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Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE GRU MONTATE SUI MEZZI Dispensa corso GRU‐ AUTOGRU – Rev. 01/14 Pag. 1 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Pag. 2 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Sommario CONTENUTI E PROGRAMMA .............................................................................................................................................. 4 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO ......................................................................................................................................... 5 ANALISI DELLA NORMATIVA ............................................................................................................................................... 5 3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi .................................... 8 ALLEGATO VII ...................................................................................................................................................................... 9 VERIFICHE DI ATTREZZATURE ......................................................................................................................................... 9 COME VALUTARE LA CONSISTENZA DEL TERRENO DI SOTTOFONDO ........................................................................... 10 NORME ANTINFORTUNISTICHE ........................................................................................................................................ 11 SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................................................................................. 13 GESTI CONVENZIONALI DEI SEGNALATORI ....................................................................................................................... 13 ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO ........................................................................................................................................ 15 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO ‐ FORCHE ........................................................... 18 CRITERI, MODALITÀ E INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE ........... 20 Campo di applicazione .................................................................................................................................................. 20 Definizioni ..................................................................................................................................................................... 20 SCHEDA IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA .................................................................................................................. 23 SCHEDA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO ............................................................................. 24 SCHEDA GRU A PONTE, ARGANI, PARANCHI E SIMILI ................................................................................................... 24 ELEMENTI STRUTTURALI E DI SICUREZZA ................................................................................................................. 24 ORGANI PRINCIPALI .................................................................................................................................................. 24 Funi ........................................................................................................................................................................... 25 Catene ....................................................................................................................................................................... 25 SEGNALETICA DI SICUREZZA ..................................................................................................................................... 25 PARTE ELETTRICA ...................................................................................................................................................... 25 ESAME DI FUNZIONAMENTO .................................................................................................................................... 26 DISPOSITIVI DI SICUREZZA ........................................................................................................................................ 26 SCHEDA GRU SU AUTOCARRO, SEMOVENTI E SIMILI ................................................................................................... 26 ELEMENTI STRUTTURALI E DI SICUREZZA ................................................................................................................. 26 ORGANI PRINCIPALI .................................................................................................................................................. 27 SEGNALETICA DI SICUREZZA ..................................................................................................................................... 27 PARTE ELETTRICA ...................................................................................................................................................... 28 ESAME DI FUNZIONAMENTO .................................................................................................................................... 28 DISPOSITIVI DI SICUREZZA ........................................................................................................................................ 28 ESTRATTO ALLEGATO VII – D.LGS. 81/08 .......................................................................................................................... 29 VERIFICHE DI ATTREZZATURE ....................................................................................................................................... 29 Pag. 3 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 CONTENUTI E PROGRAMMA PARTE TEORICA – PRIME 4 ORE ∙ Analisi della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori in particolare del Decreto Legislativo n. 81/2008 ∙ Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro: ‐ Capo I: uso delle attrezzature di lavoro ‐ Allegato V –parte II –punto 3 : requisiti minimi di sicurezza per macchine non PARTE PRATICA marcate CE ‐ Allegato VI – punto 3 – procedure di sicurezza ‐ Allegato VII – verifiche obbligatorie Modalità di sollevamento dei carichi: ‐ Il triangolo delle forze ‐ Accessori di sollevamento DESTINATARI In base all’art. 73 del decreto 81/2008 è necessario che il datore di lavoro sottoponga a specifica formazione gli addetti all’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità specifiche, quli le gru, i carrelli elevatori, le saldatrici, i cannelli ossiacetilenici, ecc. In ottemperanza ai dettami di cui all’art. 71 il datore di lavoro deve prendere misure efficaci al fine di impedire che lavoratori non adeguatamente formati e addestrati utilizzino attrezzature che necessitano di conoscenze e responsabilità specifiche. DURATA 8 ore distribuite in 2 incontri. Pag. 4 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Linee guida LINEE GUIDA PER LA MOVIMENTAZIONE IN QUOTA, ALL’INTERNO DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, DI PALLET ATTRAVERSO L’USO DI FORCHE D.Lgs. 81/08 Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro: ‐
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Capo I: uso delle attrezzature di lavoro Allegato V –parte II –punto 3 : requisiti minimi di sicurezza per macchine non marcate CE Allegato VI – punto 3 – procedure di sicurezza Allegato VII – verifiche obbligatorie ‐
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DPR 459/96 All. 1 punti 4.3.2. e 4.4.1 PSC – Piani di Sicurezza e Coordinamento; POS – Piani Operativi di Sicurezza; UNI EN 13155: 2007; UNI EN ISO 445:2001; UNI 11066:2003. ANALISI DELLA NORMATIVA Si riportano stralci del D. Lgs. 81/08 Articolo 19 ‐ Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di Pag. 5 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 69 ‐ Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Articolo 70 ‐ Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626. 4. omissis Articolo 71 ‐ Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. omissis.. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze Pag. 6 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14omissis Articolo 72 ‐ Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo. Articolo 73 ‐ Informazione e formazione 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. omissis ALLEGATO V AL D.LGS. 81/08 – PARTE II (PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE) – GIA’ IN DPR 547/55 3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi. 3.1 Prescrizioni generali 3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture. 3.1.2 OMISSIS 3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina. Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione. 3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi: a) urtino le persone, Pag. 7 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero c) siano sganciati involontariamente. 3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto. Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo. 3.1.6 Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico. 3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra. 3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: a) l’avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell’apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento. 3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 2.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte 3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 2.7 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. 3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. 3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impiglianti o accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. 3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senza pericolo; b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. 3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale. 3.1.16 Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. ALLEGATO VIAL D.LGS. 81/08 – PARTE II (PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE) – GIA’ IN DPR 547/55 3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi 3.1 Disposizioni di carattere generale 3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. 3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. 3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. 3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. 3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. Pag. 8 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. 3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso. 3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati. 3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati 3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. 3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure. 3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. 3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto. 3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori. 3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi. I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza. 3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente. 3.2.9 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Intervento/periodicità Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, Verifica annuale portuale, estrattivo. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Verifica annuale Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica biennale Pag. 9 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 COME VALUTARE LA CONSISTENZA DEL TERRENO DI SOTTOFONDO Il terreno sul quale va posizionata la gru deve poter sostenere la massima capacità portante. Se il sottofondo dovesse cedere la gru potrebbe crollare. Per evitare tutto questo è bene osservare le seguenti prescrizioni Chiedere al datore di lavoro se sotto gli stabilizzatori possono esserci cavità nascoste, ad esempio condutture, pozzi, vecchie cisterne, solai di scantinati, concimaie. E chiaro che lo stesso gruista deve saper valutare il terreno d’appoggio in modo sommario utilizzando per esempio le tabelle sotto riportate. In caso di dubbio deve assolutamente rivolgersi al superiore o all’ingegnere civile presente in cantiere. A seconda del tipo di terreno e delle sue caratteristiche geomorfologiche, il sottofondo può sopportare sollecitazioni solo in maniera limitata. La tabella sotto riportata indica quale è la pressione superficiale consentita sotto gli stabilizzatori della gru. TIPO DI TERRENO PRESSIONE SUPERFICIALE CONSENTITA Kg/cm 2
N/mm 2 TERRENO SCIOLTO NON COMPATTO TERRENO LIMOSO, TORBOSO, PASTOSO IN LINEA GENERALE NON SOLIDO; NECESSITA DI MISURE PARTICOLARI TERRENO COERENTE, MORBIDO TERRENO INCOERENTE BEN COMPATTO, SABBIA, GHIAIA TERRENO COERENTE 2.0 0.2 SOLIDO 1.0
0.1 SEMISOLIDO 2.0
0.2 DURO 4.0
0.4 OLTRE 10.0 OLTRE 1.0 ROCCIA, CALCESTRUZZO, PAVIMENTAZIONE STRADALE ADATTA AL TRANSITO DI MEZZI PESANTI La massima capacità portante per ogni stabilizzatore è indicata nel manuale d’uso della gru. Sulla base di questo dato e del valore riportato nella tabella 1 è possibile dedurre la necessaria superficie di appoggio (lunghezza e numero delle traverse in legno, dimensioni della piastra d’appoggio) MASSIMA CAPACITA’ PORTANTE 1 Kg/cm2
10 t 20 t 30 t 40 t 1.0 m x 1.0 m
1.4 m x 1.4 m
1.7 m x 1.7 m
2.0 m x 2.0 m
PRESSIONE SUPERFICIALE CONSENTITA 2 kg / cm2
SUPERFICIE D’APPOGGIO NECESSARIA 0.7 m x 0.7 m
1.0 m x 1.0 m
1.2 m x 1.2 m
1.4 m x 1.4 m
4 kg/cm2
0.5 m x 0.5 m
0.7 m x 0.7 m
0.9 m x 0.9 m
1.0 m x 1.0 m
Pag. 10 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 50 t 60 t 2.2 m x 2.2 m
2.4 m x 2.4 m
1.6 m x 1.6 m
1.7 m x 1.7 m
1.1 m x 1.1 m
1.2 m x 1.2 m
La distanza (a) dal piede della scarpata deve essere adeguato all’altezza (h) della scarpata. SE IL SOTTOFONDO E’ BUONO: a : h = 1 : 1 IN CASO DI DUBBIO: a : h = 2 : 1 NORME ANTINFORTUNISTICHE Il personale dovrà essere dotato di casco di protezione del capo ed utilizzarlo tassativamente durante le ore di lavoro. Gli addetti dovranno indossare scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, cuffia antirumore in relazione ai rischi presenti, alle indicazioni della segnaletica ed alle prescrizioni del responsabile di cantiere. Porre particolare attenzione alle portate della gru mobile, e al settore operativo in cui il mezzo può operare (autogrù a 360° oppure a settore limitato es. solo posteriore).Indicazioni espressamente riportate sul libretto delle istruzioni. Pag. 11 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere verificato giornalmente (funi, catene ecc.). Posizionare la gru mobile sul terreno piatto solido sfilando completamente le travi, livellando la macchina e staccando completamente i pneumatici del terreno. Si dovrà evitare di piazzare gli stabilizzatori in prossimità di scavi, scarpate, nei latte dei fiumi, su terreni eccessivamente livellati.Durante il lavoro è necessario controllare periodicamente il corretto livellamento. Verificare dalla tabella delle portate e dal manuale d’uso e di manutenzione qual è la pressione specifica massima, prevista sullo stabilizzatore più caricato nelle peggiori azioni condizioni. Verificare sempre la massa peso del carico e misurate la distanza a cui dovete sollevarlo e fate il confronto con le prestazioni previste dalla tabella di portata per le gru mobile. Operare con la gru stando seduti sul sedile in cabina. Non fate passare i carichi sopra alle persone azionate il dispositivo acustico per avvertirle e allontanarle. Non portare mai i carichi sopra la cabina dell’operatore. Mantenere un contatto visivo del il carico durante tutta la movimentazione dello stesso. Nel caso si debba precedere a movimentazioni di carichi in cui non è possibile tenere sott’occhio lo stesso, fatevi aiutare da un’altra persona con cui mantenete costantemente un contatto visivo o fonico. In questo caso accertarsi che il segnalatore sia adeguatamente istruito sui segnali convenzionali per la movimentazione dei carichi. Non aggiungete contrappesi addizionali alla gru mobile se non espressamente previsti dalla tabella di portata. Assicuratevi che il carico sia libero da ogni costrizione e che si trovi esattamente sotto la testa del braccio. In caso di vento è necessario verificare che la velocità di questo sia inferiore al valore massimo ammesso nel manuale d’uso. Generalmente la pressione delle gomme delle gru abilitate a traslare in cantiere con carichi sospesi è superiore a quella prevista per gli spostamenti stradali, procedere quindi al gonfiaggio dei pneumatici alla corretta pressione d’impiego. Tale operazione dev’essere eseguita adottando idonee gabbie di protezione o simili. Non traslare su terreni non orizzontali o non sufficientemente piani o solidi, informarsi sempre presso i preposti dell’adeguatezza dei terreni di transito. Non lasciare mai incustodita la gru mobile con carico sospeso o no. Tenete a disposizione in cabina o nelle immediate vicinanze un estintore. Dal tubo di scarico possono uscire delle scintille che possono sprigionare incendi qual ora vengano a contatto con polveri o vapori infiammabili presenti in cantiere. Pag. 12 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 SEGNALETICA DI SICUREZZA Accertarsi che in cantiere sia presente adeguata segnaletica di segnalazione di pericolo e che il personale che accede al cantiere ne conosca il significato. GESTI CONVENZIONALI DEI SEGNALATORI Nel caso si faccia riferimento ad un collaboratore per segnalazioni durante la movimentazione dei carichi accertarsi della conoscenza del linguaggio gestuale: Inizio Attenzione Presa di comando Le due braccia sono Aperte in senso orizzontale, il palmo delle mani rivolto in avanti Alt Interruzione Il braccio destro è teso verso l’alto, con il palmo della mano destra rivolta in avanti Pag. 13 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Fine delle operazioni Le due mani sono giunte all’altezza del petto Sollevare Il braccio destro, teso verso l’alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti, descrive lentamente un cerchio Abbassare Il braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio Distanza verticale Distanza verticale Avanzare Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all’indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo Retrocedere Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s’allontanano dal corpo Pag. 14 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 A destra rispetto al segnalatore A sinistra rispetto al segnalatore Distanza orizzontale Il braccio destro, teso lungo l’orizzontale, con il palmo della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione Il braccio sinistro, teso in orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione Le mani indicano la distanza Pericolo Alt o arresto di emergenza Entrambe le braccia tese verso l’alto Movimento lento Entrambe le braccia tese verso l’alto I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO Si definiscono accessori di sollevamento tutti i componenti o le attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico, oppure sul carico per consentirne la presa. Gli accessori di sollevamento vanno scelti in funzione di:  TIPOLOGIA DI CARICO DA MOVIMENTARE  PUNTI DI PRESA Pag. 15 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 
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DISPOSITIVI DI AGGANCIO CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL MODO E DELLA CONFIGURAZIONE DELL’IMBRACATURA Ogni accessorio di sollevamento deve riportare : IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE IDENTIFICAZIONE DEL CARICO MASSIMO DI UTILIZZAZIONE MARCATURA CE Raramente i carichi possono essere collegati direttamente al gancio per essere sollevati, si deve solitamente far ricorso ad elementi intermedi quali forche, reti, forche ecc. Nella maggior parte dei casi si ricorre all’utilizzo delle “brache” che a seconda della loro versatilità assumono composizione e nomenclatura differente. A TRATTO UNICO APERTO (BRACHE SEMPLICI) A TRATTO UNICO CHIUSO (BRACHE AD ANELLO) A PIU’ TRATTI CONCORRENTI AD UN UNICO ESTREMO IN UN UNICO ANELLO (BRACHE MULTIPLE O GIOGHI) A PIU TRATTI COLLEGATI AD UN ESTREMO AD UNA O PIU’ TRAVERSE (BILANCERI) Pag. 16 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 I mezzi per l’imbracatura possono essere collegati al carico in diversi modi: Attaccati direttamente a golfari occhio circolare con gambo filettato (UNI 2947), e occhio allungato, con foro filettato (UNI 2948) Attacchi solidali predisposti: “maniglione ad anello con zanca annegata nel manufatto di calcestruzzo” Attacchi di tipo flessibile: Attacchi a legature pesanti attorno al carico o preventivamente predisposte con l’impiego di corde, funi o catene tese a mano o mediante appositi dispositivi. Passati sotto e attorno ai carichi, a forma di cappio o canestro o con sitema più complesso. Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento deve riportare un marchio oppure qual ora la marcature fosse materialmente impossibile dev’essere applicata una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante e l’identificazione della relativa attestazione.l’attestazione deve contenere:  il nome del fabbricante  l’indirizzo del fabbricante  una descrizione della catena o della fune comprendente:  le sue dimensioni nominali‐ la sua costruzione  il materiale di fabbricazione  qualsiasi trattamento subito dal materiale Le funi, come le macchine ed i mezzi di sollevamento su cui sono usate, richiedono uso, manutenzione e controllo accurati per dare:  PRESTAZIONI SODDISFACENTI  LUNGA VITA  SICUREZZA Quando vengono utilizzate delle funi devono essere osservate le seguenti precauzioni per un corretto utilizzo e una tenuta superiore: Pag. 17 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  scelta ed utilizzo di una fune appropriata al tipo di carico da sollevare non sovraccaricare le funi  evitare di compiere movimenti a strappi poiché ciò può provocare sovraccarico con conseguente rottura oppure usura della stessa. Non usare mai funi ghiacciate Proteggere le funi da appoggi su spigoli FUNI I mezzi (funi, catene e nastri) vanno posizionati in fondo alla gola del gancio (non sulla punta) e non devono essere fatti nodi per accorciarli È vietato far lavorare i ganci sul becco di estremità Mettendo due tiranti sullo stesso gancio, uno dei due non lavora ed entrambe si logorano nel punto di sovrapposizione Una volta effettuata l’imbacatura del carico bisogna verificarne l’equilibrio sollevandolo lentamente e di pochi centimetri. Il carico una volta sospeso non va guidato con le mani ma con funi o ganci. MOVIMENTAZIONE CARICHI CON ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO ­ FORCHE Forca di sollevamento: per Forca di sollevamento si intende l’attrezzatura costituita da due o più bracci fissati ad un montante con un braccio superiore, essenzialmente per sollevare carichi su pallet o simili, conforme ai punti 3.8 e 5.2.5 UNI EN 13155:2007, in allegato n. 1 vedasi esempio di Forca di sollevamento; Pallet di legno personalizzato riutilizzabile: Pallet, come definito dalla UNI EN ISO 445:2001 appositamente costruito dal produttore sulla base dei requisiti minimi e che può essere riutilizzato purché non superi il suo carico nominale (R) originario per la destinazione d’uso prevista; Pallet a perdere: denominato anche pallet non riutilizzabile o pallet monouso, come definito dalla UNI EN ISO 445:2001 punto 9.1 pallet destinato ad essere scartato dopo un solo ciclo di utilizzo, questo pallet non può essere utilizzato per la movimentazione in quota dei carichi; Carico Unitario: carico su pallet come definito dalla UNI EN ISO 445:2001, avvolto in plastica (involucro termoretraibile), punto 5.2.5.5 UNI EN 13155:2007, e reggiato con regge incrociate. I materiali delle regge devono rispondere alle norme UNI di riferimento. Il carico unitario deve essere certificato dal produttore. Carico NON Unitario: carico pallettizzato difforme per almeno un elemento (pallet, involucro, regge) rispetto al carico unitario come definito sopra. Dispositivo di ritenuta: catena, cinghia, fasce o altri sistemi in dotazione della forca di sollevamento atta ad impedire lo scivolamento del carico unitario dalla forca punto 5.2.5.5 UNI EN 13155: 2007, in allegato n. 1 vedasi esempio di dispositivo di ritenuta; Involucro Termoretraibile: involucro in plastica per carico unitario che, riscaldato, si ritrae per garantire una migliore stabilità e sicurezza del carico punto B.9 UNI EN ISO 445:2001 Materiale sfuso: materiali quali, mattoni, piastrelle, pignatte, laterizi, ecc., che non può costituire un carico unitario o un non unitario in quanto non pallettizato. Dispositivo di presa positivo secondario: costituito da rete, gabbia, cesta, cassone, involucro, ecc., atto ad impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa dello stesso; Pag. 18 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Marcatura e designazione dei pallet: marcatura stampigliatura applicata a caldo sui pallet, (vedi allegato 2) questa deve indicare:  (R) carico nominale;  (H) uso generico per la movimentazione (per tale si intende il sollevamento in quota);  (S) per l’accatastamento;  la norma di riferimento UNI 11066:2003;  Il produttore, es. Mario Rossi;  il modello es. PALLETM01;  la data 06‐12 (anno e mese); Per la movimentazione in quota deve essere espressamente riportato nella marcatura la lettera H; In allegato n. 2 vedasi esempio di marcatura. Reggiatura del carico unitario: è costituito da un carico unitario reggiato con regge di materiale rispondente alle norme UNI di riferimento, posate in modo incrociato. La resistenza della reggiatura, certificata dal costruttore, deve essere equivalente alla posa dell’involucro termoretraibile; Sollevamento di carichi unitari 1. Le forche per il sollevamento e movimentazione in quota dei carichi unitari dovranno avere le caratteristiche indicate nelle definizioni; 2. I carichi unitari dovranno avere le caratteristiche (involucro termoretraibile e reggiatura) indicate nelle definizioni; 3. I carichi unitari dovranno avere pallet di legno personalizzato riutilizzabile per come indicato nelle definizioni; 4. I pallet di legno personalizzati riutilizzabili dovranno essere marchiati per come indicato nelle definizioni; 5. Prima di inforcare il carico, l’operatore verifica che il carico unitario non sia danneggiato, in caso lo sia il carico viene scartato e non sollevato. Vengono sollevati solo i carichi (pallet e carico) non danneggiati; 6. Inforcato il carico, attraverso il dispositivo di ritenuta (catena, fascia, ecc.) il carico viene bloccato al fine di evitare lo scivolamento dello stesso durante la fase di sollevamento; 7. Si procede con il sollevamento, gli addetti dovranno eseguire le varie manovre secondo l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuto e/o in relazione all’esperienza maturata nell’arco della vita lavorativa. Sollevamento di carichi NON unitari 1. Le forche per il sollevamento e movimentazione in quota dei carichi non unitari dovranno avere le caratteristiche indicate nelle definizioni; 2. I carichi non unitari dovranno avere le caratteristiche indicate nelle definizioni; 3. I carichi non unitari dovranno avere pallet per come indicato nelle definizioni; 4. I pallet di legno personalizzati riutilizzabili, dovranno essere marchiati per come indicato nelle definizioni; 5. I carichi non unitari potranno essere sollevati usando esclusivamente sistemi e attrezzature che impediscano in qualunque condizione la caduta del carico o di singoli elementi o componenti che lo costituiscono. Tra i sistemi e le attrezzature utilizzabili si citano: ceste, gabbie, cassoni, ecc.. 6. Si procede con il sollevamento, gli addetti dovranno eseguire le varie manovre secondo l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuto e/o in relazione all’esperienza maturata nell’arco della vita lavorativa. Pag. 19 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 CRITERI, MODALITÀ E INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Campo di applicazione Sono oggetto del presente documento le attrezzature di lavoro sottoposte a verifica periodica, di cui all’ art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/ 2008, limitatamente a:  le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg non azionati a mano;  ponti mobili sviluppabili su carro (PLE);  scale aeree ad inclinazione variabile;  ponti sospesi e loro argani. Definizioni Prima verifica periodica: la prima verifica dell’apparecchio di sollevamento, che viene effettuata dal Dipartimento ISPESL territorialmente competente, ed è finalizzata ad accertare lo stato di manutenzione e conservazione della macchina, la congruità con le modalità di utilizzo previste dal fabbricante, oltre alla individuazione di eventuali carenze in merito ai principali requisiti essenziali di sicurezza palesemente rilevabili da prove funzionali e dall’esame generale della macchina; detta verifica verrà effettuata alla scadenza prevista nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08. Verifica periodica: verifica dell’apparecchio successiva alla “prima verifica periodica” finalizzata ad accertare lo stato di manutenzione e conservazione della macchina, il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza previsti in origine dal fabbricante e palesemente evidenziabili nell’esame generale della macchina. Le verifiche periodiche debbono essere effettuate secondo le scadenze previste nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08. Verifica straordinaria: verifica effettuata indipendentemente dalle scadenze previste dall’allegato VII in conseguenza a:  modifiche apportate alla macchina per le quali non si renda necessaria una nuova immissione in servizio e marcatura CE;  riparazioni su elementi strutturali o in generale parti attinenti alla sicurezza resesi nessarie in conseguenza di incidenti;  interventi per adempiere a verbali redatti in occasione di verifiche con esito negativo; Riqualificazione della periodicità: Ai fini della definizione della periodicità delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento di cui al presente documento, ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea, tutte le attrezzature dovranno essere classificate tenendo conto delle specificità definite dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. La frequenza delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento viene individuata dal datore di lavoro/utilizzatore, anche mediante l’ausilio del verificatore, attraverso la valutazione del tipo di apparecchio, dell’ambiente di impiego e della sua vetustà secondo le indicazione del citato allegato VII, e deve essere formalizzata attraverso la redazione e firma del modello di riqualificazione della periodicità. Il documento di riqualificazione della periodicità dell’attrezzatura deve essere conservato unitamente al libretto delle verifiche ed una copia inviata all’APSS a cura del verificatore. Indagine supplementare: attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, non evidenziabili in sede di verifica periodica, prodottesi dall’esercizio dell’apparecchio in particolari condizioni di utilizzo. Vengono assoggettati a indagine supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile (gru a torre) e di tipo isso (gru a ponte, gru a bandiera, strutture limitate, etc.), per le quali il verificatore addetto alla verifica periodica ravvisi in maniera oggettiva le “condizioni di utilizzo di tipo gravoso” e in conseguenza di queste, anche in relazione alla vetustà dell’apparecchio, disponga Pag. 20 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 l’effettuazione di un accertamento supplementare, a cura del costruttore o in alternativa di un ingegnere esperto su commissione del proprietario della macchina. Manutenzione ordinaria: insieme delle attività volte a mantenere l’integrità originaria della macchina, per ripristinare l’efficienza della stessa, per contenerne il normale degrado d’uso, per garantirne la vita utile, per far fronte ad eventi accidentali senza modificarne le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.), la struttura essenziale e la destinazione d’uso. Pertanto, sono da considerare manutenzione ordinaria gli interventi che comportano la sostituzione di parti o di componenti guasti od usurati, con parti o componenti originali o riconosciuti equivalenti dal fabbricante, nonché “le modifiche effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. Manutenzione straordinaria: insieme delle attività volte a prolungare la vita utile della macchina, migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità senza modificarne le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.), la struttura essenziale e la destinazione d’uso. Modifica sostanziale: intervento che comporta la modifica delle caratteristiche della macchina, o delle sue prestazioni o delle sue modalità di utilizzo, in modo non previsto direttamente dal costruttore. In questi casi, è necessaria la rimarcatura CE della macchina con la conseguente valutazione dei rischi non valutati in sede di prima costruzione. Responsabilità del verificatore L’esperto verificatore, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.P. n. 25/2007, regolamento di attuazione della L.P. 3/07, durante lo svolgimento dell’incarico di verifica periodica è “Incaricato di pubblico servizio”. L’articolo 71 comma 12 del D.Lgs. 81/08 conferma tale qualifica dell’esperto verificatore e lo impegna a rispondere direttamente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, struttura pubblica titolare della funzione ed autorità di vigilanza competente. Ai sensi dell’articolo 358 Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Gli obblighi dell’incaricato di pubblico servizio sono disciplinati dal codice di procedura penale Verifiche La periodicità delle verifiche viene individuata dal datore di lavoro in sede di valutazione dei rischi, ai sensi dell’allegato VII del D.Lgs. 81/08, in funzione della tipologia dell’attrezzature, dell’ambiente di utilizzo e della sua vetustà. A tale scopo il datore di lavoro redige il documento di riqualificazione della periodicità eventualmente coadiuvato dal verificatore. Per lo svolgimento delle verifiche, l’utilizzatore mette a disposizione tutto l’occorrente, compreso l’ausilio di un manovratore di comprovata esperienza (vedi il DVR o se presente il POS), nonché il carico adeguato per lo svolgimento delle prove di funzionamento ed i relativi accessori di sollevamento. Rimangono esclusi solamente gli eventuali strumenti di misura. La “prima” delle verifiche periodiche, effettuata dall’ISPESL entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII D.Lgs. 81/2008 è finalizzata a:  identificare la macchina in base alla documentazione allegata alla denuncia, controllandone la rispondenza ai dati riportati nel libretto di istruzioni per l’uso redatto dal costruttore e verificare la seguente documentazione: dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di corretta installazione (eventuale), tabelle/diagrammi di portata, diagramma delle aree di lavoro;  accertare le condizioni di uso della macchina, in rapporto alle previsioni del costruttore;  verificare la regolare tenuta del “registro di controllo” previsto dall’Allegato I del DPR 459/96;  controllarne lo stato di conservazione; Pag. 21 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  accertare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza specifici;  effettuare le prove di funzionamento della macchina e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Le verifiche periodiche successive sono finalizzate a:  identificare la macchina, controllandone la rispondenza ai dati riportati nel libretto di istruzioni per l’uso redatto dal costruttore, e i dati riportati nel libretto delle verifiche redatto in sede di prima verifica; verificare la presenza delle tabelle/diagrammi di portata; diagramma delle aree di lavoro;  accertare le condizioni di uso della macchina, in rapporto alle previsioni del costruttore;  controllarne lo stato di conservazione;  controllare la permanenza dei requisiti di sicurezza previsti in origine dal fabbricante,  effettuare le prove di funzionamento della macchina e di efficienza dei dispositivi di sicurezza compresi i dispositivi di tipo funzionale posti a corredo della stessa.  verificare la corretta e regolare tenuta del “registro di controllo” previsto al punto 4.4.2 Allegato I del DPR 459/96; Ai fini dell’esecuzione delle verifiche periodiche negli allegati si delineano i principali elementi da sottoporre a controllo/verifica. In corsivo vengono riportati alcuni esempi e/o indicazioni non esaustivi del controllo. Le schede allegate delineano una traccia per:  IDENTIFICARE L’ATTREZZATURA  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO e successivamente, distintamente per ogni tipologia di apparecchio, condurre la verifica di:  GRU A PONTE, ARGANI, PARANCHI E SIMILI  GRU A TORRE  GRU SU AUTOCARRO, SEMOVENTI E SIMILI  PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO, A  SVILUPPO VERTICALE E AZIONATI A MANO  PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI  SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE Le indicazioni contenute negli allegati debbono intendersi quale contenuto minimo per la realizzazione della verifica periodica, senza la pretesa di costituirne un’indicazione esaustiva La prima e le verifiche periodiche successive, di norma, non riguardano le attività per la sorveglianza del mercato, finalizzate alla verifica della rispondenza delle macchine ai requisiti essenziali di sicurezza, previsto dal DPR 459/96 ed attribuito alla specifica competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. Le eventuali deficienze riscontrate durante l’attività di verifica, devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente, mediante invio di copia del verbale di verifica, per l’eventuale attivazione delle procedure sanzionatorie di cui al D.Lgs. 758/94 e per l’eventuale constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, contenuti nell’Allegato I del DPR 459/96. Constatazione poi inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. La verifica straordinaria consiste nell’esame della macchina a seguito di modifiche non sostanziali. Nel verbale di verifica vengono annotate le documentazioni redatte in occasione di tali modiche, es dichiarazioni di conformità di componenti sostituiti, dichiarazioni di corretta esecuzione, relazione di prove di idoneità all’impiego ecc.. Tali documentazioni sono conservate nella documentazione a corredo della macchina e di essa fanno parte. Le indagini supplementari, effettuate dal costruttore o un alternativa da un ingegnere esperto, si basano:  su tutta la documentazione e tutti gli elementi che il datore di lavoro/proprietario mette a disposizione;  sulla individuazione di elementi oggettivi, quali lo scarso stato di manutenzione delle strutture, la presenza di parti strutturali eccessivamente corrose, deformazioni; Pag. 22 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  su varie altre indicazioni desumibili da un attento esame a vista delle parti accessibili. Il costruttore o in alternativa l’ingegnere esperto del controllo dovrà svolgere tutte le attività e controlli (spessimetrici, liquidi penetranti …) che gli potranno consentire di esprimere un giudizio attendibile e veritiero sullo stato di conservazione e integrità dei componenti principali della macchina e dovrà stabilire, in base alle valutazioni effettuate, il successivo periodo nella quale la macchina potrà ancora operare con le condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante. SCHEDA IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA IDENTIFICAZIONE MACCHINA  Presenza targa di identificazione dell’apparecchio.  Targa ENPI o ISPESL d’immatricolazione, attraverso anche il relativo libretto; in caso di assenza richiedere duplicato.  Marcatura CE dell’apparecchio, se rientrante nella direttiva macchine.  Corrispondenza della documentazione con apparecchio in fase di verifica:  Costruttore dell’apparecchio;  Tipo apparecchio;  Numero di matricola;  Anno fabbricazione.  In assenza di questa corrispondenza la verifica non può essere effettuata; DOCUMENTAZIONE  Presenza denuncia messa in servizio ISPESL. Laddove assente il libretto d’immatricolazione  Eventuale documentazione del radiocomando e relativa denuncia messa in servizio ISPESL.  Effettuazione verifica trimestrali delle funi da parte dell’utilizzatore.  Presenza Manuale di uso e manutenzione della macchina.  Manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sull’apparecchio. In caso di manutenzione straordinaria verifica della conformità dell’intervento con le caratteristiche previste dal costruttore.  Presenza dichiarazione CE di conformità. Solo per macchine immesse sul mercato dopo il 21‐09‐06  Presenza libretto di immatricolazione (libretto delle verifiche).  Presenza del documento di riqualificazione della periodicità.  Presenza verbali di prima verifica e di verifica periodica precedenti. Almeno ultimi tre anni dei Verbali di verifica effettuati. Eventuali verbali di verifica previsti dal costruttore.  Comunicazione per ogni nuova installazione .  Documentazione relativa all’eventuale noleggio.  Accertamento della Formazione e addestramento del manovratore.  Eventuali prescrizioni del costruttore per usi non previsti nel manuale d’uso. Scheda identificazione attrezzatura 
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Calcolo di progetto strutturale delle strutture di appoggio ove è installato l’apparecchio. Idoneità delle vie di corsa e/o corretta installazione. Dati relativi alla potenza sonora garantita (riportati anche sulla targa di macchina). Documentazione relativa all’eventuale utilizzo della macchina in ambienti particolari (es. atmosfera esplosiva).  Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra.  Dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.  In alternativa, verifica di autoprotezione della struttura. Pag. 23 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  Misure di coordinamento per i gruisti in caso di gru interferenti. SCHEDA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO AMBIENTE DI LAVORO (installazione/posizionamento) Condizione di sito in cui è collocato l’apparecchio di sollevamento, in particolare le possibili interferenze sulla sicurezza del mezzo indotte dalla presenza di fattori di rischio quali:  presenza linee elettriche. Distanza in relazione alla tensione della linea elettrica tenendo conto dei possibili ingombri del carico (art. 83 e all. IX D.Lgs. 81/08) tipologia superficie di appoggio.  Livellamento della superficie di appoggio, la portanza del terreno/superficie (es. caratteristiche geomeccaniche/portata del solaio), presenza di scavi e buche pericolose  presenza di altri ostacoli fissi o mobili.  Interferenza con strutture o opere fisse (alberi , edifici ...) e mobili (altri apparecchi di sollevamento); in questi casi valutare le distanze minime consentite (linee guida ISPESL e/o la presenza delle misure di sicurezza di tipo tecnico o organizzativo).  condizioni ambientali particolari note. Caratteristiche tipiche della zona (es: zona permanente ventosa) e verificare la rispondenza ai fini della sicurezza dell’equipaggiamento e condizioni d’utilizzo previste dal costruttore. Condizioni di installazione posizionamento del mezzo. In relazione alle previsioni del fabbricante. SCHEDA GRU A PONTE, ARGANI, PARANCHI E SIMILI ELEMENTI STRUTTURALI E DI SICUREZZA  Stato di conservazione e manutenzione delle strutture delle vie di corsa.  Condizioni strutturali degli elementi delle vie di corsa ed elementi di collegamento (cricche, deformazioni, usura corrosione, allentamenti, giunzioni e saldature).  Presenza di interferenze nel volume di azione degli apparecchi.  Assenza di ostacoli sul transito del carro e del carrello sulle vie di corsa.  Stato di conservazione e manutenzione delle vie di corsa.  Livellamento e linearità delle vie di corsa (binari) e lo scartamento costante.  Stato di conservazione e manutenzione degli elementi principali dell’apparecchiatura e della presenza dei respingenti fissi di tipo strutturale.  Stato di conservazione delle travi principali, di quelle di scorrimento e di traslazione, nonché del carrello “porta‐argano” (cricche, deformazioni, corrosione, usura ) nei sui elementi principali e di collegamento; controllo dello stato di manutenzione degli arresti di estremità.  Accesso al posto di manovra fisso dell’operatore e alle vie di transito.  Condizioni di accesso, installazione e mantenimento in sicurezza del posto di manovra fisso e vie di transito (es. parapetti, scale, passerelle piattaforme, ancoraggi per DPI).  Fondazioni o ancoraggi.  Condizioni e installazione (per gru provviste di zoccolo di fondazione o ancoraggio a piastra: es: gru a bandiera, a colonna …).  Stato di conservazione e manutenzione degli elementi di collegamento strutturale.  Punti di attacco/fissaggio dell’apparecchio di sollevamento (es: attacco paranco a soffitto ) e di collegamento dei suoi elementi principali (es: collegamento carrello alla trave di scorrimento ).  Protezioni di elementi mobili facilmente accessibili.  Carter di protezione. ORGANI PRINCIPALI Pag. 24 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Elementi del gruppo di sollevamento e traslazione:  Corrispondenza caratteristiche previste dal costruttore, controllo di assenza di cricche, usure, deformazioni, corrosione, rotture e allentamenti e lubrificazione degli elementi mobili.  Sospensione argano/paranco.  Stato dei vincoli.  Gancio, bozzello, pulegge di rinvio  Usura (rotture, bordi integri, incisioni), libertà di rotazione e deformazioni, presenza dispositivo di chiusura all’imbocco del gancio e indicazione portata di sollevamento.  Organi di collegamento.  Presenza e usura spinotti e perni di collegamento degli elementi dell’apparecchiatura.  Organi di avvolgimento.  Presenza guida fune e avvolgimento corretto delle funi sul tamburo (almeno tre spire di fune). Verifica presenza dispositivi contro la fuori uscita delle funi o catene.  Organi di attacco.  Corretto attacco della fune (o catene) al tamburo e al capo fisso.  Riduttori e motori.  Controllo rumorosità ed efficienza (perdite di olio e assorbimento). Funi  Integrità delle funi (assenze di rotture, corrosioni, usura, deformazioni o di altri danni o difetti pregiudizievoli) e coefficiente di sicurezza. Compatibilità caratteristiche e diametro  funi con diametri tamburi e pulegge di rinvio. Verifica delle estremità libere delle funi (capicorda, manicotti, morsetti). Catene  Integrità delle catene (usura, incisioni, allungamenti, pieghe e torsioni) e coefficiente di sicurezza.  Eventuali accessori facenti parte integrante del mezzo di sollevamento.  Verifica della loro previsione da parte del costruttore ed efficienza degli elementi di aggancio e funzionamento. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
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Presenza di cartelli e dispositivi di segnalazione. Rispondenza indicazioni di manovra gru con quelli indicati sugli organi di comando (es: pulsantiera). Presenza indicazione portata massima. Collocazione visibile dal posto di manovra; in caso di presenza di più argani sulla struttura della gru a ponte le indicazioni di portata massima devono essere ben distinte.  Funzionalità dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.  Presenza avvisi di istruzione per l’uso e la manovra dell’apparecchio. PARTE ELETTRICA Impianto di alimentazione della gru: 
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Protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti sulla linea di alimentazione Protezione contro i contatti diretti e indiretti della linea di alimentazione Idonea installazione dei cavi elettrici di alimentazione (protezione meccanica) Presenza di sezionatore sul quadro elettrico generale dell’apparecchio Grado di protezione IP in base all’ambiente di lavoro Condizioni dei materiali Collegamento impianto di terra e impianto contro le scariche atmosferiche Corretto collegamento del conduttore di protezione all’impianto di messa a terra Pag. 25 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14 Impianto elettrico di comando della gru:  Protezione contro i movimenti accidentali/inibizione dispositivi di sicurezza sul circuito di comando a seguito di guasto a terra  Apparecchiature e morsettiere, eventuali manomissioni dei sistemi di sicurezza  Cablaggio  Comandi a uomo presente e protezione contro l’azionamento accidentale, ESAME DI FUNZIONAMENTO  Efficienza al regolare funzionamento degli elementi costituenti l’apparecchio di sollevamento. (parti meccaniche, elettriche, ….)  Scorrimento lineare delle parti mobili dell’apparecchio (carro di base e carrello).  Efficienza del dispositivo di arresto in caso di mancanza di forza motrice.  Condizioni e comportamento dei freni di arresto.  Spazi di frenatura a vuoto e con carico di prova (es: linearità sistema di frenatura) e assicurazione della posizione di fermo del carico e del mezzo.  Esame dell’apparecchio di sollevamento durante le prove a vuoto e con i relativi carichi di prova.  Oscillazioni anomale, deformazioni strutturali.  Efficienza e rispondenza dei comandi e la non simultaneità in caso di più postazioni di comando.  Corretto funzionamento e taratura di tutti i dispostivi di sicurezza (a vuoto e con carico).  Funzionamento dei dispositivi acustici e luminosi. DISPOSITIVI DI SICUREZZA  Installazione/manutenzione dei dispositivi di sicurezza (interblocchi, doppi fine corsa ...) previsti dal costruttore e indicati nel manuale di uso e manutenzione e/o nel libretto di omologazione ENPI‐ISPESL.  Installazione/manutenzione e funzionalità del dispositivi contro l’azionamento accidentale degli organi di comando.  Installazione/manutenzione dei fine corsa elettrici/meccanici sul carro di base, sul carrello di traslazione.  Anche sulla rotazione (per gru a bandiera o struttura limitata).  Installazione/manutenzione dei fine corsa salita/discesa bozzello.  Installazione/manutenzione dispositivo anticollisione.  Necessario nel caso di più gru a ponte e simili scorrevoli sulle medesime vie di corsa.  Installazione/manutenzione e corretta taratura del limitatore di carico.  Anche di momento se previsto dal fabbricante.  Installazione/manutenzione e funzionalità del pulsante di arresto di emergenza.  Installazione/manutenzione e funzionalità dei dispositivi acustici e luminosi. SCHEDA GRU SU AUTOCARRO, SEMOVENTI E SIMILI ELEMENTI STRUTTURALI E DI SICUREZZA  Stato di conservazione e manutenzione degli elementi mobili principali dell’apparecchiatura.  Stato di conservazione della torretta girevole, braccio principale, secondario e relativi sfili cricche, deformazioni, corrosione, usura, allentamenti) nei sui elementi principali e di collegamento ( ralla, perni di collegamento, ecc..).  Stato di conservazione e manutenzione degli elementi fissi principali dell’apparecchiatura.  Stato di conservazione della struttura di stabilizzazione (es: travi di scorrimento, stabilizzatori, piedini di appoggio …) e di ancoraggio al telaio del mezzo (es: controtelaio, tiranti di ancoraggio) nei loro elementi principali e di collegamento (saldature, cricche, deformazioni, corrosione, usura, allentamenti).  Presenza interferenze delle le gru nel loro volume di azione.  Assenza di ostacoli. Pag. 26 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  Accesso e il posto di manovra fisso dell’operatore.  Condizioni di accesso, installazione e mantenimento in sicurezza del posto di manovra fisso (es. parapetti, scale, passerelle piattaforme, maniglie, corrimano etc.)  Conservazione e manutenzione degli elementi oleodinamici della gru.  Stato di conservazione steli, pistoni di sollevamento e sbraccio (cricche, deformazioni, corrosione, trafilamenti di olio). ORGANI PRINCIPALI 
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Elementi del gruppo/argano di sollevamento: Verifica corrispondenza caratteristiche previste dal costruttore. Gancio, bozzello, pulegge di rinvio; Stato di usura (rotture, bordi integri, incisioni), libertà di rotazione e deformazioni, presenza dispositivo di chiusura all’imbocco del gancio e indicazione portata di sollevamento. Organi di collegamento; Presenza e usura spinotti e perni di collegamento degli elementi dell’apparecchiatura. Organi di avvolgimento; Presenza guida fune e avvolgimento corretto delle funi sul tamburo (almeno tre spire di fune). Verifica presenza dispositivi contro la fuori uscita delle funi. Organi di attacco; Corretto attacco della fune al tamburo e al capo fisso. Riduttori e motori; Rumorosità ed efficienza (trafilamenti di olio e assorbimento). Funi  Integrità delle funi (assenze di rotture, corrosioni, usura, deformazioni o di altri danni o difetti pregiudizievoli) e coefficiente di sicurezza. Compatibilità caratteristiche e diametro funi con diametri tamburi e pulegge di rinvio. Verifica delle estremità libere delle funi (capicorda, manicotti, morsetti). Eventuali accessori facenti parte integrante del mezzo di sollevamento  Controllo della loro previsione da parte del costruttore e verifica efficienza degli elementi di aggancio e funzionamento. Verifica degli elementi di traslazione/rotazione dell’apparecchiatura  Ralla‐cremagliera di rotazione;  Corrispondenza caratteristiche previste dal costruttore. Impianto oleodinamico  Usura e fissaggio e protezione organi in movimento.  Pompa, scatola di distribuzione, circuito fluidodinamica e martinetti (cricche, deformazioni, corrosione, trafilamenti di olio, ecc..). Elementi per il movimento del mezzo  Stato di conservazione pneumatici (pressione e usura), cingoli, etc. SEGNALETICA DI SICUREZZA  Presenza di cartelli e dispositivi di segnalazione.  Rispondenza delle indicazioni di manovra della gru con quelle indicate sugli organi di comando (es: pulsantiera, leve di comando).  Presenza indicazione portata massima.  Visibilità da parte dell’operatore; in caso di presenza di più argani sulla struttura della gru a ponte le indicazioni di portata max devono essere ben distinte.  Presenza diagramma di carico. Pag. 27 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  Collocazione visibile dal posto di manovra dell’operatore.  Funzionalità dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.  Avvisi di istruzione per l’uso e la manovra dell’apparecchio. PARTE ELETTRICA  Installazione, conservazione e manutenzione dell’impianto di alimentazione del ponte mobile sviluppabile: o Installazione dei cavi elettrici di alimentazione (protezione meccanica); o Grado di protezione IP in base all’ambiente di lavoro; o Condizioni dei materiali;  Protezione contro i movimenti accidentali/inibizione dispositivi di sicurezza sul circuito di comando a seguito di guasto a terra;  Apparecchiature e morsettiere, eventuali manomissioni dei sistemi di sicurezza;  Cablaggio;  Comandi a “uomo presente”. ESAME DI FUNZIONAMENTO  Efficienza al regolare funzionamento degli elementi costituenti l’apparecchio di sollevamento (parti meccaniche, elettriche, idrauliche ….).  Scorrimento lineare delle parti mobili dell’apparecchio (sfili braccio e gruppo di stabilizzazione).  Efficienza del dispositivo di arresto in caso di mancanza di forza motrice.  Anche in relazione alla previsione del fabbricante (es: a discesa lenta e controllata).  Condizioni e il comportamento dei freni.  Funzionamento e degli spazi di frenatura a vuoto e con carico di prova e assicurazione della posizione di fermo del carico e del mezzo.  Esame dell’apparecchio di sollevamento durante le prove a vuoto e con i relativi carichi di prova.  Controllo del comportamento degli elementi principali (es. oscillazioni anomale, deformazioni strutturali, giochi eccessivi del gruppo ralla, ...).  Efficienza e rispondenza dei comandi, non simultaneità in caso di più postazioni di comando.  Funzionamento corretto di tutti i dispostivi di sicurezza (a vuoto e con carico).  Verifica sotto carico dei parametri geometrici del gruppo di sollevamento.  Controllo della corrispondenza con il diagramma di carico in relazione alle diverse configurazioni di utilizzo (stabilizzato o in movimento, tipo di accessorio, zona di lavoro frontale‐posteriore‐laterale, inclinazione e lunghezza braccio, ecc.. ). DISPOSITIVI DI SICUREZZA  Installazione e manutenzione dei dispositivi di sicurezza (interblocchi, fine corsa, sovrapressione ...) previsti dal costruttore e indicati nel manuale di uso e manutenzione e/o nel libretto di omologazione ENPI‐ISPESL.  Installazione e manutenzione o funzionamento dei dispositivi di fuori uscita stabilizzatori e messa al livello.  Installazione e manutenzione e funzionalità del dispositivi contro l’azionamento accidentale degli organi di comando.  Installazione e manutenzione della valvola di sovrapressione del circuito idraulico.  Controllo della corretta taratura e integrità dei piombini.  Installazione e manutenzione dei fine corsa salita/discesa bozzello  Funzionalità delle valvole di blocco (ritegno o non ritorno ) collocate sugli elementi della gru.  Corretto funzionamento delle valvole di blocco sugli stabilizzatori (o presenza valvola di sezionamento circuito) e sui cilindri di sollevamento.  Installazione e manutenzione dispositivo di fine corsa di rotazione della ralla.  Installazione e manutenzione e corretto funzionamento e taratura del limitatore di carico e di momento (dispositivi per evitare il ribaltamento e il sovraccarico del mezzo). Pag. 28 a 29 Corso per addetti all’utilizzo delle gru montate sui mezzi e delle autogru – rev. 01/14  Se previsto. Controllare la limitazione dei movimenti al superamento del limite previsto (ammesso rientro sfilo e abbassamento).  Sistema di trattenuta/protezione del lavoratore sul posto di manovra.  Cintura di sicurezza.  Funzionalità pulsante di arresto di emergenza.  Installazione e manutenzione dei segnalatori acustici e/o luminosi. ESTRATTO ALLEGATO VII – D.LGS. 81/08 VERIFICHE DI ATTREZZATURE ATTREZZATURA Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a Mano Ponti sospesi e relativi argani Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni INTERVENTO/PERIODICITÀ Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica annuale Verifica biennale Verifiche annuali Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Pag. 29 a 29 
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