Comune di Cabras Provincia di Oristano AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA A “SPORTELLO” PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL PRELIEVO DEI RICCI DI MARE (Paracentrosus lividus) ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA COME PREVISTO DALL’ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO N° 58/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA MARINA PROTETTA VISTA la nota prot. n. 19513 del 04.12.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale ha proposto un’ipotesi di disciplina provvisoria per il prelievo dei ricci di mare all’interno dell’Area Marina Protetta, non essendo prevedibile nel breve periodo l’approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione; Vista la nota Prot. N. 25456/PNM del 9/12/2014, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha consentito in via provvisoria l’adozione della disciplina proposta con la nota di cui sopra, fatta eccezione per la previsione relativa alla quota aggiuntiva di prodotto riservata all’assistente di bordo; Vista la deliberazione G.C. n. 203 del 10.12.2014, con la quale è stata approvata la proposta di disciplina provvisoria dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” per la stagione di pesca 2014-2015 (Allegato sub lettera A), in applicazione del decreto N. 1553/DecA/40 del 28 ottobre 2014 e sono stati dati gli indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Area Marina per il rilascio dei relativi permessi per la stagione di pesca 2014/2015 Vista l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano n. 58/2014 del 10.12.2014 con la quale viene emanata la disciplina provvisoria per il prelievo dei ricci di mare nell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre" RENDE NOTO CHE il Comune di Cabras, Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, intende rilasciare le autorizzazioni per il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’ambito dell’Area Marina Protetta per la stagione di pesca 2014/2015, e precisamente per il periodo dal 15 dicembre 2014 al 12 aprile 2015, secondo quanto stabilito nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 58/2014, come segue: a. n. 55 autorizzazioni per il prelievo di tipo professionale; b. n. 50 autorizzazioni per il prelievo di tipo sportivo e ricreativo; Il prelievo dei ricci nell’ambito dell’Area Marina Protetta potrà avvenire esclusivamente previo rilascio e rinnovo di dette autorizzazioni, subordinate al rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza, ed in particolare secondo quanto di seguito riportato. REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLA DOMANDA Per la pesca professionale possono presentare domanda i pescatori professionali, sia marittimi che subacquei, autorizzati dall’Autorità competente, ai sensi dei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 ottobre 2009, n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 04 ottobre 2010 e muniti di specifico permesso rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, iscritti nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l’attività, sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Pagina 1 di 4 Oristano alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 20/07/2011, n. 188, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Mare. Per la pesca sportiva e ricreativa non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione per nucleo familiare. Non è consentito l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di autorizzazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras, sito in Piazza Eleonora, a partire dalle ore 15:30 del giorno 11.12.2014 (orari ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30). La domanda di assegnazione potrà essere presentata: - a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras; - a mezzo posta con raccomandata A/R (in questo caso non farà fede il timbro postale di spedizione bensì la data e l’ora di arrivo al protocollo). Il Comune di Cabras non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o della documentazione a corredo. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la documentazione sia stata acquisita all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo da € 16,00, corredata dalla documentazione di seguito indicata, redatta, a pena di esclusione, unicamente sull’apposito modulo di domanda (ALLEGATO A o B) scaricabile dall’Albo pretorio on-line all’indirizzo www.comune.cabras.or.it sezione “Avvisi” del Comune di Cabras e dal sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta www.areamarinasinis.it sezione “Avvisi e bandi. Alla domanda di autorizzazione per i pescatori professionali (ALLEGATO A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: - copia dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea rilasciata dalla Regione Sardegna; copia della licenza di pesca (se con barca d’appoggio); copia del certificato medico; fotocopia documento di identità in corso di validità. Alla domanda di autorizzazione per i pescatori ricreativi e sportivi (ALLEGATO B) dovrà essere allegata la seguente documentazione: - fotocopia documento di identità in corso di validità. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA L’autorizzazione non potrà essere rilasciata nei seguenti casi, per i quali la domanda sarà esclusa: - presentazione di più di una domanda per lo stesso richiedente; - presentazione di più di una domanda di autorizzazione per lo stesso nucleo familiare per pescatori sportivi e ricreativi; - presentazione di domande carenti dei dati e/o della documentazione richiesta. Le dichiarazioni mendaci rilasciate dal richiedente ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus), in seguito ad accertamento del Comune di Cabras, determinano l’esclusione della domanda. PROCEDURE E CRITERI DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE Le autorizzazioni verranno rilasciate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio protocollo del Comune di Cabras, sito in Piazza Eleonora n. 1, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio dell’Area Marina Protetta. L’atto di autorizzazione è rilasciato in bollo da € 16,00, a carico dell’interessato. ELENCO SOGGETTI AUTORIZZATI L’Ufficio dell’Area Marina Protetta a seguito della istruttoria approverà l’elenco dei soggetti autorizzati, che sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Cabras sul sito internet www.comune.cabras.or.it sezione “Avvisi” e sul sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta www.areamarinasinis.it sezione “Avvisi e bandi”. Pagina 2 di 4 Le eventuali contestazioni e/o osservazioni in ordine all’esclusione delle domande di assegnazione dovranno essere inoltrate al Responsabile dell’Area Marina Protetta. La pubblicazione dell’elenco dei soggetti autorizzati all’Albo pretorio on line sezione “Avvisi” del Comune di Cabras all’indirizzo www.comune.cabras.or.it e sul sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta www.areamarinasinis.it sezione “Avvisi e bandi”, costituirà notifica a tutti gli effetti di legge. Le domande pervenute da parte di soggetti in possesso dei requisiti ma non autorizzati per esaurimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, rimarranno in elenco e potranno essere soddisfatte con il rilascio dell’autorizzazione in caso di rinuncia o revoca di quelle rilasciate. DISCIPLINA DEL PRELIEVO DEI RICCI DI MARE Il prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell’ambito dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre” si applica per la stagione di pesca 2014-2015, a partire dal 15 dicembre 2014 fino al 12 aprile 2015, e comunque fino all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta approvato con Decreto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare è consentito esclusivamente dall’alba sino alle ore 15.00; per le operazioni di sbarco non sono previsti limiti orari. Il prelievo dei ricci di mare è riservato: a) ad un numero massimo di 55 pescatori professionali, sia marittimi che subacquei, autorizzati dall’Autorità competente, ai sensi dei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 ottobre 2009, n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 04 ottobre 2010 e muniti di specifico permesso rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, iscritti nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l’attività, sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore Decreto 20/07/2011, n. 188 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Mare; b) ad un numero massimo di 50 pescatori sportivi e ricreativi, previo specifico permesso rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, esclusivamente nelle aree costiere della Zona C, ed unicamente nei giorni prefestivi e festivi, entro il periodo previsto dalla presente Ordinanza. Nelle zone A e B non è consentito il prelievo dei ricci di mare. Nella zona C dell’Isola di Mal di Ventre non è consentito il prelievo ai pescatori sportivi e ricreativi. Nella zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare sia ai pescatori professionali che ai pescatori sportivi e ricreativi secondo quanto previsto ai successivi punti. Al fine di individuare le zone di prelievo è allegata la cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta. Ciascun pescatore professionale può prelevare giornalmente un numero massimo di 1000 ricci, pari a 2 ceste di dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm. Ciascun pescatore sportivo e ricreativo può prelevare giornalmente un numero massimo di 50 ricci. La taglia dei ricci non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta dalla normativa regionale. Il prelievo dei ricci di mare è consentito, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto N. 1553/DecA/40 del 28 ottobre 2014;, con le seguenti modalità: - ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall’imbarcazione anche con l’ausilio dello “specchio” o batiscopio, mediante asta tradizionale (“cannuga”) o con il coppo; - ai pescatori professionali subacquei in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato; - ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione - e solo manualmente. È vietato l’utilizzo di attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli. Pagina 3 di 4 È vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione. I pescatori professionali e sportivi e ricreativi sono tenuti a compilare il libretto per la raccolta dei ricci di mare, assegnato dall’Ente gestore dell’Area Marina Protetta all’atto del rilascio del permesso, in ogni sua parte ogni qualvolta effettuano l’attività di prelievo, contenente i dati di prelievo con l’indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato, al fine di fornire all’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta indicazioni utili per il monitoraggio della risorsa. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e prima del trasporto degli stessi. Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà mensilmente essere fatto vidimare o trasmetterne copia agli Uffici di Direzione (all’indirizzo [email protected]), entro il quinto giorno del mese successivo. Una volta terminata la stagione di pesca, dovrà essere riconsegnato all'Ente Gestore dell’Area Marina Protetta. La mancata riconsegna del libretto comporterà l'impossibilità del rilascio dello stesso per la stagione successiva. Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta. Ai pescatori professionali, sportivi e ricreativi autorizzati al prelievo del riccio di mare verranno rilasciati: - il permesso personale; - il libretto per la raccolta del riccio di mare; - la cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta con l’individuazione specifica delle zone di raccolta; - copia dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 58/2014 del 10.12.2014. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti con le modalità stabilite dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori. Come previsto dal Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009 nell’esercizio dell’attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico - sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1067 del 21 Dicembre 2007, che si applica anche agli echinodermi vivi. Per le violazioni si rimanda a quanto previsto dall’Ordinanza n. 58 del 10/12/2014 e comunque a quanto previsto dalla normativa di riferimento. NORME DI RINVIO Per quanto non disciplinato dal presente Avviso pubblico si rinvia alle disposizioni emanate dall’Autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia. Cabras, 11.12.2014 Il Responsabile dell’Area Marina Protetta (Dott. Giorgio Massaro) Pagina 4 di 4