Direttiva macchine e sicurezza in cantiere La sicurezza delle macchine da cantiere nel rispetto del D.Lgs 81\08 e del D.Lgs 17\10 Ing. Giulio Lusardi Palermo 8-11-2013 Direttive europee su sicurezza e salute sul lavoro Direttive sociali: rivolte a datori di lavoro e committenti Direttiva 89\391\CEE: Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro Recepita da D.Lgs 626\94, mod. da D.Lgs 242\96, abrog. e sost. da D.Lgs 81\08, mod. da Legge 98 del 9\08\2013 (decreto del fare) Direttiva 92\57\CEE: Prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei i mobili Recepita da D.Lgs 494\96, mod. da D.Lgs 528\99, abrog. e sost. da titolo IV D.Lgs 81\08, mod. da Legge 98 del 9\08\2013 Chiarimenti da numerose circolari ministeriali Direttive di prodotto: Rivolte ai costruttori Immettere sul mercato macchine, attrezzature di lavoro, DPI che rispettano i RES D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 di recep. Direttiva 2006\42\CE entrato in vigore il 6 marzo 2010 abrogando DPR 459\96 di recep. dirett. 89\392\CEE, 91\368\CEE, 93\44\CEE, 93\68\CEE D.Lgs n. 475\92 - Attuazione direttiva 89\686\CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, mod. da D.Lgs n. 10\97 DPR n. 459\96 Art. 1 "Campo di applicazione e definizioni" Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 Art. 1 – Campo di applicazione (ampliato) • le macchine in generale, • le attrezzature intercambiabili, • i componenti di sicurezza, • gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie utilizzate ai fini di sollevamento, • le quasi macchine, • ascensori da cantiere Macchine in generale Utilizzo di apparecchi sollevamento materiali per sollevameno persone Art. 184 DPR 547: Qualora apparecchi di sollevamento materiali siano utilizzati per sollevamento persone devono essere previsti efficaci dispositivi di sicurezza e idonee misure precauzionali Punto 3.1.4 allegato VI D.Lgs 81\08: A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure di sicurezza Circolare Ministero Lavoro del 10\02\2011: Condizioni “eccezionali”: • operazioni di emergenza; • particolare specificità del sito o del contesto lavorativo Responsabilità del direttore di cantiere dell’impresa se autorizza l’utilizzo di gru per il sollevamento di persone in mancanza di “condizioni di eccezionalità” • Portare a terra un lavoratore infortunato; • Accedere all’interno di un camino o di una caldaia a cui non è possibile accedere con un ponte sviluppabile Art. 15 D.Lgs 81\08: Misure generali di tutela: sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno Procedure di sicurezza: • • • • Comunicazione tra lavoratore e preposto a terra; velocità salita e discesa non sup. a 0,5 m\sec; portata gru non inferiore a 1.000 kg non utilizzo con vento > 7 m\sec; Caratteristiche cestello: • • • • • attacchi dei dispositivi di ritenuta personale; spazio vitale superiore a 1 mq; fondo in lamiera bugnata antiscivolo; pannelli laterali di 1 m di altezza; progettazione per resistere a sovraccarichi che superano sei volte la portata; • modalità di accesso alla postazione mediante scala Attrezzature intercambiabili Dispositivo che è assemblato alla macchina o al trattore al fine di apportare una nuova funzione devono essere marcate CE Componenti di sicurezza Componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, il cui malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina Installazione “anemometro” La norma EN 14439 prevede l’obbligo, per le gru di nuova costruzione (immesse sul mercato dal 1° gennaio 2010), dell’installazione dell’anemometro per le gru di altezza superiore di 30 m Un vento di 50 km\h è definito “vento teso” per il quale è già difficile per il braccio ruotare contro vento Azionamento di gru mediante telecomando Decreto n. 347 del 10\05\88 Impiego di telecomando per azionamento di gru, argani e paranchi Il manovratore può portarsi dalla zona di imbracatura dei carichi a quella di scarico senza l’ingombro di doversi portare appresso il cavo della pulsantiera pensile L’utilizzatore deve acquisire la dichiarazione di conformità CE e deve richiedere verifica straordinaria se non presente al momento della prima verifica dell’apparecchio Accessori di sollevamento per gru Attrezzature non collegate alla macchina,disposte tra la macchina ed il carico che consentono la presa del carico Catene e funi utilizzate a fini di sollevamento Verifica trimestrale funi e catene Allegato VI D.Lgs 81\08: Le funi e le catene debbano essere sottoposte a controlli trimestrali (obbligo già previsto da DPR 547\55) Norma UNI - ISO 4309 schiacciamento per azione meccanica e presenta di fili rotti rottura anima tessile con diminuzioni locali del diametro della fune deformazione "a canestro" causata dall'utilizzo di pulegge di trazione o di rinvio con gole troppo strette piegamento determinato dalla formazione di un nodo espulsione fili interni dei trefoli, causa applicazione carichi pulsanti attorcigliamento a causa della fuoriuscita dell'anima tessile Catene, funi e cinghie per imbracatura Progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento (fibra sintetica) • verde se il tessuto è in poliammide; • blu se il tessuto è in poliestere; • marrone se il tessuto è in polipropilene “Quasi Macchine” Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; Un sistema di azionamento è una quasi macchina; Sono per esempio quasi-macchine le centraline oleoidrauliche composte da motore, pompa, serbatoio, comandi e accumulatore,i motori a combustione interna Ascensore da cantiere In precedenza esclusi dal campo di applicazione sia della direttiva macchine che della direttiva ascensori, sono stati inseriti nel campo di applicazione della direttiva 2006\42\CE In precedenza non soggetti ne a prima verifica che a verifiche periodiche, diventate obbligatorie con Decreto 11 aprile 2011 Allegato I D.Lgs 17\2010: Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, ha l'obbligo di effettuare una precisa valutazione dei rischi Per l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento e rottamazione Mandatario: Persona fisica o giuridica stabilita all’interno della comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto Se non è possibile eliminare tutti i rischi è necessario informare gli utilizzatori dei rischi residui, segnalando la necessità dell'utilizzo di specifici DPI e fornendo in ogni caso precise informazioni ed avvertenze per l’uso e la manutenzione della macchina Art. 3 D.Lgs 17\2010: I compiti del fabbricante sono facilitati se costruisce la macchina nel rispetto della relativa "norma armonizzata", cioè in conformità alla relativa specifica tecnica adottata dal CEN, in quanto, in questo caso, la macchina si presume conforme ai RES, in caso contrario deve dimostrare di aver rispettato i RES Direttiva 88\295\CEE : Il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) ed il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti ad adottare le norme armonizzate Art. 3 D.Lgs 17\2010: Il fabbricante, prima di immettere sul mercato una macchina, ha l'obbligo di predisporre il relativo fascicolo tecnico che deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti richiesti dalla direttiva 2006\42\CE Il fascicolo deve comprendere: • la descrizione generale della macchina; • il disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di comando; • i disegni dettagliati eventualmente accompagnati da calcoli, prove, certificati; • un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla macchina; • le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi alla macchina; • l'indicazione delle norme e delle specifiche tecniche applicate; • un esemplare delle istruzioni della macchina; • copia dichiarazione CE di conformità • dei prodotti eventualmente incorporati nella macchina; • una copia della dichiarazione di conformità CE: Conformità Europea (marcatura) La marcatura CE disciplina l'intero ciclo di vita del prodotto e indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie Il marchio CE deve essere apposto dal produttore in maniera leggibile e indelebile, deve misurare almeno 5 mm e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti Già DPR 459\96 aveva richiesto che la marcatura CE delle macchine particolarmente pericolose non potesse essere effettuata dal costruttore ma da un organismo terzo che esaminava la macchina, ne verificava la rispondenza alla relativa norma armonizzata o verificava la rispondenza ai RES e apponeva la marcatura CE rilasciando il certificato di conformità Organismo Notificato: organismi di certificazione autorizzati dall'autorità governativa nazionale e notificati alla commissione europea per l'attuazione dei compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti Macchine inserite in allegato IV: • Macchine per la lavorazione del legno (seghe circolari, spianatrici, piallatrici, seghe a nastro, tenonatrici a mandrini, fresatrici ad asse verticale); • Presse, piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli; • Formatrici per materie plastiche e gomma; • Macchine per lavori in sotterraneo; • Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione; • Ponti elevatori per veicoli; • Apparecchi di sollevamento persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri; • Strutture di protezione ROPS e FOPS Questa procedura ha subìto notevoli modifiche a partire dal marzo 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 17\2010 Il fabbricante può scegliere quale procedura utilizzare, e cioè: a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII; b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, secondo cui il fabbricante presenta la domanda d'esame CE ad un organismo notificato di sua scelta che esamina il fascicolo e verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente al fascicolo c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X, secondo cui il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta Responsabilità datore di lavoro per infortunio su macchina marcata CE Sempre responsabile!!!! Cass. pen. sez. IV n. 47274 del 6 dicembre 2012 “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la rispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE valga ad esonerarlo dalla sua responsabilità” (infortunio su carrello trasportatore) Cass. pen. , sez. IV, n° 11445 del 11.03.2013 Marchio CE su macchinario non esonera datore da responsabilità per infortunio lavoratore Cass. pen., Sez. IV, n. 1226 del 18 gennaio 2010 L'imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza Prime verifiche e verifiche periodiche di attrezzature di lavoro particolarmente rischiose Il legislatore già con i decreti degli anni '50, aveva previsto che gli apparecchi di sollevamento materiali e persone, dovessero essere sottoposti, prima del loro utilizzo e periodicamente, a specifici controlli da parte di organismi ufficiali (ENPI, ISPESL) Necessità confermata da D.Lgs 81\08 che ha inserito nuove tipologie di apparecchi soggetti a questo obbligo di verifica e, all'allegato VII, ha modificato la periodicità delle verifiche periodiche, in precedenza era prevista annuale (può essere annuale, biennale, triennale) Il legislatore ha stabilito che per i settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la verifica deve essere in ogni caso annuale Periodicità verifiche periodiche delle attrezzature Gru di tipo mobile o trasferibili per settori costruzione, siderurgico, portuale, estrattivo Gru di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Gru di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni annuale biennale annuale Gru di tipo fisso per settori costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni annuale Gru di tipo fisso per settore costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni biennale Gru di tipo fisso, operanti in altri settori, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni biennale Gru di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni triennale Decreto Ministero lavoro dell’11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D.Lgs 81\08, nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati che possono effettuare le verifiche periodiche in alternativa all’INAIL ed alla ASL Prime verifiche periodiche Art. 71 del D.Lgs 81\08, come mod. da art. 44 D.Lgs 106\09, prevedeva che, per le attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII, la prima verifica fosse di competenza dell'INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta Modificata da Legge n. 98 del 9\08\2013 questa tempistica Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati Prima Verifica Periodica Ha il fine di poter compilare la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzature di lavoro, quindi di "fotografare" le caratteristiche dimensionali e di prestazione della macchina, in modo da poterne verificare la permanenza in occasione delle successive verifiche periodiche In precedenza la documentazione relativa a questa prima verifica era stata identificata come "libretto di collaudo" dell'apparecchio dall'ENPI e "libretto di omologazione" dall'ISPESL Verifica Periodica Finalizzata a verificare, nel tempo, la conformità dell'apparecchio alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal costruttore e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo Art. 71 prevedeva che la competenza fosse delle ASL e che il datore di lavoro poteva ricorrere a soggetti pubblici o privati abilitati soltanto se l'ASL non avesse potuto effettuare la verifica entro trenta giorni dalla richiesta Modifica Legge n. 98 del 9\08\2013: Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, aggiorna periodicamente l’elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche per le differenti tipologie di apparecchi Circolare Ministero lavoro n. 18\2013 fornisce modalità operative per effettuazione sopralluoghi per i tecnici verificatori dei soggetti abilitati Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (decreto lavoro), convertito in legge dalla Legge n. 99 del 9\8\2013 entrato in vigore il 23\08\2013 Ha rimodulato le sanzioni previste a carico dei soggetti inadempienti alle prescrizioni previste dal D.Lgs 81\08 Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate ogni cinque anni In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% La mancata richiesta di verifica periodica e conservazione e tenuta a disposizione di questi documenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 euro a 1.972,00 euro come previsto da art. 87 D.Lgs 81\08, come modificato da art. 56 D.Lgs 106\09, come aggiornato dall'art. 9, comma 2, del D.L 76\2013, convertito dalla legge 99\2013 Indagine Supplementare L'allegato II del decreto 11 aprile 2011, in considerazione delle sollecitazioni anomale e dell'usura a cui possono essere state soggette soprattutto le attrezzature che operano all'aperto, ha previsto anche la necessità di effettuare una verifica più accurata al fine di individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in servizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali Chiarimenti su modalità effettuazione indagine supplementari e su controlli, esami e prove forniti da Circolare del Ministero lavoro n. 18 del 23 maggio 2013 Stessa circolare chiarisce che non sono soggette alle verifiche periodiche le scale per traslochi Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano: Appartengono a questo gruppo: • apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; • apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; • apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; • carrelli semoventi a braccio telescopico (verifica non prevista da legislazione precedente); Gruppo SP: Sollevamento persone Appartengono a questo gruppo: • scale aeree ad inclinazione variabile; • ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato; • ponti sospesi (chiamati lavavetri) (in precedenza soggetti a controllo da parte dell’ispettorato del lavoro); • piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (verifica non prevista da legislazione precedente); • ascensori e montacarichi da cantiere (verifica non prevista da legislazione precedente); Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento • Attrezzature a pressione, • Generatori di vapor d’acqua e acqua surriscaldata, • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi, • Generatori di calore per centrali di riscaldamento, • Forni per industrie chimiche Formazione addetti pericolose a macchine particolarmente Su G.U. n. 60 del 12\03\2012 è stato pubblicato l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che riporta in dettaglio, oltre all'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ed il numero minimo di ore di formazione relativo a ciascuna attrezzatura Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (3 ore); • modulo pratico; PLE su stabilizzatori e senza stabilizzatori (4 h), PLE che possono operare sia con che senza stabilizzatori (6 ore) Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (3 ore); • modulo pratico; scavatori idraulici ed a fune, caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli (6 ore) Pompe per calcestruzzo • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (6 ore); • modulo pratico (7 ore) Gru per autocarro • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (3 ore); • modulo pratico (8 ore) • Gru a torre • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (7 ore); • modulo pratico; gru a rotazione in basso ed a rotazione in alto (4 ore) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo • modulo giuridico normativo (1 ora); • modulo tecnico (7 ore); • modulo pratico; gru a rotazione in basso ed a rotazione in alto (4 ore) Riepilogo modalità di messa in servizio ed utilizzo delle macchine Tutte le macchine devono essere marcate CE dal fabbricante sotto la sua responsabilità relativamente alla rispondenza ai RES Macchine in allegato IV devono essere marcate CE da un organismo notificato o il fabbricante deve avere garanzia qualità totale Macchine particolarmente pericolose devono essere soggette a verifiche periodiche da parte di organismi pubblici o privati Alcune tra le macchine particolarmente pericolose devono essere obbligatoriamente condotte da operatori forniti di specifico patentino Rispetto art. 71 del D.Lgs 81\08 (tenuta ed aggiornamento del registro di controllo)