Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO
ORDINANZA N. 52 /2010
Disciplina del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del Porto di ORISTANO:
VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Luglio 1999 di rettifica del Decreto istitutivo dell’Area
Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003 di modifica della perimetrazione dell'Area
Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”;
PRESO ATTO della Convenzione per l’affidamento in gestione dell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, sottoscritta in data 5 Febbraio 1998 dal
Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e dal Comune di
Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la richiesta, rivolta a questa Autorità Marittima dall’Ente Gestore dell’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, di provvedere alla disciplina
provvisoria del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal Ventre” per la stagione di pesca 2009/2010, nelle more
della pubblicazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina
protetta ai sensi dell’art. 8 del nuovo Decreto Ministeriale di aggiornamento del D.M. 17
Luglio 2003;
VISTO il dispaccio prot. n. 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il Comando Generale
delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale, l’emanazione, di concerto con i
soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di apposite ordinanze contenenti la
disciplina delle attività in tali aree;
VISTA la Legge 31 Dicembre 1982, n. 979;
VISTA la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA la Legge 14 Luglio 1965, n. 963;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 02 Ottobre 1968, n. 1639, ed in
particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi;
VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;
VISTA la Legge 8 Luglio 1986, n. 349;
VISTO il D.M. del 12 Gennaio 1995;
VISTO il Decreto dell'Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2524/DecA/102
del 07 Ottobre 2009, recante “Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare
territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell'Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2763/DecA/117
del 29 Ottobre 2009 recante “Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus
lividus) per la stagione 2009/2010”;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, recante modifiche e integrazioni al Decreto n.
2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 “Disciplina della pesca professionale subacquea nel
mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2599/DecA98
del 26 ottobre 2010 recante “Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus
lividus) per la stagione 2010/2011”;
VISTA la Determinazione n. 24228/Det/1154 del 28/12/2009 del Direttore del Servizio
concernete l’approvazione della graduatoria per la pesca professionale subacquea nel
mare territoriale prospiciente la Sardegna e per l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis
Isola di Mal di Ventre”;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Cabras n. 232 in data 27/10/2010,
avente ad
oggetto “indirizzi al responsabile dell’area marina
protetta
per
l’emanazione della disciplina dell’attività di prelievo del riccio di mare (paracentrotus
lividus) nell’area marina protetta “penisola del sinis - isola di mal di ventre” e per il rilascio
dei relativi permessi per la stagione di pesca 2010-2011”, con la quale è ritenuto
necessario regolamentare di concerto con la Capitaneria di Porto di Oristano la disciplina
della suddetta attività;
SENTITI i pescatori subacquei professionali, sia subacquei che marittimi, titolari di
autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale regolarmente rilasciata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dei Decreti dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 e
n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009;
RITENUTO pertanto necessario, ai fini della salvaguardia ed il mantenimento nel tempo
del riccio di mare, nonché di razionalizzare e sistematizzare le attività di prelievo della
risorsa, e alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare transitoriamente, nelle more
della emanazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina
protetta, l’attività di prelievo del riccio di mare nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis
- Isola di Mal di Ventre” ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
RITENUTO OPPORTUNO salvaguardare le attività ittiche della piccola pesca che sono
tradizionalmente operanti nel territorio;
ORDINA
Art. 1 - Durata
1. La disciplina provvisoria del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus Lividus)
nell'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, qui contenuta, si
applica per la stagione di pesca 2010-2011, come previsto dal Decreto dell'Assessore
all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2599/DecA98 del 26 ottobre 2010, e fino
all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area
marina protetta approvato con Decreto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Art. 2 - Zone di prelievo
1. Nelle Zone A non è consentito il prelievo dei ricci di mare.
2. Nelle Zone B è consentito il prelievo dei ricci di mare nelle seguenti aree:
-
Seu - Maimoni da Punta Maimoni verso nord (da latitudine 39° 59' 50 N);
-
Isola di Mal di Ventre (esclusa l'area sud - ovest da latitudine 39° 59' 09 N verso
nord e l'area a nord individuata da longitudine 008° 18' 50 E verso est - all’intorno
della zona A).
3. Nella Zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare.
4. Il prelievo del riccio di mare sarà altresì consentito nello specchio acqueo di Mare
Morto successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto ministeriale di
aggiornamento del D.M. 17 Luglio 2003.
Art. 3 - Destinatari
1. Il prelievo dei ricci di mare è riservato ai pescatori professionali, sia subacquei che
marittimi, autorizzati dall’Autorità competente ai sensi dei Decreti dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 e
n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 04 ottobre 2010 e muniti di
specifico permesso rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, iscritti nel
registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano
l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella
Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
2. Il prelievo dei ricci di mare è consentito ai pescatori sportivi, previo specifico permesso
rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, esclusivamente nella Zona C, ed
unicamente nei giorni prefestivi e festivi entro il periodo previsto dal Decreto n.
2599/DecA98 del 26 ottobre 2010.
Art. 4 - Quantità e Dimensioni
1. Il pescatore professionale può singolarmente raccogliere 2 ceste (di dimensioni:
altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) di ricci pari a circa 1000 (mille)
esemplari.
2. È consentito il prelievo dei ricci nella misura di 4 (quattro) ceste di ricci per
imbarcazione al giorno, di dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50
cm, equivalente a circa 2000 (duemila) ricci e corrispondenti al pescato di due unità
lavorative.
3. Ogni pescatore sportivo non può raccogliere giornalmente più di 50 (cinquanta) ricci.
4. La taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 50
mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi
circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria
autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di
echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la detenzione e
la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente
articolo.
Art. 5 - Modalità di prelievo
1. Il prelievo dei ricci di mare è consentito, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto
n.2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009, con le seguenti modalità:
-
ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi
esclusivamente dall’imbarcazione anche con l’ausilio dello “specchio” o batiscopio,
mediante asta tradizionale (“cannuga”) o con il coppo;
-
ai pescatori professionali subacquei in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari
per la respirazione - esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento
corto atto a staccare il riccio dal substrato;
-
ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l’uso di
apparecchi ausiliari per la respirazione - con gli stessi attrezzi consentiti per i
pescatori subacquei professionali o dall’imbarcazione con gli stessi attrezzi
consentiti per i pescatori marittimi professionali.
2. È vietato l’utilizzo di attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi
meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
3. È vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l’uso di apparecchi ausiliari per la
respirazione.
Art. 6 - Modalità di rilascio del libretto per la raccolta dei ricci di mare e riconsegna
1. I pescatori professionali e sportivi sono tenuti a compilare il libretto per la raccolta dei
ricci di mare, assegnato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta all’atto del rilascio
del permesso di cui al precedente art. 3 comma 1, in ogni sua parte ogni qualvolta
effettuano l’attività di prelievo, contenente i dati di prelievo con l’indicazione delle
giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato, al fine di fornire
all’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta indicazioni utili per il monitoraggio della
risorsa. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al
completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e prima del trasporto degli
stessi. Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato
all'Ente Gestore dell’Area Marina Protetta alla scadenza della stagione di pesca. La
mancata riconsegna del libretto comporterà l'impossibilità del rilascio dello stesso per
la stagione successiva.
2. Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dall'Ente
Gestore dell'Area Marina Protetta.
3. I pescatori professionali e sportivi che intendono svolgere l'attività di prelievo del riccio
di mare dovranno presentare la “richiesta di permesso all’esercizio dell’attività di
prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell'Area Marina Protetta” per la
stagione di pesca 2009/2010”, utilizzando i moduli predisposti dall’Ente Gestore
dell’Area Marina Protetta solo se in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3
comma 1, ai quali verranno rilasciati:
-
Libretto per la raccolta del riccio di mare;
-
Cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta con l’individuazione
specifica delle zone di raccolta;
-
Copia della presente Ordinanza.
Art. 7 - Smaltimento dei rifiuti
1. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti con le modalità stabilite
dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori.
2. Come previsto dal Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale
n.2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009 nell’esercizio dell’attività di pesca del riccio di
mare, i pescatori professionisti sono tenuti all’osservanza delle vigenti disposizioni di
legge ed amministrative in materia igienico - sanitaria sulla detenzione, la
conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti
della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la
vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi
bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di
molluschi bivalvi vivi, ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio
Prevenzione dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1067 del
21 Dicembre 2007, che si applica anche agli echinodermi vivi.
Art. 8 - Violazioni e sanzioni
1.
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma dell’art. 26 comma 1
della legge 963/1965 e ss.mm.ii e art. 27 della medesima legge per l’applicazione
delle sanzioni accessorie. La prima violazione comporta la sospensione per 15
giorni del Libretto la raccolta dei ricci di mare di cui al precedente art. 6. In caso di
recidiva della stessa violazione il Libretto è revocato.
Art. 9 - Norme finali
2.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’affissione
agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=72, sul
sito istituzionale dell’Area Marina Protetta www.areamarinasinis.it nonché
opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.
3.
La presente ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
della Regione Autonoma della Sardegna, alla Questura, alla Stazione dei
Carabinieri di Cabras, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al
Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras, di Oristano, di Terralba, di
Arborea, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Nurachi, di Narbolia, di Cuglieri, di
Tresnuraghes, di Bosa e di San Vero Milis.
4.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza
Oristano li 29/10/2010
F.TO
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alberto UGGA
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