SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Alfredo Rosas”
Via Tiziano, n. 2 – 09045 Quartu S.Elena
Tel. 070/810569/Fax 070/869436
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REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
e
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
ai sensi del D.P.R. 249/98 e delle successive modifiche apportate dal D.P.R. 21/11/2007 n. 293
Approvato nel Collegio Docenti del 30/06/2009
Approvato nel Consiglio di Istituto del 01/07/2009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRINCIPIO ISPIRATORE
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 1 Potere regolamentare
1. Il potere del presente Regolamento, emanato dal Consiglio di Istituto secondo le proprie
competenze, è compreso e limitato da quanto disposto dalle leggi e disposizioni, anche non
espressamente citate.
2. Il Regolamento di Istituto è pubblico e la sua consultazione è garantita, in qualsiasi momento, a
chiunque ne faccia richiesta.
3. Il Regolamento di Istituto, nella sua stesura più recente e così come approvato dal Consiglio di
Istituto, viene pubblicato all’Albo del Consiglio d’ Istituto e vi rimane affisso in permanenza.
4. È demandato al Dirigente Scolastico il compito di curare l’attuazione del precedente comma
come pure di provvedere alla pubblicazione integrale del Regolamento ogni qualvolta esso abbia
subìto qualsiasi modificazione.
Art. 2 Interpretazione delle norme regolamentari
Nell’applicare le norme del Regolamento non può ad esse essere attribuito altro significato che
quello fatto palese da significato proprio delle parole.
Se, nell’applicazione del Regolamento, una controversia non può essere risolta con l’applicazione di
una precisa norma regolamentare si dovrà fare ricorso a disposizioni che regolano casi simili e
materie analoghe (regolamenti comunali, provinciali etc.); nel caso non vengano trovate o non siano
applicabili soluzioni per analogia verrà fatto ricorso ai principi dell’ordinamento giuridico dello
Stato.
Art. 3 Revisione delle norme regolamentari
La revisione, parziale o totale, delle norme contenute nel presente Regolamento spetta unicamente
al Consiglio d’Istituto riunito in seduta straordinaria; per la validità di tale seduta occorre la
presenza dei ¾ (con eventuale arrotondamento all’intero più vicino) dei componenti del Consiglio.
La deliberazione dovrà essere con una maggioranza dei (2/3) degli avanti diritto.
Art. 4 Applicazione
1. Il Regolamento, una volta approvato, verrà pubblicato ufficialmente all’albo dell’Istituto e
affisso in modo visibile e luogo accessibile agli operatori scolastici e agli utenti e sul sito
dell’Istituzione Scolastica. Esso assume piena applicazione il giorno successivo alla sua
pubblicazione all’albo dell’Istituto;
2. In ogni aula dell’Istituto verrà affisso il regolamento di disciplina.
ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI E MODALITÀ RELATIVE AL LORO
FUNZIONAMENTO
CAPO I
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
NORME GENERALI
Art. 5 Programmazione delle attività
1) Gli OO. CC. programmano le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo
scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando, a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con sufficiente certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 6 Svolgimento coordinato delle attività degli OO. CC.
1. Gli OO. CC. operano in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano anche le competenze, in materie definite, di un
determinato Organo Collegiale quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario o
opportuno per l’esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.
3. È consentito adottare in seduta congiunta di più organi collegiali deliberazioni per le quali, data
l’importanza e la stretta connessione, sia ritenuta più idonea tale modalità organizzativa.
Art. 7 Reciproca informazione tra gli OO.CC
1. I piani, o proposte o pareri sul piano delle attività, di cui all’art. 5, assunto dal Collegio dei
Docenti sono portati dall’Organo Collegiale medesimo a conoscenza, nel rispetto delle loro
autonomie, degli altri OO.CC..
2. Sempre nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo Organo Collegiale, il rapporto tra il Collegio
dei Docenti e gli altri OO.CC. è improntato alla necessità di darsi reciproca informazione in ordine
a tutti quegli atti che si pongano come necessario o opportuno presupposto o si pongano come finali
rispetto agli atti di un qualunque altro Organo Collegiale.
Art. 8 Competenze degli OO. CC.
1. Qualora un Organo Collegiale deliberi su materie di competenza di altro Organo Collegiale, le
deliberazioni adottate assumono il valore di semplice proposta diretta all’Organo Collegiale
competente.
Art. 9 Convocazione degli OO. CC.
1. La convocazione degli OO. CC. è disposta ed effettuata dal Presidente almeno cinque giorni
prima della data della riunione.
2. È fatta salva l’urgenza che va specificamente indicata e giustificata nell’avviso di convocazione
e che permette di ridurre il termine di cui al comma 1 fino a ventiquattro ore prima della riunione.
In tal caso però, se la maggioranza dei componenti l’Organo Collegiale lo richiede, la discussione
dell’o.d.g. viene fatta slittare al giorno successivo.
3. La richiesta di cui al comma 2 non è accoglibile qualora l’urgenza sia occasionata da precedente
seduta, col medesimo o.d.g., andata deserta.
4. Le riunioni vengono effettuate in un giorno prestabilito della settimana secondo le norme dettate
dall’art. 4, eccettuato il caso della imprevedibile urgenza.
Art. 10 Modalità di convocazione
1. Per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe la convocazione viene effettuata mediante
circolare affissa all’albo e fatta pervenire nel luogo di servizio. I Docenti la controfirmeranno per
presa visione; l’Ufficio di Presidenza avrà cura di effettuare riscontro per assicurare la tempestiva
esecuzione di tale adempimento.
2. Per gli OO.CC. elettivi, la convocazione va effettuata mediante comunicazione personale scritta
(anche via e-mail), secondo quanto prescritto dall’art.9.
3. Quando la convocazione viene effettuata in periodo in cui non si svolge normale attività
scolastica, i docenti verranno convocati per le vie brevi.
4. È ammessa la convocazione degli OO.CC. per avviso verbale dato dal Presidente durante una
seduta del medesimo e risultante dal processo verbale, nel rispetto dei termini di cui all’art. 9.
Qualora l’o.d.g. non possa però essere al momento compiutamente formulato, ai sensi degli articoli.
9 e 14, allora si applicano le normali procedure.
5. Resta salva per gli assenti l’adozione delle normali procedure.
Art. 11 Avviso di convocazione
1. L’avviso di convocazione di cui all’art. 8 o il verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo deve
contenere:
• A) sede, giorno e ora di inizio della riunione;
• b) tempo di durata del medesimo;
• c) indicazione del tipo di convocazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 13;
• d) l’indicazione e la giustificazione dell’eventuale urgenza;
• e) l’indicazione, in modo preciso e comprensibile, dei vari punti all’o.d.g.;
• f) la firma del Presidente e il timbro dell’ufficio, in originale.
Art. 12 Sanatoria dei vizi della convocazione
1. La presenza di tutti i membri alla seduta e la loro partecipazione alla deliberazione finale sana i
vizi relativi alla convocazione.
Art. 13 Sede delle riunioni
1. I diversi Organi della Scuola e l’Assemblea dei Genitori si riuniscono di norma nel plesso in cui
frequentano i figli dei componenti tali OO.CC..
2. In casi particolari e per comprovate esigenze le riunioni possono tenersi anche in locali diversi,
purché adatti alle necessità, da quelli indicati nei commi 1, 2 e 3.
3. Le riunioni degli OO.CC. devono svolgersi per quanto possibile in luogo appartato in modo tale
che non sia possibile, ad estranei non specificamente invitati ai sensi dell’art. 20, di seguire i lavori.
Art. 14 Legittimità delle convocazioni
1. L’Organo Collegiale è sempre convocato dal Presidente.
2. Il Presidente convoca l’Organo Collegiale
a)di propria iniziativa
b)su richiesta di almeno un terzo dei componenti i quali formuleranno compiuto o.d.g..
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, il Presidente è tenuto, nel termine di quindici
giorni dalla richiesta, a disporre la convocazione, nel rispetto delle modalità previste dal presente
regolamento, salvo comprovata causa di forza maggiore.
4. Il Presidente può convocare un Organo Collegiale su richiesta della maggioranza dei componenti
di un altro Organo Collegiale.
Art.15 Formulazione dell’ordine del giorno
1. L’o.d.g. è formulato dal Presidente di propria iniziativa.
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 14 il Presidente adotta come o.d.g. quello
formulato dai richiedenti la convocazione.
3. Il Presidente, qualora ricorra il caso previsto dal comma 4 dell’art. 14, terrà conto degli
argomenti proposti dai richiedenti la convocazione.
4. Ogni componente dell’Organo Collegiale può chiedere, con scritto che deve risultare agli atti,
che venga inserito un qualche argomento all’o.d.g. della prossima seduta dell’Organo Collegiale
medesimo.
5. L’inserimento di argomenti nell’o.d.g. da parte di chiunque ne faccia richiesta, effettuata
secondo il precedente comma 4 e purché inerente alle competenze specifiche dell’Organo
Collegiale, non è soggetta a censure o alla preventiva approvazione del Presidente
6. In caso di mancata o parziale accoglienza della richiesta, il proponente può chiedere all’Organo
Collegiale di inserire il proprio argomento nell’o.d.g. della seduta successiva.
7. L’o.d.g. verrà formulato in modo da unificare al massimo gli argomenti omogenei e affini.
8. Sarà evitato un eccessivo frazionamento degli argomenti da discutere allo scopo di non effettuare
un numero eccessivo di riunioni.
9. L’o.d.g. contenuto nell’avviso di convocazione, in caso di comprovata urgenza, di manifesta
similarità o apprezzabile connessione, può essere integrato con altro argomento nel periodo
intercorrente tra l’effettuata convocazione e ventiquattro ore prima della data della riunione.
Ulteriore avviso di convocazione, con apposita dicitura “INTEGRAZIONE DELL’O.D.G.”, sarà
fatto pervenire ai membri dell’Organo Collegiale entro il termine previsto dal presente comma.
Art.16 Allegati all’avviso di convocazione
1. All’avviso di convocazione sono allegati gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti
all’o.d.g. tranne che tali atti e documenti siano già pervenuti in precedenza a formale conoscenza
dei componenti l’Organo Collegiale.
2. Qualora la quantità di atti e documenti sia eccessiva, verrà predisposto dal Presidente un sunto
adeguatamente illustrativo.
Art. 17 Accesso agli atti d’ufficio
1. Per garantire una corretta e completa informazione sulle attività degli OO.CC. è consentito ai
componenti degli stessi l’accesso in Segreteria per prendere visione dei registri dei verbali e degli
atti relativi, anche in riferimento ad anni precedenti quello in corso (vedi L. 241/90).
2. Ogni componente dell’Organo Collegiale ha altresì diritto di estrarre copia dei documenti previsti
nel comma 1.
Art. 18 Validità della seduta
1. L’Organo Collegiale non può deliberare se non è presente la metà più uno dei componenti
(quorum strutturale = numero legale). È fatta salva l’ipotesi del Collegio perfetto in cui debbono
essere presenti tutti i componenti in carica.
2. In caso di numero dispari di componenti l’Organo Collegiale per il quorum strutturale di cui al
comma 1 deve intendersi quel numero che forma il numero intero immediatamente successivo alla
metà del numero dei membri dell’Organo Collegiale.
Art. 19 Seduta deserta
1. Decorsi trenta minuti dopo l’ora fissata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i
membri dell’Organo Collegiale nel numero previsto dall’art. 18 (numero) legale, il Presidente potrà,
di propria iniziativa, o dovrà se richiesto in tal senso dai due terzi dei presenti, dichiarare sciolta la
riunione, rinviandola ad altra data. Si applica il comma 4 e 5 dell’art. 10.
2. Della riunione resa deserta per mancanza del numero legale viene steso verbale nel quale si
devono indicare i nomi degli intervenuti e quelli degli assenti, facendo menzione delle assenze
preventivamente giustificate.
3. Anche in difetto del numero legale il Presidente e i componenti dell’Organo Collegiale potranno
fare comunicazioni che non comportino deliberazioni.
Art. 20 Mancanza del numero legale dopo l’inizio della riunione
1. Qualora durante la riunione venga a mancare il numero legale per deliberare la seduta deve
essere sciolta, a meno che non si tratti di assenza momentanea di qualche membro che deve essere
prontamente invitato a rientrare in aula per poter procedere alla deliberazione sugli argomenti
all’o.d.g..
2. Ogni membro può chiedere in ogni istante la verifica del numero legale.
3. Resta salva l’attività deliberativa intervenuta fino al momento in cui si verifica la mancanza del
numero legale.
Art. 21 Partecipazione di estranei alle riunioni
1. Previa deliberazione favorevole dell’Organo Collegiale il Presidente, di propria iniziativa, o su
richiesta dei componenti, può invitare alla riunione specialisti o esperti allo scopo di fornire
chiarimenti tecnici o giuridici oppure notizie di fatti in argomenti in discussione, nonché
rappresentanti istituzionali per un esame comune di quei problemi che riguardano la vita e il
funzionamento della scuola, o operatori medico-psico-pedagogici e sociali che agiscono nel
territorio, o rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori, per i problemi inerenti
alla formazione degli alunni loro affidati.
2. Resta inteso che tale partecipazione è limitata al momento che precede la discussione o il
momento deliberativo.
3. Fuori da tale ipotesi l’ingresso di estranei comporta l’automatica sospensione della seduta senza
alcun obbligo per i componenti l’Organo Collegiale di prendere parte all’assembramento cui, con la
sospensione, si è venuto a creare.
4. Decorsi trenta minuti senza che la seduta sia formalmente ripresa con l’esclusiva presenza dei
membri dell’Organo Collegiale, salvo l’applicazione del comma 4 dell’art. 39, la medesima va
dichiarata sciolta.
5. Nel verbale va riportata la dichiarazione e/o l’ora di sospensione della seduta, nonché della
ripresa oppure la dichiarazione, con indicazione dell’ora, di scioglimento della seduta.
6. Null’altro che si riferisca a quanto accade tra i due momenti della sospensione e della ripresa o
scioglimento può essere riportato nel verbale.
Art. 22 Seduta segreta
1. Il Presidente, quando siano in discussione argomenti concernenti apprezzamenti su persone
durante una seduta aperta al pubblico, sospende la seduta e invita il pubblico a uscire dalla sala;
dopodiché la riunione proseguirà con le normali modalità.
2. Dell’avvenuto allontanamento del pubblico dalla sala della seduta dovrà essere fatta esplicita
menzione nel processo verbale.
Art. 23 Presidenza delle riunioni degli OO. CC.
1. Le riunioni d Collegio dei Docenti sono presiedute dal Presidente o dal suo delegato.
2. Le riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, che deve
essere uno dei Docenti della classe.
Art. 24 Poteri del Presidente
1. Tra il Presidente e i componenti dell’Organo Collegiale non esiste rapporto di gerarchia. Egli
esercita, per l’esclusivo fine dell’ordinato e proficuo svolgimento della riunione, una potestà
direttiva e un potere disciplinare.
2. La potestà direttiva è intesa a realizzare una subordinazione del comportamento di tutti i
componenti l’Organo Collegiale verso lo scopo prefisso e formalizzato nell’o.d.g.: la discussione e
deliberazione sui punti del medesimo.
3. Il potere disciplinare, o di mantenimento dell’ordine, nei confronti dei presenti deve consentire
alle sedute di svolgersi ordinatamente, impedendo, con le maniere ritenute più congrue, qualunque
atto di turbativa.
4. In nessun caso la semplice espressione del proprio pensiero, da parte di coloro che hanno diritto
di parola, può essere considerato atto di turbativa o di disordine.
5. Dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente, nell’ipotesi contemplata dall’art.21, può
far espellere dal luogo della riunione chiunque, del pubblico intervenuto, sia causa di manifesto
disordine.
6. Inoltre qualora il comportamento del pubblico, nell’ipotesi contemplata dall’art.21, non consenta
l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione, il Presidente dispone la sospensione
della riunione e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Il Presidente, nell’esercizio del suo potere ordinatorio, può sciogliere la seduta quando si
manifesti una ragione di impedimento o di turbamento che ne renda impossibile l’ulteriore
svolgimento. Di quanto avviene viene data apposita risultanza nel verbale.
Art. 25 Designazione del Segretario
1. All’inizio della riunione il Presidente del Collegio dei Docenti designa il Segretario, qualora non
sia stato già designato in precedenza, tra i collaboratori.
2. Nel Consiglio di Classe il Segretario viene designato all’inizio dell’anno scolastico tra i
componenti del Consiglio.
3. Il Segretario dell’Assemblea dei Genitori viene scelto tra i componenti del Comitato dei
Genitori.
Art. 26 Apertura della riunione
1. La riunione si apre con gli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 25.
2. Constatata la presenza del numero legale, viene data lettura del verbale della riunione
precedente, qualora non sia stato già approvato al termine della seduta in cui viene redatto, per
ottenerne l’approvazione.
3. Qualora sia stata impossibile la redazione del verbale della precedente riunione, anche per il
ridottissimo lasso di tempo intercorrente tra la riunione cui il verbale si riferisce e quella in corso in
cui va approvato, è consentito di rimandare l’approvazione alla seduta immediatamente successiva.
4. In nessun caso il verbale può essere dato per letto ove ciò non sia effettivamente avvenuto.
5. Il Presidente da le comunicazioni di atti e documenti eventualmente pervenuti e mette al corrente
l’Organo Collegiale dei fatti rilevanti per la scuola accaduti dopo l’ultima riunione, nonché invita i
membri a presentare le eventuali interrogazioni, di cui all’art.29, che gli stessi intendano effettuare.
6. Esauriti gli adempimenti di cui al comma precedente, inizia la trattazione degli argomenti iscritti
all’o.d.g..
Art. 27 Ordine del giorno
1. Gli argomenti iscritti all’o.d.g. vanno trattati secondo l’ordine indicato nell’avviso di
convocazione.
2. Ogni membro dell’Organo Collegiale può chiedere, ed ottenere, di dare la precedenza nella
discussione ad uno o più argomenti o proposte invertendo l’o.d.g.. Per invertire l’o.d.g. occorre
l’approvazione della maggioranza dei componenti presenti.
3. L’Organo Collegiale non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti
all’o.d.g.. La voce “varie ed eventuali”, sempre implicitamente contenuta nell’o.d.g., anche se non
espressamente indicata, sostanzia la sola possibilità di poter fare semplici comunicazioni all’Organo
Collegiale ad opera dei suoi componenti.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione all’o.d.g. per una proposta incidentale, quando essa
venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale. In caso di disaccordo sulla
natura incidentale della proposta, la questione è posta all’attenzione dell’Organo Collegiale che
deciderà, senza discussione, mediante espressione di voto.
5. Qualora circostanze speciali, caratterizzate dall’essere indilazionabili o pena di un grave
pregiudizio e sopravvenute alla convocazione, richiedano provvedimenti o voti che però non
comportino deroghe a precedenti deliberazioni dell’Organo Collegiale, lo stesso può, con l’assenso
dell’unanimità dei presenti, deliberare ed esprimere voti anche su argomenti non iscritti all’o.d.g..
Art. 28 Svolgimento della discussione
1. Ogni argomento viene introdotto dal Presidente o dal rappresentante dei richiedenti la riunione ai
sensi dell’art.13 o da altro membro relatore a ciò incaricato o dai commissari relatori di cui al
comma 4 dell’art. 44.
2. Su ciascun argomento è aperto il dibattito per il quale si configura per tutti i membri il diritto a
prendere la parola per esprimere liberamente la propria opinione e le proprie valutazioni.
3. I membri dell’Organo Collegiale hanno diritto di esprimere altresì rilievi, critiche o censure ma
esse devono riguardare opinioni, atteggiamenti o comportamenti didattici o inerenti
l’organizzazione scolastica.
4. Il Presidente redige e aggiorna, tenendo conto solamente dell’ordine temporale di arrivo, una
nota delle richieste di intervento alla discussione e da poi facoltà di parlare sulla base del predetto
ordine.
5. I membri si rivolgono a tutto l’Organo Collegiale evitando di dar luogo a dialoghi e discussioni
con singoli membri.
6. Nessuno può essere interrotto mentre sta parlando, né la seduta può essere aggiornata o sospesa
in corso d’intervento.
7. L’esame delle proposte formalmente articolate in più parti inizia sempre con la discussione delle
singole parti delle proposte.
8. Contro ogni determinazione del Presidente in ordine all’esercizio della potestà e dei poteri
previsti dall’art.24, ciascun membro ha facoltà di fare rilievi che, qualora non accolti, vengono posti
all’attenzione dell’Organo Collegiale il quale deciderà, senza discussione, per alzata di mano. La
trattazione prosegue nel senso voluto dalla decisione assunta.
9. È dovere da parte dei membri degli organismi collegiali di allontanarsi dalla sala delle adunanze
in cui viene discusso l’argomento nel quale si abbia interesse per non influenzare con la propria
presenza coloro che partecipano alla formazione dell’atto deliberativo.
Art 29 Diritto di iniziativa
1. Ciascun componente ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all’Organo Collegiale.
2. Ogni membro può presentare interrogazioni, risoluzioni o mozioni ed esigere, se del caso, voti da
parte dell’Organo Collegiale.
Art. 30 Interrogazioni
1. L’interrogazione, di cui agli articoli 26 e 29, relativi ad argomenti estranei all’o.d.g., consiste
nella richiesta, scritta o verbale, al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità
di un fatto determinato inerente la vita scolastica; per conoscere i motivi, i criteri o gli intendimenti
in base ai quali sono stati adottati o siano da adottare taluni atti o provvedimenti o trattate certe
situazioni.
Art. 31 Risoluzioni
1. Le risoluzioni di cui all’art. 29, note come documenti o ordini del giorno, sono intese a dar conto
di una determinata posizione su un certo argomento attinente o connesso con la vita e le
problematiche scolastiche.
Art. 32 Mozioni
1. Le mozioni, di cui all’art.29, sono di vario contenuto e consistono in una proposta concreta di
deliberazione o al fine di pervenire a una decisione inerente un argomento posto all’o.d.g. della
riunione.
Art. 33 Mozioni d’ordine
1. Oltre le mozioni di cui all’ articolo 31 è prevista la mozione d’ordine che consiste in un richiamo
verbale inteso a ottenere che, nel modo di presentare, discutere un argomento ed approvare una
deliberazione, siano rispettate le norme regolamentari, quelle derivanti da precedenti deliberazioni,
non esplicitamente e prioritariamente coinvolte nel processo decisionale, e quelle derivanti da fonti
normative più generali.
2. Le mozioni d’ordine richiami all’o.d.g., alla priorità di una votazione e alle norme previste nel
comma 1) hanno la precedenza sulla questione principale e comportano la sospensione della
discussione.
3. Tali mozioni, se di facile composizione e/o immediatamente accolte, senz’altro fanno riprendere
la discussione nel senso voluto dalla decisione presa o dalla mozione accolta.
4. Qualora le mozioni coinvolgano l’interpretazione del regolamento, e non trovi applicazione il
comma precedente, l’Organo Collegiale, a maggioranza, delibera la sospensione della discussione
sul punto in questione e investe la Commissione per il Regolamento di cui all’art.44 a dirimere la
controversia. Tale Commissione decide in via definitiva entro il tempo massimo di tre giorni,
dopodiché la seduta e la discussione riprende nel senso della decisione adottata dalla Commissione.
Art. 34 Mozioni di pregiudizialità e di sospensione
1. Sono altresì previste le mozioni di pregiudizialità e di sospensione che precedono la discussione
dell’argomento cui si riferiscono.
2. La mozione di pregiudizialità è intesa ad impedire la discussione dell’argomento cui si riferisce.
3. La mozione di sospensione tende a ottenere il rinvio, ad altra seduta o a un momento ulteriore
della medesima seduta, dell’argomento cui si riferisce.
Art. 35 Voto sulle mozioni
1. Tutte le risoluzioni, salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell’art.33 sono approvate o respinte
con votazione palese dopo aver sentito due interventi in contraddittorio che non potranno superare i
tre minuti ciascuno.
Art. 36 Emendamenti
1. Ogni membro ha diritto di presentare emendamenti al testo della proposta in discussione
chiedendone la votazione prima di passare al voto sulla proposta originaria. È salvo il diritto di
colui che propone la questione originaria di ritirare la sua proposta prima che si passi alla votazione
sull’emendamento. Ciò comporta la decadenza della proposta di emendamento a meno che altri non
assuma la proposta originaria.
Art. 37 Ordine di votazione
1. Le risoluzioni e le mozioni vanno trattate e votate secondo l’ordine temporale risultante agli atti
o di arrivo al tavolo della Presidenza.
Art. 38 Votazioni
1. Conclusa la discussione e prima di passare alla votazione, sono consentite le sole dichiarazioni di
voto che sono permesse in ogni tipo di votazione prevista dai successivi commi.
2. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere
legale l’adunanza, ma non nel numero dei voti validi eccettuato nei casi in cui è richiesta una
maggioranza qualificata).
3. L’espressione del voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano. Può
essere effettuata anche per alzata e seduta, o per spostamento dei favorevoli e contrari in luoghi
separati dell’aula.
4. La votazione può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con motivata
decisione del Presidente e approvata dalla maggioranza dell’Organo Collegiale.
5. È altresì prevista la votazione tacita o implicita in caso di proposta che presumibilmente goda del
generale consenso. In tal caso, previa decisione presa a maggioranza per l’adozione di tale sistema
di votazione, il Presidente annuncia che se nessuno manifesta contrarietà la proposta si intende
approvata all’unanimità.
6. Quando la votazione è palese il Presidente pone ai voti la proposta invitando a votare, prima i
membri favorevoli, poi quelli contrari e, infine, gli astenuti a far constare tale loro posizione.
7. Se la deliberazione concerne persone la votazione è sempre a scrutinio segreto mediante l’uso di
schede. Le schede bianche o nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti validi
per l’efficacia della deliberazione.
8. In caso di votazione segreta il Presidente designa due scrutatori e procede allo scrutinio:
a) verificando preliminarmente il numero delle schede votate in rapporto ai votanti. Qualora
il
numero delle schede sia superiore al numero dei votanti, la votazione va senz’altro
annullata
senza neppure procedere allo spoglio;
b) facendo effettuare in modo palese lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori.
Indi, terminato lo scrutinio, proclama l’esito della votazione.
9.Nelle votazioni riguardanti l’elezione di persone a qualunque tipo d’incarico, risultano eletti
coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, salvo contrario disposto, prevale il
più anziano in servizio e, ulteriormente, il più anziano in età.
10.Se la votazione non presenta irregolarità ed è stata conseguita la maggioranza prescritta non si
può procedere, per nessuna ragione, a nuove votazioni sullo stesso argomento.
Art. 39 Sospensione della seduta
1. Le sedute degli OO.CC. possono essere, o sono, sospese, oltre che nei casi esplicitamente
previsti nel regolamento, anche quando il Presidente, di propria iniziativa o perché richiesto in tal
senso dai membri dell’Organo Collegiale, ravvisi la necessità di consultare persone estranee
all’Organo Collegiale.
2. La sospensione è senz’altro disposta quando ne faccia richiesta un’articolazione funzionale
dell’Organo Collegiale o i due terzi dei membri del medesimo per permettere una migliore o più
pacata riflessione sugli argomenti trattati.
3. Fatto salvo il comma 1 dell’art.20 si applicano i commi dello stesso articolo.
4. In tutti i casi di sospensione previsti nel presente regolamento ogni membro, allo scadere dei
termini concessi o previsti per la durata della sospensione, che non possono essere comunque più
ampi di trenta minuti, può sollecitare il Presidente a riprendere la riunione. Il Presidente deve
provvedere entro dieci minuti dall’avventura sollecitazione, dopodiché trovano, senz’altro,
applicazione le norme previste nel presente regolamento.
Art. 40 Aggiornamento delle sedute degli OO. CC.
1. L’aggiornamento o il rinvio ad altra seduta avviene per gli argomenti residui, quando, all’ora
fissata per la scadenza, non sia stato esaurito l’o.d.g..
2. Se giunge l’ora fissata per la conclusione della seduta ed è in corso la trattazione di un
argomento la riunione continua per la definizione e la votazione sul medesimo, dopodiché, salvo il
caso di cui al comma 4, si effettua il rinvio.
3. Non è consentito quando residua un tempo poco apprezzabile, salvo il caso di cui al comma
seguente, iniziare la trattazione di altro argomento che palesemente non potrebbe essere concluso
entro l’ora fissata per la chiusura della riunione. Ogni membro può far rilevare questo ponendolo
all’attenzione dell’Organo Collegiale.
4. L’Organo Collegiale all’unanimità può decidere di continuare la seduta ad oltranza, o oppone
nuovo termine di scadenza, per l’esaurimento di tutte le questioni, o parte di esse, poste all’o.d.g..
Art. 41 Scioglimento della seduta
1. Oltre che nei casi previsti nel presente regolamento il Presidente scioglie la seduta quando sia
esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’o.d.g..
2. Quando il Presidente abbia sciolto la seduta e si sia ritirato dalla sala delle riunioni, la seduta è da
ritenersi chiusa, perciò i membri rimasti, anche se in numero legale, non hanno più facoltà di
deliberare.
Art. 42 Divieto di abbandono
1. Il Presidente non può abbandonare la seduta a meno che non provveda alla nomina di un
sostituto che legittimamente continui la riunione, assumendo tutte le funzioni del Presidente.
2. Dell’abbandono del Presidente e della nomina del suo sostituto deve essere fatta esplicita
menzione nel processo verbale.
3. In nessun caso la seduta può legittimamente proseguire in assenza del Presidente o del suo
sostituto.
4. Sono nulle le deliberazioni assunte in assenza del Presidente.
Art. 43 Verbale
1. Di ogni riunione viene redatto il processo verbale a cura del Segretario che svolge una autonoma
funzione.
2. Nel verbale vanno indicati:
a) un numero progressivo;
b) luogo, data e ora di inizio della riunione;
c) il nome e la qualifica di chi l’ha presieduta;
d) il modo di convocazione, ai sensi degli articoli 9 e 13;
e) i nomi dei membri assenti, citando le eventuali giustificazioni (art.29 D.P.R. n°416 del 31/5/74
per la decadenza) e la constatazione della sussistenza del numero legale;
f) l’ordine del giorno;
g) il fedele resoconto dell’andamento della seduta, riportando i motivi principali della discussione e
e le relative deliberazioni;
h) le entrate nell’aula della riunione e le uscite dalla medesima da parte dei membri nel corso della
seduta;
i) gli interventi legittimi di estranei ai sensi dell’art.20;
l) le proposte di delibera su cui votare, col testo integrale della parte dispositiva;
m) le eventuali dichiarazioni di voto;
n)la eventuale constatazione del numero legale in corso di seduta;
o) l’esito della votazione, cioè numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli astenuti su
ogni proposta; nonché, a richiesta, le generalità dei membri contrari e di quelli astenuti (art. 24
D.P.R. n°3 del 10/1/57);
p) l’aggiornamento della riunione o la data della nuova convocazione ai sensi del comma 4
dell’art.10;
q) le sospensioni o lo scioglimento della seduta;
r) l’abbandono della seduta da parte del Presidente e la nomina del sostituto;
s) l’ora in cui termina la seduta.
3. Per le deliberazioni concernenti persone, si deve far constare dal verbale che si è proceduto alla
votazione a scrutinio segreto; del pari si devono far constare le diverse modalità della votazione
quando essa viene effettuata in forma diversa da quella prevista nella prima parte del comma 4
dell’art.37.
4. Per le deliberazioni concernenti questioni su persone, dal verbale deve constare anche che si è
deliberato in seduta segreta.
5. Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo
e di chiedere le opportune rettifiche.
6. Quando gli intervenuti ne facciano esplicita richiesta al Presidente essi hanno diritto a che i loro
interventi vengano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto, debitamente
firmato e datato, sia consegnato al Presidente o al Segretario verbalizzante prima della sua lettura
all’Organo Collegiale.
7. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate seduta stante al Segretario per la
loro integrale trascrizione a verbale. Può, in tal caso, prima della chiusura della riunione, essere
comunque richiesto all’intervenuto il testo scritto, debitamente firmato e datato, della sua
dichiarazione.
8. Eventuali ingiurie, diffamazioni, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o parole volgari non
devono essere mai riportate a verbale.
9. È consentito, all’esclusivo fine di facilitare la stesura del verbale o di assicurarne la massima
veridicità, l’utilizzo di apparecchi di registrazione. In tal caso quanto registrato deve essere distrutto
in un momento immediatamente successivo alla formale approvazione del verbale cui tale
registrazione si riferisce.
Art. 44 Termini, deposito, rettifiche ed approvazione del verbale
1. Il processo verbale sarà redatto entro otto giorni dalla data di svolgimento della riunione cui si
riferisce.
2. È trascritto, a cura del Segretario verbalizzante, su un apposito registro a pagine numerate,
firmate dallo stesso e dal Presidente e depositato presso la Segretaria dell’Istituto. Sono posti in
essere quegli atti volti a facilitare l’autonoma trascrizione del verbale ad opera del Segretario
verbalizzante.
3. Il verbale è valido ed efficace fino alla sua mancata approvazione.
4. Viene depositato a disposizione dei membri almeno cinque giorni prima dell’adunanza in cui
sarà sottoposto ad approvazione, che di norma sarà quella successiva alla riunione alla quale il
verbale si riferisce. È fatto salvo il comma 3 dell’art. 26.
5. Ultimata la lettura, il Presidente chiede all’Organo Collegiale se vi siano osservazioni sul
verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all’unanimità.
6. Se un membro intende far constare la sua assenza dalla riunione cui il verbale in approvazione si
riferisce va utilizzata una modalità di votazione che permette di rendere conto di tale posizione.
7. Se un membro intende proporre modifiche ed integrazioni al verbale, deve farlo formulando
esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
8. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione
del merito dell’argomento.
9. Quando viene formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella l’Organo Collegiale per
conoscere se vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire la rettifica si intende
approvata. È salvo, in ogni caso, il comma 6 del presente articolo.
10.Qualora vengano manifestate contrarietà possono parlare, oltre al proponente, un membro a
favore della proposta e uno contro la medesima, ciascuno per un massimo di tre minuti. Dopo tali
interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
11.Il membro proponente ha comunque diritto, senza sottoporla a votazione, alla rettifica della
propria dichiarazione, resa ai sensi del comma 7, se non la ritiene corrispondente a quella fatta, a
meno che non esista agli atti il testo scritto della dichiarazione. Il testo della dichiarazione non può
essere distrutto prima che il verbale che la contiene non sia stato formalmente approvato.
12.Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e
delle stesse si fa richiamo, mediante annotazione in calce o a margine, nel verbale della seduta cui
le rettifiche si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dalle firme autografe del Segretario
verbalizzante e del Presidente, e portano l’indicazione della data della seduta nella quale sono state
approvate.
13.Fatto salvo l’art.25 i membri dell’Organo Collegiale hanno altresì diritto di ottenere estratti e
certificazioni desunte dal registro dei verbali.
14.Quando, ai sensi dell’art.25, si producano copie di verbali, nelle medesime viene riportata la data
della seduta di approvazione del verbale cui la copia si riferisce con specifica apposizione del bollo
e della firma del responsabile dell’Ufficio.
Art. 45 Commissione regolamento
1. È costituita, in seno agli OO. CC., una Commissione per il regolamento che ha la competenza di
dirimere le controversie sull’interpretazione e applicazione del presente regolamento.
2. Ogni qualvolta sorga una controversia inerente il presente regolamento e non trovi applicazione
il comma 3 dell’art.33, fatto salvo il comma 5 dello stesso articolo, della questione viene investita la
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, che deciderà in via definitiva sulla questione
oggetto del contendere.
3. La Commissione per il regolamento, anche di propria iniziativa, può esaminare le controversie,
di cui al comma 5 dell’art.32 , sorte negli OO. CC. e, fatta salva la decisione assunta in merito da
parte degli stessi OO. CC., dispone per l’avvenire. In tal caso tutti gli OO. CC. sono tenuti ad
adeguarsi.
4. La Commissione per il regolamento del Collegio dei Docenti ha competenza sul Collegio dei
Docenti e i sui Consigli di Classe.
5. La Commissione per il regolamento è nominata dal Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno
scolastico ed è composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Dirigente Scolastico è
componente di diritto della Commissione e ne assume la Presidenza.
6. La Commissione elegge nel proprio seno un Vicepresidente e designa il Segretario per la
verbalizzazione delle deliberazioni le quali, firmate da entrambi, saranno inserite con numero
progressivo in apposito registro a pagine numerate.
7. Il disposto assunto dalla Commissione costituisce interpretazione autentica del Regolamento. Il
registro di cui al precedente comma fa parte integrante del testo regolamentare.
8. In prima applicazione la commissione verrà eletta dopo l’approvazione del presente
regolamento.
9. Qualora un membro della Commissione per il regolamento cessi di farne parte per qualsiasi
causa si procederà alla surroga secondo le modalità previste dalla norma in vigore.
CAPO II
CONSIGLIO D' ISTITUTO
Art. 46 Definizione
1. Tutti i Membri del Consiglio d’Istituto ricoprono cariche elettive a eccezione del Dirigente
Scolastico che ne fa parte per diritto.
2. In seno al Consiglio tutti i Membri, godono di pari dignità e diritti; pertanto non è configurabile
né ammesso, tra i Membri del Consiglio, alcun rapporto di dipendenza o gerarchia.
Art. 47 Validità delle riunioni
1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta, salvo casi speciali, la presenza
della metà più uno (maggioranza assoluta) dei componenti in carica.
Art. 48 Convocazione della prima seduta e elezione del Presidente
1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei
relativi componenti è disposta dal Dirigente Scolastico;
2. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio presidente;
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto;
4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
5. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al
numero dei componenti del Consiglio;
6. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei
componenti in carica;
7. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, secondo le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente;
8. Il Consiglio d'Istituto, dopo la nomina del Presidente, nella stessa seduta o in quella
immediatamente successiva, elegge i membri della Giunta esecutiva con le stesse modalità previste
per l'elezione del Presidente;
9. Alle votazioni di cui sopra partecipano tutti i membri del Consiglio d'Istituto con la possibilità
per ogni membro di esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei membri da
eleggere per ogni componente (1 docente, 1 non docente, 2 genitori);
Art. 49 Funzionamento delle adunanze e deliberazioni
1, Le sedute e le deliberazione del Consiglio d’Istituto sono, salvo i casi speciali contemplati da
apposite disposizioni, pubbliche e disciplinate nel seguente modo:
a) il Presidente coordina e dirige l’attività del Consiglio, assicura la regolarità della discussione e il
rispetto delle norme regolamentari;
b) il Presidente, constata la validità della seduta, pone in discussione gli argomenti all’ordine del
giorno secondo l’ordine indicato nella convocazione;
c) l’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal Presidente o su proposta di
anche uno solo dei Membri del Consiglio se la maggioranza si dichiara d’accordo. Dell’avventura
modifica della sequenza degli argomenti all o.d.g. viene tenuta nota nel verbale della seduta;
d) tutti i Membri del Consiglio hanno diritto di parola sugli argomenti in discussione;
e) non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per effettuare un richiamo al
regolamento o all o.d.g.; tuttavia in qualunque momento della discussione ogni componente del
Consiglio può fare rilevare, nel caso, il fatto che l’argomento in discussione non sia inerente all’
o.d.g. (mozione d’ordine); su tale mozione si esprime, immediatamente e a maggioranza, il
Consiglio;
f) le mozioni ordinarie, volte cioè a provocare una deliberazione del Consiglio d’Istituto su un
argomento di sua competenza ma non inserite nella o.d.g. in quanto non prevedibili in anticipo,
devono essere presentate in forma scritta al Presidente da almeno tre Membri del Consiglio. Esse
vengono lette dal Presidente e, se necessario, brevemente illustrate e discusse per essere infine poste
in votazione;
g) il Consiglio può stabilire, di volta in volta e a seconda della importanza degli argomenti posti in
discussione, la durata massima di ogni intervento;
h) la votazione, su ogni argomento, avviene di norma per voto palese; qualora si tratti di persona è
obbligatoria la votazione a scrutinio segreto;
i) le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo i
casi in cui sia esplicitamente disposto diversamente; in caso di parità (contando anche il voto del
Presidente) prevale la parte che ha ricevuto il voto del Presidente;
l) nelle votazioni a scrutinio segreto la parità di voti determina la non approvazione della mozione
votata;
m) qualora si verifichino fatti gravi che impediscano il normale e sereno andamento dei lavori il
Presidente può sospendere o dichiarare sciolta la seduta. Medesima facoltà è concessa al Presidente
qualora si verifichino violazioni al Regolamento del Consiglio o a disposizioni di legge.
Art. 50 Decadenza dei membri
1. La decadenza da Membro del Consiglio avviene al verificarsi delle circostanze previste dalle
disposizioni di legge e, in modo particolare, per coloro che, senza validi e giustificati motivi,
abbiano disertato tre consecutive sedute del Consiglio d’Istituto; essi decadono automaticamente
dalla carica e vengono surrogati attingendo dalla lista dei non eletti (per la stessa lista) alle ultime
elezioni.
2. L’ assenza a ogni seduta va giustificata obbligatoriamente nel corso della prima successiva
seduta alla quale il Membro torna a partecipare; la fondatezza della giustificazione viene valutata,
dal Consiglio, seduta stante e riportata nel verbale della seduta.
3. La decadenza dei Membri del Consiglio viene decretata dal Presidente, quindi senza obbligo di
delibera, e deve essere registrata nel verbale del Consiglio.
4. La surroga dei Membri decaduti avviene, qualunque sia stato il motivo della decadenza, con atto
proprio della Autorità competente così come previsto dalle vigenti disposizioni.
Art. 51 Elezioni
1. Il Consiglio di Istituto resta in carica, salvo diverse speciali disposizioni del Ministero, per tre
anni. Alla scadenza del triennio il Dirigente Scolastico indice le elezioni per il rinnovo delle
cariche del Consiglio d’Istituto; esse hanno luogo, di norma, entro e non oltre i primi sessanta giorni
dall’inizio delle lezioni. A tal fine il Dirigente Scolastico, su incarico del Consiglio d’Istituto e
previa consultazione delle singole Componenti scolastiche dell’ Istituto, nomina la Commissione
Elettorale entro i primi venti giorni dall’inizio delle lezioni.
2. La Commissione Elettorale nell’espletamento delle proprie funzioni deve adottare criteri di
lavoro conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. La prima seduta del Consiglio d’ Istituto rinnovato deve avvenire entro e non oltre il 35° giorno
successivo alla proclamazione degli eletti, previa nomina da parte della Autorità competente ai sensi
delle vigenti disposizioni.
4. Il Consiglio d’Istituto uscente, al fine di consentire il pieno funzionamento dell’ Istituto e in base
alle vigenti disposizioni, gode dei pieni poteri fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 52 Presidente, Vicepresidente E Segretario del Consiglio di Istituto
1. il Presidente coordina e dirige l’attività del Consiglio, assicura la regolarità della discussione e il
rispetto delle norme regolamentari;
2. il Vicepresidente è eletto da tutti i Membri del Consiglio tra i Genitori eletti; ha la funzione di
sostituire, assumendone temporaneamente tutte le funzioni, il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
3. Nel caso di decadenza del Presidente, per qualsiasi motivo ciò avvenga, il vicepresidente non gli
subentra neppure temporaneamente. In tal caso si dovranno indire immediatamente nuove elezioni
per la sua surroga.
4. Il Segretario del Consiglio ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta. Esso può essere
nominato una volta per tutte, fin dalla prima seduta o successivamente in qualsiasi altro momento, o
può essere nominato di volta in volta dal Presidente tra i Membri presenti.
Art. 53 - Sedute del Consiglio d’Istituto
1. Il presidente del Consiglio d’Istituto, qualora constati in apertura di seduta, la mancanza del
numero legale dei Consiglieri decreta il rinvio della seduta fissando, e dandone seduta stante
comunicazione ai presenti, la nuova data di convocazione. È compito del Presidente provvedere alla
nuova convocazione dei Consiglieri assenti.
2. Della seduta andata deserta verrà steso regolare verbale che verrà pubblicato regolarmente
all’albo dell’ Istituto.
3. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, da leggersi e approvarsi in apertura della successiva
seduta (dopo la constatazione della consistenza del numero legale dei partecipanti).
4. Circa il verbale della seduta precedente, in occasione della sua lettura per l’approvazione, ogni
Consigliere può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non
obiettivamente riportate o omesse o non rispondenti al proprio pensiero. Ove non sorgano obiezioni
o contestazioni il verbale si intende approvato diversamente si dovranno apportare tutte le rettifiche
richieste e, quindi, approvarlo per alzata di mano nella nuova stesura.
5. Una volta approvato il verbale diventa definitivo e non vi si potranno più introdurre modifiche o
integrazioni.
6. Prima che si inizi la discussione di un argomento posto all o.d.g. ognuno dei Consiglieri può
porre una mozione d’ordine tendente a eliminare dall’o.d.g. la discussione di quel particolare
argomento (questione pregiudiziale) oppure tendente a sospendere la discussione di quel particolare
argomento (questione sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche in corso di
discussione per sopravvenute e imprevedibili complicanze in merito all‘argomento in discussione.
La mozione d’ordine (sia pregiudiziale che sospensiva) provoca la immediata sospensione della
discussione sull’argomento e la discussione sulla sua accettazione o meno. In proposito, fissato dal
Consiglio un limite di tempo massimo, si esprime a favore un Consigliere e uno contro e subito
dopo si vota per l’accoglimento o meno della mozione.
7. La presentazione della mozione d’ordine le argomentazioni portate a suo favore e contro, come
pure l’esito della votazione (con indicazione del numero di voti favorevoli, contrari e nulli) dovrà
essere riportata sul verbale della seduta.
8. Di norma non è consentito inserire all o.d.g. nuovi argomenti; tuttavia ogni Consigliere può
proporre per iscritto l’inserimento nell’o.d.g. di nuovi argomenti, da discutere nel corso della stessa
seduta, se esiste adeguata documentazione o informazione in merito, se l’argomento proposto è di
competenza del Consiglio e, soprattutto, se si sia manifestato l’unanime consenso dei presenti. Nel
caso la richiesta non trovi l’unanime consenso è diritto del proponente chiedere, e ottenere,
l’inserimento dell’argomento nella o.d.g. della seduta successiva.
9. Una volta che il Presidente dichiara esaurita la discussione su un determinato argomento posto
all o.d.g. lo stesso viene posto in votazione e, da quel momento in poi non è più consentito
riprenderne la discussione.
10.Tutte le delibere vanno prese, con le modalità dichiarate prima di ciascuna votazione, a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.Il Consiglio d’Istituto può nominare Commissioni consultive per studiare e approfondire
problemi particolari inerenti l’attività dell’ Istituto.
12.A norma delle vigenti disposizioni è consentito al Consiglio di Istituto avvalersi, in forma
consultiva, di personale che, all’interno dell’ Istituto, operi in modo continuativo nel campo
medico-psico-socio-pedagogico.
13.Il Presidente del Consiglio d’Istituto, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più Membri del
Consiglio, può proporre al Consiglio, che si esprime in merito, una breve sospensione dei lavori o il
rinvio della seduta in corso a una nuova data.
14.Le sedute del Consiglio d’Istituto sono aperte al pubblico limitatamente a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni. Pertanto:
a) i Membri delle Componenti del Consiglio d’Istituto si assumono personalmente la responsabilità
di verificare la qualifica di elettore (appartenente alla propria componente) delle persone che
chiedono di assistere alla seduta del Consiglio d’Istituto;
b) il numero delle persone che desiderano presenziare alle sedute del Consiglio d’Istituto è
subordinato alla capienza del locale in cui la seduta ha luogo; in ogni caso sul numero di persone da
ammettere alle singole sedute esprime il proprio insindacabile parere il Presidente del Consiglio d’
Istituto;
c) il Presidente del Consiglio d’Istituto informa per iscritto della convocazione del Consiglio
almeno cinque giorni prima il Dirigente Scolastico per la Componente Docente, il DSGA per la
Componente A.T.A..
d) La presenza di persone estranee al Consiglio d’Istituto non è ammessa qualora siano in
discussione fatti riguardanti persone.
e) Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la
libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ordina la sospensione della seduta e dispone
che la prosecuzione avvenga in forma non pubblica.
f) Il Consiglio d’Istituto, con autonoma decisione, può invitare alle proprie riunioni, aderendo al
criterio del pluralismo, rappresentanti della Provincia, del Comune o di Comuni interessati a
particolari problematiche, delle Circoscrizioni, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
dipendenti e autonomi operanti nel territorio al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti
la vita e il funzionamento dell’ Istituto che interessino anche le comunità locali o le componenti
sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.
g) Analogo invito può essere rivolto ai Rappresentanti del Consiglio di Distretto Scolastico cui il
consiglio d’Istituto fa capo
Art. 54 - Convocazione del Consiglio d’Istituto
1. Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno una volta ogni due mesi o ogni volta che il Presidente
ne ravvisi la necessità.
2. La convocazione è fatta dal Presidente (o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento) su sua
iniziativa.
3. La richiesta di convocazione del Consiglio d’Istituto può essere avanzata anche dal Dirigente
Scolastico o da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo caso la richiesta, scritta, deve
indicare gli argomenti da porre all o.d.g..
4. Il Presidente del Consiglio d’Istituto deve convocare il Consiglio entro i dieci giorni successivi al
ricevimento della richiesta di convocazione di cui al precedente comma 3.
5. La comunicazione della convocazione del Consiglio deve essere personale e deve avvenire, per
ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima della data fissata. Essa deve contenere
l’indicazione degli argomenti iscritti all o.d.g., la data, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, tutto
il materiale illustrativo necessario per consentire una cosciente e coerente deliberazione. Tutto il
materiale attinente agli argomenti posti all o.d.g. è, comunque, messo a disposizione per essere
consultato in qualunque momento da qualsiasi Consigliere lo desideri presso la Segreteria dell’
Istituto.
6. Tutte le Componenti Scolastiche presenti in Istituto devono essere informate mediante affissione
all’Albo del Consiglio d’Istituto della convocazione del Consiglio e degli argomento posti in
discussione. La convocazione deve restare affissa all’Albo del Consiglio d’Istituto almeno fino al
giorno fissato per la seduta.
7. I Consiglieri che abbiano modo di conoscere in anticipo la loro impossibilità a presenziare alla
seduta debbono informarne la Presidenza fornendo le motivazioni per l’assenza.
Art. 55 Pubblicazione degli atti.
1. Le deliberazioni del Consiglio d’istituto devono essere pubblicate all’Albo del Consiglio
d’Istituto entro il quinto giorno dalla loro assunzione in entrambe le sedi e vi debbono restare affisse
per un periodo non inferiore a trenta giorni.
Art. 56 Ordine del Giorno
1. L’ ordine del giorno, formulato dal Presidente, viene da quest’ ultimo firmato e inviato a ogni
singolo Consigliere e pubblicato all’ Albo del Consiglio.
Art. 57 Omissioni
1. Per quanto non espressamente indicato o trattato in questa sezione del Regolamento vanno
applicate, per analogia e se trattate, le norme contenute in altre sezioni del Regolamento stesso.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 58 - Competenze
1. La Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio d’Istituto;
in particolare:
a) predispone il piano annuale e il conto consuntivo;
b) appronta i lavori del Consiglio d’Istituto;
c) cura la preparazione degli atti da proporre all’approvazione del Consiglio.
Art. 59 Presidenza della Giunta Esecutiva
1. Il Dirigente Scolastico presiede di diritto la Giunta Esecutiva.
2. In base alle vigenti disposizioni le funzioni del Dirigente Scolastico in seno alla Giunta
Esecutiva, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte da un Docente, per ciò
espressamente nominato dal Dirigente Scolastico, scelto tra i suoi Collaboratori.
3. La convocazione delle sedute della Giunta Esecutiva spetta al Dirigente Scolastico, che ne
stabilisce l’o.d.g., ne da comunicazione ai Componenti con almeno cinque giorni di anticipo, salvo i
casi eccezionali di emergenza.
La Giunta Esecutiva può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
COLLEGIO DEI DOCENTI E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 60 Potere di autorganizzazione
Nell’ambito della potestà di autorganizzazione che compete a tutti gli OO.CC. operanti nella scuola,
il Collegio dei Docenti si dà il presente regolamento
Art. 61 Calendarizzazione delle attività degli OO.CC.
1. All’inizio d’ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti, acquisite le proposte o le deliberazioni
eventualmente effettuate dagli altri OO.CC, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto
Nazionale di Lavoro, sulla programmazione dei propri impegni collegiali, delibera il piano delle
proprie attività ai sensi dell’art. 1.
Art.62 Sedute ordinarie
1. Il Collegio dei Docenti si riunisce normalmente in seduta ordinaria almeno due volta ogni
quadrimestre (ovvero almeno una volta ogni trimestre)
2. Il Consiglio di Classe si riunisce normalmente in seduta ordinaria almeno una volta ogni
bimestre.
3. Le riunioni si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni e per gli OO.CC. elettivi in orari
possibilmente compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.
Art. 63 Sede delle riunioni
1. Il Collegio dei Docenti. si riunisce normalmente nel luogo dove è stabilita la Presidenza.
Il Consiglio di Classe si riunisce di norma nell’edificio cui sono assegnati i Docenti che ne fanno
parte.
Art. 64 Modalità e tempi della discussione
1)Prima che abbia inizio la discussione il presidente illustra i punti all’o.d.g.. Il tempo massimo
normalmente previsto per l’illustrazione di ciascun punto è di 10 minuti. Ai presentatori di
relazioni, progetti, proposte viene accordato un tempo massimo di 10 minuti.
2)Aperta la discussione il presidente dà la parola ai docenti secondo l’ordine delle richieste di
intervento. Il tempo massimo previsto per ogni intervento è di 5 minuti.
3)Nel corso del dibattito, al presidente, ai relatori e ai presentatori di proposte, al fine di fornire
eventuali chiarimenti richiesti, viene accordata la parola per ulteriori 3 minuti.
4)Le richieste di parola per richiamo all’o.d.g. o all’osservanza del presente regolamento hanno la
precedenza. (mozione d’ordine)
5)In casi particolari, tenuto conto dei punti all’o.d.g. è ammesso il contingentamento dei tempi
d’intervento. Esso però va deliberato dall’Organo Collegiale a inizio seduta o all’inizio della
discussione dei singoli punti all’o.d.g..
Art. 65 Commissioni di lavoro
1. Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe possono dotarsi di Commissioni di lavoro, di
carattere permanente o temporaneo, con compiti istruttori e di analisi preliminare degli argomenti
che devono essere trattati dagli OO.CC..
2. Le Commissioni a carattere permanente sono formate all’inizio di ogni anno scolastico mediante
elezione, all’interno dell’Organo Collegiale competente, e sono rinnovate ogni anno. In sede di
prima applicazione, saranno costituite dopo l’approvazione del presente regolamento. Le
Commissioni a carattere temporaneo saranno formate quando necessario e per il tempo sufficiente a
compiere il compito affidato.
3. Le Commissioni istituite dai Consigli di Classe eleggono al loro interno un Presidente, che
designa il Segretario, e un Vicepresidente. Per le Commissioni di lavoro costituite all’interno del
Collegio dei Docenti, il Presidente dello stesso è Presidente di diritto di qualunque Commissione; in
caso di assenza del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vicepresidente eletto con le stesse
modalità previste nella prima parte del presente comma.
4. Un rappresentante di dette Commissioni, individuato all’interno delle stesse, assumerà la qualità
di Commissario relatore che avrà il compito di riferire su quanto elaborato dalla Commissione. È
consentita la possibilità di prospettare relazioni contrapposte.
5. Le Commissioni si danno un’indicazione delle finalità da perseguire, predispongono un piano
delle loro attività e incontri che trova spazio nel piano annuale delle attività ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n°399 del 23/8/88.
6. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere decisionale ma soltanto una funzione
preparatoria delle deliberazioni conclusive che spettano esclusivamente alla competenza dell’intero
Organo Collegiale.
7. In seno al Collegio dei Docenti sono costituite le seguenti Commissioni, con mandato annuale:
a) Commissione per il piano annuale delle attività e per la programmazione educativa ( POF );
b); Commissione per la formazione delle classi;
c); Comitato per la valutazione del servizio;
il Collegio può, altresì, costituire commissioni a carattere temporaneo per facilitare lavori istruttori
e migliorare l’offerta formativa ( es),
e) Commissione per la continuità educativa;
f) Commissione per la sperimentazione
g) Commissione per la formazione in servizio
h) Commissione orario
i) ………………………..
l) ………………………..
8. La partecipazione a qualsivoglia Commissione è libera e volontaria.
9. Tutte le Commissioni presentano al Collegio dei Docenti, alla fine di ogni anno scolastico, una
relazione sulle attività svolte nel precedente anno scolastico.
Art. 66 Commissione per il piano annuale delle attività e per la programmazione educativa (
POF )
1. La Commissione predispone una esauriente e completa scaletta di tutti i punti che dovranno
costituire il piano di attività annuale e la programmazione educativa indicando anche le modalità
con cui dovranno essere trattate e raccogliendo, fornendo o indicando adeguato materiale,
indicheranno il numero, la composizione numerica e le modalità di formazione dei gruppi di lavoro
in cui sarà suddiviso il Collegio dei Docenti per espletare la trattazione dei punti o argomenti
affidati; coordineranno i lavori di tale gruppo e cureranno la stesura finale del piano di attività
annuale e della programmazione educativa.
Art. 67 Commissione per la sperimentazione
1. La Commissione persegue il fine di sollecitare e rendere concretamente operante la
sperimentazione quale diritto-dovere dell’intera comunità scolastica nelle sue molteplici forme di:
a) ricerche e realizzazioni di innovazioni che lasciando inalterate strutture e ordinamenti incidono
soltanto sulla metodologia e didattica della funzione formativa affidata ai Docenti. Tali ricerche e
realizzazioni possono coinvolgere:
a1) non più di un Insegnante, senza richiedere l’utilizzazione straordinaria di risorse
dell’Amministrazione Scolastica o di altro Ente;
a2) più di un Insegnante, possono richiedere un intervento straordinario di spesa;
b) ricerche e realizzazioni di innovazioni che oltre ad incidere sugli aspetti di cui alla lettera a)
consentano di introdurre modifiche nell’ordinamento e nelle strutture. Tali ricerche e realizzazioni
di innovazioni possono essere:
b1) qualificabili come progetto coordinato a livello nazionale;
b2) qualificabili come progetti elaborati autonomamente dall’ Istituto.
2. Tutte le ipotesi di cui alle lettere a2), b1) e b2) devono essere autorizzate dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio d’Istituto, fatte salve le altre necessarie autorizzazioni.
3. Le ipotesi di cui alla lettera a1) sono autorizzate dal Consiglio di Classe.
Art. 68 - Commissione per la formazione in servizio e per l’aggiornamento
Il Collegio dei Docenti nomina al proprio interno una Commissione che avrà il compito di elaborare
proposte per la formazione e l’aggiornamento in servizio.
Art. 69 Criteri per la formazione delle classi
1) Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle classi, l’istituzione scolastica procede all’assegnazione degli alunni alle
stesse secondo le diverse preferenze espresse, sulla base dell’offerta formativa della scuola, in
considerazione delle tre tipologie di orario – ordinario, corso ad indirizzo musicale, tempo
prolungato. Per il corso ad indirizzo musicale, entro il mese di giugno, si procede ad una selezione
attitudinale, con pubblicazione di relativa graduatoria, mentre per gli altri corsi si procederà
secondo i seguenti criteri e modalità:.
a)
classi equi-eterogenee nel loro complesso (equilibrio tra maschi e femmine, età e
valutazione scolastica di ingresso) compatibilmente con le scelte opzionali dei genitori;
b)
i ripetenti di norma rimangono nel medesimo corso, fatte salve le esigenze di natura tecnicoorganizzativo e, eccezionalmente, le richieste motivate dai genitori o dal Consiglio di classe;
c)
gli alunni diversamente abili vengono possibilmente assegnati uno per classe, con priorità
per i più gravi;
d)
gli alunni iscritti alla classe prima che hanno fratelli già frequentanti, saranno inseriti di
norma nello stesso corso;
e)
alla formazione delle classi provvederà un’apposita commissione, come organo di supporto
al Dirigente Scolastico, con funzioni di carattere tecnico-valutativo: essa valuterà il livello di
preparazione di base degli alunni iscritti e le richieste specifiche dell’utenza - comprese le richieste
di assegnazione ad un determinato corso, purché presentate contestualmente alla domanda di
iscrizione o, in ogni caso, prima della formazione delle classi; tenendo conto delle opzioni scelte e
di tutte le informazioni utili, assegnerà gli alunni alle classi secondo i criteri di cui ai punti 1, 2, 3, 4.
2) Sono consentite proposte per lievi modifiche della composizione delle classi dopo un brevissimo
periodo (massimo dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico) di ambientazione e conoscenza
reciproca degli alunni, nel caso in cui si evidenzi in una stessa classe la presenza di situazioni di
squilibrio in riferimento ai criteri indicati.
3) La formazione delle altre classi rispetterà il principio della continuità didattica. In casi
eccezionali, previo parere del Consiglio di Classe e acquisito il consenso dei genitori interessati, è
possibile che un alunno sia attribuito a diversa sezione purché il passaggio avvenga entro i primi
dieci giorni dall’inizio delle lezioni.
4) L’immissione di nuovi alunni nelle classi dopo l’inizio delle lezioni sarà possibile previo parere
del Consiglio di Classe interessato e comunque non oltre il trentesimo giorno dall’inizio delle
lezioni, fatti salvi i casi di trasferimento della residenza dell’alunno.
5) La Commissione per la formazione delle classi verrà istituita nella prima seduta del Collegio dei
Docenti, su proposta del medesimo.
Art. 70 Commissione per la continuità educativa
1. La Commissione è formata da quattro docenti designati dal Collegio dei Docenti.
2. La Commissione per la continuità persegue il fine di porre in essere tutte quelle iniziative che
coinvolgendo alunni, genitori, personale della scuola siano in grado di dare attuazione al principio
della continuità educativa.
3. Le iniziative sono volte a favorire:
a) una comune programmazione educativa e altri momenti programmatori comuni, anche in ordine
ai “curricula”, tra i diversi ordini di scuola;
b) momenti di aggiornamento comune dei Docenti anche dei diversi ordini di scuola;
c) comunicazione di informazioni utili sui percorsi didattici effettuati relativi ad alunni determinati;
d) connessioni tra i rispettivi impianti metodologico-didattici;
e) definizione di strumenti di osservazione e verifica;
f) individuazione di strategie di recupero per gli alunni che presentino difficoltà particolari;
g) realizzazione di progetti che coinvolgano contemporaneamente alunni di diversi Istituti o anche
di diversi ordini di scuola;
h) l’utilizzo degli spazi e attrezzature scolastiche fuori dall’orario delle lezioni per attività di
realizzazione della funzione della scuola quale centro di programmazione culturale e sociale
4. Per realizzare la continuità orizzontale relativa ai rapporti tra scuola, famiglia, Enti e Istituzioni
territoriali, in particolare Enti Locali e ASL, nonché assicurare la continuità di vita tra i diversi
ambienti di vita e formazione dell’alunno, possono essere chiamate a far parte di tale Commissione:
due rappresentanti designati dalla assemblea dei Genitori; un rappresentante dell’Ente Locale e uno
del personale ausiliario per ogni ordine di scuola (se l’iniziativa dovesse interessare diversi ordini di
scuole) designato dalle assemblee del personale ausiliario.
a) La Commissione può articolarsi in sottocommissioni. Le sottocommissioni possono operare
autonomamente.
5.Nei momenti di ingresso degli alunni in un grado scolastico, nonché nei momenti di passaggio da
un grado all’altro sono promossi incontri “triangolari” tra i genitori e i docenti dei gradi contigui.
Art. 71 Comitato per la valutazione del servizio
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi degli articoli 2 e 4, per la valutazione del servizio richiesta dai
singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. n°417 del 31/5/74;
b) alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova
dell’Insegnante ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. citato;
c) ogni qualvolta se ne presenti necessità.
2. Per l’elezione dei membri del Comitato per la valutazione del servizio, la dicitura contenuta nelle
schede sarà: “ELEZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO”.
ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO
Art. 72 - Composizione e struttura dei Consigli di Classe
1. I Consigli di Classe sono organi flessibili e sono composti da tutti gli insegnanti delle classi,
nonché dei rappresentanti eletti in rappresentanza dei Genitori per ciascuna classe.
2. I consigli di Classe sono costituiti, con la presenza di tutte le componenti, o della sola
componente docente nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Art. 73 Competenze dei Consigli di Classe
1. I Consigli di Classe si riuniscono col compito di:
a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad
iniziative di sperimentazione e alle iniziative di integrazione e di sostegno;
b) esprimere parere, obbligatorio, per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che
interessano le classi o sezioni comprese nell’ambito di propria competenza;
c) valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
d) indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e le visite
guidate, che le classi o sezioni intendono svolgere nonché affrontare i problemi di disadattamento
scolastico e/o sociale;
e) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
f) verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi o sezioni di propria
competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico;
g) deliberare, proporre ed esprimere pareri sulle altre materie devolute alla propria competenza
dalla normativa vigente.
2. Le sole competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari, nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio con la
sola presenza dei docenti.
3. I Consigli si riuniscono, all’inizio dell’anno scolastico, per darsi un’indicazione delle finalità da
perseguire e per una valutazione dei risultati nel corso dell’anno.
Art. 74 Composizione del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio
nel’Istituto.
Art. 75 Competenze del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti:
a- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la
programmazione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare nonché di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche
esigenze ambientali e dello sviluppo psico-fisico dei bambini. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
b- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi , per la
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto e sulla base della programmazione
educativa;
c- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
d- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie accertate, alla scelta dei sussidi didattici, attrezzature e materiali di gioco;
e- adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in
conformità della normativa vigente e ne valuta i risultati;
f- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto e per i rapporti di informazione e
di collaborazione con i Genitori degli alunni;
g- individua e aggiorna le attività e le funzioni da incentivare col ricorso al fondo di Istituto,
tenendo conto delle eventuali proposte degli altri Organi collegiali;
h- delibera sulla scelta di una sola lingua o di più lingue straniere che devono essere insegnate
nelle scuole dell’Istituto, sentito il Consiglio d’Istituto;
i- esprime parere in ordine all’intitolazione della scuola o delle aule scolastiche;
j- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale
insegnante;
k- esprime parere in ordine alla sospensione dal servizio dei docenti nel caso previsto dall’art.71
del D.P.R. n°417/74;
l- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o
di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti delle rispettive classi e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psicopedagogico e di orientamento;
m- nelle scuole dell’obbligo che accolgono figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 15 e 16 del T.U.;
n- esprime al Dirigente Scolastico parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del
testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
o- definisce il piano annuale delle attività;
p- definisce la programmazione dell’azione educativa nel cui ambito elabora un eventuale
programma delle iniziative di integrazione e di sostegno da verificare e aggiornare in corso d’anno;
q- delibera in materia di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
r- delibera, propone ed esprime pareri sulle altre materie devolute alla propria competenza dalla
normativa vigente
Art. 76 Rapporti scuola famiglia
1. Tutti i genitori hanno diritto di esprimere nella scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti
norme:
• la diffusione di materiali e l’ utilizzazione della bacheca per l’ affissione di volantini, giornali
murali ed altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per
l’ Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
• che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’ interno dei locali della scuola, fatta eccezione
per la propaganda relativa all’ elezione degli organi collegiali, che la diffusione non avvenga
durante le lezioni.
2. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'edificio
scolastico secondo le seguenti modalità:
• le assemblee possono essere di classe o di istituto ed i rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe possono costituire il Comitato dei genitori ed eleggere i loro rappresentanti;
• il Comitato dei genitori può darsi un regolamento interno, discutere istanze e problematiche
specifiche nell’ambito delle competenze proprie alla collaborazione scuola - famiglia, promuovere
iniziative, presentare proposte;
• la data e l'orario di ogni assemblea devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente
Scolastico che, può autorizzare la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di avviso all'albo;
• l'assemblea è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe o del Presidente
d'assemblea o della maggioranza del comitato dei genitori o qualora la richiedano più di 30 genitori;
• l'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato
in visione al Dirigente Scolastico;
• alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti della
classe o dell'istituto.
Art. 77 Comunicazione scuola – famiglia
1. Avvengono per mezzo del libretto personale, inoltro di fotocopie, telefonicamente, a mezzo
posta, e-mail, pubblicazione sul sito della scuola. Di ciascuna comunicazione formale la scuola è
tenuta ad effettuare il riscontro del ricevimento;
2. i docenti garantiranno trasparenza nella valutazione riportando puntualmente le osservazioni
sistematiche, annotate sul registro personale, nel libretto di ciascun allievo;
3. si recepisce la richiesta di avere in visione i fogli delle prove scritte;
4. vengono stabilite, per ogni insegnante una (1) ora di udienza al mese; utilizzando il libretto
scolastico personale, potranno essere richiesti colloqui per appuntamento da parte dei genitori o
degli insegnanti;
5. nel corso dell' anno sono fissate delle udienze generali per facilitare l’incontro e la
comunicazione diretta tra docenti e genitori.
DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Art. 78 Calendario scolastico
1. La vita dell’Istituto è basata e regolata dal calendario scolastico predisposto ogni anno dal
Ministero della Pubblica Istruzione e dai suoi Organi Periferici.
2. Nessuno, se non per straordinari e gravissimi motivi, ha facoltà di modificare il calendario
scolastico tranne l’Autorità che lo ha emesso mediante proprio pubblico decreto.
Art. 79 Orario delle lezioni
1. L’orario di inizio e di conclusione delle lezioni, con validità per l’intero anno scolastico, viene
fissato all’inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio d’Istituto sentito il parere e le considerazioni
fatte dal Collegio dei Docenti; esso viene comunicato dal Dirigente Scolastico mediante circolare
interna a tutte le Componenti dell’Istituto entro i primi quindici (15) giorni successivi all’ inizio
delle lezioni..
2. È competenza esclusiva del Consiglio d’Istituto apportare modifiche permanenti all’orario delle
lezioni.
Art. 80 Ingresso e uscita degli alunni dall’Istituto.
1. Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare il vigente orario di ingresso e di uscita dalla Istituto
adoperando i portoni e le scale appositamente ed espressamente indicate nelle norme comunicate
dal Dirigente Scolastico all’inizio della anno o tutte le volte che ce dovesse essere necessità.
2. Dell’ avvenuto ingresso in ritardo il Docente al momento in servizio in aula dovrà fare cenno sul
diario di classe annotando, al fine di consentire e facilitare eventuali verifiche e controlli successivi,
l’ammontare del ritardo in minuti.
3. Sono ammesse sporadiche concessioni di ritardato ingresso o anticipata uscita dall’ Istituto per
tutti gli Alunni, in occasione di eventi straordinari purché richiesti e giustificati personalmente dal
genitore esercitante la patria potestà.
4. Nessun permesso di ingresso ritardato o uscita anticipata, anche se sporadica, verrà concesso al
di fuori delle situazioni previste dai precedenti commi.
7. La concessione del permesso di anticipata uscita o ritardato ingresso prevista dai precedenti
commi è di spettanza del Dirigente Scolastico o del suo Collaboratore il quale, considerate le
motivazioni e valutate tutte le circostanze (non escludendo la consultazione del diario di classe e, se
ritenuto opportuno, il parere dei Docenti della classe di appartenenza del Richiedente, concedendo il
permesso annota sul diario di classe l’ora di ingresso/uscita dell’alunno, le motivazioni addotte, il
nominativo della persona che ha chiesto la deroga e che, eventualmente, accompagna l’Alunno.
Eventuali certificazioni scritte prodotte per giustificare le singole richieste andranno conservate nel
fascicolo personale dell’alunno per tutta la durata dell’anno scolastico.
Art. 81 Assenze degli alunni loro giustificazione.
1. Le assenze dei singoli Alunni devono essere obbligatoriamente registrate:
• nel diario di classe dal Docente in servizio durante la prima ora di lezione;
• da ogni singolo Docente che abbia lezione nel giorno in cui si verifica l’assenza dell’Alunno nel
proprio registro personale.
2. La giustificazione delle assenze è obbligatoria ed è condizione essenziale per la riammissione
alla frequenza delle lezioni. Essa deve essere plausibile e veritiera.
3. La giustificazione delle assenze avviene, di norma, mediante la presentazione del libretto delle
giustificazioni fornito dall’Istituto e opportunamente firmato da un genitore e autenticata da
competente Autorità o da Personale dell’ Istituto appositamente a ciò delegato dal Dirigente
Scolastico.
4. Non è riconosciuta validità a libretti non forniti dall’Istituto o, se acquisiti in qualsiasi modo
direttamente dall’Alunno, non vidimati dalla Segreteria dell’ Istituto.
5. La giustificazione delle assenze deve essere fatta prima dell’inizio delle lezioni dello stesso
giorno di rientro presentando al Docente della prima ora l’apposito libretto delle giustificazioni nel
quale devono essere espressamente indicati i singoli giorni di assenza, la motivazione della assenza
e la firma del genitore la cui firma sia stata autenticata sul libretto delle giustificazioni.
6. È concessa, in via straordinaria e assolutamente occasionale e per validi motivi, al Docente
delegato alle giustificazioni consentire l’ammissione in aula dell’Alunno che, essendo stato assente
dalle lezioni per meno di cinque giorni consecutivi, si presenti privo della regolare giustificazione.
La concessione è valida per il solo giorno, deve essere annotata sul diario di classe e non può essere
tenuta, per il futuro, come regola né deve costituire precedente. L’alunno ammesso
provvisoriamente è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro il giorno successivo, pena la
notifica alla famiglia e la non riammissione in aula fino alla avvenuta regolarizzazione della
situazione.
7. Giustificazioni con motivazioni ritenute insufficienti, palesemente false o comunque non degne
di fede come pure recanti firme non corrispondenti a quella depositata non potranno essere accettate
dal Docente e renderanno obbligatorio l’invio della Alunno dal Dirigente Scolastico o da un suo
Collaboratore affinché valuti il caso e prenda gli opportuni provvedimenti. Qualsiasi provvedimento
venga adottato, dalla non ammissione in aula alla ammissione provvisoria, dovrà essere annotato
dal Dirigente Scolastico sul diario di classe.
8. Si riconosce come unico documento valido che attesti l’avvenuta giustificazione delle assenze il
diario di classe. Il libretto delle giustificazioni, in quanto soggetto a smarrimenti e/o rinnovi non
può assumere, da solo, valore probatorio.
9. È interesse dell’Alunno che abbia giustificato le proprie assenze verificare che l’avvenuta
giustificazione sia riportata non solo sul libretto delle giustificazioni ma, soprattutto, sul diario di
classe.
10.L’Alunno che dovesse riscontrare la mancata registrazione sul diario di classe della avvenuta
giustificazione delle proprie assenze ha il diritto-dovere di far presente la circostanza al Docente e
di chiedere la regolarizzazione della sua posizione.
11.Le assenze di durata superiore a un giorno, purché consecutive, possono essere giustificate in
unica soluzione purché venga indicato ogni giorno di assenza che viene giustificato. Non è
consentito giustificare in unica soluzione blocchi di assenze intervallati da giorni di presenza.
12.L’assenza dalle lezioni per un numero di giorni consecutivi superiore a cinque (5) comporta
l’obbligo della presentazione del certificato medico. Nel computo dei giorni devono, eventualmente,
essere comprese le domeniche, i giorni festivi o in cui, per qualsiasi motivo, non si sia tenuta
lezione.
13.La riammissione alle lezioni dopo un periodo di assenza superiore a cinque giorni è
condizionata, oltre alla presentazione della normale giustificazione, alla esibizione del certificato
medico attestante l’idoneità della Alunno a frequentare le lezioni.
14.Per nessun motivo è ammesso l’accoglimento in classe dell’Alunno che, avendo superato i
cinque giorni di assenza, si presenti, anche se fornito di regolare giustificazione, privo di certificato
medico.
15.È dovere di ogni singolo Docente, qualora ritenga eccessivo o sospetto il numero delle assenze
di qualche Alunno sia in riferimento alla propria disciplina che anche in generale, informare della
circostanza il Dirigente Scolastico che dovrà verificare il fatto raccogliendo ogni elemento atto a
chiarire la situazione e informando nel contempo la famiglia.
16.Le assenze fatte in occasione di scioperi o agitazioni sia a livello locale che nazionale, vanno
regolarmente giustificate nei modi individuati nei precedenti commi salvo speciali deroghe emanate
di volta in volta dal Dirigente Scolastico sentiti gli Organi Collegiali competenti e il Consiglio
d’Istituto.
Art. 82 Attività culturali.
1. Le attività culturali sono da intendersi come attività integrative alle normale attività didattiche e
hanno sempre svolgimento pomeridiano. Rientrano nell’ambito di queste attività:
• conferenze (o cicli di conferenze);
• seminari;
• sperimentazioni didattiche;
• corsi di sostegno; etc.
2. Esse vengono proposte, secondo le specifiche competenze degli OO.CC., da gruppi di Docenti o
anche da singoli Docenti, dalle assemblee dei Genitori, dal Consiglio d’Istituto. Proposte di attività
culturali possono essere avanzate insieme da due o più Componenti scolastiche.
3. Ogni proposta deve prevedere:
• scopi dell’iniziativa;
• modalità di attuazione;
• previsione di spesa;
• indicazione del metodo di lavoro e degli strumenti e modalità di verifica.
4. Le proposte possono essere avanzate in qualsiasi momento dell’anno scolastico fino a un mese
prima della conclusione delle lezioni.
5. Ogni iniziativa è diretta da un Docente che ne cura, in corso di svolgimento, i vari aspetti
operativi e presenta in conclusione una relazione che evidenzi la finalità dell’iniziativa, gli aspetti
organizzativi e didattici,
6. La partecipazione alle attività culturali è basata, da parte degli utenti, sul volontariato. Gli alunni
che intendano usufruire dei servizi offerti dalla Istituto devono presentare domanda scritta
impegnandosi a partecipare con serietà e costanza alle attività richieste secondo le modalità previste
comprese le eventuali verifiche.
7. Le attività che per l’Istituto comportino un impegno finanziario, come pure richiedano
l’intervento di persone estranee all’Istituto, devono essere approvate dal Consiglio d’Istituto.
8. Qualsiasi attività culturale verrà calendarizzata sulla base di preventivi accordi intercorsi tra
Personale Collaboratore Scolastico, DSGA e Dirigente Scolastico. Sarà compito del Dirigente
Scolastico rendere pubblico, con cadenza annuale, tale calendario.
Art. 83 Viaggi e visite di istruzione
1. Sono definiti viaggi e visite d’istruzione le lezioni che per validi e riconosciuti motivi didattici
devono essere tenute fuori dall’ Istituto.
2. Sono considerati viaggi d’istruzione quelli che si svolgono nell’ambito di più giornate di lezione
e/o che comportano trasferimenti di una certa entità.
3. Sono considerate visite d’istruzione quelle che avvengono in orario di lezione (antimeridiano o
pomeridiano) con spostamenti limitati al territorio comunale e alle immediate vicinanze comunque
raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici urbani o che possano essere effettuate,
comprendendo andata e ritorno, nell’arco di una sola giornata di lezione.
4. I viaggi e le visite d’istruzione, essendo a tutti gli effetti lezioni, godono delle stesse prerogative
di esse, pertanto tutti gli Alunni sono tenuti a parteciparvi nella stessa misura e con lo stesso
impegno e modalità con cui partecipano alle lezioni tradizionalmente intese.
5. Viaggi e visite d’istruzione nascono all’interno della programmazione didattica individuale e del
Consiglio di Classe e hanno lo scopo di sviluppare e approfondire particolari tematiche legate a una
Disciplina o a gruppi di Discipline.
6. Viaggi e visite d’istruzione sono progettati, organizzati, curati, richiesti e, se autorizzati,
realizzati da singoli Docenti o da gruppi di Docenti che li inseriscono, all’inizio di ogni anno
scolastico, nella propria programmazione e in quella del Consiglio di Classe, dandone adeguata
motivazione didattica.
7. I viaggi e le visite d’istruzione possono abbracciare molteplici interessi culturali per cui possono
essere inseriti, in uno stesso progetto, itinerari culturali multidisciplinari.
8. Sia i viaggi che le visite d’istruzione devono essere programmati possibilmente con largo
anticipo; è tuttavia possibile che eventi culturalmente e didatticamente validi abbiano a verificarsi
all’improvviso in modo imprevisto e imprevedibile. In situazioni del genere è consentito ai Docenti
che si sentano coinvolti apportare le opportune modifiche al proprio piano di lavoro chiedendo nel
contempo le necessarie autorizzazioni al competente Organo.
9. Alle visite di istruzione e ai viaggi di istruzione deve essere assicurata la partecipazione di
almeno due terzi degli alunni, anche, se è sempre auspicabile la presenza totale della scolaresca.
10. La spesa per l’effettuazione delle visite e di viaggi di istruzione è di norma a totale carico delle
famiglie ad eccezione di situazioni particolari segnalate dai Consigli di Classe e compatibilmente
con le risorse finanziarie dell’Istituzione Scolastica. Il contributo a carico delle famiglie dovrà
essere tale da favorire una partecipazione più ampia possibile degli alunni.
11. I docenti accompagnatori dovranno essere individuati, preferibilmente, tra i Docenti
appartenenti al consiglio di Classe degli alunni partecipanti e, se possibile, ad ambiti disciplinari
attinenti alle finalità della visita o del viaggio di istruzione. Il/i Docente/i accompagnatore/iha ,
hanno, l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità
di cui all’art.2047 del Codice Civile. Deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore
ogni 12 alunni fino a un massimo di tre unità per classe, ove ricorrano effettive esigenze didattiche e
disciplinari.
12. Le adesioni al la visita o viaggio di istruzione dovranno pervenire alla Istituzione Scolastica in
modo formale nei modi e nei tempi che verranno comunicati, al fine di dare tempo al Dirigente
Scolastico di prendere le decisioni conseguenti.
13. nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili deve essere assicurato la
presenza di un accompagnatore qualificato (Docente di Sostegno, Collaboratore Scolastico,
personale medico o paramendico), in aggiunta al numero degli accompagnatori previsto per la
classe, tenendo conto della gravità della disabilità.
14. Per i viaggi d’istruzione, stante l’impegno organizzativo richiesto, occorrono tempi e termini
rigorosamente programmati. Pertanto si stabiliscono i seguenti criteri:
a) è caldeggiata, pur non essendo un obbligo, l’effettuazione dei viaggi d’istruzione nel periodo
compreso tra marzo e aprile;
b) entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico i docenti che intendano effettuare viaggi e/o visite
d’istruzione devono inserire le proprie proposte all’interno della programmazione personale e del
Consiglio di classe, dandone motivazione didattica oltre che culturale e dando precise indicazioni
circa il periodo in cui il viaggio/visita deve essere effettuato; eventuali deroghe potranno essere
esaminate per particolari attività (es. concorsi, attività sportive,) o progetti che prevedano una
tempistica diversa;
c) entro il 30 novembre il docente referente per il viaggio, sulla base di un preventivo di massima,
provvede a raccogliere le adesioni, e a verificare il versamento dell’anticipo se previsto.
d) entro il mese di dicembre la scuola provvederà, sulla base delle effettive adesioni, alla richiesta di
preventivi definitivi a più agenzie;
f) oltre la data indicata dal precedente punto a) sarà possibile effettuare solo visite d’istruzione della
durata di un giorno purché siano verificate le condizioni previste dal precedente comma 8;
g) la durata massima dei viaggi d’istruzione è regolamentata da apposite disposizioni ministeriali.
15. E’ obbligatorio, essendo gli studenti della nostra scuola minorenni, acquisire il consenso scritto
di chi esercita la patria potestà.
16. Tutti i partecipanti alle visite e ai viaggi di istruzione devono essere coperti da una polizza
assicurativa contro gli infortuni, in particolare, docenti, non docenti, alunni ed genitori presenti in
qualità di accompagnatori. Beneficeranno della polizza assicurativa prevista per i rischi connessi
all’attività di Educazione Fisica.
17. Per il conferimento dell’incarico di accompagnatore, il D.S.. nell’ambito delle indicazioni
fornite dal Collegio dei Docenti e alla luce dei criteri fissati per le visite e i viaggi di istruzione dal
Consiglio d’Istituto, individua i Docenti e da loro incarico formale, tenendo conto della effettiva
disponibilità
18. Nella scelta dell’Agenzia o della Ditta cui affidare la fase pratica di attuazione, bisognerà
accertare l’affidabilità e serietà delle medesime, consultando anche, l’Ente Provinciale per il
Turismo o atri enti di promozione turistica.
19. la documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
a) elenco nominativo degli alunni partecipanti e relative tessere o documenti di identificazione;
b)dichiarazione di consenso delle famiglie;
c) elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione
dell’obbligo di vigilanza;
d) preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura della stessa, con l’indicazione
della quota a carico delle famiglie.
19. Durante lo svolgimento del viaggio o della visita d’istruzione tutti i partecipanti sono
responsabili del loro comportamento e del rispetto delle loro funzioni. A tal fine viene ribadito che
tutti gli Alunni, sono tenuti a rispettare integralmente e senza obiezioni il programma previsto e le
disposizioni dei Docenti Accompagnatori.
20. I gruppi di Alunni organizzati dai Docenti Accompagnatori devono restare uniti e sotto la diretta
sorveglianza del Docente a ciò preposto; viene pertanto esclusa in modo categorico la possibilità
che singoli Alunni, si possano allontanare, per qualsiasi motivo, dal gruppo di appartenenza.
L’inosservanza di questa norma avrà rilevanza disciplinare e sarà soggetta ad adeguati
provvedimenti al ritorno in sede.
21. In caso di mancanze di carattere disciplinare di eccezionale gravità i Docenti Accompagnatori
possono decidere, a loro insindacabile giudizio, l’immediata sospensione del viaggio o della visita
con conseguente rientro in sede di tutta la comitiva senza che ciò comporti la rinuncia ad adottare
ulteriori provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi.
22. I Docenti Accompagnatori sono tenuti a presentare ai rispettivi Consigli di Classe, al Dirigente
Scolastico e al Consiglio d’Istituto, entro il quinto giorno successivo al rientro in sede, una
relazione dettagliata sui risultati ottenuti, sul comportamento degli Alunni e sulla andamento del
viaggio con riferimento, anche, alle capacità organizzative dell’Agenzia di viaggi, la qualità dei
servizi offerti, etc.
23. In particolare dovranno essere segnalati con precisione eventuali casi di indisciplina sia di
Alunni singoli che di gruppi di Alunni come pure comportamenti sconvenienti o di rilevanza
penale. L’occorrenza di simili fatti rende automatica la convocazione del Consiglio di Classe
interessato affinché deliberi sulle sanzioni disciplinari da somministrare; queste potranno arrivare
fino alla esclusione, anche per gli anni a venire, dalla partecipazione ai futuri viaggi e visite
d’Istruzione.
Art. 84 Partecipazione a proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali,
manifestazioni culturali varie.
1. Il Consiglio d’Istituto, anche tenendo conto dei cartelloni proposti in ambito territoriale da
Associazioni e Enti vari, fissa ogni anno le modalità e i criteri di massima per la partecipazione
degli Alunni a manifestazioni culturali, a spettacoli cinematografici e/o teatrali, a cerimonie, a
manifestazioni sportive etc.; fissa anche le modalità per la organizzazione, da parte dell’Istituto, di
spettacoli e/o manifestazioni eventualmente programmati. Inoltre stabilisce, ogni anno, il numero
massimo di giorni di lezione da destinare a tali attività e coordina tutte le iniziative al fine di
assicurare una efficace e formativa fruizione delle manifestazioni stesse.
2. Le richieste di partecipazioni a manifestazioni di carattere culturale possono essere avanzate dai
singoli Docenti, da gruppi di Docenti, Consigli di Classe, dalle Rappresentanze dei Genitori degli
Alunni. Esse devono pervenire al Dirigente Scolastico con anticipo di almeno sette giorni, salvo
casi eccezionali e devono contenere, tra le altre cose, l’indicazione del numero di Alunni che
parteciperà alla manifestazione.
3. Qualora il numero di quanti intendono partecipare raggiunga o superi i tre quarti del numero
totale degli Alunni che coinvolti nella richiesta, il Dirigente Scolastico concede l’autorizzazione
provvedendo ad avvisarne le famiglie e ad apportare le necessarie modifiche all’orario delle lezioni.
Art. 85 Biblioteca.
1. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere delle componenti interessate, provvede alla nomina di
una Commissione Biblioteca formata da due Docenti, un genitore, un rappresentante del personale
A.T.A. democraticamente eletti all’interno delle rispettive componenti o volontari che provveda alla
stesura al funzionamento della biblioteca dell’Istituto e all’aggiornamento della dotazione libraria.
2. La Commissione Biblioteca ha durata annuale; i suoi membri vengono eletti all’inizio di ogni
anno scolastico in occasione del primo Collegio per la componente Docente, dell’elezione dei
rappresentanti di Classe per gli Alunni e i Genitori, di apposite elezioni, indette entro il termine
fissato per le elezioni dei Rappresentanti di Classe, per il Personale A.T.A.
3. I singoli Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, eventuali Comitati appositamente creati da
ciascuna Componente presente nell’Istituto potranno fornire alla Commissione Biblioteca
indicazioni per l’aggiornamento e/o l’acquisto di nuove dotazioni librarie.
4. Chiunque desideri utilizzare la biblioteca dovrà attenersi alle seguenti norme:
a) - la biblioteca ai fini della consultazione e della concessione di prestiti di libri è aperta, tutti i
giorni in cui in Istituto si svolge attività didattica, per tutti gli studenti, i genitori, i docenti, il
personale A.T.A.;
b) - alla consultazione della biblioteca possono essere ammesse anche persone estranee al Istituto,
previa richiesta al Dirigente Scolastico e sua relativa autorizzazione.
Art. 86 Uso delle macchine riproduttrici.
1. L’ uso delle macchine riproduttrici in dotazione all’Istituto è consentito a tutte le componenti
scolastiche relativamente alle attività connesse al funzionamento dell’ Istituto stesso e, per i
Docenti, alle esigenze didattiche e, naturalmente, limitatamente agli stanziamenti approvati dal
Consiglio d’Istituto nell’apposito capitolo di spesa.
2. La produzione di qualsiasi tipo di materiale diverso da quanto previsto nel precedente comma 1
con apparecchiature dell’Istituto e a spese dello stesso deve essere preventivamente autorizzata dal
Dirigente Scolastico o dal suo Collaboratore Vicario.
3. Le suddette disposizioni non valgono per la produzione di materiale di propaganda elettorale in
occasione della indizione delle elezione degli Organi Collegiali. In tale occasione, infatti, non è
prevista dalle vigenti norme di legge, nessun tipo di autorizzazione.
4. Il funzionamento delle macchine riproduttrici è di competenza del personale delegato a questo
compito.
Art. 87 Uso del telefono durante le ore di lezione.
1. L’uso del telefono durante le ore di lezione è vietato.
2. L’accesso al telefono è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un
Collaboratore che rilascia all’interessato, dietro segnalazione del Docente in servizio nella classe,
un apposito permesso.
Art. 88 Uscite degli alunni dall’aula per recarsi nei servizi
1. La autorizzazione a uscire dall’aula durante l’ora di lezione è concessa all’Alunno che ne faccia
richiesta esclusivamente e a suo insindacabile giudizio (ove non esistano necessità appositamente
certificate) dal Docente in servizio.
2. Il personale Collaboratore Scolastico in servizio nei vari reparti è tenuto a segnalare
immediatamente ai rispettivi Docenti eventuali sconvenienti o irriguardosi comportamenti degli
Alunni cui è stato concesso di uscire dalla aula durante l’ora di lezione.
Art. 89 Sorveglianza delle classe in assenza del docente
1. La sorveglianza delle classi, in caso di necessità da parte del Docente di assentarsi
momentaneamente, è affidata al personale Collaboratore Scolastico in servizio nel reparto a
condizione che l’assenza del Docente non si protragga per più di dieci minuti.
Art . 92 Omissioni
1. Per quanto non espressamente indicato o trattato in questa sezione del Regolamento vanno
applicate, per analogia e se trattate, le norme contenute in altre sezioni del Regolamento stesso.
Art. 93 Regolamento Docenti
1. Tutti gli insegnanti sono impegnati a cooperare tra loro (con l'aiuto del personale ausiliario) nei
compiti di vigilanza per la tutela delle persone e delle cose;
2. tutti i docenti sono tenuti al massimo rispetto degli orari: essere puntuali e precisi vuol dire
proporsi come esempio positivo nei confronti degli alunni ed acquisire, inoltre, l’autorevolezza che
appare indispensabile nel momento in cui si richiamano i ragazzi ai loro doveri;
3. il docente della prima ora, delegato dal Dirigente Scolastico, controllerà e giustificherà le assenze
degli alunni o eventuali ritardi, firmati dai genitori;
4. i docenti della prima ora del mattino o del pomeriggio annoteranno i nomi degli assenti e dei
ritardatari nell'apposito registro di classe. Gli alunni possono lasciare anticipatamente la scuola solo
se accompagnati da un familiare maggiorenne, o persona delegata (v. regolamento alunni) Il
docente annoterà sul registro di classe l’ uscita anticipata e farà apporre la firma anche al genitore e
gli estremi di un documento valido se si tratta di persona delegata;
5. gli alunni non devono essere lasciati soli in aula. Qualora il docente debba allontanarsi è
d'obbligo chiamare un ausiliario per la vigilanza;
6. durante il cambio dell' ora, l' insegnante che deve passare ad un'altra classe, dovrà farlo nel minor
tempo possibile. Il personale ausiliario coopererà con gli insegnanti per agevolare tale operazione.
E' evidente che ciascuno avrà cura di effettuare i cambi senza inutili perdite di tempo;
5. gli alunni non devono essere allontanati dall'aula per motivi disciplinari;
8. i docenti sono chiamati a rispettare e a far rispettare le regole stabilite a livello di classe e di
Istituto. Non derogare non é indice di autoritarismo o di eccessiva rigidità, ma dimostrazione pratica
dell'importanza delle regole stabilite. E' evidente che non si debbono stabilire regole esose o
superflue;
9. occorre abituare i ragazzi a sapersi assumere una responsabilità nel gruppo, educandoli a
valorizzare le regole di una condotta civile e rispettosa tanto dell'altrui persona quanto delle
strutture e dei servizi utili alla comunità, anche nei comportamenti collettivi;
10. nelle aule e nei corridoi e in tutti gli spazi comuni della scuola è assolutamente vietato fumare;
11. durante le attività didattiche è vietato l’uso dei telefoni cellulari;
12. durante l'intervallo, i docenti sono chiamati a curare, insieme con i Collaboratori Scolastici
presenti, che tutto proceda secondo le regole, in particolare che gli alunni non si allontanino dal
piano e non facciano giochi pericolosi. Resta inteso che ogni insegnante é chiamato a far osservare
agli alunni le regole di comportamento e di rispetto per gli altri e per i locali della scuola,
impedendo che gli spazi esterni o interni siano sporcati con carte o immondizie varie;
13. gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla palestra, ecc. devono assolutamente avvenire sotto la
vigilanza dell'insegnante: gli alunni si sposteranno in silenzio, senza correre, seguendo (e non
precedendo) il docente;
14. al termine delle lezioni i docenti si assicureranno che le condizioni delle aule siano almeno
decorose, anche per rispetto del personale addetto alla pulizia; controlleranno che i preparativi per
l'uscita avvengano in modo ordinato e, precedendoli, accompagneranno i propri alunni riuniti fino
all'uscita della scuola;
15. le attività di cineforum, visite di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, ecc., fanno parte
integrante del processo educativo e didattico. Gli insegnanti sono responsabili delle classi loro
affidate e del comportamento dei singoli alunni. Un atteggiamento partecipe in fase di progettazione
di tali attività e un intervento vigile sono indispensabili per una buona riuscita di esse.
16. il Consiglio di classe si presenta sempre come una unità sia nei confronti dei ragazzi che dei
genitori; il giudizio della maggioranza prevale anche se i giudizi della minoranza vanno rispettati e
meditati. Una scolaresca raramente va male in modo assoluto: quando ciò avviene bisogna studiare
gli errori, eventualmente commessi, dal Consiglio di Classe nel suo insieme;
17. si dedichi la giusta attenzione non solo al registro di classe e al registro dei verbali, ma anche
agli altri documenti come il registro personale, le verifiche e le relazioni che investono tutti i settori
della vita scolastica. Le verifiche degli alunni, corrette e valutate quanto prima possibile, devono
rimanere a disposizione.
18. tutti gli insegnanti sono tenuti a prendere visione e rispettare le circolari e gli ordini di servizio.
19. si sottolinea l'importanza di un eventuale tempestivo preavviso per le assenze (possibilmente
prima delle ore 8.00 sia in Segreteria che alla propria sede), in modo da favorire una seria
programmazione dell'attività didattica da parte degli insegnanti chiamati a supplire gli assenti;
20. .La sostituzione degli insegnanti assenti per mezzo di insegnanti a tempo indeterminato o
tempo determinato in servizio opera all’interno degli istituti giuridici conosciuti secondo i seguenti
criteri:
a) docenti a disposizione nella Scuola
per completamento orario d’obbligo oppure ad
altro titolo;
b) docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore di insegnamento in eccedenza al proprio orario
obbligatorio, nei limiti delle 24 ore settimanali, da retribuire nella misura prevista dai Contratti di
categoria;
d) Non è possibile, di norma, utilizzare ai fini delle sostituzioni dei docenti assenti gli insegnanti di
sostegno, fatti salvi i casi eccezionali in cui si debba provvedere con urgenza alla vigilanza
della classe e non sia possibile adottare altre soluzioni, con opportuni criteri di rotazione;
e) Il regime orario dei docenti non può essere modificato, una volta che è stato stabilito, al fine
della sostituzione del docente assente, se non con il consenso dell’interessato;
f) Le sostituzioni da parte del personale in servizio devono quindi avvenire nel rispetto del quadro
orario settimanale previsto per il singolo docente;
g) Non possono essere richieste prestazioni orarie aggiuntive al proprio orario di servizio se non
dietro esplicito consenso dell’interessato;
h) Le sostituzioni possono avvenire, di norma, all’interno della sede di appartenenza;
i) Non è possibile procedere ad accorpamento degli alunni appartenenti a diverse sezioni e classi
per far fronte all’assenza di personale, né alla distribuzione di alunni tra le altre classi o
sezioni, se non nei casi eccezionali nei quali non sia possibile adottare altre soluzioni;
l) Non è possibile interrompere o posticipare le lezioni per far fronte all’assenza di personale
docente in quanto in contrasto con le disposizioni di legge;
m) Non è possibile, di norma, adibire alla sostituzione dei docenti assenti i docenti
contemporaneamente impegnati, con lo stesso gruppo di alunni, in attività progettuali deliberate
dal Collegio dei Docenti.
21. i docenti devono conoscere il regolamento interno degli alunni, devono illustrarlo agli stessi
all’inizio dell’anno scolastico, programmando specifiche unità didattiche e vigilando, nel corso
dell’anno scolastico, sulla sua applicazione. L'illustrazione le regolamento verrà annotata sul
registro di classe
Art. 93 Regolamento Collaboratori Scolastici
1. Ogni collaboratore scolastico è tenuto a prendere visione e rispettare le circolari e gli ordini di
servizio;
2. è tenuto a curare scrupolosamente la pulizia del reparto affidatogli (locali scolastici, spazi
scoperti, spazi esterni, arredi);
3. nell'atrio della scuola dovrà essere sempre di turno un collaboratore scolastico per la sorveglianza
dell'ingresso vietato alle persone estranee, a meno che non abbiano una valida motivazione;
4. è tenuto a collaborare con i docenti nei compiti di sorveglianza degli alunni, anche in occasione
di momentanea assenza degli insegnanti;
5. ai collaboratori è affidata la sorveglianza sugli alunni che escono dalle classi, durante le ore di
lezione, per recarsi ai servizi;
6. coopera con gli insegnanti per agevolare l'operazione del cambio dei docenti alla fine di ogni ora
e vigila affinché gli alunni non si spostino da un piano all'altro, se non per validi motivi;
7. per qualunque questione insorga con gli alunni, il collaboratore scolastico ha l'obbligo di
rivolgersi al docente che ha la responsabilità dei ragazzi in quel momento;
8. nessun collaboratore scolastico deve abbandonare il proprio posto al piano, salvo che per motivi
di servizio;
9. collabora con gli insegnanti anche per quanto riguarda il prelevamento e il riordino del materiale
didattico in dotazione alla scuola (compresi gli audiovisivi);
10. anche il collaboratore scolastico, come tutto il personale della scuola, è tenuto a seguire la linea
educativa adottata dall'istituto: sono da evitare polemiche riguardanti problemi o soluzioni
educative e didattiche che possono solo creare inutili e dannosi attriti con i docenti;
11.i servizi igienici, compresi quelli della palestra, devono restare sempre aperti, tuttavia, per
favorire le operazioni di pulizia, gli alunni non potranno accedervi se non in caso di urgenza durante
la prima e l’ultima ora di lezione;
12.nelle aule, nei corridoi e in tutti gli spazi comuni della scuola è assolutamente vietato fumare;
13.per quanto omesso nel presente regolamento, si fa riferimento all'ordine di servizio annuale e
alla normativa vigente.
Art. 94 Regolamento Alunni
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI
ai sensi del D.P.R. 249/98 e delle successive modifiche apportate dal D.P.R. 21/11/2007 n. 293
1. L'educazione al vivere insieme, all'operare con spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione
del bene comune, deve essere fondamento del rapporto alunni-alunni e alunni-personale della
scuola.
2. Gli alunni entrano nelle rispettive classi al primo suono della campana accompagnati in classe dal
docente della prima ora. Al secondo suono si iniziano le lezioni.
3. Il docente della prima ora, delegato dal Dirigente Scolastico, controllerà e giustificherà le assenze
degli alunni o eventuali ritardi firmate dai genitori.
4. Qualora ritardi o assenze non fossero giustificati o fossero frequenti, sarà avvisato il Dirigente
Scolastico o un suo Collaboratore.
5. Durante le lezioni agli alunni è consentito di uscire dall'aula esclusivamente per recarsi ai servizi
igienici. In questi momenti la sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici.
6. Di norma non si concedono permessi di uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni, ad
eccezione di casi di particolare urgenza su concessione del Dirigente Scolastico o di un suo
Collaboratore. Nel caso di uscita anticipata, l'alunno viene affidato:
- direttamente ad un genitore.
- qualora i genitori fossero impossibilitati, potrà essere affidato ad una persona conosciuta
dall'alunno, alla quale i genitori abbiano conferito una delega; tale persona dovrà esibire un
documento d'identità.
7. Il docente annoterà sul registro di classe l’ uscita anticipata e farà apporre la firma anche al
genitore.
8.Le assenze prolungate per motivi di famiglia devono esser concordate preventivamente con il
Dirigente Scolastico.
9.Non vanno lasciati oggetti (soprattutto di valore) e/o denaro nei cappotti o giacche, sotto i banchi,
in palestra. Ciascuno è custode di ciò che porta con sé e non può incolpare gli altri di eventuali
ammanchi che la distrazione può causare e dei quali è difficile, in generale, reperire il colpevole e
facile offendere molti ingiustificatamente. In questi casi la scuola si ritiene esonerata da ogni
responsabilità.
10. L' intervallo deve essere un momento durante il quale ci si rilassa e si consuma la merenda.
Non si corre né si fanno giochi che richiedano altri spazi.
11. Quando ci si sposta con la classe verso la palestra o i laboratori, si va in ordine e
tranquillamente seguendo gli insegnanti.
12. Al termine di ogni lezione le aule devono sempre avere un aspetto pulito e decoroso, i banchi e
gli oggetti eventualmente spostati devono trovarsi al loro posto.
13. I locali della scuola (aule, laboratori, bagni, ecc.) non si devono sporcare, sia per il rispetto
dovuto agli addetti alle pulizie, sia per l' igiene e infine perché dobbiamo tenere civilmente il luogo
dove viviamo parte della nostra giornata.
14. Non si devono rovinare gli strumenti, i mobili, le carte geografiche ed altro materiale in
dotazione poiché non si tratta soltanto di cose utili a tutti, ma anche perché sono state acquistate con
i soldi della collettività. In caso di danni provocati intenzionalmente, gli alunni interessati saranno
tenuti al risarcimento. Per il risarcimento dei danni si procederà valutando caso per caso e tenendo
presenti le indicazioni dei Consigli di Classe.
15. Non si gettano fogli o altro in giardino: lo spazio circostante la scuola deve essere mantenuto
pulito. E' evidente che se verrà sporcato dagli alunni, gli alunni dovranno contribuire a pulirlo.
16. I genitori e le persone estranee alla scuola non possono accedere ai locali scolastici se non sono
autorizzati dal Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.
17. Le visite d' istruzione di uno o più giorni si effettuano secondo le soluzioni prospettate dalle
normative in vigore e dai criteri stabiliti dal Consiglio d' Istituto.
18. Durante la pausa mensa gli alunni devono tenere lo stesso comportamento educato e rispettoso
delle regole che viene loro richiesto durante le lezioni ed ogni altra attività scolastica.
19. In particolare, non possono abbandonare il locale mensa senza l’autorizzazione del docente e
devono rigorosamente seguire le indicazioni degli insegnanti in merito agli spostamenti all’interno
ed eventualmente all’esterno della scuola.
20. E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino all’interno dell’edificio scolastico. Tutti gli alunni
hanno l’obbligo di spegnere il telefono cellulare all’entrata dell’istituto e possono riaccenderlo
soltanto all’uscita.
21. Per gravi e comprovati motivi ( es. salute e non certo come servizio “oggetti dimenticati” o
altro) gli alunni possono, previa autorizzazione dell’Insegnante.
22. I genitori, in caso di estrema necessità, potranno contattare i figli tramite il telefono della scuola.
23. Nel caso di comportamenti scorretti si applicano le sanzioni disciplinari previste dal presente
regolamento.
Art. 95 Provvedimenti Disciplinari
1. La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l'acquisizione di un comportamento rispettoso di
se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell'autocontrollo e del senso di responsabilità.
2. La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l'esistenza e il rispetto di regole
organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile.
3. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e
dei doveri che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte
significativa del progetto formativo dell'Istituto.
Principi generali
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la
diretta responsabilità.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente nè indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
4. L'alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta
collocazione all'Interno del "sistema" scolastico e di un processo educativo in evoluzione.
5. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata
consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e
tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di
rimuovere le cause che le hanno prodotte.
6. A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo, pertanto,
in caso di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi saranno
immediatamente informati i genitori.
7. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono sempre
essere temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al
principio della riparazione del danno e , se possibile, al risarcimento dello stesso.
8. Esse devono tener conto della situazione personale dell'alunno. A quest'ultimo può essere offerta
la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili
Comportamenti sanzionabili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Sanzioni applicabili
Ritardi ripetuti giustificati
Richiamo verbale da parte del docente
Mancanza del materiale occorrente
Richiamo verbale da parte del docente
Non rispetto delle consegne a casa
Richiamo verbale da parte del docente
Richiamo verbale da parte del docente
Non rispetto delle consegne a scuola
Assenze o ritardi non giustificati per più giorni
Ammonizione scritta sul registro e libretto
(docenti)
Falsificazione delle firma
Ammonizione scritta sul registro e libretto
(docenti)
Non rispetto dell'ambiente
Ammonizione scritta sul registro e libretto
(docenti)
Disturbo delle attività didattiche
Ammonizione scritta sul registro e libretto
(docenti)
Non rispetto delle regole di sicurezza in
Ammonizione scritta sul registro e libretto
ambiente scolastico o extrascolastico
(docenti)
Non rispetto delle regole di convivenza civile nei Ammonizione scritta sul registro e libretto
momenti non strutturati (intervallo, mensa, uscite (docenti)
....)
Utilizzo improprio di materiale non didattico Ammonizione scritta sul registro e libretto con
durante lo svolgimento dell'attività
sequestro del materiale non didattico (D.S.)
scolastica (giornalini, riviste, lettore mp3 ...)
Utilizzo del cellulare e altri dispositivi
Ammonizione scritta sul registro e libretto con
elettronici durante la permanenza a scuola
sequestro del materiale non didattico (D.S.);
qualora l’utilizzo venga reiterato: sospensione.
Abbigliamento indecoroso
Ammonizione scritta sul registro e sul libretto
(D.S.)
Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli Sospensione dalle lezioni e/o da attività
altri
didattiche particolari fino a 15 gg (Consiglio di
Classe)
Violenze psicologiche verso gli altri
Sospensione dalle lezioni e/o da attività
didattiche particolari fino a 15 gg (Consiglio di
Classe) – Se reiterato: allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a
gg 15 (Consiglio di Istituto). Denuncia alle
autorità competenti
Violenze fisiche verso gli altri
Sospensione dalle lezioni e/o da attività
didattiche particolari fino a 15 gg (Consiglio di
Classe) – Se reiterato: allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a
gg 15 (Consiglio di Istituto). Denuncia alle
autorità competenti
Trattamento improprio di dati personali acquisiti Sospensione dalle lezioni e/o da attività
mediante
didattiche particolari fino a 15 gg (Consiglio di
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici
Classe) – Se reiterato: llontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a
gg 15 (Consiglio di Istituto). Denuncia alle
autorità competenti
19. Violenze fatte in gruppo
Allontanamento dalla comunità scolastica per
un periodo superiore a gg 15 (Consiglio di
Istituto). Denuncia alle autorità competenti
20. Reati gravi ( furti, incendi, danneggiamenti dolosi Allontanamento dalla comunità scolastica per
etc.)
un periodo superiore a gg 15 (Consiglio di
Istituto). Denuncia alle autorità competenti
Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola
l'attività scolastica
L ingresso e l’uscita dalla scuola, l'intervallo, la mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività
sportive le attività extra-curricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto
tali sono sottoposti alle suddette prescrizioni
In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.
Le sanzioni per le mancante disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione d ‘esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Interventi educativi correttivi
1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle
conseguenze di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari, può adottare, oltre
ai provvedimenti disciplinari elencati, i seguenti interventi educativi correttivi:
- Richiesta di colloquio con la famiglia
- Consegna da svolgere in classe e/o a casa
- Invito alla riflessione
- Scuse formali
- Proposte di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o
attività in favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali).
2. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativa si può
ricorrere, a compiti di punizione per tutto un gruppo
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia
appositamente istituito all'interno della Scuola che decide nel termine di dieci giorni.
2. Contro le violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/07, recepite dal presente regolamento
d'Istituto è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico della Sardegna che decide, sentito il
parere di un apposito Organo di garanzia regionale.
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R E G O L A M E N T O - Scuola Media Rosas Quartu