI TS 11300 parte 4 relativa all’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione di acqua calda sanitaria. Notazione importante Il ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato il decreto, conosciuto come “Conto Energia”, in cui all’art. 7 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia) dà la possibilità agli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, di beneficiare di un premio aggiuntivo qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare che conseguano una riduzione di almeno il 10 per cento dell’indice di prestazione energetica dell’edificio. Più precisamente: 1. Si redige un attestato di qualificazione energetica per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio. 2. Dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio si effettuano degli interventi (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10 per cento. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati. 3. Si inviano al GSE (Gestore del Sistema Elettrico) entrambe le certificazioni (prima e dopo l’intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. 4. Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30 per cento. Se, ad esempio, dalla seconda certificazione viene evidenziato il risparmio sui consumi energetici del 60 per cento e ho realizzato un impianto fotovoltaico di potenzialità fino a 3 kW parzialmente integrato (esempio, appoggiato alle tegole del tetto) nel 2009 e la tariffa incentivante era di 0,431 euro/kWh per il mio impianto, la maggiorazione sarà: 0,431 + 0,431 x 30 % = 0,431 + 0,129 = 0,560 euro/kWh, valore molto vantaggioso. Certificazione energetica COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 21 Certificazione energetica: gli obblighi del 2009 Entrano in vigore disposizioni della legge 244/2007 e del decreto legislativo 115/2008 Anche se la Regione Veneto non ha ancora promulgato alcun decreto attuativo per l'applicazione delle norme nazionali, dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore alcune novità in tema di risparmio energetico attinenti l’edilizia (dia o permesso di costruire). Obbligo di installazione di impianti (es. pannelli fotovoltaici) per produzione di energia elettrica pari almeno ad 1 kw / unità abitativa Legge 244/2007, art.1 comma 288 - 289 (Finanziaria 2008) 288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW". Diagnosi energetiche e certificazioni energetiche negli edifici Obbligo di certificazione secondo le norme Uni 11300 e obbligo di dichiarazioni di imparzialità dei soggetti certificatori Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (GU n. 154 del 3-7-2008) in vigore dal 4-7-2008 Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. 2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia pre22 dispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate. 3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali. 5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma. 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III. ALLEGATO III (previsto dall'articolo 18, comma 6) Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici 1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti 1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni: a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale; COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Certificazione energetica Sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici anche i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle loro competenze b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili; c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di: 1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse); 2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas). 2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2. 4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2. 5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2. 2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di socieCertificazione energetica tà di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni. 3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 23 Detraibilità 55% per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa Il decreto legislativo n. 115 ha dato lo spunto per un parere dell’Enea fornito di esemplificazione UN PARERE DELL’ENEA SUL TELERISCALDAMENTO Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 115, la Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia Rinnovabile) ha incontrato a Milano il gruppo di lavoro Efficienza energetica dell’Enea e ha posto alcuni quesiti relativi alla detraibilità del 55 per cento. Parere tecnico del 28 Agosto 2008 fornito dal Gruppo di Lavoro "Efficienza Energetica" dell'Enea relativo al Decreto n.115 del 30 Maggio 2008 (www.fiper.it/it/documenti-settore/legislazione.html) Chiarimenti e procedure per la detraibilità del 55% sull'IRPEG e IRPEF definite dal decreto legislativo n.115 del 30 maggio 2008 in relazione all'allacciamento dell'utente a reti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa. Un quesito posto dalla Fiper è diventato la FAQ 42, pubblicata sul sito dell’Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf). Ne riportiamo qui il testo, avvertendo che l’illustrazione dettagliata dei requisiti è riportata nello stesso sito della Fiper, in calce al parere tecnico. FAQ 42 - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimen tata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fon te rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la cli matizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pa ri a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell'indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in me rito. Risposta. Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato. 24 RACCOLTA DI LEGGI SULLE FONTI RINNOVABILI La Fiper pubblica nel suo sito (www.fiper.it/it/documentisettore/legislazione.html) una raccolta di legislazione riguardante l’efficienza energetica, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili. Nel citare, ringraziando, la fonte, riportiamo tale elenco, di indubbia utilità per i nostri lettori geometri. I testi di legge sono raggiungibili dalla stessa pagina internet della Fiper. Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (G.U. n. 154 del 3/7/2008) Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. In particolare l’art. 7 punto 3: il risparmio da fonte di energia diverse da elettricità e gas naturale non destinate all'impiego per l'autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale. In questo modo è effettuata l'equiparazione dei TEE III al Tipo II. Decreto Ministeriale (cd. Edifici) 11 marzo 2008 - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge n.244/ 2007 (G.U. n.66 del 18/3/2008) Definisce il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Di interesse l’art. 1 comma 2, che definisce i rendimenti nominali delle caldaie alimentate a biomassa per la richiesta di detraibilità al 55% su IRPEF e IRPEG relative ai nuovi allacciamenti a reti di teleriscaldamento a biomassa. Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 (G.U. n.300 del 28/12/2007) Revisione e aggiornamento dei Decreti su Elettricità e Gas del 20 Luglio 2004, relativi all'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, art. 2 punto 3: sostituzione dei target di incremento per l'efficienza energetica nazionale; art. 6-7: definizione nuove funzioni nella Gestione dei TEE da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Decreto legislativo n. 20 del 8/2/2007 (G.U. n.54 del 6/3/2007) Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della co-generazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla Direttiva 92/42/CEE. Di interesse l’art. 6 punto 2: il regime di sostegno si applica alla co-generazione abbinata al teleriscaldamento. Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2006 (G.U. n. 2 del 3 Gennaio 2007) Modificazione del decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali. La scadenza al "31 dicembre 2005" è sostituita al "31 dicembre 2007". COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Certificazione energetica L’agevolazione 55% sul risparmio energetico si divide su cinque anni La conversione del decreto legge n. 185/2008 ha di fatto ripristinato tutte le agevolazioni fiscali Il 15 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato la conversione del decreto n. 185 del 29 novembre 2008, con le modifiche all’art. 29 apportate dalle commissioni bilancio e finanze sulle detrazioni 55 per cento. Il giorno prima sul decreto era stato posto il voto di fiducia. Sostanziamente le detrazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e legge n. 244/2007), pari al 55 per cento delle spese sostenute, restano immutate nell’entità. L’unica modifica riguarda, per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 (anno in cui termina l’agevolazione), la ripartizione in quote annuali pari a cinque. Per il 2008 resta la possibilità di ripartirle in quote da tre a dieci, a scelta del contribuente. Il testo approvato dalla Camera fa tirare un respiro di sollievo ai moltissimi cittadini che avevano intrapreso un progetto di migliorie, anche costose, per avere un’abitazione che consumasse meno energia per il riscaldamento e il raffrescamento, e che ora rischiavano di doversi accollare tutta la spesa. Infatti, il testo originario del decreto indicava i limiti di spesa per tale agevolazione, che, sottoposta al sistema di monitoraggio e verifica dell'utilizzo, avrebbe determinato il blocco della fruibilità dell'agevolazione stessa una volta che le risorse disponibili fossero state "prenotate" e "assentite" (e quindi esaurite) da parte dell'Agenzia delle entrate (c.d. rubinetto). La nuova formulazione invece non prevede alcun tetto di spesa, disponendo che i contribuenti interessati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Pertanto, il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edi- fici non risulta più a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie (come nel testo originario del decreto), in quanto il contribuente fruisce in via automatica, previa mera comunicazione all'Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. La comunicazione all'Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate potrà stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati. Dovrà, inoltre, stabilire i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007. Il richiamato decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47) reca le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare il decreto stabilisce che i contribuenti dovranno trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A); la scheda informativa (allegato E o allegato F), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Il comma 6 dispone, altresì, l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Il provvedimento è passato all'esame del Senato che inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza del Decreto-legge. Il Consorzio Pedemontano Brenta chiede sempre la compatibilità idraulica Il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta ha inviato una circolare agli enti locali e agli ordini professionali per chiedere di sensibilizzare i cittadini circa il pericolo del dissesto idrogeologico, causato dall’intensa urbanizzazione. Per contrastare questo pericolo, la Regione Veneto ha emesso nel 2002 la DGRV n. 3637, che include una valutazione di compatibilità idraulica per tutti gli strumenti urbanistici o varianti che possano modificare il regime idraulico esistente, attribuendo tale compito al Genio civile per i piani più importanti, e ai Consorzi di bonifica per i piani di lottizzazione. Ormai da tempo ogni attività edificatoria che preveRisparmio energetico da lo scarico delle acque meteoriche non più assorbibili dal terreno impermeabilizzato è soggetta obbligatoriamente alla concessione idraulica del Consorzio, qualora le acque sfocino nel canali consorziali. Il Consorzio Pedemontano Brenta in particolare chiede da anni che tale valutazione sia estesa anche ai progetti che non coinvolgono i canali consorziali. Ecco dunque la richiesta: “È auspicabile che la progettazione urbanistica venga sempre accompagnata con la relazione di compatibilità idraulica, redatta da soggetti competenti così come individuati nelle normativa regionale”. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 25 Le borse di studio ai migliori neo iscritti Cinquanta futuri geometri hanno conosciuto il Collegio Gli Istituti per geometri I.I.S. “L.B. ALBERTI” Via Pillon, 4 35031 ABANO TERME Tel. 049812424 I.T.C.G. "ATESTINO" Via Garibaldi, 23, 35042 ESTE Tel. 04292031 I.T.G.S. " G.B. BELZONI" Via S. Speroni, 39/41, 35139 PADOVA, Tel. 049655157 Sezione staccata ITGS "G. BOAGA" Via Marconi, 7, 35100 CADONEGHE I.T.C.G. "E. DE NICOLA" Via Parini, 10, 35028 PIOVE DI SACCO Tel. 0495841692 I.T.C.T.G. "G. GIRARDI" Via Kennedy, 29, 35013 CITTADELLA Tel. 0495971565 - 0495970884 I.S.I.S. "J. F. KENNEDY" Via De Gasperi 20, 35043 MONSELICE Tel. 042973270 l 15 novembre scorso, al centro culturale Altinate/San Gaetano a Padova, sono stati consegnati gli assegni delle borse di studio a cinquanta neo iscritti agli istituti per geometri della provincia, provenienti dalla scuola media con la votazione di ottimo o distinto. L’iniziativa, che era stata inaugurata dal Collegio di Padova lo scorso anno, ha riscosso notevole successo, contando 34 giudizi di distinto, per i quali l’assegno era di 200 euro, e 16 ottimo, con l’assegno di 300 euro. La cifra è sufficiente per l’acquisto della fornitura di libri del primo anno di istituto tecnico. La cerimonia di consegna degli assegni è avvenuta alla presenza di circa 200 persone. Gli alunni erano ac- I compagnati dai genitori e da alcuni dirigenti scolastici. Tra questi, erano presenti Maurizio Galeazzo dell’Istituto Girardi di Cittadella, accompagnato dal prof. Valerio Golino, Cristina Pollazzi dell’Istituto Belzoni di Padova (comprendente anche il Boaga di Cadoneghe), Tiziano Brasolin dell’Istituto Atestino di Este. Il presidente Pierluigi Capuzzo, consegnando personalmente gli assegni ad ogni alunno, ha sottolineato l’intenzione del Collegio di attrarre giovani di valore verso la professione di geometra, che sta affrontando un radicale cambiamento sul piano tecnico, ma non cessa di essere figura di riferimento per tutte le necessità dei cittadini riguardo ai beni immobili. A destra, l’auditorium del centro culturale Altinate/San Gaetano a Padova durante la consegna delle borse di studio a cinquanta neo iscritti agli Istituti per Geometri della provincia di Padova. Sopra, a sinistra, l’assessore Ivo Rossi, che ha messo a disposizione la sala, con il presidente Pierluigi Capuzzo; a destra, Cristina Pollazzi, dirigente dell’istituto Belzoni di Padova. 26 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Le borse di studio del Collegio Istituto Alberti - Abano Terme Filippo Costantin Alberto Ghiotto Istituto Atestino - Este Mattia Ruzzon Filippo De Marchi (ottimo) Andrea Fin (ottimo) Istituto Belzoni-Boaga - Padova-Cadoneghe Simone Conventi (ottimo) Mattia Gamba (ottimo) Daniele Giacon (ottimo) Mattia Gibellato (ottimo) Marco Gottardo (ottimo) Matteo Nassi (ottimo) Daniele Spolon (ottimo) Laura Tagliaro (ottimo) Filippo Benetello Riccardo Borgato Gianluca Bottin Michele Brunelli Giulia Cavinato Elisa D'Agnolo Le borse di studio del Collegio Luca Davalli Andrea Gottardo (ottimo) John Philip Avecilla Avenido Mattia Buischio Alberto Ferro Luca Giuffrida COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 27 Alice Gomiero Nicola Kalbaris Leonardo Pasqualotto Marco Pedron Enrica Petranzan Giada Tonello Istituto De Nicola - Piove di Sacco Valeria Pianta (ottimo) Samuele Tonin (ottimo) Fausto Bettini Stefano Canova Istituto Kennedy - Monselice Simone Greggio Thomas Quaggio Marco Valarin Marco Zanetti Istituto Girardi - Cittadella Ambra Andreazza (ottimo) Kosta Gigovic 28 28 Marco Bizzotto (ottimo) Erik Maschio Paolo Bosello (ottimo) Daniele Pettenuzzo Marco Sartore COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Filippo Brugnolaro Alberto Zanella Le borse di studio del Collegio Andrea De Poli Thomas Zanetti Geometri in controluce SOS Altapadovana: campo di volontariato per molti colleghi di Paolo Pol, consigliere tesoriere Gli obiettivi: il soccorso extraospedaliero ad infermi e infortunati, il trasporto assistito da e per le strutture sanitarie, l'assistenza sanitaria nelle manifestazioni, l'intervento sociale nelle situazioni di disagio e la diffusione delle norme di Primo Soccorso Sono oltre un milione i volontari italiani, suddivisi su circa 35.000 organizzazioni iscritte e non ai registri delle associazioni, con circa tre milioni di ore settimanali di prestazione gratuita di servizio, pari a circa il lavoro di 75.000 mila operatori a tempo pieno. Dai dati riportati emerge che il volontariato rappresenta una enorme risorsa per la società italiana, e che la mancanza di queste persone che dedicano il proprio tempo libero, o più precisamente il tempo rubato alla famiglia e qualche volta anche al lavoro, per lo svolgimento di attività sociali, potrebbe portare un grave danno al sistema sociale e in particolare alle nuove generazioni, che trovano in queste associazioni terreno fertile per sviluppare una cultura di solidarietà. Prendo spunto dai precedenti articoli pubblicati su questa rivista, riguardanti le attività di volontariato in protezione civile, nei quali ho con orgoglio evidenziato una forte sensibilità dei geometri verso quelle fasce di popolazione che momentaneamente, o permanentemente, si trovino in situazioni disagiate. Come sappiamo, molti sono i colleghi impegnati in associazioni di volontariato nei vari campi: sportivo, culturale, sociale, sanitario ecc, e questo fa onore alla nostra categoria. Ma ora, forse un po' egoisticamente, vorrei spendere una parola per una associazione nata nel marzo del 2008, della quale ho l'onore di essere uno dei soci fondatori. È una nuova realtà che, in modo diverso dalla protezione civile, ma comunque operando statutariamente nelle maxi emergenze, si occupa di persone in difficoltà. Questa associazione è la SOS Altapadovana, una Onlus sorta per far fronte alle esigenze del territorio nel campo dell'assistenza socio-sanitaria. Tra i principali obiettivi si pone il soccorso extraospedaliero ad infermi e infortunati, il trasporto assistito da e per le strutture sanitarie, l'assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni, l'intervento sociale nelle situazioni di disagio e la diffusione capillare alla popolazione e all'interno delle scuole delle norme di Primo Soccorso. Altri obiettivi non meno importanti sono la disponibilità a intervenire prontamente in caso di maxi-emergenze (protezione civile), il supporto morale e materiale a chi si trova in difficoltà e la formazione continua dei propri volontari, nell'ottica di poter offrire sempre il miglior servizio possibile alla comunità. La volontà infatti di aiutare le persone disagiate ha condotto i soci ad intraprendere questo cammino di solidarietà che, seppur difficoltoso, verrà ripagato da un semplice sorriso o un grazie di chi avrà ricevuto un aiuto. Il territorio in cui si colloca l'associazione è individuato nell'area di competenza dell'ULSS 15, all'interno del quale ha sede l'associazione; grazie all'amministrazione comunale di Fontaniva rappresentata dal sindaco Marcello Mezzasalma, è stato possibile usufruire della ex scuola elementare Volontariato della borgata di Casoni, fabbricato inutilizzato da oltre 10 anni e che è stato ora risistemato con l'opera dei volontari. È anche stata acquistata con un finanziamento bancario una ambulanza attrezzata con tutti i necessari presidi, e le rate del finanziamento, per ora, sono a totale carico dei volontari. È comunque doveroso dire che alcune realtà produttive della zona, alcuni privati e alcuni enti, come il Comune di Fontaniva e la Provincia di Padova, hanno contribuito e stanno contribuendo con donazioni ad aiutare i volontari. La principale forma di sostentamento dell'associazione è costituita dalle entrate ricavate dall'assistenza a manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, dalla realizzazione di Sopra, l’inaugurazione della nuova sede nella ex scuola elementare di Casoni. Sotto, il presidente Giorgio Mabilia e il vice presidente Claudia Facco, accanto all’ambulanza acquistata dai soci. corsi aziendali di primo soccorso nonché dai suddetti contributi erogati da privati, enti pubblici e aziende. A titolo totalmente gratuito verranno avviate le attività di divulgazione delle norme di primo soccorso alla popolazione e alle scuole, assieme ad altre attività di aiuto alle fasce più deboli. Attualmente l'associazione conta 51 soci, dei quali circa il 10 per cento è rappresentato da nostri colleghi, e questo a dimostrare quanto sopra detto. Ho voluto con questa breve illustrazione evidenziare che in totale volontarietà sta operando una associazione, che come tante altre, trova al suo interno la presenza, ribadisco volontaria e gratuita di molti colleghi, che qui pubblicamente ringrazio, e che, come altri colleghi inseriti in associazioni operanti nel volontariato dimostrano, se ce ne fosse ancora il bisogno, la sensibilità sociale ed il senso civico dei rappresentanti della nostra categoria. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 29 Notizie dal Consiglio Nazionale Geometri Togliere l’anacronistico riferimento alla “modesta costruzione” Una proposta al ministro della semplificazione normativa per le attività di stima, topografiche e contabili Nel novembre scorso il Consiglio Nazionale ha presentato al ministro della semplificazione normativa Roberto Calderoli una proposta di modifica del regolamento professionale, risalente al 1929, nelle parti in cui si fa riferimento alla "modesta costruzione" per attività per le quali, come sottolinea il presidente Fausto Savoldi, “tale riferimento è del tutto anacronistico”. “La proposta - aggiunge il presidente - non riguarda la progettazione e direzione lavori, per le quali la definizione di "modesta" potrà essere precisata in altra sede, bensì le attività di stima, topografiche e contabili che spesso ed inopportunamente vengono rapportate alla modestia”. Presentando la proposta al ministro, Savoldi afferma che “liberare la burocrazia da norme restrittive soggette a libera e soggettiva interpretazione, che intasano anche i processi nei tribunali, risponde ad esigenza primaria”. Infatti le materie in cui sovente vengono confutate le competenze dei geometri non hanno nulla a che fare con l'interesse superiore alla sicurezza delle costruzioni e con la pubblica e privata incolumità. Queste sono: operazioni di tracciamento strade; misura e divisione di aree urbane; stima di aree e di fondi rustici (esclusa "per i casi -fantasiosamente qualificabili- di notevole importanza economica e che richiedano speciali cognizioni scientifiche e tecniche"); stima di costruzioni civili; stima di scorte morte, consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci (ammessa “fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e che richiedano speciali cognizioni scientifiche e tecniche"); misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili (salvo i limiti della modesta costruzione); misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni rurali (salvo i limiti della modesta costruzione). Competenze per le quali la formazione dei geometri si è adeguata anche tramite percorsi di formazione continua obbligatoria per tutti gli iscritti. Così conclude il presidente Savoldi: “A nome degli oltre 100.000 geometri, professionisti di riferimento delle famiglie, delle piccole e medie realtà imprenditoriali, mi pregio di sottoporre alla Sua On. le attenzione la proposta di modifica di alcune parti del R.D. di cui in oggetto e precisamente quelle risultanti dalla bozza di cui all'allegata tabella”. Le proposte di semplificazione del Consiglio Nazionale Lettera b) Lettera d): Lettera e): Lettera f) Lettera g): Lettera n): Lettera o): dopo la parola “inoltre” eliminare dalla parola “, quando” alla parola “importanza,” dopo le parole “urbane e di” eliminare la parola “modeste”; dopo la parola “bosco” eliminare la frase dalle parole “È fatta” alla parola “agrarie;”; dopo le parole “urbane e di” eliminare la parola “modeste” dopo la parola “serviti” eliminare la frase dalle parole “È fatta” alla parola “agrarie”; dopo la parola “civili” eliminare le parole “indicate nella lettera m);”; dopo la parola “rurali” eliminare le parole “sopra specificate;”. R.D. 11-2-1929 n. 274 - Regolamento per la professione di geometra (G. U. 15 marzo 1929, n. 63) Art. 16 - VIGENTE L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: Art. 16 - PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI Idem a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; Idem b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; c) misura e divisione di fondi rustici; Idem d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili; d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili; 30 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Consiglio Nazionale Geometri e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; Idem i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari; Idem l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; Idem m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; Idem n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m); n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili; o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali; p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate; Idem q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Idem Consiglio Nazionale Geometri COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 31 L’Albo professionale / variazioni SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2008 Iscrizioni Zuanon Giulio 4442 S. Giustina in Colle Dimissioni Zorzi Andrea Borin Francesco Vomiero Alberto Giacomini Angela Dalla Libera Cesare Scapin Paolo Toson Roberto Mattiussi Lucilla 4353 1736 4344 3774 2456 264 2968 2010 Cancellazione per decesso Marcato Adriano 1968 Vigodarzere Montagnana S. Giorgio in Bosco Cadoneghe Veggiano Campodarsego Padova Padova Albignasego SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2008 Iscrizioni Zuanon Davide 4443 S. Martino di Lupari Dimissioni Polato Carlo Rigo Adriano Stefani Jessica Meneghesso Giordano Fin Francesco Ceccarello Gerardo Santovito Michele De Michiel Leandro Rampazzo Michele Righetto Nicola Nazzari Nicola Bozzolan Davide Boni Manuela Zanetti Pier Giovanni Tecchio Francesco Donolato Manuele Ranzato Luciano Cremonese Luciano Spica Stefania Bado Marco 1452 4193 2244 2581 1027 4232 1449 3448 4374 4363 4398 4070 1167 1336 3801 2039 3517 3811 4064 Carmignano di Brenta Vigonza Albignasego Montegrotto Terme Galzignano Terme Codognè Mestrino Casalserugo S. Giorgio delle Pertiche Albignasego Piove di Sacco S. Angelo di Piove Padova Este S.Angelo di Piove Limena Piazzola sul Brenta Albignasego Vigonza Cancellazione per decesso 1760 Monselice Tondin Romeo 1353 Gazzo Padovano 3349 3350 3351 3352 Arzergrande Campodoro Granze S. Angelo di Piove Registro Praticanti / variazioni SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2008 Iscrizioni Rossato Matteo Martinello John Turcato Matteo Cadorin Andrea Bolognin Alice Cirotto Giada Lazzari Michel Manzolli Rodolfo Mironi Daniele Tinello Stefano Toffanin Marco 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 Baone Vo' Padova Vigodarzere Pernumia Padova Piove di Sacco Rosolina Piove di Sacco Agna Correzzola Quaggia Denise Guerriero Rosanna Gazzetta Enrico Bucchia Matteo Cancellazione volontaria Danese Elisa 3171 Ciatto Mosè 3205 Masi Padova SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2008 Iscrizioni Stocco Tiziano 3353 Tombolo Iscrizioni per trasferimento (da Rovigo) Bombonato Laura 3354 Pontecchio Polesine Gli abilitati dell’anno 2008 Pubblichiamo in ordine alfabetico l’elenco dei geometri esaminati presso gli istituti tecnici G.B. Belzoni di Padova e L.B.Alberti di Abano Terme che hanno superato gli esami di abilitazione, sessione 2008. Sede: G.B. Belzoni, Padova Aggujaro Alice, Aligo Mirco, Bellato Luca, Bettin Elisa, Biasibetti Nicola, Bordin Federica, Breda Claudia, Businaro Marina, Buso Elena, Caldon Silvia, Calligione Simone, Canazza Valeria, Carlassara Martina, Carraro Raffaele, Casanova Consier Vanni, Celi Marco, Cervaro Fabio, Cipriotto Manuel, Dante Erika, Delon Mauro, Disarò Riccardo, Dovico Michele, Fantinato Davide, Fasson Alberto, Favorido Lorena, 32 Fent Consuelo, Fin Michela, Fortunati Daniele, Nicolai Luisa, Paganin Davide, Zampol Michele. Sede: L.B. Alberti, Abano Terme Furlanello Filippo, Gallocchio Alessandro, Gallocchio Ivano, Giona Simone, Griggio Elena, Griggio Matteo, Legnaro Federico, Magarotto Cristina, Marangoni Riccardo, Marcon Cristina, Miotti Mariella, Nicoletti Michele, Pattaro Sara, Pavan Andrea, Peretto Elena, Peruzzo Federico, Piccolo Alessia, Pittarello Riccardo, Pressato Matteo, Rampazzo Stefano, Romanato Enrico, Romanato Ilaria, Sartori Simone, Schiavon Oscar, Turcato Laura, Vallese Samuele, Zagolin Marina, Zambotto Sabrina, Zanella Alberto, Zannini Josè. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Vita di Consiglio