yyy Comunicato
tecnico yyy
Sintesi commentata del d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008
Approvazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia
e i servizi energetici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008 (in vigore dal 4 luglio 2008) il Decreto Legislativo
n. 115 del 30 maggio 2008 in “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici”.
Indice della sintesi
Gli obiettivi ................................................................................................................................................... 2
Incentivi ....................................................................................................................................................... 4
Certificati bianchi ......................................................................................................................................... 4
Finanziamento ............................................................................................................................................. 5
Incentivi volumetrici e deroghe alle distanze dai confini .............................................................................. 5
Edifici di nuova costruzione ..................................................................................................................... 5
Edifici esistenti......................................................................................................................................... 6
Semplificazioni per installazione di generatori eolici e pannelli solari .......................................................... 6
Obblighi del settore pubblico ....................................................................................................................... 6
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici ....................................................................................... 7
Contatori ...................................................................................................................................................... 7
Fatturazione dei consumi energetici ............................................................................................................ 8
Diagnosi e certificazioni energetiche ........................................................................................................... 8
Contratto servizio energia = Fornitura di servizio energetico ......................................................................10
Abilitazione .............................................................................................................................................10
Contenuti del contratto............................................................................................................................10
Contratto servizio energia plus = Contratto di rendimento energetico ........................................................12
Abilitazione .............................................................................................................................................12
Contenuti del contratto............................................................................................................................12
Durata contrattuale .................................................................................................................................13
Presentazione energyA+ ..................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.
2
Gli obiettivi
La Direttiva 2006/32/CE mira a conseguire un obiettivo globale di risparmio energetico a livello
comunitario, pari al 9 % entro il 2016, tramite servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica.
Il controllo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito ai fini del raggiungimento degli
obiettivi prefissati sono affidati, in base ai contenuti del D.Lgs. 115/08, all'ENEA.
Ai sensi della Direttiva 2006/32/CE un primo piano di azione italiano per l'efficienza energetica è stato
approvato e trasmesso alla Commissione Europea nel luglio 2007.
Gli obiettivi contenuti del Piano sono i seguenti:
Misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
Totale risparmio energetico atteso
(obiettivo nazionale)
Risparmio energetico
annuale atteso al 2010
[GWh/anno]
35.658
(3 %)
Risparmio energetico
annuale atteso al 2016
[GWh/anno]
126.327
(9,6 %)
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2010
[GWh/anno]
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2016
[GWh/anno]
Suddiviso nei diversi seguenti settori:
Misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
Misure nel settore residenziale
Coibentazione superfici opache edifici residenziali
ante 1980
Sostituzione di vetri semplice con doppi vetri
Sostituzione lampade ad incandescenza (GLS)con
lampade a fluorescenza CFL
Sostituzione lavastoviglie con apparecchiature in
classe A
Sostituzione frigoriferi e congelatori con
apparecchiature in classe A+ e A++
Sostituzione lavabiancheria con apparecchiature in
classe A superlativa
Sostituzione scalda acqua elettrici efficienti
Impiego di condizionatori efficienti
Impiego impianti di riscaldamento efficienti
Camini termici e caldaie a legna
Totale Settore Residenziale
3489
12800
233
930
1600
4800
305
1060
1210
3860
31
410
700
180
8150
1100
16.998
2200
540
26750
3480
56.830
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3
Misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
Misure nel settore terziario
Impiego impianti di riscaldamento efficienti
Incentivazione all'impiego di condizionatori
efficienti
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Lampade efficienti e sistemi di regolazione del
flusso luminoso (illuminazione pubblica)
Totale Settore Terziario
Misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
Misure nel settore industria
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Sostituzione motori elettrici di potenza 1-90kW da
classe Eff2 a classe Eff1
Installazione di inverters su motori elettrici di
potenza 0.75-90 kWh
Cogenerazione ad alto rendimento
Impiego di compressione meccanica del vapore
Totale Settore Industria
Misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
Misure nel settore trasporti
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2010
[GWh/anno]
5470
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2016
[GWh/anno]
16600
835
2510
1400
4300
425
1290
8.130
24.700
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2010
[GWh/anno]
700
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2016
[GWh/anno]
2200
1100
3400
2100
6400
2093
1047
7.040
6280
3257
21.537
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2010
[GWh/anno]
Introduzione del limite di emissioni di 140 g di
CO2/km (media veicoli parco venduto)
Totale Settore Trasporti
Risparmio
energetico annuale
atteso al 2016
[GWh/anno]
3.490
23.260
3.490
23.260
Segue una sintesi dei principali contenuti del Decreto.
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4
Incentivi A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la
promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali,
fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.
Certificati bianchi
I certificati bianchi, detti anche titoli di efficienza energetica (TEE), sono stati introdotti dai D.M.
24/04/2001, D.M. 20/07/2004 e D.M. 21/12/2007, che stabiliscono quantitativi nazionali di miglioramento
dell'efficienza energetica in capo ai distributori di energia elettrica o gas con più di 50.000 clienti finali.
Parallelamente all'obbligo è stato creato un sistema di titoli o certificati scambiabili (titoli di efficienza
energetica – TEE), emessi annualmente dall'autorità per l'energia elettrica e il gas.
Anche soggetti terzi possono intervenire realizzando interventi di efficienza energetica e ricevere i TEE,
una volta dimostrato di aver realizzato interventi di risparmio energetico.
I TEE possono essere scambiati tra gli operatori.
Gli interventi ammissibili sono:
Interventi sulle apparecchiature
1. sistemi illuminanti più efficienti
2. dispositivi a basso consumo in stand-by
3. riduzione del consumo in stand-by;
4. posizionamento in stand-by;
5. spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by;
6. sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda.
Interventi sugli impianti elettrici
1. rifasamento presso l’utenza finale;
2. sistemi elettronici di regolazione in frequenza;
3. motori a più alta efficienza;
4. sistemi automatici di accensione, spegnimento
5. generazione elettrica:
• fotovoltaico
• cogenerazione/trigenerazione
Interventi sull’involucro
1. isolamento termico degli edifici;
2. miglioramento della trasmittanza delle superfici vetrate;
3. vetri selettivi,
4. architettura bioclimatica
5. protezioni solari esterne
Interventi sugli impianti termici
1. sostituzione di scaldacqua elettrici;
2. sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda;
3. sistemi di telegestione;
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5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
termoregolazione e contabilizzazione del calore;
utilizzo di calore di recupero;
pompe di calore elettriche o a gas;
geotermia;
impiego di combustibili di natura vegetale;
solare termico per acqua calda sanitaria
Il D.Lgs. introduce, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, obblighi di
risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio.
Schema di funzionamento del meccanismo
1. I distributori e le ESCO realizzano interventi di risparmio energetico;
2. Presentano all’AEEG una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi;
3. L’AEEG se approva la richiesta comunica al GME di emettere a favore di ESCO e distributori i
TEE;
4. Il GME istituisce una piattaforma di scambio dei TEE;
5. ESCO e distributori possono acquistare e vendere TEE sulla piattaforma o attraverso accordi
bilaterali;
6. I distributori devono dimostrare entro il 31 maggio di ogni anno di aver assolto all’obbligo dei DM
con TEE che possono aver ottenuto direttamente o acquistato dalle ESCO.
Finanziamento
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza
energetica è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del
finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
Sarà compito dell'ENEA stabilire:
• i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili;
• le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici
conseguiti;
• il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure (al
massimo 12 anni).
Incentivi volumetrici e deroghe alle distanze dai confini
Le disposizioni seguenti trovano applicazione fino all’emanazione di apposita normativa regionale che
renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti e non possono in ogni caso derogare le prescrizioni
in materia di sicurezza stradale e antisismica.
Edifici di nuova costruzione
In presenza di una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica, certificata con le
modalità di cui al D.Lgs. 192/2005:
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Incentivi volumetrici
Non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm
per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, lo spessore delle
murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei
solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari.
Deroga alle distanze dai confini ed alle altezze
È permesso derogare, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle:
• distanze minime tra edifici;
• distanze minime di protezione del nastro stradale;
• alle altezze massime degli edifici.
Edifici esistenti
In presenza di una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica, certificata
con le modalità di cui al D.Lgs. 192/2005:
Deroga alle distanze dai confini ed alle altezze
È permesso derogare, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle:
• distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm);
• distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm);
• alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm)
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Semplificazioni per installazione di generatori eolici e pannelli solari
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non soggetti alla disciplina della denuncia di
inizio attività ma ad una comunicazione preventiva al Comune (salvo che per gli immobili gli immobili ricadenti
nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):
•
•
gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m;
gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi.
Obblighi del settore pubblico
Un impegno particolare viene richiesto sia dalla Direttiva Europea che dal Decreto Legislativo di
recepimento alla Pubblica Amministrazione.
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La Direttiva Europea prevede infatti che gli Stati membri assicurano che il settore pubblico:
• svolga un ruolo esemplare nel contesto della presente direttiva, comunicando efficientemente ai
cittadini e/o alle imprese, secondo il caso, il ruolo esemplare e le azioni del settore pubblico.
• prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle efficaci
sotto il profilo costi-benefici che generano il maggior risparmio energetico nel minor lasso di
tempo.
Il Decreto Legislativo, nel disciplinare gli obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce
anche che:
• La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell’adozione degli obblighi di
miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico sono assegnati all’amministrazione
pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio, nella persona del responsabile del
procedimento connesso all’attuazione degli obblighi ivi previsti.
• Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell’azione della pubblica
amministrazione, i responsabili del procedimento trasmettono all’ENEA una scheda informativa
degli interventi e delle azioni di promozione dell’efficienza energetica intraprese.
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare le seguenti disposizioni:
a) il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei
consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione
degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che
riguardino almeno il 15 % della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo
riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile
totale supera i 1.000 metri quadrati, e l’affissione dell’attestato di certificazione in un luogo, dello
stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico;
d) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico nel caso di nuova costruzione o
ristrutturazione degli stessi;
e) l’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature con ridotto consumo energetico;
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i
fornitori di servizi energetici, è approvata con decreto ministeriale, una procedura di certificazione per:
• ESCO;
• esperti in gestione dell’energia;
• sistema di gestione energia;
• diagnosi energetiche.
Contatori
Nel caso di nuovi allacciamenti, importanti ristrutturazioni e sostituzione di contatori esistenti, si
provvederà, da parte delle imprese di distribuzione ovvero società di vendita di energia, alla fornitura di
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contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo d'uso.
Fatturazione dei consumi energetici
Le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché le
fatture emesse:
• si basino sul consumo effettivo di energia;
• presentino al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali;
• siano emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo
energetico;
• forniscano ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture:
1. prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2. confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo
dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3. confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorità per l’energia
elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di
utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4. informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia
o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle
misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza
finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.
Diagnosi e certificazioni energetiche
L'ENEA definirà entro sei mesi le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica
efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica
applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di
soggetti interessati.
La certificazione energetica di cui al D.Lgs.192/05, e successive modificazioni, si considera equivalente ad
una diagnosi energetica.
Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE
adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i
contenuti dell’allegato III al decreto Legislativo.
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche
nazionali UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1, 2-1 e 2-2
I software commerciali applicativi garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati
attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 % rispetto ai corrispondenti
parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è
fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’ente
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nazionale italiano di unificazione (UNI): il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base
fornire la garanzia di cui sopra.
Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono
riportate nelle linee guida nazionali di prossima emanazione e sono confermati i criteri generali e i requisiti
della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli
impianti, fissati dalla Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e D.Lgs. 192/2005.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i
tecnici abilitati, intendendo per tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle
proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi
esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in
modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome
o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
Indipendenza del certificatore
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati,
all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l’altro
espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione
dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto
ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non
coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto
pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato
dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed
organismi.
Assai negativo è quanto previsto dal Decreto Legislativo in caso di edifici già dotati di attestato di
certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di
calore: l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico
abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Contrastando, in questo modo, con:
• l'art. 10 della Direttiva 2002/91/CE, che asserisce che la certificazione degli edifici debba essere
effettuata in maniera indipendente;
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10
•
l'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 192/2005 quando sancisce la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici;
• l'art. 13.7 della Delibera di Giunta Regionale Lombardia n. 5018/2007.
Al di là del contrasto normativo, non si comprende come mai questa “scivolata” sia stata limitata ai soli
installatori di caldaie e non estesa, ad esempio, ai fornitori di serramenti o di cappotti...
Contratto servizio energia = Fornitura di servizio energetico
Abilitazione
Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono
dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni,
testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore “A” (impianti elettrici);
2) Settore “C” (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore “D” (impianti idrosanitari);
4) Settore “E” (impianti gas);
Contenuti del contratto
Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante
riferimento al presente atto e prevedere:
a. la presenza di un attestato di certificazione energetica dell’edificio di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio
residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle
singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica,
il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica,
conformemente all’articolo 11, comma 1-bis, del D.Lgs. 192/05, e successive modificazioni che dovrà
comunque comprendere:
1. determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o
per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti
nell’ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno;
2. espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità
energetica dell’immobile e degli impianti o per introdurre l’uso delle fonti rinnovabili di energia,
valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili
passaggi di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.
La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell’avvio del contratto di servizio energia
fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell’offerta e la possibilità,
nell’ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica.
b. un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di
combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da
versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a
fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c. l’acquisto, la trasformazione e l’uso da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei
combustibili o delle forniture di rete, ovvero del caloreenergia nel caso di impianti allacciati a reti di
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teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi
l’erogazione dell’energia termica all’edificio;
d. l’indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da
utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e. la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il
consumo annuo di energia termica a dimostrare l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica;
f. la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti
individuali, dell’energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite
dall’impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g. l’indicazione dei seguenti elementi:
1. la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell’esercizio termico;
2. la quantità di cui al numero“1)” distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
3. la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica
grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
h. la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell’energia termica
complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall’impianto; tale rendicontazione deve avvenire con
criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o
multipli;
i. la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione
vigente o in alternativa l’indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare
per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate,
valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte
dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
j. la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni
necessarie ad assicurare l’esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti
in materia;
k. la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del
periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa
vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d’uso;
l. l’indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per
migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di
elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia,
saranno e resteranno di proprietà del committente;
m. l’assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile;
n. l’indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte
incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal
contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia, di cui all’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
quest’ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;
o. la responsabilità del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l’affidabilità
di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
p. l’annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull’impianto
termico e della quantità di energia fornita annualmente;
q. la consegna, anche per altri interventi effettuati sull’edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata
documentazione tecnica ed amministrativa.
Gli interventi realizzati nell’ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la
trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
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Il contratto di servizio energia è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento
autonomo, purché sussista l’autorizzazione del proprietario o del conduttore dell’unità immobiliare verso il
Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell’unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per
la corretta esecuzione del contratto stesso.
Contratto servizio energia plus = Contratto di rendimento energetico
Abilitazione
Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio energia plus i fornitori di servizi energetici che
dispongono dei seguenti requisiti:
a. abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni,
testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1. Settore “A” (impianti elettrici);
2. Settore “C” (riscaldamento e climatizzazione);
3. Settore “D” (impianti idrosanitari);
4. Settore “E” (impianti gas);
b. un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente,
in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo
accreditato a livello nazionale e/o europeo.
Contenuti del contratto
a. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia “Plus”, un contratto deve includere, oltre al
rispetto dei requisiti e delle prestazioni previste per il contratto di servizio energia , anche le seguenti
prestazioni aggiuntive:
1. per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell’indice di energia primaria per la climatizzazione
invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di
certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza
contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica
degli impianti o dell’involucro edilizio indicati nell’attestato di cui sopra e finalizzati al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
2. l’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di
cui alla lettera a);
3. per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell’indice di energia primaria per la
climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato
sull’attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali
di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio indicati nel predetto attestato e
finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
4. l’installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a punto se già esistente,
di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione
uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad
apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni;
b. Il contratto servizio energia “Plus” può prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno
“strumento finanziario per i risparmi energetici” finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti
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al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione
energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Durata contrattuale
1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia “Plus” devono avere una durata non
inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
o la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia “Plus” può
superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin
dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata
superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle
parti contraenti;
o qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino
l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai
requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto
delle modalità definite dal presente decreto.
3. Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale
rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica
dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è
soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.
Sintesi curata da:
•
•
ing. Luca Bertoni, ingegnere civile e certificatore accreditato SACERT n. 14;
ing. Michele Sardi, ingegnere ambientale e certificatore accreditato SACERT n. 11.
Per informazioni
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SACERT è un'Associazione no-profit fondata dalla Provincia di Milano, dai Comuni di Carugate, Melzo, Lodi, Roma, che conta oltre
60 soci tra cui centri ricerca, enti di certificazionee associazioni che rappresentano i portatori di interesse nel settore edilizio: imprese
di costruzione, cooperative, gestori immobiliari, professionisti, consumatori, ambientalisti e aziende. Con l’obiettivo di accelerare la
qualità del processo edilizio e l’efficienza energetica, le attività dell’associazione non consistono nella certificazione diretta degli
edifici, ma nella promozione e aggiornamento continuo dei professionisti, attraverso una formazione qualificata e nella definizione di
una procedura operativa per la qualità del processo di certificazione (ClassEnergia®).
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Sintesi commentata del d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008